Da che parte sta un vescovo davanti a un caso di pedofilia? Dalla parte del minore abusato o da quella del prete violentatore?
30 marzo 2014

30 marzo 2014

Il cardinale Angelo Bagnasco non ci sta a passare per colui che vuole coprire i casi di pedofilia. “Quello della Cei – ha affermato il porporato – non è un no alla denuncia alla magistratura civile, ma un’attenzione verso le vittime e risponde a ciò che i genitori ritengono meglio per il bene dei propri figli. Per noi l’obbligo morale è ben più forte dell’obbligo giuridico, e impegna la Chiesa a fare tutto il possibile per le vittime”. Così il presidente della Conferenza episcopale italiana ha replicato alle pesanti critiche al nuovo testo delle “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, pubblicato ieri, nel quale la Cei sostiene che i vescovi italiani non hanno l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di pedofilia, ma soltanto “il dovere morale di contribuire al bene comune”.
Bagnasco dunque non accetta di apparire come l’oppositore della lotta alla pedofilia di Papa Francesco che tra i membri della neonata Commissione per la tutela dei minori ha nominato persino una vittima degli abusi, l’irlandese Marie Collins. E già da solo questo gesto di Bergoglio basterebbe a comprendere quanto sia abissale la distanza tra la Cei e il Papa sulla lotta alla pedofilia, al di là delle dichiarazioni di Bagnasco o della frase beffa sul “dovere morale” inserita nella nuova versione delle linee guida dopo la clamorosa bocciatura ricevuta dalla Congregazione per la dottrina della fede al testo precedente datato 2012. Anche qui la Conferenza episcopale italiana ha cercato di gettare fumo negli occhi parlando di “osservazioni e suggerimenti” dell’ex Sant’Uffizio e non di bocciatura.
Per il presidente della Cei la mancanza per i presuli italiani dell’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di pedofilia deriva dal fatto che nel nostro Paese i vescovi non sono “pubblici ufficiali”. ”Questa questione – ha spiegato Bagnasco – rientra in un contesto più ampio in cui il punto fondamentale è la cooperazione con l’autorità giudiziaria”. “Il Vaticano – ha aggiunto il porporato – prescrive di rispettare le leggi nazionali e sappiamo che la legge italiana non riconosce questo dovere di denuncia. Ma ciò che è più importante – ha proseguito il presidente della Cei – è il rispetto delle vittime e dei loro familiari che non è detto vogliano presentare denuncia, per ragioni personali. Bisogna essere molto attenti affinché noi sacerdoti, noi vescovi non andiamo a mancare gravemente di rispetto alla privacy, alla discrezione alla riservatezza e anche ai drammi di eventuali vittime che non vogliano essere ‘messe in piazza’, brutalmente parlando. Questo – ha concluso Bagnasco – è un aspetto su cui dobbiamo riflettere. Noi pastori abbiamo molto riflettuto e questa ragione ci è parsa importantissima. A seconda di quello che può essere la posizione dei familiari delle vittime si può decidere nei casi concreti”.
Le affermazioni del presidente della Conferenza episcopale italiana contraddicono completamente il magistero e i gesti a dir poco eloquenti sulla lotta alla pedofilia di Francesco, e prima ancora diBenedetto XVI che tra il 2011 e il 2012 ha “spretato” quattrocento sacerdoti accusati di abusi su minori. Poco più di un mese fa, infatti, la Santa Sede ha ridotto allo stato laicale un sacerdote accusato di pedofilia senza attendere la sentenza definitiva dello Stato italiano. E ciò che appare ancor più grave è che la posizione di Bagnasco sembra dar ragione al Comitato Onu sui diritti dell’infanzia che, due mesi fa, ha accusato il Vaticano di aver permesso decine di migliaia di abusi su minori e ha chiesto che vengano immediatamente rimossi e consegnati alle autorità civili tutti i preti pedofili.
Ma a destare sconcerto è anche un altro passaggio del nuovo testo delle linee guida della Cei sulla pedofilia: “La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime”. Affermazioni che suonano come un magistero totalmente opposto a quello di Papa Francesco. Che Bagnasco ne abbia consapevolezza o no.
Francesco Antonio Grana
twitter: @FrancescoGrana
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/29/chiesa-e-pedofilia-bagnasco-no-alle-denunce-e-per-la-privacy-delle-vittime/930902/

Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali
Denunciare un prete pedofilo?
Cei: “I vescovi non sono obbligati”
Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.
I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.
“Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.
Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.
Venerdì 28 marzo 2014 13.27
http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html
Venerdì 28 Marzo 2014
Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
Abusi sessuali, ecco le Linee guida
All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).
L’iter delle Linee guida
Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
LINEE GUIDA
PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
NEI CONFRONTI DI MINORI
DA PARTE DI CHIERICI
Gennaio 2014
LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI
SOMMARIO
Premessa pag. 1
I. Profili canonistici pag. 2
II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5
III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7
ALLEGATI pag. 8
Premessa
Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).
I. PROFILI CANONISTICI
Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.
Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.
Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.
II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE
Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.
Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.
III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.
ALLEGATI
I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)
II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)
III. Codice di diritto canonico [canoni citati]
IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]
V. Codice di procedura penale [articoli citati]
NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
21 maggio 2010
Parte Prima
NORME SOSTANZIALI
Art. 1
§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
§ 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
§ 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.
Art. 2
§ 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
§ 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Art. 3
§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
Art. 4
§ 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.
Art. 5
Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.
Art. 6
§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
Art. 7
§ 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.
Parte Seconda
NORME PROCEDURALI
TITOLO I
Costituzione e competenza del Tribunale
Art. 8
§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
§ 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
§ 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.
Art. 9
§ 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
§ 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
§ 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.
Art. 10
È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.
Art. 11
Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.
Art. 12
Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.
Art. 13
Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.
Art. 14
Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.
Art. 15
Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.
Art. 16
Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.
Art. 17
Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.
Art. 18
La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.
Art. 19
Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.
Art. 20
Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.
TITOLO II
L’ordine giudiziario
Art. 21
§ 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
§ 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.
Art. 22
Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.
Art. 23
Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.
Art. 24
§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.
Art. 25
Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.
Art. 26
§ 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.
Art. 27
Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.
Art. 28
La cosa passa in giudicato:
1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.
Art. 29
§ 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
§ 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.
Art. 30
§ 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
§ 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.
Art. 31
In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.
LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI
3 maggio 2011
Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.
I. Aspetti generali
a) Le vittime dell’abuso sessuale
La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».
b) La protezione dei minori
In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.
c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
d) L’accompagnamento dei sacerdoti
1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.
e) La cooperazione con le autorità civili
L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.
II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico
Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.
III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere
Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.
Conclusione
Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.
William Cardinale Levada
Prefetto
+ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario
CODICE DI DIRITTO CANONICO
Can. 489
§ 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.
Can. 490
§ 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
§ 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
§ 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.
Can. 1342
§ 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
§ 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
§ 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.
Can. 1425
§ 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
§ 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
§ 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
§ 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
§ 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.
Can. 1717
§ 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
§ 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
§ 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.
Can. 1719
Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.
Can. 1720
Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.
Can. 1722
L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.
ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
CHE APPORTA MODIFICAZIONI
AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
(L. 25 MARZO 1985, N. 121)
Articolo 2
1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
Articolo 4
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 200 (Segreto professionale)
Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

di Marco Politi in “il Fatto Quotidiano” del 20 gennaio 2014 –
Non è stata una passeggiata l’audizione sugli abusi ai minori nella Chiesa cattolica, cui il Vaticano ha dovuto sottoporsi a Ginevra davanti al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, in quanto firmatario delle Convenzione per la protezione del fanciullo.
L’inquirente Sara Oviedo – riferisce l’Associated Press – ha “messo sulla graticola” la Santa Sede con le sue domande sugli insabbiamenti dei casi di pedofilia. La questione è la stessa da anni.
Da un lato il Vaticano sostiene di non essere il capo diretto delle centinaia di migliaia di preti sparsi nel mondo, dall’altro è indubbio che soltanto nel momento in cui Benedetto XVI ha deciso di voltare pagina – con nuove norme – rispetto all’omertà tradizionale, qualcosa ha cominciato a muoversi a livello internazionale.
Ma molto rimane ancora da fare. Perché mentre ci sono episcopati che si sono mossi con serietà già prima della svolta di Benedetto XVI – Usa e Germania per citarne alcuni – organizzando strutture nazionali di sostengo alle vittime e di monitoraggio del fenomeno, la conferenza episcopale italiana continua una linea di eclatante inerzia. I documenti, che citiamo, si riferiscono a due casi.
Una vicenda di abuso accaduta ad Acireale e la storia di don Conti, parroco romano condannato a quattordici anni per abusi dalla Corte di appello di Roma e nei confronti del quale le autorità ecclesiastiche non hanno finora preso nessuna misura. Ad Acireale c’è una madre, che ha appreso sconvolta che suo figlio – oggi trentottenne ricercatore in oncologia a New York – è stato abusato da quattordicenne in un arco di quasi due anni da un prete amico, don C. C.. In città è considerato una persona colta e carismatica, ma durante il processo canonico sono emersi – riferisce l’avvocato Giampiero Torrisi – “altri due casi di molestie”. Dopo anni di sofferenze tenute dentro, nel 2012 la vittima Teo Pulvirenti porta di fronte al tribunale ecclesiastico il prete, che aveva abusato di lui. É un caso di buona giustizia ecclesiastica a livello diocesano.
Il vescovo monsignor Antonino Raspanti compie rapidamente l’indagine preliminare, appura che i fatti meritano un processo, si apre il procedimento e il tribunale ecclesiastico di prima istanza riconosce la colpevolezza di don C.. Scrive a Pulvirenti il vescovo: “In questo grado il sacerdote è stato ritenuto responsabile degli abusi denunciati. Egli dovrà, pertanto, sottoporsi ad alcune restrizioni, in osservanza delle quali dovrà dimorare per alcuni anni fuori dalla Diocesi non assumendo incarichi ecclesiali e non svolgendo il ministero in pubblico”. É il 7 agosto 2013. Don C. ricorre alla Congregazione presso la Dottrina della fede, ma ancora prima del ricorso sfida pubblicamente la sentenza girando per la città. “Si è messo a passeggiare in centro di fronte alla cattedrale”, racconta l’avvocato Torrisi, legale di Pulvirenti. Una provocazione mirata per dimostrare di non tenere in alcun conto le misure di interdizione.
Il vescovo non sa come obbligare il prete abusatore, la conferenza episcopale è notoriamente assente, la madre di Pulvirenti scrive disperata una lettera a papa Francesco chiedendo un “segno CONCRETO di vicinanza a chi soffre” e denunciando che la sentenza avrebbe dovuto metterlo “in condizione di non fare più male a nessun ragazzino. E spero con tutto il cuore che sia così. Spero, ma non ne ho certezza…”. Rivolgersi al papa non è una moda, è l’estrema speranza per chi vede che l’apparato ecclesiastico è inceppato e la giustizia disapplicata. É chiaro che il vescovo locale avrebbe bisogno di tutto l’aiuto concreto della Cei per “applicare la legge” nei confronti del prete responsabile di abusi. Ma così non è. La controprova di questa intollerabile passività della Cei si ha nello scambio di lettere tra il presidente dell’associazione “Caramella Buon onlus”, il cattolico Roberto Mirabile, e il presidente della Cei cardinale Bagnasco. L’associazione sostiene da anni le vittime nel difficile cammino di elaborare la violenza subita e di ottenere giustizia. Mirabile ha sostenuto Teo Pulvirenti ed è intervenuto nel caso Conti.
Parroco di Selvacandida Ruggero Conti è stato condannato nel maggio scorso in appello a quattordici anni e due mesi per violenza continua e aggravata ai danni di una serie di minori. Le vittime attendono con ansia la sentenza di Cassazione, ma sanno che Conti sta sperando che il passare dei mesi lo porti alla prescrizione. (Uno degli effetti della legge Cirielli, ringraziare Berlusconi). La cosa sorprendente è che a differenza di Acireale, le autorità ecclesiastiche romane non hanno mosso un dito. Mirabile scrive a Bagnasco il 3 giugno 2013, chiedendo “quale misura attualmente il Vaticano intende prendere nei confronti dello stesso don Conti e quale misura Sua Eminenza intende prendere nei confronti del Vescovo Monsignor Gino Reali, chiaramente chiamato in causa nel corso del procedimento giudiziario… (che) pur essendo più volte stato informato degli episodi equivoci del Conti, aveva mantenuto negli anni un atteggiamento a dir poco di favoreggiamento e comunque di non-intervento”. Mirabile pone anche la questione del risarcimento delle vittime, che ad esempio ad Acireale è stato impostato correttamente, riconoscendolo alla vittima. La riposta, a firma del sottosegretario Cei, è un capolavoro di evasività. Si citano begli interventi di Benedetto XVI e Francesco, si spiega che la Cei ha varato Linee-guida, in cui è stato “chiaramente affermato che assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi” e si conclude elegantemente che “in questo quadro non spetta alla Conferenza episcopale italiana valutare ‘quale misura attualmente il Vaticano intende prendere nei confronti dello stesso don Conti’, come pure esula dalle competenze di questa Conferenza episcopale… la presentazione di scuse alle vittime e la valutazione riguardo a eventuali risarcimenti”. Distinti saluti e chi si è visto s’è visto.
Ci aiuti, il colpevole è tra noi
Santo Padre chi le scrive è una madre di Acireale, città che da tempo vive il peso di una vergogna ad oggi insoluta firmata don C. C.. Mio figlio Teo, il secondogenito, oggi è un uomo di 38 anni. É un affermato ricercatore nel campo del tumore al cervello e vive a New York. Un giorno mio figlio mi chiama e mi prega di partire per New York. Lo raggiungo e mi racconta di aver subito abusi sessuali durante l’adolescenza…
Il buio diventa ancora più profondo, quando mio figlio mi dice che la persona che ha abusato di lui è stato un nostro carissimo amico, nostro punto di riferimento, parroco della nostra comunità. Mi si è congelato il sangue. E mi si congela ogni secondo ogni attimo quando penso a quello che hanno subito mio figlio e altri, altre come lui. La sentenza del processo canonico in primo grado s’è già conclusa con la condanna di questa persona: ma, non rispettando la sentenza, continua a girare per la città (addirittura sembra sia entrato fino a qualche tempo fa nei locali della basilica di San Sebastiano, dove era appunto decano)…
L’obiettivo (della sentenza) era che fosse messo nella condizione di non fare più male a nessun ragazzino. E spero con tutto il cuore che sia così. Spero ma non ne ho certezza. Santo Padre, me la dia Lei questa certezza, faccia in modo che la Chiesa dia un segnale CONCRETO di vicinanza a chi soffre. Aiuti mio figlio, aiuti la mia città. Le scrivo da figlia, Le scrivo da amica, Le scrivo da madre.
Mariolina. Una mamma
http://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/Stampa201401/140120politi.pdf

Monsignor Gianfranco De Luca parla senza reticenze delle accuse di abusi sessuali che hanno coinvolto un parroco della diocesi: «Ho verificato se ci fosse un fondamento nelle accuse e, per i poteri che la Chiesa mi ha conferito ho sospeso in via cautelativa Don Marino Genova. Non è stato facile, non è stato semplice e non è stata una cosa rapida, ma ho agito secondo il documento della Cei». Quando parla della ragazza, oggi 18enne, il Vescovo si commuove: < Conosco le difficoltà che sta attraversando. Sono cose che non dovrebbero accadere».
di Alessandro Corroppoli
Invece ci siamo assunti le nostre responsabilità affrontando di petto il problema. Questa non è omertà, come ho avuto modo di leggere su qualche giornale nei giorni scorsi, ma discrezionalità. Mi rendo conto che la differenza è sottile ma è così, mi creda»
Il processo canonico segue i tempi della magistratura ordinaria? A che punto è?
«Su questo non posso risponderle per due motivi. Uno perché come Vescovo il mio compito si ferma all’invio della documentazione raccolta alla Congregazione della Dottrina della Fede, e secondo perché non è processo pubblico ma interno alla Chiesa».
Abbiamo incontrato la presunta vittima e le confesso che il suo percorso riabilitativo non è affatto facile.
Passano alcuni attimi prima che il Vescovo risponda. Attimi in cui i suoi occhi diventano lucidi e le labbra vanno serrandosi. «So che il percorso che sta affrontando non è affatto facile, anzi. Conosco le difficoltà che sta attraversando. Sono cose che non dovrebbero accadere».
Don Marino oggi vive ancora fuori dal Molise o è rientrato?
«Come lei ha detto le confermo che si trova in una comunità alle porte di Roma».
Eppure è stato visto di recente proprio qui a Termoli
«Mi scusi, ma mica su di lui pende una restrizione domiciliare?»
Certo, ma in considerazione della sospensione che lei ha emesso non dovrebbe essere così semplice tornare a casa, o mi sbaglio?
«Il fratello di Marino è domiciliato a Termoli dove tra le altre cose risiede anche la sorella. Al di là delle sue eventuali colpe ha il diritto di venire a trovare i propri cari, di curarsi presso il proprio medico, di andare a pagare le tasse? Io penso di sì. E poi ogni qualvolta viene in Molise io sono informato dallo stesso Marino».
Come vive oggi Marino Genova? Percepisce ancora uno stipendio?
«Essendo sospeso dal suo esercizio pastorale non percepisce nessuno stipendio. Vive in comunità ed è aiutato dalla solidarietà dei suoi fratelli».
Uno squillo di cellulare interrompe una chiacchierata che ha visto il Vescovo rispondere a tutte le nostre domande in maniera sicura e pulita, ma allo stesso tempo ha fatto anche emergere il lato più umano e intimo dello stesso, a dimostrazione dell’importanza e delle gravità delle accuse.

Papa Francesco invoca trasparenza sulla pedofilia clericale, ma la Santa Sede rifiuta di rispondere all’Onu sugli insabbiamenti e le modalità di gestione dei crimini.
di Federico Tulli
Secondo la chiave di lettura più diffusa, l’intransigente gesuita Jorge Mario Bergoglio sarebbe stato chiamato a far da papa perché considerato la persona più indicata a raggiungere lo scopo di deviare o quanto meno arginare il flusso letale di notizie e reati “sessuali” e finanziari, veri e presunti, che minacciava la credibilità della Chiesa nel mondo. Dal 13 marzo 2013, a partire dalla scelta del nome Francesco, per diversi mesi non è passato giorno in cui il suo pontificato non sia stato definito “di rottura col passato”. Un passato rappresentato da Giovanni Paolo II, mai incisivo contro la pedofilia, e Joseph Ratzinger, per usare un eufemismo, tardivamente incisivo. Basti citare per entrambi la gestione del caso di Marcial Maciel Degollado, fondatore dei Legionari di Cristo, segnalato alle gerarchie come stupratore per almeno 50 anni, e “condannato” da Benedetto XVI praticamente solo sul letto di morte a 80 anni suonati.
La pretesa di pulizia di Bergoglio, invocata pubblicamente anche per i reati finanziari compiuti tra le Mura leonine, è sostenuta con enfasi dai principali media generalisti italiani i quali hanno anche trovato un nesso con le azioni che la magistratura italiana porta faticosamente avanti contro i traffici di denaro di dubbia provenienza che transitano nello Ior. Questo sebbene sia assodato che mai è partita da dentro il Vaticano una sola denuncia. Né prima del 13 marzo 2013, giorno in cui il cardinale Bergoglio è asceso al soglio pontificio e Benedetto XVI è divenuto papa emerito. Né dopo.
Un silenzio e una linea di condotta che presentano profonde analogie con l’atteggiamento adottato nei confronti della pedofilia clericale da parte delle gerarchie ecclesiastiche in tutto il mondo. Italia compresa, come ha confermato direttamente nel 2010 senza tanti giri di parole il magistrato Pietro Forno, tra i massimi esperti in Europa di questi crimini: «Nessuna denuncia da parte dei vescovi appartenenti alla Conferenza episcopale italiana – disse Forno, in un’intervista che quasi gli costò il posto – è mai arrivata alla magistratura riguardo casi di pedofilia clericale». E come hanno confermato “indirettamente” le Nazioni Unite il 10 luglio 2013 chiedendo alla Santa Sede, l’entità diplomatica della Città Stato, con esplicito riferimento alla Carta dei diritti del fanciullo del 1989, di rivelare i dettagli dei casi delle migliaia di minori che hanno subito abusi all’interno delle istituzioni cattoliche dal 1995.
In quella occasione la Commissione Onu per i diritti dei bambini ha pubblicato una «lista di argomenti» sui quali si chiedono spiegazioni alla Santa Sede in vista dell’udienza sulla questione che si terrà a Ginevra il 16 gennaio 2014. In particolare è stato chiesto quali misure abbia adottato la Chiesa per assicurare che i preti accusati di pedofilia venissero tenuti lontano dai ragazzi e quale supporto sia stato fornito alle vittime. L’Onu ha preteso anche spiegazioni per i casi in cui i minori «sono stati ridotti al silenzio per minimizzare i rischi che le vicende venissero rese pubbliche».
L’11 luglio, il giorno dopo l’istanza delle Nazioni Unite, papa Bergoglio ha promulgato il Motu proprio “sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale”. La riforma è entrata in vigore il primo settembre scorso, dando attuazione tra le altre cose, alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata nel 1989 ma mai applicata.
La scorsa settimana la Segreteria di Stato vaticana ha spedito a Ginevra una memoria scritta con la risposta alle domande dell’Onu, nella quale – sebbene lo scorso marzo papa Francesco abbia detto chiaro e tondo che la soluzione dei crimini sessuali è vitale per la credibilità della Chiesa – la Santa Sede si rifiuta di fornire le informazioni richieste perché a suo dire i casi di pedofilia clericale erano di competenza dei sistemi giudiziari dei Paesi in cui le migliaia di abusi hanno avuto luogo.
Nella sua risposta, la Santa Sede ha insistito sul fatto di essere “separata e distinta” dalla Chiesa cattolica romana, e che non è sua prassi rivelare informazioni sulla disciplina religiosa del clero se non espressamente richiesto dalle autorità del Paese in cui il clero offre la sua opera. Non mancando però di sottolineare di aver cambiato i criteri di selezione dei sacerdoti e rivisto la legge della Chiesa per garantire una corretta disciplina del clero in materia di abusi.
Chi scrive è in possesso della documentazione di 25 pagine spedita il 25 novembre scorso dalla Santa Sede alla Commissione Onu per i diritti dei bambini. Ecco la traduzione italiana dell’abstract.
In riferimento alla lista delle domande anzidette, la Segreteria di Stato della Santa Sede, nel trasmettere le risposte scritte al CRC/C/VAT/Q/2, ha l’onore di sottolineare alcuni punti essenziali a tale riguardo:
1) Come ogni altro Soggetto del diritto internazionale, la Santa Sede svolge le sue attività all’interno della comunità internazionale, e allo stesso tempo mantiene la specificità e gli obiettivi stabiliti dal suo sistema giuridico, e secondo la propria giurisdizione interna, come è sempre stato riconosciuto dalla prassi internazionale.
2) Quando la Santa Sede diventa Stato membro di una Convenzione multilaterale, essa procede alla valutazione necessaria delle norme convenzionali anzidette secondo la propria essenza ed il proprio ruolo di organo centrale della Chiesa Cattolica e a capo dello Stato Città del Vaticano. Inoltre, come è ben noto, la Santa Sede contribuisce offrendo sostegno morale per la effettiva diffusione dei principi delle Convenzioni allo scopo di favorire la determinazione dell’opinio juris (è il convincimento spontaneo di un soggetto, che abbia o meno contribuito all’adozione della norma, che la condotta o i principi stabiliti nella stessa siano giuridicamente obbligatori, n.d.r.), consentendo alle Convenzioni stesse di entrare in vigore più rapidamente, di essere conosciute ed essere efficaci.
Nel caso specifico della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, la Santa Sede considera questo strumento come il più importante tra le norme del diritto internazionale, rendendo possibile l’uniformità in merito ai livelli di salvaguardia della dignità di ogni bambino, per garantire l’interesse prevalente del fanciullo in ogni condizione e situazione.
Tuttavia, tenendo in considerazione la sua natura specifica, che si differenzia dalla struttura e dalle finalità degli altri stati membri della Convenzione, la Santa Sede ritiene in buona fede che alcune richieste di spiegazioni da parte della Commissione si riferiscano a situazioni concrete che ricadono al di fuori del diretto controllo della Santa Sede, in quanto si tratta di fatti di cui sono responsabili persone e istituzioni cattoliche presenti in altri paesi. Per questo motivo, ogni interpretazione, valutazione ed azione legale riguardante quei fatti e quelle situazioni rientrano tra le competenze del sistema giuridico degli stati coinvolti.
D’altro canto, la Santa Sede fornisce tutte le informazioni necessarie richieste dalla Commissione per quanto riguarda ciò che avviene all’interno dello Stato Città del Vaticano, sul cui territorio esercita la sua piena giurisdizione, ed in merito al quale ha pertanto l’obbligo di attuare pienamente la Convenzione e supervisionarne l’applicazione.
[segue timbro: Segreteria di Stato – rapporti con gli Stati]

Il Vaticano ha deciso, sarà il tribunale canonico a giudicare l’ex parroco di
Don Luciano Massaferro evita la riduzione allo stato laicale, almeno per ora. Le autorità vaticane hanno deciso che il parroco di San Vincenzo e San Giovanni dovrà essere sottoposto a un processo canonico per valutare eventuali sanzioni nei suoi confronti. Il provvedimento è stato firmato da Benedetto XVI negli ultimi giorni del suo pontificato, ma è arrivato a conoscenza della curia albenganese solo la scorsa settimana. A presiedere il collegio giudicante sarà monsignor Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Genova.
Il ricorso alla giustizia religiosa rappresenta una prima vittoria per il vescovo Mario Olivieri, che si era opposto all’ipotesi di “spretare” don Massaferro senza passare attraverso il giudizio canonico. Questo provvedimento è previsto per i crimini più gravi, quando il Vaticano si allinea alle sentenze dei tribunali penali italiani perché le considera esaustive e corrette. In questo caso, evidentemente, i vertici cattolici hanno ritenuto necessario un ulteriore approfondimento rispetto alle verifiche compiute dai magistrati del tribunale di Savona, della corte d’Appello di Genova e della Corte di Cassazione a Roma.
Lo scorso luglio, l’ultimo grado del sistema giudiziario italiano ha confermato la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione per il sacerdote alassino. Don Massaferro è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale ai danni di una chierichetta undicenne nell’estate del 2009. In base al verdetto, il prete ha abusato della bambina (ora quindicenne) in tre distinte occasioni. A pesare sull’esito del processo sono stati anche i tentativi di bloccare la segnalazione della vicenda alle forze dell’ordine, effettuati nell’autunno del 2009 sia dall’imputato sia da un’amica, attraverso conversazioni con la piccola e i suoi familiari.
Purtroppo per il parroco, però, la denuncia era già stata inoltrata agli investigatori dai medici che avevano visitato la bimba dopo i primi segnali di insofferenza psicologica. Le indagini della polizia hanno confermato la tesi accusatoria e la vittima ha ribadito la versione iniziale durante l’incidente probatorio.
Nei mesi scorsi, gli avvocati del pedofilo hanno presentato ricorso alla corte europea di Strasburgo, sostenendo che il parroco è stato vittima di un caso di malagiustizia. Se il tribunale internazionale per i diritti dell’uomo accogliesse l’istanza del religioso, si aprirebbe la strada per la ripetizione del processo penale.
Nel frattempo si svolgerà a Genova il procedimento canonico per decidere se allontanare o meno don Massaferro dall’attività religiosa. Come nelle aule giudiziarie di Savona, Genova e Roma, la difesa dell’imputato punterà sull’assenza di elementi probatori oltre alla testimonianza della bambina, considerata inattendibile dai legali del sacerdote.

Federico Tulli, Left 11 del 23 marzo 2013
«Una vita unicamente dedita alla preghiera e alla penitenza; divieto di qualsiasi contatto con i minori; assidua sorveglianza da parte di responsabili individuati dal vescovo di Verona». È la pena più pesante inflitta ai sacerdoti protagonisti di una delle più agghiaccianti vicende di pedofilia clericale mai emerse in Italia. Il destinatario del «precetto penale» comminato dalla Santa Sede è don Eligio Piccoli, come si legge nella lettera (di cui left è in possesso) inviata il 24 novembre 2012 dal vicario giudiziale, monsignor Giampietro Mazzoni, all’avvocato delle vittime riunite nell’Associazione sordi Provolo.
Per gli abusi pedofili compiuti nell’Istituto per bambini sordi Provolo di Verona, nel quale era educatore, Piccoli è stato riconosciuto colpevole al termine di una inchiesta indipendente unica in Italia, affidata dalla Santa Sede a un magistrato “civile”, Mario Sannite. Le accuse formulate dai giovani ospiti dell’Istituto sin dalla metà degli anni 80 e inascoltate per quasi 30 anni, riguardano 25 persone tra sacerdoti e fratelli laici. Al termine dei tre anni d’indagine Sannite ha ravvisato elementi di colpevolezza solo per tre di loro: don Piccoli, don Danilo Corradi e frate Lino Gugole. Per Corradi le accuse «non risultano provate», ma «stante il dubbio, la Santa Sede ha formulato nei suoi confronti un’ammonizione canonica, che comporta una stretta vigilanza da parte dei responsabili dei suoi comportamenti».
Corradi dunque, rimane prete e viene controllato da chi per anni ha ignorato le accuse nei suoi confronti. Ancor più sconcertante, se possibile, il paragrafo relativo al terzo uomo. «Gugole – si legge nel testo – è affetto da una grave forma di alzheimer che lo rende del tutto incapace di intendere e di volere. È ricoverato in una casa di riposo presso l’ospedale di Negrar. Nessun provvedimento, stante la sua condizione, è stato preso nei suoi confronti».
In realtà sarebbe difficile anche solo recapitargli di persona un telegramma, poiché, come ha raccontato a chi scrive il portavoce dell’associazione, Marco Lodi Rizzini, «Lino Gugole è morto nel 2011, con tanto di necrologi pubblicati sui giornali locali e i gazzettini parrocchiali». Riguardo gli altri accusati la Santa Sede liquida la faccenda affermando che su alcuni di loro si continuerà a indagare mentre per altri non è possibile perché deceduti oppure perché dimessi dall’Istituto. Tra i “prosciolti” c’è l’ex vescovo di Verona, oggi in odor di canonizzazione, Giuseppe Carraro. Il suo accusatore non è stato creduto nonostante la minuziosa descrizione della stanza in cui era costretto a «masturbazioni, sodomizzazioni e rapporti orali».
La vicenda dei sordi di Verona, anche per le analogie con il caso Murphy, è stata descritta da Gibney nel suo film Mea maxima culpa. Il silenzio nella casa di Dio appena uscito nelle sale italiane. A condurre il regista premio Oscar sulle tracce di questa tipica storia di pedofilia clericale, fatta di omertà, reticenze e disprezzo per delle persone indifese, è stato l’esponente dei Radicali Maurizio Turco, che prima da parlamentare europeo e poi da deputato in Italia è stato uno dei pochissimi politici a puntare il dito contro le responsabilità della Chiesa, in particolare della Conferenza episcopale italiana: «Il caso del Provolo non è isolato.
Chiediamo al neo papa Francesco di non fare pulizia a occhi chiusi come i suoi predecessori. In Italia sono avvenute cose gravi e diffuse, non singole vicende. L’auspicio è che nel nome della trasparenza Bergoglio obblighi la Cei di Bagnasco a istituire una commissione d’inchiesta indipendente su scala nazionale. Come è già avvenuto in Irlanda, Belgio e Germania».