Osservatorio della Rete L'ABUSO

Categoria: Lombardia

  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

    <

    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

  • Materiale pedopornografico nel pc, prete verso la sospensione

    Materiale pedopornografico nel pc, prete verso la sospensione

    Don Giampiero Bracchi è stato sospeso dall’esercizio del ministero. Fonti molto vicine agli ambienti della curia lodigiana assicurano che, dopo le recenti vicende giudiziarie che l’hanno visto protagonista, l’ex parroco di Corte Palasio è stato sospeso e gli atti relativi al suo caso sono stati trasmessi a Roma

    di Matteo Miglietta

    Corte Palasio (Lodi), 23 marzo 2014 – Don Giampiero Bracchi è stato sospeso dall’esercizio del ministero. Fonti molto vicine agli ambienti della curia lodigiana assicurano che, dopo le recenti vicende giudiziarie che l’hanno visto protagonista, l’ex parroco di Corte Palasio è stato sospeso e gli atti relativi al suo caso sono stati trasmessi a Roma. Solo il Vaticano, infatti, ha il potere di decidere se dimettere dallo stato clericale un sacerdote della Chiesa. Purtroppo non è stato possibile avere conferme ufficiali da parte della diocesi, mentre l’avvocato di don Giampiero, Mario Zanchetti, ha detto di non essere a conoscenza di nessun provvedimento nei confronti del prete 57enne.

    Don Bracchi, originario di Sant’Angelo Lodigiano, settimana scorsa ha patteggiato la pena di 4 mesi poi convertiti in una pena pecuniaria di 31.200 euro, perché gli inquirenti avevano trovato sul suo computer 6immagini pedopornografiche e tracce di altre 134 fotografie simili cancellate dalla memoria del pc. Il parroco aveva già un precedente per atti sessuali con un 15enne, e anche in quel caso aveva deciso di patteggiare.  La vicenda risaliva all’aprile 2008 e, secondo l’accusa, aveva avuto come teatro l’oratorio di Corte Palasio, paese dove don Bracchi è stato parroco dal 2003 al 2007. Per evitare lo scandalo la diocesi di Lodi aveva deciso di fargli passare un periodo di “isolamento” a Milano e poi di trasferirlo in una casa di Zinasco vecchio.

    Pur restando incardinato nella diocesi di Lodi, don Bracchi era stato “affidato” a quella di Vigevano perché si pensava che il fatto che quest’ultima fosse guidata dal lodigiano monsignor Claudio Baggini potesse aiutarlo nel suo percorso di riabilitazione. Era stato lo stesso vescovo Baggini, poi, a far tornare in prete in parrocchia nel 2009 affidandogli l’oratorio di Mezzano, frazione di Travacò Siccomario.  Le forze dell’ordine avevano ricominciato a interessarsi al sacerdote dopo che alcuni residenti avevano detto di averlo visto insieme a un ragazzino di 10 anni lungo una strada di campagna.

    La vicenda si era poi conclusa in una bolla di sapone, ma durante le indagini era stata perquisita l’abitazione di don Giampiero e nel suo computer erano state trovate le immagini pedopornografiche che gli sono costate un nuovo processo penale. La diocesi aveva quindi deciso di allontanare il parroco da Mezzano e assegnarlo all’ospedale “San Martino” e alla Casa di riposo Fondazione istituzioni riunite di Mede. Da novembre don Bracchi ha cominciato un percorso di cura al presidio criminologico territoriale di Milano.

    http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/2014/03/23/1042948-pedofilia-prete.shtml

  • Materiale pedopornografico nel pc, ex parroco patteggia 4 mesi: “Spetta al vescovo prendere provvedimenti”

    Materiale pedopornografico nel pc, ex parroco patteggia 4 mesi: “Spetta al vescovo prendere provvedimenti”

    di Matteo Miglietta

    Corte Palasio (Lodi), 13 marzo 2014 – «Si sapeva che sarebbe finita così, ma spetterà al monsignor vescovo di Lodi prendere eventualmente delle decisioni riguardo al cammino spirituale di don Giampiero». A parlare in questi termini è monsignor Emilio Pastormerlo, portavoce della Diocesi di Vigevano, in riferimento alla conclusione del processo che ha visto imputato don Giampiero Bracchi per possesso di materiale pedopornografico. Don Giampiero, 57 anni, nato a Sant’Angelo Lodigiano, martedì ha patteggiato la pena di quattro mesi di reclusione e il pagamento di 1.200 euro di multa, poi convertiti in una pena pecuniaria di 31.200 euro totali, perché gli inquirenti avevano trovato sul suo computer sei immagini pornografiche aventi per protagonisti dei minorenni e tracce di altre 134 fotografie simili che erano state cancellate dalla memoria del pc. Il parroco aveva già avuto un precedente per atti sessuali con un 15enne, e anche in quel caso aveva deciso di patteggiare.

    Secondo l’accusa, la triste vicenda aveva avuto come teatro l’oratorio di Corte Palasio, paese dove don Bracchi è stato parroco della chiesa di San Giorgio martire dal 2003 al 2007. Prima che il processo nei suoi confronti giungesse al termine, la diocesi di Lodi aveva deciso di fargli passare un periodo di “isolamento” a Milano e poi di trasferirlo in una casa di Zinasco vecchio, dalla quale ogni tanto il don si spostava per sotituire i preti assenti nelle parrocchie della zona. La decisione di collocare il prete alla diocesi di Vigevano era stata presa perché il vescovo di quella zona era monsignor Claudio Baggini, un lodigiano.

    «Don Giampiero, però, è sempre rimasto incardinato nella diocesi di Lodi — specifica monsignor Pastormerlo —. Lo abbiamo accolto perché il nostro compito è sempre quello di cercare di far intraprendere alle persone un cammino di conversione, cosa che, tra l’altro, sembrava che don Giampiero stesse facendo. Era un cammino di recupero alla luce del sole». Dopo essere stato “trasferito” a Vigevano, infatti, il prete era stato assegnato alla parrocchia di Mezzano, frazione di Travacò Siccomario. Le perquisizioni in casa sua e le immagini pedopornografiche nel suo pc, però, lo avevano rigettato nell’occhio del ciclone e la curia aveva deciso nuovamente di spostarlo assegnandolo all’ospedale “San Martino” e alla Casa di riposo Fondazione istituzioni riunite di Mede. Questa volta, almeno, lontano dai bambini.

    http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/2014/03/13/1038359-pedofilia-condanna.shtml

  • Causa civile: gelo tra Diocesi e parenti della vittima di don Mauro

    Causa civile: gelo tra Diocesi e parenti della vittima di don Mauro

    I familiari chiedono il pagamento di quanto disposto dal giudice e mai corrisposto dal religioso
    (m.pv.) Nessuna apertura. Anzi, da quanto è stato possibile intuire, un vero e proprio muro contro muro cui spetterà al giudice civile di Como attribuire torti e ragioni. È andata in scena ieri mattina la prima udienza della vertenza che vede opposti da una parte i familiari della vittima di don Mauro Sfefanoni (ex parroco di Laglio che abusò di un ragazzo dell’oratorio, vicenda chiusa con la condanna definitiva a otto anni di carcere), dall’altra la Diocesi di Como e la parrocchia. Alla base del contendere il fatto che mai fino ad oggi don Mauro Stefanoni ha versato un solo euro dei 180mila fissati dal giudice come risarcimento del danno alla vittima, e dunque la stessa cifra è stata chiesta in solido a chi aveva “dato lavoro” al prete, ovvero la parrocchia e soprattutto la Diocesi.

    Il primo faccia a faccia – avvenuto ieri mattina al quarto piano del palazzo di giustizia – non ha portato alcun frutto. La Diocesi di Como (avvocato Vittorio Rusconi) e la parrocchia di Laglio (avvocati Silvio e Livia Zanetti) hanno ritenuto come non dovuta ogni richiesta della vittima di don Mauro (rappresentata dal legale Nuccia Quattrone). Per la verità in aula era attesa anche la parte dell’ex parroco che tuttavia non si è presentata. L’appuntamento è stato poi fissato a giugno.
    «Il comportamento della Diocesi è sempre lo stesso – ha commentato l’avvocato Quattrone – Anche qui, e non solo nel caso di Marco Mangiacasale (l’ex parroco di San Giuliano dimesso dal Papa dallo stato clericale proprio per episodi di violenza su alcune parrocchiane, ndr) esiste una vittima, ma a noi nessuno ha mai chiesto scusa in tutti questi anni nonostante la sentenza sia già definitiva. Ma ormai, purtroppo, conosciamo bene il comportamento della Curia e non ci aspettavamo altro».
    La Diocesi viene chiamata in causa in quanto il rapporto tra don Mauro e l’allora vescovo Alessandro Maggiolini, prevedeva una subordinazione gerarchica in cui il vescovo stesso avrebbe dovuto avere compiti di vigilanza sull’operato del proprio prete. Per questo motivo i familiari della vittima chiedono che il risarcimento del danno (mai pagato da don Mauro) venga corrisposto dalla Diocesi e anche dalla parrocchia di Laglio, quest’ultima – in quegli anni – rappresentata in tutti i suoi aspetti proprio da Stefanoni. «Ma la parrocchia non è responsabile né moralmente né giuridicamente per i fatti per i quali il parroco è stato condannato – replica l’avvocato Livia Zanetti – Anzi, i parrocchiani potrebbero ritenersi a loro volta parti lese di questa vicenda».
    Sul finire del 2013 aveva fatto scalpore una vicenda simile a Bolzano in cui la Diocesi era stata chiamata dal Tribunale civile a risarcire una vittima di abusi da parte di un prete. Una sentenza storica, che aveva stabilito il principio secondo cui un vescovo è equiparabile a un qualsiasi datore di lavoro e dunque responsabile indirettamente per i danni provocati da un religioso della sua Diocesi. Decisione contro la quale la Curia di Bolzano si è appellata e che, dunque, non è ancora definitiva.

  • Materiale pedopornografico nel pc, ex parroco patteggia. Il vescovo: “Pregate per i coinvolti”

    Materiale pedopornografico nel pc, ex parroco patteggia. Il vescovo: “Pregate per i coinvolti”

    Poche righe. “Il Vescovo di Lodi esprime preoccupazione e amarezza per le recenti vicende che hanno coinvolto alcuni sacerdoti lodigiani. Nel frattempo il Vescovo chiede la preghiera di tutti per le persone coinvolte”
    di Matteo Miglietta

    Corte Palasio (Lodi), 14 marzo 2014 – Poche righe. «Il Vescovo di Lodi esprime preoccupazione e amarezza per le recenti vicende che hanno coinvolto alcuni sacerdoti lodigiani e che sono apparse in questi giorni sulla stampa. In attesa di conoscere qualche ulteriore elemento che aiuti a chiarire le dimensioni delle singole vicende, che comunque saranno seguite con il rispetto rigoroso delle norme canoniche, il Vescovo esprime naturale fiducia verso la magistratura civile e i suoi pronunciamenti. Nel frattempo il Vescovo chiede la preghiera di tutti per le persone coinvolte».

    Monsignor Giuseppe Merisi ha voluto affidare a una breve nota il suo pensiero riguardo alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto don Giampiero Bracchi, ex parroco di Corte Palasio. Il prete, dopo aver patteggiato nell’aprile 2008 la pena di due anni di reclusione per atti sessuali con un ragazzino di 15 anni, martedì ha nuovamente deciso di patteggiare per concludere un altro processo che lo vedeva imputato. Don Giampiero dovrà pagare una multa di 31.200 euro per possesso di materiale pedopornografico. Nel suo computer gli inquirenti hanno trovato sei immagini pornografiche aventi per protagonisti dei minorenni e tracce di altre 134 fotografie simili cancellate dalla memoria del pc.

    Parroco della chiesa di San Giorgio martire di Corte Palasio dal 2003 al 2007, don Giampiero era stato trasferito a seguito del clamore provocato del primo patteggiamento per abusi sessuali. Nel 2009 era stato assegnato alla parrocchia di Mezzano, frazione di Travacò Siccomario. Era stato l’allora vescovo di Vigevano, monsignor Claudio Baggini, a decidere di far tornare il prete in oratorio. Il lodigiano monsignor Baggini, d’accordo con il suo omologo di Lodi, aveva accolto don Giampiero nella sua Siocesi, dove il prete avrebbe dovuto terminare il servizio fra un anno.

    Passato questo periodo, il parroco sarebbe potuto tornare a Lodi, la diocesi nella quale lui è sempre rimasto incardinato. Ora che un secondo gravissimo episodio l’ha visto protagonista, la domanda è se il prete continuerà a vestire l’abito talare, considerata anche la nuova direzione che ha intrapreso Papa Francesco sul tema della pedofilia. La decisione però spetta al vescovo di Lodi, che per il momento si è limitato ad affidare il suo pensiero a poche righe.

    http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/2014/03/14/1038831-pedofilia-condanna.shtml

  • Pedopornografia. Condannato a 4 mesi don Giampiero Bracchi, recidivo.

    Pedopornografia. Condannato a 4 mesi don Giampiero Bracchi, recidivo.

    Corte Palasio (LO). Già condannato a 2 anni per atti sessuali con minori di 15 anni

    Materiale pedopornografico nel pc. L’ex parroco di Corte Palasio condannato a 4 mesi

    Sei immagini pedopornografiche memorizzate e altre 134 cancellate. È ciò che gli investigatori avrebbero trovato nel suo computer e che gli sono costate una condanna per possesso di materiale pedopornografico

    di Matteo Miglietta

    Corte Palasio (Lodi), 12 marzo 2014 – Sei immagini pedopornografiche memorizzate e altre 134 cancellate. È ciò che gli investigatori avrebbero trovato nel suo computer e che gli sono costate una condanna per possesso di materiale pedopornografico. Don Giampiero Bracchi, 57 anni, nato a Sant’Angelo Lodigiano ed ex parroco di Corte Palasio, nell’aprile 2008 aveva già patteggiato la pena di due anni di reclusione per atti sessuali con un ragazzino di 15 anni. Una sentenza che aveva spinto la Diocesi di Lodi a decidere di fargli passare un periodo di “isolamento” al Pime di Milano (Pontificio istituto missioni estere) e poi a trasferirlo in una casa di Zinasco vecchio, nel Pavese, dalla quale ogni tanto il sacerdote si spostava per sostituire i preti assenti nelle parrocchie della zona.

    Ma il parroco ieri mattina è stato condannato dal giudice Luigi Riganti del tribunale di Pavia a quattro mesi di reclusione e al pagamento di 1.200 euro di multa, poi convertiti in una pena pecuniaria di 31.200 euro totali, per detenzione di materiale pedopornografico. Gli investigatori avevano trovato nel suo computer portatile sei immagini raffiguranti minorenni in pose considerate inequivocabili e tracce di altre 134 fotografie che erano state cancellate dalla memoria del computer.

    L’inquietante scoperta era stata fatta nel 2012 quando gli investigatori avevano perquisito l’abitazione dell’allora parroco di Mezzano, frazione di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia. Il prete nel 2009 era stato assegnato alla piccola parrocchia dal vescovo di Vigevano, monsignor Claudio Baggini, dopo che il don era stato allontanato dalla diocesi di Lodi. L’indagine era partita perché alcuni abitanti del piccolo Comune pavese avevano detto di aver visto don Bracchi in auto insieme a un ragazzo che faceva il chierichetto in parrocchia e che aveva appena dieci anni. Considerati i “trascorsi” del prete e visto che da qualche tempo in paese alcuni genitori si lamentavano per il linguaggio troppo scurrile utilizzato dal parroco davanti ai ragazzi dell’oratorio, la polizia locale di Travacò Siccomario aveva cominciato a indagare e aveva poi passato gli atti alla procura di Pavia. Ma la voce aveva cominciato a spargersi in paese.

    Il clamore scatenato dalla vicenda, amplificato anche da una dura lettera aperta scritta dall’ex parroco di Travacò, don Pietro Gariboldi, aveva poi costretto la diocesi di Vigevano a prendere una decisione drastica. Ancora una volta, però, invece di allontanare il prete dalla vita ecclesiastica si era preferito trasferirlo un’altra volta, assegnandolo all’ospedale “San Martino” e alla Casa di riposo Fondazione istituzioni riunite di Mede, sempre in provincia di Pavia ma in Lomellina. Poi, l’ennesimo spostamento: da novembre, infatti, don Bracchi ha cominciato un percorso di cura al presidio criminologico territoriale di Milano. Ieri per tutta la giornata non è stato possibile contattare l’avvocato difensore del sacerdote, Mario Zanchetti, del foro di Milano.

    IL PRESBITERIO – BRACCHI DON GIAMPIERO

    0382- 482.243
    Via Po, 10 – Fraz. Mezzano
    27020 TRAVACO’ SICCOMARIO PV

    Nato il 28/04/1956
    Ordinato il 23/06/1990

    giampiero56@libero.it Scrivi un EMail
    Incarichi:
    Amm. Parr. S.Martino Vescovo

    Curriculum:
    Parroco Corte Palasio (lug.2003-set.2007)
    Vic. Parr. Cerro al Lambro (ago.1993-giu.2003)
    Vic. Parr. San Rocco al Porto (set.1990-lug.1993)

    http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronac…eggia-1.8836529

    Foto pedoporno, sacerdote patteggia

    Le immagini scoperte sul suo computer a Mezzano di Travacò, la pena a 4 mesi convertita in una multa da 30mila euro

    di Fabrizio Merli

    TRAVACO’ SICCOMARIO. In seguito a una perquisizione, la polizia gli aveva trovato fotografie pedopornografiche nel computer. Così, don Giampiero Bracchi, 57 anni, ex parroco della frazione Mezzano di Travacò Siccomario, ieri ha patteggiato 4 mesi (convertiti in una multa da 30mila euro) e altri 1.200 euro di multa. Il patteggiamento si è svolto davanti al giudice Luigi Riganti e il pubblico ministero, Giovanni Benelli, ha prestato il consenso al rito. Il caso che ha visto coinvolto il sacerdote risale al 2012, anche se alcune voci avevano accompagnato il suo arrivo a Mezzano: il 30 aprile 2008, infatti, il religioso aveva patteggiato un’altra condanna, questa volta a due anni, per l’accusa di atti sessuali con minore, in relazione a un episodio che si verificò il 20 maggio 2007 a Corte Palasio (Lodi), dove don Bracchi era stato parroco dal luglio 2003 al settembre 2007.Tornando al 2012, nel corso dell’estate un cittadino riferì ai vigili urbani di Travacò di avere visto don Bracchi che, su una strada sterrata, faceva guidare la propria Fiat Gran Punto a un bambino di 10 anni. Questo portò a una segnalazione alla procura di Pavia, che aprì un fascicolo d’indagine. Il bambino faceva il chierichetto alla chiesa di Mezzano e aveva libero accesso a tutti i locali della sacrestia, tanto che gli altri bimbi lo definivano il “cocco” del parroco. Inizialmente si investigò per capire se il sacerdote potesse avere abusato sessualmente di soggetti minorenni. Gli accertamenti furono delegati alla questura di Pavia e furono estremamente capillari. Sulla Gran Punto del sacerdote vennero nascoste delle “cimici”, tramite le quali si ebbe la conferma che il religioso, parlando con i ragazzi, utilizzava un linguaggio a dir poco disinvolto. Oltre a ciò, gli uomini della questura piazzarono anche una telecamera nella stanza da letto del parroco e intercettarono le sue telefonate. L’indagine, alla fine, non portò alla luce elementi importanti, tanto che lo stesso pm chiese e ottenne l’archiviazione. Ma nel corso di tali attività, l’autorità giudiziaria dispose anche, il 22 ottobre 2012, il sequestro del computer “Hp Pavillon” di don Bracchi. Qui, furono trovate 6 immagini pedopornografiche, altre 5 furono rintracciate nei “temporary files” di internet (la traccia elettronica che rimane su un pc dopo la navigazione sulla rete) e 134 «immagini non visibili», quindi, probabilmente, cancellate. Per questo reato, dunque, il sacerdote, ieri mattina, ha patteggiato. Al momento del rinvìo a giudizio, il sacerdote lavorava alla casa di riposo di Mede. Il parroco di Travacò, don Pietro Gariboldi, riferì alla squadra mobile che la situazione “sospetta” di Mezzano fu segnalata più volte alle autorità religiose di Vigevano, curia dalla quale dipende Travacò. Nel dicembre 2010, don Pietro Gariboldi presentò rinuncia alla parrocchia, ma non ebbe risposte. Nel settembre 2011 incontrò l’allora vescovo, Vincenzo Di Mauro, che gli garantì di avere inviato un seminarista al Grest di Mezzano e di avere saputo che don Bracchi «si era comportato bene». Ancora, il 20 giugno 2012 don Pietro sollecitò l’intervento del vicario di Vigevano, sino a quando, poco dopo, parlò al cardinale Dionigi Tettamanzi, all’epoca amministratore apostolico della Curia. In seguito a ciò don Bracchi tenne un atteggiamento più rispettoso. Sino alla perquisizione.

  • Foto pedoporno, sacerdote patteggia

    Foto pedoporno, sacerdote patteggia

    Le immagini scoperte sul suo computer a Mezzano di Travacò, la pena a 4 mesi convertita in una multa da 30mila euro

    di Fabrizio Merli

    TRAVACO’ SICCOMARIO. In seguito a una perquisizione, la polizia gli aveva trovato fotografie pedopornografiche nel computer. Così, don Giampiero Bracchi, 57 anni, ex parroco della frazione Mezzano di Travacò Siccomario, ieri ha patteggiato 4 mesi (convertiti in una multa da 30mila euro) e altri 1.200 euro di multa. Il patteggiamento si è svolto davanti al giudice Luigi Riganti e il pubblico ministero, Giovanni Benelli, ha prestato il consenso al rito. Il caso che ha visto coinvolto il sacerdote risale al 2012, anche se alcune voci avevano accompagnato il suo arrivo a Mezzano: il 30 aprile 2008, infatti, il religioso aveva patteggiato un’altra condanna, questa volta a due anni, per l’accusa di atti sessuali con minore, in relazione a un episodio che si verificò il 20 maggio 2007 a Corte Palasio (Lodi), dove don Bracchi era stato parroco dal luglio 2003 al settembre 2007.Tornando al 2012, nel corso dell’estate un cittadino riferì ai vigili urbani di Travacò di avere visto don Bracchi che, su una strada sterrata, faceva guidare la propria Fiat Gran Punto a un bambino di 10 anni. Questo portò a una segnalazione alla procura di Pavia, che aprì un fascicolo d’indagine. Il bambino faceva il chierichetto alla chiesa di Mezzano e aveva libero accesso a tutti i locali della sacrestia, tanto che gli altri bimbi lo definivano il “cocco” del parroco. Inizialmente si investigò per capire se il sacerdote potesse avere abusato sessualmente di soggetti minorenni. Gli accertamenti furono delegati alla questura di Pavia e furono estremamente capillari. Sulla Gran Punto del sacerdote vennero nascoste delle “cimici”, tramite le quali si ebbe la conferma che il religioso, parlando con i ragazzi, utilizzava un linguaggio a dir poco disinvolto. Oltre a ciò, gli uomini della questura piazzarono anche una telecamera nella stanza da letto del parroco e intercettarono le sue telefonate. L’indagine, alla fine, non portò alla luce elementi importanti, tanto che lo stesso pm chiese e ottenne l’archiviazione. Ma nel corso di tali attività, l’autorità giudiziaria dispose anche, il 22 ottobre 2012, il sequestro del computer “Hp Pavillon” di don Bracchi. Qui, furono trovate 6 immagini pedopornografiche, altre 5 furono rintracciate nei “temporary files” di internet (la traccia elettronica che rimane su un pc dopo la navigazione sulla rete) e 134 «immagini non visibili», quindi, probabilmente, cancellate. Per questo reato, dunque, il sacerdote, ieri mattina, ha patteggiato. Al momento del rinvìo a giudizio, il sacerdote lavorava alla casa di riposo di Mede. Il parroco di Travacò, don Pietro Gariboldi, riferì alla squadra mobile che la situazione “sospetta” di Mezzano fu segnalata più volte alle autorità religiose di Vigevano, curia dalla quale dipende Travacò. Nel dicembre 2010, don Pietro Gariboldi presentò rinuncia alla parrocchia, ma non ebbe risposte. Nel settembre 2011 incontrò l’allora vescovo, Vincenzo Di Mauro, che gli garantì di avere inviato un seminarista al Grest di Mezzano e di avere saputo che don Bracchi «si era comportato bene». Ancora, il 20 giugno 2012 don Pietro sollecitò l’intervento del vicario di Vigevano, sino a quando, poco dopo, parlò al cardinale Dionigi Tettamanzi, all’epoca amministratore apostolico della Curia. In seguito a ciò don Bracchi tenne un atteggiamento più rispettoso. Sino alla perquisizione.

    http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2014/03/12/news/foto-pedoporno-sacerdote-patteggia-1.8836529

  • Don Walter prega prima del carcere Genovesi attacca il procuratore

    Don Walter prega prima del carcere Genovesi attacca il procuratore

    La condanna al terzo grado di giudizio del sacerdote  non placa le polemiche. L’avvocato ed ex sindaco critica Condorelli: <Da lui parole censurabili>. Il procuratore  aveva replicato  al vescovo Busti facendo riferimento alle vittime del prete: «Pensiamo a loro».

    MANTOVA. Ancora due fronti. Chi difende a spada tratta il parroco di San Leonardo, il sacerdote dell’attivismo e del volontariato, l’uomo brillante e carismatico che tanto ha dato alla comunità parrocchiale e diocesana. E chi invece, in base alla sentenza che lo condanna a sei anni di carcere per violenza sessuale nei confronti di due ex prostitute alloggiate nella comunità di recupero “La Casa di Ruth”, gli spara addosso accuse e risentimento. Ancora pro e contro.

    Tutto sfumato all’orizzonte del dramma umano di un condannato. Un dramma che non cancella quello delle vittime, di due ragazze che oggi si sono rifatte una vita e hanno preferito non commentare la sentenza. Ma che segue una sorta di percorso parallelo. Per don Walter Mariani sono forse i giorni più difficili, quelli dell’attesa del carcere, di una cella che ingoierà la sua vita per sei lunghi anni. A sostenerlo, in queste ore in cui dalla Procura di Brescia, sede della corte di appello che l’ha condannato in via definitiva, si attende l’ordine di carcerazione, non c’è solo la preghiera, che vede spesso in raccoglimento il sacerdote.

    Vicino all’ex parroco di San Leonardo, che ha trovato rifugio in una casa di riposo del Bergamasco, ci sono le parole di affetto e di conforto delle due sorelle che gli sono sempre state vicine, dei parrocchiani e amici più fedeli che gli telefonano spesso e del suo difensore, l’avvocato Sandro Somenzi. «È imprevedibile quando arriverà l’ordine di carcerazione – dice l’avvocato – ce l’aspettavamo giovedì ma siamo ancora qui ad attendere».
    Sullo sfondo del dramma dell’attesa continuano le polemiche, nate dalla dichiarazione del vescovo Roberto Busti: «Pur nel rispetto della sentenza – ha osservato il capo della diocesi – rimangono, non solo in me, perplessità irrisolte». Perplessità che l’avvocato Somenzi spiega con una sentenza così dibattuta e tribolata: «Credo che le perplessità citate dal vescovo si riferiscano al fatto che con gli stessi elementi di prova una volta don Walter è stato assolto, e un’altra condannato».
    Quella stessa parola, “perplessità” ha scatenato il procuratore Antonino Condorelli che il giorno dopo ha attaccato l’alto prelato parlando di «attenzione prioritaria da riservare alle vittime» e «disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose».
    Polemica ancora nel camino del vulcano, a quanto pare. Ieri, al silenzio del vescovo che non ha inteso rispondere al fuoco delle parole di Condorelli, è intervenuto l’avvocato Sergio Genovesi con un’articolato commento (lo pubblichiamo in versione integrale nella nostra rubrica delle lettere al direttore, ndr).

    Genovesi, nella sua veste di presidente dell’Unione camere penali della Lombardia attacca il procuratore Condorelli sostenendo che il suo «soppesato comunicato stampa sia sorprendentemente forzato e discutibile».
    «…Trovo assai censurabile che un magistrato, tanto più di parte perché rappresenta la sola voce dell’accusa – va giù senza mezzi termini Genovesi – se ne esca con considerazioni dedicate allo “scadimento morale delle istituzioni religiose”. Detta al bar, questa battuta potrebbe anche giustificarsi. Scritta in un comunicato stampa lascia senza fiato. Dunque non basta la sentenza, non basta riconoscere il diritto di critica, non basta essere rispettosi dei diritti di tutti. Dobbiamo pure subire, considerata l’autorevolezza della fonte, linee guida moralizzatrici e di facile presa populistica, per farle divenire le verità ufficiali».
    «Non scrivo – insiste il presidente della Camere penali della Lombardia – per difendere il vescovo, né sostengo che il mio sfortunato amico don Walter sia vittima di mala giustizia. Scrivo, invece, per rimarcare senza mezze parole il mio profondo dissenso dall’iniziativa del procuratore della Repubblica e lo scrivo senza il timore di incorrere nel rischio di lesa maestà».

    VESCOVO E PROCURATORE. Il commento del vescovo è stato chiaro: rispetto della sentenza ma anche «perplessità irrisolte». Un dubbio, anche se velato, sul giudizio dei tribunali che hanno condannato a sei anni di carcere l’ex parroco di San Leonardo don Walter Mariani per violenza sessuale nei confronti di due ex prostitute alloggiate nella comunità di recupero da lui fondata, la Casa di Ruth. Le parole di Roberto Busti, capo della Chiesa mantovana, interpretano la pancia della comunità parrocchiale e diocesana. Ma per qualcuno il suo pronunciamento suona come uno schiaffo alle vittime del sacerdote e alla giustizia. Il primo a reagire all’esternazione del vescovo Busti è il procuratore Antonino Condorelli. Non lo fa con una dichiarazione ma con un messaggio consegnato alla stampa. Eccolo in versione integrale.

    «Le sentenze vanno rispettate e possono certamente essere criticate; quindi anche le perplessità sono legittime. Una sentenza di condanna per reati così soggettivamente e oggettivamente gravi non può che rattristare, sul piano umano e su quello civile, per i torti che sono stati fatti e accertati e per l’afflittività della pena. Come è stato autorevolmente osservato in questa vicenda hanno sofferto molte persone e tutte meritano rispetto e considerazione. Ma fra queste, credo, un’attenzione prioritaria deve essere riservata alle vittime. Nello stesso tempo il legittimo esercizio del diritto di critica non può far dimenticare lo sconcerto che certe disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose può causare nelle coscienze civili di laici e credenti».

    Parole come macigni. Un dito puntato, soprattutto quando Condorelli parla di «attenzione prioritaria da riservare alle vittime» e «disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose». Sulla stessa linea d’onda Laura Orlando, la psicologa testimone chiave del processo che per anni collaborò alla vita della Casa di Ruth e per prima raccolse le confidenze delle due ragazze violentate. «Giustizia è fatta – dice la psicologa – questa sentenza dice che le due ragazze sono state finalmente ascoltate ed è stato assegnato loro il valore di persone». E aggiunge: «Sono sconcertata dalle parole del vescovo: anziché essere solidali con le vittime, si esprimono con un dubbio a favore di una persona che per la giustizia è delinquente. Io avevo fiducia in don Walter, credo che abbia fatto cose buone, era un sacerdote carismatico, pieno di qualità. Anche per questo ho fatto fatica ad aprire gli occhi e a ricredermi su di lui. Faccio un appello a chi ancora lo difende: chiedete scusa alle ragazze».

    IL SINDACO.  «Solidarietà e vicinanza a don Walter!!!!» Sei parole postate nella notte a commento dell’articolo della Gazzetta sul sito web. La firma: Nicola Sodano. Il sindaco di Mantova è stato tra i primi a manifestare la propria opinione sulla sentenza della Cassazione che manderà dietro le sbarre l’ex parroco di San Leonardo. E la rete si è subito divisa tra innocentisti e colpevolisti, con sfumature intermedie. Contattato dalla Gazzetta, il sindaco ha spiegato il suo intervento: «Quando sono arrivato a Mantova dalla Calabria, studente di prima media, abitavo in via Fancelli e don Walter era in Ognissanti – racconta -. Gli scout non c’erano ancora, quindi mi iscrissi a Cerese, ma l’anno successivo don Walter mi venne a cercare. In quel momento è cominciata veramente la mia vita a Mantova». Sodano non entra nel merito dei fatti contestati, salvo sottolineare «una sproporzione di una sentenza che manda in carcere per più di 6 anni un religioso 73enne che ha fatto tanto per il prossimo».

    E conclude: «Mi sento di esprimere a don Walter una grande vicinanza: penso che gli faccia piacere sapere che la città gli è vicina».

  • Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    ANA DIAS CORDEIRO 02/03/2014 – 08:38

    Una scuola del Centro Polivalente Leão Dehon ha beneficiato dell’appoggio del Portogallo mediante la collocazione di insegnanti. Uno di loro ha fatto una denuncia di sospetti abusi sessuali sui minori contro due sacerdoti italiani di quella città del Mozambico: il direttore di questo centro e il responsabile di un orfanotrofio. Il caso è oggetto di indagine dalla Procura in Italia e in Mozambico, mentre le Nazioni Unite chiedono che i preti sospettati di abusi sui minori vengano rimossi.

    NELSON GARRIDO
    “MNE ha tacitato l’argomento” “Non esiteremo nell’adottare provvedimenti”

    In quel giorno, uno dei ragazzi è stato colpito. Come chiunque abbia bisogno di riscattarsi e, allo stesso tempo, chiede aiuto. Aveva bisogno di parlare – lui e gli altri ragazzi, tutti minorenni, che hanno detto che il prete aveva costruito nell’orfanotrofio dove vivevano, una prigione per punire loro, una prigione con sbarre, come nei film.

    Spesso si sentivano osservati, anche perché si sentivano diversi: lui, e come lui gli studenti più giovani nella scuola diretta dal prete Ilario Verri, che vivevano nell’orfanotrofio del prete italiano Luciano Cominotti in Gurue, Mozambico. Si muovevano come ombre, sempre osservati e senza o quasi mai un sorriso. Essi avevano questo in comune. Questo, e la complicità di un terribile segreto.

    Questo sarebbe, tuttavia, un nuovo e differente giorno, in grado di dissipare i nebulosi sospetti che si gonfiavano ogni settimana sotto gli occhi del maestro João Gomes de Oliveira. Il veterinario era stato posto dalla cooperazione portoghese, come professore in una delle due scuole del Centro Polivalente Leão Dehon nel gennaio del 2010 in questa piccola cittá mozambicana di Zambézia, dove è stato selezionato tra i vari stagisti inviati quell’anno nell’ambito del programma Inov Mundus, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.

    È stato lì che ha udito della denuncia per abusi sessuali su minori contro i due sacerdoti. E lui ha presentato una denuncia relazionata alle inchieste giudiziarie attualmente in corso – una in Italia e l’altra nella Procura di Gurue in Mozambico.

    Le decine di avvisi che ha inviato alle organizzazioni internazionali dei diritti umani e dei bambini, al diretto responsabile dell’allora Istituto Portoghese di sostegno allo sviluppo (IPAD), al Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, all’ambasciata del Mozambico nel Portogallo e dopo altri tre anni, all’ex ministro degli esteri Paulo Portas, e alle quali il PUBBLICO ora ha avuto accesso, si sono scontrate con il silenzio. Dalla Procura Generale della Repubblica, dove è stato inviata una denuncia presentata alla polizia giudiziaria, hanno risposto che, essendo questo un caso per la polizia e la giustizia del Mozambico, non potevano fare nulla.

    Per lui, più presto questo caso viene risolto, “meglio è”. La storia di questi ragazzi – alcuni orfani, altri no – è un fardello che porta da allora. “Cosa succede alle vittime di questi abusi quando crescono è una domanda alla quale nessuno mi ha saputo rispondere.”

    Dopo avere udito “lo spaventoso racconto” di due dei suoi alunni (vedere l’intervista in queste pagine), João Oliveira è stato violentemente aggredito. Mostra le sue fotografie scattate in ospedale dove è rimasto prima di lasciare per sempre Gurue. Sono stato preso a sassate sulla testa mentre guidavo la moto senza casco. “Non saprei dire chi lo ha fatto”. Ma crede che chi è stato sapeva che il maestro portoghese stava per denunciare i preti Ilario e Cominotti alla polizia di Gurue per abusi sessuali su ragazzi.

    Dovere legale e dovere morale.

    Una volta arrivato in Portogallo, sono stato ricoverato per un lungo recupero dopo l’aggressione. Nei giorni quando finalmente sono uscito, sono andato dalla polizia. La denuncia è stata accettata ed inviata al Pubblico Ministero dove è stata archiviata per “incompetenza territoriale”, nel Febbraio del 2011. “La denuncia poteva essere stata inviata immediatamente in Mozambico”, dice João Oliveira, che parla di “dovere morale” di avvisare le autoritá del paese.

    Dal punto di vista legale, essendo le vittime mozambicane e gli autori (del supposto crimine commesso in Mozambico) italiani, il Portogallo non aveva la competenza per trattare il caso, secondo i giuristi uditi dal PUBBLICO.

    La denuncia è stata sì inviata alla Procura Generale del Mozambico, ma solo due anni dopo, nel luglio 2013, “sotto la protezione della Convenzione di Assistenza Giudiziaria in materia Penale tra gli Stati Membri della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese” – ha confermato il PUBBLICO insieme alla PGR portoghese, che parla di “processo indipendente” e non chiarisce se questo è legato alla stessa denuncia di João Oliveira archiviata all’inizio del 2011, e non spiega il motivo per cui c’è  stato, in questo caso, un ritardo di due anni per farla proseguire per  il Mozambico.

    L’iniziativa è sorta giá dopo che la PGR portoghese ha saputo dell’apertura di un’indagine in Italia, anch’essa relazionata con una denuncia di João Oliveira che andò con i propri mezzi in Italia.

    “Sono andato in una stazione di polizia ed ho raccontato quello che stava succedendo”, ricorda. La denuncia contro i due italiani, il prete Luciano Cominotti dell’orfanotrofio, e il prete Ilario Verri, oggi direttore della scuola Centro Polivalente Leão Dehon, è stata ricevuta nell’aprile 2012.

    Due percorsi, un destino

    Ilario Verri é un prete dehoniano, in Mozambico da molti anni. Ha vissuto vicino alla frontera con il Malawi negli anni della guerra civile. Poi è andato a Maputo da dove è partito per Gurúè con l’obiettivo di ricostruire il complesso della scuola e del centro che giá esisteva dal 1969, ed era diretto dai religiosi dehoniani presenti en Mozambico dal 1968.

    Nel 1975, con l’indipendenza, il complesso è stato nazionalizzato e, nel 1994 è tornato nella provincia mozambicana della Congregazione Dehoniana, una congregazione religiosa della Chiesa cattolica, fondata dal prete Leão Dehon nel 1878 e oggi presente in decine di paesi, tra cui il Portogallo.

    Il complesso è stato ricostruito e migliorato e gli è stato cambiato il suo nome a Centro Polivalente Leão Dehon (in onore del fondatore). Comprende la Scuola di Base Industriale (una scuola professionale, corrispondente alla scuola secondaria fino al 9 ° grado) e l’Istituto Superiore Agrario (che corrisponde al livello di scuola superiore). João Oliveira è stato collocato in quest’ultimo, ma ha dato anche lezioni di computer agli studenti più giovani della scuola professionale.

    Luciano Cominotti è diocesano ed è andato a Gurue per scelta personale dopo essere stato ordinato sacerdote a Milano o già in Gurue (le informazioni differiscono tra quello che dice il prete portoghese Luciano e il prete Ornelas a Roma, a capo della Congregazione (vedi intervista in queste pagine )).

    “E’ stato militare in Italia, ha deciso per il sacerdozio e ha fatto la richiesta al vescovo di Milano. Voleva andare in missione”, ha detto al PUBLICO il prete portoghese Luciano, con responsabilità nella Congregazione dei dehoniani in Portogallo e che faceva parte di due gruppi che hanno iniziato il programma di volontariato nel Centro Polifunzionale di Gurue. “All’inizio, quando è stato ordinato prete, uno rimane nella diocesi in cui è nato. Per passare ad un’altra diocesi deve esserci un motivo”, aggiunge.

    Luciano Cominotti ha scelto Gurue, dove entrerà nei primi mesi del 2000. Nel 2004 “la sua opera esisteva giá,” dice il prete portoghese a proposito dell’orfanotrofio che è stato ingrandito a misura che il prete Cominotti ha acquisito i terreni intorno grazie al supporto e le donazioni di “benefattori italiani.”

    Due immagini dell’orfanotrofio, disponibili su Internet, mostrano a distanza quel sontuoso palazzo che si vede attraverso le cime degli alberi, come uno strano castello accanto a una piccola città dove i segni di abbandono sono visibili, le case modeste e le strade sterrate. Una di queste immagini è dotato di un testo enigmatico, non firmato, e che descrive questa casa come un “orfanotrofio maschile per i bambini”, e allora ha osservato: “Mi dispiace per la distanza delle immagini, ma in fondo può vedere uno splendido edificio. È in Gurue, con vista sul lago e dispone di strutture che sarebbero considerate eccellenti in tutto il mondo civilizzato. Non manca nulla. Viene mantenuto da sponsor che visitano le strutture di volta in volta.”

    Un prete “dedicato”

    Chi conosce l’orfanotrofio è Adérito Barbosa, un prete che era dentro perchè era “un amico del padre Luciano Cominotti”, afferma PUBLICO, prima di essere messo di fronte alla denuncia contro il sacerdote italiano e alle indagini che girano in Mozambico e in Italia.

    “Si tratta di un sacerdote dedicato, con la responsabilità nella diocesi e con il suo lavoro, come questa casa di accoglienza per bambini”, continua il prete Adérito Barbosa, coordinatore nazionale della Famiglia Dehoniana in Portogallo e Presidente dell’Associazione dei volontari laici Dehoniani, fondata nel 1999 legato alla Provincia portoghese dei Sacerdoti del Cuore di Gesù (Dehoniani) e responsabile per l’invio di insegnanti volontari per il Centro Polifunzionale Leão Dehon e altre “opere” dehoniane in Mozambico e in altri paesi.

    È questo prete che descrive l’orfanotrofio – o meglio “un centro di assistenza per i bambini bisognosi” – come un “castello”. “E’ chiuso, non entra nessuno”, continua. “È chiuso perché è privato, ci sono dei giovani all’interno. Lui [Luciano Cominotti] mette i bambini al lavoro. Alcuni fanno la guardia, altri lavorano. Sono già stato lì in diverse occasioni, l’ultima delle quali quattro o cinque anni fa” prima di confermare che il palazzo ha guardie armate e che alcuni in città parlano del “terrore “che il luogo ispira.

    L’ultima volta che sono stato in Gurué fu l’anno scorso, ma il prete Luciano Cominotti non era lì. Lui e il prete Ilario a volte andavano a chiedere soldi in Italia per le “opere” che uno e l’altro dirigono. L’opera del prete Cominotti “è per aiutare i bambini.” L’orfanotrofio avrà “circa 50 bambini”, aggiunge.

    Il PUBBLICO ha tentato varie volte di contattare Cominotti nella Diocesi, ma non ha mai ottenuto risposta, e il prete Ilario Verri nel Centro Polifunzionale Leão Dehon, ma il direttore si trovava in Italia giá da alcuni mesi “per motivi personali”.

    “I due sacerdoti sono indissolubilmente legati”, spiega João Oliveira, che crede che Luciano Cominotti ha avuto, nel passato, dei collegamenti con la Congregazione dei Dehoniani, e che ci sia un tentativo di dissociarsi, per diluire le responsabilità.

    “Puó essere che, durante questo processo, il prete Luciano e l’orfanotrofio abbiano smesso di essere dei Dehoniani. Questo è un problema di chiarire. Sanno cosa sta succedendo e, ovviamente, ci sarà all’interno dell’ordine chi si oppone e ha causato questa conveniente separazione, apparente ed esterna “, considera.

    L’orfanotrofio è più esposto a sospetti abusi sui minori rispetto alla scuola, che anch’essa non sfugge alle “voci frequenti”, come ha raccontato al Publico un altro portoghese che vive a Gurue, e riceve i visitatori nelle loro case per i volontari in un vecchio seminario convertito in pensione, e che viene descritto sul sito della scuola (con le foto delle camere e la scuola) come “una bellissima villa non lontana dal centro.”

    I sacerdoti dehoniani contattati a Lisbona e Roma dal PUBBLICO, negano la connessione, insistendo sul fatto che Luciano Cominotti è sempre stato un diocesano e svolge ruoli di responsabilità nella diocesi di Gurué – nel sito web della diocesi appare come amministratore. Loro dicono di non aver mai sentito parlare della denuncia del portoghese João Oliveira o di qualsiasi altro reclamo sul prete Ilario.
    “Ho sentito questo per la prima volta”, dice il prete Adérito Barbosa. “Ho le migliori referenze di lui e la sua opera,” afferma il prete portoghese Luciano anch’esso contattato. E su quell’ antico seminario, ora una “locanda” appartenente al Centro Polivalente, dice che “È stato ristrutturato, potenziato e migliorato per accogliere i turista, visitatori e persone legate ad imprese e al Governo”.

    Per João Oliveira, il collegamento tra i due sacerdoti è rilevante per dimostrare che una scuola che ha beneficiato del sostegno del Ministero degli Esteri portoghese mediante la collocazione di insegnanti come lui, ha servito da “facciata” per qualcosa che coinvolge le due istituzioni – orfanotrofio e Centro Polivalente Leão Dehon. E che, nonostante le sue denunce – e le indagini aperte in Italia e Mozambico – gli stessi sacerdoti, bersaglio di sospetti, continuano ad essere responsabili delle delle due istituzioni.

    João Oliveira sostiene che “È pienamente giustificata la necessità di un coinvolgimento delle Nazioni Unite in questo crimine globale” e accoglie con entusiasmo la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – agli inizi di febbraio – per esigere alla Santa Sede “il ritiro delle funzioni” dei preti pedofili o sospettati di esserlo, e che li consegnino alle autorità giudiziarie per le indagini (una dichiarazione che non vincolante).

    Richieste delle Nazioni Unite

    In un documento senza precedenti rilasciato un mese fa, e che il Vaticano ha criticato di “distorcere i fatti”, i periti del Comitato delle Nazioni Unite hanno notato che 400 sacerdoti sono stati espulsi dalla Chiesa cattolica nel 2011 e 2012, per le accuse di pedofilia, durante il pontificato di Benedetto XVI. Ma un’analisi approfondita del vasto dossier di denunce ricevute negli ultimi anni contro i sacerdoti cattolici in diversi paesi, ha concluso che gli abusi erano “sistematici” e che la verità sarà nota solo quando le vittime verranno ascoltate.

    João Oliveira si identifica pienamente in queste conclusioni e dice che è urgente che le vittime siano protetti per poter essere ascoltate. “Solo quando ciò accadrá, ci saranno prove” aggiunge.

    “Dopo l’aggressione che ho subìto, le vittime non parleranno mai ai sacerdoti apertamente. Era un messaggio violento ed efficace che ha messo a tacere molti testimoni”, ha scritto in una delle tante lettere che ha inviato da allora a sbloccare la situazione.

    Il medico veterinário, collocato come professore in Mozambico, afferma che questo paese si sta “convertendo in un esempio internazionale della passivitá
    della Chiesa cattolica verso il crimine della pedofilia “. Quando è stato aggredito, il suo status di funzionario in servizio per la cooperazione portoghese prevedeva che un allarme fosse stato attivato (all’Ambasciata del Portogallo in Mozambico), dai sacerdoti, perché essi sono i responsabili della scuola dove era stato collocato come apprendista Inov Mundus, con una assicurazione sanitaria che gli dava diritto ad un rimpatrio di emergenza.

    I sacerdoti non hanno avvisato e l’ambasciata portoghese è stata informato solo giorni dopo dall’Ambasciata di Danimarca, che ha appreso della situazione attraverso una funzionaria straniera che lavora in Gurue. Gli amici di João Oliveira – di diverse nazionalità – si sono alternati perchè non rimanesse mai solo nella stanza in quella vecchia Villa Junqueiro in Gurue, che non sembra un ospedale.

    “Il rimpatrio di emergenza è ben chiaro nella parte dell’assicurazione offerto nel contratto. Appena sono stato meglio, ho avvertito l’ IPAD, ho chiesto che mi portassero a Maputo, sono andato alla Ambasciata di Portogallo, dopo Johannesburg, e infine a Lisbona”, racconta João Oliveira.

    Poche o nessuna risposta

    In Portogallo, quasi non ho ricevuto risposte alle lettere inviate e alle quali il PUBBLICO ha avuto ora accesso, tra le quali all’allora ministro degli esteri Paulo Portas al quale ha scritto nel mese di aprile 2013 per accusare la cooperazione portoghese di rimanere “criminalmente silenziosa e passiva in questo problema” e avverte sul fatto che “L’MNE potrebbe essere sponsor pedofilia in Mozambico”.

    Due anni prima, ha scritto “più volte” all’allora Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, “per chiedere aiuto per questi bambini” e le informazioni sulle istituzioni locali per un possibile “intervento”. Al PUBLICO, Graça Gonçalves Pereira detto di avere ricevuto “centinaia di reclami di portoghesi”, quando ha assunto le funzioni di Console generale a Maputo, nel 2012, e non ricordava quella specifica corrispondenza.

    E anche quando era in Gurue, ha ripetutamente messo in guardia i responsabili dell’ IPAD (ormai estinta e fusa con l’Istituto Camões). “Hanno detto che gli dispiaceva molto per quello che era successo. Non passò molto tempo fino a quando mi sono reso conto che non avrebbero fatto nulla “, spiega João Oliveira.

    “E’ stato un problema del quale la nostra gestione ha avuto conoscenza”, ha detto al PUBLICO Fernanda Catarino, una dei responsabili del Inov Mundus, e ha avuto frequenti contatti con il docente. Era con lei e con una sua superiore che João Oliveira ha da subito condiviso i suoi sospetti.

    A questo livello, nulla poteva essere fatto, dice Fernanda Catarino, ora ufficiale nel Camoes. “La questione è stata rinviata ad una considerazione superiore, alla direzione.” E’ stato l’allora presidente del IPAD, Augusto Manuel Correia, che non ha risposto alle domande inviate dal PUBBLICO.

    Anche il Camões – Istituto per la Cooperazione e la lingua (che ha assorbito l’ex IPD nel 2012) non ha chiarito al PUBBLICO quanti insegnanti portoghesi ha collocato nel Centro Polivalente Leão Dehon, ed in quali date ha dato altre forme di sostegno e quali criteri ha scelto per selezionare il Centro Polivalente e la sua scuola per l’inclusione nella lista delle entità che avrebbero beneficiato del sostegno della cooperazione portoghese.

    Già dopo aver lasciato Gurue, João Oliveira ha anche avvertito organizzazioni per i diritti umani. Human Rights Watch lo ha mandato da Amnesty International, che lo ha mandato all’ UNICEF che non ha risposto.

    La lettera che nel mese di aprile 2013, il cooperante portoghese ha scritto al vice procuratore del Dipartimento di Investigazione e Azione Penale (DIAP) per insistere sul fatto che il caso non venisse dimenticato, si è conclusa in questo modo: “Devo scusarmi per la mia insistenza, ma io conosco alcuni di questi ragazzi. Hanno un nome e poco altro. Non hanno padre nè madre o chi voglia sapere di loro. (…). La signora procuratrice può archiviare queste vite: io non lo faccio “.

    Traduzioni Roberta Pietra per Rete L’ABUSO

    Fonte https://www.publico.pt/mundo/noticia/mocambique-padres-investigados-por-suspeitas-de-abusos-dirigem-orfanato-e-escola-que-teve-apoio-de-portugal-1626570

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webpwp-content/uploads/2025/02/domenica-15-a-celle-ligure-gianluigi-nuzzi-presenta-il-suo-ultimo-libro-inchiesta-peccato-originale-interverra-francesco-zanardi-presidente-della-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2025/02/preti-pedofili-e-adulti-complici-il-corto-di-cammuso-illumina-la-sala-farina-gesti-orrendi-camuffati-da-abito-religioso.webpwp-content/uploads/2025/02/dettagli-abusi-su-minori-in-nome-di-dio-da-piu-di-25-anni-ad-aci-bonaccorsi-la-comunita-che-plagiava-le-giovani-il-video.webpwp-content/uploads/2025/02/caso-vitale-processo-rinviato-a-dicembre-messere-a-telemolise-fatti-gravissimi-perche-commessi-da-chi-ha-una-funzione-educativa.webpwp-content/uploads/2025/02/chi-lha-visto-affronta-il-prete-che-ha-abusato-di-lui-la-risposta-preghiamo-insieme-un-caso-denunciato-dalla-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2024/09/il-primo-film-sui-preti-pedofili-girato-a-savona-e-verona-sara-al-bari-international-film-festival-domenica-6-aprile.webp2014/02/27/moambico-le-accuse-e-larchiviazione-di-don-ilario-verri-che-calunnio-la-rete-labuso-e-don-luciano-cominotti/

  • Como, il vescovo si scusa per il prete pedofilo: “Perdono per il male che ha fatto alle vittime”

    Como, il vescovo si scusa per il prete pedofilo: “Perdono per il male che ha fatto alle vittime”

    Chiede perdono alle vittime, alle famiglie e alla parrocchia di San Giuliano. Il vescovo di Como, monsignor Diego Coletti, dopo un lungo periodo di silenzio, torna a parlare della vicenda di Marco Mangiacasale, l’ex sacerdote ed ex capo economo della Diocesi lariana condannato in primo e secondo grado a tre anni e mezzo per violenza sessuale su cinque ragazzine. Un caso che ha spaccato profondamente la comunità cattolica comasca. E’ stato papa Francesco a decidere direttamente del destino di Mangiacasale, scegliendo la “dimissione dallo stato clericale” per “il bene della Chiesa”.

    Una decisione quasi unica. Il caso poteva essere risolto con una decisione della Congregazione della dottrina della fede o con un decreto del presule comasco. Invece il Papa ha voluto di agire direttamente e, gesto ancor più clamoroso, lo ha fatto subito dopo la conclusione del secondo grado di giudizio. Mangiacasale, reo confesso, attende ancora che sia fissata la data dell’udienza in Cassazione. Le violenze sono avvenute ai danni di minorenni che frequentavano la parrocchia di San Giuliano a Como. La vicenda è esplosa con l’arresto il 7 marzo del 2012. Poco dopo monsignor Coletti aveva fatto sapere che il processo canonico era stato incardinato, quindi il silenzio assoluto. Fino a quando Repubblica ha dato notizia della decisione di Papa Francesco. Mangiacasale è stato spretato l’11 dicembre del 2013.

    In queste settimane la Diocesi lariana è finita sotto un diluvio di polemiche. Il vescovo è stato accusato di non aver reso pubblica la decisione del Pontefice nonostante l’espressa richiesta delle famiglie delle vittime. Va detto che Coletti aveva assolto ogni obbligo, meramente formale, comunicando al sacerdote la dimissione dallo stato clericale e allertando i genitori delle ragazze. Non sono mancati colpi durissimi all’interno della Chiesa comasca. In primis monsignor Angelo Riva, vicario episcopale e direttore del settimanale della Diocesi, lo stesso che aveva accusato di coprofagia i giornalisti che si erano occupati del caso. “Don Marco non è un pedofilo – ha scritto in un editoriale online – non è malato, non è socialmente pericoloso. È un peccatore che ha commesso crimini per i quali è stato giudicato”.

    Poi il successore di Mangiacasale a San Giuliano, don Roberto Pandolfi, che dopo due anni di silenzio ha criticato duramente i vertici della Diocesi. “Ho letto e riletto il commento di monsignor Angelo Riva – ha scritto sul sito della parrocchia – Ho letto la solenne affermazione che ‘la Chiesa di Como sa di volergli bene e di dovergli porgere il balsamo della misericordia’. Ma mi sarebbe piaciuto leggere anche che la Chiesa di Como sa di voler bene alle ragazze abusate da Mangiacasale”.

    In queste ore il messaggio quaresimale del vescovo Coletti. “Rinnoviamo alle giovani vittime e alle loro famiglie la domanda umile e accorata di perdono per tutto il male che hanno dovuto subire”, ha scritto. “Grava sul mio animo la tristezza di non essere riuscito a far pervenire con chiarezza a queste famiglie la mia sollecitudine: intenzione che pure era nel mio cuore e per la quale ho lungamente

    riflettuto e pregato”. “Il mio pensiero va anche a Marco Mangiacasale – conclude Coletti – Nulla può attutire la gravità delle sue azioni. Egli, però, rimane per tutti un fratello nella fede, da sostenere e accompagnare nel suo desiderio di redenzione”.

    http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/02/27/news/como_il_vescovo_si_scusa_per_il_prete_pedofilo_chiediamo_perdono_per_il_male_che_ha_fatto-79813119/