Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Corte di cassazione

  • Pedofilia, Cassazione confermata la condanna all’ex parroco don Ruggero

    Pedofilia, Cassazione confermata la condanna all’ex parroco don Ruggero

    Lo riferisce la sua diocesi. I fatti risalgono a quando operava, tra il 1998 e 2008, nella parrocchia romana nel quartiere di Selva Candida. Il vescovo: “Vicino alle vittime”.

     “La Corte di Cassazione ha confermato definitivamente la condanna di don Ruggero Conti accusato di violenza sui minori”: lo riferisce il vicario generale della diocesi di Porto-Santa Rufina, monsignor Alberto Mazzola, sottolineando che il vescovo e tutta la comunità “rinnovano la più sentita vicinanza a tutte le vittime di questa grave e penosa vicenda”.

    I fatti addebitati a don Conti, sospeso dal sacerdozio dal 2011, risalgono a quando operava, tra il 1998 e il 2008, nella parrocchia romana nel quartiere di Selva Candida.

    Don Ruggero Conti, condannato nel 2013 in appello a 14 anni di reclusione per violenze sessuali sui minori, ora vede la conferma delle accuse anche da parte della Corte di Cassazione e a riferirlo è la stessa chiesa locale alla quale fa riferimento l’ormai ex parroco. “Il vescovo e la diocesi di Porto-Santa Rufina nel prendere atto della decisione, con doveroso rispetto per l’accertamentogiudiziale e profonda tristezza per la condotta del sacerdote, rinnovano la più sentita vicinanza a tutte le vittime”, dice monsignor Mazzola. “Nei confronti di don Conti, già soggetto a divieto dell’esercizio pubblico del ministero nel 2008 e sospeso ‘a divinis’ nel 2011, “conclusa la prima fase del processo canonico la Congregazione per la Dottrina della Fede stabilirà i passi successivi per la definizione”, conclude il vescovo.

    http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/03/13/news/confermata_condanna_per_pedofilia_all_ex_parroco_don_ruggeri-109428039/

  • Niente servizi sociali, don Turturro va in carcere

    Niente servizi sociali, don Turturro va in carcere

    Il tribunale di sorveglianza ha negato l’affidamento. Il sacerdote si è sempre proclamato innocente, rinchiuso in una cella di Pagliarelli

      di SALVO PALAZZOLO

    Si è sempre proclamato innocente, aveva chiesto di essere affidato ai servizi sociali, ma il tribunale di sorveglianza ha deciso di mandarlo in carcere per scontare la condanna a tre anni per abusi sessuali su minori. Don Paolo Turturro, ex parroco antimafia del Borgo Vecchio, è stato arrestato ieri pomeriggio. “Non ci aspettavamo questo esito – dice uno dei suoi legali, Vincenzo Gervasi – la procura generale aveva sospeso l’esecuzione della pena e aveva espresso parere favorevole alla richiesta di affidamento ai servizi sociali”. Ma il collegio presieduto da Giancarlo Trizzino ha deciso diversamente.

    Si conclude così una vicenda giudiziaria durata 13 anni. Le indagini della sezione Minori della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Alessia Sinatra, hanno portato il 7 giugno scorso alla pronuncia definitiva della Corte di cassazione. Tre anni per alcuni baci pesanti a un chierichetto. Gli altre tre anni e sei mesi inflitti nel primo processo d’appello, per una violenza ancora più pesante, sono invece caduti per la prescrizione. Ma resta il racconto della vittima, che riporta alla fine degli anni Novanta, quando il sacerdote del Borgo Vecchio era il simbolo della Palermo che non si rassegnava alla violenza mafiosa. In quegli anni, don Turturro era già all’apice della notorietà per le sue battaglie sociali.

    Ma il ritratto del sacerdote che emerge dal processo è un altro. A tinte fosche. Nei giorni scorsi, Turturro aveva detto di accettare la sentenza, aveva anche accettato di sottoporsi a un percorso terapeutico e di osservazione psicologica: così sperava di evitare il carcere dopo la decisione della Cassazione, facendo anche volontariato con un gruppo di anziani disabili, quattro ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Ma è finito in carcere, per la prima volta, perché dopo le prime accuse era stato solo allontanato da Palermo. Ora, Paolo Turturro entra in una cella del carcere di Pagliarelli da sacerdote, perché la Chiesa non l’ha mai sospeso dopo i provvedimenti della magistratura: per lui era scattato solo un lungo esilio, prima in provincia di Messina, poi a Baucina, al Borgo della pace, che un tempo era il cuore delle attività con i bambini a rischio.

    http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/11/20/news/niente_servizi_sociali_don_turturro_va_in_carcere-100972788/

  • Don Seppia, condanna annullata e nuovo processo

    Don Seppia, condanna annullata e nuovo processo

    La Cassazione: cade l’accusa di induzione alla prostituzione, alla sbarra per rapporti sessuali con minori.

     La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri: don Riccardo Seppia, l’ex parroco di Sestri Ponente condannato per pedofilia e induzione alla prostituzione, dovrà avere un nuovo processo. Ma questa volta, secondo la Corte di Cassazione che ha annullato la precedente sentenza della Corte d’Appello che confermava una pena di nove anni e sei mesi di carcere, l’ex parroco non dovrà affrontare anche l’accusa di induzione alla prostutuzione, ma solo quella di rapporti sessuali con minori. Nella condanna – la stessa in primo grado e in apppello – avevano avuto un peso forte anche le accuse di cessioni plurime di droga e fornitura di cocaina agli stessi minori.

    E’ una sentenza che colpisce perchè riapre una vicenda tra le più drammatiche tra quelle legate alla pedofilia che hanno scosso la Chiesa e le comunità interessate. Il caso era scoppiato nel maggio 2011 con l’arresto di don Seppia, parroco della chiesa di Santo Spirito a Sestri Ponente e, una ventina di giorni dopo, dell’ex seminarista Emanuele Alfano, suo complice, che aveva avuto una condanna a 5 anni e tre mesi poi diminuita di un anno. Insieme, erano accusati di aver coinvolto degli adolescenti provenienti da situazioni di particolare disagio, ospiti di una casa famiglia, in rapporti sessuali e e consumo di droga.

    La Corte d’appello di Genova, il 22 marzo 2013, aveva confermato la sentenza di primo grado a 9 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione. Don Seppia, difeso dall’ avvocato Paolo Bonanni, era stato accusato di violenza sessuale su minore, tentata induzione alla prostituzione minorile, offerte plurime di stupefacenti a minori e cessione di cocaina all’ex seminarista Emanuele Alfano, anche lui arrestato nell’ambito della stessa inchiesta con l’accusa di induzione alla prostituzione minorile. Il difensore dell’ex parroco, aveva fatto ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza d’Appello e che si ricelebrasse il processo.

    L’inchiesta era partita da Milano dove i carabinieri stavano indagando su un giro di droga spacciata in palestre e saune frequentate in particolare da omosessuali. A inchiodare l’ex parroco vi furono le testimonianze di alcuni ragazzini tra i quali un chierichetto quindicenne che aveva raccontato di aver subito, in sacrestia, “attenzioni particolari” del sacerdote mai sconfinate, però, in atti sessuali veri e propri. E poi, a smascherare le responsabilità dell’ex sacerdote, vi furono le intercettazioni e gli sms, oltre alle chiamate con l’amico Emanuele Alfano al quale don Seppia avrebbe confidato le sue fantasie sessuali con i ragazzini.
    Riccardo Seppia è rinchiuso nel carcere di Sanremo nel reparto dei “sex offenders”.
    http://genova.repubblica.it/cronaca/2014/11/20/news/don_seppia_condanna_annullata_e_nuovo_processo-100986626/

  • Vaticano e pedofilia: belle parole, pochi fatti

    Vaticano e pedofilia: belle parole, pochi fatti

    La mole di documenti inquietanti, pubblicati a Chicago sugli abusi commessi dal clero tra gli anni 1950 e 2010, è un campanello di allarme per il Vaticano. Al di là dell’impegno personale di papa Francesco – evidenziato dalla decisione di sottoporre a processo penale il pedofilo ex nunzio nella Repubblica dominicana Jozef Wesolowski – la vicenda ripropone la questione della grande disparità esistente da una nazione all’altra, più precisamente da una conferenza episcopale all’altra, nelle strutture per contrastare le violenze contro ragazzi e ragazze.

    La speciale commissione anti-abusi, formata dal Papa va a rilento. C’è stata qualche riunione, ma finora non sono state elaborate linee-guida, che organizzino a livello planetario le modalità per accogliere le denunce, indagare sui misfatti e risarcire le vittime. LA CHIESA ha molto da recuperare. Perché gli Stati in quanto tali non hanno praticato sistematicamente una politica di insabbiamento quando un insegnante o un allenatore compivano atti di pedofilia.

    Non c’erano prefetti che trasferivano silenziosamente l’insegnante o l’allenatore da una scuola o una palestra all’altra. Non c’erano denunce andate misteriosamente perdute nei meandri del ministero della Giustizia o nella corte di Cassazione. Non c’erano criminali graziati in extremis come per esempio il fondatore dei Legionari di Cristo Marcial Maciel – obbli – gato solamente da Benedetto XVI a una vita ritirata e di preghiera – a cui fu risparmiato il processo ecclesiastico.

    Nella Chiesa, invece, a partire dalla svolta indicata da papa Ratzinger con la sua Lettera ai cattolici d’Irlanda, si tratta di smantellare una prassi secolare di copertura degli abusi e di creare organismi precisi a cui le vittime possano rivolgersi per avere giustizia. Molto si è fatto in questi anni, troppo rimane ancora da fare. Ci sono paesi in cui ci sono organismi funzionanti.

    Prendiamo gli Stati Uniti, dove mons. Blase Joseph Cupich è diventato da poche settimane arcivescovo di Chicago succedendo proprio al cardinale George: all’interno della conferenza episcopale statunitense Cupich è presidente della Commissione per la protezione dei minori. Anche in altre nazioni, per esempio la Germania, esistono organismi del genere. In Polonia c’è un Centro per la tutela dei minori, creato dall’episcopato.

    L’Italia è tra i paesi dove la conferenza episcopale –quanto a strutture specifiche di aiuto alle vittime – continua a latitare. L’assem – blea della Cei si riunisce domani ad Assisi, discuterà della formazione del clero e certamente anche della sensibilizzazione sul tema del rapporto con i minori. Ma di centri di ascolto per le vittime e di impegni per i risarcimenti la Cei continua tenacemente a non parlare. Spetta proprio alla commissione vaticana anti-abusi elaborare le procedure più efficaci per affrontare il fenomeno, dando al Papa gli strumenti operativi per imporre una linea uniforme valida per la Chiesa cattolica in ogni nazione.

    Le poche riunioni, organizzate da marzo in poi (quando l’organismo fu costituito) e i rapporti via mail tra i membri del gruppo, non assicurano però speditezza ai lavori. A settembre il pontefice ha nominato segretario della commissione l’americano Robert Oliver (già promotore di giustizia, cioè “pubblico ministero”, al Sant’Uffizio) per dare impulso all’iniziativa. Ma fino a oggi niente è stato prodotto. E gli scandali incombono.

  • Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Prete abusa di un minore per tre anni: la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravita.

    la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato.

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545

    Presidente Brusco – Relatore Iannello

    Ritenuto in fatto

    Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione in data 21/12/2010, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, con la quale P.D. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in piu occasioni, nel periodo compreso tra il 2/9/2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita fisica e psichica derivanti dalla differenza di eta (quarantacinque anni) e dal divario culturale, economico e sociale nonche della fragilita personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualita di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalita.

    Su ricorso dell’imputato, la terza sezione di questa Suprema Corte con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen..

    Premesso che, al riguardo, i giudici di merito avevano evidenziato come la qualita rivestita dall’imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall’ altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunita giustificando cosi la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per se non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenziava al piu il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l’abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualita, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l’imputato avesse abusato o dei doveri, ancorche generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, cosi da collocare il suo status al di la della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado relativamente all’aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio.

    Ripercorsi gli aspetti salienti della vicenda, rilevava la corte territoriale che lo scenario descritto basta ad individuare che lo stato sacerdotale di Don P. ha in essa avuto rilievo, rimarcando in particolare in tal senso che:

    il P., presentandosi al ragazzo come missionario, faceva riferimento alla sua veste religiosa, ruolo con cui era conosciuto e si era presentato anche ai familiari e agli operatori e tale da agevolare la frequentazione, allontanando i sospetti dalla sua natura di soggetto dedito a pratiche sessuali proibite;

    egli inoltre convinceva il minore a seguirlo presso l’abitazione e a soggiacere alle richieste sessuali, approfittando dell’autorita e del prestigio connessi alla qualita di sacerdote, tradendo la fiducia di chi aveva fatto affidamento sul ministero da lui svolto e sull’osservanza, da parte sua, dei doveri correlati alla condizione di sacerdote, tenuto al voto di castita;

    i rapporti, anche di natura sessuale, instaurati col minore, si erano a lungo protratti anche in occasione delle visite che il ragazzo faceva al prete di domenica (giorno dedicato nella credenza religiosa alle pratiche del culto);

    indipendentemente dalla fede religiosa del minore, «il sacerdote era comunque tenuto ad osservare, per quanto lo riguardava, i doveri spettanti ad un ministro del culto»;

    il P. come tale era «rispettato e considerato sia dalla vittima della condotta di abuso, sia dal contesto familiare del minore e dagli operatori della comunita che avevano avuto occasione di incontrarlo e di proporgli l’affido temporaneo»;

    dalle stesse dichiarazioni della vittima, emergeva che il prete lo aveva indotto alle pratiche sessuali dicendogli che «era una cosa normale», espressione tanto piu convincente in quanto indirizzata ad un minore, di fragile personalita e minato dalle esperienze vissute; all’interno della sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, fra gli altri materiali, anche un raccoglitore contenente ritagli di giornali sui rapporti tra Chiesa ed omosessualita e due libri sull’argomento.

    In ordine alle conseguenze del reato, evidenziava inoltre il giudice a quo che, nei colloqui con il consulente specialista in neuropsichiatria infantile, il ragazzo era apparso confuso, disorganizzato e angosciato e tendeva a tornare sul tema degli abusi, rappresentandosi come vittima di un raggiro, di un inganno perpetrato da una persona malevola: fatti in conseguenza dei quali aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di entita severa ad andamento cronico.

    Riteneva pertanto che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell’imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosita, come tale meritevole di aggravamento di pena».

    2.1. Con riferimento inoltre al dubbio di incostituzionalita sollevato dalla parte con riguardo all’art. 47 legge 26/07/1975, n. 354, circa il trattamento penitenziario incombente, rilevava la Corte d’appello che si trattava di questione «sfornita di rilevanza ai fini del decidere non essendo compito dei giudici di merito quello di individuare le modalita del trattamento penitenziario, rimesse alla magistratura di sorveglianza una volta approdata la sentenza allo stato di irrevocabilita».

    Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per ministero dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.

    3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l’aggravante in contestazione nella violazione del voto di castita fatto all’atto dell’assunzione del sacerdozio, la corte territoriale erroneamente identifica tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, gia di per se integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravita.

    Soggiunge che, a tal fine, nessun rilievo in particolare puo assegnarsi al dato temporale rimarcato in sentenza secondo cui i rapporti di natura sessuale avevano luogo anche in occasione delle visite domenicali.

    3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena.

    Rileva che, dando rilievo all’arco temporale e alla reiterazione dei comportamenti, ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la corte milanese e incorsa in errore di diritto atteso che la reiterazione di comportamenti da luogo a un reato continuato, e non ha invece alcun rilievo nella commisurazione della pena base, da commisurarsi con riferimento all’episodio ritenuto piu grave.

    3.3. Con un terzo motivo, in via ulteriormente gradata, il ricorrente infine reitera la questione di legittimita costituzionale, dedotta nel giudizio di appello ma disattesa con la sentenza impugnata, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., con riferimento agli art. 47-ter, comma 1, e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni, che prevedono rispettivamente l’esclusione della possibilita di detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e la necessita che, nel caso di condanna per tale delitto, la concessione di misure alternative alla detenzione sia subordinata alla osservazione scientifica della personalita condotta in carcere per almeno un anno, si applicano anche nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari sulla base di una positiva valutazione giudiziale di sufficienza di tale misura.

    In punto di rilevanza della questione, osserva che, in caso di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, l’applicazione delle disposizioni suindicate dell’ordinamento penitenziario, sebbene non direttamente fatta dalla Corte di cassazione, risulterebbe comunque effetto immediato e non evitabile nella fase esecutiva aperta dal giudizio di ultima istanza, sicche non vi sarebbe alcuna differenza fra la situazione in questione e i casi in cui si discuta della legittimita costituzionale di disposizioni sanzionatorie da applicare direttamente nel giudizio di cognizione.

    Quanto al fumus di fondatezza rileva in buona sintesi che, con riferimento alle disposizioni di ordinamento penitenziario segnalate, la questione sollevata e sostanzialmente sovrapponibile a quella che e stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010 che ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelare possono essere soddisfatte con altre misure».

    Analogo profilo di incostituzionalita deve secondo il ricorrente rilevarsi con riferimento alle norme segnalate, nella parte in cui – in deroga alla regola generale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni – impongono rigidamente il carcere, sulla base di una presunzione di pericolosita in ragione del tipo di delitto (abuso sessuale) per cui sia stata pronunciata condanna, e non fanno salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dei quali risulti che le esigenze di prevenzione speciale possono essere soddisfatte con le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.

    Considerato in diritto

    E infondato il primo motivo di ricorso.

    Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimita, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di un culto, non e necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma e sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita ed il prestigio che la qualita sacerdotale, di per se, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita (cfr., ex aliis, Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Abbiati, Rv. 244963; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204).

    Non e dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioe un nesso strumentale, che, se non e ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalita, puo certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso piu agevole la commissione del reato.

    La sentenza impugnata si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalita tra il ministero sacerdotale esercitato dall’imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenzia, sulla base di indiscussi elementi fattuali emergenti dall’istruttoria e in termini che risultano perfettamente pertinenti alla questione posta al suo esame, che da un lato la veste religiosa nella quale l’imputato si e presentato al ragazzo nonche ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell’agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l’ospitalita allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall’altro, al tempo stesso cio e stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti.

    In tal senso particolarmente significativo si rivela il riferimento:

    a) al rispetto, alla considerazione e alla incondizionata fiducia che proprio la veste sacerdotale ha consentito all’imputato di acquisire, nei rapporti con il minore, i suoi familiari e i responsabili della comunita ove lo stesso era inserito, indipendentemente dall’adesione o meno al suo credo religioso: piena fiducia che altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta con altrettanta facilita e immediatezza ed evidentemente ottenuta attraverso una sorta di facile ed efficace “mimetizzazione” della diversa natura del rapporto instaurato dietro la verosimile apparenza di un interesse legato al proprio ministero pastorale;

    b) alla presentazione al minore delle pratiche sessuali come «una cosa normale», tanto piu efficace e convincente in quanto inserita nel contesto di un rapporto personale ammantato da propositi di istruzione ed educazione, a loro volta rafforzati dalla propria qualita sacerdotale;

    c) all’azione di persuasione in particolare mirata a far si che il minore lo seguisse presso la propria abitazione, anch’essa condotta in forza dell’autorita e del prestigio connesso alla condizione di sacerdote.

    La sentenza impugnata dunque, ben mettendo in evidenza i detti aspetti della vicenda, resiste alle iterate censure dell’imputato, anche indipendentemente dal riferimento, oggetto di specifica critica, alla violazione del dovere di castita e al dato temporale costituito dalla perpetrazione degli illeciti rapporti sessuali anche in occasione delle visite domenicali effettuate dal ragazzo all’imputato.

    Quanto alla prima, per vero, se da un lato, essa e certamente implicita nella stessa condotta integrante la fattispecie di reato, dall’altro, di per se non assume una distinguibile valenza aggravante nei sensi predetti, se non nella misura in cui il dovere violato possa ritenersi contribuire all’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie e accertato che l’imputato ha tratto vantaggio nei sensi predetti; in tal senso, pero, e evidente che il rilievo di tale dovere violato in se non si distingue ai fini in parola da quello attribuibile piu in generale alla veste sacerdotale ed al piu ampio complesso dei doveri e dei valori da essa rappresentati e nella specie certamente violati.

    Quanto al secondo, analogamente, non sembra che la circostanza temporale della perpetrazione dei reati anche nella giornata di domenica, peraltro solo incidentalmente rimarcata dal giudice d’appello, possa assumere – avuto anche riguardo alla diversa fede religiosa del ragazzo e al luogo in cui erano commessi – autonomo rilievo nel senso predetto e distinguersi dal piu generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale, comunque ampiamente desumibile dagli altri elementi sopra considerati, valendo semmai solo a confermarne ulteriormente il profondo radicamento nella coscienza e nella determinazione volitiva dell’imputato.

    E infondato anche il secondo motivo di ricorso.

    E evidente infatti che, al di la del riferimento alla reiterazione delle condotte, la giustificazione del peso attribuito nella determinazione del trattamento sanzionatorio all’aggravante in questione poggia comunque del tutto adeguatamente sul riferimento alle modalita della condotta e al ruolo fortemente agevolativo della stessa nella consumazione del reato, oltre che sull’effetto moltiplicativo che l’essere il reato commesso da sacerdote nel contesto del descritto rapporto ha avuto in termini di pregiudizio sulla psiche del ragazzo.

    A conforto di tale valutazione – in se incontestata e fondata su consulenza specialistica condotta sulla persona della vittima – puo peraltro rammentarsi che, come la letteratura criminologica in argomento ha evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perche il rapporto esistente tra un prete e un minore e condizionato da una posizione di superiorita rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. «Questo tipo di abuso – e stato osservato – non distrugge solo l’integrita fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare e troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa … ».

    E infine palesemente inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato sostanzialmente ripropone la questione di legittimita costituzionale gia motivatamente disattesa dalla corte territoriale.

    E al riguardo sufficiente rilevare che tale riproposizione non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata che hanno condotto la corte territoriale a giudicare irrilevante la questione in quanto proposta nel presente giudizio di cognizione.

    Tale valutazione peraltro appare corretta e insuperabile, essendo del tutto evidente che le norme additate a sospetto di incostituzionalita non vengono in rilievo nel presente giudizio di cognizione e che le statuizioni adottate dal giudice di merito in punto di natura ed entita della pena detentiva applicata non potrebbero comunque mutare in dipendenza dell’eventuale accoglimento della questione di legittimita costituzionale sollecitata.

    Difetta, pertanto, con ogni evidenza, il requisito di rilevanza della questione prospettata, quale richiesto dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale – giova rammentare – perche l’autorita giurisdizionale possa investire la Corte costituzionale di questione incidentale di legittimita costituzionale e necessario, anzitutto, che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale …»: l’iniziativa incidentale puo dunque riguardare solo le norme di legge che influiscono sulla decisione del giudizio, le norme di legge che sono dunque, in qualche modo, applicabili in tale decisione.

    Ne e immaginabile che in sede di cognizione possa farsi governo alcuno delle norme censurate ai fini dell’applicazione, nel caso concreto, all’imputato di misure alternative alla detenzione, trattandosi di funzione per legge riservata alla magistratura di sorveglianza (art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

    A diversa conclusione non puo condurre la considerazione che la conferma della pronuncia impugnata avrebbe effetti immediati non altrimenti rimediabili attuativi della norma sospetta di incostituzionalita.

    Tale considerazione non muta ma anzi conferma il dato suddetto e che e l’unico cui occorre aver riguardo ai fini del giudizio di rilevanza della questione proposta: si tratta infatti di effetti successivi alla sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato de quo, che come tali presuppongono la sentenza e non sono da essa governati, ossia dipendono da leggi che non hanno alcuna rilevanza applicativa ai fini del giudizio a quo.

    E appena il caso di rammentare in proposito che il tentativo di interpretare in senso ampio il riferimento al «giudizio in corso» contenuto nell’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, come indicazione puramente spaziale e temporale, avente il significato non di subordinare la proposizione della questione a un’esigenza processuale, ma semplicemente di individuare una sede nella quale un soggetto particolarmente qualificato (il giudice) possa svolgere quella valutazione preliminare sulla non pretestuosita dell’iniziativa che si esprime nella deliberazione del secondo carattere della questione, la non manifesta infondatezza – interpretazione invero sottoposta al vaglio della corte delle leggi attraverso q.l.c. dell’art. 23 l. n. 87, cit. in quanto, in tale prospettiva, limitativo del meccanismo previsto nella legge costituzionale – e stato respinto dalla Corte costituzionale (con ordinanza n. 130 del 1971), la quale ha ribadito cosi l’opinione corrente della perfetta corrispondenza tra la norma della legge costituzionale e quella della legge ordinaria, successivamente ribadita nella giurisprudenza costituzionale che si e andata orientando verso una concezione sempre piu stretta ed esigente del requisito della rilevanza.

    Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omessi le generalita e gli altri dati identificativi delle parti.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

  • Don Domenico Pezzini; la cassazione conferma la condanna a10 anni

    Don Domenico Pezzini; la cassazione conferma la condanna a10 anni

    Pedofilia, confermati dalla Cassazione i 10 anni di reclusione

    VERONA – Nessuno sconto a don Domenico Pezzini, il prete-professore impegnato per un ventennio a tenere lezioni all’università di Verona e travolto da un’inghiacciante inchiesta-choc per pedofilia condotta dalla procura di Milano.

    Dieci gli anni di reclusione che il religioso originario di Borghetto Lodigiano e appartenente alla diocesi di Lodi si era visto infliggere sia in primo che in secondo grado e che, adesso, gli sono stati confermati in toto dalla Corte di Cassazione. «Le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perché il rapporto esistente tra un prete e un minore – hanno rimarcato nero su bianco i magistrati della quarta sezione della Suprema corte motivando la sentenza numero 14545 (6-27 marzo, presidente Brusco, relatore Iannello) – è condizionato da una posizione di superiorità rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”».

    Nell’interpretazione dei giudici romani, dunque, «la qualità rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravità». Di qui l’impossibilità di accogliere il triplice motivo di ricorso con cui l’avvocato Mario Zanchetti aveva sollecitato la riapertura del caso di don Pezzini, accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzino del Bangladesh. Secondo la procura milanese (dell’inchiesta si occupò il pm Cristiana Roveda), il sacerdote avrebbe abusato del giovane tra il 2006 e il 2009, approfittando di lui persino quando aveva meno di 14 anni. Molto conosciuto nella comunità omosessuale, dagli anni ’80 animatore di un gruppo di gay credenti che approfondiscono le tematiche relative all’omosessualità e ai suoi rapporti con il Cristianesimo, l’ormai 77enne don Pezzini nel 2010 ha subito anche l’onta delle manette mentre, adesso, si trova agli arresti domiciliari in una comunità monastica sul lago Maggiore. Fin da subito, il sacerdote si era proclamato innocente affermando di non sapere ancora «il perché di tutto questo, ma il racconto fatto dal ragazzo non corrisponde alla verità».

    Al contrario, però, i giudici non arretrano di un passo perché quella offerta da don Pezzini, scrivono ancora i magistrati della Cassazione, è «un’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie è accertato che l’imputato ha tratto vantaggio». Per non parlare del «generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale», rincarano i magistrati della Suprema Corte che puntano, inoltre, il dito sul fatto che «questo tipo di abuso non distrugge solo l’integrità fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare è troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa». Il caso, dunque è chiuso. Senza sconti.
    La. Ted.

  • “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    Madame Anne Brasseur

    President of the Parliamentary Assembly

    of the Council of Europe

    Mr. Wojciech Sawicki

    Secretary General of PACE

    Members of PACE

    Palais de l’Europe

    67075       Strasbourg Cedex

    Report  Mr. Rudy SALLES “The protection of minors against excesses of sects”

    ITALY, the 2nd of April 2014

    Preg.mi Signori,

    in data 3 marzo 2014 è stato adottato dalla Commissione Affari Giuridici e dei Diritti dell’Uomo dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, un importante Rapporto sulla protezione dei bambini dagli eccessi delle cosiddette derive settarie, frutto del lungo e accurato impegno del relatore francese Rudy Salles.

    Gli studiosi, le associazioni italiane di tutela dei diritti dei bambini, i centri e le associazioni di ricerca, informazione e difesa dell’individuo e delle famiglie da gruppi ad alto rischio che unitamente sottoscrivono questa lettera, desiderano esprimere sentita gratitudine e apprezzamento per il contenuto del Rapporto, che, nella fattispecie, individua e suggerisce indispensabili programmi e politiche d’intervento e/o il loro rafforzamento, col fine di fronteggiare con efficacia il pericolo rappresentato delle cosiddette derive settarie e tutelare concretamente l’interesse superiore del bambino da ogni forma di brutalità, maltrattamento e negligenza.

    Non possiamo che auspicarne l’approvazione, certi che l’Assemblea Parlamentare e il Consiglio d’Europa rivestono un ruolo fondamentale per il contrasto a un inquietante fenomeno sociale che risulta in costante crescita e coinvolge, anche attraverso l’accresciuto utilizzo della rete internet, un numero sempre maggiore di adolescenti e minorenni.

    Contributi scientifici internazionali, riferiscono concordemente che minori inseriti in contesti settari abusanti subiscono sovente la sistematica violazione di tutti i loro diritti fondamentali (Paul Martin, Michael D. Langone e Gary Eisenberg, Markowits e Halperin, Susan Landa, Stephen A. Kent e Doni Whitsett, Singer e Lalich, etc. ), così come la recente ricerca di Jill Mytton pubblicata dalla The British Psycological Society (1), ha rilevato che bambini nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio presenteranno significativi problemi di natura psicologica e psico-sociale non solo dopo l’uscita dal gruppo ma anche in età adulta. Inoltre, sulla base dei risultati dell’accurato studio condotto dall’Università di Toronto (2), i bambini vittime di realtà coercitive presenteranno tempi di remissione prolungati delle sindromi depressive, rispetto coloro che non hanno subito tale tipo di traumi. Per quanto di conoscenza, è inoltre in corso un altro importante progetto di ricerca approvato dalla  Human Subjects in Research Committee at California State University,  titolato “On Our Own: How Children of Cults Manage to Survive in the ‘Outside’ World” a cura della dott.ssa Jania Lalich, riconosciuta esperta internazionale di culti e gruppi estremisti.

    Nella nostra attività sul campo siamo quotidianamente a contatto con persone vittime di organizzazioni totalitarie e dinamiche relazionali manipolative, nonché con individui nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio che hanno sperimentato abusi e violenze non di rado raccapriccianti. D’altra parte le stesse cronache giudiziarie ci informano di casi agghiaccianti avvenuti nell’alveo di movimenti cultistici abusanti. Un esempio balzato alle cronache internazionali è quello del gruppo omicida denominato Le Bestie di Satana, i cui adepti si sono macchiati del macabro assassinio di alcuni giovani, anche affiliati alla stessa organizzazione, tra cui il minore Fabio Tollis (3)

    Nello stesso momento in cui redigiamo questa lettera, è in corso un procedimento penale contro il fondatore della comunità il Forteto, Rodolfo Fiesoli più altri, accusati di maltrattamenti e abusi sessuali su minori. Il Forteto è una comunità di affido minori, ma, come  inequivocabilmente evidenziato nella recente e corposa indagine svolta dalla Commissione d’inchiesta della Regione Toscana (4), si caratterizzava come una vera e propria setta abusante. Il fondatore, soprannominato “il Profeta”, ha potuto agire indisturbato per oltre quarant’anni nonostante già nel lontano 1976 l’uomo fosse stato arrestato su richiesta del giudice Carlo Casini che aveva aperto un procedimento per abusi sessuali avvenuti nella comunità. Negli anni ’80 alcune interrogazione consiliari e parlamentari ponevano già in luce l’azione di indebita influenza posta in essere verso i piccoli ospiti della comunità. Successivamente, nel 1985 la Corte di Appello di Firenze aveva emesso contro Fiesoli sentenza di condanna, -confermata in Cassazione-, a due anni di reclusione per maltrattamenti, atti di libidine violenta e corruzione di minorenne. (Sentenza che evidenziò, tra l’altro,  “l’istigazione da parte dei responsabili del Forteto alla rottura dei rapporti tra i bambini che erano loro affidati e i genitori biologici”, e l’istigazione a “una pratica diffusa di omosessualità”).  Ancora in data 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia al pagamento di una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali a seguito dell’affidamento alla comunità Forteto di due bambini. Nella sentenza (caso Scozzari e Giunta contro Italia – ricorso n. 39221/98 et 41963/98), la Corte ritenne opportuno commentare che suscitava serie riserve il fatto che persone condannate per maltrattamenti e abusi su minori potessero ancora svolgere un ruolo attivo nella comunità. Nel dicembre 2011 Rodolfo Fiesoli è stato infine nuovamente arrestato con l’accusa di maltrattamenti e abusi su bambini affidati al Forteto e il 4 ottobre 2013 si è aperto a Firenze il processo contro il leader di questa “comunità-setta” e altri 22 indagati.

    In Italia, a seguito di un’eccezione di incostituzionalità, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 96 dell’8 giugno 1981,  ha opportunamente cassato il reato di plagio dall’ordinamento giuridico penale perché in contrasto «con il principio di tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’articolo 25 della Costituzione ». La Corte Costituzionale ha pertanto sancito l’indeterminatezza della formulazione della fattispecie criminosa del reato di plagio <<adducendo essenzialmente l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico-razionali, l’intollerabile rischio di arbìtri dell’organo>>.

    A oltre trent’anni dall’abrogazione del reato di plagio è tuttavia sempre più avvertita, nella comunità sociale, l’esigenza di una protezione della personalità individuale dell’uomo e della sua integrità psico-fisica: in sintesi, la necessità di una tutela dell’identità di essere pensante, unico e irripetibile dell’individuo. Ciò vuol dire, in primis, proteggere l’essere umano, nel momento di formazione e sviluppo della sua personalità  da ingerenze “ossessive” e inoltre tutelarlo dai vari comportamenti che ne possano compromettere la sua integrità, quella della sua psiche oltre alla sua funzionalità sociale. Peraltro, tutte queste esigenze, oltre a trovare implicito riconoscimento negli artt. 2 e 3 della Costituzione, costituiscono il presupposto di base perché possano essere effettivamente fruiti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione garantisce e impone (*). Come del resto rilevato anche da insigni giuristi, dopo l’abrogazione del reato si è dunque venuto a creare un pericoloso vuoto di tutela della personalità nei riguardi delle dinamiche plagiarie, né le norme contemplate nel vigente codice penale, quali la circonvenzione di incapaci (art.643 c.p.) risultano di fatto applicabili a situazioni comportanti il condizionamento psicologico, comportamentale e fisiologico degli adepti di movimenti a carattere settario. (**) Lo stesso Segretariato Generale della presidenza della Repubblica -Ufficio Affari Giuridici e Relazioni costituzionali- (Protocollo SGPR 13/6/2007 0066076 P UAG),  ha così  riferito “..si condivide che l’abrogazione del reato di plagio per difetto di determinatezza abbia comportato un pericoloso vuoto normativo che avrebbe dovuto essere colmato da adeguate e sollecite iniziative legislative”.

    Una delle più importanti realtà associative italiane per la tutela dei minori, il Telefono Azzurro, che dal 2003 gestisce per conto del Ministero delle Comunicazioni, Ministero per le Pari Opportunità e Ministero del Lavoro, il Servizio emergenza infanzia, già nel suo 5° Rapporto Nazionale sulla Condizione dei Minori e degli Adolescenti (2005), realizzato con Eurispes, (prestigioso istituto italiano che opera nel campo della ricerca), rilevava che “Il coinvolgimento di minori nelle sette è fenomeno alquanto complesso e difficile da descrivere: per questo non va trascurato, poiché, anche se in modo poco visibile, i minori vi sono coinvolti sia come vittime (attraverso abusi psicologici e sessuali), sia come autori di reato (con l’uso di alcol e droghe fino a forme estreme di crimine). L’abuso sessuale sui minori è una realtà tangibile, come denunciano i numeri forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale “

    Altresì nel 9° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (5) pubblicato nel 2009, i relatori del documento hanno drammaticamente sottolineato come “i bambini vittime delle sette sono bambini che “non esistono”, vittime dimenticate, ignorate e perfino negate”, e altresì constatato che “ i bambini che sono riusciti ad uscire da sette nelle quali hanno subìto abusi e violenze possono avere livelli di sviluppo fisico, psicologico, relazionale, emotivo, cognitivo e comportamentale che si discostano molto dalla norma: sembrano più piccoli di quello che effettivamente sono per ciò che concerne le capacità decisionali, di giudizio, la memoria e il linguaggio. Innumerevoli sono le conseguenze cui un bambino vittima di queste sette può andare incontro, a vari livelli: fisico, cognitivo, emotivo, relazionale, di costruzione della propria identità..”

    Nel marzo 2006  veniva discussa e approvata dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia, una importante relazione realizzata in forma di bozza dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza per conto dello stesso Osservatorio nazionale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali titolata “Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”. Nell’ampio capitolo dedicato alla situazione dei minori coinvolti nelle cosiddette “sette”, si evidenziava, da un lato, come il fenomeno fosse  presente in larga misura nel nostro paese e le gravi implicazioni per gli stessi minori, dall’altro, come occorresse pervenire all’attuazione di adeguate politiche preventive informative a fattiva tutela dei bambini. Nel testo si sottolineava inoltre come dopo la diffusione del  Rapporto denominato “Sette Religiose e nuovi movimenti magici in Italia” predisposto dal Comitato esecutivo dei servizi di informazione di sicurezza del Ministero dell’Interno nel febbraio 1998, si fossero “moltiplicate le iniziative a “difesa” dei nuovi culti, i quali, con intraprendente aggressività hanno iniziato una controffensiva in nome delle libertà religiose… Oltre alla strategia di difesa palese, alcuni culti hanno messo in atto tattiche per rendere più rigorosi i segreti nei vari circuiti di iniziazione e mentre svolgono campagne pubbliche a favore della libertà religiosa sulla stampa e in TV, nei circoli interni “privati” degli iniziati, i giuramenti di segretezza e gli obblighi al silenzio si fanno più pressanti” e come analoghe “reazioni si ebbero anche in seguito alla pubblicazione nel 1999 del rapporto in materia di sette predisposto dal Consiglio d’Europa” (6)

    Inoltre secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dal dott. Luca Bernardo, (direttore dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e all’epoca presidente della Commissione bullismo del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università), ben 240mila minori e adolescenti sarebbero entrati in contatto, solo in quell’anno, con  “sette” e gruppi legati al satanismo (7).

    In una recente intervista rilasciata al noto periodico italiano Panorama, la stessa dott.ssa Maria Carla Bocchino, I° dirigente Responsabile Divisione Analisi dello Sco, Servizio Centrale Operativo, della Polizia di Stato, ha riferito del preoccupante aumento nel nostro paese, di giovani attirati, in particolare attraverso la rete web, da gruppi di satanismo acido; dati che trovano peraltro conferma anche dall’attività di Polizia Postale. La fascia di rischio individuata tra i nuovi “simpatizzanti” risulta quella compresa  tra i 12 e 22 anni. (8)

    Ciò nonostante, come riferito dal deputato Rudy Salles, purtroppo solo alcuni Stati membri risultano aver recepito, a oggi, le indicazioni contenute nelle molteplici Raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sul fenomeno settario e in particolare quelle previste nella Raccomandazione n.1412 (1999), e con amarezza dobbiamo confermare che anche il nostro Paese non ha purtroppo adottato misure volte, in particolare, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e dei bambini inseriti in movimenti a carattere settario.

    In Italia non sono mai state attivate commissioni parlamentari aventi a oggetto i minori vittime di derive settarie, ma unicamente una Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette sette (9),  purtroppo non pervenuta a conclusione. Proprio l’audizione tenutasi presso l’Aula della 2a Commissione permanente Giustizia del Senato, di una giovane che aveva fatto parte da bambina, insieme alla madre e alla sorella anch’ella minore, di un piccolo gruppo sincretico a carattere settario capeggiato da una leader carismatica, ha indubitabilmente costituito il momento più intenso e drammatico dell’indagine svolta dalla commissione parlamentare. Nel caso accennato,  la Corte di Cassazione VI Sezione penale (10),  aveva evidenziato che “la sentenza di secondo grado ha ricostruito i fatti di causa ed evidenziato la condotta antigiuridica tenuta per un lungo periodo di tempo (circa tre anni) dell’imputata nei confronti delle parti lese (fra le quali, due minorenni), attraverso la forzata imposizione del cibo nei confronti di una minore, anche mediante un atto di violenza fisica, quale la chiusura del naso, nonostante l’evidente intolleranza alla sua assunzione, la costrizione a mangiare di nuovo quanto da lai veniva vomitato, i continui risvegli notturni o l’assoluto impedimento al riposo per partecipare a rituali salvifici, il condizionamento delle più elementari manifestazioni di vita, nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza alle sue direttive”

    Sconvolgenti vicende, analoghe a quelle descritte, ovvero inerenti il coinvolgimento di soggetti minori in gruppi od organizzazioni a carattere settario, sono state richiamate  nell’Atto di Sindacato Ispettivo  n. 4-08890  seduta n. 855 del 18 dicembre 2012, (16° Legislatura),  presentato dalle senatrici Gallone e Allegrini. Tuttavia l’interrogazione in questione è rimasta lettera morta (11)

    Al momento  non sono state fornite risposte da parte dei dicasteri interpellati neanche alle nuove interrogazioni presentate da altri parlamentari italiani che più volte hanno inteso sollecitare i nostri governanti alla dovuta attenzione verso il fenomeno in oggetto, osservando inoltre, come si legge nei testi degli atti di sindacato ispettivo in questione (12 e 13), che unicamente le associazioni di volontariato e i centri di informazione e ricerca attivi sul territorio nazionale svolgono “una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie e in tal senso realizzano un’azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell’azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, della criminologia e della giurisprudenza”.

    Per di più, come si evince dal seguente estratto dai medesimi testi, è in corso “una pressante e reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno sociale, screditano sistematicamente con argomentazioni tendenziose e palesemente mendaci i rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell’ordine e delle istituzioni impegnati in questo specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti “;

    Non è nostro intento entrare nel merito di considerazioni inerenti le varie missive di critica al Rapporto del deputato Rudy Salles, inoltrate alla vostra attenzione e di cui apprendiamo dalla rete internet, consapevoli che le opportune valutazioni competono esclusivamente ai destinatari, tuttavia, in riferimento a quanto si può leggere nella lettera della studiosa italiana dott.ssa Raffaella Di Marzio, che, nello specifico, riferisce di  fenomeni di discriminazione che si verificherebbero da un trentennio nel nostro paese nei confronti delle  minoranze religiose e/o spirituali e verso i bambini appartenenti a tali minoranze, non possiamo certamente esimerci dall’evidenziare che si tratta di asserzioni prive di qualunque fondamento e riscontro oggettivo. Nessun rapporto nazionale né europeo così come lo stesso rapporto americano sulla libertà religiosa, hanno mai denunciato l’esistenza di atti discriminatori verificatisi in Italia nei confronti delle minoranze religiose e/o spirituali e dei minori appartenenti a gruppi minoritari; sono stati invero segnalati rari episodi di intolleranza in particolare nei confronti di fedeli affiliati a confessioni maggioritarie. La promozione e la tutela degli appartenenti a minoranze religiose e spirituali e la difesa della libertà religiosa e di culto costituiscono, per contro, una delle grandi priorità della politica interna ed estera italiana. Sostenere pubblicamente fatti del tutto infondati non solo sconcerta gli scriventi ma può ingenerare, a livello di pubblica opinione, perniciosi allarmismi.

    Crediamo che le preoccupate parole di uno dei massimi esperti mondiali del fenomeno, il dott. Michael Langone, Direttore Esecutivo dell’International Cultic Studies Association (ICSA), possano riassumere la grave situazione in cui si trovano tanti bambini vittime di gruppi ad alto rischio “L’Indagine in questo campo è stata talora sconvolgente. Gli abusi cui i bambini sono stati sottoposti possono essere orrendi … E la mancanza di preoccupazione e di azione rispetto a questo problema è vergognoso” (14)

    Certi di interpretare, anche e soprattutto, il sentire di coloro che con la nostra attività siamo impegnati ad assistere e tutelare, auspichiamo che il lavoro encomiabile svolto dal relatore Rudy Salles in tema di protezione dei minori dagli eccessi delle derive settarie, trovi favorevole accoglimento affinché ogni individuo possa concretamente godere del diritto di esistere come bambino e di crescere come uomo libero.

    Con rispetto,

    FA.VI.S.  Associazione Familiari delle vittime delle sette, Onlus – Rimini

    Maurizio ALESSANDRINI, Presidente

    Ce.SAP Centro Studi sugli Abusi psicologici, Onlus – Noci (BA)

    D.ssa Lorita TINELLI, Presidente

    Osservatorio sui diritti dei Minori – Milano

    Dr. Antonio MARZIALE, Presidente

    O.N.A.P. Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici – Firenze

    D.ssa Patrizia SANTOVECCHI, Presidente

    Associazione Prometeo Onlus,  Lotta alla pedofilia e tutela infanzia violata – Bergamo

    Massimiliano FRASSI, Presidente

    Centro Studi Giù Le Mani Dai Bambini – San Benedetto del Tronto (AP)

    Aldo VERDECCHIA , Presidente

    Associazione SOS Antiplagio Novara

    Giovanni RISTUCCIA, Presidente

    Associazione Tutor onlus – Potenza

    Dino POTENZA, Presidente

    Associazione Arciragazzi Bologna – Prevenzione e tutela contro gli abusi sui minori -Prevenzione del disagio giovanile

    Serena FRASCAROLI, Presidente

    Gruppo Educhiamoci alla Pace – Bari

    Gianpaolo PETRUCCI, Presidente

    ANSFO Associazione Nazionale “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”  – Roma

    Massimo MARTINI, Presidente

    Associazione Genitori Separati per la Tutela dei minori – Città di Castello (PG)

    Prof. Ugo VALENTINI,  Presidente

    Prof. Giovanni PANUNZIO, idr, fondatore dell’Osservatorio Antiplagio – Cagliari

    Dr. Giampiero MARCATO, presidente Associazione Menti Libere di Nichelino (To)

    Prof.ssa  Anna Maria GIANNINI – Psicoterapeuta, ordinario al Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia –  Direttore dell’Osservatorio di Psicologa della Legalità e della Sicurezza  della Università  “La Sapienza” di  Roma.  Responsabile dei Corsi CEPOL (Accademia di Polizia Europea) per quanto riguarda i moduli Dealing with Victims of Crime.

    Prof.ssa Anna OLIVERIO FERRARIS, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo presso Università degli Studi La Sapienza di Roma – Psicologa, psicoterapeuta, scrittrice – Già membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale di Bioetica. Direttore della rivista degli psicologi italiani “Psicologia Contemporanea”

    Dr. Prof. Alessandro MELUZZI,  medico chirurgo, specialista in psichiatra. Psicologo, psicoterapeuta – Torino. Docente Incaricato di Psichiatria – Università Cattolica Sacro Cuore di Roma sede di Moncrivello (VC). Professore a Contratto in Genetica del Comportamento Umano Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Università di Siena

    Prof. Alberto FORTI, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, Neurologia e Medicina Interna.

    Docente alla Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”

    Prof. Francesco BRUNO – Criminologo, docente di Pedagogia Speciale, Dipartimento di Lingue straniere e Scienza dell’Educazione – Università della Calabria

    Prof. Natale FUSARO – Specialista in Diritto Penale e Criminologia – esperto nella Formazione Post-Univeritaria presso l’Università degli Studi La Sapienza –  Roma

    Gen. B. dei Carabinieri  Avv. Ernesto DI SERIO, docente di “Criminologia” presso l’ Università Internazionale Scienze Sociali – Roma

    Prof. Vincenzo MASTRONARDI, psichiatra – Titolare della Cattedra di Psicopatologia forense e Direttore dell’Osservatorio dei comportamenti e della devianza Facoltà di Medicina e Odontoiatria -Università La Sapienza di Roma

    Prof.ssa Simonetta Costanzo –  Criminologa, psicoanalista, psicologa. Ricercatore e Docente di Psicopedagogia all’Università degli Studi della Calabria (Unical)

    Prof. Nunzio di NUNNO, medico legale, docente di Criminologia presso l’Università del Salento

    Prof. Matteo VILLANOVA, titolare di Neuropsichiatria infantile, Criminologia , Medicina preventiva e psicopatologia forense – Presidente di “OLTREE” Osservatorio Laboratorio Tutela e Rispetto Emozionale dell’Età Evolutiva dell’ Università ROMA 3 Roma – Didatta nazionale Centro Italiano Ipnosi Clinica sperimentale di Torino

    Dr. Luigi CORVAGLIA, dirigente psicologo presso il DDP ASL Bari, saggista, cultore d.m. di Criminologia e Psichiatria presso l’Università del Salento – Lecce

    Prof. Roberto MONGARDINI, docente di “Principi filosofici dei diritti umani” Facoltà di Giurisprudenza – Università telematica “Niccolò Cusano” di Roma;   Docente di “Diritti umani” in Master 2° liv

    Dr.ssa Beatrice UGOLINI, Criminologa – Bologna

    Dr. Giorgio GAGLIARDI, medico psicoterapeuta – Como

    Dr. Armando DE VINCENTIIS,  Psicologo e Psicoterapeuta –  consulente CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) e coordinatore del Gruppo Cicap Puglia

    Dr.ssa Alessandra LUMACHELLI  Presidente di  ETTAsos,  collaboratrice della FONDAZIONE MOVIMENTO BAMBINO onlus

    U.P.R.C. Unità Prevenzione Rischio Criminologico – Roma

    Dott.ssa Imma GIULIANI, Responsabile Nazionale

    Sindacato Autonomo della Polizia di Stato SAP – Roma

    Gianni TONELLI, Presidente

    Dr.ssa Barbara DE SERIO co-responsabile Laboratorio di Studi e Ricerche per l’Infanzia

    presso l’Università di Foggia

    Dr.ssa Olimpia QUATTROMINI, psicologa clinica, dello sviluppo e delle relazioni, Human Resources, esperta in Criminologia generale, minorile e penitenziaria, presidente Associazione Malattie Rare Alta Murgia

    Dr. Sergio CARUSO, Psicopedagogista, Criminologo Clinico esperto in minori profiling e prevenzione – Cosenza

    Dr.ssa Sonia MELGIOVANNI, Psicologa, Specialista in Psicologia Clinica e  Psicoterapia Psicoanalitica, PhD in Psicologia Clinica – Bari

    Dott. Paolo POZZETTI, Psicologo clinico, specialista in Disturbi della condotta e dell’umore – Ordine Lazio

    Dr.ssa Mary GROSSI, Psicologa e psicoterapeuta – Fermo (FM)

    Dr. Fabio NESTOLA, Presidente della Fe.N.Bi. (Federazione Italiana per la Bigenitorialità), ricercatore, studioso di separazioni e minori contesi, curatore del Centro Studi per la Fe.N.Bi

    Dr.ssa Lillia D’OTTAVI, Farmacista, ex Consigliere Regione Lazio

    Sen. Avv. Antonino CARUSO, Presidente della Commissione Giustizia del Senato Italiano dal 2001 al 2006  nella XIV Legislatura

    Avv. Giselda CIANCIOLA,  dottore di ricerca in Criminologia devianza e mutamento sociale, autrice del libro  “I reati contro le donne e i minori” ( Giuffrè ed.)

    Avv. Vincenzo GALLO del Foro di Sala Consilina (SA)

    (legale della famiglia di Chiara Marino, la giovane assassinata dalle Bestie di Satana)

    Avv. Tania RIZZO penalista, Coordinatore A.I.G.A. Regione Puglia

    e Presidente di “La.P.E.C. e Giusto Processo” sezione territoriale di Lecce

    Avv. Nicola PILEGGI del Foro di Brindisi

    Avv. Carla RUFINI del Foro di Roma

    Avv. Eloisa MINOLFI del Foro di Milano

    Avv. Lia STAROPOLI del  Foro di Vibo Valentia

    Avv. Marco MARZARI del Foro di Milano

    Avv. Lorenzo IACOBBI del Foro di Taranto

    Dr.ssa Claudia VINCENZI – autrice del libro “Plagiata” (Mondadori  ed.)

    Dr.ssa Rossana PESSIONE, giornalista professionale, scrittrice, Direttore responsabile dell’agenzia stampa Omnia Group

    Ivano GAIONI, scrittore, autore del libro “Ladri di Anime” (abusi sui minori)

    —-

    POSTILLA del 3 Aprile 2014

    I promotori della lettera per la Presidente e il Segretario Generale dell’APCE, chiedono cortesemente di voler considerare  inseriti tra i firmatari del documento i seguenti nominativi:

    Associazione Nazionale  ConDivisa Sicurezza e Giustizia

    On. Tiziano ARLOTTI,  Deputato XVII Legislatura Camera dei Deputati

    —-

    References:

    1)                  The British Psycological Society http://www.bps.org.uk/news/children-cults-face-later-problems

    2)                  “Bouncing back: remission from depression in a 12-year panel study of a representative  Canadian community sample” Esme Fuller-Thomson, Marla Battiston, Tahany M. Gadalla, Sarah Brennenstuhl http://link.springer.com/article/10.1007/s00127-013-0814-8

    3)                  BESTIE DI SATANA. SENTENZA CORTE D’APPELLO

    http://www.scribd.com/doc/82108848/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-1

    http://www.scribd.com/doc/82109068/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-2

    http://www.scribd.com/doc/82109249/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-3

    4)                  RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA SULL’AFFIDO MINORI ALLA LUCE DELLA VICENDA FORTETO. SECONDA PARTE DA PAG. 11

    http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/9/CM28/evidenze/evi214.pdf

    5)                  9° RAPPORTO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (Telefono  Azzurro ed EURISPES)http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/osservatorioprova/images/altrepubb/rapporto_nazionale_infanzia_adolescenza.pdf

    6)                  RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA

    7)                  Articolo giornalistico tratto dal quotidiano nazionale IL GIORNO

    http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2011/11/20/622927-allarme_satanismo.shtml

    8)                  Articolo giornalistico con intervista alla dott.ssa Maria Carla Bocchino 

    9)                  SENATO DELLA REPUBBLICA. Audizioni in seno all’ INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLA MANIPOLAZIONE MENTALE DEI SOGGETTI DEBOLI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FENOMENO DELLE COSIDDETTE “SETTE”

    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/284768.pdf

    10)               Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale 25701/12 Sentenza n. 631 Registro Generale n. 33260/ 2011  http://www.favis.org/favis2/images/valmaggi%20sentenza%20cassazione

    11)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08890

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=695872

    12)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 17 Atto n. 4-01758 26 febbraio 2014 ;  SENATE OF THE  ITALIAN REPUBLIC Legislature 17 Judicial Inspection Act n. 4-01758 published on 26th February 2014, assembly n.198 ;   SENAT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Légisature 17me Acte de Sindacat Inspectif n . 4-01758   publiqué le 26 Février 2014 dans la  réunion n. 198

    https://favisonlus.wordpress.com/2014/03/09/fenomeno-settario-legislatura-17-atto-di-sindacato-ispettivo-n-4-01758/

    13)               SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-08835

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=691624

    SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n.4-00374 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=70375

    14)              CHILDREN AND CULTS excerpt from Recovery From Cults Help for Victims of Psychological and    Spiritual Abuse. Edited by Michael D. Langone.  W. W. Norton, NY 

    NOTA (*)   Brano liberamente tratto da GNOSIS, rivista ufficiale dei Servizi di intelligence italiani

    NOTA (**) Relazione documentale di Antonio Pagliaro (Professore emerito di Diritto Penale dell’Università di  Palermo) depositata presso la 2a Commissione permanente  Giustizia del Senato,  in seno all’Indagine conoscitiva   sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “sette” (anni 2011-2012) http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/569%20professor%20Pagliaro.pdf

  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

    <

    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

  • Violenza sessuale, condanna confermata per don Walter: domani il carcere

    Violenza sessuale, condanna confermata per don Walter: domani il carcere

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di don Walter Mariani confermando la condanna a 6 anni e due mesi. L’ex reggente della parrocchia San Leonardo di Mantova, 73 anni, è finito sotto processo per violenza sessuale nei confronti di due prostitute. Il sacerdote, che ha atteso la sentenza nella casa per anziani di Bergamo, domani mattina, giovedì, si presenterà spontaneamente in carcere per scontare la pena definitiva.

    MANTOVA. Per don Walter Mariani, 73 anni, ex reggente della parrocchia di San Leonardo, si aprono le porte del carcere. La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto, nella giornata di ieri, il ricorso presentato dall’avvocato Sandro Somenzi. L’accusa di violenza sessuale nei confronti di due prostitute è stata confermata e il sacerdote, dovrà scontare i prossimi sei anni e due mesi in prigione. Inevitabili, perché questi tipi di reato non consentono alcun beneficio di legge.

    Dalla sentenza d’appello il prete era stato trasferito in una casa per anziani nel Bergamasco. Questa mattina sarà lui a presentarsi spontaneamente davanti alle porte del carcere del capoluogo lombardo. Per il legale non rimane che una residua speranza, quella di appellarsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Quello di ieri è stato il secondo ricorso in Cassazione contro la severa condanna inflitta in appello.

    L’avvocato Sandro Somenzi, lo ricordiamo, era riuscito con il precedente ricorso alla suprema Corte a far annullare la sentenza della prima sezione della stessa Corte d’appello di Brescia a sette anni e mezzo. Le violenze per le quali don Walter è finito in carcere sono avvenute tra il 2004 e il 2006 su due giovani straniere (per una terza, di origine lituana, la Corte d’appello lo ha prosciolto): una russa e una romena ospiti della Casa di Ruth di Curtatone per un programma di recupero di cui era responsabile lo stesso sacerdote.

    Il processo di primo grado, celebratosi al tribunale di Mantova, si era concluso con la condanna a cinque anni di reclusione. In quell’occasione a confermare le pesanti accuse erano state anche una suora, direttrice della Casa di Ruth, e una psicologa. La Corte d’appello di Brescia aveva ulteriormente inasprito quella pena, portandola a sette anni e mezzo. Poi il ricorso in Cassazione che aveva annullato quella condanna, rinviando gli atti a un’altra sezione della Corte d’appello di Brescia perché dimostrasse, con altre prove, l’esistenza di quel clima di intimidazione alla base delle violenze. Invece c’è stata un’altra condanna. E ora di nuovo la Cassazione con la decisione definitiva.

    http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2014/02/26/news/violenza-sessuale-la-cassazione-conferma-la-condanna-a-sei-anni-e-due-mesi-per-don-walter-domani-in-carcere-1.8745269

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza