Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • PRESUNTA PEDOFILIA: LE IENE IN PAESE. GIULIO GOLIA A CASA DI GIADA. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    PRESUNTA PEDOFILIA: LE IENE IN PAESE. GIULIO GOLIA A CASA DI GIADA. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    Portocannone. Dopo le esclusive di Primonumero.it la vicenda che coinvolge l’ex parroco di Portocannone Marino Genova, sospeso ’a divinis’, e la giovane Giada, vittima di presunti abusi sessuali, approda su Italia Uno nel programma Le Iene.

    Questa mattina, domenica, una troupe del noto programma televisivo, guidata da Giulio Golia si è fatta notare tra le strade e la centralissima piazza Skanderbeg nel tentativo di catturare le sensazioni e le impressioni dei presenti.

    Lo stesso Golia è stato a casa di Giada per un’intervista che andrà in onda tra qualche settimana, presumibilmente dopo la settimana sanremese.

    Alessandro Corroppoli
    http://www.primonumero.it/attualita/news/1392549940_portocannone-presunta-pedofilia-le-iene-in-paese-giulio-golia-a-casa-di-giada.html
  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • PERUGIA: Denunciati monsignor Giuseppe Chiaretti e monsignor Gualtiero Bassetti per presunte responsabilità nella vicenda di don Lucio Gatti

    PERUGIA: Denunciati monsignor Giuseppe Chiaretti e monsignor Gualtiero Bassetti per presunte responsabilità nella vicenda di don Lucio Gatti

    Sarà depositata domani mattina dalla Rete L’ABUSO, presso la Procura della Repubblica di Perugia documentazione nella quale si chiede di esaminare sotto il profilo penale, eventuali responsabilità “omissive e di controllo” dei vescovi, relative al caso di don Lucio Gatti, condannato lo scorso 31 gennaio.

    I due vescovi per i quali si chiede di indagare, sono monsignor Giuseppe Chiaretti e monsignor Gualtiero Bassetti.

    Come abbiamo avuto conferma dal caso savonese di monsignor Dante Lafranconi, all’interno degli uffici delle diocesi, ci sono i fascicoli personali di ogni sacerdote, accessibili solo ai vescovi, ed è verosimile ritenere che anche presso la diocesi di Perugia il vescovo disponga del fascicolo di Lucio Gatti.

    Per i vescovi che vengono a conoscenza dei crimini commessi dai sacerdoti appartenenti alle loro diocesi, dovrà valere pur sempre la responsabilità stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    E’ quanto emerge dalla ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, che ha ravvisato la responsabilità di un vescovo. Dante Lafranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Da quanto emerge anche nelle denunce, dalle conversazioni con i vescovi registrate da alcuni testimoni, emergerebbe chiaramente che la Diocesi fosse informata, lo dimostrerebbe altrettanto chiaramente il meccanismo “da manuale” che la diocesi ha applicato, solo dopo che il caso è balzato agli onori della cronaca.

    Per questo motivo è molto importante che venga fatta chiarezza, che siano verificate le eventuali responsabilità della Diocesi e dei suoi legali rappresentanti.

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale della Rete L’ABUSO

    Genova 10-02-2014

  • Giada, la vittima di don Marino Genova grida la sua rabbia. Ammette anche di avere ritrovato la forza denunciando.

    Giada, la vittima di don Marino Genova grida la sua rabbia. Ammette anche di avere ritrovato la forza denunciando.

    Mi meraviglio di me stessa, che dopo la condizione triste che sto vivendo, fatta di maltrattamenti e delle offese più cocenti che una donna possa sopportare, mi ritrovo a scoprire in me una forza nuova che mi permette di andare avanti, con la fiducia che prima o poi questa situazione finirà.

    Con la certezza che sarà stabilito il vero carnefice.

    Spero di ritrovare presto la mia strada, di dimenticare il calvario che ho vissuto e che ancora sto vivendo.

    Il sindaco non si è degnato di fare una telefonata per dare a me e alla mia famiglia una parola di conforto, decidendo di non esprimersi nemmeno in merito alle lettere anonime pubblicate sui giornali, dove diversi parrocchiani mi accusavano di aver inventato tutta la storia soltanto per fare soldi.

    Persino la Gatti, tutrice dei minori alla Regione, ha preso posizione in questa vicenda, affermando che la stampa non avrebbe mai dovuto pubblicare determinate lettere, né agire con un atteggiamento evidentemente poco deontologico.

    Io non so più davvero cosa pensare.

    La parrocchia è come se mi stesse emarginando, ho chiesto al prete di cominciare le prove del coro, ma con varie scuse non me lo ha permesso.

    Ho incontrato personalmente il Papa e gli ho spiegato in tre distinte occasioni le violenze che ho ricevuto.

    Lui ha scelto però il silenzio, probabilmente per ovvi motivi.

    La mia scelta di parlare ha una ragione precisa: mi auguro che tutte le vittime di don Marino Genova, tutte le persone che per paura o per vergogna fino ad oggi non hanno parlato, escano allo scoperto e denuncino alla Magistratura per affrontare la situazione.

    Insieme possiamo fare molto.

    Possiamo dire alla Chiesa Cattolica che non vogliamo soltanto belle parole, ma fatti.

    Possiamo dire che vogliamo far emergere la verità e che ci spieghi per quali motivi, dopo 25 anni, Don Marino Genova è stato trasferito da San Felice a Portocannone nel settembre 2005.

    Anche il Vescovo Gianfranco De Luca, subito dopo i 18 anni, mi ha abbandonata e non mi ha più pagato le cure psicologiche come mi aveva assicurato.

    Per tamponare allo scandalo, ha promesso a mia madre un lavoro come donna delle pulizie, per un onere di 340 euro, dimostrando probabilmente di aver fatto un gesto di solidarietà e dicendo che adesso col guadagno di mia madre posso continuare le terapie.

    Per fortuna, c’è tanta gente che in silenzio mi è solidale.

    Su Facebook hanno creato un gruppo di circa duecento sostenitori del prete e di oltre 1200 che chiedono “Giustizia per Giada”.

    Non sono sola, lo so che non lo sono. Assieme al sostegno e all’aiuto di queste persone che stanno combattendo la mia battaglia, riuscirò a far sì che la verità venga fuori e che si sappia dove sta la vera menzogna.

    Ringrazio la Rete L’ABUSO e l’avvocato Sergio Cavaliere che da quando mi hanno preso in carico mi stanno vicino e mi sostengono.

  • Presunti abusi sessuali prete su minore, parla l’avvocato Cavaliere, difensore della vittima

    Presunti abusi sessuali prete su minore, parla l’avvocato Cavaliere, difensore della vittima

     PORTOCANNONE – L’avvocato Sergio Cavaliere della Rete l’Abuso che difende la ragazza di Portocannone, in merito alla lettera della comunità parrocchiale del paese, osserva che: “la vittima di più di 3 anni di abusi di don Marino Genova ha deciso in piena consapevolezza di rivelare le reali ragioni della rimozione di don Marino, a distanza di 14 mesi, nell’assoluto silenzio della stampa, per una serie di motivi, tra i quali smentire le false notizie pubblicate da alcuni organi di stampa.

    La vittima, prima di far esplodere il caso mediatico, ha mosso tutti i passi necessari per accertare la verità e punire i responsabili, a partire dall’informare con ben 3 lettere il vescovo di Termoli, De Luca, degli abusi di don Marino Genova e, successivamente, denunciarlo alla Magistratura. Tra l’atro il vescovo De Luca fu informato della denuncia alla Procura il giorno seguente la sua presentazione, avvenuta all’inizio di aprile 2013. E Il testo integrale della denuncia fu consegnato a don Michele Valentini, su richiesta del Tribunale Ecclesiastico. Desta pertanto incredulità l’affermazione del vescovo De Luca secondo il quale “del procedimento civile … solo grazie ai media risulta l’esistenza”; – proprio a seguito della conoscenza della denuncia alla Procura della Repubblica, e non prima, è stato emanato il decreto di sospensione di don Marino.

    La lettera della comunità a difesa del prete si tratta di un anonimo, attribuito a una indeterminata “comunità parrocchiale di Portocannone”; – in particolare falso è che «Per noi è tutta una meschina e assurda messa in scena architettata in maniera macchiavellica con un unico e solo scopo…il denaro!». Una messa in scena presuppone la predisposizione di attività volte a simulare fatti mai avvenuti. Non è questo il luogo per accertare la veridicità dei fatti denunciati, ma le aule di giustizia.

    Altre risibili affermazioni su una misteriosa vecchietta (chi?) all’ignaro degli abusi non meriterebbero alcun cenno. Il danno causato alla vittima di don Marino non è quantificabile in misura economica, poiché l’adolescenza rubata di una ragazza particolarmente fragile e segnata da lutti, l’interruzione degli studi e le conseguenze nell’animo non hanno un “prezzo”. Non ci meraviglia che ci sia chi affonda il coltello nelle ferite sanguinanti. Ci meraviglia che ci sia chi si fa strumento di queste coltellate, sulla stampa; – quanto alla libera iniziativa di scrivere a papa Francesco e al vescovo, precisiamo che non ce n’è bisogno. Il vescovo e alcuni sacerdoti, come detto, ne sono stati informati un anno e mezzo fa, così come il Tribunale Ecclesiastico che sta giudicando don Marino;

    – papa Francesco è ben al corrente della situazione. In ben tre distinte occasioni è stato informato dalla vittima: in due occasioni la vittima si è recata in Vaticano per consegnare la documentazione ed in una occasione l’ha fatto pubblicamente, direttamente nelle mani di papa Francesco. E da papa Francesco la vittima e la rete l’Abuso, con cui ci siamo assunti l’onere di occuparci del caso, si aspettano fatti conseguenti e non parole di commiserazione; – per essere chiari, nell’apprezzare le espressioni di comprensione e perdono del vescovo De Luca, dalle istituzioni ecclesiastiche ci aspettiamo la attiva collaborazione nella scoperta di tutta la verità;

    – Informeremo puntualmente la stampa di ogni avvenimento di qualche rilevanza, fino alla conclusione ultima della vicenda, passo per passo, udienza dopo udienza; per cui la stampa e l’opinione pubblica potranno essere prontamente informate di questo scandalo troppo a lungo soffocato. E’ una coraggiosa e consapevole scelta della vittima, che ha anche lo scopo di far venire allo scoperto chi sa e finora ha taciuto. Perché la massima evangelica “è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui che li produce” ha per noi il significato di informare e far emergere la verità.

    Avv. Sergio Cavaliere

  • L’AVVOCATO DELLA VITTIMA REPLICA: “IL PAPA È GIÀ STATO INFORMATO”

    L’AVVOCATO DELLA VITTIMA REPLICA: “IL PAPA È GIÀ STATO INFORMATO”

    Caso Don Marino Genova. La risposta non si è fatta attendere. L’avvocato Sergio Cavaliere, legale della giovane presunta vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote che il vescovo ha già sospeso a divinis, in una missiva replica punto per punto a tutte le accuse che alcuni parrocchiani di Portocannone rivolgono alla sua assistita e precisa che «Una messa in scena presuppone la predisposizione di attività volte a simulare fatti mai avvenuti. Preciso che affermare una messa in scena è una oggettiva diffamazione, della quale rispondere in sede penale e civile» a cui aggiunge:« Papa Francesco è ben al corrente della situazione».

    Non sono passate nemmeno 24 ore da quando alcuni parrocchiani di Portocannone con una nota , in cui si firmano genericamente “La comunità parrocchiale di Portocannone”, hanno scritto la loro sul caso Don Marino. Una missiva che secondo il legale della presunta vittima, Sergio Cavaliere, è piena di falsità e ingiurie: « Una messa in scena presuppone la predisposizione di attività volte a simulare fatti mai avvenuti» e ancora «Come può una misteriosa vecchietta (chi?) all’ignaro degli abusi avanzare certezze» e, conclude la riflessione con una precisazione: «Il danno causato alla vittima di don Marino non è quantificabile in misura economica, poiché l’adolescenza rubata di una ragazza particolarmente fragile e segnata da lutti, l’interruzione degli studi e le conseguenze nell’animo non hanno un “prezzo”. Non ci meraviglia che ci sia chi affonda il coltello nelle ferite sanguinanti».

    Un grido di ribellione che trova ancor più forza quando Cavaliere puntualizza che «Papa Francesco è ben al corrente della situazione. In ben tre distinte occasioni è stato informato dalla vittima: in due occasioni la vittima si è recata in Vaticano per consegnare la documentazione ed in una occasione l’ha fatto pubblicamente, direttamente nelle mani di papa Francesco. E da papa Francesco la vittima e la Rete l’ABUSO, con cui ci siamo assunti l’onere di occuparci del caso, si aspettano fatti conseguenti e non parole di commiserazione».

    http://www.primonumero.it/attualita/news/1390498942_caso-don-marino-genova-l-avvocato-della-vittima-replica-il-papa-gi-stato-informato.html#.UuFXzGAp52w.twitter

    Alessandro Corroppoli
  • Alcuni parrocchiani scrivono al Papa e al Vescovo e accusano la vittima: “Lo fa solo per soldi”

    Alcuni parrocchiani scrivono al Papa e al Vescovo e accusano la vittima: “Lo fa solo per soldi”

    Con una lunga lettera firmata “comunità parrocchiale di Portocannone” alcuni cittadini sostengono che la giovane presunta vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote che il vescovo ha già sospeso a divinis abbia inventato tutto solo per soldi: “Assurda messa in scena architettata in maniera machiavellica con un solo e unico scopo… il denaro!”. Un documento intriso di illazioni in cui si deduce che gli incontri denunciati dalla giovane ora diciottenne a casa dell’ex parroco non sarebbero mai avvenuti perché «la vecchietta che abita vicino a lui non ha mai visto la ragazza né entrare né uscire». I parrocchiani autori della nota dicono di essere quasi tremila abitanti che non credono all’episodio, ma a Portocannone in realtà la popolazione è divisa e molti non sono proprio a conoscenza di questa lettera.

     

    di Alessandro Corroppoli

    Portocannone. Non sono bastate le raccomandazioni fatte direttamente da Monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della diocesi di Termoli – Larino, ai parrocchiani e alla comunità tutta di Portocannone sul caso di don Marino Genova. Non è servito il monito ad abbassare i toni, e le spiegazioni che lo stesso ha dato lo scorso fine settimana. No, niente di tutto questo è servito a placare l’ira e la presa di posizione di alcuni parrocchiani di Portocannone che in una lettera – dai toni duri pieni di livore e al limite della querela – prendono una posizione netta a favore dell’ex parrocco, indagato per pedofilia, gettando accuse durissime sulla presunta vittima e sulla sua famiglia: «Per noi è tutta una meschina e assurda messa in scena architettata in maniera macchiavellica con un unico e solo scopo…il denaro!».

    Venerdì e sabato scorso, a margine della trasmissione televisiva Pomeriggio cinque – condotta da Barbara D’Urso – che aveva visto la partecipazione di Francesca (nome di fantasia), la ragazza di Portocannone presunta vittima di abusi sessuali da parte dell’ex parroco Marino Genova, Monsignor De Luca si reca direttamente a Portocannone con il chiaro intento di smorzare i toni della polemica in attesa che la verità giudiziaria faccia il suo corso: «Sono preoccupato perché non vorrei che da quanto accade in questi giorni venga ulteriormente vilipesa e offesa la dignità della ragazza che è da salvaguardare e rispettare senza riserve e illazioni».Un invito caduto nel vuoto, tra i pochi che nello scorso fine settimana si sono recati nella Chiesa Madre di Portocannone. Un suggerimento per nulla accolto da chi ha pensato di disobbedire in maniera palese e provocatoria al capo della Curia bassomolisana e alimentare polemiche e sospetti.

    In una lettera firmata “La comunità parrocchiale di Portocannone”, i sostenitori di Marino Genova condannano senza se e senza ma la presunta vittima: «Le accuse che la giovane muove a carico del nostro ex parroco sono totalmente infondate e questo si nota chiaramente dalle tante dichiarazioni da lei rilasciate e del tutto contrastanti tra di loro!» e sempre rivolgendosi al vescovo con un ‘Divinissima Eccellenza’ si chiedono e chiedono:«Si è mai chiesto come mai la ragazza abbia aspettato ben quattro anni prima di denunciare il fatto?» . Interrogativo che fa da preludio all’accusa più grave che gli scriventi fanno alla loro giovane compaesana: «Per noi è tutta una meschina e assurda messa in scena architettata in maniera macchiavellica con un unico e solo scopo…il denaro»

    Un’accusa grave che diventa una vera prova, secondo i firmatari, perchè «da altre fonti abbiamo anche evinto che la giovane non ha mai tentato il suicidio e che non è mai stata ricoverata in una struttura pubblica, come lei stessa ha dichiarato» e, provando a smontare tutta l’architettura accusatoria:«Dirigiamoci anche un attimo verso la corista, che da quanto detto, sapeva tutto! Essendo super partes non può ritenersi attendibile, e poi, essendo una donna matura come mai non ha immediatamente denunciato il fatto alle autorità competenti?» e concludono la riflessione attaccando e accusando la stessa testimone:« In questi casi la stessa potrebbe essere denunciata per favoreggiamento di abusi sessuali su minori».

    Insomma un processo in piena regola dove viene già emanata una sentenza. Una sentenza che condanna senza se e senza ma la ragazza, che oggi ha 18 anni e che ha raccontato in un esposto al vaglio della Procura della Repubblica di aver subito violenze sessuali da parte di don Marino da quando di anni ne aveva 13.
    Una lettera inviata a Papa Francesco (così almeno fanno sapere gli autori) dove gli accusatori sono giudici ma dove gli stessi badano bene a firmare la missiva non con i propri nomi e cognomi preferendo rifugiandosi dietro ad un ambiguo “La comunità parrocchiale di Portocannone”, lasciando intendere come l’intera comunità sia d’accordo con la loro tesi accusatoria.

    «Eccellenza, si chieda come mai quasi tremila abitanti non credono a quanto è stato denunciato… o siamo tutti matti, o conosciamo bene sia la ragazza che il nostro ex parroco , persona assolutamente coscienziosa e pronto a risolvere qualsiasi problema se qualcuno ne aveva bisogno». 
    Ma i tremila abitanti cui si fa menzione sono in gran parte completamente all’oscuro della lettera, e dunque non coinvolti dalle pesanti accuse contro la ragazza. In realtà la comunità di Portocannone – come abbiamo avuto modo di raccontare sulla base di testimonianze – non solo in gran parte di questa lettera non ne sa nulla, ma è anche divisa e sconcertata per l’accaduto e attende che la giustizia – quella vera – faccia il so corso. Così come farà il suo corso il processo canonico in cui Marino Genova è sottoposto.

    Un processo che è stato avviato perchè l’ex parroco è stato, seppur in via cautelativa, sospeso ’a divinis’. È lo stesso lo stesso vescovo De Luca a dichiarare che «nel prendere atto della denuncia e della sua verosimiglianza, abbiamo usato tutta le rapidità e la determinazione necessarie sia nell’allontanare il presbitero dal luogo del proprio ministero, sia nel farci vicino alla minore che risultava profondamente scossa dall’esperienza vissuta» a cui aggiunge che «nei colloqui intercorsi con la minore e i familiari, in modi diversi e a più riprese, è stato espresso il dolore e chiesto perdono per l’accaduto, ho cercato di salvaguardare la persona della minore esortandola, fin dal primo incontro, a esporre denuncia per l’accaduto invitandola a restare serena e a rimanere in tutte le attività parrocchiali e non, nelle quali era coinvolta, assistendola perché iniziasse un percorso di sostegno psicologico».

    Il vescovo chiede perdono alla vittima e i parrocchiani, una parte di essi, di Portocannone accusano la vittima. Che sta succedendo in paese? Ma soprattutto, dato che le indagini sono ancora in corso perchè i firmatari della lettera non depongono le loro verità alle autorità competenti? Misteri della fede.

    LINK
    La replica dell’avvocato della ragazza

    (Pubblicato il 22/01/2014)

  • Il Vescovo chiede perdono per gli abusi sulla minorenne. “Fiducia nella giustizia”

    Il Vescovo chiede perdono per gli abusi sulla minorenne. “Fiducia nella giustizia”

    In una lunga nota diffusa dalla Diocesi di Termoli-Larino il vescovo Gianfranco De Luca ribadisce con forza tutta la sua vicinanza alla giovane di Portocannone vittima di abusi sessuali da parte dell’ex parroco Marino Genova, spiega alla popolazione il suo operato e invita al rispetto della vittima: “Sono preoccupato perché non vorrei che da quanto accade in questi giorni venga ulteriormente vilipesa e offesa la dignità della ragazza che è da salvaguardare e rispettare senza riserve e illazioni”. Il vescovo si dice fiducioso “che la piena verità sulla vicenda venga accertata dai procedimenti giudiziali in corso” e si mette a disposizione della comunità di Portocannone per parlare con la cittadinanza nel pomeriggio di oggi e domani, 17 e 18 gennaio, “perché ora il trauma coinvolge la stessa comunità della cittadina”.

    di Alessandro Corroppoli

    Portocannone. «Sono fortemente preoccupato perchénon vorrei che da quanto accade in questi giorni venga ulteriormente vilipesa e offesa la persona e la dignità della ragazza che è da salvaguardare e rispettare in modo assoluto, senza riserve ed illazioni». Questa riflessione, contenuta in una lunga nota della curia, è stata fatta dal vescovo De Luca a margine delle varie dichiarazioni sui mezzi d’informazione in questi giorni: «Purtroppo – continua De Luca – alcune reazioni, amplificate dai media, che colgo qua e là, e che non condivido assolutamente e sono certamente esecrabili, accrescono questa mia preoccupazione. Voglia il Signore e la rettitudine delle persone che amano e servono la verità impedire questo. Io resto fiducioso che la piena verità sulla vicenda venga accertata dai procedimenti giudiziali in corso». Una nota composta da dodici punti in cui vengono descritti tutti i passi che la curia e il vescovo hanno compiuto in questo ultimo anno, prima e dopo la denuncia alla magistratura fatta dalla ragazza che oggi ha 18 anni.
    Il resoconto parte commentando la denuncia di Don Marino: «La denuncia è sicuramente gravissima, ci addolora e ci sconcerta profondamente. Nel prendere atto della denuncia e della sua verosimiglianza, abbiamo usato tutta le rapidità e la determinazione necessarie sia nell’allontanare il presbitero dal luogo del proprio ministero, sia nel farci vicino alla minore che risultava profondamente scossa dall’esperienza vissuta» e prosegue, puntualizzando la decisione con cui la Chiesa e il vescovo si siano mossi affinché non fosse accusata di omertà e, allo stesso tempo chiedendo il perdono alla vittima : «Nei colloqui intercorsi con la minore e i familiari, in modi diversi e a più riprese, è stato espresso il dolore e chiesto perdono per l’accaduto, ha cercato di salvaguardare la persona della minore esortandola, fin dal primo incontro, a esporre denuncia per l’accaduto invitandola a restare serena e a rimanere in tutte le attività parrocchiali e non, nelle quali era coinvolta, assistendola perché iniziasse un percorso di sostegno psicologico».Così come dichiarato in esclusiva a primonumero.it lo scorso 9 gennaio, nella nota viene confermata ancora una volta che: «Sussistendo delle verosimiglianze circa le accuse, ha allontanato immediatamente dalla parrocchia e da ogni altra attività pastorale il chierico, proponendogli di vivere in una comunità di sostegno e accompagnamento, il tutto accettato dal chierico e l’ha deferito direttamente alla Congregazione della Dottrina della Fede, secondo le norme» agendo in obbedienza alle linee guida: “chierici e minori” della CEI rese note il 22-5-2012 che sono una esplicitazione delle indicazioni della Congregazione della Dottrina della Fede del 15.07.2010. Ricevuta la notizia di possibili abusi in materia sessuale compiuti da un chierico della Diocesi di Termoli-Larino nei confronti di una minore, ha proceduto immediatamente per conoscere la verosimiglianza dell’accusa ascoltando le parti anche davanti a testimoni.
    Questa presa di posizione, di tutela verso la vittima, non ha fatto mancare la solidarietà anche verso Don Marino al quale è arrivata: «quella vicinanza e sostegno che ogni cittadino deve avere verso tutti, anche nei confronti di chi, eventualmente, commette atti gravissimi ».
    Da qui la sospensione ‘ a divinis’, provvedimento grave che proibisce ogni azione di ministero sacerdotale, compresa ovviamente la celebrazione della santa Messa; l’avvio del processo canonico: «Ricevuta la documentazione della Diocesi ha affidato il primo grado del processo penale ecclesiastico alla stessa e per questo il Vescovo ha istituito il Tribunale Diocesano composto da un collegio di tre giudici, dal promotore di giustizia e dal notaio.

    Quando il Vescovo riceverà la sentenza del Tribunale Ecclesiastico, invierà tutto alla Congregazione della Dottrina della Fede, la quale costituisce il Tribunale di seconda istanza».

    Parallelamente all’attesa della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano e di quella del procedimento civile «del quale ad oggi, solo grazie ai media, risulta l’esistenza non essendo ancora pervenuto alcun avviso di reato, all’interessato». De Luca dice di confidare «pienamente nel percorso della giustizia sia canonica che civile circa l’accertamento della verità e delle responsabilità » e sottolinea che: « fino alla eventuale condanna vige c’è la presunzione d’innocenza».

    La nota si chiude ribadendo che nella vicenda il primo obiettivo è stato la protezione e il sostegno della persona e della dignità della ragazza e l’accertamento della verità ma, il trauma – come lo stesso De Luca ha definito la vicenda dalle colonne del quotidiano Avvenire – colpisce l’intera comunità. Comunità che viene invitata a chiedere delucidazione presso la Chiesa parrocchiale oggi e domani a partire dalle 16 quando, a differenza di quanto accaduto nel novembre del 2012, il Vescovo sarà «a disposizione di ogni cittadino di Portocannone che voglia parlare con lui, anche perché avverte che, alle già gravi situazioni precedenti, ora il trauma coinvolge la stessa comunità della cittadina».

  • Massaferro, prete pedofilo ai lavori socialmente utili

    Massaferro, prete pedofilo ai lavori socialmente utili

    Genova – Quale prete conosciuto aveva approfittato di una ragazzina e ora, condannato, potrebbe lavorare per i bisognosi. Don Luciano Massaferro, il parroco di Alassio condannato per abusi sessuali nei confronti di una chierichetta a una pena definitiva a 7 anni e 8 mesi potrebbe scontare il residuo pena con lavori socialmente utili.

    Dopo esser stato nelle carceri di Sanremo, Alassio e Spezia e dopo alcuni mesi ospite del convento dellesuore Clarisse di Diano Castello, don Massaferro sarà impiegato nella casa diocesana `Della carita´ di Imperia fino a fine pena.

    La casa diocesana assicura posti letto e pasti caldi ai bisognosi, oltre a distribuire vestiario e viveri.

    http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2014/01/17/AQI9cAYB-massaferro_socialmente_pedofilo.shtml

  • “Io, violentata a 13 anni, così ho trovato il coraggio di denunciare quel prete”. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    “Io, violentata a 13 anni, così ho trovato il coraggio di denunciare quel prete”. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

     Il dramma di Francesca inizia da ragazzina in una parrocchia in Molise, quando don Marino la abbraccia per la prima volta in sagrestia. Seguono quattro anni di rapporti e di silenzi, poi la decisione di rivolgersi al vescovo, che sospende il sacerdote, e ai magistrati. “Ma in paese difendono quell’uomo. E io sogno di fuggire”

    di LUIGI NOCENTI

    PORTOCANNONE – UNA sera, dopo le prove del coro, don Marino mi ha chiamata in sagrestia: ha chiuso la porta a chiave e ha iniziato ad abbracciarmi forte e a toccarmi. Sono rimasta senza fiato e non ho avuto la forza di evitare quei contatti”. È solo l’inizio di un racconto dell’orrore, di un’adolescenza rubata a una ragazzina di 13 anni.

    FRANCESCA (il nome è di fantasia), oggi maggiorenne, è cresciuta a pochi chilometri da Termoli, nel comune molisano di Portocannone. Quattro anni di silenzio fino alla querela per ipotesi di abuso sessuale su minore di anni 14, due tentati suicidi e il suo presunto carnefice, don Marino Genova, 58 anni, sospeso in via cautelativa a divinis dal vescovo della diocesi Termoli-Larino. Una vicenda inquietante dove alberga l’ombra della pedofilia, ma anche la storia del coraggio di Francesca nell’esporsi in prima linea e uscire dal silenzio.

    È vero che don Marino voleva un figlio da lei?
    “Sì, mi diceva che ai miei 18 anni avrebbe voluto un rapporto completo. Io non volevo rimanere incinta, ma lui insisteva. Non ha mai preso precauzioni durante i nostri rapporti sessuali”.

    Come si sente oggi?
    “Aver raccontato tutto mi fa sentire sollevata, soprattutto dallo scorso 3 aprile, quando ho denunciato don Marino. Non lo faccio per soldi, ma per il male che mi è stato fatto. Oggi provo tanto schifo: per lui, per ciò che mi ha fatto, ma anche disprezzo verso me stessa, per non essere stata capace di difendermi. Spero almeno che la mia storia dia il coraggio di ribellarsi a chi vive vicende simili, in particolare eventuali altre vittime di don Marino: potrei non essere stata l’unica ad aver ricevuto le sue attenzioni sessuali”.

    Come ha conosciuto don Marino Genova?
    “Sono orfana di padre dall’età di 3 anni, mi hanno cresciuto mia madre e la nonna paterna. Fu lei a regalarmi un pianoforte quando ero bambina, ed è così che è nata la mia passione per la musica. Ho iniziato il conservatorio a 7 anni e a 12 mi fu chiesto di suonare l’organo per il coro della chiesa del paese. È qui che ho conosciuto don Marino”.

    Come sono nati i vostri incontri privati?
    “Mi mandava messaggi chiedendomi di andare in chiesa per aiutarlo. La prima volta che ha approfittato di me era da poco morta mia nonna ed ero molto fragile. Da quel momento è stato un susseguirsi di incontri intimi in sagrestia e anche a casa sua. Ci vedevamo un paio di volte a settimana”.

    Lei aveva 13 anni, lui 53 ed era pure un prete: non le sembrava strano?
    “Ciò che oggi non riesco a perdonarmi è proprio questo: non essermi resa conto di ciò che stava succedendo. Oggi è come se mi voltassi indietro e vedessi una bambina impaurita e sperduta che si fida del lupo cattivo, che confonde le lusinghe lussuriose di un prete di mezza età per dichiarazioni di vero amore”.

    Come è riuscita a porre fine a questa storia?
    “Una corista del gruppo parrocchiale aveva notato qualcosa di strano e un giorno sono crollata con questa signora. Avevo 17 anni e fino ad allora nessuno sapeva ciò che stava accadendo da quattro anni. Perfino mia madre: pensava che i miei disagi fisici  –  vomito, isteria, insonnia  –  fossero dovuti all’ansia per i troppi impegni tra il liceo, il conservatorio e il coro. Con questa signora sono anche andata dal vescovo Gianfranco De Luca”.

    E cosa accadde?
    “Era il novembre del 2012: don Marino è stato mandato in una comunità vicino a Roma. Poi sono entrata in contatto con Rete l’abuso e con il supporto legale di questa associazione ho deciso di querelarlo. A quel punto don Marino è stato sospeso: non può amministrare i sacramenti, celebrare messa né confessare. Ora sono in corso le indagini: spero si apra il processo e vengano appurate le sue responsabilità. In ogni caso, lui oggi può contare sul supporto della comunità in cui vive, a differenza di me”.

    Come mai?
    “Dopo che ho presentato la denuncia, mi sono ritrovata abbandonata a me stessa, anche economicamente. Il vescovo, che in passato mi aveva aiutato, dopo il mio diciottesimo compleanno ha dichiarato che stava diventando troppo costoso. L’ho scritto anche a Papa Francesco in una lettera in cui gli ho raccontato la mia storia e ciò che sto vivendo, il profondo disagio interiore in cui vivo: il malessere è esploso, tanto che ho pensato di farla finita”.

    E ha tentato il suicidio due volte.
    “Sì, per tutta l’estate sono stata ricoverata. Da allora mi segue uno psichiatra, assumo psicofarmaci, ma sto male. Ripensarmi in quegli atti sessuali è un incubo ad occhi aperti. Rivedo la bambina che ero e vorrei gridarle: fuggi, urla, ribellati. Ma nei ricordi non c’è una sola volta in cui sia riuscita a farlo, rimanevo lì, pietrificata, a subire di tutto. Ho ancora viva la sensazione di profondo stordimento dopo le sue carezze e i suoi baci, e il sentirmi mancare dopo il primo rapporto sessuale, senza neanche capire cosa fosse davvero accaduto. Mi chiedo a volte se si è reso conto di quanto male mi ha fatto”.

    E non è stato l’unico…
    “A ferirmi oggi sono anche tutte quelle persone che in qualche modo lo difendono o sostengono che in fondo non sono una vittima anche se avevo solo 13 anni e lui oltre quattro volte la mia età. In paese capita che mi ridano dietro o che su Facebook si formi un gruppo in suo favore. È incredibile, chissà se uscirò mai da questo tunnel di violenza psicologica. Persino la donna che all’inizio mi aiutò, mi portò dal prete esorcista del paese”.

    Cosa sogna per il suo futuro?
    “Dopo quello che è successo, ho lasciato il coro, la scuola, il conservatorio. Qui in paese sto davvero male. Sogno di andarmene, se qualcuno mi offrisse un lavoro, qualsiasi lavoro, fuggirei anche domani. A questo posto mi legano solo terribili, incancellabili ricordi”.

    http://www.repubblica.it/cronaca/2014/01/15/news/io_violentata_a_13_anni_cos_ho_trovato_il_coraggio_di_denunciare_quel_prete-75972402/