Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Convenzione

  • Abusi, 400 preti ridotti a stato laicale in due anni

    Abusi, 400 preti ridotti a stato laicale in due anni

     Opera di Ratzinger. Ma il Vaticano smentisce.

    Numeri impressionanti. Stando a un documento del Vaticano relativo agli anni 2011-12, citato il 17 gennaio dall’Associated press, sarebbero 400 i preti riportati allo stato laicale da Benedetto XVI perché accusati di molestie a bambini.
    Una notizia immediatamente smentita dalla sala stampa vaticana, che, per bocca di padre Lombardi ha parlato di «dati errati». Ma che fanno comunque particolarmente rumore.

    CASI IN AUMENTO. Le statistiche del biennio, infatti, secondo l’agenzia di stampa certificherebbero la massiccia crescita dei casi di preti rimossi rispetto ai 170 religiosi ridotti allo stato laico nel biennio 2008-2009, quando il Vaticano diffuse, per la prima volta, questo genere di informazioni. Prima di allora, la Santa Sede aveva rivelato soltanto il numero di casi delle segnalazioni di presunti abusi sessuali ricevuti.

    DIFESA DAVANTI ALL’ONU. Il documento entrato in possesso dell’Ap è stato elaborato con dati che il Vaticano ha messo insieme per difendere la Santa Sede a Ginevra davanti a una commissione dell’Onu per i diritti umani, riunitasi proprio per verificare l’applicazione della Convenzione per i diritti del fanciullo da parte del Vaticano.

    LETTURA SBAGLIATA DEI DATI. Padre Lombardi, tuttavia, ha dichiarato che «l’informazione diffusa da Ap appare fondata su una lettura sbagliata dei dati pubblicati nel volume ‘Attività della Santa Sede 2012’, dove si riferisce sull’attività dell’Ufficio disciplinare della congregazione per la dottrina della fede».
    «Nel volume», ha spiegato il portavoce vaticano, «si parla delle 612 nuove pratiche aperte nel 2012, provenienti da tutto il mondo, riguardanti, tra l’altro 418 casi di abusi di minori». «Occorre notare», ha aggiunto, «che tali pratiche si riferiscono ordinariamente a casi avvenuti in anni precedenti. Inoltre, i dati citati non si riferiscono all’esito della discussione dei casi, quindi non si tratta qui del numero delle dimissioni di sacerdoti».

     

  • Vaticano. I confusi dati sui preti abusatori processati, 612 pratiche aperte nel 2012, ma non dicono quanti ne hanno spretati

    Vaticano. I confusi dati sui preti abusatori processati, 612 pratiche aperte nel 2012, ma non dicono quanti ne hanno spretati

     612 pratiche aperte nel 2012, ma non dicono quanti ne hanno spretati.

    Molestie su minori, in due anni 400 preti ridotti a stato laicale da Benedetto XVI

    Le statistiche sul biennio 2011-12 sono contenute in un documento elaborato dalla Santa Sede per difendersi davanti a una commissione Onu a Ginevra. E mostrano la massiccia crescita del numero di religiosi rimossi rispetto al 2008-2009, quando furono 170. Ma la Santa Sede: “Dati errati”

    17 gennaio 2014

    Molestie su minori, in due anni 400 preti ridotti a stato laicale da Benedetto XVI(ansa)
    CITTA’ DEL VATICANO – Un documento del Vaticano relativo agli anni 2011-12 contiene dei numeri impressionanti e finora sconosciuti: Benedetto XVI, ha riportato allo stato laicale circa 400 preti accusati di molestie a bambini. Questa la notizia diffusa oggi dall’Associated Press, in parte smentita dalla Santa Sede: “Si tratta di dati errati”, dice padre Federico Lombardi, portavoce della Sala stampa vaticana.

    Le statistiche del biennio – scrive l’agenzia – rivelano la massiccia crescita dei casi di preti rimossi rispetto ai 170 religiosi ridotti allo stato laico nel biennio 2008-2009, quando il Vaticano per la prima volta ha diffuso quel genere di informazioni. Prima di allora, la Santa Sede aveva rivelato solo il numero di casi delle segnalazioni di presunti abusi sessuali ricevuti.

    Il documento, ottenuto oggi dall’Ap che ne dà notizia sul suo sito, è stato elaborato con dati che il Vaticano ha messo insieme per difendere la Santa Sede a Ginevra davanti a una commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, riunitasi questa settimana proprio per verificare l’applicazione della Convenzione per i diritti del fanciullo da parte del Vaticano. Statistiche tratte dalle attività dei suoi vari uffici, inclusa la Congregazione per la Dotrrina della Fede, che valuta le sagnalazioni sugli abusi sessuali.

    Rispondendo alle domande della Commissione, l’arcivescovo Silvano Tomasi, ambasciatore vaticano in Svizzera, avrebbe utilizzato solo alcune delle statistiche riportate nel documento di cui scrive l’Ap. E una fonte della stessa Commissione nega che l’organismo Onu abbia mai ricevuto il documento.

    Sebbene pubblici, quei documenti non sono disponibili o venduti fuori Roma e normalmente si trovano in Vaticano o nelle biblioteche dell’Università Cattolica. L’analisi fatta dalla Ap spiega che le fonti utilizzate per redigere il documento mostrano la notevole evoluzione nelle procedure della Santa Sede in merito ai casi di preti pedofili a partire dal 2001, quando il vaticano ordinò ai vescovi di segnalare i casi in cui le accuse fossero credibili.

    In base alle norme adottate dal 2001 con l’azione di Ratzinger, la Congregazione nper la Dottrina della Fede analizza ogni caso arrivato alla Santa Sede e istruisce i vescovi su come procedere. E in ogni passaggio della procedura al prete è concesso di difendersi. La Congregazione ha iniziato a produrre le cifre solo a partire dal 2005.

    La precisazione della Santa Sede. Il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, dichiara che la notizia diffusa dalla Ap appare fondata su una lettura sbagliata dei dati pubblicati nel volume ‘Attività della Santa Sede 2012’, dove si riferisce sull’attività dell’Ufficio disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede”.
    Nel volume – spiega il portavoce vaticano – si parla delle 612 nuove pratiche aperte nel 2012, provenienti da tutto il mondo, riguardanti, tra l’altro 418 casi di abusi di minori”
    . Tali pratiche si riferiscono ordinariamente a casi avvenuti in anni precedenti. Inoltre i dati citati non si riferiscono all’esito della discussione dei casi, quindi non si tratta qui del numero delle dimissioni di sacerdoti”.

    http://www.repubblica.it/esteri/2014/01/17…o_xvi-76230818/

  • Preti pedofili: Vaticano davanti all’ Onu per abusi sui minori

    Preti pedofili: Vaticano davanti all’ Onu per abusi sui minori

     (AGI) – Ginevra, 16 gen. –
    Per la prima volta il Vaticano dovra’ dare spiegazioni dinanzi all’Onu per gli abusi sessuali compiuti da alcuni preti sui minori.

    Una delegazione del Vaticano e’ attesa oggi dinanzi agli esperti del Comitato della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia, a Ginevra, che valutera’ la risposta data dalla Chiesa agli abusi sessuali compiuti da alcuni preti nel corso degli anni.

    Si tratta della prima volta che la Santa Sede viene interrogata da un organismo internazionale per aver coperto per anni lo scandalo. Sono state alcune organizzazioni e vittime statunitensi, europee e messicane a far arrivare il dossier sul tavolo del comitato. Il comitato, del quale fa parte anche l’italiana Maria Rita Parsi e che ha sede a Ginevra, si ispira alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia, firmata da 193 Stati, tra i quali anche la Santa Sede: una convenzione che chiede ai firmatari di prendere le misure necessarie per proteggere i bambini dai pericoli e porre il loro benessere in cima a tutto.

    Il Vaticano ha ratificato la Convenzione nel 1990. Accusato per anni di aver coperto lo scandalo, il Vaticano nel 2011, scosso dall’entita’ del fenomeno, ha ordinato a tutti i vescovi di denunciare alla giustizia ordinaria del proprio Paese i membri del clero accusati di pedofilia e papa Benedetto XVI prima e poi papa Francesco hanno promesso una nuova linea.
    Il Comitato non ha poteri giuridici per punire i colpevoli e imporre riforme, ma una sanzione sarebbe un brutto colpo per la Chiesa che sta cercando di darsi una nuova immagine. (AGI) .

    http://www.agi.it/cronaca/notizie/201401160839-cro-rt10026-preti_pedofili_vaticano_davanti_all_onu_per_abusi_sui_minori

  • Abusi, l’Onu interroga il Vaticano: “Più impegno con i preti pedofili”

    Abusi, l’Onu interroga il Vaticano: “Più impegno con i preti pedofili”

    Sarà processato un prelato polacco. Il Papa: “Vergogna per la Chiesa”. I rappresentanti della Santa Sede a Ginevra per fornire spiegazioni sul caso esploso nel 2011

    di MARCO ANSALDO

    CITTÀ DEL VATICANO – Impegno a eliminare lo scandalo della pedofilia nella Chiesa. E annuncio di un processo in Vaticano per un diplomatico polacco accusato di abusi sessuali sui minori. Con questa doppia promessa formale la Santa Sede ieri ha risposto comparendo per la prima volta davanti a un organismo internazionale, l’Onu a Ginevra, per fornire spiegazioni sull’imbarazzante caso internazionale scoppiato nel 2011.

    Accusato per anni di aver coperto lo scandalo per difendere la propria reputazione, e scosso dall’entità del fenomeno, il Vaticano ha poi ordinato a tutti i vescovi di denunciare alla giustizia ordinaria del proprio Paese i membri del clero accusati di pedofilia. E Papa Benedetto XVI prima, e Papa Francesco dopo, hanno promesso una nuova linea. A comparire per rispondere alle domande di un comitato delle Nazioni Unite sull’applicazione della Convenzione per i diritti del fanciullo era una delegazione di 6 persone guidata dall’osservatore permanente della Santa Sede a Ginevra, monsignor Silvano Tomasi, di cui faceva parte anche l’ex procuratore per i reati sessuali, monsignor Charles Scicluna, autore fino a pochi anni fa di denunce non sempre gradite in ambito ecclesiale, oggi vescovo a Malta.

    Nell’interrogatorio Scicluna ha riconosciuto che la Santa Sede è stata lenta ad affrontare la crisi, ma ha aggiunto che è adesso impegnata a farlo e incoraggiato i procuratori a intraprendere azioni contro chiunque ostacoli la giustizia. Duro l’intervento dell’investigatrice del comitato per i diritti umani, Sara Oviedo, la quale ha incalzato la delegazione vaticana chiedendo le ragioni per cui spesso i sacerdoti accusati di abusi siano stati trasferiti invece che consegnati alle forze dell’ordine. Un membro del comitato è anche la psicologa e psicoterapeuta italiana Maria Rita Parsi.

    Monsignor Tomasi ha quindi parlato del caso riguardante l’ex nunzio apostolico nella Repubblica domenicana, il polacco Josef Wesolowski, accusato di abusi sessuali su minori. Verrà giudicato – ha detto – con “la severità che merita”. Tomasi si è poi diffuso sull’impegno della Chiesa per affrontare questo “crimine orrendo e abnorme” degli abusi, tanto a livello centrale quanto a livello di base. “Il risultato dell’azione combinata adottata – ha detto l’osservatore permanente vaticano – dalle Chiese locali e dalla Santa Sede presenta una cornice che, se correttamente applicata, contribuirà a eliminare gli abusi da parte del clero”.
    In un intervento alla Radio Vaticana, il portavoce papale, padre Federico Lombardi, ha detto che sul caso la Santa Sede ha dato risposte “ampie e efficaci”. E lo stesso Papa, nella sua omelia mattutina a Santa Marta, ha parlato di “corruzione dei sacerdoti” che invece di dare “da mangiare il pane della vita” danno un “pasto avvelenato”. “Tanti scandali – ha detto – che io non voglio menzionare singolarmente, ma tutti ne sappiamo… Sappiamo dove sono! La vergogna della Chiesa!”.

    Sono state alcune organizzazioni e vittime statunitensi, europee e messicane, a far arrivare il dossier degli abusi sul tavolo del comitato Onu. L’organismo non ha poteri giuridici per punire i colpevoli. Ma un’eventuale sanzione sarebbe un brutto colpo per la Chiesa che sta cercando di darsi una nuova immagine.

  • Pedofilia: Vaticano risponde a comitato Onu su abusi ai minori

    Pedofilia: Vaticano risponde a comitato Onu su abusi ai minori

    Il Vaticano di fronte alle Nazioni Unite sullo scandalo dei preti pedofili.

    http://it.euronews.com/2014/01/16/ped… Il Vaticano di fronte alle Nazioni Unite sullo scandalo dei preti pedofili. Una delegazione episcopale è attesa oggi a Ginevra per rispondere dell’accusa di aver violato la Convenzione dei diritti del Fanciullo. Per la Santa Sede la giurisdizione sui crimini commessi da sacerdoti spetta alle autorità nazionali. Sono centinaia le denunce per casi di abusi negli Stati Uniti, in Irlanda, Messico, Australia e Gran Bretagna. “La comunità dei fedeli nel mondo è fatta da persone che appartengono a Paesi diversi che hanno le proprie leggi – sostiene Padre Federico Lombardi, portavoce del Papa – E quindi, se hanno commesso crimini nei loro Paesi, devono rispondere all’autorità e alla legge di quegli stessi Paesi”.

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Abusi sui minori, doppia morale in Vaticano?

    Abusi sui minori, doppia morale in Vaticano?

    Papa Francesco invoca trasparenza sulla pedofilia clericale, ma la Santa Sede rifiuta di rispondere all’Onu sugli insabbiamenti e le modalità di gestione dei crimini.

    di Federico Tulli

    Secondo la chiave di lettura più diffusa, l’intransigente gesuita Jorge Mario Bergoglio sarebbe stato chiamato a far da papa perché considerato la persona più indicata a raggiungere lo scopo di deviare o quanto meno arginare il flusso letale di notizie e reati “sessuali” e finanziari, veri e presunti, che minacciava la credibilità della Chiesa nel mondo. Dal 13 marzo 2013, a partire dalla scelta del nome Francesco, per diversi mesi non è passato giorno in cui il suo pontificato non sia stato definito “di rottura col passato”. Un passato rappresentato da Giovanni Paolo II, mai incisivo contro la pedofilia, e Joseph Ratzinger, per usare un eufemismo, tardivamente incisivo. Basti citare per entrambi la gestione del caso di Marcial Maciel Degollado, fondatore dei Legionari di Cristo, segnalato alle gerarchie come stupratore per almeno 50 anni, e “condannato” da Benedetto XVI praticamente solo sul letto di morte a 80 anni suonati.

    La pretesa di pulizia di Bergoglio, invocata pubblicamente anche per i reati finanziari compiuti tra le Mura leonine, è sostenuta con enfasi dai principali media generalisti italiani i quali hanno anche trovato un nesso con le azioni che la magistratura italiana porta faticosamente avanti contro i traffici di denaro di dubbia provenienza che transitano nello Ior. Questo sebbene sia assodato che mai è partita da dentro il Vaticano una sola denuncia. Né prima del 13 marzo 2013, giorno in cui il cardinale Bergoglio è asceso al soglio pontificio e Benedetto XVI è divenuto papa emerito. Né dopo.

    Un silenzio e una linea di condotta che presentano profonde analogie con l’atteggiamento adottato nei confronti della pedofilia clericale da parte delle gerarchie ecclesiastiche in tutto il mondo. Italia compresa, come ha confermato direttamente nel 2010 senza tanti giri di parole il magistrato Pietro Forno, tra i massimi esperti in Europa di questi crimini: «Nessuna denuncia da parte dei vescovi appartenenti alla Conferenza episcopale italiana – disse Forno, in un’intervista che quasi gli costò il posto – è mai arrivata alla magistratura riguardo casi di pedofilia clericale». E come hanno confermato “indirettamente” le Nazioni Unite il 10 luglio 2013 chiedendo alla Santa Sede, l’entità diplomatica della Città Stato, con esplicito riferimento alla Carta dei diritti del fanciullo del 1989, di rivelare i dettagli dei casi delle migliaia di minori che hanno subito abusi all’interno delle istituzioni cattoliche dal 1995.

    In quella occasione la Commissione Onu per i diritti dei bambini ha pubblicato una «lista di argomenti» sui quali si chiedono spiegazioni alla Santa Sede in vista dell’udienza sulla questione che si terrà a Ginevra il 16 gennaio 2014. In particolare è stato chiesto quali misure abbia adottato la Chiesa per assicurare che i preti accusati di pedofilia venissero tenuti lontano dai ragazzi e quale supporto sia stato fornito alle vittime. L’Onu ha preteso anche spiegazioni per i casi in cui i minori «sono stati ridotti al silenzio per minimizzare i rischi che le vicende venissero rese pubbliche».

    L’11 luglio, il giorno dopo l’istanza delle Nazioni Unite, papa Bergoglio ha promulgato il Motu proprio “sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale”. La riforma è entrata in vigore il primo settembre scorso, dando attuazione tra le altre cose, alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata nel 1989 ma mai applicata.

    La scorsa settimana la Segreteria di Stato vaticana ha spedito a Ginevra una memoria scritta con la risposta alle domande dell’Onu, nella quale – sebbene lo scorso marzo papa Francesco abbia detto chiaro e tondo che la soluzione dei crimini sessuali è vitale per la credibilità della Chiesa – la Santa Sede si rifiuta di fornire le informazioni richieste perché a suo dire i casi di pedofilia clericale erano di competenza dei sistemi giudiziari dei Paesi in cui le migliaia di abusi hanno avuto luogo.

    Nella sua risposta, la Santa Sede ha insistito sul fatto di essere “separata e distinta” dalla Chiesa cattolica romana, e che non è sua prassi rivelare informazioni sulla disciplina religiosa del clero se non espressamente richiesto dalle autorità del Paese in cui il clero offre la sua opera. Non mancando però di sottolineare di aver cambiato i criteri di selezione dei sacerdoti e rivisto la legge della Chiesa per garantire una corretta disciplina del clero in materia di abusi.

    Chi scrive è in possesso della documentazione di 25 pagine spedita il 25 novembre scorso dalla Santa Sede alla Commissione Onu per i diritti dei bambini. Ecco la traduzione italiana dell’abstract.

    In riferimento alla lista delle domande anzidette, la Segreteria di Stato della Santa Sede, nel trasmettere le risposte scritte al CRC/C/VAT/Q/2, ha l’onore di sottolineare alcuni punti essenziali a tale riguardo:

    1) Come ogni altro Soggetto del diritto internazionale, la Santa Sede svolge le sue attività all’interno della comunità internazionale, e allo stesso tempo mantiene la specificità e gli obiettivi stabiliti dal suo sistema giuridico, e secondo la propria giurisdizione interna, come è sempre stato riconosciuto dalla prassi internazionale.

    2) Quando la Santa Sede diventa Stato membro di una Convenzione multilaterale, essa procede alla valutazione necessaria delle norme convenzionali anzidette secondo la propria essenza ed il proprio ruolo di organo centrale della Chiesa Cattolica e a capo dello Stato Città del Vaticano. Inoltre, come è ben noto, la Santa Sede contribuisce offrendo sostegno morale per la effettiva diffusione dei principi delle Convenzioni allo scopo di favorire la determinazione dell’opinio juris (è il convincimento spontaneo di un soggetto, che abbia o meno contribuito all’adozione della norma, che la condotta o i principi stabiliti nella stessa siano giuridicamente obbligatori, n.d.r.), consentendo alle Convenzioni stesse di entrare in vigore più rapidamente, di essere conosciute ed essere efficaci.

    Nel caso specifico della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, la Santa Sede considera questo strumento come il più importante tra le norme del diritto internazionale, rendendo possibile l’uniformità in merito ai livelli di salvaguardia della dignità di ogni bambino, per garantire l’interesse prevalente del fanciullo in ogni condizione e situazione.
    Tuttavia, tenendo in considerazione la sua natura specifica, che si differenzia dalla struttura e dalle finalità degli altri stati membri della Convenzione, la Santa Sede ritiene in buona fede che alcune richieste di spiegazioni da parte della Commissione si riferiscano a situazioni concrete che ricadono al di fuori del diretto controllo della Santa Sede, in quanto si tratta di fatti di cui sono responsabili persone e istituzioni cattoliche presenti in altri paesi. Per questo motivo, ogni interpretazione, valutazione ed azione legale riguardante quei fatti e quelle situazioni rientrano tra le competenze del sistema giuridico degli stati coinvolti.
    D’altro canto, la Santa Sede fornisce tutte le informazioni necessarie richieste dalla Commissione per quanto riguarda ciò che avviene all’interno dello Stato Città del Vaticano, sul cui territorio esercita la sua piena giurisdizione, ed in merito al quale ha pertanto l’obbligo di attuare pienamente la Convenzione e supervisionarne l’applicazione.
    [segue timbro: Segreteria di Stato – rapporti con gli Stati]

  • Il Vaticano non consegnerà all’ONU i documenti sugli abusi sessuali

    Il Vaticano non consegnerà all’ONU i documenti sugli abusi sessuali

    La commissione per l’infanzia li aveva chiesti per verificare il rispetto della convenzione sui diritti del bambino, ratificata nel 1989

    Il Vaticano si è rifiutato di comunicare a una commissione dell’ONU le informazioni relative a una indagine interna sugli abusi sessuali commessi sui bambini e sulle bambine da parte dei membri del clero: ha fatto sapere che i vari casi sono di competenza dei sistemi giudiziari dei paesi in cui gli abusi hanno avuto luogo e che la prassi non prevede di rivelare informazioni se non espressamente richieste dalle autorità del paese a cui servono. La Chiesa ha poi spiegato che le sue procedure disciplinari «non sono aperte al pubblico» – questo anche per proteggere «i testimoni, gli imputati e l’integrità dell’intero procedimento» – e che è «profondamente rattristata dalla piaga degli abusi sessuali».

    Il Vaticano ha spiegato inoltre di aver cambiato i criteri per l’ammissione dei candidati al sacerdozio, di aver aggiornato il diritto canonico e di aver chiesto alla Conferenza episcopale di stabilire le linee guida per combattere gli abusi.
    Lo scorso luglio la Commissione dell’ONU sui diritti dell’infanzia aveva chiesto informazioni dettagliate su tutti i casi di abusi sessuali noti al Vaticano dal 1995. Si trattava della prima volta che una richiesta così ampia e precisa veniva formulata da un dipartimento delle Nazioni Unite. Le domande riguardavano casi specifici e anche le omissioni e le coperture delle gerarchie ecclesiastiche, oltre alle violenze e le intimidazioni subite dalle vittime. La Commissione chiedeva di spiegare come la Chiesa aveva condotto le indagini, se le vittime degli abusi avevano ricevuto sufficiente e adeguata assistenza legale, se le persone colpevoli di reati sessuali erano state autorizzate a rimanere in contatto con i bambini e se il clero avesse l’obbligo di riferire gli abusi alla polizia.

    In sostanza le domande presentate dall’ONU avevano l’obiettivo di valutare il rispetto da parte della Chiesa cattolica della Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, firmata nel novembre del 1989 anche dal Vaticano. Tutte le informazioni avrebbero dovuto essere presentate entro il 30 novembre, in vista dell’audizione periodica che il Vaticano, come tutti i paesi che hanno ratificato la Convezione, dovrà sostenere di fronte al Comitato nel gennaio del 2014.

    http://www.ilpost.it/2013/12/04/rifiuto-vaticano-documenti-abusi-onu/#

  • “Ho tentato di denunciare quel prete ma dopo 20 anni il reato è prescritto”

    “Ho tentato di denunciare quel prete ma dopo 20 anni il reato è prescritto”

    La storia di Diego, vittima del viceparroco della chiesa nel cui oratorio andava a giocare. Un’infanzia cancellata, gli incubi che si rincorrono, fino alla decisione di raccontare tutto alla madre. Poi la terapia da uno psichiatra che ha solo lenito il dolore. “Sono andato dal sacerdote e gli ho ricordato quello che era successo. Ma lui è stato impassibile. Non ha mai ammesso. Mi ha invitato a pregare. Come un povero malato di mente”. Inutile il ricorso alla magistratura. Un’assurdità che riguarda centinaia di vittime private della giustizia per un reato odioso

    NAPOLI – “Faceva molto caldo quel pomeriggio, la scuola era quasi finita. Ricordo ancora come ero vestito: un paio di pantaloncini e una canottiera di spugnetta blu. Il prete mi invitò a casa sua. Io accettai. In camera da letto mi chiese di sedermi vicino a lui, poi cominciò a toccarmi. Non capivo cosa mi stava facendo: ero solo un bambino, per me lui era come un Dio. Mentre mi baciava, diceva che mi amava. Lo accontentai”.

    Diego (così lo chiameremo con un nome ovviamente di fantasia, ndr ) nasce nel 1975 in un quartiere alla periferia di Napoli. Cresce frequentando l’oratorio del suo quartiere, come tanti altri bambini della sua età. I suoi genitori sono molto cattolici. Nel 1986 si iscrive alla scuola media del suo rione. Di lì a pochi mesi, per cinque lunghi anni, diventerà l’oggetto delle attenzioni  sessuali di don S. M., suo insegnante di religione. Del sacerdote useremo solo le iniziali, come sono indicate su un video pubblicato su Youtube. Il dolore ha impresso nella memoria di questo ragazzo ogni dettaglio di quei momenti. La sua infanzia è stata cancellata. Ogni ricordo precedente rimosso e lui condannato a una vita di angoscia. La sua storia è nota ed è stata diffusa dalla rete “L’Abuso”, una struttura impegnata contro le violenze sessuali degli uomini di chiesa. Ci ha voluto contattare ancora una volta per ribadire e rilanciare non tanto quell’incubo che lo assilla ormai da oltre vent’anni ma per sollevare un problema che riguarda decine se non centinaia di vittime come lui: la prescrizione del reato di pedofilia dopo 15 anni per il codice civile e 20 per quello penale. Un’assurdità se si pensa che chi subisce violenze sessuali di solito è un bambino, non ha la forza, la lucidità, la forza di denunciare l’abuso e chi lo ha commesso. Soprattutto se si tratta di un sacerdote, di un uomo di chiesa, a cui ci si confida e ci si affida. “Avrei voluto farlo anni dopo”, ci racconta il nostro testimone. “Ma i carabinieri hanno potuto solo raccogliere la mia testimonianza senza procedere ad una vera denuncia. Mancavano le prove. Ma il reato, anche se fosse stato dimostrato, era comunque caduto in prescrizione. Non avevo altra scelta: continuare a convivere con i miei fantasmi e rinunciare ad ogni più piccola forma di giustizia”.

    In quegli anni cruciali, il viceparroco diventa amico di famiglia e inizia a frequentare la casa di Diego. “Arrivava e scherzava con mia madre e i miei fratelli mentre io rimanevo in un angolo”, ricorda. Il prete convince il ragazzino a non confessare a nessuno il loro segreto. Ma negli anni il silenzio diventa insostenibile: “Stavo sempre peggio. Una sera mi sentii malissimo e fui portato in ospedale. Vomitavo, non riuscivo a respirare. Ero convinto che stavo per morire. Ero disperato e decisi di confessare tutto a mia madre”.
    La donna si allarma. Conosce suo figlio. Come ogni madre. saa che non sta mentendo, che non è un mitomane. Non si tratta di un pessimo scherzo, di una vendetta, di una fantasia morbosa di un ragazzino troppo sveglio. Diego dice il vero. Ha bisogno di aiuto. Su consiglio della madre, il ragazzo contatta lo psichiatra Alfonso Rossi, un primario in pensione con una grande esperienza “sul campo”.

    Ricorda oggi il professionista: “Arrivò da me nell’ottobre del 2009 in un profondissimo stato di angoscia, con un’aggressività mal gestita, ripetendo continuamente di voler parlare ma non riuscendovi mai. Ogni tanto si alzava e andava a vomitare nel bagno”. Passano i mesi, le sedute continuano tra sforzi sfibranti, progressi e nuove regressioni. Lo psichiatra insiste. Ottiene i primi risultati. Fino alla svolta decisiva. Mesi dopo. Diego riesce finalmente a raccontare gli abusi subiti da bambino. Su consiglio dello psichiatra nel giugno 2010 il ragazzo presenta una denuncia presso la caserma più vicina ma riceve la prima delusione: il reato è ormai prescritto. Per lo Stato quel prete non ha mai compiuto gli abusi e non può essere sottoposto alla giustizia ordinaria.

    Il giovane non si dà pace. E’ convinto che almeno la Chiesa possa risarcirlo. Non dal punto di vista economico ma spirituale, psicologico. Si rivolge anche al vescovo ausiliare di Napoli, Lucio Lemmo. Senza successo. Con una telecamera nascosta cerca il suo carnefice con l’intento di farlo confessare, ma inutilmente. “Andai là anche per fargli capire come mi aveva ridotto, lui mi trattò con fastidio come se non fosse un problema suo, riuscì anche a farmi recitare l’”Ave Maria” insieme a lui”, racconta Diego.

    Nel 2011, con non poche difficoltà, il medico riesce a farsi ricevere dal vescovo in persona. Redige una breve relazione sulle condizioni del ragazzo che così si conclude: “Ho segnalato questo drammatico caso umano alla Chiesa perché lo ritenevo soprattutto utile per le strategie terapeutiche, oltre che un mio obbligo morale di cittadino e cattolico. […] Gradirei molto che il giovane venisse sottoposto a una valutazione clinica da un professionista di Loro fiducia che possa valutare i rapporti causali tra gli eventi delittuosi e lo stato attuale di Diego, augurandomi che possiate acquisire gli elementi necessari per intraprendere un percorso di giustizia e garanzia per le altre fragili e future vittime”.

    Di lì a poco anche il giovane verrà ricevuto in Curia, racconta i fatti al vescovo che li annota promettendogli che quanto da lui denunciato verrà inviato a Roma. Poi i contatti con la diocesi si interrompono. Nel 2012, popo ripetute richieste di spiegazioni da parte anche della famiglia di Diego, la Curia, a firma della segreteria del vicariato, risponde che il vescovo non ha più tempo per ricevere il giovane. Si legge nella missiva: “Gentile Sig.[…] in merito alla sua richiesta di poter incontrare il Vescovo, Le comunico che sarà molto difficile poterla accontentare perché i suoi impegni di Curia ed altro gli impediscono di poter continuare gli incontri con lei”. Diego sente di vivere un secondo tradimento: “Non sono stato creduto nonostante anche il mio psichiatra abbia spiegato i fatti molto chiaramente, quell’uomo pericoloso sta ancora in mezzo ai ragazzi mentre io non ho ricevuto il minimo sostegno spirituale”.

    Contattando il vescovo, spiega lo psichiatra, Diego chiedeva di essere riabbracciato dalla sua Chiesa, che però non sembra disponibile a farlo. Nell’estate del 2012 il ragazzo scopre che il sacerdote è stato allontanato dalla parrocchia e ne è profondamente sollevato: “Il mio interesse era soprattutto quello di evitare che quell’uomo facesse del male ad altri ragazzini”. Un mese fa, grazie a Francesco Zanardi e alla rete “L’Abuso”, Diego viene a sapere che don S. M. nell’anno scolastico 2012-2013 ha regolarmente insegnato in una scuola professionale pochi chilometri fuori Napoli: “Mi è crollato il mondo addosso, niente di quello che avevo fatto era servito. Avevo l’impressione che la Chiesa in questo modo autorizzasse non solo gli abusi fatti a me da quel sacerdote, ma la pedofilia in generale” spiega Diego.

    Il prete, è stato per molti anni animatore spirituale di un importante movimento ecclesiale per la diocesi di Napoli e nel 2012, poco prima di essere “allontanato” ha accolto nella sua parrocchia per l’ultima stazione di Quaresima un importante esponente del mondo ecclesiastico, accompagnandolo durante la processione penitenziale e concelebrando con lui la messa. Diego nel frattempo si è sposato, ha avuto due bambini. Ha tentato di riprendere una vita normale. “Ma è servito a poco”, ammette adesso. “Quella violenza mi perseguiterà per sempre”.

    In Italia dall’ottobre 2012 a seguito delle ratifica della convenzione del consiglio d’Europa per la protezione dei minori, cosiddetta di Lanzarote, si è proceduto alla modifica di alcuni articoli del codice di procedura penale e il termine della prescrizione per questo tipo di reati è stato innalzato da 10 a 20 anni. Ma lo psichiatra Alfonso Rossi spiega che reati del genere dovrebbero rimanere imprescrittibili, perché la possibilità di maturare un senso di giustizia per il danno subito arriva moltissimi anni dopo la violenza. La prescrizione non cancella soltanto il reato ma qualsiasi possibilità per la vittima di riconciliarsi con le istituzioni che non l’hanno saputa proteggere. “Il ragazzo, per stare meglio oggi, avrebbe bisogno di un atto di giustizia riparatore” spiega lo psichiatra che lo ha avuto in cura.

    La storia di Diego parla di una Chiesa impreparata a gestire il caso, apparentemente attenta a proteggere esclusivamente il proprio sacerdote. Don S. M. è stato allontanato dalla sua parrocchia, ma il suo nome continua ad essere proposto agli istituti scolastici, nonostante la possibilità per il vescovo, in base alle norme concordatarie, di revocarne eventualmente l’idoneità all’insegnamento della religione. Oggi il ragazzo, soffre di violenti attacchi di panico e diverse malattie psicosomatiche: “Non c’è un giorno che io non pensi a quello che mi è capitato, nè una notte in cui non sogni quei terribili momenti. Continuo a chiedermi perché proprio io? Purtroppo nel mio cuore so che non sono stato l’unico e che ci sono altre vittime”.

    Negli Stati Uniti, il governatore democratico della California Gray Davis firmò nel 2002 una legge che sospendeva per un anno tutti i termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale. La legge permise di avviare diversi procedimenti contro l’arcidiocesi di Los Angeles consentendo alle vittime già prescritte da molti anni, di ottenere risarcimenti milionari. In Italia, una volta iniziato il processo in primo grado, il termine di prescrizione non decade . Secondo l’avvocato Sergio Cavaliere che collabora con la rete “L’Abuso”, l’imprescrittibilità del reato su minori sembra essere l’unica soluzione alla richiesta di giustizia delle vittime che troppo tardi maturano la coscienza del male ricevuto. “E’ tempo che la società si faccia carico anche delle vittime e non solo del reo, in questa vicenda sono loro ad essere condannate ad anni di oblio. Che differenza c’è tra chi uccide una persona e chi ne uccide la sua mente, condannandola a una vita di sofferenza estrema?”, gli fa eco lo psichiatra Alfonso Rossi. Da questo punto di vista la prescrizione appare come una barbarie e abolirla un atto inevitabile di civiltà.

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/07/23/news/preti_pedofili-63549187/

  • Pedofilia, cos’ha chiesto l’Onu al Vaticano e perché

    Pedofilia, cos’ha chiesto l’Onu al Vaticano e perché

    Il Vaticano dovrà rendere conto all’Onu per numerosi casi di pedofilia da parte di membri del clero nel mondo. La Commissione per i diritti del bambino ha chiesto di presentare un rapporto sugli abusi commessi dal clero nel mondo e delle misure prese per contrastare il fenomeno, visto il dilagare preoccupante del fenomeno e le diffuse e pluridecennali coperture da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Il Vaticano, che è membro non osservatore della commissione Onu, ha infatti sottoscritto la Convenzione sui diritti dei bambini nel 1990: ciò implica che debba rendere conto sul tema alle Nazioni Unite.

    Il Sommo Pontefice sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri

    La Santa Sede aveva sottoscritto la Convenzione con alcune riserve, come l’accettazione del family planning solo con i “metodi naturali” che “considera moralmente accettabili” (quindi non pillola e preservativo, ma Ogino-Knaus e simili). Inoltre “interpreta gli articoli della Convenzione in una prospettiva che salvaguardi il primario e inalienabile diritto dei genitori” specie per educazione, associazione, religione e privacy. Soprattutto, dichiara che l’applicazione del documento sia “compatibile in pratica con la particolare natura dello Stato della Città del Vaticano e delle fonti della sua legge oggettiva”. Ovvero l’articolo 1 della legge fondamentale del 7 giugno 1929, motu proprio di Pio XI, in cui si proclama che “il Sommo Pontefice sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario”.

    La Santa Sede intende l’applicazione della Convenzione anche sulla base dei limiti posti dalla sua “legislazione in materia di cittadinanza, accesso e residenza”. Nella dichiarazione che correda le riserve, il Vaticano ci tiene a precisare che con l’accesso alla Convenzione “non intende prescindere in ogni modo dalla sua specifica missione che è di carattere religioso e morale”. Lo stesso comitato delle Nazioni Unite nel 1995 aveva riconosciuto il passo importante del Vaticano, ma aveva sollevato alcune questioni proprio sulle riserve. In particolare sul “pieno riconoscimento” del bambino come “soggetto di diritti”, per “la discriminazione tra bambini che può sorgere nelle scuole e nelle istituzioni cattoliche, specie dal punto di vista del genere”, per la “insufficiente attenzione” per l’educazione alla salute dei bambini e per il family planning.

    Monsignor Massimo De Gregori, membro della missione diplomatica della Santa Sede a Ginevra, e il direttore della sala stampa vaticana padre Federico Lombardi minimizzano. Ma il Vaticano risulta attenzionato sul protocollo opzionale della Convenzione, riguardante “vendita di bambini, prostituzione minorile e pornografia minorile”. Dovrà rendere noti i dati sugli abusi e sulle misure prese, anche risarcimenti e assistenza alle vittime entro il 1 novembre 2013, come richiede la list of issues della commissione, visto che il precedente rapporto del Vaticano non ha chiarito alcuni punti. I rappresentanti d’Oltretevere saranno auditi presso la Commissione il prossimo gennaio. L’ente dell’Onu chiede “informazioni dettagliate su tutti i casi di abusi commessi da membri del clero”, “alla luce del riconoscimento da parte della Santa Sede” del fenomeno, negli ultimi anni del pontificato di Benedetto XVI e con le mosse recenti di Francesco. Si allude al coinvolgimento delle diocesi, che hanno insabbiato e coperto molti casi, non di rado con il trasferimento parroci e pretendendo il silenzio dalle famiglie per evitare che si appellassero alle autorità civili e scoppiasse lo scandalo pubblico.

    Da anni si tenta di avere un rapporto dettagliato dal Vaticano

    Dopo decenni di abusi, le associazioni che difendono le vittime come Snap hanno ottenuto che l’Onu si rivolgesse al Vaticano. Tra i soggetti che hanno portato queste istanze in sede internazionale e permesso che finalmente si chiedesse trasparenza c’è anche laNational Secular Society, organizzazione laicista britannica. Keith Porteous Wood, esponente umanista all’Onu, spiega che da anni si tenta di avere un rapporto dettagliato dal Vaticano. L’International Humanist and Ethical Union (di cui fa parte anche l’Uaar) ha presentato una serie di osservazioni sul report firmato dalla Chiesa cattolica, evidenziando come venissero meno gli obblighi sottoscritti con la Convenzione. Come ricorda Wood, la commissione di Ginevra ha interpellato quindi alcuni testimoni supportati proprio dagli umanisti. Tra i temi trattati, anche il trattamento indegno nelle case Magdalene in Irlanda, riservato alle “ragazze perdute” dalle suore. Il loro ordine religioso, proprio ieri, ha comunicato che non verserà denaro nel fondo di compensazione destinato a risarcire le vittime.

    Sforzo per rendersi più credibile e umano nei confronti dell’opinione pubblica

    Il papa ha usato parole forti per condannare gli abusi commessi da preti e ha promesso pulizia. Come fatto tardivamente dal suo precedessore, analogamente agli scandali che coinvolgonol’Istituto per le opere di religione, si tratta dell’ennesima promessa di soluzione che fa seguito a un’insistente sollecitazione esterna. Vero è che negli ultimi mesi il Vaticano ha iniziato un grosso sforzo per rendersi più credibile e umano nei confronti dell’opinione pubblica, con molte dichiarazioni concilianti di Bergoglio. Sarebbe auspicabile che lo facesse anche sulle questioni più importanti e in maniera concreta: cambiando l’atteggiamento nei confronti dei religiosi colpevoli di abusi e collaborando efficacemente con la giustizia. È compito anche delle associazioni laiche e dell’opinione pubblica stimolare la Chiesa affinché si prenda le sue responsabilità senza atteggiarsi a vittima di complotti e strumentalizzazioni.

    La redazione

    http://www.uaar.it/news/2013/07/17/pedofilia-onu-vaticano/