Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Esperti internazionali sui diritti dei bambini mettono in guardia contro le regressioni nelle proposte di riforma penale minorile in Argentina e America Latina

    Esperti internazionali sui diritti dei bambini mettono in guardia contro le regressioni nelle proposte di riforma penale minorile in Argentina e America Latina

    7 luglio 2024. – Ci rivolgiamo alla comunità internazionale con profonda preoccupazione per l’impulso che riappare nella regione dell’America Latina e dei Caraibi a cercare di ridurre l’età della responsabilità penale dei bambini in risposta ai problemi di sicurezza dei cittadini, essendo il più Un esempio recente è la proposta del governo argentino di ridurre l’età della responsabilità penale a 13 anni. Negli ultimi anni i tentativi di alcuni paesi di muoversi in questa direzione (ad esempio Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e Uruguay) si sono verificati in contesti di crescente insicurezza e di appelli da parte di diverse correnti di opinione giudicare la risposta ai problemi sociali acuti, concentrandosi in particolare sui bambini poveri che appaiono come “delinquenti”.

    Questa misura costituisce una grave violazione dei diritti dell’infanzia sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, nonché di altri principi fondamentali del diritto internazionale sui diritti umani.

    Il Comitato sui diritti dell’infanzia, nel suo Commento generale n. 24, riconosce che il mantenimento della sicurezza pubblica è un obiettivo legittimo del sistema giudiziario, compreso il sistema della giustizia minorile. Tuttavia, gli Stati parti devono raggiungere questo obiettivo nel rispetto dei loro obblighi di rispettare e attuare i principi della giustizia minorile sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia. In particolare, sulla base dei progressi scientifici nello sviluppo infantile e della stessa giurisprudenza, si sostiene che “I bambini differiscono dagli adulti nel loro sviluppo fisico e psicologico. In virtù di queste differenze, vengono riconosciuti come meno colpevoli e nei loro confronti viene applicato un sistema diverso con un approccio differenziato e individualizzato. È stato dimostrato che il contatto con il sistema della giustizia penale danneggia i bambini limitando le loro possibilità di diventare adulti responsabili”.

    Le neuroscienze hanno dimostrato che il cervello umano continua a svilupparsi anche durante la giovinezza. Trattare gli adolescenti come adulti nel sistema di giustizia penale ignora queste differenze cruciali nello sviluppo del cervello, il che va contro le prove scientifiche e l’uguaglianza della giustizia. La corteccia prefrontale, responsabile di funzioni come il controllo degli impulsi, il processo decisionale e la pianificazione a lungo termine, non raggiunge la piena maturità fino all’età di circa 25 anni. Ignorare questa realtà è una grave ingiustizia e una cattiva politica pubblica.

    La criminalizzazione degli adolescenti, soprattutto quelli in condizioni di esclusione sociale, perpetua false narrazioni che associano automaticamente la gioventù e la povertà alla criminalità. Gli adolescenti in condizioni di esclusione sociale hanno bisogno di sostegno e di programmi socio-educativi che li aiutino a costruire un futuro lontano dalla criminalità, senza essere puniti in modo sproporzionato.

    Abbassare l’età di imputabilità contraddice direttamente i principi stabiliti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia, che sottolinea che l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente in tutte le misure che lo riguardano. Inoltre, si afferma che la detenzione e l’imprigionamento di un minore dovrebbero essere l’ultima risorsa e per il periodo più breve possibile. L’attenzione dovrebbe essere posta sulla riabilitazione e sul reinserimento, non sulle sanzioni punitive.

    Esortiamo il governo argentino a ritirare immediatamente la proposta di abbassare l’età della responsabilità penale e ad aderire agli standard internazionali sui diritti umani.

    Raccomandiamo l’attuazione di un sistema di giustizia minorile che concentri i suoi sforzi sulla riabilitazione e sul reinserimento dei giovani, fornendo alternative all’istituzionalizzazione e garantendo che qualsiasi intervento giudiziario miri allo sviluppo globale del bambino.

    Proponiamo di formare i membri del potere legislativo sui diritti dei bambini e sullo sviluppo dei giovani, nonché di sensibilizzare la società sull’importanza di un approccio alla giustizia minorile basato sui diritti umani.

    La giustizia per i giovani deve essere giusta e umana, basata sulla comprensione del loro sviluppo e delle loro circostanze specifiche. Le politiche regressive e punitive non solo sono inefficaci, ma sono anche contrarie ai principi e agli impegni internazionali assunti dall’Argentina.

    Esortiamo il governo e il Congresso a riconsiderare questa proposta e a lavorare su soluzioni che promuovano veramente il benessere e lo sviluppo di tutti i bambini e gli adolescenti nel Paese.

    Marta Santos Pais
    Ex membro della CRC delle Nazioni Unite ed ex Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini
    Rosa María Ortiz
    Ex membro della CRC delle Nazioni Unite ed ex Commissario e relatrice sui diritti dei bambini della IACHR
    Sara Oviedo
    Ex vicepresidente della CRC ONU,
    Marta Maurás
    Ex vice presidente della CRC ONU,
    Norberto Liwski
    Ex vice presidente della CRC ONU,
    Jorge Cardona
    Ex membro della CRC ONU
    Yanghee Lee,
    ex presidente della CRC ONU
    José Ángel Rodríguez
    Ex membro della CRC ONU

    Alertan expertxs internacionales regresiones reforma juvenil Argentina y LAC

  • Udienza davanti al Gip del tribunale di Enna per i due giornalisti Filippo Occhino e Pierelisa Rizzo

    Udienza davanti al Gip del tribunale di Enna per i due giornalisti Filippo Occhino e Pierelisa Rizzo

    Udienza davanti al Gip del tribunale di Enna, Ornella Zelia Futura Maimone, per i due giornalisti Filippo Occhino e Pierelisa Rizzo, denunciati da Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e sei mesi per violenza sessuale aggravata su minori, per diffamazione e diffusione di atti procedurali.

    Oggi si decideva sull’opposizione alla richiesta di archiviazione. La denuncia, infatti, era stata ritenuta infondata dalla Procura di Enna, ma i legali del prete hanno presentato opposizione.

    Il Gip Maimone si è riservato. In aula il legale di Rugolo, assente, è stato sostituito da un avvocato del Foro di Enna, Alessandro Manno mentre i giornalisti erano rappresentati dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica e Pierelisa Rizzo anche dall’avvocato Giovanni di Giovanni, del Foro di Caltanissetta.

    Il pm Michele Benintende ha reiterato la richiesta di archiviazione alla quale si sono associati gli avvocati dei due giornalisti. La Parasiliti ha prodotto l’ordinanza di archiviazione di Savona che riguardava il presidente di Rete l’Abuso Francesco Zanardi, denunciato anche lui per diffamazione e diffusione di atti procedurali e che pone la parola fine alla vicenda che riguarda il presidente dell’unica associazione italiana che si occupa di sopravvissuti agli abusi sessuali clericali. Ha poi messo in evidenza come nella richiesta di opposizione siano citati alcuni nomi di persone che nulla centrano con i due articoli, per i quali è stata presentata la denuncia, pubblicati su Enna Live e Sant’Anna Today.

    L’avvocato Di Giovanni ha sottolineato come Rugolo non avesse i titoli per denunciare considerato il fatto che la vicenda che viene riportata negli articoli riguarda il vescovo Rosario Gisana e non invece il sacerdote. Oggetto della denuncia, così come si legge negli atti, sarebbe l’articolo del 12 luglio 2023, pubblicato su Enna Live dal titolo “Enna, processo Rugolo. Sentito in aula il sacerdote” .

    Il pezzo incriminato sarebbe quello riportato dal quotidiano on line relativamente ad una registrazione ,fatta sentire in aula nel corso del processo al sacerdote, che Rugolo avrebbe fatto al vescovo all’insaputa del prelato. < Tra le parti di quella registrazione fatta da Rugolo a Gisana, in aula, è stato fatto ascoltare anche un altro pezzo nel quale il vescovo avrebbe detto a Rugolo che nella diocesi c’era un altro sacerdote “che ha fatto cose molto peggiori delle tue, ma non viene fuori.

    Nessuno lo denuncia e, certo, non posso farla uscire io. Invece tu, un giovane di 38 anni stai passando tutto questo” si legge nell’articolo a firma di Pierelisa Rizzo che conclude -Rugolo, nel corso di questa conversazione invita più volte il vescovo a raccontare la sua vicenda personale, facendo intendere che tra le due vicende, quella che stava vivendo Rugolo e quella vissuta da Gisana ci sarebbero molti punti di contatto>

  • Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    SEZIONE QUINTA

    CASO Z c. REPUBBLICA CECA

    (Richiesta n . 37782/21 )

    Art. 3 e Art. 8 • Obblighi positivi • Mancata applicazione da parte delle autorità nazionali di un sistema penale atto a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati da una vittima vulnerabile che non si è opposta durante gli stessi • Applicazione dei principi generali enunciati nel caso MC c. Bulgaria • Approccio errato da parte delle autorità nell’interpretazione dei fatti e del quadro giuridico che non ha fornito una protezione adeguata al richiedente • Insufficiente considerazione da parte della giurisprudenza nazionale : situazioni di consenso non valido a causa di abuso di vulnerabilità ; e la reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale • Interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dal codice penale che porta all’archiviazione del caso da parte della polizia • Rifiuto di effettuare una valutazione contestuale dei fatti tenendo conto lo stato psicologico del ricorrente in concreto che ha portato la polizia a concludere che non sussisteva alcun reato grave di abuso sessuale • Ricorso ad un’autorità giudiziaria non consentito dal diritto interno

    Preparato dal Registro. Non vincola la Corte.

    STRASBURGO

    20 giugno 2024

    Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrebbe subire aggiustamenti di forma.

    Nel caso Z c. Repubblica Ceca,

    La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sezione quinta), riunita in una camera composta da :

    Mattias Guyomar , presidente ,
    Lado Chanturia,
    Carlo Ranzoni,
    Martiņš Mits,
    Stéphanie Mourou-Vikström,
    Maria Elosegui,
    Kateřina Šimáčková , giudici ,
    e Victor Soloveytchik, segretario di sezione ,

    Visto :

    il ricorso (n . 37782/21 ) contro la Repubblica ceca e di cui una cittadina di tale Stato, la sig.ra Z (“ la ricorrente ”), ha proposto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali Libertà (“ la Convenzione ”) del 20 luglio 2021,

    la decisione di sottoporre la richiesta all’attenzione del governo ceco (” il Governo “),

    la decisione di non rivelare l’identità del richiedente,

    le osservazioni delle parti,

    Dopo aver deliberato in camera privata il 28 maggio 2024,

    Rende la seguente sentenza, adottata in data odierna :

    INTRODUZIONE

    1. Il caso riguarda la presunta mancanza di un quadro giuridico sufficiente per consentire l’incriminazione e la repressione degli atti sessuali non consensuali che il ricorrente afferma di aver subito per mano di un sacerdote, e la presunta mancanza di indagini efficaci sulle affermazioni del ricorrente. (Articoli 3 e 8 della Convenzione).

    IN REALTÀ

    2. Il ricorrente è nato nel 1981 e vive a Volyně. Lei era rappresentata dall’avvocato D. Bartoň.

    3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, deputato Konůpka, del Ministero della Giustizia.

    4. I fatti della causa, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

    5 . Nell’ambito di una denuncia presentata nel marzo 2019 da un terzo, è stato affermato che negli anni ’90, quando era ancora minorenne, la ricorrente avrebbe subito atti sessuali da parte di un prete, VZ. Secondo l’indagine della polizia condotta Tra marzo e settembre 2019, questi atti potevano costituire il reato di abuso sessuale (pohlavní zneužívání) , ma il loro autore non è stato perseguito a causa dei termini di prescrizione. Il ricorso dinanzi alla Corte non riguarda questi eventi.

    6 . Nel 2003 la ricorrente entrò alla Facoltà di Teologia a Praga dove seguì, tra l’altro, i corsi tenuti dal sacerdote VK. Egli, avendo conquistato la sua fiducia, gli raccontò la sua esperienza con VZ nonché le difficoltà che aveva vissuto dopo. La ricorrente sostiene che, tra il 2008 e il 2009, approfittando di un periodo in cui è stata colpita psicologicamente dalla morte del padre, ma anche dal suo peggioramento dello stato di salute a seguito di un’operazione al cuore e a causa di una reazione post-traumatica all’abuso commesso da VZ (paragrafo 5 supra), VK l’ha aggredita sessualmente in diverse occasioni.

    7 . Nel 2009, il ricorrente portò la questione all’attenzione delle competenti autorità ecclesiastiche. Questi ordinavano a VK di rinunciare alle funzioni che ricopriva presso la facoltà di teologia e di abbandonare la comunità monastica da lui guidata, per recarsi in un monastero in Italia, poi in missione nella Repubblica Centrafricana. Le richieste di VK per il permesso di ritornare nella Repubblica Ceca sono state respinte e attualmente vive in un monastero in Italia.

    8. Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini su VZ (paragrafo 5 sopra), nel novembre 2019 la polizia ha avviato un’indagine contro VK.

    9 . Interrogata dalla polizia nel febbraio 2020 nell’ambito di questa indagine, la ricorrente ha dichiarato che VK era stata sua insegnante e relatrice della tesi presso la facoltà di teologia e che inizialmente aveva percepito i suoi contatti fisici come un tentativo di aiutarla e guarirla dal suo passato esperienza con VZ Lei ha riferito che queste azioni si sono però intensificate dopo la morte di suo padre, che VK aveva detto di voler sostituire. La ricorrente sosteneva che VK l’aveva esposta per la prima volta al tocco durante la sua permanenza in un convento nel giugno 2008 ; poi, ha tentato di penetrarla nel luglio 2008. Lei ha dichiarato in queste condizioni che allora aveva avuto molta paura, che si era sentita sporca e si era sentita in colpa, ma ha aggiunto che, considerando VK un’autorità e un padre spirituale, lei aveva ritenuto di non avere il diritto di difendersi e aveva temuto di non riuscire a portare a termine gli studi. Lei ha affermato che VK successivamente le ha toccato ripetutamente i genitali e le ha chiesto di masturbarsi, anche se dopo questi atti gli ha detto più volte che non era d’accordo, ma che non era in grado di difendersi attivamente.

    10 . Tra gennaio e maggio 2020 la polizia ha interrogato due sacerdoti informati del caso ; uno di essi affermava che i superiori dell’ordine religioso interessato si erano scusati con la ricorrente e le avevano offerto un aiuto economico. Nell’aprile 2020 la polizia ha contattato una donna di nazionalità slovacca, la cui dichiarazione scritta redatta nel 2007, secondo la quale VK si era comportata in modo inappropriato nei suoi confronti in passato, era allegata al fascicolo.

    11 . Nel maggio 2020, la polizia ha contattato VK in Italia. A causa del contesto della pandemia di Covid-19, lo ha contattato telefonicamente ed e-mail. Nella dichiarazione scritta inviata alla polizia ha sottolineato di non essere stato informato dei dettagli del procedimento penale né della natura del reato di cui era sospettato. Tuttavia, ha ammesso di aver commesso violazioni morali, ma ha sostenuto che il ricorrente aveva acconsentito al loro contatto fisico ; si dice tuttavia pronto, in caso di suo errore e qualora il suo comportamento dovesse essere qualificato come illecito, ad assumersene la responsabilità giuridica. Egli ha inoltre indicato di essersi scusato con la ricorrente, durante un incontro con lei nel giugno 2016 nonché in due lettere che le aveva scritto nel 2019, e di averle offerto una soluzione amichevole.

    12 . Con decisione del 1 giugno 2020 , la polizia ha archiviato il caso senza ulteriori azioni. Sulla base del codice penale n. 140/1961 , in vigore all’epoca dei fatti denunciati dal ricorrente, la polizia ha concluso che le azioni di VK, sebbene incompatibili con i suoi doveri e con la moralità, non costituivano un reato. Riteneva che non potessero essere qualificati come abuso sessuale ai sensi dell’articolo 243 di detto codice, dato che la ricorrente non era minorenne all’epoca dei fatti e che VK non poteva aver abusato della sua dipendenza poiché non era sotto il suo controllo (dozor) ; secondo la polizia non si trattava nemmeno di stupro (znásilnění) ai sensi dell’articolo 241 § 1, dato che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo gli atti sessuali, ma non durante . La polizia ha osservato che le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (sexuální nátlak) ai sensi del nuovo Codice penale n. 40/2009 , ma che questo era entrato in vigore solo il 1 gennaio 2010 , o dopo i fatti in questione.

    13. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo, in relazione al reato di stupro, che la polizia non aveva esaminato la questione della sua incapacità di difendersi e che VK aveva abusato della sua posizione di autorità ; affermava inoltre che non vi erano elementi per concludere che lei avesse acconsentito agli atti sessuali denunciati, non potendo intendere il silenzio come consenso. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, ha affermato di essere stata sotto il controllo di VK, che era il ” padre spirituale ” a cui ha confessato, nonché il direttore della sua tesi, e che quindi era dipendente da lui.

    14 . Il 15 luglio 2020, il procuratore distrettuale di Praga 6 ha respinto il ricorso del ricorrente, pur sottolineando di non aver minimizzato né le azioni di VK né la sofferenza del ricorrente. Egli riteneva che il ricorrente non fosse stato sotto il controllo di VK nel senso in cui questo termine è stato interpretato dalla giurisprudenza (vale a dire come il rapporto di un genitore nei confronti di un figlio, di un tutore nei confronti di un persona privata della capacità giuridica o un insegnante nei confronti di uno studente), e di non aver potuto difendersi (questo termine comprende stati di incoscienza, ebbrezza, sonno profondo, incapacità fisica, malattia mentale o maturità insufficiente che impediscono uno dalla comprensione del significato degli atti in questione).

    15 . Il 2 ottobre 2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del procuratore distrettuale di Praga 6, la procura municipale ha confermato le conclusioni di quest’ultimo, che riteneva debitamente motivate. Ammettendo che la ricorrente si sentiva dipendente da VK, egli sottolineava che ella era maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che le impedisse di esprimere i suoi desideri ; concluse che quindi ella in quel momento non era stata incapace di difendersi (di modo che VK non avrebbe potuto abusare di alcuna incapacità) e che il suo libero arbitrio non era stato limitato a causa di alcun controllo esercitato da VK

    16 . Il ricorrente ha presentato ricorso costituzionale, invocando gli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione di punire la commissione di atti sessuali non consensuali e di svolgere un’indagine efficace su tali atti. Sosteneva che le autorità penali non avevano qualificato correttamente le azioni di VK né stabilito tutte le circostanze rilevanti e che la mancanza di una qualificazione adeguata del comportamento patologico di VK le aveva impedito di andare avanti e di accedere alla guarigione interiore.

    17. Con decisione n. I. ÚS 3363/20 del 18 maggio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato il ricorso in questione irricevibile in quanto manifestamente infondato, ritenendo che la ricorrente esprimesse principalmente la sua insoddisfazione per le conclusioni delle autorità penali e che ha chiesto un risarcimento sotto forma di procedimento penale contro VK. La corte ha ricordato a questo proposito che non tutti i comportamenti non etici o socialmente inaccettabili costituiscono un reato e che una soluzione penale è un mezzo di ultima istanza riservato alle violazioni più gravi.

    IL QUADRO GIURIDICO RILEVANTE E LA PRASSI INTERNA

    IL QUADRO GIURIDICO INTERNO
    Il Codice Penale (L. n. 140/1961) in vigore fino al 31 dicembre 2009 e la relativa giurisprudenza
    18 . L’articolo 241 § 1 fornisce la seguente definizione di stupro :

    “ Qualsiasi persona che usa la violenza o la minaccia di violenza imminente per costringere (donutí) un’altra persona a un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, o abusa dell’incapacità altrui di difendersi ( bezbrannost ) per commettere tale atto. »

    19 . Nella sua decisione n. 7 Tdo 995/2010 del 1 settembre 2010 , la Corte Suprema ha osservato che la violenza o la minaccia di violenza imminente caratterizzava solo la prima delle due modalità di stupro definite nell’articolo 241 § 1, e che, in primo luogo, Nella seconda modalità, questo elemento è stato sostituito dall’abuso dell’incapacità altrui di difendersi.

    20 . Nella decisione n. 3 Tdo 929/2011 del 24 agosto 2011, la Corte Suprema ha indicato che vi era abuso dell’incapacità di difendersi quando la vittima si trovava – senza che questo stato fosse stato indotto dall’aggressore – nell’incapacità di esprimersi. la propria volontà riguardo ad un rapporto sessuale con l’aggressore, o di resistere alle azioni di quest’ultimo. Ciò è avvenuto in particolare quando la vittima era incosciente a causa di svenimento, consumo di alcol o malattia, quando dormiva profondamente o quando era incapace, sotto l’influenza di alcol o sostanze psicotrope, di valutare la situazione e il comportamento della persona aggressore. Una persona la cui condizione fisica non gli permetteva di difendersi o la cui malattia mentale gli impediva di comprendere il significato delle azioni dell’aggressore, o una persona la cui mancanza di maturità era considerata incapace di difendersi non gli permetteva di comprenderne l’importanza di resistenza al rapporto sessuale forzato.

    21 . Nella sezione 243, l’abuso sessuale è stato definito come segue :

    “ Chiunque, abusando della dipendenza di persona minore di anni 18 o di persona sottoposta alla sua autorità, conduce (prima) tale persona, è punito con la reclusione nel massimo di due anni ad avere rapporti sessuali extraconiugali o commette altri abusi di natura sessuale contro questa persona. »

    22. Nella sua decisione n. 8 Tdo 1494/2009 del 29 settembre 2010, la Corte Suprema ha indicato che una persona era sotto il controllo del suo aggressore quando quest’ultimo avrebbe dovuto controllarla e vegliare su di lei, come un genitore sul proprio figlio , un tutore su una persona incapace di agire, un educatore o insegnante su uno studente, ecc.

    Il Codice Penale (Legge n. 40/2009 ) entrato in vigore il 1° gennaio 2010 e la relativa giurisprudenza
    23 . Lo stupro è definito nell’articolo 185 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di altro grave danno per costringere un altro a compiere un atto sessuale, o abusa allo stesso fine dell’incapacità di difendersi dagli altri.

    2. Chiunque commette il fatto previsto dal comma 1 è punito con la reclusione da due a dieci anni.

    (a) costringere un’altra persona ad avere un rapporto sessuale o un altro atto sessuale paragonabile al rapporto sessuale ;

    (…) »

    Il termine di prescrizione è fissato in dieci anni, e in quindici anni quando lo stupro è stato commesso per costringere un’altra persona ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale analogo o se ha cagionato grave danno alla salute della vittima.

    24 . Emerge dalle sentenze della Suprema Corte (n . 11 Tdo 294/2014 del 26 marzo 2014, n . 6 Tdo 603/2018 del 30 maggio 2018, n . 8 Tdo 699/2021 del 4 agosto 2021 e n. 7 Tdo 1023 /2021 del 10 novembre 2021) che perché sussista “ violenza ” ai sensi dell’articolo 185 comma 1 del codice penale, non è necessario che la vittima opponga evidente resistenza fisica, ad esempio se se l’aggressore non gli ha dato la possibilità, o se la vittima si è arresa per stanchezza, paura o angoscia ( beznadějnost ). È sufficiente che l’aggressore abbia avuto la possibilità di percepire il mancato consenso della vittima ; infatti, quando la persona è paralizzata dallo stress o un blocco psicologico non le permette di parlare, il suo disaccordo può essere espresso in modo non verbale, attraverso il suo atteggiamento o la posizione (passiva, difensiva) del suo corpo.

    25 . Il reato di coercizione sessuale è definito dall’articolo 186 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o di altro reato grave, per costringere altri a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi, o che induce altri a tali comportamenti approfittando della propria incapacità di difendersi.

    2. Chiunque abusa della dipendenza altrui o della propria posizione e credibilità o dell’influenza che ne deriva per indurre altri ad avere rapporti sessuali, a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi.

    (…)

    5. (…) Chiunque

    a) commette l’atto di cui al paragrafo 1 nei confronti di un minore di età inferiore a 15 anni, oppure

    b) con tale atto arreca grave danno alla salute. »

    Il termine di prescrizione è fissato in cinque anni per gli atti definiti dai commi 1 e 2, e in quindici anni in presenza delle circostanze di cui al comma 5.

    26 . Nella decisione n. 3 Tdo 1296/2013 del 29 gennaio 2014, la Corte Suprema ha distinto la nozione di “incapacità di difendersi “, che caratterizza lo stupro e viene definita come la situazione in cui la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà. riguardante un rapporto sessuale con l’aggressore o non è in grado di resistere alle sue azioni, della nozione di ” dipendenza “, che caratterizza la coercizione sessuale ed è definita come la situazione in cui la vittima non può decidere liberamente e si sottomette all’aggressore perché dipende da lui in una certa misura. L’abuso di posizione e la conseguente credibilità o influenza è un concetto più ampio poiché comprende anche i rapporti tra l’aggressore e la vittima che non si basano su una situazione di controllo e in cui l’aggressore, per il solo fatto della sua posizione rispetto a -nei confronti della vittima, ne suscita la fiducia o esercita autorità su di lei e ne abusa per ottenere contatti sessuali.

    Sono stati considerati tali i rapporti tra il guaritore e il suo paziente, il primario clinico e il suo assistente personale (decisione n . 8 Tdo 1415/2013 del 17 luglio 2014), l’allenatore di atletica leggera e l’allenato (decisione n. 8 Tdo 783/2017 del 20 settembre 2017), un prete cattolico e un parrocchiano o sagrestano (decisione n. 6 Tdo 450/2017 del 27 settembre 2017).

    Il progetto di riforma del diritto penale
    27 . Attualmente, le autorità nazionali stanno valutando la possibilità di modificare il codice penale e di adottare una nuova definizione di stupro. A tal fine, il Ministero della Giustizia ha presentato al Governo, nell’autunno 2023, un disegno di legge che abbandona il concetto di stupro come rapporto sessuale forzato e che lo intende come rapporto sessuale non consensuale (secondo l’approccio “ non consensuale”). . è no “). Questo disegno di legge propone inoltre di introdurre un nuovo reato di violenza sessuale che copra i reati sessuali senza penetrazione.

    28 . È inoltre prevista la modifica del codice di procedura penale. Tra le modifiche proposte c’è la possibilità per la vittima di un reato di chiedere che la decisione con cui è stato archiviato il caso venga riesaminata dal Procuratore Supremo e poi, se necessario, da un giudice. Quest’ultimo potrebbe annullare la decisione di archiviare il caso senza ulteriori provvedimenti e ordinare la prosecuzione delle indagini, lo svolgimento di determinati atti investigativi o il chiarimento di determinati fatti.

    DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
    29 . La Corte fa riferimento ai testi citati nella JL c. Italia ( n. 5671/16 , §§ 63-69, 27 maggio 2021), in particolare alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2014 nei confronti dei primi dieci Stati che l’hanno ratificato . La Repubblica Ceca ha firmato la Convenzione di Istanbul il 2 maggio 2016 ma finora non l’ha ratificata.

    30 . Il 21 settembre 2023, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), organismo specializzato indipendente incaricato di garantire l’attuazione, da parte delle Parti, della Convenzione di Istanbul, ha pubblicato il 4° rapporto generale sulle sue attività, che copre il periodo da gennaio a dicembre 2022. I passaggi rilevanti di questo rapporto recitano come segue :

    “ Diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro

    La criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro, da parte degli Stati parti della convenzione è caratterizzata da numerose differenze nelle definizioni, nell’ambito della protezione, nel comportamento criminalizzato, nelle sanzioni applicate e nelle circostanze aggravanti e attenuanti. Le attività di monitoraggio del GREVIO mostrano che ad oggi esistono quattro diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro. Uno di questi richiede l’uso della forza, della coercizione o dello sfruttamento di una vulnerabilità. Osserviamo anche un approccio a due livelli, che da un lato richiede l’uso della forza, della minaccia o della coercizione, ma che riconosce anche un altro reato basato interamente sull’assenza di consenso. Un terzo approccio, noto anche come “no significa no !” », non richiede l’uso della forza, minacce o coercizione, ma richiede la prova che l’atto sessuale è stato commesso contro la volontà della persona. Nel quarto approccio, informalmente descritto come ” solo sì significa sì”, ma noto anche come modello del “consenso affermativo”, è necessaria la partecipazione volontaria di entrambe o di tutte le parti affinché un atto sessuale non venga incriminato.

    Leggi basate sull’uso della forza, della coercizione o della minaccia

    Il tradizionale approccio criminale alla violenza sessuale si basava su definizioni basate esclusivamente sull’uso della forza, delle minacce, della coercizione o dell’intimidazione. Non mirava a tutelare l’autonomia sessuale, ma piuttosto si ispirava a regole religiose e/o morali di condotta sessuale. (…) Poiché le leggi basate sull’uso della forza o della coercizione rivelano una maggiore preoccupazione per l’accusato che per la vittima e tradiscono la convinzione persistente che le false accuse di stupro siano facili da formulare, ma difficili da confutare, hanno avuto un impatto negativo impatto negativo sulla definizione di norme per l’amministrazione delle prove e delle procedure. (…)

    La maggior parte delle definizioni basate sulla forza si riferiscono all’uso della violenza o alla minaccia di violenza (come in Francia, Italia e Paesi Bassi) o all’andare contro la volontà della persona che utilizza la forza (come in Estonia) o la coercizione (Romania). Ciò premesso, va osservato che in tutte le giurisdizioni, comprese quelle in cui la definizione giuridica di violenza è basata sulla forza, le situazioni che invalidano il consenso sono riconosciute anche nel diritto penale o prese in considerazione dalla giurisprudenza. Alcune forme di invalidazione del consenso si riferiscono allo stato di impotenza della vittima, della cui vulnerabilità è stata “approfittata” o “abusata”. Questo stato di impotenza è legato nella maggior parte dei casi a una forma di incoscienza dovuta all’alcol, alle droghe o alla situazione particolare della vittima (malattia mentale o disabilità, detenzione in una forma o nell’altra). (…) Pertanto, i riferimenti all’incapacità delle vittime di dare il consenso sono presenti in tutte le definizioni, sia basate sulla forza che sul consenso, risparmiando loro così di dover dimostrare di aver opposto resistenza. Tuttavia, gli esperti nazionali hanno notato che i tribunali non hanno interpretato la questione della mancanza di consenso in modo coerente e che il livello delle prove richieste è rimasto elevato, portando spesso a vittimizzazione secondaria.

    L’approccio a due livelli

    Nell’approccio a due livelli, una disposizione che richiede l’uso della forza e una disposizione che richiede l’elemento della mancanza di consenso coesistono in parallelo. La prima prevede però una pena detentiva più severa della seconda. Tuttavia, in un modello che riconosce solo “un unico reato”, le minacce o la violenza rafforzano la gravità dell’atto illecito come elementi aggiuntivi, ma non sono costitutivi dell’atto come nel caso dell’approccio dualistico. Nei suoi rapporti di valutazione di base, il GREVIO ha ritenuto che il fatto che l’atto sia avvenuto senza il consenso della vittima dovrebbe determinare la sanzione, indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato commesso da qualcuno che ha usato violenza o abusato della propria autorità sulla persona vittima, per esempio. Tuttavia, quando al fatto si accompagnavano violenze e abusi o altre circostanze particolarmente traumatiche, occorreva considerare le circostanze aggravanti affinché la sanzione fosse proporzionata alla gravità del fatto. (…)

    L’approccio “ No significa No ! ” »

    L’approccio “ no significa no ! ”. » si basa sul postulato che il rapporto sessuale è consensuale finché nessuna delle parti ha detto “ no ”. Questo approccio criminalizza gli atti sessuali commessi “ contro la volontà di una persona ”. Il grado di resistenza, verbale o non verbale, viene utilizzato per determinare se la vittima ha acconsentito agli atti sessuali. L’approccio “no significa no ! ”. » presuppone il consenso, a meno che questo non sia revocato – esplicitamente o implicitamente – dalla vittima. Spetta quindi all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’atto è avvenuto contro la volontà del denunciante. In altre parole, l’accusa deve convincere gli inquirenti (il giudice o la giuria) che il denunciante ha informato l’accusato di non voler prendere parte ad atti sessuali. Può trattarsi di resistenza espressa verbalmente o attraverso gesti o comportamenti inequivocabili come allontanarsi, piangere, cercare di allontanarsi, ecc. In altri termini, quando l’accusa non riesce a dimostrare che la vittima ha espresso, verbalmente o non verbalmente, un “no”, la prova dell’elemento costitutivo del reato sarà considerata mancante, e l’imputato non sarà quindi ritenuto penalmente responsabile. . (…) Sul piano pratico, gli esperti hanno attirato l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di questo approccio, il rischio era che la vittima si caricasse il peso di aver rifiutato proposte sessuali verbali o non verbali o di aver evitato violenza sessuale, piuttosto che attribuire all’autore del reato l’onere di garantire che l’altra persona abbia accettato di prendere parte all’atto sessuale. In particolare, vi era il rischio che il procedimento penale si concentrasse principalmente sulla vittima e prestasse eccessiva attenzione al suo comportamento. (…)

    L’ approccio “ solo sì significa sì ”.

    L’approccio “solo sì significa sì”, noto anche come “standard del consenso affermativo”, equipara il consenso a un atto sessuale al “ consenso affermativo e liberamente prestato”. Enfatizza l’espressione affermativa, sia verbale che non verbale. Il consenso è considerato un “accordo”, espresso tra le parti sulla base della libera volontà. Secondo i suoi sostenitori, la differenza tra rapporto sessuale e stupro è semplicemente se una persona vuole o meno fare sesso. Ritengono inoltre che non spetti alla persona dire di no, ma spetta all’altra persona ascoltare se dice di sì. Questo approccio è stato incorporato nelle leggi che criminalizzano i rapporti sessuali con una persona “ che non partecipa volontariamente ” o “ che non ha dato il consenso ”. I suoi sostenitori ritengono in particolare che la passività, il silenzio, l’assenza di protesta o l’assenza di resistenza non possano essere assimilati al consenso. In questo approccio, il consenso affermativo deve essere coerente durante tutta l’attività sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento. In definitiva, il passaggio da “no significa no !” » a “solo sì significa sì”, corrisponde a un’evoluzione nel modo in cui la società, e in particolare l’ordinamento giuridico, concepisce il processo di consenso agli atti sessuali. In questo sviluppo, il sesso è visto come un atto al quale entrambe le parti devono acconsentire volontariamente. Gli approcci al consenso affermativo forniscono regole più chiare per le parti che corrono il rischio di commettere o essere vittime di violenza sessuale, nonché per coloro che sono responsabili delle indagini e dei procedimenti giudiziari su tali questioni. (…)

    (…) per il GREVIO, l’approccio del consenso affermativo è più in linea con lo spirito della convenzione nel suo insieme e con l’obiettivo generale di migliorare la prevenzione, la protezione e l’azione penale. In effetti, l’approccio “solo sì significa sì” ha maggiori probabilità di avere un impatto sulla prevenzione e di sensibilizzare la società sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere, che spesso vengono espressi quando si tratta di stupro e violenza sessuale. »

    31. Nella sua Raccomandazione generale n. 33 sull’accesso delle donne alla giustizia (pubblicata il 3 agosto 2015), il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) ha ricordato che, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le donne Forme di discriminazione contro le donne, gli Stati parti hanno l’obbligo di garantire alle donne l’accesso alla protezione e ai rimedi offerti dal diritto penale e di garantire che non siano discriminate nell’ambito di questi sistemi, né come vittime né come autori (paragrafo 47).

    32. Nella sua Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne (pubblicata il 26 luglio 2017), la CEDAW ha raccomandato agli Stati parti di garantire che la definizione dei crimini di natura sessuale, compreso lo stupro coniugale e lo stupro amoroso, sia basata sulla l’assenza di consenso volontario e tiene conto delle circostanze coercitive (paragrafo 29).

    DIRITTO PERTINENTE DELL’UNIONE EUROPEA
    33. Il 1° giugno 2023, a seguito di un voto del Consiglio, l’Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul (paragrafo 29 supra), che è entrata in vigore per l’Unione europea il 1° ottobre 2023.

    34 . L’8 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, volta a garantire un livello minimo di protezione in tutta l’Unione europea contro tale violenza.

    Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su questa proposta della Commissione europea. Il testo approvato prevede prescrizioni di prevenzione che mirano, in primo luogo, a sensibilizzare sul ruolo essenziale del consenso nei rapporti sessuali e, in secondo luogo, a favorire l’adozione di misure mirate di prevenzione dello stupro.

    POSTO

    SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE
    35. La ricorrente lamenta un’interpretazione restrittiva da parte delle autorità degli elementi costitutivi dei reati di stupro e abuso sessuale previsti dal codice penale n. 140/1961 e che tale quadro giuridico era insufficiente per punire efficacemente i reati di cui ella sostiene è stata la vittima, così come la mancanza di indagini efficaci sulle sue discutibili accuse di violenza sessuale.

    36. Ella invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione, che nelle parti pertinenti sono così formulati :

    Articolo 3

    “ Nessuno può essere sottoposto a tortura o a… trattamenti inumani o degradanti. »

    Articolo 8

    “ 1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata (…). »

    Sulla ammissibilità
    37. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo previsto dall’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

    Sullo sfondo
    Argomenti delle parti
    ha) Il candidato

    38 . La ricorrente ritiene che l’indagine condotta in questo caso sia stata viziata da numerose lacune e che le autorità non abbiano fatto luce su tutti gli elementi rilevanti. In particolare la polizia non ha cercato di stabilire se lei avesse acconsentito ai contatti sessuali in questione e si è accontentata di una dichiarazione scritta di VK, senza tentare di interrogarla durante le sue visite nella Repubblica ceca o in videoconferenza. Né la polizia avrebbe cercato di identificare altre “ figlie spirituali ” di VK, che avrebbero potuto testimoniare o addirittura diventare vittime, né di ottenere le informazioni raccolte dalle autorità ecclesiastiche.

    39 . La ricorrente sottolinea inoltre che, sebbene potessero esserci ragioni di natura psicologica, legate alle sue esperienze passate (paragrafo 5 supra), in grado di spiegare perché non ha opposto resistenza attiva alle azioni di VK, le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo stato psichico o della sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (si riferisce a questo riguardo a C. c. Romania , n . 47358/20 , § 82, 30 agosto 2022). Allo stesso modo, le autorità non hanno esaminato se avesse subito gravi danni alla salute a causa delle azioni di VK.

    40 . Secondo la ricorrente, le autorità non hanno tenuto conto dei vari fattori che la rendevano vulnerabile, vale a dire : la sua fragile salute e la morte di suo padre (paragrafo 6 supra), la sua passata esperienza con VZ, nonché il suo rapporto di dipendenza e sottomissione nei confronti di VK, che era il suo direttore della memoria, la sua guida spirituale e il suo confessore, e da cui, secondo lei, risultava uno squilibrio di poteri tra loro. Ritiene inoltre che non vi fosse nulla nel fascicolo che suggerisse che fosse attratta da VK, né interessata ad una relazione sessuale, e nemmeno consenziente, contrariamente a quanto insinuava la polizia ; sostiene al riguardo che la legge non impone alla vittima di un reato sessuale di esprimere il proprio dissenso in modo continuativo.

    41. Il ricorrente non condivide l’opinione del Governo secondo cui alcune constatazioni delle autorità avrebbero potuto dargli parziale soddisfazione (paragrafo 48 sopra). Rileva a questo proposito che le autorità penali hanno concluso che il comportamento di VK non era sufficientemente grave da costituire un reato, e che le autorità religiose non hanno ritenuto che i fatti fossero contrari alle leggi nazionali o alle norme ecclesiastiche.

    42 . Infine, la ricorrente contesta l’argomento del Governo secondo cui la giurisprudenza esistente non permetteva alle autorità di concludere che VK avesse abusato della sua incapacità di difendersi o che fosse stata sotto il suo controllo (paragrafo 48 sopra). Secondo lei, le autorità non potevano esimersi dalla loro responsabilità con il pretesto che la giurisprudenza si limitava a fornire definizioni generali degli elementi costitutivi del reato e non si era pronunciata su un caso sostanzialmente identico al suo. Ritiene che, anche ammettendo che la pratica interna esistente nel 2008 fosse restrittiva al punto da non consentire che le azioni di VK fossero qualificate come stupro o abuso sessuale (il che secondo lei significherebbe che lo Stato non ha adempiuto al proprio obbligo di criminalizzare tutti coloro che non sono -atti sessuali consensuali), le autorità avrebbero dovuto giungere a una tale interpretazione in applicazione della giurisprudenza della Corte, e in particolare del caso MC c. Bulgaria ( n. 39272/98 , CEDU 2003 – XII).

    B) Il governo

    43. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il Governo è del parere che, dato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in questa materia, non sono necessariamente tenuti ad adempiere al loro obbligo positivo di criminalizzare tutti gli atti sessuali non consensuali sotto un unico reato. (tipicamente stupro). Sottolinea che nel caso di specie i fatti denunciati dal ricorrente rientravano nel codice penale in vigore fino al 31 dicembre 2009 (legge n. 140/1961 ), che definiva diversi reati sessuali, tra cui lo stupro e l’abuso sessuale. Egli sostiene che nessuno di questi reati richiedeva necessariamente che l’ autore avesse usato violenza o minaccia di violenza o che la vittima avesse opposto resistenza fisica ; secondo lui, infatti, lo stupro poteva essere commesso anche approfittando dell’incapacità della vittima di difendersi, e la definizione di abuso sessuale era addirittura priva di qualsiasi riferimento ad un elemento di violenza (paragrafi 18-19 supra).

    44. Il Governo sostiene inoltre che nella Repubblica ceca la situazione si sta evolvendo verso la criminalizzazione di uno spettro più ampio di reati sessuali, con termini di prescrizione più lunghi, vale a dire verso un miglioramento della capacità delle autorità di rispondere adeguatamente a questi reati attacchi. Osserva in particolare che, dall’entrata in vigore del nuovo codice penale nel 2010, la definizione di stupro comprende la minaccia di violenza, anche se non imminente, nonché la minaccia di un altro attacco grave, e comprende qualsiasi atto sessuale (e non solo rapporti sessuali non consensuali o atti simili ai rapporti sessuali). Aggiunge che è stato introdotto un nuovo reato di coercizione sessuale che, essendo definito anche da un abuso, da parte dell’autore, della sua posizione e dalla conseguente credibilità o influenza, può riguardare il rapporto tra un sacerdote e un parrocchiano (commi 25-26 sopra). Secondo il Governo, dalla giurisprudenza della Corte Suprema risulta anche che, per concludere che vi sia stata violenza ai sensi dell’articolo 185 § 1 del nuovo codice penale, non è necessario che la vittima mostri un’evidente resistenza fisica ma è sufficiente che l’autore del reato abbia potuto percepire la mancanza di consenso della vittima (paragrafo 24 supra).

    45. Per quanto riguarda l’indagine svolta nel caso di specie, il Governo sostiene che è stata aperta tempestivamente e condotta con diligenza e serietà. Ritiene che sia stata raccolta una grande quantità di prove, compresa la dichiarazione del ricorrente (paragrafo 9 supra) e una dichiarazione scritta di VK, che secondo il Governo non poteva essere interrogato a causa della pandemia (paragrafo 11 supra), e ritiene che che tali prove stabilivano tutte le circostanze rilevanti.

    46. ​​​​Il Governo ritiene inoltre che, non essendo né minorenne né molto giovane, non affetto da malattie mentali e non essendo collocato in un istituto, il ricorrente non si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza della Corte . Ritiene che in ogni caso le autorità abbiano tenuto sufficientemente conto della sua situazione individuale e abbiano mostrato sensibilità e rispetto nei suoi confronti, evitando qualsiasi stigmatizzazione o vittimizzazione secondaria.

    47. Per quanto riguarda l’esistenza di elementi di coercizione nel caso di specie, il Governo sostiene che alcune dichiarazioni della ricorrente suggerivano, almeno in una certa misura, che i suoi contatti sessuali con VK fossero consensuali. Inoltre, il Governo invita la Corte a prendere in considerazione la natura molto specifica del rapporto tra VK e il ricorrente, vale a dire tra un sacerdote e un credente, che distingue il caso di specie da quelli esaminati dalla Corte ad oggi. Ritiene infatti che il fatto che la ricorrente si sentisse sotto l’influenza di VK come autorità spirituale fosse la manifestazione della sua libertà di religione, che esercitava di sua spontanea volontà, e ritiene che ciò non avvenga né per la né alle autorità nazionali né alla Corte di valutare se e in quale misura la ricorrente fosse realmente soggetta, nel senso religioso del termine, al suo “ padre spirituale ” (sul punto il Governo si riferisce alla sentenza Skugar e altri c. Russia (dec. ), n . 40010/04 , 3 dicembre 2009). Aggiunge che taluni argomenti avanzati dal ricorrente riguardo allo squilibrio di poteri nella loro relazione farebbero pensare che qualsiasi atto sessuale tra un sacerdote e una persona credente sarebbe necessariamente non consensuale e dovrebbe quindi costituire un reato, cosa che egli non può accettare.

    48 . Il Governo osserva infine che al termine dell’indagine, le autorità nazionali hanno concluso che le azioni di VK non costituivano abuso sessuale o stupro, considerando che il ricorrente non si trovava in una situazione di incapacità di difendersi (di cui VK avrebbe abusato), né sotto il controllo di VK, come interpretati dalla giurisprudenza. Egli ritiene che una conclusione opposta sarebbe stata incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione e con l’esigenza di prevedibilità del diritto penale. Il Governo rileva inoltre che nelle motivazioni delle loro decisioni, le autorità hanno descritto il comportamento di VK come non etico ed immorale, che secondo esso era atto ad accogliere in parte le richieste presentate dalla ricorrente nel suo ricorso costituzionale (paragrafo 16 sopra). In questo contesto, il Governo ritiene che non sia senza importanza che siano state adottate misure nei confronti di VK da parte delle autorità ecclesiastiche, che alla ricorrente sia stato offerto un accordo amichevole e che abbia ricevuto delle scuse (paragrafi 7, 10 e 11 sopra). Il Governo osserva infine (riferendosi al caso DK c. Italia , n. 14260/17 , § 88, 1 dicembre 2022 ) che il ricorrente non ha adito i tribunali civili.

    Valutazione della Corte
    49. La Corte ricorda innanzitutto che lo stupro e la violenza sessuale grave costituiscono trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che coinvolgono anche valori fondamentali e aspetti essenziali della ” vita privata ” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione ( Y c. Bulgaria , n. 41990/18 , §§ 63-64, 20 febbraio 2020 e i casi ivi citati). Conformemente a tale giurisprudenza, ritiene che gli atti di violenza sessuale lamentati dalla ricorrente siano sufficientemente gravi da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che le denunce da lei sollevate possano essere esaminate congiuntamente sulla base degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    ha) Principi generali

    50 . La Corte rileva che i principi generali applicabili in materia sono stati enunciati, in particolare, nella causa M.C. Bulgaria ( n. 39272/98 , §§ 149-152, CEDU 2003 – XII). Ricorda in particolare che tra gli obblighi positivi che gravano sugli Stati ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione figura l’obbligo di adottare disposizioni penali che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non oppone resistenza fisica ( MGC c. Romania , n . 61495/11 , § 59, 15 marzo 2016, Z c. Bulgaria , n . 39257/17 , § 67, 28 maggio 2020, e JL c. Italia , n . 5671/16 , § 117 , 27 maggio 2021), e di applicare effettivamente tali disposizioni attraverso indagini e procedimenti penali efficaci ( MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 153 e 166, e BV c. Belgio , n. 61030/08 , § 55, 2 maggio , 2017).

    51. Infatti, gli obblighi positivi inerenti agli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono, innanzitutto, la creazione di un quadro legislativo e regolamentare che consenta di tutelare adeguatamente gli individui contro gli attacchi alla loro integrità fisica e morale, in particolare, per atti gravi quanto lo stupro, attraverso l’adozione di disposizioni penali effettive e la loro effettiva applicazione nella pratica ( MC c. Bulgaria , sopra citata, § 150, e JL c. Italia , sopra citata, § 118).

    52 . Riguardo a tale obbligo materiale, la Corte ha ammesso nella sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata, § 154) che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i mezzi per garantire un’adeguata protezione contro lo stupro. Ha osservato in questo contesto che il requisito secondo cui la vittima deve resistere fisicamente non è più valido nella legislazione dei paesi europei e che sebbene, in molti di questi paesi, la definizione di stupro menzioni ancora l’uso della violenza o la minaccia di violenza da parte aggressore, giurisprudenza e dottrina hanno piuttosto considerato l’assenza del consenso, e non l’uso della forza, come elemento costitutivo del reato di stupro. La Corte si è quindi detta convinta che qualsiasi approccio rigido alla repressione dei reati di natura sessuale, che consista, ad esempio, nel richiedere in tutti i casi la prova dell’esistenza di resistenza fisica, rischierebbe di portare all’impunità degli autori di alcuni tipi di reati stupro e quindi compromettere l’effettiva tutela dell’autonomia sessuale dell’individuo. In conformità con le norme e le tendenze contemporanee in materia, inclusa quella di considerare l’assenza di consenso come elemento costitutivo essenziale dello stupro e della violenza sessuale, la Corte ha quindi concluso che gli Stati hanno l’obbligo di criminalizzare e di reprimere efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale. atto, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica ( ibid. , §§ 157-166).

    53 . La Corte ricorda poi che gli articoli 3 e 8 della Convenzione impongono anche agli Stati un obbligo procedurale positivo. Pertanto, quando una persona sostiene in modo giustificabile di essere stata vittima di atti contrari a tali disposizioni, le autorità nazionali devono svolgere un’indagine ufficiale efficace in grado di consentire l’accertamento dei fatti nonché l’identificazione e, se del caso, la punizione di tali persone. responsabile. Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultati. Se tale esigenza non richiede che tutti i procedimenti penali si concludano con una condanna, o anche con l’imposizione di una pena specifica, le autorità giudiziarie nazionali non devono in nessun caso essere disposte a consentire attacchi all’integrità fisica e alla moralità degli individui, per preservare la fiducia del pubblico nella rispetto del principio di legalità e di evitare qualsiasi apparenza di complicità o di tolleranza di atti illeciti (si vedano, tra gli altri, JL c. Italia , sopra citata, § 118, e N.Ç. c. Turchia , n . 40591/11 , § 96, 9 febbraio 2021).

    B) Applicazione di questi principi al caso di specie

    54 . La Corte osserva innanzitutto che all’epoca in cui furono commessi gli atti denunciati dal ricorrente, vale a dire nel 2008-2009, i reati erano definiti dalla legge n. 140/1961 (il codice penale). Secondo l’articolo 241 di questo codice, lo stupro può essere commesso sia mediante l’uso della violenza sia con la minaccia di violenza imminente, utilizzata per costringere la vittima ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, oppure abusando dell’incapacità della vittima di difendersi. (paragrafo 18 supra ) . Inoltre, questo codice ha definito all’articolo 243 il reato di abuso sessuale, punito meno severamente e suscettibile di essere commesso, attraverso l’abuso di una situazione di dipendenza, sia su una persona minore di 18 anni sia su una persona sotto controllo dell’aggressore (paragrafo 21 sopra).

    55. Nel caso di specie, la polizia ha concluso che non vi era stato alcuno stupro sulla base del fatto che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo atti sessuali, ma non durante (paragrafo 12 Sopra). La ricorrente non contesta tali motivi, ma sostiene, invece, che le autorità nazionali avrebbero comunque dovuto qualificare gli atti commessi da VK come stupro poiché, secondo lei, egli aveva abusato della sua incapacità di difendersi, o, in mancanza quello, di abuso sessuale, poiché lei era presumibilmente sotto il suo controllo e lui ha abusato della sua dipendenza (paragrafo 42 supra). Ella afferma a questo proposito che le autorità avrebbero dovuto tenere conto delle circostanze specifiche del caso – in particolare la sua precedente esperienza di abuso, la fragilità del suo stato di salute, colpito tra l’altro dalla morte del padre, e la particolarità del suo rapporto con VK, che era stato il suo direttore della tesi e che considerava la sua guida spirituale -, cosa che secondo lei la rendeva incapace di opporsi attivamente alle azioni di VK. Sottolinea a questo proposito che le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo comportamento stato psicologico o la sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (punti 39 e 40 supra) .

    56. Per la Corte, la questione nella presente causa è determinare se le autorità hanno agito in conformità con i loro obblighi positivi, quali derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, di garantire una protezione effettiva al ricorrente contro i comportamenti non consensuali atti sessuali che afferma di aver subito. Rilevando che la ricorrente non mette esplicitamente in discussione, nelle sue osservazioni (paragrafi 38-42 supra), il testo della legge esistente all’epoca dei fatti, la Corte deve esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’approccio delle autorità in l’interpretazione dei fatti e del contesto giuridico nel caso di specie è stata carente al punto da violare gli obblighi positivi incombenti sullo Stato convenuto.

    57. La Corte rileva a questo riguardo che, nel caso di specie, la polizia sembra aver ritenuto che, affinché le azioni di VK fossero riprovevoli, la ricorrente avrebbe dovuto esprimere la sua opposizione durante tali atti. Il fatto che lei lo abbia espresso successivamente , anche a più riprese (paragrafi 9 e 12 supra), così come l’ipotesi che VK potesse essersi sbagliata e ritenere che lei avesse acconsentito (paragrafo 11 supra), non sembrano essere stati di alcuna importanza agli occhi delle autorità, così come il fatto che la ricorrente possa aver avuto motivi per rimanere passiva, o per non opporsi a VK a causa della sua posizione di autorità, senza acconsentire agli atti subiti. In effetti, nonostante le affermazioni del ricorrente in tal senso, le autorità non hanno ritenuto necessario effettuare una valutazione contestuale della credibilità delle dichiarazioni rese e una verifica di tutte le circostanze circostanti (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 177 ). In particolare, sarebbe stato senza dubbio importante prendere in considerazione lo stato psicologico della ricorrente, se non altro per determinare se soffrisse di una possibile reazione post-traumatica all’abuso che afferma di aver subito in precedenza ; poi, le autorità non hanno esaminato sufficientemente la questione se e, in caso affermativo, in quale misura, il ricorrente si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità e dipendenza da VK. Le autorità del pubblico ministero si accontentano di concludere che il ricorrente non era stato in grado di farlo difendersi ai sensi del diritto interno e della giurisprudenza (paragrafi 14 e 15 supra).

    58. La Corte è consapevole che questa giurisprudenza, così come esisteva all’epoca dei fatti, riconosceva che, in determinate situazioni, a causa di uno stato di impotenza dovuto ad esempio all’alcol, alle droghe, alla malattia o alla disabilità, la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà o difendersi (paragrafo 20 supra). Ad avviso della Corte, tale approccio riflette tuttavia un’insufficiente considerazione delle situazioni di consenso invalido dovuto ad abuso di vulnerabilità e, più in generale, della reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale. È alla luce di questa interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dalla legge n. 140/1961 che le autorità inquirenti hanno deciso di archiviare il caso senza ulteriori azioni (cfr. MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 170 -174). Pertanto, la decisione finale in questo caso è avvenuta durante la fase preparatoria del procedimento penale, senza che il caso fosse sottoposto ad un tribunale, poiché il diritto interno non consente al ricorrente di presentare ricorso dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

    59. A questo proposito, la Corte rileva che la più recente giurisprudenza della Corte Suprema, relativa al nuovo codice penale, sembra fornire una risposta più adeguata al riguardo (paragrafo 24 supra).

    60. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, come definito nel codice penale in vigore all’epoca dei fatti (paragrafi 21 e 54 supra), la Corte osserva che le autorità nel caso di specie hanno concluso che il ricorrente non era stato sotto il controllo di VK, nel senso in cui tale termine è stato interpretato dalla giurisprudenza, e che la sua libera volontà non era stata limitata, poiché era una persona maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che gli impedisse di esprimere la sua volontà (paragrafi 14-15 sopra). La constatazione delle autorità secondo cui la ricorrente poteva aver sentito una certa dipendenza da VK (paragrafo 15 supra) non le ha indotte ad approfondire la loro analisi. Secondo la Corte, tale approccio, che consiste, in sostanza, nel rifiutare la valutazione contestuale dei fatti tenendo conto dello stato psicologico della ricorrente in concreto , e non solo del fatto che era una persona adulta, era fallendo.

    61. La Corte rileva inoltre che le autorità hanno ritenuto nel caso di specie che, sulla base del nuovo codice penale entrato in vigore successivamente ai fatti in questione, le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (paragrafo 12 in fine supra) ; ciò sembra confermato dalla giurisprudenza in materia (punto 26 in fine ).

    62. Ne consegue che l’approccio delle autorità nel caso di specie non era idoneo a garantire al ricorrente una protezione adeguata. Di conseguenza, la Corte ritiene che lo Stato convenuto sia venuto meno agli obblighi positivi che gli erano imposti, almeno a partire dall’adozione nel 2003 della sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata), di applicare effettivamente un sistema penale idoneo a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati dal ricorrente. Essa ricorda a questo proposito che non è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale del presunto aggressore (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 168) e che la sua constatazione di cui sopra non può quindi essere interpretata come un giudizio sulla colpevolezza di VK o come invito alla riapertura delle indagini in questo caso.

    63. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che vi è stata, nel caso di specie, una violazione degli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
    64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :

    “ Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, , solo soddisfazione. »

    Peccato
    65. La ricorrente chiede 30.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di aver subito in particolare a causa del fatto che le azioni di VK non sono state adeguatamente classificate e perseguite dalle autorità.

    66. Il Governo sostiene che, per essere giusti, l’importo stanziato sotto questa voce dovrebbe riflettere sia la gravità delle violazioni constatate sia la giurisprudenza pertinente.

    67. La Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un certo danno morale a causa delle violazioni constatate dei suoi diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione. Ritiene che gli dovrebbero essere riconosciuti 25.000 euro per il danno morale.

    Commissioni e spese
    68. La ricorrente chiede EUR 7.058 per costi e spese da lei sostenuti, che corrisponderebbero a 305 ore di lavoro svolte dal suo avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi ai tribunali nazionali e del procedimento dinanzi alla Corte, previa detrazione delle somme che le sarebbero state riconosciute internamente a titolo di costi e spese.

    69. Il Governo ha osservato che la ricorrente non aveva dettagliato né corroborato la sua richiesta con i relativi documenti giustificativi, come richiesto dall’articolo 60 § 2 del Regolamento della Corte, e che non aveva nemmeno presentato un documento attestante di aver pagato la somma in questione al suo avvocato o che era tenuta a pagarglielo.

    70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui siano stabilite la loro realtà, la loro necessità e la natura ragionevole del loro importo.

    71. Nella fattispecie, vista l’assenza di qualsiasi prova di pagamento per quanto riguarda le spese asseritamente sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, la Corte non le accorda alcuna somma a questo riguardo.

    Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole riconoscere alla ricorrente la somma di 1.000 euro, che corrisponde alla somma fatturata dal suo avvocato per la preparazione della risposta alle osservazioni del Governo.

    PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

    Dichiara la richiesta ricevibile ;
    Ritiene che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione ;
    Dice
    ha) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento :

    Euro 25.000 (venticinquemila euro), oltre l’eventuale importo che su tale somma dovesse essere dovuto a titolo d’imposta, per danno morale ;
    1.000 EUR (mille euro), più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese ;
    B) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati degli interessi semplici ad un tasso pari a quello dell’operazione di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

    Respinge la richiesta di eccedenza per equa soddisfazione.
    Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

    Victor Soloveytchik Mattias Guyomar
    Impiegato Presidente

    https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2237782/21%22]}

  • Un pastore cattolico della zona di Nashville deve affrontare 10 accuse di sesso su minori dopo l’incriminazione di giugno

    Un pastore cattolico della zona di Nashville deve affrontare 10 accuse di sesso su minori dopo l’incriminazione di giugno

    Un pastore associato della chiesa cattolica di San Filippo, incriminato all’inizio di quest’anno con l’accusa di abuso sessuale, si trova ad affrontare ulteriori accuse in un nuovo atto d’accusa.

    Il 5 giugno un gran giurì della contea di Williamson ha restituito un atto d’accusa sostitutivo accusando il reverendo Juan Carlos Garcia-Mendoza di due ulteriori capi d’accusa di violenza sessuale.

    Garcia-Mendoza era stato originariamente incriminato a febbraio con un conteggio di abuso sessuale continuo su un bambino, un conteggio di aggressione sessuale aggravata, quattro capi di imputazione di violenza sessuale da parte di una figura autoritaria e due capi di imputazione di violenza sessuale.

    È stato ordinato sacerdote nel 2020 presso St. Rose of Lima a Murfreesboro ed è stato assegnato a St. Philip nel luglio 2022.

    Funzionari di St. Philip hanno riferito all’Ufficio per l’ambiente sicuro della diocesi di Nashville nel novembre 2023 che un adolescente della parrocchia aveva denunciato un contatto improprio che coinvolgeva Garcia-Mendoza, come mostrano i documenti, rilevando che il sacerdote è stato poi rimosso dalla sua posizione e dal suo ministero pubblico. .

    Secondo i protocolli diocesani, i funzionari della chiesa hanno presentato un rapporto sulle accuse contro Garcia-Mendoza al Dipartimento dei servizi per l’infanzia del Tennessee, hanno detto i funzionari.

    Il Dipartimento di Polizia di Franklin ha detto che stava indagando a gennaio e, in quel momento, la SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) ha rilasciato una dichiarazione chiedendo perché la diocesi ha impiegato così tanto tempo per rimuovere il sacerdote dal suo incarico.

    “Chiediamo anche alla diocesi di spiegare perché, se l’accusa è stata presentata loro a novembre, padre Garcia sarebbe rimasto in servizio fino a poco tempo fa. Ci auguriamo che nessun bambino sia rimasto ferito perché al sacerdote è stato permesso di continuare nella sua posizione di autorità, “disse allora l’organizzazione.

    Il Dipartimento di Polizia di Franklin chiede a chiunque abbia informazioni su Garcia-Mendoza di contattare il Det. Andrea Clark al 615-476-2809.

    Informazioni sulla denuncia degli abusi e sull’assistenza alle vittime possono essere reperite sul sito www.dioceseofnashville.com .

  • Sacra impunità

    Sacra impunità

    Di: Sybel Martinez @sybelmartinez

    Edizione: Ana María Acosta @yakuana

    Illustrazione di copertina: Vilma Vargas @vilmavargasva

    Pubblicato il 24 giugno 2024


    Ricardo* non ha lasciato una lettera d’addio, ma il suo compagno di vita, un giorno prima della sua morte, ha ricevuto un’e-mail contenente una cartella con tutti i documenti scansionati, e-mail e messaggi WhatsApp relativi all’abuso sessuale sistematico che ha subito da parte di FG Cadena , coadiuvante – religioso laico – del Centro giovanile San Patricio, della comunità salesiana, nel 1987. Dal dossier che Ricardo mise insieme per 36 anni e che conservò fino alla morte, almeno undici esponenti di alto rango vicari ecclesiastici, qui e in Vaticano, vennero a conoscenza della sua denuncia di abusi sessuali. Nonostante ciò, il pedofilo resta oggi parroco a Santa Cruz, nelle Isole Galapagos.

    La morte di Ricardo*, nel marzo 2024, ha fatto notizia perché avvenuta all’interno dell’Assemblea nazionale; giorni prima era stato visto con una cartella in cui chiedeva di essere ascoltato. Ciò che portava tra le mani non era il suo curriculum in cerca di lavoro, era la sua ricerca di giustizia.

    Una prigione chiamata San Patricio

    Ricardo* aveva tredici anni e sei mesi quando entrò nel Centro giovanile San Patricio, CJSP, nell’agosto del 1985. Prima di allora, aveva vissuto per strada per un anno e due mesi in un rifugio temporaneo conosciuto come “El Sótano”. situato nel luogo dove oggi si trova l’Università Salesiana, a Quito. Secondo Ricardo, il soggiorno in questo ostello era obbligatorio come passo preliminare all’ingresso nel Centro giovanile.

    La sensazione di avere finalmente un posto permanente dove dormire, mangiare e vivere in sicurezza ha sollevato molte aspettative. Tuttavia, quella gioia fu di breve durata. Durante il primo semestre a San Patricio, la violenza tra i detenuti fu addirittura peggiore di quella vissuta da Ricardo per strada. Secondo le sue stesse parole, “né la sicurezza di avere cibo ogni giorno né un letto dove dormire giustificano tanta aggressività all’interno del gruppo”. La violenza fisica era costante. Mentre la sessualità – un argomento in costante tensione – costringeva i ragazzi a dimostrare la propria virilità; dovendo anche mostrare il suo pene eretto al resto del gruppo in più occasioni. Naturalmente non era consentita alcuna espressione di femminilità.

    Più volte Ricardo ha tentato di scappare e di tornare a vivere per strada seguendo il proprio ritmo di vita. Tuttavia, col tempo trovò una protezione temporanea in un gruppo di amici vecchi e nuovi, che gli permise di sopravvivere ai primi sei mesi in collegio. All’inizio del secondo semestre ha raggiunto un nuovo status sociale, non essendo più considerato uno dei nuovi arrivati, cosa che gli ha dato tranquillità, almeno in alcuni momenti.

    All’interno del Centro Giovanile San Patricio ha operato il Progetto Salesiano “Chicos de la Calle”, i cui ambiti di intervento sono stati l’accoglienza precoce, il reinserimento familiare e scolastico, nonché la formazione tecnica e artigianale; oltre all’educazione religiosa, tra gli altri aspetti. L’obiettivo principale era quello di servire i bambini di strada e gli adolescenti, affrontando problemi come i senzatetto, il consumo iniziale di sostanze psicoattive, lo sfruttamento sessuale, gli abusi e altre violazioni dei loro diritti.

    Durante il periodo in cui Ricardo rimase a San Patricio, il centro ospitò tra 80 e 125 bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni. Nonostante fosse un programma di internamento con particolare attenzione alla protezione, i detenuti non erano organizzati in gruppi in base alla loro età e mancava un follow-up individualizzato.

    Inoltre, il Centro giovanile San Patricio, CJSP, non aveva abbastanza professionisti a tempo pieno. Durante la notte, le vacanze o i giorni festivi, i giovani erano affidati alla sorveglianza di religiosi volontari o di persone in formazione sacerdotale, che erano in numero insufficiente e privi di formazione specializzata.

    Dopo aver trascorso un anno in collegio, Ricardo si adatta alle dinamiche del Centro e intraprende la carriera di falegname. Cominciò a distinguersi negli studi, venendo spesso scelto per parlare in pubblico dei benefici del programma educativo e di inserimento sociale.

    Arrivò il terzo anno di permanenza al Centro, un periodo molto confuso e doloroso per Ricardo, che sebbene si fosse sempre distinto a livello accademico e avesse molto potenziale, era psicologicamente devastato. Ricardo ha iniziato a subire abusi sessuali da parte di uno dei fratelli salesiani coadiuvanti del Centro, FG Cadena, inizialmente responsabile del laboratorio di sartoria, poi educatore generale a tempo pieno presso il CJSP e oggi parroco presso la parrocchia della Sacra Famiglia a Santa Cruz Isola nelle Isole Galapagos.

    Pederastia clericale

    Era il 1987, Ricardo aveva 15 anni, quando F. G Cadena, 32 anni, cominciò ad abusare sistematicamente di lui. Cadena era un coadiutore – un religioso laico, che vive nella comunità religiosa insieme ai sacerdoti o ai diaconi salesiani – il suo potere, autorità e fiducia gli permettevano di avere un contatto diretto e costante con tutti i bambini e adolescenti all’interno.

    Ricardo racconta l’inizio degli abusi in questo modo:

    “Ricordo che c’era una stanza isolata, lontana dall’edificio centrale che fungeva da infermeria, era un luogo a cui non tutti avevano accesso, che aveva sicurezza e che veniva utilizzato per riposare o riprendersi o isolarsi dal punto di vista medico. Non ricordo esattamente perché ero in infermeria ma mi viene in mente che entrò nell’infermeria il sacerdote F. Cadena, che allora aveva circa 32 anni e cominciò ad accarezzarmi le gambe un gioco perché era molto ‘giocherellone’ con tutti i detenuti, ma ha cominciato ad accarezzarmi i genitali”, dice Ricardo in una dichiarazione, nel 2018, davanti al cosiddetto “Tribunale diocesano” in quella che la Chiesa chiama “indagine preliminare” formato dal delegato investigatore Presbítero Luis Miguel Aldaz e dal notaio Roque Gavilanes.

    Un giorno Cadena invitò Ricardo nella sua stanza con il pretesto di mostrargli qualcosa; Sebbene gli fosse proibito, riuscì ad entrare con lui nella sua camera da letto, lì gli diede un libro e mentre Ricardo lo sfogliava, seduto sul bordo del letto, Cadena abusò sessualmente di lui. Questa dinamica è stata mantenuta quotidianamente ed è diventata quasi un rito. Anche di notte Cadena costrinse Ricardo ad attraversare il muro del terzo piano per recarsi nella sua stanza; in un paio di occasioni fu trovato dai suoi convittori all’uscita dalla stanza del curatore.

    In cambio degli abusi sistematici, quando il gruppo era a capo di Cadena, Ricardo veniva “ricompensato” con scorte alimentari extra, esenzioni dal lavoro, punizioni o compiti forzati.

    Gli abusi durarono quasi sei mesi e ciò costrinse Ricardo a lasciare San Patricio senza finire il programma. In un certificato del 1989, l’allora direttore del Centro giovanile San Patricio, padre Jaime Calero, afferma che Ricardo si ritirò “per circostanze personali”. Ma in realtà il motivo era che Ricardo preferiva tornare in strada, piuttosto che continuare a vivere gli abusi di cui era stato sottoposto.

    Cadena, poco dopo, lasciò anche il Centro Giovanile e andò a lavorare come insegnante presso la Scuola Tecnica Don Bosco di La Tola, a Quito. Fu lì che lui e Ricardo si incontrarono di nuovo. Cadena non ha perso l’occasione di proporre alla sua vittima di continuare a “mantenere i contatti”. Ricardo, questa volta, libero da sottomissione, reclusione e vincoli, ha rifiutato categoricamente, ponendo fine al suo aggressore e agli abusi, anche se, in quel momento, non poteva denunciarlo.

    “Mi sono limitato a evadere il più possibile, ma non ho potuto denunciarlo, poiché ciò avrebbe significato il ridicolo permanente e persino l’isolamento tra le altre cose tra i miei colleghi. Penso che le conseguenze che sarebbero derivate da una denuncia fossero più importanti del fatto stesso dell’abuso. Questo mi ha portato a vivere l’abuso anche come una situazione normale”. dice Ricardo, in una lettera inviata all’ispettore salesiano, anni dopo.

    .

    Denunciato al clero: Sacramentorum Sanctitatis Tutelano

    Ricardo ha avuto bisogno di sedici anni per poter parlare e denunciare gli abusi sistematici a cui è stato sottoposto da parte di FG Cadena, presso il Centro giovanile San Patricio. Il suo primo tentativo di far conoscere ciò che ha vissuto è stata una lettera inviata a padre Franciso Sánchez , ispettore della comunità salesiana, il 20 aprile 2003.

    “Dopo una forte riflessione quaresimale, mi sono seduto per scrivere ed esprimere ciò che sto vivendo. Sono un ex alunno del Centro Giovanile San Patricio (Cumbayá “SP”), sono stato nel centro dal 10 agosto 1985 al 15 novembre 1988*, durante i tre anni e tre mesi ho vissuto tante cose e situazioni” La lettera di cinque pagine inizia dove racconta le violenze subite al Centro e gli abusi sessuali da parte di Cadena.

    “Qualche anno fa mi rifiutavo di credere che la sessualità fosse importante nella vita stessa, negavo me stessa come un modo per non riconoscere di essere stata violata e abusata nella mia giovane età, negazione come forma stessa di paura e incapacità di superare momenti così dolorosi per me (…) un modo per affrontarli è avere abbastanza forza per riconoscere che ho subito abusi e dirlo oggi”. Ricardo racconta.

    La risposta del parroco Francisco Sánchez, ispettore della comunità salesiana, fu una telefonata in cui gli disse che Cadena aveva smesso di appartenere alla comunità salesiana e che non era un sacerdote ma un religioso laico. Questo per sollevare i Salesiani da ogni responsabilità per questo atto abominevole.

    Due mesi dopo, il 2 giugno 2003, l’aggressore Cadena inviò un’e-mail a Ricardo in cui diceva:

    “Non so cosa vi abbia spinto a farmi del male in questo modo nei miei confronti, quindi vi chiedo per favore di ritirare quella documentazione, scusandomi dato che la comunità salesiana non c’entra nulla con questa vicenda. Sono passati alcuni anni da quando mi sono ritirato dai Salesiani, quindi non faccio più parte di quella comunità. E mai nella mia vita mi sono trovato a dover affrontare questi ingombranti casi legali di cui parli.”

    Per l’aggressore entrare in contatto con la vittima di violenza per rimproverarla della sua denuncia è una forma di intimidazione, un modo per cercare di metterla a tacere. Ricardo si è sentito sotto pressione e ha aspettato per anni, ma i tentativi di Cadena non sono riusciti a zittirlo. Così, il 23 ottobre 2006, inviò una lettera aperta alla Comunità Salesiana:

    “La comunità salesiana non può esonerarsi dalle responsabilità, io facevo parte di una istituzione diretta e amministrata dalle Suore Salesiane, il molestatore sessuale era un membro della comunità, gli abusi erano frequenti e sistematici all’interno di un sistema di “riabilitazione” previsto dal collegio , che sono stati e sono promossi come alternativa educativa dalla comunità salesiana. Vale a dire, le condizioni istituzionali del collegio consentivano a un abusatore sessuale di avere strumenti e possibilità che gli permettessero di abusare di me senza essere scoperto e, soprattutto, di farla franca impunemente. La Società Salesiana rappresentata nell’ispettoria aggiunge a questa impunità una posizione di semplice lavaggio delle mani”. Ricardo dice nella lettera.

    Pur non avendo ricevuto risposta alle sue precedenti comunicazioni, il 4 giugno 2018 Ricardo ha inviato nuovamente una e-mail al parroco Francisco Sánchez, ispettore salesiano, con copia a diverse autorità ecclesiastiche, tra cui la Conferenza Episcopale, dove chiedeva una udienza personale per “abuso sessuale su minore”.

    “Sono passati 15 anni dalla prima lettera che scrissi denunciando la situazione di ABUSO SESSUALE su un minore da parte di un membro della comunità salesiana di allora. Mi preoccupa che siano passati 15 anni e la Comunità Salesiana non abbia avuto la delicatezza di affrontare il fatto, la maturità di accogliere una denuncia e l’opportunità di rimediare ad una vita”, si legge nella mail.

    Dopo 15 anni di attesa, questa volta Sánchez risponde alla mail e gli concede un’udienza. Undici giorni dopo, Ricardo ha avuto un incontro con Monsignor Patricio Bonilla, Vescovo Vicario delle Galapagos , e Padre Teófilo León, Vicario della Missione , che hanno chiesto a Ricardo di rifare la denuncia e di portarla anche all’attenzione della massima autorità della Conferenza ecuadoriana Vescovile, allora, monsignor Eugenio Arellano.

    Ricardo non ha tardato a presentare la denuncia, l’aveva pronta da anni. Il 15 giugno 2018 lo ha inviato e in esso ha richiesto:

    “viene condotta un’indagine per determinare le responsabilità, le sanzioni e i necessari risarcimenti per gli abusi sessuali denunciati” e si conclude con questa frase: “niente più vittime di abusi sessuali negli istituti educativi religiosi”.

    Il motivo per cui il vicariato delle Galapagos ne è venuto a conoscenza è perché Cadena ha cambiato congregazione ed è stato ordinato sacerdote diocesano il 6 dicembre 2003, cioè otto mesi dopo che Ricardo lo aveva denunciato per la prima volta davanti ai Salesiani. Cadena fu parroco nell’isola Floreana, poi andò nell’isola Isabela, dove rimase a lungo. Oggi, secondo una fonte confidenziale interna alla chiesa, sappiamo che è parroco della parrocchia della Sagrada Familia nell’isola di Santa Cruz. , nelle Isole Galapagos.

    Il Vicariato Apostolico delle Galapagos, il 16 luglio 2018, con decreto n. 002-2018-DEVAG-CFGCP, ha avviato le indagini preliminari sulle accuse contro Cadena “secondo le Istruzioni per il processo per cause di abuso sessuale da parte di chierici, che svolgono la loro opera pastorale in Ecuador, emanata nel 2014 , dalla Conferenza Episcopale, decretando:

    “ 1. Iniziare l’istruttoria, secondo la normativa CAN. 1717, della normativa canonica vigente.

    1. Nominare Delegato per questa indagine preliminare il sacerdote Reverendo Padre LUIS MIGUEL ALDAZ SALAZAR, incardinato nell’Arcidiocesi di Quito.
    2. Nominare Notaio il Reverendo Padre ROQUE GAVILANEZ, incardinato nell’Arcidiocesi di Quito.”

    Il 14 settembre 2018, Ricardo è stato interrogato da questo cosiddetto “Tribunale diocesano”, in una cosiddetta “indagine preliminare” in cui gli hanno posto otto domande. È straziante leggere l’interrogatorio, i dettagli dell’abuso sistematico di cui è stata vittima, le conseguenze irreversibili di questa vile aggressione nella sua vita. Qualcosa di ovvio e di enorme preoccupazione è la domanda cinque:

    — Sai se il sacerdote F. Cadena ha commesso altri abusi contro altri minori?

    —Non ne sono sicuro, però, in seguito ho sentito molte voci che fosse così.

    Rispondendo all’ultima domanda, Ricardo menziona con enfasi:

    “Voglio dire che non è la prima volta che faccio questa denuncia. Ho consegnato una lettera indicante la cronologia delle denunce che ho fatto, sia alla comunità salesiana che alla Conferenza Episcopale e al Vicariato Apostolico delle Galapagos Chiedo che sia fatta giustizia e che le voci delle vittime siano ascoltate affinché l’insabbiamento cessi e la Chiesa agisca come dovrebbe. Voglio anche aggiungere che negli ultimi due mesi ho ricevuto due chiamate dal Sacerdote F. Cadena. Nella prima mi chiede di superare questi eventi assumendosi la sua colpa e nella seconda mi dice che il colpevole sono stato io, colui che l’ha causato e affrontato e che lui è innocente”.

     

    L’8 novembre 2018, monsignor Patricio Bonilla ha portato il caso davanti a monsignor Fernando Filone, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli della Città del Vaticano , dove lo ha informato che, dopo aver avuto un colloquio personale con FG Cadena, ha riconosciuto la sua colpevolezza, per questo chiede come procedere considerato che al momento “di aver commesso il reato previsto dall’art. 6 del MP. Sacramentorum Sanctitatis Tutelano*, non era un sacerdote, ma un coadiutore salesiano”.

    Quattro mesi dopo, l’8 marzo 2019, monsignor Andrés Carrascosa, nunzio apostolico dell’Ecuador, ha inviato a monsignor Bonilla la lettera n. 1918/19, in cui lo informava che monsignor Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, organismo preposto alle sanzioni disciplinari nei casi di abusi sessuali nel mondo , “è proclamato non competente nel caso di cui sopra” perché può giudicare solo i reati commessi contro il sesto comandamento da chierici (non religiosi laici). Lasciando alla discrezionalità del Vescovo le misure da adottare, considerato che l’azione penale come stabilito dal Codice Canonico (can. 1362 § 1, 2) si prescrive dopo 5 anni.

    Quattro giorni dopo, monsignor Patricio Bonilla, sospese Cadena con decreto ad tempore, infliggendogli una pena canonica di un anno e revocando i benefici e l’esercizio del ministero sacerdotale. Il documento dice:

    “Seguendo le istruzioni impartite, il Consiglio della Missione, riunitosi a Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, il 12 marzo 2019, ha inflitto al Rev. F. Cadena, privandolo di tutti i benefici e dell’esercizio del suo ministero sacerdotale. Inoltre, esortandoti a riflettere e meditare questa volta in un ritiro prolungato sull’isola Floreana. Tale sanzione, il cui scopo è suscitare il sincero desiderio di cambiamento e conversione, avrà effetto dal momento in cui PF Cadena ne verrà a conoscenza.”

    La sanzione è stata inflitta da Monsignor Bonilla in quanto vicario delle Galapagos, ma poiché il delitto è stato commesso a Quito, tale sanzione avrebbe dovuto essere comminata anche dalla massima autorità ecclesiastica di questa città. Sebbene la sentenza canonica abbia effetto immediato, solo cinque anni dopo, l’arcivescovo di Quito e primate dell’Ecuador, Alfredo José Espinoza Mateus, attraverso la lettera ufficiale 077-CAQ-2024, datata 31 gennaio 2024 , fa informare P. Cadena della revocargli le facoltà ministeriali, raccomandandogli però di ritornare nella sua giurisdizione, nonostante il sacerdote fosse già tornato alle Galapagos.

    Una fonte riservata, esperta di diritto canonico, spiega che si tratta di un intervento dell’arcivescovo di Quito. Alfredo José Espinoza, è un modo per “rimettersi in salute” poiché resta il dubbio se questa revoca corrisponda alla sentenza inflitta da monsignor Patricio Bonilla, vicario apostolico delle Galapagos, nel 2019, o se si tratti di un’altra sanzione inflittagli dal sacerdote Cadena. anni dopo, visto il tempo trascorso e la mancanza di giustificazione nel documento.

    In ogni caso, questo decreto di revoca delle facoltà di P. Cadena, emesso dall’arcivescovo di Quito, consisteva sostanzialmente nel: non poter celebrare la messa, impartire la parola di Dio e confessare, per un anno. Quindi, sacerdote Cadena, quest’anno, 2024, dovrebbe essere privato delle sue facoltà ministeriali, cosa che non è avvenuta.

    Tutte queste decisioni prese dalle autorità ecclesiastiche non sono state comunicate ufficialmente alla vittima. Ricardo ha dovuto inviare nuovamente una lettera e chiedere un incontro per ottenere una risposta con il nuovo ispettore salesiano, il parroco Marcelo Farfán, il 7 febbraio 2024 , per poi apprendere che Cadena aveva accettato la sua responsabilità e che era stato sospeso per un anno. Ricardo e il parroco Farfán si sono conosciuti nel Centro giovanile San Patricio, quando quest’ultimo aveva appena iniziato il suo cammino verso il sacerdozio come studente di teologia, a cui Ricardo si è rivolto per incontrarlo.

    Tra la strada e il cielo

    Ricardo era un bambino di strada, un adolescente vulnerabile, figlio di una madre single, il più giovane di due fratelli. A 12 anni è uscita di casa ed è sopravvissuta per strada, salendo e scendendo dagli autobus interprovinciali. È così che ha conosciuto l’intero Paese ed è riuscita a evitare, per un anno, gli abusi e l’abbandono dei genitori a cui è stata sottoposta. è stato sottoposto.

    Durante questo periodo ha subito molte violenze, ma nulla in confronto agli abusi clericali subiti al Centro giovanile di San Patrizio. Lì era impossibile fuggire, il Centro era una prigione senza sbarre, dove l’impotenza si fondeva con la paura e il silenzio, creando un terreno fertile per ogni tipo di maltrattamento e abuso clericale.

    Ricardo sapeva che nel Centro c’erano più ragazzi sessualmente violentati; Inoltre, sapeva che non avevano la stessa fortuna, non solo di non poter lasciare San Patricio ma di non poter uscire dalla strada, finire la scuola e laurearsi all’università, come aveva fatto lui.

    Ricardo aveva elevate capacità e un problema alla vista che non è stato corretto in tempo, il che gli ha causato difficoltà a scuola. Quando era bambino, non gli piaceva frequentare le lezioni perché non sapeva leggere, il che lo portava a ricevere botte non solo da sua madre ma anche dai suoi datori di lavoro. Sua madre era una collaboratrice domestica.

    Sebbene si sia laureato tardi, quasi all’età di 33 anni, ha ottenuto molti successi in campo professionale. È stato consigliere degli enti locali, è stato funzionario dell’Assemblea nazionale, fino al febbraio 2024, quando è stato licenziato.

    Ricardo aveva 52 anni, era sposato e aveva due figlie, una dal suo matrimonio e l’altra dal suo precedente compagno, quando poté concludere quella che chiamò “la sua guarigione”, apprese cioè che F. Cadena accettava la sua colpa e ricevette una ridicola sanzione canonica. Aveva trascorso 36 anni della sua vita alla ricerca della verità, della giustizia e della riparazione e non le aveva trovate.

    Il 5 marzo 2024, Ricardo, che aveva ancora le credenziali dell’Assemblea Nazionale per aver lavorato nell’istituzione, ha superato i filtri di sicurezza, è arrivato sulla terrazza del Palazzo Legislativo e si è tolto la vita. L’Assemblea nazionale ha rilasciato una breve dichiarazione sulla sua morte. Nonostante il segreto delle autorità, il caso è diventato virale sui social network, sostenendo che la disperata ricerca di lavoro ha portato questa persona, la cui identità era sconosciuta, a togliersi la vita.

    Alex Samaniego, funzionario dell’Assemblea Nazionale, ha pubblicato nel suo account X:

    “Un giorno, nessuno lo fermava alla porta, aveva una cartella gialla sotto il braccio (il suo curriculum), vide che avevo la credenziale dell’Assemblea Nazionale, mi chiese di aiutarlo a parlare con il presidente dell’Assemblea ( Henry Kronfle ) o qualche commissione per farlo riassumere. Naturalmente l’ho aiutato per quanto ho potuto; Tuttavia, non l’ho più visto da quel momento. Ho saputo da altri uffici che, per tre mesi, ha girato tutta l’assemblea visitando tutti gli uffici e pregandoli di ripensarci, visto che aveva una casa da mantenere».

    La compagna, che lo conosceva ed è stata al suo fianco per quindici anni, smentisce però quanto affermato sui social: “Abbiamo sempre lavorato e ci è andata bene, abbiamo costruito un’esperienza lavorativa importante quindi trovare un’altra opportunità lavorativa è stata un’occasione questione di tempo.”

    In possesso di Ricardo hanno trovato il suo telefono e un passamontagna. Il suo corpo è stato trovato da un operaio dell’area di manutenzione dell’Assemblea intorno alle 10:00. Nella visita medica legale è stato osservato che il rigor mortis era durato circa 10-12 ore, il che ha sollevato dubbi nella sua famiglia a causa delle differenze tra il momento del ritrovamento e il tempo trascorso dalla sua morte.

    La Direzione nazionale dei crimini contro la vita, Dinased, su richiesta dell’Assemblea nazionale, ha avviato un’indagine che fino ad ora non ha avuto progressi, le telecamere di sicurezza sono fondamentali per determinare come e a che ora è entrato, al fine di fugare ogni dubbio in merito. questo caso.

    Ricardo non ha lasciato una lettera d’addio, ma il suo compagno di vita, un giorno prima della sua morte, ha ricevuto da lui un’e-mail, che conteneva una cartella con tutti i documenti scansionati, e-mail e messaggi WhatsApp relativi agli abusi sessuali sistematici clericali di cui era vittima l’oggetto.

    La cartella che Ricardo portava sotto il braccio, ogni giorno, chiedendo di essere ricevuto dal presidente dell’Assemblea nazionale, Henry Kronfle, e da diversi membri dell’assemblea, non era il suo curriculum. Anche la sua disperazione di essere ascoltato non aveva nulla a che fare con una richiesta di lavoro.

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    Lo spirito di corpo del clero e il controllo delle anime

    Ricardo ha trascorso ventuno anni aspettando una risposta, confidando che gli abusi sessuali a cui era stato sottoposto avrebbero superato le tonache dei vicari.

    La tardiva sanzione clericale di FG Cadena, per aver abusato sistematicamente di lui e di chissà di altri bambini, è un atto di cinismo.

    La pena massima prevista dal diritto canonico per un sacerdote che ha violentato uno o mille bambini è quella di ridurlo allo stato laicale – come se essere laico fosse una punizione – e nemmeno quella pena è stata inflitta al sacerdote Cadena, che resta parroco. sacerdote nelle Isole Galapagos.

    In questo caso sorgono molte domande: perché le autorità ecclesiastiche hanno impiegato così tanto tempo a rispondere a Ricardo e a sanzionare il sacerdote Cadena? Perché la Chiesa non ha denunciato l’aggressore alla Procura? Perché gli è stato permesso di essere ordinato sacerdote quando Ricardo, 8 mesi prima, lo aveva denunciato per pedofilia clericale? Anche se Cadena ha accettato la sua colpa, perché continua a servire come prete, con tutti i rischi che ciò comporta? La risposta è evidente, perché la tolleranza verso la criminalità, il silenzio complice, l’insabbiamento sistematico e la mancanza di collaborazione con la giustizia trasformano la pedofilia clericale non solo in una violenza sessuale individuale ma in una pratica strutturalmente e istituzionalmente legittimata dalla Chiesa cattolica . Perché questo modello sussume i religiosi e le persone a loro vicine in una rete di occultamento e di protezione reciproca.

    D’altra parte, nel “caro fratello in Cristo”, FG Cadena, non c’è stato alcun atto di contrizione, di pentimento, tanto meno una volontà di emendamento; Non ha nemmeno portato a termine la sanzione canonica di un anno che gli è stata imposta. Durante la pandemia di COVID-19, chi era vicino a Ricardo ha potuto verificare che Cadena insegnava la Santa Messa, tramite Zoom, ai parrocchiani delle Isole Galapagos. Questo molestatore sessuale, dopo essere passato per il Centro Giovanile San Patricio, ha insegnato nelle scuole Don Bosco e Central Técnico della città di Quito, finché non è stato ordinato sacerdote e si è recato alle Isole Galapagos, dove è stato parroco di diverse parrocchie.

    Dal dossier che Ricardo stava mettendo insieme da anni e che conservò in suo possesso fino al giorno della sua morte, risultavano almeno undici vicari dell’alta gerarchia ecclesiastica, qui e in Vaticano, che erano a conoscenza del caso , e ad eccezione di parroco Marcelo Farfán, mancavano tutti compassione, sensibilità e umanità non solo per Ricardo ma per tutti quei bambini che Cadena, un pedofilo consumato, deve aver aggredito durante tutto questo tempo.

    Commissione occasionale dell’Assemblea nazionale

    Nella storia degli abusi clericali raccontata da Ricardo, a differenza di altri casi come quelli delle vittime dei preti César Cordero (+) o Luis Intriago e la loro dinamica di peccato, e altri casi, c’è qualcosa che non possiamo non notare, e cioè che Ricardo era responsabile di documentare ciascuna delle azioni della Chiesa cattolica e il suo desiderio di mettere a tacere o nascondere quanto accaduto.

    Nella cartella che ha inviato alla compagna ci sono documenti datati, numerati e numerati; Esistono cioè prove delle azioni perverse della gerarchia ecclesiastica, del suo silenzio calcolato e complice e della sua mancanza di amore per il prossimo. Sì, perché per 21 anni hanno cercato di demoralizzare Ricardo, di metterlo a tacere, di picchiarlo fino allo sfinimento, nonostante le sue enormi sofferenze, fino a portarlo al punto di rottura.

    La ridicola sanzione ecclesiastica inflitta al pedofilo FG Cadena, dopo la sua accettazione dei fatti, non solo ha finito per sferrare il colpo finale alla sua vittima, ma ha anche rivelato, ancora una volta, che la Chiesa cattolica è lungi dal trattare e indagare sugli abusi sessuali clericali. con la dovuta diligenza, per non parlare del tentativo di consegnare i suoi autori alla giustizia.

    Un’altra prova di quanto qui affermato è il rapporto intermedio di indagine della difesa emesso dall’Ufficio del Difensore civico, DPE, il 20 dicembre 2023 , al fine di conoscere lo stato dei ragazzi e delle ragazze del paese in materia di abusi sessuali infantili. In esso, attraverso una lettera ufficiale, il DPE consulta la Conferenza Episcopale circa “il registro dei casi di abusi sessuali su minori rilevati in ambito religioso nel periodo dal 2018 al giugno 2023 e riguardo al numero di casi segnalati alla Procura”. La Conferenza Episcopale segnala di non disporre di tali informazioni e chiede che siano richieste alle diverse giurisdizioni ecclesiastiche.

    Fino a quando continueremo ad accettare il patto di silenzio e impunità imposto dalla Chiesa cattolica? La pedofilia clericale merita non solo una risposta canonica, ma anche giudiziaria e legislativa.

     

    Per la giustizia e contro il silenzio

    Ricardo si è tolto la vita all’interno dell’Assemblea nazionale, era un ex funzionario di questa entità, un uomo sensibile e intelligente in cerca di giustizia. Il tuo caso deve essere indagato dall’inizio alla fine; La tua famiglia merita di ricevere risposte.

    La Chiesa cattolica e il suo corpo ecclesiale devono essere ritenuti responsabili di questo e di tutti i casi di abuso sessuale e pedofilia clericale contro bambini e adolescenti che hanno nascosto, dimenticato e messo a tacere: quello di Cesar Cordero, a Cuenca; quello di Luis Fernando Intriago e la sua dinamica del peccato, a Guayaquil; quella di Nestor Genaro B., parroco di Guapulo, a Quito e l’ultima conosciuta nel giugno 2024, quella di Miguel Augusto Yumi, parroco di San Miguel del Común, che abusò di una ragazzina di 13 anni dell’Istituto Educativo Danielle Sipione Unit, a Quito, e fuggì in Colombia. È obbligatorio cercare ed escludere altre vittime del sacerdote F. Cadena. Occorre dare alle vittime di questa piaga e alle loro famiglie la possibilità di denunciare e la Chiesa deve risarcirle;

    Si impone inoltre la necessità di una verifica di tutte le istituzioni e autorità ecclesiastiche, dei loro piani, programmi, progetti e delle loro funzioni pastorali ed educative nei confronti delle persone più vulnerabili, dei bambini e degli adolescenti. È necessaria una Commissione di visitatori nominata da Papa Francesco per indagare sugli abusi sessuali, cosa che è già stata fatta in altri Paesi come Cile, Bolivia e Perù.

    È inoltre necessario valutare l’operato degli enti statali in funzione dei loro poteri e determinare le lacune e le carenze normative di fronte a questa piaga.

    La Procura e il Consiglio della Magistratura sono tenuti a tenere un registro disaggregato dei crimini contro l’integrità sessuale di ragazze, ragazzi e adolescenti perpetrati da membri della Chiesa cattolica ed evangelica, come modo per disporre di dati reali sulle violenze sessuali sistematiche avvenute in questi casi. Continuano a non farlo, nonostante rendere trasparente questa informazione fosse una delle raccomandazioni del Rapporto AAMPETRA del 2018, sugli abusi sessuali negli spazi educativi.

    È la Plenaria dell’Assemblea Nazionale che può creare una Commissione Specializzata Occasionale per indagare non solo sul caso di Ricardo, ma anche su tutte le vittime di stupri e abusi alle quali la Chiesa cattolica, le sue autorità e istituzioni – non solo educative – hanno imposto il silenzio e timore reverenziale.

    Il risultato di questa Commissione potrebbe servire da input affinché le vittime e le loro famiglie possano portare i loro casi davanti ai sistemi internazionali per i diritti umani – in molti casi sarà l’unica cosa che resta loro da fare – e ottenere così un risarcimento per così tanto dolore e sofferenza.

    Dobbiamo smettere di essere testimoni silenziosi; i cambiamenti concreti e profondi offerti dalla Chiesa cattolica per liberarla da questo flagello sono rimasti meri scopi e non sono andati oltre un bel discorso, per quanto le vittime cerchino di vergognarsi e chiedere scusa continuano ad essere ignorati e derisi in nome di Dio, della sua Croce e della Chiesa.

    ***

    In questo articolo onoriamo la memoria di Ricardo (nome protetto) e ci impegniamo a dare voce alla sua storia e alle storie di tanti altri ragazzi e ragazze vittime di abusi clericali e pedofilia. Più che una storia di tragedia, questa è una chiamata all’azione, un invito all’empatia e alla solidarietà con le vittime di questo flagello e con le loro famiglie. È anche una richiesta alla Chiesa cattolica di smettere di coprire i preti violenti e l’ecuadoriano Stato di indagare su questi atti abominevoli.

    Se sei stato vittima di abusi sessuali da parte di membri della Chiesa o conosci una storia e vuoi segnalarla, puoi scriverci a investigacion@wambra.ec

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    Gradi:

    *Ricardo è un nome protetto.

    *Sebbene Ricardo affermi nella lettera che è stato al Centro giovanile San Patricio dal 1985 al 1988, un certificato rilasciato dal direttore del Centro, padre Jaime Calero, nel 1989, dice che è stato al Centro fino al novembre 1987. Per una vittima di violenza sessuale che ricorda eventi accaduti nell’infanzia o nell’adolescenza, i tempi possono essere percepiti in modo diverso, il che può far sì che siano ricordati con una temporalità più ampia, visti gli effetti del trauma.

    *Sacramentorum Sanctitatis Tutelano significa “La custodia della santità dei sacramenti”.

  • Parlano dopo 41 anni tre amiche di Emanuela Orlandi. Laura Casagrande: “Chi telefonò a casa mia aveva un accento mediorientale”. Secretata l’audizione di Cristina Franzè

    Parlano dopo 41 anni tre amiche di Emanuela Orlandi. Laura Casagrande: “Chi telefonò a casa mia aveva un accento mediorientale”. Secretata l’audizione di Cristina Franzè

    22 giugno del 1983. Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni, ha appena finito la lezione di canto corale. È un mercoledì soleggiato di inizio estate. Esce dall’Istituto Ludovico da Victoria, di fianco alla Basilica di Sant’Apollinare in compagnia dell’amica Raffaella Monzi. Mentre camminano verso la fermata del bus, in corso Rinascimento, davanti al Senato, Emanuela le confida di aver ricevuto un’offerta di lavoro per conto di una ditta di cosmetici che le ha proposto di distribuire volantini per 375mila lire durante una sfilata di moda. Avrebbe dovuto dare risposta quella stessa sera a chi le ha offerto quel lavoretto ben pagato. Le chiede un consiglio ma l’amica non sa che dirle, come dichiara nei giorni successivi alla scomparsa davanti alle telecamere di “Chi l’ha visto”. Raffaella le dice che quell’offerta era stranamente eccessiva, ma si limita a questo. Si è fatto tardi, Raffaella sale sul bus, non la rivedrà più.

    Le amiche di Emanuela
    Mentre aspetta l’autobus in corso Rinascimento, Emanuela viene raggiunta da un’altra ragazza: bassa, capelli scuri e ricci, fisico rotondetto. Questa “amica” che è assieme a Emanuela viene vista anche da un’altra ragazza della scuola di musica, Maria Grazia Casini, che si trova a passare da lì come ha riferito nell’interrogatorio del 29 luglio del 1983. Maria Grazia è stata l’ultima persona a vedere Emanuela Orlandi che da quel momento è stata come risucchiata in un vortice di intrighi e misteri di cui, dopo 41 anni, non si intravede ancora la fine. Alcuni inquirenti inizialmente ritennero che questa amica dai capelli scuri e ricci fosse Laura Casagrande, ma lei smentì all’epoca. Laura ha sempre detto che mentre avanzava su quello stesso marciapiede, ha visto per l’ultima volta Emanuela dietro di sé. La Casagrande è una delle tre ragazze dell’epoca, amiche di Emanuela Orlandi, convocate ieri a Palazzo San Macuto dalla commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Insieme a lei, sono state convocate Alessandra Cannata (un’altra allieva della scuola di musica) e Cristina Franzè, che con Emanuela condivideva il contesto parrocchiale. Ieri, la Casagrande ha negato alla bicamerale di inchiesta quella circostanza dicendo di non ricordare più di aver visto Emanuela quel giorno dietro di sé. “Non ricordo di averla vista, non ricordo nulla della mia deposizione, ho il vuoto totale”, ha detto. “Ricordo il fatto che era arrivata tardi quel giorno a lezione, è l’unica immagine che ho conservato”, ha aggiunto.

    Laura Casagrande
    La Casagrande, oggi 56enne, era allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela. Laura ed Emanuela non erano amiche, semplicemente frequentavano lo stesso corso di canto ma non la stessa classe: Laura era iscritta a pianoforte e Emanuela a flauto traverso. Lei è una testimone importante ed ecco chiarito perché: la mattina dell’8 luglio alcuni giornali riportarono le ipotesi della polizia secondo le quali a rapire Emanuela sarebbe stato un gruppo che operava con precise finalità terroristiche. Ebbene, verso le quattro del pomeriggio di quel giorno, uno sconosciuto, o con accento mediorientale, telefonò proprio a casa di Laura Casagrande per dettare a sua madre (che ripose al telefono) un messaggio da consegnare all’Ansa, mentre Laura prendeva nota. I presunti rapitori chiesero la liberazione di Agca. “La cittadina Orlandi – disser – attualmente non si trova in territorio italiano”. In quella telefonata lanciarono anche il famoso ultimatum per il 20 luglio. Intervistata in quei giorni, Laura disse all’epoca a Chi l’ha visto: “Il messaggio diceva che Emanuela era stata presa soltanto perché era cittadina vaticana e poi c’erano ancora 20 giorni di tempo prima che fosse uccisa. Mi ero presa paura mi chiedevo come mai avessero il mio numero”. Ma poi, nell’agosto di quello stesso anno ricordò che: “Sicuramente, nel corso dell’anno scolastico le avrò dato il mio numero di telefono e l’indirizzo, scrivendoglielo, mi ricordo, su un foglietto di carta”. Da piccola avevo la passione dello scambio epistolare e le scrissi il mio numero, visto che stava finendo l’anno”, ha confermato ieri la donna alla commissione. Un elemento davvero importante perché ci conferma che chi telefonò quel giorno era in contatto con Emanuela o quantomeno con i suoi effetti personali. Di quella telefonata la Casagrande oggi ricorda: “Il timbro di quella voce era tra l’arabo e il mediorientale ed era incalzante, non riuscivo a stare dietro alla dettatura”. Dopo, ha riferito ieri, la Casagrande non ha avuto altri contatti rispetto a chi diceva di detenere Emanuela Orlandi. Di lei ricorda, dopo 41 anni: “Era una ragazza normale, semplice, come me. Mi sono sempre chiesta come abbia fatto a fidarsi di andare via con qualcuno. Non ho amnesie rispetto a lei, ma non ci siamo frequentate tanto, non la conoscevo a fondo. Non ho elementi sufficienti. Ma poteva capitare anche a me, anche se non sono mai stata adescata o avvicinata da nessuno”, ha aggiunto in merito alle ricerche, nei giorni successivi alla scomparsa, fatte dalla direttrice della scuola di musica suor Dolores Salsano, deceduta nel 1988, cinque anni dopo.

    Alessandra Cannata
    Alessandra frequentava anche lei il “Da Victoria” e condivideva con Emanuela il corso di solfeggio. “Mi hanno chiamata nel corso degli anni un paio di volte a piazzale Clodio per chiedermi se sapevo qualcosa ma purtroppo il giorno in cui Emanuela scomparve non andai a scuola di musica”, ha dichiarato ieri la donna (fonte: “Corriere Roma”). E ha aggiunto: “Emanuela era una mia amica, conobbi anche la sua famiglia che era estremamente serena e tranquilla, un ambiente positivo. Non mi ha mai parlato di relazioni con ragazzi, era una ragazza solare e spensierata ma molto riservata”.

    Cristina Franzè
    Il motivo della convocazione ci Cristina Franzè è invece legato al fatto che anche lei, come Emanuela, frequentava la Parrocchia di Sant’Anna all’interno delle mura vaticane, dove la Orlandi partecipava alle attività di gruppo. Entrambe andavano alle riunioni dell’azione cattolica. A rigor di logica, l’unica motivazione possibile della sua convocazione in Senato è rappresentata dal fatto che Cristina potrebbe quindi riferire di eventuali molestie o di presunti abusi subiti in Vaticano, come dichiarato in anonimato anche da una cara amica di Emanuela nell’ultima puntata della serie Netflix “Vatican Girl”. La sua audizione è stata secretata.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/06/21/parlano-dopo-41-anni-tre-amiche-di-emanuela-orlandi-laura-casagrande-chi-telefono-a-casa-mia-aveva-un-accento-mediorientale-secretata-laudizione-di-cristina-franze/7595881/

  • Ex sacerdote condannato a quattro anni

    Ex sacerdote condannato a quattro anni

    Galleschi è stato condannato per un caso di violenza sessuale ai danni di un giovane africano che all’epoca dei fatti, nel 2017, aveva 17 anni e anche per il capo di imputazione relativo al reato di sostituzione di persona. Aveva infatti continuato ad indossare l’abito talare nonostante, già nel 2004, era stato ridotto allo stato laicale.
    Il collegio giudicante lo ha invece assolto – perché il fatto non sussiste – da un’altra accusa di violenza sessuale e da quella di prostituzione minorile per aver offerto soldi in cambio di prestazioni sessuali ad un altro 17enne ospite della struttura orvietana.

    “Il collegio ha condiviso i nostri dubbi sull’età di due delle persone offese”, ha commentato Emilio Festa, difensore del 61enne, riservandosi la possibilità di ricorrere in appello.

    “E’ stata riconosciuta la colpevolezza per il capo di imputazione più grave, un reato odioso e che ha destato grave allarme sociale” dice Nicola Pepe, legale di parte civile che rappresentava in aula la Casa Vincenziana Srl, società che gestisce il centro di accoglienza, alla quale è stato riconosciuto un risarcimento di 5mila euro. Il collegio giudicante ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, applicando al finto prete anche la misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori e di svolgere lavori che prevedono il contatto con minori per quattro anni.

    https://www.rainews.it/tgr/umbria/articoli/2024/06/ex-sacerdote-condannato-a-quattro-anni-e5ecf113-1a9e-41ff-8c20-174522c4b396.html

  • Le vittime polacche degli abusi chiedono la sospensione del presidente della Conferenza episcopale

    Le vittime polacche degli abusi chiedono la sospensione del presidente della Conferenza episcopale

    Mons. Tadeusz Wojda, arcivescovo di Danzica, al centro, è stato eletto presidente della Conferenza episcopale a marzo.
    EpiskopatNews

    I sopravvissuti agli abusi sessuali del clero hanno scritto alla conferenza episcopale polacca chiedendo un’indagine sul suo presidente. Hanno l’arcivescovo Tadeusz Wojda di Danzica di negligenza nella gestione di un caso di abusi sessuali.

    “In molte diocesi polacche… il benessere delle istituzioni risulta essere più importante della sofferenza umana”, hanno affermato.

    La loro lettera, con 46 firmatari, è la più grande iniziativa congiunta finora portata avanti dai sopravvissuti polacchi agli abusi . Uno dei tre autori della lettera ha dichiarato a OSV News: “Fino ad oggi abbiamo parlato individualmente. Questa è la prima volta che la nostra voce viene ascoltata come gruppo in Polonia. Volevamo che i vescovi sapessero: stiamo insieme”.

    Hanno chiesto ai vescovi di incontrarli “più tardi nel 2024” durante una riunione plenaria, e hanno anche chiesto che ogni progetto diocesano per aiutare le vittime includa una donna nella sua amministrazione, oltre a chiedere che mons. Wojda venga sospeso in attesa di un’indagine sulla sua gestione dei casi di abusi a Danzica.

    Il giornale cattolico Wiez ha riferito che i sopravvissuti che avevano denunciato abusi a Danzica erano stati trattati “in modo improprio” dai funzionari diocesani.

    “La mancanza di compassione e la manipolazione delle testimonianze da parte del prete che li ha ascoltati sono solo due cose con cui iniziare in questa lunga litania di quelli che sembrano essere errori davvero gravi”, ha detto Zbigniew Nosowski, redattore capo della rivista.

    Dettagli della presunta negligenza dell’arcivescovo sono emersi nel febbraio 2022 nel settimanale cattolico Tygodnik Powszechny .

    Lo scorso marzo, una vittima ha inviato una lettera all’nunzio apostolico a Varsavia accusando Wojda di negligenza. Si parlava di un prete accusato di abusi da parte di due vittime nel 2021 e che due anni dopo fu nominato vicecappellano di un ospedale psichiatrico. Una delle vittime aveva tra i 13 ei 18 anni al momento del presunto abuso.

    Secondo Wiez , il ruolo del sacerdote nell’ospedale gli ha dato “l’opportunità di un contatto illimitato con persone in profonda crisi mentale, compresi i minori”.

    P. Leszek Gesiak, portavoce della conferenza episcopale, ha detto che le “questioni contenute nella lettera” inviata dalle 46 vittime saranno “affrontate” presto in un incontro.

    https://www-thetablet-co-uk.translate.goog/news/18816/polish-abuse-victims-demand-suspension-of-bishops-conference-president?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc

  • BEIRUT-VERONA. SOLA ANDATA

    BEIRUT-VERONA. SOLA ANDATA

    L’AUTORE

    Robert El Asmar è nato in Libano nel 1973 e cresciuto tra Beirut, Monaco di Baviera e Parigi dove ha ultimato i suoi studi. Attualmente vive sul lago di Garda e lavora nel campo aeronautico. Grazie al suo lavoro viene a contatto con molte differenti e complesse realtà che gli danno spunti per i suoi romanzi. Questo è il suo primo lavoro letterario pubblicato.

    DESCRIZIONE

    Dopo essere stato testimone di indicibili orrori, il giovane Marwan riesce a fuggire dal suo paese natale, il Libano, segnato da una guerra che va avanti da anni. A regalargli la speranza di una vita nuova, lontana dalla guerra civile, dal caos di Beirut e dalle rappresaglie dei guerriglieri, è una borsa di studio per stranieri, che lo porta in Italia, a Verona.

    Qui, pur perseguitato dai fantasmi di un passato traumatico e dai terribili ricordi della sua infanzia, troverà accoglienza in una comunità religiosa, i cui padri paiono fin da subito cordiali e accoglienti. In particolare, Marwan stringerà un forte legame di amicizia con il quarantenne padre Nicola, il padre superiore, che lo affiancherà negli studi, lo sosterrà e si farà carico di portarlo in viaggio a conoscere le bellezze dell’Italia. Tutto cambia quando Nicola, una sera, confessa a Marwan il suo amore per lui. Da questo momento per il giovane inizierà un calvario del tutto nuovo…

    Beirut-Verona. Solo andata

  • Predazione sessuale, silenzio della Chiesa, e poi?

    Predazione sessuale, silenzio della Chiesa, e poi?

    Qui l’introduzione a questo testo.

    Pascal Hubert (PH): Ci ritroviamo per un nuovo scambio di opinioni, stavolta sul caso Rupnik. Prima di affrontare l’argomento, vorrei che tu dicessi in poche parole qual è la ragione della tua presenza qui oggi.

    Renata Patti (RP): Ho risposto due settimane fa a un’intervista apparsa il 21 febbraio sul giornale Dimanche. In questa intervista, che è stata molto importante per me, Christophe Henning mi ha posto domande molto precise, sapendo che avevo partecipato alla redazione del libro Dall’abuso alla libertà. Ero molto contenta di poter usare la parola emprise, in francese, perché in italiano non c’è traduzione. L’emprise non è l’abuso: succede prima. E parlando del Movimento dei Focolari, dal quale io provengo, abbiamo parlato degli abusi spirituali, di coscienza, psicologici, finanziari e sessuali.

    L’ultima domanda era: «Ha qualcosa da aggiungere?». Ho risposto: «Sì». Perché per il fatto di aver testimoniato in questo libro, non da sola logicamente, Renata Patti era ritrovabile sia con un numero di telefono, sia con un indirizzo mail su Internet. E altre vittime, questa volta di don Marko Ivan Rupnik e della ex suora – perché la Comunità Loyola è stata sciolta e le religiose laicizzate – Ivanka Hosta, hanno preso contatto con me. La domanda mi ha dato l’occasione di parlare di questi contatti. Importante per me sottolineare che dialogando con queste vittime abbiamo trovato il denominatore comune di tutti i fondatori e le fondatrici. Loro, uomini fondatori e donne fondatrici, hanno voluto prendere il posto di Dio e penetrare nella coscienza di noi vittime, che cercavamo Dio con sincerità. Il fatto che quello stesso 21 febbraio ci fosse a Roma la conferenza stampa di due vittime di Rupnik che conoscevo è stata per me una coincidenza sconvolgente. Non so se in Belgio, in Francia, questa notizia ha veramente spaccato. Fatto sta che non ho parole per definire questo evento.

    PH: Parleremo infatti di questa conferenza stampa del 21 febbraio 2024. Magari prima torniamo brevemente sugli antecedenti di questo fatto. Ricordiamo che inizialmente, in un’altra vicenda, Rupnik è stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una donna prima di darle l’assoluzione. Dopodiché, nel 2020, Rupnik è stato scomunicato dal Vaticano per un breve periodo di tempo, cosa che di fatto rappresenta la sanzione più grave sul piano canonico, ma lui, si dice, ha riconosciuto i fatti, si è pentito e la sanzione è stata revocata. In seguito, a giugno 2023, l’Ordine dei gesuiti, dal quale proviene anche papa Francesco, ha espulso Rupnik. Il Vaticano aveva invocato la prescrizione dei fatti per chiudere il caso nel 2022 senza indagini.

    Altro evento di estrema importanza in questa vicenda è che due giorni dopo l’incontro del 15 settembre 2023 tra il papa e la direttrice del Centro Aletti, la diocesi capitolina parla di vita comunitaria sana e senza problemi particolari. È evidente che purtroppo le donne maltrattate sono completamente assenti da questo dibattito. Quindi forse per questo motivo a un certo punto i principali interessati, cioè le vittime di Rupnik, decidono di prendere la parola ed ecco che arriviamo, Renata, a questa famosa conferenza stampa del 21 febbraio 2024, durante la quale Gloria Branciani, ex membro della Comunità Loyola, si mostra stavolta a viso aperto e parla a lungo degli abusi subiti per mano dell’ex gesuita. Stessa cosa per l’altra vittima di cui parleremo, ossia Mirjam Kovac. Puoi illustrarci come si sono svolti i fatti durante questa conferenza stampa? Cosa è stato detto esattamente?

    RP: Allora, io spero che le persone interessate possano leggere un articolo, che è quello che mi sembra aver colto ciò che occorre oggi denunciare. Allora, detto che in Italia il Corriere della Sera ha pubblicato e subito dopo The Guardian, giornale che è mondialmente considerato come uno dei più obiettivi, anche altri giornali hanno pubblicato, ma, alla conferenza stampa, di italiani ce n’erano ben pochi. Su circa 35 o 40 giornalisti, 4 o 5 erano italiani, il resto stranieri. L’articolo italiano che io tengo a sottolineare è quello della Bussola Quotidiana di Luisella Scrosati, la quale, dato atto della presenza di un avvocato, e dell’introduzione in inglese fatta dall’organizzatrice, Anne Barrett Doyle, copresidente di BishopAccountability, ha sottolineato che Mirjam Kovac (che era la segretaria personale della fatidica Ivanka Hosta, prima sorella, alla quale ancora molte sono legate), era lì garante di ciò che Gloria Branciani raccontava nei dettagli. Ci sono stati dettagli commoventi in almeno tre momenti: Mirjam è garante del fatto che Gloria è fuggita dalla comunità e ha tentato il suicidio. Mirjam ha lasciato la comunità tre anni dopo. Il percorso spirituale di Gloria è il suo personale e lei ha tenuto a dire questo travaglio. Era presente l’avvocatessa Laura Sgrò, che è colei che porta anche avanti l’inchiesta su Emanuela Orlandi come legale della famiglia. Ma a parte questo, per il percorso fatto Gloria ha tenuto a dire: «Io ho perdonato me stessa, ho perdonato anche Rupnik. Cerco la verità e attendo la giustizia». Questa frase, che per Gloria è essenziale, perché dice quello che lei sta vivendo, è stata presa da Vatican News, testata ufficiosa del Vaticano, come unico punto di citazione virgolettata di questa enorme conferenza stampa, durata quasi due ore. Come ha sottolineato con il suo humour Luisella Scrosati, guarda caso Vatican News si è svegliato proprio quel giorno, perché era stato in silenzio dal momento in cui il Santo Padre, papa Francesco, aveva tolto la prescrizione per questi reati, delitti, e non peccati.

    Perché dico questa cosa del peccato? Perché in Italia, non so in Francia o in Belgio o in altri parti, è apparso un titolo: “Le vittime si devono vergognare”. Un gesuita sloveno di nome Roblek, che è stato il maestro dei novizi al tempo di Rupnik, ha accusato le vittime non solo di avere peccato con don Marko Ivan Rupnik dicendo che si dovevano vergognare per questo, ma che peccavano la seconda volta e ancor più mettendo in pubblico tutto ciò che hanno raccontato.

    Allora: da una parte c’è un’avvocatessa, Laura Sgrò, che porta due vittime a denunciare dei reati. Sono delitti, non sono peccati. Dall’altra, un gesuita che si permette, pur con l’età e tutte le scusanti che si potrebbero trovare, di essere una mina vagante e colpire queste creature. Basta! Io non posso più permettere, in quanto vittima di abuso spirituale e a conoscenza di tutto ciò che è ormai pubblico, che non ci sia una reazione pubblica dei gesuiti, il gesuita provinciale sloveno o anche il generale dei gesuiti. Per favore, fatevi sentire!

    PH: Di certo, alla Chiesa non piace quando le vittime si esprimono, perché preferisce che gli abusi siano per così dire risolti al suo interno, è una questione di reputazione da tutelare. Il problema qui è che Gloria aveva già denunciato le violenze che aveva subito da parte di Rupnik nel 1993 alla sua superiora Ivanka, e all’epoca ovviamente non è stato fatto niente.

    RP: Certo, è così.

    PH: Oggi Rupnik, all’età di 69 anni, è accusato di aver perpetrato violenze sessuali e psicologiche su almeno una ventina di donne, per un periodo di 30 anni, soprattutto all’interno della comunità di cui era mentore, che è stata sciolta. Ora, è chiaro che se le vittime non prendono la parola in prima persona, all’interno della Chiesa non succede niente. Vorrei un po’ parlare, Renata, dei fatti di cui Rupnik si sarebbe reso colpevole, perché non sono fatti di poca importanza, tutt’altro, sono fatti estremamente gravi. In particolare, Gloria ha fatto questa dichiarazione alla conferenza stampa del 21 febbraio 2024: «Mi portava nei cinema pornografici per aiutarmi a crescere spiritualmente. Diceva che non sarei potuta crescere spiritualmente se non avessi soddisfatto i suoi bisogni sessuali. E per raggiungere i suoi scopi, padre Rupnik invocava la Trinità per obbligare le religiose ad avere rapporti sessuali a tre con lui». Dal canto suo, Mirjam Kovac, che ha abbandonato la Comunità Loyola nel 1996, ha dichiarato durante questa stessa conferenza: «Eravamo giovani, ma i nostri ideali sono stati sfruttati medianti abusi di coscienza, di potere, spirituali, fisici e spesso sessuali». Questo è per capire anche l’impatto estremamente profondo sulla vita di queste religiose che hanno dovuto subire abusi sessuali con il silenzio complice del Vaticano. Cosa evoca in te questo genere di episodi che arriva adesso a conoscenza del grande pubblico? Perché da un lato si dice alle vittime: “Avreste dovuto tacere”, e allo stesso tempo sappiamo che il fatto di tacere può sfociare, come hai detto tu, in tentativi di suicidio o in suicidi.

    RP: Comunicando tra noi c’è un dialogo, ciascuna di noi arriva da esperienze diverse. Anche per esempio con Fabrizia Raguso, che forse un mese fa, ha risposto a delle domande fatte proprio attraverso di te. Ciò che noi rimarchiamo e che io voglio sottolineare stasera per fare la mia parte è che questo abuso di potere ecclesiale diventa abuso spirituale di coscienza e piano piano, non sempre come nel mio caso, arriva all’abuso sessuale. Non dimentichiamo che in questo momento in cui tutte queste cose vengono alla luce, Ivanka Hosta conduce la sua vita placidamente a Braga, in Portogallo, come se niente fosse. Ci sono una parte di ex sorelle che sono talmente fuse con la fondatrice che non riescono nemmeno a capire che la Chiesa ha pronunciato un giudizio. Le si vede in prima o seconda fila in cattedrale ogni domenica e ricevono la comunione dal vescovo. Questo con anche i saluti – o prima o dopo, come funziona quando si va alla messa la domenica – dei gesuiti e tutti le conoscono. Allora, queste si aggrappano alla fondatrice; altre sono disperate. Perché? Perché hanno un anno per reinserirsi nella vita diciamo “normale” con l’aiuto di tre persone a loro presentate come gli aiuti psicologici, morali, eccetera. Ma quelle sono 45, queste sono 3. Ciascuna di quelle 45 ex sorelle avrebbe bisogno di una psicoterapia, a volte psichiatrica. Voglio specificare che non sto parlando a vanvera, perché anche noi, ex focolarini e focolarine (ormai esiste l’Oref, organizzazione di ex focolari, anche se io non ne faccio parte), ci siamo trovati in un disequilibrio quando siamo usciti dal focolare. Faccio un esempio. Ero in Belgio, a Bruxelles, Nunziatura Apostolica. Non ci sono più religiose, perché sono state ritirate dalla loro congregazione e il nunzio attende delle nuove religiose di un’altra congregazione. Ne arrivano quattro dalla Polonia, non conoscono né il francese, né il fiammingo, né il tedesco. La prima cosa di cui il nunzio ha bisogno è: «Andate a fare la spesa, abbiamo bisogno di riempire il frigorifero». Queste religiose si sono ritrovate dalla Polonia in un supermercato di Bruxelles incapaci di fare la spesa. Perché? Troppa scelta, troppa scelta. Non sapevano scegliere. Quattro tipi di mele! Panico! Cosa scegliamo?

    PH: È un altro mondo.

    RP: Esattamente. Dunque le sorelle che si sono trovate malgrado loro in questo… come chiamarlo? mulino di pietra, macinate, durante tutti questi anni, perché non hanno mai dovuto fare nulla per conto loro, era tutto dettato dalla religiosa superiora. Ecco, adesso, la Comunità Loyola non esiste più: viva la libertà, no?

    PH: Per concludere, Renata, un’ultima domanda. Sappiamo che anche nel Movimento dei Focolari si sono verificati abusi sessuali. C’è stata una relazione implacabile che ha denunciato l’inerzia dei dirigenti. Parlavamo della scomunica di Rupnik nel 2020. Qui, per quanto riguarda i Focolari, nell’ottobre del 2020, più o meno nello stesso periodo, il più alto responsabile francese si dimette in seguito alla rivelazione di abusi sessuali perpetrati all’interno del movimento da uno dei membri più carismatici. Qui non si parla di religiose, ma di una trentina di bambini e adolescenti che sarebbero state vittime di aggressioni sessuali da parte di Jean-Michel Merlin, figura di spicco dei Focolari. Riprendo un articolo di Christophe Henning pubblicato su La Croix. Quindi è evidente, come dicevo prima, che se la presa di coscienza non proviene dall’esterno della Chiesa, non si mette in moto niente. Quindi ti voglio fare questa domanda, Renata: le vittime della Chiesa, di una comunità o di un movimento ecclesiale, cosa devono aspettarsi dalla Chiesa per quanto riguarda la denuncia, dal momento che la Chiesa stessa non fa assolutamente niente?

    RP: Niente. Niente. Le vittime che hanno veramente capito questo devono andare dalla polizia, alla questura, dalla magistratura. Allora, c’è una cosa che è uscita in questi giorni ed è proprio una francese che l’ha postato su Facebook, MarieJo Thiel, per quanto riguarda il cardinale canadese Lacroix, del Quebec, che fa parte del C9, cioè il circolo ristretto di papa Francesco. Sembrerebbe che il papa abbia firmato che l’indagine su questo cardinale, accusato di abusi, deve essere fatta da un giudice esterno al Vaticano. Se veramente papa Francesco ha capito che non si muove nulla negli ingranaggi vaticani, noi attendiamo che ci si muova attraverso anche una firma sua autorevole, che solo lui può mettere e che mette da parte tutte le amicizie, tutti i ricordi che riguardano persone che hanno commesso delitti. Se il padre Roblek, sloveno, ha questa affinità di affetto con Rupnik (d’altra parte metà dei gesuiti in Slovenia è dalla parte di Rupnik e l’altra metà è contro di lui), per lui la Chiesa e il Vaticano non esistono! Siamo arrivati al punto di dirci, noi che veniamo dalla Chiesa cattolica, che resta la nostra coscienza.

    Ricordo perfettamente un gesuita, p. Jean-Marie Hennaux, che ha avuto qualche cosa da dire fin dall’inizio del mio risveglio, per così dire, alla verità, e ha messo nero su bianco, ha scritto l’accusa contro Chiara Lubich. Lui ha detto a una mia amica che ho condotto da lui, ex Opus Dei, «L’importante è la fedeltà alla propria coscienza, se lo ricordi, la fedeltà alla propria coscienza».

    PH: Sono belle parole, certo, ma se fosse realtà non saremmo qui a denunciare abusi che vanno avanti da oltre 30 anni. Vorrei citare brevemente qualche frase di un articolo pubblicato sulla rivista Golias del 13 gennaio 2023. E del resto anche questa rivista è stata aspramente criticata all’epoca, accusata di complotti, mentre avrebbe dovuto tacere come tutti gli altri. In questo caso penso si possa dire che la coscienza ha avuto la meglio sul silenzio. L’articolo si intitola: “Caso Rupnik: scandalo al livello più alto”. E tra le altre cose, l’articolo dice: «Quello che emerge adesso è terribile. Marko Rupnik è un predatore sessuale che opera tra le religiose da più di 30 anni. È gesuita e tutto lascia credere che a questo titolo abbia beneficiato di una protezione totale». Penso che sia chiaro che in questo caso la coscienza non si sa bene dove potremmo ritrovarla.

    RP: Sai, Pascal, quello a cui padre Hennaux si riferiva, è che questa persona aveva già deciso di abbandonare la Chiesa, perché diceva: la stessa deriva settaria che trovo nell’Opus Dei, nei Focolari, nei Legionari è palese nella struttura ecclesiale. Con una differenza… Cioè: i Focolari, Opus Dei, Comunione e Liberazione dicono: siamo i migliori, guardate a noi! E la Chiesa cosa fa? Parla ma non agisce secondo le parole che dice. Proprio l’altro giorno, il Vangelo diceva: fate quello che dicono, ma non quello che fanno. Io non mi posso mettere al posto di Gesù, ma queste sono le sue parole!

    PH: Beh, di certo, in generale si chiede alle persone di essere fedeli alla propria parola e non viceversa, è una questione di credibilità!

    RP: Certamente, è così. Questo però è importante: che le vittime parlino e denuncino e non attendano giustizia e verità dalla Chiesa. Occorre andare alla polizia! In ogni Paese c’è qualcuno che ha una divisa! Quando è stato rilanciato un appello della polizia di Nanterre che chiedeva alle vittime di Jean-Michel Merlin di farsi avanti, perché il rapporto di GCPS Consulting non era soddisfacente, mi sono sentita spinta in quattro e quattr’otto a fare una mail; due minuti dopo, esattamente due minuti dopo la spedizione di questa mail, il telefono è suonato e avevo al telefono il questore, che si occupava del caso, che non aveva capito bene la mia mail e voleva delle spiegazioni. Questa è stata la più bella telefonata di 40 minuti che io ho potuto avere per dire ciò che sapevo, ciò che pensavo ed esprimere le derive settarie del Movimento dei Focolari non all’interno della Chiesa, ma alla polizia. Pensate un po’: sono loro che mi hanno telefonato! Quindi la situazione è la seguente: questa è la Francia, Golias è in Francia, ci sono dei libri – come La Trahison des Pères di Céline Hoyeau – che, portati in Italia, grazie a Dio (Il tradimento dei padri), fanno riflettere. Guardate: siete partiti voi francesi, eh! La Francia è avanti mille miglia!

    PH: Certo, l’Italia è un’altra storia rispetto alla Francia.

    RP: Proprio così, è veramente tutta un’altra triste storia.

    PH: Volendo quindi concludere magari con una nota di speranza, Renata, la morale di questa storia, se possiamo ricavarne una da quello che è stato detto brevemente sul caso Rupnik, è che le vittime non devono aspettarsi niente dalla Chiesa e che dovrebbero comportarsi come qualsiasi altra vittima in un caso civile classico. Quindi, da un lato osare far sentire la propria voce senza più sentirsi in colpa, e poi in secondo luogo denunciare i fatti sapendo che saranno ascoltate e che devono andare fino in fondo con una denuncia che sarà poi oggetto di una vera e propria sentenza in sede di tribunale.

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