Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Giudice impone alla Chiesa di rivelare i nomi dei sacerdoti accusati di abusi

    Giudice impone alla Chiesa di rivelare i nomi dei sacerdoti accusati di abusi

    L’Arcidiocesi di Los Angeles, ha sottolineato che gli adempimenti sono stati effettuati e “gran parte delle informazioni in questione sono già state rese pubbliche”

    REDAZIONE
    ROMA

    Saranno presto pubbliche gran parte delle 30.000 pagine di documenti che raccontano, nomi, luoghi, date, e orrori dei casi di pedofilia e abusi sessuali a carico di sacerdoti e prelati della Arcidiocesi cattolica di Los Angeles.

    Si tratta di una delle più gravi storie di pedofilia della Chiesa cattolica americana che portò nel 2007 ad un mega-rimborso alle vittime pari a 660 milioni di dollari. Nonostante l’accordo, l’identità dei sacerdoti coinvolti è sempre stata protetta dall’anonimato: ora, però, su appello dell’associazione delle vittime e di alcune organizzazioni di media Usa, il giudice della Corte suprema dell California, Emilie Elias, ne ha ordinato la pubblicazione.

    La sentenza rovescia un verdetto del 2011, in cui si dava ragione alla richiesta di 20 sacerdoti, concedendo alla Chiesa di `cancellare´ dai documenti i nomi degli ecclesiastici coinvolti. Le migliaia di pagine di denunce, confessioni, atti giudiziari contengono tra l’altro `documenti interni´ alla Chiesa che rivelerebbero corrispondenze scritte tra il Vaticano e preti accusati o colpevoli di abusi.

    «Non credete che i fedeli abbiano il diritto di sapere cosa è acaduto nella loro chiesa locale?», ha chiesto retoricamente il giudice Elias prima di pronunciare il verdetto. I tempi della pubblicazione non sono ancora stati definiti, ma l’avvocato dell’Arcidocesi, Michael Hennigan, ha dichiarato: «L’obiettivo diei miei clienti è arrivare ad una chiusura al più presto della vicenda».

  • Dal giornale clericale Cremonaoggi, la conferma dell’accusa per pedofilia

    Dal giornale clericale Cremonaoggi, la conferma dell’accusa per pedofilia

    21 dicembre, 2012

    Non c’è mai stato nessun processo penale nè in Italia nè altrove contro don Mauro Inzoli, contrariamente a quanto ipotizzato dopo il clamore della sua riduzione allo stato laicale. Tutto è restato dentro la Chiesa, secondo i termini di quel “segreto pontificio” voluto da Papa Ratzinger. C’è stato il giudizio della Congregazione per la dottrina della fede che ne ha decretato la riduzione allo stato laicale. Ovviamente l’ex Santo Uffizio ha giudicato di estrema gravità quanto commesso da don Inzoli, tanto è vero che il comunicato del vescovo di Crema Oscar Cantoni, così afferma: “In data 9 dicembre 2012 il Vescovo di Crema ha emesso un decreto, su mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede (Santa Sede), che dispone la dimissione dallo stato clericale del rev.do Monsignor Mauro Inzoli al termine di un procedimento canonico a norma del canone 1720 del Codice di Diritto Canonico. La pena è sospesa in attesa del secondo grado di giudizio. Ogni altra informazione in merito al provvedimento di cui sopra è riservata all’autorità della Congregazione per la Dottrina della Fede”.
    Quali sono dunque gli atti contrari al codice di Diritto Canonico commessi da don Mauro? Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla diocesi di Crema, tutto sarebbe avvenuto durante il periodo in cui don Mauro era ancora parroco della Santissima Trinità. Don Mauro sarebbe stato accusato da alcuni genitori della parrocchia di aver avvicinato sessualmente i loro figli. I genitori, anziché procedere alla denuncia penale – come sarebbe stato possibile, legittimo e nei loro diritti – hanno preferito rivolgersi direttamente al vescovo, chiedendo la rimozione del sacerdote dalla parrocchia. Cosa che il vescovo ha fatto, domandando a don Mauro di lasciare spontaneamente la Santissima Trinità.
    Così due anni fa, dopo 17 anni, don Inzoli annunciò direttamente ai fedeli durante la messa delle 11, la sua decisione di lasciare la parrocchia di via 20 settembre per “motivi di salute”.
     “Quante volte preghiamo chiedendo a Dio, vieni presto a salvarmi. Lui verrà, non tarderà e il giusto vivrà la sua fede; ma quando la fede è ridotta a idea prima o poi non ha più la capacità di sostenere la vita. Ma quando è piena degli occhi del giusto allora sì che la vita ha senso e gli appartiene. Voglio dirvi che ho nel cuore la speranza. La speranza che possiate accogliere chi verrà dopo di me come avete accolto me. Io devo solo ringraziarvi e che il Signore sia con voi” disse dal pulpito nella chiesa gremita. Lo sconcerto fu notevole e subito iniziarono a circolare a Crema voci di ben altre ragioni anziché quelle di salute.
    Don Mauro era diventato un punto di riferimento importante in città e non solo. Prete di punta di Comunione e Liberazione, aveva dato slancio a tutto il movimento anche a livello nazionale. Lasciata Crema andò ad abitare a Milano con la madre e la sorella. Poco dopo don Mauro lasciò anche la presidenza del Banco Alimentare , che aveva fondato 15 anni prima. Ma, come suo dovere, il vescovo Oscar Cantoni mandò avanti il procedimento previsto in via esclusiva dall’ordinamento canonico. Per presentare e sostenere l’accusa si è costituito un Promotore di Giustizia, una sorte di Pubblico Ministero che ha proceduto alla raccolta delle prove, delle testimonianze presentandola poi alla Congregazione che, riunitasi, ha disposto la dimissione dallo stato clericale di don Mauro. Il resto è storia recente. Il comunicato del vescovo e la lettera ai fedeli cremaschi con la quale manifestava tutto il suo dolore per l’accaduto.

    Ricordiamo che l’obbligo del “segreto pontificio” per tutto ciò che riguarda gli atti sessuali con maggiorenni adescati durante il sacramento della confessione o ai danni di minori comunque adescati e abusati fu voluto da Wojtyla e a firma degli allora cardinali Joseph Ratzinger e Tarcisio Bertone. Fa parte della cosiddetta “tolleranza zero” voluta sul tema dal Vaticano. Come ha spiegato il Pubblico Ministero del Vaticano Charles Scicluna “la diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico, quindi se l’accusa ha una parvenza di verità, il tutto viene inviato all’ex Santo Uffizio”. Il Vescovo trasmette tutte le necessarie informazioni in Vaticano e quindi “ esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine”, scrive “La Stampa” intervistando Scicluna. E spiega ancora che durante la fase preliminare “il vescovo può prendere misure cautelative per salvaguardare la comunità” fino alla sentenza della Congregazione e al decreto vescovile.

    http://www.cremonaoggi.it/2012/12/21/nessun-processo-penale-per-don-inzoli-ecco-come-laccusa-di-abusi-su-minori-arrivo-al-vescovo-e-poi-allex-santo-uffizio/#more

  • Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili

    Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili

    Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili
    di Franca Giansoldati

    CITTA’ DEL VATICANO – Importante svolta dell’episcopato australiano colpito da una serie di scandali legati alla pedofilia.
    I vescovi, dopo una consultazione interna, non solo hanno scelto di abolire la prescrizione per i reati di pedofilia ma hanno deciso di accogliere l’obbligo di denunciare i preti pedofili alle autorità civili «con l’eccezione delle informazioni raccolte durante il sacramento della confessione». Un giro di vite vero e proprio per fare in modo che la giustizia (civile) possa operare congiuntamente alla Chiesa per estirpare questa piaga e punire tutti coloro che si sono macchiati di questo crimine.

    Il presidente della Conferenza episcopale, monsignor Denis Hart, arcivescovo di Melbourne, in un comunicato diffuso alla vigilia dell’apertura dell’Assemblea plenaria si è dichiarato totalmente favorevole al sostegno degli orientamenti maturati nella Royal Commission, la Commissione d’inchiesta nazionale istituita dal Governo federale per fare luce sul triste fenomeno.

    «Non ci deve essere alcun ostacolo che impedisca alla nostra società di affrontare questo problema» ha dichiarato l’arcivescovo alla Radio Vaticana. «Il male degli abusi sessuali è così grave e orribile che l’unico modo per dare pace alle vittime è di portare alla giustizia i colpevoli». Monsignor Hart ha ribadito il parere favorevole espresso due settimane fa dai vescovi alla Royal Commission: «Sarà un momento di verità».

    Una relazione presentata recentemente alla Commissione parlamentare di inchiesta dello Stato di Victoria dalla Chiesa locale chiedeva di estendere l’obbligo della denuncia anche al personale religioso. L’opinione pubblica è ancora sotto choc dopo la tesi di un docente del Royal Institute of Technology di Melbourne, Des Cahill, secondo il quale, stando ai dati, in Australia, il sommerso sarebbe enorme. Fra coloro che hanno studiato al seminario nazionale Corpus Christi College quasi 1 sacerdote su 20 avrebbe compiuto atti di abuso sessuale su minori tra il 1940 e il 1966 (pari a 14 su 378 preti condannati). La maggioranza dei cattolici si dice assolutamente favorevole a che venga fatta chiarezza sui casi di pedofilia anche nella Chiesa.

    Ma a sollevare più scandalo era stato un rapporto della commissione parlamentare secondo cui oltre 600 bambini avrebbero subito violenze da sacerdoti a partire dagli anni Trenta. Inoltre secondo il documento, almeno 620 adolescenti sarebbero state vittime di abusi con una maggioranza di casi tra gli anni ’60 e ’80. L’arcivescovo Hart ha parlato pubblicamente di episodi «orribili e vergognosi». Le associazioni delle vittime sostengono, invece, che i giovani abusati sarebbero molti di più, oltre 10.000.

    IL Papa durante la visita a Sidney, nel luglio 2008, per la Giornata mondiale della Gioventù, aveva incontrato alcune delle vittime chiedendo loro scusa per il male subito, incoraggiando i vescovi a dare tutto il supporto psicologico possibile, alle famiglie e alle vitime segnate da questi traumi indelebili.
    Mercoledì 28 Novembre 2012 – 18:24
    Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Novembre – 13:06

    http://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/pedofilia_vaticano_australia/notizie/234654.shtml

  • Marsala. Arrestato prete pedofilo recidivo. Abusi a Pantelleria. Domiciliari all’Aquila, Frate già condannato definitivamente per abusi su bimbo di 10 anni

    Marsala. Arrestato prete pedofilo recidivo. Abusi a Pantelleria. Domiciliari all’Aquila, Frate già condannato definitivamente per abusi su bimbo di 10 anni

    Marsala, abusa di un dodicenne arrestato frate già condannato
    Il religioso avrebbe abusato del figlio di una coppia di amici. Il gip gli ha concesso i domiciliari presso il convento della provincia de L’Aquila dove ha preso i voti dopo essere stato coinvolto anni fa in un’altra vicenda di pedofilia.
    Lo leggo dopo
    Un frate è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente a Marsala di un dodicenne, figlio di amici. Le indagini della squadra mobile di Trapani erano state avviate dopo una segnalazione di “Telefono Azzurro” e sono state coordinate dal sostituto procuratore di Marsala, D’Alessandro che ha chiesto e ottenuto dal gip, Parrinello, l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato notificato all’indagato in Abruzzo, presso l’istituto religioso della provincia dell’Aquila dove aveva preso i voti di frate anni fa, dopo essere stato coinvolto in un’altra vicenda di pedofilia, per la quale è stato condannato con sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Milano. La vittima in quell’occasione aveva dieci anni.

    (28 novembre 2012)

    http://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/11/28/news/marsala_abusa_di_un_dodicenne_arrestato_frate_gi_condannato-47604301/

    Frate marsalese arrestato con l’accusa di pedofilia

    Mercoledì 28 Novembre 2012 17:06

    Un altra storia di abusi su minori torna a sconvolgere Marsala. Un frate originario del luogo è stato arrestato con l’accusa di avere abusato di un ragazzino di 12 anni, figlio di amici di famiglia. Le indagini sono state avviate dalla Squadra mobile di Trapani, dopo una segnalazione fatta al “Telefono Azzurro”. Secondo quanto si è appreso da agenzie di stampa, i fatti, avvenuti a Pantelleria, risalgono a prima che l’uomo prendesse i voti e si trasferisse in un convento dell’Abruzzo. Il frate, che…

    attualmente si trova proprio in questo istituto religioso in provincia dell’Aquila, ha ricevuto la notifica del provvedimento d’arresto. A quanto pare, il frate qualche anno fa, per lo stesso reato di abusi su minore, era stato condannato, con sentenza definitiva, dalla Corte di Appello di Milano. La vittima in quell’occasione era un bambino di 10 anni. Le indagini che hanno portato al nuovo arresto sono state coordinate dal sostituto procuratore Giulia D’Alessandro che ha ottenuto dal Gip Francesco Parrinello l’ordinanza di custodia cautelare.

    http://www.marsalace.it/web/cronaca/7775-frate-marsalese-arrestato-con-laccusa-di-pedofilia

    Arrestato un uomo: viveva in convento
    Abusava di un 12 enne, ora è frate: scandalo a Pantelleria
    28 novembre 2012 – 18:02 – Cronaca Regionale
    Avrebbe abusato sessualmente di un 12enne, figlio di alcuni amici, poi si e’ trasferito in un convento dell’Abruzzo, dove ha preso i voti. Adesso per lui sono scattate le manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un minore.

    L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e’ stato emessa dal gip del Tribunale di Marsala (Trapani), a seguito delle indagini della Squadra mobile di Trapani, scattate dopo una segnalazione arrivata lo scorso anno a Telefono azzurro. I fatti sarebbero avvenuti a Pantelleria, dove l’uomo avrebbe abusato piu’ volte del piccolo nei momenti in cui era rimasto da solo con lui, approfittando della frequentazione del suo nucleo familiare. L’arrestato era stato gia’ condannato dalla Corte d’appello di Milano per violenza su un bambino di eta’ inferiore di 10 anni.

    http://www.siciliainformazioni.com/sicilia-informazioni/27737/abusava-di-un-12-enne-poi-diventa-frate-scandalo-a-pantelleria

    Pantelleria, frate arrestato per abusi su minori
    Pantelleria (Tp), 28 NOV – Accusato di aver abusato di un ragazzino di 12 anni, un frate è stato arrestato ieri a l’Aquila dalla Polizia, su ordine del Gip di Marsala. Ora si trova ai domiciliari. L’indagine è scaturita da una segnalazione arrivata lo scorso anno a”Telefono azzurro”. I fatti, avvenuti a Pantelleria, risalgono a prima che l’uomo prendesse i voti e si trasferisse in un convento dell’Abruzzo.

    ABRUZZO. Violenza sessuale su minore: frate già condannato arrestato a L’Aquila
    Avrebbe abusato del figlio di amici

    L’AQUILA. Era già stato condannato con sentenza passata in giudicato per violenza sessuale su minori di 10 anni poi aveva deciso di cambiare vita, cambiare aria e ritirarsi in convento.

    La struttura religiosa non l’ha potuto proteggere tuttavia da un nuovo arresto che è piombato addosso al frate ieri, quando la squadra mobile de L’Aquila ha bussato per notificare un ordine di arresto all’uomo di cui la questura non rende note le generalità.
    L’ordinanza di arresto (domiciliari) è stata eseguita dagli agenti coordinati dal capo della Mobile, Maurilio Grasso, mentre le indagini sono state svolte dal pm D’Alessandro della procura di Marsala e controfirmate dal gip Parrinello. Il reato da cui il religioso dovrà difendersi è violenza sessuale aggravata in danno di minore all’epoca dei fatti 12enne.
    Le indagini sono state eseguite dalla Mobile di Trapani e sono iniziate da una segnalazione pervenuta al “Telefono azzurro”. La segnalazione è stata riscontrata dagli investigatori che hanno scoperto che all’epoca dei fatti l’uomo era un amico di famiglia del minore e durante le normali frequentazioni avrebbe approfittato di quest’ultimo nei momenti in cui rimaneva da solo.
    L’uomo era già stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano per gli stessi reati (violenza sessuale nei confronti di minori). Solo dopo questa condanna l’uomo aveva deciso di prendere i voti e trasferirsi in Abruzzo dove è stato accolto in un convento di cui non si specifica l’ubicazione. ieri mattina però è stato rintracciato dagli investigatori che lo hanno tratto in arresto potendo rimanere recluso nello stesso convento.

    Pedofilia, abusi su un dodicenne: frate arrestato a Trasacco

    È accusato di aver abusato di un ragazzino a Marsala (Trapani). Aveva preso i voti due anni fa dopo essere stato coinvolto in un’altra vicenda di pedofilia

    L’AQUILA. Un frate è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente a Marsala (Trapani) di un dodicenne, figlio di amici. Le indagini della Squadra Mobile di Trapani erano state avviate dopo una segnalazione di «Telefono Azzurro» e sono state coordinate dal sostituto procuratore di Marsala, D’Alessandro che ha chiesto e ottenuto dal Gip, Parrinello, l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato notificato all’indagato in Abruzzo, presso un istituto religioso di Trasacco dove aveva preso i voti di frate anni fa, dopo essere stato coinvolto in un’altra vicenda di pedofilia, per la quale è stato condannato con sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Milano. La vittima in quell’occasione aveva dieci anni.

    28 novembre 2012

  • Abusava di un 12 enne, ora è frate: scandalo a Pantelleria

    Abusava di un 12 enne, ora è frate: scandalo a Pantelleria

    Avrebbe abusato sessualmente di un 12enne, figlio di alcuni amici, poi si e’ trasferito in un convento dell’Abruzzo, dove ha preso i voti. Adesso per lui sono scattate le manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un minore.

    L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e’ stato emessa dal gip del Tribunale di Marsala (Trapani), a seguito delle indagini della Squadra mobile di Trapani, scattate dopo una segnalazione arrivata lo scorso anno a Telefono azzurro. I fatti sarebbero avvenuti a Pantelleria, dove l’uomo avrebbe abusato piu’ volte del piccolo nei momenti in cui era rimasto da solo con lui, approfittando della frequentazione del suo nucleo familiare. L’arrestato era stato gia’ condannato dalla Corte d’appello di Milano per violenza su un bambino di eta’ inferiore di 10 anni.

    http://www.siciliainformazioni.com/sicilia-informazioni/27737/abusava-di-un-12-enne-poi-diventa-frate-scandalo-a-pantelleria

  • A giudizio per abusi, la difesa del prete Sacerdote trasferito da un anno a Caravaggio

    A giudizio per abusi, la difesa del prete Sacerdote trasferito da un anno a Caravaggio

    Lettera aperta in difesa di se stesso. L’ha scritta don Luigi Mantia (nella foto), 49 anni, originario di Cassano D’Adda (Mi) e rinviato a giudizio per abusi su minori, che da poco più di un anno risiede presso il santuario di Caravaggio. Gli episodi incriminati sarebbero accaduti a Martignana di Po (Cremona) quando prestava il suo servizio di parroco. Lui stesso dall’altare diede la notizia di essere finito nel registro degli indagati, con queste parole: ”Nel marzo del 2009 sono stato denunciato dal padre di un bambino. Assicuro che affronterò anche questa situazione per me dolorosa con piena responsabilità e con la possibile serenità”.
    Stando alle informazioni raccolte da Massimiliano Frassi di Prometeo, associazione di lotta alla pedofilia, il processo inizierà il prossimo 5 febbraio 2012, circa 4 anni dopo la denuncia. Le indagini hanno portato a un cambio di registro dell’accusa. Se inizialmente infatti si parlava di abuso di mezzi di correzione, oggi si parla di abusi sessuali su due minori.
    Sul sito della Diocesi è recentemente apparsa una nuova lettera di Don Luigi, che riportiamo: ”non voglio esprimere valutazioni sulla “percezione” o “costruzione” degli episodi che una persona (con il coinvolgimento successivo di un’altra) ha rappresentato. Sono qualche centinaio le persone che mi hanno conosciuto e che hanno sperimentato per 25 anni, il senso di dedizione e di rispetto che ho sempre avuto, non solo nei confronti dei ragazzi, non solo a Martignana di Po. Non mi compete neppure parlare di quello che la magistratura ha espresso o vorrà decidere nel futuro. Da un certo punto di vista questo aspetto non mi deve toccare più di tanto. Quello che mi preme e che ho già avuto modo di dire a chi di dovere, è ciò che la mia coscienza mi detta. Nulla di quanto viene attribuito alle mie intenzioni o ai miei atteggiamenti è reale. Il resto fa parte del “gioco” o del “dramma” delle cose umane, le quali spesse volte sono diverse rispetto a quelle di Dio”.

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Preti pedofili. Vaticano propaganda stretta giudiziaria, Come ammettere che per decenni hanno fatto finta di niente

    Preti pedofili. Vaticano propaganda stretta giudiziaria, Come ammettere che per decenni hanno fatto finta di niente

    da Adista Notizie n. 31 del 08/09/2012

    CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. Ogni anno la Libreria Editrice Vaticana pubblica un volume, intitolato L’attività della Santa Sede, che riepiloga tutti gli atti compiuti dal papa, dalla Curia romana e dagli altri organismi vaticani. Pur essendo compilata a cura della Segreteria di Stato, si tratta (lo chiarisce lo stesso frontespizio del volume) di una «pubblicazione non ufficiale», ma contiene una notevole mole di informazioni, statistiche e dati. Solitamente destinato agli “addetti ai lavori”, quest’anno il volume è stato invece lanciato in grande stile dal Vaticano, desideroso di dare un’immagine positiva di sé, legata alla “trasparenza” con cui rende note le informazioni circa la propria attività, ma anche alla fermezza con cui starebbe perseguendo i crimini commessi dal clero, specie quelli legati alla pedofilia.

    Ed in effetti esattamente in questa direzione va il “lancio” fatto dall’Ansa il 28 agosto: «La linea della trasparenza avviata da Benedetto XVI sul tema della pedofilia ha portato a un “considerevole’’ aumento delle denunce dei casi di abusi su minori», scrive la più autorevole agenzia di stampa italiana. La notizia, pubblicata in questa stessa prospettiva anche da diversi quotidiani e siti internet (il blog di Sandro Magister e Vatican Insider su tutti), ha avuto così una certa eco.

    In sostanza, dalle circa 1.300 pagine di testo emerge che nell’anno trascorso l’ufficio disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede, diretto dal promotore di giustizia mons. Charles J. Scicluna, ha aperto 599 nuove pratiche, 440 delle quali riguardanti i «delicta graviora», e che tra quessti la stragrande maggioranza (404) sono casi di abusi perpetrati da chierici a danno di minori. Anche se, come afferma il volume, «nell’anno 2011, rispetto all’anno 2010, sono pervenute all’ufficio disciplinare meno segnalazioni», «rispetto agli anni precedenti (ad esempio il quinquennio 2005-2009) il numero dei casi è aumentato considerevolmente».

    Insomma meno denunce, ma più indagini aperte. E più provvedimenti disciplinari: nel 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha sottoposto al papa la richiesta di laicizzazione «ex officio» di 125 soggetti e per altri 135 la richiesta di dispensa dagli obblighi sacerdotali. Un segno di efficienza e di ferma volontà di attuare il motu proprio promulgato dal papa il 21 maggio 2010 che integrava il De delictis gravioribus del 2001, lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede che dava indicazione agli episcopati mondiali su come trattare i «delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti», e quindi anche la pedofilia tra il clero, prevedendo la dimissione dallo stato clericale dei preti colpevoli, quando non vi sono margini di dubbio sulle loro responsabilità. I dati pubblicati nel volume edito dalla Santa Sede, hanno detto un po’ tutti gli organi di stampa, sarebbero quindi un segno evidente che la “cura” contro la pedofilia avviata da papa Benedetto XVI sta ottenendo i suoi effetti.

    Verrebbe però da chiedersi come mai tanta solerzia da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede si sia manifestata solo nel 2011, quando lo scandalo mondiale seguito alle clamorose rivelazioni sugli abusi perpetrati da esponenti del clero in Paesi come Stati Uniti, Irlanda, Germania, Belgio stava gettando ombre e discredito anche sul Vaticano, e non invece negli anni precedenti, dal momento che i primi casi eclatanti di pedofilia emersero già nel 2001, negli Stati Uniti, e che Benedetto XVI, il papa che il mantra della stampa main stream descrive come quello che si è battuto con più vigore per debellare questa piaga, è in carica ormai da più di 7 anni.

    Inoltre, nel De Delictis Gravioribus voluto nel 2001 proprio da Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’ex Sant’Uffizio avocava a sé il controllo sui “crimini più gravi”, compresi gli abusi sui minori. Come a dire che l’attuale papa possedeva tutti i dossier sui preti pedofili in ogni parte del mondo. Nonostante ciò, fino ad anni recenti il dicastero che Ratzinger ha diretto fino al 2005 non ha agito con grande tempestività e rigore nei confronti di questi ecclesiastici. Quel documento (all’art. 11) ribadiva inoltre l’importanza del vincolo della segretezza. Tutti coloro, vittime, testimoni, ordinario diocesano, personale del tribunale ecclesiastico, che erano implicati in una vicenda di abusi sessuali da parte di un ecclesiastico erano «tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto ‘segreto del Sant’Uffizio’), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto».

    Un modo con cui oggettivamente l’autorità ecclesiastica ha impedito che i casi di pedofilia tra il clero fossero conosciuti dall’opinione pubblica. E denunciati all’autorità civile. Tanto che per i contenuti di questa lettera riservata, Ratzinger fu denunciato per «intralcio alla giustizia» dall’avvocato Daniel Shea di Houston (il 20 settembre 2005 il Dipartimento di Stato statunitense concesse al papa l’immunità diplomatica, in quanto capo in carica di uno Stato sovrano).

    Ancora una chiosa sulla pretesa “severità” con cui la Chiesa starebbe fronteggiando i casi di pedofilia tra il clero. La condanna massima da parte della giustizia ecclesiastica nei confronti di un prete pedofilo resta, anche dopo la “riforma” di Ratzinger, la dimissione dallo stato clericale. Una circostanza che stride fortemente con il fatto che altri tra “i più gravi delitti” sottoposti al giudizio della CdF come l’eresia, l’apostasia e lo scisma, i reati contro l’eucaristia, l’attentata ordinazione sacra della donna prevedano invece la pena della scomunica. (valerio gigante)

    Articolo tratto da
    ADISTA
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  • Emanuela Orlandi? Forse ha ragione padre Amorth

    Emanuela Orlandi? Forse ha ragione padre Amorth

    Emanuela Orlandi? Forse ha ragione padre Amorth

    Si fa un gran parlare in questi giorni di colui che è divenuto il quinto indagato per la scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana sequestrata nel 1983. Oltre ai quattro della banda della Magliana, infatti, nelle indagini figura un insospettabile. Un ecclesiastico: è monsignor Piero Vergari, rettore di Sant’Apollinare all’epoca dei fatti, rimosso dall’incarico nel 1991, un anno dopo aver perorato la causa dell’”indegna sepoltura” in Sant’Apollinare del boss “Renatino” De Pedis con una lettera al cardinal Poletti in cui descrisse il gangster romano come “grande benefattore”.

    Ne “L’ultimo esorcista”, il libro che padre Gabriele Amorth ha scritto con Paolo Rodari (in libreria dallo scorso gennaio) Amorth conferma la pista vaticana, così:

    NOTA SUL CASO ORLANDI di padre Gabriele Amorth

    Non ci sono prove per dire che in Vaticano ci sia Satana, nel senso che non ci sono prove per dire che ci sono persone che in Vaticano svolgono riti satanici. Persone che sono volutamente schiave di Satana e che lavorano per instaurare il suo regno di buio, morte e distruzione in questo mondo. Io, almeno, non ho prove.

    Però voglio dire due cose. La prima riguarda papa Paolo VI. È il 29 giugno 1972. È l’omelia per la festa dei santi Pietro e Paolo. Paolo VI se ne esce con questa terribile denuncia. Dice: «Ho la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio. C’è il dubbio, l’incertezza, la problematica, l’inquietudine, l’insoddisfazione, il confronto. Non ci si fi da della Chiesa… Si credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza… Crediamo in qualche cosa di preternaturale (il Diavolo) venuto nel mondo proprio a turbare, per soffocare, i frutti del Concilio ecumenico e per impedire che la Chiesa prorompesse nell’inno di gioia di aver riavuto in pienezza la coscienza di sé». E ancora, ecco cosa disse il 15 novembre 1972 durante l’udienza generale: «Uno dei bisogni maggiori della Chiesa è la difesa da quel male che chiamiamo demonio. Terribile realtà. Misteriosa e paurosa… Esce dal quadro dell’insegnamento biblico ed ecclesiastico chi si rifi uta di riconoscerla esistente… È il nemico numero uno, è il tentatore per eccellenza. Sappiamo che questo essere oscuro e conturbante esiste davvero e con proditoria astuzia agisce ancora: è il nemico occulto che semina errori e sventure nella storia umana».

    Infine il 3 febbraio 1977, ancora durante l’udienza generale: «Non è meraviglia se la scrittura acerbamente ci ammonisce che “tutto il mondo giace sotto il potere del Maligno”».

    Paolo VI parla spesso del demonio. E spesso lega la sua fi gura alla Chiesa. Perché? Forse perché vuole semplicemente ammonire la Chiesa, chiederle di essere prudente, di fuggire le tentazioni di Satana. Ma, a mio avviso, c’è di più. Paolo VI in qualche modo si accorge che Satana è dentro la Chiesa, forse addirittura dentro il Vaticano. E lancia l’allarme.

    La seconda cosa che voglio dire riguarda un libro. Nel 1999 è uscito un libro che s’intitola Via col vento in Vaticano. L’autore, anonimo, era un monsignore della curia romana. Presto tutti seppero il suo nome, Luigi Marinelli. Prima della pubblicazione del libro Marinelli venne più volte a confi darsi con me. Era indeciso se pubblicare il libro o meno. Perché questa indecisione? Perché il libro è una collezione di aneddoti piccanti. Storie di carriere, arrivismi, avventure amorose. E anche riti e pratiche poco chiare, che si avvicinano al satanismo.

    Certo, non tutto quello che c’è scritto in quel libro è vero, ma in gran parte lo è. Questo è il mio parere. Ora, questo libro, appena uscito, sparì dai banchi delle librerie. Il Vaticano fece comperare tutte le copie. E poi, cosa ancora più curiosa, l’uscita fece pochissimo chiasso sui giornali. Perché? Come fu possibile che rivelazioni così esplosive non scatenassero il solito can-can dei media? Diffi cile rispondere. Di certo c’è un fatto: questo libro conferma che quando Paolo VI parlava in qualche modo della presenza del demonio nella Chiesa non aveva tutti i torti. Doveva essere un allarme per la Chiesa, ma non lo fu.

    Vorrei, in proposito, fare un esempio. Parlare di una vicenda relativamente recente nella quale, a mio avviso, quella parte minoritaria che dentro le sacre mura lavora per il male e non per il bene può aver preso il sopravvento. È la vicenda che prende il nome di Emanuela Orlandi.

    Emanuela Orlandi è una ragazza di quindici anni, figlia di un dipendente del Vaticano, precisamente di un dipendente che lavora nella prefettura della casa pontificia, uno insomma che nel suo lavoro ha occasione spesso di vedere da vicino il Papa. Emanuela è una ragazza solare e vivace.

    Improvvisamente il 22 giugno del 1983 scompare. Ancora oggi non è stata trovata. Scompare dopo essere andata a lezione di musica. Emanuela, infatti, suona il fl auto presso la chiesa di Sant’Apollinare in Classe dove c’è una sorta di con servatorio. Secondo le ultime informazioni raccolte prima della sua scomparsa, Emanuela sale su una macchina nera. Ma non è certo. È sicuro che alle 19.15 è stata vista per l’ultima volta da due compagne di scuola, in corso Rinascimento. Dopo di che di Emanuela non si sa più nulla, sparisce.

    Pochi giorni dopo appaiono molti manifesti con l’immagine di Emanuela per tutta Roma e con l’appello perché chiunque l’abbia vista nelle ore precedenti o successive alla sua sparizione si faccia avanti.

    Nei giorni successivi, e ancora nei mesi e negli anni successivi, si dice di tutto riguardo a questo rapimento.

    Le tesi sulla scomparsa della povera Emanuela restano molteplici. Non voglio elencarle. Voglio soltanto dire cosa penso io. Premetto però che non parlo perché sono a conoscenza di fatti, ma parlo riportando quelle che sono le mie sensazioni. Le sensazioni che da subito ho provato quando ho saputo della scomparsa della giovane Emanuela.

    Io penso che una ragazza di quindici anni non sale su una macchina se non conosce bene la persona che le chiede di salire. Credo che occorrerebbe indagare dentro il Vaticano e non fuori. O comunque indagare intorno alle persone che in qualche modo conoscevano Emanuela. Perché secondo me solo qualcuno che Emanuela conosce bene può averla indotta a salire su una macchina. Spesso le sette sataniche agiscono così: fanno salire su una macchina una ragazza e poi la fanno sparire.

    Il gioco è facile purtroppo. Fanno salire in macchina la loro preda, la narcotizzano con una siringa e poi fanno di questa ragazza ciò che vogliono.

    Beninteso, mi auguro che le cose non stiano in questo modo. Mi auguro che se davvero, come penso, di setta satanica si tratta, almeno questa setta non abbia nulla a che vedere con il Vaticano. Mi auguro che questa storia che sembra non fi nire mai fi nisca presto. Ma non mi esimo dal dire che spesso in tutto il mondo scompaiono giovani donne in questo modo. Può sparire una ragazza così vicina a un luogo che dovrebbe essere santo come è il Vaticano? Purtroppo sì. Perché Satana è ovunque.

    www.ilfoglio.it/palazzoapostolico/6439

    “Le gravi ipotesi di padre Amorth sono ignorate dal Vaticano”

    PIETRO ORLANDI
    Intervista con Piero Orlandi alla vigilia della Marcia per Emanuela in programma a Roma. L’esorcista aveva parlato di festini e adescamenti da parte di un gendarme

    GIACOMO GALEAZZI
    CITTÀ DEL VATICANO
    Pietro Orlandi, lei domenica guiderà un corteo a Roma per chiedere la verità sulla scomparsa di sua sorella Emanuela. Come si svolgerà la manifestazione?

    «L’appuntamento è per domenica 27 a piazza del Campidoglio alle 9.30. Verrà appesa la gigantografia di Emanuela sulla facciata del palazzo del Campidoglio e dopo alcuni interventi, tra i quali quelli di Alemanno, Zingaretti e Veltroni, inizierà la marcia che ci porterà a S.Pietro. Marceremo in silenzio per Emanuela e per tutte quelle persone alle quali la giustizia è stata negata. La presenza di tanti comuni d’Italia è la dimostrazione che c’è un Paese onesto con un forte senso della giustizia che crede che valori come verità, giustizia e rispetto della vita siano fondamentali in una società civile. Credo che anche una semplice marcia può determinare l’inizio di un cambiamento nelle coscienze di chi ci governa e nella nostra chiesa».

    La procura di Roma ha indagato l’ex rettore della basilica di Sant’Apollinare, monsignor Piero Vergari e sta interrogando persone informate dei fatti. Come valuta le novità dell’inchiesta?

    «In maniera positiva. Mi auguro che questa collaborazione tra Vaticano e magistratura, dalla mia famiglia richiesta da anni perché decisiva per arrivare alla verità, sia dettata da una sincera e trasparente volontà di fare chiarezza».

    In tutto il mondo i mass media stanno seguendo il caso Orlandi: spera che questa mobilitazione spinga a parlare chi in Italia e in Vaticano finora non lo ha fatto?

    «Me lo auguro di cuore. Certo, la pressione dell’opinione pubblica in quest’ultimo periodo è stata determinante. Il tentativo portato avanti per anni nel cercare di far dimenticare e seppellire questa vicenda mi pare definitivamente fallito. Se c’è determinazione e volontà credo ci siano elementi, costituiti da anni di indagine, che possono portare quanto prima a conoscere tutta la verità su quanto accaduto a mia sorella. Quella della Santa Sede dovrebbe essere una collaborazione attiva, hanno le capacità per farlo. Emanuela è una cittadina vaticana e il primo Stato interessato a pretendere chiarezza deve essere il Vaticano».

    Nella nuova edizione del libro “Mia sorella Emanuela” che lei ha scritto con Fabrizio Peronaci compare la trascrizione integrale del colloquio avuto con Alì Agca nel 2010. Quali indicazioni le ha fornito l’attentatore di Giovanni Paolo II?

    «Ha fornito uno scenario che io credo sia giusto approfondire, se non altro per poter poi scartare questa pista senza lasciare dubbi in sospeso. Agca sostiene che mia sorella sia stata rapita da elementi del Vaticano, con la collaborazione del Sismi per il prelevamento e della Cia, per la gestione del sequestro. Parla anche di un ruolo dell’Opus Dei, mi ha indicato Villa Tevere, come loro sede, e consigliato di parlare con il cardinale Giovanni Battista Re».

    Lei l’ha fatto?

    «Sì, l’ho incontrato. Ha allargato le braccia dicendo di non saperne nulla. Poi mi fatto una sua ipotesi, legata ai servizi segreti dell’Est: che Emanuela sia stata rapita per evitare che Agca facesse i nomi dei mandanti dell’attentato al Papa».

    Chi ritiene possa fornire elementi utili all’inchiesta? Si aspetta rogatorie alla Santa Sede per qualche ecclesiastico o gendarme vaticano?

    «Non dovrebbero essere necessarie rogatorie. La collaborazione dovrebbe essere spontanea, dettata da quei valori che ci ha insegnato Gesù: verità e rispetto della vita».

    Quale messaggio si sente di rivolgere alle tante persone che, a partire dai comuni italiani, la sostengono nella sua ricerca della verità?

    «Grazie a tutti, di cuore. Questa solidarietà mi dà la forza di andare avanti. Non la dimenticherò mai».

    Crede alla pista dell’adescamento sessuale indicata dal capo mondiale degli esorcisti, padre Gabriele Amorth?

    «Credo che sia giunto il momento che le persone convinte che i fatti siano andati in un certo modo comincino a fare i nomi. Non basta dire: io credo, io ho sentito. Le dichiarazioni di padre Amorth sono pesantissime a prescindere che siano legate o meno a Emanuela. Parla con sicurezza dell’esistenza di festini e adescamenti da parte di un gendarme, e queste valutazioni dovrebbero essere subito preso in considerazione dal Vaticano. E’ una questione morale che riguarda la credibilità della Chiesa. Sono rimasto colpito e imbarazzato difronte alle dichiarazioni recenti del segretario generale della Cei, secondo il quale i vescovi non essendo pubblici ufficiali non sono tenuti a denunciare fatti legati alla pedofilia. Queste parole non fanno bene alla Chiesa».

    L’ispezione nella tomba del boss della Magliana, Renatino De Pedis a Sant’Apollinare ha aiutato l’indagine sulla scomparsa di sua sorella?

    «Siamo in attesa che terminino le analisi sulle ossa. Qualora fossero negative, come spero con tutto il cuore, avremo tolto un dubbio che ci assillava da anni.

    Quali sviluppi si attende? Crede che i cinque indagati saranno rinviati a giudizio?

    «Mi aspetto che le indagini vadano avanti a 360 gradi e non escludo nulla. Valuterà la magistratura, nella quale continuo a confidare».

  • Orchi in talare VATICANISTA DE LA STAMPA

    Orchi in talare VATICANISTA DE LA STAMPA

    La Chiesa cattolica australiana ha avviato una nuova inchiesta sui casi di abuso sessuale nei confronti di minori in due parrocchie del Nuovo Galles del sud nei primi anni ’80, dopo che è emerso un dettagliato documento secondo il quale tre fra i più alti prelati d’Australia non hanno denunciato alle autorità i gravi casi di pedofilia che aveva ammesso davanti a loro un sacerdote, identificato solo come padre F per ragioni legali. Intanto la polizia dello Stato indaga sulla vicenda per verificare se i tre prelati abbiano commesso un reato, punibile fino a due anni di carcere, per non aver denunciato gli abusi alla polizia. Arrestato nel 1987 per reati di pedofilia commessi nella parrocchia di Moree, padre F fu processato ma il giudice accantonò il caso prima di sottoporlo all’esame della giuria, sostenendo che la credibilità di una delle vittime, allora 15/enne, non potesse essere messa a confronto con quella di un prete. Padre F continuò quindi la sua ‘missionè nella parrocchia di Parramatta presso Sydney, dove molestò sessualmente altri chierichetti. A seguito delle continue voci di abusi nella parrocchia stessa, padre F fu convocato presso la cattedrale di Sydney dal segretario della Conferenza Episcopale padre Brian Lucas, dal direttore della Commissione cattolica di assistenza padre John Usher, e dal vicario generale della diocesi di Armidale, padre Wayne Peters. Pochi giorni dopo padre Peters scriveva al suo vescovo, mons. Kevin Manning, che padre F aveva fatto delle ammissioni sugli abusi nei confronti di cinque ragazzini di 10 e 11 anni, fra il 1982 e il 1984. Lo scandalo ha investito anche l’arcivescovo di Sydney Card. George Pell, che ha difeso in Tv i tre prelati, negando che vi fosse stata alcuna ammissione da parte di padre F, ignaro dell’esistenza della documentazione che indicava come questi avevano chiuso un occhio sull’intera storia. La vicenda, emersa in dettaglio in un servizio giornalistico della Tv nazionale Abc, ha provocato un nuovo coro di richieste di una commissione giudiziaria d’inchiesta per far luce sui casi di abusi sessuali nella chiesa cattolica d’Australia. Intanto una portavoce della polizia ha confermato che i detective stanno esaminando i contenuti del programma Tv e invitano tutte le presunte vittime, o chiunque sia in possesso di informazioni, di contattare la più vicina stazione di polizia.