Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Diocesi di Savona

  • Una tegola sulla testa di Papa Franceso arriva dalla Diocesi di Savona. Confermate le accuse dell’ONU

    Una tegola sulla testa di Papa Franceso arriva dalla Diocesi di Savona. Confermate le accuse dell’ONU

     Cosa ci può essere di più traumatico e al tempo stesso irrazionale e complesso da metabolizzare per una vittima, la quale nel momento in cui vede riconosciuto dalla giustizia il danno subito, se ne vede infliggere immediatamente un altro, sempre per mano di chi lo aveva reso vittima in precedenza ?

    Parliamo di pedofilia clericale, un trauma aggravato dalla soggezione che subisce la vittima, non solo per via della posizione del sacerdote, ma anche per le pressioni sistematiche che questa comincia a subire da parte della curia nel momento in cui denuncia.

    Parliamo di un caso specifico, quello di Francesco Zanardi, vittima a 11 anni e oggi presidente, di certo fastidioso dell’unica associazione che contrasta in Italia la pedofilia nel clero. Francesco non ha voluto raccontare in prima persona questa vicenda, non dà importanza al suo specifico caso perche non lo sente solo suo. Sostiene semplicemente “adesso tocca a me e adesso è il momento di dare un contributo alla causa con questa ulteriore denuncia”.

    Occupandosi di pedofilia a livello nazionale, Francesco ha una visione ampia del problema italiano, ritorsioni simili sono attuate regolarmente contro le vittime che spesso, a causa degli abusi subiti vivono una vita già precaria. L’obbiettivo è quello di farle desistere a denunciare o a proseguire.

    E’ accaduto a Daniel sfrattato dal parroco che aveva abusato del figlio di 3 anni, ad Alessandro, licenziato dalla curia all’apertura delle indagini. Casi come quello di Ferrara, dove una bambina di 13 anni messa incinta dal parroco, ha dovuto subire per nove mesi il ricatto che se avesse parlato, il prete abusatore avrebbe sfrattato lei e la sua famiglia. E’ riuscita a mantenere il segreto, solo 9 mesi.

    Purtroppo l’elenco di queste violenze  è ancora lunghissimo e sono tutti casi tristemente attuali, i cui abusi sono stati confermati dalla giustizia.

    Tutte vittime che mentre la legge da un lato indaga e riconosce loro il danno subito, gli stessi carnefici dall’altro infliggono una nuova violenza, conseguenza dell’aver denunciato. Tutto sotto gli occhi delle istituzioni che restano a guardare, apparentemente impotenti.

    Purtroppo le denunce di Zanardi e della Rete L’ABUSO trovano triste conferma anche nelle due pesanti relazioni dell’ONU, che condannano il Vaticano per queste sue politiche criminali inserendole nel capitolo di tortura.

    Infatti ciò che sta accadendo a Zanardi è particolarmente significativo perchè avviene dopo queste condanne e sopratutto perchè chi sta attuando altre violenze a quest’uomo, è un vescovo che nella vicenda, fino ad ora era totalmente estraneo ai fatti.

    La domanda viene spontanea: come mai una persona estranea ai fatti si spinge ad un gesto stupido ed impopolare, nei confronti di una vittima e in presenza di una condanna, nella quale non si ravvisa solo la responsabilità del pedofilo, ma sopratutto l’operato criminale di quella diocesi?

    Una vicenda che mette parecchio in bilico anche Papa Francesco, che come hanno raccontato i giornali è al corrente dello specifico caso savonese. Apparentemente le politiche di Papa Francesco sembrano in’attuabili oltre che inefficaci se quello che vediamo è il risultato di un caso arrivato fino alla sua attenzione.

    Per ora Zanardi non vuole rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda, per rispetto del vincolo di riservatezza dovuto ad una trattativa tra avvocati con la diocesi savonese, che in base al provvedimento del tribunale di Savona dovrà risarcire lui e le altre vittime. Chissà se la diocesi come suggerisce il buonsenso accetterà l’accordo o farà anche in questo caso ostruzionismo. Staremo a vedere.

    Nel frattempo Zanardi ha ricevuto la solidarietà delle vittime con le quali lavora, degli amici e anche dei colleghi statunitensi di SNAP, i quali gli hanno offerto appoggio.

    Simone S. Genova

     

  • I 15 cardinali elettori italiani “impresentabili” che hanno eletto Papa Francesco

    I 15 cardinali elettori italiani “impresentabili” che hanno eletto Papa Francesco

    Innanzitutto il card. Agostino Vallini, vicario del papa per la diocesi di Roma. Quando era vescovo di Pomezia si recarono da lui alcune vittime del prete pedofilo don Marco Agostini (poi morto suicida in carcere). Vallini rispose che erano tutte chiacchiere e li mandò via. Don Agostini fu trasferito di parrocchia in parrocchia, fino all’arresto ad Assisi. Dopo l’arresto il suicidio.


     C’è poi il cardinale di Firenze Giuseppe Betori, accusato di aver protetto don Daniele Rialti, accusato di pedofilia, trasferito di parrocchia in parrocchia e mai denunciato. Ha detto che l’inchiesta interna non aveva portato a niente.

    Il vice di Betori, il vescovo Claudio Maniago è “accusato” di aver partecipato a orge gay sadomaso in parrocchia. Ma soprattutto ha protetto il più grande prete pedofilo italiano, don Cantini. Maniago è sempre al suo posto.

     Anche il predecessore di Betori, il card. Antonelli, entrerà in Conclave. Al prete pedofilo don Cantini comminò di non dire più messa e recitare le “litanie della Madonna”.

    Poco prima che Antonelli fosse sostituito don Cantini fu spretato dalla Congregazione per la dottrina della fede:



     Il cardinale Angelo Amato, nel 2006 segretario di mons.

    Levada alla Congregazione per la dottrina della fede, spedì in India un prete pedofilo del Minnesota.

    Il prete pedofilo dice tuttora messa in India.

    http://criminidelvaticano.blogspot.it/2010…-dagli-usa.html

     Il card. Angelo Sodano, ex Segretario di Stato, è quello che definì “chiacchiericcio” le critiche ricevute dalla chiesa cattolica sugli abusi sessuali nel 2010. Ma soprattutto è quello che nel 1996 insabbiò le accuse di abusi sessuali contro il cardinale austriaco Hans Herman Groer, violentatore di seminaristi

    www.ilgiornale.it/news/sodano-insab…i-pedofili.html 

    www.corriere.it/cronache/10_aprile_…44f02aabe.shtml

     Il cardinale di Bologna Carlo Caffarra trasferì di parrocchia in parrocchia il prete pedofilo don Andrea Agostini, molestatore di 10 bimbe in asilo.

    Il prete, mai denunciato, fu protetto fino all’ultimo 

    http://laici.forumcommunity.net/?t=14520660 

    http://retelaicabologna.wordpress.com/2010…ito-a-san-luca/

     Il card. Domenico Calcagno, (detto cardinale mitra, accanito collezionista di armi) di recente nominato a capo della commissione di vigilanza in Vaticano. La procura ha sequestrato nella Curia di Savona una sua lettera al card. Ratzinger del 2003 in cui chiedeva consiglio su come trattare il prete pedofilo don Nello Giraudo, compiacendosi che non ci fossero denunce né notizie di stampa. Il prete fu spostato di parrocchia in parrocchia:http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/0…filia-53829604/ www.ivg.it/2012/02/pedofilia-rete-l…scovi-savonesi/ http://laici.forumcommunity.net/?t=36189716. Sotto il suo governo nella diocesi di Savona, ad Albisola superiore, fu nascosto il prete pedofilo anglo pakistan Youssef Dominc, che tranquillamente diceva messa ed era a contatto coi bambini, fino alla sua morte misteriosa nel 2010

     Il capo dei vescovi italiani,

    card. Angelo Bagnasco, ha emanato la direttiva dell’omertà mafiosa sui preti pedofili.

    Le sue parole, non siamo obbligati a denunciare e non denunceremo i preti pedofili e criminali: 

    www.ilmessaggero.it/primopiano/vati…ie/197841.shtml

     Il Segretario di stato del Vaticano card. Bertone è uno dei 3 firmatari delle istruzioni de delictis gravioribus del 2001 (gli altri due sono Wojtyla e Ratzinger).

    Esse impongono il segreto pontificio a pena di scomunica sugli abusi sessuali dei preti.

    www.fisicamente.net/SCI_FED/index-1508.htm

     Il card. Velasio De Paolis è l’attuale commissario dei Legionari Di Cristo.

    Non ha fatto spretare nessuno dei complici di Maciel.

    Sono al loro posto a comandare tutti i collaboratori di Maciel, con un potere fortissimo sui sottoposti. 


     Il card. Mauro Piacenza, prefetto della Congregazione per il Clero, che ha gestito tra il 2008 e il 2010 i dossier pedofilia, da spedire alla Congregazione per la dottrina della fede (ex Sant’Uffizio). Uomo della Curia romana, fortemente ostile ai preti gay, ritiene che siano la causa della pedofilia. Ritiene che i preti pedofili siano da spretare, ma non sembra che il suo operato abbia prodotto molti preti spretati. Ritiene che ci sia un complotto dei media per esaltare i casi di pedofilia: www.gaywave.it/articolo/papa-ratzin…-pedofili/5405/ www.lettera43.it/politica/661/e–mo…filia_breve.htmwww.vatican.va/news_services/or/or_…9/139q04b1.html

    Il cardinale di Torino Severino Poletti ritiene che c’è un “accanimento mediatico” sui casi di pedofilia e che ci sia un “gusto sadico e morboso” a parlarne.

     

    http://lavignadelsignore.blogspot.it/2010/…so-bisogna.html

    Il cardinale gesuita Gianfranco Ravasi ritiene poi che la vicenda della pedofilia

    “e’ diventata una sorta di vessillo” contro la chiesa cattolica.

    www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM…41&IDCategotia=


     Il cardinale di Palermo Paolo Romeo è stato accusato dall’associazione “La Caramella Buona” di aver protetto il prete pedofilo don Carlo Chiarenza da Acireale. Nel 2000 una ragazza avrebbe denunciato con una lettera gli atteggiamenti di Chiarenza al vescovo di Ragusa.

    Urso, che avrebbe detto che Chiarenza era protetto da Romeo. 


     Il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, era a conoscenza degli abusi commessi da don Franco De Vivo, successivamente oggetto di filmati televisivi de Le Iene che lo ritraggono mentre si denuda e molesta un parrocchiano in sacrestia.

    Non ha fatto niente finché il prete non è finito in TV.

  • Zanardi attacca la curia savonese: ecco le prove

    Zanardi attacca la curia savonese: ecco le prove

    Lettere, raccomandate, denunce e registrazioni audio, una montagna di prove contro la Curia savonese, i vescovi e tutta la diocesi di Savona – Noli che, secondo lui, ha taciuto e non ha fatto nulla per evitare gli abusi

  • Savona: Vittime di preti pedofili, class action contro la Diocesi

    Savona: Vittime di preti pedofili, class action contro la Diocesi

    In 12 chiedono i danni per gli abusi di Giraudo e Barbacini.

    Silvia Campese Il Secolo XIX- Le vittime di Don Nello Giraudo, Don Giorgio Barbacini e del sacrestano laico Franco Briano  si costituiscono parte civile nei confronti della diocesi di Savona Noli. L’ha annunciato ieri la rete nazionale “L’abuso” che, entro una ventina di giorni, depositerà il procedimento alla Procura di Savona, grazie all’assistenza legale di un pool di avvocati genovesi che ha avviato le procedure. Una svolta significativa che sposta la disputa dalla sede penale, dove le vicende dei tre protagonisti sono già state affrontate vedendo per alcuni casi sopraggiungere la prescrizione, passando invece sul piano civile e, quindi, aprendo alle vittime di pedofilia una nuova via: quella del risarcimento. E, se gli esiti processuali dessero ragione ai ricorrenti, a versare i risarcimenti, in questo caso, sarebbe proprio la Diocesi facendo riferimento al secondo comma dell’articolo 40 del Codice Penale, secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Meglio detta: la Diocesi avrebbe dovuto vigilare sull’operato di chi agiva nell’ambito delle mansioni ricevute all’interno delle parrocchie e delle strutture istituite dalla Diocesi stesse.

    Se a qualcuno il procedimento sembrasse fantascienza, dalla giurisprudenza arriva il conforto: una sentenza del Tribunale di Bolzano, datata 21 agosto 2013, ha sancito, nell’ambito del processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di un minore che ha ricevuto un risarcimento di 500 mila euro e 100 mila a ciascun genitore. Una cifra importante che, se paragonabile al numero delle vittime savonesi, equivarrebbe a un risarcimento enorme che metterebbe in ginocchio la Diocesi. «La sentenza di Bolzano – dice Francesco Zanardi, portavoce della Rete – ci dà ampie speranze anche perché si avvicina molto a un’altra sentenza storica emessa dal Tribunale di Savona: il giudice Giorgi, l’8 maggio del 2012, ha ravvisato le responsabilità di un vescovo savonese, Dante Lafranconi, che ha fatto nulla per impedire che potessero essere perpetrati gli abusi sui minori. Una sentenza che sembra fornire già una risposta al procedimento di costituzione di parte civile».

    Il lavoro da fare adesso, secondo la Rete, dovrà essere estremamente rapido per raccogliere, entro una quindicina di giorni, i nomi, con le rispettive prove, delle vittime non censite nei procedimenti penali svolti (info legale@retelabuso.org). «Gli avvocati – dice Zanardi – hanno deciso di partire in contemporanea con tre procedimenti distinti, anche se quello più completo e che potrà procedere in modo più spedito è quello di Giraudo». Da definire il numero delle vittime. «Ad oggi – dice – le vittime che si sono costituite parte civile e di cui possediamo la documentazione completa che definisce la veridicità dei fatti, sono dodici. Sono, però, ancora una cinquantina i ragazzi che, in tempi non sospetti, avevano contattato la Rete per raccontare il proprio dramma personale. Per questo facciamo un appello alle vittime di Giraudo, ma anche di don Barbacini e di Briano: contattateci entro breve fornendo certificati medici e i materiali documentari che gli avvocati hanno specificamente indicato». I numeri, purtroppo, sono destinati a crescere visto il perpetrarsi negli anni delle violenze compiute sui minori in ambito parrocchiale. «Gli avvocati – conclude Zanardi – hanno individuato, come linea di risarcimento, la personale vicenda. Non un forfait, quindi, bensì una richiesta di risarcimento specifica in base all’esperienza di ciascuno. L’associazione stessa Rete L’Abuso si costituirà parte civile».

    Un nuovo colpo di scena, quindi, che potrebbe porre in serie difficoltà la Diocesi savonese. Dovrebbe essere proprio la diocesi, infatti, a versare il risarcimento, come avvenuto nella sentenza di Bolzano che individua un rapporto di “dipendenza lavorativa” tra il sacerdote e la propria Diocesi. Per il resto, il copione sembra lo stesso di quelli savonesi: il sacerdote di Bolzano, in occasione della preparazione alla Comunione, aveva carpito le attenzioni di una bambina, vincolandola da lui al segreto, compiendo ripetute violenze. Assolto per intervenuta prescrizione del reato, ha dovuto risarcire la vittima insieme a Parrocchia e Diocesi, a titolo di responsabilità solidale.

    Silvia Campese Il Secolo XIX

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • L’unico obbiettivo della chiesa è stato quello di raggiungere la prescrizione.

    L’unico obbiettivo della chiesa è stato quello di raggiungere la prescrizione.

    SAVONA. Don Giraudo, don Pinetto, don Barbacini, don Massaferro, l’ex assistente nella parrocchia di Lavagnola Franco Briano: sono sicuramente i casi più delicati e spinosi che hanno turbato la serenità della chiesa savonese sul tema della pedofilia. Se Briano ha fatto apertamente outing sulle sue malefatte,.ma solo a prescrizione intervenuta, per altri due casi è stata la magistratura a indagare e far luce in seguito alle denunce di Francesco Zanardi.

    Il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro ha lavorato per anni al fenomeno pedofilia nel mondo della chiesa, con coinvolgimenti sia nella diocesi di Savona-Noli che in quella di Albenga, scoperchiando una realtà rimasta a lungo nascosta e temuta. Un lavoro che ha trovato parecchi ostacoli e impedimenti, ma che ha portato alla condanna di Nello Giraudo, l’ex parroco di Noli, per abusi sessuali nei confronti di un ragazzino in un campo scout. L’episodio, risalente al 2005, è costato caro al prete che era stato messo persino alla guida di una comunità di giovani nell’intento di sottrarlo all’eco dello scandalo. Un anno: è la condanna patteggiata da Giraudo. Ma l’inchiesta della magistratura aveva messo di mezzo anche l’allora vescovo Dante Lafranconi indagato dalla procura in concorso nella pedofilia e che il gip Fiorenza Giorgi ha bacchettato nella motivazione che aveva portato alla sua richiesta di archiviazione.

    “La sola preoccupazione dei vertici della Curia era quella di salvaguardare !’immagine della Diocesi piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima e come principalmente (per non dire unicamen-te) per tale ragione l’allora Vescovo di Savona non avesse esercitato il suo potere-dovere di controllo sui sacerdoti e di protezione dei fedeli “ era stato uno dei passaggi forti della motivazione.

    Molti altri episodi hanno invece goduto del salvagente della prescrizione. Intervallo di tempo che recentemente ha salvato pure don Pinetto, anche lui parroco nel ponente e da qualche anno trasferito nella chiesa di San Michele Arcangelo a Celle. L’inchiesta sollevata dall’intervista concessa al Secolo XIX da parte di una delle vittime, ha spalancato una seconda terribile finestra sul mondo degli abusi in seminario. Erano gli anni ’70 quando alcuni ragazzini vennero molestati dal prete, allora responsabile del seminario. Il pm Ferro la scorsa estate si è recato addirittura in Sardegna, in un paesino nel centro dell’isola, dove vivono ancora gli anziani genitori di una delle vittime. Sono saltati fuori, lettere, testimonianze e drammi personali immani per quelle morbose atten-zioni di don Pinetto verso i giovani seminaristi.

    Tutto prescritto, ma non la calunnia. Don Pinetto aveva infatti denunciato la vittima, i giornalisti che raccolsero il suo sfogo e Francesco Zanardi per diffamazione. E non contento aveva scritto al Vescovo Lupi gridando la sua estraneità ai fatti. Le indagini hanno dimostrato l’esatto contrario e il pm Ferro ha chiesto il rinvio a giudizio del prete per calunnia.

    Ma c’è anche chi, come don Giorgio Barbacini e più recentemente don Luciano Massaferro, il conto con la’ giustizialo ha pagato pesantemente: rispettivamente tre anni e sette anni, mentre don Luigi Fusta, parroco in pensione di san Nicolò a Pietra deve rispondere di favoreggiamento verso un frequentatore della parrocchia che aveva riservato attenzioni ad una dodicenne.

    Di Giovanni Ciolina – Secolo XIX

  • Luisa Bonello. ho consegnato al Papa un dossier sulla Diocesi di Savona. TG3 8-2-14

    Luisa Bonello. ho consegnato al Papa un dossier sulla Diocesi di Savona. TG3 8-2-14

    Luisa Bonello. ho consegnato al Papa un dossier sulla Diocesi di Savona. TG3 8-2-14

  • Pedofilia, gli occhi del Papa sulla Diocesi di Savona

    Pedofilia, gli occhi del Papa sulla Diocesi di Savona

    Savona – Il “dossier pedofilia” della diocesi di Savona arriva nelle mani di Papa Francesco. A consegnarlo direttamente al pontefice, un medico della cittadina ligure, Luisa Bonello, ex ministro dell’Eucarestia e catechista, strettamente legata agli ambienti cattolici, che di recente ha assunto una posizione critica verso la chiesa, delusa dalla mancata assunzione di responsabilità e di concreti provvedimenti da parte della Curia savonese nei confronti dei preti pedofili. La Bonello ha portato i casi savonesi a Roma, sulla scrivania di Papa Francesco. Che, sul tema, è stato molto chiaro invitando alla massima trasparenzatutti i vescovi italiani. Quella trasparenza che è mancata a Savona, come emerso dagli stessi documenti che la magistratura savonese fece acquisire, perquisendo la cassaforte della diocesi, e sequestrando i carteggi dei vescovi con Joseph Ratzinger, contenenti precise indicazioni che invitavano a occultare le responsabilità dei sacerdoti che avevano compiuto abusi sui minori nel savonese.

    Vicende gravi, oggi a disposizione nei dettagli del Vaticano. «Di recente sono stata tre giorni a Roma, in Vaticano, nella residenza di Santa Marta, dove risiede il Papa – racconta la dottoressa savonese. – Stufa di vedere la mia diocesi tradita dai suoi stessi ministri, ho chiesto un incontro per riferire e testimoniare sulla delicata vicenda». Tre giornate intense nel corso delle quali la Bonello ha incontrato un alto prelato e ha avuto occasione di parlare con il Pontefice diverse volte. «Durante il viaggio – dice – ho consegnato il dossier che ho messo insieme in questi anni relativo alla vicenda savonese. Sentenze della magistratura, lettere, testimonianze scritte da cui si evince con chiarezza l’omertà dei vari vescovi che si sono succeduti nella diocesi».

    Le accuse della Bonello sono estremamente gravi nei confronti di tutta la curia ma, soprattutto, nei confronti dell’attuale vescovo Vittorio Lupi. «Tutto è cominciato per caso, quando due miei pazienti si sono aperti con me e mi hanno rivelato di essere stati abusati da sacerdoti della nostra diocesi – racconta. – Ho cercato di approfondire le vicende e, purtroppo, si è aperta anche per me una pagina estremamente dolorosa della storia della nostra chiesa. Ingenuamente, ho riferito a monsignor Lupi tutto quello che sapevo, certa che sarebbe intervenuto immediatamente. Nulla. Lui si informava, mi interrogava ripetutamente e insistentemente cercando di capire che cosa sapevo e che cosa riferivano le vittime. Alla lunga sono giunta a una conclusione dolorosa: il mio vescovo sapeva tutto e mi stava usando. Voleva sapere sino a che punto io e i laici potevamo conoscere le vicende che, peraltro, lui stesso conosceva già benissimo». Secondo la Bonello l’atteggiamento del vescovo nei suoi confronti cambia proprio quando, da fedelissima della curia savonese, si trasforma in una “pentita” affamata di verità. «Ero Ministro dell’Eucarestia e somministravo la Comunione ai malati – dice la Bonello – e mi è stato revocato il mandato. Mi è stato anche impedito di frequentare il mio padre spirituale, Don Nino Majo, che è venuto involontariamente a contatto con le vicende della pedofilia essendo figura guida di don Nello Giraudo, condannato per pedofilia nel 2012, e di don Pietro Pinetto, i cui casi sono risultati reali ma prescritti. Che non sia questo il motivo per cui sono stata allontanata dal sacerdote: per il rischio, cioè, che venissi a conoscenza di altre, gravi, realtà che si sono verificate nella nostra diocesi?». Durissima la reazione di monsignor Lupi. «Non intendo commentare le falsità riferite da una donna che agisce per vendetta – le parole del vescovo. – Una persona vendicativa che, per via della revoca del Ministero eucaristico, ha tirato fuori delle menzogne contro la nostra Chiesa».

    http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/02/08/AQ5oIijB-pedofilia_diocesi_savona.shtml

  • Il prete pedofilo pakistano latitante nella diocesi di Calcagno – Repubblica Tv

    Il prete pedofilo pakistano latitante nella diocesi di Calcagno – Repubblica Tv

    Nel 2004, mentre Domenico Calcagno è vescovo della diocesi di Savona – Noli, un reporter del Dallas News fotografa in una parrocchia di Albissola Marina Yusuf Dominic, un prete di origine pachistana ricercato per abusi sessuali su minori, mentre celebra la messa domenicale.

    Dominic era stato arrestato nel 1996 a Londra per pedofilia e successivamente rilasciato su cauzione. Una volta libero il prete scappa e dopo otto anni di latitanza viene pizzicato in Liguria.

    Successivamente il prete viene trasferito dal vescovo nell’abbazia benedettina di Finalpia, complesso monastico che si trova di fronte alla scuola elementare di Finale Ligure, dove rimane fino al 6 dicembre 2009, giorno della sua presunta morte.

    di ELENA AFFINITO e GIORGIO RAGNOLI

  • La Procura smentisce la diocesi di Savona: “Don Pietro Pinetto è un prete pedofilo” Il vescovo Lupi processi il sacerdote

    La Procura smentisce la diocesi di Savona: “Don Pietro Pinetto è un prete pedofilo” Il vescovo Lupi processi il sacerdote

    La Procura smentisce la diocesi di Savona: “Don Pietro Pinetto è un prete pedofilo” Il vescovo Lupi processi il sacerdote E’ ormai una consuetudine nella diocesi di Savona. Ogni volta che esce un comunicato stampa, non passano 24 ore che viene smentito.

    Ieri il vescovo diceva “A seguito delle indagini condotte dalla Magistratura non hanno trovato riscontro i fatti denunciati.”

    Peccato che fosse una BUFALA.

    La Procura della Repubblica di Savona ha concluso dopo dieci mesi le indagini che vedevano accusato di molestie il sacerdote Pietro Pinetto, per fatti avvenuti nel Seminario Vescovile di Savona.

    I fatti erano già stati segnalati dalla Rete L’ABUSO, sia alla Procura della Repubblica che al vescovo di Savona nel 2010, ma non erano stati presi in considerazione dalla giustizia, in quanto vi era una sola vittima, peraltro prescritta.

    Dal momento che non vi era apparentemente il rischio di ripercussioni in sede penale, il vescovo di Savona pensò bene di far finta di nulla e non intervenne.

    Ma come si dice, il diavolo fa le pentole, ma non fa il coperchio, e nel marzo del 2013 spuntò un’altra vittima, anche lei per abusi commessi nel seminario e anche lei accusò il sacerdote, rivolgendosi alla Rete L’ABUSO. Come da procedura fu inviata la documentazione alla Procura e fu invitata la vittima a presentarsi spontaneamente alle autorità e denunciare.La vittima denunciò, ma purtroppo anche gli abusi nei suoi confronti sono prescritti; il fascicolo era apparentemente destinato all’archiviazione.

    Ma c’è un colpo di scena, il sacerdote querelò la vittima che lo ha denunciato, Francesco Zanardi portavoce della Rete L’ABUSO e la giornalista Silvia Campese per diffamazione.

    Grazie a questa denuncia, la Procura fu stata costretta ad indagare. Sono emerse altre testimonianze, comprese le denunce fatte all’allora vescovo di Savona Franco Sibilla, che non intervenne. Al momento è stata ritirata la querela nei confronti della vittima Sandro P. ma la Procura della Repubblica di Savona ha rinviato a giudizio il sacerdote. Stavolta l’accusa sarebbe quella di calunnia nei confronti della vittima.

    Resta invece pendente la posizione del portavoce della Rete L’abuso Francesco Zanardi e della giornalista del Secolo XIX Silvia Campese, entrambi querelati dal sacerdote per diffamazione. Ora resta da capire la posizione della diocesi nei confronti del sacerdote, il quale è stato salvato dalla prescrizione, questo per quello che riguarda la legge civile, per quello che riguarda invece la legge canonica il sacerdote può essere giudicato. In un comunicato stampa diramato dalla Diocesi di Savona lo scorso marzo il vescovo aveva dichiarato che se i fatti si fossero rivelati fondati sarebbe intervenuto con fermezza.

    La notizia aveva fatto il giro d’Italia, la promessa solenne fu fatta durante la festa Patronale di Savona proprio dal vescovo, acclamato persino dalle autorità presenti. Bisogna prendere atto che le dichiarazioni della curia sono parecchio divergenti da quello che invece dice la Procura della Repubblica. E’ stato chiesto il rinvio a giudizio per calunnia nei confronti di una vittima che lo accusava.

    A leggere il comunicato divulgato ieri dalla stessa diocesi, sembrerebbe che le intenzioni del vescovo siano cambiate adesso, malgrado la Procura la pensi diversamente. E sembrerebbe che la diocesi sia disposta a chiudere anche tutti e due gli occhi nei confronti del sacerdote, dando per scontata una innocenza che la Procura smentisce. Per questo chiediamo al vescovo Lupi di essere coerente; inizi un processo canonico a carico di don Pietro Pinetto.