Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: abuso sessuale

  • Caso Provolo: una vittima ha raccontato di una macabra stanza con catene dove legavano i bambini per violentarli

    Caso Provolo: una vittima ha raccontato di una macabra stanza con catene dove legavano i bambini per violentarli

    Per queste affermazioni hanno fatto un’ispezione oculare nella soffitta dell’Istituto, dove hanno trovato una parete con un buco dove potrebbero essere state attaccate le catene. Hanno trovato altre prove che vanno ad aggravare la condizione dei cinque detenuti.

    Strazianti e macabri dettagli sono stati apportati da una testimone e vittima sui reiterati abusi sessuali i quali, secondo quanto ha denunciato, è stata sottomessa nell’Istituto Provolo di Luján. Grazie a questa testimonianza è stata fatta un’ispezione oculare e sono stati trovati altri elementi per incriminare gli accusati e continuare l’indagine.
    Si tratta di una giovane che è ancora minore di 18 e che ha sofferto reiterati abusi dai 5 anni, quando era alunna internata dell’Istituto Provolo, diretto dal prete Nicola Corradi. Altri testimoni e vittime l’avevano indicata come una delle tante (vittime), ma in quel momento non ha voluto dichiarare. Ora, con l’appoggio psicologico corrispondente, ha accettato di raccontare l’orrore che ha vissuto per anni.
    Ha raccontato come sono stati i primi abusi, la complicità di altre autorità e (altre) religiose che vengono indagate, ma sono ancora in libertà. “Ha raccontato altri eventi come una delle suore che la colpiva, che sapeva ciò che le succedeva, come le suore vedevano quando le veniva mostrata pornografia e dà un dettaglio su una volta quando è stata portata, per abusare di lei, in una stanza dove c’erano catene, le ammanettavano i polsi e che lì si producevano atti di abuso sessuale”, ha raccontato Sergio Salinas, avvocato di Xumex, querelante per le vittime.

    Dietro al racconto della ragazza, hanno chiesto un’ispezione oculare urgente, che ha ricevuto l’opposizione della difesa, ma è stata fatta comunque con il pubblico ministero della causa Gustavo Stroppiana.
    “Questa stanza l’abbiamo trovata dopo cinque scale che non convergono una dietro l’altra, ma che uno deve salire al primo piano, cammina alcuni metri, sale ad un altro piano e così si arriva alla soffitta di tutto l’edificio”, ha specificato Salinas.
    “Lì è stato trovato un pezzo e al momento di aprire la porta, tutto molto tetro ed oscuro come ha detto lei, dove dovevano esserci le catene appese alla parete, c’era un buco nel cemento”, ha raccontato Salinas ed ha continuato: “Uno può dubitare se sono esistite o no le catene, ma ciò che chiama l’attenzione è che sotto a questo c’erano due negativi fotografici, uno che era stato incollato ad altri due negativi ed un terzo con argilla che bisogna fare un lavoro per vedere cosa c’era in questa immagine”.

    Questi negativi sono stati sequestrati dalla Polizia Scientifica per continuare la catena di custodia e per la legalità del processo.
    Nel suo racconto la vittima ha detto che chi l’aveva portata fino alla stanza di questa soffitta era Horacio Corbacho, il prete di 56 anni che oggi si trova detenuto nel padiglione degli abusatori sessuali del carcere penale Boulogne Sur Mer.
    Immediatamente gli investigatori hanno associato questi negativi trovati lì con quanto trovato nella stanza di Corbacho nella prima perquisizione realizzata dall’allora pubblico ministero Fabricio Sidoti. In quel momento sono stati sequestrati elementi di pornografía, immagini e negativi fotografici.
    Sono stati inoltre sequestrati sette computer che stavano in questa soffitta, e centinaia di film in DVD che all’esterno hanno il nome di film per bambini come “Il Re Leone”, ma che devono essere analizzati per controllare se hanno materiale pornografico.

    Dradotto da roberta Pietra

    http://www.diariouno.com.ar/policiales/caso-provolo-una-victima-conto-una-macabra-habitacion-cadenas-donde-esposaban-chicos-violarlos-20170329-n1366424.html

  • COLOMBIA: Polemica per la difesa dell’Arcidiocesi di Cali in caso di abuso su minori

    COLOMBIA: Polemica per la difesa dell’Arcidiocesi di Cali in caso di abuso su minori

    (CNN Español) – La difesa della Chiesa cattolica in un caso di abuso sessuale su minori da parte di un sacerdote ha generato indignazione, poichè secondo un documento che è circolato sui media e del quale CNN è venuta a conoscenza, gli avvocati della Chiesa assicurano che i genitori delle vittime sono i colpevoli dell’aggressione ai figli.

    Nel 2012, un giudice di Cali — città al sud occidente del paese— ha ritenuto responsabile il sacerdote William de Jesús Mazo Pérez di violenza carnale e abusi contro tre minori di 10, 11 e 12 anni e lo ha condannato a 33 anni di prigione, secondo un documento della Corte al quale ha avuto accesso la CNN. La condanna è stata ratificata in prima e seconda istanza.

    L’accusato rima nel carcere di Villahermosa di Cali, secondo la Procura.

    In accordo con la Procura, il sacerdote —che lavorava nella chiesa La Candelaria, in un quartiere di classe medio bassa— ha abusato dei bambini nell’anno 2009 e “ha dato loro denaro e regali per far sì che non raccontassero quanto successo ai loro famigliari”.

    Le vittime hanno seguito un processo penale per esigere una riparazione integrale, secondo quanto ha raccontato alla CNN  Spagnola l’avvocato Elmer Montaña. Però la polemica è cominciata alla fine di gennaio quando la Chiesa ha presentato un documento davanti al tribunale di Cali nel quale dà la colpa alle vittime per quanto successo.

    Nel documento firmato a nome dell’Arcidiocesi di Cali dall’avvocato Walther Collazos, al quale abbiamo avuto accesso, si dice che i responsabili del danno ai minori furono le vittime indirette (genitori, nonni, zii) poiché “sono venuti meno al loro dovere di protezione, vigilanza, comunicazione e protezione … di alcuni bambini di 10 e 13 anni, che in nessuna circostanza potrebbero decidere, risolvere, determinare il corso e divenire della loro vita e libertà sessuale”.

    Tenendo presente quanto sopra, si determina in questa maniera che la causa del danno è attribuibile in maniera esclusiva alle vittime indirette sono venuti meno al loro dovere di protezione, vigilanza, comunicazione e protezione … di alcuni bambini di 10 e 13 anni, che sotto nessuna circostanza potrebbero decidere, risolvere, determinare il corso e divenire della loro vita e libertà sessuale; esponendoli al rischio; non essendo a conoscenza del dovere di attenzione che gli corrispondeva. In altre parole, la causa efficiente del danno è la condotta negligente adottata dalla stessa vittima indiretta (genitori, nonni, zii), i quali per imposizione, non solo costituzionali come è stato citato, ma morale e di costume, erano chiamati a stare lì per custodire il bene più prezioso … i bambini. Il codice civile determina nell’articolo 2348: “RESPONSABILITA’ DEI GENITORI DI FRONTE AI DANNI OCCASIONATI DAI LORO FIGLI MINORI: I genitori saranno sempre responsabili del danno causato per le colpe o i delitti commessi dai loro figli minori, e che notoriamente provengono da cattiva educazione o di abitudini viziose che gli hanno lasciato acquisire”.

    (Brano del documento dell’avvocato della Chiesa di Cali nel processo contro il sacerdote Mazo Pérez per abuso sessuale di minori)

    Il documento cita un artícolo del Codice Civile nel quale si responsabilizzano i genitori ” del danno causato dai loro figli minori”, come se i bambini avessero commesso una mancanza.

    “Quando le vittime hanno conosciuto questo documento si sono indignati moltissimo. Poiché ovviamente questo ha generato un enorme rifiuto nelle famiglie dei bambini abusati che già sono adolescenti maggiorenni e loro, dopo avere conosciuto questo documento lo hanno reso pubblico per denunciare la posizione della chiesa che loro considerano offensiva e umiliante”, ha aggiunto l’avvocato Montaña.

    La Chiesa si difende

    L’avvocato dell’arcidiocesi di Cali, Walter Collazos, ha ratificato la posizione della Chiesa in una conferenza stampa il 13 di febbraio e disse che i delitti non sono responsabilità di questa istituzione poichè sono stati svolti di notte.

    “[I delitti] non sono stati commessi in orari istituzionali nè in prestazione di servizi. Mazo non era in funzioni pastorali”, ha detto Collazos davanti ai giornalisti, citato dal quotidiano El País di Cali.

    CNN ha comunicato con l’Arcidiocesi di Cali per ottenere una dichiarazione su questo tema, ma una funzionaria di questa istituzione ha detto che monsignor Monsalve non sta dando dichiarazioni per il momento, poiché già ha dato dichiarazioni in altri media.

    In un comunicato della Conferenza Episcopale Colombiana, la Chiesa spiega che il documento in cui “si suppone”  che accusino le famiglie delle vittime, “riflette la posizione di questa giurisdizione in termini giuridici ed è in questi termini che l’avvocato cita il codice civile che parla della responsabilità dei genitori in questi casi”.

    In questo comunicato la Chiesa cita l’appoggio che hanno espresso alcuni movimenti social a monsignor Darío de Jesús Monsalve e citano un documento in cui queste organizzazioni dicono che la polemica intorno all’ex sacerdote cerca di “minimizzare gli animi del compito pastorale per la pace in Colombia”.

    L’Arcidiocesi ha invitato i colombiani a esprimere il loro appoggio attraverso l’hashtag  #CreoEnMonseñor. (#CredoNelMonsignore).

    http://cnnespanol.cnn.com/2017/02/15/polemica-abuso-sexual-de-ninos-por-parte-de-un-sacerdote-cali/

  • L’Associazione per i Diritti Umani ha chiesto spiegazioni all’Arcivescovado di Mendoza per gli abusi nell’Istituto Provolo

    L’Associazione per i Diritti Umani ha chiesto spiegazioni all’Arcivescovado di Mendoza per gli abusi nell’Istituto Provolo

    Buenos Aires, 23 di marzo (Télam)
    L’Assemblea Permanente per i Diritti Umani (APDH), in una lettera presentata all’arcivescovato di Mendoza, ha chiesto spiegazioni su quali sono state le misure che ha preso la Chiesa rispetto ai preti e lavoratori dell’Istituto Antonio Provolo detenuti per abuso sessuale e qual è l’ assistenza che stanno prestando alle loro vittime.

    Ciò che la APDH vuole sapere è quando è cominciato e a che stadio si trova il processo canonico, un’indagine parallela a quella giudiziaria contro i sacerdote imputati, ma anche in che momento l’Arcivescovato ha ricevuto una comunicazione del Vaticano informando che alcuni accusati, come Nicola Corradi, venivano già indagati per lo stesso delitto commesso nella sede italiana del Provolo durante la decade del ‘60.

    Ma la APDH non solo vuole sapere qual è la situazione dei preti e lavoratori coinvolti nel caso del Provolo, un istituto religioso per sordomuti. Nello stesso scritto, diretto all’arcivescovo Carlos Franzini, la APDH domanda quanti sono i procedimenti canonici che sono stati iniziati a Mendoza e a quale stadio sono.

    Nella presentazione, firmata dall’avvocato Carlos Lombardi, la APDH ha invocato il suo diritto a promuovere un’azione collettiva, protetta dalla Costituzione Nazionale e chiede spiegazioni in relazione ai due comunicati ufficiali che fino ad ora ha dato l’Arcivescovato, uno del 27 di novembre e l’altro del 2 di dicembre, nei quali si assicura l’impegno della Chiesa per investigare gli abusi ed aiutare le vittime.
    “La non esistenza di spazi sicuri per i bambini, le bambine e gli adolescenti all’interno dell’istituzione che lei presiede, e organismi ecclesiastici connessi, implica un grave rischio alla loro integrità fisica e psichica, cosa che aggrava la vostra responsabilità”, dice la presentazione.

    Consultato da Télam, Lombardi, un riconosciuto specialista in diritto canonico, ha assicurato che con questa richiesta di informazioni, la APDH cerca di “esercitare il controllo repubblicano ad un’istituzione come la chiesa, persona giuridica non statale, che nessuno controlla e valutare la trasparenza e veridicità dei comunicati emessi dall’Arcivescovato di Mendoza”.

    Fino ad ora, sono cinque gli accusati per abusi sessuali nell’ Istituto Provolo: Nicola Corradi e Horacio Corbacho, e gli amministrativi Jorge Bordón, Armando Gómez e José Luis Ojeda.
    Ad eccezione di Corradi, di 82 anni agli arresti domiciliari, tutti sono detenuti nel carcere di Boulogne Sur Mer. SI stima che le vittime potrebbero essere più di 60.

    Avvocato Carlos Lombardi

    Tradotto per la Rete L’ABUSO da Roberta Pietra

  • La reazione di Papa Francesco quando una giornalista le chiede del caso Grassi

    La reazione di Papa Francesco quando una giornalista le chiede del caso Grassi

    È stato puro caso. Lo stesso giorno nel quale la Giustizia argentina confermava la condanna a 15 anni del prete Julio Grassi per abuso sessuale e corruzione di minori, la televisione pubblica francese trasmetteva un programma di indagine sulla pedofilia nella Chiesa nel quale una giornalista ha domandato al Papa del caso.

    La cronista Elise Lucet di Cash Investigation si è recata in Vaticano e mentre il Sommo Pontefice salutava i fedeli in Piazza San Pietro, lo ha interpellato e gli ha chiesto se “avesse cercato di influenzare la giustizia argentina nel caso Grassi”.

    “Per niente”, ha risposto Papa Francesco che ha arricciato il naso, visibilmente sorpreso e infastidito dalla domanda.

    La giornalista si riferiva all’ indagine di 2.600 pagine avviata dalla Conferenza Episcopale, allora diretta dal cardinale Bergoglio, al giurista Marcelo Sancinetti per difendere Grassi (I quattro libri “Studi sul caso Grassi”). L’equipe di France 2 ha precisato che, prima del viaggio, le sue richieste di intervista con il Sommo pontefice sono rimaste senza risposta per 8 mesi.

    Nella sua pagina web, il canale France 2 ribadisce che si tratta di un caso “sensibile” nel nostro paese e sostiene che quando era arcivescovo di Buenos Aires, il Papa “avrebbe cercato di far passare per innocente un prete. Si tratta di padre Julio Grassi, il maggior scandalo di pedofilia nella Chiesa argentina”.

    Nel programma sono state usate immagini d’archivio di TN.

    Accusano il Papa di “fare orecchie da mercante”

    Nel programma hanno anche sottolineato un passaggio del libro di interviste con Francesco “Sopra il Cielo e la Terra” che tratta del tema degli abusi e nel quale il Pontefice assicura che “non è mai successo nella sua diocesi”. Hanno anche accusato il Papa di “fare orecchie da mercante davanti al dolore delle vittime”.

    Un giornalista ha fatto un incontro con vittime e famigliari di vittime a Buenos Aires nel quale tutti hanno affermato che hanno cercato di parlare con l’allora arcivescovo Bergoglio ma che non li ha mai ricevuti.

    “A tutti i famosi del mondo apre la porta ma a noi non manda neanche una carta per dire “mi dispiace” “, ha dichiarato una donna. “Non mi aspetto più niente da lui, già non credo in lui”, ha affermato un’altra.

    “Ho sofferto molto la delusione, mi ha fatto molto male che Bergoglio non faccia niente. A me dicevano di scrivergli perchè mi avrebbe risposto e niente, è stata una delusione”, ha raccontato una terza donna tra le lacrime.

    Tradotto per la Rete L’ABUSO da Roberta Pietra

    http://m.tn.com.ar/internacional/la-reaccion-del-papa-francisco-cuando-una-periodista-le-pregunto-por-el-caso-grassi_780979

  • La Corte Suprema ha confermato la condanna di 15 anni di prigione contro il padre Grassi

    La Corte Suprema ha confermato la condanna di 15 anni di prigione contro il padre Grassi

    Il sacerdote è detenuto dal 2013 e si trova alloggiato nell’Unità Penitenziaria Nro. 41 di Campana

    La Corte Suprema di Giustizia della Nazione ha confermato oggi la condanna a 15 anni di prigione al Padre Grassi per i delitti di “abuso sessuale aggravato” contro un minore d’età nella Fondazione Felices Los Niños (Felici I Bambini).

    La Giustizia ha respinto all’unanimità i ricorsi presentati nella causa che vede come imputato il sacerdote Julio César Grassi, convalidando quanto deciso dalla Suprema Corte della Provincia di Buenos Aires.

    In questo modo, è rimasta salda la sentenza dettata dal Tribunale Penale n°1 di Morón, Provincia di Buenos Aires, che ha condannato Grassi a 15 anni di prigione come autore recidivo dei delitti di abuso sessuale aggravato dall’essere un sacerdote incaricato dell’educazione e custodia del minore-vittima in reale conflitto tra loro.

    Il religioso era stato sentenziato nel 2009 a 15 anni di prigione per abuso sessuale aggravato contro un minore che, nel 2002, a 19 anni aveva raccontato in un programma di televisione come era stato abusato dal sacerdote quando aveva 15 anni e viveva nella Fondazione Felices los Niños, della quale Grassi era responsabile.

    Tuttavia, il Padre ha goduto della libertà condizionale fino a che è stato detenuto nel 2013 dopo che la sentenza veniva ratificata in tre istanze e dopo questa conferma, gli resterebbero più di dodici anni di prigione effettiva. Il sacerdote è attualmente alloggiato nell’Unità Penitenziaria Nro. 41 di Campana, Provincia di Buenos Aires.

    L’avvocato querelante, Juan Pablo Gallego, si è mostrato molto conforme con la sentenza ed ha incitato la Chiesa a prendere una decisione sul suo proseguimento nel ruolo di Padre. “Non ci sono più dubbi, non ci sono più complotti, non ci sono altri attacchi alle vittime. È un prete pedofilo e deve essere espulso dalla Chiesa”, ha indicato in alcune dichiarazioni a TN.

    http://www.lanacion.com.ar/1996782-la-corte-suprema-confirmo-la-condena-de-15-anos-de-prision-contra-el-padre-grassi

     

  • Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi e quindi non si trattava di peccati da confessare

    Suprema Corte di Cassazione

    sezione VI penale

    sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE SESTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

    Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

    Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere

    Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

    Dott. CORBO Antonio – Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    avverso la sentenza del 8/3/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

    Uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

    RITENUTO IN FATTO

    La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell’ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di (OMISSIS).

    I fatti erano stati commessi dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) il (OMISSIS).

    La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla (OMISSIS) a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, (OMISSIS), per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora (OMISSIS).

    La suora (OMISSIS), pur sapendo che la giovane (OMISSIS) le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l’aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali.

    Il sacerdote (OMISSIS) riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l’avevano violentata, che (OMISSIS) Annamaria aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limito’ a far da tramite con la (OMISSIS).

    La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui alla L. n. 121 del 1985, articolo 4. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2, non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilita’ di astenersi dal rispondere.

    I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori.

    Ricorso in favore di (OMISSIS):

    primo motivo: violazione di legge quanto all’omesso avvertimento della facolta’ di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero.

    Richiama innanzitutto il principio fissato dall’articolo 4 citata Legge che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio “ministero”. Rileva come il “ministero” non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell’esercizio delle funzioni riconducibili all’attivita’ religiosa.

    Quindi “e’ evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Osserva quindi che la testimone non e’ stata avvisata della facolta’ di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda “non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto “si’, dica”. Lo stesso e’ avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l’obbligo di dare tale avviso.

    Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.

    Rileva l’errore contenuto nella sentenza laddove si e’ affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere.

    Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l’affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze e’ basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non e’ il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso.

    Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la (OMISSIS) e’ sempre stata coerente e non si puo’ affatto affermare che abbia negato alcunche’. Rileva, inoltre, che sia la (OMISSIS) che lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, “aveva una vita sbandata, aveva cioe’ una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformita’ al vero delle sue dichiarazioni.

    Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2.

    Rileva, poi, contro l’applicabilita’ della tesi che vuole che per i professionisti di cui all’articolo 200 c.p.p. non possa valere l’obbligo di avviso della facolta’ di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell’imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto.

    Ricorsi in favore di (OMISSIS).

    Ricorso a favore di (OMISSIS) a firma dell’avvocato Napoli:

    primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’articolo 4 L. n. 121 del 1184, articolo 200 c.p.p., articolo 191 c.p.p., articolo 384 c.p.p..

    Innanzitutto rileva che erroneamente e’ stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L’ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell’attivita’ del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte “ascolto, conforto, aiuto, guida…”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate “vengono riferite all’ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa; non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale… Perche’ la stessa riconosce… l’autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”.

    Osserva, poi, che l’ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, cosi’ anticipando il giudizio sulla infondatezza di un’eventuale astensione e la possibilita’ di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

    Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi e’ stato un giudizio preconcetto di affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si e’ tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.

    Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).

    Primo motivo: inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione dell’articolo 200 c.p.p. e L. n. 121 del 1985, articolo 4.

    Anche in questo caso si contesta l’erronea interpretazione restrittiva dell’ambito del ministero ai fini del segreto professionale.

    Secondo motivo: assenza di motivazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si e’ dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilita’ di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse.

    Terzo motivo: violazione di legge in quanto non si e’ tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti nel processo.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    I ricorsi sono infondati.

    Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto “ministeriale”.

    Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l’aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, e’ ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimita’.

    L’articolo 4 citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Puo’ ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perche’ una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perche’ vi corrisponde la dizione dell’articolo 200 c.p.p.. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il piu’ ampio segreto a protezione dell’esercizio del piu’ ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del piu’ limitato ambito della confessione.

    Cio’, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensi’ riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attivita’ connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attivita’ “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di “fede religiosa”.

    Cio’ premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi:

    ricorso di (OMISSIS):

    il pur ampio primo motivo, che affronta l’argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto “l’operativita’ del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel “ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che “e’ evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Quindi il motivo e’ infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di “confidenze” che non rientravano nell’esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacita’ a testimoniare del religioso cattolico.

    In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non puo’ che considerarsi acquisito che parte delle attivita’ erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale.

    Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo: il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell’avviso o meno da parte del giudice.

    Il terzo motivo e’ infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsita’ delle dichiarazioni del ricorrente; al contrario, vi e’ stata ampia prova diretta di tale falsita’, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della (OMISSIS).

    Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. Napoli. Il primo motivo, nella prima parte e’ manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell’ecclesiastico al “segreto confessionale”, avendo, in un ben piu’ ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una “confessione” da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte e’ infondata, per quanto gia’ detto, laddove amplia il segreto “ministeriale” sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l’ecclesiastico.

    Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale “autorita’ morale”, che e’ il riconoscimento proprio di quella funzione “sociale” che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di piu’ laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima.

    In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, e’ eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell’esercizio di attivita’ religiosa, e che quest’ultima certamente non e’ attivita’ ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non e’ sottoposta ad alcuna critica specifica.

    Cio’ posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale.

    Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimita’ in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. (OMISSIS).

    Il primo motivo e’ infondato. Al di la’ della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilita’ nel caso concreto e’ affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato “ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunita’ dalla testimonianza dell’ecclesiastico, che non e’ prevista ne’ dall’articolo 200 c.p.p. ne’ dai patti Stato – Chiesa.

    Il secondo motivo e’ infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilita’ delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimita’.

    Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • Le bugie del Vaticano sul sabotaggio del tribunale anti-pedofili

    Le bugie del Vaticano sul sabotaggio del tribunale anti-pedofili

    La corte per giudicare i vescovi, voluta dal papa, non è mai partita. Per la Curia era solo un’ipotesi poi superata. Ma un documento ufficiale del 2015 parla di approvazione, tempistiche e risorse. Le prove.

    Il J’accuse di Marie Collins, la donna che è stata membro della Pontificia commissione per la tutela dei minori, contro la Curia vaticana, non si ferma e conosce anzi nuovi importanti capitoli. Il tribunale per giudicare i vescovi responsabili di aver insabbiato i casi di abusi sessuali sui minori – ha detto la Collins -, nonostante sia stato voluto e approvato da papa Francesco non è mai stato istituito dalla Congregazione per la dottrina della fede guidata dal cardinale Gerhard Müller. È il cuore del problema che assilla il percorso delle riforme avviata da Bergoglio. Per di più stavolta a parlare sono anche i documenti che sbugiardano la versione della Chiesa. Ma andiamo con ordine.

    DIMISSIONI CLAMOROSE. L’irlandese Collins, lei stessa vittima di abusi sessuali da parte di un sacerdote quando aveva 13 anni, cattolica, impegnata da anni nel suo Paese in favore della protezione dell’infanzia, si era dimessa in modo clamoroso dalla Pontificia commissione per la tutela dei minori. Un organismo vaticano, quest’ultimo, promosso dal papa e guidato dal cardinale americano Sean Patrick O’Malley, arcivescovo di Boston chiamato da Benedetto XVI ad affrontare una delle più gravi crisi scaturita dallo scandalo pedofilia che aveva investito la Chiesa americana (Boston, per capirsi, è lo scenario del film premio Oscar Il caso Spotlight dedicato appunto al celebre scandalo).

    NESSUNA COLLABORAZIONE. La commissione, di cui fanno parte donne, laici e religiosi, aveva il compito di coordinare a livello mondiale e in Vaticano le politiche di prevenzione in materia di abusi da parte del clero mettendo a punto linee guida, proponendo soluzioni e provvedimenti per le varie situazioni. Ma le dimissioni della Collins sono nate, come lei stessa ha affermato, per la «vergognosa» mancanza di collaborazione da parte degli altri dicasteri della Curia e in particolare della Congregazione per la dottrina della fede incaricata, fra l’altro, di gestire a livello giudiziario e canonico le migliaia di casi che affluiscono da anni in Vaticano.

    Il prefetto Müller ha risposto alle accuse della Collins in modo abbastanza sprezzante, giudicandole infondate, figlie di cliché anti-Vaticano e rilevando che su una delle questioni sollevate – ossia la possibilità di costituire un tribunale per giudicare i vescovi colpevoli di aver coperto le violenze sui minori – nessuna decisione era mai stata assunta dalla Santa Sede, ma si trattava solo di un’ipotesi poi superata dalle valutazioni che inseme avevano fatto i vari capi dicastero.

    «ABBIAMO GIÀ ALTRI MEZZI». Il cardinale dava questa versione dei fatti: «Si è trattato di un progetto, ma dopo un dialogo intenso fra vari dicasteri coinvolti nella lotta contro la pedofilia nel clero si è concluso che per affrontare eventuali negligenze delittuose dei vescovi abbiamo già la competenza del dicastero per i vescovi, gli strumenti e i mezzi giuridici. Inoltre il Santo padre può sempre affidare un caso speciale alla Congregazione».

    Marie Collins ha sottolineato che il tribunale per giudicare le negligenze dei vescovi non era affatto solo un “progetto”, come affermato dal cardinale, e ci sono le prove

    Ma Marie Collins non ha mollato e nella replica affidata alla rivista cattolica americanaNational catholic reporter ha sottolineato come il tribunale per giudicare le negligenze dei vescovi non era affatto solo un “progetto”, come affermato dal cardinale, e in proposito ha ricordato la “dichiarazione” vaticana del 10 giugno 2015. Di cosa si tratta? Quel giorno l’allora direttore della Sala stampa della Santa sede, padre Federico Lombardi, diffuse una nota dettagliata su quanto era stato deciso nell’ultima riunione del C9, ovvero il gruppo di 9 cardinali che aiutano il papa nella riforma della Curia e nel governo della Chiesa (e di cui fa parte l’arcivescovo di Boston, O’Malley).

    CHIESTO AL PAPA UN MANDATO. In materia di tutela dei minori – su proposta della commissione guidata da O’Malley – i 9 chiedevano che il pontefice desse «un mandato alla Congregazione per la dottrina della fede per giudicare i vescovi in relazione ai delitti di abuso d’ufficio». E ancora proponevano «che il Santo padre autorizzi l’istituzione di una nuova sezione giudiziaria all’interno della Congregazione per la dottrina della fede e la nomina di personale stabile che presterà servizio nel Tribunale apostolico. La realizzazione di questo punto farà seguito a consultazioni con il Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede».

    SI PROPONEVA UN SEGRETARIO. Quindi si specificavano alcuni particolari, per così dire, tecnici: si proponeva infatti al papa di nominare «un segretario per assistere il prefetto riguardo al Tribunale. Il segretario avrebbe la responsabilità della nuova sezione giudiziaria e il personale della sezione sarà utilizzabile anche per i processi penali per l’abuso dei minori e degli adulti vulnerabili da parte del clero. Anche queste decisioni faranno seguito a consultazione con il prefetto della congregazione».

    Solo progetti generali dunque? Non esattamente. Non a caso il papa avrebbe dovuto stabilire «un periodo di cinque anni in vista di ulteriori sviluppi delle presenti proposte e per il completamento di una valutazione formale della loro efficacia». Insomma, un periodo di sperimentazione. Infine, e qui siamo alla classica pistola fumante, «il consiglio dei cardinali ha concordato all’unanimità su tali proposte e ha deliberato di sottoporle al Santo padre Francesco. Il Santo padre ha approvato le proposte e ha concesso l’autorizzazione affinché siano fornite risorse adeguate per conseguire questi fini». Addirittura si era parlato di soldi da stanziare, quindi.

    DIMISSIONI AGEVOLATE. Successivamente una versione ridotta della proposta legislativa andava in porto e prendeva corpo un anno dopo, il 4 giugno del 2016, con atto ufficiale del papa, un motu proprio dal titolo “Come una madre amorevole”, nel quale si affermava che era possibile procedere con la “rimozione d’ufficio” nei confronti di quei vescovi di cui fosse provata la responsabilità nei casi di abuso sessuale. Un’operazione che poteva essere fatta dai dicasteri competenti. Non è poco: la scelta agevolava il processo di dimissioni per motivi legati allo scandalo pedofilia, lo rendeva meno farraginoso rispetto al passato, andava oltre il principio della rinuncia da parte dell’interessato e della conseguente accettazione da parte del pontefice; ma certo era solo un pezzo dell’intera faccenda.

    Una sorta di “contropotere” interno alla Curia è in grado di bloccare o cambiare decisioni assunte dal papa e dai suoi collaboratori

    Il tribunale era dunque stato approvato dal papa e dal governo collegiale della Chiesa, il C9, organismo che – creato poco dopo la sua elezione dallo stesso Francesco come sede collegiale di decisione – evidentemente è entrato ormai in contrasto con (alcuni) dicasteri della Curia; è emerso quindi, fra le altre cose, un inedito conflitto istituzionale. In secondo luogo, la ricostruzione del cardinal Müller è a dir poco lacunosa in merito alla decisione assunta, ma soprattutto mostra come una sorta di “contropotere” interno alla Curia sia in grado di bloccare o cambiare decisioni assunte dal papa e dai suoi collaboratori. D’altro canto è anche chiaro quale sia stato il parere dato da Müller sulla proposta.

    QUANTI CASI DI COPERTURE? Infine c’è il merito, la volontà di trasparenza su una materia così delicata come quella degli abusi che si infrange con una realtà: in quanti i casi i vescovi hanno preferito coprire invece che, sia pure discretamente, fare pulizia? La Chiesa può permettersi di andare fino in fondo su questa strada, senza cambiare se stessa e uscire per esempio dal clericalismo e dai privilegi che da esso discendono? Non sono domande retoriche o moralistiche, ma disegnano forse i confini reali di una riforma che trova i suoi limiti difficilmente superabili nel momento in cui tocca ruolo, coscienza e responsabilità dei vescovi.

    http://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2017/03/17/le-bugie-del-vaticano-sul-sabotaggio-del-tribunale-anti-pedofili/209302/

  • Abusi, papa Francesco fa il gioco delle tre carte

    Abusi, papa Francesco fa il gioco delle tre carte

    Nonostante la proclamata tolleranza zero, nulla cambia circa la denuncia all’autorità civile dei chierici. La pedofilia, cioè, continua a essere solo un peccato.

     «È nostro dovere far prova di severità estrema con i sacerdoti che tradiscono la loro missione, e con la gerarchia, vescovi e cardinali, che li proteggesse, come è già successo in passato». Queste parole provengono dalla prefazione che papa Francesco ha scritto all’autobiografia di Daniel Pittet, vittima di abusi da parte di un sacerdote. Il Papa prosegue definendo la pedofilia, una «mostruosità assoluta, un orrendo peccato, radicalmente contrario a tutto ciò che Cristo ci insegna». Insomma, la Chiesa di Bergoglio avrebbe imboccato la via della fermezza. Certo, a questo punto ci si potrebbe lasciar prendere da facili entusiasmi; ma questi entusiasmi sarebbero giustificati?

    Orbene, il papa ha emanato, nel 2013, un Motu Proprio che introduce, fra altri, un nuovo articolo del codice penale della Città del Vaticano riguardante la “violenza sessuale su minori” (Art. 7 Legge della Città del Vaticano n. VIII 11 luglio 2013). Tuttavia, tale normativa non abroga la Crimen sollicitationis, che non obbliga i membri del clero a denunciare chi fra loro si macchia del reato di abusi su minore. Contestualmente il pontefice ha promulgato un’altra norma, la Legge della Città del Vaticano n. IX, riguardante la “divulgazione di notizie e documenti”, che prevede la condanna a pene detentive fino a otto anni e pecuniarie fino a 5.000 euro «chiunque si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione».

    Due anni dopo, in una lettera del 2 febbraio 2015 indirizzata ai presidenti delle Conferenze episcopali e ai Superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, il papa scrive: «In questo contesto, ritengo che la Commissione (Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori n.d.r.) potrà essere un nuovo, valido ed efficace strumento per aiutarmi ad animare e a promuovere l’impegno dell’intera Chiesa – ai vari livelli […] Non potrà, pertanto, venire accordata priorità ad altro tipo di considerazioni, di qualunque natura esse siano, come ad esempio il desiderio di evitare lo scandalo, poiché non c’è assolutamente posto nel ministero per coloro che abusano dei minori». Papa Francesco prosegue nella lettera citando la circolare emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede il 3 maggio 2011 avente lo scopo di aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee-guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici. Anche dalla predetta Circolare si evince che l’abuso sessuale su minore seguita ad essere considerato una mancanza al VI Comandamento e non un reato penale. Inoltre, in questi casi, il procedimento ecclesiastico stabilisce di procedere prima con un intervento del vescovo, il quale ha il compito di valutare se l’accusa di abuso risulta fondata, e in tal caso interviene la Congregazione per la dottrina della fede che può amministrare due tipi di sanzioni: restrizione dei contatti con i minori, oppure pene ecclesiastiche fra cui la riduzione allo stato laicale. Da notare che quest’ultima pena non è automatica, né tantomeno definitiva, giacché il reo può essere reintegrato nel ministero allorquando questo non prevede contatto con minori.

    Dulcis in fundo, viene promulgata il 4 giugno 2016 la lettera in forma di Motu Proprio “Come una madre amorevole”, nella quale è reiterata la non obbligatorietà della denuncia alle autorità civili dei membri del clero responsabili di abusi su minori e di coloro aventi compiti di vigilanza. Nemmeno la rimozione del vescovo responsabile di omessa vigilanza o intervento è automatica giacché è la «competente Congregazione della Curia romana» a doverne stabilire la colpevolezza.

    Cristian Usai

  • Speciale pedofilia – PEDOFILIA CLERICALE: IMPOSSIBILE TACERE

    di Raffaella Mauceri
    Allineandosi all’orientamento della stampa nazionale ed oltre, anche “Il Corriere delle Donne” spezza il silenzio sul devastante fenomeno della pedofilia clericale e mette in campo le sue specialiste. Quello che segue, infatti, è uno speciale a più voci che si conclude con un’intervista a Francesco Zanardi, fondatore della Rete L’Abuso.
    “La pedofilia nella Chiesa è opera del diavolo – dice Bergoglio – è una malattia diabolica… dobbiamo esserne convinti per curarla. I pedofili vanno capiti e perdonati”.
    Ma davanti al dato statistico che la pratica della pedofilia clericale è diffusa in tutto il mondo ed ha proporzioni spaventose, l’opinione pubblica è ormai profondamente indignata e non condivide queste affermazioni assolutorie, al contrario, le ritiene i soliti inflazionati escamotage per continuare a coprire i pedofili e aiutarli a sottrarsi alla giustizia.
    La chiesa cattolica si ritrova dunque come non mai, sotto il fuoco incrociato delle vittime che non sono più disposte a subire in silenzio, della stampa che sbatte i pedofili in prima pagina, dei tribunali che li processano, degli specialisti che smentiscono il presunto disturbo mentale, e perfino di una parte della stessa chiesa cattolica che, tramite i suoi studiosi/teologi/filosofi, prende le distanze dalla morbida e generica definizione di “atti impuri” riferita al gravissimo reato della pedofilia, e inchioda il Vaticano alle sue responsabilità.
    “La pedofilia – scrive Federico Tulli, giornalista e autore di “Chiesa e pedofilia, il caso italiano” – non è un vizio, la pedofilia non è un atto di lussuria, la pedofilia non è un peccato e tanto meno un delitto contro la morale o un’offesa alla castità come dice il Catechismo. La pedofilia è un crimine violentissimo contro persone inermi”. E cominciamo con l’avvocata Elena Salemi.
    La parola pedofilia, termine derivante dal tema greco παῖς (bambino) e φιλία (amicizia, affetto), indica un torbido interesse erotico di bambini e neonati. Per gli adolescenti si parla invece di pederastia. L’una e l’altra non sono certamente un male dei giorni nostri, al contrario sono nate con l’uomo. Si pensi che nell’antica Grecia, e in particolare ad Atene, le relazioni omosessuali con gli adolescenti facevano parte degli usi e costumi della società. In particolare Atene si distingueva per le norme sulla pederastia. Così come oggi molti padri incestuosi sostengono che “insegnano alle figlie come si fa”, analogamente gli ateniesi sostenevano che l’amore, anche fisico, che poteva legare un adulto a un giovinetto, favorisse la trasmissione del sapere e delle leggi della città nonché la saggezza del pederasta acquisita con l’età. Ciò che interessava del ragazzo, si diceva, non era la sessualità in sé, quanto la sua formazione e lo sviluppo della sua personalità, così che la pederastia non soltanto era accettata ma, addirittura, considerata una componente utile e plausibile del rapporto docente-discente.
    Oggi la pederastia è un tipo di rapporto estraneo alla nostra mentalità e si differenzia sia dall’omosessualità che dalla pedofilia così come noi le intendiamo, in quanto gli ateniesi di allora rivolgevano la loro attenzione soltanto ai ragazzi puberi, che, però, dovevano essere consenzienti.
    Il sesso con soggetti pre-puberi, (pedofilia), era punito con condanne severe, fino alla pena di morte.
    Tuttavia, in questo contesto culturale, crescere ad Atene significava spesso, anche per i più piccoli, essere esposti alle aggressioni dei maschi adulti tanto che il legislatore fu costretto a promulgare una legge che vietava agli insegnanti e agli allenatori di aprire aule e palestre prima dell’alba e che imponeva di chiuderle prima del tramonto onde evitare che si trovassero al buio con i loro piccoli alunni.  Ma in barba a tutte le misure di prevenzione, la pedofilia non ha mai smesso di essere praticata in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, centri religiosi, oratori, scuole d’infanzia, associazioni giovanili.
    Considerato inoltre che la pedofilia non implica necessariamente il contatto fisico col bambino e che può manifestarsi con atti di esibizionismo o mediante la riproduzione di materiale pedopornografico, ecc., la diffusione dei reati ad essa collegati è considerata elevatissima: addirittura dal 10 al 30% circa dei bambini subisce molestie sessuali entro i 18 anni. Pressoché superfluo aggiungere che le vittime più numerose sono le bambine che costituiscono ben l’88% del totale! E poiché dovunque la società è dominata dagli uomini, gli stati (governati fino a ieri interamente al maschile) hanno preso coscienza del problema sotto il profilo giuridico solo in tempi relativamente recenti. Si pensi che nel 1874, negli Stati Uniti, per proteggere una bambina dai maltrattamenti che subiva in famiglia, non si trovò alcun altro strumento che rivolgersi alla Società per la protezione degli animali. Solo nel 1924 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la dichiarazione dei diritti del bambino, i cui principi furono aggiornati nel 1959 per poi giungere nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ma sebbene, le femminucce siano sempre state le principali vittime di abusi sessuali, soltanto nel 1997 nasce finalmente la Carta dei diritti della bambina e della ragazza.
    Va detto che in Italia, il tema dell’abuso sessuale nei confronti dei minori, e della pedofilia on line, ha sempre suscitato particolare attenzione da parte del legislatore, tant’è che in poco più di un decennio sono stati emanati diversi provvedimenti normativi.
    La legge 15 febbraio 1996 n. 66, intitolata “Norme contro la violenza sessuale”, ha disciplinato per la prima volta anche il fenomeno della pedofilia introducendo nel codice penale varie fattispecie di reato relative proprio alla violenza sessuale. La successiva legge 3 agosto 1998 n. 269, intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, è stato onorato l’impegno assunto dall’Italia in sede di adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989.
    Sono state introdotte nel capo del codice penale dedicato ai “delitti contro la libertà individuale” ed, in particolare, fra i “delitti contro la personalità individuale”, le nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 600 bis (“prostituzione minorile”), 600 ter e 600 quater (“pornografia minorile”) e 600 quinquies (“iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”).
    Al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, organo tecnico del Ministero dell’Interno per la regolarità e per la sicurezza delle comunicazioni, è stata conferita dalla legge competenza esclusiva a compiere indagini “sotto-copertura” al fine di contrastare i reati attinenti la pornografia infantile commessi mediante sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica.

    La legge 6 febbraio 2006 n. 38, entrata in vigore il 2 marzo successivo, intitolata “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.

    Con tale legge sono stati posti nuovi strumenti a disposizione delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria impegnati nell’attività di prevenzione e di repressione dello sfruttamento sessuale dei minori e della pedopornografia anche a mezzo Internet, con il diretto coinvolgimento di tutti quei soggetti, pubblici e privati, che possono svolgere un ruolo prezioso nell’azione d’individuazione e di blocco dei siti telematici che diffondono materiale pedopornografico e in quella di contrasto della commercializzazione on line del materiale stesso.
    La legge 18 marzo 2008 n. 48 di ratifica alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica” adottata a Budapest il 23 novembre 2001, ha introdotto nella materia significative novità a livello processuale attraverso l’inserimento, nell’art. 51 del codice di procedura penale, del comma 3 quinquies che attribuisce all’Ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto (procure distrettuali) la competenza in ordine ai reati informatici e in materia di pedopornografia. Una competenza che riguarda non solo le fattispecie di reato dei computer-crime in senso stretto, ma anche quelle disciplinate dagli artt. 600 bis, ter, quater e quinquies.
    Va infine segnalato che della linee guida sul comportamento degli operatori professionali nei casi di abusi sessuali sui minori ci vengono fornite dalla Carta di Noto, un documento prodotto nel 1996 e aggiornato nel 2002 in un convegno a Noto sul processo penale nei casi di abuso sessuale sui minori. La Carta di Noto è stata scritta in collaborazione tra diverse figure professionali: avvocati, magistrati e psicologi.
    Per tutto quanto detto fin qui, sostenere che la pedofilia è un disturbo mentale serve soltanto a chi spera di scagionare i pedofili, ma per fortuna in Italia e probabilmente in tutti i paesi del mondo, la  copiosa produzione di leggi sta a testimoniare che pedofilia è ritenuta esattamente quello che è: un reato fra i più gravi e ripugnanti commessi dall’uomo.
    Le denunce ormai marciano al ritmo di 600 all’anno, cioè quasi due al giorno. I risarcimenti alle vittime parlano di cifre stellari. La sola Chiesa degli Stati Uniti ha pagato nell’ultimo decennio, quasi 3 miliardi di dollari. In Australia il 7% dei preti cattolici è accusato di aver commesso abusi sessuali su minori. Queste cifre ufficiali si riferiscono all’emerso. Impossibile sondare il sommerso…
    I pedofili non guariscono. Lo afferma lo psicologo che cura, fra gli altri, anche i preti che abusano di minorenni. Per questo, spiega, non è prudente lasciarli al loro incarico. A mezzo chilometro dalla Basilica di San Pietro, in Vaticano, lavora un professionista che conosce i più cupi segreti di alcuni membri del clero. Non è un confessore ma un clinico. Poco meno di sessant’anni, origini pugliesi, uomo di scienza prima che uomo di fede, Aureliano Pacciolla insegna psicologia della personalità alla Lumsa ed è psicoterapeuta orientato verso l’ipnosi e il cognitivismo. Dirige la collana Psicologia e interdisciplinarità dell’editore Laurus Robuffo ed è consulente tecnico del tribunale di Roma e della Sacra rota. Il suo campo d’azione specifico riguarda l’abuso sessuale: in particolare l’abuso su minorenni e la pedofilia.
    Ma se vero è che in questi ultimi anni sono tanti e sempre di più gli italiani che si allontanano dalla chiesa cattolica (si stimano intorno agli 8 milioni), è altrettanto vero che lo zoccolo duro dei cattolici ultrà continuano imperterriti a darle credito e fiducia …per non parlare dei tanti politici genuflessi davanti all’enorme e goloso bacino di voti di cui dispone il Vaticano.
    E adesso la parola alla psicologa Dott.ssa Fabiana Forte
    Una delle ferite più atroci inflitta all’infanzia è senza alcun dubbio l’abuso sessuale. Si tratta di un trauma che purtroppo, per chi lo ha subito, è sempre molto difficile da superare e che può essere il coinvolgimento in atti sessuali con un adulto, ma anche sfruttamento sessuale tramite la prostituzione oppure la pedopornografia (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1999).
    Quando si parla di atti sessuali, infatti, si fa riferimento non solo al rapporto fisico diretto ma anche a tutto ciò che a che fare con la sfera della sessualità e che non prevede il contatto fisico come ad esempio l’esposizione ad immagini e discorsi osceni e inappropriati. La gravità del fenomeno risiede inoltre nel fatto che in nessun caso un bambino può essere consenziente a causa della differenza di età e del ruolo rispetto all’adulto che lo abusa. Un adulto che ne viola i diritti e ne ostacola o interrompe una crescita sana e armonica (Caffo et al. 2004).
    I dati ISTAT più recenti ci dicono che in Italia nel 2015 le denunce all’Autorità Giudiziaria sono state: 505 per atti sessuali con minorenne (+11 rispetto al 2014), 148 per corruzione di minorenne, 614 per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (+70 rispetto al 2014), e che il fenomeno rischia di essere più ampio e pervasivo delle cifre ufficiali.
    Le conseguenze dell’abuso sessuale infantile sono rilevanti; le ricerche parlano di problemi di tipo depressivo e ansioso, disturbi del comportamento e problemi nella vita sentimentale e sessuale. Gli studi hanno anche registrato veri e propri cambiamenti a livello cerebrale perché per la vittima è difficile dare un significato personale agli eventi vissuti e integrare all’interno della propria identità in sviluppo le esperienze dolorose del passato (Van der Kolk, 2004).
    La tematica dell’abuso sessuale infantile si interseca con un’altra altrettanto ampia e complessa, ovvero quella di chi viola i diritti del minore e che con il proprio comportamento ne ostacola lo sviluppo armonico.
    Accade molto frequentemente, soprattutto nel linguaggio comune, ma anche in quello giornalistico, definire “pedofilo” l’adulto abusante. In realtà, secondo la criminologia, il soggetto che agisce comportamenti sessuali nei confronti di un bambino o adolescente si definisce innanzitutto “child molester”. Occorrerebbe stare molto attenti e non confondere le due definizioni, perché anche se per molti versi possono sovrapporsi, implicano importanti differenze.
    Un individuo infatti può agire comportamenti sessuali nei confronti di un minore anche solo per curiosità o perché gli si presenta l’opportunità ma questo non significa che sia necessariamente un pedofilo nel senso clinico del termine. Per comprendere il senso clinico del termine “pedofilo” possiamo fare riferimento al manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5) – un sistema di classificazione dei disturbi mentali e relativi criteri – che all’interno del capitolo denominato “disturbi parafilici” descrive, tra gli altri, il “disturbo pedofilico” (American Psychiatric Association, 2014).
    Questo disturbo si contraddistingue essenzialmente per la presenza di due aspetti essenziali:
    – eccitazione sessuale ricorrente ed intensa che si manifesta attraverso desideri, fantasie e comportamenti (per almeno sei mesi) e che comportano attività sessuale con un bambino;
    – l’individuo ha agito questi desideri sessuali, oppure desideri e fantasie causano disagio o difficoltà nei rapporti interpersonali.
    Sulla base di questi criteri diagnostici appare evidente che un “pedofilo” in senso clinico, ovvero un soggetto con disturbo pedofilico, potrebbe non mettere mai in atto le fantasie e desideri sessuali nei confronti di un bambino e quindi non diventare mai un child molester, nonostante nella realtà questo accada di frequente (Casale et al. 2014). Spesso questi soggetti giustificano i propri comportamenti abusanti con la convinzione distorta secondo la quale avrebbero valore educativo, o che il bambino ne ricava piacere, oppure che il bambino era sessualmente provocante. In alcuni casi limitano le loro attività ai propri figli, figliastri e comunque nella cerchia parentale, altre volte preferiscono scegliere le loro vittime fuori dal contesto familiare. Alcuni minacciano il bambino affinché non parli, altri giungono a sviluppare complesse e contorte strategie per avere accesso ai bambini.
    Con il passare degli anni il disturbo pedofilico può aumentare o diminuire, sulla base della presenza di alcuni elementi come la vergogna, il senso di colpa, l’isolamento, la frustrazione sessuale, la compromissione psicosociale o la propensione ad interagire sessualmente con i bambini (APA, 2014).
    E’ chiaro che quando si parla di disturbo inevitabilmente ci si interroga sulle possibilità di trattamento. Da molto tempo tuttavia è noto che il trattamento di questa condizione è estremamente difficile (Adams, 1980) in quanto nella maggior parte dei casi l’individuo si percepisce in sintonia con i propri comportamenti, sentimenti e idee e quindi non ne prova alcun disagio. Questo è il motivo principale per il quale i soggetti che chiedono volontariamente un trattamento sono molto pochi (Lorand, 1968). In alcuni casi può accadere perfino che l’intervento sia richiesto al fine di confermare a sé stessi e agli altri di essere “malati” oppure quando, sotto pressioni esterne, quali ad esempio crisi coniugali o cause giudiziarie, il soggetto considera le conseguenze sociali delle proprie attività più gravi della rinuncia ai suoi istinti (Gabbard, 1995).
    Occorre a questo punto fare una riflessione sul testo a cui si è fatto riferimento per la descrizione del disturbo pedofilico – il DSM – un testo che è stato progettato principalmente per essere utilizzato da clinici e ricercatori. Ciò nonostante, se utilizzato in modo appropriato, questo manuale può essere di aiuto a coloro i quali prendono decisioni legali, in quanto fornisce un compendio ampio e articolato basato sulla letteratura clinica e scientifica. Gli autori mettono tuttavia in guardia sul rischio di utilizzare in modo improprio le informazioni diagnostiche in ambito forense, cioè di strumentalizzarle per una facile assoluzione.
    Nella maggior parte dei casi infatti la diagnosi clinica di un disturbo mentale, da sola, non può dimostrare in alcun modo che l’individuo è o era incapace di controllare il proprio comportamento in uno specifico momento, anche se la diminuzione del controllo degli impulsi è una caratteristica propria del disturbo. Dal punto di vista penalistico quindi, il fatto che l’eventuale presenza di disturbo pedofilico possa ridurre temporaneamente la capacità di inibire la pulsione sessuale verso un bambino, non esclude la responsabilità del soggetto che non ha intrapreso per tempo opportune contromisure verso una condizione, che, nella definizione clinica del DSM e in base a quanto riportato dalla letteratura, è preceduto da un crescendo di sintomi eccitatori che, a causa della loro intensità e durata nel tempo, il soggetto ha perfettamente avvertito.
    In conclusione la valutazione della condotta di chi commette un abuso sessuale su un minore, trattandosi di un crimine odioso, richiede estrema attenzione. E’ infatti fuorviante e distorta la convinzione e affermazione che chi si macchi di un siffatto crimine sia necessariamente un soggetto “malato”. Non solo perché essere un child molester non implica inequivocabilmente l’avere un disturbo pedofilico ma anche perché l’eventuale presenza di una condizione psicopatologica non dimostra mai a priori l’impossibilità per quel soggetto di controllare la propria condotta abusante in un dato momento.
    Se ci soffermiamo solo per un attimo a riflettere, potremmo forse affermare in maniera analoga e altrettanto semplicistica che chi ruba è sempre un cleptomane?
    Francesco Zanardi l’uomo che fa tremare il Vaticano
    Francesco Zanardi è il fondatore e presidente dell’associazione onlus Rete l’abuso, ha 47 anni, vive a Savona e ha una voglia inarrestabile di dire la verità. Una verità che colpisce, spiazza e imbarazza. Da 15 anni, infatti, si occupa di denunciare i sacerdoti pedofili. La sua Onlus offre assistenza legale e psicologica alle vittime e i suoi familiari. E offre anche tanti dati troppo poco divulgati. L’associazione è composta unicamente da persone che hanno subito violenze da sacerdoti. I casi in Italia accertati sono tanti, incredibilmente e drammaticamente tanti. E sebbene la mappa non sia completa, rende l’idea.
    Tra i pedofili condannati, ci sono molti preti? Se sì, di che percentuali parliamo?
    La percentuale è certo alta. Dati certi non esistono ad oggi. In una recente intervista che Papa Bergoglio ha rilasciato a Eugenio Scalfari, la pedofilia in seno alla chiesa cattolica si dovrebbe aggirare attorno a 2%. Ma il fatto più grave non è questo.
    E qual è allora?
    Il fatto che un pedofilo “normale” molesta durante la sua “attività” circa 5, 6 bambini. Un prete può fare 70 vittime…o 200 come pare sia “riuscito” Padre Murphy in una scuola del Wisconsin.
    Come mai avviene questo?
    Molto spesso i casi che riguardano i sacerdoti pedofili sono insabbiati. Le vittime se hanno la forza di denunciare, lo fanno in età adulta.
    Anche a lei è successo questo: perché si è deciso a denunciare?
    Dopo anni ho raccontato ad un’amica quello che avevo vissuto. Lei mi ha convinto a denunciare.
    E’ riuscito a superare il trauma?
    No, ho imparato a conviverci, a 40 anni diventa difficile superare il trauma.
    Se si denuncia la violenza fin da subito cosa cambia?
    Prima, si interviene, migliori saranno le possibilità di recupero.
    Come agisce il pedofilo?
    Intanto sfatiamo un mito. Il pedofilo non è una persona malata. Ha una grave deviazione della personalità, certo, ma non è uno sciocco o uno sprovveduto. Lavora in modo astuto e circoscritto. Quando non è un familiare, lavora prima sulla fiducia e la stima dei familiari.
    Chi sono le sue vittime?
    Spesso bambine, ma anche bambini. Molto spesso il pedofilo colpisce famiglie povere.
    Perché quelle povere?
    Perché sono più facilmente manovrabili, o per ignoranza o perché, più facilmente, se ne può comprare il silenzio. Anche con mille euro.
    Perché ci sono tanti casi insabbiati tra i preti pedofili?
    Per più motivi, anche per motivi legali.
    Come mai legali?
    Oggi grazie ai patti Lateranensi, quando la magistratura indaga su un sacerdote, deve prima avvisare il vescovo. Molto spesso il Vescovo avverte o trasferisce il presunto colpevole e così stronca le indagini.
    No, mi faccia capire bene: se parte una denuncia su un educatore la magistratura indaga in un modo, se la denuncia riguarda un prete indaga in un altro modo?
    Esattamente.
    Ed è legale?
    Certo, grazie al protocollo, la magistratura prima deve segnalare il caso al vescovo. E il vescovo non ha alcun obbligo di denunciare. Questo succede spesso in Italia.
    L’Italia allora è un paradiso per i sacerdoti pedofili?
    Sì. Nella nostra mappa i puntini neri sono i preti condannati all’estero e nascosti in Italia.
    Ci sono altre carenze nel nostro paese?
    Molte. Mancano dati e informazioni. Nel 2007 durante il Governo Prodi si stanziarono svariati milioni di Euro per adeguare il nostro paese con un database sugli abusi sessuali a danno dei minori. Ma non esiste ancora oggi. Non è mai stata creata una commissione parlamentare d’inchiesta che quantifichi il fenomeno. Infine manca una cultura della prevenzione. Con una buona prevenzione faremmo passi da gigante.
    Prevenzione per chi? Per i genitori?
    Anche ai bambini. Se si informano i bambini su quali tipi di discorsi e comportamenti dovrebbero segnalare alla mamma, al papà o ad un adulto di riferimento, si potrebbe fare molto.
    Perché tanti pedofili tra i sacerdoti?
    Tanti bambini entrano in seminario all’età di dieci, undici anni, nel pieno dello sviluppo fisico e sessuale. In seminario l’erezione si condanna e viene punita come qualcosa di mostruoso, per non parlare della masturbazione. Quando il normale è fatto vivere come una colpa continua e come qualcosa di mostruoso, poi le devianze diventano tante.
    Tra i protestanti ci sono meno pedofili?
    Si e non perché i protestanti si sposano ma perché in generale c’è una cultura sessuale non repressiva.
    C’è differenza tra un pedofilo e un pedofilo prete?
    Si, rispetto alla tutela legale, come abbiamo già detto, ma anche dal punto di vista sociale.
    In che senso sociale?
    Quando si accerta un prete pedofilo, molto spesso, la comunità lo difende. Questo non accade quando il pedofilo fa un altro lavoro, anzi frequentemente viene lapidato.
    Non si accetta socialmente che un prete faccia del male ai bambini?
    Si, ci sono molto condizionamenti anche tra le vittime. Vittime che facevano o fanno parte della comunità cattolica.
    Papa Francesco ha avviato un dialogo e un’indagine interna rispetto ai pedofili interni alla chiesa. Cosa ne pensa?
    Penso che al momento siano solo parole, nei fatti non sta facendo nulla. Le vittime che noi seguiamo, che sono oltre 500, hanno scritto al papa. Tutti quanti. Non c’è stata risposta. Ciononostante in tanti continuano a sperare. E’ difficile da accettare, ma è ora che l’Italia cambi e si adegui al resto d’Europa.
    (Tratto da Rete l’abuso)
     Per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno, consigliamo questo film
  • SPAGNA. Il Difensore del Popolo chiede informazioni alla Procura Generale dello Stato su una istanza di ex Testimoni di Geova che hanno denunciato abusi sessuali sui bambini nelle congregazioni geoviste

    SPAGNA. Il Difensore del Popolo chiede informazioni alla Procura Generale dello Stato su una istanza di ex Testimoni di Geova che hanno denunciato abusi sessuali sui bambini nelle congregazioni geoviste

    MADRID

    Il Difensore del Popolo ha richiesto informazioni alla Procura Generale dello Stato sulle eventuali azioni avviate in riferimento a un reclamo presentato da ex membri dei Testimoni di Geova in cui si denuncia l’occultamento di casi di abuso sessuale nelle congregazioni.

    “Studiato il loro reclamo si è ritenuto opportuno chiedere informazioni alla Procura Generale al fine di verificare se abbia conoscenza della petizione presentata da questo gruppo e,  eventualmente, delle azioni che fossero state intraprese al riguardo“, riporta la lettera firmata dalla vice Difensore del Popolo di Spagna, Concepció Ferrer i Casals.

    Il progetto  #AbusosTJ, è nato a Barcellona nell’ottobre 2016 su impulso di ex membri di questa confessione che denunciano gli abusi su minori.

    Il passato 15 dicembre molti di costoro hanno chiesto aiuto al Governo e inoltrato una lettera al Ministro di Giustizia, Rafael Catalá.

    Stando a quanto denunciato, quando un affiliato ai Testimoni di Geova viene accusato di abusi sessuali, le congregazioni dispongono di tribunali “segreti” con norme interne che giudicano i casi e  “mettono a tacere le vittime”. Inoltre gli ex membri affermano che “migliaia di bambini” sono state vittime.

    Il prossimo mese l’associazione #AbusosTJ, come riferisce,  organizzerà iniziative presso le istituzioni europee e un seminario a livello europeo per porre in evidenza questa situazione davanti a organismi quali il Parlamento e la Commissione europea.

    FONTE ORIGINALE DELL’ARTICOLO: Europa Press

    http://www.europapress.es/sociedad/noticia-defensor-pueblo-solicita-informacion-fiscalia-queja-extestigos-jehova-denuncian-abusos-20170309175720.html