Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    L’Onu accusa: il Vaticano reputa l’abuso un’offesa a Dio e non un crimine contro degli esseri umani. C’è questa idea dietro le coperture garantite a migliaia di preti pedofili.

     Il durissimo atto accusa delle Nazioni Unite contro il Vaticano per la fallimentare gestione della pedofilia clericale non chiama direttamente in causa solo la politica adottata dalla Santa Sede e dalle chiese locali per tentare di prevenire e reprimere gli abusi. L’Onu infatti, nelle 16 pagine del rapporto preliminare reso pubblico oggi, punta direttamente il dito contro l’impostazione culturale che ha favorito la diffusione e l’espansione del fenomeno in tutto il pianeta nel corso di decenni. È questo il dato che rende se possibile ancor più eclatante un fatto di per sé storico che è quello di aver portato di fronte alla platea di Ginevra i rappresentanti della Chiesa cattolica e apostolica romana con l’obbligo di giustificare il mancato rispetto della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata dal Vaticano nel 1990 e in pratica mai attuata fino al 2013. Ma andiamo per ordine.

    Il rapporto è stato redatto dopo un’indagine con audizioni pubblichedi alti esponenti della Santa Sede avvenute lo scorso 16 gennaio 2014. L’interrogatorio era stato anticipato da un dossier di 25 pagine contenente le risposte scritte della diplomazia vaticana a una serie di domande poste dall’Onu nel luglio del 2013 in vista, appunto, dell’audizione. La Chiesa di Roma si è difesa come benissimo sa fare. Secondo la Santa Sede la campagna di “tolleranza zero” nei confronti dei preti pedofili annunciata da Benedetto XVI dopo la grande crisi del 2009-2010 e le scuse pronunciate da papa Ratzinger, ad esempio nella famosa lettera pastorale ai cattolici irlandesi, avrebbero portato i loro frutti nella lotta alla pedofilia. E la volontà di proseguire la sua opera espressa da papa Francesco mostrerebbero – sempre secondo la Santa Sede – l’intenzione di assumersi le responsabilità e voltar pagina, garantendo la massima trasparenza nella gestione di questi crimini.

    Ma, sebbene nel marzo 2013 papa Bergoglio, cioè il capo della Santa Sede, abbia detto chiaro e tondo che la soluzione dei crimini sessuali sia vitale per la credibilità della Chiesa, la stessa istituzione da lui presieduta otto mesi dopo si è rifiutata di fornire alcune fondamentali informazioni richieste dall’Onu, tra cui i nomi dei sacerdoti pedofili contenuti negli archivi della Congregazione per la dottrina della fede. Perché? Perché, dice la Santa Sede, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sono limitati solo alla piccola zona di terra nel centro di Roma, conosciuta come la Città del Vaticano, mentre gran parte delle questioni riguardano i casi di pedofilia clericale di competenza dei sistemi giudiziari dei Paesi in cui gli abusi hanno avuto luogo e ai quali si attengono le linee guida delle relative diocesi locali. E poco importa se queste regole “locali” si attengano pedissequamente al Codice di diritto canonico e a quelle introdotte a partire dal 2001 dagli ultimi tre pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I.

    Le motivazioni elencate dai gerarchi vaticani però evidentemente non hanno del tutto convinto i loro interlocutori: 18 esperti indipendenti di diritti umani. Le conclusioni del rapporto Onu sono inequivocabili: «Le politiche del Vaticano hanno permesso abusi su decine di migliaia di bambini e ragazzi» dice senza giri di parole l’organismo delle Nazioni Unite. E chiede «l’immediata rimozione» dei responsabili di quegli atti, i quali dovrebbero essere «consegnati» alle autorità civili, oltre all’apertura di tutti gli archivi sui pedofili e sugli uomini di chiesa che hanno coperto i loro crimini. Inoltre, raccomanda la creazione di un meccanismo che ad un alto livello abbia il mandato e la capacità di coordinare le normative a favore dei diritti dei bambini attraverso tutti i pontifici consilii, e le conferenze episcopali e le istituzioni religiose che sono sotto l’autorità della Santa Sede. Ma soprattutto, al punto 14, il Comitato raccomanda alla Santa Sede una completa revisione del suo assetto normativo, in particolare del Codice di diritto Canonico in modo di assicurare una completa aderenza alla Convenzione Onu per i diritti del fanciullo. Perché come il Comitato scrive a pagina 10, «gli abusi sessuali dei bambini non sono un “delitto contro la morale”» cioè un’offesa a Dio, «ma crimini» violenti contro delle persone.

    È questo il punto cardine della questione della denuncia, poiché in sostanza l’Onu chiama direttamente in causa un caposaldo dell’ideologia religiosa cattolica (nella fattispecie, il Sesto comandamento: “Non commettere atti impuri”) e dice tra le righe al Vaticano: difficile pensare di poter risolvere la questione della pedofilia clericale se prima non vi chiarite le idee su cosa sia; difficile pensare di poter prevenire e combattere questo crimine se, trattandosi di un’offesa a Dio, la sanzione consiste nel perdonare i responsabili e restituirli intonsi all’opera pastorale dopo che hanno fatto penitenza. Non a caso il rapporto condanna la pratica di trasferire i responsabili di abusi di parrocchia in parrocchia all’interno dello stesso Paese o anche in un altro, definendo tale prassi un tentativo di coprirne i crimini e di sottrarli alla giustizia. Una pratica, viene sottolineato, che «mette a rischio i bambini di molti Paesi, con decine di autori di abusi sessuali che sono ancora in contatto con i minori».

    Nonostante sia Benedetto XVI che papa Francesco abbiano ribadito più volte, a parole, che l’abuso è un crimine e che nei confronti dei preti pedofili vale la regola della “tolleranza zero”, evidentemente però il messaggio non è stato recepito all’interno della Santa Sede da loro stessi presieduta. Tant’è che nel comunicato ufficiale emesso dalla sala stampa dopo aver preso visione del Dossier Onu si legge: «Rincresce di vedere in alcuni punti delle Osservazioni un tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e dell’esercizio della libertà religiosa».
    Passato lo sgomento, vien da chiedersi che cosa potrà mai “insegnare” di così prezioso un’istituzione cui non viene da pensare nemmeno in questo contesto alla dignità delle vittime stuprate da sacerdoti rimessi in circolazione da vescovi zelanti, dopo aver recitato qualche Ave Maria.

    Federico Tulli

  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

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    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

  • RELAZIONE ONU SU VATICANO E DIRITTI DEI BAMBINI. Testo integrale tradotto in italiano

    RELAZIONE ONU SU VATICANO E DIRITTI DEI BAMBINI. Testo integrale tradotto in italiano

     Di recente si è fatto un gran parlare di un documento dell’ONU che denuncia comportamenti colpevoli del Vaticano, che coprirebbe i responsabili di gravi delitti come abusi sessuali su bambini e riduzione in schiavitù di donne.

    La stampa si è scatenata ad accusare o a difendere estrapolando e argomentando in modo vario ma, sistematicamente, omettendo il riferimento integrale a ciò che il Comitato ONU ha effettivamente detto.

    Pertanto, per obbligo di serietà, sono andato a ricercare il documento originale (che si occupa anche della posizione del Vaticano sugli omosessuali) che è disponibile online in sola versione inglese, alla pagina: (CRC_C_VAT_CO_2_16302_E (1) e ho proceduto a tradurlo in Italiano. Leggere questo testo serve a capire come l’ONU non abbia alcun intento polemico ma si riferisca solo a fatti accertati e si capisce anche che in tempi recentissimi si comincia a registrare dal parte del Vaticano un atteggiamento più aperto e più trasparente. Non so se questa tendenza continuerà nel futuro ma è un dato di fatto (se si vuole dare a Cesare quello che è di Cesare), anche se trova sicuramente molti oppositori all’interno ella Chiesa stessa.

    Ecco allora, nella mia versione italiana, il testo completo del documento.

    COMITATO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

    Osservazioni conclusive sulla seconda relazione periodica della Santa Sede

    1 . Il Comitato ha esaminato la seconda relazione periodica della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sessione 1852 (vedi CRC/C/SR.1852), svoltasi il 16 gennaio 2013,  e ha adottato, nella riunione 1875, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione

    2 . Il Comitato accoglie con favore la presentazione della seconda relazione periodica della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla lista di problemi segnalati (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1) .

    Il Comitato tuttavia si rammarica che la seconda relazione periodica sia stata presentata con un notevole ritardo, che ha impedito al Comitato di esaminare l’attuazione della convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.

    3 . Il Comitato accoglie con favore il dialogo aperto e costruttivo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, nonché gli impegni positivi da parte della delegazione nel dialogo interattivo in numerosi settori.

    In particolare, il Comitato rileva come positiva la volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare gli atteggiamenti e pratiche e auspica l’adozione di misure tempestive e ferme per la concreta attuazione degli impegni assunti.

    4 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive devono essere lette in combinato disposto con le osservazioni conclusive sulla relazione iniziale della Santa Sede ai sensi del Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1), così come con quelle sul rapporto iniziale ai sensi del Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottati il 31 gennaio 2014 .

    II . Misure di follow-up intraprese e progressi raggiunti da parte dello Stato

    5 . Il Comitato accoglie con favore l’adozione dei seguenti provvedimenti legislativi :

    ( a) la legge dello Stato della Città del Vaticano n VIII Norme Complementari in materia penale, Titolo II: crimini contro i bambini, e

    ( b ) la legge dello Stato della Città del Vaticano n IX del 11 luglio 2013 recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

    6 . Il Comitato accoglie con favore l’avvenuta ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il 25 gennaio 2012.

    7 . Il Comitato accoglie inoltre le seguenti misure istituzionali e politiche:

    ( a) La creazione di una Commissione pastorale per la protezione dei minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi ambientali sicuri per bambini e migliorare gli sforzi per la pastorale per le vittime di abusi in tutto il mondo, il 5 Dicembre 2013; e

    ( b) L’istituzione di un Ufficio speciale all’interno del Governatorato dello Stato delle Città del Vaticano per sorvegliare l’attuazione degli accordi internazionali di cui il lo Stato della Città Vaticano è parte, il 10 agosto 2013.

    III . Specificità per l’attuazione della Convenzione

    8 . Il Comitato è consapevole della duplice natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede, sia come Governo dello Stato della Città del Vaticano che anche come soggetto sovrano di diritto internazionale con un originale personalità giuridica, non derivata e indipendente da qualsiasi autorità territoriale o giurisdizionale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del romano Pontefice, il Comitato, tuttavia, rileva che i subordinati a ordini religiosi cattolici sono vincolati alla obbedienza al Papa in conformità ai Canoni 331 e 590.

    Il Comitato ricorda quindi alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, si è impegnata all’attuazione della Convenzione non solo sul territorio dello Stato della Città del Vaticano, ma anche come potere supremo della Chiesa cattolica attraverso gli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.

    IV . Le principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

    1. A.      Misure generali di attuazione ( artt. 4 , 42 e 44 , par. 6 , della Convenzione)

    Precedenti raccomandazioni del Comitato

    9 . Il Comitato si rammarica che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nel Osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sulla relazione iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente affrontate.

    10 . Il Comitato esorta lo Stato parte a prendere tutte le misure necessarie per affrontare tali raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive della relazione periodica iniziale ai sensi della Convenzione, che non sono state attuate o sufficientemente attuate, in particolare quelle relative alla non discriminazione e al diritto dei bambini di esprimere il loro punto di vista e le questioni familiari.

    Riserve

    11 . Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede di un possibile ritiro delle sue riserve sulla Convenzione, attualmente in esame. CRC/C/VAT/CO/2

    Alla luce della sua precedente raccomandazione, il Comitato ribadisce la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para.10) per le riserve della Santa Sede rispetto alla Convenzione che compromettono il pieno riconoscimento dei bambini come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione per questioni legate alla sua compatibilità con le fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano.

    12 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione rispetto alle leggi e ai regolamenti interni.

    Legislazione

    13 . Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per garantire che la legislazione del Città del Vaticano sia conforme alla Convenzione, il Comitato si rammarica che la stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, tra cui il Diritto Canonico.

    Il Comitato è anche preoccupato per il fatto che alcune delle norme del Diritto Canonico non sono conformi con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelli relative ai diritti dei bambini ad essere protetti contro la discriminazione, la violenza e ogni forma di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale.

    14 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una vasta revisione del quadro normativo, in particolare del Diritto Canonico, al fine di garantire la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinamento

    15 . Il Comitato accoglie positivamente la dichiarazione della delegazione nel corso del dialogo, che la Santa Sede prenderà in considerazione l’istituzione di un organismo con il mandato di coordinare l’attuazione della Convenzione, ma si rammarica che tale organismo non sia ancora in funzione.

    16 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un organismo di alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’attuazione dei diritti dei bambini in tutti i Pontifici Consigli, nelle conferenze episcopali nonché in tutti i soggetti e in tutte le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Tale organismo dovrebbe essere dotato di adeguate risorse umane e finanziarie e di strumenti tecnici idonei ad adempiere al suo mandato.

    Ripartizione delle risorse

    17 . Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese a livello di base e finanziato da chiese cattoliche, fondazioni e organizzazioni di tutto il mondo per sostenere e proteggere i bambini nelle situazioni più vulnerabili e fornire loro, tra l’altro, con l’opportunità di istruzione, anche la sanità, i diritti sociali, l’assistenza e altri servizi di sostegno alle famiglie.

    Il Comitato osserva tuttavia l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del bambino per l’allocazione di risorse destinate ai bambini e la mancanza di un sistema per monitorare la spesa relativa ai bambini da parte della Santa Sede, nonché da parte di organizzazioni e istituzioni legate alla Chiesa in altri Stati parti della Convenzione in cui la Santa Sede ha influenza e prestigio.

    18 . Alla luce della giornata di discussione generale nel 2007 su “Risorse per i diritti del Bambino – Responsabilità degli Stati membri”, e con particolare attenzione sugli articoli 2 , 3 , 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede :

    ( a) effettui una valutazione completa delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’attuazione dei diritti dei bambini che vivono nello Stato Città del  Vaticano come pure per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini all’interno delle organizzazioni cattoliche di altri Stati parti, e

    ( b) istituisca un sistema di valutazione d’impatto per valutare se le risorse assegnate servono effettivamente i veri interessi del bambino con particolare attenzione ai bambini in situazioni vulnerabili.

    Monitoraggio indipendente

    19 . Il Comitato rileva che un Ufficio speciale è stato istituito nel mese di agosto 2013 per sorvegliare l’attuazione degli accordi internazionali di cui lo Stato della Città del Vaticano è parte e che la Commissione creata nel dicembre 2013 sarà abilitata a ricevere denunce di bambini per abusi sessuali. Il Comitato è tuttavia preoccupato che la Santa Sede non abbia istituito un organismo per monitorare il rispetto dei  diritti dei bambini da parte di soggetti e istituzioni di natura religiosa sotto l’autorità della Santa Sede, tra cui tutte le scuole cattoliche, anche nello Stato della Città del Vaticano.

    20 . Tenendo conto del commento  del Comitato generale No. 2 ( 2002) sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un organismo indipendente per il monitoraggio dei diritti dei bambini, con chiaro mandato a ricevere ed esaminare le denunce dei bambini in maniere di interesse dei bambini medesimi e con il dovuto rispetto per la privacy e la protezione delle vittime, e  assicuri che tale organismo sia reso accessibile a tutti i bambini che frequentano o che sono coinvolti in scuole, servizi e le istituzioni previste dalla Chiesa cattolica.

    Data la natura particolare della Santa Sede, le linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo organismo e le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge dovrebbero essere stabiliti e resi accessibili a tutti.

    Diffusione e sensibilizzazione

    21 . Il Comitato accoglie con favore le iniziative di sensibilizzazione descritte nella relazione della Santa Sede, in particolare i corsi di formazione sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India.

    Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti per il periodo di segnalazione a promuovere un’ampia diffusione della Convenzione e delle sue traduzioni in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 ( CRC/C/15/Add.46 , para.11).

    22 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, soprattutto dai i bambini e dalle loro famiglie, attraverso, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione di specifici  programmi di sensibilizzazione di lungo periodo, e includa le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema di istruzione cattolica utilizzando appropriato materiale creato appositamente per i bambini.

    Formazione

    23 . Pur accogliendo favorevolmente progetti come l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria di formare insegnanti di scuole cattoliche sui diritti dei minori, nonché il riconoscimento da parte della Santa Sede che la formazione è una buona pratica per la massima protezione dei minori, il Comitato rimane preoccupato che la Santa Sede non abbia adottato misure per fornire sistematicamente formazione sulla Convenzione per i soggetti e le istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini, tra cui gli insegnanti delle scuole cattoliche, come pure i chierici nei seminari.

    24 . Il Comitato invita la Santa Sede a fornire una formazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero e a tutti gli ordini religiosi cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i bambini, e ad includere moduli obbligatori sui diritti dei minori nei programmi di formazione degli insegnanti, nonché nei seminari.

    B. Principi generali ( artt. 2 , 3 , 6 e 12 della Convenzione )

    Non discriminazione

    25 . Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo, circa il fatto che la medesima ha avviato una revisione della propria legislazione al fine di ritirare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che si può ancora trovare nel Diritto Canonico, in particolare nel Canone 1139 . Mentre, anche rilevando come positiva la dichiarazione rilasciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato per le pronunce e le dichiarazioni precedenti della Santa Sede sull’omosessualità, che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale e alla violenza contro lesbiche, gay, bisessuali e transgender, adolescenti e bambini cresciuti da coppie dello stesso sesso.

    26 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede modifichi tutte le sue leggi e i suoi regolamenti, così come le sue politiche e pratiche, in conformità con l’articolo 2 della Convenzione e prontamente abolisca la classificazione discriminatoria dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi.

    Il Comitato invita anche la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini sulla base del loro orientamento sessuale o dell’orientamento sessuale dei loro genitori e a sostenere gli sforzi a livello internazionale per la depenalizzazione dell’omosessualità.

    27 . Con riferimento alla sua precedente preoccupazione relativa alla discriminazione basata sul genere (CRC/C/15/Add.46,par.8), il Comitato si rammarica che la Santa Sede continui a porre l’accento sulla promozione della complementarità e l’uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono però dall’uguaglianza nel diritto e nella pratica di cui all’articolo 2 della Convenzione, e sono spesso usati per giustificare la legislazione e le politiche discriminatorie. Il Comitato si rammarica inoltre che la Santa Sede non abbia fornito informazioni precise sulle misure adottate per promuovere la parità tra ragazze e ragazzi e per eliminare gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.

    28 . Il Comitato invita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti per combattere le discriminazioni tra ragazze e ragazzi e ad evitare di utilizzare una terminologia che potrebbe far dubitare della parità tra ragazzi e ragazze. Il Comitato invita anche la Santa Sede a prendere misure attive per eliminare dai libri di testo delle scuole cattoliche gli stereotipi di  genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle capacità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità di istruzione e di vita.

    Interesse superiore del minore

    29 . Il Comitato è preoccupato dal fatto che  il diritto dei bambini ad avere i loro interessi fondamentali considerati come realmente primari sia stato affrontato in maniera inadeguata dalla Santa Sede nei procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, nonché in politiche, programmi e progetti che sono pertinenti o che hanno un impatto sui bambini.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare le accuse di abuso sessuale infantile, la Santa Sede ha sempre posto la salvaguardia della reputazione della Chiesa e la protezione degli autori degli abusi al di sopra dei fondamentali interessi dei bambini, come osservato da diverse commissioni di inchiesta nazionali.

    30 . Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede sul il suo commento generale n 14 (2013) sul diritto del bambino ad avere i suoi interessi presi nella massima considerazione e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per garantire che questo diritto sia adeguatamente integrato e costantemente applicato in tutti i procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, nonché in tutte le politiche, nei programmi e nei progetti che sono destinati e avere un impatto sui bambini. A questo proposito, La Santa Sede è incoraggiata a fornire una guida a tutte le persone competenti che ne hanno potere affinché facciano dell’interesse del bambino una considerazione primaria in ogni settore, anche quando si tratta i casi di abuso sessuale infantile, e a diffondere questo principio a tutte le chiese e le organizzazioni cattoliche ovunque nel mondo.

    Il rispetto per le opinioni del bambino

    31 . Il Comitato è preoccupato che la Santa Sede interpreti restrittivamente il diritto dei bambini di esprimere le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano, così come i loro diritti alla libertà di espressione, di associazione e di religione.

    Il Comitato è inoltre preoccupato che la Santa Sede continui a considerare i diritti sanciti dall’articolo 12 della Convenzione come lesivi dei diritti e doveri dei genitori.

    32 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei bambini di esprimere liberamente il loro punto di vista costituisce una delle componenti essenziali della dignità dei bambini e che garantire questo diritto è un obbligo giuridico ai sensi della Convenzione, che non lascia margine per la discrezionalità degli Stati parti. Il Comitato sottolinea inoltre che le famiglie in cui i bambini possono esprimere liberamente le proprie opinioni, cui viene dato il giusto peso, fin dai primi secoli forniscono un modello importante. In questo modo i bambini sono preparati ad esercitare il diritto di essere sentiti nella società più ampia.

    Riferendosi al suo commento generale No. 12 (2009 ) sul diritto del bambino di essere ascoltato, il Comitato invita la Santa Sede a :

    ( a) combattere contro gli atteggiamenti che negano la realizzazione del diritto di tutti i bambini ad essere ascoltati e  a promuovere il riconoscimento del bambino come titolare di diritti;

    ( b) prendere misure per garantire l’ effettiva attuazione della legislazione che riconosce il diritto del minore di essere ascoltato in importanti procedimenti giudiziari;

    ( c) incoraggiare, attraverso la legislazione e la politica, le opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il giusto peso alle loro opinioni in questioni che li riguardano e promuovere programmi di educazione alla genitorialità, che si basino su comportamenti e atteggiamenti positivi, e a

    ( d ) promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi offerti alle famiglie e ai bambini da parte di organizzazioni e istituzioni cattoliche gestite dalla Chiesa, nonché nel pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e nel garantire che, in materia disciplinare, il diritto del minore di essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    Diritti civili e libertà  ( artt. 7 , 8 , e 13-17 della Convenzione )

    Diritto di conoscere i genitori e di essere curato da loro

    33 . Il Comitato è preoccupato per la situazione dei bambini nati da sacerdoti cattolici, che, in molti casi, non sono a conoscenza dell’identità dei loro padri . Il Comitato è altresì preoccupato dal fatto che le madri possono ottenere un piano di pagamento regolare dalla Chiesa fino alla indipendenza economica del bambino solo se firmano un accordo di riservatezza obbligandosi a non divulgare informazioni di nessun genere.

    34 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede valuti il numero di bambini nato da sacerdoti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire i diritti di questi bambini a conoscere i loro padri e ad essere curati da loro, come è giusto. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede assicuri che le chiese non impongano più accordi di riservatezza quando forniscono assistenza finanziaria alle madri per sostenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    35 . Pur accogliendo con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei bambini di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, il Comitato è preoccupato per la pratica continua di abbandono anonimo dei bambini attuata da organizzazioni cattoliche in diversi paesi attraverso l’uso delle cosiddette “scatole del bambino”.

    36 . Alla luce di articoli 6 , 7 , 8 e 19 della Convenzione, il Comitato chiede con forza alla Santa Sede di collaborare in studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei neonati e sollecitamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo pienamente conto del diritto dei figli di conoscere i loro genitori biologici e  i fratelli, come sancito dall’articolo 7 della Convenzione.

    Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini favorendo la pianificazione familiare, la salute riproduttiva, nonché adeguati livelli di consulenza e di sostegno sociale, per prevenire gravidanze indesiderate e assistere le famiglie in stato dibisogno, introducendo anche la possibilità partorire riservatamente negli ospedali, come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.

    D. La violenza contro i bambini ( artt. 19 , 24 , comma 3 , 28 , par. 2 , 34 , 37 (a) e 39 della Convenzione)

    Tortura e altri trattamenti crudeli o degradanti

    37 . Il Comitato è preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e garantire la giustizia per le ragazze arbitrariamente collocate dalle loro famiglie, dalle istituzioni dello Statoe dalle chiese nelle “lavanderie Magdalene” d’Irlanda gestiti da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996.

    Nota del traduttore: [le case Magdalene, o lavanderie Magdalene (Magdalene laundries) erano istituti femminili che accoglievano le ragazze orfane, o ritenute “immorali”, per via della loro condotta considerata peccaminosa o in contrasto con i pregiudizi della società benpensante. La maggior parte di questi istituti furono gestiti da suore che appartenevano ai vari ordini, per conto della Chiesa cattolica.  È stato calcolato che circa 30.000 donne vi furono ospitate nel corso dei 150 anni di storia di queste istituzioni. L’ultima Casa Magdalene in Irlanda è stata chiusa il 25 settembre del 1996. A tutt’oggi non esiste una statistica esatta di quante vite siano state irrimediabilmente danneggiate.]

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che :

    ( a) Le ragazze collocate in queste istituzioni erano costrette a lavorare in condizioni di schiavitù, ed erano spesso oggetto di trattamenti inumani, crudeli e degradanti nonché di abusi fisici e sessuali;

    ( b) le ragazze erano private ​​della loro identità, della formazione e spesso degli alimenti e dei farmaci essenziali ed era loro imposto l’obbligo del silenzio e il divieto di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    ( c ) le ragazze non sposate che hanno partorito prima di entrare o durante la detenzione nelle lavanderie erano separate dai loro bambini con la forza e

    ( d ) anche se le quattro congregazioni cattoliche interessate erano sotto l’autorità della Santa Sede, non è stata intrapresa alcuna azione per indagare il comportamento delle suore che gestivano le lavanderie e per collaborare con le forze dell’ordine per individuare i responsabili degli abusi, così come tutti coloro che hanno organizzato il lavoro non pagato delle ragazze e consapevolmente ne hanno tratto profitto.

    38 . Con riferimento alle raccomandazioni formulate dal Comitato contro le Torture nel 2011 per la Repubblica d’Irlanda ( CAT/C/IRL/CO/1para.11) per perseguire e punire i colpevoli con pene commisurate alla gravità del reati commessi, e per garantire che tutte le vittime ottengano un risarcimento e abbiano diritto ad una riparazione, il Comitato invita la Santa Sede a:

    ( a) condurre un’inchiesta interna sulla condotta del personale religioso che lavorava nelle lavanderie Magdalene in Irlanda, così come in tutti i paesi in cui questo sistema era in vigore, e ad assicurarsi che tutti i responsabili di quei reati siano sanzionati e segnalati alle autorità giudiziarie nazionali per i relativi procedimenti penali;

    ( b) garantire il pieno risarcimento da versare alle vittime e alle loro famiglie sia attraverso le congregazioni stesse sia tramite la Santa Sede come supremo potere della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati collocati in ordini religiosi cattolici sotto la sua autorità;

    ( c ) prendere tutte le misure necessarie per assicurare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime di tali reati e

    ( d ) valutare le circostanze e le ragioni che hanno portato a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per garantire che nessuna donna e nessun bambino possono essere arbitrariamente reclusi in futuro per nessun motivo.

    Le punizioni corporali

    39 . Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione, intervenuta durante il dialogo interattivo, secondo la quale la Santa Sede accetterà la proposta di vietare le punizioni corporali di bambini. Tuttavia, il Comitato è preoccupato che mentre le punizioni corporali, comprese le percosse rituali di bambini, sono state e rimangono diffuse in alcune istituzioni cattoliche e hanno raggiunto livelli endemici in alcuni paesi, come rivelato in particolare dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non ritiene che le punizioni corporali siano vietate dalla Convenzione e non ha pertanto emanato linee guida e regole che vietino chiaramente le punizioni corporali dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, e anche in casa.

    40 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro bambini, anche se leggere, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio a qualsiasi livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda anche alla Santa Sede del suo obbligo, di cui all’articolo 19 della Convenzione, di prendere tutte le misure appropriate per proteggere il fanciullo contro ogni forma di violenza fisica o mentale.

    Il Comitato invita la Santa Sede ad:

    ( a) opporsi esplicitamente alle punizioni corporali verso il bambini, nella stesso modo in cui si oppone alla tortura e ad altri trattamenti o punizioni inumani, degradanti o crudeli;

    ( b) modificare sia le norme di Diritto Canonico che le leggi dello Stato Città del Vaticano per proibire esplicitamente le punizioni corporali dei bambini, anche all’interno della famiglia;

    ( c) stabilire organismi per far rispettare efficacemente questo divieto da tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, nonché sul territorio della lo Stato della Città del Vaticano e per assicurare la punibilità per la violenza contro i bambini, e ad

    ( d ) usare sua autorità per promuovere forme positive e non-violente e partecipative di crescita dei figli, e garantire che un’interpretazione della Scrittura come non compatibile con le punizioni corporali che si rifletta nell’insegnamento e in altre attività della Chiesa e sia incorporata in tutta l’istruzione e la formazione teologica.

    Abuso e incuria

    41 . Il Comitato è preoccupato per la posizione della Santa Sede secondo la quale le autorità civili dovrebbero intervenire nella pianificazione familiare solo nei casi in cui è stato commesso un abuso provato, al fine di non interferire con i doveri ei diritti dei genitori. Tale posizione mina seriamente gli sforzi e le misure per prevenire gli abusi e l’abbandono dei bambini.

    Il Comitato è inoltre preoccupato che, nonostante la sua notevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non abbia ancora adottato una strategia globale per prevenire gli abusi e l’abbandono in casa.

    42 . Il Comitato sottolinea che la protezione dei bambini deve iniziare con la prevenzione di ogni forma di violenza e che le prerogative dei genitori non dovrebbero in nessun modo pregiudicare il diritto dei bambini di essere protetti da abusi e maltrattamenti.

    Il Comitato raccomanda pertanto che la Santa Sede :

    ( a) formuli una strategia globale di prevenzione e di lotta contro l’ abuso e abbandono e rafforzi ulteriormente la sensibilizzazione e i programmi di istruzione, tra cui le campagne con il coinvolgimento di bambini;

    ( b) incoraggi i programmi comunitari volti a prevenire e ad opporsi alla violenza domestica, all’abuso e all’abbandono di bambini, anche coinvolgendo ex-vittime, volontari e membri della comunità, e fornendo loro formazione e sostegno;

    ( c ) sviluppi strumenti si supporto per i bambini che siano sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili ai bambini medesimi, ai loro rappresentanti e agli altri al fine di denunciare la violenza contro i bambini , e

    ( d ) sviluppi una guida chiara e un progetto di formazione su quando e come denunciare alle autorità investigative l’abuso o l’abbandono.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    43 . Il Comitato prende atto dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede a considerare inviolabile la dignità e tutta la persona di ogni bambino.

    il Comitato tuttavia esprime profonda preoccupazione per gli abusi sessuali su minori commessi da membri delle chiese cattoliche che operano sotto l’autorità della Santa Sede, e per i religiosi coinvolti in abusi sessuali su decine di migliaia di bambini in tutto il mondo.

    Il Comitato è seriamente preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei reati commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sui bambini e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno portato alla prosecuzione degli abusi da parte dei colpevoli e alla loro impunità.

    Il Comitato è in particolare preoccupato del fatto che:

    ( a) Ben noti colpevoli di abusi sessuali su bambini sono stati trasferiti da parrocchia a parrocchia o in altri paesi nel tentativo di coprire tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della “mobilità dei trasgressori”, che ha permesso a molti sacerdoti di restare in contatto con i bambini e di continuare ad abusare di loro, lascia tuttora i bambini, in molti paesi, esposti ad un alto rischio di abuso sessuale, perché è documentato che dozzine di responsabili di abusi sessuali su bambini sono ancora in contatto con i bambini;

    ( b) Anche se la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui minori nei casi di abuso sessuale su minori nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto la competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) , si è rifiutata di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abusi sessuali su minori portati alla sua attenzione nel periodo indicato e sull’esito della procedura interna in questi casi;

    ( c) Gli abusi sessuali su bambini, quando sono stati affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale attraverso una procedura riservata che prevede provvedimenti disciplinari che hanno permesso alla stragrande maggioranza dei colpevoli di abuso e a quasi tutti coloro che hanno nascosto abusi sessuali su bambini di evitare procedimenti giudiziari negli Stati in cui sono stati commessi gli abusi;

    ( d ) A causa di un codice di silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abusi sessuali sui minori non sono quasi mai stati segnalati alle legali autorità di controllo dei paesi in cui si sono verificati tali crimini. Al contrario, i casi delle suore e dei preti ostracizzati, retrocessi e licenziati per non aver rispettato l’obbligo di silenzio sono stati segnalati al Comitato, come i casi di sacerdoti che sono stati lodati per essersi rifiutati di denunciare i pedofili, come indicato nella lettera indirizzata dal cardinale Castrillon Hojos a Mons. Pierre Pican nel 2001;

    ( e) Non sono mai state fatte obbligatoriamente segnalazioni alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge ed è stata esplicitamente respinta una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese di Mons. Moreno e Nunzio Storero nel 1997. In molti casi le Autorità ecclesiastiche, anche ai livelli più alti della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e con le commissioni di inchiesta nazionali.

    ( f) Sono stati fatti sforzi limitati per mettere i bambini iscritti alle scuole e ad altre istituzioni cattoliche in grado di proteggersi dagli abusi sessuali.

    44 . Il Comitato riconosce la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto in passato, al fine di prendere le misure necessarie per impedire che fatti analoghi si ripetano, per garantire che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per guarire le vittime e tutti coloro che sono colpiti da questi eclatanti crimini.

    In questa prospettiva, il Comitato esorta vivamente la Santa Sede a:

    ( a) verificare che la Commissione creata nel dicembre 2013 indaghi autonomamente tutti i casi di abusi sessuali su minori, nonché il comportamento della gerarchia cattolica nel trattare quelle situazioni.

    La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime di unirsi a questa Commissione e agli organismi internazionali che si occupano di diritti umani, per sostenere il loro lavoro. L’esito di questa indagine dovrebbe essere pubblico e dovrebbe servire a prevenire il ripetersi di abusi sessuali su minori all’interno della Chiesa Cattolica;

    ( b) rimuovere immediatamente dai loro incarichi tutti coloro che si si sono resi colpevoli di abusi sessuali su bambini e anche coloro che sono di questo sospettati e sottoporre i casi alle autorità preposte all’applicazione della legge ai fini delle indagini e dell’azione penale;

    ( c) garantire una condivisione trasparente di tutti gli archivi che possono essere utilizzati per individuare i responsabili nonché tutti coloro che hanno nascosto i loro crimini e hanno consapevolmente posto i trasgressori in contatto con i bambini;

    ( d ) modificare il Diritto Canonico, al fine di considerare gli abusi sessuali su minori come crimini e non come “delitti contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che diventano consapevoli di tali crimini;

    ( e) stabilire regole chiare, meccanismi e procedure per l’obbligatoria segnalazione di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale all’autorità legale di controllo;

    ( f) assicurarsi che tutti i sacerdoti, il personale religioso e le persone che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi consapevoli dei loro obblighi di comunicazione e del fatto che in caso di conflitto, tali obblighi prevalgono sulle disposizioni dei Canoni ;

    ( g ) sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali reati e per il recupero e il reinserimento sociale delle vittime, secondo i documenti finali adottati dai Congressi Mondiali del 1996, 2001 e 2008 contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, tenutisi a Stoccolma , Yokohama e Rio de Janeiro;

    ( h ) sviluppare programmi di prevenzione ed educativi per aumentare la consapevolezza dei bambini in rapporto agli abusi sessuali e per insegnare loro le competenze necessarie con cui proteggere se stessi e

    ( i) prendere in considerazione la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

    La libertà del fanciullo contro ogni forma di violenza

    45 . Il Comitato accoglie con favore l’indicazione che la Santa Sede presta particolare attenzione alla promozione della dignità delle donne e delle bambine. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui bambini e il fatto che la violenza domestica ha spesso una componente di genere, il Comitato è seriamente preoccupato del fatto che durante la Commissione 2013 sulla condizione della donna, la Santa Sede ha contestato un progetto di testo finale che proponeva che la religione, la consuetudine e la tradizione non possano servire come scusa per i paesi membri per sottrarsi ai loro obblighi di proteggere le donne e le bambine dalla violenza.

    46 . Ricordando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri prioritaria l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini. Il comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede tenga conto del Commento generale n ° 13 ( 2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da ogni forma di violenza, ed in particolare:

    ( a) spenda la sua autorità e influenza per sostenere gli sforzi e le misure volte alla lotta contro tutte le forme di violenza domestica e di genere, tra cui misure

    contro atteggiamenti, orientamenti, tradizioni, costumi e pratiche comportamentali che spesso fungono da giustificazione per queste forme di violenza;

    ( b) elabori una strategia nazionale globale per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i bambini;

    ( c) adotti un quadro di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i bambini;

    ( d ) presti particolare attenzione e affrontare la dimensione di genere della violenza e

    ( e) cooperi con il rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza contro i bambini e altri organismi delle Nazioni Unite.

    Aiuto online

    47 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di linee telefoniche in Stati parti, favorisca la consapevolezza della loro esistenza e incoraggi i bambini ad usarli.

    E. ambiente familiare e assistenza alternativa ( artt. 5 , 9-11 , 18 ( par. 1 e 2 ) , 20-21 , 25 e 27 ( par. 4 ), della Convenzione )

    Ambiente familiare

    48 . Pur accogliendo con favore le informazioni fornite dalla delegazione della Santa Sede che si procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia nel Diritto Canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato che la Santa Sede e la Chiesa spingano le istituzioni a non riconoscere l’esistenza di diverse forme di famiglie e spesso a discriminare i bambini in base alla loro situazione familiare.

    49 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede assicuri che il Diritto Canonico riconosco la diversità delle impostazioni familiari e non discrimini i bambini in base al tipo di famiglia in cui vivono.

    Bambini privi di un ambiente familiare

    50 . Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per lo sviluppo armonioso e completo della personalità dei bambini del crescere in un ambiente familiare. Il Comitato è comunque preoccupato per la situazione di adolescenti reclutati dalla Legione di Cristo e da altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle famiglie e isolati dal mondo esterno.

    Pur prendendo atto della risposta della Santa Sede che evidenzia diritti e doveri dei genitori, tra cui tra cui scegliere scuole e seminari per i loro figli , il Comitato rileva inoltre che nel novembre 2013, il presidente della Conferenza episcopale francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze dei singoli in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.

    51 . Il Comitato invita la Santa Sede ad indagare correttamente tutte le accuse di bambini e adolescenti di essere separati dalle loro famiglie mediante manipolazione psicologica e a garantire che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti possono essere ritenuti colpevoli e cessino le loro attività.

    52 . Il Comitato è preoccupato che l’istituzionalizzazione dei bambini sia ancora molto diffusa nelle organizzazioni gestite dalla Chiesa cattolica e che le alternative di tipo familiare non siano ancora una priorità come dimostra l’apertura di nuove istituzioni in molti paesi. Il Comitato è anche preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato orientamenti sulla collocazione di bambini in Istituti di cura alternativa cattolici, per monitorare la loro situazione e ancora non ha una politica di de-istituzionalizzazione dei bambini collocati in organizzazioni condotte dalla Chiesa cattolica.

    53 . Il Comitato invita la Santa Sede ad adottare una politica di deistituzionalizzazione dei bambini collocati in istituti gestiti dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, ove possibile. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda tutte le misure necessarie per garantire, come una questione di assoluta priorità, che bambini al di sotto dei tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, l’adeguata revisione periodica e il monitoraggio dei collocamenti dei bambini in tutti i contesti di cura alternativa cattolici per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire gli abusi. In tal modo, la Santa Sede dovrebbe tenere conto delle Linee guida per la cura alternativa dei bambini allegate alla Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.

    F. Disabilità , salute e benessere di base ( artt. 6 , 18 ( par. 3 ) , 23 , 24 , 26 , 27 (par. 1-3 ), e 33 della Convenzione )

    Salute

    54 . Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il caso di una bambina di nove anni, in Brasile, che ha subito un aborto salva-vita di emergenza nel 2009, dopo essere stata violentata dal patrigno. L’Arcivescovo di Pernambuco ha condannato la madre della ragazza , così come il medico che ha eseguito l’aborto,  e la condanna è stata successivamente approvata dal capo della Congregazione dei Vescovi della Chiesa cattolica romana.

    55 . Il Comitato invita la Santa Sede a rivedere la propria posizione sull’aborto che pone rischi evidenti sulla vita e la salute delle ragazze incinte e la invita a modificare Canone 1398 in materia di aborto, al fine di individuare le circostanze in cui l’accesso al servizio di aborto possono essere consentite.

    Salute degli adolescenti /HIV/AIDS

    56 . Il Comitato è seriamente preoccupato per le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e la conseguente pratica di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, nonché all’informazione sulla salute sessuale e riproduttiva.

    57 . Con riferimento alle osservazioni generali No. 15 (2013 ) sul diritto del bambino al godimento del miglior stato di salute, No. 4 (2003) sulla salute degli adolescenti e No.3 (2003 ) su HIV/AIDS e diritti del bambino, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli di gravidanze precoci e indesiderate e di aborto clandestino che si traducono in particolare in alta morbilità e mortalità materna in ragazze adolescenti, così come il rischio particolare per le ragazze e ragazzi di essere infettati e affetti da malattie sessualmente trasmissibili, compreso l’HIV/AIDS .

    Il Comitato raccomanda che la Santa Sede di:

    ( a) valutare le gravi conseguenze della sua posizione sul godimento da parte degli adolescenti del più alto livello possibile di salute e di superare tutte le barriere e i tabù intorno alla sessualità degli adolescenti, che ostacolano il loro accesso alle informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva, anche per quanto riguarda la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli delle prime gravidanze, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili (MST);

    ( b ) porre gli interessi fondamentali degli adolescenti al centro di tutte le decisioni che riguardano la loro salute e il loro sviluppo e l’attuazione delle politiche e degli interventi che influenzano i fattori determinanti alla base della loro salute;

    ( c) garantire il diritto degli adolescenti ad avere accesso alle informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro capacità di partecipare significativamente alla vita della società. A questo proposito, la Santa Sede dovrebbe garantire che l’educazione sessuale, l’educazione alla salute riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS siano parte obbligatoria del curriculum delle scuole cattoliche e siano mirate alle ragazze adolescenti e ai ragazzi, con particolare attenzione alla prevenzione delle gravidanze e delle malattie sessualmente trasmissibili;

    ( d ) garantire gli interessi fondamentali delle adolescenti incinte e garantire che il punto di vista della adolescente incinta sia sempre ascoltato e rispettato nel campo della salute riproduttiva;

    ( e) contribuire attivamente alla diffusione di informazioni sul danno che il matrimonio precoce e la gravidanza precoce può causare e garantire che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle bambine in stato di gravidanza,  le madri adolescenti e i loro figli e combattano la discriminazione nei loro confronti, e

    ( f) adottare misure volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la paternità e il comportamento sessuale responsabile, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    G. Misure di protezione speciali ( artt. 22 , 30 , 32-33 , 35-36 , 37, ( b) – ( d) , 38 , 39 e 40 della Convenzione )

    Vendita e traffico di minori

    58 . Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini sono stati forzatamente strappati alle loro madri dai membri di congregazioni cattoliche in un certo numero di Paesi e successivamente sono stati immessi in orfanotrofi o dati a genitori adottivi all’estero,

    È il caso in particolare della Spagna e delle lavanderie Magdalene in Irlanda.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato dal fatto che, sebbene le congregazioni responsabili siano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha effettuato un’indagine interna in questi casi e non è riuscita a prendere provvedimenti contro i responsabili.

    Il Comitato è inoltre preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha fornito informazioni sulle misure adottate per indagare sulla sorte di questi bambini e per riunirli , ove possibile, con le loro madri biologiche.

    59 . Il Comitato chiede alla Santa Sede di aprire un’inchiesta interna in tutti casi di allontanamento dei bambini dalle loro madri e pienamente cooperare con le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per individuare e processare i responsabili.

    Il Comitato invita anche la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino senza omissioni tutte le informazioni che hanno sulla sorte di questi bambini al fine, dove possibile, per ricongiungerli con le loro madri biologiche e di adottare tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di simili pratiche in futuro.

    I minori vittime e testimoni di reati

    60 . Il Comitato esprime seria preoccupazione che nel trattare con minori vittime di diverse forme di abuso, la Santa Sede abbia sistematicamente messo la tutela della reputazione della Chiesa e il presunto autore del reato al di sopra della protezione delle vittime.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che, mentre la Santa Sede ha riconosciuto nel suo scritto di risposta e durante il dialogo interattivo la competenza primaria dell’autorità giudiziaria, ha continuato ad affrontare questi casi attraverso un procedimento Diritto Canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il sostegno, la riabilitazione e il risarcimento dei bambini vittime.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    ( a) i minori vittime e le loro famiglie sono stati spesso biasimati dalle autorità religiose, screditati e scoraggiati dal perseguire le loro denunce e, in alcuni

    casi umiliati, come rilevato in particolare dal Grand Jury nel Westchester, dalla Commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    ( b ) la riservatezza è stata imposta ai minori vittime e alle loro famiglie come un presupposto della compensazione finanziaria, e

    ( c) anche se ha esteso i propri termini di prescrizione in campo di abusi sessuali sui bambini, la Santa Sede in alcuni paesi ha ostacolato gli sforzi per estendere i termini di prescrizione per abusi sessuali su minori.

    61 . Il Comitato raccomanda che in questioni relative al trattamento dei bambini vittime e testimoni, la Santa Sede sia guidata dal rispetto per i primari interessi

    del bambino e delle linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (si veda la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 2005 /20, allegato).

    Il Comitato chiede alla Santa Sede di :

    ( a) sviluppare procedure complete per l’ identificazione precoce dei bambini vittime di violenza sessuale e di altre forme di abuso;

    ( b) assicurare canali informativi efficaci, accessibili e riservati per i bambini che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e garantire che bambini vittime di abusi sessuali o di qualsiasi altro reato sono protetti da abusi futuri e da ritorsioni quando segnalano l’abuso. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi subiti dai loro figli dinanzi ai tribunali;

    ( c) assicurare che i minori vittime e testimoni di reati sono dotati di sostegno psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non siano subordinate ad accordi riservati, finalizzati ad evitare che i bambini si rivolgano alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge;

    ( d ) fornire un risarcimento alle vittime di abusi sessuali commessi da individui e dalle istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede, senza imporre alcun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire un regime di compensazione per la vittime;

    ( e) promuovere la riforma della prescrizione nei paesi in cui è impedita ai minori vittime di abuso sessuale la ricerca della giustizia e il risarcimento, e

    ( f) condurre attività di sensibilizzazione per combattere la stigmatizzazione delle vittime dello sfruttamento e dell’abuso sessuale.

    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani

    62 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, al fine di rafforzare ulteriormente il rispetto dei diritti dei bambini, ratifichi gli strumenti fondamentali sui diritti umani di cui essa non è ancora un parte, vale a dire il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del Bambino sulle procedure di comunicazione, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici e il loro protocollo opzionale, così come la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e il suo Protocollo opzionale, la Convenzione sulla protezione del diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale, la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

    I. Ricaduta e diffusione

    63 . Il Comitato auspica che la Santa Sede prenda tutte le misure appropriate per garantire che le attuali raccomandazioni siano pienamente attuate, tra l’altro, attraverso la loro trasmissione al Papa , alla Curia , alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle istituzioni sanitarie cattoliche, al Pontificio Consiglio per la Famiglia, nonché alle conferenze episcopali, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per l’adeguata considerazione e per ulteriori azioni.

    64 . Alla luce dell’articolo 45 a e b della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri la consulenza di esperti, tra gli altri, dello speciale Relatore sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, del Rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro i bambini e del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti, per l’attuazione delle raccomandazioni del comitato relative all’abuso e allo sfruttamento sessuale.

    65 . Il Comitato raccomanda inoltre che la seconda relazione periodica e le risposte scritte da parte dello Stato e le relative raccomandazioni (a conclusione osservazioni) siano rese ampiamente disponibili, tra l’altro (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al pubblico, alle grandi organizzazioni della società civile, ai  media, ai gruppi giovanili, ai gruppi di bambini e ai gruppi professionali, al fine di generare dibattito e la consapevolezza della Convenzione, della sua attuazione e del monitoraggio.

    J. Il prossimo rapporto

    66 . Il Comitato invita lo Stato membro a presentare la sua relazione combinata relativa ai peridi dal terzo al sesto dal 1 ° settembre 2017 e ad includere in essa informazioni sull’attuazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione sulle linee guida di rendicontazione specifica adottate il 1 ° ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2eCor.1) e ricorda allo Stato parte che le future relazioni dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non superiore a 60 pagine. il Comitato esorta lo Stato parte a presentare la sua relazione in conformità con le linee guida.

    Conformemente alla risoluzione dell’Assemblea generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso sia presentata una relazione superiore ai limiti di pagine fissati, allo Stato parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare la relazione ai sensi delle citate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato parte che se non è in grado di rivedere e ripresentare la relazione, la traduzione della relazione ai fini del monitoraggio dell’applicazione della Convenzione non può essere garantita.

    67 . Il Comitato invita inoltre lo Stato membro di presentare un documento avente una struttura in conformità con i requisiti del documento base comune definito nelle linee guida armonizzate in materia di rendicontazione, approvato al quinto incontro Inter-Comitato degli organismi di monitoraggio dei diritti umani nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

    http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf

  • Zara. Don Nedjeljko Ivanov violentò centinaia di bimbi. Sospeso ma non spretato, Dalmazia. Crimini prescritti. E il prete si gode l’impunità

    Zara. Don Nedjeljko Ivanov violentò centinaia di bimbi. Sospeso ma non spretato, Dalmazia. Crimini prescritti. E il prete si gode l’impunità

    di Andrea Marsanich

    ZARA. È il primo sacerdote ad essere stato condannato per il reato di pedofilia dalle autorità ecclesiastiche croate. Don Nedjeljko Ivanov, 74 anni, è stato riconosciuto colpevole dopo un’indagine durata due anni e condotta dal tribunale ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Zara. Lo scottante caso era stato affidato a questo arcivescovado dalmata in quanto i reati di don Nedjeljko, perpetrati tra il 1976 e il 1996, avvennero all’epoca in cui era parroco della località costiera di Bibbigne (Bibinje), una manciata di chilometri a est della città del maraschino.

    A comunicare la notizia della colpevolezza del sacerdote è stato il vicario giudiziale dell’Arcidiocesi zaratina, Zdravko Katuša, il quale ha confermato che le accuse rivolte nel 2012 all’ex parroco hanno fatto scattare l’inchiesta. «Le accuse partite da persone adulte, a quei tempi ragazzini, hanno visto i nostri giudici studiare attentamente gli argomenti – ha spiegato Katuša – sono venuti alla conclusione che don Ivanov si e’ macchiato di pedofilia ed ha una grande responsabilità morale per quanto accaduto». Il vicario giudiziale ha rilevato che la documentazione è stata inviata alla Congregazione per l’educazione cattolica che ha il compito di confermare definitivamente la sentenza. Null’altro ha voluto aggiungere l’incaricato della diocesi sulla pena inflitta a don Ivanov, che da tempo vive in isolamento nella casa sacerdotale di Zara, situata in pieno centro e circondata da alte mura.

    Da quanto è dato sapere, al prete pedofilo è stato impedito di confessare, non può avere alcun contatto pubblico e può celebrare messa soltanto ai colleghi sacerdoti. Da anni malato di diabete, don Nedjeljko (Domenico in italiano) ha molestato sessualmente centinaia di ragazzi delle scuole elementari zaratine, nella stragrande maggioranza dei casi chierichetti. Uomini ora trentenni e quarantenni hanno raccontato agli inquirenti che il sacerdote amava portarli nel confessionale della chiesa di Bibbigne, per poi toccare e accarezzare le sue giovanissime vittime, alcune delle quali ancora fortemente traumatizzate per quanto verificatosi decenni fa. Neanche l’arcivescovo di Zara, monsignor Želimir Pulji„, ha voluto specificare ai giornalisti i dettagli del verdetto, aggiungendo che nei confronti del religioso sono state adottate le misure spirituali, morali e materiali previste dalla Chiesa cattolica. È certo che don Ivanov non avrà invece alcuna conseguenza dai tribunali ordinari poiché il suo caso è caduto in prescrizione. Dall’ultimo reato commesso sono trascorsi più di 15 anni. La sua vicenda ha scandalizzato l’opinione pubblica zaratina essendo il sacerdote conosciuto nella regione: anni fa gli fu addirittura assegnato il premio per l’opera omnia del comune di Bibbigne. Ora sono in tanti a chiedere la revoca del riconoscimento.

    http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2014/0…ofilo-1.8733130

  • Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti del Fanciullo  (CRC/c/vat/co/2) ENG

    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*

    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).


    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.
    2. Introduzione
    3. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    4. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    5. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    6. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    7. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:

    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e

    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

    1. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    2. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:

    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e

    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.

    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione

    1. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    2. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    3. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)

    Le precedenti raccomandazioni del Comitato

    1. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    2. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve

    1. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.

    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione

    1. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione

    1. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse

    1. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    2. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e

    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente

    1. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    2. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza

    1. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento

    1. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    3. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione

    1. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    3. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    2. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    2. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;

    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;

    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e

    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    1. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori

    1. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    1. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    2. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    3. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione) Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    4. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;

    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e

    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.

    1. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la gravità dei reati commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;

    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;

    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e

    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici

    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.

    1. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o  punizioni crudeli, inumani e degradanti;

    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;

    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e

    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria

    1. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    2. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;

    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;

    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e

    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    1. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;

    (b)  Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;

    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;

    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;

    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.

    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.

    1. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:

    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;

    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;

    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;

    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:

    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;

    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;

    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;

    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e

    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    2. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:

    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;

    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e

    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    2. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare

    1. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare

    1. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    3. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    5. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute

    1. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS

    1. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    2. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);

    (b)  Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;

    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;

    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;

    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e

    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    1. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona

    1. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie

    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.

    1. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni

    1. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e

    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.

    1. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;

    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.

    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;

    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;

    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e

    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.

    1. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.
    3. Ulteriori osservazioni e diffusione
    4. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    5. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    6. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle

    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    1. Prossimo rapporto
    2. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    3. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).
  • Emilia Romagna, per il 42% è “accettabile” il sesso con minori

    Emilia Romagna, per il 42% è “accettabile” il sesso con minori

    E’ quanto emerge da indagine Ipsos per Save the Children

    Le interazioni sessuali tra adulti e adolescenti risultano “accettabili, sempre o a volte, siano esse virtuali o fisiche per il 42%” degli emiliano-romagnoli. E’ quanto emerge da una indagine condotta da Ipsos per ‘Save the Children’ e realizzata in occasione del ‘Safer Internet Day 2014’, la giornata dedicata dalla Commissione Europea alla sensibilizzazione dei più giovani ad un uso corretto e consapevole della Rete.
    Nel dettaglio, spiega una nota, “l’interrelazione sessuale tra un minore e un adulto è ritenuta accettabile sempre da circa un emiliano-romagnolo su 6 (15%), cui si aggiunge un ulteriore 27%, uno dei valori più alti in Italia e nettamente superiore alla media nazionale del 18%, che la ritiene accattabile ad alcune condizioni”.
    Secondo i dati del sondaggio, ancora, “sono molti coloro che si affacciano alla Rete per colmare un importante vuoto relazionale e affettivo della vita reale: il 19% degli emiliano-romagnoli afferma di utilizzare il Web, soprattutto i social network, per conoscere persone disponibili a fare amicizia o ad intrattenere un rapporto di affetto o amore. Il 31% degli adulti ha tra i propri contatti adolescenti che non conosce personalmente (+9% rispetto alla media nazionale) e l’84% degli emiliani pensa che le interazioni sessuali tra adulti e adolescenti siano diffuse e trovino in Internet il principale strumento per iniziare e sviluppare la relazione, che può sfociare nell’incontro fisico. Un emiliano su 10 – infine – attribuisce la responsabilità dell’iniziativa di contatto agli adolescenti”.

    http://www.gazzettadiparma.it/news/mamma/165879/Emilia-Romagna–per-il-42.html

  • Cà degli Oppi: prete condannato per pedofilia ora dice Messa nella Bassa Veronese

    Cà degli Oppi: prete condannato per pedofilia ora dice Messa nella Bassa Veronese

    CA’ DEGLI OPPI (VERONA), 9 FEBBRAIO 2014- I fatti per i quali don Paolo Biasi è stato condannato risalgono al 2005. Quattro ragazze di 14 anni avevano sporto denuncia contro il prete per averle “palpeggiate in diverse occasioni al seno”. Oggi è parroco a Cà degli Oppi, nel veronese.

    Il processo inizia nel 2008. Nel 2010 il prete viene condannato ad un anno e mezzo in primo grado con la condizionale e al risarcimento di 20mila euro a due delle vittime. Il suo avvocato gli consiglia di ricorrere in appello, ma don Paolo rinuncia, pur dichiarandosi innocente. Già all’apertura del processo, il prete era stato rimosso dalla parrocchia di Castel Ritaldi e spedito a Verona, sua città natale. Il vescovo Zenti l’ha prima mandato a fare il cappellano a Castelletto di Brenzone per tre anni e poi l’ha messo alla guida della parrocchia di Cà degli Oppi. L’altra sera va in onda un servizio del programma “Le Iene”, dove il giornalista Pablo Trincia ha posto alcune domande direttamente a don Paolo e anche al vescovo . “È opportuno che un sacerdote condannato per molestie sessuali sia messo a insegnare catechismo a bambini e ragazzini?” ha chiesto Trincia. “Non poteva la diocesi trovargli un’altra collocazione a servizio di malati, anziani, carcerati o dietro ad una scrivania? Non è pericoloso lasciarlo ancora a contatto di minori dopo quello che ha fatto? Oppure il Vaticano non riconosce la giustizia italiana che ha emesso una condanna diventata definitiva con la rinuncia al ricorso?”. Di tutta risposta il prete recita diverse “Ave Maria”. A spiegare la posizione della Chiesa è invece il direttore dell’ufficio stampa della diocesi di Verona, don Bruno Fasani. “Innanzitutto va premesso che don Paolo ha un’indole particolarmente aperta, è un prete “amicone”, abbraccia i suoi parrocchiani e cerca una vicinanza fisica oltre che spirituale con loro: non lo dico io, ma fior fiore di esperti del comportamento che hanno avuto modo di studiare don Paolo arrivando a definire il suo modo di rapportarsi alle persone tipico di un adolescente, con grandi manifestazioni di cordialità. Ora, relativamente ai fatti incresciosi, sarebbe accaduto tutto una notte di Natale: dopo la messa, la sacrestia s’è riempita di gente per lo scambio di auguri e c’erano anche le due ragazzine che proprio in quella situazione sarebbero state molestate. Sono tornate a casa e hanno raccontato tutto ai genitori. Da lì, è partita la denuncia. Il fatto che don Paolo abbia potuto in mezzo a tanti parrocchiani” continua don Bruno Fasani “in sacrestia, toccare le ragazzine, è sembrato inverosimile a tutti e il processo è stato affrontato con la certezza che sarebbe finito in una bolla di sapone. Invece, arriva la condanna. Il vescovo di Spoleto d’accordo con il nostro monsignor Zenti decide allora di far tornare don Paolo a Verona. Viene mandato per tre anni a Castelletto di Brenzone, nel convento delle suore, a fare il cappellano. Il vescovo Zenti», prosegue don Fasani, seguendo le indicazioni di Roma sottopone don Paolo ad alcuni test medici eseguiti da professori del comportamento che confermano che, al di là di atteggiamenti adolescenziali privi però di ogni valenza libidica, è persona che non ha alcun tipo di problema dal punto di vista della pedofilia”. La Santa Sede dichiara: “Può tornare a fare il prete”. “Forte del giudizio di esperti e del nulla osta del Vaticano” conclude don Fasani, “il vescovo Zenti lo trasferisce da Castelletto a dirigere la parrocchia di Ca’ degli Oppi. E a prova che non ha nulla da tenere nascosto a nessuno, scrive ai parrocchiani una lettera che è stata letta in chiesa per annunciare il suo arrivo e spiegare l’intera vicenda”.

    Il vescovo Zenti assicura: “Sono state svolte approfondite indagini compiute in sede diocesana e presso la Santa Sede in seguito alle quali don Paolo è risultato del tutto innocente. Se si fosse rivelato che era realmente colpevole di molestie sessuali non ve lo avrei certo mandato come parroco. “Come vescovo me ne assumo la responsabilità”. Conclude don Fasani: “La faccenda è delicata ma dobbiamo stare attenti che la foga di vedere preti pedofili dappertutto porti a criminalizzare anche chi è innocente”, dicendo inoltre che questi sono “anni nei quali, soprattutto per tramite dei media, con disinvoltura si mescolavano accuse vere con accuse montate o inconsistenti” e dicendo che Don Paolo “ha vissuto la vicenda con angoscia e ha chiesto di non procedere all’appello perché non se la sentiva di sottoporsi ancora per lungo tempo a quel calvario mediatico che era stato usato contro di lui”.

    Federica Sterza

    Foto www.media.larena.it

    http://www.infooggi.it/articolo/ca-degli-oppi-prete-condannato-per-pedofilia-ora-dice-messa-nella-bassa-veronese/60113/

  • Dove è nascosto don Silverio Mura, il sacerdote della diocesi di Nola denunciato per presunti abusi ?

    Dove è nascosto don Silverio Mura, il sacerdote della diocesi di Nola denunciato per presunti abusi ?

    Una storia allucinante quella subita dalla vittima di don Silverio, un prete che come in molti casi era l’amico di tutta la famiglia.

    Quando la sua vittima, oramai grande decise di sposarsi, la famiglia si rivolse a lui, l’orco che aveva abusato di loro figlio, ma non lo sapevano.

    Il figlio non aveva mai trovato il coraggio di parlare con loro. Non lo riuscii a fare neanche con la moglie, almeno fino a oggi.

    Il parroco, dopo la denuncia della Rete L’ABUSO è sparito, aiutateci a ritrovarlo.

    TUTTA LA STORIA;

    Malgrado le denunce da parte della vittima al Vescovo di Nola e al Card. Crescienzio Sepe, alle autorità civili, ai mezzi di informazione, don Silverio Mura non solo resta in servizio, ma cosa più grave continua tranquillamente ad insegnare nelle scuole, a contatto con minori.
    Un’altra storia di “ordinaria pedofilia” Che giunge a Rete L’ABUSO dalla provincia di Napoli, scegliamo di raccontarla perché particolarmente documentata (con tanto di video tra vittima e abusatore) e in grado di far comprendere quale è il dramma delle vittime di preti pedofili. E’ in grado anche, di lanciare un messaggio chiaro di civiltà e sensibilizzazione per chi lo vuole cogliere, a contrasto di questa inciviltà.
    Tutto comincia nel 1987 in una scuola del napoletano, la vittima un bambino di 11 anni che viene adescato a scuola da don S. M. il quale lo invita a casa, fuori dall’orario scolastico. Preso il ragazzino si rende conto di non essere il solo al quale don S. M. dedica le sue morbose attenzioni, sono almeno in 7.

    Passano anni prima che l’incubo finisca, finalmente il ragazzino riesce a tagliare il cordone ombelicale creatosi col carnefice, come da cliché passano ancora anni prima che maturi il dramma e comprenda che le sue crisi per le quali è in cura derivano da quello che ha subito da bambino. Quando realizza è già sposato e padre di famiglia. Ha tre figli e inorridisce all’idea che quel prete pedocriminale, amico di famiglia che non solo lo ha sposato, ma che ha anche battezzato i suoi tre figli, sia ancora in circolazione e a contatto con minori. L’uomo è credente, di istinto si rivolge alle autorità ecclesiastiche scrive al Cardinale Crescenzio Sepe, riceve la notifica di lettura della mail, ma nessuna risposta. Un altro dramma dell’uomo è che non ha mai trovato la forza di raccontare alla moglie quello che aveva subito da quel prete, non può nemmeno spiegare a cosa sono dovute le sue frequenti crisi. Matura la situazione e sotto il consiglio dello psicologo racconta tutto alla moglie e ai genitori, i quali trovano fortunatamente la forza e l’amore per aiutarlo. Scrive nuovamente alla Diocesi, lo fa anche la moglie, ma nessuna risposta. Di sua iniziativa lo psicologo dell’uomo, comprendendo che buona parte del dramma è dovuta anche al fatto che il sacerdote sia un pericolo per i bambini, scrive al Vescovo Lucio Lemmo, in un passaggio della sua lettera scrive ” Non mi pongo come il perito legale di XXXXX, ma il suo curante. Ho segnalato questo drammatico caso alla Chiesa perché ho ritenuto soprattutto utile per le strategie terapeutiche, oltre che un mio obbligo di cittadino morale e cattolico”. La Diocesi non risponde direttamente ma invia a casa dell’uomo due giovani che si presentano con una busta contenente 300€, a nome della Caritas, sottolineando, che non vi saranno altri aiuti.

    L’uomo non ha mai chiesto soldi, la sua unica preoccupazione sono i minori a rischio. Deluso dalla chiesa e impotente si reca alla Stazione dei Carabinieri di Napoli Ponticelli il 22/06/2010 e sporge regolare denuncia, ma i fatti sono prescritti, non ci sarà un’indagine nulla, quella denuncia finirà su uno scaffale.

    Il presunto pedofilo, malgrado le denunce e le segnalazioni è tutt’ora a piede libero, ex parroco della parrocchia Santissima Annunziata di Pollena Trocchia (diocesi di Napoli), insegnante di religione nell’istituto alberghiero “C. Russo” di Cicciano (diocesi di Nola) nell’anno scolastico 2012 – 2013 http://www.ipsar.net/orario_provvisorio_2013/Docenti/Docente47.html

    Non si chiede di riparare un danno irreparabile, si chiede solo che questo non continui, che venga fermato, che il prete non stia più a contatto con minori, perché “non impedire un fatto che si ha il dovere di impedire,equivale a cagionarlo” . (Sentenza del Giudice del Tribunale di Savona Fiorenza Giorgi maggio 2012 contro Mons. Dante Lafranconi) .
    Per questo ci appelliamo al dovere civico di chi fa informazione e successivamente a quello dei genitori perche si chieda conto alla Diocesi, alla Chiesa e al Cardinale Sepe, della sicurezza dei propri figli.

     

     

  • Pedofilia, gli occhi del Papa sulla Diocesi di Savona

    Pedofilia, gli occhi del Papa sulla Diocesi di Savona

    Savona – Il “dossier pedofilia” della diocesi di Savona arriva nelle mani di Papa Francesco. A consegnarlo direttamente al pontefice, un medico della cittadina ligure, Luisa Bonello, ex ministro dell’Eucarestia e catechista, strettamente legata agli ambienti cattolici, che di recente ha assunto una posizione critica verso la chiesa, delusa dalla mancata assunzione di responsabilità e di concreti provvedimenti da parte della Curia savonese nei confronti dei preti pedofili. La Bonello ha portato i casi savonesi a Roma, sulla scrivania di Papa Francesco. Che, sul tema, è stato molto chiaro invitando alla massima trasparenzatutti i vescovi italiani. Quella trasparenza che è mancata a Savona, come emerso dagli stessi documenti che la magistratura savonese fece acquisire, perquisendo la cassaforte della diocesi, e sequestrando i carteggi dei vescovi con Joseph Ratzinger, contenenti precise indicazioni che invitavano a occultare le responsabilità dei sacerdoti che avevano compiuto abusi sui minori nel savonese.

    Vicende gravi, oggi a disposizione nei dettagli del Vaticano. «Di recente sono stata tre giorni a Roma, in Vaticano, nella residenza di Santa Marta, dove risiede il Papa – racconta la dottoressa savonese. – Stufa di vedere la mia diocesi tradita dai suoi stessi ministri, ho chiesto un incontro per riferire e testimoniare sulla delicata vicenda». Tre giornate intense nel corso delle quali la Bonello ha incontrato un alto prelato e ha avuto occasione di parlare con il Pontefice diverse volte. «Durante il viaggio – dice – ho consegnato il dossier che ho messo insieme in questi anni relativo alla vicenda savonese. Sentenze della magistratura, lettere, testimonianze scritte da cui si evince con chiarezza l’omertà dei vari vescovi che si sono succeduti nella diocesi».

    Le accuse della Bonello sono estremamente gravi nei confronti di tutta la curia ma, soprattutto, nei confronti dell’attuale vescovo Vittorio Lupi. «Tutto è cominciato per caso, quando due miei pazienti si sono aperti con me e mi hanno rivelato di essere stati abusati da sacerdoti della nostra diocesi – racconta. – Ho cercato di approfondire le vicende e, purtroppo, si è aperta anche per me una pagina estremamente dolorosa della storia della nostra chiesa. Ingenuamente, ho riferito a monsignor Lupi tutto quello che sapevo, certa che sarebbe intervenuto immediatamente. Nulla. Lui si informava, mi interrogava ripetutamente e insistentemente cercando di capire che cosa sapevo e che cosa riferivano le vittime. Alla lunga sono giunta a una conclusione dolorosa: il mio vescovo sapeva tutto e mi stava usando. Voleva sapere sino a che punto io e i laici potevamo conoscere le vicende che, peraltro, lui stesso conosceva già benissimo». Secondo la Bonello l’atteggiamento del vescovo nei suoi confronti cambia proprio quando, da fedelissima della curia savonese, si trasforma in una “pentita” affamata di verità. «Ero Ministro dell’Eucarestia e somministravo la Comunione ai malati – dice la Bonello – e mi è stato revocato il mandato. Mi è stato anche impedito di frequentare il mio padre spirituale, Don Nino Majo, che è venuto involontariamente a contatto con le vicende della pedofilia essendo figura guida di don Nello Giraudo, condannato per pedofilia nel 2012, e di don Pietro Pinetto, i cui casi sono risultati reali ma prescritti. Che non sia questo il motivo per cui sono stata allontanata dal sacerdote: per il rischio, cioè, che venissi a conoscenza di altre, gravi, realtà che si sono verificate nella nostra diocesi?». Durissima la reazione di monsignor Lupi. «Non intendo commentare le falsità riferite da una donna che agisce per vendetta – le parole del vescovo. – Una persona vendicativa che, per via della revoca del Ministero eucaristico, ha tirato fuori delle menzogne contro la nostra Chiesa».

    http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/02/08/AQ5oIijB-pedofilia_diocesi_savona.shtml

  • Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori

    Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori

    La scorsa estate la commissione per i diritti del fanciullo dell’Onu aveva chiesto alla Santa Sededi presentare un dettagliato rapporto sugli abusi sessuali commessi da religiosi in tutto il mondo. Il Vaticano, invece di fornirlo, ha glissato, mentre papa Francesco annunciava l’istituzione di una commissione interna per contrastare l’endemico scandalo della pedofilia ecclesiastica. Ora è arrivata la relazione Onu. E contesta al Vaticano punto per punto una serie di violazioni della convenzione.

    La relazione della commissione

    La commissione riconosce la volontà della Santa Sede di prendere misure per contrastare il fenomeno della pedofilia e tutelare meglio i diritti dei bambini, citando le iniziative degli ultimi anni di Benedetto XVI e Francesco. Si è consapevoli che i vescovi e religiosi di spicco “non agiscano come rappresentanti o delegati del pontefice romano”, ma si ricorda che nonostante ciò questi sono “legati a vincolo di obbedienza al papa”. E che la Santa Sede, nel ratificare la convenzione, si è impegnata a implementarla non solo nel territorio di Città del Vaticano, ma anche “in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica attraverso gli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità”.

    Ci si rammarica che le raccomandazioni già fatte nel report del 1995 non sono state pienamente attuate. Manca un adeguamento del diritto canonico, che funge da legge interna, alla convenzione Onu soprattutto per la tutela dei diritti dei minori contro discriminazione, violenza e abusi sessuali. Si riconoscono le tante iniziative umanitarie a favore dei bambini nel mondo da parte di organizzazioni cattoliche, ma si aggiunge che manca un “approccio comprensibile centrato sui diritti dei bambini” e un meccanismo indipendente per la tutela dei loro diritti.

    La commissione vede positivamente la possibilità di modificare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” usata nel canone 1139 e le dichiarazioni di Bergoglio, ma è preoccupata dalle passate affermazioni sull’omosessualità, “che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale e alla violenza contro gay, lesbiche, bisessuali, transgender e bambini cresciuti in coppie dello stesso sesso”. Invita il Vaticano a usare la propria “autorità morale” per combattere stereotipi e discriminazioni, anche modificando espressioni usate nei testi di scuola cattolici.

    Serve attenzione anche per i figli nati da sacerdoti, che non vengono in molti casi riconosciuti, e per le madri, verso cui è prassi strappare accordi che impongono riservatezza in cambio di denaro. Preoccupazione è espressa anche per la pratica, promossa da organizzazioni cattoliche, delle cosiddette “ruote degli esposti” in cui si possono abbandonare bambini: si invita a trovare alternative come le nascite “riservate” negli ospedali, a permettere ai bambini di scoprire la famiglia di provenienza e soprattutto ad arginare il fenomeno fornendo adeguato family planning e impedire gravidanze indesiderate.

    Violenza, tortura, pedofilia

    Sul fronte della violenza e la tortura, il commitee lamenta la mancanza di misure necessarie per la difesa dei diritti delle ragazze rinchiuse in strutture come le lavanderie Magdalene in Irlanda, gestite da quattro congregazioni di suore fino al 1996. Luoghi dove le giovani erano “obbligate a forme di lavoro in condizioni simili alla schiavitù”, subivano “trattamento inumano, crudele e degradante” e anche abusi sessuali, erano private della propria identità e segregate, eventuali figli venivano allontanati. Nonostante ciò la Chiesa non ha preso iniziative per investigare e rintracciare le responsabilità (come tristemente raccontato anche nel toccante film Philomenadi Stephen Frears, la cui protagonista è stata ricevuta proprio ieri dal papa), cosa ora auspicata sulla base delle raccomandazioni rivolte nel 2011 dal Committee against Torture all’Irlanda. Analogamente si chiede che venga esplicitamente bandita la punizione corporale su bambini, in modo che le linee guida di scuole e istituzioni cattoliche siano chiare e in linea con la convenzione. Viene contestata anche la posizione secondo cui le autorità civili debbano intervenire solo in caso di “abusi provati”, per non interferire nelle famiglie: ciò “mina seriamente gli sforzi e le misure per prevenire gli abusi e l’abbandono di bambini”

    Lo scandalo pedofilia clericale ha colpito “decine di migliaia di bambini in tutto il mondo” e il comitato è “seriamente preoccupato” per il lassismo della Santa Sede. Non solo, ma anche per aver coperto preti noti per gli abusi, trasferendoli di parrocchia in parrocchia o in altri paesi, una “pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta” che ha consentito loro di rimanere a contatto con bambini, permettendo così ulteriori violenze. Fenomeno tutt’altro che archiviato, se si considera che qualche giorno fa Le Iene hanno portato alla ribalta l’ennesimo caso di prete condannato per abuso su minori, ma che è tuttora catechista, nonostante la presunta rivoluzione di papa Bergoglio. Perché il vescovo di Verona don Giuseppe Zenti e il Vaticano — “dopo approfondite indagini compiute in sede diocesana e presso la Santa Sede”, come si perita di chiarire lo stesso vescovo in una lettera affissa nelle parrocchie — hanno giudicato che potesse ancora stare a contatto con bambini e ragazzi, limitandosi a spostarlo in un’altra parrocchia. Un modo tutt’altro che trasparente e rispettoso delle leggi e della dignità delle vittime di gestire questi casi, che conferma come il Vaticano sia portato a conoscenza di questi episodi e abbia potere decisionale in merito, ma tenda tuttavia a insabbiare, arrivando a rispondere alle recenti richieste dell’Onu che la Chiesa è entità “distinta e separata” e la responsabilità è dei singoli ordinamenti degli stati dove avvengono gli abusi.

    Anche se il Vaticano ha la piena giurisdizione sugli abusi sessuali almeno dal 1962 e questi casi siano gestiti dalla Congregazione per la dottrina della fede dal 2001, non sono stati forniti alla commissione i dati richiesti. Le misure disciplinarie interne hanno permesso alla “maggior parte” dei preti coinvolti di sfuggire ai tribunali. Il “codice del silenzio” imposto a tutto il clero “sotto pena di scomunica” ha permesso di insabbiare i casi, con suore e preti scomunicati per aver violato il segreto, cui faceva da contraltare l’incoraggiamento a mantenere il silenzio (come la lettera del 2001, resa pubblica solo nel 2010, del cardinale Castrillon Hoyos che si congratulava con il vescovo Pierre Pican, rifiutatosi di denunciare un prete poi condannato a 18 anni di carcere per stupri vari). Per lungo tempo la Chiesa ha negato collaborazione o ha posto ostacoli alle autorità civili e alle commissioni istituite per scoprire gli abusi.

    Si chiede quindi che la commissione istituita nel dicembre del 2013 da Francesco investighi e che vengano rimossi tutti i religiosi coinvolti, nonché trasparenza nella condivisione degli archivi. Si propone che il Codice canonico consideri gli abusi sessuali su minori non semplici “delitti contro la morale”, ma crimini. Durante la discussione della bozza finale della Commission on the Status of Women del 2013 la Santa Sede, di concerto con la Conferenza delle organizzazioni islamiche, caldeggiava che religione, costumi e tradizioni fornissero agli stati la base per aggirare i propri obblighi nella difesa della dignità femminile e contro la violenza.

    Discriminazione delle famiglie

    Preoccupazione viene espressa anche per le disposizioni canoniche che non riconoscono le “diverse forme di famiglia” e “spesso discriminano i bambini sulla base della loro situazione familiare”. Anche se il Vaticano con enfasi promuove l’importanza di uno sviluppo armonioso della personalità del bambino, come riconosciuto positivamente dalla commissione, suscitano dubbi situazioni come quelle dei Legionari di Cristo, in cui ragazzi vengono “progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno”. Si ricorda che persino il presidente della conferenza episcopale francese, monsignor George Pontier, ha ammesso lo scorso novembre la manipolazione delle coscienze individuali in alcune congregazioni e istituzioni cattoliche.

    L’accesso all’aborto in caso di pericolo di vita è un tema caldo evidenziato in sede Onu. Si cita il caso avvenuto nel 2009 in Brasile di una bambina di nove anni stuprata e messa incinta dal patrigno, in cui l’arcivescovo di Pernambuco e la conferenza episcopale hanno condannato la madre e il dottore che aveva effettuato l’interruzione di gravidanza. Per questo l’ente Onu chiede al Vaticano di “rivedere la sua posizione sull’aborto che pone rischi evidenti per la vita e la salute delle ragazze incinte”, nonché di emendare il canone 1398 in modo da “identificare circostanze in base alle quali possa essere consentito l’accesso ai servizi di aborto”. La posizione chiusa della Chiesa sulla contraccezione ha “conseguenze negative” per la diffusione di malattie e la mancanza di adeguata informazione sessuale: per questo si ricordano i pericoli delle gravidanze “precoci e indesiderate” e dell’aborto clandestino, con picchi di malattie e mortalità tra le adolescenti incinte e ragazzi. Anche le scuole cattoliche dovrebbero assicurare una educazione sessuale e riproduttiva adeguata per prevenire la diffusione dell’AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate, viene suggerito.

    Altra questione è la separazione di migliaia di bambini dalle madri, specialmente in strutture gestite da congregazioni cattoliche di Spagna e Irlanda. Questi bambini furono mandati in orfanotrofi o assegnati a famiglie adottive all’estero e il Vaticano non ha agito. In generale, di fronte ad abusi su bambini, la Santa Sede “ha sistematicamente messo al primo posto la reputazione della Chiesa e del presunto reo rispetto alla protezione delle piccole vittime”, nonché osteggiato le famiglie e “imposto la riservatezza” come “precondizione per una compensazione finanziaria”. Dopo aver snocciolato i punti critici e le violazioni vaticane, riconoscendo quanto intanto fatto e incoraggiandone sforzi ulteriori, la commissione raccomanda alla Santa Sede di ratificare altri documenti che ancora non ha sottoscritto, sempre sul tema della tutela dei bambini. Quindi si annuncia il prossimo appuntamento al primo settembre 2017, per il prossimo report.

    Confessione religiosa o stato sovrano?

    Il Vaticano si è detto sorpreso dalle osservazioni della commissione. Padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa, in una nota ha contraccato parlando di attentato alla libertà religiosa, di “intrusione” in “posizioni dottrinali e morali”, nonché influenza di lobby gay e laiche “pregiudizialmente contrarie alla Chiesa cattolica e alla Santa Sede” e mancanza di attenzione “alle posizioni della Santa Sede stessa”.

    Ma è difficile sostenere che quella dell’Onu sia un’ingerenza arbitraria su affari unicamente spirituali. Il Vaticano infatti è prima di tutto uno stato (e a tutti gli effetti: grazie, vale la pena di ricordarlo, al concordato con il regime fascista nel 1929), la Santa Sede fa parte delle Nazioni Unite in qualità di osservatore e ha voluto di propria iniziativa sottoscrivere, seppure con vistose riserve motivate dalla dottrina, la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

    Invitato il Vaticano a modificare specifici canoni del suo codice

    La Commissione per i diritti dell’infanzia non fa altro che monitorare periodicamente i sottoscrittori di questa convenzione affinché la applichino in concreto, li avverte se vi sono violazioni, li invita a sanarle. Quindi, visto che il Vaticano è uno stato sovrano e si è dotato di un corpus di leggi (il codice di diritto canonico), la commissione è legittimata e ha anzi il dovere (come tutte le altre commissioni Onu incaricate di far applicare le convenzioni internazionali) di evidenziare, come fa anche con altri stati, i punti della legislazione che cozzano con la convenzione. Ed è proprio ciò che ha fatto la commissione nelle considerazioni finali al suo secondo rapporto sulla Santa Sede: ha elencato le varie violazioni della convenzione e invitato il Vaticano a modificare specifici canoni del suo codice. Questa è una prassi normale se si pretende di far parte dell’Onu e di sottoscriverne le convenzioni.

    Durante la 65esima sessione della commissione a Ginevra, conclusasi il 31 gennaio, anche altri paesi sono stati oggetto di monitoraggio. Ma il Vaticano chiede un trattamento speciale, contando sul fatto di poter mettere il piede in due staffe: considerandosi un ente spirituale per rivendicare la propria libertà religiosa e non essere toccato dalle contestazioni di natura legale, ma tornando ad essere stato sovrano e istituzione quando si tratta di rivendicare una posizione nel consesso internazionale ed esercitare la sua ingerenza a livello politico. Se vuole evitare di essere messo sotto osservazione, non ha che una strada: rinunciare a ogni pretesa temporale, quantomeno in sede Onu. Nessuno lo obbliga a farne parte.

    La redazione

    Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori