Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    SEZIONE QUINTA

    CASO Z c. REPUBBLICA CECA

    (Richiesta n . 37782/21 )

    Art. 3 e Art. 8 • Obblighi positivi • Mancata applicazione da parte delle autorità nazionali di un sistema penale atto a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati da una vittima vulnerabile che non si è opposta durante gli stessi • Applicazione dei principi generali enunciati nel caso MC c. Bulgaria • Approccio errato da parte delle autorità nell’interpretazione dei fatti e del quadro giuridico che non ha fornito una protezione adeguata al richiedente • Insufficiente considerazione da parte della giurisprudenza nazionale : situazioni di consenso non valido a causa di abuso di vulnerabilità ; e la reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale • Interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dal codice penale che porta all’archiviazione del caso da parte della polizia • Rifiuto di effettuare una valutazione contestuale dei fatti tenendo conto lo stato psicologico del ricorrente in concreto che ha portato la polizia a concludere che non sussisteva alcun reato grave di abuso sessuale • Ricorso ad un’autorità giudiziaria non consentito dal diritto interno

    Preparato dal Registro. Non vincola la Corte.

    STRASBURGO

    20 giugno 2024

    Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrebbe subire aggiustamenti di forma.

    Nel caso Z c. Repubblica Ceca,

    La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sezione quinta), riunita in una camera composta da :

    Mattias Guyomar , presidente ,
    Lado Chanturia,
    Carlo Ranzoni,
    Martiņš Mits,
    Stéphanie Mourou-Vikström,
    Maria Elosegui,
    Kateřina Šimáčková , giudici ,
    e Victor Soloveytchik, segretario di sezione ,

    Visto :

    il ricorso (n . 37782/21 ) contro la Repubblica ceca e di cui una cittadina di tale Stato, la sig.ra Z (“ la ricorrente ”), ha proposto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali Libertà (“ la Convenzione ”) del 20 luglio 2021,

    la decisione di sottoporre la richiesta all’attenzione del governo ceco (” il Governo “),

    la decisione di non rivelare l’identità del richiedente,

    le osservazioni delle parti,

    Dopo aver deliberato in camera privata il 28 maggio 2024,

    Rende la seguente sentenza, adottata in data odierna :

    INTRODUZIONE

    1. Il caso riguarda la presunta mancanza di un quadro giuridico sufficiente per consentire l’incriminazione e la repressione degli atti sessuali non consensuali che il ricorrente afferma di aver subito per mano di un sacerdote, e la presunta mancanza di indagini efficaci sulle affermazioni del ricorrente. (Articoli 3 e 8 della Convenzione).

    IN REALTÀ

    2. Il ricorrente è nato nel 1981 e vive a Volyně. Lei era rappresentata dall’avvocato D. Bartoň.

    3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, deputato Konůpka, del Ministero della Giustizia.

    4. I fatti della causa, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

    5 . Nell’ambito di una denuncia presentata nel marzo 2019 da un terzo, è stato affermato che negli anni ’90, quando era ancora minorenne, la ricorrente avrebbe subito atti sessuali da parte di un prete, VZ. Secondo l’indagine della polizia condotta Tra marzo e settembre 2019, questi atti potevano costituire il reato di abuso sessuale (pohlavní zneužívání) , ma il loro autore non è stato perseguito a causa dei termini di prescrizione. Il ricorso dinanzi alla Corte non riguarda questi eventi.

    6 . Nel 2003 la ricorrente entrò alla Facoltà di Teologia a Praga dove seguì, tra l’altro, i corsi tenuti dal sacerdote VK. Egli, avendo conquistato la sua fiducia, gli raccontò la sua esperienza con VZ nonché le difficoltà che aveva vissuto dopo. La ricorrente sostiene che, tra il 2008 e il 2009, approfittando di un periodo in cui è stata colpita psicologicamente dalla morte del padre, ma anche dal suo peggioramento dello stato di salute a seguito di un’operazione al cuore e a causa di una reazione post-traumatica all’abuso commesso da VZ (paragrafo 5 supra), VK l’ha aggredita sessualmente in diverse occasioni.

    7 . Nel 2009, il ricorrente portò la questione all’attenzione delle competenti autorità ecclesiastiche. Questi ordinavano a VK di rinunciare alle funzioni che ricopriva presso la facoltà di teologia e di abbandonare la comunità monastica da lui guidata, per recarsi in un monastero in Italia, poi in missione nella Repubblica Centrafricana. Le richieste di VK per il permesso di ritornare nella Repubblica Ceca sono state respinte e attualmente vive in un monastero in Italia.

    8. Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini su VZ (paragrafo 5 sopra), nel novembre 2019 la polizia ha avviato un’indagine contro VK.

    9 . Interrogata dalla polizia nel febbraio 2020 nell’ambito di questa indagine, la ricorrente ha dichiarato che VK era stata sua insegnante e relatrice della tesi presso la facoltà di teologia e che inizialmente aveva percepito i suoi contatti fisici come un tentativo di aiutarla e guarirla dal suo passato esperienza con VZ Lei ha riferito che queste azioni si sono però intensificate dopo la morte di suo padre, che VK aveva detto di voler sostituire. La ricorrente sosteneva che VK l’aveva esposta per la prima volta al tocco durante la sua permanenza in un convento nel giugno 2008 ; poi, ha tentato di penetrarla nel luglio 2008. Lei ha dichiarato in queste condizioni che allora aveva avuto molta paura, che si era sentita sporca e si era sentita in colpa, ma ha aggiunto che, considerando VK un’autorità e un padre spirituale, lei aveva ritenuto di non avere il diritto di difendersi e aveva temuto di non riuscire a portare a termine gli studi. Lei ha affermato che VK successivamente le ha toccato ripetutamente i genitali e le ha chiesto di masturbarsi, anche se dopo questi atti gli ha detto più volte che non era d’accordo, ma che non era in grado di difendersi attivamente.

    10 . Tra gennaio e maggio 2020 la polizia ha interrogato due sacerdoti informati del caso ; uno di essi affermava che i superiori dell’ordine religioso interessato si erano scusati con la ricorrente e le avevano offerto un aiuto economico. Nell’aprile 2020 la polizia ha contattato una donna di nazionalità slovacca, la cui dichiarazione scritta redatta nel 2007, secondo la quale VK si era comportata in modo inappropriato nei suoi confronti in passato, era allegata al fascicolo.

    11 . Nel maggio 2020, la polizia ha contattato VK in Italia. A causa del contesto della pandemia di Covid-19, lo ha contattato telefonicamente ed e-mail. Nella dichiarazione scritta inviata alla polizia ha sottolineato di non essere stato informato dei dettagli del procedimento penale né della natura del reato di cui era sospettato. Tuttavia, ha ammesso di aver commesso violazioni morali, ma ha sostenuto che il ricorrente aveva acconsentito al loro contatto fisico ; si dice tuttavia pronto, in caso di suo errore e qualora il suo comportamento dovesse essere qualificato come illecito, ad assumersene la responsabilità giuridica. Egli ha inoltre indicato di essersi scusato con la ricorrente, durante un incontro con lei nel giugno 2016 nonché in due lettere che le aveva scritto nel 2019, e di averle offerto una soluzione amichevole.

    12 . Con decisione del 1 giugno 2020 , la polizia ha archiviato il caso senza ulteriori azioni. Sulla base del codice penale n. 140/1961 , in vigore all’epoca dei fatti denunciati dal ricorrente, la polizia ha concluso che le azioni di VK, sebbene incompatibili con i suoi doveri e con la moralità, non costituivano un reato. Riteneva che non potessero essere qualificati come abuso sessuale ai sensi dell’articolo 243 di detto codice, dato che la ricorrente non era minorenne all’epoca dei fatti e che VK non poteva aver abusato della sua dipendenza poiché non era sotto il suo controllo (dozor) ; secondo la polizia non si trattava nemmeno di stupro (znásilnění) ai sensi dell’articolo 241 § 1, dato che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo gli atti sessuali, ma non durante . La polizia ha osservato che le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (sexuální nátlak) ai sensi del nuovo Codice penale n. 40/2009 , ma che questo era entrato in vigore solo il 1 gennaio 2010 , o dopo i fatti in questione.

    13. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo, in relazione al reato di stupro, che la polizia non aveva esaminato la questione della sua incapacità di difendersi e che VK aveva abusato della sua posizione di autorità ; affermava inoltre che non vi erano elementi per concludere che lei avesse acconsentito agli atti sessuali denunciati, non potendo intendere il silenzio come consenso. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, ha affermato di essere stata sotto il controllo di VK, che era il ” padre spirituale ” a cui ha confessato, nonché il direttore della sua tesi, e che quindi era dipendente da lui.

    14 . Il 15 luglio 2020, il procuratore distrettuale di Praga 6 ha respinto il ricorso del ricorrente, pur sottolineando di non aver minimizzato né le azioni di VK né la sofferenza del ricorrente. Egli riteneva che il ricorrente non fosse stato sotto il controllo di VK nel senso in cui questo termine è stato interpretato dalla giurisprudenza (vale a dire come il rapporto di un genitore nei confronti di un figlio, di un tutore nei confronti di un persona privata della capacità giuridica o un insegnante nei confronti di uno studente), e di non aver potuto difendersi (questo termine comprende stati di incoscienza, ebbrezza, sonno profondo, incapacità fisica, malattia mentale o maturità insufficiente che impediscono uno dalla comprensione del significato degli atti in questione).

    15 . Il 2 ottobre 2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del procuratore distrettuale di Praga 6, la procura municipale ha confermato le conclusioni di quest’ultimo, che riteneva debitamente motivate. Ammettendo che la ricorrente si sentiva dipendente da VK, egli sottolineava che ella era maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che le impedisse di esprimere i suoi desideri ; concluse che quindi ella in quel momento non era stata incapace di difendersi (di modo che VK non avrebbe potuto abusare di alcuna incapacità) e che il suo libero arbitrio non era stato limitato a causa di alcun controllo esercitato da VK

    16 . Il ricorrente ha presentato ricorso costituzionale, invocando gli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione di punire la commissione di atti sessuali non consensuali e di svolgere un’indagine efficace su tali atti. Sosteneva che le autorità penali non avevano qualificato correttamente le azioni di VK né stabilito tutte le circostanze rilevanti e che la mancanza di una qualificazione adeguata del comportamento patologico di VK le aveva impedito di andare avanti e di accedere alla guarigione interiore.

    17. Con decisione n. I. ÚS 3363/20 del 18 maggio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato il ricorso in questione irricevibile in quanto manifestamente infondato, ritenendo che la ricorrente esprimesse principalmente la sua insoddisfazione per le conclusioni delle autorità penali e che ha chiesto un risarcimento sotto forma di procedimento penale contro VK. La corte ha ricordato a questo proposito che non tutti i comportamenti non etici o socialmente inaccettabili costituiscono un reato e che una soluzione penale è un mezzo di ultima istanza riservato alle violazioni più gravi.

    IL QUADRO GIURIDICO RILEVANTE E LA PRASSI INTERNA

    IL QUADRO GIURIDICO INTERNO
    Il Codice Penale (L. n. 140/1961) in vigore fino al 31 dicembre 2009 e la relativa giurisprudenza
    18 . L’articolo 241 § 1 fornisce la seguente definizione di stupro :

    “ Qualsiasi persona che usa la violenza o la minaccia di violenza imminente per costringere (donutí) un’altra persona a un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, o abusa dell’incapacità altrui di difendersi ( bezbrannost ) per commettere tale atto. »

    19 . Nella sua decisione n. 7 Tdo 995/2010 del 1 settembre 2010 , la Corte Suprema ha osservato che la violenza o la minaccia di violenza imminente caratterizzava solo la prima delle due modalità di stupro definite nell’articolo 241 § 1, e che, in primo luogo, Nella seconda modalità, questo elemento è stato sostituito dall’abuso dell’incapacità altrui di difendersi.

    20 . Nella decisione n. 3 Tdo 929/2011 del 24 agosto 2011, la Corte Suprema ha indicato che vi era abuso dell’incapacità di difendersi quando la vittima si trovava – senza che questo stato fosse stato indotto dall’aggressore – nell’incapacità di esprimersi. la propria volontà riguardo ad un rapporto sessuale con l’aggressore, o di resistere alle azioni di quest’ultimo. Ciò è avvenuto in particolare quando la vittima era incosciente a causa di svenimento, consumo di alcol o malattia, quando dormiva profondamente o quando era incapace, sotto l’influenza di alcol o sostanze psicotrope, di valutare la situazione e il comportamento della persona aggressore. Una persona la cui condizione fisica non gli permetteva di difendersi o la cui malattia mentale gli impediva di comprendere il significato delle azioni dell’aggressore, o una persona la cui mancanza di maturità era considerata incapace di difendersi non gli permetteva di comprenderne l’importanza di resistenza al rapporto sessuale forzato.

    21 . Nella sezione 243, l’abuso sessuale è stato definito come segue :

    “ Chiunque, abusando della dipendenza di persona minore di anni 18 o di persona sottoposta alla sua autorità, conduce (prima) tale persona, è punito con la reclusione nel massimo di due anni ad avere rapporti sessuali extraconiugali o commette altri abusi di natura sessuale contro questa persona. »

    22. Nella sua decisione n. 8 Tdo 1494/2009 del 29 settembre 2010, la Corte Suprema ha indicato che una persona era sotto il controllo del suo aggressore quando quest’ultimo avrebbe dovuto controllarla e vegliare su di lei, come un genitore sul proprio figlio , un tutore su una persona incapace di agire, un educatore o insegnante su uno studente, ecc.

    Il Codice Penale (Legge n. 40/2009 ) entrato in vigore il 1° gennaio 2010 e la relativa giurisprudenza
    23 . Lo stupro è definito nell’articolo 185 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di altro grave danno per costringere un altro a compiere un atto sessuale, o abusa allo stesso fine dell’incapacità di difendersi dagli altri.

    2. Chiunque commette il fatto previsto dal comma 1 è punito con la reclusione da due a dieci anni.

    (a) costringere un’altra persona ad avere un rapporto sessuale o un altro atto sessuale paragonabile al rapporto sessuale ;

    (…) »

    Il termine di prescrizione è fissato in dieci anni, e in quindici anni quando lo stupro è stato commesso per costringere un’altra persona ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale analogo o se ha cagionato grave danno alla salute della vittima.

    24 . Emerge dalle sentenze della Suprema Corte (n . 11 Tdo 294/2014 del 26 marzo 2014, n . 6 Tdo 603/2018 del 30 maggio 2018, n . 8 Tdo 699/2021 del 4 agosto 2021 e n. 7 Tdo 1023 /2021 del 10 novembre 2021) che perché sussista “ violenza ” ai sensi dell’articolo 185 comma 1 del codice penale, non è necessario che la vittima opponga evidente resistenza fisica, ad esempio se se l’aggressore non gli ha dato la possibilità, o se la vittima si è arresa per stanchezza, paura o angoscia ( beznadějnost ). È sufficiente che l’aggressore abbia avuto la possibilità di percepire il mancato consenso della vittima ; infatti, quando la persona è paralizzata dallo stress o un blocco psicologico non le permette di parlare, il suo disaccordo può essere espresso in modo non verbale, attraverso il suo atteggiamento o la posizione (passiva, difensiva) del suo corpo.

    25 . Il reato di coercizione sessuale è definito dall’articolo 186 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o di altro reato grave, per costringere altri a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi, o che induce altri a tali comportamenti approfittando della propria incapacità di difendersi.

    2. Chiunque abusa della dipendenza altrui o della propria posizione e credibilità o dell’influenza che ne deriva per indurre altri ad avere rapporti sessuali, a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi.

    (…)

    5. (…) Chiunque

    a) commette l’atto di cui al paragrafo 1 nei confronti di un minore di età inferiore a 15 anni, oppure

    b) con tale atto arreca grave danno alla salute. »

    Il termine di prescrizione è fissato in cinque anni per gli atti definiti dai commi 1 e 2, e in quindici anni in presenza delle circostanze di cui al comma 5.

    26 . Nella decisione n. 3 Tdo 1296/2013 del 29 gennaio 2014, la Corte Suprema ha distinto la nozione di “incapacità di difendersi “, che caratterizza lo stupro e viene definita come la situazione in cui la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà. riguardante un rapporto sessuale con l’aggressore o non è in grado di resistere alle sue azioni, della nozione di ” dipendenza “, che caratterizza la coercizione sessuale ed è definita come la situazione in cui la vittima non può decidere liberamente e si sottomette all’aggressore perché dipende da lui in una certa misura. L’abuso di posizione e la conseguente credibilità o influenza è un concetto più ampio poiché comprende anche i rapporti tra l’aggressore e la vittima che non si basano su una situazione di controllo e in cui l’aggressore, per il solo fatto della sua posizione rispetto a -nei confronti della vittima, ne suscita la fiducia o esercita autorità su di lei e ne abusa per ottenere contatti sessuali.

    Sono stati considerati tali i rapporti tra il guaritore e il suo paziente, il primario clinico e il suo assistente personale (decisione n . 8 Tdo 1415/2013 del 17 luglio 2014), l’allenatore di atletica leggera e l’allenato (decisione n. 8 Tdo 783/2017 del 20 settembre 2017), un prete cattolico e un parrocchiano o sagrestano (decisione n. 6 Tdo 450/2017 del 27 settembre 2017).

    Il progetto di riforma del diritto penale
    27 . Attualmente, le autorità nazionali stanno valutando la possibilità di modificare il codice penale e di adottare una nuova definizione di stupro. A tal fine, il Ministero della Giustizia ha presentato al Governo, nell’autunno 2023, un disegno di legge che abbandona il concetto di stupro come rapporto sessuale forzato e che lo intende come rapporto sessuale non consensuale (secondo l’approccio “ non consensuale”). . è no “). Questo disegno di legge propone inoltre di introdurre un nuovo reato di violenza sessuale che copra i reati sessuali senza penetrazione.

    28 . È inoltre prevista la modifica del codice di procedura penale. Tra le modifiche proposte c’è la possibilità per la vittima di un reato di chiedere che la decisione con cui è stato archiviato il caso venga riesaminata dal Procuratore Supremo e poi, se necessario, da un giudice. Quest’ultimo potrebbe annullare la decisione di archiviare il caso senza ulteriori provvedimenti e ordinare la prosecuzione delle indagini, lo svolgimento di determinati atti investigativi o il chiarimento di determinati fatti.

    DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
    29 . La Corte fa riferimento ai testi citati nella JL c. Italia ( n. 5671/16 , §§ 63-69, 27 maggio 2021), in particolare alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2014 nei confronti dei primi dieci Stati che l’hanno ratificato . La Repubblica Ceca ha firmato la Convenzione di Istanbul il 2 maggio 2016 ma finora non l’ha ratificata.

    30 . Il 21 settembre 2023, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), organismo specializzato indipendente incaricato di garantire l’attuazione, da parte delle Parti, della Convenzione di Istanbul, ha pubblicato il 4° rapporto generale sulle sue attività, che copre il periodo da gennaio a dicembre 2022. I passaggi rilevanti di questo rapporto recitano come segue :

    “ Diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro

    La criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro, da parte degli Stati parti della convenzione è caratterizzata da numerose differenze nelle definizioni, nell’ambito della protezione, nel comportamento criminalizzato, nelle sanzioni applicate e nelle circostanze aggravanti e attenuanti. Le attività di monitoraggio del GREVIO mostrano che ad oggi esistono quattro diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro. Uno di questi richiede l’uso della forza, della coercizione o dello sfruttamento di una vulnerabilità. Osserviamo anche un approccio a due livelli, che da un lato richiede l’uso della forza, della minaccia o della coercizione, ma che riconosce anche un altro reato basato interamente sull’assenza di consenso. Un terzo approccio, noto anche come “no significa no !” », non richiede l’uso della forza, minacce o coercizione, ma richiede la prova che l’atto sessuale è stato commesso contro la volontà della persona. Nel quarto approccio, informalmente descritto come ” solo sì significa sì”, ma noto anche come modello del “consenso affermativo”, è necessaria la partecipazione volontaria di entrambe o di tutte le parti affinché un atto sessuale non venga incriminato.

    Leggi basate sull’uso della forza, della coercizione o della minaccia

    Il tradizionale approccio criminale alla violenza sessuale si basava su definizioni basate esclusivamente sull’uso della forza, delle minacce, della coercizione o dell’intimidazione. Non mirava a tutelare l’autonomia sessuale, ma piuttosto si ispirava a regole religiose e/o morali di condotta sessuale. (…) Poiché le leggi basate sull’uso della forza o della coercizione rivelano una maggiore preoccupazione per l’accusato che per la vittima e tradiscono la convinzione persistente che le false accuse di stupro siano facili da formulare, ma difficili da confutare, hanno avuto un impatto negativo impatto negativo sulla definizione di norme per l’amministrazione delle prove e delle procedure. (…)

    La maggior parte delle definizioni basate sulla forza si riferiscono all’uso della violenza o alla minaccia di violenza (come in Francia, Italia e Paesi Bassi) o all’andare contro la volontà della persona che utilizza la forza (come in Estonia) o la coercizione (Romania). Ciò premesso, va osservato che in tutte le giurisdizioni, comprese quelle in cui la definizione giuridica di violenza è basata sulla forza, le situazioni che invalidano il consenso sono riconosciute anche nel diritto penale o prese in considerazione dalla giurisprudenza. Alcune forme di invalidazione del consenso si riferiscono allo stato di impotenza della vittima, della cui vulnerabilità è stata “approfittata” o “abusata”. Questo stato di impotenza è legato nella maggior parte dei casi a una forma di incoscienza dovuta all’alcol, alle droghe o alla situazione particolare della vittima (malattia mentale o disabilità, detenzione in una forma o nell’altra). (…) Pertanto, i riferimenti all’incapacità delle vittime di dare il consenso sono presenti in tutte le definizioni, sia basate sulla forza che sul consenso, risparmiando loro così di dover dimostrare di aver opposto resistenza. Tuttavia, gli esperti nazionali hanno notato che i tribunali non hanno interpretato la questione della mancanza di consenso in modo coerente e che il livello delle prove richieste è rimasto elevato, portando spesso a vittimizzazione secondaria.

    L’approccio a due livelli

    Nell’approccio a due livelli, una disposizione che richiede l’uso della forza e una disposizione che richiede l’elemento della mancanza di consenso coesistono in parallelo. La prima prevede però una pena detentiva più severa della seconda. Tuttavia, in un modello che riconosce solo “un unico reato”, le minacce o la violenza rafforzano la gravità dell’atto illecito come elementi aggiuntivi, ma non sono costitutivi dell’atto come nel caso dell’approccio dualistico. Nei suoi rapporti di valutazione di base, il GREVIO ha ritenuto che il fatto che l’atto sia avvenuto senza il consenso della vittima dovrebbe determinare la sanzione, indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato commesso da qualcuno che ha usato violenza o abusato della propria autorità sulla persona vittima, per esempio. Tuttavia, quando al fatto si accompagnavano violenze e abusi o altre circostanze particolarmente traumatiche, occorreva considerare le circostanze aggravanti affinché la sanzione fosse proporzionata alla gravità del fatto. (…)

    L’approccio “ No significa No ! ” »

    L’approccio “ no significa no ! ”. » si basa sul postulato che il rapporto sessuale è consensuale finché nessuna delle parti ha detto “ no ”. Questo approccio criminalizza gli atti sessuali commessi “ contro la volontà di una persona ”. Il grado di resistenza, verbale o non verbale, viene utilizzato per determinare se la vittima ha acconsentito agli atti sessuali. L’approccio “no significa no ! ”. » presuppone il consenso, a meno che questo non sia revocato – esplicitamente o implicitamente – dalla vittima. Spetta quindi all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’atto è avvenuto contro la volontà del denunciante. In altre parole, l’accusa deve convincere gli inquirenti (il giudice o la giuria) che il denunciante ha informato l’accusato di non voler prendere parte ad atti sessuali. Può trattarsi di resistenza espressa verbalmente o attraverso gesti o comportamenti inequivocabili come allontanarsi, piangere, cercare di allontanarsi, ecc. In altri termini, quando l’accusa non riesce a dimostrare che la vittima ha espresso, verbalmente o non verbalmente, un “no”, la prova dell’elemento costitutivo del reato sarà considerata mancante, e l’imputato non sarà quindi ritenuto penalmente responsabile. . (…) Sul piano pratico, gli esperti hanno attirato l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di questo approccio, il rischio era che la vittima si caricasse il peso di aver rifiutato proposte sessuali verbali o non verbali o di aver evitato violenza sessuale, piuttosto che attribuire all’autore del reato l’onere di garantire che l’altra persona abbia accettato di prendere parte all’atto sessuale. In particolare, vi era il rischio che il procedimento penale si concentrasse principalmente sulla vittima e prestasse eccessiva attenzione al suo comportamento. (…)

    L’ approccio “ solo sì significa sì ”.

    L’approccio “solo sì significa sì”, noto anche come “standard del consenso affermativo”, equipara il consenso a un atto sessuale al “ consenso affermativo e liberamente prestato”. Enfatizza l’espressione affermativa, sia verbale che non verbale. Il consenso è considerato un “accordo”, espresso tra le parti sulla base della libera volontà. Secondo i suoi sostenitori, la differenza tra rapporto sessuale e stupro è semplicemente se una persona vuole o meno fare sesso. Ritengono inoltre che non spetti alla persona dire di no, ma spetta all’altra persona ascoltare se dice di sì. Questo approccio è stato incorporato nelle leggi che criminalizzano i rapporti sessuali con una persona “ che non partecipa volontariamente ” o “ che non ha dato il consenso ”. I suoi sostenitori ritengono in particolare che la passività, il silenzio, l’assenza di protesta o l’assenza di resistenza non possano essere assimilati al consenso. In questo approccio, il consenso affermativo deve essere coerente durante tutta l’attività sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento. In definitiva, il passaggio da “no significa no !” » a “solo sì significa sì”, corrisponde a un’evoluzione nel modo in cui la società, e in particolare l’ordinamento giuridico, concepisce il processo di consenso agli atti sessuali. In questo sviluppo, il sesso è visto come un atto al quale entrambe le parti devono acconsentire volontariamente. Gli approcci al consenso affermativo forniscono regole più chiare per le parti che corrono il rischio di commettere o essere vittime di violenza sessuale, nonché per coloro che sono responsabili delle indagini e dei procedimenti giudiziari su tali questioni. (…)

    (…) per il GREVIO, l’approccio del consenso affermativo è più in linea con lo spirito della convenzione nel suo insieme e con l’obiettivo generale di migliorare la prevenzione, la protezione e l’azione penale. In effetti, l’approccio “solo sì significa sì” ha maggiori probabilità di avere un impatto sulla prevenzione e di sensibilizzare la società sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere, che spesso vengono espressi quando si tratta di stupro e violenza sessuale. »

    31. Nella sua Raccomandazione generale n. 33 sull’accesso delle donne alla giustizia (pubblicata il 3 agosto 2015), il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) ha ricordato che, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le donne Forme di discriminazione contro le donne, gli Stati parti hanno l’obbligo di garantire alle donne l’accesso alla protezione e ai rimedi offerti dal diritto penale e di garantire che non siano discriminate nell’ambito di questi sistemi, né come vittime né come autori (paragrafo 47).

    32. Nella sua Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne (pubblicata il 26 luglio 2017), la CEDAW ha raccomandato agli Stati parti di garantire che la definizione dei crimini di natura sessuale, compreso lo stupro coniugale e lo stupro amoroso, sia basata sulla l’assenza di consenso volontario e tiene conto delle circostanze coercitive (paragrafo 29).

    DIRITTO PERTINENTE DELL’UNIONE EUROPEA
    33. Il 1° giugno 2023, a seguito di un voto del Consiglio, l’Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul (paragrafo 29 supra), che è entrata in vigore per l’Unione europea il 1° ottobre 2023.

    34 . L’8 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, volta a garantire un livello minimo di protezione in tutta l’Unione europea contro tale violenza.

    Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su questa proposta della Commissione europea. Il testo approvato prevede prescrizioni di prevenzione che mirano, in primo luogo, a sensibilizzare sul ruolo essenziale del consenso nei rapporti sessuali e, in secondo luogo, a favorire l’adozione di misure mirate di prevenzione dello stupro.

    POSTO

    SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE
    35. La ricorrente lamenta un’interpretazione restrittiva da parte delle autorità degli elementi costitutivi dei reati di stupro e abuso sessuale previsti dal codice penale n. 140/1961 e che tale quadro giuridico era insufficiente per punire efficacemente i reati di cui ella sostiene è stata la vittima, così come la mancanza di indagini efficaci sulle sue discutibili accuse di violenza sessuale.

    36. Ella invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione, che nelle parti pertinenti sono così formulati :

    Articolo 3

    “ Nessuno può essere sottoposto a tortura o a… trattamenti inumani o degradanti. »

    Articolo 8

    “ 1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata (…). »

    Sulla ammissibilità
    37. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo previsto dall’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

    Sullo sfondo
    Argomenti delle parti
    ha) Il candidato

    38 . La ricorrente ritiene che l’indagine condotta in questo caso sia stata viziata da numerose lacune e che le autorità non abbiano fatto luce su tutti gli elementi rilevanti. In particolare la polizia non ha cercato di stabilire se lei avesse acconsentito ai contatti sessuali in questione e si è accontentata di una dichiarazione scritta di VK, senza tentare di interrogarla durante le sue visite nella Repubblica ceca o in videoconferenza. Né la polizia avrebbe cercato di identificare altre “ figlie spirituali ” di VK, che avrebbero potuto testimoniare o addirittura diventare vittime, né di ottenere le informazioni raccolte dalle autorità ecclesiastiche.

    39 . La ricorrente sottolinea inoltre che, sebbene potessero esserci ragioni di natura psicologica, legate alle sue esperienze passate (paragrafo 5 supra), in grado di spiegare perché non ha opposto resistenza attiva alle azioni di VK, le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo stato psichico o della sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (si riferisce a questo riguardo a C. c. Romania , n . 47358/20 , § 82, 30 agosto 2022). Allo stesso modo, le autorità non hanno esaminato se avesse subito gravi danni alla salute a causa delle azioni di VK.

    40 . Secondo la ricorrente, le autorità non hanno tenuto conto dei vari fattori che la rendevano vulnerabile, vale a dire : la sua fragile salute e la morte di suo padre (paragrafo 6 supra), la sua passata esperienza con VZ, nonché il suo rapporto di dipendenza e sottomissione nei confronti di VK, che era il suo direttore della memoria, la sua guida spirituale e il suo confessore, e da cui, secondo lei, risultava uno squilibrio di poteri tra loro. Ritiene inoltre che non vi fosse nulla nel fascicolo che suggerisse che fosse attratta da VK, né interessata ad una relazione sessuale, e nemmeno consenziente, contrariamente a quanto insinuava la polizia ; sostiene al riguardo che la legge non impone alla vittima di un reato sessuale di esprimere il proprio dissenso in modo continuativo.

    41. Il ricorrente non condivide l’opinione del Governo secondo cui alcune constatazioni delle autorità avrebbero potuto dargli parziale soddisfazione (paragrafo 48 sopra). Rileva a questo proposito che le autorità penali hanno concluso che il comportamento di VK non era sufficientemente grave da costituire un reato, e che le autorità religiose non hanno ritenuto che i fatti fossero contrari alle leggi nazionali o alle norme ecclesiastiche.

    42 . Infine, la ricorrente contesta l’argomento del Governo secondo cui la giurisprudenza esistente non permetteva alle autorità di concludere che VK avesse abusato della sua incapacità di difendersi o che fosse stata sotto il suo controllo (paragrafo 48 sopra). Secondo lei, le autorità non potevano esimersi dalla loro responsabilità con il pretesto che la giurisprudenza si limitava a fornire definizioni generali degli elementi costitutivi del reato e non si era pronunciata su un caso sostanzialmente identico al suo. Ritiene che, anche ammettendo che la pratica interna esistente nel 2008 fosse restrittiva al punto da non consentire che le azioni di VK fossero qualificate come stupro o abuso sessuale (il che secondo lei significherebbe che lo Stato non ha adempiuto al proprio obbligo di criminalizzare tutti coloro che non sono -atti sessuali consensuali), le autorità avrebbero dovuto giungere a una tale interpretazione in applicazione della giurisprudenza della Corte, e in particolare del caso MC c. Bulgaria ( n. 39272/98 , CEDU 2003 – XII).

    B) Il governo

    43. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il Governo è del parere che, dato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in questa materia, non sono necessariamente tenuti ad adempiere al loro obbligo positivo di criminalizzare tutti gli atti sessuali non consensuali sotto un unico reato. (tipicamente stupro). Sottolinea che nel caso di specie i fatti denunciati dal ricorrente rientravano nel codice penale in vigore fino al 31 dicembre 2009 (legge n. 140/1961 ), che definiva diversi reati sessuali, tra cui lo stupro e l’abuso sessuale. Egli sostiene che nessuno di questi reati richiedeva necessariamente che l’ autore avesse usato violenza o minaccia di violenza o che la vittima avesse opposto resistenza fisica ; secondo lui, infatti, lo stupro poteva essere commesso anche approfittando dell’incapacità della vittima di difendersi, e la definizione di abuso sessuale era addirittura priva di qualsiasi riferimento ad un elemento di violenza (paragrafi 18-19 supra).

    44. Il Governo sostiene inoltre che nella Repubblica ceca la situazione si sta evolvendo verso la criminalizzazione di uno spettro più ampio di reati sessuali, con termini di prescrizione più lunghi, vale a dire verso un miglioramento della capacità delle autorità di rispondere adeguatamente a questi reati attacchi. Osserva in particolare che, dall’entrata in vigore del nuovo codice penale nel 2010, la definizione di stupro comprende la minaccia di violenza, anche se non imminente, nonché la minaccia di un altro attacco grave, e comprende qualsiasi atto sessuale (e non solo rapporti sessuali non consensuali o atti simili ai rapporti sessuali). Aggiunge che è stato introdotto un nuovo reato di coercizione sessuale che, essendo definito anche da un abuso, da parte dell’autore, della sua posizione e dalla conseguente credibilità o influenza, può riguardare il rapporto tra un sacerdote e un parrocchiano (commi 25-26 sopra). Secondo il Governo, dalla giurisprudenza della Corte Suprema risulta anche che, per concludere che vi sia stata violenza ai sensi dell’articolo 185 § 1 del nuovo codice penale, non è necessario che la vittima mostri un’evidente resistenza fisica ma è sufficiente che l’autore del reato abbia potuto percepire la mancanza di consenso della vittima (paragrafo 24 supra).

    45. Per quanto riguarda l’indagine svolta nel caso di specie, il Governo sostiene che è stata aperta tempestivamente e condotta con diligenza e serietà. Ritiene che sia stata raccolta una grande quantità di prove, compresa la dichiarazione del ricorrente (paragrafo 9 supra) e una dichiarazione scritta di VK, che secondo il Governo non poteva essere interrogato a causa della pandemia (paragrafo 11 supra), e ritiene che che tali prove stabilivano tutte le circostanze rilevanti.

    46. ​​​​Il Governo ritiene inoltre che, non essendo né minorenne né molto giovane, non affetto da malattie mentali e non essendo collocato in un istituto, il ricorrente non si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza della Corte . Ritiene che in ogni caso le autorità abbiano tenuto sufficientemente conto della sua situazione individuale e abbiano mostrato sensibilità e rispetto nei suoi confronti, evitando qualsiasi stigmatizzazione o vittimizzazione secondaria.

    47. Per quanto riguarda l’esistenza di elementi di coercizione nel caso di specie, il Governo sostiene che alcune dichiarazioni della ricorrente suggerivano, almeno in una certa misura, che i suoi contatti sessuali con VK fossero consensuali. Inoltre, il Governo invita la Corte a prendere in considerazione la natura molto specifica del rapporto tra VK e il ricorrente, vale a dire tra un sacerdote e un credente, che distingue il caso di specie da quelli esaminati dalla Corte ad oggi. Ritiene infatti che il fatto che la ricorrente si sentisse sotto l’influenza di VK come autorità spirituale fosse la manifestazione della sua libertà di religione, che esercitava di sua spontanea volontà, e ritiene che ciò non avvenga né per la né alle autorità nazionali né alla Corte di valutare se e in quale misura la ricorrente fosse realmente soggetta, nel senso religioso del termine, al suo “ padre spirituale ” (sul punto il Governo si riferisce alla sentenza Skugar e altri c. Russia (dec. ), n . 40010/04 , 3 dicembre 2009). Aggiunge che taluni argomenti avanzati dal ricorrente riguardo allo squilibrio di poteri nella loro relazione farebbero pensare che qualsiasi atto sessuale tra un sacerdote e una persona credente sarebbe necessariamente non consensuale e dovrebbe quindi costituire un reato, cosa che egli non può accettare.

    48 . Il Governo osserva infine che al termine dell’indagine, le autorità nazionali hanno concluso che le azioni di VK non costituivano abuso sessuale o stupro, considerando che il ricorrente non si trovava in una situazione di incapacità di difendersi (di cui VK avrebbe abusato), né sotto il controllo di VK, come interpretati dalla giurisprudenza. Egli ritiene che una conclusione opposta sarebbe stata incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione e con l’esigenza di prevedibilità del diritto penale. Il Governo rileva inoltre che nelle motivazioni delle loro decisioni, le autorità hanno descritto il comportamento di VK come non etico ed immorale, che secondo esso era atto ad accogliere in parte le richieste presentate dalla ricorrente nel suo ricorso costituzionale (paragrafo 16 sopra). In questo contesto, il Governo ritiene che non sia senza importanza che siano state adottate misure nei confronti di VK da parte delle autorità ecclesiastiche, che alla ricorrente sia stato offerto un accordo amichevole e che abbia ricevuto delle scuse (paragrafi 7, 10 e 11 sopra). Il Governo osserva infine (riferendosi al caso DK c. Italia , n. 14260/17 , § 88, 1 dicembre 2022 ) che il ricorrente non ha adito i tribunali civili.

    Valutazione della Corte
    49. La Corte ricorda innanzitutto che lo stupro e la violenza sessuale grave costituiscono trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che coinvolgono anche valori fondamentali e aspetti essenziali della ” vita privata ” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione ( Y c. Bulgaria , n. 41990/18 , §§ 63-64, 20 febbraio 2020 e i casi ivi citati). Conformemente a tale giurisprudenza, ritiene che gli atti di violenza sessuale lamentati dalla ricorrente siano sufficientemente gravi da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che le denunce da lei sollevate possano essere esaminate congiuntamente sulla base degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    ha) Principi generali

    50 . La Corte rileva che i principi generali applicabili in materia sono stati enunciati, in particolare, nella causa M.C. Bulgaria ( n. 39272/98 , §§ 149-152, CEDU 2003 – XII). Ricorda in particolare che tra gli obblighi positivi che gravano sugli Stati ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione figura l’obbligo di adottare disposizioni penali che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non oppone resistenza fisica ( MGC c. Romania , n . 61495/11 , § 59, 15 marzo 2016, Z c. Bulgaria , n . 39257/17 , § 67, 28 maggio 2020, e JL c. Italia , n . 5671/16 , § 117 , 27 maggio 2021), e di applicare effettivamente tali disposizioni attraverso indagini e procedimenti penali efficaci ( MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 153 e 166, e BV c. Belgio , n. 61030/08 , § 55, 2 maggio , 2017).

    51. Infatti, gli obblighi positivi inerenti agli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono, innanzitutto, la creazione di un quadro legislativo e regolamentare che consenta di tutelare adeguatamente gli individui contro gli attacchi alla loro integrità fisica e morale, in particolare, per atti gravi quanto lo stupro, attraverso l’adozione di disposizioni penali effettive e la loro effettiva applicazione nella pratica ( MC c. Bulgaria , sopra citata, § 150, e JL c. Italia , sopra citata, § 118).

    52 . Riguardo a tale obbligo materiale, la Corte ha ammesso nella sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata, § 154) che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i mezzi per garantire un’adeguata protezione contro lo stupro. Ha osservato in questo contesto che il requisito secondo cui la vittima deve resistere fisicamente non è più valido nella legislazione dei paesi europei e che sebbene, in molti di questi paesi, la definizione di stupro menzioni ancora l’uso della violenza o la minaccia di violenza da parte aggressore, giurisprudenza e dottrina hanno piuttosto considerato l’assenza del consenso, e non l’uso della forza, come elemento costitutivo del reato di stupro. La Corte si è quindi detta convinta che qualsiasi approccio rigido alla repressione dei reati di natura sessuale, che consista, ad esempio, nel richiedere in tutti i casi la prova dell’esistenza di resistenza fisica, rischierebbe di portare all’impunità degli autori di alcuni tipi di reati stupro e quindi compromettere l’effettiva tutela dell’autonomia sessuale dell’individuo. In conformità con le norme e le tendenze contemporanee in materia, inclusa quella di considerare l’assenza di consenso come elemento costitutivo essenziale dello stupro e della violenza sessuale, la Corte ha quindi concluso che gli Stati hanno l’obbligo di criminalizzare e di reprimere efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale. atto, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica ( ibid. , §§ 157-166).

    53 . La Corte ricorda poi che gli articoli 3 e 8 della Convenzione impongono anche agli Stati un obbligo procedurale positivo. Pertanto, quando una persona sostiene in modo giustificabile di essere stata vittima di atti contrari a tali disposizioni, le autorità nazionali devono svolgere un’indagine ufficiale efficace in grado di consentire l’accertamento dei fatti nonché l’identificazione e, se del caso, la punizione di tali persone. responsabile. Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultati. Se tale esigenza non richiede che tutti i procedimenti penali si concludano con una condanna, o anche con l’imposizione di una pena specifica, le autorità giudiziarie nazionali non devono in nessun caso essere disposte a consentire attacchi all’integrità fisica e alla moralità degli individui, per preservare la fiducia del pubblico nella rispetto del principio di legalità e di evitare qualsiasi apparenza di complicità o di tolleranza di atti illeciti (si vedano, tra gli altri, JL c. Italia , sopra citata, § 118, e N.Ç. c. Turchia , n . 40591/11 , § 96, 9 febbraio 2021).

    B) Applicazione di questi principi al caso di specie

    54 . La Corte osserva innanzitutto che all’epoca in cui furono commessi gli atti denunciati dal ricorrente, vale a dire nel 2008-2009, i reati erano definiti dalla legge n. 140/1961 (il codice penale). Secondo l’articolo 241 di questo codice, lo stupro può essere commesso sia mediante l’uso della violenza sia con la minaccia di violenza imminente, utilizzata per costringere la vittima ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, oppure abusando dell’incapacità della vittima di difendersi. (paragrafo 18 supra ) . Inoltre, questo codice ha definito all’articolo 243 il reato di abuso sessuale, punito meno severamente e suscettibile di essere commesso, attraverso l’abuso di una situazione di dipendenza, sia su una persona minore di 18 anni sia su una persona sotto controllo dell’aggressore (paragrafo 21 sopra).

    55. Nel caso di specie, la polizia ha concluso che non vi era stato alcuno stupro sulla base del fatto che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo atti sessuali, ma non durante (paragrafo 12 Sopra). La ricorrente non contesta tali motivi, ma sostiene, invece, che le autorità nazionali avrebbero comunque dovuto qualificare gli atti commessi da VK come stupro poiché, secondo lei, egli aveva abusato della sua incapacità di difendersi, o, in mancanza quello, di abuso sessuale, poiché lei era presumibilmente sotto il suo controllo e lui ha abusato della sua dipendenza (paragrafo 42 supra). Ella afferma a questo proposito che le autorità avrebbero dovuto tenere conto delle circostanze specifiche del caso – in particolare la sua precedente esperienza di abuso, la fragilità del suo stato di salute, colpito tra l’altro dalla morte del padre, e la particolarità del suo rapporto con VK, che era stato il suo direttore della tesi e che considerava la sua guida spirituale -, cosa che secondo lei la rendeva incapace di opporsi attivamente alle azioni di VK. Sottolinea a questo proposito che le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo comportamento stato psicologico o la sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (punti 39 e 40 supra) .

    56. Per la Corte, la questione nella presente causa è determinare se le autorità hanno agito in conformità con i loro obblighi positivi, quali derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, di garantire una protezione effettiva al ricorrente contro i comportamenti non consensuali atti sessuali che afferma di aver subito. Rilevando che la ricorrente non mette esplicitamente in discussione, nelle sue osservazioni (paragrafi 38-42 supra), il testo della legge esistente all’epoca dei fatti, la Corte deve esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’approccio delle autorità in l’interpretazione dei fatti e del contesto giuridico nel caso di specie è stata carente al punto da violare gli obblighi positivi incombenti sullo Stato convenuto.

    57. La Corte rileva a questo riguardo che, nel caso di specie, la polizia sembra aver ritenuto che, affinché le azioni di VK fossero riprovevoli, la ricorrente avrebbe dovuto esprimere la sua opposizione durante tali atti. Il fatto che lei lo abbia espresso successivamente , anche a più riprese (paragrafi 9 e 12 supra), così come l’ipotesi che VK potesse essersi sbagliata e ritenere che lei avesse acconsentito (paragrafo 11 supra), non sembrano essere stati di alcuna importanza agli occhi delle autorità, così come il fatto che la ricorrente possa aver avuto motivi per rimanere passiva, o per non opporsi a VK a causa della sua posizione di autorità, senza acconsentire agli atti subiti. In effetti, nonostante le affermazioni del ricorrente in tal senso, le autorità non hanno ritenuto necessario effettuare una valutazione contestuale della credibilità delle dichiarazioni rese e una verifica di tutte le circostanze circostanti (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 177 ). In particolare, sarebbe stato senza dubbio importante prendere in considerazione lo stato psicologico della ricorrente, se non altro per determinare se soffrisse di una possibile reazione post-traumatica all’abuso che afferma di aver subito in precedenza ; poi, le autorità non hanno esaminato sufficientemente la questione se e, in caso affermativo, in quale misura, il ricorrente si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità e dipendenza da VK. Le autorità del pubblico ministero si accontentano di concludere che il ricorrente non era stato in grado di farlo difendersi ai sensi del diritto interno e della giurisprudenza (paragrafi 14 e 15 supra).

    58. La Corte è consapevole che questa giurisprudenza, così come esisteva all’epoca dei fatti, riconosceva che, in determinate situazioni, a causa di uno stato di impotenza dovuto ad esempio all’alcol, alle droghe, alla malattia o alla disabilità, la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà o difendersi (paragrafo 20 supra). Ad avviso della Corte, tale approccio riflette tuttavia un’insufficiente considerazione delle situazioni di consenso invalido dovuto ad abuso di vulnerabilità e, più in generale, della reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale. È alla luce di questa interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dalla legge n. 140/1961 che le autorità inquirenti hanno deciso di archiviare il caso senza ulteriori azioni (cfr. MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 170 -174). Pertanto, la decisione finale in questo caso è avvenuta durante la fase preparatoria del procedimento penale, senza che il caso fosse sottoposto ad un tribunale, poiché il diritto interno non consente al ricorrente di presentare ricorso dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

    59. A questo proposito, la Corte rileva che la più recente giurisprudenza della Corte Suprema, relativa al nuovo codice penale, sembra fornire una risposta più adeguata al riguardo (paragrafo 24 supra).

    60. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, come definito nel codice penale in vigore all’epoca dei fatti (paragrafi 21 e 54 supra), la Corte osserva che le autorità nel caso di specie hanno concluso che il ricorrente non era stato sotto il controllo di VK, nel senso in cui tale termine è stato interpretato dalla giurisprudenza, e che la sua libera volontà non era stata limitata, poiché era una persona maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che gli impedisse di esprimere la sua volontà (paragrafi 14-15 sopra). La constatazione delle autorità secondo cui la ricorrente poteva aver sentito una certa dipendenza da VK (paragrafo 15 supra) non le ha indotte ad approfondire la loro analisi. Secondo la Corte, tale approccio, che consiste, in sostanza, nel rifiutare la valutazione contestuale dei fatti tenendo conto dello stato psicologico della ricorrente in concreto , e non solo del fatto che era una persona adulta, era fallendo.

    61. La Corte rileva inoltre che le autorità hanno ritenuto nel caso di specie che, sulla base del nuovo codice penale entrato in vigore successivamente ai fatti in questione, le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (paragrafo 12 in fine supra) ; ciò sembra confermato dalla giurisprudenza in materia (punto 26 in fine ).

    62. Ne consegue che l’approccio delle autorità nel caso di specie non era idoneo a garantire al ricorrente una protezione adeguata. Di conseguenza, la Corte ritiene che lo Stato convenuto sia venuto meno agli obblighi positivi che gli erano imposti, almeno a partire dall’adozione nel 2003 della sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata), di applicare effettivamente un sistema penale idoneo a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati dal ricorrente. Essa ricorda a questo proposito che non è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale del presunto aggressore (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 168) e che la sua constatazione di cui sopra non può quindi essere interpretata come un giudizio sulla colpevolezza di VK o come invito alla riapertura delle indagini in questo caso.

    63. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che vi è stata, nel caso di specie, una violazione degli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
    64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :

    “ Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, , solo soddisfazione. »

    Peccato
    65. La ricorrente chiede 30.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di aver subito in particolare a causa del fatto che le azioni di VK non sono state adeguatamente classificate e perseguite dalle autorità.

    66. Il Governo sostiene che, per essere giusti, l’importo stanziato sotto questa voce dovrebbe riflettere sia la gravità delle violazioni constatate sia la giurisprudenza pertinente.

    67. La Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un certo danno morale a causa delle violazioni constatate dei suoi diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione. Ritiene che gli dovrebbero essere riconosciuti 25.000 euro per il danno morale.

    Commissioni e spese
    68. La ricorrente chiede EUR 7.058 per costi e spese da lei sostenuti, che corrisponderebbero a 305 ore di lavoro svolte dal suo avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi ai tribunali nazionali e del procedimento dinanzi alla Corte, previa detrazione delle somme che le sarebbero state riconosciute internamente a titolo di costi e spese.

    69. Il Governo ha osservato che la ricorrente non aveva dettagliato né corroborato la sua richiesta con i relativi documenti giustificativi, come richiesto dall’articolo 60 § 2 del Regolamento della Corte, e che non aveva nemmeno presentato un documento attestante di aver pagato la somma in questione al suo avvocato o che era tenuta a pagarglielo.

    70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui siano stabilite la loro realtà, la loro necessità e la natura ragionevole del loro importo.

    71. Nella fattispecie, vista l’assenza di qualsiasi prova di pagamento per quanto riguarda le spese asseritamente sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, la Corte non le accorda alcuna somma a questo riguardo.

    Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole riconoscere alla ricorrente la somma di 1.000 euro, che corrisponde alla somma fatturata dal suo avvocato per la preparazione della risposta alle osservazioni del Governo.

    PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

    Dichiara la richiesta ricevibile ;
    Ritiene che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione ;
    Dice
    ha) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento :

    Euro 25.000 (venticinquemila euro), oltre l’eventuale importo che su tale somma dovesse essere dovuto a titolo d’imposta, per danno morale ;
    1.000 EUR (mille euro), più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese ;
    B) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati degli interessi semplici ad un tasso pari a quello dell’operazione di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

    Respinge la richiesta di eccedenza per equa soddisfazione.
    Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

    Victor Soloveytchik Mattias Guyomar
    Impiegato Presidente

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  • Bernard Preynat: trovato morto il sacerdote condannato per violenza su minori, gestiva i campi scout

    Bernard Preynat: trovato morto il sacerdote condannato per violenza su minori, gestiva i campi scout

    Bernard Preynat aveva ammesso di aver praticato “carezze” definite proibite ai ragazzini che partecipavano i campi scout. E per questo era stato condannato. Alla vicenda che lo aveva visto protagonista è stato ispirato anche un film. È stato ritrovato morto, a 79 anni, nel bagno della sua casa di Saint-Etienne l’ex sacerdote condannato per violenza sessuale su minori. Per accertare le cause della morte è stata aperta un’inchiesta.

    La condanna a cinque anni di carcere è arrivata nel 2020: lo scandalo che lo aveva coinvolto è stato uno dei più mediatici a proposito di accuse di abusi da parte di sacerdoti. Aveva riguardato alti prelati, le accuse riguardavano ragazzi minorenni tra i 7 e i 14 anni nel corso di campi scout che Preynat aveva gestito tra il 1971 e il 1991. Aveva ammesso nel corso del processo di aver praticato “carezze” proibite. Il pubblico ministero Dominique Sauves lo accusò di aver “spezzato” delle vite e di aver “usato il silenzio dei genitori e della Chiesa” per incrementare i suoi abusi. Uno degli avvocati delle parti civili aveva stimato il numero di vittime tra 3.000 e 4.000.

    Non soltanto un caso di abusi ma anche di insabbiamento. Il processo aveva coinvolto anche il superiore di Preynat, l’arcivescovo e cardinale Philippe Barbarin. L’ex sacerdote era rimasto in carica nella diocesi di Lione fino all’autunno del 2015, era stato sospeso a divinis solo nel 2019 alla fine di un processo canonico, lo stesso anno era stato condannato Barbarin poi assolto in Appello, nel 2021 Preynat era stato incarcerato nel 2021 nel centro penitenziario di Saint-Etienne-La Talaudière, nella Loira. Aveva chiesto perdono alle nove vittime che avevano testimoniato, la prescrizione aveva impossibilitato altre denunce.

    Barbarin si era comunque dimesso, oggi è cappellano in Bretagna. Preynat si trovava “da diverse settimane” nella casa di Saint-Etienne, presso la quale era stato rilasciato. La Procura ha fatto sapere che sulle cause della morte “non c’è nulla di sospetto sul suo corpo che sarà sottoposto ad autopsia entro pochi giorni”. La vicenda aveva ispirato il film Grâce à Dieu, diretto da François Ozon, del 2019, tratto dalla lotta e dall’impegno dell’associazione delle vittime, “Le Parole Libere”.

    Bernard Preynat: trovato morto il sacerdote condannato per violenza su minori, gestiva i campi scout

  • Ex sacerdote condannato a quattro anni

    Ex sacerdote condannato a quattro anni

    Galleschi è stato condannato per un caso di violenza sessuale ai danni di un giovane africano che all’epoca dei fatti, nel 2017, aveva 17 anni e anche per il capo di imputazione relativo al reato di sostituzione di persona. Aveva infatti continuato ad indossare l’abito talare nonostante, già nel 2004, era stato ridotto allo stato laicale.
    Il collegio giudicante lo ha invece assolto – perché il fatto non sussiste – da un’altra accusa di violenza sessuale e da quella di prostituzione minorile per aver offerto soldi in cambio di prestazioni sessuali ad un altro 17enne ospite della struttura orvietana.

    “Il collegio ha condiviso i nostri dubbi sull’età di due delle persone offese”, ha commentato Emilio Festa, difensore del 61enne, riservandosi la possibilità di ricorrere in appello.

    “E’ stata riconosciuta la colpevolezza per il capo di imputazione più grave, un reato odioso e che ha destato grave allarme sociale” dice Nicola Pepe, legale di parte civile che rappresentava in aula la Casa Vincenziana Srl, società che gestisce il centro di accoglienza, alla quale è stato riconosciuto un risarcimento di 5mila euro. Il collegio giudicante ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, applicando al finto prete anche la misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori e di svolgere lavori che prevedono il contatto con minori per quattro anni.

    https://www.rainews.it/tgr/umbria/articoli/2024/06/ex-sacerdote-condannato-a-quattro-anni-e5ecf113-1a9e-41ff-8c20-174522c4b396.html

  • Scandalo sessuale in parrocchia, Don Gianfranco davanti ai giudici dell’Appello

    Scandalo sessuale in parrocchia, Don Gianfranco davanti ai giudici dell’Appello

    Sparanise / Presenzano – E’ stato fissato il processo di Appello a carico di Don Gianfranco Roncone. Sarà davanti ai giudici del Tribunale di Napoli il prossimo dicembre 2024.

    Attraverso i suoi legali tenterà di ribaltare la sentenza subita in primo grado con cui è stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.

    Secondo i giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha mai violentato alcun minore, né ha mai indotto alcun minore alla prostituzione. Possedeva, invece, materiale pedopornografico. Colpo di scena al termine del processo di primo grado a carico del prete Don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano. Il giudice ha assolto l’imputato dalle accuse più gravi: il fatto non sussiste in merito alle accuse di violenza sessuale su minore e induzione alla prostituzione di minori.

    Don Gianfranco Roncone è stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi perché trovato in possesso di materiale pedopornografico. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8 anni e 6 mesi di carcere a carico del prete, Don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano della diocesi di Teano Calvi Risorta. Don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano originario e residente a Sparanise, finito sotto processo per abusi sessuali su minori, induzione alla prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico.

    Le costituite parti civili rappresentate dagli avvocati Ernesto De Angelis e Luigi Scorpio; i difensori di don Roncone, gli avvocati Renato Jappelli e Dario Mancino.

    Sparanise / Presenzano – Scandalo sessuale in parrocchia, Don Gianfranco davanti ai giudici dell’Appello

  • Rete L’ABUSO NEWS – Edizione 39 del 1 Giugno

    Rete L’ABUSO NEWS – Edizione 39 del 1 Giugno

    Francesco Zanardi – Confermata la condanna a 8 anni per Don Livio Graziano

    La sentenza di condanna per Don Livio Graziano, il sacerdote alla guida di una comunità di Prata Principato Ultra, è diventata definitiva. Don LIvio era stato condannato ad otto anni di reclusione per gli abusi su un minore. I magistrati della I Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna emessa nei confronti del sacerdote in primo grado dal tribunale di Avellino ed in appello a otto anni di reclusione, rigettando per inammissibilità l’appello dei difensori. Il tredicenne e  i genitori costituiti parte civile nel processo sono stati rappresentati dall’avvocato Mario Caligiuri del foro di Roma mentre il sacerdote è stato difeso dagli avvocati Carlo Di Casola e Giampiero De Cicco.Dopo la condanna definitiva ora Don Livio Graziano dovrebbe tornare in carcere.

    La famiglia, come si legge in una nota apparsa sulla pagina ufficiale delle Rete L’Abuso: ”ha espresso gioia per questa patita sentenza che gli ha reso quella giustizia che la chiesa non ha reso”.


    Francesco Zanardi – Sei anni e sei mesi a don Tempesta

    Sei anni e sei mesi. Questa la condanna di primo grado emessa dal collegio del tribunale di Busto Arsizio (Varese) nei confronti di don Emanuele Tempesta, 32 anni. L’ex parroco vicario di Busto Garolfo, nel Milanese, era arrestato il 15 luglio 2021 ed ora è stata confermata in primo grado l’accusa di abusi sessuali su minore. Il pubblico ministero Martina Melita aveva chiesto una condanna a 11 anni al termine della requisitoria. Tra le pene accessorie anche il divieto di avvicinarsi a scuole o luoghi frequentati da minori. Oltre 20 le parti civili con risarcimenti compresi tra i 750 e i 2mila euro. L’avvocato del sacerdote, il legale Mario Zanchetti, è pronto molto probabilmente a fare ricorso in appello.

    Stando a quanto emerso già dalle indagini, gli abusi si sarebbero consumati nell’abitazione del sacerdote dove solo alcuni dei piccoli sarebbero stati invitati per giocare ai videogiochi o fare due chiacchiere. Qui poi sarebbero avvenuti gli abusi quando il don aveva 29 anni. I minori vittime invece delle sue violenze avevano un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni: i bambini sono stati sentiti dalle controparti con la formula dell’incidente probatorio. Ora si attendono le motivazioni della sentenza che saranno depositate in 60 giorni.


    Ludovica Eugenio – Conferenza CEI; nulla di nuovo e dati di analisi meno ampi

    Il tema degli abusi sui minori nella Chiesa diluito nel mare degli abusi sui minori nella società, su internet, nello sport; un elogio delle iniziative della Chiesa italiana e del Vaticano per contrastarli, iniziative parziali, lente, astratte, farraginose, che nascono già vecchie. E l’ennesimo no a una commissione indipendente d’inchiesta. Può essere sintetizzato così il senso del convegno organizzato dalla CEI e dall’Ambasciata italiana presso la Santa Sede il 29 maggio dal titolo “Abusi sui minori. Una lettura del contesto italiano 2001-2021”. Diversi gli esperti invitati a parlare, ma le informazioni più rilevanti sono quelle fornite da alcuni degli intervenuti ai giornalisti in margine al convegno. A proposito del processo contro l’ex gesuita Rupnik, mons. Kennedy, segretario della sezione disciplinare del DDF ha detto che «È iniziato veramente bene e passo dopo passo, stiamo tenendo conto di tutti gli aspetti, quello delle accuse contro di lui, l’aspetto delle vittime, quello dell’impatto sulla Chiesa. È delicato, in questo momento non posso dire di più», Peraltro, il prelato irlandese ha sottolineato che la strumentalizzazione di immagini spirituali a fini sessuali, utilizzata anche da altri abusatori, e normalmente definita “falso misticismo”, un crimine contro la fede, non costituisce ancora una fattispecie giuridica nel diritto canonico e dunque allo stato attuale non prevede una pena.

    Quanto alla collaborazione tra Cei e Dicastero che, nelle parole pronunciate dal presidente CEI card. Matteo Zuppi nel 2022, doveva consistere nella trasmissione dei 613 dossier di abusi sessuali esaminati dal Dicastero  tra il 2001 e il 2021, essa non esiste nella forma in cui era stata illustrata: ha affermato infatti Kennedy: «di per sé il nostro lavoro non è con le Conferenze episcopali, è con il vescovo singolo e con il superiore generale di ogni ordine religioso: sono loro i nostri interlocutori. Se una conferenza episcopale vuole avere delle statistiche, può chiedere alle diocesi di fornirle. Non è un lavoro che facciamo noi».

    Venuto a mancare il contributo del Dicastero vaticano nella trasmissione diretta alla Cei dei 613 dossier riguardanti casi di abusi sessuali, la Chiesa italiana ha dovuto “ricalcolare il percorso”, come fanno i navigatori. Di qui lo «studio pilota» illustrato dalla neopresidente del Servizio Tutela minori della Cei Chiara Griffini, uno studio che, ha detto, consentirà di svolgere delle ricerche che consentiranno di avere una fotografia del periodo 2001-2021»; un’analisi«qualitativa e quantitativa» nella quale saranno – appunto – i singoli ordinari del luogo a fornire i dati. Due le fasi del progetto: la prima «una ricerca multidisciplinare» dapprima su un campione e poi estesa alle altre diocesi; la seconda una fase di analisi e riflessione. Il tutto sarà condotto da due enti «indipendenti»: l’Istituto degli Innocenti (Azienda pubblica di Firenze) e il Centro interdisciplinare sulla vittimologia e sulla sicurezza dell’Università di Bologna.

    Tutto appare dominato dall’incertezza e dalla speranza: si auspica, ma non è certo, che il lavoro sia completato entro la fine del 2025; si spera «che da questo studio si possano definire i criteri per poter affinare qualcosa che intercetti la realtà ancora sommersa». L’obiettivo: non avere dati nuovi ma, spiega Griffini, «offrire una lettura qualitativa e quantitativa» dei dati già esistenti. Un compito che appare piuttosto limitato e parziale in confronto a quanto avvenuto in altri Paesi, che taglia fuori ad esempio i dossier approdati alla giustizia civile e si ferma a quella piccola parte dell’emerso denunciata dai vescovi al Dicastero, fermandosi a tre anni fa. (ludovica eugenio)


    Alessio Di Florio – Svizzera, chiese riformate lanciano studio sugli abusi

    Alla fine di gennaio è stato pubblicato lo studio del Forum sugli abusi nella Chiesa evangelica in Germania. I risultati di tale analisi dimostrano la dimensione sistemica dell’abuso sessuale e spirituale al suo interno: almeno 2200 vittime accertate, che sommate ai casi in fase di accertamento, potrebbero portare a oltre 9 mila i minori vittima di abusi nella Chiesa evangelica dal 1946 a oggi, con un numero di presunti abusatori che supererebbe le 3 mila unità.

    Di fronte a questi risultati, la Chiesa evangelica riformata della Svizzera (Cers) e le sue chiese membro si sono poste diverse domande: in che misura lo studio può essere trasposto nel contesto svizzero? Quali sfide ecclesiali e teologiche pongono i risultati? Quali questioni aperte potrebbero essere chiarite da uno studio condotto in Svizzera? Quali lezioni è possibile imparare dallo studio per rendere le Chiese uno “spazio sicuro”? In vista del sinodo annuale che si terrà dal 9 all’11 giugno a Neuchâtel è stato organizzata lunedì 27 maggio una intera giornata di studio sul tema delle violenze e degli abusi nelle istituzioni ecclesiastiche. Il convegno organizzato dal gruppo “Donne e genere” della Cers si è interrogato sull’importanza di questi risultati per la Svizzera. Questi dimostrano in particolare la dimensione sistemica dell’abuso sessuale e spirituale all’interno della Chiesa tedesca.

    Il Consiglio della Chiesa riformata svizzera propone al Sinodo di realizzare uno studio sugli abusi sessuali. Lo studio, della durata di tre anni, che il Consiglio intende affidare all’Università di Lucerna, consisterà nello svolgimento sia di un sondaggio rappresentativo della popolazione generale sia di uno studio partecipativo. Il mandato di questo studio comprende tre obiettivi: Da un lato, un sondaggio telefonico rappresentativo su 20.000 persone della popolazione svizzera dovrebbe aiutare a offrire la possibilità di presentare stime attendibili sull’entità degli abusi sessuali commessi nell’ambiente ecclesiale e di confrontarle con altri ambiti della Compagnia. Sarà necessario identificare la forma e l’intensità degli atti, gli autori e le circostanze specifiche in cui si verificano gli abusi sessuali nelle Chiese, nonché le conseguenze per le persone interessate. Inoltre, tutti gli interessati che lo desiderano potranno riportare le proprie esperienze ed esprimersi sui temi sopra menzionati garantendo il proprio anonimato nell’ambito di uno studio partecipativo non rappresentativo. Questo approccio mira a rivelare fatti e casi ancora sconosciuti, non documentati in nessun fascicolo fino ad ora. I risultati dello studio dovrebbero essere utili non solo per le chiese, ma per la società nel suo insieme, al fine di identificare i rischi, prevenire il più possibile gli abusi e sostenere adeguatamente le persone colpite.

    «Abbiamo bisogno di questo studio per poter identificare e prevenire gli abusi sessuali nella Chiesa e nella società. L’argomento è molto importante e non dovrebbe più essere un tabù. Insieme, abbiamo il dovere di agire adesso. Lo dobbiamo alle persone colpite e a tutti coloro che, di conseguenza, potranno sfuggire alla condizione di vittima» dichiara Rita Famos, presidente della Chiesa evangelica riformata svizzera, sul sito internet della chiesa stessa. A questo scopo il Consiglio della Cers richiede un budget di 1,6 milioni di franchi svizzeri.

    La differenza con la Chiesa cattolica svizzera, che aveva aperto i suoi archivi, appare quindi netta. Si sceglie una via nuova, quella di un sondaggio anonimo. Basandosi su un numero di persone scelte con criteri di rappresentatività dell’intera popolazione, basterà un sondaggio del genere per far luce su questa spinosa questione?  E quanto si chiede il giornale Réformés, cercando di fare chiarezza con Pierre-Philippe Blaser, vicepresidente del Consiglio della Cers: «Negli archivi delle Chiese riformate della Svizzera, che sarebbe stato molto difficile reperire a causa del nostro funzionamento federalista, avremmo forse trovato degli elementi riassuntivi sui casi di abusi, sulle decisioni prese per darvi seguito, ma ciò non sarebbe andato abbastanza lontano. Attraverso un sondaggio rappresentativo è possibile comprendere le costellazioni che rendono possibili gli abusi nei nostri ambienti ecclesiali riformati. Questo metodo potrebbe rivelare casi precedentemente sconosciuti e consentire di valutarne l’entità».

    (fonte Riforma.it)


    Federico Tulli – La santa disinformazione

    Due o tre cose da tenere a mente quando si legge una notizia di cronaca  che riguarda membri della Chiesa o della Santa Sede sui principali giornali del nostro Paese, oppure quando viene data su uno dei Tg della Rai. In Italia è cosa rara l’informazione sulle cose di Chiesa indipendente dalla Chiesa stessa.

    Quasi tutte le notizie più importanti che passano attraverso i media generalisti arrivano direttamente dalla sala stampa della Santa Sede o sono filtrate dai “vaticanisti”, giornalisti cioè formati e accreditati presso la Sala Stampa vaticana. E che rischiano di perdere l’accredito in caso di articoli non graditi da Casa Madre. A parte rare eccezioni, le inchieste o gli approfondimenti sui lati oscuri della Chiesa quasi mai vengono approcciati con una visione realmente laica, indipendente e deontologicamente ineccepibile. Al contrario, si raccontano in maniera del tutto parziale, cioè solo dal punto di vista della Chiesa, le situazioni di criticità che riguardano tutto ciò che accade all’interno e in “prossimità” delle mura leonine.

    Un altro elemento fortemente indicativo è rappresentato dal numero di testate giornalistiche riconducibili alla Chiesa che usufruiscono dei fondi pubblici all’editoria. Come ho ricostruito in un’inchiesta sulla rivista Nessun Dogma, su 117 giornali e periodici che si spartiscono i contributi, ben 55 (il 47%) sono testate e riviste di chiara matrice cattolica, se non addirittura organi di stampa che fanno capo ad alcune delle 224 diocesi italiane. In pratica quasi un giornale su due finanziato dallo Stato ha come editore di riferimento la Chiesa. Poiché tre indizi fanno una prova, ne cito un altro. Mi riferisco al solido accordo, di recente rinnovato, tra la Rai e la Conferenza episcopale per la trasmissione di contenuti religiosi nella televisione pubblica. Un’intesa che ha rafforzato il numero di trasmissioni a contenuto religioso e di religiosi nelle trasmissioni della tv pubblica, in un palinsesto zeppo di fiction a sfondo religioso e dove già la Chiesa cattolica sfiora il 100% di presenze sul totale dei soggetti confessionali, e dove nei tre Tg nazionali, ma anche nei principali Tg privati, il papa è più presente del presidente Mattarella.

    E poi ci sono i giubilei e le beatificazioni. Veri e propri strumenti di auto promozione a spese del contribuente italiano che oramai vengono utilizzati con scadenze sempre più ravvicinate. Come ricordano diversi studiosi, dato che per quattro secoli in età moderna e contemporanea i papi sono stati quasi tutti italiani, il nostro Paese è divenuto una terra “privilegiata” di destinazione del messaggio e di formazione di una mentalità religiosa collettiva. E abbiamo i principali quotidiani che quando scrivono del papa usano l’epiteto “sua santità” o analoghi, accettando acriticamente la dimensione clericale che è insita in questa terminologia, contribuendo a far attecchire questa mentalità.

    E così a poco a poco l’opinione pubblica perde di vista alcune cose fondamentali per sviluppare il proprio senso critico. Per esempio? Per esempio è bene ricordare che la Santa Sede è una monarchia assoluta governata da una casta maschile celibe di circa 200 cardinali. Il papa detiene il potere assoluto nella chiesa cattolica e nella dimensione politica riassume i tre poteri nella sua persona esercitati generalmente tramite delega (legislativo, esecutivo e giudiziario). Tutti gli devono obbedienza attraverso le vie gerarchiche. Il pontefice è colui che insieme a quella casta decide le regole morali a cui si devono attenere loro stessi, il clero e soprattutto l’enorme numero di fedeli nel mondo. La prima conseguenza di una struttura organizzata in questo modo è la mancanza di trasparenza che nell’informazione e nell’attività giudiziaria della Santa Sede raggiunge i livelli più elevati. Perché a monte c’è l’idea che il papa, cioè la chiesa cattolica, non deve giustificarsi con nessuno di ciò che fa e dice. Delle proprie azioni e decisioni il pontefice risponde solo a Dio e a se stesso al di là della coerenza con le cosiddette sacre scritture, la tradizione e il magistero della chiesa.

    Pensiamo a quanto accaduto in Irlanda il 20 luglio 2011. Ecco cosa affermò il premier irlandese, Enda Kenny, in un drammatico discorso in Parlamento davanti alla Camera Bassa, dopo la conclusione di un’indagine governativa sulla pedofilia nella Chiesa: «Il rapporto della commissione Cloyne ha evidenziato il tentativo della Santa Sede di bloccare un’inchiesta in uno Stato sovrano, non più tardi di tre anni fa, non trent’anni fa». Per poi aggiungere: «Il Rapporto Cloyne fa emergere la disfunzione, la disconnessione e l’élitarismo che dominano la cultura del Vaticano. Lo stupro e la tortura di bambini sono stati minimizzati per sostenere, invece, il primato delle istituzioni, il suo potere e la sua reputazione». Quanto descritto fin qui è accaduto durante il pontificato di Benedetto XVI. Con papa Francesco poco o nulla è cambiato anche se nel 2019 è stato eliminato il segreto pontificio.

    Nel 2014, quando il segreto ancora era in vigore, gli ambasciatori di papa Francesco presso le Nazioni Unite opposero un netto rifiuto a due diversi Comitati Onu (per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e Contro la tortura) che chiedevano la lista con i nomi dei circa 900 sacerdoti pedofili ridotti allo stato laicale nel decennio precedente dopo essere stati condannati dalla Congregazione per la dottrina della fede, ed espulsi dalla Chiesa. Ad oggi, quei nomi risultano ancora ignoti e 900 pedofili circolano liberamente nella più totale inconsapevolezza di chi li frequenta. E nessun giornalista ha mai chiesto di questo al pluripresente e celebratissimo in tv e sui media italiani papa Francesco.

  • Abusi sessuali su minore: confermata la condanna a 8 anni per Don Livio Graziano

    Abusi sessuali su minore: confermata la condanna a 8 anni per Don Livio Graziano

    La sentenza di condanna per Don Livio Graziano, il sacerdote alla guida di una comunità di Prata Principato Ultra, è diventata definitva. Don LIvio era stato condannato ad otto anni di reclusione per gli abusi su un minore. I magistrati della I Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna emessa nei confronti del sacerdote in primo grado dal tribunale di Avellino ed in appello a otto anni di reclusione, rigettando per inammissibilità l’appello dei difensori. Il tredicenne e  i genitori costituiti parte civile nel processo sono stati rappresentati dall’avvocato Mario Caligiuri del foro di Roma mentre il sacerdote è stato difeso dagli avvocati Carlo Di Casola e Giampiero De Cicco.Dopo la condanna definitiva ora Don Livio Graziano dovrebbe tornare in carcere.

    La parte civile

    La famiglia, come si legge in una nota apparsa sulla pagina ufficiale delle Rete L’Abuso: ”ha espresso gioia per questa patita sentenza che gli ha reso quella giustizia che la chiesa non ha reso”.

    La ricostruzione

    La sentenza di Appello per Don Livio era stata emessa dai magistrati della IV sezione della Corte di Appello di Napoli nel giugno del 2023. La sentenza di primo grado era stata emessa il 24 novembre 2022, dal Tribunale di Avellino. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la pena di undici anni di reclusione. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, erano state avviate dopo la denuncia presentata dal padre del ragazzo di tredici anni. Il 13enne, ascoltato in ambiente protetto con il sostegno di psicologi, era stato ritenuto attendibile dai professionisti e dagli inquirenti, con una serie di riscontri, in primis i messaggi a sfondo sessuale inviati dal sacerdote sul cellulare del ragazzino.

    https://www.ottopagine.it/av/cronaca/358621/abusi-sessuali-su-minore-confermata-la-condanna-a-8-anni-per-don-livio-graziano.shtml

  • Don Tempesta condannato a 6 anni e 6 mesi per abusi su minori: con una scusa invitava i bimbi in casa sua

    Don Tempesta condannato a 6 anni e 6 mesi per abusi su minori: con una scusa invitava i bimbi in casa sua

    Sei anni e sei mesi. Questa la condanna di primo grado emessa dal collegio del tribunale di Busto Arsizio (Varese) nei confronti di don Emanuele Tempesta, 32 anni. L’ex parroco vicario di Busto Garolfo, nel Milanese, era arrestato il 15 luglio 2021 ed ora è stata confermata in primo grado l’accusa di abusi sessuali su minore. Il pubblico ministero Martina Melita aveva chiesto una condanna a 11 anni al termine della requisitoria. Tra le pene accessorie anche il divieto di avvicinarsi a scuole o luoghi frequentati da minori. Oltre 20 le parti civili con risarcimenti compresi tra i 750 e i 2mila euro. L’avvocato del sacerdote, il legale Mario Zanchetti, è pronto molto probabilmente a fare ricorso in appello.

    Gli abusi nella casa di Don Tempesta

    Stando a quanto emerso già dalle indagini, gli abusi si sarebbero consumati nell’abitazione del sacerdote dove solo alcuni dei piccoli sarebbero stati invitati per giocare ai videogiochi o fare due chiacchiere. Qui poi sarebbero avvenuti gli abusi quando il don aveva 29 anni. I minori vittime invece delle sue violenze avevano un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni: i bambini sono stati sentiti dalle controparti con la formula dell’incidente probatorio. Ora si attendono le motivazioni della sentenza che saranno depositate in 60 giorni.

    Don Tempesta arrestato mentre era in vacanza con la parrocchia
    Gli abusi risalgono a qualche anno fa: Don Tempesta era arrivato in paese a fine del 2018 prima come seminarista e poi, una volta preso i voti, come prete in appoggio al parroco. Lui si occupava un po’ di tutto, dall’oratorio ai centri estivi tanto che per lui le manette sono scattate mentre si trovava in Piemonte con alcuni ragazzini della parrocchia in vacanza. Gli abusi però venivano commessi nella casa di Don Tempesta. Le indagini era partire quando le vittime avevano trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto e così sono scattate le denunce.

    https://www.fanpage.it/milano/don-tempesta-condannato-a-6-anni-e-6-mesi-per-abusi-su-minori-con-una-scusa-invitava-i-bimbi-in-casa-sua/

  • Rete L’ABUSO NEWS – Edizione 34 del 27 aprile

    Rete L’ABUSO NEWS – Edizione 34 del 27 aprile

    Francesco Zanardi – Pedofilia, al via a Tivoli il processo bis all’ex dirigente di Azione Cattolica

    Altri guai giudiziari per Mirko Campoli, l’ex dirigente dell’Azione cattolica condannato lo scorso marzo a nove anni in primo grado.

    Mercoledì presso il Tribunale di Tivoli il secondo rinvio a giudizio per Campoli difeso dagli avv.ti Antonio Todero e Attilio Piacente.

    Durante la discussione in udienza preliminare, forse valutata la precedente condanna, ha scelto la via del giudizio abbreviato, beneficiando così della riduzione di un terzo della pena prevista, sulla base delle gravi imputazioni formulate a suo carico per il reato di violenza sessuale – in base agli atti – inflitto ai danni di due ragazzini.

    La Giudice dott.sa Sabrina Lencioni ha anche ammesso come parti civili la Regione Lazio, rappresentata dalla Garante per i diritti dell’infanzia dott.sa Monica Sanzoni, rappresentata dall’avvocato Pasquale Lattari, la Rete L’ABUSO – Associazione sopravvissuti agli abusi del clero, rappresentata dall’avvocato Mario Caligiuri e l’Associazione No child abuse APS rappresentata dall’avvocato Michele De Stefano.

    La Giudice ha rinviato per l’esame dell’imputato e la discussione al prossimo 11 settembre.


    Federica Tourn – Irruzione in centro Italia in casa di un abate svizzero

    Il vescovado di Losanna, Ginevra e Friburgo (LGF) ha informato, il 29 settembre 2023, che un sacerdote attivo nel cantone di Neuchâtel era stato sospeso per sospetto di abuso sessuale e che contro di lui era stato avviato un procedimento canonico. Il caso si è sviluppato il 13 aprile 2024, quando è avvenuta una grande irruzione della polizia nella casa di proprietà del sacerdote di origine italiana nel piccolo comune di Sant’Angelo in Vado (Marche).

    Ricerca importante

    Secondo ArcInfo , quasi dieci agenti della polizia scientifica sono scesi da tre auto e sono entrati in casa con le loro tute bianche e le loro valigette. Hanno perquisito tutti e tre i piani e hanno posto i sigilli. A interessare gli investigatori erano soprattutto il garage e i locali interrati. Secondo i media neuchâteliani, la polizia italiana sospetta il sacerdote di abusi sulla figlia minorenne dell’assistente medico che si prendeva cura di sua madre.

    Il caso è stato denunciato alle istituzioni della Chiesa oltre che alla giustizia italiana. Questa denuncia, fatta nel settembre 2023, è stata trasmessa anche a mons. Charles Morerod, vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo (LGF), perché il sacerdote risiede attualmente nel cantone di Neuchâtel. Il vescovado ha comunicato il 29 settembre la sospensione del sacerdote e l’avvio di una procedura canonica. La diocesi ha precisato di aver informato la procura di Neuchâtel.

    Nessuna procedura di Neuchâtel

    Il pubblico ministero del Cantone di Neuchâtel, Pierre Aubert, ha dichiarato ad ArcInfo di non poter pronunciarsi sull’opportunità di aprire un’indagine penale su questi fatti. Spiega di aver chiesto ulteriori informazioni alle autorità ecclesiastiche italiane. Hanno confermato l’apertura di un procedimento interno, precisando che la presunta vittima e la sua famiglia non avevano ancora presentato denuncia alle autorità civili. Nel cantone di Neuchâtel non è stata quindi aperta alcuna procedura.

    La diocesi della LGF ha affermato di collaborare con il sistema giudiziario e di essere consapevole che chiunque sia indagato non dovrebbe andare via.

    Da notare che il sacerdote in questione è già stato condannato per appropriazione indebita nelle parrocchie vodesi.


    Francesco Zanardi – Prete di 89 anni rinviato a giudizio, accusato di abusi su un 14enne

    Sarebbe un prete accusato di abusi su un 14enne, don Giuseppe Bacchion, 89 anni nativo di Mirano e residente a Noale nella Diocesi di Treviso. Il prelato, difeso dall’avvocato Niccolò Zampaolo del foro di Padova, l’altro giorno è finito davanti al Gup Laura Alcaro, e il giudice ha deciso di rinviarlo a giudizio. Le prove a suo carico sarebbero schiaccianti.

    L’episodio risale al 30 gennaio del 2023 quando due ragazzini si sono dati appuntamento sul sagrato della chiesa per giocare con gli skate. E mentre si divertivano accanto a loro si è fermata un’automobile, da dove è sceso l’anziano prete. I due adolescenti, senza minimamente sospettare quello che sarebbe accaduto di lì a poco, si sono fermati pensando che il conducente avesse bisogno di un’informazione. Invece nel giro di pochi minuti si è consumata la violenza sessuale. Il sacerdote avrebbe rivolto al ragazzino più piccolo, quello di soli 14 anni, alcuni apprezzamenti inequivocabili, allungando una mano e toccandolo nelle parti intime.

    Lo studente ha immediatamente reagito scacciando la mano del religioso e, insieme all’amico, lo ha preso a male parole intimandogli di andarsene immediatamente e di lasciarli in pace. Cosa che il don avrebbe fatto, risalendo in auto e allontanandosi.


    Alessio Di Florio – Violento attacco informatico contro Rete L’Abuso

    In Italia esiste, ormai da molti anni, l’unica associazione di sopravvissuti agli abusi sessuali del clero, Rete L’Abuso. Dovrebbe essere una battaglia comune a tanti quelle di vittime e sopravvissuti, dovrebbe scandalizzare ogni abuso contro l’infanzia. Francesco Zanardi può, invece, raccontare quante censure, quante verità di comodo, quanta omertà e quanti intrighi e trame per nascondere, occultare, difendere gli abusatori proliferano in Italia. Rete L’Abuso è online, ha un sito strutturato che è una potente fonte di informazione e conoscenza. La mattina del 23 aprile il sito di Rete L’Abuso è andato offline diverse ore per un violentissimo attacco informatico. Che giunge a distanza di poche settimane da segnalazioni e censure sui social a post e pubblicazioni di denunce di abusi e di sistemi di omertà, connivenza, difesa dell’abusatore. Questo non è il primo attacco subito da www.retelabuso.org negli anni. Ma è il più violento e devastante.

    «È una realtà che conosciamo fin troppo bene, avendo subito un attacco che fece crollare il nostro sito tre anni fa. E ricordiamo i silenzi, le omertà, i volti girati dall’altra parte – si sottolinea su WordNews.it nell’articolo in cui è stata pubblicata la notizia – Per questo esprimiamo oggi tutta la nostra solidarietà a Francesco Zanardi e a Rete L’Abuso. Contro ogni censura, ogni squadrismo, ogni violenza siamo al loro fianco e continueremo a sostenere ancor di più ogni denuncia, lotta, battaglia, preziosa informazione di Rete L’Abuso. Le nostre pagine, il nostro sito erano, sono e resteranno a totale disposizione della Rete».

  • Violenza sessuale, prete di 89 anni accusato di abusi su un 14enne. Il sacerdote rinviato a giudizio

    Violenza sessuale, prete di 89 anni accusato di abusi su un 14enne. Il sacerdote rinviato a giudizio

    E il colpevole sarebbe un prete, don Giuseppe Bacchion, 89 anni nativo di Mirano e residente a Noale. Entrambi comuni veneziani e inseriti nella Diocesi di Treviso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri coordinati dal pubblico ministero Sergio Dini. Il prelato, difeso dall’avvocato Niccolò Zampaolo del foro di Padova, l’altro giorno è finito davanti al Gup Laura Alcaro, e il giudice ha deciso di rinviarlo a giudizio. Le prove a suo carico sarebbero schiaccianti e come prevede la riforma Cartabia, è stato deciso di mandarlo a processo perchè le probabilità di una condanna solo alte.

    I FATTI
    L’episodio risale al 30 gennaio del 2023. Un pomeriggio due ragazzini si sono dati appuntamento sul sagrato della chiesa per giocare con gli skate. E mentre si divertivano accanto a loro si è fermata un’automobile, da dove è sceso l’anziano prete. I due adolescenti, senza minimamente sospettare quello che sarebbe accaduto di lì a poco, si sono fermati pensando che il conducente avesse bisogno di un’informazione. Invece nel giro di pochi minuti si è consumata la violenza sessuale. Il sacerdote avrebbe rivolto al ragazzino più piccolo, quello di soli 14 anni, alcuni apprezzamenti inequivocabili, allungando una mano e toccandolo nelle parti intime.
    Lo studente ha immediatamente reagito scacciando la mano del religioso e, insieme all’amico, lo ha preso a male parole intimandogli di andarsene immediatamente e di lasciarli in pace. Cosa che il don avrebbe fatto, risalendo in auto e allontanandosi.

    LA VENDETTA
    La vicenda però non è finita lì. Poco dopo i due ragazzi hanno riconosciuto, parcheggiata lungo la strada in paese, l’auto del prete e hanno colpito con dei calci una portiera. Il sacerdote, che era poco distante, li avrebbe quindi raggiunti chiedendo di smettere e tentando di giustificare e minimizzare quanto accaduto poco prima. Questo secondo il racconto, poi fornito dallo studente agli uomini dell’Arma.

    LE INDAGINI
    Dopo una nuova breve discussione i due ragazzini sono rientrati a casa e il 14enne, ancora molto scosso, ha raccontato tutto ai genitori. Poco dopo, accompagnato dal padre, si è presentato nella caserma dei carabinieri per la denuncia. Il racconto dello studente è stato subito ritenuto credibile dagli inquirenti. E così sono scattate le indagini. Ma a incastrare don Bacchion, secondo l’accusa, sono state alcune immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza della parrocchia dove era ospitato.
    Gli occhi elettronici lo avrebbero immortalato proprio mentre toccava nelle parti intime il ragazzino. Secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe arrivato a Trebaseleghe per fare visita ad alcuni amici, ma in paese non è conosciuto.
    Bacchion è stato ordinato parroco il 24 giugno del 1960. Attualmente dimora in una casa di riposo e il prossimo 13 di agosto spegnerà 90 candeline. Il 5 ottobre di quattro anni fa nella parrocchia di Zeminiana e San Dono di Massanzago era stata celebrata una messa per festeggiare i sessant’anni di sacerdozio proprio di don Giuseppe Bacchion.

    https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/sacerdote_giuseppe_bacchion_processo-8052723.html

  • Italia: irruzione della polizia nella casa di un prete di Neuchâtel

    Italia: irruzione della polizia nella casa di un prete di Neuchâtel

    Il vescovado di Losanna, Ginevra e Friburgo (LGF) ha informato, il 29 settembre 2023, che un sacerdote attivo nel cantone di Neuchâtel era stato sospeso per sospetto di abuso sessuale e che contro di lui era stato avviato un procedimento canonico.

    Il caso si è sviluppato il 13 aprile 2024, quando è avvenuta una grande irruzione della polizia nella casa di proprietà del sacerdote di origine italiana nel piccolo comune di Sant’Angelo in Vado (Marche).

    Ricerca importante

    Secondo ArcInfo , quasi dieci agenti della polizia scientifica sono scesi da tre auto e sono entrati in casa con le loro tute bianche e le loro valigette. Hanno perquisito tutti e tre i piani e hanno posto i sigilli. A interessare gli investigatori erano soprattutto il garage e i locali interrati. Secondo i media neuchâteliani, la polizia italiana sospetta il sacerdote di abusi sulla figlia minorenne dell’assistente medico che si prendeva cura di sua madre.

    Il caso è stato denunciato alle istituzioni della Chiesa oltre che alla giustizia italiana. Questa denuncia, fatta nel settembre 2023, è stata trasmessa anche a mons. Charles Morerod, vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo (LGF), perché il sacerdote risiede attualmente nel cantone di Neuchâtel. Il vescovado ha comunicato il 29 settembre la sospensione del sacerdote e l’avvio di una procedura canonica. La diocesi ha precisato di aver informato la procura di Neuchâtel.

    Nessuna procedura di Neuchâtel

    Il pubblico ministero del Cantone di Neuchâtel, Pierre Aubert, ha dichiarato ad ArcInfo di non poter pronunciarsi sull’opportunità di aprire un’indagine penale su questi fatti. Spiega di aver chiesto ulteriori informazioni alle autorità ecclesiastiche italiane. Hanno confermato l’apertura di un procedimento interno, precisando che la presunta vittima e la sua famiglia non avevano ancora presentato denuncia alle autorità civili. Nel cantone di Neuchâtel non è stata quindi aperta alcuna procedura.

    La diocesi della LGF ha affermato di collaborare con il sistema giudiziario e di essere consapevole che chiunque sia indagato non dovrebbe andare via.

    Da notare che il sacerdote in questione è già stato condannato per appropriazione indebita nelle parrocchie vodesi. (cath.ch/arcinfo/arch/rz) Roberto Pellizzari 

    https://www.cath.ch/newsf/italie-descente-de-police-dans-la-maison-dun-pretre-neuchatelois/