Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Diffamazione su facebook: interrogato don Carfagnini

    Diffamazione su facebook: interrogato don Carfagnini

     La querela è legata al caso don Carli: il parroco di Firmian è accusato anche di aver reso noto il nome della parte lesa.

    BOLZANO. Primo atto processuale a carico di don Gigi Carfagnini, il parroco della Chiesa del quartiere Firmian , querelato per quanto pubblicato sulla propria bacheca facebook in relazione alla condanna di don Giorgio Carli con l’accusa di aver violentato per quattro anni e mezzo una parrocchiana che all’epoca dei fatti aveva otto anni. Come noto per quella vicenda don Giorgio fu in un primo tempo assolto per l’insufficienza degli elementi di prova (con un tribunale composto da tre giudici donne), e poi condannato in appello a 7 anni e mezzo di reclusione. Sotto il profilo della pena detentiva la sentenza rimase senza conseguenze in quanto, pur confermata in via definitiva dalla Cassazione, la sanzione risultò estinta per intervenuta prescrizione.

    Rimasero però le prescrizioni civilistiche con un obbligo di risarcimento a carico di don Giorgio (e della Diocesi) per 700 mila euro. La disposizione contenuta nella sentenza penale venne poi ribadita anche nella sentenza di primo grado della causa civile avviata nei confronti del sacerdote e della Diocesi a seguito del mancato pagamento della somma.

    Fu in occasione di queste fasi processuali che don Gigi Carfagnini fu autore di un post pubblicato (per alcune ore) sulla propria bacheca di facebook nella quale reagiva in maniera veemente alle disposizioni dei magistrati definendo la sentenza penale una «pagliacciata», prendendo le difese a spada tratta di don Giorgio, rivelando il nome (oltre a presunti problemi di instabilità psichica) della parte lesa, lanciando infine pesanti sospetti sul nonno (ormai defunto) della ragazza. Il messaggio (pur eliminato dopo poche ore da don Gigi) venne pubblicato da una terza persona anche sul sito del nostro giornale e da lì nacque la notizia di reato.

    Don Gigi Carfagnini venne così querelato dalla parte lesa per diffamazione (della figura del nonno della vittima) e per aver reso noto il nome della parte lesa rimasta sempre riservato per effetto delle disposizioni sulla privacy. Nei giorni scorsi il sostituto procuratore Daniela Pol che conduce la nuova inchiesta penale, ha delegato la polizia a procedere all’interrogatorio del sacerdote.

    Il parroco di Firmian è stato così sentito da un ispettore di polizia alla presenza del suo difensore , l’avvocato Alberto Valenti, e ha cercato di difendersi affermando di aver a suo tempo espresso il profondo disappunto per una vicenda che – a suo dire – avrebbe portato alla condanna di don Giorgio senza concerti elementi di prova, riportando alcune testimonianze indirette sul nonno della vittima, non pensando che un semplice “post” potesse diventare pubblico.

  • Causa civile: gelo tra Diocesi e parenti della vittima di don Mauro

    Causa civile: gelo tra Diocesi e parenti della vittima di don Mauro

    I familiari chiedono il pagamento di quanto disposto dal giudice e mai corrisposto dal religioso
    (m.pv.) Nessuna apertura. Anzi, da quanto è stato possibile intuire, un vero e proprio muro contro muro cui spetterà al giudice civile di Como attribuire torti e ragioni. È andata in scena ieri mattina la prima udienza della vertenza che vede opposti da una parte i familiari della vittima di don Mauro Sfefanoni (ex parroco di Laglio che abusò di un ragazzo dell’oratorio, vicenda chiusa con la condanna definitiva a otto anni di carcere), dall’altra la Diocesi di Como e la parrocchia. Alla base del contendere il fatto che mai fino ad oggi don Mauro Stefanoni ha versato un solo euro dei 180mila fissati dal giudice come risarcimento del danno alla vittima, e dunque la stessa cifra è stata chiesta in solido a chi aveva “dato lavoro” al prete, ovvero la parrocchia e soprattutto la Diocesi.

    Il primo faccia a faccia – avvenuto ieri mattina al quarto piano del palazzo di giustizia – non ha portato alcun frutto. La Diocesi di Como (avvocato Vittorio Rusconi) e la parrocchia di Laglio (avvocati Silvio e Livia Zanetti) hanno ritenuto come non dovuta ogni richiesta della vittima di don Mauro (rappresentata dal legale Nuccia Quattrone). Per la verità in aula era attesa anche la parte dell’ex parroco che tuttavia non si è presentata. L’appuntamento è stato poi fissato a giugno.
    «Il comportamento della Diocesi è sempre lo stesso – ha commentato l’avvocato Quattrone – Anche qui, e non solo nel caso di Marco Mangiacasale (l’ex parroco di San Giuliano dimesso dal Papa dallo stato clericale proprio per episodi di violenza su alcune parrocchiane, ndr) esiste una vittima, ma a noi nessuno ha mai chiesto scusa in tutti questi anni nonostante la sentenza sia già definitiva. Ma ormai, purtroppo, conosciamo bene il comportamento della Curia e non ci aspettavamo altro».
    La Diocesi viene chiamata in causa in quanto il rapporto tra don Mauro e l’allora vescovo Alessandro Maggiolini, prevedeva una subordinazione gerarchica in cui il vescovo stesso avrebbe dovuto avere compiti di vigilanza sull’operato del proprio prete. Per questo motivo i familiari della vittima chiedono che il risarcimento del danno (mai pagato da don Mauro) venga corrisposto dalla Diocesi e anche dalla parrocchia di Laglio, quest’ultima – in quegli anni – rappresentata in tutti i suoi aspetti proprio da Stefanoni. «Ma la parrocchia non è responsabile né moralmente né giuridicamente per i fatti per i quali il parroco è stato condannato – replica l’avvocato Livia Zanetti – Anzi, i parrocchiani potrebbero ritenersi a loro volta parti lese di questa vicenda».
    Sul finire del 2013 aveva fatto scalpore una vicenda simile a Bolzano in cui la Diocesi era stata chiamata dal Tribunale civile a risarcire una vittima di abusi da parte di un prete. Una sentenza storica, che aveva stabilito il principio secondo cui un vescovo è equiparabile a un qualsiasi datore di lavoro e dunque responsabile indirettamente per i danni provocati da un religioso della sua Diocesi. Decisione contro la quale la Curia di Bolzano si è appellata e che, dunque, non è ancora definitiva.

  • Pedofilia. Causa civile contro diocesi di Como e don Mauro Stefanoni

    Pedofilia. Causa civile contro diocesi di Como e don Mauro Stefanoni

    La vicenda di don Mauro: causa civile contro la Diocesi

    La famiglia della vittima non conferma e rimane in silenzio. L’udienza sarebbe però già stata fissata in marzo. Citati anche il religioso e la parrocchia
    Nuova grana per la Chiesa lariana: chiesto il risarcimento del danno per quanto commesso dall’ex parroco di Laglio

    Non c’è pace per la Diocesi di Como. Dopo lo scontro interno alla Chiesa lariana successivo alla “dimissione dallo stato clericale” di Marco Mangiacasale voluto da Papa Francesco – vicenda che ha portato il parroco di San Giuliano, don Roberto Pandolfi, a chiedere le dimissioni di monsignor Angelo Riva, vicario episcopale che aveva nuovamente difeso l’ex don definendolo «buon prete» – dal palazzo di giustizia emerge a sorpresa una nuova questione. Nuova in quanto dovrà essere affrontata per la prima volta nell’ormai prossimo marzo, meno nuova per il tema del contendere che riporterà tutti alla storia di don Mauro Stefanoni, ex parroco di Laglio condannato in via definitiva dalla Cassazione a 8 anni di pena per abusi su un minore dell’oratorio. Mesi fa – anche se si è saputo solo in queste ore – la famiglia della vittima, dopo aver atteso inutilmente il pagamento del risarcimento del danno patito ad opera del prete (che il Tribunale aveva riconosciuto complessivamente in 180mila euro), avrebbe chiesto che a corrispondere la stessa cifra sia la Diocesi di Como. E per farlo avrebbe intentato una causa civile allargata pure allo stesso don Mauro e alla parrocchia di Laglio, anche se i motivi e le cifre esatte su questi ultimi due fronti non sono noti. I familiari del ragazzo e l’avvocato Nuccia Quattrone che ne cura gli interessi, contattati telefonicamente, rimangono in silenzio e non confermano le indiscrezioni, che tuttavia sarebbero più che semplici voci.

    Tanto che appunto, come detto, ci sarebbe già una udienza civile fissata in Tribunale per marzo.
    Non si conoscono nemmeno le motivazioni precise della chiamata in causa della Diocesi di Como, in un atto che comunque non ha precedenti sul Lario e ne ha pochissimi in Italia. Uno di questi è fresco di qualche mese, quando sul finire del 2013 fece scalpore una vicenda simile a Bolzano in cui la Diocesi fu chiamata dal Tribunale civile della città altoatesina a risarcire una vittima di abusi da parte di un prete. Una sentenza storica, che aveva stabilito il principio secondo cui un vescovo è equiparabile a un qualsiasi datore di lavoro e dunque responsabile indirettamente per i danni provocati da un religioso della sua Diocesi.
    Decisione contro la quale la Curia di Bolzano si è appellata e che, dunque, non è ancora definitiva. Ora un caso simile sbarca in riva al Lario. La cifra chiesta sarebbe la stessa che i giudici dei tre gradi di giudizio del processo penale avevano riconosciuto come congrua per risarcire i danni provocati da don Mauro Stefanoni alla giovane vittima e ai suoi familiari, ovvero 180mila euro. Nella causa, come detto, sarebbero stati citati anche lo stesso don Mauro e la parrocchia di Laglio.

    Mauro Peverelli

  • Savona: Vittime di preti pedofili, class action contro la Diocesi

    Savona: Vittime di preti pedofili, class action contro la Diocesi

    In 12 chiedono i danni per gli abusi di Giraudo e Barbacini.

    Silvia Campese Il Secolo XIX- Le vittime di Don Nello Giraudo, Don Giorgio Barbacini e del sacrestano laico Franco Briano  si costituiscono parte civile nei confronti della diocesi di Savona Noli. L’ha annunciato ieri la rete nazionale “L’abuso” che, entro una ventina di giorni, depositerà il procedimento alla Procura di Savona, grazie all’assistenza legale di un pool di avvocati genovesi che ha avviato le procedure. Una svolta significativa che sposta la disputa dalla sede penale, dove le vicende dei tre protagonisti sono già state affrontate vedendo per alcuni casi sopraggiungere la prescrizione, passando invece sul piano civile e, quindi, aprendo alle vittime di pedofilia una nuova via: quella del risarcimento. E, se gli esiti processuali dessero ragione ai ricorrenti, a versare i risarcimenti, in questo caso, sarebbe proprio la Diocesi facendo riferimento al secondo comma dell’articolo 40 del Codice Penale, secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Meglio detta: la Diocesi avrebbe dovuto vigilare sull’operato di chi agiva nell’ambito delle mansioni ricevute all’interno delle parrocchie e delle strutture istituite dalla Diocesi stesse.

    Se a qualcuno il procedimento sembrasse fantascienza, dalla giurisprudenza arriva il conforto: una sentenza del Tribunale di Bolzano, datata 21 agosto 2013, ha sancito, nell’ambito del processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di un minore che ha ricevuto un risarcimento di 500 mila euro e 100 mila a ciascun genitore. Una cifra importante che, se paragonabile al numero delle vittime savonesi, equivarrebbe a un risarcimento enorme che metterebbe in ginocchio la Diocesi. «La sentenza di Bolzano – dice Francesco Zanardi, portavoce della Rete – ci dà ampie speranze anche perché si avvicina molto a un’altra sentenza storica emessa dal Tribunale di Savona: il giudice Giorgi, l’8 maggio del 2012, ha ravvisato le responsabilità di un vescovo savonese, Dante Lafranconi, che ha fatto nulla per impedire che potessero essere perpetrati gli abusi sui minori. Una sentenza che sembra fornire già una risposta al procedimento di costituzione di parte civile».

    Il lavoro da fare adesso, secondo la Rete, dovrà essere estremamente rapido per raccogliere, entro una quindicina di giorni, i nomi, con le rispettive prove, delle vittime non censite nei procedimenti penali svolti (info legale@retelabuso.org). «Gli avvocati – dice Zanardi – hanno deciso di partire in contemporanea con tre procedimenti distinti, anche se quello più completo e che potrà procedere in modo più spedito è quello di Giraudo». Da definire il numero delle vittime. «Ad oggi – dice – le vittime che si sono costituite parte civile e di cui possediamo la documentazione completa che definisce la veridicità dei fatti, sono dodici. Sono, però, ancora una cinquantina i ragazzi che, in tempi non sospetti, avevano contattato la Rete per raccontare il proprio dramma personale. Per questo facciamo un appello alle vittime di Giraudo, ma anche di don Barbacini e di Briano: contattateci entro breve fornendo certificati medici e i materiali documentari che gli avvocati hanno specificamente indicato». I numeri, purtroppo, sono destinati a crescere visto il perpetrarsi negli anni delle violenze compiute sui minori in ambito parrocchiale. «Gli avvocati – conclude Zanardi – hanno individuato, come linea di risarcimento, la personale vicenda. Non un forfait, quindi, bensì una richiesta di risarcimento specifica in base all’esperienza di ciascuno. L’associazione stessa Rete L’Abuso si costituirà parte civile».

    Un nuovo colpo di scena, quindi, che potrebbe porre in serie difficoltà la Diocesi savonese. Dovrebbe essere proprio la diocesi, infatti, a versare il risarcimento, come avvenuto nella sentenza di Bolzano che individua un rapporto di “dipendenza lavorativa” tra il sacerdote e la propria Diocesi. Per il resto, il copione sembra lo stesso di quelli savonesi: il sacerdote di Bolzano, in occasione della preparazione alla Comunione, aveva carpito le attenzioni di una bambina, vincolandola da lui al segreto, compiendo ripetute violenze. Assolto per intervenuta prescrizione del reato, ha dovuto risarcire la vittima insieme a Parrocchia e Diocesi, a titolo di responsabilità solidale.

    Silvia Campese Il Secolo XIX

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Diocesi Bolzano. Pedofilia e abusi, 54 denunce in 2 anni, 6 negli ultimi 2 mesi, Ma il vescovo non fa i nomi dei preti accusati

    Diocesi Bolzano. Pedofilia e abusi, 54 denunce in 2 anni, 6 negli ultimi 2 mesi, Ma il vescovo non fa i nomi dei preti accusati

    NELLA CHIESA ALTOATESINA SEGNALATI SEI NUOVI CASI DI ABUSI SESSUALI

    In Alto Adige nel 2010 la diocesi altoatesina ha attivato un servizio di segnalazione, anche anonima, di presunti abusi sessuali perpetrati da sacerdoti o loro collaboratori nell’ambito dell’attività ecclesiastica. Il vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo Muser (nella foto) ha rivelato che i casi sino ad oggi segnalati sono stati 54, di cui sei negli ultimi mesi. Delle nuove segnalazioni sarà ovviamente notiziata la Procura della Repubblica che dovrà verificare lam possibilità di aprire u7n’inchiesta sulla base degli elementi segnalati. Sino ad oggi gli episodi di violenza segnalati riguardano presunti casi di violenza sessuale con alcuni casi anche di violenza fisica e psicologica.

    Preti pedofili/ La Diocesi di Bolzano comunica i primi numeri: 54 segnalazioni in due
    Sabato, 6 ottobre 2012 – 16:08:00

    Un passo avanti e uno indietro nell’impegno della Chiesa cattolica nella lotta all’abuso dei religiosi nei confronti dei bambini. Con una conferenza stampa tenutasi ieri a Nalles (Bz), il vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone Ivo Muser ha annunciato i primi risultati dell’azione di,trasparenza iniziata nel maggio 2010 con l’attivazione di un’apposita pagina sul sito web della Diocesi attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni al Vicario Generale Joseph Matzneller, oppure anche alla Procura della Repubblica di Bolzano.

    Secondo i dati diffusi da monsignor Muser, le segnalazioni sono state 54 in quasi due anni, con un incremento negli ultimi mesi, quando da 48 si è passati in poco tempo a 54. Muser ha sempre preso posizione per la difesa delle vittime e la chiarezza su questi casi, rivolgendo – sottolinea il Corriere della Sera – un forte pensiero alla sofferenza degli abusati.

    Dopo le parole di Muser «Mai soli con i bambini»

    Don Mario Gretter, parroco del Duomo: «Il vescovo ci ha invitato a trovare soluzioni pratiche per evitare fraintendimenti con i piccoli ed i loro genitori»

    di Valeria Frangipane

    BOLZANO. La Diocesi sposa la linea della massima trasparenza e presenta gli ultimi dati che parlano di 54 abusi sessuali segnalati alla Curia da quando è scattata l’operazione trasparenza nel 2010. La Chiesa torna così a parlare di pedofilia ed a scusarsi con i fedeli per il comportamento di alcuni sacerdoti e collaboratori laici mentre il vescovo Ivo Muser invita i religiosi a trovare soluzioni pratiche per evitare ogni possibile fraintendimento. on Mario Gretter, parroco del Duomo, traduce in pratica l’invito: «Nessuno di noi sta mai solo con un bambino».

    «Il tema dell’abuso – ha ricordato il vescovo in un discorso pronunciato l’altro giorno a Nalles – richiede un’attenzione particolare non soltanto per le accuse e i fatti avvenuti. La tutela e la difesa dell’integrità fisica e psichica del bambino sono, insieme al bene del piccolo e del suo ambiente familiare e sociale, un valore supremo sia in conformità a una visione dell’uomo nella fede cristiana sia in base ai diritti umani e quelli internazionali del bambino. Come Chiesa siamo chiamati a confrontarci con la realtà dell’abuso avvenuto nelle nostre istituzioni pastorali, educative e sociali che per altro erano riconosciute come ambiente sicuro, protettivo e formativo. E’ compito nostro provvedere che la verità sugli abusi avvenuti nelle proprie realtà emerga per tutti che sono stati coinvolti. Il mio pensiero va alle vittime, alle ferite e le sofferenze delle persone, allora ancora minori, per il trauma subito; penso all’umiliazione vissuta, alla sfiducia ed alla rabbia. Mi auguro che i bambini possano vivere in un mondo e futuro dove la loro dignità e la loro integrità psichica e fisica vengano garantite e protette, come ha fatto ed insegnato Gesù che più volte ha messo i bambini al centro della sua predicazione per istruire gli adulti». Chiediamo a don Gretter come è cambiato il rapporto tra religiosi e minori e cosa chiede a loro il vescovo.

    I casi di pedofilia che hanno scosso anche la Diocesi altoatesina, hanno cambiato in parte la vostra vita quotidiana e se sì, come ?

    «Sì, l’hanno cambiata. Il vescovo Muser ci ha invitato a trovare delle soluzioni pratiche per evitare ogni tipo di fraintendimento».

    Ci può spiegare nel concreto di cosa si tratta?

    «Vogliamo evitare in tutti i modi che certi situazioni vengano mal interpretate. Per questo nessuno di noi sta mai solo con un bambino, ci deve essere sempre un secondo adulto».

    Come fate, per esempio, con i chierichetti?

    «Stiamo tutti insieme in sacrestia, nessun bimbo, ripeto, resta mai da solo con un adulto. E in sacrestia è un viavai continuo di gente».

    Quali indicazioni non scritte vi siete dati?

    «Cerchiamo di organizzare sempre dei gruppi numerosi di bambini e di avere anche una relazione aperta e tranquilla con i loro genitori».

    I genitori si sono fatti più sospettosi o meno?

    «No, nessuno di loro ci ha mai fatto strane domande. Diciamo che, per esempio, la parrocchia del Duomo è aperta. I genitori vengono, vedono con che persone hanno a che fare i loro figli e decidono autonomamente che fare. Ricordo che, se vogliono, possono per esempio partecipare anche alla catechesi con i loro piccoli».

    I sospetti e le accuse di pedofilia, determinati da casi che non vi riguardano, in che modo vi hanno trasformato?

    «Diciamo che ogni tipo di relazione porta anche ad una vicinanza fisica sulla quale adesso occorre fare molta attenzione senza però esagerare. Se giochiamo all’aperto con i piccoli a “rubabandiera” può capitare, per esempio, di toccare l’avversario… ecco in questo caso mi verrebbe da sorridere se qualcuno obiettasse qualcosa. Altra cosa… se un bimbo mi viene incontro di corsa e mi butta le braccia al collo non posso certo staccarmelo di dosso e dirgli di stare lontano! Va anche detto che se andiamo in campeggio dobbiamo adottare degli accorgimenti precisi. Credo che occorra, come sempre, intelligenza, sensibilità e capacità di valutare le singole situazioni».

    Lei come vive questa condizione?

    «Mi crea dolore sapere che qualcuno abbia abusato di chi non poteva difendersi e provo rabbia a pensare che ci siano vittime e carnefici ma dico anche che se c’è qualcuno che continua a pensare male di tutti noi proprio non so che farci».

    07 ottobre 2012

  • Vescovo di Bolzano: “Segnalati 50 casi di pedofilia, ma noi non denunciamo”, E non fa i nomi dei preti

    Vescovo di Bolzano: “Segnalati 50 casi di pedofilia, ma noi non denunciamo”, E non fa i nomi dei preti

    Monsignor Ivo Muser: “Affrontiamo la pedofilia”
    Progetto pilota della curia altoatesina per vicinanza alle vittime

    Il vescovo Ivo Muser, classe 1962, l’ordinario più giovane d’Italia, si smarca e prende le distanze da quei confratelli che lamentano un assedio dei mass media sul fronte degli abusi. “L’integrità e la dignità del bambino sono inviolabili”. Così via a uno sportello indipendente dove è possibile ricevere ascolto e aiuto

    Bolzano, 1 maggio 2012 – “L’ORRORE della violenza sessuale sui minori non va ridimensionato, ma affrontato in modo offensivo e preventivo”. Alla vigilia dell’assemblea della Conferenza episcopale italiana, che a maggio approverà le linee guida contro la pedofilia, da Bolzano arriva un messaggio forte e chiaro. Il vescovo Ivo Muser, classe 1962 – attualmente è l’ordinario più giovane d’Italia –, si smarca e prende le distanze da quei confratelli, da ultimo il pastore di Imola, monsignor Tommaso Ghirelli, che lamentano un assedio dei mass media sul fronte degli abusi. Sul punto Muser è cristallino: “L’integrità e la dignità del bambino sono inviolabili e perciò da proteggere, salvaguardare e ristabilire, se danneggiate”. Passando dalla teoria alla pratica, la diocesi di Bolzano-Bressanone presenta un progetto pilota in Italia per dimostrare in concreto la vicinanza alle vittime. Si tratta di uno sportello indipendente dove è possibile ricevere ascolto e aiuto.

    Quattromila casi di abusi su minori, commessi da chierici e segnalati alla Santa sede, tra il 2000 e il 2010. Monsignor Muser, è una cifra impressionante?

    “Ogni persona, che ha subito una violenza, è troppo. È uno scandalo, una piaga, una ferita aperta nella Chiesa. Sono reati commessi da sacerdoti, religiosi e da operatori pastorali ai danni di bambini e ragazzi all’interno delle istituzioni ecclesiali. Dietro queste cifre ci sono uomini, donne, persone, famiglie, comunità ed altri colpiti direttamente o indirettamente”.

    Eppure non mancano vescovi, anche italiani, che continuano a parlare di un attacco mediatico ai danni della comunità ecclesiale.

    “I mass media, nonostante perseguano i loro interessi, hanno contribuito a fare in modo che la Chiesa si schierasse apertamente dalla parte delle vittime e hanno contribuito a contrastare apertamente e con coraggio la problematica della pedofilia, una realtà dolente e sensibile”.

    Ma perché, in certi ambienti ecclesiali, per decenni si è preferito difendere l’istituzione più che le vittime?

    “La Chiesa è un’istituzione basata su valori rivelati e perciò garante di questi principi. Il rischio è quello di voler salvare l’immagine della Chiesa e purtroppo è avvenuto proprio questo. Come conseguenza, è mancata l’indicazione evangelica di prendersi cura delle vittime che, invece, avrebbero dovuto avere la priorità assoluta”.

    Come diocesi avete individuato la figura di un laico a cui è possibile denunciare casi di abusi. Perché non un prete?

    “Da circa dieci anni il vicario generale agisce come responsabile diocesano per presunte molestie. Da due anni in aggiunta abbiamo uno sportello affidato ad una persona laica, conosciuta e apprezzata come difensore civico, ora in pensione. Ci sono diverse ragioni che ci hanno portati a questa scelta: un laico non è di parte e garantisce l’anonimato; inoltre, se, per esempio, una persona ha subito un abuso da parte di un sacerdote, fa sicuramente fatica a confrontarsi con un altro prete”.

    Finora quanti casi sono stati segnalati al vostro sportello?

    “Cinquanta, dei quali venticinque inerenti la nostra diocesi, gli altri riguardano istituti religiosi o provengono da altre diocesi. I casi segnalati riportano trasgressioni o abusi avvenuti anche più di venti anni fa”.

    Che fine hanno fatto i preti/religiosi accusati?

    “La maggior parte è morta. Con alcuni c’è stato un incontro, in cui le parti si sono confrontate. Un sacerdote ultrasettantenne è stato sospeso dal servizio sacerdotale”.

    Gli episodi verificati dal ‘commissario’ vengono denunciati all’autorità giudiziaria?

    “Nel nostro caso non ci sono state denunce, perché quasi tutti i casi erano prescritti. Comunque, la denuncia deve essere fatta dalla vittima, l’incaricato dello sportello può solo informare sull’eventuale procedere, oppure indicare un esperto che possa spiegare e consigliare la prassi da seguire”.

    É giusto che la magistratura indaghi e, se del caso punisca, non solo i preti sospettati di abusi, ma anche i vescovi accusati di aver coperto i sacerdoti sui quali pendevano voci insistenti di violenze?

    “Se un vescovo copre un sacerdote sospettato, si rende complice e contemporaneamente impedisce alla verità di emergere. Questo è moralmente inaccettabile. Fa parte dei compiti del vescovo vigilare, come supervisore, sull’incolumità dei bambini, dei ragazzi e di tutti, secondo il messaggio del Vangelo e dei diritti umani”.

    di Giovanni Panettiere

    http://qn.quotidiano.net/cronaca/2012/05/01/705743-monsignor_muser_affrontiamo_pedofilia.shtml

  • CASO PER CASO, NOME PER NOME. LA PEDOFILIA ECCLESIASTICA IN ITALIA /1

    CASO PER CASO, NOME PER NOME. LA PEDOFILIA ECCLESIASTICA IN ITALIA /1

    di Marco Zerbino in ADISTA n° 10 del 17.3.2012 e nel n° 11 del 24.3.2012

    ROMA-ADISTA. «Indubbiamente, negli ultimi decenni, di fronte ai casi di violenza sessuale e maltrattamento dei minori, molti responsabili hanno considerato la protezione delle istituzioni una priorità, per cui hanno tentato di nascondere la terribile verità invece di riconoscerla in tutta la sua amarezza». Le parole pronunciate dall’arcivescovo di Monaco, card. Reinhard Marx, al recente simposio sulla pedofilia clericale tenutosi presso la Pontificia Università Gregoriana (v. Adista Notizie n. 7/12) hanno senz’altro avuto il pregio di riportare al centro dell’attenzione una questione troppo spesso elusa o addirittura ignorata dalle gerarchie. Non solo casi di pedofilia clericale, in Italia come all’estero, continuano a verificarsi e, talvolta, a fare notizia, ma persiste anche la tendenza, da parte delle diocesi come da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, a non prendere il toro per le corna. Le ragioni di tale comportamento sono diverse, anche se in fondo riconducibili a una matrice comune. Si va da un malinteso «garantismo» a senso unico (che tutela all’eccesso i presunti colpevoli e molto poco, o per nulla, le vittime passate e future), passando per una radicata propensione all’omertà, magari motivata dalla necessità di proteggere la «rispettabilità» dell’istituzione Chiesa, per concludere infine con la consapevolezza, ma più o meno strisciante e sottaciuta, della reale estensione del fenomeno (anche gli alti prelati furono un tempo seminaristi). In poche parole, la Chiesa mostra di avere paura. Paura di dover affrontare una discussione franca sulla sessualità, sul celibato ecclesiastico, sull’universo dei seminari. E allora reagisce – per anni e anni ha reagito – mettendo la polvere sotto il tappeto, cioè spesso astenendosi dal collaborare con la giustizia laica e limitandosi a spostare da una diocesi all’altra, o da una parrocchia all’altra, tanto i presunti molestatori quanto quelli provati e conclamati. Eppure, diceva qualcuno, i fatti hanno la testa dura, chiedono di essere considerati e non cessano di porre dubbi, domande e di suscitare riflessioni. Per cui può capitare che diventi utile, e forse doveroso, riepilogarne alcuni e fare il punto della situazione. Limitatamente ai casi italiani di pedofilia clericale, Adista non è nuova a questa pratica, avendo già cercato di familiarizzare il lettore con lo «stato dell’arte» in due precedenti occasioni (v. Adista nn. 35/06 e 65/08). Dall’ultimo aggiornamento, tuttavia, parecchia acqua è passata sotto i ponti, lo scandalo pedofilia nella Chiesa ha assunto rilevanza planetaria, e le gerarchie stesse non hanno potuto far altro che prenderne atto (lo stesso simposio dei primi di febbraio sembra rimandare all’esigenza di offrire all’opinione pubblica l’immagine di un’istituzione decisa a venire alle prese con questa piaga). Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione, da parte di tutte le diocesi del mondo, di proprie linee guida per combattere e sradicare il fenomeno – secondo quanto stabilito il 3 maggio dello scorso anno dall’ex Sant’Uffizio (v. Adista nn. 73 e 80/11) – riteniamo quindi, ancora una volta, che sia tempo di un bilancio. Di seguito pubblichiamo la prima parte del dossier sulla pedofilia tra il clero. 2008­2009

    Riprendiamo dunque da dove ci eravamo interrotti. Nell’ottobre del 2008, la curia di Bolzano decide di sospendere dall’incarico Peter Gschnitzer, parroco di Castelbello Ciardes, indagato per detenzione di materiale pedopornografico. Il religioso altoatesino era stato segnalato alle forze dell’ordine da un tecnico informatico al quale aveva affidato il proprio computer per una riparazione. Successivamente alla denuncia, la posizione dell’ex parroco si era ulteriormente aggravata quando, durante una perquisizione nella sua abitazione, erano state rinvenute altre foto, stavolta cartacee, che ritraevano bambini maschi nudi ripresi in comportamenti erotici. Inchiodato dai risultati della perizia web, don Gschnitzer chiederà qualche mese più tardi, nel giugno del 2009, di patteggiare una condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione.

    Circa un mese dopo la sospensione dall’incarico del prete di Bolzano, la Cassazione conferma invece la condanna a due anni di carcere per p. Kevin Chukwuka, ex parroco di San Giacomo d’Acri, in provincia di Cosenza, accusato di molestie nei confronti di una bambina di nove anni. Padre Kevin era stato in precedenza sospeso a divinis dall’arcivescovo metropolita di Cosenza­Bisignano mons. Salvatore Nunnari.

    Verona: il caso Provolo Verso la fine di gennaio 2009, il settimanale l’Espresso denuncia uno dei casi di pedofilia clericale più odiosi ed eclatanti verificatisi nell’Italia degli ultimi decenni (v. Adista n. 13/09). A far saltare il tappo di quello che diventerà conosciuto come il caso Provolo è il giornalista Paolo Tessadri, che raccoglie e pubblica le testimonianze di 15 ex allievi di un istituto veronese gestito in passato dalla Congregazione della Compagnia di Maria per l’educazione dei sordomuti e successivamente trasformato in un centro di formazione professionale. Secondo il gruppo di ex ospiti dell’“Antonio Provolo” di Verona, fra gli anni ‘50 e la metà degli anni ‘80, all’interno dell’istituto, si sarebbe verificato un numero inaudito di violenze ai danni di un centinaio di ragazzi non udenti. 25 i religiosi accusati, una decina dei quali, al momento dello scandalo, ancora viventi e residenti presso le sedi dell’istituto di Verona e Chievo. La vicenda si trascinerà nei mesi successivi, in un crescendo di polemiche e di accuse reciproche fra la diocesi e l’Associazione Sordomuti “Antonio Provolo”. Il presidente di quest’ultima, Giorgio Dalla Bernardina, sarà in un primo momento accusato da mons. Giuseppe Zenti di aver montato uno scandalo a base di «fandonie» e testimonianze false per ottenere i beni delle congregazione che gestiva l’istituto: «È un mio diocesano», aveva dichiarato il vescovo scaligero riferendosi a Dalla Bernardina, «se vuole andare alla guerra gli suggerirei di corazzarsi, non farla con le bici da bersagliere e con le baionette». Di lì a qualche mese, tuttavia, Zenti, a seguito dell’indagine interna effettuata dalla diocesi di Verona, sarà costretto ad usare toni decisamente più «evangelici», ammettendo in parte gli abusi anche se il numero delle violenze verrà contestato e ridimensionato dalla Curia (che tuttavia non ha ascoltato le vittime). Nell’estate del 2010, inoltre, sarà costretto a porgere le sue scuse a Dalla Bernardina per evitare un processo per diffamazione. Nel frattempo, al primo scoop de l’Espresso se ne aggiungeranno altri. Un nuovo articolo firmato da Tessadri in febbraio parlerà di un coinvolgimento attivo nelle violenze di un ex vescovo di Verona, mons. Giuseppe Carraro, morto nel 1981. Successivamente (siamo a maggio del 2009), il settimanale pubblicherà, con il titolo “Io, fratel pedofilo”, un’intervista a un laico della Congregazione della Compagnia di Maria che ammette di aver abusato ripetutamente dei ragazzi sordomuti nel corso di diversi anni: «Non c’è più nulla da nascondere», afferma l’intervistato, «io almeno ho il coraggio di dirlo, gli altri tacciono». L’intervista viene rilasciata in forma anonima, cosa che non impedirà, nei giorni successivi, l’allontanamento forzato dall’istituto di “fratel pedofilo”. Il provvedimento è firmato da un sacerdote che figura nella lista dei presunti aguzzini. Ad oggi, il caso Provolo è tutt’altro che chiuso. Dopo la conclusione dei lavori della prima commissione interna istituita dalla Curia veronese, l’associazione guidata da Dalla Bernardina ha continuato a chiedere che siano verificati tutti i fatti sulla base dei racconti delle vittime, invitando esplicitamente il vescovo Zenti a rinunciare ad avvalersi della prescrizione (i presunti crimini non sono più perseguibili in quanto verificatisi molti anni fa). Gli ex allievi dell’istituto chiedono inoltre che i sacerdoti accusati di abusi vengano allontanati dalle sedi tuttora operanti del Provolo. In seguito all’accordo raggiunto dal titolare della diocesi di Verona e dal presidente dell’associazione, il 15 luglio del 2010 è stata inoltre annunciata la costituzione di una commissione di inchiesta «indipendente, terza e imparziale» per far luce sulle violenze. Infine, la scorsa estate, dopo che la commissione ha avuto modo di sentire il racconto degli abusati, l’Associazione Sordomuti “Antonio Provolo” ha tenuto una manifestazione sotto la sede dell’istituto per ricordare le vittime e per sollecitare il Vaticano ad esprimersi.

    Bolzano: benedetta psicoanalisi Torniamo ora a Bolzano. Il 19 marzo del 2009, la Corte di Cassazione proscioglie don Giorgio Carli, ex parroco della chiesa del Corpus Domini di via Gutenberg, perché il reato è «estinto per intervenuta prescrizione» (v. Adista nn. 65/08, 37/09 e 25/10). Il caso di don Giorgio aveva avuto negli anni precedenti una vasta risonanza in quanto le accuse contro il sacerdote erano state formulate da una ragazza che era riuscita a ricordare e rivivere, nell’ambito di un percorso di psicoanalisi e avvalendosi del materiale fornito dai propri sogni, una serie di esperienze di abuso cui era stata costretta dal parroco bolzanese fra il 1989 e il 1994. Il religioso era stato assolto in primo grado perché «il fatto non sussiste», mentre la Corte d’Appello aveva giudicato i ricordi della vittima talmente minuziosi e coerenti da attribuire ad essi un valore probante: don Giorgio era stato quindi condannato a 7 anni e mezzo di carcere e al pagamento di 760mila euro di spese di risarcimento. La Cassazione, pur considerando prescritto il reato, decide di non annullare la condanna al pagamento del risarcimento, mostrando quindi di ritenere fondate le accuse. Nel corso dell’iter processuale, la Curia di Bolzano, sotto la guida di mons. Wilhelm Egger e, successivamente, di mons. Karl Golser, ha sempre ribadito la propria stima e il proprio sostegno nei confronti dell’imputato, mantenendolo nell’incarico, anche se in altra sede. I guai giudiziari di don Carli, tuttavia, sono ricominciati agli inizi del 2011, quando la donna da lui abusata ha deciso di intentare contro il sacerdote e contro la diocesi stessa una nuova causa, stavolta in sede civile, per ottenere il pagamento del risarcimento disposto dalla giustizia penale. Dopo la prima udienza, il processo è stato aggiornato al 2013.

    In giro per l’Italia Nel maggio del 2009, ad Enna, viene condannato a 6 anni di reclusione don Giovanni Butera, un parroco riconosciuto colpevole di aver ripetutamente violentato, dal luglio del 1997 all’agosto dell’anno seguente, un ragazzino disabile di 15 anni. All’epoca dei fatti, il minore era ospite dell’oasi francescana “Villaggio del fanciullo” di Pergusa, dove don Giovanni lo avrebbe costretto a subire atti sessuali, minacciandolo, prendendolo a schiaffi e colpendolo con la cinghia in caso di rifiuto. La sentenza sarà confermata in appello nell’aprile del 2011. Si attende ora il pronunciamento della Corte di Cassazione.

    Sempre in maggio, a Brindisi, don Enzo Greco, sacerdote sessantaduenne di Nardò, viene condannato a tre anni e mezzo per abusi nei confronti di un pastorello che il religioso avrebbe molestato ripetutamente nei pressi della stazione di Erchie.

    A fine giugno 2009, la Corte di Cassazione conferma la condanna a 4 anni di reclusione comminata in appello a don Giuseppe Abbiati, parroco di Borgarello, nel pavese, riconosciuto colpevole di molestie nei confronti di tre bambini. Il prete, che ha recentemente chiesto di poter uscire dal carcere e di essere affidato ai servizi sociali per svolgere attività di pubblica utilità, è sempre stato difeso dalla sua comunità e ha mantenuto lo status di sacerdote per una scelta esplicita della Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Il 17 luglio 2009, un prete venezuelano viene fermato e denunciato per aver molestato, durante il volo che lo portava da Caracas a Roma, due bambine di 9 e 13 anni che viaggiavano non accompagnate (i genitori italo­argentini le attendevano all’aeroporto di Fiumicino). Nel corso della lunga traversata, a diecimila metri di altezza, il sacerdote aveva cercato con insistenza di entrare in contatto con le minorenni, arrivando a chiedere loro numero di telefono e indirizzo email. La scena, tuttavia, era stata notata da due agenti dell’Interpol che erano a bordo del velivolo.

    In novembre, si conclude il processo canonico a carico di don Roberto Berti, ex parroco di Ginestra Fiorentina dal 1990 al 2001 e di San Mauro a Signa dal 2001 al 2008. La Congregazione per la Dottrina della Fede riconosce il prete colpevole di «molestie sessuali e psicologiche su minori» durante il suo mandato parrocchiale e ne ufficializza l’allontanamento dalla diocesi di Firenze, avvenuto in realtà già dal giugno del 2008. A don Roberto viene prescritto un percorso di recupero, con residenza obbligata e in regime di vigilanza, della durata di 8 anni, al termine del quale il suo caso sarà riesaminato dall’ex Sant’Uffizio. Durante questo periodo il religioso sarà escluso da ogni attività pastorale. Da anni il sacerdote era chiacchierato, nei due paesi in cui aveva prestato servizio come parroco, per il suo comportamento con i ragazzi e per il suo carattere irascibile e autoritario. Il processo canonico pare sia stato richiesto dalla Curia fiorentina dopo le denunce presentate da cinque vittime, alle quali tuttavia la diocesi ha sempre raccomandato il massimo riserbo. Del caso, in mancanza di querele, non si è mai interessata la giustizia laica. 2010

    Il 22 gennaio 2010 l’arcivescovo di Campobasso­Bojano, mons. Giancarlo Bregantini, dispone l’assegnazione ad altro incarico di don Felix Cini, sacerdote che da più di un anno supporta l’anziano parroco di Cercemaggiore. In dicembre era stata diffusa dalla stampa locale la notizia che nel 2004 don Felix aveva patteggiato la pena di due anni e mezzo di reclusione per abusi commessi a danno di alcuni minori quando esercitava le sue funzioni in un centro del grossetano. La popolazione del piccolo comune in provincia di Campobasso, tenuta all’oscuro per mesi della vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il religioso, si era quindi divisa sull’atteggiamento da adottare: secondo molti membri della comunità, don Felix non era più degno di fiducia, in quanto in passato aveva ripetutamente negato di essere il sacerdote implicato nello scandalo. Di ritorno dal santuario e in plein air

    Nel marzo del 2010, si aprono le porte del carcere per un anonimo prete sudamericano di 39 anni, condannato in appello a 4 anni di reclusione per abusi sessuali su un tredicenne di Rimini. Il sacerdote, già sospeso a divinis per altri motivi, era entrato in contatto con la famiglia del ragazzo durante un pellegrinaggio a Medjugorie, al termine del quale era diventato intimo dei genitori cominciando a frequentarne l’abitazione. Il religioso si era avvalso, ai fini della propria difesa, della consulenza dello psichiatra Alessandro Meluzzi, ex parlamentare di Forza Italia e collaboratore nella stessa veste anche di don Pierino Gelmini (anch’egli accusato di pedofilia e tuttora sotto processo, v. Adista n. 57/07).

    Nello stesso mese, il quotidiano Tageszeitung riporta la testimonianza di un ex allievo di un istituto religioso bolzanese che afferma di aver subito diversi abusi da parte di cinque frati negli anni ‘60 (v. Adista n. 25/10). Le violenze sarebbero avvenute nei vigneti, in cantina, in stanza e perfino in sacrestia. «Solo ora che in mezza Europa si parla di violenze sessuali commesse da uomini di Chiesa oso uscire dalle tenebre», afferma l’uomo dalle colonne del giornale di lingua tedesca.

    È del marzo del 2010 anche la condanna a sei mesi di reclusione di don Claudio Ballerini, prete originario di Brescia ma residente in provincia di Perugia. I fatti risalgono al 2008, quando don Claudio, seduto su una panchina e in pieno giorno, compie davanti a due sedicenni atti di autoerotismo. Il religioso era stato trasferito dal nord Italia presso la Comunità dei Figli della Misericordia di Collevalenza per seguire un «percorso di rafforzamento dell’identità umana e vocazionale dei sacerdoti». Aveva infatti già collezionato due condanne per reati simili a quello attribuitogli dal tribunale del capoluogo umbro.

    Sempre nel marzo di due anni fa, mentre il Vaticano è investito dagli scandali sui casi di pedofilia clericale verificatisi in Irlanda, Germania e Stati Uniti, alcuni organi di informazione campani tirano fuori dal cassetto una vecchia storia, quella che ha per protagonista don Giuseppe Salomone, sacerdote salernitano condannato nel 2000 a un anno e cinque mesi di reclusione con sentenza passata in giudicato. I fatti risalgono ai primi anni ‘90, quando don Giuseppe, che all’epoca insegnava religione presso una scuola media di Pontecagnano Faiano, aveva compiuto alcuni atti di libidine violenta nei confronti di due studentesse. Dopo gli episodi, i genitori delle vittime avevano sporto denuncia alla procura di Salerno. Nonostante la condanna in primo grado, sopraggiunta nel 1996, il sacerdote aveva continuato ad insegnare regolarmente. Oggi è a riposo, ma è consigliere dell’istituto interdiocesano per il sostentamento del clero ed è membro del collegio presbiterale. A chiamarlo a ricoprire quest’ultima carica è stato, anni fa, l’ex arcivescovo di Salerno, mons. Gerardo Pierro.

    Nel maggio 2010, il processo di appello conferma la condanna a 8 anni di don Pierangelo Bertagna, ex parroco dell’abbazia di Farneta, nel Comune di Cortona (v. Adista n. 35/06). Il suo caso era esploso nel 2005, quando il religioso era stato arrestato in seguito alle rivelazioni di un tredicenne. Una volta in cella, l’ex abate aveva confessato ben 38 casi di abusi commessi su minori nell’arco di svariati anni, uno degli scandali pedofilia più consistenti che abbiano mai toccato la Chiesa italiana. Nel corso delle indagini venne chiamato in causa anche p. Vittorio Cappelletto, il gesuita fondatore della discussa associazione «Ricostruttori nella preghiera» della quale il prete pedofilo faceva parte. Bertagna, di fronte ai magistrati, ha più volte sostenuto di aver accolto l’arresto come una liberazione, essendo consapevole dei problemi che lo affliggevano, di cui aveva in più occasioni informato i suoi superiori (Cappelletto in primis), i quali tuttavia si erano sempre rifiutati di aiutarlo e di garantire la sicurezza dei bambini che lo frequentavano. L’ex abate è stato prima sospeso a divinis e in seguito dimesso dallo stato clericlale. In flagranza di reato Secondo la legge italiana, il rapporto sessuale con un minorenne è un reato grave e, in caso di flagranza, è punibile con l’arresto. Ma quando la polizia stradale di Napoli, il 6 luglio del 2010, ha sorpreso don Michele De Masi, parroco di San Giorgio a Cremano, mentre consumava in macchina un rapporto sessuale completo con una quindicenne, incredibilmente lo ha lasciato andare senza spiegazioni. Don Michele aveva adescato la ragazzina via chat, dicendole di essere un professore. In seguito, il sacerdote sarà trasferito dalla Curia in un luogo non precisato per affrontare un percorso di recupero spirituale. Ricomparirà qualche mese dopo, nell’ottobre 2010, intento a dire messa nella parrocchia napoletana di Santa Lucia a Mare.

    In settembre, finisce in carcere don Marco Cerullo, condannato a 6 anni e 8 mesi dalla Corte di Cassazione per esser stato colto in flagrante dai carabinieri mentre, nella sua auto, abusava sessualmente di un allievo undicenne (v. Adista n. 34/09). I fatti risalgono al dicembre del 2007, quando don Marco, viceparroco di Casal di Principe e insegnante di religione in una scuola media di Villa Literno, si era allontanato insieme all’alunno con la scusa di andare a comprare i colori per il presepe. Una volta sorpreso dai militari dell’Arma, il religioso aveva aggravato la sua situazione dandosi ad una fuga spericolata in macchina e mettendo così a rischio la stessa incolumità fisica del ragazzo. La Cassazione conferma sostanzialmente la condanna di appello, compreso il pagamento di 50mila euro di risarcimento alla vittima. Il sacerdote, che al momento del trasferimento in prigione ha già scontato due anni e 5 mesi ai domiciliari presso una comunità religiosa, risulta tuttavia nullatenente. La diocesi, che avrebbe potuto farsi carico del pagamento della somma, nel corso della vicenda processuale ha sempre mantenuto uno strettissimo riserbo. Al momento del primo arresto di don Marco, l’allora vescovo di Aversa mons. Mario Milano si era infatti schermito: «Non è che non voglio dire nulla: non posso dire nulla visto che ci sono ancora le indagini in corso». Ma la consegna del silenzio era stata zelantemente mantenuta dal prelato anche dopo le condanne in primo grado e in appello. Mai una parola è stata inoltre pronunciata dal vescovo, durante l’intera vicenda giudiziaria, per esprimere vicinanza e conforto alla vittima e ai suoi familiari. Don Marco, va infine notato, si era formato nel seminario minore di Aversa, da tempo chiacchierato per il famigerato «gioco dello scarpone», espressione con cui, fra gli allievi, ci si riferiva all’atto dell’abuso sessuale. Nella stessa istituzione il prete, promettente teologo, era in seguito tornato in qualità di assistente spirituale dei giovani ospiti della struttura.

    Il primo ottobre 2010 viene condannato in primo grado a due anni e sei mesi con la condizionale don Marco Redaelli, salesiano e parroco di Arese (Mi). Nel 2007 aveva adescato presso l’oratorio da lui gestito una bambina di 7 anni, facendola entrare nel suo ufficio con la promessa di una caramella per poi toccarla nelle parti intime. La piccola, tuttavia, aveva raccontato l’episodio alla nonna, che lo aveva poi riferito al padre della vittima. Una volta sporta denuncia, l’uomo e la sua famiglia si erano trovati a dover fronteggiare un clima di forte ostilità nella cittadina, tanto da doversi temporaneamente trasferire. Nei confronti di don Redaelli, che in passato era stato missionario in Africa e America Latina, prima della condanna non era stata presa alcuna misura cautelare.

    Pochi giorni dopo la condanna del salesiano di Arese, il 7 ottobre 2010 la Cassazione conferma la condanna a 4 anni nei confronti del sacerdote bergamasco don Matteo Diletti. Il trentanovenne, ex insegnante di religione in una scuola media di Vilminore di Scalve, è accusato di aver avuto un rapporto, a quanto pare consensuale, con una sua allieva tredicenne. Nel momento in cui arriva la condanna definitiva, tuttavia, don Matteo è irreperibile da circa due settimane. Il suo corpo sarà ritrovato in montagna, in fondo a un dirupo, nel marzo dell’anno successivo.

    Dieci anni di reclusione e il pagamento di un risarcimento di 50mila euro. È la condanna inflitta con il rito abbreviato a don Domenico Pezzini, sacerdote appartenente alla diocesi di Lodi ma da anni residente ed operante a Milano. Il 21 dicembre 2010, il Gup Maria Vicidomini riconosce il religioso colpevole di aver avuto dei rapporti sessuali con un ragazzo tredicenne di origine bengalese e di detenere materiale pedopornografico. La notizia desta grande sconcerto nel mondo degli omosessuali credenti italiani, dei quali don Pezzini era stato, sin dai primi anni ‘80, un saldo punto di riferimento per il suo impegno teologico e pastorale sul tema della relazione tra fede e omosessualità (v. Adista nn. 1 e 93/11).

    CASO PER CASO. NOME PER NOME.

    LA PEDOFILIA ECCLESIASTICA IN ITALIA /2 36592. ROMA­ADISTA. Insistiamo. Dopo aver passato in rassegna i principali casi di pedofilia clericale verificatisi in Italia nel 2009 e nel 2010, proseguiamo con il 2011 e con quest’inizio di 2012. Le ragioni di questa nostra ricognizione le abbiamo già spiegate (v. Adista n. 10/12): non è né per morbosità né per alimentare «chiacchiericci» di sodaniana memoria. L’intento è, semmai, quello di fare il punto della situazione e di stimolare un dibattito. Se continuano a presentarsi casi sempre nuovi, riteniamo che la ragione non vada cercata tanto nel «disordine morale» del singolo (la cui condotta va ovviamente indagata e, se necessario, punita), quanto piuttosto nell’intero sistema che quel disordine favorisce e alimenta. Questa è l’idea che fa da sfondo al nostro dossier, di cui pubblichiamo nelle pagine che seguono la seconda ed ultima parte.

    2011 Il prete nero

    Il 3 marzo del 2011, don Ruggero Conti, ex parroco della chiesa della Natività di Maria Santissima a Selva Candida, periferia occidentale di Roma, viene condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 200mila euro di risarcimento per le parti civili (v. Adista nn. 53 e 65/08, 37/10 e 21/11). La sentenza di primo grado attribuisce a don Ruggero, già «garante per la famiglia e per le periferie» dell’aspirante sindaco Gianni Alemanno, «condotte di una gravità inaudita, insidiose e insistenti». Le violenze si sarebbero consumate tra il 1998 e il 2008 ai danni di sette minori della parrocchia. Oltre che per l’alto numero di violenze perpetrate e per le amicizie influenti, il caso del “prete di An” aveva destato scalpore per via dell’atteggiamento a dir poco omertoso assunto nei suoi confronti da mons. Gino Reali, vescovo di Porto S. Rufina, la diocesi suburbicaria dalla quale dipende la parrocchia di Selva Candida. Durante un interrogatorio di fronte ad uno dei magistrati responsabili dell’inchiesta, il prelato aveva infatti ammesso di essere al corrente delle accuse nei confronti di don Conti già da due anni prima del suo arresto, avvenuto il 30 giugno del 2008. La notizia che il vescovo «sapeva», data ai media internazionali dall’Associated Press il 26 aprile del 2010, aveva avuto pochissima risonanza nel nostro Paese, e confermava del resto quanto andava sostenendo da tempo don Claudio Brichetto, il viceparroco della Natività di Maria Santissima, che già da un anno aveva denunciato ai superiori gli abusi del collega e che per questo era stato temporaneamente sospeso dall’incarico. Alla scuola di don Cantini

    Ai primi di maggio del 2011, diversi organi di informazione riportano la notizia dell’avvenuta archiviazione dell’inchiesta giudiziaria a carico di don Lelio Cantini, parroco della chiesa della Regina della Pace di Firenze dal 1973 al 2005 (v. Adista n. 29, 65 e 67/07, 37 e 75/08, 39 e 97/10). Il Pm fiorentino Paolo Canessa motiva la sua richiesta al Gip spiegando che le violenze sessuali «ci sono state e sono gravi», che si sono protratte per circa vent’anni nel silenzio assordante dei vertici della Chiesa fiorentina, ma che i reati sono da considerarsi prescritti e che in molti casi mancano le relative querele. I fatti risalgono in effetti a molti anni prima, ovvero al periodo fra il 1973 e il 1987, ma le vittime, per lo più bambine e adolescenti che all’epoca degli abusi avevano fra i 10 e i 17 anni, hanno trovato la forza di denunciare all’autorità ecclesiastica i misfatti di don Lelio solo nel 2004. Nel corso di tutta la vicenda, la Curia fiorentina, nelle persone dell’ex arcivescovo Ennio Antonelli e del suo ausiliario Claudio Maniago (quest’ultimo allievo e «pupillo» di don Cantini), ha sempre osservato un atteggiamento volto ad occultare la verità e ad evitare le ripercussioni mediatiche. Don Cantini verrà infatti ridotto allo stato laicale solo nell’ottobre del 2008, quando il caso era ormai trapelato sugli organi di informazione nazionali. Nell’inchiesta sull’ex parroco, era stato coinvolto ad un certo punto anche lo stesso Maniago, accusato di aver preso parte nel 1996 ad un festino sadomaso nel quale sarebbe stato abusato un giovane toscano. Sebbene fossero emerse nel corso dell’indagine delle conferme rispetto a quanto riferito dal testimone, la mancanza di una querela, spiegava Canessa nella richiesta di archiviazione, aveva impedito alla procura di procedere contro Maniago. Quest’ultimo è stato confermato nel suo incarico dal card. Giuseppe Betori, succeduto ad Antonelli alla guida dell’arcidiocesi di Firenze nel settembre del 2008. Don Lelio Cantini è morto il 15 febbraio del 2012. Il cocainomane e il rockettaro

    È del maggio 2011 anche l’arresto di don Riccardo Seppia, parroco della chiesa di Santo Spirito a Sestri Ponente. Ad incastrarlo è un’indagine sul traffico di cocaina effettuata dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei carabinieri. Le intercettazioni evidenziano infatti come don Riccardo fosse al centro di un giro di spaccio e di prostituzione minorile. Lo scorso 13 febbraio si è svolta la prima udienza del processo, con rito abbreviato, ma il dibattimento è stato aggiornato a fine marzo.

    Giugno 2011: don Jesus Vasquez, sacerdote peruviano cinquantacinquenne, ex parroco di San Nicola Manfredi in provincia di Benevento, viene condannato in primo grado a 7 anni e al pagamento di una provvisionale di 7.500 euro per ciascuna delle parti civili. Il giudice lo riconosce colpevole di aver costretto due ragazzi, uno di 13 e l’altro di 14 anni, a subire atti sessuali. Dopo che i genitori delle vittime lo avevano denunciato all’autorità giudiziaria, la curia arcivescovile lo aveva rimosso tanto dall’incarico di parroco quanto da quello di insegnante di religione in una scuola media della città.

    Il 23 giugno 2011, la Cassazione chiede un nuovo processo di appello per don Marco Baresi, ex vicerettore del seminario diocesano di Brescia, già condannato in secondo grado a 7 anni e 6 mesi (v. Adista n. 65/08 e 58/09). Per gli avvocati della difesa, tuttavia, si tratta di una vittoria a metà: la suprema corte riconosce infatti la colpevolezza di don Marco, accusato di violenza sessuale ai danni di un suo ex allievo e di detenzione di materiale pedopornografico, per il periodo precedente il dicembre del 2004. Per i fatti successivi a quella data, i magistrati ritengono invece necessario un supplemento di inchiesta e pertanto decidono di rinviare il processo ad altra sezione della corte di appello di Brescia. Tanto dopo il primo arresto, avvenuto il 26 novembre 2007, quanto dopo le condanne in primo e secondo grado, al sacerdote non era mai mancato l’appoggio della diocesi e del gruppo degli «amici di don Baresi», convinti sostenitori dell’innocenza del religioso. Quello a carico di don Marco Baresi non è l’unico processo per pedofilia clericale che vede impegnata la Corte di Cassazione nell’estate del 2011.

    A metà luglio, i giudici del “palazzaccio” esaminano il caso di don Marco Dessì, ex missionario della Confraternita Gesù Divino Operaio accusato di abusi sessuali su alcuni bambini del Nicaragua. Anche in questo caso, il reinvio del procedimento in appello ha a che fare con singoli aspetti della sentenza di secondo grado che gli alti magistrati ritengono inadeguati, ma non mette sostanzialmente in discussione l’impianto accusatorio. La lunga e complessa vicenda giudiziaria di don Dessì aveva preso le mosse, nel 2006, dalla denuncia delle associazione umanitarie «Rock no war» e «Solidando», che avevano raccolto, con concerti e manifestazioni, fondi per la missione «Betania» di Chinandega, gestita da don Marco. Alle due associazioni erano giunte voci inquietanti sul comportamento del sacerdote, tanto che un volontario si era recato in Nicaragua e aveva raccolto su un dvd le denunce filmate di sei ragazzini. Sul computer del religioso erano state in seguito scoperte 1.440 immagini pedopornografiche. Don Dessì è stato dimesso dallo stato clericale nel febbraio del 2010. Cercasi referenziatissimi, preferibilmente condannati

    Settembre 2011, Brindisi: la stampa locale riporta la notizia secondo cui all’interno dell’ospedale «Antonio Perrino» lavora come cappellano un prete condannato per pedofilia nel 1992. All’epoca il religioso era stato ritenuto colpevole di atti di libidine violenta nei confronti di due bambine e, dopo un periodo di custodia cautelare, gli era stata comminata una pena inferiore ai due anni, motivo per cui aveva in seguito potuto beneficiare della condizionale. Il sacerdote era stato assunto nel 2010 dalla Asl su indicazione della diocesi per effettuare l’assistenza spirituale ai malati.

    Sempre nel settembre 2011, il Pm di Lecce Stefania Mininni richiede e ottiene dal Gip l’archiviazione dell’inchiesta su don Stefano Rocca, l’ex parroco di Ugento da sempre in prima fila nel chiedere giustizia per l’assassinio del consigliere provinciale dell’Idv Peppino Basile (v. Adista n. 75/08). Don Rocca, amico ed estimatore di Basile e del suo impegno politico a favore della legalità, era stato accusato di aver avuto dei rapporti sessuali con quattro minorenni che frequentavano la sua parrocchia. Nel corso di un lungo interrogatorio, aveva ammesso i fatti, sostenendo però che si era trattato di rapporti consenzienti e fra maggiorenni. La richiesta di archiviazione è motivata dal magistrato leccese con la mancanza della condizione di procedibilità: i quattro ragazzi implicati non avevano mai sporto querela.

    Il 19 ottobre del 2011, la quarta sezione della Corte di appello di Palermo conferma la condanna a 6 anni e 6 mesi inflitta in primo grado a don Paolo Turturro, ex parroco della chiesa di Santa Lucia nel capoluogo siciliano (v. Adista nn. 63/93 e 35/06). Il sacerdote, che per anni è stato un prete antimafia riconosciuto in città, venne accusato di molestie da due minori che frequentavano la chiesa. I fatti si sarebbero verificati fra il 2000 e il 2001, ma don Paolo, lontano parente dell’attore italoamericano John e fondatore dell’associazione «Dipingi la Pace», si è sempre dichiarato innocente. In un primo momento, il religioso era stato allontanato dalla provincia di Palermo, per poi tornare in città nel 2006 in qualità di cappellano ospedaliero. Dopo la sentenza di secondo grado, i suoi legali hanno annunciato di voler fare ricorso in Cassazione.

    Circa un mese dopo la condanna in appello di don Turturro, è invece il turno di don Luciano Massaferro, ex parroco di San Giovanni e San Vincenzo ad Alassio, in provincia di Savona. Anche don Luciano affronta il secondo grado di giudizio e viene riconosciuto colpevole di molestie nei confronti di una sua ex chierichetta dodicenne, che aveva rivelato gli episodi durante un colloquio con gli psicologi dell’ospedale Gaslini. Quando, nell’aula della Corte di Appello del Tribunale di Genova, il presidente Giorgio Odero legge la sentenza di condanna a 7 anni e 8 mesi, gli amici e i supporter di «don Lu» scatenano il putiferio. Il religioso, del resto, aveva sempre potuto contare sul sostegno, oltre che di una parte dei parrocchiani, anche dell’allora sindaco di Alassio, il pidiellino Marco Melgrati, e della Curia savonese, che nei giorni successivi all’arresto aveva scatenato un duro attacco contro i magistrati dalle pagine locali di Avvenire.

    Cassazione mon amour Ha assunto invece contorni surreali, nel gennaio del 2012, la vicenda giudiziaria di don Mauro Stefanoni, ex parroco di Laglio, in provincia di Como, riconosciuto in primo e secondo grado colpevole di aver abusato di un sedicenne con lieve disabilità mentale (v. Adista n. 35/06 e 41 e 65/08 e 46/10). La condanna a 8 anni di reclusione inflittagli dalla Prima Corte di Appello di Milano doveva essere infatti esaminata dalla Cassazione già ai primi di ottobre del 2011, ma quel giorno i giudici romani si erano trovati in agenda ben 28 cause, riuscendo ad esaminarne solo la metà. Tutto rinviato al 20 gennaio, quando però gli avvocati difensori di don Mauro hanno fatto appello ad un cavillo burocratico per ottenere un nuovo rinvio: uno di loro, Massimo Martinelli, aveva infatti ricevuto la notifica della convocazione in Cassazione con soli undici giorni di anticipo, e non un mese prima come previsto dalla legge. La nuova udienza, che stavolta dovrebbe essere definitiva, è stata fissata per il prossimo 22 maggio. In seguito all’esplosione dello scandalo, don Mauro era stato prima spostato da Laglio a Colico, e poi anche da quest’ultima località, dopo esser stato spogliato di ogni incarico pastorale. Il processo canonico contro di lui, avviato dopo la sentenza di primo grado, è stato in seguito sospeso in attesa del pronunciamento della Cassazione. Nel corso della lunga vicenda giudiziaria di Stefanoni, l’ex arcivescovo di Como, mons. Alessandro Maggiolini, era stato temporaneamente iscritto nel registro degli indagati dalla procura con l’accusa di favoreggiamento. La sua posizione è stata poi archiviata.

    Torniamo ora a Savona. Il 4 febbraio 2012, don Nello Giraudo, prete pedofilo reo confesso, più volte denunciato pubblicamente dal portavoce della Rete L’abuso Francesco Zanardi (egli stesso vittima di Giraudo, v. intervista allegata), patteggia una pena di un anno di reclusione con la condizionale per aver molestato un giovane scout nel 2005. Al sacerdote savonese vengono in realtà attribuiti diversi altri episodi di abuso, ma si tratta di fatti verificatisi tempo addietro, caduti in prescrizione. Il 9 febbraio viene notificata inoltre la richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti di mons. Dante Lafranconi, ex vescovo di Savona accusato di non aver agito per evitare che don Nello reiterasse i suoi crimini (v. Adista n. 7/12). Anche in questo caso, l’archiviazione non è motivata dal merito dei fatti contestati al prelato, ma dal raggiungimento dei termini di prescrizione. Dieci giorni dopo, tuttavia, la Rete L’abuso deposita nuovi oggetti di indagine a carico di Lafranconi e un’ulteriore querela da parte di una vittima già sentita in passato come teste dai magistrati. L’udienza durante la quale il Gip Fiorenza Giorgi deciderà se accogliere o meno la richiesta di archiviazione presentata dal Pm si svolgerà probabilmente ai primi di maggio.

    «Io ti salverò» Un ulteriore caso di pedofilia esploso in questi primi mesi dell’anno è quello riportato dal mensile siciliano S (25 febbraio). Al centro dell’inchiesta di Andrea Cottone e Antonio Condorelli è un sacerdote della diocesi di Acireale, di cui ancora non si conosce l’identità. I due giornalisti, nel realizzare il servizio, si sono avvalsi della collaborazione di un uomo in passato abusato dal prete. Dopo anni, la vittima si è infatti presentata di fronte al religioso nascondendo una piccola telecamera: nel colloquio fra i due, che può essere facilmente ascoltato su internet, il prete ammette i rapporti sessuali e afferma di essersi comportato in quel modo per «liberare» il ragazzino. Pochi giorni dopo che la notizia era diventata di dominio pubblico, il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, ha ordinato al sacerdote di «allontanarsi dalla sua sede» per «riflettere e ritirarsi in meditazione», mentre la procura della Repubblica di Catania ha aperto un fascicolo sui fatti portati alla luce da S. A giorni, l’associazione La Caramella Buona e l’uomo molestato dal prete di Acireale dovrebbero tenere una conferenza stampa durante la quale sveleranno tanto l’identità della vittima, quanto quella del prete sotto accusa.

    L’ultimo caso ci riporta in provincia di Como, dove lo scorso 7 marzo don Marco Mangiacasale, ex parroco quarantottenne di San Giuliano, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di una ragazzina, oggi sedicenne, che frequentava il suo oratorio. I fatti risalirebbero al 2008, quando fra don Marco, in seguito diventato economo della diocesi, e la minore (aveva all’epoca 13 anni) era cominciata una vera e propria relazione sentimentale. La frequentazione fra i due era poi proseguita per tre anni a base di sms e e­mail, incontri periodici nell’abitazione del sacerdote, scambi di baci e di effusioni. A metà febbraio, tuttavia, la vittima avrebbe confidato al nuovo parroco, al momento della confessione, il proprio segreto. Don Roberto Pandolfi (questo il nome del sacerdote chiamato a sostituire Mangiacasale) avrebbe poi convinto l’adolescente a rendere partecipi della vicenda i suoi genitori, dai quali sarebbe poi partita la denuncia. Il 12 marzo scorso, nel corso di un interrogatorio di fronte al giudice per le indagini preliminari Maria Luisa Lo Gatto, don Marco ha confermato tutti i fatti che gli sono stati contestati dall’accusa.

     

  • Abusi sui minori: il Vaticano va al rendiconto

    Abusi sui minori: il Vaticano va al rendiconto

    Per la prima volta un convegno sulla pedofilia

    Il simposio della Gregoriana dovrà sciogliere due nodi fondamentali: il vescovo deve denunciare sempre i crimini alle autorità di polizia o deve farlo solo nei paesi dove lo obbliga la legge? E poi: si dovranno aprire indagini per scoprire i casi insabbiati del passato? Su questo punto molti sono contrari
    E’ la sfida del Vaticano dinanzi alle responsabilità della Chiesa per gli scandali di pedofilia. Confrontarsi con le vittime e riformare l’atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche rispetto a decenni (e secoli) di abusi. L’ambizioso progetto, che sarà lanciato in un simposio di quattro giorni all’università Gregoriana e che proseguirà con un programma di formazione continua sul web per la durata di tre anni, rivela la consapevolezza di papa Ratzinger della necessità di dare una scossa alla Chiesa universale perché nessuno si illuda che sia ‘passata’ la tempesta provocata dalle violenze ai minori.

    “Verso la guarigione e il rinnovamento” è il titolo dato all’iniziativa, sostenuta dalla Segreteria di Stato, dalla Congregazione per la Dottrina della fede e da altri dicasteri vaticani, che lunedì riunirà per la prima volta a Roma – a discutere con psicologi ed altri esperti – vescovi e religiosi di tutto il mondo, delegati di oltre cento episcopati e una trentina di ordini religiosi. A suo modo è un evento storico, che va al di là dell’emanazione di norme più severe da parte del Sant’Uffizio. L’obiettivo è quello di mobilitare tutta la Chiesa sul dramma (e le responsabilità) dell’abuso sessuale all’interno delle proprie file, gettando le basi di una strategia globale. Imperniata su tre punti: 1. attrezzare diocesi e parrocchie nella vigilanza, nella scoperta e nella denuncia del fenomeno; 2. coinvolgere concretamente nel contrasto alla pedofilia tutta la comunità ecclesiale; 3. portare in primo piano la sorte delle vittime, ascoltarle, prendersi cura di loro, accompagnarle in un percorso di guarigione dai traumi.

    Motori dell’iniziativa sono due personalità particolari. Un maltese e un tedesco. L’uno “promotore di giustizia” (procuratore generale) del Sant’Uffizio, l’altro cardinale di Monaco di Baviera. Il maltese Charles Scicluna, uomo di fiducia di Benedetto XVI, è il prelato che l’allora cardinale Ratzinger, in qualità di prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, spedì negli Stati Uniti e nel Messico durante l’agonia di Giovanni Paolo II per indagare sui crimini di Marcel Macial, fondatore dei Legionari di Cristo. In una dozzina di giorni, prima ancora che si aprisse il conclave che elesse Benedetto XVI, Scicluna tornò in Vaticano con prove schiaccianti che inchiodarono Macial e portarono alla sua rimozione e poi alla sua damnatio memoriae. Sull’Avvenire il maltese ha criticato nel 2010 la “cultura del silenzio”, che aleggia nella Chiesa italiana a proposito degli abusi. Oggi insiste sulla necessità di “prevenire altri crimini”, sostenendo che non bisogna “partire dall’omertà” ma bisogna avere di mira la guarigione delle vittime. Che anzitutto vanno ascoltate. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera, è il cardinale che nella sua diocesi ha data carta bianca ad una donna, l’avvocato Marion Westpfahl, per un’inchiesta indipendente sugli abusi del clero.

    Il risultato, comunicato pubblicamente, è che dal dopoguerra ad oggi si sono verificati nella diocesi monacense circa trecento casi di abuso, ignorando sistematicamente le vittime e con una diffusa manipolazione e distruzione della relativa documentazione. Domanda: come mai nessun cardinale italiano ha promosso una simile inchiesta? Perché non è stata aperta un’inchiesta ecclesiastica in nessuna parte d’Italia con la sola eccezione della diocesi di Bolzano-Bressanone? Sul sito della diocesi di Monaco appare ben chiaro l’indirizzo di due avvocati a cui le vittime possono rivolgersi per segnalare abusi. E anche il programma di rimborso delle terapie psicologiche e di risarcimento danni per i minori violati. Al convegno – cui seguirà a cura dell’università Gregoriana la creazione di una banca dati – interverrà una vittima celebre, l’irlandese Marie Collins. Nel 2009 denunciò “con orrore” il palleggio di responsabilità sul suo abuso tra le autorità di polizia e il suo vescovo. “Ero sorpresa di quanto fosse noto sul mio abusatore”, raccontò. Il vescovo ausiliare della sua diocesi avrebbe voluto denunciare il crimine, ma l’arcivescovo McQuaid non fece nulla. “Fui mobbizzata e minacciata”. Il simposio della Gregoriana dovrà sciogliere due nodi fondamentali. Dovrà o no il vescovo denunciare sempre i crimini alle autorità di polizia? O deve farlo solo nei paesi dove lo obbliga la legge? Papa Ratzinger finora non ha dato l’ordine di denunciare immediatamente. Tutte le associazioni a tutela delle vittime invece lo esigono. Il secondo nodo riguarda l’apertura di indagini per scoprire i crimini insabbiati del passato. Molti episcopati, fra cui l’italiano, non vorrebbero imboccare la strada della trasparenza a 360 gradi.

    da Il Fatto Quotidiano del 4 febbraio 2012

    http://ilfattoquotidiano.it/2012/02/04/abu…diconto/188975/

  • Mons Scicluna: I vescovi non denuncino i preti criminali, L’obiettivo è sempre lo stesso: soffocare lo scandalo

    Mons Scicluna: I vescovi non denuncino i preti criminali, L’obiettivo è sempre lo stesso: soffocare lo scandalo

    Premessa: Seguire la legge civile non significa assolutamente niente. Tutti dobbiamo seguire la legge. Se invitassimo a non seguirla sarebbe istigazione a delinquere.

    E siccome in Italia non vi è obbligo di denuncia dei crimini sessuali è ovvio che il Vaticano non vuole che i vescovi denuncino i preti criminali.

    I preti devono limitarsi a non ostacolare la legge (cosa che in verità non fanno sempre), non a denunciare.

    E difatti in Italia si riscontra un solo caso di prete denunciato dal vescovo per abusi sessuali, a Bolzano, il prete nazionalista altoatesino Martin Steiner.

    Quando qualche prete ha effettivamente collaborato con la magistratura è stato fatto fuori, come nei casi di don Ruggero Conti e don Nello Giraudo.

    La direttiva vera è sempre la stessa: proteggere i preti criminali e soffocare lo scandalo.


    18-06-11
    PEDOFILIA: MONS.SCICLUNA, VESCOVI SEGUANO LEGGI E GIURISPRUDENZA PAESE

    (ASCA) – Roma, 18 giu – L’indicazione della Santa Sede ai vescovi di tutto il mondo e’ quella di seguire la legge locale di fronte ai casi di pedofilia che si verificano all’interno della Chiesa. Un’istruzione gia’ contenuta nella Lettera circolare inviata dalla Congregazione vaticana per la dottrina della fede alle conferenze episcopali e ribadita oggi da mons.

    Charles Scicluna, promotore di giustizia dell’ex-Sant’Uffizio, con la precisazione che il rispetto delle leggi include comprende anche quello di seguire ”gli sviluppi della giurisprudenza”.

    Mons. Scicluna ha risposto oggi alle domande dei giornalisti alla presentazione del simposio ”Verso la guarigione e il rinnovamento”, organizzato dalla Pontificia Universita’ Gregoriana insieme ad alcuni dicasteri della Santa Sede. Alla domanda se i vescovi italiani abbiano o meno l’obbligo di denunciare al magistrato crimini di pedofilia di cui vengano a conoscenza, visto che in un caso recente la giurisprudenza ha difeso uno psicologo che aveva denunciato i rischi che un suo paziente abusasse di bambini, anche violando il segreto professionale, il ‘pubblico ministero’ vaticano per i casi di abuso ha risposto che ”la Conferenza episcopale italiana ha una equipe di grandi giuristi per seguire gli sviluppi della giurisprudenza”.

    I vescovi, per mons. Scicluna, hanno se non lo ”obbligo normativo” di certo la ”responsabilita’ morale” di seguire le ”pratiche migliori” in campo di protezione dei bambini, anche al di la’ delle leggi locali.

    www.asca.it/news-PEDOFILIA__MONS_SC…27394-ORA-.html

    Mons. Scicluna: “Vescovi seguano legge e giurisprudenza per gestire abusi”

    Il promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, mons. Charles Scicluna, durante la presentazione del simposio ‘Verso la guarigione e il rinnovamento’ organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana, è stato interpellato dai giornalisti sul tema della pedofilia clericale.
    “Negli ultimi tempi”, ha affermato, “ho notato una grande consapevolezza” tra i vescovi e la “volontà di dare una risposta adeguata”. Alla domanda se vescovi siano tenuti a denunciare gli abusi di cui vengono a conoscenza, mons. Scicluna ha detto non hanno un “obbligo normativo”. C’é però, ha aggiunto, una “responsabilità morale” perché seguano “pratiche migliori” per proteggere i minori. Mentre i giudici italiani propendono per l’obbligatorietà della denuncia da parte dei vescovi, i giuristi consultati dalla Cei ritengono sufficiente che il vescovo raccomandi le vittime a denunciare gli abusi, senza sostituirsi a loro nella denuncia.
    Comunque, “vale anche per l’Italia la nostra raccomandazione agli episcopati di recepire con spirito di collaborazione la legislazione civile attuale”, comprese “le sentenze più recenti”, ha chiarito Scicluna. La “comunità cristiana” e il clero, ha aggiunto, devono essere educati a riconoscere i segni di ogni “abuso di potere a sfondo erotico”, perché ogni abuso provoca un “trauma” che può portare ad “uccidere nell’anima del cristiano la fede”.

    Valentino Salvatore

    www.uaar.it/news/2011/06/19/mons-sc…-gestire-abusi/