Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: conferenze

  • CEI & PEDOFILIA

    CEI & PEDOFILIA

    di ANDREA FILLORAMO

    “Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Il proverbio afferma che c’è una grande differenza tra l’enunciazione di un progetto o dei principi e la sua realizzazione e con esso talvolta viene riconosciuta l’incoerenza di chi “predica bene ma razzola male”. Ciò sicuramente non si può dire di Papa Francesco che, durante il volo che lo riportava a casa dalla terra santa, dichiara guerra ai sacerdoti pedofili e paragona la violenza di un prete su un bambino a una “messa nera”, un vero “sacrilegio” e, immediatamente dopo, attua dei provvedimenti concreti contro la pedofilia nella chiesa cattolica. Ecco le sue parole “Non c’è posto nel ministero della Chiesa per coloro che commettono abusi sessuali; e mi impegno a non tollerare il danno recato a un minore da parte di chiunque, indipendentemente dal suo stato clericale. Per tutti noi vale il consiglio che Gesù dà a coloro che danno scandalo, la macina da molino e il mare”.

    Un durissimo anatema di Bergoglio contro la pedofilia, inoltre, lo lancia in un lungo colloquio con Eugenio Scalfari, pubblicato da Repubblica. “La pedofilia è una lebbra che c’è nella Chiesa e colpisce anche vescovi e cardinali”. “La corruzione del fanciullo è quanto di più terribile e immondo si possa immaginare e questi fatti succedono anche in famiglia” ma “come Gesù userò il bastone contro i preti pedofili, tra cui ci sono anche vescovi e cardinali”. Seguono a queste parole i fatti clamorosi: l’arresto in Vaticano dell’ex nunzio apostolico nella Repubblica Domenicana, Józef Wesolowski, la rimozione del vescovo di Ciudad del Este, la seconda città del Paraguay, monsignor Rogelio Ricardo Livieres Plano e altri fatti. Il Papa, quindi, per quanto riguarda la pedofilia, non fa sconti a nessuno, neppure alle più alte cariche della curia di Roma.

    Egli continua la battaglia di papa Benedetto XVI, che è stato obbligato a provare l’ultimo disperato tentativo di invertire la rotta della chiesa cattolica. Non dimentichiamo, infatti, che era stato Ratzinger, l’allora capo della Congregazione per la dottrina della fede, che, con una ben precisa circolare inviata ai vescovi di tutto il mondo il 18 maggio 2001, non solo imponeva il segreto su questi orribili argomenti, ma avvertiva anche che a volere una tale direttiva era il papa di allora in persona, cioè Giovanni Paolo II. Da notare che per quell’ordine scritto, diramato a tutti i vescovi assieme all’allora suo vice, cardinale Tarcisio Bertone, Ratzinger nel 2005 è stato incriminato negli Stati Uniti per cospirazione contro la giustizia in un processo contro preti pedofili in quel di Houston, nel Texas. Ricordiamo ancora che Mons. Giuseppe Betori, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. nel mese di maggio 2002 ha dichiarato]: “I preti pedofili sono un fatto assolutamente marginale che non richiede interventi da parte delle istanze centrali della Chiesa italiana. Si tratta di un fenomeno estremamente limitato e i vescovi riaffermano la loro fiducia nella stragrande maggioranza dei preti, che servono con fedeltà la Chiesa e l’educazione dei giovani”.

    “Il Consiglio permanente non ha mai parlato di casi di pedofilia, alla Cei non c’è nessun elenco in proposito, non abbiano né casi in evidenza né una procedura di monitoraggio”. “La Cei non esercita sorveglianza sui vescovi, non è una superconferenza che li controlla, perché è responsabilità di ogni singolo vescovo affrontare la questione”. Per mettere in atto il suo piano Bergoglio promulga una profonda riforma del codice penale e del codice di procedura penale in vigore in Vaticano (che recepisce i codici italiani del 1929). In particolare modifica e inasprisce le pene per abusi sessuali (da 8 a 20 anni di reclusione) e stabilisce che i cittadini vaticani o i diplomatici della Santa Sede possono essere processati dinanzi al tribunale penale del Vaticano anche quando compiono reati all’estero. L’arresto del nunzio getta immediatamente nel panico la parte pedofila del clero cattolico, che teme di cadere nella rete della giustizia vaticana, che non “tollera” e non “perdona”; Le decisioni del papa sono come un terremoto, quando cadono per terra cornicioni, numerose crepe appaiono sui muri e soprattutto tantissima gente va per strada, spaventata ed allo stesso tempo stupita.

    Come c’era da aspettarsi appaiono nella Chiesa anche i garantisti, che si esercitano nella difesa delle prerogative degli imputati solo perché appartengono al loro “giro”. La decisione di arrestare un arcivescovo in Vaticano, a loro dire, è un gesto inutilmente plateale che va a colpire un componente del corpo diplomatico della Santa sede e rischia di mettere in crisi l’autorevolezza del Vaticano nel mondo. Il Papa, però non si ferma né intende fermarsi; istituisce all’interno della “Congregazione per la dottrina della fede” uno speciale collegio, formato da 7 cardinali e vescovi, per velocizzare i numerosi processi sui sacerdoti accusati di pedofilia. Egli conosce bene la tragica situazione della Chiesa “infangata” da una schiera interminabile di preti e vescovi che si sono macchiati di un gravissimo reato. Dal 2004, più di 3.400 casi credibili di abusi, infatti, sono stati denunciati al Vaticano, di cui 401 nel solo 2013. Egli sa bene che altre misure disciplinari sono state prese nei confronti di 2.572 sacerdoti. Tra le sanzioni minori ai 2.572 sacerdoti c’è anche l’imposizione a vivere il resto della vita in penitenza e preghiera, misura spesso usata quando il prete accusato è anziano o infermo.

    Non sono pochi ma si tratta di sacerdoti che vengono “messi in un luogo in cui non hanno alcun contatto con bambini”. Il punto più importante in questo “processo” di interventi “drastici” nei confronti dei preti pedofili, iniziato da Benedetto XVI, e, concluso da papa Francesco, è che la Santa Sede, nel suo campo, e le Conferenze episcopali, sono sul fronte per combattere contro ogni abuso sessuale sui minori, per prevenire questo crimine, per aiutare le vittime e per punire anche chi è colpevole. Molte diocesi e, quindi, molti vescovi si sono dichiarati In piena sintonia con il Papa, come l’arcidiocesi di Chicago che ha pubblicato sul suo sito ufficiale i nomi di 36 preti che hanno abusato di 350 minori dal 1950 a oggi. Un’operazione trasparenza, benedetta da Francesco. Tale operazione, però, in Italia tarda ad arrivare.

    Ancora, in molti vescovi italiani manca la coerenza ”fra le parole di condanna” di un crimine e “i fatti” che prevedono, come richiesto dal papa la “tolleranza zero”. Basta, infatti leggere le linee guida della Cei sulla pedofilia. In esse permane la mancanza dell’obbligo giuridico per i vescovi di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di abuso sui minori. Una posizione che mi sembra agli antipodi rispetto a quella di Bergoglio. Leggiamo, infatti: “il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, non ha l’obbligo giuridico, ma solo il dovere morale di denunciare all’autorità giudiziaria notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti. Insomma, per i vescovi non c’è nessun obbligo, ma solo il dovere “di contribuire al bene comune” attraverso la denuncia di notizie a proposito di abusi sessuali da parte dei sacerdoti nei confronti di minori.” Lo stesso documento sottolinea però che i vescovi devono dedicare un’attenzione particolare nel discernimento vocazionale di coloro che si presentano per il sacerdozio o per entrare nella vita consacrata”.

    Uguale “attenzione particolare” la CEI, però, non propone per la “selezione” e l’individuazione dei vescovi pedofili. In linea con questa “ posizione”, che, a mio parere non è quella del Papa, c’è l’appello dei vescovi italiani al termine dell’assemblea generale della Cei che si è tenuta ad Assisi. Nel comunicato finale i presuli scrivono che “se nella buona come nella cattiva sorte il presbiterio è la famiglia del sacerdote, si avverte l’importanza che anche quanti si sono resi colpevoli di delitti possano non sentirsi abbandonati a se stessi”. Cosa significhi “non sentirsi abbandonati a se stessi”?, non lo sappiamo, o meglio lo conosciamo leggendo ancora un altro passaggio delle linee guida sulla pedofilia, che indubbiamente desta grande sconcerto: “La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime”.

    Affermazioni che suonano come un magistero totalmente opposto a quello di Papa Francesco. Che la CEI ne abbia consapevolezza o no, a noi ritornano in mente le parole del papa, che ha recentemente affermato: “il bene di un bambino o di un adulto vulnerabile è prioritario nel momento in cui viene presa qualsiasi decisione” e, inoltre: ”vale il consiglio che Gesù dà a coloro che danno scandalo, la macina da molino e il mare”. Una missione che sembra del tutto estranea alla Cei.

  • Chiesa e pedofilia in Italia: quando la storia non insegna. E si ripete

    Chiesa e pedofilia in Italia: quando la storia non insegna. E si ripete

    Valerio Gigante, Adista

    Un libro che analizza le radici storico-culturali – e le opportunità “politiche” – che hanno portato la Chiesa italiana ad essere così reticente, a volte addirittura omertosa, sui casi di pedofilia che riguardavano il clero, e che scava alle radici delle logiche che hanno condotto vescovi ed istituzioni ecclesiastiche a rimuovere o insabbiare sistematicamente tale questione, finché essa non è esplosa in maniera incontenibile negli anni scorsi, portando il Vaticano e molte Conferenze episcopali ad assumere misure straordinarie per contrastare il fenomeno. Molte, ma non quella italiana, dove ad oggi solo due diocesi, in seguito a decine di denunce rimaste inascoltate per anni, hanno deciso di istituire una commissione d’inchiesta: Bressanone e Verona (la prima perché si rivolge ad un’opinione pubblica molto esigente, prevalentemente formata sul modello di quella austriaca e tedesca; l’altra, Verona, in seguito al clamoroso scandalo dell’istituto Provolo). Nel resto d’Italia, nulla. L’indagine di Federico Tulli, giornalista per numerose testate, da Sette del Corriere della Sera a Left/Avvenimenti, da Cronache Laiche (di cui è condirettore) a Globalist, si intitola Chiesa e pedofilia, il caso italiano (l’Asino d’Oro, 2014, euro 18) e costituisce l’ideale prosieguo di un altro libro scritto nel 2010 sempre per lo stesso editore: Chiesa e pedofilia. Non lasciate che i pargoli vadano a loro.

    Tulli, che si occupa di divulgazione scientifica, bioetica, laicità e diritti civili, fa iniziare la sua riflessione da una risposta resa all’autore stesso, nel 2012, da p. Federico Lombardi: il portavoce della Santa Sede, a Tulli che nel corso di una conferenza stampa gli chiedeva se il Vaticano non ritenesse opportuna l’istituzione in Italia di una commissione di inchiesta sulla pedofilia sulla scia di analoghe esistenti in Paesi come dall’Irlanda, Belgio, Stati Uniti, Australia, Olanda, Germania, considerando che nel decennio precedente circa 150 sacerdoti erano finiti sotto processo, rispose che no, non ce n’era affatto bisogno.

     E allora, visto che la mappatura del fenomeno la Chiesa italiana e il Vaticano non intendono realizzarla, a tentare di fare luce sulle dimensioni e le cause del fenomeno della pedofilia nella Chiesa del nostro Paese ci ha provato lo stesso Tulli. Il risultato della sua indagine è significativo. Nella seconda parte del libro, dai casi descritti (a partire dall’Unità d’Italia sino ad oggi), si evince da una parte che gli episodi criminali sono molti e si sono succeduti senza soluzione di continuità; dall’altra che la Chiesa istituzione ha costantemente ed esclusivamente mirato a preservare la propria immagine pubblica, sacrificando in questo modo diritti e la tutela delle vittime. Esponendo al pericolo altri bambini, potenziali vittime di preti pedofili trasferiti di parrocchia in parrocchia, invece che rimossi dal loro ufficio, denunciati o curati. Tuttora, le “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” della Cei non prevedono alcun obbligo dei vescovi di denunciare alla magistratura italiana i presunti casi di pedofilia.

    Si comprende così come mai l’autore interpreti la linea della “tolleranza zero” avviata sotto il pontificato di Benedetto XVI più come la strategia per salvare la reputazione e le casse della Chiesa piuttosto che la volontà di fare realmente pulizia. Del resto, come riferisce l’autore nella sua introduzione, lo scandalo è costato alla Chiesa almeno due miliardi di dollari, in termini di mancate offerte. Oltre a perdita di influenza sulle masse e credibilità, diminuzione di potere politico e di lobbying, fuga di fedeli (nella sola cattolicissima Irlanda i cattolici – ricorda Tulli – sono passati dal 69% del 2005 al 47% del 2010). Tutta la prima parte del libro viene invece dedicata ad analizzare le strategie con cui prima Ratzinger e poi Bergoglio hanno scelto di contrastare il fenomeno. Per Tulli anche sotto papa Francesco poco o nulla sembra essere realmente cambiato, se non in termini di un consenso che il nuovo pontefice sembra capace di suscitare in maniera decisamente superiore rispetto a chi lo ha preceduto. Il nuovo papa, forte del grande appoggio dell’opinione pubblica laica e cattolica, unita allo sdegno crescente per gli scandali del passato, avrebbe potuto imporre a tutte le Chiese del mondo l’obbligo di denuncia alle autorità giudiziarie “laiche”, o disporre la pubblicazione degli archivi con i nomi dei sacerdoti denunciati in Vaticano, ma non lo ha fatto. E anche la Commissione antipedofilia nominata da Bergoglio è poca cosa. Tulli ricorda che essa era stata annunciata sin dal febbraio del 2012, cioè sotto Benedetto XVI. E che ci sono quindi voluti quasi due anni solo per nominare i primi otto saggi che la compongono. Nel frattempo, i rilievi dell’Onu proseguono; e a quelli della commissione sull’infanzia si sono aggiunte, in maggio, quelle della Commissione Onu contro la tortura, che ha inserito i crimini dei preti pedofili contro i bambini dentro questa fattispecie di reato, articolando una serie di dure e dettagliate critiche al Vaticano per la mancata prevenzione e vigilanza sui suoi preti.

    Il libro di Tulli, oltre a costituire un prezioso dossier sul fenomeno dei preti pedofili in Italia, contiene infine anche una serie di interessanti documenti. Tra essi, l’integrale della famosa indagine pubblicata nel febbraio scorso dalla commissione Onu sui diritti dell’infanzia, che il libro riporta tradotta in italiano.

    http://norational.wordpress.com/2014/07/09/chiesa-e-pedofilia-in-italia-quando-la-storia-non-insegna-e-si-ripete/

  • Comitato contro la tortura  Osservazioni conclusive 2014 sul rapporto iniziale della Santa Sede

    Comitato contro la tortura Osservazioni conclusive 2014 sul rapporto iniziale della Santa Sede

    Comitato contro la tortura Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *

    Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *

    Il Comitato contro la tortura ha esaminato il rapporto iniziale della Santa Sede (CAT / C / VAT / 1) alle riunioni 1220 e 1223, tenutesi il 5 e 6 maggio 2014 (CAT / C / SR.1220 e CAT / C / SR.1223 ) e ha adottato le seguenti osservazioni conclusive in occasione delle riunioni 1245, 1246 e 1247 (CAT / C / SR.1245, CAT / C / SR.1246 e CAT / C / SR.1247) tenutesi il 21 e 22 maggio 2014.

    A. Introduzione

    Il Comitato accoglie con favore il rapporto iniziale della Santa Sede (CAT / C / VAT / 1), che segue le Linee guida del Comitato sulla forma e il contenuto dei rapporti iniziali (CAT / C / 4 / Rev.3) richiesti dall’articolo 19 sul misure adottate per dare attuazione alle loro iniziative ai sensi della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma deplora che il rapporto sia stato presentato con nove anni di ritardo.

    Il Comitato apprezza inoltre il dialogo aperto e costruttivo con la delegazione di alto livello dello Stato parte e le informazioni supplementari fornite durante l’esame del rapporto.

    B. Aspetti positivi

    Il Comitato accoglie con favore il fatto che, a seguito della ratifica della Convenzione, lo Stato parte abbia aderito alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, il 25 gennaio 2012.

    Il Comitato accoglie inoltre con favore gli sforzi dello Stato parte per rivedere la propria legislazione in aree di rilevanza per la Convenzione, tra cui:

    (a) L’emissione motu p ropriodi Papa Francesco di una Lettera Apostolica “Sulla Giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano in materia penale”, in data 11 luglio 2013. La lettera è stata promulgata ed entrata in vigore il 1 ° settembre 2013, stabilendo l’esercizio della giurisdizione penale da parte della Autorità dello Stato della Città del Vaticano per reati la cui persecuzione è richiesta da accordi internazionali ratificati dalla Santa Sede. Questa legislazione modificata della Santa Sede, in particolare la legge n. VIII sulle norme supplementari in materia di diritto penale, entrata in vigore il 1 settembre 2013, e che incorpora nel sistema legale il crimine di tortura, i crimini contro l’umanità e una definizione di crimini contro i minori; e Legge N.

    (b) L’emissione da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede di una Lettera Circolare per assistere le Conferenze Episcopali nello sviluppo di linee guida per trattare i casi di abusi sessuali su minori perpetrati da chierici, il 3 maggio 2011, che conferma, come stabilito nel 2001 Motu P ro prio Sacramentorum Sanctit atis T utela , secondo cui i Vescovi e i Superiori Maggiori devono deferire alla Congregazione per la Dottrina della Fede tutte le accuse credibili di abusi sessuali su minori da parte di chierici. La Circolare stabilisce inoltre, con parole proprie, che “si debbano sempre seguire le prescrizioni di diritto civile in merito alla denuncia di tali reati all’autorità preposta”.

    Il Comitato accoglie inoltre con favore gli sforzi dello Stato parte per modificare le sue politiche, programmi e misure amministrative per dare effetto alla Convenzione, tra cui:

    (a) La chiara condanna, nel rapporto della Santa Sede, dell’uso della tortura e di altri atti di trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti in quanto contrari alla dignità, integrità e identità della persona umana e ai suoi riferimenti alle dichiarazioni di diversi Papi contro la tortura e contro la pena di morte, compreso il promemoria di Papa Benedetto XVI, nel 2007, ai membri della Commissione internazionale per la pastorale carceraria cattolica, che rappresenta i cappellani delle carceri di 62 paesi, affermando: “Ribadisco che il divieto contro la tortura contravvenuta in qualsiasi circostanza ”;

    (b) l’istituzione di un Ufficio speciale all’interno del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per sovrintendere all’attuazione degli accordi internazionali di cui la Santa Sede è parte, il 10 agosto 2013;

    (c) La creazione della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, il 5 dicembre 2013, per fungere da comitato consultivo del Papa, e la dichiarazione dei suoi membri il 3 maggio 2014 che considerano particolarmente importante garantire la responsabilità;

    (d) La dichiarazione di Papa Francesco, durante un incontro con l’International Catholic Child Bureau l’11 aprile 2014, riconoscendo i danni causati dagli abusi sessuali sui bambini da parte di alcuni sacerdoti, in cui il Pontefice ha affermato che “non faremo un passo a ritroso per quanto riguarda il modo in cui affronteremo questo problema e le sanzioni che devono essere imposte. Al contrario, dobbiamo essere ancora più forti “.

    L’affermazione del capo della delegazione che i trattati internazionali, inclusa la Convenzione, ratificata dalla Santa Sede, e gli accordi presi dalla Santa Sede con altri soggetti internazionali o altri Statuti hanno la precedenza sul diritto interno della Santa Sede.

    C. Principali argomenti di preoccupazione e raccomandazioni

    Campo di applicazione della Convenzione

    Il Comitato prende atto della Dichiarazione interpretativa resa dalla Santa Sede in occasione dell’adesione alla Convenzione e delle dichiarazioni nel rapporto dello Stato parte rafforzate dalla delegazione durante il dialogo, esprimendo l’opinione che la Convenzione si applichi esclusivamente alla Santa Sede. gli emendamenti del 2013 alle leggi della Santa Sede, di cui sopra, stabiliscono che i funzionari pubblici della Santa Sede comprendono, tra le altre persone, (a) membri, funzionari e personale dei vari organi della Curia romana e delle Istituzioni collegate a esso; e (b) i legati papali e il personale diplomatico della Santa Sede. Il Commento generale n. 2 del Comitato ricorda che gli Stati hanno la responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dei loro funzionari e di altri che agiscono in veste ufficiale o che agiscono per conto dello Stato, in collaborazione con lo Stato, sotto la sua direzione o controllo, o comunque in base alla legge. Questa responsabilità si estende alle azioni e alle omissioni dei dipendenti pubblici di uno Stato parte schierati in operazioni all’estero.Il Comitato ricorda agli Stati parti della Convenzione che sono obbligati ad adottare misure efficaci per impedire che i loro funzionari e altri che agiscono in veste ufficiale perpetrino o istigare la commissione di torture o maltrattamenti e di acconsentire o acconsentire alla commissione di tali violazioni da parte di altri, compresi attori non statali, in qualsiasi situazione in cui esercitano giurisdizione o controllo effettivo.

    Il Comitato rileva che la Dichiarazione interpretativa resa dallo Stato parte non è coerente con le norme summenzionate ai sensi della propria legge e della Convenzione. Il Comitato invita lo Stato parte a prendere visione della Dichiarazione interpretativa alla luce delle considerazioni sopra esposte, non escludendo la possibilità di reinterpretazione o ritiro. Il Comitato ricorda che gli obblighi dello Stato parte ai sensi della Convenzione riguardano tutti i funzionari pubblici dello Stato parte e altre persone che agiscono in modo ufficiale o ai sensi della legge. Tali obblighi riguardano le azioni e le omissioni di tali persone ovunque esercitino un effettivo controllo sulle persone o sul territorio.

    Definizione torture

    Il Comitato accoglie con favore l’adozione della Legge n. VIII dell’11 luglio 2013 che contiene una definizione di tortura e altri elementi stabiliti nella Convenzione. Il Comitato rileva che questa legge si riferisce a “il pubblico ufficiale con funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria o delle forze dell’ordine, nonché chiunque svolga a titolo ufficiale un ruolo simile o analogo, e chiunque, sotto la loro istigazione o con il loro consenso e acquiescenza … “La Lettera Apostolica afferma al paragrafo 3 che le seguenti persone sono considerate funzionari pubblici:” (a) membri, funzionari e personale dei vari organi della Curia romana e delle istituzioni ad essa collegate. (B) Legati pontifici e personale diplomatico della Santa Sede. (c) Quelle persone che servono come rappresentanti, dirigenti o direttori, nonché le persone che, anche di fatto, gestiscono o esercitano il controllo sugli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede e iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. (d) Qualsiasi altro soggetto che eserciti una funzione amministrativa o giudiziaria mandato presso la Santa Sede, permanente o temporaneo, retribuito o non retribuito, indipendentemente dall’anzianità di quella persona “. Il Comitato ricorda inoltre che l’articolo 4 della Convenzione richiede agli Stati parti di garantire che” un tentativo di commettere tortura e … un atto di qualsiasi persona che costituisce complicità o partecipazione alla tortura ”è un reato ai sensi del suo diritto penale. Il Comitato ha espresso nel suo Commento Generale n. 3 che i termini di prescrizione non dovrebbero essere applicabili al crimine di tortura (artt. 1 e 4).

    Il Comitato chiede conferma che lo Stato parte rispetti pienamente i requisiti della Convenzione secondo cui “tutti i funzionari pubblici o le persone che agiscono in veste ufficiale” sono coperti in linea con l’articolo 1 della Convenzione. Invita lo Stato parte ad adottare misure efficaci per garantire che la sua definizione di tortura si applichi a tutti i funzionari pubblici, come stabilito nella Convenzione, e che lo Stato parte adempia a tutti i suoi obblighi ai sensi della Convenzione. Il Comitato cerca inoltre di chiarire che “un tentativo di commettere tortura e … un atto da parte di qualsiasi persona che costituisce complicità o partecipazione alla tortura” è proibito dal suo diritto penale. Il Comitato ricorda allo Stato parte che il Commento generale n.

    Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti

    Il Comitato rileva che dal 2001 i funzionari della Santa Sede hanno richiesto la denuncia obbligatoria di tutte le accuse credibili di abusi sessuali su minori da parte del clero alla Congregazione per la dottrina della fede nello Stato della Città del Vaticano. Il Comitato apprezza i dati forniti dalla delegazione che indicano che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha confermato 3.420 accuse credibili di abusi sessuali da parte di sacerdoti tra il 2004-2013, con conseguente attuazione di numerose pene canoniche inflitte attraverso un processo penale ecclesiastico, tra cui l’abbandono di 848 sacerdoti e la disciplina di altri 2.572, come l’imposizione di una vita di preghiera o di penitenza. Nel suo Commento Generale n. 2,

    A questo proposito, il Comitato deplora che lo Stato parte non abbia fornito i dati richiesti sul numero di casi in cui lo Stato parte ha fornito informazioni alle autorità civili nei luoghi in cui si sono verificati i casi e nei luoghi in cui si trovano attualmente i sacerdoti interessati. Il Comitato accoglie con favore l’assicurazione fatta dalla delegazione che il clero cattolico è incaricato di denunciare le accuse di abusi sessuali su minori perpetrati da membri del clero alle autorità civili e alla Congregazione per la dottrina della fede. Tuttavia, il Comitato è preoccupato per i rapporti secondo cui i funzionari dello Stato parte resistono al principio della segnalazione obbligatoria di tali accuse alle autorità civili.

    Il Comitato è inoltre preoccupato per le numerose segnalazioni di casi in cui il clero accusato o condannato dalle autorità civili di tali reati è stato trasferito ad altre diocesi e istituzioni dove sono rimasti in contatto con minori e altri che sono vulnerabili, e in alcuni casi hanno commesso abusi nei loro posizionamenti successivi. Tali accuse compaiono nei rapporti di commissioni e indagini intraprese in diversi paesi. Durante il dialogo con lo Stato parte, il Comitato ha sollevato il caso di padre Joseph Jeyapaul, il caso di padre Peter Kramer e le conclusioni raggiunte da un gran giurì a Philadelphia, Stati Uniti, nel 2005, come esemplificativi di queste preoccupazioni (art. 2).

    Lo Stato parte dovrebbe garantire che i funzionari della Santa Sede e altri funzionari pubblici della Santa Sede adottino misure efficaci per monitorare la condotta delle persone sotto il loro effettivo controllo, per fermare e sanzionare tale condotta in ogni caso in cui vengano a conoscenza di accuse credibili di violazioni di la Convenzione, e ad adottare altre misure sotto il loro controllo per prevenire la commissione di successive violazioni da parte delle persone interessate, tra cui:

    (a) Continuare a sviluppare e attuare programmi e politiche per prevenire violazioni della Convenzione;

    (b) Garantire che le persone che sono soggette a un’accusa di abuso portato all’attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede o altri funzionari dello Stato parte siano immediatamente sospese dalle loro funzioni in attesa delle indagini sulla denuncia, per proteggersi la possibilità di successivi abusi o intimidazioni delle vittime;

    (c) Garantire un monitoraggio efficace dei collocamenti di tutto il clero che sono oggetto di indagine da parte della Congregazione per la dottrina della fede e impedire il trasferimento del clero che è stato credibilmente accusato di abuso allo scopo di evitare un’adeguata indagine e punizione della ir crimini. Per i responsabili, applicare le sanzioni, compresa la dimissione dal servizio d’ufficio;

    (d) Garantire che tutti i funzionari dello Stato parte esercitino la dovuta diligenza e reagiscano adeguatamente alle accuse credibili di abuso, sottoponendo qualsiasi funzionario che non lo faccia a sanzioni significative;

    (e) Adottare misure efficaci per garantire che le accuse ricevute dai suoi funzionari in merito a violazioni della Convenzione siano comunicate alle autorità civili competenti per facilitare le loro indagini e il perseguimento dei presunti autori. Lo Stato parte dovrebbe fornire dati al Comitato nel suo prossimo rapporto periodico sul numero di casi in cui ha fornito informazioni alle autorità civili sia nei luoghi in cui si sono verificati i casi che nei luoghi in cui si trovano attualmente le persone interessate.

    Impunità

    Il Comitato apprezza la conferma fornita in merito alle indagini in corso ai sensi del Codice penale dello Stato della Città del Vaticano sulle accuse di abusi sessuali su minori da parte dell’arcivescovo Josef Wesolowski, ex nunzio papale nella Repubblica Dominicana. Il Comitato rileva che la Repubblica di Polonia avrebbe richiesto l’estradizione dell’arcivescovo Wesolowski. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che lo Stato parte non abbia individuato fino ad oggi alcun caso in cui abbia perseguito un individuo responsabile della commissione o complicità o partecipazione a una violazione della Convenzione (artt.4, 5, 6, 7 e 8). ).

    Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue autorità competenti procedano a un’indagine tempestiva e imparziale sull’Arcivescovo Wesolowski e qualsiasi altra persona accusata di aver perpetrato o complice di violazioni della Convenzione che abbia la nazionalità dello Stato parte o sia presente sul territorio dello Stato parte. Stato parte. Se giustificato, lo Stato parte dovrebbe garantire che tali persone siano perseguite penalmente o estradate per essere perseguite dalle autorità civili di un altro Stato parte. Il Comitato chiede allo Stato parte di fornirgli informazioni sull’esito delle indagini riguardanti l’arcivescovo Wesolowski.

    Cooperazione con procedimenti civili e penali

    Il Comitato è preoccupato per le segnalazioni ricevute di casi in cui lo Stato parte ha rifiutato di fornire informazioni alle autorità civili in relazione a procedimenti relativi ad accuse secondo cui membri del clero hanno commesso violazioni della Convenzione, nonostante il fatto che dal 2001 la Congregazione per la Dottrina della Fede nello Stato della Città del Vaticano ha avuto la responsabilità di ricevere e indagare su tutte le accuse di abusi sessuali su minori da parte del clero cattolico. Il Comitato esprime preoccupazione per le accuse secondo cui nel 2013 il nunzio papale in Australia avrebbe invocato l’immunità diplomatica rifiutandosi di fornire la documentazione d’archivio per assistere la Commissione speciale d’inchiesta del New South Wales sugli abusi sessuali.

    Lo Stato parte dovrebbe adottare misure efficaci per garantire la fornitura di informazioni alle autorità civili nei casi in cui stanno svolgendo indagini penali su accuse di violazioni della Convenzione perpetrate dal clero cattolico o da loro acconsentite. Lo Stato parte dovrebbe garantire che le procedure per richiedere tale cooperazione siano chiare e ben note alle autorità civili e che le richieste di cooperazione ricevano una risposta tempestiva.

    Garanzie legali di base

    Il Comitato apprezza le informazioni fornite dallo Stato parte nel suo rapporto e al dialogo sulle protezioni legali per le persone private della libertà nello Stato parte previste dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e dai progetti di regolamento del 2012 del Dipartimento della sicurezza. Servizi e Protezione Civile. Il Comitato si rammarica che non siano state fornite informazioni sul fatto che questi documenti incorporino le particolari garanzie legali contro la tortura che il Comitato ha invitato tutti gli Stati parti a garantire a tutte le persone private della libertà (artt. 2, 13, 15 e 16).

    Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue leggi e regolamenti prevedano il diritto di tutte le persone private della libertà di godere delle garanzie legali contro la tortura enumerate nel Commento generale n. 2 del Comitato, compreso il diritto di tutti i detenuti a ricevere assistenza legale, assistenza medica indipendente e per contattare i parenti della madre di privazione della libertà. Lo Stato parte dovrebbe monitorare la fornitura di tali salvaguardie da parte dei suoi funzionari pubblici e garantire che qualsiasi inadempienza nel fornire tali garanzie come richiesto si traduca in sanzioni disciplinari o di altro tipo.

    Reclami e indagini tempestive, approfondite e imparziali

    Il Comitato accoglie con favore gli emendamenti al Codice penale e al Codice di procedura penale dello Stato della Città del Vaticano che chiariscono che le autorità dovrebbero perseguire le accuse di violazioni della Convenzione da parte di cittadini e funzionari. Il Comitato accoglie inoltre con favore le informazioni a condizione che la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, istituita da Papa Francesco, cercherà di garantire la responsabilità ei suoi membri hanno annunciato che intendono fare proposte specifiche sulla sensibilizzazione “riguardo alle tragiche conseguenze degli abusi sessuali e delle conseguenze devastanti del mancato ascolto, della mancata segnalazione di sospetti di abuso e del mancato sostegno alle vittime / sopravvissute e alle loro famiglie ”. Ad oggi non sono state fornite informazioni al Comitato in merito al mandato della Pontificia Commissione, poteri investigativi,

    Lo Stato parte dovrebbe:

    (a) Stabilire un meccanismo di reclamo indipendente a cui le vittime di presunte violazioni della Convenzione possano riferire in modo confidenziale le accuse di abuso e che abbia il potere di cooperare con le autorità dello Stato parte e con le autorità civili del luogo in cui si è verificato il presunto abuso;

    (b) Garantire che gli organi incaricati di svolgere indagini su accuse di violazioni della Convenzione da parte di pubblici ufficiali della Santa Sede, compreso l’Ufficio del Promotore di Giustizia, siano indipendenti senza alcun collegamento gerarchico tra gli investigatori ei presunti autori. Garantire che tali organismi svolgano le indagini in modo rapido, completo e imparziale;

    (c) Chiarire se la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori istituita nel dicembre 2013 debba avere pieni poteri per indagare sui casi di presunte violazioni della Convenzione, assicurare che i risultati di ogni sua indagine siano resi pubblici e che siano prontamente agito da funzionari con funzione di procura, entro un determinato termine.

    Concordati e altri accordi

    Il Comitato è preoccupato per le accuse secondo cui concordati e altri accordi negoziati dalla Santa Sede con altri Stati potrebbero impedire efficacemente il perseguimento di presunti autori limitando la capacità delle autorità civili di mettere in dubbio, costringere la produzione di documentazione o perseguire persone associate al cattolico. Chiesa (artt. 2, 12, 13 e 16).

    Lo Stato parte dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di rivedere i suoi accordi bilaterali conclusi con altri Stati, come i concordati, al fine di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione e impedire che gli accordi servano a fornire individui che si presume abbiano violato la Convenzione o che si ritiene siano in possesso di informazioni relative a violazioni. della Convenzione con la protezione da indagini o azioni penali da parte delle autorità civili a causa del loro status o affiliazione con la Chiesa cattolica.

    Riparazione

    Pur rilevando che molte diocesi e ordini religiosi hanno fornito risarcimenti finanziari alle vittime di abusi, il Comitato rimane profondamente preoccupato per l’impossibilità di ottenere un risarcimento sperimentato da molte presunte vittime di violazioni della Convenzione perpetrate da o con l’acquiescenza di persone che agiscono in veste ufficiale per lo Stato parte. Il Comitato è particolarmente preoccupato per le accuse di casi passati in cui lo Stato parte ha acconsentito o ha autorizzato azioni intraprese da alcuni funzionari della chiesa per proteggere i beni dal sequestro da parte delle autorità civili allo scopo di fornire risarcimento alle vittime. Il Comitato è anche preoccupato per la risposta dello Stato parte al continuo rifiuto da parte dei quattro ordini religiosi che gestivano le lavanderie Magdalene in Irlanda di contribuire a un fondo di risarcimento per le persone vittime di abusi in quelle strutture. Il Comitato ricorda che, in conformità con il Commento generale n. 3, il concetto di riparazione include la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, la soddisfazione e il diritto alla verità e le garanzie di non ripetizione (artt. 12, 13, 14 e 16).

    Lo Stato parte dovrebbe:

    (a) In conformità con l’articolo 14 della Convenzione e il Commento generale n. 3, adottare misure per garantire che le vittime di abusi sessuali commessi da o con l’acquiescenza dei funzionari dello Stato parte ricevano un risarcimento, compreso un diritto al risarcimento equo, adeguato ed applicabile. e la più completa riabilitazione possibile, indipendentemente dal fatto che gli autori di tali atti siano stati assicurati alla giustizia. Dovrebbero essere adottate misure adeguate per garantire il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime di abusi;

    (b) Incoraggiare la fornitura di risarcimento da parte di singoli ordini religiosi alle vittime di violazioni della Convenzione da loro effettuate e adottare ulteriori misure per garantire che le vittime ottengano il risarcimento secondo necessità, anche nel caso delle Lavanderie Magdalene.

    Vendita e sottrazione di bambini

    Il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di sottrazione di bambini appena nati alle loro madri biologiche da parte di membri di congregazioni cattoliche in diversi paesi, che sono stati successivamente collocati in orfanotrofi o dati a genitori adottivi all’estero. Come nel caso delle lavanderie Magdalene, il Comitato è preoccupato per la mancanza di informazioni su eventuali misure prese per trovare tali bambini e restituirli alle loro madri biologiche.

    Lo Stato parte dovrebbe:

    (a) Richiedere alle congregazioni interessate di fornire le informazioni pertinenti in loro possesso sul destino dei bambini in questione al fine di restituirli alle loro madri biologiche;

    b) Adottare tutte le misure necessarie per combattere e prevenire il ripetersi di tali pratiche in futuro.

    Non respingimento e asilo

    Il Comitato prende atto con apprezzamento della conferma dello Stato parte che la Santa Sede non avrebbe espulso, restituito o estradato una persona in uno Stato in cui la persona potrebbe essere torturata e che gli emendamenti al codice penale e al codice di procedura penale allegati al 13 luglio 2013 La Lettera Apostolica di Papa Francesco approfondisce questo argomento. Il Comitato si rammarica, tuttavia, che non siano stati forniti dati in risposta alle indagini sul numero di richieste di asilo ricevute e accolte, in particolare in considerazione della dichiarazione che le domande di asilo sono trattate e giudicate dalle autorità del governo italiano (art. 3) .

    Il Comitato raccomanda che lo Stato parte fornisca nel suo prossimo rapporto i dati sul numero di richieste di asilo ricevute dalle autorità dello Stato parte situate nel suo territorio o all’estero dal 2002, così come il numero concesso, e se un richiedente asilo è stato rimpatriato o ha rifiutato l’asilo e in quali paesi. Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue autorità controllino il trattamento di qualsiasi persona richiedente asilo che viene inviata in Italia per accertarsi che non venga successivamente espulsa in un luogo in cui potrebbe essere in pericolo di essere sottoposta a tortura o maltrattamenti.

    Addestramento del Corpo di Gendarmeria

    Pur rilevando che il Corpo della Gendarmeria riceve una formazione in materia di diritti umani, il Comitato è preoccupato che non sia fornito loro una formazione specifica sulle disposizioni della Convenzione, incluso il divieto assoluto di tortura, e che i professionisti medici che si occupano di persone private di libertà e asilo -I richiedenti non ricevono una formazione sul Manuale per un’efficace indagine e documentazione sulla tortura e altri trattamenti di punizione crudeli, inumani o degradanti (protocollo di Istanbul) (art. 10).

    Lo Stato parte dovrebbe garantire che l’addestramento del Corpo di Gendarmeria includa il divieto assoluto di tortura, altre disposizioni della Convenzione e le conclusioni, decisioni e Commenti generali del Comitato. Dovrebbe anche garantire che il Corpo della Gendarmeria, i professionisti medici e gli ufficiali di polizia competenti nello Stato parte ricevano una formazione nel Manuale sull’efficace indagine e documentazione della tortura e di altri trattamenti di punizione crudeli, inumani o degradanti (il Protocollo di Istanbul).

    Dati statistici

    Il Comitato deplora l’assenza di dati esaurienti e disaggregati su denunce e indagini su casi che costituiscono violazioni della Convenzione.

    Lo Stato parte dovrebbe compilare dati statistici rilevanti per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione, compresi i dati sui reclami e le indagini sui casi che costituiscono violazioni della Convenzione, nonché sui mezzi di ricorso, inclusi il risarcimento e la riabilitazione, forniti alle vittime.

    Il Comitato invita lo Stato parte a considerare la ratifica dei principali strumenti internazionali sui diritti umani di cui non è ancora parte, vale a dire il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici e i loro protocolli opzionali, nonché la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo protocollo opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale, e la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.

    Lo Stato parte è invitato a diffondere ampiamente il rapporto presentato al Comitato e le osservazioni conclusive del Comitato, nelle lingue appropriate, attraverso i siti web ufficiali, i media e le organizzazioni non governative.

    Lo Stato parte è invitato a presentare il suo documento di base comune, in conformità con i requisiti contenuti nelle linee guida armonizzate sulla rendicontazione ai sensi dei trattati internazionali sui diritti umani (HRI / GEN.2 / Rev.6).

    Il Comitato chiede allo Stato parte di fornire, entro il 23 maggio 2015, informazioni di follow-up in risposta alle raccomandazioni del Comitato relative alla prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e sull’impunità, come contenuto nei paragrafi 10 e 11 del presente documento. Inoltre, il Comitato richiede informazioni di follow-up su reclami e indagini e mezzi di ricorso, come contenuto nei paragrafi 14 e 16 del presente documento.

    Lo Stato parte è invitato a presentare il suo prossimo rapporto, che sarà il secondo rapporto periodico, entro il 23 maggio 2018. A tal fine, il Comitato invita lo Stato parte ad accettare, entro il 23 maggio 2015, di riferire secondo la sua procedura di segnalazione facoltativa, consistente nella trasmissione, da parte del Comitato allo Stato parte, di un elenco di questioni prima della presentazione del rapporto. La risposta dello Stato parte a questo elenco di questioni costituirà, ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione, il suo prossimo rapporto periodico.

    Comitato contro la tortura Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *

  • Preti pedofili: quasi 3500 casi in dieci anni, 884 sacerdoti allontanati

    Preti pedofili: quasi 3500 casi in dieci anni, 884 sacerdoti allontanati

    Tra il 2004 ed il 2013, il Vaticano ha «cacciato» 884 preti accusati di pedofilia, svestendoli dell’abito talare e riducendoli allo stato di laici, cioè di comuni cittadini. Lo ha detto martedì a Ginevra il nunzio apostolico presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra, Silvano Tomasi, nel corso della seconda giornata di esame del rapporto della Santa Sede davanti ai dieci esperti del 52esimo Comitato Onu contro la tortura. Negli ultimi nove anni, sono stati 3.420 i casi giunti alla Congregazione per la Dottrina della fede, fondati su accuse credibili di abusi sessuali commessi da membri del clero contro minorenni. La maggioranza dei casi si riferisce agli anni ‘50, ‘60, 70’ e ‘80.Per stare ai provvedimenti presi solo negli ultimi due anni, Benedetto XVI aveva sospeso 384 sacerdoti negli ultimi due anni del suo pontificato.

    «La Chiesa sta affrontando il problema»

    Dal 2004, più di 3.400 casi credibili di abusi sono stati denunciati al Vaticano, di cui 401 nel solo 2013. Altre misure disciplinari sono state prese nei confronti di 2.572 sacerdoti. Tra le sanzioni minori ai 2.572 sacerdoti c’è anche l’imposizione a vivere il resto della vita in penitenza e preghiera, misura spesso usata quando il prete accusato è anziano o infermo. Non sono pochi, ma, precisa Tomasi, si tratta di sacerdoti che vengono «messi in un luogo in cui non hanno alcun contatto con bambini». Del resto, ricorda monsignore, la «Santa Sede non ha la competenza o i mezzi di avviare procedure per crimini fuori dalla Città del Vaticano». Tuttavia «compie ogni sforzo per condurre procedure ecclesiastiche nei confronti di membri del clero contro i quali sono state mosse accuse credibili di abusi sessuali contro minori, ma senza pregiudizio per le procedure giudiziarie nel Paese di residenza». «Direi che il punto più importante da fare entrare nella convinzione degli esperti – afferma Tomasi – è che la Chiesa, da una parte la Santa Sede, nel suo campo, e le Conferenze episcopali e la Chiesa in generale, da 10 anni sono sul fronte per combattere contro ogni abuso sessuale sui minori, per prevenire questo crimine, per aiutare le vittime e per punire anche chi è colpevole. Quindi, non vogliamo che rimanga fossilizzata la percezione che la Chiesa non abbia fatto abbastanza o che la Chiesa abbia cercato di evitare o che stia ancora evitando di affrontare il problema».

    Il primo rapporto davanti al comitato Onu contro la tortura

    Le conclusioni del Comitato sull’esame del rapporto della Santa Sede sono attese il 23 maggio. Si tratta del primo rapporto della Santa Sede davanti al Comitato Onu contro la tortura. Il Comitato esamina i rapporti di tutti i 155 Paesi aderenti alla Convenzione del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. La Santa Sede ha aderito al Trattato nel 2002. Intanto, un commento del Wall Street Journal afferma che se il Comitato Onu preposto al rispetto della Convenzione contro la Tortura «dovesse accogliere la richiesta» di alcune associazioni e gruppi e «concludere che il Vaticano ha violato la Convenzione» per i casi di abusi sui minori, «questo rappresenterebbe un’interpretazione giuridicamente insostenibile e perversa del trattato» che potrebbe indebolire la sua efficacia e soprattutto «rappresenterebbe un attacco palese alla libertà religiosa». Nell’analisi firmata da David B. Rivkin Jr. e Lee A. Casey – ex funzionari del Dipartimento di Giustizia a Washington durante le presidenze Reagan e George W. Bush – si ricorda che nel passato la Chiesa non si è mossa in maniera adeguata nella lotta alla pedofilia ma «più recentemente ha invece ammesso i propri errori e ha messo in campo riforme fondamentali per risolvere il problema».Per gli editorialisti di Wsj nessuno ha dubbi nel condannare la pedofilia «ma inserire la questione nella Convenzione contro la tortura è legalmente scorretto».

    http://www.corriere.it/cronache/14_maggio_06/preti-pedofili-quasi-3500-casi-dieci-anni-884-sacerdoti-allontanati-b93d09f4-d54b-11e3-b55e-35440997414c.shtml

  • Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    L’Onu accusa: il Vaticano reputa l’abuso un’offesa a Dio e non un crimine contro degli esseri umani. C’è questa idea dietro le coperture garantite a migliaia di preti pedofili.

     Il durissimo atto accusa delle Nazioni Unite contro il Vaticano per la fallimentare gestione della pedofilia clericale non chiama direttamente in causa solo la politica adottata dalla Santa Sede e dalle chiese locali per tentare di prevenire e reprimere gli abusi. L’Onu infatti, nelle 16 pagine del rapporto preliminare reso pubblico oggi, punta direttamente il dito contro l’impostazione culturale che ha favorito la diffusione e l’espansione del fenomeno in tutto il pianeta nel corso di decenni. È questo il dato che rende se possibile ancor più eclatante un fatto di per sé storico che è quello di aver portato di fronte alla platea di Ginevra i rappresentanti della Chiesa cattolica e apostolica romana con l’obbligo di giustificare il mancato rispetto della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata dal Vaticano nel 1990 e in pratica mai attuata fino al 2013. Ma andiamo per ordine.

    Il rapporto è stato redatto dopo un’indagine con audizioni pubblichedi alti esponenti della Santa Sede avvenute lo scorso 16 gennaio 2014. L’interrogatorio era stato anticipato da un dossier di 25 pagine contenente le risposte scritte della diplomazia vaticana a una serie di domande poste dall’Onu nel luglio del 2013 in vista, appunto, dell’audizione. La Chiesa di Roma si è difesa come benissimo sa fare. Secondo la Santa Sede la campagna di “tolleranza zero” nei confronti dei preti pedofili annunciata da Benedetto XVI dopo la grande crisi del 2009-2010 e le scuse pronunciate da papa Ratzinger, ad esempio nella famosa lettera pastorale ai cattolici irlandesi, avrebbero portato i loro frutti nella lotta alla pedofilia. E la volontà di proseguire la sua opera espressa da papa Francesco mostrerebbero – sempre secondo la Santa Sede – l’intenzione di assumersi le responsabilità e voltar pagina, garantendo la massima trasparenza nella gestione di questi crimini.

    Ma, sebbene nel marzo 2013 papa Bergoglio, cioè il capo della Santa Sede, abbia detto chiaro e tondo che la soluzione dei crimini sessuali sia vitale per la credibilità della Chiesa, la stessa istituzione da lui presieduta otto mesi dopo si è rifiutata di fornire alcune fondamentali informazioni richieste dall’Onu, tra cui i nomi dei sacerdoti pedofili contenuti negli archivi della Congregazione per la dottrina della fede. Perché? Perché, dice la Santa Sede, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sono limitati solo alla piccola zona di terra nel centro di Roma, conosciuta come la Città del Vaticano, mentre gran parte delle questioni riguardano i casi di pedofilia clericale di competenza dei sistemi giudiziari dei Paesi in cui gli abusi hanno avuto luogo e ai quali si attengono le linee guida delle relative diocesi locali. E poco importa se queste regole “locali” si attengano pedissequamente al Codice di diritto canonico e a quelle introdotte a partire dal 2001 dagli ultimi tre pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I.

    Le motivazioni elencate dai gerarchi vaticani però evidentemente non hanno del tutto convinto i loro interlocutori: 18 esperti indipendenti di diritti umani. Le conclusioni del rapporto Onu sono inequivocabili: «Le politiche del Vaticano hanno permesso abusi su decine di migliaia di bambini e ragazzi» dice senza giri di parole l’organismo delle Nazioni Unite. E chiede «l’immediata rimozione» dei responsabili di quegli atti, i quali dovrebbero essere «consegnati» alle autorità civili, oltre all’apertura di tutti gli archivi sui pedofili e sugli uomini di chiesa che hanno coperto i loro crimini. Inoltre, raccomanda la creazione di un meccanismo che ad un alto livello abbia il mandato e la capacità di coordinare le normative a favore dei diritti dei bambini attraverso tutti i pontifici consilii, e le conferenze episcopali e le istituzioni religiose che sono sotto l’autorità della Santa Sede. Ma soprattutto, al punto 14, il Comitato raccomanda alla Santa Sede una completa revisione del suo assetto normativo, in particolare del Codice di diritto Canonico in modo di assicurare una completa aderenza alla Convenzione Onu per i diritti del fanciullo. Perché come il Comitato scrive a pagina 10, «gli abusi sessuali dei bambini non sono un “delitto contro la morale”» cioè un’offesa a Dio, «ma crimini» violenti contro delle persone.

    È questo il punto cardine della questione della denuncia, poiché in sostanza l’Onu chiama direttamente in causa un caposaldo dell’ideologia religiosa cattolica (nella fattispecie, il Sesto comandamento: “Non commettere atti impuri”) e dice tra le righe al Vaticano: difficile pensare di poter risolvere la questione della pedofilia clericale se prima non vi chiarite le idee su cosa sia; difficile pensare di poter prevenire e combattere questo crimine se, trattandosi di un’offesa a Dio, la sanzione consiste nel perdonare i responsabili e restituirli intonsi all’opera pastorale dopo che hanno fatto penitenza. Non a caso il rapporto condanna la pratica di trasferire i responsabili di abusi di parrocchia in parrocchia all’interno dello stesso Paese o anche in un altro, definendo tale prassi un tentativo di coprirne i crimini e di sottrarli alla giustizia. Una pratica, viene sottolineato, che «mette a rischio i bambini di molti Paesi, con decine di autori di abusi sessuali che sono ancora in contatto con i minori».

    Nonostante sia Benedetto XVI che papa Francesco abbiano ribadito più volte, a parole, che l’abuso è un crimine e che nei confronti dei preti pedofili vale la regola della “tolleranza zero”, evidentemente però il messaggio non è stato recepito all’interno della Santa Sede da loro stessi presieduta. Tant’è che nel comunicato ufficiale emesso dalla sala stampa dopo aver preso visione del Dossier Onu si legge: «Rincresce di vedere in alcuni punti delle Osservazioni un tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e dell’esercizio della libertà religiosa».
    Passato lo sgomento, vien da chiedersi che cosa potrà mai “insegnare” di così prezioso un’istituzione cui non viene da pensare nemmeno in questo contesto alla dignità delle vittime stuprate da sacerdoti rimessi in circolazione da vescovi zelanti, dopo aver recitato qualche Ave Maria.

    Federico Tulli

  • Scozia, inchiesta vaticana sul cardinale O’Brien

    Scozia, inchiesta vaticana sul cardinale O’Brien

    Il vescovo maltese Charles Scicluna guiderà le indagini sulle accuse di comportamenti sessuali inappropriati rivolte contro il porporato

    REDAZIONE ROMA

    Il Vaticano ha affidato l’inchiesta sulle accuse di comportamenti sessuali inappropriati nei confronti del cardinale scozzese Keith O’Brien al vescovo maltese Charles Scicluna.  Lo riferiscono i media inglesi, la Bbc e il periodico cattolico The Tablet.

    Scicluna è stato per anni il promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina delle Fede, al fianco di Ratzinger nella lotta alla pedofilia, e molto deciso nello spingere le Conferenze episcopali a stilare e attuare Linee guida contro gli abusi.

    Lo scandalo aveva travolto il cardinale scozzese alla vigilia del conclave per l’elezione di papa Bergoglio: O’Brien aveva ammesso nel febbraio 2013 sue responsabilità:«Ci sono stati momenti in cui la mia condotta sessuale è stata sotto gli standard a me richiesti in quanto sacerdote, arcivescovo e cardinale», aveva detto.

    Successivamente, «d’intesa con il Santo Padre», nel maggio scorso O’Brien aveva lasciato la Scozia «per alcuni mesi di rinnovamento spirituale, preghiera e penitenza». Il suo successore in qualità di arcivescovo di St.Andrews ed Edimburgo, Leo Cushley  ha scritto a componenti del clero invitandoli a collaborare nell’ambito dell’inchiesta.

  • Richiamato in servizio il grande insabbiatore maltese, ora promosso vescovo, mons. Scicluna

    Richiamato in servizio il grande insabbiatore maltese, ora promosso vescovo, mons. Scicluna

    Charles Scicluna, perché è stato richiamato in servizio lo 007 del Vaticano anti-pedofili

    05 – 04 – 2014Matteo Matzuzzi

    Ritorno al passato in Vaticano. Dopo un anno e mezzo di lontananza dai riflettori, torna sulla scena monsignor Charles Scicluna, per anni storico promotore di Giustizia alla Congregazione per la Dottrina della fede. Il prelato maltese è stato infatti nominato dalla Congregazione per i Vescovi capo dell’inchiesta chiamata a far luce sui “comportamenti inappropriati” del cardinale scozzese Keith O’Brien, accusato di abusi sessuali nei confronti di tre preti e di un ormai ex sacerdote che frequentavano il seminario di cui il porporato all’epoca era rettore. I fatti contestati risalgono a trent’anni fa.LO SCANDALO DEL CARDINALE O’BRIENLo scandalo era scoppiato poco più di un anno fa, nel bel mezzo del trambusto seguito alla storica rinuncia al Soglio petrino di Benedetto XVI. I quattro ex seminaristi avevano accusato O’Brien di averli molestati sessualmente durante le preghiere serali o comunque in altri momenti in cui si trovavano soli con l’allora rettore. Un ragazzo decise di abbandonare il seminario e chiedere consulenza psicologica. Inizialmente, il cardinale arcivescovo di St.Andrews aveva negato tutto, affidandosi a un legale per la tutela della sua reputazione. Intanto, però, l’affaireaveva già raggiunto il nunzio a Londra, mons. Mennini, che aveva provveduto immediatamente a informare la Santa Sede.COSTRETTO ALLE DIMISSIONI

    Nonostante i timori degli accusatori, dopo una rapida inchiesta il Vaticano adottò le prime decisioni: O’Brien fu sollecitato – in pratica costretto – a inviare la lettera di rinuncia alla guida della diocesi “per raggiunti limiti d’età”, benché al compimento dei canonici 75 anni mancasse quasi un mese. Una volta giunta la lettera a Roma, Benedetto XVI accettò immediatamente le dimissioni. Ma non fu l’unica decisione drammatica. Pur continuando a professarsi innocente e infangato da accuse inesistenti, il porporato – dopo un attimo di esitazione – annunciò che non avrebbe preso parte al Conclave. Il motivo? “Per non distrarre, attirando l’attenzione su di me”, commentò allora.

    “LA MIA CONDOTTA SESSUALE AL DI SOTTO DEGLI STANDARD A ME RICHIESTI”

    Ma il caso non era chiuso con il pensionamento e la rinuncia al Conclave. L’inchiesta della Santa Sede e della chiesa locale proseguiva, fino all’ammissione delle responsabilità da parte del cardinale: “In un primo momento, la natura non specifica e anonima delle accuse mi ha indotto a contestarle. Ora voglio cogliere questa opportunità per ammettere che ci sono stati dei momenti in cui la mia condotta sessuale è stata sotto gli standard a me richiesti in quanto prete, vescovo e cardinale. Chiedo scusa e domando il perdono a coloro che ho offeso, e chiedo scusa anche alla chiesa cattolica e al popolo di Scozia”.

    FRANCESCO LO ALLONTANA DALLA SCOZIA

    Una volta eletto Francesco, poi, l’iter sarebbe stato ancor di più velocizzato. Già dallo scorso maggio, d’intesa con il Papa – come recitava il comunicato ufficiale della Santa Sede –, il cardinale lasciava la Scozia “per alcuni mesi di rinnovamento spirituale, preghiera e penitenza”. Sostanzialmente, un esilio dal quale verosimilmente non sarebbe più tornato in Scozia.

    I DIECI ANNI DI SCICLUNA AL SANT’UFFIZIO

    E ora, a far luce su ogni particolare, arriva monsignor Scicluna. E’ stato lui, per dieci anni, a lavorare al fianco di Joseph Ratzinger prima e Benedetto XVI poi nella lotta senza esclusione di colpi alla piaga della pedofilia nella chiesa. Quando nel 2001 Giovanni Paolo II avocò alla Santa Sede ex Motu Proprio tutti i casi per gli abusi di chierici su minori, Scicluna fu scelto come promotore di giustizia alla Congregazione per la Dottrina della fede. Un incarico che avrebbe mantenuto fino al 2012. E’ grazie alla sua opera scrupolosa che si riuscì a fare luce sugli abusi del fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel, e su decine di altri casi sui quali per decenni era calato il silenzio.

    INTERPRETE DELLA TOLLERANZA ZERO

    Interprete della linea più dura, quella della tolleranza zero, aveva fatto discutere la sua decisione di promuovere leggi cosiddette emergenziali per combattere il fenomeno. Un comportamento, questo, che aveva creato anche qualche mal di pancia tra le mura vaticane. Dalla sua parte, però, c’era Ratzinger, che con lui condivideva la richiesta alle conferenze episcopali locali di applicare (dopo averle stilate) le linee guida contro gli abusi. Un principio caro anche al cardinale arcivescovo di Boston, Sean O’Malley, ora nel team anti-abusi creato ex novo da Papa Francesco.

    IL TRASFERIMENTO A SORPRESA A MALTA 

    Un lavoro, quello di Scicluna, interrotto nell’ottobre di due anni fa. Con una decisione a sorpresa, Benedetto XVI lo nominava vescovo ausiliare de La Valletta, senza neppure il diritto alla successione. Decisione sorpendente non tanto per la promozione del presule, quanto per la destinazione: non si pensava che Scicluna sarebbe uscito dalla curia. Qualcuno disse che Ratzinger l’aveva “parcheggiato” sull’isola per proteggerlo da chi – nei Sacri palazzi – non aspettava altro che il suo scalpo. E fu proprio Scicluna, in più di un’intervista successiva al suo trasferimento – a difendere la decisione del Papa oggi emerito. Ora, lentamente, il ritorno sulla scena. Ancora da vescovo ausiliare a Malta, ma con un richiamo al passato di detective.

    http://www.formiche.net/2014/04/05/richiamato-servizio-lo-007-del-vaticano-anti-pedofili/

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • Abusi sessuali, quando la Cei farà mea culpa e cambierà politica?

    Abusi sessuali, quando la Cei farà mea culpa e cambierà politica?

     La domanda è d’obbligo dopo la relazione della Commissione Onu per i diritti del fanciullo circa le responsabilità del Vaticano per gli abusi sessuali commessi dal clero. La Santa Sede ha forse alcune ragioni nel ricordare che negli ultimi due anni qualcosa ha fatto, di certo però questo non vale per l’Italia. Infatti, mentre le Conferenze episcopali di Germania, Olanda, Francia, Belgio, Svizzera, Austria, Irlanda sono intervenute con azioni dirette – sebbene dopo l’esplodere nell’opinione pubblica di indicibili tragedie – in Italia la Cei ha sempre perseguito una politica di opacità e di autotutela corporativa. Non si è voluta costituire una Commissione speciale sugli abusi commessi da ecclesiastici, considerati “fenomeno marginale”. Negata persino la figura di un vescovo responsabile a livello nazionale perché, parole del segretario generale Cei, ”in Italia non c’è bisogno di un’autorità terza per seguire questi casi, il vescovo è responsabile di tutto nella propria diocesi anche in questo campo”. Possibile allora che solo in Italia nessun Vescovo abbia ritenuto di dover rassegnare le dimissioni o fare mea culpa per l’omessa vigilanza nei casi accertati di abusi sessuali? Eppure di casi ce ne sono purtroppo stati, ne posso riportare due di cui sono testimone diretto. Quello di don Ruggero Conti, parroco a Roma condannato a 14 anni in Appello per reiterati abusi su minori e rispetto al quale mi costituì in giudizio a nome del Comune visto che il sindaco Alemanno non voleva. Durante il processo il Vescovo Gino Reali, responsabile della Diocesi cui faceva capo don Conti, ammise di aver ricevuto per tempo notizie e segnalazioni di quanto poi accertato dai tribunali: non gli credette e così gli abusi proseguirono. Ebbene, non solo al momento non mi risultano siano stati presi provvedimenti canonici rispetto a don Conti, ma neanche rispetto al vescovo che rimane nel pieno esercizio delle sue funzioni.
    Caso analogo quello relativo a don Luigi Gatti, già numero uno della Caritas di Perugia che ha appena patteggiato due anni di reclusione rispetto alle accuse di molestie sessuali nei confronti di soggetti deboli affidati alla sua comunità. Anche in questo caso, il Vescovo fu informato che qualcosa non andava ma si limitò a fare “da paciere” tra vittima e predatore. Allo stesso modo, non ho notizia di reazioni nei vescovi italiani che hanno visto i tribunali accertare violenze sessuali da parte di sacerdoti sotto la loro giurisdizione: almeno 135 casi dal 2000 al 2011 secondo la stessa Cei. E allora, come può la Conferenza episcopale italiana pensare che a gestire una fase nuova possano essere gli stessi vescovi che hanno dimostrato per anni di essere incapaci di vigilare e di ammettere i loro errori? La verità è che la Cei andrebbe commissariata, essendo un organismo che riunisce i vescovi italiani e che ha mostrato di muoversi in maniera corporativa. Prova ne è che le “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, adottate in pompa magna dalla Cei nel 2012, siano state respinte dallo stesso Vaticano perché fondate sul “tutto va bene madama la marchesa”. L’ultima assemblea generale della Cei del 25 gennaio scorso ne ha dovuto prendere atto ed elaborarne di nuove, ma come diceva san Tommaso “se non vedo non credo”. Sia chiaro, se la Cei vuole davvero cambiare pagina, deve prevedere: – l’obbligo di denuncia alle autorità civili da parte del clero informato di abusi; – meccanismi concreti per portare alla luce i crimini di pedofilia commessi dal clero attraverso i decenni, anche attraverso commissioni indipendenti cui aprire gli archivi; – strumenti di sostegno alle vittime degli abusi. A differenza che negli Usa o in altri Paesi europei, infatti, l’unico vero attivismo delle nostre Diocesi è stato quello degli avvocati che hanno presidiato i tribunali affinché le vittime di abusi non potessero rivalersi su di loro per i risarcimenti danni. Ecco, se la Cei vuole fare davvero chiarezza, tutelando le vittime anziché le sue gerarchie, cominci con il creare un fondo per i minori abusati, ad esempio con una parte del miliardo di euro che ogni anno ottiene in maniera truffaldina dall’8 per mille dell’Irpef degli italiani.

    Il Fatto Quotidiano

  • RELAZIONE ONU SU VATICANO E DIRITTI DEI BAMBINI. Testo integrale tradotto in italiano

    RELAZIONE ONU SU VATICANO E DIRITTI DEI BAMBINI. Testo integrale tradotto in italiano

     Di recente si è fatto un gran parlare di un documento dell’ONU che denuncia comportamenti colpevoli del Vaticano, che coprirebbe i responsabili di gravi delitti come abusi sessuali su bambini e riduzione in schiavitù di donne.

    La stampa si è scatenata ad accusare o a difendere estrapolando e argomentando in modo vario ma, sistematicamente, omettendo il riferimento integrale a ciò che il Comitato ONU ha effettivamente detto.

    Pertanto, per obbligo di serietà, sono andato a ricercare il documento originale (che si occupa anche della posizione del Vaticano sugli omosessuali) che è disponibile online in sola versione inglese, alla pagina: (CRC_C_VAT_CO_2_16302_E (1) e ho proceduto a tradurlo in Italiano. Leggere questo testo serve a capire come l’ONU non abbia alcun intento polemico ma si riferisca solo a fatti accertati e si capisce anche che in tempi recentissimi si comincia a registrare dal parte del Vaticano un atteggiamento più aperto e più trasparente. Non so se questa tendenza continuerà nel futuro ma è un dato di fatto (se si vuole dare a Cesare quello che è di Cesare), anche se trova sicuramente molti oppositori all’interno ella Chiesa stessa.

    Ecco allora, nella mia versione italiana, il testo completo del documento.

    COMITATO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

    Osservazioni conclusive sulla seconda relazione periodica della Santa Sede

    1 . Il Comitato ha esaminato la seconda relazione periodica della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sessione 1852 (vedi CRC/C/SR.1852), svoltasi il 16 gennaio 2013,  e ha adottato, nella riunione 1875, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione

    2 . Il Comitato accoglie con favore la presentazione della seconda relazione periodica della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla lista di problemi segnalati (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1) .

    Il Comitato tuttavia si rammarica che la seconda relazione periodica sia stata presentata con un notevole ritardo, che ha impedito al Comitato di esaminare l’attuazione della convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.

    3 . Il Comitato accoglie con favore il dialogo aperto e costruttivo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, nonché gli impegni positivi da parte della delegazione nel dialogo interattivo in numerosi settori.

    In particolare, il Comitato rileva come positiva la volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare gli atteggiamenti e pratiche e auspica l’adozione di misure tempestive e ferme per la concreta attuazione degli impegni assunti.

    4 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive devono essere lette in combinato disposto con le osservazioni conclusive sulla relazione iniziale della Santa Sede ai sensi del Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1), così come con quelle sul rapporto iniziale ai sensi del Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottati il 31 gennaio 2014 .

    II . Misure di follow-up intraprese e progressi raggiunti da parte dello Stato

    5 . Il Comitato accoglie con favore l’adozione dei seguenti provvedimenti legislativi :

    ( a) la legge dello Stato della Città del Vaticano n VIII Norme Complementari in materia penale, Titolo II: crimini contro i bambini, e

    ( b ) la legge dello Stato della Città del Vaticano n IX del 11 luglio 2013 recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

    6 . Il Comitato accoglie con favore l’avvenuta ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il 25 gennaio 2012.

    7 . Il Comitato accoglie inoltre le seguenti misure istituzionali e politiche:

    ( a) La creazione di una Commissione pastorale per la protezione dei minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi ambientali sicuri per bambini e migliorare gli sforzi per la pastorale per le vittime di abusi in tutto il mondo, il 5 Dicembre 2013; e

    ( b) L’istituzione di un Ufficio speciale all’interno del Governatorato dello Stato delle Città del Vaticano per sorvegliare l’attuazione degli accordi internazionali di cui il lo Stato della Città Vaticano è parte, il 10 agosto 2013.

    III . Specificità per l’attuazione della Convenzione

    8 . Il Comitato è consapevole della duplice natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede, sia come Governo dello Stato della Città del Vaticano che anche come soggetto sovrano di diritto internazionale con un originale personalità giuridica, non derivata e indipendente da qualsiasi autorità territoriale o giurisdizionale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del romano Pontefice, il Comitato, tuttavia, rileva che i subordinati a ordini religiosi cattolici sono vincolati alla obbedienza al Papa in conformità ai Canoni 331 e 590.

    Il Comitato ricorda quindi alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, si è impegnata all’attuazione della Convenzione non solo sul territorio dello Stato della Città del Vaticano, ma anche come potere supremo della Chiesa cattolica attraverso gli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.

    IV . Le principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

    1. A.      Misure generali di attuazione ( artt. 4 , 42 e 44 , par. 6 , della Convenzione)

    Precedenti raccomandazioni del Comitato

    9 . Il Comitato si rammarica che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nel Osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sulla relazione iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente affrontate.

    10 . Il Comitato esorta lo Stato parte a prendere tutte le misure necessarie per affrontare tali raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive della relazione periodica iniziale ai sensi della Convenzione, che non sono state attuate o sufficientemente attuate, in particolare quelle relative alla non discriminazione e al diritto dei bambini di esprimere il loro punto di vista e le questioni familiari.

    Riserve

    11 . Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede di un possibile ritiro delle sue riserve sulla Convenzione, attualmente in esame. CRC/C/VAT/CO/2

    Alla luce della sua precedente raccomandazione, il Comitato ribadisce la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para.10) per le riserve della Santa Sede rispetto alla Convenzione che compromettono il pieno riconoscimento dei bambini come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione per questioni legate alla sua compatibilità con le fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano.

    12 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione rispetto alle leggi e ai regolamenti interni.

    Legislazione

    13 . Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per garantire che la legislazione del Città del Vaticano sia conforme alla Convenzione, il Comitato si rammarica che la stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, tra cui il Diritto Canonico.

    Il Comitato è anche preoccupato per il fatto che alcune delle norme del Diritto Canonico non sono conformi con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelli relative ai diritti dei bambini ad essere protetti contro la discriminazione, la violenza e ogni forma di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale.

    14 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una vasta revisione del quadro normativo, in particolare del Diritto Canonico, al fine di garantire la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinamento

    15 . Il Comitato accoglie positivamente la dichiarazione della delegazione nel corso del dialogo, che la Santa Sede prenderà in considerazione l’istituzione di un organismo con il mandato di coordinare l’attuazione della Convenzione, ma si rammarica che tale organismo non sia ancora in funzione.

    16 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un organismo di alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’attuazione dei diritti dei bambini in tutti i Pontifici Consigli, nelle conferenze episcopali nonché in tutti i soggetti e in tutte le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Tale organismo dovrebbe essere dotato di adeguate risorse umane e finanziarie e di strumenti tecnici idonei ad adempiere al suo mandato.

    Ripartizione delle risorse

    17 . Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese a livello di base e finanziato da chiese cattoliche, fondazioni e organizzazioni di tutto il mondo per sostenere e proteggere i bambini nelle situazioni più vulnerabili e fornire loro, tra l’altro, con l’opportunità di istruzione, anche la sanità, i diritti sociali, l’assistenza e altri servizi di sostegno alle famiglie.

    Il Comitato osserva tuttavia l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del bambino per l’allocazione di risorse destinate ai bambini e la mancanza di un sistema per monitorare la spesa relativa ai bambini da parte della Santa Sede, nonché da parte di organizzazioni e istituzioni legate alla Chiesa in altri Stati parti della Convenzione in cui la Santa Sede ha influenza e prestigio.

    18 . Alla luce della giornata di discussione generale nel 2007 su “Risorse per i diritti del Bambino – Responsabilità degli Stati membri”, e con particolare attenzione sugli articoli 2 , 3 , 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede :

    ( a) effettui una valutazione completa delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’attuazione dei diritti dei bambini che vivono nello Stato Città del  Vaticano come pure per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini all’interno delle organizzazioni cattoliche di altri Stati parti, e

    ( b) istituisca un sistema di valutazione d’impatto per valutare se le risorse assegnate servono effettivamente i veri interessi del bambino con particolare attenzione ai bambini in situazioni vulnerabili.

    Monitoraggio indipendente

    19 . Il Comitato rileva che un Ufficio speciale è stato istituito nel mese di agosto 2013 per sorvegliare l’attuazione degli accordi internazionali di cui lo Stato della Città del Vaticano è parte e che la Commissione creata nel dicembre 2013 sarà abilitata a ricevere denunce di bambini per abusi sessuali. Il Comitato è tuttavia preoccupato che la Santa Sede non abbia istituito un organismo per monitorare il rispetto dei  diritti dei bambini da parte di soggetti e istituzioni di natura religiosa sotto l’autorità della Santa Sede, tra cui tutte le scuole cattoliche, anche nello Stato della Città del Vaticano.

    20 . Tenendo conto del commento  del Comitato generale No. 2 ( 2002) sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un organismo indipendente per il monitoraggio dei diritti dei bambini, con chiaro mandato a ricevere ed esaminare le denunce dei bambini in maniere di interesse dei bambini medesimi e con il dovuto rispetto per la privacy e la protezione delle vittime, e  assicuri che tale organismo sia reso accessibile a tutti i bambini che frequentano o che sono coinvolti in scuole, servizi e le istituzioni previste dalla Chiesa cattolica.

    Data la natura particolare della Santa Sede, le linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo organismo e le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge dovrebbero essere stabiliti e resi accessibili a tutti.

    Diffusione e sensibilizzazione

    21 . Il Comitato accoglie con favore le iniziative di sensibilizzazione descritte nella relazione della Santa Sede, in particolare i corsi di formazione sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India.

    Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti per il periodo di segnalazione a promuovere un’ampia diffusione della Convenzione e delle sue traduzioni in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 ( CRC/C/15/Add.46 , para.11).

    22 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, soprattutto dai i bambini e dalle loro famiglie, attraverso, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione di specifici  programmi di sensibilizzazione di lungo periodo, e includa le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema di istruzione cattolica utilizzando appropriato materiale creato appositamente per i bambini.

    Formazione

    23 . Pur accogliendo favorevolmente progetti come l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria di formare insegnanti di scuole cattoliche sui diritti dei minori, nonché il riconoscimento da parte della Santa Sede che la formazione è una buona pratica per la massima protezione dei minori, il Comitato rimane preoccupato che la Santa Sede non abbia adottato misure per fornire sistematicamente formazione sulla Convenzione per i soggetti e le istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini, tra cui gli insegnanti delle scuole cattoliche, come pure i chierici nei seminari.

    24 . Il Comitato invita la Santa Sede a fornire una formazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero e a tutti gli ordini religiosi cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i bambini, e ad includere moduli obbligatori sui diritti dei minori nei programmi di formazione degli insegnanti, nonché nei seminari.

    B. Principi generali ( artt. 2 , 3 , 6 e 12 della Convenzione )

    Non discriminazione

    25 . Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo, circa il fatto che la medesima ha avviato una revisione della propria legislazione al fine di ritirare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che si può ancora trovare nel Diritto Canonico, in particolare nel Canone 1139 . Mentre, anche rilevando come positiva la dichiarazione rilasciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato per le pronunce e le dichiarazioni precedenti della Santa Sede sull’omosessualità, che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale e alla violenza contro lesbiche, gay, bisessuali e transgender, adolescenti e bambini cresciuti da coppie dello stesso sesso.

    26 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede modifichi tutte le sue leggi e i suoi regolamenti, così come le sue politiche e pratiche, in conformità con l’articolo 2 della Convenzione e prontamente abolisca la classificazione discriminatoria dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi.

    Il Comitato invita anche la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini sulla base del loro orientamento sessuale o dell’orientamento sessuale dei loro genitori e a sostenere gli sforzi a livello internazionale per la depenalizzazione dell’omosessualità.

    27 . Con riferimento alla sua precedente preoccupazione relativa alla discriminazione basata sul genere (CRC/C/15/Add.46,par.8), il Comitato si rammarica che la Santa Sede continui a porre l’accento sulla promozione della complementarità e l’uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono però dall’uguaglianza nel diritto e nella pratica di cui all’articolo 2 della Convenzione, e sono spesso usati per giustificare la legislazione e le politiche discriminatorie. Il Comitato si rammarica inoltre che la Santa Sede non abbia fornito informazioni precise sulle misure adottate per promuovere la parità tra ragazze e ragazzi e per eliminare gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.

    28 . Il Comitato invita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti per combattere le discriminazioni tra ragazze e ragazzi e ad evitare di utilizzare una terminologia che potrebbe far dubitare della parità tra ragazzi e ragazze. Il Comitato invita anche la Santa Sede a prendere misure attive per eliminare dai libri di testo delle scuole cattoliche gli stereotipi di  genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle capacità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità di istruzione e di vita.

    Interesse superiore del minore

    29 . Il Comitato è preoccupato dal fatto che  il diritto dei bambini ad avere i loro interessi fondamentali considerati come realmente primari sia stato affrontato in maniera inadeguata dalla Santa Sede nei procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, nonché in politiche, programmi e progetti che sono pertinenti o che hanno un impatto sui bambini.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare le accuse di abuso sessuale infantile, la Santa Sede ha sempre posto la salvaguardia della reputazione della Chiesa e la protezione degli autori degli abusi al di sopra dei fondamentali interessi dei bambini, come osservato da diverse commissioni di inchiesta nazionali.

    30 . Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede sul il suo commento generale n 14 (2013) sul diritto del bambino ad avere i suoi interessi presi nella massima considerazione e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per garantire che questo diritto sia adeguatamente integrato e costantemente applicato in tutti i procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, nonché in tutte le politiche, nei programmi e nei progetti che sono destinati e avere un impatto sui bambini. A questo proposito, La Santa Sede è incoraggiata a fornire una guida a tutte le persone competenti che ne hanno potere affinché facciano dell’interesse del bambino una considerazione primaria in ogni settore, anche quando si tratta i casi di abuso sessuale infantile, e a diffondere questo principio a tutte le chiese e le organizzazioni cattoliche ovunque nel mondo.

    Il rispetto per le opinioni del bambino

    31 . Il Comitato è preoccupato che la Santa Sede interpreti restrittivamente il diritto dei bambini di esprimere le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano, così come i loro diritti alla libertà di espressione, di associazione e di religione.

    Il Comitato è inoltre preoccupato che la Santa Sede continui a considerare i diritti sanciti dall’articolo 12 della Convenzione come lesivi dei diritti e doveri dei genitori.

    32 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei bambini di esprimere liberamente il loro punto di vista costituisce una delle componenti essenziali della dignità dei bambini e che garantire questo diritto è un obbligo giuridico ai sensi della Convenzione, che non lascia margine per la discrezionalità degli Stati parti. Il Comitato sottolinea inoltre che le famiglie in cui i bambini possono esprimere liberamente le proprie opinioni, cui viene dato il giusto peso, fin dai primi secoli forniscono un modello importante. In questo modo i bambini sono preparati ad esercitare il diritto di essere sentiti nella società più ampia.

    Riferendosi al suo commento generale No. 12 (2009 ) sul diritto del bambino di essere ascoltato, il Comitato invita la Santa Sede a :

    ( a) combattere contro gli atteggiamenti che negano la realizzazione del diritto di tutti i bambini ad essere ascoltati e  a promuovere il riconoscimento del bambino come titolare di diritti;

    ( b) prendere misure per garantire l’ effettiva attuazione della legislazione che riconosce il diritto del minore di essere ascoltato in importanti procedimenti giudiziari;

    ( c) incoraggiare, attraverso la legislazione e la politica, le opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il giusto peso alle loro opinioni in questioni che li riguardano e promuovere programmi di educazione alla genitorialità, che si basino su comportamenti e atteggiamenti positivi, e a

    ( d ) promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi offerti alle famiglie e ai bambini da parte di organizzazioni e istituzioni cattoliche gestite dalla Chiesa, nonché nel pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e nel garantire che, in materia disciplinare, il diritto del minore di essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    Diritti civili e libertà  ( artt. 7 , 8 , e 13-17 della Convenzione )

    Diritto di conoscere i genitori e di essere curato da loro

    33 . Il Comitato è preoccupato per la situazione dei bambini nati da sacerdoti cattolici, che, in molti casi, non sono a conoscenza dell’identità dei loro padri . Il Comitato è altresì preoccupato dal fatto che le madri possono ottenere un piano di pagamento regolare dalla Chiesa fino alla indipendenza economica del bambino solo se firmano un accordo di riservatezza obbligandosi a non divulgare informazioni di nessun genere.

    34 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede valuti il numero di bambini nato da sacerdoti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire i diritti di questi bambini a conoscere i loro padri e ad essere curati da loro, come è giusto. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede assicuri che le chiese non impongano più accordi di riservatezza quando forniscono assistenza finanziaria alle madri per sostenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    35 . Pur accogliendo con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei bambini di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, il Comitato è preoccupato per la pratica continua di abbandono anonimo dei bambini attuata da organizzazioni cattoliche in diversi paesi attraverso l’uso delle cosiddette “scatole del bambino”.

    36 . Alla luce di articoli 6 , 7 , 8 e 19 della Convenzione, il Comitato chiede con forza alla Santa Sede di collaborare in studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei neonati e sollecitamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo pienamente conto del diritto dei figli di conoscere i loro genitori biologici e  i fratelli, come sancito dall’articolo 7 della Convenzione.

    Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini favorendo la pianificazione familiare, la salute riproduttiva, nonché adeguati livelli di consulenza e di sostegno sociale, per prevenire gravidanze indesiderate e assistere le famiglie in stato dibisogno, introducendo anche la possibilità partorire riservatamente negli ospedali, come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.

    D. La violenza contro i bambini ( artt. 19 , 24 , comma 3 , 28 , par. 2 , 34 , 37 (a) e 39 della Convenzione)

    Tortura e altri trattamenti crudeli o degradanti

    37 . Il Comitato è preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e garantire la giustizia per le ragazze arbitrariamente collocate dalle loro famiglie, dalle istituzioni dello Statoe dalle chiese nelle “lavanderie Magdalene” d’Irlanda gestiti da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996.

    Nota del traduttore: [le case Magdalene, o lavanderie Magdalene (Magdalene laundries) erano istituti femminili che accoglievano le ragazze orfane, o ritenute “immorali”, per via della loro condotta considerata peccaminosa o in contrasto con i pregiudizi della società benpensante. La maggior parte di questi istituti furono gestiti da suore che appartenevano ai vari ordini, per conto della Chiesa cattolica.  È stato calcolato che circa 30.000 donne vi furono ospitate nel corso dei 150 anni di storia di queste istituzioni. L’ultima Casa Magdalene in Irlanda è stata chiusa il 25 settembre del 1996. A tutt’oggi non esiste una statistica esatta di quante vite siano state irrimediabilmente danneggiate.]

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che :

    ( a) Le ragazze collocate in queste istituzioni erano costrette a lavorare in condizioni di schiavitù, ed erano spesso oggetto di trattamenti inumani, crudeli e degradanti nonché di abusi fisici e sessuali;

    ( b) le ragazze erano private ​​della loro identità, della formazione e spesso degli alimenti e dei farmaci essenziali ed era loro imposto l’obbligo del silenzio e il divieto di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    ( c ) le ragazze non sposate che hanno partorito prima di entrare o durante la detenzione nelle lavanderie erano separate dai loro bambini con la forza e

    ( d ) anche se le quattro congregazioni cattoliche interessate erano sotto l’autorità della Santa Sede, non è stata intrapresa alcuna azione per indagare il comportamento delle suore che gestivano le lavanderie e per collaborare con le forze dell’ordine per individuare i responsabili degli abusi, così come tutti coloro che hanno organizzato il lavoro non pagato delle ragazze e consapevolmente ne hanno tratto profitto.

    38 . Con riferimento alle raccomandazioni formulate dal Comitato contro le Torture nel 2011 per la Repubblica d’Irlanda ( CAT/C/IRL/CO/1para.11) per perseguire e punire i colpevoli con pene commisurate alla gravità del reati commessi, e per garantire che tutte le vittime ottengano un risarcimento e abbiano diritto ad una riparazione, il Comitato invita la Santa Sede a:

    ( a) condurre un’inchiesta interna sulla condotta del personale religioso che lavorava nelle lavanderie Magdalene in Irlanda, così come in tutti i paesi in cui questo sistema era in vigore, e ad assicurarsi che tutti i responsabili di quei reati siano sanzionati e segnalati alle autorità giudiziarie nazionali per i relativi procedimenti penali;

    ( b) garantire il pieno risarcimento da versare alle vittime e alle loro famiglie sia attraverso le congregazioni stesse sia tramite la Santa Sede come supremo potere della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati collocati in ordini religiosi cattolici sotto la sua autorità;

    ( c ) prendere tutte le misure necessarie per assicurare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime di tali reati e

    ( d ) valutare le circostanze e le ragioni che hanno portato a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per garantire che nessuna donna e nessun bambino possono essere arbitrariamente reclusi in futuro per nessun motivo.

    Le punizioni corporali

    39 . Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione, intervenuta durante il dialogo interattivo, secondo la quale la Santa Sede accetterà la proposta di vietare le punizioni corporali di bambini. Tuttavia, il Comitato è preoccupato che mentre le punizioni corporali, comprese le percosse rituali di bambini, sono state e rimangono diffuse in alcune istituzioni cattoliche e hanno raggiunto livelli endemici in alcuni paesi, come rivelato in particolare dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non ritiene che le punizioni corporali siano vietate dalla Convenzione e non ha pertanto emanato linee guida e regole che vietino chiaramente le punizioni corporali dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, e anche in casa.

    40 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro bambini, anche se leggere, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio a qualsiasi livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda anche alla Santa Sede del suo obbligo, di cui all’articolo 19 della Convenzione, di prendere tutte le misure appropriate per proteggere il fanciullo contro ogni forma di violenza fisica o mentale.

    Il Comitato invita la Santa Sede ad:

    ( a) opporsi esplicitamente alle punizioni corporali verso il bambini, nella stesso modo in cui si oppone alla tortura e ad altri trattamenti o punizioni inumani, degradanti o crudeli;

    ( b) modificare sia le norme di Diritto Canonico che le leggi dello Stato Città del Vaticano per proibire esplicitamente le punizioni corporali dei bambini, anche all’interno della famiglia;

    ( c) stabilire organismi per far rispettare efficacemente questo divieto da tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, nonché sul territorio della lo Stato della Città del Vaticano e per assicurare la punibilità per la violenza contro i bambini, e ad

    ( d ) usare sua autorità per promuovere forme positive e non-violente e partecipative di crescita dei figli, e garantire che un’interpretazione della Scrittura come non compatibile con le punizioni corporali che si rifletta nell’insegnamento e in altre attività della Chiesa e sia incorporata in tutta l’istruzione e la formazione teologica.

    Abuso e incuria

    41 . Il Comitato è preoccupato per la posizione della Santa Sede secondo la quale le autorità civili dovrebbero intervenire nella pianificazione familiare solo nei casi in cui è stato commesso un abuso provato, al fine di non interferire con i doveri ei diritti dei genitori. Tale posizione mina seriamente gli sforzi e le misure per prevenire gli abusi e l’abbandono dei bambini.

    Il Comitato è inoltre preoccupato che, nonostante la sua notevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non abbia ancora adottato una strategia globale per prevenire gli abusi e l’abbandono in casa.

    42 . Il Comitato sottolinea che la protezione dei bambini deve iniziare con la prevenzione di ogni forma di violenza e che le prerogative dei genitori non dovrebbero in nessun modo pregiudicare il diritto dei bambini di essere protetti da abusi e maltrattamenti.

    Il Comitato raccomanda pertanto che la Santa Sede :

    ( a) formuli una strategia globale di prevenzione e di lotta contro l’ abuso e abbandono e rafforzi ulteriormente la sensibilizzazione e i programmi di istruzione, tra cui le campagne con il coinvolgimento di bambini;

    ( b) incoraggi i programmi comunitari volti a prevenire e ad opporsi alla violenza domestica, all’abuso e all’abbandono di bambini, anche coinvolgendo ex-vittime, volontari e membri della comunità, e fornendo loro formazione e sostegno;

    ( c ) sviluppi strumenti si supporto per i bambini che siano sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili ai bambini medesimi, ai loro rappresentanti e agli altri al fine di denunciare la violenza contro i bambini , e

    ( d ) sviluppi una guida chiara e un progetto di formazione su quando e come denunciare alle autorità investigative l’abuso o l’abbandono.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    43 . Il Comitato prende atto dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede a considerare inviolabile la dignità e tutta la persona di ogni bambino.

    il Comitato tuttavia esprime profonda preoccupazione per gli abusi sessuali su minori commessi da membri delle chiese cattoliche che operano sotto l’autorità della Santa Sede, e per i religiosi coinvolti in abusi sessuali su decine di migliaia di bambini in tutto il mondo.

    Il Comitato è seriamente preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei reati commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sui bambini e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno portato alla prosecuzione degli abusi da parte dei colpevoli e alla loro impunità.

    Il Comitato è in particolare preoccupato del fatto che:

    ( a) Ben noti colpevoli di abusi sessuali su bambini sono stati trasferiti da parrocchia a parrocchia o in altri paesi nel tentativo di coprire tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della “mobilità dei trasgressori”, che ha permesso a molti sacerdoti di restare in contatto con i bambini e di continuare ad abusare di loro, lascia tuttora i bambini, in molti paesi, esposti ad un alto rischio di abuso sessuale, perché è documentato che dozzine di responsabili di abusi sessuali su bambini sono ancora in contatto con i bambini;

    ( b) Anche se la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui minori nei casi di abuso sessuale su minori nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto la competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) , si è rifiutata di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abusi sessuali su minori portati alla sua attenzione nel periodo indicato e sull’esito della procedura interna in questi casi;

    ( c) Gli abusi sessuali su bambini, quando sono stati affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale attraverso una procedura riservata che prevede provvedimenti disciplinari che hanno permesso alla stragrande maggioranza dei colpevoli di abuso e a quasi tutti coloro che hanno nascosto abusi sessuali su bambini di evitare procedimenti giudiziari negli Stati in cui sono stati commessi gli abusi;

    ( d ) A causa di un codice di silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abusi sessuali sui minori non sono quasi mai stati segnalati alle legali autorità di controllo dei paesi in cui si sono verificati tali crimini. Al contrario, i casi delle suore e dei preti ostracizzati, retrocessi e licenziati per non aver rispettato l’obbligo di silenzio sono stati segnalati al Comitato, come i casi di sacerdoti che sono stati lodati per essersi rifiutati di denunciare i pedofili, come indicato nella lettera indirizzata dal cardinale Castrillon Hojos a Mons. Pierre Pican nel 2001;

    ( e) Non sono mai state fatte obbligatoriamente segnalazioni alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge ed è stata esplicitamente respinta una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese di Mons. Moreno e Nunzio Storero nel 1997. In molti casi le Autorità ecclesiastiche, anche ai livelli più alti della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e con le commissioni di inchiesta nazionali.

    ( f) Sono stati fatti sforzi limitati per mettere i bambini iscritti alle scuole e ad altre istituzioni cattoliche in grado di proteggersi dagli abusi sessuali.

    44 . Il Comitato riconosce la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto in passato, al fine di prendere le misure necessarie per impedire che fatti analoghi si ripetano, per garantire che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per guarire le vittime e tutti coloro che sono colpiti da questi eclatanti crimini.

    In questa prospettiva, il Comitato esorta vivamente la Santa Sede a:

    ( a) verificare che la Commissione creata nel dicembre 2013 indaghi autonomamente tutti i casi di abusi sessuali su minori, nonché il comportamento della gerarchia cattolica nel trattare quelle situazioni.

    La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime di unirsi a questa Commissione e agli organismi internazionali che si occupano di diritti umani, per sostenere il loro lavoro. L’esito di questa indagine dovrebbe essere pubblico e dovrebbe servire a prevenire il ripetersi di abusi sessuali su minori all’interno della Chiesa Cattolica;

    ( b) rimuovere immediatamente dai loro incarichi tutti coloro che si si sono resi colpevoli di abusi sessuali su bambini e anche coloro che sono di questo sospettati e sottoporre i casi alle autorità preposte all’applicazione della legge ai fini delle indagini e dell’azione penale;

    ( c) garantire una condivisione trasparente di tutti gli archivi che possono essere utilizzati per individuare i responsabili nonché tutti coloro che hanno nascosto i loro crimini e hanno consapevolmente posto i trasgressori in contatto con i bambini;

    ( d ) modificare il Diritto Canonico, al fine di considerare gli abusi sessuali su minori come crimini e non come “delitti contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che diventano consapevoli di tali crimini;

    ( e) stabilire regole chiare, meccanismi e procedure per l’obbligatoria segnalazione di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale all’autorità legale di controllo;

    ( f) assicurarsi che tutti i sacerdoti, il personale religioso e le persone che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi consapevoli dei loro obblighi di comunicazione e del fatto che in caso di conflitto, tali obblighi prevalgono sulle disposizioni dei Canoni ;

    ( g ) sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali reati e per il recupero e il reinserimento sociale delle vittime, secondo i documenti finali adottati dai Congressi Mondiali del 1996, 2001 e 2008 contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, tenutisi a Stoccolma , Yokohama e Rio de Janeiro;

    ( h ) sviluppare programmi di prevenzione ed educativi per aumentare la consapevolezza dei bambini in rapporto agli abusi sessuali e per insegnare loro le competenze necessarie con cui proteggere se stessi e

    ( i) prendere in considerazione la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

    La libertà del fanciullo contro ogni forma di violenza

    45 . Il Comitato accoglie con favore l’indicazione che la Santa Sede presta particolare attenzione alla promozione della dignità delle donne e delle bambine. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui bambini e il fatto che la violenza domestica ha spesso una componente di genere, il Comitato è seriamente preoccupato del fatto che durante la Commissione 2013 sulla condizione della donna, la Santa Sede ha contestato un progetto di testo finale che proponeva che la religione, la consuetudine e la tradizione non possano servire come scusa per i paesi membri per sottrarsi ai loro obblighi di proteggere le donne e le bambine dalla violenza.

    46 . Ricordando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri prioritaria l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini. Il comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede tenga conto del Commento generale n ° 13 ( 2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da ogni forma di violenza, ed in particolare:

    ( a) spenda la sua autorità e influenza per sostenere gli sforzi e le misure volte alla lotta contro tutte le forme di violenza domestica e di genere, tra cui misure

    contro atteggiamenti, orientamenti, tradizioni, costumi e pratiche comportamentali che spesso fungono da giustificazione per queste forme di violenza;

    ( b) elabori una strategia nazionale globale per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i bambini;

    ( c) adotti un quadro di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i bambini;

    ( d ) presti particolare attenzione e affrontare la dimensione di genere della violenza e

    ( e) cooperi con il rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza contro i bambini e altri organismi delle Nazioni Unite.

    Aiuto online

    47 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di linee telefoniche in Stati parti, favorisca la consapevolezza della loro esistenza e incoraggi i bambini ad usarli.

    E. ambiente familiare e assistenza alternativa ( artt. 5 , 9-11 , 18 ( par. 1 e 2 ) , 20-21 , 25 e 27 ( par. 4 ), della Convenzione )

    Ambiente familiare

    48 . Pur accogliendo con favore le informazioni fornite dalla delegazione della Santa Sede che si procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia nel Diritto Canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato che la Santa Sede e la Chiesa spingano le istituzioni a non riconoscere l’esistenza di diverse forme di famiglie e spesso a discriminare i bambini in base alla loro situazione familiare.

    49 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede assicuri che il Diritto Canonico riconosco la diversità delle impostazioni familiari e non discrimini i bambini in base al tipo di famiglia in cui vivono.

    Bambini privi di un ambiente familiare

    50 . Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per lo sviluppo armonioso e completo della personalità dei bambini del crescere in un ambiente familiare. Il Comitato è comunque preoccupato per la situazione di adolescenti reclutati dalla Legione di Cristo e da altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle famiglie e isolati dal mondo esterno.

    Pur prendendo atto della risposta della Santa Sede che evidenzia diritti e doveri dei genitori, tra cui tra cui scegliere scuole e seminari per i loro figli , il Comitato rileva inoltre che nel novembre 2013, il presidente della Conferenza episcopale francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze dei singoli in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.

    51 . Il Comitato invita la Santa Sede ad indagare correttamente tutte le accuse di bambini e adolescenti di essere separati dalle loro famiglie mediante manipolazione psicologica e a garantire che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti possono essere ritenuti colpevoli e cessino le loro attività.

    52 . Il Comitato è preoccupato che l’istituzionalizzazione dei bambini sia ancora molto diffusa nelle organizzazioni gestite dalla Chiesa cattolica e che le alternative di tipo familiare non siano ancora una priorità come dimostra l’apertura di nuove istituzioni in molti paesi. Il Comitato è anche preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato orientamenti sulla collocazione di bambini in Istituti di cura alternativa cattolici, per monitorare la loro situazione e ancora non ha una politica di de-istituzionalizzazione dei bambini collocati in organizzazioni condotte dalla Chiesa cattolica.

    53 . Il Comitato invita la Santa Sede ad adottare una politica di deistituzionalizzazione dei bambini collocati in istituti gestiti dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, ove possibile. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda tutte le misure necessarie per garantire, come una questione di assoluta priorità, che bambini al di sotto dei tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, l’adeguata revisione periodica e il monitoraggio dei collocamenti dei bambini in tutti i contesti di cura alternativa cattolici per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire gli abusi. In tal modo, la Santa Sede dovrebbe tenere conto delle Linee guida per la cura alternativa dei bambini allegate alla Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.

    F. Disabilità , salute e benessere di base ( artt. 6 , 18 ( par. 3 ) , 23 , 24 , 26 , 27 (par. 1-3 ), e 33 della Convenzione )

    Salute

    54 . Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il caso di una bambina di nove anni, in Brasile, che ha subito un aborto salva-vita di emergenza nel 2009, dopo essere stata violentata dal patrigno. L’Arcivescovo di Pernambuco ha condannato la madre della ragazza , così come il medico che ha eseguito l’aborto,  e la condanna è stata successivamente approvata dal capo della Congregazione dei Vescovi della Chiesa cattolica romana.

    55 . Il Comitato invita la Santa Sede a rivedere la propria posizione sull’aborto che pone rischi evidenti sulla vita e la salute delle ragazze incinte e la invita a modificare Canone 1398 in materia di aborto, al fine di individuare le circostanze in cui l’accesso al servizio di aborto possono essere consentite.

    Salute degli adolescenti /HIV/AIDS

    56 . Il Comitato è seriamente preoccupato per le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e la conseguente pratica di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, nonché all’informazione sulla salute sessuale e riproduttiva.

    57 . Con riferimento alle osservazioni generali No. 15 (2013 ) sul diritto del bambino al godimento del miglior stato di salute, No. 4 (2003) sulla salute degli adolescenti e No.3 (2003 ) su HIV/AIDS e diritti del bambino, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli di gravidanze precoci e indesiderate e di aborto clandestino che si traducono in particolare in alta morbilità e mortalità materna in ragazze adolescenti, così come il rischio particolare per le ragazze e ragazzi di essere infettati e affetti da malattie sessualmente trasmissibili, compreso l’HIV/AIDS .

    Il Comitato raccomanda che la Santa Sede di:

    ( a) valutare le gravi conseguenze della sua posizione sul godimento da parte degli adolescenti del più alto livello possibile di salute e di superare tutte le barriere e i tabù intorno alla sessualità degli adolescenti, che ostacolano il loro accesso alle informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva, anche per quanto riguarda la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli delle prime gravidanze, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili (MST);

    ( b ) porre gli interessi fondamentali degli adolescenti al centro di tutte le decisioni che riguardano la loro salute e il loro sviluppo e l’attuazione delle politiche e degli interventi che influenzano i fattori determinanti alla base della loro salute;

    ( c) garantire il diritto degli adolescenti ad avere accesso alle informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro capacità di partecipare significativamente alla vita della società. A questo proposito, la Santa Sede dovrebbe garantire che l’educazione sessuale, l’educazione alla salute riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS siano parte obbligatoria del curriculum delle scuole cattoliche e siano mirate alle ragazze adolescenti e ai ragazzi, con particolare attenzione alla prevenzione delle gravidanze e delle malattie sessualmente trasmissibili;

    ( d ) garantire gli interessi fondamentali delle adolescenti incinte e garantire che il punto di vista della adolescente incinta sia sempre ascoltato e rispettato nel campo della salute riproduttiva;

    ( e) contribuire attivamente alla diffusione di informazioni sul danno che il matrimonio precoce e la gravidanza precoce può causare e garantire che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle bambine in stato di gravidanza,  le madri adolescenti e i loro figli e combattano la discriminazione nei loro confronti, e

    ( f) adottare misure volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la paternità e il comportamento sessuale responsabile, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    G. Misure di protezione speciali ( artt. 22 , 30 , 32-33 , 35-36 , 37, ( b) – ( d) , 38 , 39 e 40 della Convenzione )

    Vendita e traffico di minori

    58 . Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini sono stati forzatamente strappati alle loro madri dai membri di congregazioni cattoliche in un certo numero di Paesi e successivamente sono stati immessi in orfanotrofi o dati a genitori adottivi all’estero,

    È il caso in particolare della Spagna e delle lavanderie Magdalene in Irlanda.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato dal fatto che, sebbene le congregazioni responsabili siano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha effettuato un’indagine interna in questi casi e non è riuscita a prendere provvedimenti contro i responsabili.

    Il Comitato è inoltre preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha fornito informazioni sulle misure adottate per indagare sulla sorte di questi bambini e per riunirli , ove possibile, con le loro madri biologiche.

    59 . Il Comitato chiede alla Santa Sede di aprire un’inchiesta interna in tutti casi di allontanamento dei bambini dalle loro madri e pienamente cooperare con le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per individuare e processare i responsabili.

    Il Comitato invita anche la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino senza omissioni tutte le informazioni che hanno sulla sorte di questi bambini al fine, dove possibile, per ricongiungerli con le loro madri biologiche e di adottare tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di simili pratiche in futuro.

    I minori vittime e testimoni di reati

    60 . Il Comitato esprime seria preoccupazione che nel trattare con minori vittime di diverse forme di abuso, la Santa Sede abbia sistematicamente messo la tutela della reputazione della Chiesa e il presunto autore del reato al di sopra della protezione delle vittime.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che, mentre la Santa Sede ha riconosciuto nel suo scritto di risposta e durante il dialogo interattivo la competenza primaria dell’autorità giudiziaria, ha continuato ad affrontare questi casi attraverso un procedimento Diritto Canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il sostegno, la riabilitazione e il risarcimento dei bambini vittime.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    ( a) i minori vittime e le loro famiglie sono stati spesso biasimati dalle autorità religiose, screditati e scoraggiati dal perseguire le loro denunce e, in alcuni

    casi umiliati, come rilevato in particolare dal Grand Jury nel Westchester, dalla Commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    ( b ) la riservatezza è stata imposta ai minori vittime e alle loro famiglie come un presupposto della compensazione finanziaria, e

    ( c) anche se ha esteso i propri termini di prescrizione in campo di abusi sessuali sui bambini, la Santa Sede in alcuni paesi ha ostacolato gli sforzi per estendere i termini di prescrizione per abusi sessuali su minori.

    61 . Il Comitato raccomanda che in questioni relative al trattamento dei bambini vittime e testimoni, la Santa Sede sia guidata dal rispetto per i primari interessi

    del bambino e delle linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (si veda la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 2005 /20, allegato).

    Il Comitato chiede alla Santa Sede di :

    ( a) sviluppare procedure complete per l’ identificazione precoce dei bambini vittime di violenza sessuale e di altre forme di abuso;

    ( b) assicurare canali informativi efficaci, accessibili e riservati per i bambini che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e garantire che bambini vittime di abusi sessuali o di qualsiasi altro reato sono protetti da abusi futuri e da ritorsioni quando segnalano l’abuso. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi subiti dai loro figli dinanzi ai tribunali;

    ( c) assicurare che i minori vittime e testimoni di reati sono dotati di sostegno psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non siano subordinate ad accordi riservati, finalizzati ad evitare che i bambini si rivolgano alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge;

    ( d ) fornire un risarcimento alle vittime di abusi sessuali commessi da individui e dalle istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede, senza imporre alcun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire un regime di compensazione per la vittime;

    ( e) promuovere la riforma della prescrizione nei paesi in cui è impedita ai minori vittime di abuso sessuale la ricerca della giustizia e il risarcimento, e

    ( f) condurre attività di sensibilizzazione per combattere la stigmatizzazione delle vittime dello sfruttamento e dell’abuso sessuale.

    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani

    62 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, al fine di rafforzare ulteriormente il rispetto dei diritti dei bambini, ratifichi gli strumenti fondamentali sui diritti umani di cui essa non è ancora un parte, vale a dire il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del Bambino sulle procedure di comunicazione, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici e il loro protocollo opzionale, così come la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e il suo Protocollo opzionale, la Convenzione sulla protezione del diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale, la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

    I. Ricaduta e diffusione

    63 . Il Comitato auspica che la Santa Sede prenda tutte le misure appropriate per garantire che le attuali raccomandazioni siano pienamente attuate, tra l’altro, attraverso la loro trasmissione al Papa , alla Curia , alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle istituzioni sanitarie cattoliche, al Pontificio Consiglio per la Famiglia, nonché alle conferenze episcopali, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per l’adeguata considerazione e per ulteriori azioni.

    64 . Alla luce dell’articolo 45 a e b della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri la consulenza di esperti, tra gli altri, dello speciale Relatore sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, del Rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro i bambini e del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti, per l’attuazione delle raccomandazioni del comitato relative all’abuso e allo sfruttamento sessuale.

    65 . Il Comitato raccomanda inoltre che la seconda relazione periodica e le risposte scritte da parte dello Stato e le relative raccomandazioni (a conclusione osservazioni) siano rese ampiamente disponibili, tra l’altro (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al pubblico, alle grandi organizzazioni della società civile, ai  media, ai gruppi giovanili, ai gruppi di bambini e ai gruppi professionali, al fine di generare dibattito e la consapevolezza della Convenzione, della sua attuazione e del monitoraggio.

    J. Il prossimo rapporto

    66 . Il Comitato invita lo Stato membro a presentare la sua relazione combinata relativa ai peridi dal terzo al sesto dal 1 ° settembre 2017 e ad includere in essa informazioni sull’attuazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione sulle linee guida di rendicontazione specifica adottate il 1 ° ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2eCor.1) e ricorda allo Stato parte che le future relazioni dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non superiore a 60 pagine. il Comitato esorta lo Stato parte a presentare la sua relazione in conformità con le linee guida.

    Conformemente alla risoluzione dell’Assemblea generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso sia presentata una relazione superiore ai limiti di pagine fissati, allo Stato parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare la relazione ai sensi delle citate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato parte che se non è in grado di rivedere e ripresentare la relazione, la traduzione della relazione ai fini del monitoraggio dell’applicazione della Convenzione non può essere garantita.

    67 . Il Comitato invita inoltre lo Stato membro di presentare un documento avente una struttura in conformità con i requisiti del documento base comune definito nelle linee guida armonizzate in materia di rendicontazione, approvato al quinto incontro Inter-Comitato degli organismi di monitoraggio dei diritti umani nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

    http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf