Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Preti pedofili, Santa Sede sotto accusa.

    Preti pedofili, Santa Sede sotto accusa.

    Preti pedofili, Santa Sede sotto accusa.

    Le scelte del Vaticano hanno permesso abusi sessuali su decine di migliaia di bambini, violando la convenzione per i diritti dei minori.
    Lo ha detto l’Onu in un rapporto in cui sottolinea le responsabilità della Chiesa nello scandalo dei preti pedofili (leggi il pdf).
    Il pesante atto d’accusa è arrivato dalla commissione delle Nazioni Unite per i diritti dei minori, che ha denunciato le politiche della Santa Sede che hanno permesso a religiosi di abusare sessualmente di decine di migliaia di bambini e ragazzi. Nel mirino sono finite anche le posizioni del Vaticano su omosessualità e aborto.
    La Santa Sede ha replicato vedendo in alcune di queste critiche un «tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e nell’esercizio della libertà religiosa».
    «RIMUOVERE I RESPONSABILI». L’organismo dell’Onu ha chiesto «l’immediata rimozione» dei responsabili di abusi sui minori, che dovrebbero essere «consegnati» alle autorità civili, oltre all’apertura degli archivi sui pedofili e sugli uomini di Chiesa che hanno coperto i loro crimini.
    «LA CHIESA NON HA RICONOSCIUTO I CRIMINI». Il Comitato si è detto «seriamente preoccupato» dal fatto che la Santa Sede «non abbia riconosciuto la portata dei crimini commessi e non abbia adottato le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali su minori e per proteggere i bambini».
    POLITICHE E PRATICHE SOTTO ACCUSA. Inoltre il Vaticano «ha adottato politiche e pratiche» che hanno portato alla prosecuzione di abusi e all’impunità degli autori.
    Le osservazioni finali sono state stilate in seguito all’esame del rapporto della Santa Sede dello scorso gennaio sul rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo.
    SANTA SEDE: «LINEA IDEOLOGICA». La replica del Vaticano è stata piccata. «L’aspetto negativo del documento che l’Onu ha prodotto è che sembra quasi che fosse già stato preparato prima dell’incontro del Comitato con la delegazione della Santa Sede», ha detto monsignor Tomasi, osservatore vaticano all’Onu di Ginevra, che ha parlato di «linea ideologica».
    Successivamente il segretario di Stato Pietro Parolin ha fatto sapere che «la Santa Sede si riserva di rispondere dopo aver preso conoscenza e aver approfondito i rilievi fatti» dal rapporto.

    La S.Sede rimuova “immediatamente” dal loro incarico chi ha commesso abusi sessuali sui bambini, o che ne è sospettato, perché finora ha “adottato politiche e pratiche” che hanno portato a continuare abusi su decine di migliaia di bambini e all’impunità degli autori. Lo si legge nel rapporto del Comitato Onu sui diritti dei bambini. Le denunce di abuso sessuale giunte in Vaticano dal 2000 al 2011 e, in particolre, i casi di pedofilia

    «Codice del silenzio per coprire i crimini»

    L’organismo Onu garante dei diritti dei minori ha ricordato in particolare lo scandalo irlandese delle ‘case Magdalene’, istituti gestiti da suore in cui le ragazze facevano le lavandaie, in condizioni di semi-schiavitù.
    Nel rapporto si ricorda che i responsabili degli abusi sono stati spostati di parrocchia in parrocchia «in un tentativo di coprire questi crimini», difficilmente riferibili alle autorità giudiziarie nei Paesi in cui sono stati commessi «a causa di un codice del silenzio imposto su tutti i membri del clero sotto la pena della scomunica».
    «QUANTI SONO I FIGLI DEI PRETI?». Il Comitato dell’Onu ha esortato la Santa Sede a «valutare il numero di bambini nati da preti cattolici, scoprire chi sono e prendere tutte le misure necessarie per garantire i diritti di questi bambini a conoscere e ad essere curati dai loro padri», ponendo fine alla pratica degli «accordi di riservatezza» nell’ambito dei piani di sostegno finanziario per le madri.
    «DEPENALIZZARE L’OMOSESSUALITÀ». Al Vaticano è stato chiesto poi di «condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro bambini sulla base del loro orientamento sessuale o quello dei loro genitori e di sostenere gli sforzi a livello internazionale per la depenalizzazione dell’omosessualità».
    CRITICHE SULL’ABORTO. Infine l’Onu ha invitato la Chiesa a «rivedere la propria posizione sull’aborto» quando è a rischio la vita e la salute delle donne incinte e a «identificare circostanze in cui l’accesso ai servizi di aborto possa essere ammesso» modificando il canone 1398 in materia. Il Comitato ha citato con «profonda preoccupazione» le sanzioni decise dalla Chiesa nel 2009 in Brasile contro una madre e un medico che praticò l’aborto per salvare la vita a una bimba di nove anni, rimasta incinta dopo essere stata violentata dal patrigno.

    http://www.lettera43.it/cronaca/l-onu-vaticano-responsabile-degli-abusi-sessuali-sui-bambini_43675121598.htm

  • L’Onu denuncia: Vaticano ha permesso abusi su migliaia di bambini

    L’Onu denuncia: Vaticano ha permesso abusi su migliaia di bambini

    Pesante accusa da parte dell’Onu al Vaticano per la questione dei preti pedofili. In un durissimo rapporto, la commissione per i diritti dei minori delle Nazioni Unite denuncia le politiche adottate dalla Santa Sede che hanno permesso abusi sessuali su decine di migliaia di minorenni. Così dicendo, il Palazzo di Vetro chiede alla Santa Sede di rimuovere “immediatamente” dal loro incarico chi ha commesso abusi sui bambini, o che ne è sospettato. I responsabili degli abusi dovrebbero essere “consegnati” alle autorità civili e dovrebbero essere aperti gli archivi sui pedofili e sugli uomini di chiesa che hanno coperto questi crimini. La commissione Onu critica il Vaticano anche per le sue posizioni sull’omosessualità, la contraccezione e l’aborto.

    “Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei crimini commessi” – Il rapporto delle Nazioni Unite è stato redatto dopo un’indagine condotta con audizioni pubbliche di alti esponenti vaticani. “La Commissione – si legge nel duro documento – è profondamente preoccupata per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei crimini commessi, non ha adottato le misure necessarie ad affrontare i casi di abusi sessuali su bambini e a proteggere i minori, ha adottato politiche e pratiche che hanno portato alla prosecuzione degli abusi e all’impunità dei colpevoli”.

    http://www.fanpage.it/l-onu-denuncia-vaticano-ha-permesso-abusi-su-migliaia-di-bambini/#ixzz2xfok32Ly

  • Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    United Nations Convention on the Rights of the Child CRC/C/VAT/CO/2

    Distr.: General 31 January 2014 Original: English ADVANCE UNEDITED VERSION
    Comitato sui Diritti del Fanciullo
    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*
    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).

    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione
    2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    3. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    4. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    II. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    5. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:
    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e
    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.
    6. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    7. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:
    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e
    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.
    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione
    8. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    IV. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    A. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)
    Le precedenti raccomandazioni del Comitato
    9. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    10. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve
    11. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.
    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.
    12. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione
    13. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    14. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione
    15. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    16. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato
    dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse
    17. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    18. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e
    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente
    19. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    20. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza
    21. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha
    preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    22. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento
    23. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    24. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    B. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione
    25. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    26. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    27. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di
    condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    28. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo
    29. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    30. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo
    31. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    32. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a
    essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;
    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;
    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e
    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.
    C. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori
    33. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    34. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità
    35. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    36. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    D. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione)
    Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    37. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;
    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;
    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e
    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.
    38. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la
    commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;
    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;
    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e
    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale
    39. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici
    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.
    40. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti;
    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;
    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e
    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria
    41. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    42. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;
    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;
    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e
    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale
    43. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;
    (b) Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;
    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;
    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;
    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.
    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.
    44. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:
    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;
    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;
    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;
    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:
    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;
    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;
    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;
    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e
    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza
    45. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    46. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:
    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;
    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e
    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico
    47. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    E. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare
    48. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    49. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti
    familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare
    50. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    51. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    52. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    53. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    F. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute
    54. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    55. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS
    56. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    57. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);
    (b) Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;
    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;
    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;
    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e
    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.
    G. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona
    58. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie
    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.
    59. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni
    60. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;
    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e
    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.
    61. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;
    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.
    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;
    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;
    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e
    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.
    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    62. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.

    I. Ulteriori osservazioni e diffusione
    63. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    64. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    65. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle
    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    J. Prossimo rapporto
    66. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    67. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

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  • La Curia condanna ma il prete la sfida

    La Curia condanna ma il prete la sfida

     di Marco Politi in “il Fatto Quotidiano” del 20 gennaio 2014 –

    Non è stata una passeggiata l’audizione sugli abusi ai minori nella Chiesa cattolica, cui il Vaticano ha dovuto sottoporsi a Ginevra davanti al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, in quanto firmatario delle Convenzione per la protezione del fanciullo.

    L’inquirente Sara Oviedo – riferisce l’Associated Press – ha “messo sulla graticola” la Santa Sede con le sue domande sugli insabbiamenti dei casi di pedofilia. La questione è la stessa da anni.

    Da un lato il Vaticano sostiene di non essere il capo diretto delle centinaia di migliaia di preti sparsi nel mondo, dall’altro è indubbio che soltanto nel momento in cui Benedetto XVI ha deciso di voltare pagina – con nuove norme – rispetto all’omertà tradizionale, qualcosa ha cominciato a muoversi a livello internazionale.

    Ma molto rimane ancora da fare. Perché mentre ci sono episcopati che si sono mossi con serietà già prima della svolta di Benedetto XVI – Usa e Germania per citarne alcuni – organizzando strutture nazionali di sostengo alle vittime e di monitoraggio del fenomeno, la conferenza episcopale italiana continua una linea di eclatante inerzia. I documenti, che citiamo, si riferiscono a due casi.

    Una vicenda di abuso accaduta ad Acireale e la storia di don Conti, parroco romano condannato a quattordici anni per abusi dalla Corte di appello di Roma e nei confronti del quale le autorità ecclesiastiche non hanno finora preso nessuna misura. Ad Acireale c’è una madre, che ha appreso sconvolta che suo figlio – oggi trentottenne ricercatore in oncologia a New York – è stato abusato da quattordicenne in un arco di quasi due anni da un prete amico, don C. C.. In città è considerato una persona colta e carismatica, ma durante il processo canonico sono emersi – riferisce l’avvocato Giampiero Torrisi – “altri due casi di molestie”. Dopo anni di sofferenze tenute dentro, nel 2012 la vittima Teo Pulvirenti porta di fronte al tribunale ecclesiastico il prete, che aveva abusato di lui. É un caso di buona giustizia ecclesiastica a livello diocesano.

    Il vescovo monsignor Antonino Raspanti compie rapidamente l’indagine preliminare, appura che i fatti meritano un processo, si apre il procedimento e il tribunale ecclesiastico di prima istanza riconosce la colpevolezza di don C.. Scrive a Pulvirenti il vescovo: “In questo grado il sacerdote è stato ritenuto responsabile degli abusi denunciati. Egli dovrà, pertanto, sottoporsi ad alcune restrizioni, in osservanza delle quali dovrà dimorare per alcuni anni fuori dalla Diocesi non assumendo incarichi ecclesiali e non svolgendo il ministero in pubblico”. É il 7 agosto 2013. Don C. ricorre alla Congregazione presso la Dottrina della fede, ma ancora prima del ricorso sfida pubblicamente la sentenza girando per la città. “Si è messo a passeggiare in centro di fronte alla cattedrale”, racconta l’avvocato Torrisi, legale di Pulvirenti. Una provocazione mirata per dimostrare di non tenere in alcun conto le misure di interdizione.

    Il vescovo non sa come obbligare il prete abusatore, la conferenza episcopale è notoriamente assente, la madre di Pulvirenti scrive disperata una lettera a papa Francesco chiedendo un “segno CONCRETO di vicinanza a chi soffre” e denunciando che la sentenza avrebbe dovuto metterlo “in condizione di non fare più male a nessun ragazzino. E spero con tutto il cuore che sia così. Spero, ma non ne ho certezza…”. Rivolgersi al papa non è una moda, è l’estrema speranza per chi vede che l’apparato ecclesiastico è inceppato e la giustizia disapplicata. É chiaro che il vescovo locale avrebbe bisogno di tutto l’aiuto concreto della Cei per “applicare la legge” nei confronti del prete responsabile di abusi. Ma così non è. La controprova di questa intollerabile passività della Cei si ha nello scambio di lettere tra il presidente dell’associazione “Caramella Buon onlus”, il cattolico Roberto Mirabile, e il presidente della Cei cardinale Bagnasco. L’associazione sostiene da anni le vittime nel difficile cammino di elaborare la violenza subita e di ottenere giustizia. Mirabile ha sostenuto Teo Pulvirenti ed è intervenuto nel caso Conti.

    Parroco di Selvacandida Ruggero Conti è stato condannato nel maggio scorso in appello a quattordici anni e due mesi per violenza continua e aggravata ai danni di una serie di minori. Le vittime attendono con ansia la sentenza di Cassazione, ma sanno che Conti sta sperando che il passare dei mesi lo porti alla prescrizione. (Uno degli effetti della legge Cirielli, ringraziare Berlusconi). La cosa sorprendente è che a differenza di Acireale, le autorità ecclesiastiche romane non hanno mosso un dito. Mirabile scrive a Bagnasco il 3 giugno 2013, chiedendo “quale misura attualmente il Vaticano intende prendere nei confronti dello stesso don Conti e quale misura Sua Eminenza intende prendere nei confronti del Vescovo Monsignor Gino Reali, chiaramente chiamato in causa nel corso del procedimento giudiziario… (che) pur essendo più volte stato informato degli episodi equivoci del Conti, aveva mantenuto negli anni un atteggiamento a dir poco di favoreggiamento e comunque di non-intervento”. Mirabile pone anche la questione del risarcimento delle vittime, che ad esempio ad Acireale è stato impostato correttamente, riconoscendolo alla vittima. La riposta, a firma del sottosegretario Cei, è un capolavoro di evasività. Si citano begli interventi di Benedetto XVI e Francesco, si spiega che la Cei ha varato Linee-guida, in cui è stato “chiaramente affermato che assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi” e si conclude elegantemente che “in questo quadro non spetta alla Conferenza episcopale italiana valutare ‘quale misura attualmente il Vaticano intende prendere nei confronti dello stesso don Conti’, come pure esula dalle competenze di questa Conferenza episcopale… la presentazione di scuse alle vittime e la valutazione riguardo a eventuali risarcimenti”. Distinti saluti e chi si è visto s’è visto.

    Ci aiuti, il colpevole è tra noi

    Santo Padre chi le scrive è una madre di Acireale, città che da tempo vive il peso di una vergogna ad oggi insoluta firmata don C. C.. Mio figlio Teo, il secondogenito, oggi è un uomo di 38 anni. É un affermato ricercatore nel campo del tumore al cervello e vive a New York. Un giorno mio figlio mi chiama e mi prega di partire per New York. Lo raggiungo e mi racconta di aver subito abusi sessuali durante l’adolescenza…

    Il buio diventa ancora più profondo, quando mio figlio mi dice che la persona che ha abusato di lui è stato un nostro carissimo amico, nostro punto di riferimento, parroco della nostra comunità. Mi si è congelato il sangue. E mi si congela ogni secondo ogni attimo quando penso a quello che hanno subito mio figlio e altri, altre come lui. La sentenza del processo canonico in primo grado s’è già conclusa con la condanna di questa persona: ma, non rispettando la sentenza, continua a girare per la città (addirittura sembra sia entrato fino a qualche tempo fa nei locali della basilica di San Sebastiano, dove era appunto decano)…

    L’obiettivo (della sentenza) era che fosse messo nella condizione di non fare più male a nessun ragazzino. E spero con tutto il cuore che sia così. Spero ma non ne ho certezza. Santo Padre, me la dia Lei questa certezza, faccia in modo che la Chiesa dia un segnale CONCRETO di vicinanza a chi soffre. Aiuti mio figlio, aiuti la mia città. Le scrivo da figlia, Le scrivo da amica, Le scrivo da madre.

    Mariolina. Una mamma

    http://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/Stampa201401/140120politi.pdf

     

  • Pedofilia: Vaticano risponde a comitato Onu su abusi ai minori

    Pedofilia: Vaticano risponde a comitato Onu su abusi ai minori

    Il Vaticano di fronte alle Nazioni Unite sullo scandalo dei preti pedofili.

    http://it.euronews.com/2014/01/16/ped… Il Vaticano di fronte alle Nazioni Unite sullo scandalo dei preti pedofili. Una delegazione episcopale è attesa oggi a Ginevra per rispondere dell’accusa di aver violato la Convenzione dei diritti del Fanciullo. Per la Santa Sede la giurisdizione sui crimini commessi da sacerdoti spetta alle autorità nazionali. Sono centinaia le denunce per casi di abusi negli Stati Uniti, in Irlanda, Messico, Australia e Gran Bretagna. “La comunità dei fedeli nel mondo è fatta da persone che appartengono a Paesi diversi che hanno le proprie leggi – sostiene Padre Federico Lombardi, portavoce del Papa – E quindi, se hanno commesso crimini nei loro Paesi, devono rispondere all’autorità e alla legge di quegli stessi Paesi”.

  • Don Lucio Gatti: l’uomo della Caritas condannato a 2 anni per molestie sessuali

    Don Lucio Gatti: l’uomo della Caritas condannato a 2 anni per molestie sessuali

    DON LUCIO GATTI, LA STORIA – I fatti che hanno portato il sacerdote davanti ai giudici si sono consumati nella casa della Caritas a San Fatucchio, una frazione del comune di Castiglione del Lago (PG), le vittime o presunte tali sono tutte maggiorenni e i giudici hanno ritenuto evidentemente che l’uomo non sia giunto a commettere violenze sessuali, ma semplicemente avances e molestie sgradite agli ospiti affidati alle sue cure. La relativa gravità del reato spiega il consenso dell’’accusa al rito alternativo insieme  richiesta di archiviazione che riguarda alcune accuse che sarebbero state mosse oltre i termini di legge per presentare querela, in particolare dopo che una puntata de Le Iene aveva scavato nella vita del sacerdote e diffuso le prime accuse a suo carico.

    DON LUCIO GATTI, LE DENUNCE – Le cinque persone che accusano il sacerdote e un suo collaboratore hanno parlato di tentativi di approcci sessuali, di toccamenti, della dura vita in comunità, della doccia calda a giorni alterni e di vestiti da usare in comune, compreso l’’intimo. Il presunto abuso sessuale che è arrivato fino all’attenzione dei giudici nei modi e nei termini appropriati si sarebbe verificato il 27 dicembre del 2009 .

    DON LUCIO GATTI, LA TESTIMONIANZA – Il trentaciquenne protagonista della vicenda ha raccontato che:  «Mi chiedono al termine della cena, se mi preparo in camera la borsa, perché vado a casa di don Lucio a Cenerente. Mi dissero che avrei aiutato alcuni ragazzi a preparare la casa per i giorni dopo. Mi preparai e andai in macchina con don Lucio. Ha percorso quel tragitto in poco più di mezz’ora, toccando a volte la velocità di 180 chilometri all’ora in strade di paesini … Saliti in casa don Lucio lava i denti e in pochi minuti si spoglia … si infila nel letto dicendomi di fare una doccia e andare nel letto con lui … visto che non potevo dormire in altri posti, ero costretto ad entrare nel letto…con molta calma poggia la sua gamba su di me, io spostandomi speravo di trasmettere una certa repulsione a tali atti, ma don Lucio continuava, mettendo da parte il computer e salendomi addosso mi bloccava. Io dissi che si stava sbagliando con me … che io non ero gay, lui si girò nel letto … mi diede un colpo col suo fondoschiena e, spingendomi verso terra fino a farmi cadere dal letto … per andare a casa dalla mia famiglia ho dovuto aspettare che don Lucio andasse in Perù, così non poteva bloccarmi».

    DON LUCIO GATTI, LUI NEGA TUTTO – Il sacerdote, che la curia ha anche sospeso dalle attività pastorali per un periodo di 5 anni, nega tutto e afferma anzi che: «Erano loro che mi chiedevano baci, abbracci e carezze. Erano loro che mi chiedevano di dormire insieme. E io acconsentivo. Ma mai con nessuno di loro è accaduto qualcosa con caratteristiche anche lontanamente sessuali. Mai nessuno di loro è stato spinto a fare qualcosa da me contro la loro volontà».

    http://www.giornalettismo.com/archives/1292877/don-lucio-gatti-luomo-della-caritas-condannato-a-2-anni-per-molestie-sessuali/

  • Il Vescovo: “La vittima mi ha informato, sono intervenuto per proteggerla. La sospensione è la prima cosa che ho fatto”

    Il Vescovo: “La vittima mi ha informato, sono intervenuto per proteggerla. La sospensione è la prima cosa che ho fatto”

     Monsignor Gianfranco De Luca parla senza reticenze delle accuse di abusi sessuali che hanno coinvolto un parroco della diocesi: «Ho verificato se ci fosse un fondamento nelle accuse e, per i poteri che la Chiesa mi ha conferito ho sospeso in via cautelativa Don Marino Genova. Non è stato facile, non è stato semplice e non è stata una cosa rapida, ma ho agito secondo il documento della Cei». Quando parla della ragazza, oggi 18enne, il Vescovo si commuove: < Conosco le difficoltà che sta attraversando. Sono cose che non dovrebbero accadere».

    di Alessandro Corroppoli

    «Come rappresentante della Chiesa ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Ho rispettato ed eseguito alla lettera ciò che prevede il documento normativo della Conferenza episcopale italiana, il Delicta Graviora, in caso di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori». Esordisce così Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, difendendo il proprio operato e l’immagine della Chiesa locale dalle accuse di omertà.
    L’argomento in questione è quanto di più scottante ci possa essere in questo periodo per un uomo di fede.Don Marino Genova, ex parroco di Portocannone, è accusato di pedofilia. Un’accusa terribile per chi indossa l’abito talare. La Procura della Repubblica di Larino sta indagando sulla vicenda a seguito di una denuncia fatta nell’aprile del 2013. La vittima oggi ha 18 anni, ma secondo quanto si apprende sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali per anni. Violenze iniziate quando era poco più di una bambina e proseguite finché la stessa, dopo aver tentato di togliersi la vita in preda alla disperazione, ha trovato la forza di denunciare il “suo” parroco.Parallelamente al percorso della magistratura ne è stato istituito, su indicazione della Congregazione della Dottrina della Fede, dal Tribunale ecclesiastico diocesano per il processo canonico, che è tuttora in corso. Il Vescovo De Luca non si sottrae alle nostre domande e al confronto. Anzi, la sua disponibilità ci aiuta a capire non solo la posizione della Chiesa ma anche l’operato della stessa. La sospensione ‘a divinis’ è arrivata nel novembre del 2012, quando dopo una denuncia fatta dalla vittima al Vescovo lo stesso decide di ‘congelare’ in via cautelativa tutte le attività parrocchiali di Don Marino Genova. «Certo, la scelta di sospendere il fratello Marino è toccata a me, c’è un regolamento che lo prevede. Non è stato facile, non è stato semplice e non è stata una cosa rapida». 

    Perché don Marino lascia l’incarico a Portocannone nel novembre del 2012 per essere mandato in una comunità alle porte di Roma, mentre la denuncia alla Procura della Repubblica è datata aprile 2013? Perché questa discrepanza nelle date? Lei già sapeva?
    «Sapevo perché la vittima mi ha informato di cosa le fosse capitato».

    Quindi ha preso per buone le parole di denuncia della ragazza?
    «Io ho ascoltato entrambe le parti, ho verificato se ci fosse un fondamento nelle accuse e, per i poteri che la Chiesa mi ha conferito rispettando il dettato del Delicta Graviora , ho agito di conseguenza sospendendo in via cautelativa don Marino Genova».

    Conseguenza che porta il nome di sospensione ‘a divinis’. Ma così facendo non ha in qualche modo ‘condannato’ Marino Genova?
    «No, perché ho semplicemente rispettato ed eseguito alla lettera ciò che prevede il documento normativo della Conferenza episcopale italiana in caso di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori. Ho applicato la legge, tanto per rimanere in tema, impedendogli l’esercizio del ministero pastorale con il conseguente allontanamento dalla parrocchia, fermo restando la presunzione d’innocenza dell’accusato. Ma comunque rimane un provvedimento cautelativo e non definitivo».

    Resta sempre in ballo la discrepanze nelle date… 
    «Come le ho detto, sono stato informato dei fatti nel novembre del 2012. Ho consigliato e sollecitato la vittima a rivolgersi alla giustizia ordinaria da subito. Se la vittima ha deciso di farlo solo qualche mese più tardi non è una colpa da attribuire al sottoscritto. Non sono io quello che doveva sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica. Il mio compito era quello di tutelare il più possibile la vittima consigliandole cosa fare e, allo stesso tempo avviare la fase processuale canonica. Cose che ho fatto».

    All’epoca della ‘fuga ‘ di don Marino tutti pensarono che fosse stata un’iniziativa personale dell’ex parroco, un abbandono temporaneo della casa canonica, impressione che lei in qualche modo avallò. Perché non dire subito invece i reali motivi?
    «Discrezione. Vede, non c’era motivo all’epoca di rendere pubblici i reali motivi della ‘fuga’, come dice lei, di don Marino, perché era importante tutelare la privacy della vittima. Oggi, a distanza di mesi e con le indagini in corso è il contesto che è diverso, è cambiato. Se avessi voluto insabbiare il tutto mi sarei comportato in maniera diversa, la Chiesa avrebbe agito in maniera diversa.

    Invece ci siamo assunti le nostre responsabilità affrontando di petto il problema. Questa non è omertà, come ho avuto modo di leggere su qualche giornale nei giorni scorsi, ma discrezionalità. Mi rendo conto che la differenza è sottile ma è così, mi creda»

    Il processo canonico segue i tempi della magistratura ordinaria? A che punto è?
    «Su questo non posso risponderle per due motivi. Uno perché come Vescovo il mio compito si ferma all’invio della documentazione raccolta alla Congregazione della Dottrina della Fede, e secondo perché non è processo pubblico ma interno alla Chiesa».

    Abbiamo incontrato la presunta vittima e le confesso che il suo percorso riabilitativo non è affatto facile.
    Passano alcuni attimi prima che il Vescovo risponda. Attimi in cui i suoi occhi diventano lucidi e le labbra vanno serrandosi. «So che il percorso che sta affrontando non è affatto facile, anzi. Conosco le difficoltà che sta attraversando. Sono cose che non dovrebbero accadere».

    Don Marino oggi vive ancora fuori dal Molise o è rientrato?
    «Come lei ha detto le confermo che si trova in una comunità alle porte di Roma».

    Eppure è stato visto di recente proprio qui a Termoli
    «Mi scusi, ma mica su di lui pende una restrizione domiciliare?»

    Certo, ma in considerazione della sospensione che lei ha emesso non dovrebbe essere così semplice tornare a casa, o mi sbaglio?
    «Il fratello di Marino è domiciliato a Termoli dove tra le altre cose risiede anche la sorella. Al di là delle sue eventuali colpe ha il diritto di venire a trovare i propri cari, di curarsi presso il proprio medico, di andare a pagare le tasse? Io penso di sì. E poi ogni qualvolta viene in Molise io sono informato dallo stesso Marino».

    Come vive oggi Marino Genova? Percepisce ancora uno stipendio?
    «Essendo sospeso dal suo esercizio pastorale non percepisce nessuno stipendio. Vive in comunità ed è aiutato dalla solidarietà dei suoi fratelli».

    Uno squillo di cellulare interrompe una chiacchierata che ha visto il Vescovo rispondere a tutte le nostre domande in maniera sicura e pulita, ma allo stesso tempo ha fatto anche emergere il lato più umano e intimo dello stesso, a dimostrazione dell’importanza e delle gravità delle accuse.

  • Chiesa e omertà, in rete le accuse alla diocesi sulla vicenda di don Marino

    Chiesa e omertà, in rete le accuse alla diocesi sulla vicenda di don Marino

     TERMOLI. “Carbone per il vescovo De Luca”, lo dice su facebook il cittadino Giuseppe De Gregorio. Non sappiamo quanto sia reale ed esistente questo utente, sta di fatto che da alcuni giorni posta e ri-posta link in merito alla stessa faccenda: quella di don Marino Genova, accusando il Vescovo quasi di “aver affossato la questione”.

    Insomma, non è che stiamo a difendere alcuno o a prendere le parti di altri ma una sospensione e un allontanamento del sacerdote è quanto maggiormente poteva fare monsignor De Luca. Chiedere “teste e verità” non spetta a nessun altro se non alla legge che, a dire il vero, può ambire alla ricerca della giustizia e lo starebbe già facendo. Accuse rientrate, casi non appurati, sentenze appese sono all’ordine del giorno e i “preti non sono il male” come in molti, marciando su questi episodi, vogliono far credere.

    Per dirla tutta, il tribunale della gente ha già fatto le sue mosse. La prudenza è d’obbligo e a scendere in campo per “sostenere le vittime” c’è anche Nunzia Lattanzio … ma non è che si corre troppo?

    Intanto, dopo la pubblicazione del nostro articolo sulla faccenda, a cascata si sono moltiplicasti gli interventi sul web e la stessa rete “L’abuso”, che da qualche mese sta seguendo questo caso, ha avanzato attraverso il suo portale “un appello alle vittime, a chi crede e a chi non crede nelle accuse fatte a don Marino Genova”.

    “Mi rivolgo alle eventuali altre vittime – scrive il portavoce Francesco Zanardi – l’invito è quello di farsi avanti e di uscire allo scoperto. Non abbiate timore, non abbiate vergogna perché non è la vittima che deve avere vergogna nel denunciare un abuso subìto. Sono una vittima a mia volta e comprendo quanto non sia facile, ma la denuncia di casi come questo integra un alto senso civico perché limita o impedisce che si producano altre vittime. Al tempo stesso esternare il trauma aiuta chi lo ha subito ad uscire dallo stato di vittima e diventare un sopravvissuto, ovvero una persona che impara a convivere ed elaborare il trauma, cioè smette di subirlo e riesce a recuperare una vita normale. L’invito è quello di rivolgersi alle autorità civili, se non vi sentite di farlo da soli siamo volentieri disponibili  ad affiancarvi e supportarvi anche legalmente. Per il Molise il contatto mail è molise@retelabuso.org.

    L’appello che invece vorrei rivolgere alla popolazione, sia quella che crede nella colpevolezza, che quella che crede nell’innocenza del sacerdote, è di non demonizzare né la vittima, né il carnefice ed attendere quello che dirà la giustizia civile che attualmente si sta occupando del caso. Mettere alla gogna chi è coinvolto non è di alcun aiuto.

    http://www.termolionline.it/137688/chiesa-omerta-rete-le-accuse-alla-diocesi-sulla-vicenda-don-marino/

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Un prete pedofilo per i bambini dell’ospedale Cardarelli. Giovanni Palmieri, già giudicato “incapace di intendere e di volere”.

    Un prete pedofilo per i bambini dell’ospedale Cardarelli. Giovanni Palmieri, già giudicato “incapace di intendere e di volere”.

    Il 3 ottobre 2013 dai microfoni di Radio Maria padre Livio Fanzaga (nella foto) leggeva una lettera di don Giovanni Palmieri (padre Ivan per gli amici), cappellano ospedaliere al Cardarelli di Napoli. Non ci dilunghiamo sul preteso miracolo di Medjugorje: è tema di fede, per chi crede, e di indagine scientifica per gli scettici.

    Ci soffermiamo piuttosto sulla sua condanna civile per pedofilia da parte del tribunale di Napoli, per violenze commesse nel 1999 nel rione Sanità, nella struttura dei Padri missionari della Carità che ospita (normalmente) persone senza fissa dimora di sesso maschile su un 14enne con lieve ritardo mentale.

    Dal Mattino di Napoli del 24 febbraio 2009: Un prete pedofilo, I.P., 44 anni, è stato condannato dal giudice civile a pagare un indennizzo di 40mila euro … a favore della sua vittima, un ragazzino minorenne all’epoca dei fatti. Lo stesso prete, però, era già stato prosciolto in sede penale perchè una perizia psichiatrica lo aveva riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento degli abusi. Storia torbida e paradossale, che comincia nel 1999 tra i vicoli dei Quartieri spagnoli e vanta almeno un altro paio di aspetti singolari. Il primo è che il prete, nonostante l’etichetta di pedofilo, ha continuato e continua a fare il prete… Il secondo aspetto riguarda l’ipotesi di responsabilità oggettiva da parte della Curia.

    Il magistrato civile, Paola Del Giudice, ottava sezione, pur mandando assolto il cardinale Giordano, arcivescovo dell’epoca, perché in giudizio non è stata raggiunta la prova della consapevolezza della Curia rispetto al «vizietto» del prete, non ha escluso, infatti, compensando le spese tra le parti, che in linea teorica quella responsabilità potesse essere ipotizzata. Gli avvocati della vittima, Luciano Santojanni, penalista, e Giuseppe Aulino, civilista, annunciando battaglia, vantano il record di una sentenza che, a detta loro, sarebbe la prima in Europa a non escludere l’ipotesi di responsabilità oggettiva della chiesa in un caso di pedofilia… Il prete, all’epoca vice parroco, commise gli abusi in un paio di occasioni nei confronti di un ragazzino della parrocchia. Una volta al mare, la spiaggia di Marechiaro. Un’altra volta a Roma, un seminario dove il sacerdote, rubando la fiducia del bambino, lo condusse con la falsa promessa di accompagnarlo a vedere la Carrà in tv. Bugie. La voce degli abusi corse tra i vicoli, un’associazione di quartiere, la «Urban», se ne fece carico, sostenendo la famiglia della vittima nel difficile percorso che può condurre dalla vergogna alla denuncia. Cominciò il processo, ma la legge, quella volta, si incanalò su un binario inatteso. Il perito stabilì, infatti, che il prete, peraltro in cura da uno psichiatra, non era in grado di intendere e di volere al momento degli abusi. Il Gip lo prosciolse dalle accuse.

    Al di là degli aspetti paradossali del caso giudiziario (don Palmieri «affetto da disturbo bipolare di primo tipo, in fase di grave eccitamento maniacale», ma solo al momento degli abusi; il PM che impugna l’assoluzione con un giorno di ritardo e fa saltare l’appello, la astratta responsabilità della diocesi, non riconosciuta nel caso concreto), ci preme sottolineare che questo sacerdote è tuttora in servizio al maggiore ospedale del sud Italia, dove ogni giorno sono in degenza circa 3000 bambini. Nessun processo canonico a suo carico, nessuna dimissione dallo stato clericale per un sacerdote affetto da disturbo bipolare, nessun sostegno alla vittima. Nel frattempo padre Ivan (come lo chiamano anche su facebook i suoi estimatori), osannato dai microfoni di Radio Maria, ci fa conoscere i misteri della fede, mentre dalle mura vaticane si sentono ipocrite parole di comprensione per le vittime.

    Il portavoce di Rete l’Abuso

    Francesco Zanardi