Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    26 novembre 2012 Ultimo aggiornamento alle 23:34
    Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    Rinviato al 12 dicembre l’incidente probatorio con le testimonianze delle presunte vittime.
    di Francesca Marruco

    Avrebbero dovuto raccontare tutto di nuovo. Superando paura e imbarazzo. Avrebbero dovuto testimoniare davanti al giudice, al pubblico ministero e ai difensori delle persone che accusano. Qualcuno di loro è arrivato dal Belgio per venire a ripetere al gip Lidia Brutti cosa sostiene di aver subito dall’ex sacerdote Lucio Gatti, indagato per violenza sessuale e abuso di mezzi di correzione, nelle comunità della Caritas da lui gestite. Invece per una questione tecnica, è stato tutto rinviato al 12 dicembre prossimo.

    Un milione di euro Il momento del confronto dunque è rimandato. Sono in cinque ad accusare Don Lucio Gatti di averli molestati sessualmente. Sono in cinque ad averlo denunciato anche se, a sentir loro, molti altri ragazzi, che hanno avuto la stessa esperienza, non lo raccontano. Prima di entrare nel vivo dell’incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero titolare dell’indagine Massimo Casucci, gli avvocati Alessandro Fratini e Federico Mazzi hanno chiesto la costituzione di parte civile, anticipando la richiesta risarcitoria di un milione di euro.

    Le opposizioni Alla richiesta sono arrivate le opposizioni del pm e dei legali degli indagati: l’ex sacerdote è difeso dall’avvocato Nicola di Mario mentre il suo collaboratore dall’avvocato Alessia Riommi. Il gip ha rigettato la richiesta, che verrà sicuramente reiterata dagli avvocati di due ragazzi, persone offese, durante un eventuale dibattimento.

    Gli atti d’indagine Il rinvio è stato disposto per dare la possibilità a tutte le parti di prendere copia degli atti che il pubblico ministero ha depositato perché precedentemente il giudice aveva autorizzato la copia solo di alcuni atti. Oltre alle cinque denunce, c’è una meticolosa attività d’indagine del magistrato che, al di là delle querele, ha disposto numerosi accertamenti per verificare cosa accadeva veramente nelle comunità un tempo gestite dal sacerdote.

    Sapevano E dall’attività della procura emerge che, oltre ai cinque ragazzi che hanno sporto denuncia, altre persone sapevano almeno delle tendenze omosessuali dell’ex capo della Caritas. Tendenze che avevano suscitato perplessità nei collaboratori di don Gatti. Alcuni collaboratori del sacerdote infatti avevano stabilito di vigilare affinché lui non dormisse più con gli ospiti, anche minorenni, delle comunità che gestiva. Uno di questi collaboratori, dopo aver appurato che don Gatti continuava a dormire insieme ai ragazzi, aveva abbandonato le comunità.

    Accuse e difese Don Gatti, interrogato in procura aveva respinto ogni addebito, dicendo che molto spesso erano i suoi ospiti a chiedergli di dormire con lui. Ma i cinque che lo hanno denunciato e che il 12 dicembre prossimo racconteranno tutto di nuovo davanti al giudice, parlano di storie diverse: palpeggiamenti e carezze in parti intime. Un ragazzo racconta che don Lucio gli mise un mano sul pube mentre lo portava in comunità in automobile. Lo stesso ragazzo la mattina dopo ha chiesto di tornare in carcere e ha sporto denuncia.

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Perché il Papa ha rimosso il vescovo anti preti pedofili?

    Perché il Papa ha rimosso il vescovo anti preti pedofili?

    Charles J. Scicluna era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri – con determinazione, denunciando anche la cultura del silenzio italiana. Ieri è stato rimosso, senza spiegazioni, e spedito a Malta come funzionario di basso rango. Una …

    “Amoveatur sine promoveatur”. Si è conclusa così la carriera vaticana di monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni, fino a ieri “promotore di giustizia” della congregazione per la Dottrina della fede, una sorta di procuratore generale dell’ex Santo Uffizio. Cordiale, una statura proverbialmente piccola, il prelato maltese si è dimostrato, in tutti questi anni, un grand’uomo. Era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri, in Vaticano e fuori – con determinazione, umanità e senza tentennamenti diplomatici. È stato lui a gestire il dossier del sacerdote messicano Marcial Maciel, il defunto fondatore dei Legionari di Cristo. Pedofilo seriale, tossicomane, padre di tre figli illegittimamente avuti da due donne diverse, abusò – è l’accusa – anche dei figli. In Vaticano, all’epoca di Giovanni Paolo II, era benvenuto e riverito. Portava vocazioni e donazioni. Solo un cardinale – lo ha rivelato il giornalista americano Jason Berry in una straordinaria inchiesta giornalistica – rifiutò la mazzetta.

    Joseph Ratzinger. Salito sul trono petrino, Benedetto XVI riuscì finalmente ad aprire l’indagine canonica che era stata insabbiata negli anni precedenti. E la affidò a mons. Scicluna. Alla fine padre Maciel fu estromesso, i Legionari di Cristo commissariati. Questo e molto altro ha fatto il prelato maltese. Nel 2010 si trovò in prima linea di fronte allo scandalo degli abusi sessuali sui minori scoppiato, a macchia d’olio, nelle chiese dei Paesi più disparati, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Austria, di nuovo Stati Uniti, dove il caso era già esploso nel 2002, Australia, America Latina… e Italia. Scicluna, di nuovo, non le mandò a dire. Spalleggiato da Ratzinger, chiese agli episcopati più renitenti di collaborare con la giustizia civile per denunciare i preti pedofili. Lo fece anche, con veemenza, in un incontro a porte chiuse del bel convegno alla Pontificia università Gregoriana di cui ho riferito nel mio blog. Fu sempre Scicluna a mettere la faccia, insieme al portavoce vaticano Federico Lombardi, in un’affollatissima conferenza stampa in Vaticano per presentare il giro di vite della normativa canonica voluto dal Papa per contrastare la piaga della pedofilia. Partita nella tensione, la conferenza stampa si sciolse grazie alle risposte puntuali di Lombardi e Scicluna.

    Monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni

    In Vaticano – fu l’impressione pressoché unanime dei giornalisti accreditati – c’è chi ha finalmente preso sul serio il dramma. Il procuratore generale della Santa Sede non schivò le polemiche. In una arcinota intervista concessa nel 2010 al quotidiano della Cei Avvenire, senza mezzi termini, affermò: «Ciò che mi preoccupa è una certa cultura del silenzio che vedo ancora troppo diffusa nella Penisola». Apriti cielo. Il Vaticano attacca la Cei. Passa qualche mese, la Santa Sede chiede a tutti gli episcopati del mondo di compilare nuove linee-guida anti-pedofilia e consegnarle entro maggio scorso. La Cei nicchia, pubblica un documento minimale, e Scicluna, di nuovo lui, alza la voce. Lo fa in una coraggiosa intervista al mensile Jesus di cui ho riferito nel mio blog. Non se la prende solo con l’Italia. Dice che molte linee-guida ancora mancano all’appello. Spiega che alcuni dei documenti recapitati in Vaticano sono insufficienti. Ieri, sommersa dal rumore della conclusione del processo al maggiordomo del Papa, la notizia clamorosa (anticipata il giorno prima da Vatican Insider). Mons. Scicluna è stato nominato vescovo “ausiliare” di Malta. Non promosso in Curia, non vescovo titolare, neppure coadiutore con il diritto alla successione. Da responsabile del team anti-pedofili della Chiesa cattolica mondiale e funzionario di basso rango a La Valletta. Rimosso senza essere stato neppure promosso.

    La Santa Sede non ha spiegato la decisione. Che è – beninteso – una decisione del Papa. Ovviamente non sappiamo se aveva buoni motivi per rimandare Scicluna a Malta. Ma la mossa sconcerta. Così come lascia interdetti l’epilogo di una vicenda completamente diversa. La trattativa con i Lefebvriani. Lungi da me rammaricarmi del fatto che, alla fine, gli ultratradizionalisti non rientreranno in seno alla chiesa cattolica. Non si può non rilevare, però, che a questo obiettivo Ratzinger, negli anni scorsi, ha lavorato strenuamente. Era – come il contrasto alla pedofilia – uno dei tratti caratterizzanti di questo pontificato. Strategia sovrana. Linea di governo. Parte di un disegno più complesso, a cui Benedetto XVI si è dedicato sin dall’inizio, teso a reinterpretare il Concilio vaticano II e la sua eredità. Anche qui, come nel caso della pedofilia – e per motivi affatto diversi – Ratzinger è stato contestato, da personalità di Curia e episcopati nazionali, funzionari vaticani e osservatori esterni. Alla fine, i Lefebvriani non entreranno. Il nuovo prefetto della Dottrina della fede, mons. Gerhard Ludwig Mueller, ha annunciato, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio, che non ci saranno ulteriori trattative. Punto, finito, tempo scaduto. Mons. Guido Pozzo, triestino, uomo di fiducia di Ratzinger nel negoziato durato anni, è già destinato a lasciare il posto di segretario della pontificia commissione Ecclesia dei per divenire cerimoniere pontificio. Un altro capitolo del pontificato Ratzinger si chiude.

    E si chiude mentre viene condannato, con pena “mite” di diciotto mesi di reclusione che verranno presto condonati dalla grazia papale, il maggiordomo Paolo Gabriele. Personalità complessa, mosso dall’intento delirante di aiutare il Papa tradendone la fiducia. Facendo filtrare ai giornalisti italiani – e in particolare a Gianluigi Nuzzi, che ne ha fatto il bestseller Sua Santità – documenti riservati della Santa Sede e dossier personali del Papa. Colpisce, di tutta la vicenda, il movente addotto dall’ex assistente di camera del Pontefice. «Vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelli della degenerazione, ad un punto di non ritorno. Ero sicuro che uno choc, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario», ha detto nell’istruttoria. Poi, nella deposizione durante il processo: «A volte, quando sedevamo a tavola, il Papa faceva domande su cose di cui doveva essere informato». Ancora: «Ho maturato la convinzione che è facile manipolare la persona che ha un potere decisionale così importante». E infine, nella testimonianza conclusiva che ha reso ieri prima della sentenza: «La cosa che sento forte dentro di me è la convinzione di aver agito per esclusivo amore, viscerale direi, per la Chiesa di Cristo e per il suo capo visibile. È questo che mi sento. E se lo devo ripetere, non mi sento un ladro». Propositi deliranti. Evocati, suggeriti, inculcati, molto probabilmente, dalle tante persone con cui Paolo Gabriele parlava ogni giorno. Uscieri, cittadini vaticani, monsignori, cardinali. Nessuno si è spinto tanto in là da trafugare documenti e rivelare segreti di Stato. Ma tutti convinti della stessa cosa. Che il Papa è rimasto solo.

    http://www.linkiesta.it/it/article/2012/10/07/perche-il-papa-ha-rimosso-il-vescovo-anti-preti-pedofili/9613/

  • Perché il Papa ha rimosso il mons. anti preti pedofili?

    Perché il Papa ha rimosso il mons. anti preti pedofili?

    Charles J. Scicluna era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri – con determinazione, denunciando anche la cultura del silenzio italiana. Ieri è stato rimosso, senza spiegazioni, e spedito a Malta come funzionario di basso rango. Una mossa che sconcerta.

    “Amoveatur sine promoveatur”. Si è conclusa così la carriera vaticana di monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni, fino a ieri “promotore di giustizia” della congregazione per la Dottrina della fede, una sorta di procuratore generale dell’ex Santo Uffizio. Cordiale, una statura proverbialmente piccola, il prelato maltese si è dimostrato, in tutti questi anni, un grand’uomo. Era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti
    pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri, in Vaticano e fuori – con determinazione, umanità e senza tentennamenti diplomatici. È stato lui a gestire il dossier del sacerdote messicano Marcial Maciel, il defunto fondatore dei Legionari di Cristo. Pedofilo seriale, tossicomane, padre di tre figli illegittimamente avuti da due donne diverse, abusò – è l’accusa – anche dei figli. In Vaticano, all’epoca di Giovanni Paolo II, era benvenuto e riverito. Portava vocazioni e donazioni. Solo un cardinale – lo ha rivelato il giornalista americano Jason Berry in una straordinaria inchiesta giornalistica – rifiutò la mazzetta.
    Joseph Ratzinger. Salito sul trono petrino, Benedetto XVI riuscì finalmente ad aprire l’indagine canonica che era stata insabbiata negli anni precedenti. E la affidò a mons. Scicluna. Alla fine padre Maciel fu estromesso, i Legionari di Cristo commissariati. Questo e molto altro ha fatto il prelato maltese. Nel 2010 si trovò in prima linea di fronte allo scandalo degli abusi sessuali sui minori scoppiato, a macchia d’olio, nelle chiese dei Paesi più disparati, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Austria, di nuovo Stati Uniti, dove il caso era già esploso nel 2002, Australia, America Latina… e Italia. Scicluna, di nuovo, non le mandò a dire. Spalleggiato da Ratzinger, chiese agli episcopati più renitenti di collaborare con la giustizia civile per denunciare i preti pedofili. Lo fece anche, con veemenza, in un incontro a porte chiuse del bel convegno alla Pontificia università Gregoriana di cui ho riferito nel mio blog. Fu sempre Scicluna a mettere la faccia, insieme al portavoce vaticano Federico Lombardi, in un’affollatissima conferenza stampa in Vaticano per presentare il giro di vite della normativa canonica voluto dal Papa per contrastare la piaga della pedofilia. Partita nella tensione, la conferenza stampa si sciolse grazie alle risposte puntuali di Lombardi e Scicluna.
    Monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni
    In Vaticano – fu l’impressione pressoché unanime dei giornalisti accreditati – c’è chi ha finalmente preso sul serio il dramma. Il procuratore generale della Santa Sede non schivò le polemiche. In una arcinota intervista concessa nel 2010 al quotidiano della Cei Avvenire, senza mezzi termini, affermò: «Ciò che mi preoccupa è una certa cultura del silenzio che vedo ancora troppo diffusa nella Penisola». Apriti cielo. Il Vaticano attacca la Cei. Passa qualche mese, la Santa Sede chiede a tutti gli episcopati del mondo di compilare nuove linee-guida anti-pedofilia e consegnarle entro maggio scorso. La Cei nicchia, pubblica un documento minimale, e Scicluna, di nuovo lui, alza la voce. Lo fa in una coraggiosa intervista al mensile Jesus di cui ho riferito nel mio blog. Non se la prende solo con l’Italia. Dice che molte linee-guida ancora mancano all’appello. Spiega che alcuni dei documenti recapitati in Vaticano sono insufficienti. Ieri, sommersa dal rumore della conclusione del processo al maggiordomo del Papa, la notizia clamorosa (anticipata il giorno prima da Vatican Insider). Mons. Scicluna è stato nominato vescovo “ausiliare” di Malta. Non promosso in Curia, non vescovo titolare, neppure coadiutore con il diritto alla successione. Da responsabile del team anti-pedofili della Chiesa cattolica mondiale e funzionario di basso rango a La Valletta. Rimosso senza essere stato neppure promosso.
    La Santa Sede non ha spiegato la decisione. Che è – beninteso – una decisione del Papa. Ovviamente non sappiamo se aveva buoni motivi per rimandare Scicluna a Malta. Ma la mossa sconcerta. Così come lascia interdetti l’epilogo di una vicenda completamente diversa. La trattativa con i Lefebvriani. Lungi da me rammaricarmi del fatto che, alla fine, gli ultratradizionalisti non rientreranno in seno alla chiesa cattolica. Non si può non rilevare, però, che a questo obiettivo Ratzinger, negli anni scorsi, ha lavorato strenuamente. Era – come il contrasto alla pedofilia – uno dei tratti caratterizzanti di questo pontificato. Strategia sovrana. Linea di governo. Parte di un disegno più complesso, a cui Benedetto XVI si è dedicato sin dall’inizio, teso a reinterpretare il Concilio vaticano II e la sua eredità. Anche qui, come nel caso della pedofilia – e per motivi affatto diversi – Ratzinger è stato contestato, da personalità di Curia e episcopati nazionali, funzionari vaticani e osservatori esterni. Alla fine, i Lefebvriani non entreranno. Il nuovo prefetto della Dottrina della fede, mons. Gerhard Ludwig Mueller, ha annunciato, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio, che non ci saranno ulteriori trattative. Punto, finito, tempo scaduto. Mons. Guido Pozzo, triestino, uomo di fiducia di Ratzinger nel negoziato durato anni, è già destinato a lasciare il posto di segretario della pontificia commissione Ecclesia dei per divenire cerimoniere pontificio. Un altro capitolo del pontificato Ratzinger si chiude.
    E si chiude mentre viene condannato, con pena “mite” di diciotto mesi di reclusione che verranno presto condonati dalla grazia papale, il maggiordomo Paolo Gabriele. Personalità complessa, mosso dall’intento delirante di aiutare il Papa tradendone la fiducia. Facendo filtrare ai giornalisti italiani – e in particolare a Gianluigi Nuzzi, che ne ha fatto il bestseller Sua Santità – documenti riservati della Santa Sede e dossier personali del Papa. Colpisce, di tutta la vicenda, il movente addotto dall’ex assistente di camera del Pontefice. «Vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelli della degenerazione, ad un punto di non ritorno. Ero sicuro che uno choc, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario», ha detto nell’istruttoria. Poi, nella deposizione durante il processo: «A volte, quando sedevamo a tavola, il Papa faceva domande su cose di cui doveva essere informato». Ancora: «Ho maturato la convinzione che è facile manipolare la persona che ha un potere decisionale così importante». E infine, nella testimonianza conclusiva che ha reso ieri prima della sentenza: «La cosa che sento forte dentro di me è la convinzione di aver agito per esclusivo amore, viscerale direi, per la Chiesa di Cristo e per il suo capo visibile. È questo che mi sento. E se lo devo ripetere, non mi sento un ladro». Propositi deliranti. Evocati, suggeriti, inculcati, molto probabilmente, dalle tante persone con cui Paolo Gabriele parlava ogni giorno. Uscieri, cittadini vaticani, monsignori, cardinali. Nessuno si è spinto tanto in là da trafugare documenti e rivelare segreti di Stato. Ma tutti convinti della stessa cosa. Che il Papa è rimasto solo.
    *Originariamente pubblicato, oggi, sul suo blog su Linkiesta

    Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/preti-pedofili#ixzz28d5gmWQY

  • Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    4/10/2012
    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori
    La Santa Sede ha avviato un’indagine nei confronti di Marco Antonio Órdenes Fernández. Il prelato “a riposo” in Perù, è tornato nel Paese
    Andrés Beltramo Álvarez
    Città del Vaticano

    La Chiesa cattolica del Cile ha dovuto affrontare, questa settimana, una notizia inattesa. La Santa Sede ha aperto un’inchiesta nei confronti del vescovo della diocesi di Iquique, nella regione di Tarapacá, Marco Antonio Órdenes Fernández, per denunce di abusi sessuali nei confronti di minori. La nunziatura apostolica di Santiago ha confermato la notizia. Mentre i suoi fedeli si trovano in stato di shock, il religioso li avrebbe abbandonati sin da settembre, quando si è recato in Perù per seguire una presunta terapia medica.

    La situazione è grave e ci sono pochi precedenti. Quello più famoso è lo scandalo dell’ex vescovo di Bruges (nel Belgio), Roger Vangheluwe, che ha presentato le sue dimissioni nell’aprile del 2011 dopo aver ammesso in pubblico l’abuso di un suo nipote. Il caso cileno, però, è un po’ diverso, perché l’imputato non ha mai ammesso la colpa né ha presentato le dimissioni, nonostante l’inchiesta nei suoi confronti sia cominciata più di cinque mesi fa.

    In Cile come a Roma si attendono un intervento della Congregazione per i Vescovi del Vaticano, per chiedere le dimissioni del religioso “per cause di forze maggiori” o per proporre la sua destituzione al Pontefice, come avvenuto in altri casi simili. Soprattutto perché, secondo la testimonianza di una delle vittime, le accuse avrebbero un alto grado di affidabilità.

    Lo scorso 2 ottobre, l’ambasciata vaticana in Cile ha steso un breve comunicato nel quale riconosceva gli sviluppi dell’inchiesta dallo scorso aprile e chiariva anche che, trattandosi di un vescovo, la procedura è in mano alla Santa Sede, tramite il nunzio apostolico Ivo Scapolo, che ha gestito con assoluta serietà tutta la vicenda.

    «Sin dall’inizio di questo caso, la nunziatura ha cercato di offrire supporto psicologico e accompagnamento per le persone colpite, ed è anche stata in contatto con monsigniore Órdenes, che ha chiesto un permesso medico», si legge nella nota.

    Lo stesso giorno, il dipartimento di comunicazioni della diocesi di Iquique ha confermato che il religioso «soffre di una vecchia complicazione al fegato, che ha finito per diventare uno scompenso enzimatico e un acuto stato di stress». Sarebbe questo, dunque, il motivo del suo viaggio in Perù: a riposo su consiglio dei medici.

    Ma è significativo il fatto che, nel mezzo dell’inchiesta, il prelato abbia avuto il permesso di uscire dal paese. In ogni caso, se la richiesta delle sue dimissioni non procedesse, per mancanza di prove, andrebbe avanti in ogni caso per motivi di salute, perché risulta evidente che le sue condizioni mediche gli hanno impedito di compiere i suoi doveri di vescovo.

    Perciò il Nunzio Scapolo si è recato ieri alla città cilena di Arica nella quale si trova il religioso, dopo il suo ritorno dalla vicina località di Tacna in Perù.

    L’inchiesta canonica, comunque, non è la prima nei confronti del pastore di Iquique. Un giudice di Tarapacá ha riconosciuto che era stato indagato nel 2009 per una denuncia di abusi sessuali presentata dai genitori di una vittima maggiorenne.

    «Io non chiedo soldi: chiedo giustizia e serenità per me […] Vorrei soltanto vederlo lontano dal sacerdozio, e chiedo da lui il riconoscimento e l’assunzione delle sue responsabilità», aveva affermato in un’intervista con CNN Rodrigo Pino, il quale accusa il religioso di aver abusato di lui quando aveva 15 anni ed era il suo chierichetto. Ha anche aggiunto che «nella via di Dio c’è gente buona e gente cattiva. Io ho sperimentato la cattiveria con tutto il male che mi ha fatto, perché in quel momento io ho messo in questione anche la mia identità sessuale». Lo scorso 3 ottobre, lo stesso Pino ha rivelato di aver ricevuto «una risposta molto positiva dal Vaticano, una risposta che ci ha rallegrati». Ma Pino non ha voluto fornire più dettagli.

  • Preti pedofili. Vaticano propaganda stretta giudiziaria, Come ammettere che per decenni hanno fatto finta di niente

    Preti pedofili. Vaticano propaganda stretta giudiziaria, Come ammettere che per decenni hanno fatto finta di niente

    da Adista Notizie n. 31 del 08/09/2012

    CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. Ogni anno la Libreria Editrice Vaticana pubblica un volume, intitolato L’attività della Santa Sede, che riepiloga tutti gli atti compiuti dal papa, dalla Curia romana e dagli altri organismi vaticani. Pur essendo compilata a cura della Segreteria di Stato, si tratta (lo chiarisce lo stesso frontespizio del volume) di una «pubblicazione non ufficiale», ma contiene una notevole mole di informazioni, statistiche e dati. Solitamente destinato agli “addetti ai lavori”, quest’anno il volume è stato invece lanciato in grande stile dal Vaticano, desideroso di dare un’immagine positiva di sé, legata alla “trasparenza” con cui rende note le informazioni circa la propria attività, ma anche alla fermezza con cui starebbe perseguendo i crimini commessi dal clero, specie quelli legati alla pedofilia.

    Ed in effetti esattamente in questa direzione va il “lancio” fatto dall’Ansa il 28 agosto: «La linea della trasparenza avviata da Benedetto XVI sul tema della pedofilia ha portato a un “considerevole’’ aumento delle denunce dei casi di abusi su minori», scrive la più autorevole agenzia di stampa italiana. La notizia, pubblicata in questa stessa prospettiva anche da diversi quotidiani e siti internet (il blog di Sandro Magister e Vatican Insider su tutti), ha avuto così una certa eco.

    In sostanza, dalle circa 1.300 pagine di testo emerge che nell’anno trascorso l’ufficio disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede, diretto dal promotore di giustizia mons. Charles J. Scicluna, ha aperto 599 nuove pratiche, 440 delle quali riguardanti i «delicta graviora», e che tra quessti la stragrande maggioranza (404) sono casi di abusi perpetrati da chierici a danno di minori. Anche se, come afferma il volume, «nell’anno 2011, rispetto all’anno 2010, sono pervenute all’ufficio disciplinare meno segnalazioni», «rispetto agli anni precedenti (ad esempio il quinquennio 2005-2009) il numero dei casi è aumentato considerevolmente».

    Insomma meno denunce, ma più indagini aperte. E più provvedimenti disciplinari: nel 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha sottoposto al papa la richiesta di laicizzazione «ex officio» di 125 soggetti e per altri 135 la richiesta di dispensa dagli obblighi sacerdotali. Un segno di efficienza e di ferma volontà di attuare il motu proprio promulgato dal papa il 21 maggio 2010 che integrava il De delictis gravioribus del 2001, lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede che dava indicazione agli episcopati mondiali su come trattare i «delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti», e quindi anche la pedofilia tra il clero, prevedendo la dimissione dallo stato clericale dei preti colpevoli, quando non vi sono margini di dubbio sulle loro responsabilità. I dati pubblicati nel volume edito dalla Santa Sede, hanno detto un po’ tutti gli organi di stampa, sarebbero quindi un segno evidente che la “cura” contro la pedofilia avviata da papa Benedetto XVI sta ottenendo i suoi effetti.

    Verrebbe però da chiedersi come mai tanta solerzia da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede si sia manifestata solo nel 2011, quando lo scandalo mondiale seguito alle clamorose rivelazioni sugli abusi perpetrati da esponenti del clero in Paesi come Stati Uniti, Irlanda, Germania, Belgio stava gettando ombre e discredito anche sul Vaticano, e non invece negli anni precedenti, dal momento che i primi casi eclatanti di pedofilia emersero già nel 2001, negli Stati Uniti, e che Benedetto XVI, il papa che il mantra della stampa main stream descrive come quello che si è battuto con più vigore per debellare questa piaga, è in carica ormai da più di 7 anni.

    Inoltre, nel De Delictis Gravioribus voluto nel 2001 proprio da Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’ex Sant’Uffizio avocava a sé il controllo sui “crimini più gravi”, compresi gli abusi sui minori. Come a dire che l’attuale papa possedeva tutti i dossier sui preti pedofili in ogni parte del mondo. Nonostante ciò, fino ad anni recenti il dicastero che Ratzinger ha diretto fino al 2005 non ha agito con grande tempestività e rigore nei confronti di questi ecclesiastici. Quel documento (all’art. 11) ribadiva inoltre l’importanza del vincolo della segretezza. Tutti coloro, vittime, testimoni, ordinario diocesano, personale del tribunale ecclesiastico, che erano implicati in una vicenda di abusi sessuali da parte di un ecclesiastico erano «tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto ‘segreto del Sant’Uffizio’), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto».

    Un modo con cui oggettivamente l’autorità ecclesiastica ha impedito che i casi di pedofilia tra il clero fossero conosciuti dall’opinione pubblica. E denunciati all’autorità civile. Tanto che per i contenuti di questa lettera riservata, Ratzinger fu denunciato per «intralcio alla giustizia» dall’avvocato Daniel Shea di Houston (il 20 settembre 2005 il Dipartimento di Stato statunitense concesse al papa l’immunità diplomatica, in quanto capo in carica di uno Stato sovrano).

    Ancora una chiosa sulla pretesa “severità” con cui la Chiesa starebbe fronteggiando i casi di pedofilia tra il clero. La condanna massima da parte della giustizia ecclesiastica nei confronti di un prete pedofilo resta, anche dopo la “riforma” di Ratzinger, la dimissione dallo stato clericale. Una circostanza che stride fortemente con il fatto che altri tra “i più gravi delitti” sottoposti al giudizio della CdF come l’eresia, l’apostasia e lo scisma, i reati contro l’eucaristia, l’attentata ordinazione sacra della donna prevedano invece la pena della scomunica. (valerio gigante)

    Articolo tratto da
    ADISTA
    La redazione di ADISTA si trova in via Acciaioli n.7 – 00186 Roma Telefono +39 06 686.86.92 +39 06 688.019.24 Fax +39 06 686.58.98 E-mail info@adista.it Sito www.adista.it

  • Verona, marcia per non dimenticare gli abusi dei preti pedofili “Vescovo si dimetta”

    Verona, marcia per non dimenticare gli abusi dei preti pedofili “Vescovo si dimetta”

    A Trento quattro uomini hanno trovato la forza dopo trent’anni di raccontare gli abusi che sono stati costretti a subire nell’Istituto per sordi “de Tschiderer” da parte degli uomini di chiesa che li avevano in custodia. Mentre nel capoluogo veneto, decine di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del responsabile della diocesi cittadina, che non ha mai fatto nulla contro i sacerdoti molestatori

    Un’altra pagina nera della pedofilia nella Chiesa. Il nuovo caso emerge dal passato di quattro trentini, ora cinquantenni, che hanno denunciato gli abusi sessuali all’Istituto per sordi de Tschiderer di Trento, fra gli anni Sessanta e Settanta. Le loro storie riemergono dai cupi tormenti di quegli anni e l’accusa è stata sottoscritta con nomi e cognomi. I reati sono cancellati dal tempo, tuttavia si portano dentro il dramma di quegli anni. In quell’istituto che avrebbe dovuto rappresentare il loro inserimento nella vita sociale e il loro futuro, intitolato al beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer.

    Che qualcosa di strano succedesse in quell’istituto dietro la Curia trentina lo sapevano in molti. “C’era un andirivieni di soldati dall’ufficio del direttore, don L.D., a volte anche cinque o sei per volta e stavano dentro per ore”. Non sono solo i ragazzi che ricordano quegli episodi, pure le persone che lavoravano lì lo confermano. La caserma era poco distante e i militari, tutti ventenni, venivano in divisa e prima di uscire dall’istituto ricevevano un compenso. Sarebbe stata anche presentata una denuncia al Tribunale di Trento per i comportamenti del direttore, forse da un militare, ricorda un sordo, che ha preso visione del fascicolo processuale. La Procura di Trento avrebbe infatti condotto le indagini, ma non avrebbe riscontrato reati e la denuncia fu poi archiviata. Ma non era solo il direttore che molestava i ragazzini. Flavio ricorda: “Ho frequentato l’istituto sordomuti di Trento dal 1966 al 1973. Il pomeriggio, durante la scuola, don A.S. mi toccava il culo, tutto il corpo a me e al mio compagno. Quasi tutti i giorni, io avevo sei anni”. I racconti sono abbastanza simili: abusi e violenze di vario genere da tre preti su circa cinque presenti in quegli anni, tra il ’60 e ’70. Allora l’istituto trentino era frequentato da circa 40 ragazzi, c’erano poi quattro assistenti, cinque preti, un maestro e una maestra. I ragazzini erano spesso figli di gente povera e per loro avere un figlio sordo era un ulteriore aggravio di una vita già difficile. L’istituto rappresentava per queste famiglie la speranza che il loro figlio riuscisse a imparare a farsi capire e a trovare un lavoro. Era quello che desiderava la famiglia di Sergio, diventato sordo a tre anni: “Io avevo quattro anni la prima volta che entrai all’istituto. Le difficoltà erano enormi e fra noi bambini cercavamo di farci capire con le mani, con i segni”. Ma anche per lui arriva l’orco: “In prima elementare don A.S. mi toccava il pisello. Tutti i giorni, anche quando facevo la doccia, ogni sabato, don G.B. veniva da me e da altri bambini. Questo è successo fino agli otto anni. Ho visto spesso i militari andare nell’ufficio del direttore. Sono uscito dall’istituto nel 1979 e ho avuto problemi psicologici e difficoltà di rapporti con le donne. Il mio primo rapporto è stato a 23 anni con una prostituta”.

    I ragazzini dormivano nell’istituto e nelle loro camere arrivavano di notte alcuni preti, che s’infilavano fra le lenzuola. Anche nel letto di Renzo: “Don L.D. è venuto nel mio letto, mi sono spaventato e non sono più riuscito a dormire”. Tolta la tonaca, i preti a volte accontentavano le loro perverse voglie con palpeggiamenti, ma a volte non si fermavano. Non c’erano luoghi sacri da rispettare. Paolo racconta quello che gli succedeva durante la confessione. “Dopo tre o quattro anni ho preso la Prima Comunione e sono andato a confessarmi da don A.S., mi sono inginocchiato e lui è venuto quasi sopra di me. Io recitavo le preghiere e lui mi toccava e pretendeva che lo toccassi e gli facessi altre cose. È successo ogni settimana, quando andavo a confessarmi, per tre anni”. Uomini che ora, a distanza di molti anni e dopo lunghe sofferenze, hanno trovato il coraggio di ritrovarsi e raccontare gli abusi subiti in un istituto che pensavano fosse la loro speranza e la loro salvezza. E a Verona ieri hanno marciato in centinaia contro gli abusi sessuali su ragazzini sordi all’istituto Provolo, accaduti circa trent’anni fa. Slogan e manifesti, soprattutto contro il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, che finora non ha fatto nulla contro i preti colpevoli degli abusi, benché la commissione presieduta dall’ex magistrato Mario Sannite abbia accertato le violenze e i preti abbiano confessato. Nel corteo anche gli onorevoli Maurizio Turco e Maria Antonietta Coscioni che presenteranno due iniziative: la richiesta al Parlamento di istituire una commissione d’inchiesta sugli abusi nella Chiesa e alla Cei di promuovere una commissione indipendente per l’apertura degli archivi diocesani, com’è accaduto negli Stati Uniti, in Irlanda e in Belgio.

    di Paolo Tessadri

    Da Il Fatto quotidiano del 1 luglio 2012

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/01/verona-marcia-per-non-dimenticare-abusi-dei-preti-pedofili-vescovo-si-dimetta/280521/

  • Preti pedofili. Il primate del Belgio sapeva. Ma alla polizia negò, Cardinale Godfried Danneels informato almeno 40 volte

    Preti pedofili. Il primate del Belgio sapeva. Ma alla polizia negò, Cardinale Godfried Danneels informato almeno 40 volte

    11 aprile 2012
    Danneels sapeva, atto di accusa di 20 vittime

    Bruxelles- Nuove rivelazioni della stampa belga nel quadro dell’operazione “Calice” sugli abusi sessuali compiuti da preti in Belgio. Il cardinale Godfried Danneels, ex primate del Paese – scrive oggi il quotidiano popolare fiammingo Het Laatste Nieuws – sarebbe stato informato «almeno quaranta volte» di casi di abusi sessuali in seno alla Chiesa sulla base delle lettere emerse dal dossier dell’inchiesta. Interrogato nel 2010 dalla polizia giudiziaria di Bruxelles «Godfried Danneels aveva indicato che non era al corrente di casi di abusi sessuali nella sua diocesi».

    Immediata la reazione del Cardinale che, tramite il suo legale, ha fatto sapere che non ha più nulla da aggiungere alle risposte già date alla commissione per gli abusi sessuali. Per l’avvocato, Fernand Keuleneer, l’articolo «è un cattivo piatto riscaldato, non pubblicato a caso, in quanto è solo di qualche giorno la sentenza della Corte di Cassazione nella quale l’illegalità delle perquisizioni e dei sequestri è stata definitivamente confermata».

    In un comunicato il Cardinale e il suo consiglio annunciano che presenteranno un nuovo ricorso presso il giudice d’istruzione «al fine di determinare se, ancora una volta, si è di fronte a un problema di disinformazione e di manipolazione dell’istruzione, e di violazione del suo segreto».

    La decisione del cardinale Godfried Danneels e del suo consiglio di presentare ricorso per determinare se c’è stata violazione del segreto d’istruzione nasce anche dal fatto che Het Laatste Nieuws, si riferisce «a delle fonti vicino all’istruzione giudiziaria; che il quotidiano riporta informazione sullo stato dell’istruzione e su quello che la giustizia avrebbe già concluso o no». L’articolo precisa che «nella più parte dei casi esistono scambi di lettere tra il cardinale e le vittime, le loro famiglie, e le persone a loro vicine».

    Lettere di denuncia a cui Danneels «ha a volte risposto scrivendo che pregava per le vittime. In un caso ha allontanato un prete pedofilo dalla parrocchia, ma senza informarne la Giustizia».

  • Olanda, nuovo scandalo pedofili nella Chiesa “Le vittime dei religiosi venivano castrate”

    Olanda, nuovo scandalo pedofili nella Chiesa “Le vittime dei religiosi venivano castrate”

    La Chiesa cattolica torna sotto i riflettori dei media per i casi di pedofilia. A riaprire una storia che sembra non avere mai fine è stato questa volta il quotidiano olandese Nrc Handelsblad. Il giornale di Rotterdam sostiene di aver raccolto prove che indicano la responsabilità della Chiesa olandese in una decina di casi di castrazione di minori avvenuti negli anni Cinquanta. Della vicenda si occuperà ora anche il Parlamento.

    La prossima settimana i deputati olandesi interrogheranno e ascolteranno Weim Deetman, capo della commissione d’inchiesta indipendente che ha indagato per quasi due anni sui casi di abusi sessuali avvenuti nel Paese, ma che nel suo rapporto conclusivo non ha fatto alcun cenno a episodi di castrazione. Le prove più evidenti – documenti giudiziari, referti medici, lettere di avvocati e corrispondenza privata – che sarebbero state raccolte dal quotidiano riguardano la vicenda di Henk Heithuis, un sedicenne che nel 1956 denunciò alla polizia di aver subito abusi da parte di preti. Ma successivamente, secondo la ricostruzione del giornale, il giovane fu affidato a un ospedale psichiatrico cattolico dove venne castrato apparentemente a causa del suo comportamento omosessuale. Episodi analoghi sarebbero avvenuti con l’intento di scoraggiare altre vittime a denunciare gli abusi subiti.

    Per Nrc Handelsblad, la commissione Deetman, istituita su iniziativa della stessa Chiesa cattolica, sarebbe venuta a conoscenza delle castrazioni nel 2010. Nel denunciare che circa 800 tra preti e monaci si sono resi responsabili di abusi su minori affidati alle loro cure tra il 1945 e il 1985, ha però omesso di farvi esplicito riferimento. Come avrebbe “dimenticato” di parlare della vicenda di Vic Marijnen, rampante politico cattolico che nel 1963 sarebbe poi diventato primo ministro. E che nel 1958 si adoperò per evitare che alcuni preti accusati di aver commesso abusi sessuali su bambini finissero in prigione. Lo stesso Marijnen, ricorda il giornale di Rotterdam,  era il responsabile della casa per l’infanzia dove Heithuis e altri ragazzi subirono violenze fino al 1959.

    La commissione Deetman si è difesa dalle accuse sostenendo di non aver inserito nel suo rapporto alcun riferimento a casi di castrazione di minori vittime di abusi perchè aveva elementi troppo scarsi per procedere ad ulteriori indagini. E di non aver parlato del caso Marijnen perchè “troppo facilmente identificabile” (nel documento, in nome della privacy, molte identità sono rimaste anonime). Tutto ciò ha riaperto il dibattito sulla necessità di svolgere un’inchiesta parlamentare sugli abusi sessuali, così come avvenuto in Irlanda e Belgio. Una prospettiva a cui il governo di minoranza di Mark Rutte formato da conservatori e cristiano-democratici (con il sostegno esterno dello xenofobo Wim Wilders) si è però finora opposto.

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/17/olanda-nuovo-scandalo-pedofilia-nella-chiesa-vittime-religiosi-venivano-castrate/198196/

  • Alla Gregoriana, presentazione del Simposio sugli abusi del clero. Intervista con padre Zollner

    Alla Gregoriana, presentazione del Simposio sugli abusi del clero. Intervista con padre Zollner

    03/02/2012 15.47.56

    Alla Gregoriana, presentazione del Simposio sugli abusi del clero. Intervista con padre Zollner

    E’ in programma questo pomeriggio, alla Pontificia Università Gregoriana, la conferenza stampa di presentazione del Simposio internazionale “Verso la guarigione e il rinnovamento”, un’iniziativa dell’Ateneo rivolta ai vescovi cattolici e agli ordini religiosi, dedicata al tema degli abusi sessuali commessi da chierici. Sugli scopi del convegno – che si svolgerà dal 6 al 9 febbraio alla Gregoriana – Fabio Colagrande ha intervistato padre Hans Zollner, presidente del comitato organizzativo e Preside dell’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana: RealAudioMP3

    R. – Come Università, affidata dalla Santa Sede alla Compagnia di Gesù, ci siamo posti la domanda sul come possiamo “agire” – e non solo “reagire” – a fronte di questa che il Papa stesso definisce “la piaga aperta nel corpo della Chiesa”. Abbiamo voluto offrire un forum di scambio tra le responsabilità, per persone di autorità nella Chiesa in tutto il mondo.

    D. – Dunque, a chi è rivolto questo Simposio internazionale? Chi saranno i partecipanti?

    R. – Innanzitutto, ci saranno rappresentanti delle varie Conferenze episcopali del mondo, cioè un rappresentante per ciascun Paese o per ciascuna Conferenza episcopale, e siamo molto contenti dell’altissimo numero di adesioni – quasi tutte le Conferenze episcopali invieranno un rappresentante che, in linea di massima, è lo stesso vescovo incaricato proprio di trattare i casi di abuso nell’ambito della rispettiva Conferenza. Poi, una trentina di superiori e superiore generali delle grandi Congregazioni, dei grandi Ordini religiosi. E infine, ci saranno tra 70 e 80 esperti, dal diritto canonico alla psichiatria e alla psicoterapia: persone che già da decenni lavorano con le vittime e anche con le persone che hanno compiuto gli abusi.

    D. – Lo scopo specifico di questo Simposio, padre Zollner, possiamo dire che si ricollega alla Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede, pubblicata lo scorso anno e rivolta a tutte le Conferenze episcopali del mondo?

    R. – Sì, e anche agli Ordini religiosi, che debbono presentare alla Congregazione per la Dottrina della Fede un cosiddetto “protocollo” – linee guida – su come trattare i casi di abuso, come gestire la domanda, come trattare gli abusatori, come aiutare le vittime, come dare voce alle vittime e come prevenire meglio. Certamente, la nostra intenzione è anche di dare lo spazio ad uno scambio, perché in tutto il mondo – dal Sud Africa al Brasile e alle Filippine – ci sono tantissime iniziative all’interno della Chiesa per aiutare le vittime e per prevenire l’abuso, di cui il grande pubblico non è a conoscenza. Nemmeno all’interno della Chiesa stessa, a volte, sappiamo del bene che si sta facendo in altre parti del mondo.

    D. – Tra i relatori al Simposio ci sarà anche la testimonianza di una vittima di abuso. Perché questa scelta?

    R. – Certamente, un altro scopo del nostro convegno è dare voce alle vittime ed è molto difficile trovare persone in grado di parlare pubblicamente della loro sofferenza. Abbiamo trovato una signora irlandese che è disposta a parlare di fronte ai partecipanti. Certamente, questo indica una grande svolta, perché anche pubblicamente sarà presente la voce del dolore, della sofferenza: i partecipanti ascolteranno questa voce. E’ un segno molto forte, il fatto che questa persona sia disposta a parlare; sarà accompagnata da una psichiatra inglese che negli ultimi mesi ha ascoltato decine – per non dire centinaia – di persone vittime di abusi in Irlanda: era stata incaricata dalla Chiesa irlandese di ascoltare queste vittime e anche di dare testimonianza di questa esperienza.

    D. – Come è stata, padre Zollner, la collaborazione con il Vaticano nell’organizzazione di questo Simposio?

    R. – Il Simposio è un’iniziativa della Pontificia Università Gregoriana. Però, è chiaro che a Roma, rispetto a questo tema, dobbiamo avere il consenso anche dei dicasteri della Santa Sede. Siamo veramente molto lieti di avere avuto il consenso e anche l’esplicito appoggio soprattutto da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, come anche della Segreteria di Stato, della Congregazione per i Vescovi, della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, di quella per la Vita Consacrata… Io personalmente sono molto grato a tutte le persone che abbiamo interpellato, a cui abbiamo chiesto consiglio, che abbiamo informato. Tutti ci hanno detto: “Siamo contenti che stiate organizzando questo Simposio”. E questo mi dice che veramente c’è una grande attenzione alla domanda e una grande sensibilità rispetto a ciò che possiamo e dobbiamo fare per cambiar rotta e dimostrare che la Chiesa veramente è sensibile alla questione, che vuole fare il possibile per sradicare il male, per quanto questo possa essere nelle nostre forze, all’interno della Chiesa e anche all’interno della società. (gf) www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=560173

    Pedofilia: il Vaticano si divide alla vigilia del supervertice contro i preti orchi

     

    E la Chiesa torna a confrontarsi sui preti pedofili (Credits: Roberto Monaldo / LaPresse)

    Quattro giorni a porte chiuse con la partecipazione dei maggiori esperti internazionali, psicologi, magistrati, vescovi, cardinali e uomini di Curia per discutere della vergogna della Chiesa: lo scandalo dei preti pedofili che ha travolto migliaia di sacerdoti in tutto il mondo (3 mila le denunce presentate in Vaticano, ma i casi rimasti confinati solo a livello locale sono molti di più) con decine di migliaia di vittime.

    Ci hanno pensato i gesuiti della Pontificia Università Gregoriana a organizzare il primo simposio internazionale dedicato al fenomeno (guarda). Non un semplice incontro scientifico né un brainstorming puramente pastorale. Piuttosto un segnale preciso che la Compagnia di Gesù e una delle più autorevoli Università Pontificie hanno voluto lanciare a tutta la Chiesa: la pedofilia è un problema gravissimo e diffuso che rischia di minare il futuro del mondo cattolico, bisogna correre ai ripari con un progetto globale che coinvolga tutte le forze sane della Chiesa.

    Stati Uniti, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Australia, Belgio Messico, Austria, Gran Bretagna, Svizzera e naturalmente anche Italia: la geografia della pedofilia non conosce confini e si allarga ogni giorno di più (ultimo caso eclatante la Chiesa olandese travolta dalle rivelazioni contenute in un rapporto ufficiale sul fenomeno).

    A marzo il Papa andrà in Messico e dovrà fare i conti con le vittime del fondatore dei Legionari di Cristo padre Marcial Maciel Degollado. A maggio scadrà il termine entro il quale gli episcopati nazionali dovranno approvare le misure di prevenzione e di repressione della pedofilia nel clero a livello locale, come previsto dalle norme contro la pedofilia (leggi) varate da Benedetto XVI nel 2010.

    La Pontificia Università Gregoriana ha istituito anche un Centro per la protezione dei bambini che offrirà consulenza e aiuto a conferenze episcopali e congregazioni religiose in tutto il mondo.
    Ma non tutti ai vertici della Curia apprezzano questa mobilitazione. Per il Segretario di Stato Tarcisio Bertone e diversi capi dicastero della Curia, così come per una parte dei vertici della Cei, iniziative come quelle dell’Università Gregoriana rischiano di dare troppo rilievo ad un problema che, sostengono, resta limitato se rapportato alla generalità del clero. In Italia, il cardinale Angelo Bagnasco, travolto dalla vicenda di don Riccardo Seppia a Genova, a maggio renderà noti i codici di comportamento e le norme antipedofilia predisposte dalla Cei ma non ha mai diffuso i dati sui casi accertati di abuso sui minori tra il clero italiano.

    Tuttavia se la Curia si spacca sulle strategie da seguire il Papa sembra ormai deciso a non fare più concessioni ai preti orchi e ha dato il via libera all’iniziativa dei gesuiti.

    ignazio.ingrao
    Venerdì 3 Febbraio 2012