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«Io e gli abusi subiti dal parroco di CL. Mai più in silenzio»
«Sono stato vittima di violenze e abusi sessuali da parte dell’allora don Mauro Inzoli, nel gruppo cattolico di Comunione e Liberazione, dai miei 14 ai 18 anni, dal 2001 al 2005. Abusi che si ripetevano ogni volta che ne avesse loccasione: a ogni viaggio di gruppo, a ogni colloquio privato».A parlare a Domani è Matteo Scarabelli, 39 anni, professionista nel settore farmaceutico, originario di Crema e oggi residente tra Parigi e Bruxelles.Per più di vent’anni, non ha raccontato quello che ha subito.Inzoli è l’ex parroco della Santissima Trinità di Crema, presidente per oltre dieci anni del Banco Alimentare, referente di Gioventù Studentesca e presidente del Cda della Fondazione Fides et Ratio. Confessore personale di Roberto Formigoni, frequentava il Meeting di Rimini e gli ambienti della Compagnia delle Opere. Lo chiamavano «don Mercedes», per la passione per le autodi lusso.Quella sua aura, racconta Scarabelli, rendeva impossibile riconoscere la violenza.«La prima volta mi sono ritrovato sdraiato sul letto. All’inizio parlavamo, sembrava normale. Poi ha iniziato a toccarmi.Non capivo cosa stesse succedendo, ero paralizzato. Dentro pensavo solo:devo far finta che vada bene».La prima condanna arriva nel 2016.Il gup Letizia Platé riconosce cinque vittime, tra i 12 e i 16 anni, e la forte «sottomissione psicologica» esercitata da Inzoli.La vicenda arriva fino alla condanna definitiva a quattro anni, sette mesi e dieci giorni per violenza sessuale su minori, aggravata dall’abuso di autorità. Nell’aprile 2018, Inzoli entra nel carcere di Bollate, dal quale esce due anni dopo con l’affidamento in prova ai servizi sociali. Nel 2017, papa Francesco lo aveva dimesso dallo stato clericale.Scarabelli ha testimoniato anche davanti alla Commissione abusi di CL, ma non figura tra le vittime riconosciute nei procedimenti penali perché non denunciò.«Quando gli abusi di Inzoli furono confermati da un tribunale, per un pugno di episodi emersi dal coraggio di alcuni ragazzi poco più che ventenni pensai che a me non servisse denunciare. Cercavo di proteggere me stesso dalla vergogna e i miei genitori dal senso di colpa. Non immaginavo le conseguenze che tutto questo avrebbe avuto dentro di me».La rimozione, per Matteo, ha la forma di vent’anni di vita.«Il mio corpo e la mia mente hanno rifiutato per anni di diventare adulti».La condanna e la dimissione dallo stato clericale non hanno coinciso con l’uscita di Inzoli dalla Fraternità di Comunione e Liberazione. Negli anni successivi è rimasto nella Fraternità, partecipando a incontri,momenti di condivisione e viaggi in Terra Santa con famiglie e ragazzi.A Crema, una parte della comunità ha continuato a essergli vicina, nella convinzione che avesse ormai «pagato». -

L’astuzia per chiudere i casi di abusi senza processo né risarcimento emersa dalla Dottrina della Fede
Nel mio breve periodo di esercizio della difesa giuridica di alcune vittime di abusi sessuali da parte di chierici mi sono scontrato frontalmente con una pratica impensabile in qualsiasi altro ambito. Il chierico indagato chiede al Papa la dispensa dagli obblighi clericali; se gli viene concessa, il processo penale si ferma lì. Secondo i dati interni dello stesso Dicastero per la Dottrina della Fede, così si sono conclusi 1.058 dei 6.236 casi registrati tra il 2012 e il 2020, uno su sei. Dietro ognuno di questi fascicoli c’è una o più persone che hanno denunciato di essere state abusate durante l’infanzia e alle quali la Chiesa non ha mai detto se le credeva. Indagando a fondo su questa pratica assurda e scandalosa, ho scoperto che non è un’anomalia burocratica né un’improvvisazione di diocesi sommerse. Ha una giustificazione dottrinale scritta, pubblicata su una rivista accademica di primo livello e firmata da uno degli uomini che la applicano: Monsignor Jordi Bertomeu Farnós, ufficiale della Sezione Disciplinare del Dicastero, inviato di Francesco in Cile e in Perù, commissario pontificio del Sodalicio, e uno dei principali promotori di questo catastrofico concetto giuridico che, a oggi, sta applicando (spiegherò perché ritengo irregolarmente) il Dicastero del cardinale Victor Manuel Fernández. Il suo articolo del 2021 è oggi il sostegno teorico di una pratica che provoca scandalo anche tra alte autorità giudiziarie vaticane.
Il testo si intitola «La praxis de la CDF sobre la dispensa de las obligaciones clericales: El n. 157 del Vademécum» ed è stato pubblicato su Ius Canonicum, la rivista di diritto canonico dell’Università di Navarra (vol. 61, n. 122, 2021, pp. 733-765; DOI 10.15581/016.122.004). È in accesso aperto e continua un lavoro precedente dello stesso autore sulla stessa rivista. Importa chi lo scrive: un funzionario dell’organismo che decide, con accesso alle cifre che nessun altro conosce, che descrive la pratica del proprio ufficio e conclude che è legittima. Questo trasforma l’articolo, più che in uno studio, nella difesa ufficiosa di un sistema di silenzio e impunità.
Quello che Bertomeu sostiene
Il punto di appoggio è il n. 157 del Vademécum del 2020, che riconosce all’accusato, «dal momento in cui si ha notitia de delicto», il diritto di chiedere al Santo Padre la dispensa da tutti gli obblighi clericali, compreso il celibato. Il Vademécum si ferma lì: riconosce un diritto a richiedere, e non dice nulla su ciò che accade con il processo penale in corso. È Bertomeu che fa il passo successivo, e lo fa nel riassunto stesso del suo articolo:
«Sebbene interrompa le indagini o il processo in corso senza che si giunga a una conclusione dello stesso circa la colpevolezza o meno dell’imputato, la trattazione davanti al Santo Padre di questa grazia è legittima a causa della tutela di diversi beni giuridici nei delicta graviora a partire dalla prevalenza del principio del bonum commune nella Chiesa» (p. 733).
Lo ribadisce nel corpo del testo con la stessa chiarezza: la CDF permette al reo di chiedere la grazia «in qualsiasi momento delle indagini o del processo», e «l’accoglimento di tale istanza, d’altra parte, comporta l’interruzione del procedimento penale in corso» (p. 749). La tesi è, dunque, che l’accusato può fermare il proprio processo chiedendo di non essere più sacerdote, e che la Chiesa fa bene a permetterglielo per il “bene” della stessa Chiesa.
Quello che Bertomeu sa
Ciò che rende particolarmente grave l’articolo non è che difenda questa tesi, ma che la difenda sapendo esattamente cosa implica. Impunità e vittime trascurate senza riparazione. Bertomeu non ignora nessuna delle obiezioni; le espone lui stesso, con precisione da giurista, prima di scartarle. Conviene seguire il filo delle sue ammissioni.
L’articolo inizia riconoscendo che non esiste una legge che tuteli ciò che descrive. L’istituto «non è espressamente previsto in alcun testo legislativo sui delicta reservata» (p. 741), e il Vademécum da cui parte «non costituisce una ulteriore riforma legislativa» né è «un testo normativo» (pp. 740-741). Per superare l’ostacolo, propone che «nonostante il carattere non normativo del Vademécum, il contenuto del n. 157 può essere considerato come una prassi con valore normativo a causa del riscontro specifico del Romano Pontefice a ogni dispensa concessa» (pp. 741-742). Cioè, una regola che non è da nessuna parte acquisisce valore di legge perché è stata applicata molte volte con firma papale. Nessun sistema giuridico serio, e quello canonico non dovrebbe fare eccezione, ammette che in materia penale la ripetizione di atti singolari crei diritto: la legge esiste quando è promulgata (can. 7), le norme penali si interpretano restrittivamente (can. 18) e la prassi della Curia supplisce solo lacune e mai in materia di pene (can. 19). Bertomeu conosce questi canoni. Li cita. E costruisce nonostante essi il piano dell’evasione del processo attraverso la dispensa.
Continua riconoscendo cosa accade con le vittime: l’interruzione «non solo evita di giungere a una dichiarazione autorevole sulla colpevolezza o meno del reo, ma comporta inevitabilmente che la presunta vittima non possa vedere riparato il male causato dal suo aggressore» (p. 751). Inevitabilmente. L’autore della tesi descrive il suo effetto sulla vittima con la parola che meglio lo definisce, e la mantiene.
Riconosce, inoltre, di non trovare la ragione che giustificherebbe la grazia. Ogni dispensa canonica richiede una causa giusta e ragionevole (can. 90 §1), e lo stesso Bertomeu ricorda, citando Urrutia, che senza di essa «potrebbe anche essere invalida» (p. 742). Nonostante ciò ammette che «rimane la difficoltà di indicare quale possa essere la causa giusta e ragionevole che permetta questa concessione graziosa senza pregiudizio della giustizia» (p. 751). Sostiene, quindi, la legittimità di un atto la cui condizione di validità confessa di non poter identificare con certezza.
Riconosce anche che tutto questo avviene in segreto. «A differenza di altri tribunali come quello della Rota Romana, la CDF non pubblica le sue decisioni», il che «lascia nell’oscurità importanti aspetti formali (procedimento e trattazione) e materiali» (pp. 738-739). Lo scrive un funzionario dell’organismo che non pubblica, in un testo che inizia invocando la «trasparenza, responsabilità e rendicontazione» del vertice del febbraio 2019, e che subito dopo giustifica una pratica che ne è priva.
E riconosce, con cifre che pochi possono fornire, che non si tratta di un’eccezione. «Se tra il 2012 e il 2020 sono stati registrati 6.236 casi nella CDF, 1058 si sono conclusi con la concessione di una dispensatio ab oneribus, con una media annua di 117, cioè il 17% del totale» (p. 750); le dispense sono passate da 79 nel 2012 a 179 nel 2020, più del doppio in otto anni. Tradotto: più di mille casi di abusi su minori giunti al tribunale supremo della Chiesa si sono chiusi senza che nessuno stabilisse cosa è accaduto, e il ritmo aumenta, compresa la controversa dispensa di Leone XIV a Eleuterio Vásquez, il parroco di Chiclayo che lui stesso avrebbe dovuto indagare. Dietro quei mille fascicoli ci sono, come minimo, mille persone che hanno denunciato e non hanno ricevuto risposta. È probabile che più di una per fascicolo. Migliaia di uomini e donne, in ogni caso, ai quali lo stesso sistema che li ha incoraggiati a denunciare ha poi negato la verità e la riparazione in cambio di un cattivo espediente.
Infine, Bertomeu raccoglie in nota a piè di pagina l’obiezione più devastante contro la propria tesi, formulata dal canonista Luis Navarro: «sarebbe più coerente che per un delitto non si riceva una grazia; altrimenti si potrebbe pensare che, per ottenere l’esonero, la via sia commettere un delitto, il che sarebbe certamente causa di scandalo tra i fedeli» (nota 65). La citazione è demolitrice, ma l’autore non vi risponde. È difficile trovare nella letteratura canonica un esempio più chiaro di un autore che espone l’argomento che confuta la sua tesi e procede come se non l’avesse letto.
Perché le sue giustificazioni non reggono
Di fronte all’obiezione che la prassi lede il principio iustitiam restituere, Bertomeu offre quattro ragioni (pp. 758-760). Nessuna resiste all’analisi.
La prima è che la vittima «ha sempre la possibilità di rivendicare la lesione subita davanti alle autorità giudiziarie statali», che sarebbero «il foro ottimale». L’argomento è insostenibile dal punto di vista del diritto stesso della Chiesa, e lo è per tre motivi che l’autore non può ignorare. La Chiesa riserva a Roma la competenza su questi delitti proprio perché afferma che tutelano beni giuridici propri; non può reclamare la giurisdizione per sé e, quando decide di non esercitarla, inviare la vittima altrove. Lo stesso articolo spiega, poche pagine prima (p. 752), che la Chiesa ha ampliato i termini di prescrizione perché le vittime di abusi impiegano decenni per poter parlare e i termini civili sono solitamente scaduti, per cui il «foro ottimale» a cui rimanda è, nella maggior parte dei casi, un foro chiuso, e Bertomeu lo sa quando scrive la frase. E, soprattutto, c’è qualcosa che nessun tribunale dello Stato può giudicare: la responsabilità dei vescovi e dei superiori che hanno ricevuto la denuncia e l’hanno gestita male, che da Vos estis lux mundi (art. 1 §1 b) è perseguibile canonicamente ma può essere stabilita solo su fatti previamente chiariti. Quando il caso principale si chiude senza determinare i fatti, la responsabilità di tutta la catena di comando rimane fuori dall’esame per sempre. Questo è l’effetto più grave della prassi e quello che meno si spiega: non solo libera l’accusato, ma protegge chi lo ha protetto, trasferito o ha guardato dall’altra parte. Una pratica che produce questo risultato in uno su sei casi non è uno strumento di giustizia flessibile. È, nel suo funzionamento oggettivo, un meccanismo di copertura istituzionale, indipendentemente dall’intenzione di chi l’ha progettato.
La seconda ragione è che il chierico, chiedendo la dispensa, «si è implicitamente riconosciuto inidoneo al ministero». Ma una confessione tacita estratta da un atto che lo stesso Vademécum qualifica come diritto, senza assistenza legale e senza alcuna prova, non è una dichiarazione di fatti né serve a nessuno: non dà alla vittima la verità, non dà all’accusato innocente l’assoluzione e lascia alla comunità un sospetto che lo stesso rescritto permette al vescovo di divulgare, «il fatto della dispensa» e «la causa canonica» (nota 52), senza che nessuno l’abbia giudicata. La terza ragione, che l’Ordinario può vigilare sul dispensato, non ripara nulla e presuppone inoltre che si sappia di cosa vigilare, che è precisamente ciò che non è stato indagato.
La quarta ragione è quella che rivela il fondo:
«In quarto e ultimo luogo, perché non è irrilevante considerare che le cause penali nel foro canonico non sempre si concludono con una condanna del reo. A causa di una presunta sensibilità eccessivamente garantista e servendosi delle formalità processuali, si consideri al riguardo un certo malessere ecclesiale per alcune sentenze degli ultimi sette anni, in sede di ricorso gerarchico, di reformatio in melius quando non direttamente di assoluzione o di decisione dimissoria» (pp. 759-760).
Un ufficiale del tribunale che giudica gli abusi giustifica una via per evitare il giudizio perché il giudizio, con le sue garanzie e le sue formalità, a volte assolve o riduce la pena. Non si prescinde dal processo nonostante possa finire con un’assoluzione, ma perché può finire con un’assoluzione. Il ragionamento è incompatibile con l’idea stessa di processo, che esiste proprio perché il risultato non sia deciso prima di iniziare. Ed è, inoltre, la confessione che la pratica non persegue la giustizia ma un risultato: allontanare il sacerdote senza dover provare nulla. Quello che Bertomeu chiama «sensibilità eccessivamente garantista» è ciò che in qualsiasi ordinamento civile si chiama diritto a un processo equo. Che un funzionario del Dicastero lo descriva come un ostacolo dovrebbe preoccupare chiunque, a cominciare dagli stessi sacerdoti.
Quello che dispone il diritto della Chiesa
Nulla di tutto questo richiede di invocare principi estranei alla Chiesa. Basta il Codice. La dispensa (cann. 85, 290, 3º, 291 e 292) è un atto di grazia sullo statuto personale del chierico: lo libera dal celibato e gli fa perdere lo stato clericale. Le cause di estinzione dell’azione penale canonica sono tassative, e sono la prescrizione (can. 1362) e la morte del reo. La dispensa non è tra queste, e non può esserlo per via della prassi, perché il Codice ha blindato espressamente le leggi penali e processuali contro il rilassamento singolare (can. 87 §1). Quello che Bertomeu presenta come «originalità dell’ordinamento canonico» è, in realtà, l’attribuzione a un atto di grazia di un effetto che la legge non gli dà, su un oggetto, i fatti e la loro riparazione, che non è il suo.
Il Codice riconosce inoltre alle vittime diritti concreti che la pratica annulla. Il diritto di reclamare davanti al foro ecclesiastico (can. 221 §1). Il diritto alla riparazione del danno (can. 128). Il diritto di esercitare l’azione di danni all’interno del proprio giudizio penale (can. 1729 §1), azione che scompare con il giudizio. E il diritto di essere ascoltato prima che l’autorità emetta un atto che lede i suoi diritti (can. 50). Nella prassi che Bertomeu descrive la vittima non interviene, non è ascoltata, e spesso non sa nulla fino a quando non le viene comunicato che tutto è finito. La riparazione si riduce alla clausola del rescritto per cui il dispensato è obbligato a riparare «onerata conscientia», in coscienza (nota 53). Un’obbligazione che esiste solo nella coscienza dell’accusato non può essere esigita da nessuno.
E il Codice, nella sua versione riformata, punta nella direzione opposta alla tesi. L’articolo si appoggia su Pascite gregem Dei (2021) per la sua teoria dei beni giuridici, ma omette che quella stessa riforma ha trasformato in dovere ciò che prima era facoltà: il can. 1311 §2 obbliga a tutelare il bene della comunità «etiam poenarum irrogatione vel declaratione» e il can. 1341 sostituisce «curet» con «promovere debet». Il legislatore ha voluto che il perseguimento di questi delitti fosse obbligatorio. La prassi che Bertomeu difende la rende facoltativa a volontà dell’accusato. Di fronte a tutto questo, il ricorso al «bene comune» e alla salus animarum (can. 1752, che è la norma di chiusura del trasferimento dei parroci, non una clausola per estinguere azioni penali) prova troppo: con lo stesso bene comune si sostiene che la Chiesa deve giudicare fino in fondo, e con la stessa salvezza delle anime si esige che la vittima conosca la verità. Un principio che serve per una cosa e il suo contrario non giustifica nulla.
Quello che la Chiesa ha promesso
Se il contrasto con il diritto interno è grave, il contrasto con gli impegni esterni della Chiesa è ancora più grave, perché riguarda la sua parola data. La Santa Sede ha ratificato nel 1990 la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, il cui articolo 19 obbliga a stabilire «procedure efficaci» di indagine e intervento giudiziario di fronte all’abuso, e i cui articoli 34 e 39 esigono protezione di fronte all’abuso sessuale e riparazione alle vittime. Nel 2014, dopo aver esaminato la Santa Sede, il Comitato sui Diritti dell’Infanzia ha segnalato proprio la gestione interna dei casi, l’uscita silenziosa dei chierici senza depurazione delle responsabilità e la mancanza di cooperazione con le autorità civili, ed ha esigito indagini complete, rendicontazione degli autori e dei superiori e trasparenza. Il Comitato contro la Tortura ha formulato quello stesso anno richieste analoghe. Una prassi che chiude uno su sei casi senza indagine conclusa, senza dichiarazione di fatti e senza riparazione esigibile, su istanza dello stesso accusato, non è un’interpretazione discutibile di quegli impegni: è la loro negazione. E Bertomeu, che fa appello ai criteri di una «società sempre più egualitaria, democratica e garantista» come orizzonte della riforma ecclesiale, non menziona la Convenzione in trenta pagine.
Altro tanto accade con i concordati. Gli Stati garantiscono alla Chiesa il libero esercizio della sua giurisdizione, come fa l’Accordo sugli Affari Giuridici con la Spagna del 1979 (art. I) dopo la soppressione del privilegio del foro nel 1976, o l’Accordo con il Perù del 1980 (art. I), che lo stesso Bertomeu invocava su ABC per spiegare la sua azione nel Sodalicio. Quella garanzia ha un presupposto: che la giurisdizione sia esercitata. Gli Stati non riconoscono alla Chiesa autonomia perché i suoi tribunali possano essere fermati dall’indagato, né perché rimandi le vittime a tribunali civili che sa prescritti. Quando la Chiesa reclama il concordato come scudo di fronte all’ingerenza e, allo stesso tempo, utilizza la dispensa per non giudicare, sta usando l’autonomia in entrambe le direzioni contemporaneamente: per escludere lo Stato e per non fare ciò che lo Stato le ha riconosciuto il diritto di fare.
Nel 2019 Francesco ha riunito i presidenti delle conferenze episcopali sotto tre parole, trasparenza, responsabilità e rendicontazione; quello stesso dicembre ha soppresso il segreto pontificio nelle cause di abusi; nel 2021 ha reso obbligatorio il perseguimento. Bertomeu cita il primo di quei traguardi come cornice del suo articolo. La pratica che difende ne viola tutti e tre.
Una crepa con nome
Attraverso Bertomeu la Dottrina della Fede presenta la prassi della dispensa come «flessibilità del diritto della Chiesa, la cui legge suprema è il bene delle anime». Ciò che il suo stesso articolo documenta è una via di fuga disponibile dal primo giorno dell’indagine, attivabile dall’accusato, trattata senza la vittima, decisa senza motivazione, non ricorribile (cann. 333 §3 e 1732), non pubblicata, senza base legale riconosciuta, senza causa giusta identificabile, con una riparazione in coscienza che nessuno può esigere, che rimanda le vittime a un foro che si sa chiuso, che rende inverificabile la responsabilità dei superiori e che è stata applicata a più di mille casi con tendenza allarmantemente crescente. Ognuno di questi tratti, isolato, sarebbe già un difetto grave. Riuniti, descrivono un sistema che produce impunità per l’accusato, copertura per chi lo ha gestito e silenzio per le vittime, e che si presenta come atto di misericordia. Che chi l’abbia teorizzato sia il canonista che Roma invia a impartire giustizia in Cile e in Perù, e che l’abbia fatto su una rivista universitaria con tutte le cautele accademiche, non lo rende meno scandaloso.
Alti responsabili giudiziari vaticani hanno sostenuto a InfoVaticana che la dispensa riguarda lo statuto personale del chierico, non il dovere della Chiesa di chiarire i fatti, riparare le vittime e depurare le responsabilità di chi ha gestito il fascicolo. Forse l’ultima parola non è stata detta di fronte a questo espediente processuale che sta facendo tanto danno a migliaia di persone. Quella lettura, e non quella dell’articolo di Jordi Bertomeu, è l’unica compatibile con il Codice, con la riforma del 2021, con la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e con i concordati. Ed è quella che dovrebbe imporsi là dove, invocando la dottrina qui analizzata, si comunica a chi ha denunciato che il suo caso si è concluso perché l’accusato ha smesso di essere sacerdote. La dispensa può essere la fine di un ministero. Non può essere mai l’ultima parola su fatti che nessuno ha voluto giudicare.
Javier Tebas Llanas, avvocato.
https://infovaticana.com/it/2026/09/04/lastuzia-per-chiudere-i-casi-di-abusi-senza-processo-ne-risarcimento-uscita-dalla-dottrina-della-fede/
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L’Arcidiocesi di Quebec pagherà 31,5 milioni di dollari per chiudere una causa collettiva per abusi
L’Arcidiocesi di Quebec, in Canada, pagherà 31,5 milioni di dollari canadesi nell’ambito di un accordo extragiudiziale per risolvere una causa collettiva per abusi sessuali commessi da sacerdoti o laici in posizioni di autorità dal 1940 ad oggi. L’accordo è stato ratificato il 12 agosto scorso dalla giudice Danye Daigle, del Tribunale Superiore del Quebec, e prevede inoltre delle scuse formali della Chiesa alle vittime.
L’approvazione giudiziaria apre ora la fase di assegnazione dei risarcimenti dopo diversi anni di procedimento. Prima di iniziare la distribuzione dei compensi, lo studio legale Dufresne Wee lancerà un ultimo appello affinché possano unirsi al processo altre persone che soddisfino le condizioni stabilite.
La Chiesa del Quebec chiede perdono
In un comunicato pubblicato il 14 agosto, l’Arcidiocesi ha indicato che i suoi responsabili accolgono favorevolmente la ratifica dell’accordo e ha riconosciuto che la fase di riparazione che inizia può aiutare le persone colpite a continuare «il loro cammino verso la pace e la guarigione».
Il vescovo ausiliare e vicario generale del Quebec, monsignor Jean Tailleur, aveva già formulato pubblicamente le scuse durante la presentazione dell’accordo davanti al Tribunale Superiore il 30 luglio scorso.
«Davanti alla sofferenza che portano con sé, le mie parole possono fare poco per alleviare o guarire», ha affermato Tailleur. «Tuttavia, c’è qualcosa che deve essere detto. A nome della Chiesa cattolica del Quebec, vorrei offrire loro le nostre più sincere scuse».
L’accordo prevede proprio la consegna di una lettera di scuse, oltre al fondo economico destinato alle persone incluse nella causa.
Abusi denunciati dal 1940 ad oggi
Il procedimento comprende abusi sessuali attribuiti a sacerdoti e laici che esercitavano posizioni di autorità nell’ambito della diocesi del Quebec durante un periodo che si estende dal 1940 ad oggi.
La causa collettiva è stata autorizzata giudizialmente nel 2022 ed è stata incorporando durante il suo iter nuove accuse e denuncianti. Tra i nomi che hanno raggiunto maggiore risonanza pubblica si trovano due ex o attuali arcivescovi del Quebec: i cardinali Gérald Lacroix e Marc Ouellet.
In entrambi i casi è necessario distinguere le accuse incorporate nella causa collettiva dal risultato dei procedimenti o delle indagini condotte specificamente su di loro.
Il caso del cardinale Gérald Lacroix
Il nome del cardinale Gérald Lacroix, arcivescovo del Quebec, è apparso in un ampliamento della causa collettiva reso pubblico nel gennaio 2024. Una donna lo ha accusato di fatti presumibilmente avvenuti tra il 1987 e il 1988, quando lei aveva 17 anni.
Il porporato ha negato categoricamente l’accusa e ha deciso di allontanarsi temporaneamente dalle sue attività pubbliche mentre si chiarivano i fatti.
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Francesco ha incaricato allora il giudice in pensione André Denis, ex membro del Tribunale Superiore del Quebec, di un’indagine canonica preliminare. Il rapporto è stato concluso il 6 maggio 2024 e successivamente consegnato al Pontefice.
La Santa Sede ha comunicato che, alla luce dei fatti esaminati, l’indagine non aveva permesso di identificare alcuna condotta che potesse essere qualificata come cattiva condotta o abuso da parte di Lacroix e che, di conseguenza, non si prevedeva di aprire un procedimento canonico più approfondito.
Leggi anche: Il Papa chiude l’indagine contro il cardinale Lacroix
Pertanto, l’inclusione di Lacroix nella causa collettiva non deve essere confusa con una dichiarazione di responsabilità individuale. L’indagine specificamente incaricata da Roma sull’accusa formulata contro di lui si è conclusa senza che venisse aperto un processo canonico.
Marc Ouellet è apparso anche nella causa
Un altro dei nomi inclusi nel procedimento è stato quello del cardinale Marc Ouellet, arcivescovo del Quebec tra il 2002 e il 2010 e successivamente prefetto del Dicastero per i Vescovi.
Nel 2022, una donna ha accusato Ouellet di comportamenti di natura sessuale presumibilmente avvenuti tra il 2008 e il 2010, quando lei svolgeva attività pastorali nella diocesi.
La Santa Sede ha esaminato la denuncia e ha annunciato allora che non esistevano elementi sufficienti per aprire un’indagine canonica contro il cardinale. Ouellet ha respinto le accuse e successivamente ha intrapreso azioni legali per diffamazione contro la sua denunciante.
La vertente civile di questo scontro è arrivata a giudizio nel Quebec nel marzo 2026. Durante il processo sono emerse inoltre testimonianze relative ad altri comportamenti del porporato. Tra questi, Ouellet ha riconosciuto di aver introdotto nel 2014 un biglietto da 50 dollari nello scollo del maglione di una donna durante un incontro, un gesto che ha definito «errore goffo» e al quale ha negato qualsiasi intenzione sessuale.
Inizia ora il processo di risarcimento
La ratifica dell’accordo non implica di per sé una dichiarazione di colpevolezza individuale rispetto a tutte le persone che sono state indicate nel corso del procedimento. Stabilisce, invece, il meccanismo attraverso il quale l’Arcidiocesi affronterà collettivamente le richieste comprese nell’accordo.
Con la decisione della giudice Daigle può iniziare ora il processo di assegnazione dei compensi. Prima si aprirà un’ultima opportunità affinché altre persone che ritengono di aver subito abusi nell’ambito temporale e istituzionale stabilito possano richiedere la loro incorporazione.
Una volta completata questa fase, inizierà la distribuzione dei 31,5 milioni di dollari canadesi tra i beneficiari secondo i criteri previsti nell’accordo.
L’Arcidiocesi del Quebec affronta così la fase di riparazione di un procedimento che abbraccia più di otto decenni di denunce per abusi sessuali e che ha coinvolto sacerdoti, laici in posizioni di autorità e membri della gerarchia. L’approvazione giudiziaria indirizza il contenzioso verso la sua conclusione, sebbene debbano ancora essere completate l’incorporazione definitiva dei membri e l’assegnazione dei risarcimenti.
https://infovaticana.com/it/2026/08/21/larcidiocesi-di-quebec-paghera-315-milioni-di-dollari-per-chiudere-una-causa-collettiva-per-abusi/
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Australia, l’ex vescovo di Broome Christopher Saunders condannato per abusi sessuali
Una delle vicende più gravi che hanno coinvolto negli ultimi anni la Chiesa cattolica australiana è arrivata a un punto decisivo.
L’ex vescovo di Broome Christopher Alan Saunders , 76 anni, è stato riconosciuto colpevole di 13 reati sessuali al termine di un processo davanti al District Court del Western Australia. La giuria lo ha condannato per abusi commessi ai danni di due giovani uomini aborigeni tra il 2008 e il 2019.
Tra i reati per i quali è stato dichiarato colpevole figura un episodio di penetrazione sessuale senza consenso , oltre a dodici capi di imputazione relativi ad aggressioni indecenti e illegali.
Saunders è stato invece assolto da altri sei capi d’accusa.
Le feste nelle proprietà della Chiesa
Durante il processo, l’accusa ha sostenuto che Saunders organizzasse feste caratterizzate da un forte consumo di alcol in proprietà appartenenti alla Chiesa cattolica a Broome.
Secondo il procuratore Adam Ebell, quelle occasioni avrebbero consentito all’allora vescovo di avere accesso a giovani uomini aborigeni e di sfruttare il forte squilibrio di potere derivante dal proprio ruolo religioso.
Ai partecipanti sarebbero stati offerti alcolici e sigarette acquistate con fondi della Chiesa e, secondo quanto emerso nel processo, durante alcune di quelle feste gli uomini presenti erano invitati a togliersi la maglietta.
L’accusa ha sostenuto che Saunders avesse sviluppato un interesse sessuale verso giovani uomini aborigeni e che approfittasse delle occasioni disponibili per agire.
Una delle vittime aveva 16 anni quando lo conobbe
Uno dei principali denuncianti, la cui identità è protetta dalla legge, ha raccontato di aver conosciuto Saunders quando aveva circa 16 anni .
Secondo la sua testimonianza, il rapporto avrebbe inizialmente assunto le caratteristiche di un processo di avvicinamento e manipolazione, con frequenti visite nella casa del vescovo e disponibilità di alcol.
Gli abusi, secondo quanto riferito in aula, sarebbero poi proseguiti negli anni successivi e avrebbero compreso contatti sessuali non consensuali.
Saunders ha sempre negato gli abusi
Durante il processo, Saunders ha negato che le aggressioni sessuali siano mai avvenute.
Il suo avvocato, Tony Hager , aveva contestato l’attendibilità delle testimonianze, sottolineando i problemi di droga e alcol avuti nel corso della vita da alcuni denuncianti e sostenendo che tali circostanze potrebbero averne compromesso la memoria.
La difesa non aveva negato l’esistenza di feste con consumo di alcol, ma aveva sostenuto che il comportamento dell’ex vescovo, per quanto potesse apparire insolito o inappropriato, non fosse di natura sessuale.
La giuria ha però accolto una parte sostanziale della ricostruzione dell’accusa.
Assolto da sei capi d’accusa
Saunders era arrivato al termine del processo con 19 imputazioni sottoposte alla giuria.
È stato dichiarato colpevole di 13 e assolto dalle restanti sei, comprese alcune accuse relative a un terzo denunciante.
All’inizio del processo erano inoltre stati ritirati quattro capi d’accusa relativi a presunti reati contro un bambino di età inferiore ai 13 anni.
Vescovo di Broome per quasi 25 anni
Saunders è stato una delle figure più importanti della Chiesa cattolica nel nord-ovest dell’Australia.
Ordinato sacerdote nella regione del Kimberley nel 1976, divenne vescovo di Broome nel 1996 e rimase alla guida della diocesi fino a quando si fece da parte nel 2020, dopo che le prime accuse di abusi erano diventate pubbliche.
Papa Francesco accettò formalmente le sue dimissioni nel 2021.
La diocesi di Broome copre un territorio enorme del Western Australia, caratterizzato da numerose comunità aborigene e da località estremamente isolate.
L’inchiesta del Vaticano e la riapertura del caso
Il caso Saunders ha avuto una storia investigativa particolarmente complessa.
Le prime indagini della polizia del Western Australia erano state chiuse senza incriminazioni per insufficienza di prova.
Successivamente il Vaticano avviò una propria indagine interna.
Un rapporto di circa 200 pagine venne poi consegnato alla WA Police, contribuendo alla riapertura dell’inchiesta penale che portò all’arresto e all’incriminazione di Saunders nel 2024.
Uno dei più alti prelati australiani condannati
La condanna di Saunders assume una particolare rilevanza per la Chiesa cattolica australiana.
Se il verdetto non verrà annullato in appello, Saunders sarà uno dei più alti esponenti cattolici australiani condannati per abusi sessuali commessi mentre faceva parte del clero.
Il precedente più noto resta quello del cardinale George Pell , condannato nel 2018 ma successivamente assolto all’unanimità dalla High Court australiana nel 2020.
La vicenda Saunders presenta quindi una situazione giuridica diversa: al momento la condanna è valida e l’ex vescovo attende la determinazione della pena.
La Chiesa chiede perdono
Dopo il verdetto, l’attuale vescovo di Broome, Tim Norton , ha rivolto le proprie scuse alle vittime e alla comunità.
Ha riconosciuto che le conseguenze della vicenda non riguardano soltanto coloro che hanno denunciato gli abusi polizia alla e testimoniato davanti al tribunale, ma anche le persone che avevano riposto fiducia nella leadership della diocesi e nella Chiesa.
Sentenza il 21 settembre
Dopo la lettura del verdetto, Saunders non ha chiesto di rimanere libero su cauzione.
La pena verrà determinata dal tribunale il 21 settembre 2026 .
Il processo si chiude così con una condanna pesantissima per un uomo che per quasi un quarto di secolo aveva rappresentato una delle massime autorità della Chiesa cattolica nel Kimberley.
Ma per le vittime e per le comunità coinvolte, il verdetto rappresenta soprattutto la conclusione di un percorso iniziato molti anni prima, quando le prime accuse avevano cominciato ad emergere.
Australia, l’ex vescovo di Broome Christopher Saunders condannato per abusi sessuali
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Relazione con una quattordicenne dell’oratorio, sacerdote patteggia due anni
Una pena di due anni di reclusione, sospesa a condizione che segua un percorso di recupero in una struttura specializzata nella prevenzione dei reati sessuali. Si è concluso con un patteggiamento davanti al Tribunale di Verbania il procedimento a carico di un sacerdote quarantenne, già viceparroco in una comunità dell’Aronese, sul Lago Maggiore.
La vicenda risale al 2023 e riguarda la relazione avuta dal religioso con una ragazza di 14 anni che frequentava l’oratorio. L’inchiesta era cominciata dopo la denuncia presentata dai familiari della minorenne, ai quali la giovane aveva raccontato quanto sarebbe accaduto. La ragazza si era confidata anche con un istruttore, riferendo l’esistenza del rapporto con il sacerdote.
Dopo le prime dichiarazioni, però, la quattordicenne aveva cambiato versione, arrivando a negare quanto raccontato in precedenza. Una ritrattazione che aveva reso più difficile il lavoro degli inquirenti, chiamati a verificare un’accusa delicata senza poter contare su una testimonianza rimasta lineare nel corso del procedimento.
Nel frattempo, quando i sospetti erano emersi all’interno della famiglia, il sacerdote aveva lasciato il proprio incarico nella comunità. La Diocesi di Novara aveva comunicato che il religioso avrebbe trascorso un periodo di riposo, studio e ricerca spirituale, senza entrare nei dettagli dell’indagine penale.
La svolta è arrivata dall’esame del fascicolo compiuto dal giudice per le indagini preliminari di Verbania. Il Gip ha analizzato le chat scambiate tra il sacerdote e la minorenne, individuando conversazioni considerate compatibili con l’esistenza di incontri di natura intima.
I messaggi hanno assunto un peso decisivo proprio a causa della ritrattazione della ragazza. Di fronte ai riscontri digitali, il giudice ha disposto l’imputazione coatta per atti sessuali con minore di sedici anni, ritenendo che gli elementi raccolti dovessero essere sottoposti alla valutazione di un tribunale.
La difesa ha quindi scelto la strada del patteggiamento. La pena è stata concordata in due anni, con il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità. Il giudice ha concesso la sospensione, subordinandola però all’obbligo di seguire un trattamento terapeutico presso un ente specializzato.
Il patteggiamento chiude il procedimento senza arrivare a un dibattimento pubblico nel quale ricostruire testimonianza dopo testimonianza l’intera vicenda. Non rappresenta formalmente una confessione, ma comporta l’applicazione di una pena concordata tra difesa e Procura e successivamente valutata dal giudice.
Il caso riporta l’attenzione sulla protezione dei ragazzi negli ambienti educativi e religiosi. Un oratorio è un luogo fondato sulla fiducia delle famiglie e sul rapporto diretto tra adulti e minorenni. Quando quella fiducia viene messa in discussione, la questione non riguarda soltanto la responsabilità individuale, ma anche la capacità delle istituzioni di riconoscere i segnali di rischio e intervenire tempestivamente.
Particolarmente delicato è il tema della ritrattazione. Nei procedimenti che coinvolgono minorenni, un cambiamento nel racconto non può essere interpretato automaticamente né come prova della falsità dell’accusa né come conferma dei fatti. Paura, vergogna, legami affettivi, pressione dell’ambiente e timore delle conseguenze possono incidere sulle dichiarazioni di una ragazza adolescente. Per questo gli investigatori devono cercare riscontri esterni e indipendenti.
Nel procedimento di Verbania quei riscontri sono stati individuati nelle comunicazioni digitali. Telefoni, applicazioni di messaggistica e social network possono conservare appuntamenti, richieste, fotografie e frammenti di conversazioni capaci di ricostruire rapporti che, altrimenti, resterebbero affidati soltanto alle versioni contrapposte delle persone coinvolte.
Non è la prima volta che un’inchiesta riguardante un sacerdote e un minorenne raggiunge le aule giudiziarie piemontesi. Negli anni sono stati aperti procedimenti anche nel Torinese, nel Vercellese e nel Cuneese, con vicende ed esiti differenti. Alcuni si sono conclusi con condanne o patteggiamenti, altri con assoluzioni o archiviazioni. Ogni caso deve essere valutato separatamente, sulla base delle prove e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.
Resta però un punto che va oltre il singolo fascicolo: nelle comunità in cui un adulto esercita autorità morale, educativa o religiosa, la tutela dei minorenni non può essere affidata soltanto alla fiducia personale. Servono regole chiare, formazione degli educatori, canali di segnalazione accessibili e interventi immediati quando emergono comportamenti sospetti.
Nella vicenda dell’Aronese, il primo racconto della ragazza sembrava essersi indebolito con la successiva ritrattazione. A cambiare il corso dell’indagine sono state le parole rimaste archiviate nei telefoni. La testimonianza era cambiata. Le chat, invece, erano ancora lì. Samuele Pizzolato
https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/723013/relazione-con-una-quattordicenne-delloratorio-sacerdote-patteggia-due-anni.html
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Sesso con minorenne in un oratorio dell’Aronese, prete patteggia due anni
Era accusato di aver avuto un rapporto intimo con una ragazza dell’oratorio, voluto da entrambi. Peccato che lei fosse minorenne. Ecco perché S.P., quarantenne già coadiutore in una parrocchia dell’Aronese sul lago Maggiore, ha patteggiato 2 anni di reclusione in tribunale a Verbania con l’attenuante del fatto di minore gravità e la sospensione della pena, a condizione che segua un percorso in un percorso terapeutico e di recupero presso enti o associazioni specializzate nella prevenzione e nel trattamento di condotte sessuali inappropriate.
La vicenda, conclusasi con il patteggiamento davanti al tribunale di Verbania, riguarda un sacerdote di 40 anni che ricopriva il ruolo di coadiutore in una parrocchia dell’Aronese. Il caso è emerso in seguito alle confidenze fatte dalla giovane, che all’epoca dei fatti aveva 14 anni, ai propri familiari e a un istruttore. Nonostante le successive smentite della ragazza e la richiesta di archiviazione formulata inizialmente dalla Procura, il Giudice per le indagini preliminari (Gip) ha ordinato l’imputazione coatta per il sacerdote sulla base dei messaggi scambiati in chat. Il quarantenne ha infine patteggiato 2 anni di reclusione con pena sospesa, subordinata proprio allo svolgimento del percorso di cure e recupero. Samuele Pizzolato
https://www.lastampa.it/novara/2026/07/28/news/sesso_con_minorenne_in_un_oratorio_dell_aronese_prete_patteggia_due_anni-15700833/?ref=pay_amp
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Muore senza essere stato indagato Ricardo Yesquén, uno dei sacerdoti di Chiclayo denunciato per abusi davanti a Prevost
La notizia del suo decesso è stata diffusa martedì dai media locali di Ferreñafe, località nella cui parrocchia di Santa Lucía figurava come vicario parrocchiale secondo i registri diocesani. La Diocesi di Chiclayo non ha emesso per il momento alcun comunicato ufficiale.
Una denuncia che non è mai stata indagata
Secondo la documentazione del caso a cui ha avuto accesso InfoVaticana, i fatti attribuiti a Yesquén risalgono al 2006, quando il sacerdote, allora di 39 anni, avrebbe imposto baci di carattere libidinoso a una minore di 10 anni nella casa parrocchiale di La Victoria (Chiclayo), in episodi che si sarebbero ripetuti per almeno un anno. La denunciante è Ana María Quispe, che anni dopo ha reso pubblica la sua storia dopo aver constatato che le sue denunce alla Chiesa non producevano alcun effetto.
Nella stessa casa parrocchiale conviveva con Yesquén il sacerdote Eleuterio Vásquez Gonzales, il noto «padre Lute», denunciato dalle stesse vittime per fatti di estrema gravità: le testimonianze descrivono trasferimenti di bambine di 9 e 11 anni, con il pretesto di presunte attività missionarie, in un alloggio isolato nella sierra di Ferreñafe, a sei ore dalle loro case, dove il sacerdote pernottava da solo con loro in un unico letto e compiva sfregamenti di carattere sessuale. Come ha riconosciuto pubblicamente l’allora amministratore apostolico Guillermo Cornejo, Vásquez arrivò ad ammettere i fatti.
La prima notitia criminis su Yesquén arrivò all’allora vescovo di Chiclayo, Robert Prevost, nel marzo 2020, tramite una telefonata della vittima. Il canone 1717 del Codice di Diritto Canonico obbliga l’Ordinario ad aprire d’ufficio un’indagine preliminare davanti a qualsiasi notizia verosimile di reato. La risposta che la denunciante riferisce di aver ricevuto fu l’invito a rivolgersi alla via civile, che in Perù si era prescritta da anni. In sede canonica, invece, il reato non era prescritto: il termine è di vent’anni contati dalla maggiore età della vittima, e il Dicastero per la Dottrina della Fede può inoltre dispensarlo. Nessuna indagine fu aperta.
Nell’aprile 2022, le tre denuncianti furono ricevute da Prevost nel vescovado. Su Yesquén, secondo la loro testimonianza, il vescovo comunicò loro che il sacerdote si trovava «in depressione» e allontanato dalle sue funzioni, per cui non si procedeva ad alcuna azione. I registri pubblici offrono un’altra immagine: nel giugno 2020, cinque mesi dopo la prima denuncia, Yesquén portava il ciborio con il Santissimo in processione pubblica per Chiclayo; le pubblicazioni ufficiali della diocesi lo mantengono come vicario parrocchiale di Santa Lucía de Ferreñafe almeno fino a gennaio 2023; e risulta la sua presenza alla Messa Crismale del 2023, come riconosciuto da un sacerdote diocesano in una conversazione registrata.
Contro Yesquén non fu mai emanata alcuna misura cautelare. Contro Vásquez, il decreto di Prevost dell’aprile 2022 impose sì misure, ma il suo contenuto, letto integralmente dall’istruttore del caso davanti alle vittime e rivelato da questo mezzo, si limitò a due restrizioni: la cessazione dal suo ufficio di parroco di Ciudad Eten e il divieto di confessare. Non fu sospeso dal ministero pubblico, e di fatto risulta graficamente che continuò a celebrare messa, persino concelebrando insieme al vescovo nella cattedrale.

Esistono inoltre fotografie diffuse sui social network, datate 12 gennaio 2023, in cui l’allora vescovo Prevost appare in una celebrazione di compleanno insieme a Yesquén, vestito da chierico, e altri sacerdoti della diocesi: quasi tre anni dopo la prima denuncia e nove mesi dopo la seconda.
Un’incapacità dichiarata e mai accertata
Quando il caso trapelò sui media peruviani alla fine del 2023, la diocesi spiegò che Yesquén si trovava «in precarie condizioni di salute», in una casa di riposo, e che non sarebbero stati formulati capi d’accusa contro di lui. Nel settembre 2024, un comunicato ufficiale precisò che il sacerdote soffriva di una «grave malattia degenerativa» che gli impediva di difendersi, «per cui non si può aprire un procedimento contro di lui», e aggiunse che «da anni non esercita il ministero sacerdotale», affermazione che contrasta con i registri diocesani del 2023 precedentemente citati.Tale incapacità non fu mai accertata davanti alle vittime mediante perizia medica indipendente, come prevedono i canoni 1574 e 1577. Nell’ottobre 2025, le denuncianti chiesero formalmente al Dicastero per la Dottrina della Fede l’inserimento nel fascicolo della documentazione clinica di Yesquén: un referto medico del 2020 che attestasse l’incapacità dichiarata e un altro aggiornato che determinasse la sua situazione. La richiesta non ha ottenuto risposta.
Le vittime non accettano la chiusura fasulla del caso
La morte di Yesquén estingue la possibilità di un processo contro la sua persona, ma non risolve il caso. Le vittime sostengono che né questo esito né la soluzione data al fascicolo di Vásquez —chiuso nel 2025 senza giudizio né sentenza sul merito mediante la dispensa dallo stato clericale richiesta dallo stesso sacerdote e firmata da Leone XIV, nonostante l’esplicita richiesta delle denuncianti che la causa giungesse alla sua conclusione— costituiscono chiusure conformi al diritto, e che sussiste integra la responsabilità per il modo in cui entrambi i fascicoli furono gestiti: l’omissione del dovere di indagare che il canone 1717 impone all’Ordinario, l’insufficienza delle misure cautelari, il rinvio reiterato a una via civile prescritta e il diniego di accesso alla documentazione che si mantiene dal 2022. La normativa pontificia vigente —da Vos estis lux mundi a Come una madre amorevole— contempla la negligenza delle autorità ecclesiastiche davanti a denunce di abusi come condotta di per sé sanzionabile.
Non si tratta solo della valutazione delle denuncianti. Lo stesso delegato istruttore del caso, Giampiero Gambaro, qualificò davanti alle vittime l’indagine preliminare istruita sotto Prevost come «una presa in giro», «molto mal fatta», con «molti errori» e «molta superficialità».
A oggi, le vittime mantengono costanti azioni legali, in sede canonica e civile, per far sì che il caso prosegua e si faccia giustizia: richieste di accesso al fascicolo, istanze di esecuzione di atti istruttori mai compiuti e scritti elevati a diverse istanze della Santa Sede. La risposta, da mesi, è un silenzio tombale da parte delle diverse istituzioni interpellate.
La tesi della «cospirazione» che non regge
Da quando il caso ha raggiunto rilevanza internazionale con l’elezione di Leone XIV, si è tentato di presentarlo come il frutto di un’operazione del Sodalicio de Vida Cristiana o di settori «ultraconservatori» contro il Papa. È la tesi raccolta nella biografia autorizzata del Pontefice firmata da Elise Ann Allen e replicata da media come El País o Religión Digital, che hanno preferito concentrare l’attenzione sui presunti interessi di chi informa del caso piuttosto che sui fatti documentati del fascicolo.
Questa versione non resiste al confronto con quanto accertato: le denunce del 2020 e del 2022 sono molto anteriori a qualsiasi contesto di conclave; i fatti e le omissioni sono documentati in registri ufficiali, comunicati diocesani e registrazioni degli stessi responsabili ecclesiastici del fascicolo; e la negligenza dell’istruttoria è stata riconosciuta dall’istruttore designato dall’attuale diocesi. Le vittime, che hanno già esposto la loro situazione con una lettera a Papa Francesco nell’ottobre 2024, non fanno parte di alcuna cospirazione: reclamano, attraverso i canali legali della stessa Chiesa, ciò che chiedono dal primo giorno —verità, un’indagine reale e accesso al proprio fascicolo—, e il caso dovrebbe procedere per questa via.
Lo scorso marzo, Vásquez è riapparso pubblicamente in una celebrazione parrocchiale a Chiclayo accompagnato dal sacerdote Edward Tocto, canonista che ha esercitato come suo avvocato difensore nel processo, attuale vicario giudiziario aggiunto della diocesi e persona di nota vicinanza personale con Robert Prevost fin dai suoi anni a Chiclayo.
Con la morte di Yesquén, nessuno dei due sacerdoti denunciati sarà mai comparso davanti a un tribunale, canonico o civile. Le questioni che le vittime mantengono aperte davanti alla Santa Sede restano, tutte, in attesa di risposta.
https://infovaticana.com/it/2026/07/23/muore-senza-essere-stato-indagato-ricardo-yesquen-uno-dei-sacerdoti-di-chiclayo-denunciato-per-abusi-davanti-a-prevost/
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Rupnik assolto?
INCREDIBILE! Apprendiamo da voci insistenti e molto autorevoli che il processo penale, in corso in Vaticano, a carico di don Marko Ivan Rupnik si sarebbe concluso con un esito a lui favorevole.
Con queste parole il blog Messa in Latino ha dato la notizia che, se confermata, sarebbe senz’altro un inatteso finale della vicenda dell’ex gesuita e artista don Marko Rupnik. Le fonti di MIL restano riservate ma sono autorevoli: l’intenzione sembra quella di far arrivare all’opinione pubblica una sentenza che altrimenti potrebbe rimanere sepolta sotto la consueta omertà della Chiesa.
Di Rupnik, ex gesuita, artista milionario, amico di papa Francesco e abusatore seriale, ho scritto molto negli ultimi quattro anni; gli ultimi articoli li trovate qui e qui. Tutta la storia dell’ambizioso mosaicista sloveno, dall’ascesa sotto papa Giovanni Paolo II allo scandalo contenuto da Francesco, l’abbiamo raccontata nel podcast La Scomunica e la trovate su Spotify.
Dall’ottobre 2023 Rupnik è sotto processo canonico per abusi sessuali nei confronti di numerose suore della Comunità Loyola, comunità che lui stesso aveva contribuito a fondare alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso. Lo scorso 13 ottobre il Dicastero per la dottrina della fede ha nominato i cinque giudici (donne e chierici) del tribunale designato a trattare il suo caso; da allora non si è più saputo nulla.
L’assoluzione sarebbe uno choc per tutti quelli che danno per scontata la dimissione dallo stato clericale del noto mosaicista ma certamente anche un chiaro segnale di come Prevost intende gestire il problema abusi nella Chiesa.
Infatti, se davvero Rupnik è stato assolto dalle accuse di abusi sessuali, nonostante le testimonianze raccolte dai gesuiti e le vittime che si sono rivolte alla stampa, a cominciare da Gloria Branciani, siamo di fronte a una mossa incredibile – e per molti versi drammatica – di papa Leone XIV.
Se la notizia fosse confermata, infatti, sapremmo che nella Chiesa la parola di decine di donne che denunciano una violenza sessuale e spirituale non contano nulla di fronte alla figura del sacerdote, soprattutto se famoso e amico di (almeno) un pontefice. Non conta nulla che tutti nella Chiesa sapessero, da decenni, qual era il “vizio” del carismatico artista. Non conta che Rupnik sia già stato scomunicato nel 2020 per “assoluzione del complice in confessione”, cioè per aver assolto la donna con cui aveva avuto rapporti sessuali (un’altra vittima, a cui è stato pagato un risarcimento dalla Compagnia di Gesù). L’unica cosa che conta è il potere, meglio se sostenuto dal denaro, alla faccia della retorica sulla tolleranza zero sugli abusi e sulla richiesta di perdono alle vittime. La Chiesa, con l’assoluzione di Rupnik, segnerebbe un vistoso autogol, le cui conseguenze sono ancora tutte da valutare.
Certo oggi ci sarà movimento, dietro le quinte vaticane. Ci torniamo su presto.
(nella foto, un mosaico di Rupnik a Lubiana)
https://federicatourn.substack.com/p/rupnik-assolto
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Drogava le vittime e le violentava in parrocchia: sacerdote condannato a 52 anni
AGI – Il sacerdote di Malaga accusato di aver drogato e abusato sessualmente di quattro donne tra il 2014 e il 2018, atti che avrebbe filmato e che sono stati scoperti dalla sua compagna su un computer nella casa che condividevano a Melilla, è stato condannato a 52 anni di carcere dal Tribunale provinciale di Malaga. L’imputato, 35 anni, noto come Padre Fran, è stato riconosciuto colpevole di quattro capi d’accusa di violenza sessuale, tre dei quali con penetrazione, e quattro capi d’accusa di divulgazione di informazioni private, entrambi di natura continuativa, secondo la sentenza, ottenuta dall’agenzia EFE.
Per quanto riguarda la responsabilità civile, l’imputato, Francisco J.C., originario di Vélez-Málaga e attualmente in custodia cautelare dopo essere stato arrestato l’11 settembre 2023, dovrà risarcire ciascuna delle vittime per il trauma psicologico e il danno morale subiti, per un importo totale di 403.129 euro. La Diocesi di Malaga sarà responsabile in via sussidiaria per il pagamento del risarcimento. La Diocesi di Malaga ha sempre sostenuto che i fatti si siano verificati in ambito privato, durante attività ricreative e non correlati alla pratica religiosa, e pertanto si è ritenuta non responsabile in via sussidiaria. Tuttavia, il Vescovo di Malaga, José Antonio Satué, ha già annunciato che la Chiesa risarcirà finanziariamente le quattro vittime per il danno arrecato. Il Tribunale, come sostenuto dal pubblico ministero e dai ricorrenti, ritiene che i fatti si siano verificati nel contesto di attività religiose, motivate dalla sua appartenenza a diverse istituzioni, e che sia stato in tali circostanze che egli abbia stretto amicizia con le vittime.
La dinamica delle aggressioni e il valore delle prove video
Il sacerdote, approfittando di questa amicizia, ha somministrato loro una sostanza sconosciuta che ha indotto un profondo stato di sonnolenza e perdita di coscienza, momento in cui le ha aggredite sessualmente. La Corte sottolinea che il valore probatorio delle registrazioni e delle fotografie è “indiscutibile”, consentendo di “dedurre al di là di ogni dubbio” la partecipazione dell’imputato ai fatti, non solo perché compare in alcune di esse, ma anche perché è accertato che le registrazioni sono state effettuate in diverse residenze parrocchiali, e ulteriormente corroborate da una perizia anatomica relativa alle caratteristiche di alcune parti del suo corpo.
La Corte indica inoltre che è provato che l’imputato ha assunto sostanze tossiche o psicotrope, le ha condivise con alcuni testimoni e le ha persino mostrate a un gruppo di amici. Per quanto riguarda le vittime, la natura della sostanza ingerita non è stata possibile determinarla a causa del tempo trascorso, ma si sottolinea che “si trattava necessariamente di una sostanza tossica che ha causato una chiara perdita di coscienza”.
Il giudizio della Corte sull’assoluto disprezzo della dignità umana
I giudici rimproverano l’imputato per “assoluto disprezzo” non solo per l’integrità sessuale delle vittime, ma anche per la dignità umana più elementare, avendole lasciate prive di sensi. “Non solo non erano consapevoli di ciò che veniva fatto loro, ma erano anche incapaci di difendersi”, si legge nella motivazione. Per quanto riguarda la valutazione delle prove, la Corte indica che le testimonianze rese in giudizio, unitamente alle perizie medico-legali, alle perizie tecniche e a tutti gli altri documenti presentati e depositati agli atti, hanno portato la Corte “senza alcun dubbio alla convinzione che i fatti si siano svolti come descritto”. Oltre alle pene detentive, all’imputato è stato imposto il divieto di avvicinarsi a tre delle vittime per tredici anni e il divieto di avvicinarsi alla quarta vittima per cinque anni.
https://www.agi.it/estero/news/2026-07-09/spagna-sacerdote-condannato-abusi-37940396/
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Per i periti italiani don Reverberi non potrebbe andare in Argentina
Dal punto di vista cognitivo non ci sarebbero ostacoli alla sua partecipazione ad un giudizio, ma le condizioni fisiche non gli consentirebbero di affrontare il viaggio transoceanico e partecipare di persona ad un processo come quello che lo attenderebbe in Argentina
Si sarebbero espressi così i periti, nominati dal tribunale di Bologna e chiamati a valutare don Franco Reverberi, sacerdote residente nel Parmense, 88 anni, accusato di diversi crimini contro l’umanità compiuti durante la dittatura civico-militare del 1976-83 nel paese sudamericano.
Nel 2024 il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva negato l’estradizione per motivi di salute e il processo in Argentina, che il prete lasciò nel 2011, è stato avviato in contumacia.
Ma nei mesi scorsi l’autorità giudiziaria sudamericana, accogliendo una richiesta della difesa dell’imputato, ha inviato in Italia una richiesta via rogatoria per valutare le condizioni di Reverberi, in ordine alla sua eventuale partecipazione al giudizio.
La Procura di Bologna, competente distrettualmente, ricevuti gli atti, con il pm Marco Imperato ha chiesto una perizia in incidente probatorio e il Gip Alberto Ziroldi l’ha disposta, nominando il medico legale Matteo Tudini e lo psichiatra Renato Ariatti, che sono andati a visitare il sacerdote nella sua abitazione, in provincia di Parma. Nel procedimento italiano Reverberi è difeso dall’avvocato Franco Magnani.
Ricevuti gli esiti, il Gip ha ritrasmesso gli atti alla Procura che a propria volta li manderà in Argentina, dove i giudici prenderanno presumibilmente una decisione sulle modalità di partecipazione dell’anziano imputato.
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2026/06/30/per-i-periti-italiani-don-reverberi-non-potrebbe-andare-in-argentina_adcb6865-0b24-4bf6-90f9-b869e934d406.html