Per chi non l’ha visto ed è interessato al tema, nella pagina No abusarás potrà trovare non solo il documentario ma anche tutte le informazioni sulla pedofilia ecclesiastica in Argentina e il sistema di insabbiamento progettato dal Vaticano.
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Abusi al Provolo Gli indagati salgono a nove
«Legati e violentati al Provolo». A Mendoza la procura iscrive altri tre nomi sul registro degli indagati:si aggiungono ai 5 arrestati (tra cui il veronese don Nicola Corradi) e alla suora latitante.
«Incatenati e violentati all’Istituto Provolo». A Mendoza la procura argentina iscrive altre tre persone sul registro degli indagati: devono rispondere di abusi sessuali ai danni di bambini e ragazzi sordomuti e i loro nomi vanno ad aggiungersi a quelli dei 5 già arrestati a ottobre 2015 (tra cui spicca il prete veronese don Nicola Corradi) e della suora latitante.
Al momento don Nicola ( foto) è agli arresti domiciliari per ragioni di età (ha 82 anni) e salute, mentre in carcere risultano tuttora detenuti
un altro religioso, Horacio Corbacho, e tre amministrativi, Jorge Bordon, José Luis Ojeda e Armando Gomez. Colpita da mandato d’arresto internazionale invece è la suora giapponese Kosaka Kumiko, accusata di complicità negli abusi sessuali perpetrati sugli ospiti sordomuti dell’istituto.
Quanto ai tre nuovi indagati, a farli incriminare è stata l’agghiacciante testimonianza di una delle vittime, una giovane di 23 anni ma che all’epoca delle violenze ne aveva soltanto 13. Nella sua denuncia, ha riferito di essere stata accompagnata in una soffitta e incatenata prima di essere abusata. Un dettaglio che coincide con altri emersi durante le indagini, anche se la 23enne ha dichiarato di essere stata violentata in una stanza diversa da quella in cui gli investigatori avevano trovato tracce delle catene. Inquietante anche il nome che veniva usato dagli aguzzini per descrivere la stanza degli abusi: la casetta di Dio. Oltre alle testimonianze delle vittime, a complicare il quadro accusatorio a carico dei presunti colpevoli di abuso, ci sarebbe anche altro materiale trovato nei computer oppure conservato in cd o chiavette elettroniche. Ci sarebbero anche fotografie e video a contenuto pedopornografico. Intanto il segretario di Culto della Nazione Santiago de Estrada ha parlato del caso Provolo davanti al Senato argentino. «È molto poco ciò che possiamo fare», si è lamentato. Nella riunione della Commissione delle Relazioni Esterne, presieduta dal senatore nazionale Julio Cobos, De Estrada ha criticato soprattutto la mancanza di informazioni sul caso e la lentezza con cui prosegue l’indagine giudiziaria: «C’è un segreto istruttorio, non sappiamo con certezza chi sono le vittime. Ci dicono che stanno prendendo le testimonianze e che per questo si sta ritardando tanto il processo. Stiamo in sospeso, ci piacerebbe sapere di più». I colpi di scena, comunque, non mancano di certo.E altri se ne annunciano a breve.
https://www.pressreader.com/search?query=provolo&languages=it&hideSimilar=0
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Provolo: per il Segretario di Culto, l’indagine va molto lentamente
Il segretario di Culto della Nazione ha parlato in Senato alla presenza dei legislatori di Mendoza. “È molto poco ciò che possiamo fare”, si è lamentato.
Nella riunione della Commissione delle Relazioni Esterne di oggi, presieduta dal senatore nazionale per la UCR, Julio Cobos, è stato presente il segretario di Culto della Nazione, Santiago de Estrada, il quale ha dato informazioni sul caso Provolo ed ha risposto alle inquietudini dei senatori presenti.
De Estrada si è lamentato per la mancanza di informazioni sul caso ed ha criticato la lentezza con la quale avanza l’indagine giudiziaria. “C’è un segreto istruttorio, per questo contiamo con molta poca informazione. Non sappiamo con certezza chi sono le vittime. Ci dicono che stanno prendendo le testimonianze e che per questo si sta ritardando tanto il processo. Stiamo in sospeso, ci piacerebbe sapere di più“, si è difeso il funzionario.
Anche il segretario di Culto si è riferito alla commissione investigatrice inviata dalla Santa Sede, i quali incontrarono i preti detenuti, ma non le vittime ed i loro familiari. “Torneranno a Mendoza la settimana che viene a chiedere l’accesso al fascicolo. Non si sono incontrati con le vittime perchè non hanno la certezza su chi sono. È stato chiesto loro di presentare uno scritto con gli elementi dell’indagine a coloro che vogliono avere l’accesso“, ha spiegato.
Rispetto al possibile intervento che possa avere la segreteria di Culto, De Estrada ha minimizzato l’ingerenza del suo portafoglio: “Sono 500 istituzioni di culto cattolico iscritte in tutto il paese. La segreteria chiede gli statuti, la costituzione e la nomina di autorità; ma non può fare molto di più. Non possiamo chiedere precedenti ai chierici, né intrometterci nella vita interna di ogni istituzione. Non ci corrisponde la funzione di supervisione“, declinando le responsabilità il funzionario.
“Quando sapremo chi sono le vittime e che tipo di aiuto necessitano, potremo intervenire dallo Stato. Ci sono 500 istituzioni iscritte e quella denunciata è una sola“, ha argomentato il segretario di Culto.
Infine, De Estrada si è riferito alla richiesta di informazioni a Verona sui precedenti del prete Nicola Corradi, il quale avrebbe già avuto denunce di abuso prima di arrivare in Argentina nel 1969. “Sono state chieste informazioni a Verona sui precedenti di Corradi ma non hanno risposto; continueremo ad insistere. Non posso fare una richiesta formale ma una richiesta informale“, ha chiuso De Estrada.
Tradotto per Rete L’ABUSO da Roberta Pietra
http://www.mdzol.com/nota/729732-para-el-secretario-de-culto-la-investigacion-va-muy-lenta/
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Pedofilia, le dimissioni di Marie Collins scuotono il Vaticano: la Commissione chiede al Papa di rafforzare la squadra
Città del Vaticano – Forse ci voleva proprio il gesto forte di Marie Collins che se ne è andata la scorsa settimana sbattendo la porta, per scuotere il Vaticano, e per fare aprire gli occhi all’amministrazione d’Oltretevere che il tema della pedofilia rappresenta ancora una ferita sanguinante per la comunità cattolica. Una piaga che necessita di energie. Scrivono per parlare di fatti dolorosi avvenuti decenni addietro. Le richieste di ascolto sono numerose e richiedono una adeguata risposta. Dopo le dimissioni della signora irlandese dalla commissione antipedofilia, padre Hans Zoellner, presidente della commissione creata da Papa Francesco, ha rotto ogni indugio per reclamare più risorse e personale adeguato. Proprio come insisteva (invano) anche Collins.
«Chiediamo alla Santa Sede di assumere altre persone» ha detto Zoellner. Alcuni giorni fa si è riunita a Roma la commissione per discutere quali misure tenere dopo l’uscita di scena di Collins, anch’essa ex vittima di abusi. «All’interno della Commissione – ha spiegato ancora padre Zollner alla tv dei vescovi – abbiamo discusso ore. Ci siamo concentrati a riflettere sul numero delle comunicazioni che ci arrivano (dalle vittime ndr) e che sono in costante aumento. E le persone non si accontentano di sapere che la loro lettera sia stata letta ma vogliono anche informazioni, esprimere la loro rabbia e le ferite. Ricevo 5-6 lettere al giorno da tutto il mondo. Molte persone in Vaticano non sanno rispondere perché manca il background psicologico, teologico, giuridico e non sanno bene come misurare le parole in un’altra lingua. Ci vuole un set complesso di competenze e capacità professionali. Abbiamo chiesto al Papa di creare un ufficio per formare persone che possano rispondere come si deve alla gente».
«Le persone che scrivono alla Santa Sede – ha proseguito padre Zollner – si aspettano una conferma di lettura alle loro lettere ed e-mail. E’ un desiderio ragionevole e umano che però si scontra con la realtà di un ufficio molto spesso limitato nelle risorse umane e linguistiche. Queste richieste ci arrivano da tutto il mondo. Ogni giorno ricevo lettere di vittime o persone che vogliono condividere la loro sofferenza».
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/pedofilia_vaticano_dimissioni_marie_collins_scuotono_vaticano_commissione_chiede_rafforzare_squadra-2345569.html -

Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912
Per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi e quindi non si trattava di peccati da confessare
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 8/3/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell’ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di (OMISSIS).
I fatti erano stati commessi dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) il (OMISSIS).
La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla (OMISSIS) a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, (OMISSIS), per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora (OMISSIS).
La suora (OMISSIS), pur sapendo che la giovane (OMISSIS) le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l’aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali.
Il sacerdote (OMISSIS) riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l’avevano violentata, che (OMISSIS) Annamaria aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limito’ a far da tramite con la (OMISSIS).
La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui alla L. n. 121 del 1985, articolo 4. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2, non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilita’ di astenersi dal rispondere.
I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori.
Ricorso in favore di (OMISSIS):
primo motivo: violazione di legge quanto all’omesso avvertimento della facolta’ di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero.
Richiama innanzitutto il principio fissato dall’articolo 4 citata Legge che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio “ministero”. Rileva come il “ministero” non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell’esercizio delle funzioni riconducibili all’attivita’ religiosa.
Quindi “e’ evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.
Osserva quindi che la testimone non e’ stata avvisata della facolta’ di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda “non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto “si’, dica”. Lo stesso e’ avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l’obbligo di dare tale avviso.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva l’errore contenuto nella sentenza laddove si e’ affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l’affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze e’ basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non e’ il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso.
Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la (OMISSIS) e’ sempre stata coerente e non si puo’ affatto affermare che abbia negato alcunche’. Rileva, inoltre, che sia la (OMISSIS) che lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, “aveva una vita sbandata, aveva cioe’ una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformita’ al vero delle sue dichiarazioni.
Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2.
Rileva, poi, contro l’applicabilita’ della tesi che vuole che per i professionisti di cui all’articolo 200 c.p.p. non possa valere l’obbligo di avviso della facolta’ di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell’imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto.
Ricorsi in favore di (OMISSIS).
Ricorso a favore di (OMISSIS) a firma dell’avvocato Napoli:
primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’articolo 4 L. n. 121 del 1184, articolo 200 c.p.p., articolo 191 c.p.p., articolo 384 c.p.p..
Innanzitutto rileva che erroneamente e’ stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L’ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell’attivita’ del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte “ascolto, conforto, aiuto, guida…”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate “vengono riferite all’ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa; non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale… Perche’ la stessa riconosce… l’autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”.
Osserva, poi, che l’ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, cosi’ anticipando il giudizio sulla infondatezza di un’eventuale astensione e la possibilita’ di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi e’ stato un giudizio preconcetto di affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si e’ tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.
Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).
Primo motivo: inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione dell’articolo 200 c.p.p. e L. n. 121 del 1985, articolo 4.
Anche in questo caso si contesta l’erronea interpretazione restrittiva dell’ambito del ministero ai fini del segreto professionale.
Secondo motivo: assenza di motivazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si e’ dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilita’ di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse.
Terzo motivo: violazione di legge in quanto non si e’ tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti nel processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto “ministeriale”.
Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l’aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, e’ ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimita’.
L’articolo 4 citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Puo’ ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perche’ una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perche’ vi corrisponde la dizione dell’articolo 200 c.p.p.. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il piu’ ampio segreto a protezione dell’esercizio del piu’ ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del piu’ limitato ambito della confessione.
Cio’, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensi’ riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attivita’ connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attivita’ “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di “fede religiosa”.
Cio’ premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi:
ricorso di (OMISSIS):
il pur ampio primo motivo, che affronta l’argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto “l’operativita’ del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel “ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che “e’ evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.
Quindi il motivo e’ infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di “confidenze” che non rientravano nell’esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacita’ a testimoniare del religioso cattolico.
In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non puo’ che considerarsi acquisito che parte delle attivita’ erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale.
Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo: il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell’avviso o meno da parte del giudice.
Il terzo motivo e’ infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsita’ delle dichiarazioni del ricorrente; al contrario, vi e’ stata ampia prova diretta di tale falsita’, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della (OMISSIS).
Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata.
Ricorso di (OMISSIS) – avv. Napoli. Il primo motivo, nella prima parte e’ manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell’ecclesiastico al “segreto confessionale”, avendo, in un ben piu’ ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una “confessione” da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte e’ infondata, per quanto gia’ detto, laddove amplia il segreto “ministeriale” sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l’ecclesiastico.
Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale “autorita’ morale”, che e’ il riconoscimento proprio di quella funzione “sociale” che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di piu’ laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima.
In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, e’ eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell’esercizio di attivita’ religiosa, e che quest’ultima certamente non e’ attivita’ ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non e’ sottoposta ad alcuna critica specifica.
Cio’ posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale.
Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimita’ in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti.
Ricorso di (OMISSIS) – avv. (OMISSIS).
Il primo motivo e’ infondato. Al di la’ della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilita’ nel caso concreto e’ affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato “ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunita’ dalla testimonianza dell’ecclesiastico, che non e’ prevista ne’ dall’articolo 200 c.p.p. ne’ dai patti Stato – Chiesa.
Il secondo motivo e’ infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilita’ delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimita’.
Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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Speciale pedofilia – PEDOFILIA CLERICALE: IMPOSSIBILE TACERE
di Raffaella MauceriAllineandosi all’orientamento della stampa nazionale ed oltre, anche “Il Corriere delle Donne” spezza il silenzio sul devastante fenomeno della pedofilia clericale e mette in campo le sue specialiste. Quello che segue, infatti, è uno speciale a più voci che si conclude con un’intervista a Francesco Zanardi, fondatore della Rete L’Abuso.“La pedofilia nella Chiesa è opera del diavolo – dice Bergoglio – è una malattia diabolica… dobbiamo esserne convinti per curarla. I pedofili vanno capiti e perdonati”.Ma davanti al dato statistico che la pratica della pedofilia clericale è diffusa in tutto il mondo ed ha proporzioni spaventose, l’opinione pubblica è ormai profondamente indignata e non condivide queste affermazioni assolutorie, al contrario, le ritiene i soliti inflazionati escamotage per continuare a coprire i pedofili e aiutarli a sottrarsi alla giustizia.
La chiesa cattolica si ritrova dunque come non mai, sotto il fuoco incrociato delle vittime che non sono più disposte a subire in silenzio, della stampa che sbatte i pedofili in prima pagina, dei tribunali che li processano, degli specialisti che smentiscono il presunto disturbo mentale, e perfino di una parte della stessa chiesa cattolica che, tramite i suoi studiosi/teologi/filosofi, prende le distanze dalla morbida e generica definizione di “atti impuri” riferita al gravissimo reato della pedofilia, e inchioda il Vaticano alle sue responsabilità.“La pedofilia – scrive Federico Tulli, giornalista e autore di “Chiesa e pedofilia, il caso italiano” – non è un vizio, la pedofilia non è un atto di lussuria, la pedofilia non è un peccato e tanto meno un delitto contro la morale o un’offesa alla castità come dice il Catechismo. La pedofilia è un crimine violentissimo contro persone inermi”. E cominciamo con l’avvocata Elena Salemi.La parola pedofilia, termine derivante dal tema greco παῖς (bambino) e φιλία (amicizia, affetto), indica un torbido interesse erotico di bambini e neonati. Per gli adolescenti si parla invece di pederastia. L’una e l’altra non sono certamente un male dei giorni nostri, al contrario sono nate con l’uomo. Si pensi che nell’antica Grecia, e in particolare ad Atene, le relazioni omosessuali con gli adolescenti facevano parte degli usi e costumi della società. In particolare Atene si distingueva per le norme sulla pederastia. Così come oggi molti padri incestuosi sostengono che “insegnano alle figlie come si fa”, analogamente gli ateniesi sostenevano che l’amore, anche fisico, che poteva legare un adulto a un giovinetto, favorisse la trasmissione del sapere e delle leggi della città nonché la saggezza del pederasta acquisita con l’età. Ciò che interessava del ragazzo, si diceva, non era la sessualità in sé, quanto la sua formazione e lo sviluppo della sua personalità, così che la pederastia non soltanto era accettata ma, addirittura, considerata una componente utile e plausibile del rapporto docente-discente.Oggi la pederastia è un tipo di rapporto estraneo alla nostra mentalità e si differenzia sia dall’omosessualità che dalla pedofilia così come noi le intendiamo, in quanto gli ateniesi di allora rivolgevano la loro attenzione soltanto ai ragazzi puberi, che, però, dovevano essere consenzienti.Il sesso con soggetti pre-puberi, (pedofilia), era punito con condanne severe, fino alla pena di morte.Tuttavia, in questo contesto culturale, crescere ad Atene significava spesso, anche per i più piccoli, essere esposti alle aggressioni dei maschi adulti tanto che il legislatore fu costretto a promulgare una legge che vietava agli insegnanti e agli allenatori di aprire aule e palestre prima dell’alba e che imponeva di chiuderle prima del tramonto onde evitare che si trovassero al buio con i loro piccoli alunni. Ma in barba a tutte le misure di prevenzione, la pedofilia non ha mai smesso di essere praticata in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, centri religiosi, oratori, scuole d’infanzia, associazioni giovanili.
Considerato inoltre che la pedofilia non implica necessariamente il contatto fisico col bambino e che può manifestarsi con atti di esibizionismo o mediante la riproduzione di materiale pedopornografico, ecc., la diffusione dei reati ad essa collegati è considerata elevatissima: addirittura dal 10 al 30% circa dei bambini subisce molestie sessuali entro i 18 anni. Pressoché superfluo aggiungere che le vittime più numerose sono le bambine che costituiscono ben l’88% del totale! E poiché dovunque la società è dominata dagli uomini, gli stati (governati fino a ieri interamente al maschile) hanno preso coscienza del problema sotto il profilo giuridico solo in tempi relativamente recenti. Si pensi che nel 1874, negli Stati Uniti, per proteggere una bambina dai maltrattamenti che subiva in famiglia, non si trovò alcun altro strumento che rivolgersi alla Società per la protezione degli animali. Solo nel 1924 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la dichiarazione dei diritti del bambino, i cui principi furono aggiornati nel 1959 per poi giungere nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ma sebbene, le femminucce siano sempre state le principali vittime di abusi sessuali, soltanto nel 1997 nasce finalmente la Carta dei diritti della bambina e della ragazza.Va detto che in Italia, il tema dell’abuso sessuale nei confronti dei minori, e della pedofilia on line, ha sempre suscitato particolare attenzione da parte del legislatore, tant’è che in poco più di un decennio sono stati emanati diversi provvedimenti normativi.La legge 15 febbraio 1996 n. 66, intitolata “Norme contro la violenza sessuale”, ha disciplinato per la prima volta anche il fenomeno della pedofilia introducendo nel codice penale varie fattispecie di reato relative proprio alla violenza sessuale. La successiva legge 3 agosto 1998 n. 269, intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, è stato onorato l’impegno assunto dall’Italia in sede di adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989.Sono state introdotte nel capo del codice penale dedicato ai “delitti contro la libertà individuale” ed, in particolare, fra i “delitti contro la personalità individuale”, le nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 600 bis (“prostituzione minorile”), 600 ter e 600 quater (“pornografia minorile”) e 600 quinquies (“iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”).Al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, organo tecnico del Ministero dell’Interno per la regolarità e per la sicurezza delle comunicazioni, è stata conferita dalla legge competenza esclusiva a compiere indagini “sotto-copertura” al fine di contrastare i reati attinenti la pornografia infantile commessi mediante sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica.
La legge 6 febbraio 2006 n. 38, entrata in vigore il 2 marzo successivo, intitolata “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.Con tale legge sono stati posti nuovi strumenti a disposizione delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria impegnati nell’attività di prevenzione e di repressione dello sfruttamento sessuale dei minori e della pedopornografia anche a mezzo Internet, con il diretto coinvolgimento di tutti quei soggetti, pubblici e privati, che possono svolgere un ruolo prezioso nell’azione d’individuazione e di blocco dei siti telematici che diffondono materiale pedopornografico e in quella di contrasto della commercializzazione on line del materiale stesso.La legge 18 marzo 2008 n. 48 di ratifica alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica” adottata a Budapest il 23 novembre 2001, ha introdotto nella materia significative novità a livello processuale attraverso l’inserimento, nell’art. 51 del codice di procedura penale, del comma 3 quinquies che attribuisce all’Ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto (procure distrettuali) la competenza in ordine ai reati informatici e in materia di pedopornografia. Una competenza che riguarda non solo le fattispecie di reato dei computer-crime in senso stretto, ma anche quelle disciplinate dagli artt. 600 bis, ter, quater e quinquies.Va infine segnalato che della linee guida sul comportamento degli operatori professionali nei casi di abusi sessuali sui minori ci vengono fornite dalla Carta di Noto, un documento prodotto nel 1996 e aggiornato nel 2002 in un convegno a Noto sul processo penale nei casi di abuso sessuale sui minori. La Carta di Noto è stata scritta in collaborazione tra diverse figure professionali: avvocati, magistrati e psicologi.Per tutto quanto detto fin qui, sostenere che la pedofilia è un disturbo mentale serve soltanto a chi spera di scagionare i pedofili, ma per fortuna in Italia e probabilmente in tutti i paesi del mondo, la copiosa produzione di leggi sta a testimoniare che pedofilia è ritenuta esattamente quello che è: un reato fra i più gravi e ripugnanti commessi dall’uomo.Le denunce ormai marciano al ritmo di 600 all’anno, cioè quasi due al giorno. I risarcimenti alle vittime parlano di cifre stellari. La sola Chiesa degli Stati Uniti ha pagato nell’ultimo decennio, quasi 3 miliardi di dollari. In Australia il 7% dei preti cattolici è accusato di aver commesso abusi sessuali su minori. Queste cifre ufficiali si riferiscono all’emerso. Impossibile sondare il sommerso…I pedofili non guariscono. Lo afferma lo psicologo che cura, fra gli altri, anche i preti che abusano di minorenni. Per questo, spiega, non è prudente lasciarli al loro incarico. A mezzo chilometro dalla Basilica di San Pietro, in Vaticano, lavora un professionista che conosce i più cupi segreti di alcuni membri del clero. Non è un confessore ma un clinico. Poco meno di sessant’anni, origini pugliesi, uomo di scienza prima che uomo di fede, Aureliano Pacciolla insegna psicologia della personalità alla Lumsa ed è psicoterapeuta orientato verso l’ipnosi e il cognitivismo. Dirige la collana Psicologia e interdisciplinarità dell’editore Laurus Robuffo ed è consulente tecnico del tribunale di Roma e della Sacra rota. Il suo campo d’azione specifico riguarda l’abuso sessuale: in particolare l’abuso su minorenni e la pedofilia.Ma se vero è che in questi ultimi anni sono tanti e sempre di più gli italiani che si allontanano dalla chiesa cattolica (si stimano intorno agli 8 milioni), è altrettanto vero che lo zoccolo duro dei cattolici ultrà continuano imperterriti a darle credito e fiducia …per non parlare dei tanti politici genuflessi davanti all’enorme e goloso bacino di voti di cui dispone il Vaticano.E adesso la parola alla psicologa Dott.ssa Fabiana ForteUna delle ferite più atroci inflitta all’infanzia è senza alcun dubbio l’abuso sessuale. Si tratta di un trauma che purtroppo, per chi lo ha subito, è sempre molto difficile da superare e che può essere il coinvolgimento in atti sessuali con un adulto, ma anche sfruttamento sessuale tramite la prostituzione oppure la pedopornografia (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1999).Quando si parla di atti sessuali, infatti, si fa riferimento non solo al rapporto fisico diretto ma anche a tutto ciò che a che fare con la sfera della sessualità e che non prevede il contatto fisico come ad esempio l’esposizione ad immagini e discorsi osceni e inappropriati. La gravità del fenomeno risiede inoltre nel fatto che in nessun caso un bambino può essere consenziente a causa della differenza di età e del ruolo rispetto all’adulto che lo abusa. Un adulto che ne viola i diritti e ne ostacola o interrompe una crescita sana e armonica (Caffo et al. 2004).I dati ISTAT più recenti ci dicono che in Italia nel 2015 le denunce all’Autorità Giudiziaria sono state: 505 per atti sessuali con minorenne (+11 rispetto al 2014), 148 per corruzione di minorenne, 614 per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (+70 rispetto al 2014), e che il fenomeno rischia di essere più ampio e pervasivo delle cifre ufficiali.Le conseguenze dell’abuso sessuale infantile sono rilevanti; le ricerche parlano di problemi di tipo depressivo e ansioso, disturbi del comportamento e problemi nella vita sentimentale e sessuale. Gli studi hanno anche registrato veri e propri cambiamenti a livello cerebrale perché per la vittima è difficile dare un significato personale agli eventi vissuti e integrare all’interno della propria identità in sviluppo le esperienze dolorose del passato (Van der Kolk, 2004).La tematica dell’abuso sessuale infantile si interseca con un’altra altrettanto ampia e complessa, ovvero quella di chi viola i diritti del minore e che con il proprio comportamento ne ostacola lo sviluppo armonico.
Accade molto frequentemente, soprattutto nel linguaggio comune, ma anche in quello giornalistico, definire “pedofilo” l’adulto abusante. In realtà, secondo la criminologia, il soggetto che agisce comportamenti sessuali nei confronti di un bambino o adolescente si definisce innanzitutto “child molester”. Occorrerebbe stare molto attenti e non confondere le due definizioni, perché anche se per molti versi possono sovrapporsi, implicano importanti differenze.Un individuo infatti può agire comportamenti sessuali nei confronti di un minore anche solo per curiosità o perché gli si presenta l’opportunità ma questo non significa che sia necessariamente un pedofilo nel senso clinico del termine. Per comprendere il senso clinico del termine “pedofilo” possiamo fare riferimento al manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5) – un sistema di classificazione dei disturbi mentali e relativi criteri – che all’interno del capitolo denominato “disturbi parafilici” descrive, tra gli altri, il “disturbo pedofilico” (American Psychiatric Association, 2014).Questo disturbo si contraddistingue essenzialmente per la presenza di due aspetti essenziali:– eccitazione sessuale ricorrente ed intensa che si manifesta attraverso desideri, fantasie e comportamenti (per almeno sei mesi) e che comportano attività sessuale con un bambino;– l’individuo ha agito questi desideri sessuali, oppure desideri e fantasie causano disagio o difficoltà nei rapporti interpersonali.Sulla base di questi criteri diagnostici appare evidente che un “pedofilo” in senso clinico, ovvero un soggetto con disturbo pedofilico, potrebbe non mettere mai in atto le fantasie e desideri sessuali nei confronti di un bambino e quindi non diventare mai un child molester, nonostante nella realtà questo accada di frequente (Casale et al. 2014). Spesso questi soggetti giustificano i propri comportamenti abusanti con la convinzione distorta secondo la quale avrebbero valore educativo, o che il bambino ne ricava piacere, oppure che il bambino era sessualmente provocante. In alcuni casi limitano le loro attività ai propri figli, figliastri e comunque nella cerchia parentale, altre volte preferiscono scegliere le loro vittime fuori dal contesto familiare. Alcuni minacciano il bambino affinché non parli, altri giungono a sviluppare complesse e contorte strategie per avere accesso ai bambini.Con il passare degli anni il disturbo pedofilico può aumentare o diminuire, sulla base della presenza di alcuni elementi come la vergogna, il senso di colpa, l’isolamento, la frustrazione sessuale, la compromissione psicosociale o la propensione ad interagire sessualmente con i bambini (APA, 2014).E’ chiaro che quando si parla di disturbo inevitabilmente ci si interroga sulle possibilità di trattamento. Da molto tempo tuttavia è noto che il trattamento di questa condizione è estremamente difficile (Adams, 1980) in quanto nella maggior parte dei casi l’individuo si percepisce in sintonia con i propri comportamenti, sentimenti e idee e quindi non ne prova alcun disagio. Questo è il motivo principale per il quale i soggetti che chiedono volontariamente un trattamento sono molto pochi (Lorand, 1968). In alcuni casi può accadere perfino che l’intervento sia richiesto al fine di confermare a sé stessi e agli altri di essere “malati” oppure quando, sotto pressioni esterne, quali ad esempio crisi coniugali o cause giudiziarie, il soggetto considera le conseguenze sociali delle proprie attività più gravi della rinuncia ai suoi istinti (Gabbard, 1995).Occorre a questo punto fare una riflessione sul testo a cui si è fatto riferimento per la descrizione del disturbo pedofilico – il DSM – un testo che è stato progettato principalmente per essere utilizzato da clinici e ricercatori. Ciò nonostante, se utilizzato in modo appropriato, questo manuale può essere di aiuto a coloro i quali prendono decisioni legali, in quanto fornisce un compendio ampio e articolato basato sulla letteratura clinica e scientifica. Gli autori mettono tuttavia in guardia sul rischio di utilizzare in modo improprio le informazioni diagnostiche in ambito forense, cioè di strumentalizzarle per una facile assoluzione.Nella maggior parte dei casi infatti la diagnosi clinica di un disturbo mentale, da sola, non può dimostrare in alcun modo che l’individuo è o era incapace di controllare il proprio comportamento in uno specifico momento, anche se la diminuzione del controllo degli impulsi è una caratteristica propria del disturbo. Dal punto di vista penalistico quindi, il fatto che l’eventuale presenza di disturbo pedofilico possa ridurre temporaneamente la capacità di inibire la pulsione sessuale verso un bambino, non esclude la responsabilità del soggetto che non ha intrapreso per tempo opportune contromisure verso una condizione, che, nella definizione clinica del DSM e in base a quanto riportato dalla letteratura, è preceduto da un crescendo di sintomi eccitatori che, a causa della loro intensità e durata nel tempo, il soggetto ha perfettamente avvertito.In conclusione la valutazione della condotta di chi commette un abuso sessuale su un minore, trattandosi di un crimine odioso, richiede estrema attenzione. E’ infatti fuorviante e distorta la convinzione e affermazione che chi si macchi di un siffatto crimine sia necessariamente un soggetto “malato”. Non solo perché essere un child molester non implica inequivocabilmente l’avere un disturbo pedofilico ma anche perché l’eventuale presenza di una condizione psicopatologica non dimostra mai a priori l’impossibilità per quel soggetto di controllare la propria condotta abusante in un dato momento.Se ci soffermiamo solo per un attimo a riflettere, potremmo forse affermare in maniera analoga e altrettanto semplicistica che chi ruba è sempre un cleptomane?
Francesco Zanardi l’uomo che fa tremare il VaticanoFrancesco Zanardi è il fondatore e presidente dell’associazione onlus Rete l’abuso, ha 47 anni, vive a Savona e ha una voglia inarrestabile di dire la verità. Una verità che colpisce, spiazza e imbarazza. Da 15 anni, infatti, si occupa di denunciare i sacerdoti pedofili. La sua Onlus offre assistenza legale e psicologica alle vittime e i suoi familiari. E offre anche tanti dati troppo poco divulgati. L’associazione è composta unicamente da persone che hanno subito violenze da sacerdoti. I casi in Italia accertati sono tanti, incredibilmente e drammaticamente tanti. E sebbene la mappa non sia completa, rende l’idea.Tra i pedofili condannati, ci sono molti preti? Se sì, di che percentuali parliamo?La percentuale è certo alta. Dati certi non esistono ad oggi. In una recente intervista che Papa Bergoglio ha rilasciato a Eugenio Scalfari, la pedofilia in seno alla chiesa cattolica si dovrebbe aggirare attorno a 2%. Ma il fatto più grave non è questo.E qual è allora?Il fatto che un pedofilo “normale” molesta durante la sua “attività” circa 5, 6 bambini. Un prete può fare 70 vittime…o 200 come pare sia “riuscito” Padre Murphy in una scuola del Wisconsin.Come mai avviene questo?Molto spesso i casi che riguardano i sacerdoti pedofili sono insabbiati. Le vittime se hanno la forza di denunciare, lo fanno in età adulta.Anche a lei è successo questo: perché si è deciso a denunciare?Dopo anni ho raccontato ad un’amica quello che avevo vissuto. Lei mi ha convinto a denunciare.E’ riuscito a superare il trauma?No, ho imparato a conviverci, a 40 anni diventa difficile superare il trauma.Se si denuncia la violenza fin da subito cosa cambia?Prima, si interviene, migliori saranno le possibilità di recupero.Come agisce il pedofilo?Intanto sfatiamo un mito. Il pedofilo non è una persona malata. Ha una grave deviazione della personalità, certo, ma non è uno sciocco o uno sprovveduto. Lavora in modo astuto e circoscritto. Quando non è un familiare, lavora prima sulla fiducia e la stima dei familiari.Chi sono le sue vittime?Spesso bambine, ma anche bambini. Molto spesso il pedofilo colpisce famiglie povere.Perché quelle povere?Perché sono più facilmente manovrabili, o per ignoranza o perché, più facilmente, se ne può comprare il silenzio. Anche con mille euro.Perché ci sono tanti casi insabbiati tra i preti pedofili?Per più motivi, anche per motivi legali.Come mai legali?Oggi grazie ai patti Lateranensi, quando la magistratura indaga su un sacerdote, deve prima avvisare il vescovo. Molto spesso il Vescovo avverte o trasferisce il presunto colpevole e così stronca le indagini.No, mi faccia capire bene: se parte una denuncia su un educatore la magistratura indaga in un modo, se la denuncia riguarda un prete indaga in un altro modo?Esattamente.Ed è legale?Certo, grazie al protocollo, la magistratura prima deve segnalare il caso al vescovo. E il vescovo non ha alcun obbligo di denunciare. Questo succede spesso in Italia.L’Italia allora è un paradiso per i sacerdoti pedofili?Sì. Nella nostra mappa i puntini neri sono i preti condannati all’estero e nascosti in Italia.Ci sono altre carenze nel nostro paese?Molte. Mancano dati e informazioni. Nel 2007 durante il Governo Prodi si stanziarono svariati milioni di Euro per adeguare il nostro paese con un database sugli abusi sessuali a danno dei minori. Ma non esiste ancora oggi. Non è mai stata creata una commissione parlamentare d’inchiesta che quantifichi il fenomeno. Infine manca una cultura della prevenzione. Con una buona prevenzione faremmo passi da gigante.Prevenzione per chi? Per i genitori?Anche ai bambini. Se si informano i bambini su quali tipi di discorsi e comportamenti dovrebbero segnalare alla mamma, al papà o ad un adulto di riferimento, si potrebbe fare molto.Perché tanti pedofili tra i sacerdoti?Tanti bambini entrano in seminario all’età di dieci, undici anni, nel pieno dello sviluppo fisico e sessuale. In seminario l’erezione si condanna e viene punita come qualcosa di mostruoso, per non parlare della masturbazione. Quando il normale è fatto vivere come una colpa continua e come qualcosa di mostruoso, poi le devianze diventano tante.Tra i protestanti ci sono meno pedofili?Si e non perché i protestanti si sposano ma perché in generale c’è una cultura sessuale non repressiva.C’è differenza tra un pedofilo e un pedofilo prete?Si, rispetto alla tutela legale, come abbiamo già detto, ma anche dal punto di vista sociale.In che senso sociale?Quando si accerta un prete pedofilo, molto spesso, la comunità lo difende. Questo non accade quando il pedofilo fa un altro lavoro, anzi frequentemente viene lapidato.Non si accetta socialmente che un prete faccia del male ai bambini?Si, ci sono molto condizionamenti anche tra le vittime. Vittime che facevano o fanno parte della comunità cattolica.Papa Francesco ha avviato un dialogo e un’indagine interna rispetto ai pedofili interni alla chiesa. Cosa ne pensa?Penso che al momento siano solo parole, nei fatti non sta facendo nulla. Le vittime che noi seguiamo, che sono oltre 500, hanno scritto al papa. Tutti quanti. Non c’è stata risposta. Ciononostante in tanti continuano a sperare. E’ difficile da accettare, ma è ora che l’Italia cambi e si adegui al resto d’Europa.(Tratto da Rete l’abuso)
Per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno, consigliamo questo film -

SPAGNA. Il Difensore del Popolo chiede informazioni alla Procura Generale dello Stato su una istanza di ex Testimoni di Geova che hanno denunciato abusi sessuali sui bambini nelle congregazioni geoviste
MADRID
Il Difensore del Popolo ha richiesto informazioni alla Procura Generale dello Stato sulle eventuali azioni avviate in riferimento a un reclamo presentato da ex membri dei Testimoni di Geova in cui si denuncia l’occultamento di casi di abuso sessuale nelle congregazioni.
“Studiato il loro reclamo si è ritenuto opportuno chiedere informazioni alla Procura Generale al fine di verificare se abbia conoscenza della petizione presentata da questo gruppo e, eventualmente, delle azioni che fossero state intraprese al riguardo“, riporta la lettera firmata dalla vice Difensore del Popolo di Spagna, Concepció Ferrer i Casals.
Il progetto #AbusosTJ, è nato a Barcellona nell’ottobre 2016 su impulso di ex membri di questa confessione che denunciano gli abusi su minori.
Il passato 15 dicembre molti di costoro hanno chiesto aiuto al Governo e inoltrato una lettera al Ministro di Giustizia, Rafael Catalá.
Stando a quanto denunciato, quando un affiliato ai Testimoni di Geova viene accusato di abusi sessuali, le congregazioni dispongono di tribunali “segreti” con norme interne che giudicano i casi e “mettono a tacere le vittime”. Inoltre gli ex membri affermano che “migliaia di bambini” sono state vittime.
Il prossimo mese l’associazione #AbusosTJ, come riferisce, organizzerà iniziative presso le istituzioni europee e un seminario a livello europeo per porre in evidenza questa situazione davanti a organismi quali il Parlamento e la Commissione europea.
FONTE ORIGINALE DELL’ARTICOLO: Europa Press
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Qualche notizia sui tribunali ecclesiastici
Mentre vanno avanti le indagini condotte dal pm Clelia Mancuso della sezione Fasce deboli della procura di Napoli sui festini gay organizzati nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, con acquisizioni di documenti negli uffici delle curie di Napoli e Pozzuoli, gli avvocati che assistono Diego Esposito (nome di fantasia) stanno aprendo i fronti della giustizia penale e civile (con un’azione di risarcimento danni di oltre un milione di euro indirizzata anche nei confronti del cardinale Crescenzio Sepe e della curia di Napoli) per fare emergere la verità su quattro anni di violenze subite da Esposito quando era minorenne da don Silverio Mura, il suo insegnante di religione.
Sulla questione della pedofilia dei sacerdoti, che vede impegnato a fondo papa Francesco, e in particolare sul ruolo che svolgono i tribunali ecclesiastici Iustitia pubblica un intervento di Francesco Zanardi presidente della Rete l’Abuso, l’associazione costituita nel 2009 dalle vittime dei preti pedolfiliHO LETTO l’articolo sul cardinale di Napoli con il quale si sostiene che Crescenzio Sepe avrebbe ‘esaurito’ il suo mandato e sarebbe opportuno che si dimettesse. A integrazione di quanto scritto vorrei accendere i riflettori sui tribunali ecclesiastici che dovrebbero costituire un passaggio decisivo per la chiesa nella lotta alla pedofilia dei sacerdoti.
Si chiamano tribunali, proprio come quelli civili, al loro interno si svolgono dei processi, proprio come nei tribunali civili, ma quello che non viene detto, forse per leggerezza o forse solamente per incompetenza, è che al di là dell’analogia del nome hanno ben poco a che fare con i tribunali civili che tutti conosciamo. Grazie ad alcuni dei nostri assistititi siamo riusciti ad avere prova di cosa accade durante quelli che la chiesa chiama processi canonici, durante i quali la vittima è costretta a presentarsi senza il proprio difensore di fiducia, mentre,paradossalmente, con il consenso della vittima è presente l’avvocato dell’imputato, come è accaduto ai giornalisti Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi.
Durante questi processi, quando è presente la vittima,
Crescenzio Sepe e Francesco Zanardi
non lo è l’imputato e viceversa. Entrambi vengono sottoposti separatamente a un interrogatorio durante il quale vengono acquisite le varie informazioni che riguardano il caso specifico. La vittima non può portare testimoni a suo favore, può certamente citarli, ma sarà discrezione del tribunale sentirli e nei casi da noi documentati non è mai accaduto. Alla vittima non viene rilasciato nessun verbale e nessun documento nel quale emerga ciò che è stato verbalizzato durante la deposizione.
Ma su quali basi si sviluppa il processo canonico? Esiste un punto cardine davvero importante che fa capire l’abissale differenza con i tribunali civili. Per la chiesa, l’abuso sessuale nei confronti di un minore, ‘non è un reato’ che vede la vittima la parte lesa, bensì ‘un’offesa morale a Dio’. Ne viene da sé che in quella sede, vittima e carnefice sono messi sullo stesso piano, sono entrambi peccatori, per questo le vittime vengono spesso snobbate se non ostracizzate dalla chiesa, perché sono viste come la parte che ha indotto il sacerdote in tentazione e non come la parte lesa.
Esiste ancora un’altra differenza tra la vittima e il sacerdote, una differenza gerarchica, possiamo chiamarla cosi: il sacerdote in quanto uomo di chiesa è valutato a un livello superiore di quello della vittima, la quale invece è vista come un qualunque fedele, ovvero un peccatore, per giunta conclamato perché ha permesso al sacerdote di cadere in tentazione.
È proprio per questo motivo che la chiesa soccorre con ‘amore paterno’ il pedofilo nascondendolo o mandandolo in quei centri impropriamente chiamati di recupero, nei quali, come si legge puntualmente in tutti i comunicati diocesani divulgati in queste occasioni, il sacerdote non viene curato per una devianza, ma viene rigenerato nella sua parte morale ‘sbagliata’, con la preghiera, il pentimento e l’isolamento. Per questi motivi la Rete l’Abuso, la fondazione costituita nel 2009 da un gruppo di vittime dei preti pedofili, sconsiglia ai propri assistiti di prestarsi ai processi canonici, almeno fino a quando sono in atto dei giudizi nei tribunali civili. Tuttavia non possiamo vietarlo ma è necessario essere molto attenti perché si rischia di arrivare in alcuni casi addirittura a perdere il processo.
Il problema nasce dal fatto che durante le audizioni, che come detto prima avvengono in assenza del proprio avvocato di fiducia, ed in alcuni casi in presenza dell’avvocato del sacerdote, la vittima rievoca il racconto narrativo dell’accaduto dando così modo al sacerdote e alla chiesa di trovare punti deboli del racconto sui quali si potrà poi fare forza durante il processo civile. Alla vittima viene inoltre chiesta documentazione probatoria come ad esempio lettere, messaggi, sms, perizie mediche ed eventuali querele depositate, che spesso la vittima concede. Tutto ciò dà un vantaggio enorme al sacerdote e al proprio difensore mettendo la vittima in una situazione di netta inferiorità.
In ogni caso la massima pena che i tribunali ecclesiastici possono infliggere a un sacerdote è la scomunica. Viene da sé che in questo caso il pedofilo che prima di mestiere faceva il prete, resta un pedofilo che continuerà ad abusare anche se non più in abito talare. Nei suoi confronti la chiesa non provvederà a denunciarlo alle autorità civili, a meno che non sia la vittima a farlo. Nei confronti della vittima non è previsto un risarcimento, anche perché per la chiesa la vittima è la causa che ha portato lo sventurato sacerdote in
tentazione.
Tuttavia in alcuni casi è avvenuto che la chiesa pagasse, ma non sotto forma di risarcimento alla vittima per il danno subito, ma come incentivo perche la vittima non denunci alle autorità civili. In
Aldo Nuvola e Giovanni Trotta
questi casi infatti la vittima deve firmare un accordo tra le parti che la obbligherà a mantenere il silenzio sulla vicenda.
Anche nel caso che il processo si concludesse con la riduzione del sacerdote allo stato laicale, la denuncia viene sistematicamente omessa (vedi il caso di don Giovanni Trotta) in quanto qualora l’autorità giudiziaria accertasse le responsabilità del sacerdote potrebbe ravvisare anche le responsabilità omissive della chiesa costringendo anch’essa a un processo penale o a un risarcimento civile. È proprio per questo che tutto viene gestito dal clero nella massima segretezza, proprio per non incorrere in risarcimenti milionari che come accaduto negli Stati Uniti hanno portato al fallimento diverse diocesi.
È comunque molto difficile che la chiesa riduca un prete pedofilo allo stato laicale a meno che non diventi un pericolo per l’immagine e soprattutto per le casse della chiesa. Troviamo infatti ancora preti come don Aldo Nuvola che prima di essere spretato è stato arrestato e condannato ben tre volte.
In conclusione bisogna aspettare che terminino gli eventuali giudizi civili prima di prestarsi ad avviare un procedimento canonico, che molto probabilmente, dopo il processo civile, la chiesa non vorrà più fare in quanto l’obiettivo di nascondere la vicenda è ormai saltato.
Francesco Zanardi,
presidente della fondazione la Rete l’Abuso -

Dall’Irlanda alla Ciociaria, storie di suore che distruggono l’infanzia
La macabra scoperta, avvenuta in Irlanda, di una fossa comune, con più di settecento cadaveri di bambini che erano stati affidati a una casa per ragazze madri gestita da suore, ha colpito tutti. Erano bambini di età diverse probabilmente morti per malnutrizione e per malattie non curate, durante tutto il periodo in cui quella struttura religiosa è stata in funzione, dagli anni Venti in poi. Non è la prima volta che in Irlanda emergono storie di violenze e abusi in conventi e altre strutture. Come ha raccontato nel 2002 il film Magdalene di Peter Mullan. Abbiamo chiesto allo scrittore Francesco Formaggi di commentare il risultato dell’inchiesta irlandese, mentre arriva nelle librerie il suo nuovo romanzo, Il cortile di pietra (Neri Pozza) , storia del piccolo Pietro, figlio di contadini poveri, affidato a un collegio trasformato dalle suore in un inferno di violenze sui minori. Il libro sarà presentato il 19 marzo a Libri Come, a Roma.
«In Irlanda l’inchiesta su questa terribile realtà va avanti da qualche anno, a colpi di indignazione, accuse e risposte false. Loro hanno avuto il coraggio di scavare alla ricerca della verità su queste case di accudimento», sottolinea lo scrittore. Sono certo che anche in Italia, se avessimo lo stesso coraggio di scavare, sia fisicamente, sotto i conventi e le chiese, sia culturalmente, sotto lo strato di sabbia della negazione, troveremmo la stessa verità. Che non dovrebbe creare scalpore per il fatto che i corpi di bambini ormai senza vita siano stati gettati nella terra come carcasse di animali, senza sepoltura, ma per il fatto che questi bambini erano trattati come bestie anche in vita.
Lo scandalo non riguarda dunque la mancata sepoltura per la quale i vescovi irlandesi ora si battono il petto?
Non riguarda affatto la sepoltura, né l’al di là, ma ciò che questi bambini hanno passato – e in alcuni luoghi ancora oggi passano – da vivi, quindi la negazione della loro infanzia, per non dire il totale annullamento, da parte delle istituzioni cattoliche, della realtà dell’infanzia.
Qui tocchiamo il cuore, il centro, del suo romanzo?
Nel mio romanzo un tema centrale è l’infanzia annullata. È accaduto mentre lo scrivevo, un paio di anni fa, che per la prima volta ho letto di questa storia irlandese. Mi ha fatto accapponare la pelle, perché anche nel mio romanzo c’è una fossa, e narravo una storia simile, che avevo però ricavato da alcuni racconti del mio territorio, il basso Lazio, la Ciociaria. Quelle narrazioni aleggiavano sulla palude delle fantasticherie o delle leggende popolari. Quando ho letto che in Irlanda avevano scoperto davvero una fossa comune, quasi non ci credevo.Come ha letto queste similitudini fra le due vicende, quella irlandese e quella ciociara?
Mi ha fatto pensare che il problema è molto più ampio, e abbraccia la sfera che potremmo chiamare dell’educazione, che in uno Stato laico dovrebbe essere laica. Invece in Italia accade ancora oggi che le istituzioni cattoliche abbiano il monopolio culturale dell’educazione e della cura dei bambini. Penso che le famiglie dovrebbero smetterla di mandare i propri figli negli asili delle suore, e poi al catechismo, e poi in chiesa. Perché i preti e le suore fondano la loro identità su una astrazione, annullano l’umano, e questo li rende pieni di rabbia e, nei casi peggiori, totalmente anaffettivi. Non puoi voler bene a un bambino se pensi che sia una bestiolina, un essere umano non ancora compiuto, o peggio ancora, un mostro. Ma troppo spesso in Italia, soprattutto nei piccoli paesi, nelle zone più povere e isolate, per le famiglie non c’è alternativa. E alla luce di quanto ancora accade, alla fine di questo lungo filo rosso di nefandezze, il ritrovamento di una fossa comune di bambini dovrebbe essere la notizia che suscita meno indignazione.Anche madre Teresa di Calcutta, come hanno documentato molte inchieste, non dava farmaci ai bambini malati perché pensava che il dolore li purificasse in vista del paradiso. Il culto della sofferenza come espiazione è intrinseco al credo cristiano…
E quando si parla di bambini, di accudimento dei minori, (e in generale delle così dette categorie deboli) l’indignazione straripa nell’incazzatura. Perché un bambino, sebbene possa resistere interiormente forse meglio di un adulto alle violenze invisibili degli altri esseri umani – grazie a una fantasia che conserva più intatta – non ha modo di scappare, di rendersi libero, di vivere una vita autonoma come meglio crede, di procurarsi da sé il proprio nutrimento e la propria crescita sana.
E poi ci sono i diritti, e le leggi. Bisogna smetterla di negare i diritti e violare le leggi; parlo del diritto al gioco, per fare un esempio, e della legge sull’aborto. Come ha scritto Saramago a proposito di un suo romanzo: “Se il Saggio sulla lucidità non causerà polemiche nella società, è perché la società dorme”. Ecco, mi viene da pensare che noi oggi dormiamo, ma non come si dorme la notte. Il nostro sonno purtroppo assomiglia più a chiudere gli occhi davanti a realtà che non vogliamo vedere».La violenza che lei racconta ne il Cortile di pietra è fisica ma anche psichica.
Quella che fa più male è la violenza psichica, la violenza che non si vede, perché ti confonde, vuole farti impazzire, vuole farti scomparire, e spesso non sai da dove viene, soprattutto se sei un bambino, la senti soltanto, sulla pelle, come ventate di ghiaccio, ma non ti puoi difendere.
Come è nato il romanzo?
Il cortile di pietra ha avuto origine da una miscela di esperienze personali, leggende o dicerie popolari e racconti di amici. Sono stato in un asilo di suore da bambino, ma credo di non aver resistito più di una o due settimane, avrò avuto quattro o cinque anni. Proprio non ci riuscivo a stare lì dentro, mi facevano impazzire, già a quell’età non potevo sopportarle quelle suore, ed era così tanta la voglia di scappare che ancora me la sento addosso. Ho chiara in mente un’immagine: io bambino davanti alla porta aperta dell’asilo, i piedi sull’uscio, sotto di me le scale che scendono in strada, verso la salvezza, verso casa, via da quel postaccio. Ma un attimo prima di scappare realizzo che i miei due fratelli più piccoli sono ancora lì dentro, e non posso lasciarli, li devo salvare. Così torno indietro, li trascino via con me, ma un attimo prima di uscire una suora ci scopre e ci riporta dentro per le orecchie. Poi come tutti ho dovuto subire il catechismo fino alla cresima. Per fortuna quando mi costringevano ad andare a messa io dormivo. Le storie popolari che invece hanno stimolato il nucleo più prettamente narrativo del romanzo sono legate al mio territorio, dove sono nato e cresciuto ad Anagni, e riguardano il ritrovamento, durante alcuni lavori di restauro in un convento di monache di clausura, di scheletri di bambini sepolti sotto il cortile. Le chiamo storie popolari perché, per quando abbia cercato documenti e fonti, non ho mai trovato niente di fattivo. Però ho conservato i racconti di amici paesani, uno in particolare, di una ventina di anni più grande di me, Mario, che ha vissuto l’infanzia in un collegio di suore. Nei pomeriggi di pioggia, al bar, davanti a una birra, mi ha raccontato tutto: i soprusi, le botte, la fame che pativano; tutto quello che succedeva in quel collegio, tutte le nefandezze delle suore, un pomeriggio dopo l’altro.Quanto è diffuso il problema in Italia, che diversamente dall’Irlanda non ha mai affrontato pubblicamente questioni come gli abusi sui minori da parte dei preti nonostante inchieste stringenti come i due libri inchiesta di Federico Tulli, Chiesa e pedofilia?
Il mio lavoro è quello del romanziere, e quando mi sono messo a scrivere questo romanzo, ormai cinque anni fa, ero mosso principalmente da una esigenza interiore di raccontare l’infanzia, per come la conoscevo io, con tutte le paure e i vuoti che avevo vissuto ma anche con tutta la gioia e vitalità e la capacità di resistere del bambino che ero stato. E poi, dopo i racconti del mio amico sul collegio e la leggenda dei cadaveri dei bambini sotto il cortile del convento delle suore ecc., avevo già molto materiale su cui lavorare. Non mi serviva altro. Ma quando avevo quasi terminato la prima stesura – durante la quale non avevo smesso di cercare informazioni ed esperienze soprattutto sulla vita quotidiana in un collegio negli anni Cinquanta – ho sentito il bisogno di documentarmi, e l’ho fatto, inizialmente nel modo indolente e furtivo dei romanzieri, che non cercano tanto la verità dei fatti e l’attendibilità delle fonti, quanto la verosimiglianza della suggestione e la realtà delle esperienze umane. Poi però ho cominciato a notare che più volevo elementi di realtà, più chiedevo fatti documentati, più le persone diventavano vaghe e indolenti. Mi è successo all’Archivio di Stato. Mi sono presentato con una domanda specifica, alla ricerca di documenti che potessero provare l’effettiva scoperta o rinvenimento, a partire dagli anni Cinquanta-Sessanta, di cadaveri di bambini sepolti nei conventi di suore sul territorio italiano. L’unica cosa che ho trovato è stata una reazione indignata: “Ma lei chi è? A che le servono queste informazioni?”, e poi: “Queste storie non sono vere, sono solo dicerie, ma dove l’hai sentite, anche se fossero vere non le direbbero mai” ecc. Poiché avevo un romanzo da scrivere, e non una inchiesta da fare, ho rinunciato ad approfondire la questione, ma dal punto di vista giornalistico potrebbe essere interessante continuare, perché- ne sono convinto – la violenza è intrinseca al sistema educativo della Chiesa.
Dall’Irlanda alla Ciociaria, storie di suore che distruggono l’infanzia


Buenos Aires, 23 di marzo (Télam)
Nella presentazione, firmata dall’avvocato Carlos Lombardi, la APDH ha invocato il suo diritto a promuovere un’azione collettiva, protetta dalla Costituzione Nazionale e chiede spiegazioni in relazione ai due comunicati ufficiali che fino ad ora ha dato l’Arcivescovato, uno del 27 di novembre e l’altro