Osservatorio della Rete L'ABUSO

Categoria: Cronaca e News

  • Papabili, un fratello pedofilo per il cardinale Marc Ouellet

    Papabili, un fratello pedofilo per il cardinale Marc Ouellet

    21 febbraio 2013

    Il Globe and Mail di sabato 17 febbraio ha dedicato un ritratto all’arsenico al cardinale quebecchese e primate del Canada, Marc Ouellet, considerato da molti uno dei più probabili papabili dopo le clamorose dimissioni di Benedetto XVI.

    In un articolo che apre la prima pagina del più prestigioso quotidiano canadese e rimanda a tre pagine interne della sezione “Focus”, l’articolo mette anzitutto in luce il fatto che la parrocchia dove Ouellet ha iniziato il suo percorso di fede e poi la sua carriera ecclesiastica è oggi una chiesa sconsacrata, trasformata in un centro civico dove “nello spazio del confessionale oggi si serve birra per 4.25$ e porto per 5$“, mentre dal pulpito centrale oggi “si svolgono spettacoli dal vivo” e “la religione è stata relegata dietro a una pesante tenda di taffeta lunga 22 piedi, che viene aperta una domenica sì e l’altra no per permettere a un prete itinerante d’ottant’anni di servire messa dinanzi a un pubblico di non più di 15-20 fedeli“.

    Il Globe and Mail ritiene questa come la notizia principale su Marc Ouellet, al punto da dedicargli l’apertura del giornale con una grande foto in prima della parrocchia del villaggio quebecchese di La Motte e un titolo malizioso che recita: “Il cardinale non potè salvare questa chiesa. Potrà forse salvare il Vaticano?” Titolo malizioso perché Ouellet ha lasciato il Quebec dal 1970 per trasferirsi prima in Sud America e poi a Roma, quindi chiaramente non ha una responsabilità diretta sul destino della sua parrocchia natale.

    Tuttavia, la notizia che appare come più dirompente, in particolare per le chance del cardinale canadese di divenire Papa, è che nel 2009 suo fratello minore Paul Ouellet, all’epoca 63enne, fu condannato a 15 mesi di libertà vigiliata per pedofilia, in quanto reo confesso di aver assalito sessualmente due ragazzine di 13 e 15 anni. Il fratello cardinale sull’intera vicenda ha mantenuto un silenzio criticato da molti. Due settimane dopo la sentenza, il fratello del cardinale ha perfino comprato un annuncio a pagamentosul quotidiano quebecchese La Frontiere per spiegare pubblicamente il suo punto di vista sulla sua reo-confessione, per rivendicare che tra lui e le due ragazzine esisteva – a suo dire – un amore consenziente e per respingere altre accuse di pedofilia che gli erano piovute addosso, come spesso accade in questi casi.

    Per il resto, l’articolo del Globe and Mail sottolinea a più riprese l’inesorabile processo di secolarizzazione che ha reso da decenni la provincia canadese (e francofona) del Quebec da una delle più ferventemente cattoliche a una delle più laiche e moderne. In questo senso stride la battaglia di retroguardia combattuta da Marc Ouellet contro il progredire dei tempi del suo una volta tradizionale luogo natio. Ouellet si è guadagnato l’attenzione dei media canadesi soprattutto negli ultimi anni, quando ha reso pubbliche le sue idee reazionarie in tema di aborto, diritti civili e posizione della donna nella società.

    Nel novembre 2007 Marc Ouellet firmò e rese pubblica su vari quotidiani francofoni una lettera in cui chiedeva scusa alla societàper gli “errori” di “alcuni cattolici” in Quebec, in particolare ammettendo atteggiamenti anti-semiti, anti-nativi canadesi, omofobici e anti-femminili, ma limitando il tutto all’epoca “precedente il 1960”. La limitazione temporale destò, nel Canada del 2007, fiere critiche, in particolare da parte delle associazioni che difendono direttamente le categorie citate dal cardinale, che hanno ricordato quanto forte sia stato l’impegno dello stesso Ouellet contro il riconoscimento del matrimonio per tutti.

    Nel 2010, ricorda sempre il Globe and Mail, Marco Ouellet definì l’aborto “un crimine morale sempre e in ogni caso, anche dopo uno stupro” e la cosa gli portò un diluvio di critiche, sia istituzionali che private, all’interno di uno dei Paesi più occidentali del mondo. In quella circostanza, ricorda il giornale canadese, il cardinale fu equiparato all’imam dell’Iran Kazem Sedighi, che aveva da poco accusato le donne di essere responsabili di una serie di calamità naturali accadute.

    Il Globe and Mail intervista poi Pierre Labrèche, “un capellone che dirige il nuovo centro civico sorto al posto della vecchia chiesa cattolica di La Motte” il quale difende la sconsacrazione della parrocchia del cardinale dicendo: “Abbiamo salvato la chiesa adattandola ai tempi. Viviamo in una società che è sempre più secolarizzata e la chiesa [cattolica] deve adattarsi ai tempi per sopravvivere; se non l’avessimo presa in gestione noi, forse la nostra chiesa sarebbe stata demolita e al suo posto oggi ci sarebbe un condominio“. Il messaggio del “capellone” Labrèche sembra essere giustapposto nell’articolo sul cardinale, dal momento che il Vaticano, in pura teoria, dovrebbe cercare fra le sue fila un nuovo papa in grado di capire e adattare la Chiesa cattolica alla realtà dei tempi, mentre il profilo del primate del Canada racconta, al contrario, di un uomo addirittura molto critico del Concilio Vaticano II, in riferimento al quale ha sostenuto che “troppi dentro alla Chiesa hanno interpretato in modo esageratamente progressista, disconnettendosi dal nucleo della fede cattolica e aprendosi a uno sbagliato processo di relativizzazione“.

    L’articolo termina dando la parola a un altro dei molti fratelli Ouellet, Roch, un preside di scuola in pensione, che ha abbandonato la religione cattolica da alcuni anni. Roch dipinge del fratello cardinale il seguente ritratto: “Penso sia un nostalgico dei tempi in cui il Quebec era animato da un fervore cattolico di tutto rispetto. Ma che piaccia o no, i tempi sono cambiati, e quella realtà oggi non esiste più. Non vale solo per me, ma per molti altri quebecchesi“.

    Considerati i tempi difficili per la Chiesa Cattolica, e le motivazioni che hanno spinto Ratzinger ad abdicare, l’articolo del Globe and Mail sembra porre un serio freno alle possibilità del primate del Canada di succedere a Benedetto XVI.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/21/papabili-fratello-pedofilo-per-cardinale-marc-ouellet/506771/

  • Facciamo un pò di chiarezza sul famigerato art. 1720 del Codice di diritto canonico.

    Facciamo un pò di chiarezza sul famigerato art. 1720 del Codice di diritto canonico.

    LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Can. 1720 – Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale: 1) renda note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; 2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; 3) se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. ⇒ 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Questo articolo si inserisce nell’ambito del capitolo riguardante il procedimento penale extragiudiziale e segue i canoni 1717 – 1719 che riguardano l’indagine previa del processo penale extragiudiziale.

    Dunque l’unica cosa che si può evincere dalla citazione non è il tipo di reato canonico per il quale è stato condannato il monsignore, ma solo che la sua condanna è avvenuta con decreto extragiudiziale.

    Deve precisarsi che il procedura extragiudiziale a cui fanno riferimento i canoni 1717 e seguenti si differenzia dal processo canonico penale amministativo (can. 1341 – 1363) ed è caratterizzato da particolare segretezza can. 1717: ‘INDAGINE PREVIA

    Can. 1717 – §1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

    §2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

    Quindi questo processo ha come presupposto la notizia di gravi delitti che causano scandalo, tanto che il vescovo (l’Ordinario) non è obbligato a procedere all’azione penale, ma deve prima cercare di “convertire” il prete, riparando il danno ed evitando lo scandalo, come ci spiega il canone 1341:

    Can. 1341 – L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo.

    Quindi il vescovo, una volta cercato di recuperare il reo, deve decidere se applicare il procedimento penale (can. 1717 e seg) o quello amministrativo (can. 1341 – 1363)

    Dunque, senza entrare troppo nel merito della procedura, quello che si evince è che siamo di fronte a una procedura di particolare segretezza (che quindi comporta il segreto pontificio per le parti) e discrezione.

    Ma c’è un particolare.

    L’organo giudicante non è stato l’Ordinario diocesano (il vescovo) ma la Congregazione per la dottrina della fede. E su quali reati giudica la Congregazione? Sui delicta graviora, tra i guali (ma non solo) i reati sessuali e la pedofilia.

    I delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede venivano elencati nel modo seguente:nell’ambito dei delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’Eucaristia:

    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate (can. 1367 CIC e can. 1442 CCEO);?
    2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (can. 1378 § 2 n. 1 CIC e cann. 1379 CIC e 1443 CCEO);
    3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico insieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale (cann. 908 e 1365 CIC; cann. 702 e 1440 CCEO);
    4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica (cf. can. 927 CIC);

    nell’ambito dei delitti contro la santità del sacramento della Penitenza:

    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1 CIC e can. 1457 CCEO);
    2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso (can. 1387 CIC e 1458 CCEO);
    3° la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1 e 1456 CCEO);

    nell’ambito, infine, dei delitti contro la morale:

    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età (cf. can. 1395 § 2 CIC ).

  • ROMA – Si è dimesso il cardinale Keith O’Brien accusato di comportamenti inappropriati.

    ROMA – Si è dimesso il cardinale Keith O’Brien accusato di comportamenti inappropriati.

    ROMA – Si è dimesso il cardinale Keith O’Brien accusato di comportamenti inappropriati. Il cardinale scozzese O’Brien, è l”unico a rappresentare la Gran Bretagna durante le votazioni per il nuovo Papa ed è il porporato di più alto grado della chiesa cattolica nel Paese.

    Il Papa ha accettato il 18 febbraio scorso la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Saint Andrews and Edinburgh (Scozia), presentata dal cardinale ÒBrien, in conformità al canone 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico. È quanto si legge sul sito della Radio Vaticana.

    Le accuse. Tre sacerdoti e un ex prete lo avevano accusato di “comportamenti inappropriati”, attenzioni sessuali non gradite, da quello che si capisce dalle denunce svelate ieri dall’Observer. Le quattro presunte vittime (di cui non sono note le generalità) volevano impedire al cardinale di partecipare al conclave e ne avevano chieste le immediate dimissioni. Il caso aveva scatenato una bufera in Inghilterra e anche in Vaticano

  • Portogallo. Vescovo Azevedo fu accusato di abusi sessuali, Ma lo hanno promosso in Vaticano. Presiede il Pontificio consiglio della cultura

    Portogallo. Vescovo Azevedo fu accusato di abusi sessuali, Ma lo hanno promosso in Vaticano. Presiede il Pontificio consiglio della cultura

    1/02/2013 Carlos Moreira Azevedo
    Secondo la rivista portoghese «Visão» il vescovo Azevedo, delegato del Pontificio consiglio della cultura, sarebbe stato denunciato per presunte molestie sessuali avvenute negli anni Ottanta

    Andrea Tornielli – Città del Vaticano

    Una nuova bufera con accuse a sfondo sessuale si abbatte sulle gerarchie cattoliche e questa volta lambisce la Curia romana. Il vescovo portoghese Carlo Azevedo, 59 anni, già ausiliare di Lisbona e coordinatore della visita del Papa nel 2010, oggi delegato del Pontificio consiglio della cultura, viene tirato in ballo per presunte molestie nei confronti di un chierico. A parlare del vicenda è la rivista portoghese «Visão», che dedica la copertina alla denuncia presentata contro il vescovo nel 2010 alla nunziatura apostolica di Lisbona.

    Secondo quanto pubblicato nell’edizione cartacea della rivista oggi in edicola, le molestie risalirebbero agli anni Ottanta. A presentare la denuncia al nunzio tre anni fa sarebbe stato un sacerdote che attualmente coordina i cappellani ospedalieri. Secondo «Visão» gli accertamenti sarebbero stati condotti con la collaborazione della gerarchia cattolica, ma non se ne conosce l’esito.

    Nel novembre 2011, il vescovo, indicato come possibile successore del patriarca di Lisbona, il cardinale José Policarpo, ha lasciato il Portogallo ed è stato nominato delegato del Pontificio consiglio della cultura, un incarico che non rientrava negli organigrammi del dicastero curiale, creato ad hoc per l’occasione dalle autorità vaticane. Le motivazioni ufficiose addotte per il trasferimento a Roma parlavano di contrasti con il patriarca Policarpo.

    Il vescovo Azevedo nega fermamente ogni accusa, di essere stato interpellato su questo tema dalla nunziatura di Lisbona e nega, infine, anche l’esistenza di procedimenti canonici su presunti abusi sessuali che lo riguardino.

    Il portavoce della Conferenza episcopale portoghese, don Manuel Morujão, ha diffuso in queste ore un comunicato nel quale si prende atto che Azevedo «è coinvolto in accuse di comportamenti impropri, non conformi con la dignità e la responsabilità dello stato sacerdotale».

    La Conferenza episcopale afferma di «non poter né dover esprimere giudizi sulla veridicità delle accuse». «Da qualsiasi membro della Chiesa ci si aspetta un comportamento esemplare – si legge ancora nel comunicato – Con molta più ragione da parte ch si è impegnato a vivere il celibato sacerdotale». La nota si conclude con l’assicurazione di preghiere per il vescovo, ma come si comprende dalla lettura del testo, non lo difende affatto.

    La vicenda, l’ennesima burrasca destinata a intorbidire ulteriormente le acque in questo lungo periodo di pre-conclave, lascia aperte molte domande. La nomina presso la Santa Sede è avvenuta quando ancora non si conoscevano le accuse? Oppure dopo che queste sono state chiarite rivelandosi inconsistenti? In questo caso, ci si dovrebbe attendere oggi dal Vaticano una smentita e una puntuale difesa del vescovo e della sua onorabilità. Se invece al momento della nomina le accuse erano conosciute ma non ancora vagliate, è difficile comprendere le ragioni del trasferimento.

     

  • I preti pedofili ricattano i bambini con la confessione, Li colpevolizzano per garantirsi l’impunità

    I preti pedofili ricattano i bambini con la confessione, Li colpevolizzano per garantirsi l’impunità

    21/01/2013 – La manipolazione psicologica per ottenere il silenzio delle vittime
    I preti pedofili che ricattavano i bambini con la Confessione

    di Alessandra Cristofari

    L’indagine sui casi di pedofilia della Chiesa ai danni di bambini e adolescenti, compiuti dal 1950 al 1980, continua a rivelare nuovi inquietanti tasselli.

    IL CASO – Le ricerche hanno dimostrato che gli abusi sui bambini tedeschi erano dei veri e propri atti premeditati. In pratica, i funzionari della Chiesa manipolavano psicologicamente le loro vittime al fine di estorcere appagamento sessuale senza incappare in possibili ritorsioni (ne abbiamo parlato qui). Oggi la Bild, torna sulla vicenda tuonando “niente è successo per caso” e ricorda che “i sacerdoti utilizzavano la fiducia dei bambini per abusare di loro”. Come avveniva la manipolazione?
    LEGGI ANCHE: “Io pedofilo, vi racconto come adescavo le mie prede” – Foto

    MANIPOLAZIONE – Stephan Ackermann, il vescovo responsabile della Cei tedesca ha spiegato che i sacerdoti conquistavano la fiducia delle vittime al momento della confessione e della preghiera. “Abbiamo ricevuto quasi 8.500 segnalazioni”, ha detto il vescovo, in merito alle testimonianze che hanno permesso di ricostruire il puzzle del martirio pedofilo. Ad oggi, si contano quasi 1.200 vittime e l’indagine continuerà perché Ackermann è conscio che potrebbero esserci – purtroppo – ancora molti casi sepolti dal tempo.

    LA VIOLENZA – La maggior parte delle vittime era maschile, quindi i preti hanno dimostrato una loro “preferenza”. Per estorcere l’abuso, i preti pedofili si servivano di effetti psicologici collegati alla preghiera che andavano a sottomettere la devozione dei piccoli fedeli, tanto da indurli in un silenzio durato più di trent’anni. Le violenze sono balzate alla cronaca dopo la denuncia di un primo caso nel 2010 che ha dato l’avvio a una serie di confessioni e di testimonianze registrate dal numero verde istituito dalla commissione di indagine.

    http://www.giornalettismo.com/archives/721011/nuovi-scandali-sullindagine-dei-preti-pedofili-tedeschi/

  • Don Inzoli, l’indignazione del popolo web

    Don Inzoli, l’indignazione del popolo web

    mer 12 dicembre 2012

    CREMA – Stupore, ma soprattutto indignazione. Da quando la notizia della riduzione allo stato laicale di don Inzoli è divenuta di pubblico dominio — il primo sito a diffonderla online è stato quello de ‘La Provincia’ — il popolo dei social network batte sui tasti a ritmo frenetico, affidando alla rete le proprie reazioni a caldo.

    I toni sono spesso accesi, le infamie si sprecano: chi scrive sul web ha già espresso la sua sentenza, ed è una condanna senza appello. Diversi i politici locali che hanno affidato il loro pensiero ai social network. Il più duro è Piergiuseppe Bettenzoli, consigliere comunale di Rifondazione Comunista: «Dico tranquillamente — scrive su Facebook — che questo fatto non mi amareggia». E ancora: «La Congregazione per la Dottrina della Fede ha assunto una decisione così grave perché, evidentemente, siamo in presenza di comportamenti gravi». Si sfoga anche il presidente del consiglio comunale Matteo Piloni, che se la prende pure con la stampa: «Quanto appreso è davvero sconcertante — scrive —, come è sconcertante il silenzio mediatico che ha avvolto l’intera vicenda e che solo ora viene rotto con la decisione di dimissioni dallo stato clericale».

  • E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172).

    Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, siglata in quella località dal Consiglio d’Europa, avente ad oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, oltre ad importanti modifiche che hanno riguardato direttamente i reati di pedofilia e prostituzione minorile, si è intervenuti in altri correlati settori dell’ordinamento penale, rafforzando la disciplina di tutela nei confronti di soggetti “deboli” – non necessariamente minori – contro le aggressioni altrui: emblematico è l’intervento ampliativo dell’ambito di operatività del reato di maltrattamenti anche ai rapporti di “convivenza” non ricomprendibili nella tradizionale nozione di famiglia.

    Tra i nuovi fatti reato introdotti dalla legge di ratifica, una innovativa fattispecie incriminatrice delle condotte di istigazione a delinquere. Con il nuovo articolo 414 bis del c.p. sono previste e punite l’istigazione e l’apologia delle pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

    Atra importante novità: la modifica dell’art.572 del c.p. laddove, il reato di maltrattamenti è esteso anche ai fatti commessi in danno del “convivente”. Si prefigura così , normativamente, lo spazio per una tutela della “famiglia di fatto”, in linea peraltro con un percorso interpretativo che già da tempo è stato intrapreso dal giurisprudenza della Cassazione. “Famiglia” da intendersi quale consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”. Ne deriva che oramai, l’oggetto della tutela rappresentata dall’art.572 del c.p. non è (solo) l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l’interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento dei rapporti – familiari, ma non solo – che lo legano – affettivamente, ma non solo – con altra persona con la quale ha instaurato un rapporto stabile di convivenza/frequentazione, dalla quale può e deve pretendere rispetto assoluto verso condotte ( consistenti in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) che risultino “abitualmente” lesive della proprio integrità fisica e/o morale.

    Ancora l’art.572 c.p. al comma 2 è stato oggetto di modifica con l’introduzione di una ipotesi aggravata di maltrattamenti per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
    Una ulteriore modifica ha incluso il reato di maltrattamenti, seguito dalla morte della vittima, tra i reati che comportano la pena dell’ergastolo in caso di omicidio.

    Di rilievo l’intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)

    Altre ancora sono le novità introdotte dalla Legge 172/2012 in materia di prescrizione, di confisca, di applicazione di circostanze attenuanti e di pene accessorie relativamente ai delitti contro la libertà personale e tutto ciò in un quadro di cooperazione internazionale con la piena consapevolezza dei Paesi sottoscrittori della Convenzione di Lanzerote, del fatto che “ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore”.
    (Avv.Sabina Schifano)

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Perché il Papa ha rimosso il vescovo anti preti pedofili?

    Perché il Papa ha rimosso il vescovo anti preti pedofili?

    Charles J. Scicluna era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri – con determinazione, denunciando anche la cultura del silenzio italiana. Ieri è stato rimosso, senza spiegazioni, e spedito a Malta come funzionario di basso rango. Una …

    “Amoveatur sine promoveatur”. Si è conclusa così la carriera vaticana di monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni, fino a ieri “promotore di giustizia” della congregazione per la Dottrina della fede, una sorta di procuratore generale dell’ex Santo Uffizio. Cordiale, una statura proverbialmente piccola, il prelato maltese si è dimostrato, in tutti questi anni, un grand’uomo. Era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri, in Vaticano e fuori – con determinazione, umanità e senza tentennamenti diplomatici. È stato lui a gestire il dossier del sacerdote messicano Marcial Maciel, il defunto fondatore dei Legionari di Cristo. Pedofilo seriale, tossicomane, padre di tre figli illegittimamente avuti da due donne diverse, abusò – è l’accusa – anche dei figli. In Vaticano, all’epoca di Giovanni Paolo II, era benvenuto e riverito. Portava vocazioni e donazioni. Solo un cardinale – lo ha rivelato il giornalista americano Jason Berry in una straordinaria inchiesta giornalistica – rifiutò la mazzetta.

    Joseph Ratzinger. Salito sul trono petrino, Benedetto XVI riuscì finalmente ad aprire l’indagine canonica che era stata insabbiata negli anni precedenti. E la affidò a mons. Scicluna. Alla fine padre Maciel fu estromesso, i Legionari di Cristo commissariati. Questo e molto altro ha fatto il prelato maltese. Nel 2010 si trovò in prima linea di fronte allo scandalo degli abusi sessuali sui minori scoppiato, a macchia d’olio, nelle chiese dei Paesi più disparati, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Austria, di nuovo Stati Uniti, dove il caso era già esploso nel 2002, Australia, America Latina… e Italia. Scicluna, di nuovo, non le mandò a dire. Spalleggiato da Ratzinger, chiese agli episcopati più renitenti di collaborare con la giustizia civile per denunciare i preti pedofili. Lo fece anche, con veemenza, in un incontro a porte chiuse del bel convegno alla Pontificia università Gregoriana di cui ho riferito nel mio blog. Fu sempre Scicluna a mettere la faccia, insieme al portavoce vaticano Federico Lombardi, in un’affollatissima conferenza stampa in Vaticano per presentare il giro di vite della normativa canonica voluto dal Papa per contrastare la piaga della pedofilia. Partita nella tensione, la conferenza stampa si sciolse grazie alle risposte puntuali di Lombardi e Scicluna.

    Monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni

    In Vaticano – fu l’impressione pressoché unanime dei giornalisti accreditati – c’è chi ha finalmente preso sul serio il dramma. Il procuratore generale della Santa Sede non schivò le polemiche. In una arcinota intervista concessa nel 2010 al quotidiano della Cei Avvenire, senza mezzi termini, affermò: «Ciò che mi preoccupa è una certa cultura del silenzio che vedo ancora troppo diffusa nella Penisola». Apriti cielo. Il Vaticano attacca la Cei. Passa qualche mese, la Santa Sede chiede a tutti gli episcopati del mondo di compilare nuove linee-guida anti-pedofilia e consegnarle entro maggio scorso. La Cei nicchia, pubblica un documento minimale, e Scicluna, di nuovo lui, alza la voce. Lo fa in una coraggiosa intervista al mensile Jesus di cui ho riferito nel mio blog. Non se la prende solo con l’Italia. Dice che molte linee-guida ancora mancano all’appello. Spiega che alcuni dei documenti recapitati in Vaticano sono insufficienti. Ieri, sommersa dal rumore della conclusione del processo al maggiordomo del Papa, la notizia clamorosa (anticipata il giorno prima da Vatican Insider). Mons. Scicluna è stato nominato vescovo “ausiliare” di Malta. Non promosso in Curia, non vescovo titolare, neppure coadiutore con il diritto alla successione. Da responsabile del team anti-pedofili della Chiesa cattolica mondiale e funzionario di basso rango a La Valletta. Rimosso senza essere stato neppure promosso.

    La Santa Sede non ha spiegato la decisione. Che è – beninteso – una decisione del Papa. Ovviamente non sappiamo se aveva buoni motivi per rimandare Scicluna a Malta. Ma la mossa sconcerta. Così come lascia interdetti l’epilogo di una vicenda completamente diversa. La trattativa con i Lefebvriani. Lungi da me rammaricarmi del fatto che, alla fine, gli ultratradizionalisti non rientreranno in seno alla chiesa cattolica. Non si può non rilevare, però, che a questo obiettivo Ratzinger, negli anni scorsi, ha lavorato strenuamente. Era – come il contrasto alla pedofilia – uno dei tratti caratterizzanti di questo pontificato. Strategia sovrana. Linea di governo. Parte di un disegno più complesso, a cui Benedetto XVI si è dedicato sin dall’inizio, teso a reinterpretare il Concilio vaticano II e la sua eredità. Anche qui, come nel caso della pedofilia – e per motivi affatto diversi – Ratzinger è stato contestato, da personalità di Curia e episcopati nazionali, funzionari vaticani e osservatori esterni. Alla fine, i Lefebvriani non entreranno. Il nuovo prefetto della Dottrina della fede, mons. Gerhard Ludwig Mueller, ha annunciato, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio, che non ci saranno ulteriori trattative. Punto, finito, tempo scaduto. Mons. Guido Pozzo, triestino, uomo di fiducia di Ratzinger nel negoziato durato anni, è già destinato a lasciare il posto di segretario della pontificia commissione Ecclesia dei per divenire cerimoniere pontificio. Un altro capitolo del pontificato Ratzinger si chiude.

    E si chiude mentre viene condannato, con pena “mite” di diciotto mesi di reclusione che verranno presto condonati dalla grazia papale, il maggiordomo Paolo Gabriele. Personalità complessa, mosso dall’intento delirante di aiutare il Papa tradendone la fiducia. Facendo filtrare ai giornalisti italiani – e in particolare a Gianluigi Nuzzi, che ne ha fatto il bestseller Sua Santità – documenti riservati della Santa Sede e dossier personali del Papa. Colpisce, di tutta la vicenda, il movente addotto dall’ex assistente di camera del Pontefice. «Vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelli della degenerazione, ad un punto di non ritorno. Ero sicuro che uno choc, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario», ha detto nell’istruttoria. Poi, nella deposizione durante il processo: «A volte, quando sedevamo a tavola, il Papa faceva domande su cose di cui doveva essere informato». Ancora: «Ho maturato la convinzione che è facile manipolare la persona che ha un potere decisionale così importante». E infine, nella testimonianza conclusiva che ha reso ieri prima della sentenza: «La cosa che sento forte dentro di me è la convinzione di aver agito per esclusivo amore, viscerale direi, per la Chiesa di Cristo e per il suo capo visibile. È questo che mi sento. E se lo devo ripetere, non mi sento un ladro». Propositi deliranti. Evocati, suggeriti, inculcati, molto probabilmente, dalle tante persone con cui Paolo Gabriele parlava ogni giorno. Uscieri, cittadini vaticani, monsignori, cardinali. Nessuno si è spinto tanto in là da trafugare documenti e rivelare segreti di Stato. Ma tutti convinti della stessa cosa. Che il Papa è rimasto solo.

    http://www.linkiesta.it/it/article/2012/10/07/perche-il-papa-ha-rimosso-il-vescovo-anti-preti-pedofili/9613/

  • La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

    Le finalità della Convezione di Lanzarote
    La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzioneè stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.

    DOCUMENTI; 13517347

    112013-11-18_Convenzione-Lanzarote

    Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzioneè entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivoè contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

    Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

    Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (‘Pedofilia e pedopornografia culturale’) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, ‘pubblicamente, fa apologia di questi delitti’.

    Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (‘Adescamento di minorenni – grooming’), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

    È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

    Le reazioni

    Save the children esprime ‘grande soddisfazione’ per l’approvazione da parte del Senato del testo di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori e contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale anche a mezzo internet, ferma in parlamento dal 2007. Con l’approvazione definitiva al Senato, al termine di un iter durato 5 anni, l’Italia rafforza il proprio sistema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso e si adegua agli altri paesi europei ‘.

    ‘Secondo una ricerca di Save the children «tra i giovani che utilizzano internet il 13% invia proprie foto o immagini di sé nudo ad adulti – dichiara Calerio Neri, direttore generale del’organizzazione in italia – con l’approvazione di oggi, l’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete’.
    Unicef Italia accoglie con favore la notizia dell’approvazione del Ddl di Ratifica della Convenzione di Lanzarote. ‘La Convenzione, infatti – dichiara Giacomo Guerrera, Presidente dell’Unicef Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei minorenni, da gravi violazioni come l’abuso e lo sfruttamento sessuale. Inoltre, sarà maggiormente efficace l’azione di contrasto a questi gravi reati, spesso portata avanti in collaborazione con altri Stati, grazie a mezzi ancora più incisivi’.