Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Favoreggiamento pedofilia: don Fusta rinviato a giudizio, processo il 6 dicembre

    Favoreggiamento pedofilia: don Fusta rinviato a giudizio, processo il 6 dicembre

    Pietra Ligure. Don Luigi Fusta è stato rinviato oggi a giudizio dal gip Fiorenza Giorgi: il sacerdote, da pochi giorni in pensione dalla parrocchia pietrese di San Nicolò, dovrà rispondere del favoreggiamento di un pedofilo.

    La Corte di Cassazione ha rinviato gli atti al tribunale di Savona ed il gip ha decretato il rinvio a giudizio del religioso. Il processo è stato fissato per il 6 dicembre davanti al giudice monocratico Francesco Meloni.

    A don Fusta viene principalmente contestato il fatto di aver consigliato alla madre della giovane vittima di non sporgere denuncia alle autorità. I fatti presi in esame risalgono al 2006.

    Al centro dell’episodio c’era una ragazzina dodicenne che venne palpeggiata da un sessantenne loanese, amico della famiglia che si era detto disponibile a far compagnia alla piccola a letto con l’influenza.

    La sentenza di assoluzione del gup Emilio Fois è finita in Cassazione e di lì il fascicolo è tornato a Savona, dove sarà oggetto del confronto che si prevede serrato fra la difesa del sacerdote, sostenuta dall’avvocato Andrea Frascherelli, e il pm Giovanni Battista Ferro.

    http://www.ivg.it/2013/10/favoreggiamento-pedofilia-don-fusta-rinviato-giudizi/

  • Pedofilia, padre Turturro condannato in Cassazione

    Pedofilia, padre Turturro condannato in Cassazione

    28 novembre 2012 – Colpevole di violenza sessuale e di pedofilia. E’ questa la sentenza emessa nei confronti del noto ex parroco dell’antimafia Padre Paolo Turturro. La pena dev’essere rideterminata, perche’ uno dei due episodi contestati all’ex parroco della chiesa palermitana di Santa Lucia – noto per il suo impegno antimafia- e’ caduto in prescrizione. Lo ha deciso, al termine di una camera di consiglio che si e’ protratta fino a notte inoltrata, la Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza con cui, nell’ottobre 2011, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna a sei anni e sei mesi inflitta al religioso.

    Il nuovo giudizio (“di rinvio”) servira’ solo per stabilire il “quantum” della condanna, tenuto conto del fatto che i supremi giudici, accogliendo la tesi dell’avvocato Ninni Reina, hanno collocato uno dei due fatti nel 1999 e non piu’ nel 2001: essendo trascorsi 13 anni, l’episodio e’ stato cancellato dal tempo trascorso. Questo non significa pero’ che l’ex parroco sia innocente: in questo caso la Cassazione avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione.

    Turturro, sacerdote schierato sul fronte dell’antimafia, era finito nei guai nel 2001, dopo essere stato denunciato dalla scuola frequentata da un suo alunno, che all’epoca aveva 10 anni: il bambino pubblicamente aveva ammesso – durante una chiacchierata in classe – di essere stato baciato in maniera intima dal parroco. Proprio questo fatto, piu’ recente, e’ rimasto in piedi nel processo.

    Ad essere stato prescritto e’ un altro episodio, in cui ci sarebbe stato un rapporto vero e proprio, con un altro ragazzino, anche lui di 10 anni circa all’epoca dei fatti. Il religioso aveva sempre protestato la propria innocenza e aveva anche sostenuto di essere stato vittima di una sorta di complotto interno al popolare quartiere del Borgo Vecchio di Palermo, in cui c’e’ la chiesa di Santa Lucia ed e’ forte la presenza mafiosa.

    Ma la ritrosia delle famiglie degli alunni a denunciarlo (solo una poi si e’ costituita parte civile, con l’assistenza dell’avvocato Paola Rubino) e le tante testimonianze rese al dibattimento nel segno della reticenza e dell’omerta’ non hanno confermato affatto questa tesi. Finora la Diocesi di Palermo non ha mai sospeso il sacerdote, che, dopo essere stato allontanato dal capoluogo siciliano per un paio d’anni, su ordine del Gip, e’ adesso responsabile del santuario della Madonna del Ponticello, a pochi passi da via Maqueda, nel centro storico di Palermo.

    L.A.

  • Don Luciano rimane prete nonostante la condanna per pedofilia

    Don Luciano rimane prete nonostante la condanna per pedofilia

    Il Vaticano ha deciso, sarà il tribunale canonico a giudicare l’ex parroco di

    Don Luciano Massaferro evita la riduzione allo stato laicale, almeno per ora. Le autorità vaticane hanno deciso che il parroco di San Vincenzo e San Giovanni dovrà essere sottoposto a un processo canonico per valutare eventuali sanzioni nei suoi confronti. Il provvedimento è stato firmato da Benedetto XVI negli ultimi giorni del suo pontificato, ma è arrivato a conoscenza della curia albenganese solo la scorsa settimana. A presiedere il collegio giudicante sarà monsignor Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Genova.

    Il ricorso alla giustizia religiosa rappresenta una prima vittoria per il vescovo Mario Olivieri, che si era opposto all’ipotesi di “spretare” don Massaferro senza passare attraverso il giudizio canonico. Questo provvedimento è previsto per i crimini più gravi, quando il Vaticano si allinea alle sentenze dei tribunali penali italiani perché le considera esaustive e corrette. In questo caso, evidentemente, i vertici cattolici hanno ritenuto necessario un ulteriore approfondimento rispetto alle verifiche compiute dai magistrati del tribunale di Savona, della corte d’Appello di Genova e della Corte di Cassazione a Roma.

    Lo scorso luglio, l’ultimo grado del sistema giudiziario italiano ha confermato la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione per il sacerdote alassino. Don Massaferro è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale ai danni di una chierichetta undicenne nell’estate del 2009. In base al verdetto, il prete ha abusato della bambina (ora quindicenne) in tre distinte occasioni. A pesare sull’esito del processo sono stati anche i tentativi di bloccare la segnalazione della vicenda alle forze dell’ordine, effettuati nell’autunno del 2009 sia dall’imputato sia da un’amica, attraverso conversazioni con la piccola e i suoi familiari.

    Purtroppo per il parroco, però, la denuncia era già stata inoltrata agli investigatori dai medici che avevano visitato la bimba dopo i primi segnali di insofferenza psicologica. Le indagini della polizia hanno confermato la tesi accusatoria e la vittima ha ribadito la versione iniziale durante l’incidente probatorio.

    Nei mesi scorsi, gli avvocati del pedofilo hanno presentato ricorso alla corte europea di Strasburgo, sostenendo che il parroco è stato vittima di un caso di malagiustizia. Se il tribunale internazionale per i diritti dell’uomo accogliesse l’istanza del religioso, si aprirebbe la strada per la ripetizione del processo penale.

    Nel frattempo si svolgerà a Genova il procedimento canonico per decidere se allontanare o meno don Massaferro dall’attività religiosa. Come nelle aule giudiziarie di Savona, Genova e Roma, la difesa dell’imputato punterà sull’assenza di elementi probatori oltre alla testimonianza della bambina, considerata inattendibile dai legali del sacerdote.

  • Cassazione. Fa reato il prete che induce a ritirare denuncia per pedofilia su bimba di 10 anni

    Cassazione. Fa reato il prete che induce a ritirare denuncia per pedofilia su bimba di 10 anni

    Il parroco che induce la mamma di una ragazzina infradecenne, che ha subito atti sessuali, a togliere la denunzia rischia la condanna per favoreggiamento.

    Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 marzo – 10 aprile 2013, n. 16391
    Presidente Agrò – Relatore Capozzi

    Considerato in fatto

    1. Con sentenza del 3.7.2012 il G.U.P. del Tribunale di Savona dichiarava n.d.p. perché il fatto non sussiste nei confronti di F.L. , parroco di (omissis) , imputato del delitto di cui all’art. 378, 61 n.9 c.p. per aver aiutato P.P. – dopo la commissione da parte di quest’ultimo, e senza avervi concorso, del delitto di cui all’art. 609 quater c.p. ai danni di una infradecenne – ad eludere le investigazioni dell’Autorità di Polizia in quanto, contattato dalla madre della vittima, cercava di dissuaderla dallo sporgere denuncia suggerendole espressamente di non fare nulla e anzi dicendole – tra l’altro – “devi dire a tua figlia che la denuncia è contro la Chiesa”, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con abuso dei poteri e comunque violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.
    2. La sentenza liberatoria impugnata ha fondato la decisione ritenendo -in punto di diritto – insussistente l’elemento oggettivo del delitto contestato. Ha argomentato che, in assenza di un obbligo di denuncia da parte della madre della vittima, il suggerimento di altri di non sporgere denunzia si pone sullo stesso piano della stessa omessa denuncia, cosicché, non punendosi l’omessa denuncia da parte di chi non ha obbligo di effettuarla, non deve parimente punirsi colui che istiga la predetta omissione. Inoltre, la mancata denuncia e l’eventuale persuasione del terzo mancherebbero dell’elemento oggettivo dell’elusione delle investigazioni della p.g., in quanto l’omessa denuncia costituirebbe atto neutro che non elude le investigazioni, anche se non le aiuta e non ne determina l’avvio.
    3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Savona il quale deduce erronea applicazione della legge processuale penale e manifesta illogicità della motivazione laddove postula l’assimilazione tra l’omessa presentazione della denuncia e la condotta di suggerire ad altri di non sporgere denunzia: la prima, anche se non obbligatoria, deve essere libera e consapevole e non essere influenzata da falsi argomenti agitati da terzi che obiettivamente aiutano il reo ad eludere le investigazioni. Cosicché risulta erronea la decisione resa nell’udienza preliminare di escludere già in astratto la riconducibilità al delitto di favoreggiamento la condotta dell’imputato di suggerire alla madre della giovane vittima di non denunciare il parrocchiano abusante per pretesa contrarietà alla religione cattolica certamente così, ed almeno in ipotesi, aiutando il reo ad eludere le investigazioni.

    Motivi della decisione

    1. Il ricorso è fondato.
    2. Il principale argomento – sopra ricordato – utilizzato dalla sentenza per negare l’accesso alla verifica dibattimentale dell’accusa di favoreggiamento è evidentemente eccentrico rispetto al thema sottoposto dall’organo di accusa.
    Non si versa, nella specie, in un preteso concorso per istigazione dell’imputato nella omissione altrui di denunciare l’abuso sessuale, quanto, invece, in una autonoma condotta commissiva dell’imputato volta a determinare l’altrui libera condotta ed, in ipotesi, finalizzata all’ausilio dell’autore del delitto presupposto.
    Risulta così errato l’assunto in ordine alla insussistenza dell’elemento obiettivo del reato secondo la stessa impostazione accusatoria.
    4. In tema di favoreggiamento personale, la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che l’”aiuto” comprende anche la pressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l’agente operi quando le investigazioni dell’autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura concluse (Sez. 2, Sentenza n. 10211 del 02/07/1985 Rv. 170936 Imputato: Clemente; v. anche, sotto il primo aspetto, Sez. 2, Sentenza n. 9512 del 11/12/1989 Rv. 184776 Imputato: Materazzo) e, sin da risalente autorevole dottrina, si è chiarito che l’aiuto deve essere positivo e diretto, in relazione allo scopo, ma non occorre che lo sia anche in rapporto alla persona aiutata, alla quale può benissimo prestarsi aiuto mediato. Cosicché la condotta di favoreggiamento può commettersi anche mediante pressione esercitata sopra un terzo, ed in tale ipotesi, se la legge riconosce a codesto terzo la facoltà giuridica di determinarsi a vantaggio del favoreggiato, il titolo di favoreggiamento si presenterà se l’ausiliatore abbia usato violenza fisica o morale o frode.
    5. Ebbene, una siffatta pressione morale è sottesa alla accusa allorquando ascrive all’imputato di aver agitato pretestuosamente nei confronti della madre della vittima la finalità antagonista della denuncia dell’abuso.
    Si esula nella specie dall’Ipotesi del mero consiglio – ritenuto irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie da Sez. 6, sent. n. 18164 del 26.4.2012, Giorgieri – che comunque implica la ponderazione dei reali elementi del caso in favore di chi ne è destinatario. L’imputato ha, invece, abusato della qualità rivestita, violando i doveri connessi al suo ministero pastorale, allorquando ha strumentalizzato il legame spirituale di colei che gli si era rivolto in quel grave frangente ponendo, senz’altro e radicalmente, in conflitto la denuncia con la stessa istituzione e confessione religiose. In tal modo, conculcando la libera determinazione della madre così pressata ad omettere la denuncia ed a condizionare nello stesso senso la piccola vittima.
    6. A tal riguardo, del tutto omessa nella sentenza è la considerazione della contestata qualità di ministro del culto rivestita dall’imputato con la correlata violazione dei doveri discendenti da detta qualità, che la giurisprudenza di legittimità ravvisa anche se – come nella specie – il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall’altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3, Sentenza n. 37068 del 24/06/2009 Rv. 244963 Imputato: Abbiati).
    7. Secondo l’insegnamento di questa Corte, inoltre, l’art. 378 c.p. prevede condotte finalizzate a frapporre ostacoli, e comunque a fuorviare l’attività diretta all’accertamento dei reati e alla individuazione dei responsabili, onde per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella diretta ad evitare che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell’autore di esso (ex multis, Sez. 6, 24.10.03 n.709 Rv.228257; Sez, 6, sent. del 26.4.2012 n. 18164, Giorgieri, non massimata). Risulta, quindi, errato anche il secondo argomento della sentenza sulla assenza di obiettiva valenza elusiva della perseguita omissione della denuncia, tenuto conto che per l’integrazione della fattispecie non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (ex multis, Sei. 6, Sentenza n. 3523 del 07/11/2011 Rv. 251649, Papa).
    Oggettiva idoneità che, quindi, deve ravvisarsi nell’omessa denunzia e senza considerare l’ulteriore concorrente contestazione – non valutata dalla sentenza – dell’induzione della madre a condizionare la vittima minorenne affinché non dichiarasse la verità dei fatti.
    8. Ritiene, quindi, il Collegio che nella specie sussistano i vizi denunciati dal ricorrente rispetto alla ipotesi di favoreggiamento, nella specie, correttamente contestata.
    9. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo giudizio che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Savona.

    http://www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=4365

  • Abusi su seminarista, don Baresi potrebbe tornare dietro le sbarre

    Abusi su seminarista, don Baresi potrebbe tornare dietro le sbarre

    brescia non c’è pace per don marco baresi, l’ex direttore del seminario vescovile di via bollani condannato per abusi sessuali nei confronti di un ex seminarista, minorenne ai tempi dei fatti, e di detenzione di materiale pedopornografico. in attesa del giudizio definitivo ha scontato 4 anni e 6 mesi ai domiciliari. ma ora per lui potrebbe tornare in campo una misura cautelare. libero da 8 mesi il sacerdote, originario di chiari, era stato arrestato a sorpresa su richiesta del pm simone marcon, pochi giorni dopo aver ricevuto un avviso di garanzia. la corte di cassazione ha ora rigettato l’ennesimo ricorso degli avvocati del prelato, confermando la sentenza di condanna a sette anni e quattro mesi emessa a maggio scorso. ricordiamo che il fermo di don baresi era stato effettuato a novembre del 2007 con grande scalpore del mondo cattolico e la nascita di un movimento per chiederne la liberazione. la condanna in primo grado è del 2007, confermata dall’appello di giugno 2010 e dal terzo grado dello scorso anno. ad accusare il prete un ragazzo che all’epoca dei fatti aveva meno di 14 anni. aveva confessato a una psicologa di aver avuto rapporti sessuali con il prete. a seguire c’è stata la denuncia..

    Autore:web

    Pubblicato il: 22-Febbraio-2013

  • Abusi su un minore: la Cassazione rigetta il ricorso di don Baresi

    Abusi su un minore: la Cassazione rigetta il ricorso di don Baresi

    Il 27 novembre 2007 il sacerdote viene ammanettato in Seminario: ha giù scontato 4 anni e 6 mesi, gliene restano tre

    Don Don Marco Baresi
    Era tornato libero da circa otto mesi, dopo aver scontato 4 anni e 6 mesi ai domiciliari in attesa che il giudizio diventasse definitivo. Ma presto, per don Marco Baresi, ex vicerettore del Seminario diocesano di Brescia, potrebbero aprirsi le porte del carcere per il residuo della pena ora diventata inappellabile. Così ha disposto la corte di Cassazione che rigettando l’ennesimo ricorso presentato dagli avvocati, difensori Stefano Lojacono e Luigi Frattini, ha confermato la sentenza del maggio scorso: sette anni e quattro mesi per abuso su minore e detenzione di materiale pedopornografico. E lui, don Marco, a chi lo ha sostenuto fino a costituire il gruppo «FreeDon», ha detto che «se l’aspettava» finisse così. Gianmario, che lo conosce sin da quando era curato a San Zeno, l’ha sentito poche ore dopo il verdetto. «L’ha messa sul piano religioso, della fede, come ha sempre fatto in questi anni» – «è come se fosse una prova spirituale», diceva – e ha persino «tranquillizzato» l’amico preoccupato. Era il 16 maggio scorso quando la corte d’appello di Brescia, nell’appello-bis disposto dalla Cassazione, che, nel giugno 2011, aveva parzialmente riformato una condanna a 7 anni e 6 mesi, assolse il sacerdote solo per i fatti contestati dopo il dicembre 2004, quando cioè il ragazzino aveva abbandonato il Seminario, e concesse uno sconto di pena di due mesi condannando l’ex vicerettore a 7 anni e 4 mesi. Il caso era esploso il 27 novembre 2007, con l’arresto di don Baresi. Due anni prima, a una psicologa un ragazzo aveva confidato di aver avuto rapporti sessuali con il sacerdote quando frequentava le medie in Seminario e aveva meno di 14 anni.

    Mara Rodella 17 febbraio 2013 (modifica il 18 febbraio 2013)

    http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/13_febbraio_18/abusi-minore-cassazione-rigetta-ricorso-don-baresi-adesso-rischia-carcere-mara-rodella-2114061945409.shtml

  • Il parroco antimafia che era un pedofilo

    Il parroco antimafia che era un pedofilo

    Padre Paolo Turturro e’ colpevole di violenza sessuale e di pedofilia, ma la pena dev’essere rideterminata, perche’ uno dei due episodi contestati all’ex parroco della chiesa palermitana di Santa Lucia -noto per il suo impegno antimafia- e’ caduto in prescrizione. Lo ha deciso, al termine di una camera di consiglio che si e’ protratta fino a notte inoltrata, la Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza con cui, nell’ottobre 2011, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna a sei anni e sei mesi inflitta al religioso. Il nuovo giudizio (“di rinvio”) servira’ solo per stabilire il “quantum” della condanna, tenuto conto del fatto che i supremi giudici, accogliendo la tesi dell’avvocato Ninni Reina, hanno collocato uno dei due fatti nel 1999 e non piu’ nel 2001: essendo trascorsi 13 anni, l’episodio e’ stato cancellato dal tempo trascorso. Questo non significa pero’ che l’ex parroco sia innocente: in questo caso la Cassazione avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione.

    PARROCO ANTIMAFIA – Turturro, sacerdote schierato sul fronte dell’antimafia, era finito nei guai nel 2001, dopo essere stato denunciato dalla scuola frequentata da un suo alunno, che all’epoca aveva 10 anni: il bambino pubblicamente aveva ammesso – durante una chiacchierata in classe – di essere stato baciato in maniera intima dal parroco. Proprio questo fatto, piu’ recente, e’ rimasto in piedi nel processo. Ad essere stato prescritto e’ un altro episodio, in cui ci sarebbe stato un rapporto vero e proprio, con un altro ragazzino, anche lui di 10 anni circa all’epoca dei fatti. Il religioso aveva sempre protestato la propria innocenza e aveva anche sostenuto di essere stato vittima di una sorta di complotto interno al popolare quartiere del Borgo Vecchio di Palermo, in cui c’e’ la chiesa di Santa Lucia ed e’ forte la presenza mafiosa.

    SACERDOTE NON SOSPESO – Ma la ritrosia delle famiglie degli alunni a denunciarlo (solo una poi si e’ costituita parte civile, con l’assistenza dell’avvocato Paola Rubino) e le tante testimonianze rese al dibattimento nel segno della reticenza e dell’omerta’ non hanno confermato affatto questa tesi. Finora la Diocesi di Palermo non ha mai sospeso il sacerdote, che, dopo essere stato allontanato dal capoluogo siciliano per un paio d’anni, su ordine del Gip, e’ adesso responsabile del santuario della Madonna del Ponticello, a pochi passi da via Maqueda, nel centro storico di Palermo. (AGI)

    http://www.giornalettismo.com/archives/628393/il-parroco-antimafia-che-era-un-pedofilo/

  • Don Mario Francioni condannato ad un anno di reclusione. Pena sospesa

    Don Mario Francioni condannato ad un anno di reclusione. Pena sospesa

    Montefano. Don Mario Francioni è stato condannato a un anno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha così confermato la condanna in appello ricevuta dall’ex parroco di Montefano, accusato di aver avuto rapporti sessuali con una prostituta marocchina che all’epoca dei fatti aveva meno di 16 anni.

    I suo avvocati,Nascimbeni e Magnartelli, erano riusciti a dimostrare che nel 2005, anno in cui sarebbe avvenuto il rapporto sessuale, la baby squillo era già maggiorenne, per cui il sacerdote venne in primo grado assolto.

    La sentenza, però, venne impugnata dall’accusa e il caso finì in Corte d’Appello dove venne riconosciuta la colpevolezza di don Mario Francioni. Ieri l’ultimo grado di giudizio.

  • La Cassazione conferma la condanna per don Luciano

    La Cassazione conferma la condanna per don Luciano

    20.07.2012 –
    Per i giudici il prete ha molestato la sua chierichetta di 11 anni
    angelo fresia

    La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione per don Luciano Massaferro, il parroco di Alassio arrestato nel dicembre 2009 con l’accusa di avere molestato sessualmente una chierichetta di undici anni.

    Il verdetto della suprema corte é stato annunciato dai giudici poco prima delle 15. Il prete alassino ha atteso la sentenza nella sua casa alassina, dove è rinchiuso agli arresti domiciliari. A nulla è valso neppure l’intervento in extremis in suo aiuto dell’avvocato Franco Coppi, difensore in passato di Giulio Andreotti. Appena la condanna diventerà esecutiva, il sacerdote sarà trasferito in carcere.