Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Abusi del prete, il pm: perizia sul ragazzo

    Abusi del prete, il pm: perizia sul ragazzo

     Paola Aurisicchio

    PESCARA. Verserebbe in «un grave malessere», come dice l’accusa, la giovane vittima di presunti abusi sessuali da parte di un prete di 42 anni che accanto all’avviso di garanzia ha ricevuto anche la richiesta di incidente probatorio da parte del pm Salvatore Campochiaro.

    E’ anche per questo che il pm, oltre a chiedere al giudice per le indagini preliminari di acquisire la testimonianza del ragazzo che, tra il 2011 e il 2012, avrebbe avuto incontri sessuali con donVito Cantò ha chiesto anche di fare una perizia medico-psichiatrica sul giovane in modo «da accertare nei suoi comportamenti elementi riconducibili o meno alle presunte condotte di abuso subìte».

    Sarà un percorso difficile quello che attende il giovane che, confortato dalla famiglia, ha denunciato quello che sarebbe accaduto dall’ottobre 2011 fino al maggio 2012: l’accusa parla di violenza sessuale da parte di don Vito Cantò, all’epoca parroco della chiesa di San Camillo de Lellis a Villa Raspa di Spoltore, la parrocchia che è stato costretto a lasciare nel luglio 2013 in seguito alla sospensione arrivata dall’arcivescovoTommaso Valentinetti.

    Da quel momento, per il prete di 42 anni, è partito il processo canonico, un filone parallelo a quello penale ora in corso. E’ questa una delle prime inchieste pescaresi che sta sfiorando la chiesa e con al centro un prete molto conosciuto perché, nel 2006, don Vito era stato anche protagonista di un’iniziativa rimbalzata sui giornali nazionali: il prete confessava i ragazzi durante le notti del divertimento. Tra gli incarichi affidati a don Vito c’era stato anche quello di cerimoniere della curia, un ruolo apicale e fiduciario venuto meno con la sospensione che gli aveva lasciato solo la possibilità di concelebrare la messa all’interno del convento delle suore di clausura di Pescara Colli.

    Don Vito ha anche un passato da assistente ecclesiastico nel movimento scout dell’Agesci Abruzzo fino alle dimissioni arrivate all’improvviso nell’estate dell’anno scorso dopo una presa di posizione della curia di Pescara, tenuta riservata fino a quando monsignor Valentinetti, attraverso una nota, ha spiegato: «Ho saputo della perquisizione in casa della famiglia di don Cantò e sono a disposizione della questura per aiutarla a comprendere la situazione. Dopo le segnalazioni avute riguardo don Vito», aveva detto ancora Valentinetti, «lo abbiamo allontanato dalla comunità parrocchiale con una sospensione delle mansioni proprie dell’ufficio sacerdotale “ad cautelam”».

    Il prete, secondo le indagini della Squadra Mobile alla guida di Pierfrancesco Muriana, avrebbe abusato – dice l’accusa – del ragazzo di 16 anni che gli era stato affidato, come recita il capo di imputazione, «per ragioni di educazione religiosa».

    Per cristallizzare la versione del ragazzino, il pm Campochiaro ha chiesto attraverso l’incidente probatorio di acquisire la testimonianza del giovane aggiungendo anche la richiesta di una perizia medico-psichiatrica sul minore. Sarà il giudice per le indagini preliminari ad accogliere o meno la richiesta della procura. Nel frattempo, dopo la perquisizione nella casa di Cepagatti dei genitori del prete, gli investigatori passeranno al setaccio il computer e i due telefonini sequestrati a don Vito.

  • La Chiesa processa don Vito il parroco rischia l’espulsione

    La Chiesa processa don Vito il parroco rischia l’espulsione

      di Paola Aurisicchio

    PESCARA. «E’ riservato al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di 18 anni». Nel processo penale canonico, don Vito Cantò, è accusato di «atti impuri con un minore» perché il prete di 42 anni non avrebbe rispettato il sesto comandamento. E’ da poco iniziato per il prete il processo penale canonico arrivato alla seconda fase, quella che equivale al dibattimento e che potrebbe arrivare a sentenza all’inizio del prossimo anno. Dopo il rinvio a giudizio per l’articolo 6, paragrafo 1 delle norme canoniche sui «delitti più gravi», il processo è entrato nel cuore e nelle prossime udienze saranno chiamati i testimoni.

    La Chiesa processa don Vito per abusi. Per la prima volta nella provincia e, caso raro nella regione, la Chiesa sta processando un chierico finito sotto processo non per accuse come ad esempio la calunnia o la diffamazione ma per quella più grave di abusi su un minore, il reato per cui un paio di anni fa la Santa Sede aveva aggiornato la normativa canonica di riferimento sui «delitti eccezionalmente gravi». Don Vito Cantò, il prete che 16 mesi fa era stato allontanato dalla chiesa di Villa Raspa e sospeso dalle mansioni sacerdotali da monsignor Tommaso Valentinetti, è stato da poco “rinviato a giudizio” dal tribunale in formazione collegiale composto da tre giudici ecclesiastici mentre le altre parti sono rappresentate dal promotore di giustizia, l’equivalente del pm nel processo civile, e da un sacerdote avvocato che si occupa della difesa di don Vito. Il processo penale canonico è entrato da poco nella fase finale, in quella che corrisponde al dibattimento, e per cui nelle prossime udienze l’accusa e la difesa chiameranno i testimoni, tra cui potrebbe esserci il ragazzino, la presunta vittima degli abusi che sarebbero avvenuti tra il 2011 e il 2012. Accanto al processo canonico c’è poi l’inchiesta penale del pmSalvatore Campochiaro che sta dirigendo le indagini della squadra Mobile diPierfrancesco Muriana che parla attraverso quindi il codice penale e il reato 609 quater perché, come recita il capo d’imputazione, «don Vito avrebbe compiuto atti sessuali sul minore di 16 anni che gli era stato affidato per ragioni di educazione religiosa». Per questo procedimento che corre parallelo a quello canonico, il pm ha chiesto l’incidente probatorio, ovvero di acquisire la testimonianza del minore che entrerà direttamente nel processo.

    Il parroco rischia di perdere lo stato clericale Sembrerebbe avere tempi più scorrevoli, invece, il procedimento canonico che potrebbe concludersi nel giro di un paio di mesi. Ma cosa rischia in questo caso don Vito? Lasciando sempre aperta la strada dell’assoluzione, il parroco originario di Cepagatti, rischierebbe dalla pena più blanda, come una limitazione del ministero o l’obbligo di dimora in una struttura protetta come un monastero oppure la più alta prevista: la dimissione, la perdita dello stato clericale. Il processo canonico, di norma, si svolge nel luogo dove è stato commesso il delitto che, in questo caso, sarebbe Villa Raspa di Spoltore e quindi don Vito potrebbe essere processato nella curia di Pescara anche se non è escluso che la sede sia un’altra. Il processo civile, invece, si trova ancora in una fase embrionale perché la richiesta formulata dal pm di incidente probatorio deve essere accolta dal giudice per le indagini per le indagini preliminari.

  • Pescara, prete indagato per violenza sessuale

    Pescara, prete indagato per violenza sessuale

    di Pietro Lambertini

    PESCARA. «Ho appreso la notizia della perquisizione in casa della famiglia di don Vito Cantò e sono a disposizione della questura per aiutarla a comprendere la situazione». Così l’arcivescovo di Pescara,Tommaso Valentinetti, racconta quello che è successo venerdì mattina quando gli agenti della squadra mobile hanno bussato al portone del convento delle suore di clausura, ai Colli: è soltanto lì che don Vito, 42 anni, già prete a Brittoli, Civitaquana e nella parrocchia di San Camillo de Lellis in via Parigi a Villa Raspa di Spoltore, può concelebrare la messa. Solo lì, dove quasi nessuno può entrare: il parroco è indagato per il reato di violenza sessuale.

    Incontri sessuali. Secondo il capo di imputazione, tra il 2011 e il 2012, don Vito avrebbe commesso presunti abusi sessuali su un ragazzino di 15 anni che frequentava, insieme agli amici, la parrocchia di Villa Raspa. In base agli atti dell’indagine, non ci sarebbero state né costrizione né violenza fisica: è lo stato di presunta «subordinazione psicologica», a cui sarebbe stato sottoposto il minorenne, a far scattare l’accusa di violenza sessuale. Dopo la visita al convento, accompagnati da don Vito, i poliziotti sono andati a Cepagatti, per perquisire la casa dei genitori del prete: è in quella casa del centro abitato che, da più di un anno, vive anche don Vito. I poliziotti sono usciti dall’abitazione con del materiale che sarà oggetto di controlli.

    Prete della movida. Don Vito è un prete conosciuto nel Pescarese. Nel 2006 era stato anche protagonista di un’iniziativa rimbalzata sui giornali italiani: sceso in strada di notte, sulla riviera di Pescara, aveva confessato i ragazzi durante la movida. «Ci siamo messi proprio qui», aveva raccontato il parroco ai giornalisti, «perché questa è la meta del passeggio notturno. Ora si chiama movida. Vogliamo essere, come dice il Vangelo, il lievito del pane, il sale che dà sapore. La nostra proposta è semplice ed è scritta nel volantino che distribuiamo a tutti: “C’è un cuore che prega per te, nella notte”». Don Vito ha anche un passato da assistente ecclesiastico nel movimento scout dell’Agesci Abruzzo: lo è stato fino alle dimissioni, arrivate all’improvviso e inspiegabili nell’estate dell’anno scorso dopo una presa di posizione della curia di Pescara, tenuta riservata fino a ieri.

    Sospeso 16 mesi fa. Infatti, si è appreso che, nei primi mesi del 2013, voci di possibili attenzioni sessuali del parroco almeno su un ragazzino sono arrivate alla curia: è lo stesso arcivescovo a confermarlo. Così nel luglio 2013, è scattata la sospensione e il parroco è stato costretto a lasciare immediatamente la chiesa di Villa Raspa disertando anche la celebrazione di un matrimonio.

    «Lo abbiamo allontanato». «Dopo le segnalazioni avute riguardo don Vito», rivela Valentinetti, «lo abbiamo allontanato dalla comunità parrocchiale con una sospensione dalle mansioni proprie dell’ufficio sacerdotale». Una sospensione “ad cautelam”, risalente a 16 mesi fa, che ha innescato anche un processo canonico, parallelo all’indagine della polizia. Con la sospensione, al parroco è stato vietato di celebrare la messa in luoghi aperti al pubblico mentre gli è stato concesso di concelebrare le funzioni nel convento di Pescara. «Secondo quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, spiega Valentinetti, in ottemperanza al Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis tutela”, abbiamo avviato il procedimento canonico che attualmente si trova nella fase di processo penale canonico».

    Denuncia dei genitori. Dal processo canonico all’indagine penale, coordinata dal pm Salvatore Campochiaro: la Mobile, guidata dal dirigentePierfrancesco Muriana, ha avviato gli accertamenti sul prete dopo la denuncia della famiglia del quindicenne, adesso maggiorenne. Non è stata la Chiesa, quindi, a informare la polizia dei sospetti sul parroco ma i familiari del ragazzo: in base alla versione fornita dalla famiglia, il prete avrebbe avuto incontri sessuali con il loro figlio. Sarebbero stati gesti consenzienti ma che, a distanza di mesi, avrebbero provocato una crisi di identità sessuale al ragazzino. A raccontarlo ai genitori, nei mesi successivi, sarebbe stato proprio il giovane che avrebbe riferito degli incontri che si consumavano nell’alloggio canonico del prete.

    «Sono a disposizione». «Rammaricato», così si definisce adesso l’arcivescovo che avrebbe avuto già un primo contatto con la polizia. Valentinetti, comunque, ribadisce la sua volontà di collaborare alle indagini: «Difficile aggiungere altre parole certo è che confidiamo nella giustizia», conclude l’arcivescovo, «e continueremo a essere a disposizione per la risoluzione del caso».

  • Molestie sessuali su un ragazzino, indagato prete del Pescarese

    Molestie sessuali su un ragazzino, indagato prete del Pescarese

     di Pietro Lambertini

    PESCARA. Atti sessuali su un ragazzino. E’ accusato di questo un prete del Pescarese, don Vito Cantò, 42 anni: ieri, la casa del prete, a Cepagatti, dove vive insieme ai genitori, è stata perquisita dagli agenti della squadra mobile di Pescara. Il prete è indagato. “Ho appreso la notizia della perquisizione in casa della famiglia di don Cantò e sono a disposizione della questura per aiutarla a comprendere la situazione”, le prime parole dell’arcivescovo Tommaso Valentinetti.

    Ma non c’è soltanto l’indagine penale in corso, coordinata dal pm Salvatore Campochiaro: nel luglio dell’anno scorso, il prete è stato già sospeso dal suo incarico con un provvedimento firmato proprio da Valentinetti. A spiegare perché è lo stesso arcivescovo: “Dopo le segnalazioni avute riguardo don Vito”, dice Valentinetti, “lo abbiamo allontanato dalla comunità parrocchiale con una sospensione dalle mansioni proprie dell’ufficio sacerdotale”.

    Una sospensione “ad cautelam” che ha innescato anche un processo canonico, parallelo all’indagine condotta dalla polizia. Con la sospensione, al parroco è stato vietato di celebrare la messa in luoghi aperti al pubblico mentre gli è stato concesso di concelebrare le funzioni in un convento di Pescara.

    Dal processo canonico all’indagine penale, la Mobile, guidata dal dirigente Pierfrancesco Muriana, ha avviato le indagini dopo la denuncia di una famiglia: in base alla versione fornita dalla famiglia, il prete avrebbe molestato il loro figlio, tra il 2011 e il 2012 a Villa Raspa di Spoltore, all’epoca dei fatti ancora minorenne.

  • Pescara, sacerdote indagato per violenza sessuale: avrebbe molestato un ragazzino per un anno

    Pescara, sacerdote indagato per violenza sessuale: avrebbe molestato un ragazzino per un anno

     PESCARA – Un sacerdote pescarese di 42 anni, don Vito Cantò, è indagato per aver commesso atti sessuali con un ragazzino minorenne.

    La notizia emerge dopo l’esposto della famiglia di un Comune della provincia di Pescara alla Procura della Repubblica e alla Diocesi. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile della polizia di Pescara che oggi ha svolto delle perquisizioni a casa della famiglia del sacerdote. Il consacrato è stato già sospeso dalla diocesi e allontanato dalla comunità in cui si sarebbero svolti i fatti. Secondo la versione della famiglia, il prete avrebbe molestato il ragazzino tra il 2011 e il 2012.

    LA COSTERNAZIONE DEL VESCOVO
    «Ho appreso la notizia della perquisizione in casa della famiglia di don Cantò e sono a disposizione della Questura per aiutarla a comprendere la situazione». Sono queste le parole di monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, il giorno dopo la perquisizione – e non del fermo – in casa della famiglia don Vito Cantò, sacerdote della chiesa locale.

    È rammaricato il presule, ma certo di aver compiuto quanto richiesto riguardo casi di accusa di “delitti gravi”. «Dopo le segnalazioni avute riguardo don Vito – specifica Valentinetti – lo abbiamo allontanato dalla comunità parrocchiale con una sospensione dalle mansioni proprie dell’ufficio sacerdotale “ad cautelam”. Inoltre, secondo quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in ottemperanza al Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis tutela”, abbiamo avviato il procedimento canonico che attualmente si trova nella fase di processo penale canonico».

    Difficile aggiungere altre parole certo è che «confidiamo nella Giustizia – conclude l’arcivescovo – e continueremo ad essere a disposizione per la risoluzione del caso».

    http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/sacerdote_pescarese_indagato_violenza_sessuale_minore/notizie/1000881.shtml

  • Don Marino Genova processato dalla Chiesa per abusi sessuali e sospeso dai ministeri

    Don Marino Genova processato dalla Chiesa per abusi sessuali e sospeso dai ministeri

     Per l’ex parroco di Portocannone accusato di abusi sessuali nei confronti di una parrocchiana all’epoca dei fatti minorenne, la giustizia ecclesiastica conferma la sospensione ‘a divinis’, ovvero l’impossibilità di celebrare messa, di confessare, di somministrare sacramenti e di incontrare persone in qualità di sacerdote. Sostanzialmente non è un laico ma un sacerdote a tutti gli effetti privato, però, della possibilità di esercitare in pubblico i sacramenti. Il tutto in attesa del processo della giustizia civile, per il quale le indagini sono ancora in corso. L’avvocato di giada Vitale non si dice soddisfatto: “Troppe contraddizioni e poca trasparenza in questo processo”.

    di Alessandro Corroppoli

    Portocannone. Don Marino Genova, l’ex parroco di Portocannone accusato di pedofilia per aver abusato di una giovane parrocchiana (all’epoca dei fatti minorenne) è stato processato dalla Chiesa. E ritenuto responsabile di abusi sessuali. Confermata al termine del processo canonico la sospensione “a divinis” del sacerdote: significa che non potrà celebrare messa, né confessare, né somministrare sacramenti e nemmeno incontrare persone in qualità di sacerdote. Tuttavia la riduzione allo stato laicale non è arrivata, forse anche perché lo stesso don Marino ha fatto ammissioni in merito e chiesto di poter espiare in una struttura claustrale.Il responso del processo canonico svoltosi presso il Tribunale ecclesiastico di Pescara tra il novembre del 2013 e l’aprile del 2014, periodo in cui sarebbe terminato («Dopo Pasqua, per l’esattezza»)è comunicato in via esclusiva a Primonumero.it dal legale della presunta vittima, Giada Vitale. Per l’avvocato Sergio Cavaliere, che rappresenta la parte lesa nel procedimento civile per la rete L’Abuso, tante sono state le contraddizioni del processo ecclesiastico, a partire dal coinvolgimento della vittima. «E’ stata la mia cliente, Giada, a insistere per poter testimoniare durante il processo – dichiara l’avvocato – ma è stata costretta a farlo senza la mia presenza, senza un avvocato. Così come è sempre per sua volontà se oggi riusciamo ad avere e dare notizia sull’esito del processo».
    La presenza di un legale difensore della vittima nel processo canonico non è in realtà prevista dal protocollo, essendo l’organismo accusatore la stessa Chiesa. Ma per Cavaliere ci sarebbero stato troppe ambiguità e poca trasparenza: «Non ho mai preteso si partecipare al processo, anche perché non sono abilitato davanti alle magistrature ecclesiastiche, semplicemente mi sembra poco trasparente che alla vittima non sia stata data la possibilità di munirsi di un difensore nel processo canonico».L’avvocato non si dice soddisfatto e ritiene che la sentenza apra a dubbi e interrogativi. «Perché la sospensione è solo provvisoria e non definitiva se lui ha ‘confessato’ i fatti? – si chiede il legale – E perché non ci vengono consegnati gli atti processuali? Quali fatti ha confessato l’ex parroco? E infine, è stato chiuso in un monastero lontano dal Molise, luogo in cui non potrebbe teoricamente più tornare, ma allora perché abbiamo testimonianze che dicono di averlo incrociato proprio nelle vicinanze dei luoghi dove sono avvenuti i fatti?».Era stato lo stesso vescovo della diocesi Termoli – Larino, Gianfranco De Luca, a sospendere ‘ a divinis’ qualche mese dopo l’allontanamento del sacerdoteimpedendo a don Marino di esercitare il ministero pastorale.

    Lo stesso era stato mandato lontano dal Molise, in una comunità alle porte di Roma, sulla scorta di una denuncia dell’aprile 2013. E non una denuncia trascurabile: l’accusa, come detto, è pedofilia, ed è l’accusa più terribile per chi indossa l’abito talare. Inoltre, se un sacerdote sospeso ‘a divinis’ infrange il provvedimento, arriva la scomunica.
    «Come rappresentante della Chiesa – aveva dichiarato il vescovo De Luca a Primonumero.it – ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Ho rispettato ed eseguito alla lettera ciò che prevede il documento normativo della Conferenza episcopale italiana, il Delicta Graviora, in caso di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori».

    L’attesa ora è tutta rivolta alla chiusura delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Larino,indagini che dovrebbero chiudersi entro l’anno, e l’inizio del processo con i primi rinvii a giudizio. Giada, non soddisfatta della sentenza canonica attende con fiducia l’iter giudiziario civile. « Mi aspettavo una cosa diversa dalla sospensione, ossia le dimissione dallo stato clericale. Ora spero che la giustizia civile faccia il suo percorso. Sono fiduciosa perché don Marino ha confessato di aver abusato di me».

    (Pubblicato il 09/09/2014)

    http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=17522

  • Il caso di don Marino Genova arriva al Santo Uffizio. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    Il caso di don Marino Genova arriva al Santo Uffizio. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

     Dopo il processo canonico svolto a Pescara nei confronti di don Marino Genova, dove è stata ascoltata anche la vittima, Giada Vitale la quale ha confermato gli abusi subiti e ha chiesto la riduzione allo stato laicale per il sacerdote, ora la parola passa all’ex Santo Uffizio, oggi chiamato Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Questa è la notizia che pochi giorni fa il Vescovo Gianfranco De Luca ha dato alla vittima, annunciando che adesso sarà l’organo interno vaticano a dover effettuare la revisione del processo e a dover esprimere il suo giudizio.

    Non si parla di tempi, anche perché il processo canonico non ha alcuna attinenza con quello civile; infatti la massima pena è la riduzione allo stato laicale, dopo di che non esiste nessuna procedura o regolamento che si occupi di curare e sostenere la vittima e il sacerdote.

    Al momento non vi è certezza neppure del fatto che Giada ottenga giustizia dalla chiesa. Infatti non è scontato che don Marino verrà ridotto allo stato laicale dalla Congregazione per la Dottrina della Fede Santo, come già accaduto lo scorso anno in un altro caso seguito dalla Rete L’ABUSO, quello di don Luigi Tosi di Ferrara, il quale, malgrado avesse abusato di una ragazzina di 13 anni rimasta poi incinta, non è mai stato ridotto allo stato laico.

    In occasione della prossima visita di papa Francesco in Molise, la Rete l’ABUSO annuncia una iniziativa per la verità e la giustizia sui numerosi casi di preti pedofili in Molise.

    Francesco Zanardi

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Teramo, violenza sessuale su una ragazzina: 10 anni al predicatore degli Zaccardiani

    Teramo, violenza sessuale su una ragazzina: 10 anni al predicatore degli Zaccardiani

    PESCARA – Dieci anni di reclusione per due anni di violenze sessuali (tra il ’98 ed il 2000) su una ragazzina, all’inizio non ancora quattordicenne: è la condanna inflitta dal Tribunale di Teramo ad un uomo, Eliseo Capriotti, 54 anni, all’epoca dei fatti predicatore della comunità teramana dei Zaccardiani. Il pubblico ministero aveva chiesto 8 anni.

    I fatti avvennero all’interno della comunità – secondo l’accusa una setta con regole rigidissime – a cui il padre della ragazzina, seguace egli stesso, la affidava spesso, forte anche del legame di amicizia che aveva con la famiglia dell’imputato. Tra le aggravanti contestate a Capriotti, infatti, anche quella di avere approfittato dell’ospitalità.

    Il processo è scaturito dalla querela, nel 2008, della vittima degli abusi. Oggi ha 27 anni, è sposata e madre e solo nel tempo, come ha detto anche nel processo, ha acquisito consapevolezza di quanto le fosse successo da ragazzina decidendo di denunciare l’uomo.

    Determinante per la condanna, oltre alle testimonianze, anche dei famigliari della ragazza, all’epoca ignari di tutto, è stata la registrazione audio di un incontro tra vittima e carnefice, poco tempo prima del processo.

    Il tribunale ha stabilito anche un risarcimento del danno quantificato in 300 mila euro. Una decisione che sarà immediatamente esecutiva a condanna definitiva.

    14 aprile 2011 | 13:27

    http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-ital…ardiani-822379/


    Crimini e violenze tra gli zaccadiani: www.zaccardi.altervista.org/

    Il predicatore pentecostale ‘zaccardiano’ Eliseo Capriotti è stato condannato a dieci anni per violenza sessuale su minorenne

    TERAMO. Dieci anni per aver abusato più volte di una giovane adepta, all’epoca dei fatti appena 13enne: è una condanna che va al di là della pena richiesta dal pm quella che il tribunale di Teramo questa mattina ha inflitto ad Eliseo Capriotti, 54enne teramano predicatore di una comunità evangelica.

    La pubblica accusa (pm Laura Colica) di anni ne aveva chiesti otto. I giudici del collegio (presidente Giovanni Spinosa, a latere Angela Di Girolamo e Ileana Ramundo) lo hanno condannato anche al risarcimento di 300mila euro alla parte civile. La sentenza di primo grado molto probabilmente verrà impugnata in appello dai difensori dell’uomo.

    I FATTI. I fatti, secondo l’accusa, si sarebbero verificati proprio nella sede teramana del gruppo religioso, una palazzina di via Pigliacelli, tra il 1998 e il 2002. La vittima li ha raccontati personalmente davanti al collegio in una drammatica udienza di qualche mese fa.

    La donna ha raccontato di quando, 12enne e appena guarita da un tumore, venne mandata dai genitori dai confratelli teramani. Qui più volte avrebbe subito le attenzioni particolari di Eliseo Capriotti, che un paio di volte avrebbe tentato di violentarla senza riuscirvi masturbandosi ripetutamente davanti a lei e spesso svegliandola di notte. L’accusato, secondo la vittima, l’avrebbe costretta al silenzio minacciandola in vari modi (prima «Se racconti qualcosa a qualcuno ti ammazzo», poi «Io sono un predicatore, se mi denunci non ti crede nessuno. Ti cacciamo dalla comunità e ti separiamo dalla tua famiglia»). La tensione nella ragazza era salita al punto da procurarle un’emiparesi e un ricovero in neurologia.

    Poi, la svolta. La giovane riesce ad allontanarsi dalla comunità teramana, riprende gli studi in Puglia e nel 2003 sposa un confratello pugliese. Quando diventa madre, decide («perché anche mio figlio dovrà crescere nella comunità») di denunciare l’uomo che le ha fatto tutto quel male. Ne parla ai familiari, li convince ad aiutarla.

    LA REGISTRAZIONE. Contatta Capriotti con una scusa, lo vede con un registratore acceso addosso e gli fa ammettere le violenze avvenute anni prima. «Prega per me, ho sbagliato», le avrebbe detto l’uomo in quel colloquio. Una registrazione diventata uno dei capisaldi dell’accusa, ieri mattina in aula è stato ascoltato il perito fonico Piero Benedetti. Nel corso delle numerose udienze sono emerse tesi opposte da parte dei vari testimoni. Quelli dell’accusa hanno rievocato episodi della cui gravità all’epoca non si rendevano conto e che hanno compreso solo quando la ragazza ha deciso di raccontare le violenze che avrebbe subìto. Quelli della difesa hanno evidenziato il rapporto di affetto quasi paterno che Capriotti avrebbe avuto con la giovane e sottolineato di non essersi mai accorti che qualcosa non andava. Capriotti non si è presentato davanti ai giudici. Sono state acquisite le dichiarazioni rese al pm.

    di Diana Pompetti

    http://nicolaiannazzo.wordpress.com/2011/0…e-su-minorenne/

    Violenza sessuale sull’adepta
    Dieci anni al pastore evangelico

    Dovrà scontare dieci anni di carcere Eliseo Capriotti, 54 anni di Teramo, predicatore di una comunità evangelica. Per il giudice ha abusato di una fedele che all’epoca dei fatti era minorenne

    di Diana Pompetti TERAMO. Dieci anni per aver abusato più volte di una giovane adepta, all’epoca dei fatti appena 13enne: è una condanna che va al di là della pena richiesta dal pm quella che il tribunale di Teramo questa mattina ha inflitto ad Eliseo Capriotti, 54enne teramano predicatore di una comunità evangelica. La pubblica accusa (pm Laura Colica) di anni ne aveva chiesti otto. I giudici del collegio (presidente Giovanni Spinosa, a latere Angela Di Girolamo e Ileana Ramundo) lo hanno condannato anche al risarcimento di 300mila euro alla parte civile. La sentenza di primo grado molto probabilmente verrà impugnata in appello dai difensori dell’uomo.

    I fatti, secondo l’accusa, si sarebbero verificati proprio nella sede teramana del gruppo religioso, una palazzina di via Pigliacelli, tra il 1998 e il 2001. La vittima li ha raccontati personalmente davanti al collegio in una drammatica udienza. La donna ha raccontato di quando, 13enne e appena guarita da un tumore, venne mandata dai genitori dai confratelli teramani. Qui più volte avrebbe subito le attenzioni particolari di Capriotti, che un paio di volte avrebbe tentato di violentarla senza riuscirvi masturbandosi ripetutamente davanti a lei e spesso svegliandola di notte. L’accusato, secondo la vittima, l’avrebbe costretta al silenzio minacciandola in vari modi (prima «Se racconti qualcosa a qualcuno ti ammazzo», poi «Io sono un predicatore, se mi denunci non ti crede nessuno. Ti cacciamo dalla comunità e ti separiamo dalla tua famiglia»).

    Pastore evangelico: il pm chiede 8 anni

    Slitta il verdetto per l’uomo accusato di aver abusato di un’adepta minorenne

    Giovanni Spinosa presidente del tribunale di Teramo
    Sullo stesso tema

    Violentata dal pastore evangelico

    TERAMO. Per la pubblica accusa è colpevole di aver abusato più volte di un’adepta, all’epoca dei fatti minorenne, e per questo va condannato ad otto anni. E’ la richiesta del pm Laura Colica per Eliseo Capriotti, il predicatore di una comunità evangelica di Teramo. Per la sentenza bisognerà attendere il 13 aprile, data in cui i giudici del collegio (presidente Giovanni Spinosa, a latere Angela Di Girolamo e Ileana Ramundo) si riuniranno in camera di consiglio.

    Ieri pomeriggio parte civile, pm e difesa si sono dati battaglia in arringhe e requisitorie andate avanti per più di cinque ore. Il pubblico ministero ha ripercorso tutta la vicenda, rimarcando con forza le accuse contro l’uomo. L’avvocato di parte civile Ernesto Bucci ha chiesto anche l’invio degli atti al pm per falsa testimonianza a carico di alcuni esponenti della comunità che hanno testimoniato nel corso delle varie udienze. Gli avvocati Fabrizio Acronzio e Gennaro Lettieri, difensori dell’uomo, hanno ribadito la totale estraneità del loro assistito ai fatti.

    I FATTI. I fatti, secondo l’accusa, si sarebbero verificati proprio nella sede teramana del gruppo religioso, una palazzina di via Pigliacelli, tra il 1998 e il 2002. La vittima li raccontati personalmente davanti al collegio in una drammatica udienza di qualche mese fa. La donna ha raccontato di quando, 12enne e appena guarita da un tumore, venne mandata dai genitori dai confratelli teramani. Qui più volte avrebbe subito le attenzioni particolari di Eliseo Capriotti, che un paio di volte avrebbe tentato di violentarla senza riuscirvi masturbandosi ripetutamente davanti a lei e spesso svegliandola di notte. L’accusato, secondo la vittima, l’avrebbe costretta al silenzio minacciandola in vari modi (prima «Se racconti qualcosa a qualcuno ti ammazzo», poi «Io sono un predicatore, se mi denunci non ti crede nessuno. Ti cacciamo dalla comunità e ti separiamo dalla tua famiglia»). La tensione nella ragazza era salita al punto da procurarle un’emiparesi e un ricovero in neurologia.

    Poi, la svolta. La giovane riesce ad allontanarsi dalla comunità teramana, riprende gli studi in Puglia e nel 2003 sposa un confratello pugliese. Quando diventa madre, decide («perché anche mio figlio dovrà crescere nella comunità») di denunciare l’uomo che le ha fatto tutto quel male. Ne parla ai familiari, li convince ad aiutarla.

    LA REGISTRAZIONE. Contatta Capriotti con una scusa, lo vede con un registratore acceso addosso e gli fa ammettere le violenze avvenute anni prima. «Prega per me, ho sbagliato», le avrebbe detto l’uomo in quel colloquio. Una registrazione diventata uno dei capisaldi dell’accusa ieri mattina in aula è stato ascoltato il perito fonico Piero Benedetti. Nel corso delle numerose udienze sono emerse tesi opposte da parte dei vari testimoni. Quelli dell’accusa hanno rievocato episodi della cui gravità all’epoca non si rendevano conto e che hanno compreso solo quando la ragazza ha deciso di raccontare le violenze che avrebbe subìto. Quelli della difesa hanno evidenziato il rapporto di affetto quasi paterno che Capriotti avrebbe avuto con la giovane e sottolineato di non essersi mai accorti che qualcosa non andava. Capriotti non si è presentato davanti ai giudici. Sono state acquisite le dichiarazioni rese al pm.

    1 aprile 2011

    Tutta la setta dei Santissimi sotto scacco
    L’intera setta degli zaccardiani (o “santissimi”) di Teramo si sente sotto scacco a causa del processo per violenza sessuale che vede imputato uno dei suoi predicatori di riferimento, il 50enne Eliseo Capriotti. “Vogliono distruggerci”, sussurrano preoccupati fuori dall’aula ogni volta che il giudice Spinosa interrompe il dibattimento per ritirarsi in camera di consiglio. dai banchi mormorano mentre i familiari della presunta vittima rilasciano le loro dichiarazioni di fronte al giudice. Fanno fronte comune davanti alla ragazzina di 13 anni, oggi cresciuta, sposata e madre di due figli, che con la sua denuncia nei confronti di uno dei loro massimi rappresentanti, ha violato la regole. Rompendo il beato isolamento della comunità protestante pentecostale di Teramo. Un tempo riferimento in Italia e oggi abbandonata dalla maggior parte delle altre comunità proprio per questo processo. Ieri pomeriggio di fronte al collegio del Tribunale di Teramo, presieduto dal giudice Giovanni Spinosa e composto dai giudici Ileana Ramundo ed Angela Di Girolamo, sono andate a confronto le versioni tra accusa, parte offesa e difesa. Leggi l’articolo completo sull’edizione de La Città oggi in edicola.

     

  • Don David ammette, la procura di Teramo lo rinvia a giudizio

    Don David ammette, la procura di Teramo lo rinvia a giudizio

    Dopo la conclusione delle indagini la Procura di Teramo ha chiesto il rinvio a giudizio del prete indiano, David T., accusato di molestie sessuali nei confronti di una bambina di dieci anni.

    Un fatto accaduto durante la festività di Natale del 2009 che aveva portato all’arresto del prete pedofilo a metà aprile. Un’indagine condotta dai carabinieri di Teramo con il supporto della Curia teramana che, una volta avvertita di quanto era successo, attraverso il vescovo e il suo vicario ha fatto in modo che la giustizia facesse il suo corso. Il prete, un indiano studente a Roma e «in prestito» alla parrocchia di Magnanella, piccola frazione alle porte di Teramo, era stato arrestato di ritorno da un viaggio in patria, dove era andato a trovare la madre malata. Il prete, difeso dall’avvocato Gianni Gebbia, si trova ora agli arresti domiciliari in un convento di Giulianova, sulla costa teramana, lontano dalle voci della gente, solo a riflettere su quanto ha fatto.

    Subito dopo l’arresto aveva ammesso le sue colpe, aveva chiesto perdono. Un episodio che aveva fatto clamore nei giorni immediatamente successivi all’arresto proprio perché entrato nel vortice delle tante notizie di preti pedofili, ma che si era distinto dagli altri casi proprio per il comportamento della curia. Il vescovo, monsignor Michele Seccia, aveva di fatto anticipato le indicazioni di Papa Benedetto XVI, scegliendo da subito di essere accanto agli investigatori, per cercare di dare concretezza e verità a quanto accaduto. Un episodio che, per quanto doloroso, non doveva coinvolgere nessuno se non il diretto responsabile. Il prete indiano accusato di abusi sessuali sulla bambina avrebbe mostrato il suo pentimento, anche se questo non servirà sui banchi della giustizia terrena.

    L’avvocato difensore potrebbe scegliere di chiedere il rito abbreviato ed arrivare a uno sconto di pena. Nel corso delle indagini era stata anche ascoltata la bambina vittima della violenza. Aveva raccontato alla consulente della Procura, la psicologa di Pescara, Angelozzi, quello che era accaduto quando don David era andato a casa sua, per la benedizione natalizia. Un pomeriggio in cui era sola in casa. Ma nel paese il prete non faceva paura, non poteva far paura. La bimba ha raccontato tutto ai genitori, poco ore dopo il fatto, del regalo, un pupazzo di Babbo Natale che le aveva portato in dono. Mentre il prete la avvicina a sé, nell’altra stanza c’era la sorellina più piccola, di soli sei anni che dormiva. È stata svegliata dagli urli della maggiore, quando il prete le aveva preso la mano e l’aveva poggiata sui suoi genitali.

    Dopo l’urlo era riuscita a fuggire in un’altra stanza e il prete aveva capito che sarebbe stato meglio andare via. La famiglia è molto religiosa e si dimostra subito fiduciosa sia nei carabinieri che nella gerarchia ecclesiastica. Le successive indagini sono state però rallentate dal viaggio in India che don David aveva fatto. Il timore che non tornasse più in Italia. Ma proprio l’impegno della curia ha evitato ciò. La procura aveva emesso un decreto di latitanza, nel frattempo uno scambio di mail con il vicario diocesano, don Davide Pagnotella, che lo aveva raccolto in Italia e ha accompagnato in procura dove gli era stata notificata la misura cautelare. Un episodio che in parte è già stato dimenticato, che vive ancora nella piccola frazione, che adesso ha la chiesa quasi sempre chiusa. Si riapre solo la domenica quando don Tommaso arriva per celebrare la messa. Poche persone, molte anziane. La famiglia della bambina ha avuto contatti con il vescovo, molto riservati. Non è trapelato nulla ma a tutti, in queste ultime settimane ha interessato soprattutto il recupero psicologico della bambina e una nuova tranquillità all’interno della comunità parrocchiale. Adesso si rimane in attesa del processo per chiudere una brutta storia. Per sempre.