Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: tribunale

  • Ex parroco di Segariu condannato per violenza sessuale su bimba di 10 anni

    Ex parroco di Segariu condannato per violenza sessuale su bimba di 10 anni

    Il palazzo di giustizia di Cagliari

    Due anni di reclusione, pena sospesa con la condizionale, è la condanna comminata stamattina all’ex parroco di Segariu Raimondo Meloni, giudicato colpevole di violenza sessuale dal tribunale di Cagliari. Lo rivela un lancio dell’Agenzia Itali.

    Il sacerdote, secondo la sentenza, ha cercato di baciare sulla bocca una bimba di 10 anni che poi avrebbe toccato nelle parti intime.

    I fatti, confermati in aula dalla bambina, risalgono al giugno del 2009. Il condannato si è sempre dichiarato innocente.

    http://www.radiopress.it/2012/11/ex-parroco-di-segariu-condannato-per-violenza-sessuale-su-bimba-di-10-anni/

  • Sei anni di carcere per don Martin, il prete riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni, poco più che bambine

    Sei anni di carcere per don Martin, il prete riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni, poco più che bambine

    CRONACA | mercoledì 17 ottobre 2012, 14:53
    La sentenza di condanna pronunciata poco fa dal Tribunale di Mondovì

    Sei anni di reclusione. Era la pena che il Pubblico Ministero del Tribunale di Mondovì aveva chiesto per don Martin Varkey Parappillil, l’ex parroco di Murazzano (e prim’ancora di Carassone e di Mallare) per i reati di abuso sessuale nei confronti di due minorenni (per una delle due l’accusa si era spinta sino alla violenza) e di appropriazione indebita su alcuni beni dei quali don Martin avrebbe usufruito nel periodo in cui esercitava la sua funzione presso la parrocchia di Mallare, in provincia di Savona. Ed è stata la pena alla quale il sacerdote è stato condannato dal giudice Alessandra Coccoli.

    Finisce così, almeno per il momento, la squallida storia che vedeva don Martin Varkey Parappillil, nato in India nella regione del Kerala, entrare nelle case delle sue vittime con la scusa di insegnare loro il greco, il latino e anche un po’ di inglese. Ma non solo. Nel caso che ha visto coinvolte due minorenni, poco più che bambine, il sacerdote insegnava loro anche rabbrividenti giochini sessuali. A dare il via alle indagini era stata la segnalazione anonima ma con particolari davvero ben descritti inviata in Procura a Mondovì da un “padre preoccupato”.

    La polizia lo aveva fermato il 16 marzo scorso all’aeroporto milanese di Malpensa poco prima del decollo dell’aereo che lo avrebbe riportato – forse per sempre – in India.

    Don Martin Varkey Parappillil è stato invece assolto dall’accusa di violenza sessuale.

    http://www.targatocn.it/2012/10/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/sei-anni-di-carcere-per-don-martin-il-prete-riconosciuto-colpevole-di-abusi-sessuali-su-due-minoren.html

    13.57 – Don Martin Parapillil assolto dall’accusa di violenza sessuale, ma condannato a sei anni per atti sessuali su due ragazzine minorenni

    Mondovì – 17 10 2012. Accogliendo le richieste della Procura, il Tribunale di Mondovì ha condannato a sei anni di carcere Don martin Parapillil, l’ex viceparroco di Murazzano e Mallare accusato di atti sessuali su due ragazzine minorenni e di appropriazione indebita.

    Il Giudice Alessandra Coccoli ha tuttavia assolto Don Martin dall’accusa di violennza sessuale. Il processo, conclusosi la mattina di mercoledì 17 ottobre, si è svolto con il rito abbreviato.

  • Violenza sessuale su minori Rinviato a giudizio don Luigi

    Violenza sessuale su minori Rinviato a giudizio don Luigi

    Dopo l’accusa il prete era stato trasferito da Cremona al Santuario di Caravaggio

    L’ex parroco di Martignana di Po (Cremona) è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Cremona per violenza sessuale. Don Luigi Mantia, 49 anni, è accusato di violenza sessuale su due minori e, su richiesta del pm Francesco Messina, il gup Matteo Grimaldi ha mandato a processo il sacerdote che un anno fa, in seguito alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, aveva presentato al vescovo Dante Lafranconi la rinuncia alla parrocchia di Martignana Po.

    Da allora è al santuario di Caravaggio (Bergamo). Il processo è fissato per il 5 febbraio prossimo. Ai fedeli aveva detto un anno fa, alla fine della messa: «Nel marzo del 2009 sono stato denunciato dal padre di un bambino… Assicuro che affronterà anche questa situazione per me dolorosa con piena responsabilità e con la possibile serenità». Nell’udienza preliminare di oggi, i genitori dei minori si sono costituiti parte civile.

    http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_ottobre_11/violenza-sessuale-minore-prete-caravaggio-2112218687994.shtml

  • Rinviato a giudizio don Luigi Dopo l’accusa il prete era stato trasferito da Cremona al Santuario di Caravaggio

    Rinviato a giudizio don Luigi Dopo l’accusa il prete era stato trasferito da Cremona al Santuario di Caravaggio

    L’ex parroco di Martignana di Po (Cremona) è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Cremona per violenza sessuale. Don Luigi Mantia, 49 anni, è accusato di violenza sessuale su due minori e, su richiesta del pm Francesco Messina, il gup Matteo Grimaldi ha mandato a processo il sacerdote che un anno fa, in seguito alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, aveva presentato al vescovo Dante Lafranconi la rinuncia alla parrocchia di Martignana Po.

    Da allora è al santuario di Caravaggio (Bergamo). Il processo è fissato per il 5 febbraio prossimo. Ai fedeli aveva detto un anno fa, alla fine della messa: «Nel marzo del 2009 sono stato denunciato dal padre di un bambino… Assicuro che affronterà anche questa situazione per me dolorosa con piena responsabilità e con la possibile serenità». Nell’udienza preliminare di oggi, i genitori dei minori si sono costituiti parte civile.

    11 ottobre 2012 | 22:40

    http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_ottobre_11/violenza-sessuale-minore-prete-caravaggio-2112218687994.shtml

  • Abusi sessuali nei confronti di minori e appropriazione indebita: oggi don Martin in tribunale a Mondovì

    Abusi sessuali nei confronti di minori e appropriazione indebita: oggi don Martin in tribunale a Mondovì

    mercoledì 10 ottobre 2012, 06:16
    Abusi sessuali nei confronti di minori e appropriazione indebita: oggi don Martin in tribunale a Mondovì

    Arrestato il 16 marzo scorso mentre tentava di prendere il volo per l’India, l’ex sacerdote di Murazzano atteso in mattinata dal GUP Alessandra Coccoli

    Per don Martin Varkey Parappillil, nato in India nella regione del Kerala, ed ormai ex parroco di Murazzano è il giorno del giudizio. Tra poche ore il sacerdote – in carcere a Biella dopo essere stato arrestato a metà marzo all’aeroporto milanese di Malpensa mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto nel suo Paese natale – comparirà in tribunale a Mondovì davanti al GUP Alessandra Coccoli per essere giudicato con il rito abbreviato.

    Pesantissime le accuse: su tutte quella di aver abusato sessualmente di due minorenni e appropriazione indebita su alcuni beni dei quali don Martin avrebbe usufruito nel periodo in cui esercitava la sua funzione presso la parrocchia di Mallare, in provincia di Savona.

    A dare il via alle indagini, una segnalazione anonima ma – pare – molto circostanziata inviata in Procura a Mondovì da un “padre preoccupato”.

    A Murazzano don Martin Varkey Parappillil entrava in casa della sua giovane parrocchiana con la scusa di insegnarle il greco, il latino e anche un po’ di inglese. Ma non solo. Per quella quattordicenne aveva letteralmente perso la testa e non poteva stare un attimo senza sentirla: le inviava anche 70 sms al giorno. Le insegnava a scrivere nelle lingue antiche e intanto la iniziava ai giochi sessuali, nonostante lei fosse poco più di una bambina, controllava ogni sua amicizia e le impediva di uscire con i suoi coetanei. E lei portava con se quel terribile segreto, forse per la paura, forse per la vergogna, forse per il timore di non essere creduta.

    Ma la “piccola” di Murazzano non era l’unica donna cui don Martin rivolgeva le sue attenzioni. Nel suo harem (una donna in ogni parrocchia per sentirsi meno solo), don Martin vantava amicizia particolari anche con una quindicenne di Carassone sulla quale – hanno accertato gli inquirenti e lo stesso Don Martin ha ammesso – il prete avrebbe commesso degli abusi e la cui storia sarebbe finita da tempo e con una trentatreenne di Mallare, con la quale il rapporto durava da anni. “Ero veramente innamorata di don Martin” dirà la donna agli investigatori.

    Oggi per don Martin è arrivato il tempo di rendere conto alla Giustizia. Perlomeno quella terrena.

    http://www.targatocn.it/2012/10/10/sommario/monregalese/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/abusi-sessuali-nei-confronti-di-minori-e-appropriazione-indebita-oggi-don-martin-in-tribunale-a-mon.html

  • Parroco accusato di molestie, se condannato sarà la Curia a pagare i danni

    Parroco accusato di molestie, se condannato sarà la Curia a pagare i danni

    Lunedì 08 Ottobre 2012 16:22

    LECCE – La Curia di Nardò dovrà risarcire eventuali danni che saranno liquidati a un giovane cittadino marocchino che ha accusato il parroco Don Quintino De Lorenzis di averlo molestato. Lo ha deciso il Tribunale di Lecce (presieduto da Stefano Sernia), accogliendo la richiesta della parte civile, costituita in giudizio tramite l’avvocato Salvatore Centonze, e rigettando invece quella del legale dell’imputato, Marcello Maruccio, che aveva chiesto di tenere la Curia fuori dal processo.

    Sarà dunque il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Domenico Caliandro, a dover risarcire i danni in caso di condanna del prelato, imputato di violenza sessuale.

    Il processo è scaturito da una denuncia di un marocchino di 28 anni che ha accusato Don Quintino di avere abusato di lui nell’ottobre 2011, approfittando del suo stato di indigenza e dell’aiuto materiale che poteva fornirgli. Lo stesso giovane ha formulato in giudizio una richiesta di risarcimento danni pari a 20mila euro. La prossima udienza è fissata per il 20 novembre

    Parroco accusato di molestie se condannato, pagherà la curia

    Il tribunale di Lecce ha accolto la richiesta della parte civile: ad accusare il prete di violenza sessuale è un giovane marocchino

    Parroco accusato di molestie se condannato, pagherà la curia
    LECCE – La Curia di Nardò dovrà risarcire eventuali danni che saranno liquidati a un giovane cittadino marocchino che ha accusato il parroco, don Quintino De Lorenzis di averlo molestato. Lo ha deciso il Tribunale di Lecce (presieduto da Stefano Sernia), accogliendo la richiesta della parte civile, costituita in giudizio tramite l’avvocato Salvatore Centonze, e rigettando invece quella del legale dell’imputato, Marcello Maruccio, che aveva chiesto di tenere la curia fuori dal processo.
    Sarà dunque il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Domenico Caliandro, a dover risarcire i danni in caso di condanna del prelato, imputato di violenza sessuale.

    Il processo è scaturito da una denuncia di un marocchino di 28 anni che ha accusato Don Quintino di avere abusato di lui nell’ottobre 2011, approfittando del suo stato di indigenza e dell’aiuto materiale che poteva fornirgli. Lo stesso giovane ha formulato in giudizio una richiesta di risarcimento danni pari a 20.000 euro. La prossima udienza è fissata per il 20 novembre.

    http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/10/08/news/parroco_accusato_di_molestie_se_condannato_pagher_la_curia-44130203/

    Violenze del parroco? Il vescovo citato per responsabilità civile
    La diocesi di Nardò-Gallipoli, attraverso il suo massimo rappresentante, monsignor Domenico Caliandro, entra in un processo. Al vaglio le presunte violenze di don Quintino De Lorenzis ai danni di un marocchino, che sporse denuncia
    di A.M. – 8 ottobre 2012

    LECCE – Per la prima volta la Curia, nella fattispecie la diocesi di Nardò-Gallipoli, e attraverso il massimo rappresentante di quest’ultima, il vescovo Domenico Caliandro, entra in un processo come responsabile civile. Si tratta del processo che vede come imputato don Quintino De Lorenzis, 35enne originario di Casarano, ex parroco della parrocchia di San Gerardo Majella di Nardò, accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo marocchino di 28 anni.

    I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Lecce, infatti, hanno accolto la richiesta del legale della presunta vittima, l’avvocato Salvatore Centonze, di citare come responsabile civile la Curia di Nardò. Il 28enne, che si è costituito parte civile nel processo, ha chiesto un risarcimento di 20mila euro.

    Secondo la difesa al Curia sarebbe responsabile in virtù del rapporto lavorativo con il sacerdote, e quindi dei danni arrecati dal parroco nell’esercizio delle sue funzioni. Anche perché, come nel caso in questione, gli illeciti sarebbero stati commessi all’interno della parrocchia.

    La presunta vittima ha denunciato di aver subito gli abusi nella sacrestia. Lì dove il 28enne si sarebbe recato per chiedere aiuto, vista la situazione di grave indigenza nella quale verteva, una volta arrivato, da clandestino, nel Salento. E proprio quel parroco nel quale avrebbe visto il suo aiuto, si sarebbe invece trasformato nel suo aguzzino.

    DSCN0902-2E’ questo che il ragazzo di nazionalità marocchina ha riferito agli inquirenti, quando ha denunciato gli abusi sessuali ai suoi danni da parte del parroco 35enne. I fatti contestati sarebbero avvenuti lo scorso 15 ottobre. In particolare il ragazzo di origini marocchine sarebbe stato avvicinato dal sacerdote mentre era intento a vestirsi e avrebbe subito diversi e sempre più vigorosi tentativi di approccio sessuale.

    Nella denuncia la presunta vittima avrebbe fatto riferimento a fatti e luoghi ben circostanziati: il sacerdote gli avrebbe toccato in più occasioni i genitali. Una condotta che avrebbe determinato “a carico della vittima l’insorgere di una patologia psichica consistente in un profondo stato d’insicurezza, difficoltà nella vita di relazione e sessuale, ansia e depressione, tanto da far ricorso a terapie farmacologiche”. Il parroco, che è stato sospeso dalla Curia e rimosso dal suo incarico, è stato rinviato a giudizio al termine dell’udienza preliminare che si è tenuta a gennaio dinanzi al gup del Tribunale di Lecce Nicola Lariccia.

    http://nardo.lecceprima.it/violenze-del-parroco-il-vescovo-citato-per-responsabilita-civile.html

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Un bacio a una bambina: chiesti 2 anni per un prete

    Un bacio a una bambina: chiesti 2 anni per un prete

    CAGLIARI. L’ex parroco di Segariu potrebbe pagare con una condanna a due anni di reclusione il tentativo di baciare sulla bocca una bambina di dieci anni, per poi palparle e costringerla a toccargli i genitali: per il pm Sandro Pili il sacerdote Raimondo Meloni, esperienze passate a Uta e Arixi, è colpevole di violenza sessuale su minore di quattordici anni nell’articolazione meno grave dell’accusa. Il religioso ha sempre negato di aver allungato le mani sulla bimba, a difenderlo è l’avvocato Sebastiano Cheri che parlerà in aula il 29 novembre, giorno della sentenza.

    La vittima ha confermato le accuse davanti ai giudici, racconto semplice nella sua indiscutibile gravità: era il 16 giugno 2009, lei si trovava nella piazza della parrocchia, a Segariu. Bussò alla porta della sagrestia, forse voleva parlare col sacerdote. Lui, don Meloni, le aprì e subito manifestò le sue intenzioni: la afferrò, cercò di baciarla sulla bocca, poi il resto. La bambina non si perse d’animo e tentò di divincolarsi, di sfuggire alla stretta del prete che appariva fuori controllo, colto da un impulso irrefrenabile. Alla fine riuscì a liberarsi e a correre verso casa, davanti allo sguardo del parroco che probabilmente in quell’attimo si rese conto di quello che aveva fatto e delle conseguenze.

    La bambina tornò a casa sconvolta e raccontò tutto alla madre. Da quel momento l’episodio diventa un caso giudiziario: i carabinieri indagano e trasmettono un primo rapporto alla Procura della Repubblica. Il pm Sandro Pili sente la piccola vittima secondo le procedure, in forma protetta e sotto la vigilanza di una psicologa infantile. Il racconto della bambina è preciso, circostanziato, non sembrano emergere contraddizioni e zone d’ombra. C’è un episodio chiaro sulla scena del procedimento penale, sul quale la Procura non può certo sorvolare.

    Mentre don Meloni viene prontamente mandato in pensione dall’arcivescovo Giuseppe Mani l’inchiesta volge alla conclusione e l’ormai ex parroco di Segariu finisce a giudizio con accuse molto gravi per uno come lui, che si era sempre contraddistinto per il rigore col quale giudicava i metodi educativi delle famiglie.

    Nel corso delle indagini don Meloni ha sempre negato con decisione di aver cercato di baciare la ragazzina, nessun tentativo neppure di toccarla o di farsi toccare. Ma il racconto della vittima o presunta vittima ha finito per pesare sul procedimento penale. Manca soltanto il giudizio del tribunale presieduto da Massimo Poddighe, che dovrà decidere se le accuse formulate dalla Procura sono fondate o no. (m.l)

  • Per la Procura l’ex parroco di Segariu è colpevole di violenza sessuale Il 29 novembre i giudici del tribunale in camera di consiglio per la sentenza

    Per la Procura l’ex parroco di Segariu è colpevole di violenza sessuale Il 29 novembre i giudici del tribunale in camera di consiglio per la sentenza

    Per la Procura l’ex parroco di Segariu è colpevole di violenza sessuale Il 29 novembre i giudici del tribunale in camera di consiglio per la sentenza

    CAGLIARI. L’ex parroco di Segariu potrebbe pagare con una condanna a due anni di reclusione il tentativo di baciare sulla bocca una bambina di dieci anni, per poi palparle e costringerla a toccargli i genitali: per il pm Sandro Pili il sacerdote Raimondo Meloni, esperienze passate a Uta e Arixi, è colpevole di violenza sessuale su minore di quattordici anni nell’articolazione meno grave dell’accusa. Il religioso ha sempre negato di aver allungato le mani sulla bimba, a difenderlo è l’avvocato Sebastiano Cheri che parlerà in aula il 29 novembre, giorno della sentenza.

    La vittima ha confermato le accuse davanti ai giudici, racconto semplice nella sua indiscutibile gravità: era il 16 giugno 2009, lei si trovava nella piazza della parrocchia, a Segariu. Bussò alla porta della sagrestia, forse voleva parlare col sacerdote. Lui, don Meloni, le aprì e subito manifestò le sue intenzioni: la afferrò, cercò di baciarla sulla bocca, poi il resto. La bambina non si perse d’animo e tentò di divincolarsi, di sfuggire alla stretta del prete che appariva fuori controllo, colto da un impulso irrefrenabile. Alla fine riuscì a liberarsi e a correre verso casa, davanti allo sguardo del parroco che probabilmente in quell’attimo si rese conto di quello che aveva fatto e delle conseguenze.

    La bambina tornò a casa sconvolta e raccontò tutto alla madre. Da quel momento l’episodio diventa un caso giudiziario: i carabinieri indagano e trasmettono un primo rapporto alla Procura della Repubblica. Il pm Sandro Pili sente la piccola vittima secondo le procedure, in forma protetta e sotto la vigilanza di una psicologa infantile. Il racconto della bambina è preciso, circostanziato, non sembrano emergere contraddizioni e zone d’ombra. C’è un episodio chiaro sulla scena del procedimento penale, sul quale la Procura non può certo sorvolare.

    Mentre don Meloni viene prontamente mandato in pensione dall’arcivescovo Giuseppe Mani l’inchiesta volge alla conclusione e l’ormai ex parroco di Segariu finisce a giudizio con accuse molto gravi per uno come lui, che si era sempre contraddistinto per il rigore col quale giudicava i metodi educativi delle famiglie.

    Nel corso delle indagini don Meloni ha sempre negato con decisione di aver cercato di baciare la ragazzina, nessun tentativo neppure di toccarla o di farsi toccare. Ma il racconto della vittima o presunta vittima ha finito per pesare sul procedimento penale. Manca soltanto il giudizio del tribunale presieduto da Massimo Poddighe, che dovrà decidere se le accuse formulate dalla Procura sono fondate o no. (m.l)

    05 ottobre 2012

  • Respinta la richiesta di trasferimento, Don Seppia resta in carcere

    Respinta la richiesta di trasferimento, Don Seppia resta in carcere

    Genova – Il tribunale di Genova ha respinto la richiesta di trasferimento in una struttura ecclesiastica per l’ex parroco di Sestri Ponente Riccardo Seppia, condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale su minore e reati legati agli stupefacenti. Secondo il Gup infatti l’ex parroco non avrebbe ancora preso coscienza del reati commessi. Seppia resta dunque rinchiuso nel carcere di Sanremo.