Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Lecce

  • Diego Dalla Palma: “Un prete grasso e molliccio mi molestava tutte le sere in collegio”

    Diego Dalla Palma: “Un prete grasso e molliccio mi molestava tutte le sere in collegio”

    Diego Dalla Palma è stato ospite del programma La strada dei miracoli. Intervistato da Safiria Leccese ha parlato di un triste episodio del suo passato. Ha svelato, infatti, di aver subito le molestie di un prete mentre si trovava in collegio:

    “Io non ho denunciato perché la parola denuncia non mi piace. Con gli anni tutto si stempera, tutto si capisce e subentra anche il senso del perdono. Io non ho denunciato, ho raccontato perché mi sembrava giusto ma l’ho fatto troppo tardi, l’ho fatto dopo che il fatto è avvenuto. In collegio avveniva il tutto, quotidianamente. Tutte le sere alle 9 io avevo questo prete grasso, molliccio, bianco che veniva. Io sono convinto che molti di questi preti non si rendano conto. A me il prete diceva “Ti voglio bene” e anch’io restavo sbigottito”.

    Diego Dalla Palma ha aggiunto che non era possibile confidarsi con i genitori perché non lo avrebbero compreso:
    “Non ho animosità e credo che la strada dei miracoli sia quella del perdono nella vita, il perdono ha importanza, spesso toglie sensi di pesantezza enorme. Lui, però – ad esempio – mi ha creato una sensibilità verso la musica classica che non avevo, io ero un ragazzotto pastore che veniva dalla montagna. Ma il problema grosso è che se io avessi detto a mia madre ‘Mamma, io ho un prete che tutte le sere mi viene a fare certi servizi’, mia madre mi avrebbe dato due ceffoni. I genitori, ieri, oggi, domani hanno un’importanza rilevantissima. Però, con questo non giustifico certamente Padre Ugo – posso dire come si chiama, non è più in vita”.

    Diego Dalla Palma: “Mi dispiace non aver denunciato le violenze subite da un altro ragazzo”
    Infine, Dalla Palma ha raccontato la scena raccapricciante che – a suo dire – si sarebbe verificata ogni sera. Sei preti si introducevano nelle stanze dei ragazzi, per abusare di loro.

    “Mi ha dato fastidio e ho un rimorso per non avere denunciato un altro prete che si chiamava Padre Angelo, che invece abusava pesantemente, con violenze il mio vicino di camera. Ma devo anche dire – e ripeto, lo dico senza animosità – che il tempo stempera tutto e porta anche un pizzico di saggezza. Quello che mi dispiace è di non essere intervenuto in un fatto drammatico. Non ho più rabbia, è stato un insegnamento. Sulle mie spalle ho pagato il prezzo dell’omertà, perché dopo i 18 anni avrei dovuto fare qualcosa. Sugli altri, invece, ho un senso di pietà enorme perché bisogna considerare che su 11 preti, ben 6 venivano tutte le sere in quel famoso corridoio che ricorderò per tutta la vita. Era un corridoio buio con una madonnetta in fondo con una luce lampeggiante rossa e la sera dalle 9 alle 10, si cominciava a sentire il cigolio delle porte. Questo è il ricordo che ho. Per il resto, oramai, sono vecchio. Che devo fare”.

    continua su: http://tv.fanpage.it/diego-dalla-palma-un-prete-grasso-e-molliccio-mi-molestava-tutte-le-sere-in-collegio/

     

  • Pedopornografia, arresti in tutta Italia da parte della Postale. Coinvolti anche un sacerdote e un maestro delle elementari

    Pedopornografia, arresti in tutta Italia da parte della Postale. Coinvolti anche un sacerdote e un maestro delle elementari

    Scacco matto alla pedopornografia da parte della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Roma. Nel deepweb un traffico di foto e filmati. Coinvolte nell’indagine più di 100 persone, anche un sacerdote e un maestro delle elementari.

    “La maggior parte dei video e delle immagini trovati sono particolarmente efferati e scabrosi, raffiguranti bambini in tenera età abusati, umiliati e talvolta seviziati”, riferiscono gli stessi investigatori.

    Aygor

    L’indagine, di portata internazionale, è iniziata nel 2013 dalla collaborazione tra il Bundeskriminalamt, l’ufficio federale della Polizia criminale tedesca e il compartimento di polizia postale e delle comunicazioni di Roma, coordinata dal servizio polizia postale e dal pool ‘reati sessuali’ della Procura di Roma e il coinvolgimento dello Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale) della Criminalpol. L’Operazione Aygor della Polizia di Stato ha portato all’ arrestato di 17 persone e di altre 92 denunciate, su tutto il territorio nazionale. Come dichiarato più volte, la Polizia Postale per compiere questo tipo di operazioni si avvale di agenti sotto copertura. Nella rete ardita dagli investigatori sono caduti uomini tra i 25 e i 75 anni, pensionati, disoccupati, professionisti, impiegati, operai, artisti ed anche un sacerdote ed uno psicologo. Inoltre anche un maestro delle elementari di 56 anni residente a Trepuzzi, paese sito nella provincia di Lecce. Nella sola abitazione dell’uomo sono stati trovati 950 dvd e cd, contenenti foto e filmati di bambini.

    Il Deepweb

    Le indagini sembrano essere state assai complicate. Per avere un’idea di cosa sia il deepweb ne diamo una breve spiegazione: Come è (oramai) noto il web profondo, la rete nascosta ai normali motori di ricerca è accessibile attraverso vari protocolli. Quella più conosciuta utilizza le estensioni .onion, raggiungibili solo attraverso la configurazione della rete Tor (The Onion Router), scaricandone il Bundle; poi troviamo la rete I2P, i cui siti hanno estensione .i2p e che ha servizi di siti web nascosti, bittorrent anonimi, email, proxy di connessione a internet e molti altri servizi; Freenet, che comprende l’archiviazione di file di grandi dimensioni e forum decentrati e utilizza un hosting statico;  l’ Anonet, una rete decentralizzata della darknet (parte del deepweb), i cui servizi “sono appoggiati sulla rete IPv4 (ICANN) – specifica un esperto della rete nascosta, che vuole mantenere l’anonimato -, ma inseriscono una sovrastruttura di controllo per anonimizzare le comunicazioni. Nel fare questo, praticamente, creano tutti dei “mondi” paralleli” . In questi luoghi oscuri di internet, tutte le connessioni sono criptate e vige, quindi, l’anonimato.  Le varie estensioni dei siti danno l’idea della vastità del deepweb, che a detta di una ricerca condotta nel 2000 da Bright Planet,  “il Web è costituito da oltre 550 miliardi di documenti mentre Google ne indicizza solo 2 miliardi, ossia meno dell’uno per cento”. Tutto ciò rende chiaro quanto siano complicate le indagini che vengono effettuate in questi meandri oscuri della rete e quanto, i pedofili stessi, abbiano livelli altissimi di conoscenza della navigazione in internet e di utilizzo di esso. Ricordiamo, inoltre, che internet e web non hanno la stessa spiegazione, ovvero, il web sono i documenti, ovvero le pagine, i siti, che si aprono normalmente, internet, invece è tutto, quindi server, email, chat, siti, etc.

    Tutto questo ricercare l’anonimato da parte dei pedofili, sembra marcare la grande paranoia che hanno di essere scoperti, non solo per perpetrare il reato, ma (ipotiziamo), per le regole adottate dai galeotti nei penitenziari. I pederasti sono una delle categorie più odiate e,  una volta in carcere, non solo rischiano di subire, da parte degli altri detenuti, lo stesso tipo di tortura che loro stessi hanno inflitto ai bambini, ma rischiano la morte. L’articolo 41bis dell’Ordinamento Penitenziario, difatti, prevede un’apposita sezione per gli individui accusati di pedofilia.

    La tecnica dei pedofili

    La tecnica usata dai pedofili, era quella del file sharing, ovvero la condivisione attraverso una rete di computer dei files contenenti immagini e video. Durante le perquisizioni ne sono stati ritrovati decine di migliaia, tutti sui computer e sugli altri dispositivi sequestrati, quali smartphone, tablet e hard disk esterni, protetti “da un sistema sofisticato di crittografia”. Ora le indagini sul materiale saranno affidate agli analisti forensi.

  • Rigettato il ricorso: resta ai domiciliari il parroco brindisino accusato di pedofilia

    Rigettato il ricorso: resta ai domiciliari il parroco brindisino accusato di pedofilia

    BRINDISI – Il tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato il ricorso della difesa di don Giampiero Peschiulli, il parroco 73enne arrestato e posto ai domiciliari a Brindisi il 20 maggio scorso per pedofilia, e ha confermato la misura cautelare. Sussistono, secondo i giudici, esigenze cautelari e gravi indizi di reato.

    Peschiulli è accusato di aver compiuto atti sessuali su due chierichetti fino al 2014. Era stato smascherato da un servizio delle Iene, seguito poi da indagini dei carabinieri di Brindisi. A quanto era emerso dall’attività investigativa, riportato poi nel provvedimento firmato dal gip di Brindisi Tea Verderosa, su richiesta del pm Giuseppe De Nozza, il parroco era stato ‘coperto’ dall’allora arcivescovo di Brindisi – Ostuni, Rocco Talucci.

    I genitori di due ragazzi che avrebbero subito abusi nel 2002 (fatti ormai prescritti) avevano infatti raccontato di aver segnalato all’arcivescovo quanto verificatosi e di aver ricevuto come risposta un invito a non denunciare. Talucci è stato di recente sentito dalla procura di Brindisi e, pur confermando di aver incontrato i parenti dei due giovani, ha negato di aver mai sconsigliato di formulare querela.

    http://www.quotidianodipuglia.it/brindisi/prete_pedofilo_pomocione_brindisi_riesame_pedofilia/notizie/1403461.shtml

  • «Non fu una violenza sessuale completa»: la difesa chiede la libertà per don Giampiero

    «Non fu una violenza sessuale completa»: la difesa chiede la libertà per don Giampiero

    BRINDISI – «Non fu una violenza sessuale completa, bensì una forma più lieve». Lo ha sostenuto il legale di don Giampero Peschiulli , il sacerdote arrestato e posto ai domiciliari per abusi sessuali su due chierichetti, nel corso dell’udienza che si è celebrata ieri per discutere il ricorso presentato al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare. E quindi la libertà per l’ex parroco della chiesa di Santa Lucia. Secondo la difesa nelle denunce di due vittime, che hanno raccontato dei presunti episodi di molestie dopo che la trasmissione

    Le Iene aveva smascherato il “prete pomicione”, i baci, le carezze, gli “atti sessuali” descritti non andrebbero considerati secondo le ipotesi più gravi previste. Per questa ragione, sebbene si tratti di fatti accaduti fino al 2014, non vi sarebbe neppure il pericolo di reiterazione del reato. Dinanzi al Tribunale del Riesame c’era ieri anche l’accusa, sostenuta dal pm Giuseppe De Nozza, che ha riproposto le stesse argomentazioni contenute nella richiesta e nel provvedimento del gip Tea Verderosa con cui è stata disposta la misura cautelare.

    Il sacerdote, 73 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati a settembre, quando sono state avviate anche intercettazioni telefoniche sulla sua utenza. Poi, alla fine di ottobre, l’esecuzione da parte dei carabinieri del reparto operativo di Brindisi, del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura: in quella sede sono stati prelevati dalla sua abitazione i pc, all’interno dei quali sono stati rinvenuti anche contenuti pedopornografici che hanno determinato la trasmissione di una parte degli atti, e quindi di uno “stralcio” dell’inchiesta, alla procura distrettuale di Lecce, competente in materia di pedopornografia. Tutto ha inizio con un visita civetta: don Giampiero chiama i carabinieri al 112 perché si sente “assediato” dall’inviato delle Iene, Giulio Golia, giunto a Brindisi dopo aver ricevuto una segnalazione anonima sugli atteggiamenti del prete. Peschiulli si barrica in chiesa. La notizia del trambusto finisce su Facebook, i commenti svelano condotte “note” alla gente su cui i militari dell’Arma ritengono necessario acquisire ulteriori dettagli.

    C’erano, a quanto pare, 10mila immagini, automaticamente salvate dai computer in seguito alla consultazione di siti hard. Contestualmente, sempre nella medesima occasione, i militari dell’Arma prelevano anche documenti presso la sede della curia arcivescovile di Brindisi, utili alle indagini per meglio delineare la personalità del parroco e per cercare riscontri a quanto denunciato dai genitori di due presunte vittime che avrebbero subito in passato stesse “strane attenzioni” da parte di don Peschiulli . Il Tribunale del Riesame si è riservato di decidere.

    http://www.quotidianodipuglia.it/index.php?p=articolo&id=1403075

  • Brindisi, migliaia di foto hard nel computer del prete. La scoperta fa trasferire l’indagine alla Dda

    Brindisi, migliaia di foto hard nel computer del prete. La scoperta fa trasferire l’indagine alla Dda

    BRINDISI – Migliaia di immagini scaricate da link di siti hard in cui erano ritratti, secondo quanto accertato dagli investigatori, anche ragazzi minorenni. E’ per questo che uno stralcio dell’inchiesta su don Giampiero Peschiulli, 73 anni, arrestato il 20 maggio scorso per due episodi di presunta pedofilia, è finito alla Dda di Lecce che sta vagliando ipotesi di pedopornografia, reato che è di competenza distrettuale. Una parte dell’informativa dei carabinieri di Brindisi, in particolare quella che riguarda il materiale trovato nei pc di don Giampiero, sequestrati nella sua abitazione di Brindisi a fine ottobre, è stata già inviata ai magistrati salentini nelle scorse settimane.

    A Brindisi procede invece l’attività investigativa, coordinata dal pm Giuseppe De Nozza, riguardo le vicende di abusi denunciate dopo che la trasmissione televisiva “Le Iene” aveva smascherato il “prete pomicione” con tre attori, due dei quali avevano finto di essere minorenni, inviati in parrocchia come “agenti provocatori”. Quanto allo scampolo di indagine che riguarda ipotesi di pedopornografia, sono al vaglio della procura di Lecce almeno diecimila immagini automaticamente salvate dopo l’accesso a link di varia natura che riconducono tutti a siti che trattano dello stesso argomento.

    Il lavoro fatto dai militari dell’Arma per delineare la personalità di don Giampiero, sacerdote e ormai ex parroco della chiesa di Santa Lucia, ha fatto emergere anche altri dettagli per cui è stato ritenuto necessario un approfondimento. Al di là degli aspetti che riguardano la sfera privatissima del prete e i suoi rapporti personali, per cui non vi sono addebiti di carattere penale, e neppure per il momento censure di altro genere da parte della curia arcivescovile, nonostante travalichino i confini della castità imposta ai preti, ci sono contenuti che anche se rinvenuti sul pc di chicchessia avrebbero portato all’apertura di un fascicolo d’indagine.

    Ormai dallo scorso ottobre la lente degli inquirenti è stata posta sui costumi, in parrocchia e nella quotidianità, di don Giampiero che si ritiene avesse l’abitudine di cercare incontri a sfondo sessuale, specialmente con uomini, e che avesse anche più volte molestato almeno due dei suoi chierichetti. Questo in tempi recenti. Altre circostanze, più vecchie, sono state comunque rappresentate ai carabinieri di Brindisi dai genitori di due presunte vittime che hanno anche dichiarato di aver raccontato tutto all’allora arcivescovo Rocco Talucci che avrebbe consigliato di non denunciare. Talucci, sentito nei giorni scorsi dal pm Giuseppe De Nozza, ha negato di aver mai invitato al silenzio i famigliari dei due giovani parrocchiani che oggi hanno trent’anni. E’ stato ascoltato in qualità di persona informata sui fatti, giunto in procura al fianco del suo avvocato, Giancarlo Camassa.

    Mentre si attende di conoscere la decisione del Riesame di Lecce sul ricorso formulato dal difensore di Peschiulli, Roberto Cavalera, in attesa che gli atti del pm vengano trasmessi al Tribunale della Libertà perché il legale possa farne copia, si continua a scavare almeno su due fronti: sulle ipotesi di pedopornografia e su quelli che sono ritenuti a tutti gli effetti atti sessuali su minori. Si tratterebbe di carezze, baci e palpeggiamenti avvenuti prima e dopo le funzioni liturgiche o durante la confessione.
    L’inchiesta parte a fine settembre. Don Giampiero chiama i carabinieri al 112 perché si sente “assediato” dall’inviato delle Iene, Giulio Golia, giunto a Brindisi dopo aver ricevuto una segnalazione anonima sugli atteggiamenti del prete. Peschiulli si barrica in chiesa.

    La notizia del trambusto finisce su Facebook, i commenti svelano condotte “note” alla gente su cui i militari dell’Arma ritengono necessario acquisire ulteriori dettagli. L’utenza del sacerdote viene messa sotto intercettazione. Il 28 ottobre viene eseguito un decreto di perquisizione e sequestro di computer e altri dispositivi digitali. Il 20 maggio l’esecuzione dell’ordinanza ai domiciliari. Nel frattempo don Giampiero si è dimesso da parroco della chiesa di Santa Lucia, è partito per Terracina dove è rimasto per qualche tempo, ed è rientrato a Brindisi dove vivono i suoi parenti stretti. Si trova ora agli arresti, con il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione.

    http://www.quotidianodipuglia.it/brindisi/brindisi_prete_foto/notizie/1390903.shtml

  • Molestie sessuali su ragazzini A Brindisi arrestato un parroco

    Molestie sessuali su ragazzini A Brindisi arrestato un parroco

    di Francesca Cuomo

    BRINDISI – È stato arrestato stamattina con l’accusa di violenza sessuale aggravata su persone di età inferiore ai 14 anni e abuso di autorità, don Giampiero Peschiulli ex parroco della chiesa di Santa Lucia di Brindisi. Il sacerdote, scoperto dalla trasmissione televisiva Le iene (e soprannominato «prete pomicione»), fu indagato e il pm Giuseppe De Nozza ha fatto notificare il provvedimento. Il prete era stato sospeso e si era allontanato da Brindisi quando, a pochi giorni dal servizio di Italia 1, erano comparse alcune scritte sul muro della chiesa che lo definivano pedofilo. Nelle ultime settimane, però, don Giampiero era tornato in città nella sua casa di via Sicilia dove adesso è ai domiciliari.

    L’ordinanza

    Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dal pm Giuseppe De Nozza e disposto dal gip Tea Verderosa. Le esigenze cautelari si fondano sul pericolo di reiterazione del reato ipotizzato a suo carico. Nel novembre scorso, dopo il sequestro dei pc del sacerdote, erano apparse scritte minatorie sui muri nei pressi della chiesa in cui per anni Peschiulli aveva prestato la sua opera.

    http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/cronaca/15_maggio_20/molestie-sessuali-ragazzini-brindisi-arrestato-prete-d96ce704-feca-11e4-9301-c6b069d695a4.shtml?cmpid=SF020103COR

  • Brindisi, prete indagato per abusi sessuali

    Brindisi, prete indagato per abusi sessuali

    Perquisizioni nella chiesa di Santa Lucia e nella casa di don Giampiero Peschiulli.

     BRINDISI – Sono in corso perquisizioni nella Chiesa di Santa Lucia di Brindisi e nella dimora di don Giampiero Peschiulli, il sacerdote èndagato per atti sessuali commessi su minori. Il pm Giuseppe De Nozza ha avviato le indagini dopo un blitz della trasmissione Mediaset Le iene. Lo scorso 15 settembre, infatti, una troupe della trasmissione tentó di intervistare il parroco che è da circa dieci anni nella parrocchia del centro storico mentre in precedenza era al quartiere la Rosa. Quando Giulio Golia provó ad intervistarlo, l’uomo si barricó in chiesa e chiese l’aiuto dei carabinieri. Da qui è partita l’inchiesta: proprio i militari hanno chiesto alla troupe televisiva quali fossero i motivi del loro arrivo a brindisi e della loro insistenza a voler ascoltare il sacerdote. Ai carabinieri sono stati mostrati i video della testimonianza di un giovane di Brindisi che ha raccontato di abusi subiti quando era minorenne e frequentava la parrocchia di don Giampiero. Il racconto è stato confermato e il sacerdote é stato iscritto nel registro degli indagati. Oggi i carabinieri stanno eseguendo delle perquisizioni nella dimora dell’uomo e in sagrestia. Sono alla ricerca di materiale pedopornografico. Non escludono neppure che la vittima non sia l’unica.

    http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2014/29-ottobre-2014/brindisi-prete-indagatoper-abusi-sessuali-230436065777.shtml

  • “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    Madame Anne Brasseur

    President of the Parliamentary Assembly

    of the Council of Europe

    Mr. Wojciech Sawicki

    Secretary General of PACE

    Members of PACE

    Palais de l’Europe

    67075       Strasbourg Cedex

    Report  Mr. Rudy SALLES “The protection of minors against excesses of sects”

    ITALY, the 2nd of April 2014

    Preg.mi Signori,

    in data 3 marzo 2014 è stato adottato dalla Commissione Affari Giuridici e dei Diritti dell’Uomo dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, un importante Rapporto sulla protezione dei bambini dagli eccessi delle cosiddette derive settarie, frutto del lungo e accurato impegno del relatore francese Rudy Salles.

    Gli studiosi, le associazioni italiane di tutela dei diritti dei bambini, i centri e le associazioni di ricerca, informazione e difesa dell’individuo e delle famiglie da gruppi ad alto rischio che unitamente sottoscrivono questa lettera, desiderano esprimere sentita gratitudine e apprezzamento per il contenuto del Rapporto, che, nella fattispecie, individua e suggerisce indispensabili programmi e politiche d’intervento e/o il loro rafforzamento, col fine di fronteggiare con efficacia il pericolo rappresentato delle cosiddette derive settarie e tutelare concretamente l’interesse superiore del bambino da ogni forma di brutalità, maltrattamento e negligenza.

    Non possiamo che auspicarne l’approvazione, certi che l’Assemblea Parlamentare e il Consiglio d’Europa rivestono un ruolo fondamentale per il contrasto a un inquietante fenomeno sociale che risulta in costante crescita e coinvolge, anche attraverso l’accresciuto utilizzo della rete internet, un numero sempre maggiore di adolescenti e minorenni.

    Contributi scientifici internazionali, riferiscono concordemente che minori inseriti in contesti settari abusanti subiscono sovente la sistematica violazione di tutti i loro diritti fondamentali (Paul Martin, Michael D. Langone e Gary Eisenberg, Markowits e Halperin, Susan Landa, Stephen A. Kent e Doni Whitsett, Singer e Lalich, etc. ), così come la recente ricerca di Jill Mytton pubblicata dalla The British Psycological Society (1), ha rilevato che bambini nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio presenteranno significativi problemi di natura psicologica e psico-sociale non solo dopo l’uscita dal gruppo ma anche in età adulta. Inoltre, sulla base dei risultati dell’accurato studio condotto dall’Università di Toronto (2), i bambini vittime di realtà coercitive presenteranno tempi di remissione prolungati delle sindromi depressive, rispetto coloro che non hanno subito tale tipo di traumi. Per quanto di conoscenza, è inoltre in corso un altro importante progetto di ricerca approvato dalla  Human Subjects in Research Committee at California State University,  titolato “On Our Own: How Children of Cults Manage to Survive in the ‘Outside’ World” a cura della dott.ssa Jania Lalich, riconosciuta esperta internazionale di culti e gruppi estremisti.

    Nella nostra attività sul campo siamo quotidianamente a contatto con persone vittime di organizzazioni totalitarie e dinamiche relazionali manipolative, nonché con individui nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio che hanno sperimentato abusi e violenze non di rado raccapriccianti. D’altra parte le stesse cronache giudiziarie ci informano di casi agghiaccianti avvenuti nell’alveo di movimenti cultistici abusanti. Un esempio balzato alle cronache internazionali è quello del gruppo omicida denominato Le Bestie di Satana, i cui adepti si sono macchiati del macabro assassinio di alcuni giovani, anche affiliati alla stessa organizzazione, tra cui il minore Fabio Tollis (3)

    Nello stesso momento in cui redigiamo questa lettera, è in corso un procedimento penale contro il fondatore della comunità il Forteto, Rodolfo Fiesoli più altri, accusati di maltrattamenti e abusi sessuali su minori. Il Forteto è una comunità di affido minori, ma, come  inequivocabilmente evidenziato nella recente e corposa indagine svolta dalla Commissione d’inchiesta della Regione Toscana (4), si caratterizzava come una vera e propria setta abusante. Il fondatore, soprannominato “il Profeta”, ha potuto agire indisturbato per oltre quarant’anni nonostante già nel lontano 1976 l’uomo fosse stato arrestato su richiesta del giudice Carlo Casini che aveva aperto un procedimento per abusi sessuali avvenuti nella comunità. Negli anni ’80 alcune interrogazione consiliari e parlamentari ponevano già in luce l’azione di indebita influenza posta in essere verso i piccoli ospiti della comunità. Successivamente, nel 1985 la Corte di Appello di Firenze aveva emesso contro Fiesoli sentenza di condanna, -confermata in Cassazione-, a due anni di reclusione per maltrattamenti, atti di libidine violenta e corruzione di minorenne. (Sentenza che evidenziò, tra l’altro,  “l’istigazione da parte dei responsabili del Forteto alla rottura dei rapporti tra i bambini che erano loro affidati e i genitori biologici”, e l’istigazione a “una pratica diffusa di omosessualità”).  Ancora in data 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia al pagamento di una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali a seguito dell’affidamento alla comunità Forteto di due bambini. Nella sentenza (caso Scozzari e Giunta contro Italia – ricorso n. 39221/98 et 41963/98), la Corte ritenne opportuno commentare che suscitava serie riserve il fatto che persone condannate per maltrattamenti e abusi su minori potessero ancora svolgere un ruolo attivo nella comunità. Nel dicembre 2011 Rodolfo Fiesoli è stato infine nuovamente arrestato con l’accusa di maltrattamenti e abusi su bambini affidati al Forteto e il 4 ottobre 2013 si è aperto a Firenze il processo contro il leader di questa “comunità-setta” e altri 22 indagati.

    In Italia, a seguito di un’eccezione di incostituzionalità, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 96 dell’8 giugno 1981,  ha opportunamente cassato il reato di plagio dall’ordinamento giuridico penale perché in contrasto «con il principio di tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’articolo 25 della Costituzione ». La Corte Costituzionale ha pertanto sancito l’indeterminatezza della formulazione della fattispecie criminosa del reato di plagio <<adducendo essenzialmente l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico-razionali, l’intollerabile rischio di arbìtri dell’organo>>.

    A oltre trent’anni dall’abrogazione del reato di plagio è tuttavia sempre più avvertita, nella comunità sociale, l’esigenza di una protezione della personalità individuale dell’uomo e della sua integrità psico-fisica: in sintesi, la necessità di una tutela dell’identità di essere pensante, unico e irripetibile dell’individuo. Ciò vuol dire, in primis, proteggere l’essere umano, nel momento di formazione e sviluppo della sua personalità  da ingerenze “ossessive” e inoltre tutelarlo dai vari comportamenti che ne possano compromettere la sua integrità, quella della sua psiche oltre alla sua funzionalità sociale. Peraltro, tutte queste esigenze, oltre a trovare implicito riconoscimento negli artt. 2 e 3 della Costituzione, costituiscono il presupposto di base perché possano essere effettivamente fruiti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione garantisce e impone (*). Come del resto rilevato anche da insigni giuristi, dopo l’abrogazione del reato si è dunque venuto a creare un pericoloso vuoto di tutela della personalità nei riguardi delle dinamiche plagiarie, né le norme contemplate nel vigente codice penale, quali la circonvenzione di incapaci (art.643 c.p.) risultano di fatto applicabili a situazioni comportanti il condizionamento psicologico, comportamentale e fisiologico degli adepti di movimenti a carattere settario. (**) Lo stesso Segretariato Generale della presidenza della Repubblica -Ufficio Affari Giuridici e Relazioni costituzionali- (Protocollo SGPR 13/6/2007 0066076 P UAG),  ha così  riferito “..si condivide che l’abrogazione del reato di plagio per difetto di determinatezza abbia comportato un pericoloso vuoto normativo che avrebbe dovuto essere colmato da adeguate e sollecite iniziative legislative”.

    Una delle più importanti realtà associative italiane per la tutela dei minori, il Telefono Azzurro, che dal 2003 gestisce per conto del Ministero delle Comunicazioni, Ministero per le Pari Opportunità e Ministero del Lavoro, il Servizio emergenza infanzia, già nel suo 5° Rapporto Nazionale sulla Condizione dei Minori e degli Adolescenti (2005), realizzato con Eurispes, (prestigioso istituto italiano che opera nel campo della ricerca), rilevava che “Il coinvolgimento di minori nelle sette è fenomeno alquanto complesso e difficile da descrivere: per questo non va trascurato, poiché, anche se in modo poco visibile, i minori vi sono coinvolti sia come vittime (attraverso abusi psicologici e sessuali), sia come autori di reato (con l’uso di alcol e droghe fino a forme estreme di crimine). L’abuso sessuale sui minori è una realtà tangibile, come denunciano i numeri forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale “

    Altresì nel 9° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (5) pubblicato nel 2009, i relatori del documento hanno drammaticamente sottolineato come “i bambini vittime delle sette sono bambini che “non esistono”, vittime dimenticate, ignorate e perfino negate”, e altresì constatato che “ i bambini che sono riusciti ad uscire da sette nelle quali hanno subìto abusi e violenze possono avere livelli di sviluppo fisico, psicologico, relazionale, emotivo, cognitivo e comportamentale che si discostano molto dalla norma: sembrano più piccoli di quello che effettivamente sono per ciò che concerne le capacità decisionali, di giudizio, la memoria e il linguaggio. Innumerevoli sono le conseguenze cui un bambino vittima di queste sette può andare incontro, a vari livelli: fisico, cognitivo, emotivo, relazionale, di costruzione della propria identità..”

    Nel marzo 2006  veniva discussa e approvata dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia, una importante relazione realizzata in forma di bozza dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza per conto dello stesso Osservatorio nazionale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali titolata “Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”. Nell’ampio capitolo dedicato alla situazione dei minori coinvolti nelle cosiddette “sette”, si evidenziava, da un lato, come il fenomeno fosse  presente in larga misura nel nostro paese e le gravi implicazioni per gli stessi minori, dall’altro, come occorresse pervenire all’attuazione di adeguate politiche preventive informative a fattiva tutela dei bambini. Nel testo si sottolineava inoltre come dopo la diffusione del  Rapporto denominato “Sette Religiose e nuovi movimenti magici in Italia” predisposto dal Comitato esecutivo dei servizi di informazione di sicurezza del Ministero dell’Interno nel febbraio 1998, si fossero “moltiplicate le iniziative a “difesa” dei nuovi culti, i quali, con intraprendente aggressività hanno iniziato una controffensiva in nome delle libertà religiose… Oltre alla strategia di difesa palese, alcuni culti hanno messo in atto tattiche per rendere più rigorosi i segreti nei vari circuiti di iniziazione e mentre svolgono campagne pubbliche a favore della libertà religiosa sulla stampa e in TV, nei circoli interni “privati” degli iniziati, i giuramenti di segretezza e gli obblighi al silenzio si fanno più pressanti” e come analoghe “reazioni si ebbero anche in seguito alla pubblicazione nel 1999 del rapporto in materia di sette predisposto dal Consiglio d’Europa” (6)

    Inoltre secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dal dott. Luca Bernardo, (direttore dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e all’epoca presidente della Commissione bullismo del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università), ben 240mila minori e adolescenti sarebbero entrati in contatto, solo in quell’anno, con  “sette” e gruppi legati al satanismo (7).

    In una recente intervista rilasciata al noto periodico italiano Panorama, la stessa dott.ssa Maria Carla Bocchino, I° dirigente Responsabile Divisione Analisi dello Sco, Servizio Centrale Operativo, della Polizia di Stato, ha riferito del preoccupante aumento nel nostro paese, di giovani attirati, in particolare attraverso la rete web, da gruppi di satanismo acido; dati che trovano peraltro conferma anche dall’attività di Polizia Postale. La fascia di rischio individuata tra i nuovi “simpatizzanti” risulta quella compresa  tra i 12 e 22 anni. (8)

    Ciò nonostante, come riferito dal deputato Rudy Salles, purtroppo solo alcuni Stati membri risultano aver recepito, a oggi, le indicazioni contenute nelle molteplici Raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sul fenomeno settario e in particolare quelle previste nella Raccomandazione n.1412 (1999), e con amarezza dobbiamo confermare che anche il nostro Paese non ha purtroppo adottato misure volte, in particolare, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e dei bambini inseriti in movimenti a carattere settario.

    In Italia non sono mai state attivate commissioni parlamentari aventi a oggetto i minori vittime di derive settarie, ma unicamente una Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette sette (9),  purtroppo non pervenuta a conclusione. Proprio l’audizione tenutasi presso l’Aula della 2a Commissione permanente Giustizia del Senato, di una giovane che aveva fatto parte da bambina, insieme alla madre e alla sorella anch’ella minore, di un piccolo gruppo sincretico a carattere settario capeggiato da una leader carismatica, ha indubitabilmente costituito il momento più intenso e drammatico dell’indagine svolta dalla commissione parlamentare. Nel caso accennato,  la Corte di Cassazione VI Sezione penale (10),  aveva evidenziato che “la sentenza di secondo grado ha ricostruito i fatti di causa ed evidenziato la condotta antigiuridica tenuta per un lungo periodo di tempo (circa tre anni) dell’imputata nei confronti delle parti lese (fra le quali, due minorenni), attraverso la forzata imposizione del cibo nei confronti di una minore, anche mediante un atto di violenza fisica, quale la chiusura del naso, nonostante l’evidente intolleranza alla sua assunzione, la costrizione a mangiare di nuovo quanto da lai veniva vomitato, i continui risvegli notturni o l’assoluto impedimento al riposo per partecipare a rituali salvifici, il condizionamento delle più elementari manifestazioni di vita, nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza alle sue direttive”

    Sconvolgenti vicende, analoghe a quelle descritte, ovvero inerenti il coinvolgimento di soggetti minori in gruppi od organizzazioni a carattere settario, sono state richiamate  nell’Atto di Sindacato Ispettivo  n. 4-08890  seduta n. 855 del 18 dicembre 2012, (16° Legislatura),  presentato dalle senatrici Gallone e Allegrini. Tuttavia l’interrogazione in questione è rimasta lettera morta (11)

    Al momento  non sono state fornite risposte da parte dei dicasteri interpellati neanche alle nuove interrogazioni presentate da altri parlamentari italiani che più volte hanno inteso sollecitare i nostri governanti alla dovuta attenzione verso il fenomeno in oggetto, osservando inoltre, come si legge nei testi degli atti di sindacato ispettivo in questione (12 e 13), che unicamente le associazioni di volontariato e i centri di informazione e ricerca attivi sul territorio nazionale svolgono “una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie e in tal senso realizzano un’azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell’azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, della criminologia e della giurisprudenza”.

    Per di più, come si evince dal seguente estratto dai medesimi testi, è in corso “una pressante e reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno sociale, screditano sistematicamente con argomentazioni tendenziose e palesemente mendaci i rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell’ordine e delle istituzioni impegnati in questo specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti “;

    Non è nostro intento entrare nel merito di considerazioni inerenti le varie missive di critica al Rapporto del deputato Rudy Salles, inoltrate alla vostra attenzione e di cui apprendiamo dalla rete internet, consapevoli che le opportune valutazioni competono esclusivamente ai destinatari, tuttavia, in riferimento a quanto si può leggere nella lettera della studiosa italiana dott.ssa Raffaella Di Marzio, che, nello specifico, riferisce di  fenomeni di discriminazione che si verificherebbero da un trentennio nel nostro paese nei confronti delle  minoranze religiose e/o spirituali e verso i bambini appartenenti a tali minoranze, non possiamo certamente esimerci dall’evidenziare che si tratta di asserzioni prive di qualunque fondamento e riscontro oggettivo. Nessun rapporto nazionale né europeo così come lo stesso rapporto americano sulla libertà religiosa, hanno mai denunciato l’esistenza di atti discriminatori verificatisi in Italia nei confronti delle minoranze religiose e/o spirituali e dei minori appartenenti a gruppi minoritari; sono stati invero segnalati rari episodi di intolleranza in particolare nei confronti di fedeli affiliati a confessioni maggioritarie. La promozione e la tutela degli appartenenti a minoranze religiose e spirituali e la difesa della libertà religiosa e di culto costituiscono, per contro, una delle grandi priorità della politica interna ed estera italiana. Sostenere pubblicamente fatti del tutto infondati non solo sconcerta gli scriventi ma può ingenerare, a livello di pubblica opinione, perniciosi allarmismi.

    Crediamo che le preoccupate parole di uno dei massimi esperti mondiali del fenomeno, il dott. Michael Langone, Direttore Esecutivo dell’International Cultic Studies Association (ICSA), possano riassumere la grave situazione in cui si trovano tanti bambini vittime di gruppi ad alto rischio “L’Indagine in questo campo è stata talora sconvolgente. Gli abusi cui i bambini sono stati sottoposti possono essere orrendi … E la mancanza di preoccupazione e di azione rispetto a questo problema è vergognoso” (14)

    Certi di interpretare, anche e soprattutto, il sentire di coloro che con la nostra attività siamo impegnati ad assistere e tutelare, auspichiamo che il lavoro encomiabile svolto dal relatore Rudy Salles in tema di protezione dei minori dagli eccessi delle derive settarie, trovi favorevole accoglimento affinché ogni individuo possa concretamente godere del diritto di esistere come bambino e di crescere come uomo libero.

    Con rispetto,

    FA.VI.S.  Associazione Familiari delle vittime delle sette, Onlus – Rimini

    Maurizio ALESSANDRINI, Presidente

    Ce.SAP Centro Studi sugli Abusi psicologici, Onlus – Noci (BA)

    D.ssa Lorita TINELLI, Presidente

    Osservatorio sui diritti dei Minori – Milano

    Dr. Antonio MARZIALE, Presidente

    O.N.A.P. Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici – Firenze

    D.ssa Patrizia SANTOVECCHI, Presidente

    Associazione Prometeo Onlus,  Lotta alla pedofilia e tutela infanzia violata – Bergamo

    Massimiliano FRASSI, Presidente

    Centro Studi Giù Le Mani Dai Bambini – San Benedetto del Tronto (AP)

    Aldo VERDECCHIA , Presidente

    Associazione SOS Antiplagio Novara

    Giovanni RISTUCCIA, Presidente

    Associazione Tutor onlus – Potenza

    Dino POTENZA, Presidente

    Associazione Arciragazzi Bologna – Prevenzione e tutela contro gli abusi sui minori -Prevenzione del disagio giovanile

    Serena FRASCAROLI, Presidente

    Gruppo Educhiamoci alla Pace – Bari

    Gianpaolo PETRUCCI, Presidente

    ANSFO Associazione Nazionale “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”  – Roma

    Massimo MARTINI, Presidente

    Associazione Genitori Separati per la Tutela dei minori – Città di Castello (PG)

    Prof. Ugo VALENTINI,  Presidente

    Prof. Giovanni PANUNZIO, idr, fondatore dell’Osservatorio Antiplagio – Cagliari

    Dr. Giampiero MARCATO, presidente Associazione Menti Libere di Nichelino (To)

    Prof.ssa  Anna Maria GIANNINI – Psicoterapeuta, ordinario al Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia –  Direttore dell’Osservatorio di Psicologa della Legalità e della Sicurezza  della Università  “La Sapienza” di  Roma.  Responsabile dei Corsi CEPOL (Accademia di Polizia Europea) per quanto riguarda i moduli Dealing with Victims of Crime.

    Prof.ssa Anna OLIVERIO FERRARIS, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo presso Università degli Studi La Sapienza di Roma – Psicologa, psicoterapeuta, scrittrice – Già membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale di Bioetica. Direttore della rivista degli psicologi italiani “Psicologia Contemporanea”

    Dr. Prof. Alessandro MELUZZI,  medico chirurgo, specialista in psichiatra. Psicologo, psicoterapeuta – Torino. Docente Incaricato di Psichiatria – Università Cattolica Sacro Cuore di Roma sede di Moncrivello (VC). Professore a Contratto in Genetica del Comportamento Umano Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Università di Siena

    Prof. Alberto FORTI, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, Neurologia e Medicina Interna.

    Docente alla Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”

    Prof. Francesco BRUNO – Criminologo, docente di Pedagogia Speciale, Dipartimento di Lingue straniere e Scienza dell’Educazione – Università della Calabria

    Prof. Natale FUSARO – Specialista in Diritto Penale e Criminologia – esperto nella Formazione Post-Univeritaria presso l’Università degli Studi La Sapienza –  Roma

    Gen. B. dei Carabinieri  Avv. Ernesto DI SERIO, docente di “Criminologia” presso l’ Università Internazionale Scienze Sociali – Roma

    Prof. Vincenzo MASTRONARDI, psichiatra – Titolare della Cattedra di Psicopatologia forense e Direttore dell’Osservatorio dei comportamenti e della devianza Facoltà di Medicina e Odontoiatria -Università La Sapienza di Roma

    Prof.ssa Simonetta Costanzo –  Criminologa, psicoanalista, psicologa. Ricercatore e Docente di Psicopedagogia all’Università degli Studi della Calabria (Unical)

    Prof. Nunzio di NUNNO, medico legale, docente di Criminologia presso l’Università del Salento

    Prof. Matteo VILLANOVA, titolare di Neuropsichiatria infantile, Criminologia , Medicina preventiva e psicopatologia forense – Presidente di “OLTREE” Osservatorio Laboratorio Tutela e Rispetto Emozionale dell’Età Evolutiva dell’ Università ROMA 3 Roma – Didatta nazionale Centro Italiano Ipnosi Clinica sperimentale di Torino

    Dr. Luigi CORVAGLIA, dirigente psicologo presso il DDP ASL Bari, saggista, cultore d.m. di Criminologia e Psichiatria presso l’Università del Salento – Lecce

    Prof. Roberto MONGARDINI, docente di “Principi filosofici dei diritti umani” Facoltà di Giurisprudenza – Università telematica “Niccolò Cusano” di Roma;   Docente di “Diritti umani” in Master 2° liv

    Dr.ssa Beatrice UGOLINI, Criminologa – Bologna

    Dr. Giorgio GAGLIARDI, medico psicoterapeuta – Como

    Dr. Armando DE VINCENTIIS,  Psicologo e Psicoterapeuta –  consulente CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) e coordinatore del Gruppo Cicap Puglia

    Dr.ssa Alessandra LUMACHELLI  Presidente di  ETTAsos,  collaboratrice della FONDAZIONE MOVIMENTO BAMBINO onlus

    U.P.R.C. Unità Prevenzione Rischio Criminologico – Roma

    Dott.ssa Imma GIULIANI, Responsabile Nazionale

    Sindacato Autonomo della Polizia di Stato SAP – Roma

    Gianni TONELLI, Presidente

    Dr.ssa Barbara DE SERIO co-responsabile Laboratorio di Studi e Ricerche per l’Infanzia

    presso l’Università di Foggia

    Dr.ssa Olimpia QUATTROMINI, psicologa clinica, dello sviluppo e delle relazioni, Human Resources, esperta in Criminologia generale, minorile e penitenziaria, presidente Associazione Malattie Rare Alta Murgia

    Dr. Sergio CARUSO, Psicopedagogista, Criminologo Clinico esperto in minori profiling e prevenzione – Cosenza

    Dr.ssa Sonia MELGIOVANNI, Psicologa, Specialista in Psicologia Clinica e  Psicoterapia Psicoanalitica, PhD in Psicologia Clinica – Bari

    Dott. Paolo POZZETTI, Psicologo clinico, specialista in Disturbi della condotta e dell’umore – Ordine Lazio

    Dr.ssa Mary GROSSI, Psicologa e psicoterapeuta – Fermo (FM)

    Dr. Fabio NESTOLA, Presidente della Fe.N.Bi. (Federazione Italiana per la Bigenitorialità), ricercatore, studioso di separazioni e minori contesi, curatore del Centro Studi per la Fe.N.Bi

    Dr.ssa Lillia D’OTTAVI, Farmacista, ex Consigliere Regione Lazio

    Sen. Avv. Antonino CARUSO, Presidente della Commissione Giustizia del Senato Italiano dal 2001 al 2006  nella XIV Legislatura

    Avv. Giselda CIANCIOLA,  dottore di ricerca in Criminologia devianza e mutamento sociale, autrice del libro  “I reati contro le donne e i minori” ( Giuffrè ed.)

    Avv. Vincenzo GALLO del Foro di Sala Consilina (SA)

    (legale della famiglia di Chiara Marino, la giovane assassinata dalle Bestie di Satana)

    Avv. Tania RIZZO penalista, Coordinatore A.I.G.A. Regione Puglia

    e Presidente di “La.P.E.C. e Giusto Processo” sezione territoriale di Lecce

    Avv. Nicola PILEGGI del Foro di Brindisi

    Avv. Carla RUFINI del Foro di Roma

    Avv. Eloisa MINOLFI del Foro di Milano

    Avv. Lia STAROPOLI del  Foro di Vibo Valentia

    Avv. Marco MARZARI del Foro di Milano

    Avv. Lorenzo IACOBBI del Foro di Taranto

    Dr.ssa Claudia VINCENZI – autrice del libro “Plagiata” (Mondadori  ed.)

    Dr.ssa Rossana PESSIONE, giornalista professionale, scrittrice, Direttore responsabile dell’agenzia stampa Omnia Group

    Ivano GAIONI, scrittore, autore del libro “Ladri di Anime” (abusi sui minori)

    —-

    POSTILLA del 3 Aprile 2014

    I promotori della lettera per la Presidente e il Segretario Generale dell’APCE, chiedono cortesemente di voler considerare  inseriti tra i firmatari del documento i seguenti nominativi:

    Associazione Nazionale  ConDivisa Sicurezza e Giustizia

    On. Tiziano ARLOTTI,  Deputato XVII Legislatura Camera dei Deputati

    —-

    References:

    1)                  The British Psycological Society http://www.bps.org.uk/news/children-cults-face-later-problems

    2)                  “Bouncing back: remission from depression in a 12-year panel study of a representative  Canadian community sample” Esme Fuller-Thomson, Marla Battiston, Tahany M. Gadalla, Sarah Brennenstuhl http://link.springer.com/article/10.1007/s00127-013-0814-8

    3)                  BESTIE DI SATANA. SENTENZA CORTE D’APPELLO

    http://www.scribd.com/doc/82108848/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-1

    http://www.scribd.com/doc/82109068/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-2

    http://www.scribd.com/doc/82109249/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-3

    4)                  RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA SULL’AFFIDO MINORI ALLA LUCE DELLA VICENDA FORTETO. SECONDA PARTE DA PAG. 11

    http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/9/CM28/evidenze/evi214.pdf

    5)                  9° RAPPORTO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (Telefono  Azzurro ed EURISPES)http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/osservatorioprova/images/altrepubb/rapporto_nazionale_infanzia_adolescenza.pdf

    6)                  RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA

    7)                  Articolo giornalistico tratto dal quotidiano nazionale IL GIORNO

    http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2011/11/20/622927-allarme_satanismo.shtml

    8)                  Articolo giornalistico con intervista alla dott.ssa Maria Carla Bocchino 

    9)                  SENATO DELLA REPUBBLICA. Audizioni in seno all’ INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLA MANIPOLAZIONE MENTALE DEI SOGGETTI DEBOLI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FENOMENO DELLE COSIDDETTE “SETTE”

    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/284768.pdf

    10)               Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale 25701/12 Sentenza n. 631 Registro Generale n. 33260/ 2011  http://www.favis.org/favis2/images/valmaggi%20sentenza%20cassazione

    11)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08890

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=695872

    12)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 17 Atto n. 4-01758 26 febbraio 2014 ;  SENATE OF THE  ITALIAN REPUBLIC Legislature 17 Judicial Inspection Act n. 4-01758 published on 26th February 2014, assembly n.198 ;   SENAT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Légisature 17me Acte de Sindacat Inspectif n . 4-01758   publiqué le 26 Février 2014 dans la  réunion n. 198

    https://favisonlus.wordpress.com/2014/03/09/fenomeno-settario-legislatura-17-atto-di-sindacato-ispettivo-n-4-01758/

    13)               SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-08835

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=691624

    SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n.4-00374 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=70375

    14)              CHILDREN AND CULTS excerpt from Recovery From Cults Help for Victims of Psychological and    Spiritual Abuse. Edited by Michael D. Langone.  W. W. Norton, NY 

    NOTA (*)   Brano liberamente tratto da GNOSIS, rivista ufficiale dei Servizi di intelligence italiani

    NOTA (**) Relazione documentale di Antonio Pagliaro (Professore emerito di Diritto Penale dell’Università di  Palermo) depositata presso la 2a Commissione permanente  Giustizia del Senato,  in seno all’Indagine conoscitiva   sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “sette” (anni 2011-2012) http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/569%20professor%20Pagliaro.pdf

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Parroco accusato di molestie, se condannato sarà la Curia a pagare i danni

    Parroco accusato di molestie, se condannato sarà la Curia a pagare i danni

    Lunedì 08 Ottobre 2012 16:22

    LECCE – La Curia di Nardò dovrà risarcire eventuali danni che saranno liquidati a un giovane cittadino marocchino che ha accusato il parroco Don Quintino De Lorenzis di averlo molestato. Lo ha deciso il Tribunale di Lecce (presieduto da Stefano Sernia), accogliendo la richiesta della parte civile, costituita in giudizio tramite l’avvocato Salvatore Centonze, e rigettando invece quella del legale dell’imputato, Marcello Maruccio, che aveva chiesto di tenere la Curia fuori dal processo.

    Sarà dunque il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Domenico Caliandro, a dover risarcire i danni in caso di condanna del prelato, imputato di violenza sessuale.

    Il processo è scaturito da una denuncia di un marocchino di 28 anni che ha accusato Don Quintino di avere abusato di lui nell’ottobre 2011, approfittando del suo stato di indigenza e dell’aiuto materiale che poteva fornirgli. Lo stesso giovane ha formulato in giudizio una richiesta di risarcimento danni pari a 20mila euro. La prossima udienza è fissata per il 20 novembre

    Parroco accusato di molestie se condannato, pagherà la curia

    Il tribunale di Lecce ha accolto la richiesta della parte civile: ad accusare il prete di violenza sessuale è un giovane marocchino

    Parroco accusato di molestie se condannato, pagherà la curia
    LECCE – La Curia di Nardò dovrà risarcire eventuali danni che saranno liquidati a un giovane cittadino marocchino che ha accusato il parroco, don Quintino De Lorenzis di averlo molestato. Lo ha deciso il Tribunale di Lecce (presieduto da Stefano Sernia), accogliendo la richiesta della parte civile, costituita in giudizio tramite l’avvocato Salvatore Centonze, e rigettando invece quella del legale dell’imputato, Marcello Maruccio, che aveva chiesto di tenere la curia fuori dal processo.
    Sarà dunque il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Domenico Caliandro, a dover risarcire i danni in caso di condanna del prelato, imputato di violenza sessuale.

    Il processo è scaturito da una denuncia di un marocchino di 28 anni che ha accusato Don Quintino di avere abusato di lui nell’ottobre 2011, approfittando del suo stato di indigenza e dell’aiuto materiale che poteva fornirgli. Lo stesso giovane ha formulato in giudizio una richiesta di risarcimento danni pari a 20.000 euro. La prossima udienza è fissata per il 20 novembre.

    http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/10/08/news/parroco_accusato_di_molestie_se_condannato_pagher_la_curia-44130203/

    Violenze del parroco? Il vescovo citato per responsabilità civile
    La diocesi di Nardò-Gallipoli, attraverso il suo massimo rappresentante, monsignor Domenico Caliandro, entra in un processo. Al vaglio le presunte violenze di don Quintino De Lorenzis ai danni di un marocchino, che sporse denuncia
    di A.M. – 8 ottobre 2012

    LECCE – Per la prima volta la Curia, nella fattispecie la diocesi di Nardò-Gallipoli, e attraverso il massimo rappresentante di quest’ultima, il vescovo Domenico Caliandro, entra in un processo come responsabile civile. Si tratta del processo che vede come imputato don Quintino De Lorenzis, 35enne originario di Casarano, ex parroco della parrocchia di San Gerardo Majella di Nardò, accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo marocchino di 28 anni.

    I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Lecce, infatti, hanno accolto la richiesta del legale della presunta vittima, l’avvocato Salvatore Centonze, di citare come responsabile civile la Curia di Nardò. Il 28enne, che si è costituito parte civile nel processo, ha chiesto un risarcimento di 20mila euro.

    Secondo la difesa al Curia sarebbe responsabile in virtù del rapporto lavorativo con il sacerdote, e quindi dei danni arrecati dal parroco nell’esercizio delle sue funzioni. Anche perché, come nel caso in questione, gli illeciti sarebbero stati commessi all’interno della parrocchia.

    La presunta vittima ha denunciato di aver subito gli abusi nella sacrestia. Lì dove il 28enne si sarebbe recato per chiedere aiuto, vista la situazione di grave indigenza nella quale verteva, una volta arrivato, da clandestino, nel Salento. E proprio quel parroco nel quale avrebbe visto il suo aiuto, si sarebbe invece trasformato nel suo aguzzino.

    DSCN0902-2E’ questo che il ragazzo di nazionalità marocchina ha riferito agli inquirenti, quando ha denunciato gli abusi sessuali ai suoi danni da parte del parroco 35enne. I fatti contestati sarebbero avvenuti lo scorso 15 ottobre. In particolare il ragazzo di origini marocchine sarebbe stato avvicinato dal sacerdote mentre era intento a vestirsi e avrebbe subito diversi e sempre più vigorosi tentativi di approccio sessuale.

    Nella denuncia la presunta vittima avrebbe fatto riferimento a fatti e luoghi ben circostanziati: il sacerdote gli avrebbe toccato in più occasioni i genitali. Una condotta che avrebbe determinato “a carico della vittima l’insorgere di una patologia psichica consistente in un profondo stato d’insicurezza, difficoltà nella vita di relazione e sessuale, ansia e depressione, tanto da far ricorso a terapie farmacologiche”. Il parroco, che è stato sospeso dalla Curia e rimosso dal suo incarico, è stato rinviato a giudizio al termine dell’udienza preliminare che si è tenuta a gennaio dinanzi al gup del Tribunale di Lecce Nicola Lariccia.

    http://nardo.lecceprima.it/violenze-del-parroco-il-vescovo-citato-per-responsabilita-civile.html