Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: associazione

  • Le parole di don Mauro Inzoli, ridotto allo stato laicale dalla Santa Sede.

    Le parole di don Mauro Inzoli, ridotto allo stato laicale dalla Santa Sede.

    Le parole di don Mauro Inzoli, ridotto allo stato laicale dalla Santa Sede. Ora vive nella sua casa di Milano, con la madre e la sorella. Che cosa farà? Ma chi lo conosce non ha dubbi: “Obbedirà”

    CREMA – “Non mi difendo dalla chiesa. Che è mia madre”. Sono le parole di monsignor Mauro Inzoli, ex parroco della Santissima Trinità a Crema, fondatore del Banco Alimentare e dell’Associazione della Fraternità, figura di spicco del movimento di Comunione e Liberazione. Una frase raccolta al telefono, pronunciata da una voce ferma, profonda, ma dove si percepisce una grande sofferenza. La notizia della sua riduzione allo stato laicale ha fatto il giro del mondo. I fedeli si interrogano, gli amici più stretti l’hanno chiamato per dimostrare il loro sostegno, i nemici l’hanno aggredito con violenza.

    Si è scritto di tutto. Dalla violenza sessuale agli arresti per appropriazione indebita. Fino ai commenti dei politici, soprattutto di sinistra. Ostili, naturalmente. Ma finora nessuno è stato in grado di dire con certezza che cosa è successo. Le indiscrezioni che trapelano dalla curia sono frammentarie e contrastanti. “Non conosco bene la vicenda, ma ho parlato con chi l’ha seguita fin dall’inizio – racconta un uomo molto vicino alla Curia cremasca – e mi è sempre stato riferito di un disagio di natura psicologica ed esistenziale, una condizione che ha messo a rischio la missione pastorale”.

    Tutti sanno che don Inzoli, circa due anni fa, era stato colpito da un esaurimento nervoso molto forte. Una condizione di malessere che il sacerdote ha curato lontano da Crema, fino a riprendersi completamente.

    Per coloro che lo attaccano, invece, nei due anni in cui è stato lontano dalla città don Inzoli era agli arresti domiciliari. Una voce insistente, ma che nessuno ha mai saputo dimostrare. Un sacerdote cremasco, dopo essersi raccomandato la massima riservatezza, ci ha detto: “Nel comunicato del vescovo Cantoni c’è un riferimento preciso, il canone 1720 del codice di diritto canonico, andate a vedere di che cosa si tratta…”. La curia, d’altro canto, non ha fornito altre spiegazioni e si è limita a uno scarno comunicato.

  • La diocesi “assolve” un vescovo pedofilo morto da 31 anni

    La diocesi “assolve” un vescovo pedofilo morto da 31 anni

    14.12.2012
    Preti pedofili, assolto ex vescovo
    Sotto sorveglianza due religiosi

    SCANDALO. Svolta nell’inchiesta per gli abusi perpetrati per trent’anni ad ex allievi sordomuti dell’istituto Provolo. La Santa Sede: «Senza fondamento le accuse a monsignor Carraro». Precetto penale e ammonizione canonica nei confronti dei sacerdoti

    Verona. In 67 denunciarono di aver patito abusi sessuali e umiliazioni. Accusarono, a trent’anni di distanza, i religiosi del Provolo, in vita ne restano quattro (fratel Lino Gugole è deceduto nell’agosto 2011) e per due di loro la Santa Sede ha preso provvedimenti. Le violenze, denunciarono le vittime, avvennero tra la fine degli anni Cinquanta e il 1984 nell’istituto che si occupa dell’educazione dei bambini sordi, nella tenuta Cervi a San Zeno di Montagna e nella sede del Chievo ed emersero tre anni fa. L’istituzione di una commissione presieduta da Mario Sannite, magistrato in pensione, già presidente del Tribunale di Verona e della Corte d’Appello di Brescia, che aveva il compito di ascoltare le vittime di quegli abusi, rappresentò il primo segnale ufficiale dell’interessamento della Santa Sede per accertare la verità. E la Congregazione per la dottrina della fede, al termine dell’indagine e alla luce della relazione del presidente Sannite, ha emanato i provvedimenti a carico di don Eligio Piccoli e don Danilo Corradi. Sono state invece ritenute «affette da incoerenze e contraddizioni» le denunce che riguardavano gli abusi compiuti dall’allora vescovo di Verona monsignor Giuseppe Carraro: «la congregazione che aveva disposto di sospendere il processo di beatificazione giunge a concludere che “non ritenendo fondate le predette accuse invita il dicastero (per le cause dei santi a procedere al completamento della positio in questione”». Per quel che riguarda don Piccoli, la Santa Sede, «tenuto conto anche dell’età avanzata e della salute precaria» lo ha sanzionato con precetto penale che comporta innanzitutto una vita dedita alla preghiera e alla penitenza, il divieto di qualsiasi contatto con minori e l’assidua sorveglianza da parte di persone individuate dal Vescovo di Verona. Ammonizione canonica invece per don Danilo Corradi: «le accuse non risultano provate ma, stante il dubbio, è stata disposta la stretta sorveglianza da parte dei responsabili sui suoi comportamenti».Don Agostino Micheloni «afferma che all’epoca degli abusi non risiedeva al Chievo ma nella Casa madre». E la Santa Sede attende la documentazione per verificare le sue affermazioni mentre don Rino Corradi «dichiara che all’epoca non risiedeva a Verona ma a Gorizia», richiesta di documentazione anche per lui. «Le pene sono estremamente edulcorate», il commento di Marco Lodi Rizzini, portavoce dell’associazione sordi Provolo, «proprio in considerazione di una vicenda che ha rovesciato la vita a bambini che poi hanno avuto problemi enormi. Quello che mi pare importante», evidenzia, «è il fatto che il Vaticano ha accettato che ci fosse una commissione senza preti e l’ammissione che abusi ci sono stati».

  • Preti pedofili, assolto ex vescovo Sotto sorveglianza due religiosi

    Preti pedofili, assolto ex vescovo Sotto sorveglianza due religiosi

    SCANDALO. Svolta nell’inchiesta per gli abusi perpetrati per trent’anni ad ex allievi sordomuti dell’istituto Provolo. La Santa Sede: «Senza fondamento le accuse a monsignor Carraro». Precetto penale e ammonizione canonica nei confronti dei sacerdoti.

    Verona. In 67 denunciarono di aver patito abusi sessuali e umiliazioni. Accusarono, a trent’anni di distanza, i religiosi del Provolo, in vita ne restano quattro (fratel Lino Gugole è deceduto nell’agosto 2011) e per due di loro la Santa Sede ha preso provvedimenti. Le violenze, denunciarono le vittime, avvennero tra la fine degli anni Cinquanta e il 1984 nell’istituto che si occupa dell’educazione dei bambini sordi, nella tenuta Cervi a San Zeno di Montagna e nella sede del Chievo ed emersero tre anni fa. L’istituzione di una commissione presieduta da Mario Sannite, magistrato in pensione, già presidente del Tribunale di Verona e della Corte d’Appello di Brescia, che aveva il compito di ascoltare le vittime di quegli abusi, rappresentò il primo segnale ufficiale dell’interessamento della Santa Sede per accertare la verità.

    E la Congregazione per la dottrina della fede, al termine dell’indagine e alla luce della relazione del presidente Sannite, ha emanato i provvedimenti a carico di don Eligio Piccoli e don Danilo Corradi. Sono state invece ritenute «affette da incoerenze e contraddizioni» le denunce che riguardavano gli abusi compiuti dall’allora vescovo di Verona monsignor Giuseppe Carraro: «la congregazione che aveva disposto di sospendere il processo di beatificazione giunge a concludere che “non ritenendo fondate le predette accuse invita il dicastero (per le cause dei santi a procedere al completamento della positio in questione”». Per quel che riguarda don Piccoli, la Santa Sede, «tenuto conto anche dell’età avanzata e della salute precaria» lo ha sanzionato con precetto penale che comporta innanzitutto una vita dedita alla preghiera e alla penitenza, il divieto di qualsiasi contatto con minori e l’assidua sorveglianza da parte di persone individuate dal Vescovo di Verona. Ammonizione canonica invece per don Danilo Corradi: «le accuse non risultano provate ma, stante il dubbio, è stata disposta la stretta sorveglianza da parte dei responsabili sui suoi comportamenti».

    Don Agostino Micheloni «afferma che all’epoca degli abusi non risiedeva al Chievo ma nella Casa madre». E la Santa Sede attende la documentazione per verificare le sue affermazioni mentre don Rino Corradi «dichiara che all’epoca non risiedeva a Verona ma a Gorizia», richiesta di documentazione anche per lui. «Le pene sono estremamente edulcorate», il commento di Marco Lodi Rizzini, portavoce dell’associazione sordi Provolo, «proprio in considerazione di una vicenda che ha rovesciato la vita a bambini che poi hanno avuto problemi enormi. Quello che mi pare importante», evidenzia, «è il fatto che il Vaticano ha accettato che ci fosse una commissione senza preti e l’ammissione che abusi ci sono stati».

    http://www.larena.it/stories/Home/443195_preti_pedofili_assolto_ex_vescovosotto_sorveglianza_due_religiosi/?refresh_ce#scroll=600

  • Comunione e Liberazione non è al di sopra della legge

    Comunione e Liberazione non è al di sopra della legge

    Comunione e Liberazione non è al di sopra delle legge né della Costituzione e non può pretendere di agire in nome di Dio contro le norme della Repubblica democratica italiana.

    Non esiste alcuna cultura religiosa, alcuna associazione né forma di fede che possa superare il senso d’uguaglianza fra i cittadini, che siano credenti o no o seguano un credo diverso da quello cattolico. La fede non è un dono, è un mistero, un enigma e non pone un uomo in posizione di privilegio rispetto ad un altro.

    Il caso di monsignor Inzoli ha dell’incredibile. Nell’ottobre 2010 l’allora monsignore annunciava il suo ritiro. Nessuno ha scritto perché, nessuno ha posto la domanda tranne il Piccolo giornale, edizione cremasca.

    C’era un problema serio ma nessuno ha alluso ad alcunché di grave. Sul Web circolavano persino accuse pesanti, che non abbiamo riferito perché non si può dar credito a qualunque anonimo. Ma perché il caso di don Inzoli non è stato trattato? Che cos’è questo senso di sudditanza verso il potere del prete che circolava con un’auto costosa fumando il sigaro, da presidente del Banco Alimentare, cui non ho mai dato nulla di nulla?
    Traces Magazine, March 2005: Luigi Giussani

    Traces Magazine, March 2005: don Luigi Giussani. Anche i suoi libri sono criticabili

    E perché ci dev’essere qualcuno che suscita timore quando i cittadini devono essere uguali e sono umanamente uguali.

    E’ l’ulteriore prova che Comunione e Liberazione e la Compagnia delle Opere sono in grado di suscitare timori e paure, di occupare posizioni di potere, di indirizzare un elettorato e quindi di esercitare pressioni. Con vari esiti e diversa fortuna, come hanno dimostrato le primarie cremasche del Pdl, dove CL ha votato in modo poco omogeneo in un momento di crisi del partito. L’arroganza di Formigoni è un esempio clamoroso. La forzature del presidente della Provincia ne sono la conseguenza sul territorio.

    La concentrazione di poteri accumulata dal movimento creato da Don Giussani è diventata inquietante e pericolosa, come pericoloso è il potere non bilanciato da contropoteri. E’ la situazione della Regione Lombardia. Si è arrivati a forme di disprezzo o di ostilità che sarebbero state incomprensibili e impossibili alcuni decenni or sono in Italia e in Lombardia.

    L’estremizzazione dell’entusiasmo religioso, del sentirsi “pieni di Dio”, non può arrivare a un punto tale da giustificare ogni cosa. Le inchieste della magistratura milanese lo dimostrano. A Cesare quel che è di Cesare.

    Il Cristianesimo dei Vangeli è tutt’altra cosa che quest’arroganza del potere.

    La speranza è che il Pd non insegua i voti dei “delusi da Formigoni”, per dare un calcio a chi da anni apprezza e segue le battaglie civili del candidato alle primarie del centrosinistra lombardo Andrea Di Stefano.

  • Ragazzi frustati con un crocifisso nella setta religiosa del parroco accusato di violenza sessuale

    Ragazzi frustati con un crocifisso nella setta religiosa del parroco accusato di violenza sessuale

    mercoledì 05 dicembre 2012, 16:53

    Frustate con il rosario sulla schiena nuda di minorenni, penitenze durissime, punizioni corporali e presunte apparizioni.

    Sarebbe successo a Lanciano nel corso degli incontri della Legio Sacrorum Cordium, l’associazione religiosa fondata in citta’ da don Andrea Facchini, ex parroco della chiesa di sant’Agostino, attualmente indagato per violenza sessuale dalla Procura di Lanciano.

    I particolari di quello che succedeva durante gli incontri della Legio presieduti da don Andrea li racconta un ex membro della Legio Sacrorum Cordium di Lanciano in un’intervista rilasciata alla web tv Abruzzolive.

    L’uomo nel video, acquisito dalla Procura di Lanciano, appare oscurato e con la voce camuffata.

    “Durante le preghiere cadeva in estasi, diceva di aver avuto messaggi dalla Madonna e di parlare con gli angeli, chiamandoli per nome – spiega il testimone nell’intervista – chi usciva dalla Legio veniva sottoposto a una persecuzione psicologica”.

    Le penitenze venivano effettuate il sabato sera intorno alla mezzanotte e avrebbero riguardato secondo il testimone anche minorenni.

    “Le frustate a schiena nuda con il rosario riguardavano anche minorenni, e’ grave che sia accaduta una cosa del genere”, aggiunge il testimone che dice di aver voluto denunciare questi fatti per “tutti coloro che sono stati plagiati e per quelle persone che sono dovute ricorrere alle cure di psichiatri e che tuttora assumono psicofarmaci”.

    La Procura di Lanciano, che indaga il sacerdote per una presunta violenza sessuale ai danni di un giovane che frequentava l’associazione, ha acquisito il video questa mattina poco dopo la pubblicazione online. L’inchiesta e’ condotta dal pm Rosaria Vecchi.

    http://www.abruzzo24ore.tv/news/Ragazzi-frustati-con-un-crocifisso-nella-setta-religiosa-del-parroco-accusato-di-violenza-sessuale/105735.htm

  • Sacerdote di Lanciano indagato per violenza sessuale su un ragazzo

    Sacerdote di Lanciano indagato per violenza sessuale su un ragazzo

    Un sacerdote della diocesi Lanciano-Ortona è indagato dalla Procura per violenza sessuale ai danni di un giovane. Circa un anno fa subì un pestaggio davanti all’abitazione del suo accusatore
    di Redazione – 8 novembre 2012

    Un sacerdote della diocesi Lanciano-Ortona è indagato dalla Procura del capoluogo frentano per violenza sessuale nei confronti di un giovane di 27 anni.

    Un episodio che, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto nel corso di un viaggio alle Isole Canarie giustificato come pellegrinaggio.

    Il prete, 36enne, era stato allontanato dalla Curia arcivescovile quando, nell’ottobre 2011, subì un pestaggio davanti all’abitazione del suo accusatore, un frequentatore della sua parrocchia, la cui famiglia ha poi sporto denuncia. Nell’aggressione il prete riportò la frattura di un braccio e della mandibola.

    Sulle indagini a Lanciano c’è il massimo riserbo da parte della Procura e del pm titolare, Rosaria Vecchi.

    Ne frattempo l’ex parroco è tornato in città: dal primo novembre è assistente del cappellano dell’ospedale “Renzetti” e canonico della Cattedrale. L’arcivescovo della diocesi Lanciano-Ortona, Emidio Cipollone, commenta così il fatto all’Agi: “Sono alla ricerca della verità nella carità, come diceva San Paolo. In uno stato di diritto fino a prova contraria si è innocenti, aspettiamo tenendo gli occhi aperti e mettendoci a totale disposizione della magistratura”.

    http://www.chietitoday.it/cronaca/sacerdote-lanciano-indagato-violenza-sessuale.html

    Lanciano, sacerdote indagato per violenza sessuale su un giovane
    Giovedì, 8 novembre 2012 – 13:49:00

    La Procura di Lanciano ha aperto un’indagine su un sacerdote, fino a qualche tempo fa in servizio presso una chiesa cittadina, accusato di aver abusato di un giovane che frequentava la parrocchia. Il reato ipotizzato è violenza sessuale e, secondo gli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato molestato e importunato dal parroco. A sporgere denuncia è stata la famiglia del giovane.

    A fare imboccare il filone delle molestie fu un’aggressione subita dal parroco circa un anno fa. Alcune persone lo malmenarono brutalmente, costringendolo a ricorrere alle cure dell’ospedale per fratture alla mandibola e ad un braccio e tumefazioni al volto.

    Il fatto risale a una notte di ottobre del 2011, quando il prete si trovava, inspiegabilmente, all’esterno di un’abitazione nella contrada di Villa Andreoli. Era quella dove abitava il 27enne frequentatore della parrocchia, il quale all’inizio sarebbe rimasto conquistato dalla forte personalità del prete.

    Ci sarebbero stati anche dei viaggi, in gruppo o da soli, in Grecia, alle isole Canarie e in Brasile, giustificati ufficialmente come pellegrinaggi, ma quando le attenzioni si erano rilevate di tutt’altra natura il giovane, all’epoca fidanzato, si era allontanato dalla parrocchia e in particolare dalla congregazione Legio sacrorum cordium, devota al culto dei tre sacri cuori di Giuseppe, Maria e Gesù, di cui il prete faceva parte. Nel tentativo di far riavvicinare il giovane alla chiesa, il sacerdote lo avrebbe vessato e importunato, almeno fino all’aggressione dell’ottobre 2011, quando venne malmenato fuori dalla casa del giovane.

    Le indagini sulla “strana” aggressione – all’epoca si ipotizzò anche che fosse stato vittima di un gruppo di tossicodipendenti – sono andate avanti e hanno riguardato anche i tabulati telefonici. Il materiale è al vaglio della Procura, che mantiene il più stretto riserbo sulla delicata vicenda. In attesa degli sviluppi dell’inchiesta è anche la Chiesa frentana.

    Dopo l’episodio dell’aggressione, la Curia arcivescovile ha allontanato dalla città il sacerdote, il quale è stato prima ospitato in una comunità religiosa e successivamente è tornato nel suo Paese d’origine. Da circa un mese l’ex parroco ha fatto ritorno a Lanciano. L’orientamento generale della Curia è quello di stare vicino a un “figlio che vive un momento di confusione”, ma sempre in attesa di quelle che saranno le decisioni della magistratura.

    Don Andrea e’ rientrato in diocesi dopo un periodo di ritiro di un anno – spiega l’arcivescovo Cipollone – dal primo novembre e’ assistente del cappellano dell’ospedale di Lanciano, don Mario, e canonico della Cattedrale di Lanciano”. Il parroco è stato lontano da Lanciano per un anno, prima in Umbria e poi in Brasile, suo paese d’origine, subito dopo il pestaggio. A don Andrea è stato chiesto, inoltre, di non essere più assistente spirituale dell’associazione Legio Sacrorum Cordium, i cui incontri si tenevano nella chiesa di Sant’Agostino dove il sacerdote è stato parroco fino all’ottobre dello scorso anno. Intanto, da qualche mese ormai, la chiesa di cui era guida il sacerdote indagato non fa più parrocchia a sé, ma è stata accorpata alla cattedrale della Madonna del Ponte.

    L’INCHIESTA
    Violenza sessuale, sacerdote di Lanciano indagato dalla procura
    L’Arcivescovo si dice tranquillo e «prudenzialmente» ha già affidato nuovi incarichi al prete

    LANCIANO. Avrebbe violentato un giovane di 27 anni durante un viaggio a Tenerife. Sarebbe anche poi stato malmenato brutalmente riportando gravi lesioni. Al centro dello scandalo un prete brasiliano di Lanciano.

    Il sacerdote della diocesi Lanciano-Ortona è oggi indagato dalla Procura di Lanciano per violenza sessuale ai danni di un giovane del luogo. Si tratta di don Andrea Leite Siqueira Facchini, 36 anni brasiliano, secondo quanto è trapelato avrebbe importunato un 27enne che frequentava la parrocchia di Sant’Agostino e l’associazione spirituale Legio Sacrorum Cordium (devota ai tre sacri cuori di Maria, Giuseppe e Gesu’ ndc) di cui don Andrea era rispettivamente parroco e assistente spirituale.
    La violenza sessuale sarebbe avvenuta nel corso di un viaggio a Tenerife (Isole Canarie) che il giovane avrebbe offerto al sacerdote.
    Massimo riserbo da parte della Procura di Lanciano e dal pm titolare dell’indagine, Rosaria Vecchi. Il sacerdote di origini brasiliane e’ stato parroco di Sant’Agostino, dove si tenevano gli incontri della Legio Sacrorum Cordium, fino a ottobre dell’anno scorso. Attualmente il sacerdote e’ canonico della Cattedrale di Lanciano e assistente del cappellano dell’ospedale Renzetti di Lanciano, dopo essere stato in ritiro lontano dalla diocesi per circa un anno in seguito al pestaggio che subi’ in una notte di ottobre 2011 nell’abitazione del giovane che avrebbe molestato e importunato. In quel pestaggio, don Andrea riporto’ la frattura di un braccio e della mandibola.
    All’agenzia Agi, l’arcivescovo della diocesi Lanciano-Ortona, Emidio Cipollone, è chiaro: «sono alla ricerca della verita’ nella carita’, come diceva San Paolo. In uno stato di diritto fino a prova contraria si e’ innocenti, aspettiamo tenendo gli occhi aperti e mettendoci a totale disposizione della magistratura».
    «Don Andrea e’ rientrato in diocesi dopo un periodo di ritiro di un anno – spiega l’arcivescovo Cipollone – dal primo novembre e’ assistente del cappellano dell’ospedale di Lanciano, don Mario, e canonico della Cattedrale di Lanciano. «Prudenzialmente» don Andrea e’ stato lontano da Lanciano per un anno, prima in Umbria e poi nel suo paese in Brasile, dopo il pestaggio che subi’ in una notte di ottobre dello scorso anno proprio davanti l’abitazione del giovane che lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. Sempre «prudenzialmente», a don Andrea e’ stato chiesto di non essere piu’ assistente spirituale dell’associazione Legio Sacrorum Cordium, i cui incontri si tenevano nella chiesa di Sant’Agostino dove il sacerdote e’ stato parroco fino all’ottobre dello scorso anno.

    Lanciano, abusi sessuali su un giovane indagine sul prete picchiato
    Il vescovo: «Decideremo alla fine dell’inchiesta». Una storia ancora tutta da chiarire
    LANCIANO – «C’è tutta la mia disponibilità affinchè si faccia massima chiarezza e si giunga ad accertare la piena verità dei fatti. Sono a disposizione della magistratura perché la verità, nella carità, come dice San Paolo,prevalga nei confronti di ogni protagonista della vicenda. Per il momento il sacerdote resta al suo posto, aspettiamo l’esito dell’inchiesta e poi valuteremo i provvedimenti da adottare».
    Commenta così, con la massima serenità, l’Arcivescovo di Lanciano-Ortona Emidio Cipollone la notizia diffusa in tutta la città di un’indagine penale che coinvolge don Andrea Facchini, prete accusato di un presunto abuso sessuale nei confronti di un parrocchiano.

    Il sacerdote, 38 anni, di origine brasiliana, è stato tirato in ballo da un giovane di 27 anni, un fedele che frequentava la sua chiesa, il quale ha sporto denuncia raccontando che in diverse occasioni il parroco lo avrebbe sessualmente importunato. Atteggiamenti lascivi avvenuti anche durante un paio di vacanze al sole, in rinomate località all’estero, fatte sia in gruppo che da soli.

    La presunta vittima, che si è detta molto turbata per l’accaduto (tra l’altro, il ragazzo è fidanzato), riferirebbe anche di essere stato soggiogato dalla forte personalità del parroco, all’epoca dei fatti in servizio ministeriale in una chiesa di uno dei quattro quartieri storici di Lanciano.

    Sugli episodi contestati sta cercando di fare piena luce il sostituto procuratore Rosaria Vecchi, che ha disposto anche l’acquisizione dei tabulati telefonici relativi alle utenze dei due protagonisti di questo caso giudiziario. La stessa procura sta in ogni modo verificando se i fatti denunciati dal giovane corrispondano appieno ai termini descritti nella querela: una cosa è l’abuso sessuale, un’altra è la molestia verbale, anche se prolungata nel tempo.
    In passato don Andrea si trovò protagonista di un’altra particolare vicenda. La notte tra il 27 e 28 ottobre 2011 rimase vittima di una brutale aggressione, avvenuta per opera di più persone, subìta nei pressi dell’abitazione del giovane denunciante, nella periferia di Lanciano. A trovarlo ferito al volto e in tutto il corpo furono i carabinieri.

    A seguito del brutale episodio la Curia frentana dispose l’allontanamento del parroco, il quale per un periodo di tempo soggiornò in un monastero; quindi tornò a Lanciano con incarico presso un’altra chiesa.
    In due anni di attività pastorale il vescovo Cipollone ha marcato in modo evidente una fitta rotazione di parroci tra le varie parrocchie della Diocesi, sia per rinnovare e rinvigorire l’aspetto spirituale dei fedeli sia per evitare anche quelli che definisce «attaccamenti terreni». Del resto questa estate un altro giovane prete è stato costretto a lasciare la sua parrocchia per il sospetto di una relazione con una donna sposata, troppo invadente.
    Giovedì 08 Novembre 2012 – 15:18

  • A giudizio per abusi, la difesa del prete Sacerdote trasferito da un anno a Caravaggio

    A giudizio per abusi, la difesa del prete Sacerdote trasferito da un anno a Caravaggio

    Lettera aperta in difesa di se stesso. L’ha scritta don Luigi Mantia (nella foto), 49 anni, originario di Cassano D’Adda (Mi) e rinviato a giudizio per abusi su minori, che da poco più di un anno risiede presso il santuario di Caravaggio. Gli episodi incriminati sarebbero accaduti a Martignana di Po (Cremona) quando prestava il suo servizio di parroco. Lui stesso dall’altare diede la notizia di essere finito nel registro degli indagati, con queste parole: ”Nel marzo del 2009 sono stato denunciato dal padre di un bambino. Assicuro che affronterò anche questa situazione per me dolorosa con piena responsabilità e con la possibile serenità”.
    Stando alle informazioni raccolte da Massimiliano Frassi di Prometeo, associazione di lotta alla pedofilia, il processo inizierà il prossimo 5 febbraio 2012, circa 4 anni dopo la denuncia. Le indagini hanno portato a un cambio di registro dell’accusa. Se inizialmente infatti si parlava di abuso di mezzi di correzione, oggi si parla di abusi sessuali su due minori.
    Sul sito della Diocesi è recentemente apparsa una nuova lettera di Don Luigi, che riportiamo: ”non voglio esprimere valutazioni sulla “percezione” o “costruzione” degli episodi che una persona (con il coinvolgimento successivo di un’altra) ha rappresentato. Sono qualche centinaio le persone che mi hanno conosciuto e che hanno sperimentato per 25 anni, il senso di dedizione e di rispetto che ho sempre avuto, non solo nei confronti dei ragazzi, non solo a Martignana di Po. Non mi compete neppure parlare di quello che la magistratura ha espresso o vorrà decidere nel futuro. Da un certo punto di vista questo aspetto non mi deve toccare più di tanto. Quello che mi preme e che ho già avuto modo di dire a chi di dovere, è ciò che la mia coscienza mi detta. Nulla di quanto viene attribuito alle mie intenzioni o ai miei atteggiamenti è reale. Il resto fa parte del “gioco” o del “dramma” delle cose umane, le quali spesse volte sono diverse rispetto a quelle di Dio”.

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

    Le finalità della Convezione di Lanzarote
    La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzioneè stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.

    DOCUMENTI; 13517347

    112013-11-18_Convenzione-Lanzarote

    Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzioneè entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivoè contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

    Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

    Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (‘Pedofilia e pedopornografia culturale’) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, ‘pubblicamente, fa apologia di questi delitti’.

    Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (‘Adescamento di minorenni – grooming’), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

    È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

    Le reazioni

    Save the children esprime ‘grande soddisfazione’ per l’approvazione da parte del Senato del testo di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori e contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale anche a mezzo internet, ferma in parlamento dal 2007. Con l’approvazione definitiva al Senato, al termine di un iter durato 5 anni, l’Italia rafforza il proprio sistema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso e si adegua agli altri paesi europei ‘.

    ‘Secondo una ricerca di Save the children «tra i giovani che utilizzano internet il 13% invia proprie foto o immagini di sé nudo ad adulti – dichiara Calerio Neri, direttore generale del’organizzazione in italia – con l’approvazione di oggi, l’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete’.
    Unicef Italia accoglie con favore la notizia dell’approvazione del Ddl di Ratifica della Convenzione di Lanzarote. ‘La Convenzione, infatti – dichiara Giacomo Guerrera, Presidente dell’Unicef Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei minorenni, da gravi violazioni come l’abuso e lo sfruttamento sessuale. Inoltre, sarà maggiormente efficace l’azione di contrasto a questi gravi reati, spesso portata avanti in collaborazione con altri Stati, grazie a mezzi ancora più incisivi’.

  • Prete antigay si masturba al parco giochi, Appartenente a congregazione evangelica

    Prete antigay si masturba al parco giochi, Appartenente a congregazione evangelica

    Condanna di tre anni per atti osceni inflitta al pastore Storms. Nel 2003 divenne noto negli Stati Uniti per aver guidato a New Orleans una marcia contro il festival gay della città
    venerdì 24 agosto 2012 09:20

    Il reverendo Grant Storms

    Un reverendo americano, Grant Storms, divenuto noto come il “patriota cristiano” per le sue iniziative anti-gay, è stato condannato per oscenità in luogo pubblico dopo esser stato sorpreso a masturbarsi in un parco di New Orleans, nei pressi di un parco giochi per bambini. Il processo, riferisce il Times Picayune, è iniziato mercoledì si è concluso in poche ore con una condanna a tre anni di libertà vigilata inflitta al reverendo, che ha 55 anni e che nella sua confessione ha descritto la masturbazione in pubblico come «un’ebbrezza», rivelando anche che il giorno che è stato arrestato, nel febbraio dello scorso anno, era il terzo in una settimana che andava a masturbarsi in quel parco. Allo stesso tempo, nonostante un testimone oculare abbia riferito di avere visto Sotrms guardare verso il paco giochi con la patta dei pantaloni slacciata, i sospetti di pedofilia che gravavano su di lui sono stati fortemente ridimensionati dal giudice. Storm, riporta l’Ansa, ottenne una certa notorietà nel 2003 per aver guidato la sua piccola congregazione evangelica in una marcia attraverso il quartiere francese di New Orleans per protestare contro il festival gay che si svolge ogni anno nella città della Louisiana. La sua iniziativa venne seguita dai media nazionali e lo portò anche ad uno scontro legale con l’associazione commercianti di Bourbon Street.