Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: legge

  • Busto Arsizio (VA). Suor Mariangela Farè arrestata per pedofilia e persecuzioni in oratorio, La vittima, 12 anni, si suicidò. Trovati i diari col resoconto degli abusi

    Busto Arsizio (VA). Suor Mariangela Farè arrestata per pedofilia e persecuzioni in oratorio, La vittima, 12 anni, si suicidò. Trovati i diari col resoconto degli abusi

    Varese, suora agli arresti per abusi sessuali e violenze su ragazzina
    La giovane si impiccò a 26 anni: trovati diari, lettere e foto che documentano ciò che aveva subito dall’età di 12 anni in poi

    VARESE – Abusi sessuali, violenze private e atti persecutori: con queste accuse una suora di 52 anni, originaria di Busto Arsizio ma residente nel Milanese, dove dirige un centro di formazione professionale, è stata messa agli arresti in una casa di cura e di custodia. Il provvedimento è stato adottato dal gip di Busto Arsizio (Varese), in via provvisoria. Le accuse si riferiscono alla tragica fine di una ragazza che la suora avrebbe vessato per anni, fino a portarla, nel giugno 2011, al suicidio.

    IN ORATORIO – L’incontro fra la donna e la giovane vittima, all’epoca una ragazzina di soli 12 anni con qualche difficoltà relazionale, avvenne negli anni 1997-1998 nell’oratorio di una parrocchia di Busto Arsizio, dove la suora prestava servizio. L’incontro «assunse presto connotazioni sessuali sino a trasmodare nel tempo in veri e propri atti persecutori e crescenti violenze, fino a quando, nel giugno 2011, la ragazza, in preda ad una profonda crisi morale e psicologica si tolse la vita all’età di ventisei anni», si legge nella nota della Questura. La ragazza si impiccò.

    DIARI E FOTO – Proprio con la morte della giovane le indagini, svolte dal Commissariato di Busto Arsizio e dirette dal pm Roberta Colangelo, hanno subito un’accelerazione, «grazie soprattutto al materiale – scritti, diari, corrispondenza, supporti informatici e documentazione video e fotografica – ritrovato tra gli effetti personali della vittima», spiegano gli investigatori. La suora, che secondo le risultanze della consulenza tecnica risulta affetta da disturbo borderline di personalità incidente parzialmente sulla capacità di volere, è stata giudicata socialmente pericolosa e accompagnata dai poliziotti di Busto Arsizio e della Squadra Mobile di Varese in una casa di cura e custodia.

    Redazione Milano online
    13 novembre 2012 | 18:26

    http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_novembre_13/varese-suora-arresti-abusi-sessuali-ragazza-minorenne-suicida-violenza-sessuale-2112689678301.shtml

    Indagata suora, abuso’ di ragazza che poi si e’ suicidata

    (AGI) – Como, 13 nov. – Subi’ abusi per anni, tanto da finire, a soli 26 anni, a togliersi la vita. A essere indagata per gli abusi nei confronti della ragazza e’ una suora originaria di Busto Arsizio, da oggi sottoposta a regime di sicurezza attraverso il ricovero in una casa di cura su disposizione del Gip di Busto Arsizio. La religiosa, attualmente domiciliata nel Milanese e che dirige un Centro di Formazione professionale e’ indagata anche per violenze private ed atti persecutori. – I fatti contestati risalgono sarebbero iniziati nel 1997 quando, seecondo quanto emerso dalle delicatissime indagini, la 52enne avrebbe avuto modo di incontrare in un oratorio bustocco una ragazzina all’epoca minorenne e con difficolta’ a relazionarsi.
    Da una prima semplice amicizia, la suora avrebbe ben presto travalicato nei suoi comportamenti fino a giungere ad atti persecutori con un crescendo di violenze per indurre la ragazzina a sottostare alle sue attenzioni morbose. Un incubo per la minorenne che la porto’ a togliersi la vita, all’eta’ ormai di 26 anni, l’anno scorso, ormai in preda ad una profonda crisi esistenziale acuita dalla sua fragilita’ psicologica. Le indagini sono scattate proprio alla luce di questo suicidio.
    Condotte dalla Polizia del Commissariato cittadino e dirette dal Sostituto Roberta Colangelo della Procura di Busto, hanno avuto negli ultimi tempi una notevole accelerazione grazie anche ad una serie di diari e lettere, nonche’ materiale informatico, video e foto trovati fra gli effetti personali della ragazza. La suora e’ stata sottoposta ad una perizia dalla quale risulterebbe affetta da disturbo bordeline di personalita’ incidente parzialmente sulla capacita’ di volere e socialmente pericolosa. Da qui la decisione di applicare la misura di custodia cautelare attraverso il ricovero in una casa di cura.

    www.agi.it/in-primo-piano/notizie/2…_si_e_suicidata

    Suora indagata per abusi sessuali su ragazza: la vittima si è tolta la vita
    Il giudice di Busto Arsizio ha disposto la misura di sicurezza del ricovero della religiosa
    VARESE – Avrebbe commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, che nel 2011 si è suicidata a causa di una profonda crisi psicologica. Per questo il gip di Busto Arsizio ha disposto la misura di sicurezzadel ricovero in casa di cura nei confronti di una suora di 52 anni, indagata per abusi sessuali, violenze private.

    Secondo le accuse le violenze sarebbero avvenute tra il ’97 e il ’98, in un oratorio del varesotto dove la suora prestava servizio. Le indagini, coordinate dal pm Roberta Colangelo, sono state condotte dalla polizia, che dopo il suicidio ha esaminato scritti, diari, corrispondenza e documentazione video e fotografica ritrovata tra gli effetti personali della giovane. Secondo le ricostruzioni la suora ha incontrato la ragazza, con qualche difficoltà relazionale, nell’oratorio di una parrocchia a Busto Arsizio (Varese). L’incontro assunse presto connotazioni sessuali sino a trasformarsi nel tempo in veri e propri atti persecutori e crescenti violenze fino a quando, nel giugno 2011, la ragazza, si è suicidata all’età di ventisei anni.

    Attualmente la religiosa, residente in provincia di Milano, dirige un centro di formazione professionale. Dalle risultanze della consulenza tecnica è risultata pericolosa socialmente, e affetta da un disturbo della personalità che incide parzialmente sulla capacità di intendere e di volere.
    Martedì 13 Novembre 2012 – 19:30
    Ultimo aggiornamento: 22:31

  • Varese, suora agli arresti per abusi  sessuali e violenze su ragazzina

    Varese, suora agli arresti per abusi sessuali e violenze su ragazzina

    La giovane si impiccò a 26 anni: trovati diari, lettere e foto che documentano ciò che aveva subito dai 12 anni in poi

    VARESE – Abusi sessuali, violenze private e atti persecutori: cn queste accuse una suora di 52 anni, originaria di Busto Arsizio ma residente nel Milanese dove dirige un centro di formazione professionale, è stata messa agli arresti in una casa di cura e di custodia. Il provvedimento è stato adottato dal gip di Busto Arsizio (Varese), in via provvisoria. Le accuse si riferiscono alla tragica fine di una ragazza che la suora avrebbe vessato per anni, fino a portarla, nel giugno 2011, al suicidio.

    IN ORATORIO – L’incontro tra la donna e la giovane vittima, all’epoca una ragazzina di soli 12 anni con qualche difficoltà relazionale, avvenne negli anni 1997-1998 nell’oratorio di una parrocchia di Busto Arsizio, dove la suora prestava servizio. L’incontro «assunse presto connotazioni sessuali sino a trasmodare nel tempo in veri e propri atti persecutori e crescenti violenze fino a quando, nel giugno 2011, la ragazza, in preda ad una profonda crisi morale e psicologica, si tolse la vita all’età di ventisei anni», si legge nella nota della Questura. La ragazza si impiccò.

    DIARI E FOTO – Proprio con la morte della giovane le indagini, svolte dal Commissariato di Busto Arsizio e dirette dal pm Roberta Colangelo, hanno subito un’accelerazione, «grazie soprattutto al materiale – scritti, diari, corrispondenza, supporti informatici e documentazione video e fotografica – ritrovato tra gli effetti personali della vittima», spiegano gli investigatori. La suora, che secondo le risultanze della consulenza tecnica risulta affetta da disturbo borderline di personalità incidente parzialmente sulla capacità di volere, è stata giudicata socialmente pericolosa e accompagnata dai poliziotti di Busto Arsizio e della Squadra Mobile di Varese in una casa di cura e custodia.

    http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_novembre_13/varese-suora-arresti-abusi-sessuali-ragazza-minorenne-suicida-violenza-sessuale-2112689678301.shtml

  • Caso don Ruggeri, il vescovo “ferito” dalle accuse di indifferenza

    Caso don Ruggeri, il vescovo “ferito” dalle accuse di indifferenza

    Il portavoce del vescovo accusato di pedofilia
    Una nota della Curia fanese: “L’atteggiamento del vescovo è stato improntato al massimo riserbo e rispetto per la minore in primis e comunque per tutta la sua famiglia”

    Fano (Pesaro-Urbino), 7 novembre 2012 – E’ stato per “rispetto” nei confronti della vittima e della sua famiglia se fino ad ora non ci sono stati contatti diretti da parte della Curia. Il vescovo di Fano Armando Trasarti “ha appreso con profonda amarezza quanto apparso sulla stampa locale sull’asserito ‘silenzio della Curia’ nei confronti della minore” di Orciano, fatta oggetto di atti sessuali dall’ex portavoce del vescovo don Giangiacomo Ruggeri, ora agli arresti domiciliari. E’ quanto si legge in una nota stampa diffusa oggi dalla Curia.

    “Il vescovo – continua il comunicato – e’ sempre stato presente e pronto all’accoglienza di tutti coloro che hanno inteso rivolgersi alla sua persona e alla Curia: nella delicata questione di cui si tratta, e ove sono a tutt’oggi in corso indagini, l’atteggiamento del vescovo e’ stato improntato al massimo riserbo e rispetto per la minore in primis e comunque per tutta la sua famiglia cui, in piu’ occasioni, pubbliche e non, compresa l’omelia della messa celebrata in Orciano, e’ stata manifestata tutta la vicinanza e la comprensione per quanto la minore e la famiglia stavano vivendo’’.

    ‘’Se non vi sono state chiamate dirette – spiega la nota – e’ stato proprio per il massimo rispetto della minore e della famiglia, e per rispettare la sensibilita’ di persone coinvolte in una difficilissima situazione e che, non appena si sentiranno pronte o vorranno, saranno accolte dalla Curia, e in primis dal vescovo, con tutta la disponibilita’ che ha sempre caratterizzato monsignor Armando Trasarti come vescovo e come uomo di Chiesa’’.

    ‘’Feriscono dunque quelle parole ‘niente di niente’, perche’ non veritiere ma soprattutto perche’ piu’ dirette, pare, ad alimentare polemiche in una situazione in cui, soprattutto per la minore coinvolta e per la sua famiglia, e anche per il lavoro della magistratura ancora in corso, il riserbo e il rispetto dovrebbero prevalere’’.

    http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/2012/11/07/798773-pedofilia-don-ruggeri-fan-polizia-facebook.shtml

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Parroco riapre scenari a luci rosse In passato abusi anche a Lucrezia?

    Parroco riapre scenari a luci rosse In passato abusi anche a Lucrezia?

    La denuncia su Facebook da parte di don Sergio Carettoni
    Don Sergio Carettoni, parroco di Lucrezia

    Fano, 6 ottobre 2012 – STANNO suscitando un certo clamore e molti interrogativi le parole pubblicate dal parroco di Lucrezia, don Sergio Carettoni, sul suo profilo Facebook anche perché il sacerdote sembra far balenare altri abusi sessuali oltre a quello che ha visto coinvolto don Giacomo Ruggeri: «…che delusione, che amarezza, quando la verità sul passato di Lucrezia e le cicatrici ancora sanguinanti delle vittime di molestie o abusi sessuali vengono nuovamente calpestate dal delirio inarrestabile di onnipotenza dei loro stessi carnefici… che vergogna, immensamente grande, quando proprio gli stessi carnefici siedono beffardi in mezzo a noi e, attori del Male compiuto, fanno di tutto per occupare ancora una volta il centro della scena del dramma che stiamo vivendo… impotente di fronte alla forza di questi lupi, ancora travestiti da agnelli, non mi resta che esprimere piena solidarietà alle vittime dei loro esecrandi misfatti; ma da ogni angolo del cuore auguro vergogna e infamia eterna a tutti i carnefici del passato, ai loro complici e agli immancabili ecclesiastici protettori…. che schifo».

    Don Sergio perché questo sfogo, è a conoscenza di qualche reato?
    «In questo momento sono in una fase di ascolto. Non posso dire altro, non sarebbe corretto. Non cerco la notorietà, la mia preoccupazione è ascoltare e capire, guarire le ferite o i graffi per riprendere il cammino nella chiesa».

    Perché proprio su Facebook?
    «Certe parole non potevo certo pronunciarle dall’altare, ma come prete devo dire da che parte sto».

    Un modo per invitare chi sa a rivolgersi a lei?
    «Anche questo».

    Sa se ci sono indagini in corso da parte della magistratura?
    «Se ci sono non ne sono a conoscenza».Non si pronunciano in Curia anche se il vicario generale, don Giuseppe Tintori sembra esserne a conoscenza: «Ma sono già state cancellate….». E ancora: «Credo che don Sergio questa mattina (ieri per chi legge ndr) sia a colloquio con il vescovo. In realtà le parole di don Sergio sono tuttora sul suo profilo e sono lì dal 10 settembre di quest’anno, vedremo se ci saranno anche nei prossimi giorni o saranno cancellate. Parole che hanno registrato 41 «mi piace» e ricevuto diversi commenti a sostegno della presa di posizione di don Sergio, del tenore «prese di posizione coraggiose e coerenti con tutto il tuo operato e, soprattutto, scaturite da un profondo dolore». Don Sergio, comunque, è restio a parlare perché non vuole che si scateni la caccia alle persone e ai volti. In ogni caso si tratta di riferimenti che pongono una serie d’interrogativi: a quale verità si riferisce don Sergio? Se le cicatrici sono ancora sanguinanti, vuol dire che sono recenti? Chi sono i carnefici che siedono beffardi tra noi?

    http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/2012/10/06/782743-parroco_riapre_scenari_luci_rosse.shtml

  • Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    4/10/2012
    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori
    La Santa Sede ha avviato un’indagine nei confronti di Marco Antonio Órdenes Fernández. Il prelato “a riposo” in Perù, è tornato nel Paese
    Andrés Beltramo Álvarez
    Città del Vaticano

    La Chiesa cattolica del Cile ha dovuto affrontare, questa settimana, una notizia inattesa. La Santa Sede ha aperto un’inchiesta nei confronti del vescovo della diocesi di Iquique, nella regione di Tarapacá, Marco Antonio Órdenes Fernández, per denunce di abusi sessuali nei confronti di minori. La nunziatura apostolica di Santiago ha confermato la notizia. Mentre i suoi fedeli si trovano in stato di shock, il religioso li avrebbe abbandonati sin da settembre, quando si è recato in Perù per seguire una presunta terapia medica.

    La situazione è grave e ci sono pochi precedenti. Quello più famoso è lo scandalo dell’ex vescovo di Bruges (nel Belgio), Roger Vangheluwe, che ha presentato le sue dimissioni nell’aprile del 2011 dopo aver ammesso in pubblico l’abuso di un suo nipote. Il caso cileno, però, è un po’ diverso, perché l’imputato non ha mai ammesso la colpa né ha presentato le dimissioni, nonostante l’inchiesta nei suoi confronti sia cominciata più di cinque mesi fa.

    In Cile come a Roma si attendono un intervento della Congregazione per i Vescovi del Vaticano, per chiedere le dimissioni del religioso “per cause di forze maggiori” o per proporre la sua destituzione al Pontefice, come avvenuto in altri casi simili. Soprattutto perché, secondo la testimonianza di una delle vittime, le accuse avrebbero un alto grado di affidabilità.

    Lo scorso 2 ottobre, l’ambasciata vaticana in Cile ha steso un breve comunicato nel quale riconosceva gli sviluppi dell’inchiesta dallo scorso aprile e chiariva anche che, trattandosi di un vescovo, la procedura è in mano alla Santa Sede, tramite il nunzio apostolico Ivo Scapolo, che ha gestito con assoluta serietà tutta la vicenda.

    «Sin dall’inizio di questo caso, la nunziatura ha cercato di offrire supporto psicologico e accompagnamento per le persone colpite, ed è anche stata in contatto con monsigniore Órdenes, che ha chiesto un permesso medico», si legge nella nota.

    Lo stesso giorno, il dipartimento di comunicazioni della diocesi di Iquique ha confermato che il religioso «soffre di una vecchia complicazione al fegato, che ha finito per diventare uno scompenso enzimatico e un acuto stato di stress». Sarebbe questo, dunque, il motivo del suo viaggio in Perù: a riposo su consiglio dei medici.

    Ma è significativo il fatto che, nel mezzo dell’inchiesta, il prelato abbia avuto il permesso di uscire dal paese. In ogni caso, se la richiesta delle sue dimissioni non procedesse, per mancanza di prove, andrebbe avanti in ogni caso per motivi di salute, perché risulta evidente che le sue condizioni mediche gli hanno impedito di compiere i suoi doveri di vescovo.

    Perciò il Nunzio Scapolo si è recato ieri alla città cilena di Arica nella quale si trova il religioso, dopo il suo ritorno dalla vicina località di Tacna in Perù.

    L’inchiesta canonica, comunque, non è la prima nei confronti del pastore di Iquique. Un giudice di Tarapacá ha riconosciuto che era stato indagato nel 2009 per una denuncia di abusi sessuali presentata dai genitori di una vittima maggiorenne.

    «Io non chiedo soldi: chiedo giustizia e serenità per me […] Vorrei soltanto vederlo lontano dal sacerdozio, e chiedo da lui il riconoscimento e l’assunzione delle sue responsabilità», aveva affermato in un’intervista con CNN Rodrigo Pino, il quale accusa il religioso di aver abusato di lui quando aveva 15 anni ed era il suo chierichetto. Ha anche aggiunto che «nella via di Dio c’è gente buona e gente cattiva. Io ho sperimentato la cattiveria con tutto il male che mi ha fatto, perché in quel momento io ho messo in questione anche la mia identità sessuale». Lo scorso 3 ottobre, lo stesso Pino ha rivelato di aver ricevuto «una risposta molto positiva dal Vaticano, una risposta che ci ha rallegrati». Ma Pino non ha voluto fornire più dettagli.

  • La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

    Le finalità della Convezione di Lanzarote
    La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzioneè stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.

    DOCUMENTI; 13517347

    112013-11-18_Convenzione-Lanzarote

    Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzioneè entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivoè contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

    Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

    Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (‘Pedofilia e pedopornografia culturale’) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, ‘pubblicamente, fa apologia di questi delitti’.

    Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (‘Adescamento di minorenni – grooming’), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

    È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

    Le reazioni

    Save the children esprime ‘grande soddisfazione’ per l’approvazione da parte del Senato del testo di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori e contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale anche a mezzo internet, ferma in parlamento dal 2007. Con l’approvazione definitiva al Senato, al termine di un iter durato 5 anni, l’Italia rafforza il proprio sistema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso e si adegua agli altri paesi europei ‘.

    ‘Secondo una ricerca di Save the children «tra i giovani che utilizzano internet il 13% invia proprie foto o immagini di sé nudo ad adulti – dichiara Calerio Neri, direttore generale del’organizzazione in italia – con l’approvazione di oggi, l’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete’.
    Unicef Italia accoglie con favore la notizia dell’approvazione del Ddl di Ratifica della Convenzione di Lanzarote. ‘La Convenzione, infatti – dichiara Giacomo Guerrera, Presidente dell’Unicef Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei minorenni, da gravi violazioni come l’abuso e lo sfruttamento sessuale. Inoltre, sarà maggiormente efficace l’azione di contrasto a questi gravi reati, spesso portata avanti in collaborazione con altri Stati, grazie a mezzi ancora più incisivi’.

  • Condanna per abusi su una chirichetta: Don Luciano pensa al ricorso alla Corte di Strasburgo

    Condanna per abusi su una chirichetta: Don Luciano pensa al ricorso alla Corte di Strasburgo

    Venerdì 14 settembre 2012
    Alassio. Un ricorso alla Corte Europea di Strasburgo. E’ quello a cui sta pensando Don Luciano Massaferro, il sacerdote alassino attualmente in carcere dopo la condanna in terzo grado per l’accusa di abusi sessuali nei confronti di una sua parrocchiana undicenne. A far intendere che quella del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo è un’ipotesi allo studio è lo stesso parroco attraverso una delle lettere scritte ai suoi fedeli.
    Nelle tre pagine della lettera numero 33, scritta dal carcere di La Spezia il 20 agosto scorso, Don Luciano afferma: “In attesa del pronunciamento europeo sulla mia vicenda[…]“. Parole che lasciano spazio a pochi dubbi sulle intenzioni del parroco alassino che, dopo essersi visto respingere ben due ricorsi, dalla Corte d’Appello di Genova prima, dalla Cassazione poi, adesso sembra deciso a presentare un nuovo ricorso.

    14.09.2012
    Su questa possibilità però uno dei difensori di Don Luciano, l’avvocato Alessandro Chirivì, non si sbilancia: “Posso confermare che è un’ipotesi allo studio e che ne abbiamo parlato. Al momento però non c’è ancora nulla di ufficiale. Anche perché prima di procedere con un eventuale ricorso alla Corte di Strasburgo occorre aspettare di leggere le motivazioni della Cassazione”. Una sentenza, quella del terzo grado, che è attesa per la fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre. Prima di quel momento quindi l’idea di un appello al tribunale che tutela i diritti dell’uomo non può che restare astratta.
    “Lette le motivazioni bisognerà vedere se c’è il margine per presentare un nuovo ricorso” puntualizza l’avvocato Chirivì. Se il caso del sacerdote alassino arrivasse a Strasburgo i tempi del nuovo processo non sarebbero brevissimi: si parla di almeno sei-sette mesi prima che possa essere analizzato dalla Corte. Tempistiche che, anche in caso di un pronunciamento favorevole, non servirebbero a Don Lu per diminuire il suo periodo di detenzione in carcere. Salvo sorprese infatti il parroco avrà la possibilità di lasciare la cella, grazie all’affidamento in prova, già ad agosto prossimo.
    Se deciderà di rivolgersi alla Corte di Strasburgo quindi è probabile che Don Luciano lo faccia principalmente con l’intenzione di dimostrare la sua innocenza. Fin dal principio infatti il parroco ha respinto tutte le accuse che gli venivano contestate dalla Procura. Anche nella sua ultima lettera, in diversi passaggi, il sacerdote ribadisce questo concetto definendo il suo caso una “incomprensibile vicenda giudiziaria” e affermando che “ormai, come si suol dire, anche le pietre hanno recepito la mia totale estraneità ai fatti che mi vengono addebitati”. “Come si può – si legge in un altro passaggio – condannare un cittadino, estromettendolo totalmente dal confronto con l’accusa, obbligandolo ad accettare un verdetto scritto ben prima che inizi il processo in aula?”.

  • Cile. Preti pedofili, più di 200 denunce per abusi nei collegi, Le scuole cattoliche paradiso dei preti criminali

    Cile. Preti pedofili, più di 200 denunce per abusi nei collegi, Le scuole cattoliche paradiso dei preti criminali

    6/08/2012
    Giacomo Galeazzi – Città del Vaticano

    E’ soprattutto il Colegio Cumbres, uno degli istituti scolastici più rinomati di Santiago del Cile al centro della bufera. In particolare è stato sospeso dalla sua attività il sacerdote di origine irlandese John O’ Reilly, appartenente ai Legionari di Cristo, in seguito alla denuncia della famiglia di un’alunna, per presunti abusi sessuali che avrebbe commesso su di lei dal 2010 al 2012.

    Lo ha reso noto la stessa scuola in un comunicato ai genitori degli allievi, precisando che il sacerdote si è detto innocente e pronto a collaborare con la giustizia. In merito, il quotidiano on line «El Mostrador», rileva che il Colegio Cumbres, appartiene alla Congregazione dei Legionari di Cristo fondata dal messicano Marcial Maciel e che John O’Reilly è legato alle famiglie più ricche del Paese ed ha abituali contatti con l’establishment imprenditoriale. La “tolleranza zero” introdotta da Benedetto XVI ha fatto crollare ultradecennali coperture garantite dalle gerarchie ecclesiastiche agli abusi del clero. Inoltre il provvedimento dell’istituto, situato in una zona residenziale di Santiago, ha luogo nella stessa settimana in cui la Procura della Repubblica ha avviato le indagini, sempre per presunti casi di pedofilia, in altre 48 scuole della stessa aerea della capitale.

    Per altro lo stesso presidente Sebastian Pinera ha annunciato nuove misure per arginare i crescenti casi di abusi sessuali nei confronti di minorenni in tutto il Paese, situazione ritenuta da molti una sorta di piaga sociale. Intanto si estendono a macchia d’olio, in Cile, le denunce di pedofilia nelle scuole: il procuratore della Repubblica, Sabas Chahuan, ha confermato l’avvio di indagini in oltre 120 istituti scolastici di Santiago del Cile a seguito di più di 200 denunce di pedofilia registrate. «I genitori sono preoccupati, disperati ed angosciati», ha ammesso il procuratore generale Sabas Chauan, dopo una riunione con l’associazione nazionale che li rappresenta.

    Più netto l’antropologo Osvaldo Torres, sul quotidiano on line “El Mostrador”: «Che un capo di Stato debba parlare al Paese su questo tema, testimonia la gravità e la diffusione di questo tipo di reati, la debolezza delle politiche in merito ed il ritardo legislativo nella difesa dei diritti dei bambini». A spingere prima Pinera e poi Chaun è stato innanzitutto l’aumento delle denunce di pedofilia: il 22% a livello nazionale nell’ultimo semestre per ragazzi sotto i 14 anni, secondo la Procura. Ma anche l’indignazione perchè non pochi colpevoli o presunti tali finiscono per restare impuniti. Negli ultimi giorni, nei rioni in di Santiago, ci sono stati i casi di 3 bambini delle elementari e 4 di asili d’infanzia. Tutti gli accusati sono maestre o assistenti sociali. Anche se, a far più spicco mediatico nella piaga della pedofilia, sono stati esponenti della Chiesa cattolica. Come l’influente sacerdote Fernando Karadima (per il quale l’Arcivescovado ha chiesto formalmente scusa, pur se il processo è ancora in corso) o suor Paola, ex superiora di un prestigioso collegio di Santiago, deceduta nei giorni scordi per un tumore.

    Per tentare di arginare la situazione, Pinera ha annunciato, tra l’altro, la creazione di un «Ombudsman del bambino», un «Registro dei pedofili», l’assegnazione di 1,6 milioni di dollari al Servizio Medico Legale e l’aumento delle pene per i condannati. «Pur se positive sono insufficienti», ha assicura Torres. E gli organismi che si occupano dell’infanzia hanno specificato che Pinera ha praticamente ignorato la loro quotidiana esperienza in merito. I loro specialisti sottolineano però che la società cilena, proprio per questi casi, si sta squassando di dosso la sua proverbiale introversione, come evidenzia il continuo aumento delle denunce.

    «È indispensabile che il governo presenti in parlamento un progetto di legge per la protezione di diritti dei bambini», avverte Torres. Quella in vigore risale al 1929, riciclata nel 1968. Il che la dice lunga sul cammino politico del Paese. L’ultimo caso è stato appunto quello che ha coinvolto il sacerdote di origine irlandese John O’ Reilly: il prete è stato sospeso dalle attività di direttore spirituale nel «Colegio Cumbres», uno dei più rinomati della città, dopo la denuncia della famiglia di un’alunna, per presunti abusi sessuali commessi dal 2010 al 2012. Davanti all’aggravarsi della situazione, il governo di Sebastian Pinera ha nel frattempo annunciato l’applicazione di una decina di misure per rafforzare la prevenzione e la lotta alla pedofilia nel Paese.

  • Pedofilia, caso Don Ruggeri: la 13enne molestata risponde al gip Incidente probatorio

    Pedofilia, caso Don Ruggeri: la 13enne molestata risponde al gip Incidente probatorio

    In tribunale, ma in stanze separate, presenti i genitori della ragazzina e il parroco

    Fano, 2 agosto 2012 – Terminato l’incidente probatorio della 13enne che era stata oggetto di baci e carezze in spiaggia da parte del parroco di Orciano (Pesaro Urbino), don Giangiacomo Ruggeri, ex portavoce del vescovo di Fano, finito in carcere con l’accusa di atti sessuali sulla minorenne. ”Ha risposto a tutte le domande del gip Lorena Mussoni – ha detto l’avvocato Omar Severi, che rappresenta la famiglia – l’incidente probatorio puo’ dirsi concluso. Ora gli atti debbono tornare alla Procura” .
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    ”Valuteremo la costituzione di parte civile – ha ribadito – quando sara’ opportuno, nelle forme previste dalla legge”. Il verbale dell’audizione della ragazzina, che e’ stata ascoltata dal gip alla presenza della psicologa Anna Cavallini di Ferrara e’ stato secretato.

    In stanze separate, dotate di specchio unidirezionale e sistema di registrazione audio e video,erano presenti il pubblico ministero, Sante Bascucci, don Ruggeri e il suo legale, i consulenti e l’avvocato della parte offesa. Presenti anche i genitori della tredicenne.

    Dopo l’arresto, disposto dal gip per il pericolo di reiterazione del reato di inquinamento delle prove, il sacerdote aveva ammesso di aver baciato e toccato la minore – ”Non so cosa mi sia successo” aveva detto – negando pero’ di aver tenuto comportamenti analoghi anche in passato, con altre ragazze. A denunciare il prete era stato il bagnino titolare dello stabilimento della spiaggia di Torrette di Fano in cui don Ruggeri si era recato piu’ volte insieme alla ragazzina e altri giovani della sua parrocchia.

    Gli agenti del Commissariato di Fano avevano poi filmato in due occasioni (il 10 e il 12 luglio scorsi) le avances del sacerdote con la tredicenne: due ore di riprese che avevano indotto il giudice Mussoni a firmare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Don Ruggeri e’ stato arrestato il 13 luglio scorso: il giorno stesso, il vescovo mons. Armando Trasarti lo ha sospeso da ogni incarico pastorale.

    http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/2012/08/02/752964-pedofilia-don-ruggeri-incidente-probatorio-13enne.shtml