Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Convenzione

  • Pedofilia, l’Onu chiede spiegazioni al Vaticano

    Pedofilia, l’Onu chiede spiegazioni al Vaticano

    LA CHIESA INTERROGATA SUGLI ABUSI DEI PRETI.

    Da osservatore permanente a osservato speciale. Il comitato delle Nazioni unite per i Diritti dei bambini ha convocato il Vaticano perché, per la prima volta, dia spiegazioni dettagliate sugli abusi sessuali e le violenze sui bambini commessi da esponenti della Chiesa.

    Come ogni Paese membro della Convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia, la Santa Sede deve regolarmente rispondere delle sue azioni davanti agli esperti Onu.

    RISPOSTE PRIMA DI NOVEMBRE.Secondo la procedura, gli esperti hanno pubblicato il 9 luglio una lista di domande alle quali il Vaticano deve rispondere «se possibile» prima del primo novembre.

    La Santa Sede deve essere poi ascoltata dall’Onu nel gennaio 2014 a Ginevra. L’Onu intende sapere, tra le altre cose, le misure prese dalla Chiesa per punire i colpevoli di abusi sui minori e per sostenere le vittime e cosa abbia fatto il Vaticano per impedire che nessun membro del clero accusato di pedofilia possa entrare in contatto con dei bambini.

    Nella richiesta dell’Onu sono due i casi citati esplicitamente. Il primo è quello delle Case Magdalene, gli istituti che accoglievano le ragazze orfane in Irlanda le cui torture sono state raccontate anche in un film. Il secondo è quello dei Legionari di Cristo, accusati di impedire i contatti con le famiglie ai loro seminaristi.
    FONTE

  • PEDOFILIA TRA IL CLERO: L’AJA RIGETTA LA RICHIESTA DI INCRIMINAZIONE DI BENEDETTO XVI

    PEDOFILIA TRA IL CLERO: L’AJA RIGETTA LA RICHIESTA DI INCRIMINAZIONE DI BENEDETTO XVI

    CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. La Corte penale internazionale dell’Aja ha rigettato la richiesta dell’associazione statunitense di vittime degli abusi sessuali perpetrati dal clero, Survivors Network of those Abused by Priests (Snap, nata negli Usa 23 anni fa, con quasi 10mila aderenti), di mettere sotto accusa Benedetto XVI e alcuni cardinali per crimini contro l’umanità (v. Adista n. 69/11).A renderlo noto, il 31 maggio scorso, lo stesso Snap. «Le questioni descritte nella vostra comunicazione non appaiono ricadere sotto la giurisdizione della Corte», ha detto un rappresentante della Corte al gruppo legale no profit che rappresenta lo Snap, il Center for Constitutional Rights, autore della denuncia nel settembre 2011, secondo la quale Ratzinger e il suo entourage avrebbero messo in atto politiche che avrebbero consentito al fenomeno degli abusi di dilagare e, per questo motivo, avrebbero dovuto essere sottoposti a un processo per crimini contro l’umanità.Nessuna sorpresa per il responso della Corte da parte della Sala Stampa vaticana: «Abbiamo sempre pensato che avrebbero risposto in questo modo», ha affermato p. Federico Lombardi all’agenzia Cna (14/6) .
    Le vittime non si arrendono
    Lo Snap e il Center for Constitutional Rights, però, non si arrendono e il 18 giugno hanno presentato una denuncia per violenze e abusi sessuali nella Chiesa al Comitato dei Diritti del Bambino delle Nazioni Unite. Le ong presenteranno un rapporto sulla «crisi mondiale» delle violazioni contro i minori all’interno della Chiesa in un incontro privato con i rappresentati del Comitato dell’Onu, in attesa della celebrazione della 65.ma sessione il prossimo gennaio. «Il comitato – si legge in un comunicato stampa delle ong – ha anche chiesto al Vaticano che presenti un rapporto sull’applicazione della Convenzione dei diritti del Bambino, che ha sottoscritto». «Il fatto che un comitato delle Nazioni Unite abbia convocato il Vaticano a trattare i diritti dei bambini, compreso il diritto a non essere sessualmente violato o sfruttato, dà una speranza ai sopravvissuti agli abusi», ha detto (el Espectador, 18/6) la presidente dello Snap Barbara Blaine, lei stessa vittima di abusi da parte del proprio parroco, a Chicago. La Chiesa, ha aggiunto David Clohessy, direttore dell’organismo, «non è in grado di risolvere questa crisi. Il silenzio non funziona. Bisogna giudicare coloro che hanno commesso gli abusi e che hanno acconsentito a conservare il silenzio». Da questo punto di vista papa Francesco non ha ancora fatto passi concreti, ma solo «gesti simbolici e segni di umiltà e povertà»: «È necessario che agisca».In questa prospettiva, è indispensabile che i documenti di Vatileaks siano consegnati alla polizia e sottoposti al processo giudiziario, ha affermato la rappresentante del Center for Constitutional Rights Pamela Spees: «Non devono essere conservati in Vaticano». E questo perché occorre garantire la sicurezza dei bambini: «Anche oggi migliaia di essi potrebbero essere in pericolo», ha affermato Blaine. (ludovica eugenio)
  • DA 15 ANNI, IL VATICANO NON RISPONDE ALLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI BAMBINI

    DA 15 ANNI, IL VATICANO NON RISPONDE ALLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI BAMBINI

    Questa settimana a Ginevra, il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino sta ascoltando una testimonianza a porte chiuse sul compimento ufficiale del cattolicesimo della Convenzione del 1989 sui Diritti del Bambino. Uno dei circa 200 sottoscrittori della convenzione, la Santa Sede (il nome formale dello Stato del Vaticano), ha quindici anni di ritardo nel consegnare un rapporto che racconti se ha attuato per “proteggere il bambino contro ogni forma di violenza fisica o mentale”, come esige la convenzione. Le vittime di preti sessualmente attivi, i loro difensori, vari Grandi Giurati statunitensi, gli investigatori del governo irlandese e i loro omologhi negli altri paesi, hanno consegnato numerose prove che non é cosí.
    Lo scandalo internazionale di decadi di abuso sessuale e di copertura da parte delle autoritá superiori ecclesiastiche é tanto familiare che, oggi, non necessitano molti sforzi per evidenziarlo. É sufficiente dire che migliaia di sacerdoti sono stati giudicati in maniera credibile, accusati dalla loro stessa chiesa che ha pagato migliaia di dollari per risolvere le denunce giudiziarie imposte dalle vittime. Negli Stati Uniti, circa cinquecento sacerdoti sono stati condannati per delitti contro i bambini. In Irlanda, lo scandalo é tanto grande che é stato rotto il vincolo, storicamente molto stretto, tra lo stato e la chiesa. In Australia il parlamento ha cominciato un’ ampia indagine sui crimini sessuali commessi dal clero cattolico e il cardinale George Pell di Sydney recentemente ha qualificato gli stessi come “un terribile disordine generalizzato.”
    Un problema mondiale, il disastro ha eluso molti sforzi per ripulirlo, in parte a causa della strana situazione della chiesa. Diffusa in tutto il mondo e diretta da una gerarchia verticale, dall’alto al basso, che si compone di migliaia di entitá corporative, dalle parrocchie individuali alla banca del Vaticano. All’essere denunciati di abuso infantile, i funzionari della chiesa preferiscono che l’istituzione sia trattata come un’entitá locale, cosa che significa che le autoritá superiori, e la maggiore quantitá di denaro posseduta dalla varia burocrazia cattolica, sono protette. Tuttavia i vescovi accusati di copertura hanno a volte trovato conveniente segnalare (alcuni casi) alle autoritá nella lontana Roma, trasferendo il carico morale a loro, quando sembrava che i sacerdoti abusatori avessero il permesso o venissero addirittura aiutati a evadere le responsabilitá dei loro atti. (Di fatto, il Vaticano in generale ha l’ultima parola sulle risposte istituzionali alle denunce contro i sacerdoti.)
    Per complicare ulteriormente le cose, la chiesa cattolica é stata molto beneficiata dal fatto che, tra le religioni del mondo, é l’unica che gode della protezione legale – includendo l’immunitá diplomatica – che offre alle nazioni piú comuni. La sovranitá ha permesso alle autoritá cattoliche di scappare da processi e denunce civili relazionate all’abuso sessuale. Ha anche permesso il trasferimento dei documenti sensibili da un paese all’altro, mediante gli invii diplomatici chiusi ed inviolabili.
    Riconosciuto per la prima volta in un trattato con l’Italia di Mussolini, lo stato che é la Santa Sede puó vantare molto pochi cittadini e residenti, e il suo territorio si limita ai pochi ettari che compongono il Vaticano. Nonostante questo, mantiene un ruolo importante nei fatti mondiali. In questo scenario dove tanto la Chiesa Cattolica che lo Stato del Vaticano sono sotto un’intensa pressione. Due anni dopo le vittime dei sacerdoti abusatori hanno sollecitato alla Corte Penale Internazionale di aprire un’indagine sul problema mondiale degli abusi sessuali del clero. Questa richiesta é stata negata recentemente. Tuttavia, le deliberazioni del Comitato Internazionale dell’Infanzia offrono un nuovo foro al mondo per considerare il modello dei crimini delle  coperture.
    I difensori statunitensi che sono stati invitati a testimoniare in Ginevra sono Barbara Blaine e David Clohessy della Rete di Sopravvissuti agli Abusi dei Sacerdoti (SNAP per le sue sigle in inglese), che é la piú grande e piú antica organizzazione di appoggio alle vittime di abuso sessuale da parte del clero. In un rapporto scritto al Comitato, sviluppato in collaborazione con il Centro per i Diritti Costituzionali situato in New York, lo SNAP si riferisce alle migliaia di casi di abuso che coinvolgono fino a 100.000 vittime in tutto il mondo. Blaine e Clohessy possono dare testimonianza del persistente quadro di ritardi ed evasioni contro cui ci si scontra quando le accuse vengono alla luce. Nelle diocesi in tutto il mondo, le istruzioni sono di trasferire i sacerdoti accusati, trattative a porta chiusa con le vittime ed i padri, e accordi segreti. Altre risposte, viste nel mondo, hanno incluso misure aggressive per evitare le autoritá civili e la distruzione di documenti compromettenti.
    I due statunitensi possono anche dire al Comitato che, a prescindere dalle affermazioni ufficiali sul fatto che la chiesa ha riformato le sue pratiche, nuove accuse di abuso e copertura sorgono frequentemente. Nel 2011 un gran giurado in Filadelfia ha informato che anni dopo queste supposte riforme, decine di abusatori accusati in maniera credibile sono rimasti nel ministero. I fatti presentati nel Rapporto Philadelphia, prima impugnato ma piú tardi confermato da funzionari della chiesa, consistono nei casi piú recenti in Newark, Nuova Jersey e Australia.
    Infine, Clohessy e Blaine possono spiegare, in termini chiari, perché un’organizzazione che te gestisce migliaia di abusatori puó essere complice di ció che equivale a crimini contro l’umanitá. Nonostante alcuni funzionari della chiesa, e i loro difensori, minimizzino la natura di questi attacchi usando termini come “toccando” e “palpando”, molti (di questi attacchi) implicano atti di violenza e tutti costituiscono profonde violazioni dell’integritá fisica, emozionale e spirituale dei bambini. Simile all’ incesto, i sacerdoti vengono chiamati “padre”, l’abuso sessuale infantile puó essere un fattore importante in problemi di abuso di sostanze, depressione, isolamento sociale e altri, per tutta la vita.
    La distruzione causata dagli abusi sui bambini commessi da membri del clero é stata identificata. Fino adesso coloro che stanno nei livelli piú alti della gerarchia hanno evaso le responsabilitá, nonostante siano le autoritá decisionali della chiesa istituzionale. Con la firma apposta per rimanere alla convenzione sui diritti del bambino, la Santa Sede eserce la sua prerogativa come Stato – Nazione. Nella ricerca della veritá sulla risposta del Vaticano agli abusi sui minori commessi da sacerdoti, le Nazioni Unite hanno l’opportunitá di rendere la Santa Sede responsabile davanti alle norme accettate da tutti i firmatari.
  • Due miliardi di scandali

    Due miliardi di scandali

    Dare l’impressione di attuare una pulizia radicale, quando invece si è trattato di interventi mirati a salvare la reputazione e le casse della Chiesa, evitando ogni coinvolgimento del Vaticano e della Santa Sede. Di fronte agli scandali finanziari e alla mala gestione dei crimini pedofili di matrice clericale, è stata questa la strategia che ha viaggiato sotto traccia per tutto il pontificato di Benedetto XVI, sotto la sua “benedizione”. In sintesi, cambiare tutto perché nulla cambi, per preservare il potere del Vaticano e la propria influenza all’interno della Santa Sede. Formulando in latino l’intenzione di abdicare da pontefice, la “storica” mattina dell’11 febbraio scorso, Joseph Ratzinger, ha rinnovato questa prassi riuscendo in pochi secondi a cancellare dalla memoria collettiva otto anni di governo caratterizzati da un’azione radicale di restauro e difesa delle tradizioni e di arroccamento della Chiesa cattolica su posizioni intransigenti nel nome della cosiddetta neo-cristianità.

    Già perché in quel momento si è persa traccia, almeno qui in Italia, degli storici attriti dell’illustre teologo con le altre dottrine religiose monoteiste, dei suoi anatemi in difesa del celibato dei preti e contro il sacerdozio femminile, di papa Benedetto XVI che non più tardi di due mesi prima aveva affermato che aborto ed eutanasia, in quanto forme di «omicidio», sono contro la pace nel mondo. Ed è pure scomparso il cardinale Ratzinger che da prefetto della Congregazione per la dottrina della fede ha lasciato dissolvere nel nulla diversi crimini di pedofilia clericale pur di preservare l’immagine pubblica della Chiesa universale. In un attimo le sue inattese dimissioni, definite dai media italiani un gesto rivoluzionario, lo hanno tramutato agli occhi dell’opinione pubblica in un eroe dell’epoca moderna. E insieme agli otto anni di pontificato – segnati dalle sconfitte incassate dalla sua linea di governo nel confronto con quasi tutti i nodi della situazione ecclesiale ed evidenziate dal ruolo sempre più sfumato della Chiesa di Roma nella società contemporanea – sono scomparsi gli oltre quattro lustri dello zelante capo della Congregazione, che si erano conclusi nel momento in cui è diventato papa. Trenta anni vissuti da braccio armato della controriforma evaporati con un gesto che potrebbe cambiare il corso della storia della Chiesa, modificando l’immagine di Ratzinger in quella di un riformatore, e restituendo ai cattolici la fiducia nell’istituzione intaccata da una serie impressionante di scandali. Potrebbe.

    Con il Conclave alle porte, aumentano infatti le pressioni dei cardinali chiamati a eleggere il nuovo papa e l’attenzione della stampa internazionale riguardo la vicenda dei cosiddetti Vatileaks. La “Relatio” riservata sulla fuga di documenti e i veleni interni alla Curia romana, redatta dalla commissione dei cardinali incaricati da Benedetto XVI e solo a lui presentata nel dicembre scorso, il cui contenuto al momento è secretato, potrebbe, appunto, deflagrare da un momento all’altro con delle conseguenze non del tutto imprevedibili. Tutta l’operazione di pulizia dell’immagine della Chiesa, realizzata da Joseph Ratzinger e i suoi stretti collaboratori, durante la sua permanenza sul trono di Pietro, rischia seriamente di risultare vana. Dando anche tutto un altro significato alla sua abdicazione.

    «Già oggi le dimissioni di Benedetto XVI dimostrano il fallimento della sua politica e penso che ad esempio riguardo gli scandali finanziari e gli abusi pedofili la sua azione sia stata finalizzata più a una pulizia d’immagine che una pulizia interna della Chiesa» osserva Tommaso Dell’Era docente di Teorie e tecniche della propaganda politica all’Università della Tuscia di Viterbo.

    Vale la pena ricordare il caso della legge 127 antiriciclaggio emanata dal papa il 30 dicembre 2010 per attuare la Convenzione Monetaria tra il Vaticano e l’Unione europea. Dopo la pubblicazione nel 2012 di Sua Santità, il libro-inchiesta firmato da Gianluigi Nuzzi per Chierelettere basato in gran parte sugli stessi documenti vagliati dalla commissione cardinalizia, questa norma “concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo”, che fu presentata e accolta come una vera e propria “rivoluzione” nella legislazione vaticana, si è rivelata solo un apparente impegno a rompere col passato. Quel passato che, nei 70 anni di vita dell’Istituto opere religiose, ha consegnato alla cronaca (nera) le scorribande “finanziarie” del cardinal Marcinkus, di Sindona, di Calvi, i “rapporti” delle gerarchie ecclesiastiche con la banda della Magliana e la mafia, nonché i trattamenti di favore a uomini di governo, politici, imprenditori e affaristi italiani.

    C’è poi un altro elemento che occorre considerare: i costi finanziari a carico della Chiesa per il danno d’immagine provocato dagli abusi clericali sui minori nel biennio 2010-2011. Sono stati calcolati nel 2012 dal National Catholic Risk Retention Group e presentati a un simposio mondiale sul tema organizzato dalla Santa Sede all’Università Gregoriana di Roma. Lo studio li ha quantificati in circa due miliardi di dollari mettendo in luce come ad incidere di più siano stati i costi non strettamente finanziari, vale a dire: investimenti mancati in opere di bene e danno alla missione evangelizzatrice. In poche parole: perdita di potere politico, fuga di fedeli e soprattutto di offerte. «Ratzinger – prosegue Dell’Era – da prefetto della Congregazione è personalmente coinvolto nella copertura di alcuni casi di abusi, su tutti quello del fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel Degollado. Pertanto se anche da pontefice ha avuto intenzione di fare pulizia per bloccare questa emorragia non è potuto andare oltre un certo limite. Nel corso del suo pontificato invece di “tolleranza zero” contro la pedofilia, si è tenuta una condotta adattata ai singoli casi via via emergenti, per evitare il massimo delle perdite economiche e di immagine, con il minimo possibile impegno soprattutto pubblico. Basti ricordare le polemiche per la scarsa attenzione alle “vittime” nei suoi viaggi pastorali in Usa o Australia». Per non dire dei numerosi insabbiamenti, oscurità e resistenze specie in Italia. «Le resistenze ci sono, non però tra chi vuole tolleranza zero e chi invece vuole continuare a nascondere. Ma tra complici dello stesso livello che difendono interessi diversi (diocesi locali, episcopati nazionali versus curia romana, cordate cardinalizie varie).

    La gestione della pedofilia e degli abusi in questo momento è centrale e vitale per l’immagine della Chiesa ma è la cartina tornasole delle contraddizioni del neo papa emerito. Secondo Dell’Era questo è dimostrato dal fatto che il cardinal Roger Mahony, accusato negli Stati Uniti di aver “mal gestito” i casi di 122 sacerdoti pedofili evitando di segnalarli alla magistratura, «è stato chiamato dal Vaticano a partecipare al Conclave, mentre l’ex primate di Scozia, Keith O’Brien, accusato (e poi reo confesso) di abusi su quattro seminaristi, è stato escluso. In pratica, quando le violenze diventano pubbliche e non si può più impedire la fuga di notizie, la Santa Sede interviene facendo passare questa azione come se fosse una sua iniziativa. Contro chi invece ha coperto gli abusi non si agisce perché Ratzinger è il primo ad averli insabbiati. Ecco, lui dimettendosi si è lasciata una porta aperta. Una mossa abile. Da papa emerito rimane dentro il Vaticano, anche per motivi giuridici, mantiene un’influenza e può continuare a esercitare una forma di controllo. Però si è dovuto dimettere».

    Federico Tulli, Left n° 9 del 9 marzo 2013

  • E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172).

    Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, siglata in quella località dal Consiglio d’Europa, avente ad oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, oltre ad importanti modifiche che hanno riguardato direttamente i reati di pedofilia e prostituzione minorile, si è intervenuti in altri correlati settori dell’ordinamento penale, rafforzando la disciplina di tutela nei confronti di soggetti “deboli” – non necessariamente minori – contro le aggressioni altrui: emblematico è l’intervento ampliativo dell’ambito di operatività del reato di maltrattamenti anche ai rapporti di “convivenza” non ricomprendibili nella tradizionale nozione di famiglia.

    Tra i nuovi fatti reato introdotti dalla legge di ratifica, una innovativa fattispecie incriminatrice delle condotte di istigazione a delinquere. Con il nuovo articolo 414 bis del c.p. sono previste e punite l’istigazione e l’apologia delle pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

    Atra importante novità: la modifica dell’art.572 del c.p. laddove, il reato di maltrattamenti è esteso anche ai fatti commessi in danno del “convivente”. Si prefigura così , normativamente, lo spazio per una tutela della “famiglia di fatto”, in linea peraltro con un percorso interpretativo che già da tempo è stato intrapreso dal giurisprudenza della Cassazione. “Famiglia” da intendersi quale consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”. Ne deriva che oramai, l’oggetto della tutela rappresentata dall’art.572 del c.p. non è (solo) l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l’interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento dei rapporti – familiari, ma non solo – che lo legano – affettivamente, ma non solo – con altra persona con la quale ha instaurato un rapporto stabile di convivenza/frequentazione, dalla quale può e deve pretendere rispetto assoluto verso condotte ( consistenti in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) che risultino “abitualmente” lesive della proprio integrità fisica e/o morale.

    Ancora l’art.572 c.p. al comma 2 è stato oggetto di modifica con l’introduzione di una ipotesi aggravata di maltrattamenti per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
    Una ulteriore modifica ha incluso il reato di maltrattamenti, seguito dalla morte della vittima, tra i reati che comportano la pena dell’ergastolo in caso di omicidio.

    Di rilievo l’intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)

    Altre ancora sono le novità introdotte dalla Legge 172/2012 in materia di prescrizione, di confisca, di applicazione di circostanze attenuanti e di pene accessorie relativamente ai delitti contro la libertà personale e tutto ciò in un quadro di cooperazione internazionale con la piena consapevolezza dei Paesi sottoscrittori della Convenzione di Lanzerote, del fatto che “ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore”.
    (Avv.Sabina Schifano)

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

    Le finalità della Convezione di Lanzarote
    La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzioneè stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.

    DOCUMENTI; 13517347

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    Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzioneè entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivoè contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

    Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

    Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (‘Pedofilia e pedopornografia culturale’) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, ‘pubblicamente, fa apologia di questi delitti’.

    Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (‘Adescamento di minorenni – grooming’), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

    È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

    Le reazioni

    Save the children esprime ‘grande soddisfazione’ per l’approvazione da parte del Senato del testo di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori e contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale anche a mezzo internet, ferma in parlamento dal 2007. Con l’approvazione definitiva al Senato, al termine di un iter durato 5 anni, l’Italia rafforza il proprio sistema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso e si adegua agli altri paesi europei ‘.

    ‘Secondo una ricerca di Save the children «tra i giovani che utilizzano internet il 13% invia proprie foto o immagini di sé nudo ad adulti – dichiara Calerio Neri, direttore generale del’organizzazione in italia – con l’approvazione di oggi, l’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete’.
    Unicef Italia accoglie con favore la notizia dell’approvazione del Ddl di Ratifica della Convenzione di Lanzarote. ‘La Convenzione, infatti – dichiara Giacomo Guerrera, Presidente dell’Unicef Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei minorenni, da gravi violazioni come l’abuso e lo sfruttamento sessuale. Inoltre, sarà maggiormente efficace l’azione di contrasto a questi gravi reati, spesso portata avanti in collaborazione con altri Stati, grazie a mezzi ancora più incisivi’.

  • Pedofilia. Convenzione di Lanzarote, ancora una modifica, Il testo passa alla Camera per la quinta lettura

    Pedofilia. Convenzione di Lanzarote, ancora una modifica, Il testo passa alla Camera per la quinta lettura

    Pedofilia, ok del Senato a convenzione di Lanzarote
    Li Gotti (IdV): Dopo le mie urla è cambiata la norma sulla pedofilia. Carfagna: Bene il Senato, ora Camera ratifichi norme

    ROMA – Il Senato ha approvato oggi pomeriggio a larghissima maggioranza (un solo voto contrario) la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Il provvedimento, in quarta lettura, è stato ancora modificato e tornerà di nuovo alla Camera; l’iter del ddl è cominciato alla fine del 2009,e introduce nel nostro codice penale la parola pedofilia.

    Le «urla» del Senatore Li Gotti – A causare le modifiche che rimandano il testo a Montecitorio le «urla» del senatore dell’Idv Luigi Li Gotti, come lui stesso ha sottolineato: «abbiamo dovuto urlare per segnalare l’enorme errore commesso: per i reati di pedofilia, reati sessuali con minorenni o prostituzione minorile, anche se il colpevole fosse condannato ad una pena superiore a cinque anni, ora come ora conseguirebbe non l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, come per tutti i reati, ma l’interdizione massima di cinque anni. Insomma – ha fatto notare Li Gotti – per i reati più odiosi, il reo avrebbe un trattamento di favore».
    «Alla fine il Governo e tutti i gruppi hanno condiviso la critica urlata, per cui il testo verrà inquadrato nella normativa generale prevista dal codice: chi fosse condannato ad una pena superiore a cinque anni, sarà interdetto per sempre dai pubblici uffici. Tutti, anche se dovesse chiamarsi Silvio Berlusconi. Il riferimento – ha concluso Li Gotti – non è casuale, perché a pensar male, spesso ci si prende».

    Carfagna: Bene il Senato, ora Camera ratifichi norme – «L’approvazione da parte del Senato della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote è una notizia che attendevamo da tempo. Le nuove norme renderanno ancora più completo il nostro ordinamento, severe le pene, certa l’individuazione dei colpevoli». Lo ha affermato l’ex ministro Pdl per le Pari Opportunità Mara Carfagna. «Del provvedimento si è discusso a lungo, anche migliorandolo. Adesso, però, basta «navette» tra le camere: Montecitorio deve approvare quanto prima il ddl, lo deve fare per il bene dei bambini italiani», ha ammonito Carfagna.

  • Sit-in vittime abusi preti vicino S.Sede

    Sit-in vittime abusi preti vicino S.Sede

    29 Ottobre 2011 19:37 CRONACHE e POLITICA

    (ANSA) – ROMA – Una cinquantina di persone provenienti da diversi paesi d’Europa, presunte vittime di violenze da parte di preti pedofili, si sono riunite in un sit-in di protesta vicino a Castel Sant’Angelo, nei pressi del Vaticano. Con cartelli, striscioni e piccole lanterne lanciate verso il cielo, i survivors – così si autodefiniscono – chiedono al Vaticano di “assumersi le sue responsabilità e fare emergere la verità sugli abusi perpetrati da preti cattolici”.

    LA NUOVA DIRETTIVA
    L’Europa compatta contro i pedofili
    Abusi sessuali online, il voto del Parlamento
    Disposizioni per una unificazione delle leggi che regolano il contrasto al fenomeno della pedopornografia su internet. La relatrice e vice presidente dell’Assemblea di Strasburgo, Roberta Angelilli: “E’ stato un lungo lavoro che ha dovuto tener conto delle diverse sensibilità culturali e giuridiche”
    di CARLO CIAVONI

    L’Europa compatta contro i pedofili Abusi sessuali online, il voto del Parlamento La vice presidente del Parlamento Europeo, Roberta Angelilli
    STRASBURGO – Nell’oscuro mondo dei pedofili che su internet in cerca di bambini e adolescenti da adescare, e dove la violenza non è affatto virtuale, perché le offese che arreca alla psiche e all’anima delle decine di migliaia di vittime sono incancellabili, il Parlamento europeo compie una mossa decisa, votando una direttiva quasi all’unanimità, che allinea le legislazioni penali dei 27 paesi membri rispetto alla pedopornografia online. Si tratta del primo strumento legislativo per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale, gli abusi e la produzione e la diffusione di immagini e video a conteuto sessuale, protagonisti bambini e adolescenti.

    Le diverse sensibilità a confronto. “Un lavoro lungo e faticoso che ha dovuto tener conto di culture e sensibilità diversissime, ma che però abbiamo concluso con successo e adesso siamo davvero molto soddisfatti”, dice Roberta Angelilli, deputato del gruppo PPE-Pdl, oltre che vice presidente dell’Assemblea di Strasburgo, relatrice e tra le sostenitrici più tenaci di questa direttiva. Un impegno assiduo condiviso con la commissaria europea per gli affari interni Cecilia Malmström, del partito liberale svedese e con una solida esperienza nel campo dei diritti umani. Questa sulla pedofilia su internet è la seconda direttiva che incide in modo diretto sul diritto penale delle legislazioni degli stati dell’Unione, dopo quella sul traffico di esseri umani.

    Le principali novità. La legislazione italiana in materia (la più recente è del marzo 2006) è considerata già notevolmente avanzata, sia sul piano della definizione del reato sull’impianto sansonatorio. Tre le principali novità:

    *** Il grooming – L’introduzione del concetto di reato di adescamento online di minorenni (il grooming) sviluppato in ben 5 articoli

    *** I confini del reato – La dettagliata individuazione dei confini del reato di pedopornografia, termine che in Europa non era ancora entrato nel vocabolario giuridico. “Un lavoro, questo – ha aggiunto Roberta Angelilli – che abbiamo svolto tra chi, in altri paesi dell’Unione, ha tenuto infondatamente l’introduzione di norme che limitassero la navigazione in Rete. Noi invece – ha aggiunto la vice presidente del Parlamento – abbiamo tenuto la barra ben salda sui principi sanciti dalla Convenzione di Lanzarote”.

    *** L’extaterritorialità – Arricchimenti della nozione di competenza extraterritoriale, considerato il crescente fenomeno del turismo sessuale

    *** Le aggravanti – L’introduzione di sanzioni penali uniformi in tutta l’Unione Europea, con la scrittura di molte fattispecie legate alle circostanze aggravanti (l’articolo 9), come la particolare vulnerabilità, dovuta magari alla disabilità fisica o psichica; o all’altra aggravante dell’abuso nell’ambito familiare.

    *** Il casellario giudiziario – La nuova direttiva europa, per evitare la recidività, dispone un controllo del Casellario Giudiziario da parte dei datori di lavoro per coloro i quali svolgono attività professionali diretti e regolari a contatto con bambini.

    *** La confisca dei beni – Nelle stesse norme c’è anche la sanzione della confisca dei beni

    Il raduno delle vittime. La direttiva votata dal Parlamento Europeo cade, tra l’altro, a ridosso di un appuntamento speciale, quello di un raduno delle vittime della pedofilia clericale, che ci sarà domani nella sede del Partito Radicale, in via di Torre Argentina e che verrà arricchito anche dalla esposizione delle foto di Silvia Amodio, autrice di immagini di persone adulte con un passato di bambini costretti a subire violenze e abusi sessuali da sacerdoti e suore. Oggi pomeriggio alla Camera, c’è stata una conferenza stampa legata a questa iniziativa, cui partecipano, tra gli altri, il deputato radicale Maurizio Turco, Sue Cox e Ton Leerschool, fondatori di Survivor Voice Europe 1, i sopravvissuti alle violenze sessuali del clero.

    I numeri del traffico online. Gli abusi sui minori hanno una storia lunga, ma da diversi anni, complice la Rete, hanno subìto un aumento vertiginoso e preoccupante. Centinaia di migliaia sono i file pedopornografici in giro sui siti internet, che nei primi nove mesi del 2011 sono aumentati del 47%. Nello stesso arco di tempo Telefono Arcobaleno 2 ha individuato e segnalato più di 54mila siti, arrivando a superare il totale segnalato nell’intero anno precedente. La maggior parte della pedopornografia parte dall’Europa, in particolare dai Paesi Bassi che, oltre ad ospitare più del 35% dei siti pedofili segnalati da gennaio a settembre (19.107), è lo Stato che registra l’aumento più significativo di questi materiali, rispetto all’anno precedente. A fruire di un’offerta così vasta sono pedofili tecnologicamente attrezzati ed evoluti: dall’analisi di un campione degli accessi a uno dei numerosi siti illegali individuati dagli operatori di Telefono Arcobaleno emerge che circa un terzo degli utenti fa uso di smartphone oppure utilizza hardware e sistemi operativi di ultima generazione.

    Un affare colossale. La rapidità dei contatti e degli scambi di foto e video, ha messo in moto un affare colossale di dimensioni planetarie, valutato in centinaia di milioni di euro. Il Ministero dell’Interno, solo in Italia, calcola che si aggiri attorno ai 3 milioni di euro ogni anno: un mercato animato da dallo scambio di foto e video che ritraggono bambini indotti a rapporti sessuali precoci, o violenze e ad adolescenti ritratti in scene di sesso. Lo scenario di fondo è comunque quello che vede oltre 2 milioni di bambini in tutto il mondo vittime di abusi e sfruttamento sessuale. Piccoli ridotti in schiavitù, sottratti del loro diritto di essere bambini, senza libertà né dignità, ma solo oggetti per soddisfacimenti sessuali o sfruttati per produrre denaro.

    Il consenso sessuale. Il confine del consenso sessuale è sottoposto ad una disciplina contenuta nel Codice penale. In generale, si acquista a quattordici anni. Il limite scende a tredici anni, se il partner sessuale non ne ha più di sedici. Sale invece a sedici anni quando il partner ha con il minore un rapporto di parentela (non abbastanza stretto da configurare un incesto) o di tutela. Se però il minore presta il suo consenso nell’ambito di un’attività di prostituzione minorile, il limite risale nuovamente a diciott’anni.

    (28 ottobre 2011)

    http://www.repubblica.it/solidarieta/coope…mento-24054040/

    Pene più severe contro pedofilia e pedopornografia, ma la Lega chiede la castrazione chimica
    27/10/2011, 21:33 a cura di Sara Marci 0 commenti Visualizza commenti

    Pene più severe contro pedofilia e pedopornografia, ma la Lega chiede la castrazione chimica

    BRUXELLES, 27 OTTOBRE 2011 – Grazie alle nuove regole approvate oggi dal Parlamento Europeo si avranno pene più severe contro la pedofilia e la pedopornografia. La direttiva approvata quasi all’unanimità (con 541 voti a favore, 2 contrari e 31 astensioni) stabilisce sanzioni penali minime per circa 20 tipologie di crimini.

    La direttiva, già concordata con gli eurodeputati e i ministri degli affari interni, introduce disposizioni valide in tutta Europa, per rafforzare la prevenzione, i procedimenti a carico dei trasgressori e la protezione delle vittime a cui i 27 Stati membri dovranno adeguare la loro legislazione nazionale entro due anni.

    La direttiva è stata preparata dall’italiana Roberta Angelilli, eurodeputata Pdl e vicepresidente del Parlamento europeo, che ha spiegato: “permetterà di combattere gli abusi sui minori, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia. Rappresenta uno strumento legislativo innovatore e un passo avanti per la protezione dei nostri bambini. Il testo servirà ad assicurare la tolleranza zero per tutti i crimini contro i bambini”.

    L’Unione europea si dota così di un pacchetto di norme chiare ed efficaci volte al contrasto di tutti i reati commessi nei confronti dei minori, è prevista, ad esempio, una pena di almeno dieci anni di carcere per chi costringe un bambino a compiere atti sessuali o a prostituirsi, rischieranno non meno di tre anni di prigione i produttori di pornografia ed almeno un anno per chi utilizzerà il materiale pornografico sul web. Gli Stati membri avranno inoltre l’obbligo di eliminare le pagine web che contengono materiale pedopornografico ospitate sul proprio territorio, ma dovranno anche, qualora questi siti siano ospitati su server al di fuori dell’UE, cooperare con gli altri stati per ottenerne la rimozione. Oltre all’inasprimento delle pene, sono introdotte nuove categorie di reati, l’adescamento online diventerà un crimine, così come il turismo sessuale.

    Le associazioni a tutela dei bambini hanno accolto positivamente le nuove disposizioni, mentre Claudio Morganti, eurodeputato della Lega Nord, ha proposto di rendere obbligatoria la castrazione chimica. ”In Italia – ha rilevato Morganti – non si discute di castrazione chimica, ma in alcuni paesi europei, dove è già in vigore, ha dato risultati soddisfacenti”.

    Sara Marci

    http://www.infooggi.it/articolo/pene-piu-s…-chimica/19578/

  • Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione

    Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione

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    Osservazioni conclusive: Italia*
    1. Il Comitato ha esaminato il terzo e quarto rapporto periodico consolidato dell’Italia (CRC/C/ITA/3-4) durante le riunioni 1642 e 1643 (vedere CRC/C/SR.1642 e1643) tenutesi il 20 settembre 2011 e ha formulato, durante la riunione 1668 tenutasi il 7 ottobre 2011, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione
    2. Il Comitato ha accolto con favore la presentazione da parte dello Stato parte del rapporto periodico (CRC/C/ITA/3-4) e della risposta scritta al proprio elenco di problematiche (CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1), che forniscono chiarimenti in merito alla situazione dello Stato stesso. Esprime inoltre il proprio apprezzamento per il dialogo aperto e costruttivo avuto con la delegazione interistituzionale di alto livello dello Stato parte.

    II. Misure di follow-up adottate e progressi ottenuti dallo Stato parte
    3. Il Comitato accoglie come positiva l’adozione delle seguenti misure legislative:

    (a) legge n. 62/2011 sulla tutela del rapporto tra le madri in carcere e i figli minori, aprile 2011;
    (b) legge 112/2011 sull’istituzione dell‘Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, luglio 2011;
    (c) legge 38/2006 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pedopornografia anche su Internet, febbraio 2006;
    (d) legge n. 54/2006 sulle disposizioni riguardanti la separazione dei genitori e la custodia condivisa dei minori, febbraio 2006;
    (e) legge n. 296/2006 sull’obbligo scolastico della durata di almeno 10 anni e sull’aumento dell’età minima per il lavoro da 15 a 16 anni, dicembre 2006;
    (f) legge n. 7/2006 sulle disposizioni riguardanti la prevenzione e il divieto della pratica della mutilazione genitale femminile, gennaio 2006.
    4. Il Comitato accoglie inoltre con favore la ratifica o l’adesione a quanto segue:
    (a) Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 2010;
    (b) Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e relativo protocollo opzionale, 2009;
    (c) Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 2006;
    (d) Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, 2007.

    * Nazioni Unite. Comitato sui diritti dell’infanzia. Cinquantottesima sessione, 19 settembre – 7 ottobre 2011. CRC/C/ITA/CO/3-4.
    Originale: inglese.
    5. Il Comitato accoglie con favore anche le seguenti misure istituzionali e di indirizzo:
    (a) il rinnovo del mandato dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, nel 2010;
    (b) Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2010-2011);
    (c) Piano straordinario di intervento per lo sviluppo di un sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia (2007-2009);
    (d) istituzione del Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007;
    (e) istituzione del Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di esseri umani (2007), della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (2007) e dell’Osservatorio nazionale sulla tratta di esseri umani (2007);
    (f) Piano di azione nazionale contro la povertà e l’esclusione sociale (2006- 2008).

    III. Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni
    A. Misure generali di implementazione (artt. 4, 42 e 44, par. 6 della Convenzione) Raccomandazioni precedenti del Comitato
    6. Il Comitato accoglie con favore l’impegno dello Stato parte per l’implementazione delle osservazioni conclusive espresse in merito al precedente rapporto dello Stato parte (CRC/C/15/Add.198, 2003) e sui rapporti iniziali, come previsto dal Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori (CRC/C/OPSC/ITA/CO/1, 2006) e dal Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 e Corr. 1, 2006). Il Comitato, tuttavia, si rammarica che molte delle sue preoccupazioni e raccomandazioni non siano state affrontate o siano state affrontate in modo insufficiente.
    7. Il Comitato invita lo Stato parte ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare le raccomandazioni non ancora implementate o implementate in modo insufficiente, comprese quelle riguardanti il coordinamento, l’assegnazione delle risorse, la formazione sistematica sulla Convenzione, la non discriminazione, l’interesse superiore del fanciullo, il diritto all’identità, l’adozione, la giustizia minorile e i minori rifugiati e richiedenti asilo, nonché a fornire un follow-up adeguato alle raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive.
    Coordinamento
    8. Il Comitato è preoccupato che il trasferimento dei poteri dagli enti di governo centrali a quelli regionali, fino agli organi più decentrati, abbia portato a un’applicazione non uniforme della Convenzione a livello locale. In questo contesto, infatti, teme che si trovino a coesistere diversi meccanismi di coordinamento, tra cui l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, che potrebbe non disporre del mandato appropriato per coordinare in modo efficace gli indirizzi e i programmi dei molti organismi che operano per
    l’applicazione dei diritti dei minori. Il Comitato è preoccupato inoltre per la mancanza presso la Conferenza stato-regioni di un gruppo di lavoro per il coordinamento della pianificazione e dell’applicazione delle politiche riguardanti i diritti dei minori.
    9. Nel ribadire che il governo centrale è responsabile dell’applicazione della Convenzione, dell’esercizio di una funzione guida e del supporto necessario ai governi regionali in questa materia, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) Riveda e chiarisca il ruolo dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di coordinare l’applicazione degli indirizzi e dei programmi riguardanti i diritti dei minori tra tutti i ministeri e le istituzioni interessate e a ogni livello. Nel far ciò, lo Stato parte è invitato a rafforzare e ad assicurarsi tutte le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per implementare politiche riguardanti i diritti dei minori che siano complete, coerenti e uniformi a livello nazionale, regionale e locale.
    (b) Sviluppi meccanismi efficaci per garantire un’applicazione coerente della Convenzione in tutte le regioni, rafforzando il coordinamento tra il livello nazionale e regionale e adottando standard nazionali quali ad esempio i livelli essenziali per l’erogazione dei servizi sociali (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali- LIVEAS).
    Piano di azione nazionale
    10. Pur prendendo atto dell’adozione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, il Comitato esprime preoccupazione rispetto alla mancata implementazione del Piano, non essendo state assegnate risorse, oltre al fatto che il processo di assegnazione dei fondi a livello regionale può ritardare ulteriormente la sua attuazione. Il Comitato è inoltre preoccupato perché il Piano di azione non prevede un sistema specifico di monitoraggio e valutazione.
    11. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assegnare senza ulteriori ritardi i fondi necessari per la realizzazione del Piano di azione a livello nazionale e di incoraggiare il più possibile le regioni a stanziare le somme necessarie per le attività previste a livello regionale. Il Comitato chiede che lo Stato parte riesamini il Piano di azione nazionale, includendovi un sistema specifico di monitoraggio e valutazione. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte si faccia carico dell’integrazione, nel Piano di azione nazionale attuale e in quelli successivi, delle misure di follow-up contenute nelle presenti osservazioni conclusive.
    Monitoraggio indipendente
    12. Il Comitato apprezza l’istituzione, con legge del luglio 2011, del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Pur accogliendo con favore l’istituzione del Garante per l’infanzia in molte regioni, teme tuttavia che queste istituzioni differiscano considerevolmente in termini di mandato, composizione, struttura, risorse e nomina e che non tutti i Garanti regionali ricevano il mandato necessario per accogliere ed esaminare le istanze individuali. Il Comitato si rammarica inoltre che la creazione di un organismo indipendente nazionale per i diritti umani abbia richiesto tanto tempo.
    13. Il Comitato raccomanda allo Stato parte che il nuovo ufficio del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza venga rapidamente reso funzionante, , e sia dotato di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per assicurarne l’indipendenza e l’efficacia, come previsto dal commento generale del Comitato n. 2 (2002) sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani per la promozione e la tutela dei diritti dei minori. Raccomanda inoltre che lo Stato parte garantisca uniformi ed efficienti di protezione e promozione dei diritti dei minori in tutte le regioni, compresa l’assistenza e il coordinamento degli esistenti Garanti regionali per i minori da parte del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comitato esorta lo Stato parte ad accelerare il processo di creazione e attivazione di un meccanismo nazionale indipendente per i diritti umani pienamente conforme a quanto previsto dai Principi di Parigi, al fine di garantire un monitoraggio completo e sistematico dei diritti umani, compresi quelli dei minori.

    Assegnazione delle risorse
    14. Il Comitato lamenta, nel Rapporto presentato dallo Stato parte, la mancanza di informazioni relative all’implementazione della sua precedente raccomandazione (CRC/C/15/add.198, par. 9), concernente la richiesta di un’analisi specifica di tutti i fondi statali e regionali destinati all’infanzia. In particolare, il Comitato teme i recenti tagli di bilancio che hanno interessato il settore dell’istruzione e il mancato finanziamento del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi 2010, nonché la riduzione dei fondi per la Politica per la famiglia, per il Fondo nazionale per le politiche sociali e per il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comitato esprime la sua preoccupazione per le disparità a livello regionale nell’assegnazione e nella spesa dei fondi destinati ai minori, compresi i settori della prima infanzia, istruzione e salute. Teme inoltre per il recente deterioramento della valutazione dello Stato parte nelle classifiche internazionali riguardanti la corruzione e per le eventuali conseguenze sui diritti dei minori. Alla luce della situazione finanziaria in cui si trova attualmente l’Italia, il Comitato sottolinea il rischio che i servizi destinati ai minori possano mancare della tutela e del sostegno necessari.
    15. Il Comitato ribadisce la sua precedente raccomandazione (CRC/C/15/add.198, par. 9) al fine di effettuare un’analisi completa sull’allocazione delle risorse per le politiche a favore dei minori a livello nazionale e regionale. Sulla base dei risultati di tale analisi, lo Stato parte dovrà assicurare stanziamenti di bilancio equi per i minori in tutte le 20 regioni, con particolare attenzione alla prima infanzia, ai servizi sociali, all’istruzione e ai programmi di integrazione per i figli dei migranti e delle altre comunità straniere. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte affronti con efficacia il problema della corruzione e garantisca che, pur nell’attuale situazione finanziaria, tutti i servizi per i minori siano protetti dai tagli.
    Raccolta dei dati
    16. Il Comitato prende atto della creazione di un sistema informativo nazionale sull’assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie che sarà completato nel 2012.
    Nonostante ciò, conferma i propri timori per la scarsità dei dati disponibili sul rispetto dei diritti dei minori, in particolare le statistiche sui bambini vittime di violenza, privati dell’ambiente familiare (compresi i minori in affidamento), vittime di sfruttamento economico, affetti da disabilità, adottati, rifugiati e richiedenti asilo. Esprime inoltre preoccupazione per le notevoli differenze esistenti nella capacità e nell’efficacia dei meccanismi di raccolta dei dati a livello regionale.
    17. Il Comitato sollecita lo Stato parte a garantire che il sistema informativo nazionale sull’assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie raggiunga la piena operatività e disponga delle necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie per essere efficace nella raccolta delle informazioni pertinenti in tutto il Paese, rafforzando così la capacità dello Stato parte di promuovere e tutelare i diritti dei minori. In particolare, raccomanda allo Stato parte l’adozione di un approccio pienamente coerente in tutte le regioni, per misurare e affrontare efficacemente le disparità regionali.
    Formazione
    18. Nonostante le informazioni riguardanti alcuni corsi di formazione offerti ai funzionari di polizia e dei carabinieri, il Comitato lamenta che lo Stato parte non abbia ancora applicato la raccomandazione precedente (CRC/C/15/Add.198, par. 19 (d) e 31) sulla formazione sistematica relativa ai diritti dei minori e alla Convenzione rivolta a tutti i gruppi professionali che lavorano con i bambini, compresi funzionari di polizia, carabinieri, inquirenti, giudici, avvocati, custodi legali dei minori (curatori), funzionari pubblici, operatori sociali e assistenziali, funzionari degli enti pubblici locali, insegnanti e personale sanitario.
    19. Il Comitato ribadisce la sua raccomandazione di istituire un sistema di formazione regolare, obbligatorio e continuo sui diritti dei minori per tutte le figure  professionali che lavorano con i minori, in particolare funzionari di polizia, carabinieri, giudici e personale penitenziario.
    Diritti dei minori e aziende
    20. Il Comitato sottolinea con favore l’obbligo generale per le aziende di rispettare i principi costituzionali e nota come la responsabilità sociale aziendale venga promossa, regolata e applicata nell’ambito di iniziative decise autonomamente dalle società. Rileva inoltre che ulteriori misure legislative sulla responsabilità sociale aziendale, comprese le esenzioni fiscali per le società che soddisfano determinati parametri, sono attualmente alla discussione del Senato e della Camera dei deputati (rispettivamente legge n. 386 e legge n.
    59). Il Comitato ribadisce tuttavia il suo timore che tale legislazione non abbia sufficientemente considerato i diritti dei minori. Esprime inoltre la sua preoccupazione per i sospetti sul ricorso al lavoro minorile forzato nella raccolta di cotone importato dai Paesi europei, tra cui l’Italia, che in tal modo potrebbe favorire lo sfruttamento del lavoro minorile nei Paesi esportatori. Il Comitato sottolinea che questo aspetto è attualmente oggetto di indagini da parte dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e che il Parlamento Europeo sta discutendo una bozza di risoluzione che richiede, tra l’altro, al Consiglio e alla Commissione la creazione di un Comitato di indagine e il ritiro temporaneo del sistema generalizzato di preferenze del settore cotoniero, finché l’ILO non presenterà le sue conclusioni.
    21. Considerato che la responsabilità primaria di protezione e di rispetto dei diritti dei minori da parte degli operatori pubblici e privati è riconducibile agli Stati, il Comitato raccomanda l’inclusione di misure specifiche sui diritti dei minori nella legislazione attualmente all’esame del Senato e della Camera dei deputati, al fine di introdurre parametri di responsabilità aziendale anche in relazione ai diritti umani, con specifico riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Sarebbe inoltre importante per la legge prevedere la possibilità, da parte degli organismi di supervisione, di rivolgersi all’autorità giudiziaria per i casi di abuso dei diritti umani e dei minori, comprese le attività delle aziende con sede legale in Italia e società partner all’estero. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte assuma le sue responsabilità nell’Unione Europea per fare in modo che il cotone ottenuto con lavoro minorile (prodotto in Europa o altrove) non possa avere accesso al mercato europeo, avvalendosi della propria influenza per garantire che gli accordi commerciali europei rispettino i diritti dei minori. Lo Stato parte potrebbe inoltre elaborare una struttura chiara riconducibile alla legislazione proposta per implementare un monitoraggio efficace che assicuri che le aziende con sede legale in Italia non si avvalgano di manodopera minorile nemmeno tramite i fornitori o i partner aziendali stranieri.
    Cooperazione internazionale
    22. Il Comitato prende atto che nel 2006 lo Stato parte ha destinato circa lo 0,20% del reddito nazionale lordo (RNL) all’assistenza internazionale e che si è impegnata a raggiungere l’obiettivo concordato a livello internazionale dello 0,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2015. Nota tuttavia con preoccupazione che i livelli degli aiuti pubblici allo sviluppo, compreso il contributo a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), dopo il picco del 2006 sono diminuiti costantemente, giungendo a meno della
    metà di tale importo nel 2010.
    23. Alla luce dei vincoli finanziari imposti a molti Paesi, il Comitato incoraggia lo Stato parte ad adoperarsi per correggere il calo degli aiuti pubblici allo sviluppo e a riconfermare una tendenza alla crescita, al fine di raggiungere l’obiettivo concordato internazionalmente dello 0,7 % del Pil entro il 2015. Incoraggia inoltre lo Stato parte a fare del rispetto dei diritti dei minori un’alta priorità per gli accordi di cooperazione internazionale sottoscritti con i Paesi in via di sviluppo e a impegnarsi per aumentare il supporto fornito alle organizzazioni internazionali che li tutelano, in particolare l’Unicef. A questo scopo, il Comitato invita a tenere presenti le Osservazioni conclusive del Comitato sui diritti dell’infanzia per il Paese destinatario.

    B. Principi generali (artt. 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)
    Divieto di discriminazione
    24. Il Comitato nutre serie preoccupazioni per gli indirizzi, le leggi e le prassi che discriminano i minori in situazioni di vulnerabilità nello Stato parte. In particolare, le aree di preoccupazione sono quelle indicate di seguito:
    (a) Discriminazione contro minori di etnia Rom, Sinti e Caminanti (di seguito denominati minori Rom) in relazione alla garanzia, tra l’altro, del loro diritto alla salute, all’istruzione, ad adeguate condizioni di vita, alla sicurezza sociale.
    (b) Emendamenti del codice penale che riducono le pene previste per i reati di propaganda a favore della superiorità razziale o etnica, in violazione della precedente raccomandazione del Comitato (CRC/C/15/Add.198.par. 21(b)).
    (c) Residue disparità di trattamento tra minori legittimi, legittimati, figli biologici e nati al di fuori del matrimonio. A questo proposito, il Comitato lamenta che lo Stato parte non ha ancora ratificato la Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio. La Commissione prende atto e accoglie con favore le informazioni fornite durante l’incontro sulle proposte di legge a questo proposito.
    25. Alla luce dell’articolo 2 della Convenzione, il Comitato esorta lo Stato parte a garantire che tutti i minori godano di pari diritti come previsto dalla Convenzione, senza discriminazione di alcun tipo e a questo fine lo invita a:
    (a) adottare rapidamente tutte le misure necessarie per assicurare l’eliminazione effettiva di qualsiasi forma di discriminazione dei minori di origine Rom, in particolare nel sistema educativo e nell’erogazione dei servizi essenziali, in linea con le raccomandazioni del Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale (CERD/C/ITA/CO/15, par 20);
    (b) elaborare un efficace piano di azione nazionale per la prevenzione di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, accogliendo pienamente tutte le disposizioni in materia della Dichiarazione e del Programma di azione di Durban, con particolare attenzione all’articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo;
    (c) rafforzare il mandato dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in particolare per quanto riguarda la raccolta sistematica dei dati sugli atti razzisti e xenofobi contro i bambini;
    (d) includere le circostanze aggravanti della motivazione di odio nell’articolo 61 del Codice penale;
    (e) adottare misure legislative appropriate per eliminare qualsiasi residua discriminazione tra i figli nati all’interno e i figli nati al di fuori del matrimonio;
    (f) accelerare la ratifica della Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio.
    Rispetto per le opinioni dei minori
    26. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della Corte Costituzionale sull’articolo 12 della Convenzione che conferma la sua applicabilità diretta nel sistema giuridico nazionale e la considerazione dei minori come parti interessate nei procedimenti giudiziari. Nota inoltre con favore la legge n. 54/2006, che stabilisce di ascoltare i minori nei casi di separazione dei genitori, divorzio e custodia, prevede norme sull’obbligo di nominare un curatore del minore nelle procedure di adozione e nella determinazione dei diritti genitoriali e il Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, che riconosce il diritto dei minori non accompagnati di essere ascoltati. Il Comitato, tuttavia, conferma i suoi timori in merito a:
    (a) l’assenza di un diritto esplicito dei minori di essere ascoltati in tutti i procedimenti civili, penali e amministrativi;
    (b) l’assenza di direttive per l’implementazione della legge n. 149/2001 riguardante la nomina di curatori speciali per i minori nei casi di adozione;
    (c) la mancanza di una consultazione sistematica dei minori durante la procedura di formazione delle leggi e delle decisioni che li riguardano, a livello nazionale, regionale o locale e l’assenza di direttive più specifiche sulla partecipazione dei minori allo sviluppo dei futuri piani di azione che li riguardano.
    27. Alla luce dell’articolo 12 della Convenzione e del Commento generale del Comitato n. 12 (2009) sul diritto dei minori di essere ascoltati, il Comitato raccomanda che lo Stato parte esegua quanto indicato di seguito:
    (a) adotti una normativa organica che stabilisca il diritto dei minori di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano, applicabile in tutti i tribunali, enti amministrativi, istituzioni, scuole, enti di assistenza all’infanzia e famiglie, adottando le misure necessarie per consentire l’ascolto diretto delle opinioni dei minori e, contemporaneamente, prevedendo tutele e meccanismi adeguati per garantire che tale partecipazione possa svolgersi in modo efficace e in assenza di manipolazioni o intimidazioni, con il supporto di opinioni di esperti dei servizi interessati nei casi opportuni;
    (b) formuli direttive per la nomina di curatori speciali dei minori nei casi di adozione;
    (c) implementi misure atte a garantire che i minori partecipino alla formazione delle leggi e delle decisioni politiche che li riguardano, compreso il rafforzamento dei Consigli dei ragazzi, mediante strutture di supporto regionali o nazionali;

    C. Diritti civili e libertà (artt. 7, 8, 13-17, 19 e 37 (a) della Convenzione) Registrazione e nazionalità
    28. Il Comitato è preoccupato per le limitazioni legali e pratiche che riguardano il diritto dei bambini di origine straniera di essere registrati. In particolare, il Comitato teme che la legge n. 94/2009 sulla pubblica sicurezza renda obbligatorio per tutti i non italiani l’esibizione del permesso di soggiorno per ottenere documenti sullo stato civile. Il Comitato è preoccupato inoltre per la situazione “de facto” dei minori senza cittadinanza, compresi, secondo i dati, alcune centinaia di bambini Rom.
    29. Il Comitato, alla luce dell’accettazione dello Stato parte della Raccomandazione n. 40 della Universal Periodic Review di implementare la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana in modo da tutelare i diritti di tutti i minori che vivono in Italia (A/HRC/14/4/Add.1, p. 5), raccomanda che lo Stato parte:
    (a) garantisca per legge l’obbligo e agevoli nella pratica la registrazione alla nascita di tutti i bambini che nascono e vivono in Italia;
    (b) intraprenda campagne per accrescere la consapevolezza sul diritto di tutti i bambini di essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’origine sociale ed etnica e dalla condizione di residenza dei genitori;
    (c) agevoli l’accesso alla cittadinanza per i minori che diversamente ne sarebbero privi.
    Libertà di pensiero, coscienza e religione
    30. Il Comitato teme che la libertà dei minori di ricevere o meno un’istruzione religiosa nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie possa essere compromessa nella pratica dalla mancanza di valide alternative di insegnamento e dall’assenza di informazioni sulla disponibilità e la diffusione del modulo di scelta per gli allievi che decidono di non frequentare l’istruzione religiosa cattolica.
    31. Il Comitato chiede allo Stato parte di intensificare gli sforzi per garantire nella pratica l’effettivo carattere facoltativo dell’istruzione religiosa e:
    (a) di garantire che tutti i genitori degli allievi che frequentano le scuole pubbliche siano pienamente consapevoli della natura facoltativa dell’istruzione religiosa, rendendo disponibili le informazioni nelle lingue straniere più diffuse;
    (b) di studiare, identificare e documentare le prassi ottimali riguardanti le alternative all’istruzione religiosa cattolica e, in base ai risultati ottenuti, di esaminare le alternative didattiche da offrire nell’ambito dei curricula nazionali.
    Accesso alle informazioni appropriate
    32. Pur notando con favore i vari codici di autoregolamentazione che regolano le trasmissioni e i mezzi di comunicazione diffusi a mezzo stampa, nonché l’istituzione del Comitato Media e Minori, il Comitato teme la mancanza di un quadro giuridico ed educativo completo che favorisca la tutela dei diritti dei minori ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione. Il Comitato condivide le preoccupazioni del Comitato sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne in merito al ruolo dei media e della pubblicità italiani nella rappresentazione delle donne e delle ragazze come oggetti sessuali, che comporta una influenza negativa sullo sviluppo dei minori e dei rapporti con i loro pari.
    In particolare, il Comitato è preoccupato per quanto segue:
    (a) la natura volontaria del Codice di autoregolamentazione Internet e Minori e il fatto che il comitato istituito per monitorarne l’implementazione non sia ancora stato rinnovato dalla scadenza del mandato avvenuta nel 2007;
    (b) l’esigenza espressa dai minori di una maggiore protezione del loro diritto alla privacy e la necessità di informare sull’uso di Internet in un linguaggio e una forma comprensibili ai bambini;
    (c) gli stereotipi di genere che possono influire sulle scelte delle bambine per quanto riguarda i loro studi e le loro aspirazioni e il ruolo dei media e della pubblicità italiana nel presentare le donne e le ragazze come oggetti sessuali;
    (d) la rappresentazione negativa degli immigrati e delle minoranze nei media, con conseguenze sulla integrazione sociale e sul reale godimento dei diritti dei minori di queste comunità;
    (e) il contenuto della pubblicità che può indurre consumi potenzialmente dannosi per quanto riguarda cibo, medicinali, giocattoli e altri elementi.

    33. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) promuova e supporti lo sviluppo di un Codice sui minori e i media che accolga pienamente le disposizioni e lo spirito dell’articolo 17 della Convenzione, compreso l’incoraggiamento alla diffusione di materiale positivo dal punto di vista sociale e culturale;
    (b) ripristini il Comitato di monitoraggio sul Codice di autoregolamentazione Internet e Minori e garantisca che le violazioni al Codice siano sottoposte a sanzioni amministrative e legali efficaci;
    (c) adotti le misure necessarie per avere media responsabili e proattivi, in grado di combattere razzismo e intolleranza, e implementi un sistema di monitoraggio che ne garantisca l’effettiva realizzazione.
    Punizioni corporali
    34. Il Comitato è preoccupato per la diffusione delle punizioni corporali in ambito familiare, in particolare per il fatto che molti genitori continuano a ritenere appropriato schiaffeggiare i figli come strumento di disciplina. È inoltre preoccupato per il fatto che lo Stato parte non ha ancora approvato una legislazione che proibisca esplicitamente qualsiasi forma di punizione corporale in tutti gli ambiti, compreso quello domestico (CRC/C/15/Add.41, para. 20) nonostante la Suprema corte abbia deliberato sulla proibizione di questi atti.
    35. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte riformi la legislazione nazionale in modo da garantire la proibizione esplicita di tutte le forme di punizione corporale in tutti gli ambiti, anche domestici, sulla scorta del commento generale del Comitato n. 8 (2006) sul diritto dei minori alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti e del commento generale n. 13 (2011) sul diritto dei minori di non subire violenza in qualsiasi forma. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte diffonda la consapevolezza tra i genitori e l’opinione pubblica sull’impatto delle punizioni corporali sul benessere dei minori e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti dei minori.

    D. Ambiente familiare e assistenza alternativa (artt. 5, 18 (parr. 1-2), 9-11,19-21, 25, 27 (par. 4) e 39 della Convenzione)
    Ambiente familiare
    36. Pur accogliendo con favore i progressi compiuti nell’adozione del primo Piano nazionale di politiche per la famiglia e di varie misure, tra cui le deduzioni fiscali e gli assegni per i figli a carico previsti per le famiglie numerose e a basso reddito al fine di supportare, rispettivamente, i genitori e i tutori legali nelle loro responsabilità di cura, il Comitato teme che tali risultati siano di natura principalmente economica e non affrontino l’esigenza dei genitori di migliorare le proprie capacità genitoriali, attraverso la conoscenza delle esigenze di sviluppo dei figli e dei modi migliori per allevarli ed educarli. Il Comitato esprime particolare preoccupazione per le limitate opportunità di assistenza pubblica all’infanzia e per i costi elevati dell’assistenza privata.
    37. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte garantisca un sostegno alle famiglie numerose e a basso reddito basato su un approccio olistico, che includa il sostegno al reddito e una specifica attenzione al ruolo e alla formazione dei genitori. In particolare, il Comitato raccomanda che lo Stato parte migliori l’accesso, l’accessibilità economica e la qualità dei programmi didattici e di assistenza alla prima infanzia, come previsto dalla Strategia 2020 dell’Unione Europea e dalla Comunicazione del 2011 della Commissione Europea su “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori”, nonché le attività extrascolastiche.
    Minori privati di un ambiente familiare
    38. Il Comitato accoglie con favore i progressi compiuti nella direzione della deistituzionalizzazione dell’assistenza dei minori privati di un ambiente familiare in conformità con la legge n. 149/2001. Il Comitato, tuttavia, nutre preoccupazione in merito alla mancanza di standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti da comunità o istituzioni alternative di tipo familiare e dall’insoddisfacente applicazione della legge n. 149/2001 riguardante il monitoraggio indipendente e la registrazione di tali comunità. Il Comitato nutre, in particolare, preoccupazione in merito alla mancanza di valutazione della qualità dei servizi forniti e di responsabilità riguardo al finanziamento pubblico ricevuto per ospitare i bambini. Inoltre, constata con preoccupazione le disparità regionali nell’utilizzo dell’istituto dell’affidamento e la mancata adozione e osservanza di linee guida e di una legislazione comuni in merito all’affidamento.
    39. Riguardo al diritto di ricongiungimento familiare dei bambini stranieri con le famiglie che risiedono in Italia, il Comitato nutre preoccupazione in merito alla durata eccessiva delle procedure e teme che la legislazione di recepimento della direttiva 2003/86/CE possa escludere le famiglie nucleari che risiedono nello Stato parte.
    40. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, nell’ambito delle sue competenze, garantisca un’applicazione efficace ed equa della legge n. 149/2001 in tutte le regioni e che:
    (a) adotti criteri e standard minimi concordati a livello nazionale per i servizi e l’assistenza relativi a tutte le istituzioni di assistenza alternative per i bambini privati di un ambiente familiare, incluse le “strutture residenziali” quali le comunità di tipo familiare;
    (b) garantisca il monitoraggio indipendente, a opera di istituzioni pertinenti, del collocamento di tutti i bambini privati di un ambiente familiare e definisca procedure di responsabilità per le persone che ricevono sovvenzioni pubbliche per ospitare tali bambini;
    (c) proceda a un’indagine generale su tutti i bambini privati di un ambiente familiare e crei un registro nazionale di tali bambini;
    (d) modifichi il Testo Unico sull’immigrazione per specificare esplicitamente il diritto al ricongiungimento familiare e la relativa applicazione a tutti gli stranieri aventi tale diritto, incluse le famiglie che si sono formate in Italia;
    (e) garantisca in maniera appropriata la scelta, la formazione e la supervisione delle famiglie affidatarie e fornisca loro sostegno e condizioni finanziarie adeguate;
    (f) tenga conto delle Linee Guida in materia di accoglienza etero-familiare allegate alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142.
    Adozione
    41. Il Comitato accoglie con favore le disposizioni obbligatorie sulla necessità di ascoltare i punti di vista e le opinioni del bambino nelle adozioni nazionali e internazionali.
    Il Comitato, tuttavia, prendendo atto della prassi dell’“adozione aperta” attuata dal 2003, esprime preoccupazione in merito alla mancanza di una base giuridica stabile e coerente per tali adozioni e ai rischi di una collocazione a tempo indeterminato del minore presso le famiglie affidatarie. Il Comitato ribadisce, inoltre, la sua preoccupazione riguardo al fatto che proseguano le adozioni internazionali con Stati non parte della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale nonostante l’assenza di accordi bilaterali. Pur prendendo atto delle misure intraprese dalla Commissione in materia di adozione internazionale, il Comitato continua a esprimere preoccupazione in merito all’elevato numero di agenzie per l’adozione private, all’inadeguatezza del sistema di monitoraggio e alle denunce di profitto ottenuto da alcune parti nella procedura di adozione.
    42. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) introduca il principio dell’interesse superiore del bambino come considerazione essenziale nella legislazione, incluse la legge n. 184/1983 e la legge n. 149/2001, e nelle procedure che disciplinano l’adozione;
    (b) concluda accordi bilaterali con tutti i Paesi di origine dei minori adottati che non hanno ancora ratificato la Convenzione dell’Aia del 1993;
    (c) in conformità con la Convenzione dell’Aia e con l’articolo 21(d) della Convenzione sui diritti del fanciullo, garantisca un monitoraggio efficace e sistematico di tutte le agenzie di adozione private, valuti la possibilità di gestire o limitare l’elevato numero di queste ultime e garantisca che le procedure di adozione non siano fonte di profitto per alcuna parte;
    (d) garantisca un follow-up sistematico sul benessere dei bambini adottati durante gli anni precedenti e sulle cause e le conseguenze del fallimento adottivo.
    Violenza contro i bambini, inclusi l’abuso e l’incuria
    43. Il Comitato nutre serie preoccupazioni per l’assenza di un sistema e di un quadro comuni sul piano nazionale per la protezione e la prevenzione di tutte le forme di violenza fisica e psicologica contro i bambini e di un corrispondente ente di monitoraggio e coordinamento per l’applicazione. A tale proposito, prende atto con notevole preoccupazione dei risultati di un sondaggio da cui emerge che la maggior parte dei minori di età compresa tra 14 e 17 anni, residenti prevalentemente nelle regioni settentrionali e centrali dell’Italia, abbia subito in prima persona o assistito a maltrattamenti di bambini. In particolare, seppure incoraggiato dalle esperienze positive di alcune regioni in relazione alla raccolta di dati (Piemonte e Veneto) e alla prevenzione (Emilia Romagna), il Comitato nutre preoccupazione in merito ai seguenti aspetti:
    (a) mancanza, a livello nazionale, di un sistema completo di raccolta dati e di rilevazione di tutte le forme di violenza contro i bambini;
    (b) disparità regionali in termini di esistenza e applicazione di linee guida sulla violenza contro i bambini nonché di prevenzione, cura ed eliminazione della violenza;
    (c) abbandono dei bambini da parte di madri che versano in situazioni di difficoltà.
    44. Il Comitato ribadisce le sue precedenti preoccupazioni e le osservazioni conclusive (CRC/C/15/Add. 198, parr. 37 e 38) e, richiamando l’attenzione al Commento generale n. 13 (2011), raccomanda che lo Stato parte:
    (a) consideri prioritaria l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini, anche attraverso l’applicazione delle raccomandazioni dello studio ONU sulla violenza contro i bambini (A/61/299), tenendo conto del risultato e delle raccomandazioni della Consultazione regionale per l’Europa e l’Asia Centrale (svoltasi a Lubiana, in Slovenia, nei giorni 5-7 luglio 2005), e prestando particolare attenzione agli aspetti legati al genere;
    (b) fornisca informazioni in merito all’applicazione da parte dello Stato parte delle raccomandazioni del succitato studio nel prossimo rapporto periodico, in particolare quelle messe in evidenza dal Rappresentante speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i bambini, nello specifico:
    (i) lo sviluppo di una strategia generale nazionale per impedire e affrontare tutte le forme di violenza e di maltrattamento contro i bambini;
    (ii) l’introduzione di un esplicito divieto giuridico nazionale di tutte le forme di violenza contro i bambini in tutte le situazioni;
    (iii) il consolidamento di un sistema nazionale di raccolta, analisi e distribuzione dei dati e di un’agenda di ricerca sulla violenza e il maltrattamento contro i bambini.

    E. Disabilità, requisiti essenziali di salute e benessere (artt. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (parr. 1-3) e 33 della Convenzione)
    Bambini con disabilità
    45. Il Comitato si rammarica della limitatezza delle informazioni fornite nel rapporto dello Stato parte sui bambini con disabilità. Pur apprezzando l’impegno volto a integrare i bambini con disabilità nel sistema scolastico, il Comitato teme che la disabilità sia ancora considerata in termini di “handicap” invece di essere affrontata con lo scopo di assicurare l’inclusione sociale dei bambini con disabilità, e che siano presenti disparità regionali nella presenza di insegnanti specializzati nella scuola. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alle inadeguatezze e ai ritardi relativi all’assistenza speciale per i bambini con disabilità nella prima infanzia e alla mancanza di dati statistici relativi ai bambini con disabilità nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni.
    46. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte riveda le politiche e i programmi esistenti per garantire un approccio basato sui diritti in relazione ai bambini con disabilità e valuti iniziative di informazione e formazione volte a garantire un’elevata sensibilizzazione dei funzionari governativi competenti e della collettività in merito a questo tema. Il Comitato raccomanda, anche, che lo Stato parte provveda a fornire un numero sufficiente di insegnanti specializzati a tutte le scuole affinché tutti i bambini con disabilità possano accedere a un’istruzione completa e di elevata qualità. Inoltre, il Comitato raccomanda che lo Stato parte effettui la raccolta di dati specifici e disaggregati sui bambini con disabilità, inclusi quelli di età compresa tra 0 e 6 anni, per adattare politiche e programmi in base a tali esigenze. A tale proposito, il Comitato invita lo Stato parte a tenere conto del Commento generale n. 9 (2006) del Comitato sui diritti dei bambini con disabilità.
    Salute e servizi sanitari
    47. Il Comitato constata con preoccupazione l’assenza di livelli essenziali di assistenza sanitaria (Livelli Essenziali di Assistenza – LEA) definiti congiuntamente alla devoluzione della competenza sanitaria alle regioni, che ha determinato discrepanze nella qualità e nell’efficienza del sistema sanitario tra regioni meridionali e regioni settentrionali dello Stato parte, con ripercussioni sul diritto dei bambini ai massimi livelli di salute possibili.
    Costituiscono fonte di preoccupazione per la Commissione anche il tasso elevato e crescente di obesità infantile nonché l’alto numero di bambini affetti da malattie allergiche e/o respiratorie. Il Comitato, inoltre, è preoccupato del fatto che, rispetto alle omologhe italiane, tra le madri straniere siano presenti tassi di natimortalità e di mortalità perinatale più alti e sia frequente il ricorso alle cure di reparti od ospedali di emergenza: ciò è causato, in parte, dal fatto che le madri straniere senza documenti non si sottopongono alle necessarie cure ostetriche e ai test prima e durante la gravidanza in conseguenza della criminalizzazione degli stranieri senza documenti.
    48. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda provvedimenti immediati per promuovere standard comuni nei servizi di assistenza sanitaria per tutti i bambini in tutte le regioni e che:
    (a) proceda a un’analisi dell’applicazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008 con riferimento al diritto dei bambini alla salute e assegni pertanto un’adeguata spesa di assistenza sanitaria per i bambini;
    (b) definisca senza indugio i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);
    (c) migliori i programmi di formazione per tutti i professionisti che operano in ambito sanitario in conformità con i diritti dell’infanzia;
    (d) intraprenda programmi di difesa e sensibilizzazione destinati a scuole e famiglie, che sottolineino l’importanza dell’attività fisica, di abitudini alimentari e stili di vita sani, incluso il Piano di prevenzione nazionale 2010-2012, e aumenti il numero di ore e la qualità dell’educazione fisica nei curriculi delle scuole primarie e secondarie;
    (e) sviluppi e metta in atto una campagna di informazione e di sensibilizzazione sul diritto all’assistenza sanitaria di tutti i bambini, inclusi quelli di origine straniera, con particolare attenzione alle strutture di assistenza sanitaria utilizzate dalle comunità straniere; tale campagna deve includere la correzione degli elevati tassi di natimortalità e di mortalità prenatale tra le madri straniere.
    Allattamento materno
    49. Il Comitato nutre preoccupazione in merito al basso tasso di allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi e alla prassi di somministrare ai bambini alimenti complementari dall’età di quattro mesi. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alla commercializzazione non regolamentata di alimenti per l’infanzia, per i bambini e per gli adolescenti e alle inadeguatezze nel monitoraggio della commercializzazione dei sostituti del latte materno.
    50. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda provvedimenti per migliorare le prassi dell’allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi, attraverso misure di sensibilizzazione che includano campagne, informazioni e formazione per i funzionari governativi competenti e in particolare per il personale che opera nei reparti di maternità e per i genitori. Il Comitato raccomanda, inoltre, che lo Stato parte rafforzi il monitoraggio delle norme di commercializzazione esistenti correlate agli alimenti per i bambini e le norme correlate alla commercializzazione dei sostituti del latte materno, inclusi biberon e tettarelle, e garantisca il monitoraggio periodico di tali norme e l’azione nei confronti di coloro
    che violano il codice.
    Salute mentale
    51. Il Comitato nutre preoccupazione in merito all’assenza di una strategia o di un sistema nazionale generale per la valutazione e il monitoraggio della situazione della salute mentale tra i minori, in particolare gli adolescenti. A tale proposito, deplora il fatto che le Linee guida nazionali per la salute mentale del 2008 non abbiano ancora trovato applicazione. Il Comitato teme, inoltre, che l’inadeguatezza delle risorse abbia impedito alle autorità sanitarie locali e ai servizi di neuropsichiatria infantile e adolescenziale di porre in essere team multidisciplinari per affrontare le problematiche di salute mentale tra i minori attraverso un approccio socio-psicologico. Costituisce fonte di preoccupazione per il Comitato anche il fatto che alcuni psicofarmaci usati dai minori presentino come effetto collaterale un aumento delle tendenze suicide. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alla larga diffusione della depressione che può essere causa di suicidio tra i minori.
    52. Il Comitato, riferendosi al proprio Commento generale n. 4 (2003) sulla salute e lo sviluppo degli adolescenti, raccomanda che lo Stato parte rafforzi servizi e programmi disponibili e di qualità per la salute mentale e in particolare che:
    (a) applichi ed effettui senza indugio il monitoraggio delle Linee guida nazionali sulla salute mentale;
    (b) sviluppi una politica generale nazionale sulla salute mentale chiaramente incentrata sulla salute mentale degli adolescenti e ne garantisca l’applicazione efficace attraverso l’attribuzione di finanziamenti, risorse pubbliche adeguate, sviluppo e applicazione di un sistema di monitoraggio;
    (c) applichi un approccio multidisciplinare al trattamento dei disturbi psicologici e psicosociali tra i minori attraverso la definizione di un sistema integrato di assistenza sanitaria per la salute mentale dei minori che coinvolga, a seconda dei casi, genitori, famiglia e scuola.
    Abuso di droghe e sostanze psicotrope
    53. Il Comitato nutre serie preoccupazioni in merito all’aumento dell’uso di droghe illecite, in particolare anfetamine, tra gli adolescenti nello Stato parte. Il Comitato constata con preoccupazione che tali droghe sono spesso usate per migliorare le prestazioni scolastiche e combattere la depressione. Inoltre, il Comitato è preoccupato dei livelli elevati di consumo di alcol e di uso di tabacco tra i minori e dell’influenza negativa della pubblicità, sia diretta sia veicolata dai mass media in generale.
    54. Il Comitato, riferendosi al proprio Commento generale n. 4, raccomanda che lo Stato parte adotti le opportune misure per eliminare l’uso di droghe illecite da parte dei minori, attraverso programmi e campagne di comunicazione, attività didattiche volte a sviluppare le cd. life-skills (abilità per la vita) e la formazione di insegnanti, operatori sociali e altre figure rilevanti. Devono essere inclusi programmi sulla promozione di stili di vita sani tra gli adolescenti per impedire l’uso di alcol e tabacco e sull’applicazione di norme sulla pubblicizzazione di tali prodotti presso i minori. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare le informazioni su tali attività e dati sull’uso di droghe illecite da parte dei minori nel prossimo rapporto periodico al Comitato.
    Figli di genitori detenuti
    55. Il Comitato, pur accogliendo con favore l’adozione dell’atto n. 62/2011 sulla protezione della relazione tra madri detenute e i propri figli minori, nutre preoccupazioni in merito all’elevato numero di figli che sono separati da uno o da entrambi i genitori a causa dello stato di detenzione di questi ultimi, e di neonati che vivono nelle carceri insieme alle proprie madri e che rischiano di venire separati dalle stesse salvo il caso in cui queste soddisfino i requisiti necessari per gli arresti domiciliari.
    56. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte proceda a uno studio sulla situazione relativa ai diritti dei bambini con genitori detenuti a vivere in un ambiente familiare al fine di garantire relazioni personali, servizi adeguati e un sostegno appropriato in linea con quanto previsto all’articolo 9 della Convenzione.
    Standard di vita
    57. Il Comitato nutre profonde preoccupazioni in merito all’elevato numero di bambini che vivono in povertà nello Stato parte e alla concentrazione sproporzionata della povertà infantile nell’Italia meridionale. Prendendo atto del fatto che lo Stato parte è al secondo posto nell’Unione europea come tasso di occupazione femminile più basso (inferiore al 50%), il Comitato teme che la povertà infantile sia strettamente correlata alla disoccupazione femminile. Pur apprezzando i recenti interventi politici effettuati negli anni 2008-2009 a favore delle famiglie a basso reddito (Bonus Famiglia e Social Card), il Comitato teme che tali programmi riducano solo marginalmente le ineguaglianze e la povertà. Il Comitato osserva con preoccupazione che i programmi dello Stato parte sembrano concentrarsi sulle misure sul reddito e prendano in considerazione solo limitatamente i fattori sociali, culturali, geografici e altri fattori strutturali della riduzione della povertà.
    58. Il Comitato sollecita lo Stato parte a intensificare gli sforzi per risolvere e sradicare la povertà e le ineguaglianze, in particolar modo dei bambini, e a:
    (a) considerare la riforma sistematica delle politiche e dei programmi correnti per risolvere efficacemente la povertà infantile in modo sostenibile attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto dei fattori sociali, culturali e geografici della riduzione della povertà;
    (b) valutare il risultato dei programmi correnti sulla lotta contro la povertà e garantire che le politiche e i piani successivi contengano indicatori rilevanti e un quadro di monitoraggio;
    (c) aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e promuovere modalità di lavoro flessibili per entrambi i genitori, anche attraverso l’aumento dei servizi di custodia dei bambini;
    (d) aumentare e favorire il sostegno al reddito per le famiglie a basso reddito con figli e garantire che tale sostegno venga esteso alle famiglie di origine straniera.

    F. Istruzione e attività ricreative e culturali (artt. 28, 29 e 31 della Convenzione)
    Istruzione, inclusa la formazione e l’orientamento professionale
    59. Pur riconoscendo gli sforzi fatti per l’applicazione di precedenti raccomandazioni (CRC/C/15/Add. 198, par. 43), il Comitato è preoccupato per quanto segue:
    (a) il persistere di tassi di abbandono scolastico elevati, soprattutto al sud e tra i bambini di famiglie in difficoltà socio-economiche;
    (b) le condizioni fatiscenti in cui versano gli edifici e le strutture delle scuole, che in alcune occasioni hanno causato morti accidentali dovute alla mancanza di sicurezza;
    (c) l’ampia diffusione della violenza e del bullismo nelle scuole, combattuti principalmente con misure disciplinari anziché psicosociali ed educative, e i bassi tassi di denuncia da parte delle vittime;
    (d) la mancanza di omogeneità tra le regioni e il differimento dell’approvazione di una normativa, che ritarda l’accesso alla formazione professionale;
    (e) l’incapacità di assicurare la piena integrazione di bambini stranieri e di bambini appartenenti a minoranze nel sistema scolastico;
    (f) la mancata partecipazione, o la partecipazione in misura minima, dei bambini ai processi decisionali che li riguardano nell’ambito del sistema di istruzione.
    60. Inoltre, il Comitato nutre preoccupazione in merito alla sospensione del Decreto Legislativo n. 226 (2005) che regola i livelli essenziali di servizio nell’istruzione e nella formazione professionale che le regioni devono garantire e all’assenza di un quadro standardizzato a livello nazionale per le misure di sostegno all’istruzione. Il Comitato constata con preoccupazione i tagli significativi al finanziamento pubblico nel settore dell’istruzione a seguito della riforma scolastica del 2009, che include una notevole riduzione del numero degli insegnanti, laddove i finanziamenti per le scuole private sono raddoppiati negli ultimi dieci anni. Il Comitato osserva, inoltre, la diversificazione delle fonti di finanziamento per l’istruzione, provenienti sia dall’Unione europea sia da fondazioni locali.
    61. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:
    (a) si astenga dall’operare ulteriori tagli al settore della formazione e garantisca che alle scuole vengano fornite risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per fornire un’istruzione di qualità a tutti i bambini;
    (b) introduca meccanismi di sostegno all’istruzione per i bambini provenienti da famiglie economicamente svantaggiate;
    (c) affronti efficacemente la violenza e il bullismo nelle scuole attraverso misure socio-educative quali il counseling, la sensibilizzazione sulle regole scolastiche e lo statuto degli studenti, i forum per il dialogo e la possibilità per i bambini di denunciare tali incidenti, invece di limitare l’azione alle misure disciplinari e punitive;
    (d) trasponga in norme il Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alle scuole;
    (e) intraprenda azioni volte all’adozione di una normativa sull’accesso alla formazione professionale;
    (f) sviluppi programmi per migliorare l’integrazione scolastica di stranieri e bambini appartenenti a minoranze.

    G. Misure speciali di protezione (artt. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36 della Convenzione)
    Minori in contesti migratori
    62. Il Comitato riconosce la particolare posizione geografica dello Stato parte e i vincoli a essa associati ed esprime apprezzamento per gli sforzi e le misure recentemente adottate, in una situazione di emergenza e senza alcuna assistenza, al fine di far fronte all’arrivo massivo e inatteso di migliaia di rifugiati provenienti da Paesi colpiti da guerre, instabilità politica e povertà. Manifesta tuttavia la propria preoccupazione in merito alle potenziali ripercussioni di tale situazione sui minori, siano essi rifugiati, minori non accompagnati o migranti, in considerazione dei diritti garantiti a tali soggetti ai sensi della Convenzione.

    Minori richiedenti asilo e rifugiati
    63. Il Comitato accoglie con favore il divieto di espulsione o rimpatrio di individui sotto i 18 anni di età e donne in gravidanza previsto ai sensi delle leggi in materia di  immigrazione dello Stato parte, tuttavia prende atto con preoccupazione che i minori di origine straniera possono essere espulsi dal Paese per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e che, nell’ambito dell’applicazione della politica per l’intercettazione dei migranti del 2009 (politica di “respingimento”), lo Stato parte ha proceduto al rimpatrio di minori, ivi compresi minori non accompagnati, senza esaminare la situazione individuale di ciascuno o fornire loro la possibilità di richiedere asilo. Il Comitato esprime profonda preoccupazione in merito al respingimento di alcuni migranti riconosciuti idonei a ricevere la protezione internazionale, in violazione degli obblighi di non-refoulement cui è soggetto lo Stato parte. Si dichiara inoltre seriamente preoccupato riguardo alla detenzione di alcuni minori e delle rispettive famiglie durante le operazioni di rimpatrio forzato dei migranti messe in atto dallo Stato parte senza aver prima fornito agli individui in questione la
    possibilità di richiedere asilo.
    64. Pur prendendo atto del Decreto Legislativo 25/2008, il Comitato esprime preoccupazione per l’assenza di una legge in materia di asilo politico. Si dichiara inoltre preoccupato in merito alla limitata capacità, al sovraffollamento e alle condizioni insufficienti dei centri di accoglienza per minori, da cui deriva il collocamento di questi ultimi presso centri di accoglienza non destinati a individui sotto i 18 anni di età. Rileva inoltre con particolare apprensione, condizioni di accoglienza e soggiorno dei migranti non conformi agli standard previsti, in particolare in relazione ai minori giunti a Lampedusa e presso altre località durante la primavera e l’estate del 2011.
    65. Alla luce di quanto sopra, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) garantisca a ciascun minore che tenti di entrare in Italia e che si trovi sotto la propria giurisdizione, sia in alto mare che all’interno del territorio nazionale, il diritto a un esame del proprio caso individuale e l’accesso immediato alle procedure di asilo politico e ad altre procedure rilevanti di protezione, sia nazionali che internazionali;
    (b) riveda le leggi nazionali e garantisca che, nel caso in cui sussistano motivi fondati per ritenere che il minore sia esposto a un rischio reale di danni irreparabili, tali leggi vietino l’espulsione di individui minori di 18 anni, anche qualora tale misura sia giustificata da motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
    (c) ponga immediatamente in essere un sistema efficiente di raccolta dati e memorizzazione di informazioni di tutti i minori, inclusi i richiedenti asilo e i rifugiati bisognosi di protezione;
    (d) faccia riferimento, nell’applicazione delle precedenti raccomandazioni, al commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle loro famiglie al di fuori del Paese di origine.
    Minori non accompagnati
    66. Il Comitato esprime preoccupazione per la mancanza, all’interno dello Stato parte, di un approccio comune e unitario nei confronti dei minori non accompagnati, tra cui l’assenza di linee guida complete e di un quadro legislativo in materia. Teme inoltre che le misure di protezione legale esistenti e le procedure in materia di nomina di tutori e concessione di permessi di residenza per minori non accompagnati non siano applicate in maniera uniforme nelle diverse regioni dello Stato parte. Pur prendendo atto degli sforzi compiuti da parte del Comitato per i minori stranieri al fine di migliorare le condizioni dei minori temporaneamente ospitati in Italia, il Comitato rileva che la competenza di tale organo è limitata ai minori che non fanno richiesta di asilo. Ulteriore fonte di preoccupazione è il ricorso crescente alla pratica medica per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati, che mette a rischio l’applicazione del principio del beneficio del dubbio.
    67. Il Comitato raccomanda che, in riferimento al commento generale n. 6, lo Stato parte introduca una legislazione completa che garantisca assistenza e protezione a tali minori. In particolare, raccomanda che lo Stato parte istituisca un’autorità nazionale specifica e permanente per il monitoraggio delle condizioni dei minori non accompagnati, che ne identifichi le esigenze, faccia fronte ai problemi dell’attuale sistema ed elabori linee guida in materia, ivi comprese misure di accoglienza, identificazione, valutazione delle esigenze e strategia di protezione. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte adotti una procedura unificata per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati che si basi su un approccio multidisciplinare e che rispetti il principio del beneficio del dubbio.
    Minori appartenenti a famiglie migranti
    68. Il Comitato esprime profonda preoccupazione in merito alle limitazioni in termini di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali da parte dei minori figli di migranti irregolari, rilevando che le famiglie prive di permesso di residenza non hanno diritto a tali servizi. A tale proposito, si dichiara particolarmente preoccupato in merito alla promulgazione della legge n. 94/2009 in materia di pubblica sicurezza, la quale persegue l’ingresso e il soggiorno illegale in Italia e che influisce in maniera estremamente negativa sul godimento di diritti economici e sociali da parte dei minori e delle famiglie residenti illegalmente presso lo Stato parte. In considerazione del notevole aumento del numero di minori appartenenti a famiglie migranti all’interno dello Stato parte, lamenta il taglio dei finanziamenti al “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati” nel 2008 e nel 2009. Il Comitato rileva inoltre con seria preoccupazione che i minori appartenenti a famiglie residenti illegalmente presso lo Stato parte possono essere trattenuti presso Centri di identificazione ed espulsione e che le leggi nazionali non disciplinano la presenza di minori all’interno di tali centri.
    69. Il Comitato rammenta allo Stato parte che i diritti sanciti ai sensi della Convenzione non si limitano ai minori cittadini dello Stato in questione e che devono essere estesi a tutti i minori, indipendentemente dalla condizione di migranti e raccomanda che lo Stato parte:
    (a) riveda le proprie leggi in materia di immigrazione in modo da garantire ai minori migranti pari diritti in termini di istruzione, salute e accesso ad altri servizi sociali, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nel luglio del 2010;
    (b) garantisca nella legislazione e nella pratica che le decisioni riguardanti la concessione di permessi di residenza ai cittadini stranieri considerino sempre di primaria importanza il superiore interesse del minore.
    Minori coinvolti in conflitti armati
    70. Il Comitato esprime preoccupazione in merito alla mancata applicazione delle precedenti raccomandazioni che prevedevano: (a) l’esplicita persecuzione, ai sensi delle leggi nazionali, del reclutamento e dell’utilizzo di individui sotto i 15 anni di età da parte di forze e gruppi armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 12); e (b) la definizione del concetto di “partecipazione diretta” da parte delle leggi nazionali (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 11), in linea con gli articoli da 1 a 4 del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
    71. Pur apprezzando l’allineamento con l’articolo 29 della Convezione, il Comitato lamenta l’assenza, nei programmi delle quattro scuole militari operanti nello Stato parte, di materie specifiche che abbiano come oggetto i diritti umani, la Convenzione e il Protocollo opzionale. Il Comitato lamenta inoltre la mancata applicazione della precedente raccomandazione relativa all’introduzione del divieto e della perseguibilità penale della vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a Paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 17). Il Comitato si rammarica inoltre per la mancanza, nel rapporto elaborato dallo Stato parte, di informazioni sulla riabilitazione e la reintegrazione sociale dei minori vittime dei crimini oggetto del Protocollo opzionale.
    72. Ribadendo le proprie raccomandazioni precedenti, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché intensifichi l’impegno nell’applicazione del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e:
    (a) emendi la propria dichiarazione ai sensi del Protocollo opzionale sull’età minima per il reclutamento al fine di conformarsi alla legislazione nazionale che prevede un’età minima di 18 anni;
    (b) emendi il Codice Penale vietando e perseguendo in maniera esplicita il reclutamento e l’utilizzo, da parte di forze e gruppi armati, di individui al di sotto di 18 anni di età in conflitti armati;
    (c) vieti e persegua ai sensi della legislazione nazionale la vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a Paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati;
    (d) includa il reclutamento e l’utilizzo di minori in conflitti armati tra i motivi previsti dalla legislazione nazionale per la concessione dello status di rifugiato;
    (e) ratifichi la Convenzione sulle munizioni a grappolo.
    Sfruttamento sessuale
    73. Il Comitato accoglie con favore la creazione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, del Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet e dell’Osservatorio sulla prostituzione e sui crimini ad essa connessi, nonché l’adozione della legge n. 11/2009, che prevede quale aggravante i reati sessuali perpetrati contro i minori. Esprime tuttavia la propria preoccupazione in merito alla mancanza di risorse e piani di coordinamento e finanziamento di tali attività. A tale proposito e in considerazione dell’aumento della prostituzione sulle strade delle principali città dello Stato parte, il Comitato si dichiara particolarmente preoccupato per l’insufficienza dei dati riguardanti le attività volte a eliminare la prostituzione minorile.
    Nonostante accolga con favore il potenziamento della legislazione nazionale in materia di sfruttamento sessuale, pornografia e prostituzione minorile (legge n. 38/2006), il Comitato lamenta la mancata definizione del concetto di pornografia minorile secondo quanto richiesto ai sensi del Protocollo opzionale.
    74. Il Comitato manifesta la propria preoccupazione in merito alla riduzione del 50%, rispetto al 2000, del finanziamento per l’implementazione del Protocollo opzionale e al fatto che l’accento sia posto principalmente sull’aspetto della tratta. Il Comitato si dichiara inoltre preoccupato per l’insufficienza dei programmi volti a prevenire gli abusi sessuali e lo sfruttamento di gruppi di minori particolarmente vulnerabili e per la difficoltà nell’identificazione delle vittime della pornografia e della prostituzione minorile.
    75. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:
    (a) armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all’interno del proprio Codice Penale;
    (b) elabori e implementi una strategia per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali, ponendo l’accento sui gruppi di minori più vulnerabili, tra cui i minori Rom;
    (c) provveda all’identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all’Unità di analisi del materiale pedopornografico;
    (d) garantisca il funzionamento efficace dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il database volto al monitoraggio di tali reati;
    (e) riorganizzi l’Osservatorio sulla prostituzione e sui crimini ad essa connessi o ne affidi il mandato e le attività a un organismo esistente al fine di garantire il monitoraggio della prostituzione infantile e dell’abuso di minori.
    Amministrazione della giustizia minorile
    76. Il Comitato accoglie in maniera positiva l’enfasi posta sulle misure alternative e la reintegrazione nel sistema di giustizia minorile dello Stato parte. Ciononostante, il Comitato si dichiara preoccupato in merito alla mancata adozione del disegno di legge sul sistema carcerario minorile volto a diversificare ulteriormente la risposta da parte del sistema di giustizia minorile ai tagli di natura finanziaria che minacciano l’attuale sistema. A tale proposito, il Comitato esprime particolare preoccupazione in merito alle segnalazioni relative all’eccessivo ricorso a misure detentive, alla prolungata custodia cautelare di minori e all’accesso inadeguato a istruzione e formazione da parte dei minori detenuti presso gli Istituti Penali Minorili (IPM).
    77. Il Comitato esprime inoltre profonda preoccupazione in merito alle segnalazioni riguardanti il collocamento di minori presso Istituti Penali Minorili e centri di accoglienza sulla sola base della mancanza di documenti. L’aumento del numero di minori stranieri e Rom fermati dalle autorità giudiziarie durante il periodo di riferimento costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione, così come il fatto che tali minori godano delle pene sostitutive e delle misure alternative previste dalla legge in misura minore rispetto ai coetanei di nazionalità italiana.
    78. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte conformi pienamente il proprio sistema di giustizia minorile a quanto stabilito dalla Convenzione e, in particolare, dagli articoli 37, 39 e 40 e ad altri standard rilevanti, ivi comprese le Regole sugli standard minimi per l’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole per la protezione dei minori privati della loro libertà (Regole dell’Avana), le Linee guida per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale e il commento generale n. 10 (2007) del Comitato sui diritti dell’infanzia in materia di giustizia minorile. In particolare, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché:
    (a) adotti il disegno di legge sul sistema carcerario minorile senza ingiustificate proroghe;
    (b) destini al sistema di giustizia minorile risorse umane, tecniche efinanziarie adeguate, al fine di garantire pene sostitutive e altre misure alternative alla privazione della libertà, secondo quanto raccomandato dal Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/10/21/Add. 5, par. 116 e 122);
    (c) conduca un’analisi approfondita sulla numerosa presenza di minori stranieri e Rom nel sistema di giustizia minorile;
    (d) istituisca un sistema di monitoraggio indipendente al fine di effettuare visite regolari ai luoghi in cui i minori sono detenuti.
    Minori appartenenti a minoranze
    79. Il Comitato nutre serie preoccupazioni in merito alle scarse condizioni di salute dei minori Rom, come dimostrano l’alto tasso di mortalità infantile, la maggiore incidenza di malattie croniche e infettive e il basso tasso di vaccinazione, e riguardo al fatto che il limitato accesso all’assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali sia, in certa misura, considerato come autoimposto. Il Comitato esprime inoltre la propria preoccupazione in merito al limitato numero di minori Rom che frequentano le scuole primarie e, in particolar modo, secondarie. In considerazione delle deplorabili condizioni economiche e dell’esclusione sociale della comunità Rom, il Comitato teme che lo Stato parte stia affrontando la questione dal punto di vista della sicurezza (Patti di sicurezza del 2006, decreto di emergenza del 2008) piuttosto che concentrarsi su misure di inclusione basate sulla partecipazione. A tale proposito, il Comitato esprime profonda preoccupazione per l’ulteriore peggioramento delle condizioni di vita della comunità Rom in seguito alle misure adottate ai sensi dei decreti di emergenza, le quali hanno, di fatto, esacerbato la segregazione attraverso la costruzione di “container per l’alloggio temporaneo”. Il Comitato rileva inoltre, con la massima preoccupazione, il decesso di sei bambini presso campi Rom “illegali” caratterizzati da condizioni estremamente disagiate, così come gli sgomberi, le  espulsioni e gli sforzi, da parte del governo, di separare i minori Rom dai rispettivi genitori a scopo di protezione. Si dichiara inoltre preoccupato per l’aumento dell’accattonaggio, in particolare tra i minori Rom, e al legame tra tale pratica e il crimine organizzato. Ulteriore motivo di preoccupazione da parte del Comitato sono le segnalazioni in merito alla maggiore incidenza di matrimoni precoci all’interno della comunità Rom residente in Italia e la mancanza di informazione e di interventi al riguardo da parte dello Stato.
    80. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) sospenda lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi e le ordinanze del 30 maggio 2008;
    (b) elabori e adotti, con la partecipazione delle comunità interessate, un piano di azione a livello nazionale che promuova la reale integrazione sociale della comunità Rom in Italia, tenendo conto della delicata situazione dei minori, in particolare in termini di salute e istruzione;
    (c) destini risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di garantire il miglioramento sostenibile delle condizioni socio-economiche dei minori Rom;
    (d) adotti misure adeguate per contrastare pratiche dannose quali i matrimoni precoci;
    (e) elabori linee guida incisive e fornisca ai funzionari pubblici la formazione adeguata al fine di migliorare la comprensione della cultura Rom e prevenire una percezione stereotipata e discriminatoria dei minori appartenenti a tale etnia;
    (f) ratifichi la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

    H. Ratifica degli strumenti internazionale in materia di diritti umani
    81. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte ratifichi i principali trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e i Protocolli opzionali di cui non è ancora membro, ossia la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell’apolidia.

    I. Cooperazione con organismi regionali e internazionali
    82. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte collabori con il Consiglio d’Europa nell’applicazione della Convenzione e di altri strumenti in materia di diritti umani, sia all’interno del territorio nazionale che in altri Stati membri del Consiglio d’Europa.

    J. Follow-up e distribuzione
    83. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte adotti tutte le misure necessarie a garantire che le presenti raccomandazioni siano applicate, inter alia, attraverso la trasmissione al Capo dello Stato, al Parlamento, ai ministri competenti, alla Corte Suprema e alle autorità regionali e locali affinché possano prestarvi la giusta attenzione e intraprendere le azioni necessarie.
    84. Il Comitato raccomanda inoltre che il terzo e quarto rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato parte, così come le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano resi ampiamente disponibili nelle lingue del Paese, attraverso Internet (ma non esclusivamente) e diffusi presso il grande pubblico, la società civile, le organizzazioni, i media, i gruppi giovanili e professionali e i minori, al fine di creare dibattiti e consapevolezza in merito alla Convenzione, ai rispettivi Protocolli opzionali e al loro monitoraggio e implementazione.
    Rapporto successivo
    85. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il quinto e il sesto Rapporto periodico entro il 4 aprile del 2017, includendovi le informazioni relative all’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione sulle linee guida specifiche e armonizzate in materia di comunicazione adottate il 1° ottobre del 2010 (CRC/C/58/Rev.2 e Corr. 1) e ricorda allo Stato parte che i futuri Rapporti dovranno essere conformi a tali linee guida e non superare le 60 pagine. Sollecita inoltre lo Stato parte a presentare il proprio Rapporto in conformità a quanto stabilito dalle suddette linee guida. In caso di superamento del limite di pagine prestabilito, lo Stato parte dovrà rivedere e presentare nuovamente il Rapporto in conformità a tali linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato parte che, qualora non sia in grado di rivedere e presentare nuovamente il Rapporto, non sarà possibile garantirne la traduzione a scopo di esame da parte degli organi del trattato.
    86. Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a presentare un documento essenziale aggiornato conforme ai requisiti del documento essenziale comune incluso nelle linee guida condivise per l’attività di reporting, approvate nel giugno 2006, nel corso del quinto Inter-Committee Meeting of the human rights treaty bodies (HRI/MC/2006/3).

    crc_c_ita_co_trad_riv_apr_2012