Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • “Eccellenza questi sono fatti gravi”. Abusi sui minori, la CEI faccia chiarezza sui dati italiani

    “Eccellenza questi sono fatti gravi”. Abusi sui minori, la CEI faccia chiarezza sui dati italiani

    Articolo tratto da korazym.org- di Ivo Pincara

    Il contrasto alla pedofilia e al crimine delle violenze perpetrate sui minori e sulle persone vulnerabili intende salvaguardare “in primis” le vittime delle violenze. Siamo convinti che non può esistere un’adeguata salvaguardia per le vittime se mancano trasparenza e verità. Da cristiani e da cattolici, non possiamo cercare la salvezza della nostra anima senza ambire alla verità in modo trasparente. La ricerca della verità è una scelta di vita. La verità va ricercata innanzitutto, ma anche divulgata, per tutelare le vittime, per curare il loro processo di guarigione e per sostenere la loro riabilitazione. Negare la verità, e ometterne la divulgazione, significa perpetrare ulteriori violenze nei confronti delle vittime di abusi. Il nostro primo interesse deve essere l’attenzione per le vittime, con particolare cura per chi sopravvive all’ombra di un dolore mai guarito, mai divulgato, mai denunciato. La verità non deve essere più occultata, la verità deve essere liberata, nel rispetto della sofferenza delle vittime e per favorire il loro ritorno alla vita.

    La Conferenza Episcopale Italiana faccia chiarezza sui dati italiani

    Il 25 maggio 2010 Mons. Mariano Crociata, allora Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, attualmente Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, sul tema della pedofilia ha comunicato il dato sulle cifre in possesso della CEI: «In Italia 100 processi canonici in 10 anni» [QUI].

    Dieci anni dopo, il 23 gennaio 2020 Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo metropolita di Ravenna-Cervia, Vicepresidente della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, Presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa e Referente della Conferenza Episcopale Italiana per la Pontificia Commissione per la tutela dei minori, afferma: “I dati degli abusi sono il vero problema, non c’è nessun organismo che li abbia” [QUI].

    Il 1° giugno 2019 diventa legge il Motu proprio Vos estis lux mundi di Papa Francesco [QUI]. Nota di Padre Federico Lombardi, S.I., Direttore della Sala Stampa della Santa Sede – Nel 2001 il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva promulgato un documento di grande importanza, il Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, che attribuiva alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza per trattare e giudicare nell’ambito dell’ordinamento canonico una serie di delitti particolarmente gravi, per i quali la competenza era precedentemente attribuita anche ad altri Dicasteri o non era del tutto chiara. I delitti gravissimi a cui si riferiva questa normativa riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell’Eucarestia e della Penitenza, ma anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età [QUI]. È giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l’orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie.

    Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali – La disposizione che deve essere applicata è il Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001 insieme al Codice di Diritto Canonico del 1983. La presente è una guida introduttiva che può essere d’aiuto a laici e non canonisti [QUI].

    Il 3 maggio 2011 il Cardinale William Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede scrive una lettera alle Conferenze Episcopali: “Sarebbe opportuno che ciascuna Conferenza Episcopale prepari delle Linee guida con l’intento di assistere i Vescovi membri della medesima Conferenza nel seguire procedure chiare e coordinate quando si devono trattare i casi di abuso sessuale di minori. Tali Linee guida dovrebbero prendere in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale” [*].

    Il caso di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote ennese attualmente agli arresti domiciliari per violenza sessuale e atti sessuali con minori

    “Denunciare ti rimette in pace con te stesso”. “La mia dolorosa storia sia la testimonianza che anche dopo dodici anni dalle violenze si può denunciare”. Sette testimoni: “Ci toccava spesso le parti intime”. La Procura di Enna non esclude che possano esserci altre potenziali vittime e le invita a denunciare le violenze [QUI].

    Alla luce dell’esito di indagine della Procura di Enna che ha condotto all’arresto di Don Giuseppe Rugolo, inevitabilmente viene analizzato anche il discutibile atteggiamento, a riguardo, di Mons. Rosario Gisana. Abbiamo posto sotto la nostra lente le azioni e le presunte omissioni del Vescovo di Piazza Armerina poiché appare che abbia trattato il caso Don Rugolo con apparente leggerezza [QUI e QUI].

    Le dichiarazioni di Mons. Rosario Gisana in un’intervista esclusiva sul caso Rugolo, pubblicate il 22 maggio 2021 da EnnaOra.it: “Non c’erano i termini per sospenderlo… Non spettava a me denunciare alla giustizia ordinaria, tenuto conto che mi era stata espressamente richiesta la massima riservatezza da parte della famiglia, la quale peraltro era perfettamente in grado di conoscere i meccanismi di avvio di un’indagine da parte della magistratura” [QUI].

    Ieri, 24 maggio 2021 lo stesso sito EnnaOra.it ha pubblicato una replica dell’Avvocato Eleanna Parasiliti Molica, che assiste il giovane dalla cui denuncia è partito il cosiddetto caso-Rugolo, all’intervista del Vescovo Gisana: “Dichiarazioni gravi e infondate, la Diocesi smetta di processare la vittima” [QUI]: «A seguito dell’intervista “esclusiva” rilasciata dal vescovo Rosario Gisana il 22 Maggio al giornale on Line” Enna Ora” mi trovo costretta a ribadire con forza, spero per l’ultima volta, l’assoluta infondatezza e gravità delle dichiarazioni di Mons. Rosario Gisana.
    Non abbiamo interesse a coltivare il processo alla vittima che la Diocesi ha inteso avviare sui media, secondo un modello da Santa Inquisizione. Tuttavia al fine di porre fine agli effetti di vittimizzazione secondaria che tale condotta sta producendo devo segnalare che dalla documentazione già depositata agli inquirenti emerge la piena consapevolezza del vescovo circa le condotte di Rugolo, per espressa ammissione di quest’ultimo e perché oggetto di altre dettagliate segnalazioni addirittura antecedenti a quelle che poi hanno dato origine al procedimento penale in corso.
    Ebbene, dai predetti atti emerge chiaramente come l’unica interessata alla non tracciabilità dell’offerta risarcitoria era esclusivamente la Diocesi e che espressa richiesta della giovane vittima era quella di avere giustizia mediante l’attivazione di provvedimenti disciplinari a carico del Sacerdote.
    Emerge ancora il tentativo della Diocesi di minimizzare e gestire la grave vicenda secondo gli schemi tipici di queste penose questioni.
    Auspichiamo un più responsabile silenzio da parte della diocesi nel rispetto delle vittime, oggetto di inaccettabili attacchi anche di natura semplicemente voyeuristica provenienti proprio da ambienti ecclesiastici trasformati in centri di propaganda».

    Il caso della rinuncia di Mons. Gino Reali

    Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede N. 271 del 5 maggio 2021: “Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Porto-Santa Rufina (Italia) presentata da S.E. Mons. Gino Reali”.

    Il Vescovo Gino Reali ha presentato la rinuncia ufficialmente per motivi di salute: “Le condizioni di salute, che tutti conoscete bene, e l’età che avanza, non mi permettono di continuare, come pure sarebbe mio desiderio, il servizio attivo per questa antica, bella e gloriosa Chiesa che, affidatami dal Santo Giovanni Paolo II, ho avuto l’onore di guidare e servire per quasi vent’anni. Valutando la situazione, ho ritenuto opportuno presentare le dimissioni, permettendo così la nomina di un nuovo Pastore” + Gino Reali Vescovo [QUI].

    Papa Francesco ha affidato il governo pastorale della Diocesi di Porto-Santa Rufina a Mons. Gianrica Ruzza [QUI]. Mons. Ruzza, classe 1963, sacerdote del Clero di Roma dal 1987, per dieci anni è stato Vicerettore del Seminario Maggiore del Laterano, poi Responsabile per cinque anni dell’ufficio Clero presso il Vicariato di Roma e infine, dal 2006 al 2016, Parroco di San Roberto Bellarmino ai Parioli. Consacrato Vescovo ausiliare di Roma l’11 giugno 2016, è stato nominato Vescovo di Civitavecchia il 18 giugno dello scorso anno ed è entrato in Diocesi il 25 luglio successivo. Le dimissioni presentate dal Vescovo di Porto-Santa Rufina Mons. Gino Reali – 73 anni – accettate da Papa Francesco, con largo anticipo rispetto al compimento del 75° anno di età, limite per il quale i vescovi sono tenuti a presentare la rinuncia al Papa, appaiono quantomeno insolite. Esiste un possibile collegamento con le sue responsabilità riguardo il caso Don Conti e il caso Don Poveda? I dubbi restano.

    Il caso di Don Josè Poveda Sanchez

    El País, 30 marzo 2010 – Un vescovo italiano “raccomanda” alla Spagna un prete accusato di abusi, definendolo una “brava persona”, per trasferirlo a Madrid. Un nuovo scandalo per abusi sessuali, accusato un prete spagnolo [QUI e QUI]. José Poveda Sánchez, cappellano della casa di cura della Comunità “Santiago Rusiñol” di Madrid ad Aranjuez, il cui caso è al vaglio della giustizia italiana per un presunto abuso di almeno quattro bambini di 11 anni nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima di Aranova (Roma). La notizia è giunta come una doccia fredda nella diocesi di Getafe. Nel 2005, la diocesi spagnola ha accolto il sacerdote 50enne, a seguito di una richiesta di Mons. Gino Reali, che ha argomentato in una lettera al Vescovo di Getafe, Mons. Joaquín López de Andújar, i motivi personali per il trasferimento in Spagna. “Per prendersi cura della madre malata”, dicono dalla diocesi, aggiungendo che nel 2009 hanno ricevuto un’altra lettera dal vescovo italiano in cui, questa volta, è stato annunciato che era stata aperta un’indagine giudiziaria contro di lui in Italia Il 4 marzo 2009 abbiamo ricevuto dalla diocesi di Porto-Santa Rufina un Decreto del suo Vescovo, Mons. Gino Reali, in cui, secondo il canone 1319 [QUI] venivano inflitte disciplinarmente a Don José Poveda una serie di pene espiatorie e provvedimenti. Questi erano, tra gli altri: divieto di svolgere qualsiasi attività ministeriale diversa dalla pastorale per gli anziani; seguire un processo di assistenza psichiatrica sotto la guida di un professionista; assumere una seria guida spirituale. Tali provvedimenti sono stati comunicati, con avviso di ricevimento, all’interessato e sono stati ad oggi rigorosamente rispettati sotto la supervisione di un sacerdote nominato dal Vescovo.

    Il caso di Don Ruggero Conti

    Nicole Winfield, Associated Press – Sacerdote italiano condannato per abusi [QUI e QUI]. Richard Owen, The Times – Il vescovo che non credeva alle accuse sul prete “molestatore”, sentito in tribunale [QUI].

    Mons. Gino Reali: «Dieci denunce, non avvertii nessuno». «Non ho informato il Vaticano e la Congregazione per la dottrina della fede – si è difeso il vescovo – perché non ritenevo sufficienti gli elementi raccolti e non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria italiana perché non conoscevo l’iter da seguire» [QUI]. «Sul tavolo di un vescovo arrivano tante lettere. La mia diocesi è grande: conta circa cinquecentomila persone, cento preti e 55 parrocchie». Poi Mons. Reali ha rivelato però di avere avuto un incontro, dopo l’arresto di Don Ruggero, con Don Andrea Gallo di Legnano: «Mi riferì che si sentiva in colpa per non aver denunciato quanto gli fu detto molti anni fa da un ragazzo che gli aveva riferito di abusi subiti da Don Ruggero” [QUI]. Al termine della lunga deposizione gli avvocati Marazzita e Gallo hanno chiesto alla Procura di «procedere nei confronti di Monsignor Gino Reali per favoreggiamento e concorso esterno nei reati di pedofilia compiuti tra il 2002 e il 2006 da Don Ruggero Conti, per non aver impedito un reato e una condotta che era suo dovere interrompere al fine di arricchire economicamente la parrocchia in relazione all’ampliamento dell’oratorio». I due penalisti hanno chiesto in particolare al tribunale di inviare gli atti alla procura perché proceda per le contestazioni formulate, in relazione alle quali è stata annunciata una denuncia.

    Testimonianze delle vittime

    Il 1° dicembre 2009 M.Z. è sul banco dei testimoni. Rivela di essere andato da Reali, assieme al responsabile dell’oratorio e di avergli raccontato degli abusi subiti. Ma il vescovo gli avrebbe replicato: «Non fatevi mettere idee in testa dalle voci che sentite». Il giovane, in Tribunale, aggiunge: «La risposta non c’era piaciuta, il modo in cui l’aveva detto. Quasi per dire: “Non hai le prove, come fai a sostenere una cosa del genere?”. Ma la prova ero io. E quindi mi sono sentito abbandonato» [QUI].

    Lo stesso 1° dicembre 2009 depone M.F. Ricorda di aver scritto una lettera, in cui ricostruiva le violenze a cui era stato sottoposto, e di averla portata al monsignore. Che gli suggerì «di fare una denuncia alle autorità». Una strada che, però, il parrocchiano non aveva voluto intraprendere. È lo stesso Reali a spiegarlo ai giudici nell’udienza del 20 maggio 2010. Il monsignore chiarisce anche di non aver voluto avviare un’«indagine previa» interna. E di avere contattato «solo informalmente» la Congregazione per la dottrina della fede, l’organismo vaticano che istruisce i processi canonici contro i preti pedofili. I giudici romani sentono pure il primo accusatore di Ruggero Conti, Don Peno Brichetto, suo vice nella chiesa di Selva Candida: nel 2007 aveva scritto una lettera alla stessa Congregazione per segnalare i comportamenti del parroco. Viene però convocato in Vaticano solo dopo l’arresto del sacerdote: «Mi hanno detto che loro operano solo se c’è l’invio di una documentazione. Infatti hanno confermato che Reali non ha mandato nulla: né prima né dopo il 2008». Solo nel 2011 il sacerdote sarà sospeso «a divinis» dal sacerdozio. Quasi un buffetto. A maggio dello stesso anno, infatti, l’ex parroco della Natività di Maria Santissima viene condannato a 15 anni e 4 mesi: violenza sessuale aggravata su sette minori tra il 1998 e il 2008. Deve anche pagare 271mila euro alle parti civili. In appello, nel maggio 2013, prescritti alcuni reati, la pena scende a 14 anni e due mesi. Due condanne, nessun risarcimento. Così il 28 giugno 2013 gli avvocati Giacomo Tranfo e Guido Lombardi, che assistono uno dei ragazzi, scrivono al Cardinale Agostino Vallini, Vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma, chiedendo un appuntamento. La replica del prelato arriva dieci giorni dopo: «Rispondo alla sua cortese lettera relativa alle difficoltà che incontra il giovane F.B., che dice di essere vittima di abusi da parte di Don Ruggero Conti». Consiglia poi di rivolgersi al Vescovo Reali, che però non darà mai riscontro ai due legali. «Dice di…», scrive il Cardinale Vallini: evidentemente due gradi di giudizio non sono ritenuti sufficienti alla Chiesa Cattolica Romana per dubitare di uno dei suoi pastori. Anche la Cassazione, però, nel maggio 2015 conferma la condanna all’ex parroco di Selva Candida: 14 anni e due mesi. Una delle pene più severe mai comminate dalla giustizia italiana ad un ministro della Chiesa Cattolica Romana. Eppure, Don Conti non è mai entrato in carcere… Precarie condizioni di salute. Che però non gli impediscono di tentare la fuga nel settembre 2017 da una casa di cura. I carabinieri lo ritrovano a Milano, in un’altra struttura sanitaria. Da quel momento, di lui s’è persa ogni traccia. Niente galera, niente risarcimenti, niente scuse. E quella frase, pronunciata in aula da un vescovo, a far da epitaffio: «Dobbiamo salvare la buona fama della Chiesa».

    Estratto dalla deposizione del Vescovo Gino Reali

    Gino Reali: “Ma vede dottore, io faccio il vescovo, non è che faccio l’istruttore. Gli strumenti che abbiamo noi a disposizione sono gli strumenti che ci offre…”.
    PM: “Eccellenza, questi sono fatti gravi”.
    Reali Gino: “Certo. Ma io non poteva fare un’indagine in assenza di una denuncia precisa”.

    Il testo della deposizione del vescovo Gino Reali: QUI).

    Il Vescovo Gino Reali è stato denunciato per favoreggiamento perché non denunciò gli abusi di Don Ruggero Conti, prete condannato con sentenza definitiva, per pedofilia. È la prima volta che accade in Italia. Sono stati gli avvocati di una delle vittime, Fabrizio Gallo e Marco Malara, a presentare, presso l’ufficio della Procura di Roma, una denuncia nei confronti di Mons. Gino Reali, allora Ordinario della Diocesi di Porto-Santa Rufina, cui appartiene la parrocchia di via di Selva Candida, dove era parroco Don Ruggero Conti. Conti fu arrestato nel luglio del 2008: gli vengono contestati 7 casi di abusi sessuali tra il 1998 e il 2008 [QUI]. “Il vescovo ha coperto don Ruggero” anche se “aveva l’obbligo, in presenza di reati così gravi, di intervenire drasticamente”. I legali citano, quindi, una nota diffusa dal Vaticano il 12 aprile che fa riferimento a norme varate già nel 2003, secondo cui “i vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all’autorità giudiziaria”. “Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte”. Ciò significa che nella prassi proposta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede occorre provvedere per tempo ad ottemperare alle disposizioni di legge vigenti nei diversi Paesi e non nel corso del procedimento canonico o successivamente ad esso.

    Il 28 giugno 2009 Don Claudio Brichetto si è fatto intervistare di spalle da Studio Aperto. Fu questo giovane prete piemontese, ordinato all’inizio del nuovo millennio dopo aver frequentato il seminario San Carlo di Lugano, nella Svizzera italiana, che ha denunciato Don Ruggero Conti ai carabinieri. Fu lui ad avviare l’iter giudiziario che ha portato alla condanna definitiva. È stato il vice di Don Ruggero Conti dal 2005 fino al 2006, quando proprio il titolare della parrocchia di Selva Candida lo allontanò [QUI].

    Il Vescovo Gino Reali il 20 maggio 2010 è stato chiamato a testimoniare nel processo in cui Don Ruggero Conti, sacerdote della sua diocesi, è accusato di abusi sessuali su alcuni giovani della sua parrocchia. Nei giorni precedenti la sua deposizione, è stata recapitata ai magistrati una lettera con un proiettile e la minaccia di “far saltare il tribunale in aria” se la deposizione avesse avuto luogo. Durante la deposizione, svoltasi poi regolarmente, il vescovo ha dichiarato di non aver ritenuto fondate le voci su Don Conti e di non aver pertanto ritenuto necessario segnalarne il caso alla magistratura. Gli avvocati delle presunte vittime hanno chiesto alla Procura di «procedere nei confronti di monsignor Gino Reali per favoreggiamento e concorso esterno nei reati di pedofilia compiuti tra il 2002 e il 2006 da don Ruggero Conti, per non aver impedito un reato e una condotta che era suo dovere interrompere al fine di arricchire economicamente la parrocchia in relazione all’ampliamento dell’oratorio» [QUI].

    Difesa del condannato, 17 settembre 2010 – Don Ruggero Conti in aula si difende: «È un complotto. Solo un complotto. Io non sono pedofilo. Ha architettato tutto il mio vice parroco, don Claudio Peno Brichetto. Era pieno d’astio, rancoroso, mi vedeva come “obiezione” alla sua carriera: mi avevano chiesto di tenerlo d’occhio per il suo carattere debole e per la sua omosessualità. Si è inventato tutto, insieme ad alcuni parrocchiani» [QUI].

    Si è concluso in Cassazione, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa, il processo a carico di Don Ruggero Conti. Confermata quindi la condanna definitiva a 14 anni di carcere per pedofilia e induzione alla prostituzione [QUI].

    Legnano (Milano). Prete pedofilo, le vittime chiedono 10 milioni di euro di risarcimento, 22 febbraio 2016 – Don Ruggero Conti negli anni Ottanta insegnava e faceva l’educatore in oratorio a Legnano e, anche quando era parroco vicino a Roma, tornava spesso in città per celebrare matrimoni o impartire altri sacramenti. Chiuso il processo penale, dunque, per l’ex sacerdote si apre un nuovo capitolo: quello del processo civile, dove un altro giudice dovrà quantificare i danni subiti dalle vittime degli abusi avvenuti tra il 1998 e il 2008 a Roma, quando il legnanese era parroco alla Natività di Maria Santissima di Selva Candida. Occorre specificare che, proprio in sede civile, il processo era già stato avviato nel 2011 ma era stato poi congelato in attesa della sentenza penale definitiva di terzo grado. Ora gli avvocati delle vittime hanno chiesto al Tribunale civile di far ripartire il procedimento avviato 5 anni fa. Le richieste sono pesanti. “Il risarcimento totale chiesto a don Ruggero Conti – spiega l’Avvocato Fabrizio Gallo del foro di Roma, difensore di una delle vittime – supera i 10 milioni di euro. Qualcuno ha chiesto un milione, altri un milione e mezzo. Tra le vittime c’è un ragazzo che è ancora minorenne e con una sentenza penale di condanna così netta non credo si avrà difficoltà a ottenere giustizia”. Da parte della Chiesa Cattolica Romana, finora, nessuno si è ancora fatto vivo. “In tutti questi anni – ha continuato l’avvocato Gallo – non c’è mai stato un contatto e le nostre richieste sono state ignorate. Attendiamo la data dell’udienza, se ne riparlerà al processo” [QUI].

    Roberto Mirabile, Presidente dell’associazione Caramella Buona Onlus, commenta: “Con il dovuto rispetto per un defunto, dobbiamo comunque ricordare che Ruggero Conti ha rovinato la vita di tanti adolescenti che, ancora oggi, da adulti, sono costretti a convivere con il gravissimo lutto dovuto alle violenze sessuali subite. Inoltre, Ruggero Conti è sempre sfuggito al carcere, malgrado una pesante condanna definitiva; e nessuna delle sue vittime ha mai ricevuto scuse e nemmeno uno straccio di risarcimento: sono persone sopravvissute, ignorate anche dalla Curia competente di Roma” [QUI].

    L’iter giudiziario è stato lungo e complesso. A Legnano Don Ruggero Conti se lo ricordano tutti. Negli anni Ottanta don Conti insegnava educazione sessuale alle scuole medie Bonvesin de La Riva ed era educatore all’oratorio San Magno. Ci sapeva fare con i ragazzi. Per loro era un punto di riferimento. Don Ruggero Conti viene arrestato dai Carabinieri nel giugno 2008, mentre in canonica si preparava a partire per la Giornata Mondiale della Gioventù in Australia. Don Ruggero era stimato, potente e per un periodo è stato anche consulente per le Politiche della famiglia dell’allora Sindaco di Roma, Gianni Alemanno. All’arresto la magistratura di Roma arriva grazie all’attiva collaborazione della Caramella Buona Onlus, associazione leader in Italia nella prevenzione e repressione dei reati di pedofilia: il personale qualificato dell’associazione aveva raccolto informazioni dalle vittime di Don Ruggero Conti, lavorando al caso per oltre un anno prima dell’arrivo in tribunale. Il processo di primo grado si svolge in un clima di intimidazioni e minacce, rivolte sia al Pubblico ministero Francesco Lombardo Scavo sia a Roberto Mirabile, Presidente della Caramella Buona (che è stata parte civile ai processi, rappresentata dall’Avvocato Nino Marazzita). Alla fine arriva la condanna di primo grado: Don Ruggero Conti viene condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione per aver abusato di sette ragazzini della sua parrocchia romana tra il 1998 e il 2008. A raccontare quello che accadeva con Don Ruggero Conti sono anche dei legnanesi, ora adulti, che a suo tempo avrebbero subito abusi da parte del prete. Conti viene condannato anche in appello, nel maggio 2013, con una condanna di 14 anni e 2 mesi. La riduzione della pena è dovuta al fatto che tre episodi sono caduti in prescrizione. Don Conti viene condannato nel 2015 in via definita a oltre 14 anni per abuso su minori e induzione alla prostituzione.

    La Preda. Le confessioni di una vittima. Storia vera del più grande scandalo della Chiesa tra fede e omertà di Angela Camuso, 21 novembre 2012 – Vasco aveva 14 anni quando è stato violentato da Don Ruggero Conti. Una storia agghiacciante, in cui ogni dettaglio corrisponde fedelmente alla verità storica dei fatti. Un libro coinvolgente che si legge come un romanzo crudo, grazie allo stile che alterna la terza e la prima persona in cui Vasco, adolescente “normale” in cui tanti potrebbero identificarsi, non confessa soltanto gli abusi subiti ma descrive pure scorci della sua quotidianità familiare, il suo rapporto coi coetanei e quello con la fede in Dio. La storia di questo sacerdote in Italia non ha precedenti: accusato di avere abusato di almeno sette minorenni, viene arrestato e condannato in primo grado, nel 2011, a 15 anni e quattro mesi, al termine di un processo che ha spaccato in due l’opinione pubblica, perché Don Ruggero è stato ed è tuttora sostenuto da un nutrito gruppo di innocentisti che gridano al complotto. Tuttavia questo non è un libro contro la Chiesa Cattolica Romana. È uno scritto che rende giustizia a quei preti, la stragrande maggioranza, che i bambini li amano come figli e basta, perché tra i tanti aspetti inquietanti di questa vicenda c’è che le indagini su Don Ruggero Conti sono iniziate grazie alla denuncia di un altro sacerdote, suo vice, il quale, per tanto ardire, viene addirittura allontanato dalla parrocchia su volontà del vescovo della diocesi (indagato e poi prosciolto per il reato di concorso in violenza sessuale).

    Radio Vaticana affronta il tema della pedofilia nella Chiesa cattolica – 16 maggio 2013 – Luca Collodi intervista Angela Camuso, autrice de La Preda, ospite Don Fortunato Di Noto [QUI].

    Comunicato del Vicario Generale della Diocesi di Porto-Santa Rufina [QUI]

    Oggi, 12 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha confermato definitivamente la condanna di don Ruggero Conti, del clero di questa diocesi, accusato di violenza su minori.
    Il vescovo e la diocesi di Porto-Santa Rufina nel prendere atto della decisione, con doveroso rispetto per l’accertamento giudiziale e profonda tristezza per la condotta del sacerdote, rinnovano la più sentita vicinanza a tutte le vittime di questa grave e penosa vicenda.
    L’intera Chiesa diocesana è ora chiamata ad un percorso di preghiera, di solidarietà fraterna e di rinnovamento per continuare ad operare per la crescita dei bambini e dei ragazzi perché nessuno di loro abbia a soffrire violenza da parte di chi è chiamato ad essere per tutti punto di riferimento e padre.
    Nei confronti di don Conti, già soggetto a divieto dell’esercizio pubblico del ministero nel 2008 e sospeso a divinis nel 2011, conclusa la prima fase del processo canonico la Congregazione per la Dottrina della Fede stabilirà i passi successivi per la definizione.
    Roma, 12 marzo 2015
    MONS. ALBERTO MAZZOLA
    Vicario Generale

    Don Ruggero da Roma, l’orco che divenne prete, 8 maggio 2015 [QUI].

    L’epilogo – Conti in carcere trascorre poco tempo. La maggior parte degli anni li trascorre in una casa di cura lombarda. Le parti civili avevano chiesto un risarcimento complessivo pari a circa 10 milioni di euro, risarcimento ancora non riconosciuto. Nel 2020 Conti muore, chiudendo definitivamente la vicenda [QUI].

    Legnano, folla ai funerali di Don Ruggero Conti, 28 febbraio 2020 [QUI].

    Il Messaggero, 5 maggio 2021 – Proprio oggi, a proposito di vescovi insabbiatori, è arrivata la notizia che Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Porto-Santa Rufina di monsignor Gino Reali. Il vescovo – che ha 73 anni, due anni in meno rispetto all’età canonica di pensionamento – in una lettera ai fedeli della sua diocesi parla di “condizioni di salute” che non permettono di continuare, “il servizio attivo”. Tuttavia va ricordato che la diocesi da lui guidata fu coinvolta in un noto caso di pedofilia, quello di don Ruggero Conti, e monsignor Reali fu accusato dalle vittime proprio di favoreggiamento [QUI].

    [*] Congregazione per la Dottrina della Fede – Lettera del Cardinale William Levada per la presentazione della circolare alle Conferenze Episcopali sulle linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 3 maggio 2011 [QUI]

    Eminenza, Eccellenza,
    Come è noto, il 21 maggio 2010, il Santo Padre Benedetto XVI promulgò una nuova versione del Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela che riporta le norme circa i delicta graviora, incluso il delitto di abuso sessuale di minori da parte di chierici.
    Al fine di facilitare la retta applicazione di dette norme e di altri aspetti relativi all’abuso di minori, sarebbe opportuno che ciascuna Conferenza Episcopale prepari delle Linee guida con l’intento di assistere i Vescovi membri della medesima Conferenza nel seguire procedure chiare e coordinate quando si devono trattare i casi di abuso sessuale di minori. Tali Linee guida dovrebbero prendere in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale.
    Come aiuto per le Conferenze Episcopali nella preparazione di dette Linee guida, o come appoggio nella revisione di quelle già esistenti, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha preparato una Lettera Circolare, trasmessa in allegato, che presenta alcuni temi generali per la considerazione di codesta Conferenza Episcopale. Detta Lettera Circolare rimarrà sotto embargo fino a mezzogiorno del 16 maggio 2011, quando sarà resa nota dalla Sala Stampa della Santa Sede.
    Sarebbe inoltre molto utile coinvolgere, nel processo di redazione o revisione di dette Linee guida, anche i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi clericali, presenti nel territorio della Conferenza.
    Le sarei grato, in fine, se potesse inviare a questa Congregazione copia delle suddette Linee guida, entro la fine del mese di maggio 2012. Questo Dicastero rimane a disposizione di codesta Conferenza Episcopale qualora emergesse la necessità di offrire chiarimenti o aiuto nella preparazione delle suddette Linee guida. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarebbe necessario richiedere la recognitio dai Dicasteri competenti della Curia Romana.
    Assicurando il mio cordiale ricordo nella preghiera, mi professo
    sinceramente Suo in Cristo
    William Card Levada
    Prefetto

    È severamente VIETATO agli operatori pastorali:

    1. Infliggere punizioni corporali di qualsiasi genere. Nessun contatto fisico può essere giustificato in nessuna circostanza.
    2. Stabilire un rapporto preferenziale con un minore. Ogni relazione sentimentale, tra un adulto e un minore è motivo di cessazione immediata dell’attività pastorale.
    3. Lasciare un bambino in una situazione potenzialmente pericolosa considerata la sua situazione fisica e mentale.
    4. Offendere un minore o assumere condotta sessualmente allusiva. Assolutamente vietati giochi, scherzi o punizioni dalla connotazione sessuale, è vietato spogliarsi, baciarsi.
    5. Discriminare un minore o un gruppo di bambini.
    6. Chiedere a un bambino di mantenere un segreto o fare regali discriminando il resto del gruppo.
    7. Fotografare e registrare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori.
    8. Pubblicare e diffondere immagini che identificano un bambino senza il consenso dei genitori o dei tutori.
    9. Vietato entrare negli spogliatoi, bagni, docce, tende da campeggio, mentre i minori sono all’interno.
    10. Stare da soli con un minore. Quando si parla con un minore in una stanza, la porta deve essere lasciata aperta. Attuare la politica “porte mai chiuse” [QUI].

    “Eccellenza questi sono fatti gravi”. Abusi sui minori, la CEI faccia chiarezza sui dati italiani

  • Abusi su una bambina, ex Sacerdote condannato ma non andrà in prigione.

    Abusi su una bambina, ex Sacerdote condannato ma non andrà in prigione.

    Ex Sacerdote condannato ma non andrà in prigione.

    Succede in Toscana dove nel luglio 2018 Don Paolo Glaentzer fu sorpreso ad abusare di una bambina di 10 anni. Allora era parroco della chiesa di San Rufignano e Sommaia a Calenzano (FI).

    Nelle ultime ore è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione: 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Quasi la metà degli oltre 4 anni sentenziati in primo grado.

    L’ex sacerdote quindi non vedrà mai una cella perchè ha passato il periodo di svolgimento del processo agli arresti domiciliari a Bagni di Lucca. Pertanto, seppur espulso dalla Chiesa da Papa Francesco e condannato dal tribunale, adesso è un uomo libero.

  • Il capo «spirituale» della comunità condiziona le scelte degli adepti? È riduzione in schiavitù

    Il capo «spirituale» della comunità condiziona le scelte degli adepti? È riduzione in schiavitù

    La libera scelta di aderire ad una comunità “religiosa” e lo stato di libertà fisico nel quale si continua a vivere dopo l’adesione alla setta, non bastano per escludere la riduzione in schiavitù. La tutela penale deve, infatti, essere assicurata contro ogni manipolazione anche psicologica, tesa ad annientare o a comprimere in modo sensibile la sensibilità altrui. Partendo da queste premesse la Corte di cassazione (sentenza 13815) accoglie il ricorso della Pubblica accusa che chiedeva la condanna per il reato di riduzione in schiavitù per l’imputato: un ex parroco, che per 20 anni aveva condizionato la vita e sfruttato molti suoi ex parrocchiani che lo avevano seguito, dopo la sua sospensione a diviniis, nel suo nuovo cammino “religioso”, che lo aveva portato a creare una comunità in un ex convento di Montecchio.

    Elargizioni in denaro e scelte indotte

    Per due decenni l’uomo aveva condizionato le scelte di vita dei suoi seguaci, imponendo matrimoni, inducendoli ad abbandonare le famiglie, soprattutto quelle che facevano resistenza alla “conversione”, il lavoro, gli amici. Insomma tutto quello che li portava lontano dalla salvezza eterna. Era questa, infatti, l’unica minaccia usata dell’ex prete: la dannazione eterna. Con questo spauracchio si era fatto fare donazioni per la comunità, visto che né lui né i suoi più stretti collaboratori lavoravano, e aveva orientato le esistenze dei “fedeli”. Per arrivare allo stato di grazia erano previsti anche dei riti purificatori, che si traducevano, di fatto, in violenze sessuali, reato per il quale era stato condannato. La Corte d’assise d’appello aveva però escluso la riduzione in schiavitù, valorizzando alcuni elementi. La scelta di seguire l’ex parroco era stata libera, l’imputato esercitava un’influenza solo spirituale sugli adepti, priva di minacce, al netto della dannazione eterna, gli aderenti alla comunità vivevano altrove, lavoravano, frequentavano altre persone con le quali potevano confrontarsi. Tanto bastava per negare la riduzione in schiavitù.

    Una tutela più ampia contro il reato

    Per la Suprema corte però si tratta di una decisione basata su una nozione superata del concetto di schiavitù, legato alla limitazione fisica della libertà, all’inganno iniziale nell’instaurazione di un rapporto, alla stato di necessità, all’annientamento totale della libertà. Se così fosse – chiarisce la Cassazione – la tutela penale sarebbe troppo limitata, e non potrebbe essere applicata ad ogni forma di umiliazione dei diritti fondamentali dell’individuo. Il reato, previsto dall’articolo 600 del Codice penale, è invece compatibile con il quadro esaminato dai giudice. I “fedeli” erano persone, in origine, certamente libere, indubbiamente in una condizione di fragilità psicologica dovuta alla solitudine, alla depressione, a problemi affettivi o fisici, anche questi ultimi, tra l’altro, curati con riti vari perché sempre ricondotti a una presenza del maligno. Condizioni delle quali l’imputato si era subdolamente approfittato. L’ex prete, autoproclamatosi santo, prometteva una via d’uscita, da malattie, ansie e paure. La sua influenza era così penetrante da abbandonare mariti e mogli, accettare matrimoni combinati, lasciare l’attività, come era accaduto ad una farmacista, o vendere l’unico bene immobile per sostenere la comunità.

    No alle umiliazioni anche se legate a convinzioni religiose

    Una chiara condizione di sudditanza, che era durata per 20 anni. La Cassazione annulla dunque il verdetto, chiedendo di considerare il reato alla luce dei principi enunciati. E ricordando che il nostro ordinamento non consente «forme di umiliazione e di violazione dei diritti fondamentali, quali quelli descritti dalle vittime delle condotte dell’imputato, anche se correlate a convinzioni religiose o spirituali, quando compromettono in modo significativo i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e garantiti dalla Costituzione».

    https://www.ilsole24ore.com/art/il-capo-spirituale-comunita-condiziona-scelte-adepti-e-riduzione-schiavitu-AEANLaB?fbclid=IwAR0sts4ZnAyCSAgDG-O1AXdVfGC97sgZejQu-0hXtXs3EuQ8TD9Y6zMx6YA

  • AUTOMATICA  AMMISSIONE  AL  GRATUITO  PATROCINIO  PER  LE  VITTIME

    AUTOMATICA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PER LE VITTIME

    a cura dell’avv. Elena Peruzzini

    In generale, è possibile accedere al gratuito patrocinio, sia per agire che per difendersi – mediante la nomina di un avvocato iscritto in apposite liste e la sua assistenza a spese dello Stato –, nell’ambito di un processo civile, penale ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione,  se si è titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, pari ad euro 11.746,68 (Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

    Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

    Nel caso in cui, oggetto della causa siano diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si terrà conto del solo reddito personale del richiedente.

    • Dove si presenta la domanda
    1. A) in ambito civile, la domanda di ammissione al G.P. si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

    – luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

    – luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

    – luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

    1. B) in ambito penale, la domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

    – alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

    – alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

    – alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

    • Automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    Ai sensi dell’art. 76, comma 4-ter (1) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere automaticamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento a discrezionalità valutativa al giudice.

    In particolare, rientrano tra i reati sempre coperti dal gratuito patrocinio:

    • i maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente (art. 572 del Codice penale);
    • la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis);
    • la violenza sessuale (art. 609-bis);
    • gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
    • lo stalking (art. 612-bis).

    Possono inoltre sempre accedere al gratuito patrocinio, se minorenni, le vittime dei reati :

    • di riduzione in schiavitù (art. 600);
    • di prostituzione minorile (art. 600-bis);
    • di pornografia minorile (art. 600-ter);
    • di tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602);
    • di atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies).

    La giurisprudenza di legittimità (1) ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati sopra indicati a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire detta qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito che, quindi, non devono nemmeno essere oggetto di dichiarazione sostitutive, attestazione o certificazioni formali di nessun tipo.

    La disposizione in esame introdotta dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009 richiama «la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati». Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.

    Risulta evidente, pertanto, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

    Per tali motivi, la Corte Costituzione (3) ha ritenuto la disposizione di cui all’art. 76, comma 4-ter    d.p.r. n.115/2002, che riconosce il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza del soggetto richiedente, non lesiva del principio di parità di trattamento (in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.).

    (1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, sostituito dall’ art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

    (2) Cassazione penale, sez. IV, sentenza 08 giugno 2018 n° 26302, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18 aprile 2018 n° 17426, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20 marzo 2017 n° 13497

    (3) Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 1

    Elena Peruzzini – Vice Presidente Rete L’ABUSO

  • Condanna su don Marino, le motivazioni: «Chiederemo nuove indagini al Pm per i fatti archiviati»

    Condanna su don Marino, le motivazioni: «Chiederemo nuove indagini al Pm per i fatti archiviati»

    ROMA. Potrebbe riaprirsi ancora una volta la vicenda degli atti sessuali commessi da don Marino Genova ai danni di Giada Vitale. Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Suprema corte di Cassazione che ha confermato la condanna per don Marino Genova a 4 anni e 10 mesi, già decretata in corte d’Appello a Campobasso.

    A illustrarci i tratti salienti è stato l’avvocato Francesco Stefani, del foro di Firenze. Lo scorso 18 settembre era stato questo il dispositivo reso noto dagli ermellini: «La terza sezione della Cassazione penale (altro…)

  • Padre Preynat contro Ozon: la giustizia francese respinge

    Padre Preynat contro Ozon: la giustizia francese respinge

    Respinto il ricorso presentato dall’ex cappellano scout condannato per pedofilia. Il film ‘Grazie a Dio’ fa parte di ‘un dibattito d’interesse generale’

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da padre Bernard Preynat contro la diffusione del film ‘Grazie a Dio’ di François Ozon. All’inizio del 2019, tramite i propri legali, il sacerdote aveva chiesto la sospensione dello sfruttamento del lungometraggio, accusato di avere infranto la sua presunzione d’innocenza mentre egli non era stato ancora processato in quello che sarebbe diventato il caso di pedofilia più clamoroso di Francia.

    Ispirato alla storia di tre uomini che accusano l’ex cappellano scout di avere abusato di loro trent’anni fa, il film di Ozon racconta la lotta dei sopravvissuti a Preynat condotta tramite l’associazione La Parole Libérée, per portare il caso alla giustizia e denunciare l’inerzia della Chiesa. Premiato al festival di Berlino, il film ha chiamato nelle sale francesi oltre 900mila spettatori.

    Nel marzo 2020, Bernard Preynat è stato condannato a cinque anni di carcere per innumerevoli aggressioni sessuali commesse tra il 1971 e il 1991 nella diocesi di Lione. Il religioso e ha rinunciato in appello lo scorso autunno. L’anno precedente, nel febbraio 2019, due giorni prima dell’uscita del film, il tribunale di Parigi aveva respinto la sua richiesta di vietare la diffusione del film fino alla decisione finale del tribunale. Richiesta respinta anche in appello, nel giugno dello stesso anno. Padre Preynat ha quindi presentato ricorso, respinto lo scorso mercoledì: ricordando la motivazione della corte d’appello, ovvero il fatto che film fa parte di un “dibattito d’interesse generale”, la Corte ha confermato che una sospensione della sua diffusione avrebbe costituito una misura “sproporzionata”.

    “La presunzione d’innocenza vieta di presentare un uomo come colpevole e non solo come colpevole. Purtroppo la Corte ha deciso il contrario”, si è rammaricato Emmanuel Mercinier-Pantalacci, avvocato del sacerdote.

    https://www.laregione.ch/culture/societa/1484815/film-preynat-respinto-padre-ozon-giustizia

  • Condannato ex direttore Caritas: ma non fu violenza sessuale

    Condannato ex direttore Caritas: ma non fu violenza sessuale

    Era accusato di avere ottenuto prestazioni sessuali dai migranti in cambio di favori nella pratica per il permesso di soggiorno

    Ridotta in appello la condanna per don Sergio Librizzi, l’ex direttore della Caritas di Trapani che da membro della Commissione per il riconoscimento dello status di richiedente asilo era accusato di avere ottenuto prestazioni sessuali dai migranti in cambio di favori nella pratica per il permesso di soggiorno. La prima sezione, presieduta dal giudice Adriana Piras, lo ha condannato don Sergio Librizzi a 6 anni, due mesi e venti giorni, riqualificando il reato in induzione alla corruzione, come indicato dalla corte di Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza di condanna. In primo grado era stato condannato dal gup di Trapani a 9 anni di reclusione per concussione e violenza sessuale, poi confermata anche dalla Corte d’appello di Palermo. La sentenza nel dicembre 2017 venne annullata dalla corte di Cassazione, rispedendo gli atti ai giudici palermitani che oggi hanno ridotto la pena, assolvendo don Librizzi da un lungo elenco di episodi di violenza sessuale.

    L’ex direttore della Caritas trapanese era stato arrestato nel 2014 dagli agenti del Corpo Forestale, nell’ambito di un’indagine che porto’ alla luce il business dei centri d’accoglienza per migranti. Era finito ai domiciliari, scontati a casa di una zia a Campofelice di Roccella, ma e’ tornato in liberta’ con la sentenza della Cassazione. L’avvocato ha annunciato nuovamente ricorso in Cassazione e in attesa della sentenza definitiva restera’ in liberta’. Secondo le inchieste condotte dalla procura di Trapani, il prete era il controllore occulto della cooperativa Badiagrande, principale ente gestore di centri per migranti nel trapanese, compreso il Cie di contrada Milo, all’interno del quale si svolgevano le riunioni della Commissione di cui era membro don Librizzi. Nella sentenza di primo grado il gup di Trapani aveva riconosciuto il “ruolo dominante nella zona trapanese dell’imputato”. Secondo la Cassazione pero’ “e’ indiscutibile che un accordo puo’ essere raggiunto anche tra soggetti che si trovano in posizioni differenti” e che “cio’ non cambia quando si tratta di un accordo illecito: quel che rileva e’ la sussistenza di un obiettivo comune, che proprio l’accordo incarna”. Nel corso del nuovo processo la Corte, su richiesta dell’avvocato Donatella Buscaino, legate del prete, ha riaperto l’istruttoria dibattimentale, ascoltando dei testimoni in aula e acquisendo i provvedimenti emessi dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di richiedente asilo nelle sedute a cui aveva partecipato anche don Librizzi. (AGI)

    https://www.grandangoloagrigento.it/giudiziaria/condannato-ex-direttore-caritas-ma-non-fu-violenza-sessuale
  • Pedofilia: caso Provolo, prescritta la causa a Buenos Aires

    Pedofilia: caso Provolo, prescritta la causa a Buenos Aires

    (ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 08 NOV – La Corte di Cassazione di Buenos Aires ha dichiarato prescritto il caso di due sacerdoti e un insegnante di informatica che erano indagati per abusi sessuali nei confronti di bambini con problemi di udito presso l’Istituto Provolo di La Plata. Gli indagati erano i sacerdoti Nicola Corradi, detenuto a Mendoza per analoghi crimini commessi nel Provolo di quella provincia; Eliseo Primati, che si trova in un istituto per cure mentali in Italia e di cui era stata richiesta l’estradizione; e José Brítez, professore di informatica presso lo stesso istituto, che ha la sua casa madre in Italia, a Verona.

        Secondo le indagini del pubblico ministero, i tre uomini hanno abusato di almeno 5 bambini sordi che erano ospiti dalla struttura; i bambini venivano anche picchiati e sottoposti ad una specie di schiavitù.
    Il provvedimento – riferisce la stampa argentina – è stato deliberato dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione penale, affermando che “in questo caso non opera l’esclusione della prescrizione”.
    Nella sentenza, che porta la firma dei giudici Víctor Violini e Ricardo Borinsky, i magistrati hanno fatto riferimento alla Corte interamericana dei diritti dell’uomo che assicura che nei reati comuni, “come avviene in questo caso, lo statuto della prescrizione è una garanzia che deve essere debitamente osservata” e si ricorda che gli eventi per i quali era scattata l’indagine si erano verificati tra il 1982 e il 1991. (ANSA).

    https://www.ansa.it/veneto/notizie/2020/11/08/pedofilia-caso-provolo-prescritta-la-causa-a-buenos-aires_4963e6d4-51b1-4991-ab21-58aac2aefd93.html

  • Violenza sessuale a un ragazzino, sacerdote finisce in carcere

    Violenza sessuale a un ragazzino, sacerdote finisce in carcere

    La terza sezione della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione nel confronti del sacerdote messinese Giovanni Bonfiglio, 57 anni, che era stato ritenuto responsabile dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Messina di violenza sessuale nei confronti di un giovane che, all’epoca, aveva sedici anni (era il 2014).

    La Cassazione ha accolto la tesi dell’avvocato Giovambattista Freni, difensore del minore (frattanto divenuto maggiorenne) e dei genitori, costituiti parti civili. L’imputato non potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena, quindi rimarrà in carcere.

    Bonfiglio aveva indicato sedici testimoni tra i quali quattro monsignori, due sacerdoti e una suora, che avrebbero dovuto dimostrare la corretta condotta nella sua funzione religiosa e nella sua attività di insegnante.

    I genitori del minore, dopo la denunzia, si erano rivolti al vescovo di Messina Calogero La Piana, per richiedere la rimozione dal sacerdozio del prete, che fu trasferito nella diocesi di Patti per accudire l’anziana genitrice.

  • La Cassazione ‘chiude’ il caso Giada Vitale: condanna confermata per l’ex parroco di Portocannone

    La Cassazione ‘chiude’ il caso Giada Vitale: condanna confermata per l’ex parroco di Portocannone

    Respinto il ricorso in Cassazione presentato dall’ex parroco di Portocannone, assistito dall’avvocato Carlo Taormina. Ieri la sentenza che ha confermato i 4 anni e 10 mesi di reclusione di carcere per don Marino Genova. “Giustizia parziale, sono contenta in parte”, ha commentato Giada Vitale, la ragazza che ha subìto per anni gli abusi sessuali.

    La Cassazione ha confermato la sentenza di appello (del maggio 2019) che condannava don Marino Genova, il parroco di Portocannone, per gli abusi sull’allora minorenne Giada Vitale. In primo grado, con sentenza del 3 ottobre 2017, invece l’ex sacerdote era stato condannato a 6 anni.

    Confermati dunque i 4 anni e 10 mesi di reclusione, questa la condanna per il sacerdote e che si riferisce alle violenze sessuali perpetrate sulla ragazza quando aveva dai 13 ai 14 anni. Gli episodi avvenuti quando la stessa aveva dai 14 ai 17 anni di età invece furono archiviati dal Gip di Larino, provocando non poca indignazione.

    Questo il commento di Giada Vitale, affidato ai social, all’indomani della sentenza che le rende giustizia: “Dopo anni di grandi sofferenze e di offese ricevute da persone che mi avrebbero dovuta accogliere e supportare e che invece hanno tentato in tutti i modi di infangare la mia persona, la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente questa storia indicando con pena passata in giudicato don Marino Genova colpevole. Sono contenta in parte e reputo che nei miei confronti sia stata fatta una giustizia parziale, ma accolgo questa prima vittoria come spinta per poter ancora combattere in altre sedi.

    Volevo ringraziare l’avvocato Giuseppe D’Urbano che mi ha difesa con impegno in primo e secondo grado di giudizio, i miei attuali avvocati Pietro Cirillo e Pasquale Mautone che hanno mostrato grande professionalità, la dottoressa Luisa D’Aniello che mi ha sempre sostenuta e incoraggiata ad andare fino in fondo, l’Onorevole Stefania Ascari che ha manifestato coraggio, competenza e grande interesse per la mia storia”.

    https://www.primonumero.it/2020/09/la-cassazione-chiude-il-caso-giada-vitale-condanna-confermata-per-lex-parroco-di-portocannone/1530630013/amp/