Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: vittime

  • Don Lucio Gatti: l’uomo della Caritas condannato a 2 anni per molestie sessuali

    Don Lucio Gatti: l’uomo della Caritas condannato a 2 anni per molestie sessuali

    DON LUCIO GATTI, LA STORIA – I fatti che hanno portato il sacerdote davanti ai giudici si sono consumati nella casa della Caritas a San Fatucchio, una frazione del comune di Castiglione del Lago (PG), le vittime o presunte tali sono tutte maggiorenni e i giudici hanno ritenuto evidentemente che l’uomo non sia giunto a commettere violenze sessuali, ma semplicemente avances e molestie sgradite agli ospiti affidati alle sue cure. La relativa gravità del reato spiega il consenso dell’’accusa al rito alternativo insieme  richiesta di archiviazione che riguarda alcune accuse che sarebbero state mosse oltre i termini di legge per presentare querela, in particolare dopo che una puntata de Le Iene aveva scavato nella vita del sacerdote e diffuso le prime accuse a suo carico.

    DON LUCIO GATTI, LE DENUNCE – Le cinque persone che accusano il sacerdote e un suo collaboratore hanno parlato di tentativi di approcci sessuali, di toccamenti, della dura vita in comunità, della doccia calda a giorni alterni e di vestiti da usare in comune, compreso l’’intimo. Il presunto abuso sessuale che è arrivato fino all’attenzione dei giudici nei modi e nei termini appropriati si sarebbe verificato il 27 dicembre del 2009 .

    DON LUCIO GATTI, LA TESTIMONIANZA – Il trentaciquenne protagonista della vicenda ha raccontato che:  «Mi chiedono al termine della cena, se mi preparo in camera la borsa, perché vado a casa di don Lucio a Cenerente. Mi dissero che avrei aiutato alcuni ragazzi a preparare la casa per i giorni dopo. Mi preparai e andai in macchina con don Lucio. Ha percorso quel tragitto in poco più di mezz’ora, toccando a volte la velocità di 180 chilometri all’ora in strade di paesini … Saliti in casa don Lucio lava i denti e in pochi minuti si spoglia … si infila nel letto dicendomi di fare una doccia e andare nel letto con lui … visto che non potevo dormire in altri posti, ero costretto ad entrare nel letto…con molta calma poggia la sua gamba su di me, io spostandomi speravo di trasmettere una certa repulsione a tali atti, ma don Lucio continuava, mettendo da parte il computer e salendomi addosso mi bloccava. Io dissi che si stava sbagliando con me … che io non ero gay, lui si girò nel letto … mi diede un colpo col suo fondoschiena e, spingendomi verso terra fino a farmi cadere dal letto … per andare a casa dalla mia famiglia ho dovuto aspettare che don Lucio andasse in Perù, così non poteva bloccarmi».

    DON LUCIO GATTI, LUI NEGA TUTTO – Il sacerdote, che la curia ha anche sospeso dalle attività pastorali per un periodo di 5 anni, nega tutto e afferma anzi che: «Erano loro che mi chiedevano baci, abbracci e carezze. Erano loro che mi chiedevano di dormire insieme. E io acconsentivo. Ma mai con nessuno di loro è accaduto qualcosa con caratteristiche anche lontanamente sessuali. Mai nessuno di loro è stato spinto a fare qualcosa da me contro la loro volontà».

    http://www.giornalettismo.com/archives/1292877/don-lucio-gatti-luomo-della-caritas-condannato-a-2-anni-per-molestie-sessuali/

  • Pedofilia. Il dovere della denuncia.

    Pedofilia. Il dovere della denuncia.

    Il vescovo di Termoli monsignor Gianfranco De Luca parla del caso di don Marino Genova e descrive la procedura che ha applicato. Un quadro che merita alcune riflessioni.

    Come dichiara il vescovo, con qualche imprecisione, la direttiva applicata è quella vaticana del 2001, la De Delictis Gravioribus, che la Conferenza Episcopale dopo lo scandalo del 2010 ha dichiarato di applicare anche in Italia, con la divulgazione delle nuove linee guida, nel 2012.

    Purtroppo in Italia, a differenza delle Conferenze Episcopali degli altri paesi, le linee guida non presentano alcun passo in avanti nella tutela delle vittime. Nessun obbligo di denuncia alla magistratura da parte dei vescovi, nessun sostegno alla vittima; prevale ancora oggi la tutela del buon nome della chiesa cattolica, sperando che la vicenda non diventi pubblica, possibilmente che non arrivi neppure all’autorità giudiziaria.

    In poche parole soffocare lo scandalo. E difatti quando don Marino Genova fu allontanato da Portocannone la diocesi di Termoli emanò un comunicato stampa teso proprio a soffocare lo scandalo: «la notizia, per quanto inattesa, è stata presa in comunione tra monsignor Gianfranco De Luca e don Marino Genova ed è dettata da esigenze personali del diretto interessato e non risulta essere legata a particolari eventi». Insomma, le accuse di pedofilia non solo non vennero menzionate, ma addirittura vennero derubricate a fatti di non particolare rilevanza. E ci domandiamo quale sia la rilevanza degna di nota.

    E la l’assenza di un dovere di denuncia la rivendica in più punti lo stesso vescovo, il quale si rammarica per la salute della vittima, ma allo stesso tempo sottolinea che non è tenuto a denunciare. Neppure moralmente.

    Esiste una discrepanza tra la denuncia alle autorità civili, fatta nell’aprile 2013 dalla vittima e la sospensione a divinis del novembre 2012, precedente di cinque mesi, che comportò anche il trasferimento del parroco in una “comunità”.

    La cosa si spiega facilmente: è la procedura. Il tutto pur sapendo che esiste il rischio da parte della vittima di denuncia alle autorità civili; denuncia che la chiesa cattolica omette sistematicamente, come vediamo ancora oggi.

    Lasciando il parroco in parrocchia, si corre il rischio che il PM decida per l’arresto cautelativo o per i domiciliari, ad esempio perché c’è rischio di reiterazione.

    Quindi rimuovere è scelta che protegge innanzitutto il sacerdote. Domiciliandolo in una struttura “protetta” con la motivazione che il sacerdote si sta “curando” si evita nel 90% dei casi il rischio che la magistratura intervenga, in quanto vengono date delle “presunte garanzie”, che però come vediamo il vescovo scarica prontamente, in quanto mette parecchi limiti riguardo alle sue responsabilità e doveri di vigilanza.

    Emerge l’ estrema facilità con la quale don Marino esce da quella comunità. Forse non è un luogo così tanto “protetto”.

    Esiste anche un’altra conseguenza quando il sacerdote viene spostato; spostando il sacerdote si permette al pedofilo di continuare ad abusare, mandandolo in un luogo a lui favorevole, e soprattutto dove non è conosciuto.

    Noi non facciamo un processo alle intenzioni; constatiamo semplicemente che in moltissimi casi il trasferimento ha permesso il perpetuarsi degli abusi in territori “vergini”.

    Per quanto riguarda la tutela della vittima in questione non c’era più bisogno, ha pensato da sola a tutelarsi, denunciando alla magistratura.

    Il vescovo ribadisce che sapeva, ma ha agito nel massimo riserbo, come da procedura e come sarà anche per il processo canonico. Ricordiamo che le direttive vaticane impongono il segreto pontificio a pena di scomunica a chi parlasse di questi crimini: è la codificazione dell’ordine di soffocare lo scandalo.

    La conseguenza, se il sacerdote fosse colpevole, è che potrebbe scontare una mite pena per poi essere reintegrato chissà dove. E’ già successo, perché dove non c’è scandalo non c’è nemmeno vergogna a reintegrare dei preti criminali.

    Doveroso ricordare che la pedofilia non è una malattia, come molti erroneamente credono; è una devianza della personalità, che con terapie mediche e psicologiche si può tentare di controllare, ma da cui non si “guarisce”. Il pedofilo rimane sempre attratto dai minori.

    La politica attuata dalla chiesa cattolica in questi casi riduce il sacerdote, privato dello stipendio, ad essere impossibilitato notevolmente sia nel mantenere impegni economici presi in precedenza, che a pagarsi una terapia di recupero privatamente. La “terapia” imposta spesso consiste in qualche anno di ritiro presso comunità religiose protette. Come se il ritiro e la preghiera abbiano una qualche efficacia riabilitativa.

    E’ da tener presente che il prete sospeso, in questo caso, non viene privato del suo stipendio. Il vescovo De Luca ha detto che oggi don Marino non riceve stipendio. E non vi è motivo di dubitarlo. Ma il vescovo ha omesso di dire che, pur se sospeso, don Marino è stato stipendiato … per non far niente. Non per curarsi, non per svolgere il suo ministero, da cui è sospeso. E’ stato spedito a Roma, da dove non infrequentemente torna nella sua terra.

    In molti casi, spesso i vescovi conoscono da anni le devianze del sacerdote, ma non intervengono, rendendosi complici non solo di permettere al sacerdote di continuare ad abusare, ma anche non aiutandolo di fatto ad affrontare una terapia.

    La De Delictis Gravioribus ha più responsabilità, in questi casi, che il pedofilo.

    Questa breve analisi per cercare di rendere più chiari i motivi per i quali anche la chiesa, se informata su fatti, debba rivolgersi alla magistratura, denunciando e non agendo internamente e senza aspettare che la vittima trovi il coraggio.

    La loro procedura interna, da come testimonia lo stesso vescovo, tutela ancora oggi solo il buon nome della chiesa e il pedofilo. La sospensione dello stipendio (tardiva), la sospensione o l’eventuale riduzione allo stato laicale, diciamocelo chiaro, non risolvono il problema.

    Questi sacerdoti non vengono denunciati perché dicono male la messa, vengono denunciati perché molestano bambini e ragazzini. Questo è il punto.

    Rimane aperto l’invito alle eventuali vittime di denunciare rivolgendosi alle autorità civili, o in alternativa come sta accadendo nelle ultime ore, di segnalare o chiedere supporto al nostro staff scrivendo all’indirizzo

    Il portavoce di Rete L’ABUSO

    Francesco Zanardi

  • Sesso con bambini, condannato prete insegnante di ginnastica

    Sesso con bambini, condannato prete insegnante di ginnastica

     Don William Hodgson Marshall ha visto revocata la sua licenza di insegnate dopo avere abusato sessualmente di ragazzini di sesso maschile, suoi allievi. Il Collegio dei Docenti ha annunciato il provvedimento lo scorso dicembre con ben due anni di ritardo visto che il prete in questione fu condannato nel 2011 per sedici casi di abuso sessuale sui bambini accaduti negli anni in cui don Marshall insegnava negli istituti “Maria Assunta” e “Santi Nomi” più altre scuole cattoliche di Windsor, Toronto e Sudbury.

    Successivamente il prete Marshall fu dichiarato colpevole anche per altri due casi di aggressione su due ragazzini nella cittadina di Saskatoon. I procedimenti giudiziari che hanno visto colpevole don Marshall si sono svolti nel tribunale di Windsor tra il 2011 ed il 2013. La Corte ha riscontrato che don Marshall durante gli anni di insegnamento come professore di ginnastica, ha iniziato le sue morbose attenzioni sui ragazzini toccandoli con libidine e ripetutamente con la scusa di sondare la crescita dei loro muscoli fino a toccare e palpeggiare i genitali dei bambini. Il tribunale ha inoltre stabilito che questo prete ha abusato sessualmente di bambini nel suo ufficio, nelle docce della scuola, nei dormitori ed addirittura nella canonica della chiesa. Altri sacerdoti sapevano I bambini hanno riferito che “altri sacerdoti hanno visto ma nessuno ha fatto niente o denunciato niente, tutti facevano finta di nulla”. in dormitori e la canonica della chiesa . Violenze su un bimbo di 7 anni Alcune delle vittime di Marshall erano i figli di coppie da lui sposate e con cui il sacerdote aveva una forma di amicizia, questo consentiva al prete di frequentare le loro case. Il più giovane dei bambini abusati aveva 7 anni. Le vittime raccontano che, il vizio di toccare morbosamente i bimbi era conosciuto all’interno delle strutture religiose dove il prete insegnava ginnastica.

    Don Marshall è stato condannato a due anni e sei mesi da scontare in un penitenziario federale. Attualmente è in libertà vigilata per motivi di salute. Il reverendo Timothy Scott, portavoce della Congregazione di San Basilio, più comunemente nota come i “Padri Basiliani”, ha detto che don Marshall continua a risiedere al “Cardinal Flahiff Centre” di Toronto, una casa per sacerdoti anziani e infermi. Dal Vaticano fanno sapere che don Marshall ha avuto la revoca dei voti sacerdotali in seguito alla condanna, resta però da chiedersi perchè continui a permanere in una struttura di riposo per preti. Marco Dimitri
    Leggi questo articolo su: https://www.bambinidisatana.com/2014/01/sesso-con-bambini-condannato-prete-insegnante-di-ginnastica/ | Bambini di Satana

  • Chiesa e omertà, in rete le accuse alla diocesi sulla vicenda di don Marino

    Chiesa e omertà, in rete le accuse alla diocesi sulla vicenda di don Marino

     TERMOLI. “Carbone per il vescovo De Luca”, lo dice su facebook il cittadino Giuseppe De Gregorio. Non sappiamo quanto sia reale ed esistente questo utente, sta di fatto che da alcuni giorni posta e ri-posta link in merito alla stessa faccenda: quella di don Marino Genova, accusando il Vescovo quasi di “aver affossato la questione”.

    Insomma, non è che stiamo a difendere alcuno o a prendere le parti di altri ma una sospensione e un allontanamento del sacerdote è quanto maggiormente poteva fare monsignor De Luca. Chiedere “teste e verità” non spetta a nessun altro se non alla legge che, a dire il vero, può ambire alla ricerca della giustizia e lo starebbe già facendo. Accuse rientrate, casi non appurati, sentenze appese sono all’ordine del giorno e i “preti non sono il male” come in molti, marciando su questi episodi, vogliono far credere.

    Per dirla tutta, il tribunale della gente ha già fatto le sue mosse. La prudenza è d’obbligo e a scendere in campo per “sostenere le vittime” c’è anche Nunzia Lattanzio … ma non è che si corre troppo?

    Intanto, dopo la pubblicazione del nostro articolo sulla faccenda, a cascata si sono moltiplicasti gli interventi sul web e la stessa rete “L’abuso”, che da qualche mese sta seguendo questo caso, ha avanzato attraverso il suo portale “un appello alle vittime, a chi crede e a chi non crede nelle accuse fatte a don Marino Genova”.

    “Mi rivolgo alle eventuali altre vittime – scrive il portavoce Francesco Zanardi – l’invito è quello di farsi avanti e di uscire allo scoperto. Non abbiate timore, non abbiate vergogna perché non è la vittima che deve avere vergogna nel denunciare un abuso subìto. Sono una vittima a mia volta e comprendo quanto non sia facile, ma la denuncia di casi come questo integra un alto senso civico perché limita o impedisce che si producano altre vittime. Al tempo stesso esternare il trauma aiuta chi lo ha subito ad uscire dallo stato di vittima e diventare un sopravvissuto, ovvero una persona che impara a convivere ed elaborare il trauma, cioè smette di subirlo e riesce a recuperare una vita normale. L’invito è quello di rivolgersi alle autorità civili, se non vi sentite di farlo da soli siamo volentieri disponibili  ad affiancarvi e supportarvi anche legalmente. Per il Molise il contatto mail è molise@retelabuso.org.

    L’appello che invece vorrei rivolgere alla popolazione, sia quella che crede nella colpevolezza, che quella che crede nell’innocenza del sacerdote, è di non demonizzare né la vittima, né il carnefice ed attendere quello che dirà la giustizia civile che attualmente si sta occupando del caso. Mettere alla gogna chi è coinvolto non è di alcun aiuto.

    http://www.termolionline.it/137688/chiesa-omerta-rete-le-accuse-alla-diocesi-sulla-vicenda-don-marino/

  • Indagini sul sacerdote accusato di pedofilia: in Procura testimonianze e registrazioni

    Indagini sul sacerdote accusato di pedofilia: in Procura testimonianze e registrazioni

    Nuovi particolari sulla vicenda di don Marino Genova, al vaglio della magistratura frentana che ha già ascoltato alcuni testimoni e lo stesso vescovo, il quale mesi fa ha deciso la sospensione ‘a divinis’ dell’ex parroco di Portocannone. La vittima oggi ha 18 anni ma secondo quanto si apprende nella ricostruzione di un mosaico dai contorni drammatici, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali fin da quando era poco più che una bambina. Intanto Marino Genova è tornato in Molise dopo un periodo trascorso in una comunità alle porte di Roma.

    Portocannone. Non ne parlano volentieri, da queste parti. Don Marino Genova sotto indagini per pedofilia? Molti minimizzano: «Io non ci credo, ma proprio per niente». Qualcuno alza le spalle: «Chissà, magari è così, certe voci si sono sentite in paese». Altri ammettono che «sì, lo so, sono mesi che va avanti questa cosa». Tredici mesi, per la precisione. Da quando, cioè, don Marino Genova è stato allontanato dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Portocannone. All’epoca si pensò che se ne fosse andato di sua iniziativa, un abbandono temporaneo della casa canonica e della chiesa dove aveva celebrato messa per sette anni, un addio motivato da problemi “personali o di salute” singolare, almeno per come era avvenuto – dalla sera alla mattina, senza una parola, senza un commiato – per problemi personali o di salute. Adesso si scopre che la scelta è stata del Vescovo, che ha mandato il sacerdote lontano dal Molise, in una comunità alle porte di Roma, sulla scorta di una denuncia. E non una denuncia trascurabile, una cosa da niente. L’accusa è pedofilia, ed è l’accusa più terribile per chi indossa l’abito talare. 

    E’ la Procura della Repubblica di Larino che sta indagando sulla vicenda. La vittima oggi ha 18 anni, ma secondo quanto si apprende – un pezzetto alla volta, nella ricostruzione di un mosaico dai contorni amari e drammatici – sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali per anni. Violenze iniziate quando era poco più di una bambina e proseguite finché la stessa, dopo aver tentato di togliersi la vita in preda alla disperazione, ha trovato la forza di denunciare il “suo” parroco. Dopo quella denuncia, la prima, l’allontanamento di Marino Genova e l’inizio delle indagini, che si sono concentrate su una serie di episodi e soprattutto testimonianze a supporto di quanto la vittima ha riferito. Oltre ai testimoni, alcuni dei quali già ascoltati dal pm che si occupa del caso, ci sono anche le registrazioni. Quelle messe insieme dal momento in cui la ragazza si è rivolta alla rete nazionale L’Abuso, un progetto di sostegno delle vittime di sacerdoti pedofili che nasce dall’idea di un gruppo di vittime accumunate dal fatto che il loro abusatore è un uomo consacrato.

    Il portavoce degli attivisti, sparsi su tutto territorio italiano, è stato a sua volta una vittima quando era molto giovane e «conosco perfettamente i meccanismi che regolano il modus operandi che si attiva in casi del genere». Ma Francesco Zanardi, che è stato in Molise e a Portocannone solo due settimane fa, ha impiegato tempo per convincersi che quella raccontata dalla ragazza «che dopo una trasmissione televisiva di denuncia ci ha contattato per chiedere aiuto» fosse una storia fondata.«Oggi, dopo averla incontrata, averla ascoltata e aver anche visto i problemi che questa esperienza le ha causato, tipici delle vittime di abusi da parte di preti pedofili, dico che è più che fondata. E’ una storia sconcertante, drammatica e circostanziata, corredata di elementi di prova che possono agevolare la ricostruzione giudiziaria, e mi auguro che si accerti presto in Tribunale la verità».

    Sergio Cavaliere, uno dei legali della rete L’Abuso, difende la ragazza molisana e auspica che crolli il muro di omertà diffusa. «In Molise, attraverso qualche velina arrivata a qualche giornale compiacente un anno fa, è stato tentato di far passare la vittima per colpevole, ed è stato anche detto che Marino Genova era stato trasferito per motivi personali.

    Questa è una menzogna, d’altra parte confermata dal provvedimento di sospensione ‘a divinis’. Ci sono diverse responsabilità, ci sono stati ritardi e omissioni. Ma ora, almeno su questo caso, stiamo andando incontro alla verità».
    A breve dovrebbe essere fissata l’udienza preliminare del procedimento per abusi sessuali su minore. Una ipotesi di reato che contempla, nel caso specifico, una serie di aggravanti dalle quali l’ex parroco dovrà difendersi in sede processuale.

    Intanto Marino Genova è tornato in Molise. Anzi, in Basso Molise, molto vicino al luogo delle presunte violenze, dove non può avvicinarsi in considerazione della sospensione ordinata dal vescovo Gianfranco De Luca.L’ex parroco è stato sospeso ai sensi del protocollo di Benedetto XVI, una sanzione molto severa ratificata negli anni tra il 2009 e il 2011, dopo gli scandali dei sacerdoti pedofili in Irlanda.
    A prescindere dal giudizio della magistratura, la sospensione ‘a divinis’ è intervenuta qualche mese dopo l’allontanamento del sacerdote impedendo a don Marino di esercitare il ministero pastorale. Non può dire messa, né confessare, né somministrare sacramenti e nemmeno incontrare persone in qualità di sacerdote. E’, al momento, un laico a tutti gli effetti, privato – come conseguenza naturale – dell’emolumento dell’8 per mille. Se un sacerdote sospeso ‘a divinis’ infrange il provvedimento, arriva la scomunica. (Ac e Mv)

    http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=15691

  • Portocannone – Termoli. Don Marino Genova, indagato per pedofilia, l’appello della Rete L’ABUSO.

    Portocannone – Termoli. Don Marino Genova, indagato per pedofilia, l’appello della Rete L’ABUSO.

    Questa mattina sui giornali locali la notizia del sacerdote indagato per pedofilia ha scosso e diviso la comunità cattolica con questo fulmine a ciel “sereno”. La Rete L’ABUSO, che da qualche mese sta seguendo questo caso, vorrebbe fare un appello alle vittime, a chi crede e a chi non crede nelle accuse fatte a don Marino Genova.

    Mi rivolgo alle eventuali altre vittime: l’invito è quello di farsi avanti e di uscire allo scoperto. Non abbiate timore, non abbiate vergogna perché non è la vittima che deve avere vergogna nel denunciare un abuso subìto. Sono una vittima a mia volta e comprendo quanto non sia facile, ma la denuncia di casi come questo integra un alto senso civico perché limita o impedisce che si producano altre vittime.

    Al tempo stesso esternare il trauma aiuta chi lo ha subito ad uscire dallo stato di vittima e diventare un sopravvissuto, ovvero una persona che impara a convivere ed elaborare il trauma, cioè smette di subirlo e riesce a recuperare una vita normale. L’invito è quello di rivolgersi alle autorità civili, se non vi sentite di farlo da soli siamo volentieri disponibili  ad affiancarvi e supportarvi anche legalmente. Per il Molise il contatto mail è molise@retelabuso.org .

    L’appello che invece vorrei rivolgere alla popolazione, sia quella che crede nella colpevolezza, che quella che crede nell’innocenza del sacerdote, è di non demonizzare nè la vittima, nè il carnefice ed attendere quello che dirà la giustizia civile che attualmente si sta occupando del caso. Mettere alla gogna chi è coinvolto non è di alcun aiuto.

    Il Portavoce Francesco Zanardi

  • Don Marino Genova da Portocannone indagato per pedofilia. Protetto dalla diocesi.

    Don Marino Genova da Portocannone indagato per pedofilia. Protetto dalla diocesi.

    Il caso di don Marino
    Parroco allontanato un anno fa, c’è una denuncia per abusi sessuali su una ragazza
    Tredici mesi dopo il singolare abbandono della casa canonica di Portocannone del 58enne Marino Genova, ex parroco del Comune molisano, emerge un particolare sconcertante sul quale si sta cercando di fare chiarezza. Contro il sacerdote la denuncia della famiglia di una ragazza del luogo, oggi maggiorenne, per abusi sessuali. L’ombra della pedofilia dietro la decisione del Vescovo De Luca di sospendere “a divinis” il sacerdote, che ormai da un anno ha lasciato il Molise e sarebbe coinvolto da un processo. 

    Portocannone. Tredici mesi dopo l’allontanamento di don Marino Genova dalla parrocchia di Portocannone, che il sacerdote ha guidato dal 2005 fino al novembre del 2012,emerge un particolare sul quale sarà un processo a dover fare chiarezza: una denuncia per abusi sessuali.«C’è di mezzo una giovane donna» scrive il sito della rete l’Abuso, nato a opera di un gruppo di vittime di pedofilia collegata al mondo della Chiesa. Una notizia ancora poco precisa, della quale tuttavia a Portocannone si parla con insistenza, fra incredulità, stupore e amarezza.

    Al centro della delicata vicenda ci sarebbe una ragazza, oggi maggiorenne, che all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto i 18 anni e che, secondo la versione della famiglia di lei, sarebbe stata circuita dal sacerdote che aveva lasciato la casa canonica e la chiesa senza preavviso il 10 novembre 2012, e che da quale momento non si è più fatto vedere in paese. Nessuno a dove si trovi il sacerdote, che stando a quanto si apprende sarebbe stato sospeso “a divinis” dal vescovo della diocesi Gianfranco De Luca.

    La “sospensione dai ministeri divini” è una sanzione disciplinare che vieta allo stesso don Marino l’amministrazione dei sacramenti, la celebrazione della messa e la confessione.
    Ancora tutto da chiarire e verificare, ed è per questo che don Marino è coinvolto da un processo. L’ipotesi è quella di pedofilia, e ha lasciato senza parole la comunità locale dove non si parla d’altro da diversi giorni.

    La notizia del suo allontanamento era stata un fulmine a ciel sereno per i fedeli e i cittadini di Portocannone. Proprio perché senza una spiegazione, nè una ragione apparente: nessuno, all’epoca, sembrava a conoscenza delle motivazioni che avevano spinto il sacerdote a scomparire improvvisamente, ed erano circolate tutte le ipotesi, dai problemi legati al ministero ai motivi personali o di salute. Per un anno tutto era rimasto avvolto nel dubbio, ma adesso emerge una sorta di “spiegazione” collegata appunto alla denuncia di una ragazza del posto che sarebbe stata oggetto di attenzioni da parte del 58enne originario di San Felice del Molise, per 25 anni alla guida della parrocchia di Santa Maria, poi passato alla parrocchia dei santi Pietro Paolo di Portocannone che aveva lasciato alla vigilia di una domenica, portando via dalla casa canonica tutte le sue cose e ogni traccia della sua permanenza. 

    Era stato lo stesso vescovo a leggere un messaggio ai fedeli, che a distanza di tempo assume un significato diverso. «Don Marino Genova si è preso un periodo di riflessione e di preghiera per esigenze personali e ha così lasciato la responsabilità della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Ho ritenuto opportuno che la cosa avvenisse con celerità e senza particolare rilievo, per questo vi porgo i suoi saluti e i suoi ringraziamenti, unitamente alla richiesta di preghiera per il cammino che lo attende. Nel frattempo la parrocchia sarà retta da un amministratore parrocchiale e i lavori di ristrutturazione della Chiesa parrocchiale saranno seguiti direttamente dalla Diocesi. Questa notizia che vi giunge inattesa, sia occasione di rendimento di grazie per il bene vissuto».

    http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=15682

     

  • Papa Francesco: chiediamo misure concrete anti-pedofilia.

    Papa Francesco: chiediamo misure concrete anti-pedofilia.

     FIRMA LA PETIZIONE

    Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una pietra al collo e venga gettato nel mare (Marco 9,42)

    Mentre a Roma veniva eletto il nuovo Papa, Francesco I, la diocesi di Los Angeles, di cui è titolare il Cardinal Mahony, decideva di chiudere 4 casi di abusi da parte di un prete risarcendo le vittime con 10 milioni di dollari.
    Casi isolati, sostiene la stampa cattolica. Infatti sono isolati i casi di preti abusatori scoperti, condannati o costretti a risarcire le vittime.
    Nella maggior parte dei casi gli abusatori sono salvati dall’omertà, dalla prescrizione del reato e del diritto al risarcimento, dalla rimozione del trauma, dalla vergogna, dal senso di colpa causato dall’abusatore, dalla consapevolezza di non essere creduti, dalla difficoltà di avere giustizia.

    Solo quando una delle vittime ha il coraggio di ribellarsi altre vittime scoprono di non essere sole e decidono di far sapere la verità.

    Ma c’è chi da secoli non vuole la verità. Nelle stanze vaticane da secoli si attua la sistematica opera di insabbiamento e copertura dei crimini dei preti pedofili e abusatori. L’unico interesse perseguito è soffocare lo scandalo e sottrarre il prete abusatore alla giustizia.

    Nei confronti delle vittime l’atteggiamento è chiaro: isolarle, screditarle, farle passare per non credibili a priori. Nessuna assistenza viene loro prestata, al massimo scuse di circostanza quando il caso diviene di dominio pubblico.

    Le direttive di papa Wojtyla e Ratzinger: segreto pontificio a pena di scomunica, divieto di denunciare i preti criminali alla giustizia, trasferimento del prete criminale in luoghi in cui le sue malefatte sono sconosciute, archivi sotto chiave, reticenza alle autorità civili, campagne diffamatorie contro le vittime e chi le assiste, nessun risarcimento se non per obbligo della Magistratura, rarissimi casi di dimissioni.

    Di fronte a migliaia di preti accusati solo poche decine di loro sono stati spretati. E nessuno dei Vescovi e Cardinali loro protettori è stato mai sollevato dall’incarico.

    Al nuovo Papa chiediamo finalmente di aprire gli archivi diocesani e vaticani, di imporre la denuncia della notizia di reato, di lasciare che siano esclusivamente i Magistrati a valutare la loro consistenza, di imporre i risarcimenti alle diocesi e agli ordini religiosi di appartenenza.
    Non vuote parole di scuse. Le chiacchiere non sanano le ferite né danno verità e giustizia alle vittime e ai loro cari.

    Chiediamo che siano spretati tutti coloro per i quali è accertata la responsabilità di abuso e per tutti i loro protettori .
    Senza verità e giustizia continuerà il massacro di decine di migliaia di bambini.

    https://www.change.org/it/petizioni/papa-francesco-misure-concrete-anti-pedofilia

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • GIUSTIZIA PER LE VITTIME DI DON LUCIO GATTI NO AL PATTEGGIAMENTO! SI AL PROCESSO!

    GIUSTIZIA PER LE VITTIME DI DON LUCIO GATTI NO AL PATTEGGIAMENTO! SI AL PROCESSO!

    Perugia, Gennaio 2014.
    Il 9 Gennaio prossimo il Magistrato Alberto Avenoso deciderà sulla richiesta di patteggiamento avanzata dal legale di Don Lucio Gatti, il sacerdote accusato di molestie sessuali consumate ai danni di alcuni ospiti della struttura d’accoglienza Caritas e emerse dopo le denunce e le terribili testimonianze di cinque ragazzi e raccolte dai volontari , dell’oggi, Associazione “Libera … Mente”.

    L’entità e la gravità delle responsabilità a carico del sacerdote presero forma e sostanza dopo la trasmissione delle Iene “ La Comunità degli Orrori” che già nel suo titolo anticipava e sottolineava ciò che poi i protagonisti del filmato, ex ospiti della struttura Caritas, andarono a raccontare.
    Le denunce della situazione furono presentate anche alla Curia di Perugia che dopo un’indagine interna condannò il sacerdote ad una sospensione di soli cinque anni.
    La decisione della Curia di Perugia fu comunicata dal Vescovo Monsignor Gualtiero Bassetti, che durante un funzione religiosa lesse la lettera di scuse di Don Lucio Gatti annunciando un periodo di riflessione e pentimento.

    Risulta evidente come i volontari dell’associazione “Libera … Mente” abbiano interessato le autorità competenti in cerca di quella Verità che poteva restituire dignità e fiducia tanto nelle persone quanto nel ruolo delle strutture religiose che da sempre sono riferimento per i bisognosi.
    La già gravissima responsabilità che immediatamente salta agli occhi è infatti riferibile alla rottura proprio di quel patto di fiducia che l’abito religioso e l’accoglienza religiosa da sempre nel nostro cattolico paese hanno rappresentato.

    Appare non scontato, quindi, ricordare la fragilità di una condizione umana che, in cerca di un sostegno e aiuto, si è rifugiata nel grembo di una Chiesa in cui le speranze di una vita migliore si sono infrante nelle esecrabili condotte di un sacerdote e nella posizione dell’istituzione religiosa che appare più interessata a ricercare il silenzio sulla vicenda che la difesa di quei bisognosi che da sempre ne giustificano l’azione e l’identità.
    Nessuna giustizia senza Verità!
    In quanto esseri umani sappiamo che non si può cambiare ciò che è stato, i gesti di Lucio Gatti rimarranno impressi nelle vite di quei ragazzi in ogni caso, ma come cittadini vogliamo pretendere la Verità, chiediamo uno Stato di giustizia che dimostri tutela dei suoi cittadini e la condanna morale di gesti che se dimostrati veri non devono essere tollerati o sminuiti in alcun modo.

    La condotta morale di un popolo passa attraverso il rispetto di regole condivise e la gravità di questa situazione deve essere chiarita e misurata nella specificità di quelle responsabilità che non potranno mai essere accertate senza un processo pubblico.
    L’associazione pertanto, continuerà a perseguire la Verità rimanendo al fianco delle vittime di questa vicenda e utilizzando tutti gli strumenti consoni al raggiungimento di questo fine e contro ogni forma di silenzio.

    Associazione
    “Libera … Mente”