Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • “Possibile che le autorità religiose non sapessero nulla?”

    “Possibile che le autorità religiose non sapessero nulla?”

    Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo un intervento sulla vicenda del parroco viterbese don Dino, arrestato per prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico – Che la misericordia divina, come giustamente asserisce don Luigi Fabbri, non sia negata a don Dino è innegabile, anche perché nessun uomo può sindacare sulla volontà di Dio. Ma c’è una misericordia degli uomini, che è certamente più imprecisa, limitata, che risente della storia e della secolarizzazione dei principi etici del Cristianesimo, come di altre religioni. Questa misericordia per esempio, per esprimersi, ha bisogno di due incentivi: non solo che chi ha sbagliato riconosca l’errore, si dichiari pentito e decida di “non peccare più”; ma anche che chi ha sbagliato paghi e, se il delitto è efferato agli occhi degli uomini, paghi anche duramente. E’ questo il motivo per cui la società, l’opinione pubblica faticherà alquanto ad esercitare la misericordia degli uomini e a perdonare quel prete, se in sede di giudizio si dimostrerà che ha effettivamente sbagliato, ed è per questo che chiederà punizioni esemplari. I delitti di cui sembrerebbe che si sia macchiato quel prete sono efferati per tanti motivi, ma ce ne è uno che ripugna in particolare; perché il suo ruolo lo avrebbe dovuto impegnare, ancor più di tanti altri, in una funzione morale, pedagogica, omiletica [3] e di carità (nel senso paolino del termine) che è propria sì di tutti i cristiani, ma soprattutto di quegli apostoli di Dio che sono i sacerdoti. Tanto i sacerdoti sono i messaggeri del Signore che, nella funzione eucaristica, solo a loro è riservata la pubblica lettura e il pubblico commento del Vangelo; tanto i sacerdoti sono i pastori del gregge del Signore, che tra qualche mese saranno impegnati in una speciale opera missionaria per recuperare le pecorelle smarrite. Se la legge degli uomini non fosse arrivata tempestiva, un personaggio del genere avrebbe continuato a lordare la mensa di Dio con le sue mani senza che nessuno se ne accorgesse? Allora, da cattolica praticante, è a questo punto che mi pongo delle domande. Nella vigna del Signore nessuno si era accorto che costui forse stava rovinando i grappoli? Beninteso, non si tratterebbe di debolezze passeggere e a stento represse, ma sembra che si sia di fronte a un sistematico sfruttamento del sesso minorile, di un untuoso compiacimento delle proprie e altrui immoralità, di un gusto quasi civettuolo di esprimere e di comunicare i propri tarli mentali. Possibile che le autorità religiose non sapessero nulla? Possibile che il setaccio della loro vigilanza presentasse maglie tanto larghe da lasciare che questo prete la facesse franca? Possibile che la congregazione dei figli di Maria immacolata non avesse occhi e orecchie abbastanza sensibili? Possibile che la diocesi non abbia mai sentito la necessità di controllare i suoi ministri? Possibile che la chiesa non sia in grado di difendere le sue pecorelle da un pastore­lupo? Poiché non credo che vi sia stata connivenza o tolleranza, devo supporre che la chiesa sia poco efficiente nella vigilanza su sé stessa; eppure non è la prima volta che accade, anzi. La Chiesa mi sembra troppo impegnata a giudicare e a combattere fuori del recinto per accorgersi che nel recinto si aggirano lupi travestiti da pastori che delle pecorelle fanno strame; mi sembra troppo autoreferenziale nel difendere certi principi non negoziabili, per accorgersi che taluni suoi rappresentanti negoziano eccome, con la propria coscienza e soprattutto con la fiducia dei fedeli.

    Cinzia Ercoli Catechista

    “Possibile che le autorità religiose non sapessero nulla?”

  • Abusi sessuali, un nonno minacciò don Pascal

    Abusi sessuali, un nonno minacciò don Pascal

    Il parroco di Villamar fu avvertito: «Se tocchi mio nipote ti ammazzo». Ma non si fece intimorire e continuò a molestare ragazzini.

    CAGLIARI. Il nonno di un ragazzino di Mandas l’aveva avvertito: «Non toccare il mio nipotino altrimenti ti ammazzo». Ma lui, il parroco quarantatreenne di origine belga Pascal Manca, l’aveva preso come lo sfogo di un vecchio. Così, a leggere la ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza di cutodia cautelare in carcere firmata dal gip Mauro Grandesso, il prete «incapace di controllare i propri impulsi sessuali» continuò imperterrito a invitare quindici-sedicenni nel suo appartamento, a drogarli con bibite in cui erano disciolte dosi pesanti di Delorazepam e ad approfittare della sonnolenza indotta dal farmaco per metter loro le mani addosso.

    Abitudine consolidata e nota, considerato che da Mandas e poi da Villamar dove si trasferì, erano partite segnalazioni ripetute, compresa la pesante minaccia lanciata dal nonno in un bar del paese. Persino le suore che gli compravano il sedativo si erano accorte che qualcosa non quadrava: Pascal consumava un flacone intero alla settimana, che a suo dire gli serviva per dormire.

    Invece i racconti dei ragazzi hanno messo il pm Liliana Ledda su una pista diversa e inquietante: non era don Pascal a prendere le gocce, ma le sue inconsapevoli vittime. Le invitava a casa, invariabilmente offriva coca-cola, aranciata o chinotto («l’acqua ho dimenticato di comprerla..») perchè il gusto mascherava l’amaro del sedativo, infine si sedeva al loro fianco sul divano e il resto è facile da immaginare.

    Si va dalle mani infilate sotto la maglietta, qualche volta con la scusa di spalmare un lenitivo. Ai jeans sbottonati per andare al di là delle semplici coccole paterne. Spesso i ragazzi non capivano, altre volte se la svignavano con un pretesto prima che le cose prendessero una piega sgradevole.

    Domani è previsto l’esame di garanzia: il sacerdote, arrestato avantieri e rinchiuso nel carcere di Uta nella stessa cella di un catechista condannato anni fa per violenza sessuali su minori, dovrà presentarsi davanti al gip Grandesso insieme al difensore, l’avvocato Luigi Concas. Parlerà o si rifugierà nel silenzio? A leggere l’ordinanza del giudice le domande non dovrebbero mancare, per quanto il pm Ledda abbia già scritto molte risposte.

    I capi d’imputazione sono tre, tutti riferiti al 609 bis aggravato: la violenza sessuale, il reato nel quale dopo la riforma sono stati accorpate tutte le fattispecie sessuali, come le molestie e gli atti di libidine. Stando agli atti disponibili il prete si sarebbe limitato a usare le mani, i dubbi sono legati al fatto che i ragazzi finiti inconsapevolmente nel suo harem avrebbero subìto le attenzioni in stato di sedazione.

    Per questo i ricordi sono nitidi solo in qualche caso, mentre i racconti coincidono perfettamente quando si tratta di descrivere lo scenario: la casa del parroco, la bibita col retrogusto amarognolo, il risveglio seguito da uno stato confusionale. Infine i rimproveri di don Pascal a chi riusciva a uscire dalla sua orbita.

    C’è poi il capitolo delle immagini pornografiche, che Pascal – secondo l’accusa – trasmetteva ad alcuni ragazzi via sms. Qualcuno se l’era cavata spiegando al parroco che il cellulare era rotto, altri facevano finta di nulla. Ma per capire quanto materiale imbarazzante – e illegale – sia stato manipolato dal sacerdote indagato bisognerà attendere l’esame dei tre cellulari, del tablet e dei due notebook sequestrati il 20 aprile scorso durante la perquisizione della sua casa.

    Pochi giorni dopo Pascal ha acquistato un biglietto aereo per Barcellona, che ha indotto il gip a valutare a suo carico un evidente pericolo di fuga e di conseguenza la misura della custodia in carcere. (m.l)

  • Pedofilia, sabato interrogatorio parroco

    Pedofilia, sabato interrogatorio parroco

    (ANSA) – CAGLIARI, 7 MAG -Don Pascal Manca dovrá presentarsi sabato mattina davanti al Gip del Tribunale di Cagliari, Mauro Grandesso, per l’interrogatorio di garanzia. Arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su ragazzini tra i 15 e i 16 anni, l’ex parroco di Mandas e Villamar si trova ora nella sezione speciale del carcere di Uta. Difeso dall’avvocato Luigi Concas il sacerdote sarà sentito anche dal sostituto procuratore Liliana Ledda, titolare delle indagini sui presunti abusi sessuali compiuti dal prete sui ragazzini della parrocchia. È stata proprio il magistrato a chiedere e ottenere in tempi da record l’ordinanza di custodia cautelare che ieri ha fatto scattare le manette ai polsi di don Pascal. Temeva che il sacerdote volesse scappare perché aveva prenotato un volo per Barcellona, ma anche una reiterazione del reato.
    IN INTERVISTA DISSE, “MI RITENGO INNOCENTE” – “Io ritengo di essere innocente. Non conosco ancora i fatti che mi vengono contestati. Non ho letto l’esposto anonimo contro la mia persona”. Sono le dichiarazioni rilasciate da don Pascal Manca, l’ex sacerdote di Villamar e Mandas arrestato ieri per violenza sessuale su minori, ai giornalisti de L’Unione Sarda il 22 aprile scorso, poco tempo dopo che i carabinieri gli avevano notificato l’avviso di garanzia e avevano perquisito la sua abitazione. Alla domanda se si ritenesse vittima di un complotto aveva preferito non rispondere, mentre aveva confermato che secondo lui si trattava di accuse ingiuste. “Faccio il parroco da una vita – aveva sottolineato – e sempre nella maniera più normale. Mi sono sempre trovato bene in qualsiasi comunità affidatami”. Aveva poi dichiarato di vivere la bufera piombata su di lui “serenamente, ma con molta sofferenza e tristezza nel cuore”.

    DON PASCAL IN CELLA CON CATECHISTA CONDANNATO PER ABUSI – E’ in cella nel carcere di Uta con il catechista condannato alcuni anni fa per abusi su minori, don Pascal Manca, l’ex parroco di Villamar e Mandas arrestato ieri per violenza sessuale nei confronti di alcuni ragazzini. Sabato 9, assistito dal suo legale, professor Luigi Concas, si presenterà davanti al Gip del Tribunale di Cagliari, Mauro Grandesso, per l’interrogatorio di garanzia. E potrebbe fornire la sua versione dei fatti, ribattere alle pesanti accuse che vengono mosse a suo carico. Il giudice nell’ordinanza scrive a chiare lettere che il sacerdote potrebbe reiterare i reati: “è un soggetto privo di scrupoli – si legge – e totalmente incapace di controllare i propri impulsi sessuali che lo spingono a porre in essere, senza alcuna remora, reati connessi alla sfera sessuale analoghi ai gravi fatti contestati”. Da qui la necessità della custodia cautelare in carcere. “Una misura di natura prescrittiva, anche quella degli arresti domiciliari – spiega il Gip – si pone in deciso contrasto con la mancanza di freni inibitori e la perversa familiarità con i crimini di offesa sessuale propria del Manca che realizza anche mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione”.

    OSSERVATORIO MINORI, GIUSTIZIA ALLE VITTIME – “Somministrare ai bambini sonniferi per agevolare l’abuso sessuale è da autentico criminale”. È il duro atto d’accusa del sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, in merito all’arresto in Sardegna di Don Pascal Manca, accusato di una lunga serie di abusi su ragazzini dai 12 ai 17 anni. “La finiscano adesso i soliti difensori d’ufficio di tirare fuori la ritrita tiritera della malattia – attacca Marziale – è tempo di finirla con attenuanti pseudo-scientifiche, è tempo di badare a garantire giustizia alle vittime e non impunibilità ai rei”. Il presidente dell’Osservatorio chiede anche l’intervento del Papa. “Un rispettosissimo richiamo al Santo Padre Francesco I, per sapere – spiega il sociologo – cosa stia facendo la famosa commissione di studio sulla pedofilia istituita in Vaticano, perché mentre Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”.

    http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2015/05/07/pedofilia-sabato-interrogatorio-parroco_53b45f16-4ba9-4bc7-a316-803d5bbd4f49.html

  • SAVONA: Corsi anti pedofilia col pedofilo in parrocchia. (Speranzosi che i mezzi di informazione vogliano dare un doveroso contraddittorio alle vittime savonesi).

    SAVONA: Corsi anti pedofilia col pedofilo in parrocchia. (Speranzosi che i mezzi di informazione vogliano dare un doveroso contraddittorio alle vittime savonesi).

    Ripartono a Savona i corsi anti pedofilia che già nel 2012 furono un totale fallimento, sia per la partecipazione esigua, sia per le applicazioni pratiche. Dopo quei corsi infatti, nel marzo del 2013, esplose il caso di don Pietro Pinetto, accusato da ben quattro presunte vittime e tutt’ora al suo posto, malgrado le promesse del vescovo Vittorio Lupi e malgrado la magistratura abbia accertato la veridicità dei fatti rinviando a giudizio il prete, reo di aver calunniato una vittima, due giornalisti e il presidente della Rete L’ABUSO.

    Fu proprio il fallimentare esito dei corsi del 2012 e l’omertà del vescovo Vittorio Lupi a spingere la dottoressa Luisa Bonello a mettersi in contatto con Papa Francesco per denunciare le inadempienze del presule savonese. Quella che successivamente fu la reazione nei confronti della dottoressa Luisa Bonello, accusata dal vescovo Lupi di aver “tradito” l’armoniosa omertà della sua diocesi fu come sappiamo bene pesantissima. Infatti la dottoressa Bonello fu defenestrata da tutti i suoi incarichi religiosi proprio dal vescovo Vittorio Lupi.

    Lo stesso vescovo Lupi, dopo aver approfittato dell’ ingenuità della Bonello per anni, la descrisse così sulle pagine del Secolo XIX «Non intendo commentare le falsità riferite da una donna che agisce per vendetta – le parole del vescovo. – Una persona vendicativa che, per via della revoca del Ministero eucaristico, ha tirato fuori delle menzogne contro la nostra Chiesa».

    Purtroppo non ci resta che constatare l’ennesima operazione mediatica del vescovo Lupi e della sua diocesi la quale, in questo modo, continua a fare ulteriori violenze alle vittime. Vescovo Vittorio Lupi, ci domandiamo a cosa servano dei corsi anti pedofilia quando i pedofili accertati vengono lasciati nelle parrocchie in mezzo ai bambini, quando le vittime vengono da lei per denunciare e lei, come nel mio caso le sfratta e le raggira, come nel caso di D. D. da lei licenziato in tronco dopo la denunce all’autorità giudiziaria, come nel caso di Alessandro P. che oltre ad aspettare oramai da anni la sua convocazione, è costretto a vedere il suo carnefice girare indisturbato ed impunito.

    E che dire delle vittime della comunità La Lucerna che la diocesi ha omesso di segnalare alla magistratura, la quale, lo scorso 8 settembre è stata costretta ad aprire un altro fascicolo contenente decine di nomi di vittime. Cosa farà per aiutare questi poveri malcapitati?

    Che senso hanno questi corsi quando poi chi denuncia all’autorità ecclesiastica (cioè a lei) finisce per subire le ritorsioni che hanno subito non solo le vittime, ma anche i testimoni o chi si è prodigato nell’intento di combattere questa piaga, come don Carlo Rebagliati o la dottoressa Luisa Bonello?

    Sulle pagine del Secolo XIX di ieri dichiara che l’iniziativa «ha preso spunto dal forte impatto e dalla sofferenza che i crimini sui minori hanno provocato anche nella nostra diocesi», quasi come se questi crimini avessero fatto danno solo all’immagine della diocesi e non alle decine di ragazzi che oggi si ritrovano con una vita distrutta a causa del comportamento criminale che i suoi predecessori hanno avuto e che lei come da tradizione sta continuando a sostenere.

    Per risolvere un problema occorre affrontarlo vescovo Lupi. Prendere in giro per l’ennesima volta i fedeli e le vittime con operazioni di facciata come quelle che dall’inizio dello scandalo savonese sta portando avanti, non solo non è di alcuna utilità, ma è screditante, nonché indicativo, della perversa morale che lei impone a questa diocesi.

    Se non si soccorrono le vittime rendendogli giustizia e non si rimuovono i preti pedofili dalle parrocchie, i corsi servono a poco, anche perchè dopo le ritorsioni subite da vittime e testimoni, anche nel caso qualche prete, catechista ecc. si accorga di un caso di pedofilia, con quale coraggio crede possa venire da lei a denunciare, vescovo Lupi ?

    L’ufficio di Presidenza

  • Omertà come dalla mafia – la tragica morte di Luisa Bonello

    Omertà come dalla mafia – la tragica morte di Luisa Bonello

    Indigna il tragico suicidio della Dott.ssa Luisa Bonello e dei tentativi da parte della Chiesa Cattolica di coprire gli abusi.

    Sei giorni prima della sua morte la Dott.ssa Luisa Bonello, specialista in medicina generale nella città settentrionale di Savona, ha parlato in una libreria ad alcuni ascoltatori su ciò che aveva distrutto la sua vita.

    “Sono una cattolica praticante, da sempre”, disse all’inizio.

    Nel tempo libero si era dedicata con devozione alle persone della sua comunità, come catechista e come ministro dell’eucarestia, responsabile per la comunione dei malati. Particolarmente importante è stato per lei il cammino di fede con il suo confessore Don Nino Maio, con il quale trovò profondo adempimento.

    In tutta la sua vita la fede cattolica aveva avuto un ruolo centrale. Fino a circa sei anni fa, quando è cambiato tutto.

    Abusi sessuali

    Tutto è iniziato quando alla Dott.ssa Bonello come medico di famiglia, si sono affidati due pazienti, i quali gli hanno parlato delle loro esperienze traumatiche. Erano rimasti vittime di abusi sessuali da parte di preti che prestavano servizio nella diocesi di Savona, sua stessa diocesi. E che, da allora, soffrono dagli effetti gravi, traumatici di questi soprusi.

    Intervista a Luisa Bonello «Io, delusa dal mio vescovo»

    La Dott.ssa Bonello è rimasta talmente sconvolta da queste dichiarazioni, che non solo ha effettuato ulteriori ricerche, per andare a fondo della faccenda, ma si è anche rivolta al vescovo competente. “Sono stata ingenua” ha messo in chiaro nel suo discorso alla libreria savonese. “Ero convinta che avrebbe agito immediatamente.”

    Ma Monsignor Vittorio Lupi non ha fatto nulla del genere, al contrario. “ Ad un certo punto ho capito che lui sapeva già tutto e che nei colloqui con me voleva soltanto scoprire fino a che punto conoscessi i fatti – di cui lui era già totalmente consapevole.”

    Dopo la dichiarazione della Dott.ssa Bonello, il comportamento dell’uomo di chiesa cambiò drasticamente, non appena si rese conto che lei si convertiva da fedele seguace della sua curia, ad una pentita, che non voleva riposare fino a quando non aveva conosciuto tutta la verità. “Sono stata sollevata dai miei incarichi” ha riferito la Dott.ssa Bonello ai media. Anche da minacce mirate, nel suo ultimo discorso, avrebbe trovato una volta dell’alcool sotto la sua auto, ma a questo punto ha interrotto e ha detto che aveva trovato l’incidente strano, ma poteva anche non avere niente a che fare con la Chiesa.

    La cui reazione è stata durissima senz’altro, come dimostrano le parole che il vescovo Monsignor Lupi ha espresso per le sue accuse – che sono: “Non intendo commentare le falsità riferite da una donna che agisce per vendetta”– le parole del vescovo. – “Una persona vendicativa che, per via della revoca del Ministero eucaristico, ha tirato fuori delle menzogne contro la nostra Chiesa”.

    “ [Il vescovo Lupi] è un uomo senza Dio, un uomo che nella sua vita non ha mai avuto pietà di nessuno”, ribatté la Dott.ssa Bonello quel pomeriggio. “Un uomo moralmente veramente infame”.

    Luisa Bonello non ha rinunciato e ha scritto una lettera al Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana CEI e arcivescovo di Genova, capoluogo della Liguria, dove si trova anche Savona. La sua reazione la disturbava fino al punto che lei di fronte al pubblico sei giorni prima della sua morte lo definiva “schifezza”.

    Oltre a pozzanghere di alcool inspiegabili sotto la sua macchina, le calunnie da parte del vescovo Monsignor Lupi, era ovviamente soprattutto una particolare conseguenza del suo coraggio e sincerità che avrebbe dovuto distruggere Luisa Bonello: Le persone in carica del clero le hanno impedito di parlare al suo padre spirituale Don Nino Maio, che era già venuto in contatto con dei casi di abuso sessuale nel passato, ma non come accusato, sino come figura guida di preti condannati.

    Improvvisamente non lo doveva più vedere. La Dott.ssa Bonello cominciò a sospettare che il vescovo Lupi e i suoi superiori la tenessero lontano dal suo padre spirituale per non farle scoprire ulteriori dettagli sugli abusi sessuali. Tuttavia non voleva ammettere la sconfitta, anche se mostrava già tutti i sintomi dello stress fisico e mentale e della depressione, a causa di questo, e di altri fattori che sarebbero emersi nel corso dell’indagine sulla sua morte.

    …si rivolge direttamente al Vaticano e a papa Francesco

    Così ha deciso di rivolgersi direttamente al Vaticano e a papa Francesco. Il Santo Padre a suo avviso è stato molto chiaro circa le accuse di abusi già noti e aveva chiamato i vescovi italiani per una “massima trasparenza”.

    A febbraio di quest’anno la Dott.ssa Bonello ha viaggiato con un dossier di spessore, che ha documentato le accuse di abusi nella diocesi di Savona – sentenze giudiziarie, lettere, testimonianze, tra cui la corrispondenza tra Joseph Ratzinger e i vescovi Savonesi, contenenti istruzioni inequivocabili per coprire gli incidenti – a Roma.

    Lei è stata ricevuta in Vaticano e ha potuto più volte parlare con il Papa stesso, le è stato anche assegnato un prelato di alto rango che si sarebbe dovuto occupare della questione. “Mi hanno fatto delle assicurazioni”, ha detto poi la Dott.ssa Bonello.

    “Non è successo niente. Assolutamente niente”.

    Ma sette mesi più tardi, quel pomeriggio in libreria a Savona, sei giorni prima della sua morte, non è rimasta che questa triste conclusione: “Non è sucesso niente. Assolutamente niente”. Ha parlato di omertà, il voto fatale del silenzio che è comune in clan mafiosi – e a quanto pare anche in Vaticano.

    Un ultimo barlume di speranza lo aveva sempre: “Con le nomine nuove, presumo che [il cardinale Bagnasco] non ci sarà più. Allora a quel punto potremmo forse vedere se il papa farà qualche cosa.”

    Forse è stata la triste idea di quanto questa speranza fosse infondata. La Dott.ssa Bonello, che non soltanto si è prodigata in modo unico per i pazienti Italiani, ma anche per i poveri e gli ammalati in Romania, si è sparata nella notte tra il 18 e il 19 Settembre verso l’una di mattina con un colpo di pistola in bocca.

    Poco prima di morire ha inviato un messaggio al suo ex marito, che semplicemente diceva: Mauro, perdonami. L’ex marito ha letto il messaggio soltanto la mattina seguente ed è andato immediatamente nell’appartamento di Luisa Bonello nel quartiere Valloria, dove si trovò davanti ad uno scenario “che non auguro al mio peggior nemico.”

    La polizia ha stabilito che la Dott.ssa Bonello aveva telefonato un’ora prima di spararsi ad una sua amica, che non aveva notato niente di strano. “Mi è apparsa allegra, stava bene” ha riferito questa alla poliza.

    Poiché la vita della Dott.ssa Bonello si è conclusa soltanto un’ora più tardi, la polizia ha controllato la memoria del telefonino e del suo computer, dopo chiamate o messaggi, che potrebbero averla scossa, al punto che non volesse più vivere. Istigazione al suicidio, secondo le indagini delle autorità.

    L’hanno suicidata

    L’indagine è in corso. I titoli ed i commenti su internet sono più che chiari: L’hanno suicidata, un termine ancorato in lingua italiana – con riferimento alla mafia! – per un omicidio travestito da suicidio. Finora la polizia ha scoperto che un ispettore dei propri ranghi sia coinvolto nel caso: Alberto Bonvicini, capo della polizia postale di Savona, che avrebbe sfruttato la situazione emotivamente instabile di Luisa Bonello per ottenere da lei soldi e favori. Bonvicini è stato allontanato dall’indagine per circonvenzione di incapace e dichiara la sua innocenza ai media.

    Al funerale della Dott.ssa Bonello il 25 settembre, il parroco Don Giovanni Lupino ha pronunciato parole forti per la depravazione morale dei suoi colleghi, che la Dott.ssa Bonello aveva denunciato due settimane prima in modo disperato. Ha chiesto pene detentive e la rimozione della carica di tutti i sacerdoti condannati. Nella Chiesa domini la verità! disse durante il servizio. E’possibile?

    Vorremmo inchinarci davanti ad una donna che ha trovato la forza di pronunciare il suo j’accuse senza mezzi termini, prima che ne rimase spezzata. Vogliamo mantenere vivo il suo lavoro come la sua eredità, e continuarlo.

    E’ ancora necessario per l’ipotesi di istigazione al suicidio seguire le e-mail o chiamate? Quello per cui gli è costata la vita è documentato senza soluzione di continuità nel suo lavoro. Si è aggiunta nel modo più tragico possibile alle vittime della chiesa, cioè dei suoi metodi da criminalità organizzata. È vittima della corruzione morale della chiesa cattolica. Tutto quello che è accaduto in questo caso ci ricorda il famoso scrittore di copioni per la tivù, che vorremmo chiedere di non esagerare di maniera talmente grossa, perché nessuno vorrebbe credere che cose del genere possano mai succedere nella realtà.

    Francesco Zanardi, che per caso porta lo stesso nome come il Pontefice ma è invece presidente dell’organizzazione “Rete l’abuso”, lo dichiarò già rassegnatamente durante il discorso della Dott.ssa Bonello nella libreria a Savona, sei giornate prima della sua morte: “Sarebbe molto semplice, se il papa volesse davvero risolvere la situazione, imporre ai propri vescovi l’obbligo di denuncia. Questa sarebbe la soluzione più semplice. Purtroppo in questo lato che vedo che la chiesa non voglia intervenire.”

    Il 22 settembre 2014, tre giorni dopo la morte di Luisa Bonello e tre giorni prima del suo funerale, il cardinale Angelo Bagnasco, “questa schifezza”, venne confermato nei suoi incarichi da papa Francesco.

    Traduzione: Elisa Ghezzi, Katja Seel

    Fonte: Netzfrauen

  • Preti pedofili in Calabria. Emilio Grimaldi, giornalista. Le coraggiose denunce di una vittima, Scrittore e blogger antimafia: “La logica della Chiesa è il silenzio”

    Preti pedofili in Calabria. Emilio Grimaldi, giornalista. Le coraggiose denunce di una vittima, Scrittore e blogger antimafia: “La logica della Chiesa è il silenzio”

    Emilio Grimaldi, blogger, giornalista e scrittore. Certamente ha un debole per le parole, ma ancora di più ce l’ha con la verità. La sua è una ricerca spasmodica. Destinatario di una montagna di querele non si tira indietro, va avanti lo stesso. Probabilmente quella verità che non riuscì ad urlare quando era bambino ora è diventata la sua ossessione. Non per nulla il suo blog l’ha intestato così: “l’Url di emilio grimaldi” http://emiliogrimaldi.blogspot.it/

    Oggi la Rete l’Abuso incontra Emilio Grimaldi, che è qualcosa in più di una vittima. Un giornalista che ha scelto di occuparsi in prima linea di fatti e misfatti della sua bellissima terra, la Calabria

    Mi piace scrivere. E questo lo capii quando, a Roma, lavorando per una cooperativa sociale mi dissero di scrivere delle relazioni sui ragazzi, disabili fisici e psichici che seguivo sia a casa che a scuola. Mettendo su carta le mie riflessioni mi accorsi che la scrittura mi stava consegnando qualcos’altro rispetto ai pensieri puri e semplici. E da allora cominciò a rafforzarsi la passione, che non coltivai subito, ma lo coccolai per un po’. Ritornando in Calabria mi venne naturale inizia a scrivere per un giornale locale. Mi ci fiondai come fanno i bambini con la nutella. E poi il blog. E poi le querele, ne ho una quindicina sparse per tutta Italia. Cosa posso dire di me? Non saprei, esattamente. Sono sempre alla ricerca di qualcosa. Che so che c’è da qualche parte. Cosciente che non sono io il centro del mondo mi confronto con tutto ciò che succede e mi succede.

    Ma prima del giornalismo un passato in seminario. Ce ne parli?

    Divento chierichetto ad otto anni. Finisco la scuola elementare ed entro in seminario. Il primo anno fila liscio. Poi nel secondo anno di scuola media arriva un signore di una certa età, 50 anni, a fare il vicerettore. Un signore distinto, ex impiegato di banca, che stava lì per concludere gli studi in vista dell’ordinazione sacerdotale. Ecco, fu lui ad approfittarsi di me. E non solo, anche di altri. Il resto lo racconto nel libro.

    Ritieni che l’istituzione del seminario minore abbia un senso per una scelta matura e consapevole, come dovrebbe essere il sacerdozio?

    Il seminario è un’Istituzione come tante ce ne sono nel mondo. Collegi, scuole, strutture protette. La bontà delle strutture non dipende dall’Istituzione in sé, ma dagli uomini. In questo la Chiesa è responsabile degli uomini che manda a fare gli educatori dei futuri sacerdoti. Lo è stata in passato e lo è oggi. Il guaio è quando la Chiesa vi manda i peggiori che ha. Persone che non sa dove piazzare, per tanti motivi, nelle parrocchie e li scarica in seminario come se fosse il posto meno influente e meno decisivo della diocesi. Non hanno avuto e non hanno – se il fenomeno ancora continua – la sensibilità di pensare che i seminari sono il luogo più sacro e più intoccabile di tutte le realtà ecclesiastiche. Laddove ci sono bambini dovrebbe essere così. Lo dice anche Gesù…

    Quale è stato l’atteggiamento dei superiori del sacerdote quando hanno avuto conoscenza degli abusi?

    Non sono a conoscenza se i superiori hanno saputo o meno degli abusi di
    “don C.” (come lo chiamo nel libro. Per la cronaca è diventato prete in un’altra diocesi italiana, non quella di Crotone dove stavamo, dopo un po’ di anni). Da parte mia non dissi niente a nessuno, neanche al confessore.

    Le vittime spesso hanno bisogno di anni per aver consapevolezza dell’abuso e trovare la forza di raccontarli. Nel tuo caso?

    La consapevolezza è una parola “grossa”. Vuole dire essere coscienti di quanto le persone hanno vissuto, visto e sentito, vuol dire quanto sanno di sé e degli altri. E penso che sia quasi impossibile essere realmente consapevoli delle cose subite contro la propria volontà, a maggior ragione quando si è bambini. Le esperienze che uno fa poi le conserva nel proprio bagagliaio e ogni tanto le tira fuori per ricordare, raccontare, o anche per capire come se fossero dei fossili, non più vive. Purtroppo, ed è questo il vero bandolo della matassa, queste continuano a condizionare l’IO, volenti o nolenti. Da piccolo pensavo che ciò che avevo subito fosse ormai morto. Che, chiudendo a chiave la porta di dove l’avevo costipato, l’avessi lasciato morire soffocato. Ecco, non è così che funziona. E questo l’ho capito solo scrivendo. Scrivendo ho aperto quella porta e, con mio stupore, ho scoperto non un feticcio ma “qualcosa” che, nonostante il buio dalla luce, era riuscito a farsi strada all’interno della mia sensibilità, personalità e libertà. Ho visto un essere che non ne voleva sapere di morire. E certamente morirà solo insieme a me. La salvezza dal “mostro” si ha solo guardandolo in faccia per governarlo perché non possa far più del male. E mi dichiaro anche fortunato. Non tutti fanno in tempo nel corso della loro vita a rendersi conto quanto male può fare l’intimità rubata, violentata e venduta ai propri piaceri senza che l’altro sia consenziente. In questo contesto l’educazione religiosa, del peccato e del perdono, non mi ha aiutato molto. A spingere quella porta per chiuderla al mondo esterno è stato il pensiero che il peccato, commesso dal don, non potesse intaccarmi, non potesse toccare la mia anima perché io, in quanto bambino, ero puro e incontaminabile.

    Cosa ne è stato di quel sacerdote? Ha avuto provvedimenti disciplinari? E ancora in attività?

    È diventato sacerdote. Probabilmente in qualche diocesi dove ha operato si è sparsa la voce dei suoi problemi, ma verso di lui non credo la Chiesa abbia adottato dei provvedimenti, né canonici né civili. E’ molto anziano e vive in una casa del clero.

    Ti sentiresti di dare un consiglio a chi subisce un abuso del genere?

    Parlarne. Con i propri genitori. Denunciare subito presso le autorità competenti, senza ripensamenti. E farsi aiutare.

    Sappiamo però che il tuo personale non è l’unico caso di abuso sessuale da parte di un sacerdote di cui ti occupi

    Sì, sono a conoscenza che lui a Crotone abusò anche di altri.

    Poi c’è la tua attività di giornalista. Ci hai parlato di tutte le querele ricevute. Ma c’è anche una tua inchiesta sulla diocesi di Catanzaro che ti ha portato a rischiare un’altra querela

    Le querele fanno parte dell’ordinamento giuridico civile. Se una persona si sente diffamato è giusto che lo denunci. Ormai sono così abituato che non me ne preoccupo, piuttosto sto più attento quando scrivo. Sì, la diocesi di Catanzaro mi “ha fatto chiamare”, cioè ha contattato un paio di sacerdoti che mi conoscono per chiedermi di cancellare un post, che è più che altro un racconto, una storia su alcuni casi di pedofilia che hanno colpito una famiglia di Catanzaro. Dinnanzi alle mie resistenze mi ha scritto un legale su mandato della Chiesa. E, niente, manco stavolta l’ho tolto. Al momento nessuna comunicazione mi è giunta dagli organi inquirenti. Non so, forse ci avranno rinunciato.

    In questo periodo ti sei interessato di un’altra vicenda di abusi sessuali denunciati a Catanzaro

    Forse ti riferisci al caso di Belcastro della diocesi di Crotone. Questa vicenda la seguo da quando è sorta, dal 2010. Dalla fuga del prete… Tuttavia, non sono del tutto certo che sia stato io a scegliere di occuparmi di questa storia, è possibile che sia stato io ad essere scelto.

    In che senso?

    Nel corso delle mie ricerche ho scoperto che ci sono molte coincidenze che mi legano a questa pagina nera della chiesa di Crotone e che mi auguro un giorno di portare alla luce.

    Ci vuoi parlare della vicenda del seminario di Catanzaro?

    Si tratta di una storia che vede coinvolti alcuni ragazzi appartenenti alla stessa famiglia. Due presunte vittime di abusi da parte del loro catechista e un altro fratello che è stato allontanato dal Seminario perché, secondo i genitori, hanno avuto il coraggio di denunciare (per giunta l’inchiesta è partita d’ufficio dalla Procura in seguito alla segnalazione di uno psicologo dell’infanzia) pubblicamente, cioè all’interno del movimento religioso a cui appartenevano, ciò che avevano subito i loro figli. Il Tribunale ha aperto due inchieste, una che si è appena conclusa con la classica formula “il fatto non sussiste” e l’altra che si accinge a sentire i testimoni. Ne scrivo su: http://emiliogrimaldi.blogspot.it/2014/06/…el-peccato.html.

    Che idea complessiva ti sei fatto del complesso delle vicende di abusi denunciati nelle diocesi calabresi a te vicine? C’è un filo comune? Come credi che le diocesi abbiano gestito i casi?

    E’ più che altro una constatazione. C’è una procedura che va per la maggiore da noi e in molti altri posti. Ed è il silenzio. Mantenere il silenzio. E pur di ottenerlo si industriano con tante strategie. Se, poi, questo si rendono conto che non è possibile, perché magari i fatti sono sul tavolo del magistrato, passano al “silenzio stampa”, cioè non se ne deve parlare in giro. Se qualcuno li accusa adottano anche qui il silenzio, che possiamo chiamare il “silenzio istituzionale” Come? Non rispondendo alle “provocazioni”.

    Quindi, come noi, ritieni che parlarne sia uno dei mondi per combattere gli abusi?

    Penso sia il primo, da cui parte tutto. Gli aiuti, la denuncia sociale e soprattutto la giustizia, la condanna per i reati.

    Ci parli un pò del tuo libro? Perché hai deciso di scriverlo?

    Non c’è un motivo in particolare. Ad un certo punto della mia vita ho pensato che fosse giunto il momento di scrivere e di capire, per me, cosa mi fosse successo. E ho scritto. Ho iniziato a scrivere sapendo, anche se non ero del tutto sicuro, che le parole mi avrebbero aiutato a capire. Inizialmente non ero certo che ci sarei riuscito (anche se nemmeno adesso lo sono del tutto) a mettere su carta qualcosa che mi avrebbe aiutato a sapere, a conoscere ciò che ho vissuto in “in gioventù”. Per “gioventù” intendo – si tratta di qualcosa che nessuno mai mi ha chiesto: “Il giovane Emilio”, pur essendo un libro su un ragazzino dagli otto e poi dagli 11 anni in sù, se mai: l’adolescente Emilio – giovialità, la freschezza che hanno i ragazzi quando si affacciano alla primavera della vita. E sono sorridenti. Per questo ho scritto. Ma il libro non è solo una denuncia. E’ la panoramica su un disincanto, quello di un bambino che si avvicina alla Chiesa per dedicare la sua vita ad essa, per sposarsi con essa. Il disincanto di un bambino che forse si aspettava qualcos’altro. Dal punto di vista religioso potrei dire che, se fossi stato santo, avrei brillantemente superato tutte le difficoltà, e anche le mie, per dimostrare la grandezza della divinità. Evidentemente, non lo sono. Eppure, pur nella diversità, c’è la giustizia universale, di tutti, che esula dagli steccati terreni, quella divina. E, come la metti la metti, non può non andare d’accordo anche con la nostra.

    Qual è il tuo rapporto con la religione oggi?

    Ho un rapporto sereno. Non penso che tutti i preti siano pedofili. Nella Chiesa ci sono delle persone speciali, Non bisogna dimenticarlo. Ma è anche vero che per rendere migliore qualsiasi cosa è dal male che si comincia. Per estirparlo e non farlo crescere più.

    www.cdse.it/index.php?id=745

    Emilio Grimaldi
    Il giovane Emilio

    anno 2013, 104 pagine, ISBN 978-88-7351-683-5
    collana: LA VITA NARRATA
    194 8 Google +2

    A volte il ricordo della giovinezza può far male. Lo sa bene Emilio, che proprio in tenera età si trova a stretto contatto con una realtà perversa, una realtà così tanto lontana e differente da quei valori che lo hanno condotto a intraprendere il cammino seminariale. Per questo, come nei compiti di italiano alla scuola media. Emilio non riesce a trovare il “filo conduttore” che lega la sacralità delle materie religiose alle violenze sessuali. Ma diventare prete per il giovane seminarista è un impegno davvero importante: “Non aveva scelta: era il compromesso della sua vita. Nessuno sapeva all’infuori di loro due”. Come in un diario, l’autore confessa il suo segreto:un inferno con il quale è stato costretto a convivere, un universo scabroso da denunciare.

  • Prete indagato per abusi sessuali sui minori: il caso era stato già segnalato alla Curia

    Prete indagato per abusi sessuali sui minori: il caso era stato già segnalato alla Curia

    BRINDISI- Dalle forze dell’ordine non erano mai andati, quelli che loro definiscono particolari atteggiamenti del parroco nei confronti dei bambini che frequentavano la chiesa non li avevano mai denunciati almeno a polizia o carabinieri, ma alla Curia si. Dopo la notizia diffusa questa mattina dell’inscrizione nel registro degli indagati del parroco della chieda di Santa Lucia a Brindisi per atti sessuali nei confronti di minori, alcuni parrocchiani si lasciano andare nelle dichiarazioni. Una catechista che per anni ha frequentato quella chiesa, ma che poi è andata via, racconta di essersi recata personalmente alla Curia diversi anni fa e di aver segnalato alcune comportamenti, alcuni fatti da lei ritenuti strani, imbarazzanti. Dopo di lei di segnalazioni nel tempo ce ne sarebbero state delle altre. Ritenute sempre poco attendibili, tanto che non era mai stato assunto alcun provvedimento. Per questo i carabinieri  oggi si sono recati presso gli uffici arcivescovili di piazza Duomo per acquisire della documentazione. Qualcuno avrebbe scritto anche delle lettere. Ma mai una denuncia vera e propria. Anche su facebook qualcuno oggi si è lasciato andare nel commentare la notizia citando qualche particolare circostanza. Commenti che sono già all’attenzione degli investigatori.

    Intanto il parroco questa sera ha celebrato la messa nella sua chiesa. Con serenità ha svolto la sua funzione sacerdotale davanti ad alcuni parrocchiani. L’Arcivescovo confida nel lavoro della magistratura, precisando che non c’è nulla di certo, ma chiede di pregare per le presunte vittime e per il sacerdote in questo momento difficile.

    La gente della zona, del popolato quartiere del centro, non si dice sorpresa della notizia, da tempo si vociferava tra i residenti, tanto che in molti non frequentavano più la parrocchia.

    BrindisiOggi

    Prete indagato per abusi sessuali sui minori: il caso era stato già segnalato alla Curia

  • La macchia del peccato

    La macchia del peccato

     La macchia è una parte di qualcosa che ha una tonalità di colore diversa dal resto. E proprio perché diversa balza agli occhi. In genere indica una diversità negativa. Nel linguaggio religioso la “macchia” circoscrive il peccato dal contesto puro. Per toglierla è necessario redimersi. Pentirsi e confessarsi.
    La macchia è ciò di cui si è sporcata una famiglia di Catanzaro. La macchia del peccato. Ossia, il coraggio di denunciare un orco che si aggira indisturbato tra le mura della città e protetto da chi le macchie pretende di vederle solo nella politica e nel bucato. È l’accusa che gli è piombata addosso da un alto prelato della Chiesa locale. E per la quale sono stati scacciati come indegni dalla comunità che frequentavano.
    Lei e lui sono sposati da molti anni. Sulla cinquantina, godono del miracolo di una famiglia numerosa. Ben sei figli. E soffrono il sacrificio della disoccupazione. Ma questo non è mai stato un problema esistenziale. Da buoni cristiani sanno che l’esistenza, una buona e sana esistenza, principalmente si ciba di altro. Fin da giovani frequentano un movimento religioso molto diffuso in città. Gli aprono le porte. Li accolgono. Danno loro una mano. Proprio come fratelli.
    E iniziano un cammino che si blocca all’improvviso dopo circa trent’anni a causa di una calamità naturale. Un terremoto di vaste proporzioni che coinvolge sacerdoti, vescovi, poliziotti, procuratori, giudici, consulenti, psicologi. E un paio di ragazzini. I loro figli.
    Maria (il nome è di fantasia) vuole bene a quel signore che si è unito alla famiglia. Fa il catechista. E’ amico del padre e della madre. Le fa dei regali. È come un secondo padre per lei. Fa parte della comunità. Pranzano spesso tutti insieme. Ma soprattutto pregano insieme. Un giorno lui si permette una confidenza di troppo. Lei si allontana. Non ci fa molto caso. Ha solo dieci anni. E scambia quelle carezze per affetto. Poi succede di nuovo. E capisce che non sono proprio uguali a quelle del padre. Non sa cosa fare. Li vede sorridere insieme.
    Li vede aiutarsi vicendevolmente, lui e il padre. Non vorrebbe rompere questo incantesimo. Una domenica a pranzo il suo tentativo di mantenere un equilibrio impossibile si rompe. Esplode il suo istinto di conservazione. E piange. Piange a dirotto. Sono tutti a tavola. Il padre invita la figlia ad appartarsi per parlare. Gli racconta tutto. M.S. prima di essere un santo è un padre. E la sua unica preoccupazione è proteggere i figli. Anche davanti al Signore sotto mentite spoglie. Vorrebbe scendere e farlo a pezzi. Ma sa anche che creerebbe altri problemi. Rovinerebbe la propria vita e quella della sua famiglia. Si contiene. E decide di andare a denunciare l’episodio al responsabile della comunità.
    Questi gli consiglia di discutere del caso con uno psicologo infantile di sua fiducia, nonché cattolico e sostenitore del movimento. Il giorno dopo il professionista li accoglie nel suo studio. Ascolta il racconto della bambina e non ha dubbi: “O la fate voi la segnalazione alla Questura o la faccio io!” Il padre si fida. E accetta che provenga dalle sue mani e dalla sua competenza. Il terremoto rompe il cammino. E si contano i cocci.
    La Procura apre un’inchiesta. E la comunità gli chiude le porte. Aspetta che le pecorelle smarrite si smarriscano ulteriormente per avere l’alibi dell’allontanamento. Ma lui, il padre, non si demoralizza. Sa che la giustizia terrena e quella divina dovrebbero andare d’accordo e non scontrarsi… se sono orientate al bene.
    L’altro figlio più piccolo, Salvatore, (il nome è di fantasia) ha problemi a scuola. Vittima di bullismo, viene sentito dalle forze dell’Ordine. E deflagra un altro terremoto. Più silenzioso ma ugualmente drammatico. Anzi, anche con qualche sfumatura di giallo.  Aveva confidato le attenzioni dell’amico di famiglia ad un compagno di classe.
    E questi lo ricatta. Il suo silenzio costa caro. Ben 600 euro. E Salvatore, pur di non dare fastidi ai genitori, ripulisce casa. Qualche tempo dopo racconta delle sue peripezie ad una ragazza di 25 anni. La incontra in Chiesa. E gli propina una soluzione irrinunciabile per recuperare il mal tolto. Salvatore ha un’altra missione da compiere. Ripulire sempre casa. Questa volta non dei soldi, ma dell’oro. Il ragazzino è meticoloso. Intasca tutto e glielo consegna. Circa 10 mila euro, ma lui non lo sa. La ragazza gliele ne restituisce solo 200. E’ felice. Torna dai suoi e tutto contento dice di essere riuscito a riscattare un terzo dei soldi persi. La Procura apre altre due inchieste. Una per molestie e una per circonvenzione di minori.
    Il terzo figlio più grande rispetto ai fratelli, Marco (il nome è di fantasia) coltiva la vocazione religiosa. Nonostante la brutta esperienza della famiglia la sua fede non è scalfita. E il padre non condiziona la sua scelta. Tutto fila liscio finché non viene cacciato dal seminario. I gerarchi dei futuri pastori locali verbalizzano che “vuole essere sempre al centro dell’attenzione”. Che “non riconosce gli errore”. Che “dice bugie”. Che “è superficiale.” Che “girovaga nelle ore notturne”. E soprattutto che “non fa le pulizie”. Quasi un essere immondo, insomma. Il padre non si dà per vinto.
    E, conscio della sua poca dimestichezza in psicologia, prende un appuntamento da un esperto. Nello stesso momento chiede di essere ricevuto dall’alto prelato che ha visto così il suo figliolo. Lo psicologo lo rassicura: “E’ sano come un pesce suo figlio. Maturo e responsabile.” Mentre il monsignore con i polsini d’oro gli apre nuovi orizzonti. Prima a lui sconosciuti.

    “Lei, voi come famiglia, avete la macchia della denuncia. E, finché non la toglierete, sarete dannati per sempre!” La macchia del peccato. L’anatema.

    Ultim’ora (18 giugno 2014, h 20.42)

    Il 15 giugno ricevo una mail con oggetto “comunicazione”. È il seminario minore di Catanzaro, me lo indica l’indirizzo della posta elettronica. Mi prega di rimuovere la “foto” a corredo del post. E’ sera, tolgo dalla didascalia la parola “seminario” perché il mio interesse precipuo è quello di indicare la sede arcivescovile, quale Palazzo della Diocesi, e vado a dormire. La voce gira. Chi sarà mai? Chi sarà mai questa famiglia? E chi gli aguzzini? Se lo chiedono. E s’informano. I gerarchi della Chiesa locale mi cercano. Prima uno e poi l’altro. Sempre per la foto. Rispondo a tutti che ho già provveduto. Ma loro non lo sanno. Il motivo è semplice: alcuni non sanno di cosa parlano, non l’hanno letto. Si pronunciano perché altri gli hanno detto di farlo. Ieri mattina altro groviglio di telefonate: la Diocesi vuole un incontro chiarificatore con me. Rispondo che sono disponibile. Ok, andata. Richiamano. Mi pregano di togliere il post nel mentre. Obietto di no. Che non ho problemi a pubblicare una loro versione dei fatti, ammesso che stiamo parlando degli stessi, ma che non cancello nulla. Non sono appagati: sbottano. Oggi pomeriggio, 18 giugno, ricevo la diffida di Giovanni Lacaria, un avvocato di Lamezia Terme, che qui vi allego integralmente ai sensi dell’articolo 8 della legge numero 47 del 1948. Tuttavia, sempre ai sensi dello stesso articolo post bellico, nessuno mi obbliga a “cancellare” alcunché.

    http://emiliogrimaldi.blogspot.it/2014/06/la-macchia-del-peccato.html

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Bergamo: condannato il catechista pedofilo anche in secondo grado

    Bergamo: condannato il catechista pedofilo anche in secondo grado

    Condannato anche in appello Carilio Ghilardi, il catechista pedofilo. Il Tribunale di Brescia ha riconfermato in toto la pena inflitta in primo grado a 3 anni e 4 mesi.
    Ora il pedofilo ricorrerà quasi sicuramente in Cassazione, ma poi il finale della storia sarà uno solo: CARCERE!

    I nostri più sentiti complimenti all’avvocato Stefano Paganelli, sempre più voce e difesa dell’infanzia violata.