Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: avvocato

  • Terremoto nella diocesi di Colonia dopo un rapporto sugli abusi

    Terremoto nella diocesi di Colonia dopo un rapporto sugli abusi

    Città del Vaticano, 18 mar. (askanews) – Due officiali sospesi, uno – vescovo ausiliare – ha già rassegnato le dimissioni nelle mani del papa: è il primo effetto del terremoto che ha investito la diocesi tedesca di Colonia dopo la pubblicazione, da lungo tempo sollecitata, di un rapporto che ha accertato che tra il 1975 e il 2018 202 aggressori, quasi due terzi dei quali erano sacerdoti, hanno compiuto abusi sessuali su almeno 314 vittime minorenni.Il cardinale Rainer Maria Woelki ha riconosciuto il “fallimento” di coloro che nel corso della storia dell’arcidiocesi hanno “impedito processi, protetto i colpevoli, e soprattutto hanno mostrato poca sensibilità nei confronti delle vittime” ed ha “purtroppo” riconosciuto in particolare la responsabilità dei suoi “predecessori”.

    Tra di essi, il cardinale Joachim Meisner (1989-2014), nominato da Giovanni Paolo II, amico di Benedetto XVI, critico vocale di Francesco (era tra i quattro cardinali che attaccarono Jorge Mario Bergoglio sull’Amoris laetitia) è l’uomo di Chiesa che viene maggiormente accusato nel rapporto elaborato dall’avvocato penalista Bjoern Gercke: sarebbe inadepiente a causa di ben 24 violazioni dei doveri ai quali era tenuto, quindi a quasi un terzo di tutti i casi.Lo scandalo ruota attorno ad un prete pedofilo, oggi 87enne, che fu arrestato nel 1972 e quando fu rilasciato, l’anno dopo, fu dapprima inviato ad esercitare il ministero a Muenster, fino al 1988, poi di nuovo a Colonia e, dal 2002 al 2015, a Essen.

    Nei mesi scorsi Woelki ha accusato due predecessori defunti – il cardinale Joseph Hoeffner (1969-1987) e Meisner – così come il vescovo di Amburgo, Stefan Hesse, ex amministratore di Colonia con Meisner, e quello di Essen, Franz-Josef Overbeck. Ma l’arcivescovo si è inizialmente rifiutato di pubblicare l’indagine commissionata dalla diocesi ed ha incaricato uno studio di avvocati di ulteriori approfondimenti. Oggi, infine, la pubblicazione del rapporto.Tra le prime consetuenze operative, Woelki, capofila dell’ala conservatrice nell’episcopato tedesco, ha licenziato il responsabile del tribunale arcivescovile, Guenter Assenmacher, e suo vescovo ausiliare, mons. Dominikus Schwaderlapp.

    Quest’ultimo, a quanto riportato dalla stampa tedesca, l’agenzia stampa tedesca cattolica, ha rassegnato le dimissioni nella mani del papa, ed in una nota ha chiesto “sinceramente perdono alle persone a cui non ho reso giustizia”, ammettendo di aver prestato “troppo poca attenzione a come si sentono le persone ferite, a ciò di cui hanno bisogno e a come la Chiesa deve affrontarle”.Il rapporto ha peraltro rilevato una mancanza di documentazione negli archivi, che fa pensare a pratiche di insabbiamento.

  • Vaticano: Preseminario; presunta vittima, ‘6 anni di abusi’

    Vaticano: Preseminario; presunta vittima, ‘6 anni di abusi’

    Nuova udienza processo per molestie ai ‘chierichetti del Papa’

  • Abusi nella diocesi di Colonia: quasi quattrocento le vittime

    Abusi nella diocesi di Colonia: quasi quattrocento le vittime

    Nel rapporto pubblicato oggi  e presentato dall’avvocato Bjorn Gercke si legge che circa il 55 per cento degli abusi riguardava bambini di età inferiore ai 14 anni 

    243 molestatori e 386 vittime. Sono i numeri emersi dall’indagine indipendente condotta da uno studio legale di Monaco, in Germania, sullo scandalo di abusi sessuali denunciati  nella più grande arcidiocesi cattolica della Germania, quella di  Colonia, avvenuti tra il 1946 e il 2018.   Nel rapporto pubblicato oggi  e presentato dall’avvocato Bjorn Gercke si legge che circa il 55 per cento degli abusi riguardava bambini di età inferiore ai 14 anni e circa la metà  violenze sessuali. Il resto dei casi aveva a che fare con abusi  verbali o fisici. Quasi due terzi degli abusi sono stati compiuti da  esponenti del clero, mentre il resto da laici, si legge del rapporto,  che segnala un chiaro aumento degli abusi tra il 2004 e il 2018.        Il rapporto, di oltre 800 pagine, era stato commissionato  dall’arcivescovo di Colonia, Rainer Maria Woelki. Nel documento  vengono citati l’attuale arcivescovo di Amburgo Stefan Hesse, che ha  lavorato a Bonn, vicino Colonia, negli anni ’90, e Joachim Meisner,  morto nel 2017 e predecessore di Woelki come arcivescovo di Colonia,  accusati di molteplici violazioni dei doveri “Mi vergogno profondamente” ha detto il cardinale di Colonia Rainer Maria Woelki, in conferenza stampa, condannando “l’occultamento” dei fatti, avvenuto in passato, relativo agli abusi sessuali nell’arcivescovado d iColonia. “Le azioni devono avere conseguenze anche per gli appartenenti al clero”, ha affermato.   L’attuale arcivescovo di Amburgo, mons. Stefan Hesse, che era stato vicario generale alla diocesi di Colonia, avrebbe “violato i suoi doveri” nella elaborazione del rapporto sugli abusi sessuali nell’arcivescovado di Colonia. Stando ai periti, invece, il cardinale di Colonia Rainer Maria Woelki non è responsabile di omissioni. È quello che emerge da una conferenza stampa di Gercke e del suo team.

    http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/abusi-diocesi-colonia-oltre-400-vittime-0a7d0f4d-ba1e-4597-969b-0ccab802f514.html

  • Padova: scandalo in parrocchia, faceva sesso con il catechista e lo ricattava

    Padova: scandalo in parrocchia, faceva sesso con il catechista e lo ricattava

    Un padovano di 30 anni è finito a processo, accusato di estorsioni a luci rosse ai danni di un catechista morto nel giugno del 2018. L’imputato, a partire dal 2010 fino al 2017, sarebbe riuscito a raggirare la vittima di 200 mila euro. Ma durante il dibattimento, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, è emerso anche come i rapporti sessuali tra i due siano iniziati quando l’uomo ora alla sbarra aveva solo dodici anni. E proprio ieri un prete, all’epoca dei fatti il sacerdote della parrocchia dove si sarebbero consumati gli atti a sfondo sessuale, in aula ha dichiarato di avere allontanato il catechista dal ragazzo appena era venuto a sapere di strane voci.

    L’INDAGINE

    Il catechista si sarebbe avvicinato all’imputato, all’epoca uno dei tanti ragazzi frequentatori della parrocchia, quando era in preparazione della Cresima. Poi tra i due sarebbe nata una profonda amicizia, sfociata in una serie di rapporti sessuali consumati anche tra le mura dell’oratorio. La loro relazione però sarebbe finita nel 2010 e da quel momento il trentenne lo avrebbe ricattato: «Se non mi dai i soldi, divulgo le foto dei nostri incontri a luci rosse». E se il catechista si rifiutava di pagarlo, sarebbe stato minacciato con frasi come: «Ti taglio la gola», «Ti ammazzo» e «Ti incendio la casa». Gli amici del catechista in quel periodo lo avevano visto molto strano e preoccupato, ma soprattutto era sempre in cerca di denaro. Così hanno avvisato i carabinieri e sono scattate le indagini.

    IN AULA

    L’imputato, difeso dall’avvocato Alberto Di Mauro, si è sempre professato innocente e anzi ha detto di essere lui la vittima. Il catechista, nel marzo del 2018 poco prima di morire, davanti al pubblico ministero Emma Ferrero ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con l’uomo alla sbarra e di averli interrotti nel 2010 a seguito di una serie di problemi personali. La madre dell’imputato, a protezione del figlio, ha giurato di avere avvertito due sacerdoti di quanto stava accadendo in parrocchia. E ieri i due preti sono stati chiamati a testimoniare. Il primo ha detto di non ricordare, il secondo invece ha ammesso di avere allontanato il catechista dal ragazzo appena era venuto a conoscenza di strane voci. La prossima udienza è stata fissata per il 15 novembre.
    Marco Aldighieri

    https://www.leggo.it/italia/cronache/sesso_catechista_ragazzino_terme_padova-5837854.html?fbclid=IwAR2-zL13fnCd7hhKrMWLVAaFxcEh8V44VNzar2ShiBqq-AONZkq0-1wF2oI

  • AUTOMATICA  AMMISSIONE  AL  GRATUITO  PATROCINIO  PER  LE  VITTIME

    AUTOMATICA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PER LE VITTIME

    a cura dell’avv. Elena Peruzzini

    In generale, è possibile accedere al gratuito patrocinio, sia per agire che per difendersi – mediante la nomina di un avvocato iscritto in apposite liste e la sua assistenza a spese dello Stato –, nell’ambito di un processo civile, penale ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione,  se si è titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, pari ad euro 11.746,68 (Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

    Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

    Nel caso in cui, oggetto della causa siano diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si terrà conto del solo reddito personale del richiedente.

    • Dove si presenta la domanda
    1. A) in ambito civile, la domanda di ammissione al G.P. si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

    – luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

    – luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

    – luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

    1. B) in ambito penale, la domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

    – alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

    – alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

    – alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

    • Automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    Ai sensi dell’art. 76, comma 4-ter (1) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere automaticamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento a discrezionalità valutativa al giudice.

    In particolare, rientrano tra i reati sempre coperti dal gratuito patrocinio:

    • i maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente (art. 572 del Codice penale);
    • la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis);
    • la violenza sessuale (art. 609-bis);
    • gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
    • lo stalking (art. 612-bis).

    Possono inoltre sempre accedere al gratuito patrocinio, se minorenni, le vittime dei reati :

    • di riduzione in schiavitù (art. 600);
    • di prostituzione minorile (art. 600-bis);
    • di pornografia minorile (art. 600-ter);
    • di tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602);
    • di atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies).

    La giurisprudenza di legittimità (1) ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati sopra indicati a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire detta qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito che, quindi, non devono nemmeno essere oggetto di dichiarazione sostitutive, attestazione o certificazioni formali di nessun tipo.

    La disposizione in esame introdotta dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009 richiama «la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati». Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.

    Risulta evidente, pertanto, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

    Per tali motivi, la Corte Costituzione (3) ha ritenuto la disposizione di cui all’art. 76, comma 4-ter    d.p.r. n.115/2002, che riconosce il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza del soggetto richiedente, non lesiva del principio di parità di trattamento (in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.).

    (1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, sostituito dall’ art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

    (2) Cassazione penale, sez. IV, sentenza 08 giugno 2018 n° 26302, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18 aprile 2018 n° 17426, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20 marzo 2017 n° 13497

    (3) Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 1

    Elena Peruzzini – Vice Presidente Rete L’ABUSO

  • Tutela dei minori; la semplice soluzione dell’avvocato della Rete, Mario Caligiuri

    Tutela dei minori; la semplice soluzione dell’avvocato della Rete, Mario Caligiuri

    Come di seguito spiega il nostro avvocato Mario Caligiuri, la soluzione è al quanto semplice, basta solo la buona volontà di fare una semplice modifica legislativa, ad una norma già esistente.

    “La soluzione capirete bene che In pratica la norma ex art. 364 c.p., limitata ai delitti contro la personalità dello Stato, andrebbe solo integrata inserendo per le ragioni enunciate i reati indicati nei 10 articoli così come denominati, riportati in corsivo ed evidenziati in grassetto. Non si determinerebbe alcuna antinomia né con le altre norme del codice penale né conflitto con le disposizioni dell’intero sistema.

    Art. 364 c.p. OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL CITTADINO

    Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (241-313) per il quale la legge stabilisce l’ergastolo, nonché dei delitti di violenza sessuale in danno di minore (artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies) di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater) quando procedibili d’ufficio, di corruzione di minorenne (art.609 quinquies),di adescamento di minorenni (art.609 undicies), di prostituzione minorile (art. 600 bis), di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico (art. 600 ter, 600 quater e 600 quater1) non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1032.

    Nulla di più o di diverso.”

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webp2021/02/20/webinar-eca-global-avv-mario-caligiuri/

  • Mons.  Perego sapeva di don Rugolo a Ferrara. Lo conferma l’avvocato della diocesi Barbara Grandi

    Mons. Perego sapeva di don Rugolo a Ferrara. Lo conferma l’avvocato della diocesi Barbara Grandi

    Nei giorni scorsi la Rete L’ABUSO, a conclusione della prima parte di indagini sul caso del sacerdote di Enna Giuseppe Rugolo, sulla base delle informazioni acquisite anche a Ferrara, aveva formalizzato alla Procura di Enna una denuncia nella quale appaiono quattro monsignori, tra cui il vescovo di Ferrara, accusati dalla rete per le ipotesi di reato di cui al 2° comma dell’art. 40 c.p. che recita “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare, equivale a cagionarlo”, oltre all’ipotesi di favoreggiamento nei confronti del sacerdote, accusato da più persone a Enna.

    Dopo le denunce alla diocesi, subito trasferito sottobanco a Ferrara, dove dagli elementi da noi acquisiti, non solo diceva la messa nella parrocchia di Vigarano Mainarda, cosa poco rilevante in quanto nessuno lo accusa di dire male la messa.

    Le denunce sono di molestie a danno minori, tuttavia a Ferrara organizzava incontri con adolescenti.

    Come detto prima, l’ipotesi era di eventuale favoreggiamento da parte della diocesi ferrarese, che proprio questa mattina, attraverso il suo avvocato Barbara Grandi, membro dell’’Ufficio Famiglia della Diocesi di Ferrara nel laboratorio “Famiglie Ferite”, la quale, malgrado avessimo solamente il dubbio che la diocesi di Ferrara sapesse della presenza del prete o meno, diffidando la Rete L’ABUSO, allega la conferma che il vescovo di Ferrara sapeva della presenza di don Giuseppe Rugolo.

     

    Testimonianza importante, al di la del fatto che siano accaduti altri abusi o meno, nel documento si dichiara che la cosa fu concordata. Documentazione immediatamente trasmessa da Rete L’ABUSO alla procura di Enna.

    Di seguito la diffida inviata a Rete L’ABUSO dall’avvocato Grandi

  • Webinar ECA Global – Federico Tulli

    Webinar ECA Global – Federico Tulli

    Intervento di Federico Tulli

    Buonasera, vi ringrazio per l’invito a partecipare a questo importante appuntamento.

    Poco più un anno fa, il 17 dicembre 2019, il papa ha finalmente tolto il segreto pontificio sui casi di pedofilia trattati dal Vaticano che riguardano i sacerdoti. Le magistrature civili di tutti i Paesi colpiti da questo fenomeno criminale possono quindi ora accedere agli atti dei processi canonici e agli archivi delle diocesi. Ma non solo. Probabilmente l’eliminazione del segreto pontificio segna anche una svolta a livello di comunicazione su temi “sensibili” che riguardano gli affari interni alla Santa Sede. Penso ad es. la decisione di rendere pubblico il dossier sul cardinale MacCarrick di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi. Lo definirei un effetto collaterale dell’eliminazione segreto pontifico. Eliminazione che è senza alcun dubbio un importante segnale in direzione della trasparenza e della collaborazione della Santa sede con le istituzioni straniere e internazionali, e può avere importanti conseguenze in favore delle vittime in attesa di giustizia. Ma dal punto di vista della prevenzione dei crimini è bene dire subito che non sposta nulla. Andiamo per ordine.

    Il segreto pontificio venne codificato nel documento “Secreta continere” di Paolo VI il 4 febbraio 1974. Riguardava (cito) “taluni affari di maggiore importanza” e doveva “essere custodito con obbligo grave”. Vale a dire, che in caso di violazione c’era la scomunica. Tra questi “affari di maggiore importanza” secretati c’erano diversi reati, tra cui la violenza su minori. Questo ha comportato per esempio che la vittima di un sacerdote pedofilo sottoposto a processo canonico non venisse mai informata dell’esito del giudizio. Ma anche che i nomi dei pedofili giudicati dai giudici vaticani potessero rimanere “sconosciuti” a quelli laici. Con ovvie conseguenze, purtroppo, sull’incolumità di decine di migliaia di minori in tutto il mondo, poiché i sacerdoti pedofili, terminato il periodo di preghiera e penitenza previsto come sanzione per il loro “peccato”, tornano quasi sempre a esercitare nelle parrocchie, a insegnare nelle scuole religiose, a frequentare oratori, campi scout e così via. Come del resto è stato documentato da decine di inchieste governative e miste Stato-Chiesa nell’ultimo decennio in Irlanda, Germania, Usa, Olanda, Belgio, Auystralia etc… Insomma, la segretezza è stata per decenni – se non per secoli, dall’Inquisizione in poi – una delle matrici della diffusione della pedofilia clericale nel mondo. Ora con colpevolissimo e inaudito ritardo almeno a questo la Santa Sede ha posto rimedio.

    Un’altra matrice della diffusione della pedofilia “ecclesiastica” è stata ed è la “ragion di Stato”.

    Mi spiego meglio con un esempio veloce:

    Il 9 aprile 2010 – anno in cui le notizie su questi crimini iniziarono finalmente ad essere pubblicate con regolarità anche in Italia – il Washington Post scoprì che nel 1985 il cardinale Ratzinger (allora pref. della Cdf) aveva sconsigliato di ridurre allo stato laicale un sacerdote californiano che aveva molestato minori. La replica della Santa Sede fu immediata: l’allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede «non coprì il caso», ma chiese solo di studiarlo con «maggiore attenzione» per il «bene di tutte le persone coinvolte». Nella lunga inchiesta il WP ricostruisce che, in una lettera scritta in latino al vescovo John Cummins, della diocesi di Oakland, Ratzinger decise di non rimuovere il sacerdote. Una scelta che il futuro Papa motivò scrivendo testualmente «per il bene della Chiesa universale». E cosa vuol dire tradotto in termini più terreni? Per evitare lo scandalo pubblico. Di qui la “ragion di Stato”.

    Per decenni in nome della “ragion di Stato” e protetto dal segreto pontificio un crimine violentissimo nei confronti degli esseri umani più indifesi è stato sepolto sotto una gigantesca e diffusa cappa di omertà, complicità e silenzio impossibili – umanamente – da accettare. Va detto però che se il segreto pontificio è stato eliminato, non si può dire altrettanto della ragion di Stato.

    Tutto questo riguarda molto da vicino l’Italia e non solo per motivi geografici. Sul settimanale Left, e poi nel libro Giustizia divina con Emanuela Provera, per primi e finora unici giornalisti grazie alla collaborazione di rete L’Abuso abbiamo bucato la cappa di cui sopra che grava sui tribunali ecclesiastici sparsi in Italia e presenti in ciascuna delle oltre 220 diocesi. Riporto qui un brano del racconto di Giada Vitale, vittima a 13 anni di un parroco 55enne.

    «Nella stanza eravamo in tre: io, il giudice e il notaio della Curia di Termoli. Il notaio lo conoscevo già, perché prima dell’udienza mi disse che il giudice ecclesiastico voleva una copia della mia denuncia alla procura italiana. E già questo fa capire in che modo lavora la giustizia ecclesiastica nei confronti delle presunte vittime. Inoltre Giada affrontò da sola l’interrogatorio, cioè senza avvocato, perché in questi processi può essere presente solo quello scelto dalla curia, anche per il testimone. E lei lo ha giustamente rifiutato. «Il giudice cercava di farmi dire che provavo affetto per il mio violentatore ma io ho voluto solo precisare che quando sono iniziati gli abusi avevo tredici anni». Dal giorno dell’audizione sono passati circa 5 anni e Giada non ha mai saputo nulla in via ufficiale. «Non mi hanno mai comunicato l’esito del processo né so in che modo le mie dichiarazioni sono state utilizzate».

    Grazie all’abolizione del segreto pontificio altre vittime, diversamente da Giada, potranno d’ora in poi conoscere l’esito del giudizio canonico? Stando alle dichiarazioni della Santa Sede la risposta è sì e sarebbe già qualcosa in favore delle vittime, perché certe informazioni potrebbero tornar loro utili durante il processo penale e civile italiano. Ma quello che forse più ci dovrebbe interessare è la possibilità di collaborazione delle autorità ecclesiastiche con quelle civili italiane. Da questo punto di vista la “svolta” di Bergoglio però non sposta nulla. Potrei dire, non per colpa del papa. Difatti la legge italiana – diversamente da quella francese, per esempio – per reati di questo tipo prevede l’obbligo di denuncia solo per i pubblici ufficiali, e i vescovi che pubblici ufficiali non sono continuano a fare quello che hanno sempre fatto: cioè a non denunciare all’autorità civile i preti sospettati. Questione ribadita anche dalla Conferenza episcopale italiana quando ha spiegato perché non ha inserito l’obbligo di denuncia nelle linee guida antipedofilia.

    Se a questo si aggiunge che anche il Nuovo Concordato del 1985 tra Stato italiano e Santa sede all’articolo 4 solleva i vescovi dall’obbligo di collaborare con l’autorità civile, ecco che restano irrisolti tutti i nodi che da sempre limitano fortemente nelle indagini la magistratura italiana quando ci sono di mezzo dei preti con il rischio di interferire con l’esercizio dell’azione penale nei confronti di quelli sospettati di pedofilia e dei “superiori” che trasferendoli di parrocchia in parrocchia consentono loro di rimanere in contatto con minori e di ripetere l’abuso.

    L’eliminazione dell’art. 4 dal Concordato non sarebbe cosa da poco. Lo dicono anche i casi censiti da Rete L’Abuso e le statistiche che Francesco Zanardi ha comunicato durante il suo intervento. Personalmente ho dedicato un intero libro all’Italia ricostruendo la storia della pedofilia nella Chiesa italiana dal 1870 al 2014.

    Da quando nel 2010 ho scritto il mio primo libro per L’Asino d’oro su questi temi ho avuto modo di parlare con centinaia di vittime. La vita di molte di loro prosegue in funzione dell’ottenimento di una giustizia per quanto subito. C’è chi – come i presenti – ha fondato un’associazione trasformando la propria vicenda personale in una battaglia collettiva di civiltà. Uno dei punti di forza del loro impegno civile – forse il più importante perché inattaccabile – secondo me sta nell’aver compreso che il vero “nemico” da combattere risiede nel pensiero che ancora oggi nega la violenza subita dal bambino. Quel pensiero cioè che confonde un reato (violentissimo contro una persona) con il peccato. Sappiamo infatti dallo psichiatra Fagioli che la pedofilia è l’annullamento della realtà umana del bambino, una sorta di omicidio psichico.

    Tuttavia anche nella Chiesa di papa Francesco l’abuso, cioè «l’atto sessuale di un chierico con un minore», è trattato ancora solo come un delitto contro la morale, un’offesa a Dio, una violazione del sesto comandamento. Di conseguenza il peccatore deve risponderne solo a chi rappresenta l’Altissimo in Terra (il papa), e non alle leggi della società civile di cui fa parte. Ebbene di tutto questo non tengono conto i miei colleghi giornalisti italiani quando devono riportare delle notizie che riguardano presunti crimini su minori commessi in ambito ecclesiastico; e nemmeno ne tiene conto lo Stato italiano mantenendo in vita il Concordato, sebbene dal 1996 la legislazione in materia di reati a sfondo “sessuale” sui bambini (e le donne) abbia fatto enormi progressi. Quali conseguenze questa cecità delle nostre istituzioni abbia sull’incolumità dei bambini che frequentano le parrocchie, gli oratori, i seminari minori e le scuole cattoliche non solo è facile  immaginarlo ma è stato – purtroppo – documentato.

    Dunque, in conclusione, bene l’abolizione del segreto pontificio – perché in qualche modo può agevolare l’azione della magistratura civile – ma non basta. Per lo meno in Italia non basta . Occorrerebbe un salto di paradigma culturale che porti il Vaticano, gli uomini di Chiesa, le istituzioni italiane e i grandi organi di stampa a “vedere” lo stupro per quel che è: un crimine violentissimo che distrugge la vita di chi lo subisce. Ma ciò significherebbe per dei credenti negare il VI Comandamento, uno dei cardini del potere religioso e politico della Chiesa cattolica e apostolica romana. Un potere temporale che lo Stato italiano e i media italiani fanno ancora fatica a disconoscere.

    Federico Tulli

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  • Webinar ECA Global – Avv. Mario Caligiuri

    Webinar ECA Global – Avv. Mario Caligiuri

    WEBINAR ECA Global Justice Project
    (Intervento di Mario Caligiuri, avvocato di Rete l’Abuso)

    Innanzitutto vorrei salutare e ringraziare tutti coloro che con la loro partecipazione hanno reso possibile la realizzazione di questa importante occasione di confronto e di ampliamento di conoscenza. Da chi si è impegnato nei numerosi contatti, fino a chi continuerà ad occuparsi della traduzione degli interventi.
    Un saluto ed un particolare ringraziamento va alle vittime, ai sopravvissuti ed ai loro familiari che con il coraggio di cui sono diretto testimone continuano a contribuire affinché ciò che hanno subito non si debba mai più ripetere.

    o=O=o

    La prima riflessione su cui vorrei coinvolgervi riguarda l’enfasi con cui veniva propagandata alla fine del 2019 dalle agenzie di informazione vicine al Vaticano la decisione di Papa Bergoglio di abolire, dopo ben quarantacinque anni, il segreto pontificio sui reati gravi commessi dai religiosi cattolici, compresi gli stupri di minorenni.

    Difatti, è dal 1974, con il pontificato di Paolo VI, che venne imposta a tutti gli appartenenti all’autorità ecclesiastica la segretezza assoluta su particolari documenti pontifici, tra cui il divieto incondizionato di poter accedere alle prove concernenti i casi di abuso sessuale di sacerdoti custoditi negli archivi dei dicasteri vaticani e nelle diocesi. Ma, trattandosi in realtà di un ordine aggiornato nel 2001 per volontà di papa Wojtyla, a firma degli allora monsignori Joseph Ratzinger e Tarcisio Bertone, ritengo interessante apprendere da fonti accreditate su questo brutto argomento cosa sia esattamente il misterioso “segreto pontificio”: quel muro fatto di silenzio obbligatorio sui religiosi pedofili e/o adescatori in confessionale, come si legge nell’appendice del libro “Emanuela Orlandi – La Verità: dai Lupi Grigi alla banda della Magliana”, edito nel 2008 da Baldini-Castoldi-Dalai, scritto dall’acuto giornalista Pino Nicotri, pubblicata integralmente su micromega-online.

    Bisogna riconoscere che l’odierno rescriptum, almeno in astratto, rappresenti la possibilità di potersi liberare dal muro fatto di silenzio obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti, o coinvolgibili, nel procedimento penale canonico – denuncianti, vittime, testimoni ecc. Sembrerebbe che questa riforma, ripeto sembrerebbe, possa addirittura concretizzare quella trasparenza che troppe volte in passato è venuta meno celando la ripetizione delle violenze su bambini e bambine con il concorso criminale delle gerarchie ed in particolare dei vescovi.

    A pochi sarà sfuggito come gli organi di informazione di matrice cattolica nell’annunciare l’avvio di una nuova era si fossero preoccupati nel rassicurare ripetutamente la comunità dei fedeli cattolici ed i suoi pastori sparsi nel mondo che, per espressa volontà del pontefice, le nuove norme mai e poi mai avrebbero potuto ledere il segreto appreso durante la confessione e che il silenzio obbligatorio sarebbe rimasto assoluto ed inattaccabile.

    Peraltro, poco prima, nel maggio 2019, papa Francesco con il Motu proprio Vos estis lux mundi aveva introdotto nell’ordinamento canonico nuove norme procedurali per combattere gli abusi sessuali e garantire che i vescovi e i superiori religiosi fossero ritenuti responsabili delle loro azioni rendendo obbligatoria a chierici, religiosi e religiose la tempestiva segnalazione (denuncia) all’autorità ecclesiastica di tutte le notizie di abusi di cui vengano a conoscenza, come pure le eventuali omissioni e coperture nella gestione dei casi, ma, ripeto, con efficacia solo interna alla giurisdizione territoriale vaticana.

    Trattandosi di leggi, norme e istruzioni che riguardano un ambito territoriale molto circoscritto ideate per una realtà unica al mondo composta da sacerdoti e religiosi, con pochissimi bambini, è impossibile convincersi, che nonostante le buone intenzioni del suo legislatore possano raggiungersi gli obbiettivi prefissati, nonostante fosse acclarata a livello globale la scarsa collaborazione tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche.

    A ben vedere non si tratta solo di questo perché il pontefice con la sua riforma indirizza implicitamente a tutti gli Stati esteri la legittima rivendicazione di autonomia del diritto della Stato che governa di impegnarsi per sanare la piaga interna della pedofilia.
    Bisogna riconoscere che lo scopo della premura con la quale si intendeva tranquillizzare la protezione del segreto appreso durante la confessione fu chiaramente politico perché per poter in primis salvaguardare l’immagine della Chiesa nel mondo occorreva dissuadere quelle forze sensibili ai diritti umani interne ad altri Stati che avrebbero potuto rendere operative nei rispettivi ordinamenti norme per assicurare l’individuazione dei sacerdoti e dei loro protettori responsabili degli adescamenti e delle violenze sessuali agite su fanciulli/e.

    Difatti, già nell’estate del 2017, l’obbligo assoluto venne messo in discussione e reso noto da ordinamenti di Paesi come l’India e l’Australia i quali avrebbero voluto imporre ai sacerdoti confessori di denunciare alla pubblica autorità i casi di abusi svelati dai penitenti. Gli esiti furono assai scarsi e l’effetto coattivo delle nuove regole, promulgate con enorme ritardo, nonostante il dilagare degli abusi su fanciulli/e nel mondo avesse messo a nudo la responsabilità delle curie diocesane ove la stessa autorità troppe volte ha assunto la regia, o offerto copertura ad occultamenti e depistaggi, contribuendo a favorire l’incontenibile pulsione dei preti pedofili a replicare le
    violenze.

    Ad ogni modo per costoro, soprattutto per i vescovi, che preoccupati a presentare la facciata del buon governo della diocesi ove sono insediati, ponevano in secondo piano per farla franca la sicurezza dei bambini e delle bambine., diversamente dal passato, almeno in teoria non potranno più contare sull’obbligo dei subordinati – preti, sacerdoti, suore, frati, confratelli ecc. – a dover tenere la bocca cucita, quali che fossero le prevedibili conseguenze devastanti degli abusi.
    Ma, in effetti, nonostante l’impegno profuso dal legislatore Vaticano la rappresentazione oscena di questa situazione resta minacciosamente attiva e per molti versi ancora incoercibile, grazie alla consolidata influenza della funzione assunta nel corso dei secoli dai vescovi sia nella gerarchia della Chiesa che nella comunità dei fedeli.

    A questa situazione si congiunge l’avvio in tutte le diocesi dei c.d. sportelli diocesani per dare assistenza alle vittime di abusi sessuali da parte del clero non solo in termini di ascolto ma anche per tutelarne i diritti ed interessarsi del loro sostegno psicologico. Restano, quindi, molteplici perplessità e zone d’ombra, perciò Rete l’Abuso ha ritenuto di dover approfondire l’effettiva osservanza delle garanzie costituzionali e delle convenzioni internazionali poste a tutela delle vittime e dei loro familiari.

    Tuttavia è da tenere nella dovuta considerazione che, nonostante le buone intenzioni di papa Francesco e dei promulgatori, queste iniziative non hanno quei requisiti di efficienza per arginare gli abusi dei parroci criminali, diversamente da come potrebbe farlo la magistratura ordinaria sia sul versante operativo, della specializzazione tecnica e dei mezzi di investigazione che di coordinamento utilizzabili dal personale di polizia. I problemi di maggior criticità per le autorità civili e per le forze di polizia subentrano per la scarsa o inesistente collaborazione, ai limiti dell’ipotesi concorsuale della reticenza o del favoreggiamento personale, nella ricostruzione della condotta abusante da parte delle persone informate sui fatti, le quali, avvalendosi della facoltà di non deporre o di rendere disponibili documenti in merito a quanto detenuto o conosciuto in ragione del proprio ministero, non contribuiscono all’individuazione dei presunti colpevoli.

    Sicuramente con norme meglio formulate o integrate si potrebbero conseguire risultati di gran lunga più soddisfacenti, soprattutto sul versante della prevenzione. Ad ogni modo la distinzione nell’efficienza ed affidabilità qualitativa della giustizia civile, con tutti i limiti risaputi, è indiscutibile se rapportata alla cultura e alle consuetudini della Chiesa-istituzione ed all’assurda pretesa che debba essere lasciata libera di trattare i problemi a modo suo, soprattutto perché in questa cornice si inscrive la pedofilia come sua oscena appendice segreta, reputata – e non potrebbe essere diversamente – un peccato contro la morale in violazione del VI comandamento del decalogo, anziché un delitto gravissimo contro la persona.

    A tal proposito non posso fare a meno di ricordare la riflessione fatta da Slavoj Zizek, in risposta alla riluttanza della Chiesa, non dovendosi questa limitare al fatto che siamo di fronte a degli orrendi delitti e che, non collaborando appieno alle indagini avviate dalle procure, essa ne diventa complice.

    “La Chiesa come tale, come istituzione, deve anche essere indagata riguardo al modo in cui crea sistematicamente le condizioni perché tali crimini avvengano. Sostenere che essa debba essere la sola a trattare i reati di pedofilia che si verificano tra i suoi ranghi è problematico non solo da un punto di vista legale, dato che ciò implicherebbe una sorta di suo diritto extraterritoriale anche per i reati comuni che ricadono sotto la legislazione penale; come se il fatto stesso che questi scandali siano scoppiati non fosse una prova che essa non è in grado di risolverli.”

    Lo Stato italiano, con la perdurante inerzia dell’esecutivo e della politica, sembra faccia finta di non sapere, nonostante l’imperversare del fenomeno e le ammonizioni indirizzategli dall’ONU nelle sedute di gennaio del 2019 con la partecipazione di Rete L’Abuso e della sua denuncia, dovendo invece reagire prontamente ed impedire, con l’introduzione di nuove norme, che alla magistratura penale e civile venisse scippato da uno Stato straniero ciò che la Costituzione gli impone di garantire: la protezione psicofisica di bambini e bambine.

    Il nostro sistema penale risente pesantemente dell’intollerabile negazione del diritto statuale a voler reprimere efficacemente i reati di pedofilia, soprattutto ecclesiale. L’esecutivo, a rigor di logica, potrebbe essere ritenuto responsabile finanche per la violazione delle convenzioni e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dei diritti dei minori. Di conseguenza devono essere assunte con estrema urgenza iniziative legislative per adeguare la normativa italiana alla pressante domanda di intervento, perché un elemento strutturale della giustizia, specialmente quando le vittime sono i bambini e le bambine, è come se si trattasse di una malattia tempodipendente che attenta la loro vita da sradicare presto e definitivamente.

    Segue la proposta semplice e chiara, magari preceduta da una Commissione parlamentare di inchiesta sul tema, ma senza necessità alcuna di dover mettere mano al Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, mantenendo integro il sigillo sacramentale.

    In pratica la norma ex art. 364 c.p., limitata ai delitti contro la personalità dello Stato, andrebbe solo integrata inserendo per le ragioni enunciate i reati indicati nei 10 articoli così come denominati, riportati in corsivo ed evidenziati in grassetto. Non si determinerebbe alcuna antinomia né con le altre norme del codice penale né conflitto con le disposizioni dell’intero sistema.

    Art. 364 c.p. OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL CITTADINO

    Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (241-313) per il quale la legge stabilisce l’ergastolo, nonché dei delitti di violenza sessuale in danno di minore (artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies) di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater) quando procedibili d’ufficio, di corruzione di minorenne (art.609 quinquies),di adescamento di minorenni (art.609 undicies), di prostituzione minorile (art. 600 bis), di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico (art. 600 ter, 600 quater e 600 quater1) non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1032.

    Nulla di più o di diverso.”

    Resto disponibile per eventuali domande.
    Molte grazie per l’attenzione e buona prosecuzione
    Mario Caligiuri

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  • Pedofilia e Vaticano: risarcimento di 26 milioni di dollari a 145 vittime dei preti, diocesi Usa in bancarotta

    Pedofilia e Vaticano: risarcimento di 26 milioni di dollari a 145 vittime dei preti, diocesi Usa in bancarotta

    Città del Vaticano – Maxi risarcimento alle vittime della pedofilia: in una sola diocesi americana – Winona-Rochester nel Minnesota – è stato annunciato un accordo di 21,5 milioni di dollari per risarcire le 145 vittime che hanno subito abusi dal suo clero. Si tratta di una cifra mostruosa per le casse di questa piccola realtà, tanto che il vescovo ha dovuto dichiarare bancarotta. Ora l’accordo darà modo alla diocesi di presentare un piano di riorganizzazione finanziaria davanti al tribunale fallimentare degli Stati Uniti previa l’approvazione finale.

    «Non dobbiamo mai dimenticare il male fatto da individui che hanno abusato del loro potere e delle loro posizioni di autorità», ha detto il vescovo John Quinn di Winona-Rochester. «Dobbiamo rimanere vigili nel nostro incrollabile impegno a proteggere i giovani della nostra diocesi che si affidano a preti, diaconi, religiosi e laicil. Dobbiamo tenerli al sicuro e provvedere alla loro cura spirituale».

    L’avvocato Jeff Anderson, che ha rappresentato molti dei sopravvissuti in America, ha detto che l’accordo includerà altri 6,5 milioni di dollari dagli assicuratori della diocesi. «E’ una giornata importante per i sopravvissuti».

    Nel 2013 il Minnesota aveva approvato il Minnesota Child Victims Act che ha temporaneamente esteso i termini di prescrizione dei casi di abuso.

    https://www.ilmessaggero.it/vaticano/pedofilia_vaticano_vittime_abusi_risarcimento_milioni_dollari_chiesa_diocesi_oggi_ultime_notizie-5762689.html