Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Soldi ai ragazzini per sesso, ex prete di Palermo a processo

    Soldi ai ragazzini per sesso, ex prete di Palermo a processo

    Il 27 febbraio la prima udienza con il rito abbreviato. L’ex sacerdote deve rispondere dell’accusa di induzione alla prostituzione minorile

    Si terrà a partire dal 27 febbraio il processo con rito abbreviato nei confronti dell’ex parroco Aldo Nuvola. L’accuse contestate all’ex responsabile della parrocchia “Regina Pacis di Palermo, ora sospeso “a divinis”, è induzione alla prostituzione minorile Il religioso avrebbe pagato diversi ragazzini non ancora maggiorenni per avere rapporti sessuali con lui. Il rito abbreviato si svolgerà davanti al gup Riccardo Ricciardi. Nuvola avrebbe, nel corso delle indagini, ammesso parzialmente le sue responsabilità ma negando di aver mai saputo che i giovani con cui aveva rapporti mercenari fossero minorenni.

    http://www.nuovosud.it/cronaca-palermo/soldi-ai-ragazzini-sesso-ex-prete-di-palermo-processo-8369

  • Don Aldo Nuvola resta in cella  E il cardinale Romeo chiede di incontrarlo

    Don Aldo Nuvola resta in cella E il cardinale Romeo chiede di incontrarlo

     La posizione si alleggerisce, ma l’ex sarcerdote, sospeso a divinis, resta rinchiuso nel carcere Ucciardone. È accusato di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con dei minorenni. Presto potrebbe ricevere la visita dell’arcivescovo di Palermo.

    PALERMO – La sua posizione potrebbe alleggerirsi, ma don Aldo Nuvola resta in carcere. E presto potrebbe ricevere la visita del cardinale Paolo Romeo.

    L’arcivescovo di Palermo alcuni giorni fa ha chiesto di incontrare il sacerdote accusato di avere avuto rapporti sessuali con dei minorenni. Dal punto di vista penale l’ex parroco non è stato ancora giudicato. Non si conosce quale esito avrà l’inchiesta che lo coinvolge. Sin d’ora, però, c’è la questione morale di un uomo che, in abito talare, ha commesso un peccato talmente grave da meritare la sospensione a divinis. Ed è nella logica del confronto fra pastore di anime e peccatore che Romeo dovrebbe avere chiesto l’incontro. Il condizionale deriva dal fatto che la sua richiesta, spedita al direttore del carcere Ucciardone, è di poche righe e non svela i motivi della visita.

    Adesso spetta al Giudice per le indagini preliminari dare o meno il via libera all’incontro. Nel frattempo lo stesso giudice Agostino Gristina ha deciso che per il momento don Nuvola non sarà trasferito in una struttura psichiatrica per curarsi come chiesto dai suoi legali.

    Secondo il giudice, l’indagato deve restare in cella dove è rinchiuso da luglio scorso con l’accusa di avere avuto, in tre occasioni, rapporti sessuali con dei minorenni. Per i primi due episodi i termini di custodia cautelare sono scaduti. Resta in piedi il terzo che vedrebbe coinvolti il sacerdote e due giovani.

    L’ex parroco della chiesa Regina Pacis era inizialmente accusato di istigazione alla prostituzione minorile e rapporti sessuali illeciti con minori. Per il primo reato si rischiano anche quindici anni di carcere. Per il secondo, l’eventuale pena non supera i sei anni. Secondo una recentissima sentenza delle sezioni unite della Cassazione, che gli avvocati Nino Caleca e Mario Zito hanno cucito addosso al loro cliente, quando un maggiorenne offre del denaro ad una persona di età compresa tra i 14 e i 18 anni per convincerla a intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente si configura il reato meno grave. Che nel caso di Nuvola riguarda due dei tre rapporti sessuali per i quali è finito in carcere. Non si conosce ancora la parte della motivazione in cui i Supremi giudici hanno affrontato il tema dei rapporti sessuali in presenza di più minori.

    Nell’attesa, don Nuvola resta in cella.Cella dalla quale l’ex sacerdote, interrogato dai pubblici ministeri Calogero Ferrara e Claudio Camilleri, ha sempre respinto le nuove accuse dei due minorenni che gli sono piovute addosso. Le ha sempre qualificate come millanterie di giovani dediti alla prostituzione che si vantano per quel cliente insolito. All’Ucciardone don Nuvola aveva ammesso di avere avuto rapporti sessuali con un solo ragazzo, che però credeva fosse maggiorenne. Si era detto dispiaciuto, chiedendo scusa “ai miei superiori, alla mia famiglia, ai fedeli, alle persone che mi vogliono bene”. Ed aveva pure annunciato di essere pronto ad iniziare un percorso di guarigione. Percorso che, però, per il momento è stato stoppato dal giudice.

    In passato era stata la stessa Curia a offrire una chance a don Nuvola. La vicenda è stata ripercorsa nel provvedimento di sospensione a divinis. Nel 2012 il sarcerdote ed ex insegnante di religione, dopo avere rimediato una condanna per un episodio analogo a quelli che gli vengono contestati ora, “era stato invitato a presentare le dimissioni dalla carica di insegnante di Religione in data 4 ottobre 2008 e a dimettersi da parroco della Parrocchia Regina Pacis nel dicembre 2008, allorquando si era avuta la notizia di un procedimento nei suoi riguardi per molestia nei confronti di un giovane di 17 anni. In quella circostanza si era proceduto ad allontanarlo dall’ufficio di parroco”. Inoltre gli era stato intimato di soggiornare presso la Casa “Il Cenacolo” dei Padri Venturini a Barcellona Pozzo di Gotto per un periodo di riflessione e di accompagnamento spirituale e psicologico. Successivamente era stato stabilito che seguisse “un percorso organico e ben strutturato della durata di almeno due anni, che mirasse al consolidamento della maturità umana, affettiva e sacerdotale presso una struttura protetta”.

    http://livesicilia.it/2014/01/10/sacerdore-sesso-minorenni-aldo-nuvola_426691/

  • Palermo, prostituzione minori: nuove accuse contro prete Aldo Nuvola

    Palermo, prostituzione minori: nuove accuse contro prete Aldo Nuvola

    PALERMO. Si aggrava la posizione di Aldo Nuvola, il sacerdote arrestato a luglio con l’accusa di
    induzione alla prostituzione e atti sessuali con minori. Gli investigatori hanno individuato altri due ragazzini, oltre ai tre rintracciati all’inizio dell’indagine, con i quali il prete, sospeso a divinis dopo il fermo, avrebbe avuto rapporti a pagamento. Le nuove accuse saranno contestate a padre Nuvola, domani, dal pm Geri Ferrara che andrà ad interrogarlo in carcere.

    Le relazioni del sacerdote vennero fuori nel corso dell’indagine sull’omicidio dell’imprenditore Massimo Pandolfo, ucciso il 24 aprile scorso. I carabinieri intercettarono una telefonata tra il diciassettenne arrestato per il delitto e il prete. I due avevano una relazione. Il minorenne chiamò don Nuvola pochi minuti dopo l’assassinio, circostanza che induce gli inquirenti a ipotizzare che l’indagato possa avere aiutare il giovane nella fasi successive all’omicidio. Interrogato dai carabinieri il 17enne confessò i suoi rapporti col sacerdote che venne intercettato: da qui la scoperta del giro di prostituzione minorile che padre Nuvola frequentava.

    http://palermo.gds.it/2013/10/28/palermo-prostituzione-minori-nuove-accuse-contro-prete-aldo-nuvola-297940_166936/

  • Padre Nuvola adesso vuole guarire: lascia l’Ucciardone?

    Padre Nuvola adesso vuole guarire: lascia l’Ucciardone?

    Il sacerdote arrestato lo scorso 23 luglio per avere adescato minorenni vive in carcere con altri detenuti, dopo l’isolamento delle scorse settimane. I suoi legali presentano un’istanza al Gip per il trasferimento in un centro di recupero

    Padre Aldo Nuvola vuole essere curato e aiutato. Per questo motivo i suoi avvocati hanno chiesto il trasferimento dal carcere Ucciardone a un centro di recupero. Insomma, una detenzione alternativa. Il sacerdote finito in manette per induzione alla prostituzione minorile, negli scorsi giorni ha ammesso di avere avuto alcuni rapporti sessuali a pagamento perché si sentiva solo, ma ha negato di sapere che i suoi partner erano minorenni. Davanti al giudice il prete si era avvalso della facoltà di non rispondere, rispondendo però alle domande dei pm.

    Gli avvocati di don Nuvola, Marcello Montalbano, Mario Zito e Nino Caleca, presenteranno istanza al Gip Antonio Gristina. L’obiettivo è trasferire il prete in un centro di cura, in cui possa essere seguito psicologicamente.

    Intanto il sacerdote ha lasciato la cella dell’Ucciardone, dove era stato rinchiuso lo scorso 23 luglio, e nella quale viveva in isolamento. Trascorre le sue giornate in una cella diversa, con altri detenuti. Ma adesso Aldo Nuvola vuole cambiare vita. Si ritiene un peccatore e intende curarsi e guarire. Basteranno le sue intenzioni di redenzione a convincere il giudice?

    http://www.palermotoday.it/politica/padre-nuvola-pentimento-carcere-ucciardone.html

     

  • RAGAZZINI PAGATI PER FARE SESSO, PRETE IN MANETTE

    RAGAZZINI PAGATI PER FARE SESSO, PRETE IN MANETTE

    NEL giorno in cui la Chiesa siciliana gremiva il prato del Foro Italico per la beatificazione di don Pino Puglisi, padre Aldo Nuvola scambiava messaggi nervosi con i suoi «amichetti». «Dove ci vediamo? Al Foro Italico, in via Lincoln, è tutto chiuso, c’è polizia ovunque». Danny, Jassim, Giovanni, Daniele, tutti minorenni e tutti pronti a soddisfare le voglie di quel prete che, nonostante la condanna ad un anno e mezzo di carcere per induzione alla prostituzione minorile, non aveva perso il vizio di fare sesso con ragazzini pagandoli con poche decine di euro o anche solo con un pacchetto di sigarette, una ricarica telefonica, la promessa di un telefonino nuovo. Padre Aldo Nuvola, il sacerdote di 49 anni molto noto a Palermo, ex parroco della chiesa di Regina Pacis ed ex professore di religione al liceo Umberto, ieri mattina è finito in manette, fermato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento dei sostituti procuratori Geri Ferrara e Diana Russo e dell’aggiunto Maurizio Scalia. È ancora una volta induzione alla prostituzione minorile il reato di cui il sacerdote è chiamato a rispondere, per il momento. La Curia non lo ha mai sospeso. Il cardinale Paolo Romeo è stato raggiunto dalla notizia a Gerusalemme, dove si trova in pellegrinaggio: oggi è atteso il suo rientro e anche un comunicato. Ma per padre Nuvola le cose potrebbero complicarsi visto che a lui, questa volta, gli inquirenti sono arrivati indagando su un omicidio, quello dell’imprenditore Massimo Pandolfo, trovato morto devastato da coltellate e colpi di pietra il 25 aprile nell’ex Teatro del Sole ad Acqua dei Corsari, luogo frequentato da coppie omosessuali. L’unico, al momento, arrestato per quell’omicidio, è un diciassettenne, che ha chiamato il prete sedici minuti dopo il delitto. Una telefonata durata sei minuti. E che Nuvola, arrestato ieri alle 8 nella sua casa di via Montuoro, nega. «Non ricordo», ha detto a caldo ai carabinieri.

    IL RACCONTO DEL DELITTO
    Al prete parla quell’Andrea che ha confessato di aver fatto tutto da solo e di aver reagito con 40 coltellate al rifiuto di Massimo Pandolfo di pagarlo per un rapporto omosessuale. Con tutta probabilità quel diciassettenne è un altro degli «amichetti» di padre Nuvola. A lui telefona dopo il delitto, a mezzanotte e mezza. I tabulati lo incastrano e, nell’interrogatorio, Andrea è costretto ad ammettere di conoscere il prete, ma nega rapporti sessuali. «L’ho chiamato perché mi aveva promesso di darmi 15 euro per fare la spesa», dice ai magistrati che insistono sulla stranezza di quella lunga telefonata notturna tra i due, durata 6 minuti. «Sentiva che ero strano, strammiato, e mi ha chiesto che avevo. E allora io gli ho confessato quello che avevo fatto». Di quel singolare sfogo, però, padre Nuvola non ha mai riferito nulla agli inquirenti, neanche due settimane dopo l’omicidio di Massimo Pandolfo, quando il diciassettenne è stato arrestato.

    GLI INCONTRI
    Nuvola recentemente è stato mandato dalla Curia a sostituire i preti in giro per la città e a dire messa nella chiesa della Stazione centrale, lontano dalla sua Regina Pacis dove aveva fatto sistemare anche una targa in ricordo del manager-boss Ignazio Salvo. Alla Stazione, battuta dalla prostituzione minorile, aveva trovato terreno fertile per le sue voglie. Che appagava con rapporti in macchina ma anche nel suo appartamento, dove si sarebbero svolte pure piccole orge. «Lunedì prendo lo stipendio e farò il mio dovere», prometteva ai ragazzini. I carabinieri hanno registrato amplessi in diretta: ore e ore di inequivocabili e sconcertanti conversazioni tra il sacerdote e i ragazzini adescati: cinque quelli già identificati (disagiati sociali pronti a tutto per 20 euro), altrettanti quelli ancora da identificare. «Sai — diceva ad uno di loro — quanto mi danno per un funerale? Venticinque euro. E c’è tutta la predica, piripì piripì. Una miseria e io ho due lauree».
    E a un altro: «Non sono mica Berlusconi, 100 euro sono troppi». Dopo l’amplesso benediceva i suoi ragazzi. «Ti benedico figlio mio».
    Da quei ragazzini non voleva solo prestazioni fisiche, ma anche la loro sudditanza psicologica. Al più piccolo, 16 anni, padre Nuvola spiegava: «Mi basta due volte al mese, in macchina o a casa mia, stare un poco tranquilli, giocare, deve piacere anche a te. Quelli con la m…. tanta ma sempre moscia non mi piacciono». Un film a luci rosse di infima serie ricostruito dai carabinieri seguendo il prete, deciso a trasferirsi in Tunisia con un ragazzo che chiamava “grande amore”. Anche per questo è arrivato il suo fermo d’urgenza. Il sacerdote, assistito dagli avvocati Nino Caleca, Marcello Montalbano e Mario Zito, sarà interrogato oggi nel carcere Pagliarelli, dove è rinchiuso in regime di isolamento.

    Tratto da: La Repubblica

  • Il pentimento di padre Nuvola “Chiedo scusa sono un malato”

    Il pentimento di padre Nuvola “Chiedo scusa sono un malato”

    Padre Aldo Nuvola, accusato di pagare minorenni in cambio di sesso, crolla al quarto giorno di carcere, nella sua cella dell’Ucciardone dove si trova in isolamento. “Ho bisogno d’aiuto, sono malato e ho peccato contro la Chiesa”, ha detto ai suoi legali
    di ROMINA MARCECA

    Piange, chiede scusa alla città, alla chiesa e alla famiglia. Chiede aiuto psichico e fisico. Padre Aldo Nuvola, accusato di pagare minorenni in cambio di sesso, crolla al quarto giorno di carcere, nella sua cella dell’Ucciardone dove si trova in isolamento.

    Le lacrime e il pentimento arrivano dopo che i suoi avvocati, Nino Caleca, Marcello Montalbano e Mario Zito, gli comunicano che la Curia lo ha sospeso a divinis, il che significa che il prete non potrà più celebrare messa e confessare. La diocesi sta anche meditando le dimissioni dell’ex parroco di Regina Pacis. “Ho bisogno d’aiuto, sono malato e ho peccato contro la Chiesa “, ha detto il sacerdote piangendo ai suoi legali ieri mattina.

    Padre Nuvola non nega la sua posizione processuale, parzialmente ammessa davanti ai pm durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, ma ci tiene a dire: “Non credevo che quei ragazzi fossero minorenni”. La richiesta di perdono non era stata, invece, nemmeno accennata davanti ai magistrati e ai carabinieri dopo l’arresto. Padre Aldo Nuvola avrebbe ostentato sicurezza e nessun segnale di dispiacere per quell’accusa così infamante.

    Al prete i carabinieri sono arrivati durante l’indagine sulla morte di Massimo Pandolfo, l’imprenditore ucciso a coltellate nella zona del Teatro del Sole, Acqua dei Corsari. Il diciassettenne arrestato per quell’omicidio telefonò a padre Nuvola 16 minuti dopo il delitto e davanti ai pm ha riferito: “Ho detto al prete che avevo ucciso un uomo “. Padre Aldo Nuvola anche ieri, ai suoi legali, ha ribadito: “Non ricordo il contenuto di quella confessione come accade per tutte le altre. Lo ritengo un dono divino”. Ma per quella dimenticanza il prete potrebbe rischiare di essere indagato per favoreggiamento, accusa paventata anche per alcune telefonate con ladri e rapinatori che gli avrebbero riferito di colpi messi a segno. “Non è vero – ha detto il prete agli avvocati – ma se è il caso chiederò ai magistrati di essere sentito”.

    (27 luglio 2013)

    http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/07/27/news/padre_nuvola_in_lacrime_chiedo_scusa_alla_citt-63802300/

  • Don Aldo Nuvola in carcere per abusi Nuovi guai: “Un ruolo nell’omicidio Pandolfo”

    Don Aldo Nuvola in carcere per abusi Nuovi guai: “Un ruolo nell’omicidio Pandolfo”

    Non solo abusi, non solo adescamenti. Dietro l’arresto di don Aldo Nuvola, un retroscena agghiacciante. (nella foto Massimo Pandolfo)

    PALERMO – Don Aldo Nuvola finisce in carcere. L’accusa è pesantissima: avrebbe adescato una decina di ragazzini in cambio di denaro. Cinque sono già stati identificati, altrettanti stanno per esserlo. E non è tutto, perché gli investigatori sospettano che l’ex parroco di Regina Pacis fino al 2009 potrebbe avere avuto un ruolo nell’omicidio di Massimo Pandolfo, l’uomo massacrato a coltellate nella zona del Teatro del Sole. Le indagini dei carabinieri del Reparto territoriale, coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Scalia e dal sostituto Calogero Ferarra, muoverebbero da una certezza: il diciassettenne che ha confessato il delitto Pandolfo si era sentito con il prete. Gli aveva raccontato tutto, ma lui avrebbe taciuto. Questo il sospetto. Ecco perché in ballo c’è l’ipotesi che possa avere avuto un ruolo, forse di copertura nel macabro delitto. I carabinieri hanno registrato una telefonata di alcuni minuti fra i due nelle fasi immediatamente successive alla morte di Pandolfo. Poco più di un anno fa Nuvola, ex insegnante di religione al Liceo Umberto, era stato condannato per avere. offerto soldi a un diciassettenne in cambio di una prestazione sessuale.

    E fu pure condannato a un anno e mezzo, ottenendo, però, la sospensione condizionale della pena. Ed era a piede libero. Ora è finito in carcere. Non solo minorenni, anche adulti avrebbero detto sì alle richieste sessuali del prete. Don Nuvola viene indicato come abituale frequentatore dei giri di prostituzione. Pagava le prestazioni con poche decine di euro, oppure con delle ricariche telefoniche o sacchetti della spesa. Gli incontri avvenivano in macchina o a casa sua. La sua voce è stata pure intercettata e il sacerdote non nascondeva la preoccupazione di essere di nuovo “beccato” dalle forze dell’ordine. Gli inquirenti parlano di “conversazioni agghiaccianti”. Nuvola non aveva più assegnata una parrocchia, ma diceva messa in giro per la città. Anche nella cappella della stazione, dove avrebbe incontrato alcune delle sue vittime. Adesso è in stato di fermo al carcere Pagliarelli di Palermo. L’udienza di convalida si svolgerà domani mattina davanti al gip Agostino Gristina e in presenza dei difensori. Don Nuvola ha nominato Nino Caleca, Marcello Montalbano e Mario Zito.

  • Prostituzione minorile, prima udienza al Tribunale di Sciacca per l’ex parroco Davide Mordino

    Prostituzione minorile, prima udienza al Tribunale di Sciacca per l’ex parroco Davide Mordino

    Prostituzione minorile, prima udienza al Tribunale di Sciacca per l’ex parroco Davide Mordino
    by admin • 17 luglio 2013

    Al via stamattina al Tribunale di Sciacca il processo a carico di Davide Mordino, l’ex parroco della Basilica di San Calogero.

    padre_davide_mordino1Prima udienza, stamattina, al Tribunale di Sciacca per il processo nei confronti di Davide Mordino, l’ex parroco della Basilica di San Calogero, accusato di prostituzione minorile. Avrebbe compiuto atti sessuali con numerosi minori di eta’ compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro, somme che variavano da 50 a 300 euro, ma anche la promessa di agevolare un loro ingresso nel mondo dello spettacolo e della televisione .

    Il Tribunale, presieduto da Andrea Genna, ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile presentata dai legali dei familiari di tre delle sette presunte vittime degli abusi sessuali, gli avvocati Carmela Re e Pietro Casandra. All’udienza era presente Davide Mordino, assistito dagli avvocati Agnello e Lizio. Il processo, che si svolge a porte chiuse, è stato aggiornato al 18 settembre.

    Il rinvio a giudizio dell’ex sacerdote era stato disposto il 26 giugno scorso dal Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Palermo Marina Petruzzella, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano. L’indagine nei confronti di Fra Davide Mordino è scaturita da una intercettazione telefonica nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Mata Hari”. Una conversazione tra il sacerdote ed uno dei giovani indagati che destò sospetti e indusse gli inquirenti ad aprire un’ichiesta nei suoi confronti poi passata per competenza alla Procura della Repubblica di Palermo. Nel frattempo padre Davide era stato trasferito e le voci di un suo coinvolgimento in una torbida vicenda di abusi sessuali si erano diffuse a Sciacca, generando vari commenti e anche iniziativa di sostegno nei suoi confronti. Era tornato a Palermo, sua città natia, dove è stato arrestato nel luglio dello scorso anno e ridotto allo stato laicale dalla chiesa. A rappresentare l’accusa al processo che è iniziato oggi il Pubblico Ministero Laura Vaccaro. Davide Mordino ha sempre respinto le infamanti accuse a suo carico.

  • Pedofilia, padre Turturro condannato in Cassazione

    Pedofilia, padre Turturro condannato in Cassazione

    28 novembre 2012 – Colpevole di violenza sessuale e di pedofilia. E’ questa la sentenza emessa nei confronti del noto ex parroco dell’antimafia Padre Paolo Turturro. La pena dev’essere rideterminata, perche’ uno dei due episodi contestati all’ex parroco della chiesa palermitana di Santa Lucia – noto per il suo impegno antimafia- e’ caduto in prescrizione. Lo ha deciso, al termine di una camera di consiglio che si e’ protratta fino a notte inoltrata, la Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza con cui, nell’ottobre 2011, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna a sei anni e sei mesi inflitta al religioso.

    Il nuovo giudizio (“di rinvio”) servira’ solo per stabilire il “quantum” della condanna, tenuto conto del fatto che i supremi giudici, accogliendo la tesi dell’avvocato Ninni Reina, hanno collocato uno dei due fatti nel 1999 e non piu’ nel 2001: essendo trascorsi 13 anni, l’episodio e’ stato cancellato dal tempo trascorso. Questo non significa pero’ che l’ex parroco sia innocente: in questo caso la Cassazione avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione.

    Turturro, sacerdote schierato sul fronte dell’antimafia, era finito nei guai nel 2001, dopo essere stato denunciato dalla scuola frequentata da un suo alunno, che all’epoca aveva 10 anni: il bambino pubblicamente aveva ammesso – durante una chiacchierata in classe – di essere stato baciato in maniera intima dal parroco. Proprio questo fatto, piu’ recente, e’ rimasto in piedi nel processo.

    Ad essere stato prescritto e’ un altro episodio, in cui ci sarebbe stato un rapporto vero e proprio, con un altro ragazzino, anche lui di 10 anni circa all’epoca dei fatti. Il religioso aveva sempre protestato la propria innocenza e aveva anche sostenuto di essere stato vittima di una sorta di complotto interno al popolare quartiere del Borgo Vecchio di Palermo, in cui c’e’ la chiesa di Santa Lucia ed e’ forte la presenza mafiosa.

    Ma la ritrosia delle famiglie degli alunni a denunciarlo (solo una poi si e’ costituita parte civile, con l’assistenza dell’avvocato Paola Rubino) e le tante testimonianze rese al dibattimento nel segno della reticenza e dell’omerta’ non hanno confermato affatto questa tesi. Finora la Diocesi di Palermo non ha mai sospeso il sacerdote, che, dopo essere stato allontanato dal capoluogo siciliano per un paio d’anni, su ordine del Gip, e’ adesso responsabile del santuario della Madonna del Ponticello, a pochi passi da via Maqueda, nel centro storico di Palermo.

    L.A.