Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Ebbe rapporti sessuali con 6 minori, sacerdote condannato a sei anni in primo grado

    Ebbe rapporti sessuali con 6 minori, sacerdote condannato a sei anni in primo grado

     Sei anni di carcere: questa la condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Novara, Gianfranco Pezone, ad un sacerdote novarese, don Marco Rasia, accusato di aver compiuto atti sessuali su minori.

    Il sacerdote venne arrestato un anno fa, ma i fatti di cui è accusato risalirebbero al 2000, quando lui prestava servizio come coadiutore alla parrocchia di Castelletto Ticino. A un anno esatto dall’apertura dell’inchiesta si è concluso così il primo grado di una vicenda che è destinata a far parlare ancora molto di sè.

    Don Rasia, 45 anni, era stato arrestato il 13 aprile dello scorso anno con l’accusa aver avuto rapporti sessuali con almeno sei minori, la maggior parte dei quali aveva 16 anni all’epoca dei fatti. Stando alle accuse, i fatti si riferiscono al 2000, quando don Rasia era a Castelletto Ticino, parrocchia dove rimase per un periodo di 12 anni. Ma – sempre secondo le accuse – i fatti proseguirono anche dopo il suo trasferimento nella vicina Omegna, nel 2009. Don Marco Rasia, ordinato sacerdote nel 1997, ha sempre respinto l’accusa di violenza. Non ha negato di avere avuto rapporti, ma ha sempre detto che i rapporti erano consenzienti e che – in un caso – ci sarebbe stata una vera e propria relazione con uno dei minori coinvolti. Il Gup non ha però accolto le tesi difensive e ha ritenuto il sacerdote responsabile di violenza sessuale. Pur riconoscendo la lieve entità di alcuni episodi, lo ha condannato a 6 anni. I pm Giovanni Caspani e Irina Grossi avevano chiesto 6 anni e 8 mesi.

    La Diocesi di Novara, rilevando che la sentenza è solo il primo grado di giudizio, in una nota ha espresso «profonda tristezza» per la condanna, ribadendo peraltro tutta la sua fiducia nella magistratura. «La Diocesi – si legge nella nota – ancora una volta esprime profonda tristezza per le sofferenze vissute e manifesta la sua affettuosa vicinanza ai giovani e alle famiglie coinvolti, sostenendoli con la preghiera. La Diocesi di Novara conferma la fiducia nell’operato della Magistratura, che proseguirà il cammino nel far piena luce sui fatti attribuiti. Resta in attesa degli ulteriori gradi di giudizio, pregando per don Marco e proseguendo nella linea di massima trasparenza, che fin dall’inizio ha voluto seguire in questa triste e dolorosa vicenda».

    http://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/CRONACA/sacerdote-prete-condannato-sesso-minori-processo/notizie/621767.shtml

  • Vincono pedofili e pervertiti: passo indietro nell’obbligo del certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori.

    Vincono pedofili e pervertiti: passo indietro nell’obbligo del certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori.

    Una circolare diramata ieri dal Ministero della Giustizia e due note interpretative dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia sostengono che l’obbligo del certificato penale vale solo per i neo assunti e per rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. Se poi il datore di lavoro è un privato basta un’autocertificazione da parte del lavoratore. Esclusi da ogni obbligo coloro che già lavorano, gli occasionali e i collaboratori e tutto il mondo del volontariato. Nell’attesa di disposizioni definitive che arriveranno in sede di conversione in legge qualche consiglio per essere in regola.

    Se il Parlamento confermerà nella conversione in legge l’interpretazione dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia diffuso questa notte a proposito del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, avrà fatto un grosso favore a pedofili e pervertiti e avrà dato un calcio in faccia ai bambini che hanno subito violenze e molestie e a quei genitori che con coraggio denunciano alla magistratura tali orrendi abusi.

    Tale interpretazione sostiene infatti che a dover consegnare il proprio certificato penale al datore di lavoro devono essere solo e soltanto coloro che saranno assunti a partire dal 7 aprile 2014 con regolare contratto di rapporto di lavoro con l’esclusione di enti e associazioni di volontariato. Esclusi anche tutti i lavoratori autonomi e gli occasionali, insomma tutti coloro la cui collaborazione non sia strutturata all’interno di un definito rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Se poi il datore di lavoro è un privato basta che il neo assunto produca un’autocertificazione.

    Se tale interpretazione verrà confermata in via Parlamentare in sede di conversione in legge, catechisti e volontari, bidelli e addetti alle mense assunti grazie a convenzioni con privati, potranno continuare ad operare liberamente vicino a minori anche se sul loro capo pendono condanne definitive per pedofilia dato che nessun responsabile di tale attività potrà chiedere loro un certificato penale che ne attesti la moralità. E in generale potranno agire liberamente tutti i pedofili in qualunque settore a patto che non sottoscrivano rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati con enti pubblici.

    Insomma se l’interpretazione fornita ieri dall’ufficio legislativo del Ministero della giustizia verrà confermata, sembra proprio che non cambierà nulla e il provvedimento sarà solo un nuovo balzello per i lavoratori a tempo determinato e per i neo assunti nel pubblico impiego.

    Ma è proprio così? E’ questa un’altra pagliacciata tutta Italiana che dimostra come siamo fondamentalmente incapaci di tutelare i nostri bambini? E’ questo un ennesimo caso di come in Italia più delle leggi valgono le interpretazioni delle leggi anche se queste disattendono completamente le intenzioni del legislatore? Sembra proprio di sì.

    Di seguito evidenziamo cosa affermano i tre documenti prodotti ieri dal Ministero della Giustizia ossia la Circolare 3 aprile 2014 e le due distinte “note di chiarimento” dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: la prima riferita alla portata applicativa della norma e la seconda al rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.

    1.  “Circolare 3 aprile 2014 – Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro” (la circolare è disponibile come allegato al presente articolo).

    Il Ministero ha emanato ieri 3 aprile 2014 una circolare indirizzata ai Procuratori della Repubblica e ai Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali. Nella circolare il Ministero informa che dal 6 aprile “i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne che impediscono al lavoratore di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni).

    Il Ministero informa inoltre che “in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l’ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell’articolo 25 bis”. In sostanza il Ministero informa che si sta lavorando affinché gli uffici del casellario possano produrre certificati nei quali sia scritto solo e soltanto se il “lavoratore” abbia a suo carico condanne definitive in materia di pedofilia escludendo dunque dal certificato penale altri tipi di condanne che nulla c’entrano con reati connessi con i minori (come ad esempio la guida in stato d’ebbrezza) e che non è necessario che il “datore di lavoro” conosca in quanto coperti da privacy.

    1. Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con “Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”. (la nota è disponibile come allegato al presente articolo)

    La nota, diffusa ieri 3 aprile 2014, “chiarisce” che l’obbligo a consegnare il proprio certificato penale sussiste solo e soltanto per quei soggetti che si apprestano a firmare un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato dopo il 7 aprile 2014. Non sono obbligati invece tutti coloro che già hanno sottoscritto un contratto di lavoro prima del 6 aprile 2014. Esclusi dall’obbligo anche i lavoratori autonomi, i collaboratori e tutto il mondo del volontariato.

    Nella nota infatti è scritto: “L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni. Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”.

    1. Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con “Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. (la nota è disponibile come allegato al presente articolo)

    Con questa nota, diffusa sempre ieri 3 aprile 2014, il Ministero informa che, considerando il fatto che spesso ci vuole qualche giorno per ottenere il certificato penale, il datore di lavoro può assumere un lavoratore anche senza tale certificato facendo sottoscrivere dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva della certificazione nella quale il lavoratore dichiara sotto sua responsabilità che sul suo capo non pendono sanzioni che gli impediscono di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies.

    Tale autocertificazione è valida comunque se il datore di lavoro è un privato.

    Cosa fare per essere certi di essere in regola?

    Dato che stiamo parlando di interpretazioni di un decreto legislativo in via di conversione in legge, per cui è possibile (e personalmente me lo auguro) che quando sarà emanato in via definitiva tali interpretazioni possano essere rivisitate, consiglio a tutte le scuole di danza, a prescindere della loro forma costitutiva e a prescindere dalla loro ragione sociale, di operare nel seguente modo:

    1. I “datori di lavoro” (Presidenti di associazione o legali rappresentanti di società o altro) devono far firmare per presa visione a tutti coloro che lavorano con i minori (docenti, allenatori, istruttori, segretarie ecc.) una circolare interna nella quale il “lavoratore” attesta di essere stato informato delle norme contenute  nel Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 titolato “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.
    2. Consiglio inoltre ai “datori di lavoro” di richiedere inoltre a tutti i lavoratori che sono in contatto con i minori (a prescindere dalle mansioni, dal tipo di contratto e dal ricevimento di un corrispettivo per la loro opera) di produrre un’autocertificazione nella quale il lavoratore dichiara sotto sua responsabilità che sul suo capo non pendono sanzioni che gli impediscono di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni).

    Con queste autocertificazioni il “datore di lavoro”, alias il legale rappresentante della scuola di danza, dovrebbe essere completamente sollevato da qualunque tipo responsabilità diretta qualora scattasse una denuncia da parte di un genitore di un minore per uno dei succitati reati nei confronti  di un collaboratore della struttura.

    Francesca Bernabini

    Scheda allegati

    Vincono pedofili e pervertiti: passo indietro nell’obbligo del certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori.

  • Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    L’Onu accusa: il Vaticano reputa l’abuso un’offesa a Dio e non un crimine contro degli esseri umani. C’è questa idea dietro le coperture garantite a migliaia di preti pedofili.

     Il durissimo atto accusa delle Nazioni Unite contro il Vaticano per la fallimentare gestione della pedofilia clericale non chiama direttamente in causa solo la politica adottata dalla Santa Sede e dalle chiese locali per tentare di prevenire e reprimere gli abusi. L’Onu infatti, nelle 16 pagine del rapporto preliminare reso pubblico oggi, punta direttamente il dito contro l’impostazione culturale che ha favorito la diffusione e l’espansione del fenomeno in tutto il pianeta nel corso di decenni. È questo il dato che rende se possibile ancor più eclatante un fatto di per sé storico che è quello di aver portato di fronte alla platea di Ginevra i rappresentanti della Chiesa cattolica e apostolica romana con l’obbligo di giustificare il mancato rispetto della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata dal Vaticano nel 1990 e in pratica mai attuata fino al 2013. Ma andiamo per ordine.

    Il rapporto è stato redatto dopo un’indagine con audizioni pubblichedi alti esponenti della Santa Sede avvenute lo scorso 16 gennaio 2014. L’interrogatorio era stato anticipato da un dossier di 25 pagine contenente le risposte scritte della diplomazia vaticana a una serie di domande poste dall’Onu nel luglio del 2013 in vista, appunto, dell’audizione. La Chiesa di Roma si è difesa come benissimo sa fare. Secondo la Santa Sede la campagna di “tolleranza zero” nei confronti dei preti pedofili annunciata da Benedetto XVI dopo la grande crisi del 2009-2010 e le scuse pronunciate da papa Ratzinger, ad esempio nella famosa lettera pastorale ai cattolici irlandesi, avrebbero portato i loro frutti nella lotta alla pedofilia. E la volontà di proseguire la sua opera espressa da papa Francesco mostrerebbero – sempre secondo la Santa Sede – l’intenzione di assumersi le responsabilità e voltar pagina, garantendo la massima trasparenza nella gestione di questi crimini.

    Ma, sebbene nel marzo 2013 papa Bergoglio, cioè il capo della Santa Sede, abbia detto chiaro e tondo che la soluzione dei crimini sessuali sia vitale per la credibilità della Chiesa, la stessa istituzione da lui presieduta otto mesi dopo si è rifiutata di fornire alcune fondamentali informazioni richieste dall’Onu, tra cui i nomi dei sacerdoti pedofili contenuti negli archivi della Congregazione per la dottrina della fede. Perché? Perché, dice la Santa Sede, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sono limitati solo alla piccola zona di terra nel centro di Roma, conosciuta come la Città del Vaticano, mentre gran parte delle questioni riguardano i casi di pedofilia clericale di competenza dei sistemi giudiziari dei Paesi in cui gli abusi hanno avuto luogo e ai quali si attengono le linee guida delle relative diocesi locali. E poco importa se queste regole “locali” si attengano pedissequamente al Codice di diritto canonico e a quelle introdotte a partire dal 2001 dagli ultimi tre pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I.

    Le motivazioni elencate dai gerarchi vaticani però evidentemente non hanno del tutto convinto i loro interlocutori: 18 esperti indipendenti di diritti umani. Le conclusioni del rapporto Onu sono inequivocabili: «Le politiche del Vaticano hanno permesso abusi su decine di migliaia di bambini e ragazzi» dice senza giri di parole l’organismo delle Nazioni Unite. E chiede «l’immediata rimozione» dei responsabili di quegli atti, i quali dovrebbero essere «consegnati» alle autorità civili, oltre all’apertura di tutti gli archivi sui pedofili e sugli uomini di chiesa che hanno coperto i loro crimini. Inoltre, raccomanda la creazione di un meccanismo che ad un alto livello abbia il mandato e la capacità di coordinare le normative a favore dei diritti dei bambini attraverso tutti i pontifici consilii, e le conferenze episcopali e le istituzioni religiose che sono sotto l’autorità della Santa Sede. Ma soprattutto, al punto 14, il Comitato raccomanda alla Santa Sede una completa revisione del suo assetto normativo, in particolare del Codice di diritto Canonico in modo di assicurare una completa aderenza alla Convenzione Onu per i diritti del fanciullo. Perché come il Comitato scrive a pagina 10, «gli abusi sessuali dei bambini non sono un “delitto contro la morale”» cioè un’offesa a Dio, «ma crimini» violenti contro delle persone.

    È questo il punto cardine della questione della denuncia, poiché in sostanza l’Onu chiama direttamente in causa un caposaldo dell’ideologia religiosa cattolica (nella fattispecie, il Sesto comandamento: “Non commettere atti impuri”) e dice tra le righe al Vaticano: difficile pensare di poter risolvere la questione della pedofilia clericale se prima non vi chiarite le idee su cosa sia; difficile pensare di poter prevenire e combattere questo crimine se, trattandosi di un’offesa a Dio, la sanzione consiste nel perdonare i responsabili e restituirli intonsi all’opera pastorale dopo che hanno fatto penitenza. Non a caso il rapporto condanna la pratica di trasferire i responsabili di abusi di parrocchia in parrocchia all’interno dello stesso Paese o anche in un altro, definendo tale prassi un tentativo di coprirne i crimini e di sottrarli alla giustizia. Una pratica, viene sottolineato, che «mette a rischio i bambini di molti Paesi, con decine di autori di abusi sessuali che sono ancora in contatto con i minori».

    Nonostante sia Benedetto XVI che papa Francesco abbiano ribadito più volte, a parole, che l’abuso è un crimine e che nei confronti dei preti pedofili vale la regola della “tolleranza zero”, evidentemente però il messaggio non è stato recepito all’interno della Santa Sede da loro stessi presieduta. Tant’è che nel comunicato ufficiale emesso dalla sala stampa dopo aver preso visione del Dossier Onu si legge: «Rincresce di vedere in alcuni punti delle Osservazioni un tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e dell’esercizio della libertà religiosa».
    Passato lo sgomento, vien da chiedersi che cosa potrà mai “insegnare” di così prezioso un’istituzione cui non viene da pensare nemmeno in questo contesto alla dignità delle vittime stuprate da sacerdoti rimessi in circolazione da vescovi zelanti, dopo aver recitato qualche Ave Maria.

    Federico Tulli

  • Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Prete abusa di un minore per tre anni: la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravita.

    la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato.

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545

    Presidente Brusco – Relatore Iannello

    Ritenuto in fatto

    Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione in data 21/12/2010, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, con la quale P.D. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in piu occasioni, nel periodo compreso tra il 2/9/2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita fisica e psichica derivanti dalla differenza di eta (quarantacinque anni) e dal divario culturale, economico e sociale nonche della fragilita personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualita di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalita.

    Su ricorso dell’imputato, la terza sezione di questa Suprema Corte con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen..

    Premesso che, al riguardo, i giudici di merito avevano evidenziato come la qualita rivestita dall’imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall’ altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunita giustificando cosi la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per se non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenziava al piu il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l’abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualita, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l’imputato avesse abusato o dei doveri, ancorche generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, cosi da collocare il suo status al di la della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado relativamente all’aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio.

    Ripercorsi gli aspetti salienti della vicenda, rilevava la corte territoriale che lo scenario descritto basta ad individuare che lo stato sacerdotale di Don P. ha in essa avuto rilievo, rimarcando in particolare in tal senso che:

    il P., presentandosi al ragazzo come missionario, faceva riferimento alla sua veste religiosa, ruolo con cui era conosciuto e si era presentato anche ai familiari e agli operatori e tale da agevolare la frequentazione, allontanando i sospetti dalla sua natura di soggetto dedito a pratiche sessuali proibite;

    egli inoltre convinceva il minore a seguirlo presso l’abitazione e a soggiacere alle richieste sessuali, approfittando dell’autorita e del prestigio connessi alla qualita di sacerdote, tradendo la fiducia di chi aveva fatto affidamento sul ministero da lui svolto e sull’osservanza, da parte sua, dei doveri correlati alla condizione di sacerdote, tenuto al voto di castita;

    i rapporti, anche di natura sessuale, instaurati col minore, si erano a lungo protratti anche in occasione delle visite che il ragazzo faceva al prete di domenica (giorno dedicato nella credenza religiosa alle pratiche del culto);

    indipendentemente dalla fede religiosa del minore, «il sacerdote era comunque tenuto ad osservare, per quanto lo riguardava, i doveri spettanti ad un ministro del culto»;

    il P. come tale era «rispettato e considerato sia dalla vittima della condotta di abuso, sia dal contesto familiare del minore e dagli operatori della comunita che avevano avuto occasione di incontrarlo e di proporgli l’affido temporaneo»;

    dalle stesse dichiarazioni della vittima, emergeva che il prete lo aveva indotto alle pratiche sessuali dicendogli che «era una cosa normale», espressione tanto piu convincente in quanto indirizzata ad un minore, di fragile personalita e minato dalle esperienze vissute; all’interno della sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, fra gli altri materiali, anche un raccoglitore contenente ritagli di giornali sui rapporti tra Chiesa ed omosessualita e due libri sull’argomento.

    In ordine alle conseguenze del reato, evidenziava inoltre il giudice a quo che, nei colloqui con il consulente specialista in neuropsichiatria infantile, il ragazzo era apparso confuso, disorganizzato e angosciato e tendeva a tornare sul tema degli abusi, rappresentandosi come vittima di un raggiro, di un inganno perpetrato da una persona malevola: fatti in conseguenza dei quali aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di entita severa ad andamento cronico.

    Riteneva pertanto che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell’imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosita, come tale meritevole di aggravamento di pena».

    2.1. Con riferimento inoltre al dubbio di incostituzionalita sollevato dalla parte con riguardo all’art. 47 legge 26/07/1975, n. 354, circa il trattamento penitenziario incombente, rilevava la Corte d’appello che si trattava di questione «sfornita di rilevanza ai fini del decidere non essendo compito dei giudici di merito quello di individuare le modalita del trattamento penitenziario, rimesse alla magistratura di sorveglianza una volta approdata la sentenza allo stato di irrevocabilita».

    Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per ministero dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.

    3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l’aggravante in contestazione nella violazione del voto di castita fatto all’atto dell’assunzione del sacerdozio, la corte territoriale erroneamente identifica tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, gia di per se integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravita.

    Soggiunge che, a tal fine, nessun rilievo in particolare puo assegnarsi al dato temporale rimarcato in sentenza secondo cui i rapporti di natura sessuale avevano luogo anche in occasione delle visite domenicali.

    3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena.

    Rileva che, dando rilievo all’arco temporale e alla reiterazione dei comportamenti, ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la corte milanese e incorsa in errore di diritto atteso che la reiterazione di comportamenti da luogo a un reato continuato, e non ha invece alcun rilievo nella commisurazione della pena base, da commisurarsi con riferimento all’episodio ritenuto piu grave.

    3.3. Con un terzo motivo, in via ulteriormente gradata, il ricorrente infine reitera la questione di legittimita costituzionale, dedotta nel giudizio di appello ma disattesa con la sentenza impugnata, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., con riferimento agli art. 47-ter, comma 1, e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni, che prevedono rispettivamente l’esclusione della possibilita di detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e la necessita che, nel caso di condanna per tale delitto, la concessione di misure alternative alla detenzione sia subordinata alla osservazione scientifica della personalita condotta in carcere per almeno un anno, si applicano anche nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari sulla base di una positiva valutazione giudiziale di sufficienza di tale misura.

    In punto di rilevanza della questione, osserva che, in caso di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, l’applicazione delle disposizioni suindicate dell’ordinamento penitenziario, sebbene non direttamente fatta dalla Corte di cassazione, risulterebbe comunque effetto immediato e non evitabile nella fase esecutiva aperta dal giudizio di ultima istanza, sicche non vi sarebbe alcuna differenza fra la situazione in questione e i casi in cui si discuta della legittimita costituzionale di disposizioni sanzionatorie da applicare direttamente nel giudizio di cognizione.

    Quanto al fumus di fondatezza rileva in buona sintesi che, con riferimento alle disposizioni di ordinamento penitenziario segnalate, la questione sollevata e sostanzialmente sovrapponibile a quella che e stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010 che ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelare possono essere soddisfatte con altre misure».

    Analogo profilo di incostituzionalita deve secondo il ricorrente rilevarsi con riferimento alle norme segnalate, nella parte in cui – in deroga alla regola generale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni – impongono rigidamente il carcere, sulla base di una presunzione di pericolosita in ragione del tipo di delitto (abuso sessuale) per cui sia stata pronunciata condanna, e non fanno salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dei quali risulti che le esigenze di prevenzione speciale possono essere soddisfatte con le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.

    Considerato in diritto

    E infondato il primo motivo di ricorso.

    Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimita, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di un culto, non e necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma e sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita ed il prestigio che la qualita sacerdotale, di per se, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita (cfr., ex aliis, Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Abbiati, Rv. 244963; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204).

    Non e dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioe un nesso strumentale, che, se non e ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalita, puo certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso piu agevole la commissione del reato.

    La sentenza impugnata si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalita tra il ministero sacerdotale esercitato dall’imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenzia, sulla base di indiscussi elementi fattuali emergenti dall’istruttoria e in termini che risultano perfettamente pertinenti alla questione posta al suo esame, che da un lato la veste religiosa nella quale l’imputato si e presentato al ragazzo nonche ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell’agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l’ospitalita allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall’altro, al tempo stesso cio e stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti.

    In tal senso particolarmente significativo si rivela il riferimento:

    a) al rispetto, alla considerazione e alla incondizionata fiducia che proprio la veste sacerdotale ha consentito all’imputato di acquisire, nei rapporti con il minore, i suoi familiari e i responsabili della comunita ove lo stesso era inserito, indipendentemente dall’adesione o meno al suo credo religioso: piena fiducia che altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta con altrettanta facilita e immediatezza ed evidentemente ottenuta attraverso una sorta di facile ed efficace “mimetizzazione” della diversa natura del rapporto instaurato dietro la verosimile apparenza di un interesse legato al proprio ministero pastorale;

    b) alla presentazione al minore delle pratiche sessuali come «una cosa normale», tanto piu efficace e convincente in quanto inserita nel contesto di un rapporto personale ammantato da propositi di istruzione ed educazione, a loro volta rafforzati dalla propria qualita sacerdotale;

    c) all’azione di persuasione in particolare mirata a far si che il minore lo seguisse presso la propria abitazione, anch’essa condotta in forza dell’autorita e del prestigio connesso alla condizione di sacerdote.

    La sentenza impugnata dunque, ben mettendo in evidenza i detti aspetti della vicenda, resiste alle iterate censure dell’imputato, anche indipendentemente dal riferimento, oggetto di specifica critica, alla violazione del dovere di castita e al dato temporale costituito dalla perpetrazione degli illeciti rapporti sessuali anche in occasione delle visite domenicali effettuate dal ragazzo all’imputato.

    Quanto alla prima, per vero, se da un lato, essa e certamente implicita nella stessa condotta integrante la fattispecie di reato, dall’altro, di per se non assume una distinguibile valenza aggravante nei sensi predetti, se non nella misura in cui il dovere violato possa ritenersi contribuire all’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie e accertato che l’imputato ha tratto vantaggio nei sensi predetti; in tal senso, pero, e evidente che il rilievo di tale dovere violato in se non si distingue ai fini in parola da quello attribuibile piu in generale alla veste sacerdotale ed al piu ampio complesso dei doveri e dei valori da essa rappresentati e nella specie certamente violati.

    Quanto al secondo, analogamente, non sembra che la circostanza temporale della perpetrazione dei reati anche nella giornata di domenica, peraltro solo incidentalmente rimarcata dal giudice d’appello, possa assumere – avuto anche riguardo alla diversa fede religiosa del ragazzo e al luogo in cui erano commessi – autonomo rilievo nel senso predetto e distinguersi dal piu generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale, comunque ampiamente desumibile dagli altri elementi sopra considerati, valendo semmai solo a confermarne ulteriormente il profondo radicamento nella coscienza e nella determinazione volitiva dell’imputato.

    E infondato anche il secondo motivo di ricorso.

    E evidente infatti che, al di la del riferimento alla reiterazione delle condotte, la giustificazione del peso attribuito nella determinazione del trattamento sanzionatorio all’aggravante in questione poggia comunque del tutto adeguatamente sul riferimento alle modalita della condotta e al ruolo fortemente agevolativo della stessa nella consumazione del reato, oltre che sull’effetto moltiplicativo che l’essere il reato commesso da sacerdote nel contesto del descritto rapporto ha avuto in termini di pregiudizio sulla psiche del ragazzo.

    A conforto di tale valutazione – in se incontestata e fondata su consulenza specialistica condotta sulla persona della vittima – puo peraltro rammentarsi che, come la letteratura criminologica in argomento ha evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perche il rapporto esistente tra un prete e un minore e condizionato da una posizione di superiorita rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. «Questo tipo di abuso – e stato osservato – non distrugge solo l’integrita fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare e troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa … ».

    E infine palesemente inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato sostanzialmente ripropone la questione di legittimita costituzionale gia motivatamente disattesa dalla corte territoriale.

    E al riguardo sufficiente rilevare che tale riproposizione non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata che hanno condotto la corte territoriale a giudicare irrilevante la questione in quanto proposta nel presente giudizio di cognizione.

    Tale valutazione peraltro appare corretta e insuperabile, essendo del tutto evidente che le norme additate a sospetto di incostituzionalita non vengono in rilievo nel presente giudizio di cognizione e che le statuizioni adottate dal giudice di merito in punto di natura ed entita della pena detentiva applicata non potrebbero comunque mutare in dipendenza dell’eventuale accoglimento della questione di legittimita costituzionale sollecitata.

    Difetta, pertanto, con ogni evidenza, il requisito di rilevanza della questione prospettata, quale richiesto dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale – giova rammentare – perche l’autorita giurisdizionale possa investire la Corte costituzionale di questione incidentale di legittimita costituzionale e necessario, anzitutto, che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale …»: l’iniziativa incidentale puo dunque riguardare solo le norme di legge che influiscono sulla decisione del giudizio, le norme di legge che sono dunque, in qualche modo, applicabili in tale decisione.

    Ne e immaginabile che in sede di cognizione possa farsi governo alcuno delle norme censurate ai fini dell’applicazione, nel caso concreto, all’imputato di misure alternative alla detenzione, trattandosi di funzione per legge riservata alla magistratura di sorveglianza (art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

    A diversa conclusione non puo condurre la considerazione che la conferma della pronuncia impugnata avrebbe effetti immediati non altrimenti rimediabili attuativi della norma sospetta di incostituzionalita.

    Tale considerazione non muta ma anzi conferma il dato suddetto e che e l’unico cui occorre aver riguardo ai fini del giudizio di rilevanza della questione proposta: si tratta infatti di effetti successivi alla sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato de quo, che come tali presuppongono la sentenza e non sono da essa governati, ossia dipendono da leggi che non hanno alcuna rilevanza applicativa ai fini del giudizio a quo.

    E appena il caso di rammentare in proposito che il tentativo di interpretare in senso ampio il riferimento al «giudizio in corso» contenuto nell’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, come indicazione puramente spaziale e temporale, avente il significato non di subordinare la proposizione della questione a un’esigenza processuale, ma semplicemente di individuare una sede nella quale un soggetto particolarmente qualificato (il giudice) possa svolgere quella valutazione preliminare sulla non pretestuosita dell’iniziativa che si esprime nella deliberazione del secondo carattere della questione, la non manifesta infondatezza – interpretazione invero sottoposta al vaglio della corte delle leggi attraverso q.l.c. dell’art. 23 l. n. 87, cit. in quanto, in tale prospettiva, limitativo del meccanismo previsto nella legge costituzionale – e stato respinto dalla Corte costituzionale (con ordinanza n. 130 del 1971), la quale ha ribadito cosi l’opinione corrente della perfetta corrispondenza tra la norma della legge costituzionale e quella della legge ordinaria, successivamente ribadita nella giurisprudenza costituzionale che si e andata orientando verso una concezione sempre piu stretta ed esigente del requisito della rilevanza.

    Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omessi le generalita e gli altri dati identificativi delle parti.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

  • #Preti pedofili;  siamo davvero al sicuro?

    #Preti pedofili; siamo davvero al sicuro?

     Alla luce degli ultimi avvenimenti ci sentiamo in dovere di denunciare quello che è di fatto accaduto con le “riforme” attuate da papa Francesco. Riforme che nelle dichiarazioni a mezzo stampa danno l’idea di essere positive, ma vedendo l’applicazione pratica di quelle norme, ovvero come giuridicamente vengono applicate esce una realtà parecchio diversa.

    Rete L’ABUSO dal 2009 si occupa quasi unicamente di pedofilia clericale. Attualmente conta in Italia diverse centinaia di iscritti/vittime, e segue diversi casi sparsi sul territorio. Abbiamo quindi una panoramica piuttosto completa, precisa e aggiornata di quella che oggi è l’effettiva situazione.

    Cercheremo di spiegare per prima cosa il perché secondo noi oggi, con le leggi canoniche e le direttive attuali, nel caso in cui un minore venga molestato in parrocchia, la possibilità che il crimine venga sistematicamente insabbiato o addirittura ignorato è oggi è maggiore del 90%.

    La finestra di tempo di cui parliamo comincia dal pontificato di Papa Francesco nel quadro giuridico e canonico attuale, con le leggi che lui stesso ha creato, partendo dall’ultimo atto, le linee guida divulgate dalla CEI pochi giorni fa.

    Valutazione:

    -La Conferenza Episcopale Italiana, non inserendo l’obbligo di denuncia per i vescovi e riconfermando di voler gestire internamente questi casi, conferma anche che l’obbiettivo principale da tutelare resta l’istituzione, il buon nome e l’immagine della chiesa.

    Ovvia conseguenza, la tutela dei minori affidati quotidianamente alle cure del clero viene messa per i motivi di cui sopra in secondo piano. D’altra parte quando mai è accaduto che uno scandalo di pedofilia non abbia compromesso l’immagine della chiesa?

    Il Presidente della CEI Angelo Bagnasco “rassicura” dicendo che il “non obbligo di denuncia” è per tutelare la privacy delle vittime. Conferma quindi che non vi sarà mai, da parte della chiesa, una denuncia all’autorità giudiziaria: sarebbe, infatti, un atto contraddittorio, perché toglierebbe qualunque senso logico alla norma inserita.

    -La decisione della CEI e le affermazioni del presidente Angelo Bagnasco, a detta di alcuni, sembrano contraddire le dichiarazioni e la linea mediatica, assunta pubblicamente da Papa Francesco. In realtà vedremo che non è proprio così.

    La CEI sta seguendo la linea avviata proprio da Papa Francesco lo scorso a Agosto, quando abilmente nascosta dietro una norma vaticana che avrebbe dovuto inasprire le pene per i preti pedofili, veniva inserita anche una norma che di fatto ha reso illegale la denuncia per tutti i membri del clero e anche per i laici. Questa volta le pene per i “traditori dell’omertà” si sono inasprite e vanno ben oltre la semplice scomunica. Rivelare o ricevere informazioni vaticane riservate è ora perseguibile con una pena fino a due anni di carcere.

    Come vedete in realtà tra la CEI e il Papa la posizione giuridica, cioè la legge che viene di fatto applicata, non il teatrino delle dichiarazioni a mezzo stampa, che peraltro non sono normativa, non sono molto lontane ma viaggiano praticamente parallele. In realtà il non obbligo di denuncia per i vescovi e la norma di papa Francesco sono di fatto “obbligo di non denuncia!”

    Potremmo più semplicemente dire che Francesco ha reso legge una norma che impedisce di rivelare informazioni vaticane riservate, la CEI l’ha semplicemente confermata ai vescovi italiani. La posizione della CEI è perfettamente coerente con la norma di Papa Francesco, l’anomalia sarebbe stata se la CEI, avesse inserito l’obbligo di denuncia!

    -Facciamo quindi un po’ di chiarezza e vediamo in due esempi cosa accade quando all’interno di un luogo dove la chiesa ha autorità si verifica un abuso su un minore?

    1 – Nel caso in cui il minore denunci di aver subito molestie al parroco o agli educatori, per loro scatta immediatamente la norma di cui sopra, la quale di fatto impedisce anche da parte delle persone informate la segnalazione del reato, sia alla famiglia della vittima che all’autorità giudiziaria. Non impedisce però la denuncia alle autorità ecclesiastiche, che la gestiranno a loro piacimento e che sempre secondo la stessa norma hanno comunque l’obbligo di segretezza, quindi non potranno denunciare all’autorità giudiziaria.

    2 – Nel caso invece sia una terza persona, estranea ai fatti venga a conoscenza di un abuso, anche se decide di non parlarne con nessuno, nemmeno con l’autorità ecclesiastica, viene comunque sottoposta al vincolo, che in quel caso, si attiverà nel momento in cui (per esempio) viene chiamato a testimoniare per quei fatti.

    Teniamo conto che questa norma si applica anche ai laici, a tutti coloro che operano nelle attività parrocchiali come doposcuola campo solare ecc. i quali si riferiscono direttamente al clero per quelle attività. Quindi sono pienamente vincolati alla norma dell’omertà.

    Le varie modifiche apportate da Papa Francesco in sostanza garantiscono tutt’altro che il regolare corso della giustizia civile, anzi nel concreto portano ad un’altissima probabilità che avvenga l’esatto opposto.

    Papa Francesco vuol far credere di realizzare una commissione vaticana che vigilerà e interverrà in favore delle vittime gestita dal Vaticano, la quale non dovrà rendere conto a nessuno tranne all’ organo di vigilanza che è sempre il Vaticano.

    A questo punto è doveroso ricordare anche che la chiesa in Italia sta parlando pubblicamente di provvedimenti in soccorso e a tutela delle potenziali vittime dal 2006, attraversando lo scandalo del 2009 e arrivando al 2014, senza mai avere mantenuto nulla di ciò che ha pubblicamente promesso e aggiungendo nel Febbraio 2014 una pesantissima relazione dell’ONU che imputa al Vaticano la responsabilità non solo di decine di migliaia di abusi, ma anche di aver attuato procedure volontarie ai fini di insabbiare i casi producendo così nuove vittime. A seguito della relazione l’ONU ha avanzato al Vaticano una serie di richieste legittime, in quanto sottoscrittore della convenzione ONU per i diritti e la tutela del fanciullo.

    In risposta il Vaticano si è rifiutato di adempiere a quelle richieste e si è difeso rilanciando all’ONU l’accusa di aver snaturato la Santa Sede e non solo: per il portavoce del papa padre Lombardi, le osservazioni del Comitato Onu sull’infanzia «interferiscono nelle posizioni dottrinali e morali della chiesa cattolica».

    Sembra che in Vaticano non condividano il fatto che i diritti umani non variano in base ai propri comodi o a seconda dell’esigenza. Vengono definiti inalienabili apposta!

    La situazione che denunciamo a nostro avviso è grave e notevolmente peggiorata nell’ultimo anno, al punto tale da ritenere pericoloso affidare minori alle cure clero, in quanto la possibilità di non venirne a conoscenza di quello che gli accade oggi non è così flebile. Visitando la sezione del nostro sito chiamata DIOCESI ITALIANE NON SICURE potrete farvi una panoramica di quella che è la reale situazione suddivisa per diocesi italiane. Non troverete le schede di  tutti i casi ma solo una parte, quelli che vanno dal 2005 a oggi, con un massimo di risultati per diocesi che al momento si limita a restituire 100 documenti per diocesi. Il panorama che emerge è inquietante.

    Con questo non vogliamo dire che tutti i preti siano pedofili, oggi però con la norma di papa Francesco possiamo dire che tutto l’ambiente che dipende dal Vaticano è obbligato all’omertà e al silenzio.

    Francesco Zanardi

  • Chiesa e pedofilia, Bagnasco: “Il no alle denunce? E’ per la privacy delle vittime”

    Chiesa e pedofilia, Bagnasco: “Il no alle denunce? E’ per la privacy delle vittime”

    Il presidente della Cei torna sul tema dopo le polemiche sul documento che negava l’obbligo, per i porporati, di denunciare i casi di abusi su minori a loro conoscenza. E la frattura con papa Bergoglio si allarga

    Il cardinale Angelo Bagnasco non ci sta a passare per colui che vuole coprire i casi di pedofilia. “Quello della Cei – ha affermato il porporato – non è un no alla denuncia alla magistratura civile, ma un’attenzione verso le vittime e risponde a ciò che i genitori ritengono meglio per il bene dei propri figli. Per noi l’obbligo morale è ben più forte dell’obbligo giuridico, e impegna la Chiesa a fare tutto il possibile per le vittime”. Così il presidente della Conferenza episcopale italiana ha replicato alle pesanti critiche al nuovo testo delle “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, pubblicato ieri, nel quale la Cei sostiene che i vescovi italiani non hanno l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di pedofilia, ma soltanto “il dovere morale di contribuire al bene comune”.

    Bagnasco dunque non accetta di apparire come l’oppositore della lotta alla pedofilia di Papa Francesco che tra i membri della neonata Commissione per la tutela dei minori ha nominato persino una vittima degli abusi, l’irlandese Marie Collins. E già da solo questo gesto di Bergoglio basterebbe a comprendere quanto sia abissale la distanza tra la Cei e il Papa sulla lotta alla pedofilia, al di là delle dichiarazioni di Bagnasco o della frase beffa sul “dovere morale” inserita nella nuova versione delle linee guida dopo la clamorosa bocciatura ricevuta dalla Congregazione per la dottrina della fede al testo precedente datato 2012. Anche qui la Conferenza episcopale italiana ha cercato di gettare fumo negli occhi parlando di “osservazioni e suggerimenti” dell’ex Sant’Uffizio e non di bocciatura.

    Per il presidente della Cei la mancanza per i presuli italiani dell’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di pedofilia deriva dal fatto che nel nostro Paese i vescovi non sono “pubblici ufficiali”. ”Questa questione – ha spiegato Bagnasco – rientra in un contesto più ampio in cui il punto fondamentale è la cooperazione con l’autorità giudiziaria”. “Il Vaticano – ha aggiunto il porporato – prescrive di rispettare le leggi nazionali e sappiamo che la legge italiana non riconosce questo dovere di denuncia. Ma ciò che è più importante – ha proseguito il presidente della Cei – è il rispetto delle vittime e dei loro familiari che non è detto vogliano presentare denuncia, per ragioni personali. Bisogna essere molto attenti affinché noi sacerdoti, noi vescovi non andiamo a mancare gravemente di rispetto alla privacy, alla discrezione alla riservatezza e anche ai drammi di eventuali vittime che non vogliano essere ‘messe in piazza’, brutalmente parlando. Questo – ha concluso Bagnasco – è un aspetto su cui dobbiamo riflettere. Noi pastori abbiamo molto riflettuto e questa ragione ci è parsa importantissima. A seconda di quello che può essere la posizione dei familiari delle vittime si può decidere nei casi concreti”.

    Le affermazioni del presidente della Conferenza episcopale italiana contraddicono completamente il magistero e i gesti a dir poco eloquenti sulla lotta alla pedofilia di Francesco, e prima ancora diBenedetto XVI che tra il 2011 e il 2012 ha “spretato” quattrocento sacerdoti accusati di abusi su minori. Poco più di un mese fa, infatti, la Santa Sede ha ridotto allo stato laicale un sacerdote accusato di pedofilia senza attendere la sentenza definitiva dello Stato italiano. E ciò che appare ancor più grave è che la posizione di Bagnasco sembra dar ragione al Comitato Onu sui diritti dell’infanzia che, due mesi fa, ha accusato il Vaticano di aver permesso decine di migliaia di abusi su minori e ha chiesto che vengano immediatamente rimossi e consegnati alle autorità civili tutti i preti pedofili.

    Ma a destare sconcerto è anche un altro passaggio del nuovo testo delle linee guida della Cei sulla pedofilia: “La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime”. Affermazioni che suonano come un magistero totalmente opposto a quello di Papa Francesco. Che Bagnasco ne abbia consapevolezza o no.

    Francesco Antonio Grana
    twitter: @FrancescoGrana

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/29/chiesa-e-pedofilia-bagnasco-no-alle-denunce-e-per-la-privacy-delle-vittime/930902/

  • Con l’orco in salotto: dopo i processi per pedofilia il 50% dei colpevoli va a casa

    Con l’orco in salotto: dopo i processi per pedofilia il 50% dei colpevoli va a casa

    La metà dei condannati ha la pena sospesa e torna vicino alle vittime. 8 pedofili su dieci sono parenti e amici, il 31% delle mamme non crede ai racconti dei figli se accusano il padre. E gli esperti chiedono di cambiare la legge per difendere i bambini

    di CATERINA PASOLINI

    Anna è stata violentata per anni dal padre sotto gli occhi della mamma che ha finto di non vedere, di non capire. E non le ha creduto neppure quando ha trovato il coraggio di parlare. Maria gli ha incubi tutte le notti da quando l’amico di famiglia l’ha obbligata per mesi a “giocare” con lui mentre Silvia non vuole più andare a catechismo e per settimane non ha trovato la voce per dire cosa le faceva il sacerdote, per raccontare l’indicibile.

    Anna e altre, vittime quotidiane di pedofili, soprattutto di parenti (29%), aggredite da amici di famiglia, conoscenti e vicini di casa (39%). Da persone che avrebbero dovuto accudirle, proteggerle come insegnanti e religiosi (10%). Adulti che, nella metà dei casi, grazie al rito abbreviato e alla legge che lo prevede, hanno avuto condanne miti, due anni di media e soprattutto la pena sospesa. Uno su due fuori dal carcere (51,7%). Liberi di tornare alle loro case, vicino, accanto ai minorenni, agli adolescenti che li hanno denunciati vincendo minacce, paure, pressioni psicologiche e vergogna. E per i piccoli, ricomincia l’inferno. Con l’orco accanto.

    A fotografare la drammatica situazione in cui vivono le vittime dei pedofili in Italia, Giuliana Olzai, esperta in statistica, che ha spulciato tre anni di carte e 180 processi e sentenze del tribunale di Roma che hanno visto 196 imputati accusati di violenze sessuali, il 77% condannati per abusi su 238 vittime, di cui 185 bambine e 53 maschi. Numeri, statistiche, storie e racconti agghiaccianti raccolti in un volume, “Abuso sessuale sui minori, scenati dinamiche e testimonianze”, edizioni Antigone.

    “Spero serva a far cambiare la legge. Ora si concedono i benefici di legge e la sospensione della pena con la presunzione che nel futuro il condannato si astenga dal ripetere le violenze, ma è un assurdo: quando vengono scoperte durano in media da un anno, se compiute ad una persona esterna alla famiglia, più di tre se è un parente che abusa”. Così dice la studiosa e concorda il professor Luigi Cancrini, psichiatrata e psicoterapeuta. “Difficile pensare che non ripetano la violenza soprattutto contando che, nella maggior parte dei casi nulla a livello psicologico è cambiato, in Italia quello che manca è un adeguato intervento terapeutico. L’Europa ha addirittura fondi desinati alle cure per pedofili, eppure noi siamo tra i pochi paesi che non li hanno mai usati”. In Italia infatti non è previsto, come accade invece in Francia per chi è accusato di abusi su minori, la possibilità di seguire un percorso di cura psicologica, un legame tra pena e riabilitazione.

    Non solo, racconta la professoressa Olzai. Molto spesso a chi abusa, se compie atti diversi dallo stupro, viene riconosciuta l’attenuante speciale del caso di minor gravita. Così capita che un padre, un amico di famiglia che ha violato per anni e anni di un bambino o di una ragazzina abbia una condanna più mite di un molestatore di autobus”.

    E sono tanti. Perché l’orco purtroppo abita qui, accanto alle sue vittime, ha il volto che i bambini conoscono, amano. Dal quale non sanno difendersi quando li invita al “gioco”, quando li minaccia obbligandoli al silenzio, Hanno media 9 anni quando subiscono la prima violenza, raccontano gli atti processuali, 11,3 quando scatta la denuncia. Ma questa è la media, guardando i singoli casi passano anche dai 5 ai dieci anni prima che la vittima trovi il coraggio di parlare, di denunciare parenti o amici di famiglia. Perché sono i processi a dirlo: il nemico è in casa, non è uno sconosciuto: il 14,3 abusato da genitore, il 14,7 da altro familiare, amico di famiglia 19,7 amico, conoscente 9,3 vicino di casa 10,5, insegnante, bidello, religioso, 10,1. Solo nel 19,7 % dei casi a compiere l’aggressione è uno sconosciuto.

    E anche quando trova la forza di vincere minacce e vergogna troppo spesso non viene creduto. Soprattutto se l’aguzzino è un familiare. Il 31% delle madri non crede infatti al racconto di figli o bambine se accusano di violenza il padre o il suo compagno, mentre il piccolo trova fiducia nel 64% dei parenti e nel 90 % degli estranei.

    http://www.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/pedofilia_dopo_processi_colpevoli_a_casa-82335900/

  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

    <

    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

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    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • Ex parroco verso processo per violenza sessuale: “La Regione Molise si costituisca parte civile” Un caso seguito da Rete L’ABUSO

    Ex parroco verso processo per violenza sessuale: “La Regione Molise si costituisca parte civile” Un caso seguito da Rete L’ABUSO

    Il caso di Giada Vitale e don Marino Genova potrebbe arrivare presto in Tribunale. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Larino, che ha ricevuto l’esposto della ragazza attivando le doverose verifiche, si trovano in fase preliminare. Ma dalle notizie che trapelano si apprende che la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex parroco di Portocannone, accusato di violenza sessuale sulla ragazza che oggi ha 18 anni ma che all’epoca dei fatti ne aveva 13, sarebbe imminente. Il consigliere regionale Filippo Monaco ha presentato una mozione per chiedere l’impegno del Consiglio a costituirsi parte civile in caso di processo, sulla scorta della legge contro la violenza di genere di recente adozione.

    Portocannone. Il caso di Giada Vitale e don Marino Genova potrebbe arrivare presto – nell’arco dei prossimi mesi – in Tribunale. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Larino, che ha ricevuto l’esposto della ragazza attivando le doverose verifiche,si trovano in fase preliminare. Ma dalle notizie che trapelano si apprende che la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex parroco di Portocannone, accusato di violenza sessuale sulla ragazza che oggi ha 18 anni ma che all’epoca dei fatti ne aveva 13, sarebbe imminente. 

    In quel caso la Regione Molise potrebbe costituirsi come parte civile nel procedimento. Per ora è ancora una semplice richiesta, che però sulla scorta della recente legge in materia di violenza di genere approvata proprio dai consiglieri di Palazzo Moffa diventerebbe un passo necessario.

    Il consigliere regionale Filippo Monaco ha presentato una mozione per chiedere all’intero Consiglio, dunque alla Regione Molise, «di costituirsi parte civile – nel caso in cui fosse accertata la realtà della presunta violenza – nel processo che vedrebbe Giada Vitale vittima di violenze e abusi al fine quindi di non lasciare sola la presunta vittima a combattere una battaglia che avrebbe leso i suoi diritti oltre che la dignità di donna e minore; al fine di attuare una legge approvata all’unanimità che tutela e assicura sostegno alle donne vittime di violenza».

    La vicenda è nota, anche per avere avuto un ampio riflesso sulla stampa nazionale e essere stata oggetto di trasmissioni televisive su Canale 5 e Italia 1 e, in tempi recentissimi, di nuovi episodi a corredo di una storia già troppo traumatica. Giada Vitale ha denunciato presunti abusi sessuali da parte di don Marino Genova, raccontando di essere stata costretta a subire violenze sessuali per anni. Violenze iniziate quando era poco più di una bambina, a 13 anni, e proseguite finché la stessa, dopo aver tentato di togliersi la vita in preda alla disperazione, ha trovato la forza di denunciare il “suo” parroco. Dopo quella denuncia, la prima, l’allontanamento di Marino Genova e l’inizio delle indagini, che si sono concentrate su una serie di episodi e soprattutto testimonianze a supporto di quanto la vittima ha riferito. Oltre ai testimoni, alcuni dei quali già ascoltati dal pm che si occupa del caso, ci sono anche le registrazioni. Quelle messe insieme dal momento in cui la ragazza si è rivolta alla Rete nazionale L’Abuso, un progetto di sostegno delle vittime di sacerdoti pedofili che nasce dall’idea di un gruppo di vittime accumunate dal fatto che il loro abusatore è un uomo consacrato.

    Ora in regione approda una mozione per chiedere che al momento dell’eventuale processo l’ente di Palazzo offa, in nome e pe conto dell’intero Molise, si costituisca parte civile.
    Una decisione che va a innestarsi sulla legge varata all’unanimità otto mesi fa proprio per attuare tutte le misure necessarie alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.
    «E’ un tema molto caldo e sensibile quello della violenza su donne e minori che spesso balza agli onori della cronaca nazionale e locale – sostiene il vicepresidente del consiglio regionale Filippo Monaco – ed il Molise non è da meno.

    E’ recente infatti la notizia della presunta violenza ai danni di una ragazzina di Portocannone che, all’epoca dei fatti era minorenne, da parte del parroco del paese. Certezze e verità dell’accaduto ancora non esistono ma, nel caso in cui fosse vero, si tratterebbe di un caso di una gravità inaudita e che rientrerebbe, a tutti gli effetti, nell’accezione più ampia della violenza di genere».

    Monaco ricorda che la Regione Molise, varando, nell’ottobre 2013 la legge n.15 al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di donne e bambini, ha previsto la possibilità di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorioaventi ad oggetto reati che presuppongono l’esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età. «E’ per questo che ho presentato una mozione che impegna l’intero consiglio regionale a costituirsi parte civile. Non si sta accusando nessuno nè tantomeno si è possessori della verità dei fatti. Nella certezza però di un simile avvenimento la Regione non può stare a guardare inerme ed impassibile ma dovrà attuare tutte le azioni necessarie per contrastare la violenza, così come sancito dalla recente normativa».

    http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=16161