Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    L’Onu accusa: il Vaticano reputa l’abuso un’offesa a Dio e non un crimine contro degli esseri umani. C’è questa idea dietro le coperture garantite a migliaia di preti pedofili.

     Il durissimo atto accusa delle Nazioni Unite contro il Vaticano per la fallimentare gestione della pedofilia clericale non chiama direttamente in causa solo la politica adottata dalla Santa Sede e dalle chiese locali per tentare di prevenire e reprimere gli abusi. L’Onu infatti, nelle 16 pagine del rapporto preliminare reso pubblico oggi, punta direttamente il dito contro l’impostazione culturale che ha favorito la diffusione e l’espansione del fenomeno in tutto il pianeta nel corso di decenni. È questo il dato che rende se possibile ancor più eclatante un fatto di per sé storico che è quello di aver portato di fronte alla platea di Ginevra i rappresentanti della Chiesa cattolica e apostolica romana con l’obbligo di giustificare il mancato rispetto della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata dal Vaticano nel 1990 e in pratica mai attuata fino al 2013. Ma andiamo per ordine.

    Il rapporto è stato redatto dopo un’indagine con audizioni pubblichedi alti esponenti della Santa Sede avvenute lo scorso 16 gennaio 2014. L’interrogatorio era stato anticipato da un dossier di 25 pagine contenente le risposte scritte della diplomazia vaticana a una serie di domande poste dall’Onu nel luglio del 2013 in vista, appunto, dell’audizione. La Chiesa di Roma si è difesa come benissimo sa fare. Secondo la Santa Sede la campagna di “tolleranza zero” nei confronti dei preti pedofili annunciata da Benedetto XVI dopo la grande crisi del 2009-2010 e le scuse pronunciate da papa Ratzinger, ad esempio nella famosa lettera pastorale ai cattolici irlandesi, avrebbero portato i loro frutti nella lotta alla pedofilia. E la volontà di proseguire la sua opera espressa da papa Francesco mostrerebbero – sempre secondo la Santa Sede – l’intenzione di assumersi le responsabilità e voltar pagina, garantendo la massima trasparenza nella gestione di questi crimini.

    Ma, sebbene nel marzo 2013 papa Bergoglio, cioè il capo della Santa Sede, abbia detto chiaro e tondo che la soluzione dei crimini sessuali sia vitale per la credibilità della Chiesa, la stessa istituzione da lui presieduta otto mesi dopo si è rifiutata di fornire alcune fondamentali informazioni richieste dall’Onu, tra cui i nomi dei sacerdoti pedofili contenuti negli archivi della Congregazione per la dottrina della fede. Perché? Perché, dice la Santa Sede, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sono limitati solo alla piccola zona di terra nel centro di Roma, conosciuta come la Città del Vaticano, mentre gran parte delle questioni riguardano i casi di pedofilia clericale di competenza dei sistemi giudiziari dei Paesi in cui gli abusi hanno avuto luogo e ai quali si attengono le linee guida delle relative diocesi locali. E poco importa se queste regole “locali” si attengano pedissequamente al Codice di diritto canonico e a quelle introdotte a partire dal 2001 dagli ultimi tre pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I.

    Le motivazioni elencate dai gerarchi vaticani però evidentemente non hanno del tutto convinto i loro interlocutori: 18 esperti indipendenti di diritti umani. Le conclusioni del rapporto Onu sono inequivocabili: «Le politiche del Vaticano hanno permesso abusi su decine di migliaia di bambini e ragazzi» dice senza giri di parole l’organismo delle Nazioni Unite. E chiede «l’immediata rimozione» dei responsabili di quegli atti, i quali dovrebbero essere «consegnati» alle autorità civili, oltre all’apertura di tutti gli archivi sui pedofili e sugli uomini di chiesa che hanno coperto i loro crimini. Inoltre, raccomanda la creazione di un meccanismo che ad un alto livello abbia il mandato e la capacità di coordinare le normative a favore dei diritti dei bambini attraverso tutti i pontifici consilii, e le conferenze episcopali e le istituzioni religiose che sono sotto l’autorità della Santa Sede. Ma soprattutto, al punto 14, il Comitato raccomanda alla Santa Sede una completa revisione del suo assetto normativo, in particolare del Codice di diritto Canonico in modo di assicurare una completa aderenza alla Convenzione Onu per i diritti del fanciullo. Perché come il Comitato scrive a pagina 10, «gli abusi sessuali dei bambini non sono un “delitto contro la morale”» cioè un’offesa a Dio, «ma crimini» violenti contro delle persone.

    È questo il punto cardine della questione della denuncia, poiché in sostanza l’Onu chiama direttamente in causa un caposaldo dell’ideologia religiosa cattolica (nella fattispecie, il Sesto comandamento: “Non commettere atti impuri”) e dice tra le righe al Vaticano: difficile pensare di poter risolvere la questione della pedofilia clericale se prima non vi chiarite le idee su cosa sia; difficile pensare di poter prevenire e combattere questo crimine se, trattandosi di un’offesa a Dio, la sanzione consiste nel perdonare i responsabili e restituirli intonsi all’opera pastorale dopo che hanno fatto penitenza. Non a caso il rapporto condanna la pratica di trasferire i responsabili di abusi di parrocchia in parrocchia all’interno dello stesso Paese o anche in un altro, definendo tale prassi un tentativo di coprirne i crimini e di sottrarli alla giustizia. Una pratica, viene sottolineato, che «mette a rischio i bambini di molti Paesi, con decine di autori di abusi sessuali che sono ancora in contatto con i minori».

    Nonostante sia Benedetto XVI che papa Francesco abbiano ribadito più volte, a parole, che l’abuso è un crimine e che nei confronti dei preti pedofili vale la regola della “tolleranza zero”, evidentemente però il messaggio non è stato recepito all’interno della Santa Sede da loro stessi presieduta. Tant’è che nel comunicato ufficiale emesso dalla sala stampa dopo aver preso visione del Dossier Onu si legge: «Rincresce di vedere in alcuni punti delle Osservazioni un tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e dell’esercizio della libertà religiosa».
    Passato lo sgomento, vien da chiedersi che cosa potrà mai “insegnare” di così prezioso un’istituzione cui non viene da pensare nemmeno in questo contesto alla dignità delle vittime stuprate da sacerdoti rimessi in circolazione da vescovi zelanti, dopo aver recitato qualche Ave Maria.

    Federico Tulli

  • Pedofilia, per la Chiesa Usa un conto da 3 miliardi in 10 anni

    Pedofilia, per la Chiesa Usa un conto da 3 miliardi in 10 anni

     Lo rivela l’undicesimo rapporto annuale della Conferenza Episcopale americana: le spese comprendono patteggiamenti, terapia per le vittime e commissioni legali.

    sabato 5 aprile 2014 –
    Ammontano a circa 3 miliardi di dollari i costi sostenuti, tra il 2004 e il 2013, per fare fronte alle accuse di abusi sessuali fatte contro religiosi appartenenti alla Chiesa cattolica americana.

    Un conto che, per la precisione, ammonta a 2.744.876.843 dollari, comprensivi di patteggiamenti, terapia per vittime e commissioni legali.
    Lo rivela l’undicesimo rapporto annuale della Conferenza Episcopale americana sui progressi nell’attuazione del «Charter for the Protection of Children and Young People».

    Il rapporto 2013 è stato stilato da StoneBridge Business Partners, sulla base di dati raccolti in 127 diocesi fra il 1 luglio 2012 e il 30 giugno 2013. “La guarigione delle vittime e dei sopravvissuti di abusi resta la nostra priorità. Ci uniamo a Papa Francesco e al suo desiderio di una risposta della Chiesa pastorale e immediata”, ha detto l’arcivescovo Joseph E. Kurtz, presidente della United States Conference of Catholic Bishops.

    http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=56573&typeb=0&Pedofilia-per-la-Chiesa-Usa-un-conto-da-3-miliardi-in-10-anni – See more at:

  • Richiamato in servizio il grande insabbiatore maltese, ora promosso vescovo, mons. Scicluna

    Richiamato in servizio il grande insabbiatore maltese, ora promosso vescovo, mons. Scicluna

    Charles Scicluna, perché è stato richiamato in servizio lo 007 del Vaticano anti-pedofili

    05 – 04 – 2014Matteo Matzuzzi

    Ritorno al passato in Vaticano. Dopo un anno e mezzo di lontananza dai riflettori, torna sulla scena monsignor Charles Scicluna, per anni storico promotore di Giustizia alla Congregazione per la Dottrina della fede. Il prelato maltese è stato infatti nominato dalla Congregazione per i Vescovi capo dell’inchiesta chiamata a far luce sui “comportamenti inappropriati” del cardinale scozzese Keith O’Brien, accusato di abusi sessuali nei confronti di tre preti e di un ormai ex sacerdote che frequentavano il seminario di cui il porporato all’epoca era rettore. I fatti contestati risalgono a trent’anni fa.LO SCANDALO DEL CARDINALE O’BRIENLo scandalo era scoppiato poco più di un anno fa, nel bel mezzo del trambusto seguito alla storica rinuncia al Soglio petrino di Benedetto XVI. I quattro ex seminaristi avevano accusato O’Brien di averli molestati sessualmente durante le preghiere serali o comunque in altri momenti in cui si trovavano soli con l’allora rettore. Un ragazzo decise di abbandonare il seminario e chiedere consulenza psicologica. Inizialmente, il cardinale arcivescovo di St.Andrews aveva negato tutto, affidandosi a un legale per la tutela della sua reputazione. Intanto, però, l’affaireaveva già raggiunto il nunzio a Londra, mons. Mennini, che aveva provveduto immediatamente a informare la Santa Sede.COSTRETTO ALLE DIMISSIONI

    Nonostante i timori degli accusatori, dopo una rapida inchiesta il Vaticano adottò le prime decisioni: O’Brien fu sollecitato – in pratica costretto – a inviare la lettera di rinuncia alla guida della diocesi “per raggiunti limiti d’età”, benché al compimento dei canonici 75 anni mancasse quasi un mese. Una volta giunta la lettera a Roma, Benedetto XVI accettò immediatamente le dimissioni. Ma non fu l’unica decisione drammatica. Pur continuando a professarsi innocente e infangato da accuse inesistenti, il porporato – dopo un attimo di esitazione – annunciò che non avrebbe preso parte al Conclave. Il motivo? “Per non distrarre, attirando l’attenzione su di me”, commentò allora.

    “LA MIA CONDOTTA SESSUALE AL DI SOTTO DEGLI STANDARD A ME RICHIESTI”

    Ma il caso non era chiuso con il pensionamento e la rinuncia al Conclave. L’inchiesta della Santa Sede e della chiesa locale proseguiva, fino all’ammissione delle responsabilità da parte del cardinale: “In un primo momento, la natura non specifica e anonima delle accuse mi ha indotto a contestarle. Ora voglio cogliere questa opportunità per ammettere che ci sono stati dei momenti in cui la mia condotta sessuale è stata sotto gli standard a me richiesti in quanto prete, vescovo e cardinale. Chiedo scusa e domando il perdono a coloro che ho offeso, e chiedo scusa anche alla chiesa cattolica e al popolo di Scozia”.

    FRANCESCO LO ALLONTANA DALLA SCOZIA

    Una volta eletto Francesco, poi, l’iter sarebbe stato ancor di più velocizzato. Già dallo scorso maggio, d’intesa con il Papa – come recitava il comunicato ufficiale della Santa Sede –, il cardinale lasciava la Scozia “per alcuni mesi di rinnovamento spirituale, preghiera e penitenza”. Sostanzialmente, un esilio dal quale verosimilmente non sarebbe più tornato in Scozia.

    I DIECI ANNI DI SCICLUNA AL SANT’UFFIZIO

    E ora, a far luce su ogni particolare, arriva monsignor Scicluna. E’ stato lui, per dieci anni, a lavorare al fianco di Joseph Ratzinger prima e Benedetto XVI poi nella lotta senza esclusione di colpi alla piaga della pedofilia nella chiesa. Quando nel 2001 Giovanni Paolo II avocò alla Santa Sede ex Motu Proprio tutti i casi per gli abusi di chierici su minori, Scicluna fu scelto come promotore di giustizia alla Congregazione per la Dottrina della fede. Un incarico che avrebbe mantenuto fino al 2012. E’ grazie alla sua opera scrupolosa che si riuscì a fare luce sugli abusi del fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel, e su decine di altri casi sui quali per decenni era calato il silenzio.

    INTERPRETE DELLA TOLLERANZA ZERO

    Interprete della linea più dura, quella della tolleranza zero, aveva fatto discutere la sua decisione di promuovere leggi cosiddette emergenziali per combattere il fenomeno. Un comportamento, questo, che aveva creato anche qualche mal di pancia tra le mura vaticane. Dalla sua parte, però, c’era Ratzinger, che con lui condivideva la richiesta alle conferenze episcopali locali di applicare (dopo averle stilate) le linee guida contro gli abusi. Un principio caro anche al cardinale arcivescovo di Boston, Sean O’Malley, ora nel team anti-abusi creato ex novo da Papa Francesco.

    IL TRASFERIMENTO A SORPRESA A MALTA 

    Un lavoro, quello di Scicluna, interrotto nell’ottobre di due anni fa. Con una decisione a sorpresa, Benedetto XVI lo nominava vescovo ausiliare de La Valletta, senza neppure il diritto alla successione. Decisione sorpendente non tanto per la promozione del presule, quanto per la destinazione: non si pensava che Scicluna sarebbe uscito dalla curia. Qualcuno disse che Ratzinger l’aveva “parcheggiato” sull’isola per proteggerlo da chi – nei Sacri palazzi – non aspettava altro che il suo scalpo. E fu proprio Scicluna, in più di un’intervista successiva al suo trasferimento – a difendere la decisione del Papa oggi emerito. Ora, lentamente, il ritorno sulla scena. Ancora da vescovo ausiliare a Malta, ma con un richiamo al passato di detective.

    http://www.formiche.net/2014/04/05/richiamato-servizio-lo-007-del-vaticano-anti-pedofili/

  • Alto prelato nei guai. Indaga la Procura  IL CASO

    Alto prelato nei guai. Indaga la Procura IL CASO

    Potrebbe costare carissimo a monsignor Luca Lorusso – numero due della diplomazia vaticana in Italia – il suo sostegno alla denuncia sui presunti abusi sessuali di alcuni preti nei confronti di minorenni che sarebbero avvenuti nella parrocchia di San Bruno, alla Pisana; denuncia presentata ai carabinieri del Noe insieme all’ex sacerdote Patrizio Poggi, nella primavera del 2013. La procura infatti ha puntato la propria attenzione anche sul consigliere della nunziatura apostolica che controfirmò l’atto presentato da Poggi sostenendo che le accuse mosse dall’ex prete erano attendibili e fondate. Una nuova tegola quindi per monsignor Lorusso la cui vicenda, appena una manciata di giorni addietro, era stata ricordata da Papa Francesco durante il tradizionale incontro di inizio quaresima con i sacerdoti della diocesi di Roma. «Sono stato molto colpito e ho condiviso il dolore di alcuni di voi – ha detto a braccio il Santo Padre durante l’incontro nella sala Nervi – ma di tutto il presbiterio, per le accuse fatte contro un gruppo di voi; ho parlato con alcuni di voi che sono stati accusati e ho visto il dolore di queste ferite ingiuste, una pazzia, e voglio dire pubblicamente che io sono vicino al presbiterio, perché qui gli accusati non sono sette, otto o quindici, è tutto il presbiterio.

    Voglio chiedere scusa a voi, non tanto come vescovo vostro, ma come incaricato del servizio diplomatico, come papa, perché uno degli accusatori è del servizio diplomatico. Ma questo non è stato dimenticato, si studia il problema, perché questa persona sia allontanata. Si sta cercando la via, è un atto grave di ingiustizia e vi chiedo scusa per questo».

    E così, dopo la reprimenda di Bergoglio e il rinvio a giudizio per Poggi – già condannato a cinque anni di reclusione alla fine degli anni ‘90 per reati di natura sessuale su minori, e ridotto alla condizione laicale dopo un processo canonico in cui fu difeso dallo stesso Lorusso – anche il monsignore diplomatico potrebbe dover rispondere dell’accusa di calunnia. Una storia complicata quella legata alla denuncia di Poggi. L’ex sacerdote infatti, approfittando dell’amicizia nata su internet con un sottufficiale della polizia municipale, avvicinò il vigile di persona raccontandogli che in una chiesa in zona Pisana accadevano episodi di atti sessuali con minori. Una storia ben architettata quella di Poggi (che attualmente siede alla sbarra con l’accusa di calunnia aggravata e continuata nei confronti di una decina di persone) tanto che il vigile, dopo essersi confrontato con i propri superiori, suggerì all’ex sacerdote di presentare regolare denuncia ai carabinieri, visto che il corpo dei vigili non era attrezzato per un’indagine di quella portata. E fu lo stesso vigile ad accompagnare Poggi e Lorusso dai carabinieri del Noe, che avrebbero potuto verificare al meglio la fondatezza delle accuse (gravissime) mosse dall’ex prelato. Nell’udienza dei giorni scorsi, sul banco dei testimoni, sedeva il maresciallo del Noe La Macchia che ha raccontato ai giudici di quel giorno particolare: il maresciallo ha confermato di avere raccolto la denuncia di Poggi, raccontando che al momento della stesura dell’atto – correlato di foto – fu anche monsignor Lorusso a firmare la denuncia. Peccato però che quell’atto di accusa fu smascherato dalle indagini dei carabinieri come un piano calunnioso che prospettava circostanze non veritiere o, comunque, basate su mere dicerie. Secondo gli investigatori Poggi era animato da risentimento per motivazioni personali nei confronti di alcuni dei prelati da lui accusati di fruire di prestazioni sessuali omosessuali a pagamento con minorenni. Durante la fase di indagini era anche emerso che Patrizio Poggi aveva architettato a tavolino un piano per costruire false prove testimoniali (sempre riguardo ad abusi su minori commessi dalle persone da lui denunciate), in modo tale da suffragare ulteriormente le sue dichiarazioni; Poggi poi avrebbe cercato di influire su alcuni soggetti da lui citati come testimoni in modo che, convocati dagli inquirenti per essere sentiti come persone informate sui fatti, fornissero una versione coerente con il quadro descritto nella denuncia. Una storia ingarbugliata quella seguita dal procuratore aggiunto Monteleone a dal sostituto Albamonte; una storia che mischia un ex prete condannato per pedofilia, un pezzo grosso della nunziatura apostolica in Italia come Luca Lorusso che ha confermato le accuse di Poggi stesso, e una serie di parroci tirati in ballo con l’accusa (poi risultata falsa, ma pesantissima in un periodo in cui gli scandali sessuali sui preti pedofili abbondano) di avere allestito un supermarket del sesso in una parrocchia della periferia della Capitale.

    Vincenzo Imperitura

    http://www.iltempo.it/mobile/cronache/2014/04/03/alto-prelato-nei-guai-indaga-la-procura-1.1236477

  • #Preti pedofili;  siamo davvero al sicuro?

    #Preti pedofili; siamo davvero al sicuro?

     Alla luce degli ultimi avvenimenti ci sentiamo in dovere di denunciare quello che è di fatto accaduto con le “riforme” attuate da papa Francesco. Riforme che nelle dichiarazioni a mezzo stampa danno l’idea di essere positive, ma vedendo l’applicazione pratica di quelle norme, ovvero come giuridicamente vengono applicate esce una realtà parecchio diversa.

    Rete L’ABUSO dal 2009 si occupa quasi unicamente di pedofilia clericale. Attualmente conta in Italia diverse centinaia di iscritti/vittime, e segue diversi casi sparsi sul territorio. Abbiamo quindi una panoramica piuttosto completa, precisa e aggiornata di quella che oggi è l’effettiva situazione.

    Cercheremo di spiegare per prima cosa il perché secondo noi oggi, con le leggi canoniche e le direttive attuali, nel caso in cui un minore venga molestato in parrocchia, la possibilità che il crimine venga sistematicamente insabbiato o addirittura ignorato è oggi è maggiore del 90%.

    La finestra di tempo di cui parliamo comincia dal pontificato di Papa Francesco nel quadro giuridico e canonico attuale, con le leggi che lui stesso ha creato, partendo dall’ultimo atto, le linee guida divulgate dalla CEI pochi giorni fa.

    Valutazione:

    -La Conferenza Episcopale Italiana, non inserendo l’obbligo di denuncia per i vescovi e riconfermando di voler gestire internamente questi casi, conferma anche che l’obbiettivo principale da tutelare resta l’istituzione, il buon nome e l’immagine della chiesa.

    Ovvia conseguenza, la tutela dei minori affidati quotidianamente alle cure del clero viene messa per i motivi di cui sopra in secondo piano. D’altra parte quando mai è accaduto che uno scandalo di pedofilia non abbia compromesso l’immagine della chiesa?

    Il Presidente della CEI Angelo Bagnasco “rassicura” dicendo che il “non obbligo di denuncia” è per tutelare la privacy delle vittime. Conferma quindi che non vi sarà mai, da parte della chiesa, una denuncia all’autorità giudiziaria: sarebbe, infatti, un atto contraddittorio, perché toglierebbe qualunque senso logico alla norma inserita.

    -La decisione della CEI e le affermazioni del presidente Angelo Bagnasco, a detta di alcuni, sembrano contraddire le dichiarazioni e la linea mediatica, assunta pubblicamente da Papa Francesco. In realtà vedremo che non è proprio così.

    La CEI sta seguendo la linea avviata proprio da Papa Francesco lo scorso a Agosto, quando abilmente nascosta dietro una norma vaticana che avrebbe dovuto inasprire le pene per i preti pedofili, veniva inserita anche una norma che di fatto ha reso illegale la denuncia per tutti i membri del clero e anche per i laici. Questa volta le pene per i “traditori dell’omertà” si sono inasprite e vanno ben oltre la semplice scomunica. Rivelare o ricevere informazioni vaticane riservate è ora perseguibile con una pena fino a due anni di carcere.

    Come vedete in realtà tra la CEI e il Papa la posizione giuridica, cioè la legge che viene di fatto applicata, non il teatrino delle dichiarazioni a mezzo stampa, che peraltro non sono normativa, non sono molto lontane ma viaggiano praticamente parallele. In realtà il non obbligo di denuncia per i vescovi e la norma di papa Francesco sono di fatto “obbligo di non denuncia!”

    Potremmo più semplicemente dire che Francesco ha reso legge una norma che impedisce di rivelare informazioni vaticane riservate, la CEI l’ha semplicemente confermata ai vescovi italiani. La posizione della CEI è perfettamente coerente con la norma di Papa Francesco, l’anomalia sarebbe stata se la CEI, avesse inserito l’obbligo di denuncia!

    -Facciamo quindi un po’ di chiarezza e vediamo in due esempi cosa accade quando all’interno di un luogo dove la chiesa ha autorità si verifica un abuso su un minore?

    1 – Nel caso in cui il minore denunci di aver subito molestie al parroco o agli educatori, per loro scatta immediatamente la norma di cui sopra, la quale di fatto impedisce anche da parte delle persone informate la segnalazione del reato, sia alla famiglia della vittima che all’autorità giudiziaria. Non impedisce però la denuncia alle autorità ecclesiastiche, che la gestiranno a loro piacimento e che sempre secondo la stessa norma hanno comunque l’obbligo di segretezza, quindi non potranno denunciare all’autorità giudiziaria.

    2 – Nel caso invece sia una terza persona, estranea ai fatti venga a conoscenza di un abuso, anche se decide di non parlarne con nessuno, nemmeno con l’autorità ecclesiastica, viene comunque sottoposta al vincolo, che in quel caso, si attiverà nel momento in cui (per esempio) viene chiamato a testimoniare per quei fatti.

    Teniamo conto che questa norma si applica anche ai laici, a tutti coloro che operano nelle attività parrocchiali come doposcuola campo solare ecc. i quali si riferiscono direttamente al clero per quelle attività. Quindi sono pienamente vincolati alla norma dell’omertà.

    Le varie modifiche apportate da Papa Francesco in sostanza garantiscono tutt’altro che il regolare corso della giustizia civile, anzi nel concreto portano ad un’altissima probabilità che avvenga l’esatto opposto.

    Papa Francesco vuol far credere di realizzare una commissione vaticana che vigilerà e interverrà in favore delle vittime gestita dal Vaticano, la quale non dovrà rendere conto a nessuno tranne all’ organo di vigilanza che è sempre il Vaticano.

    A questo punto è doveroso ricordare anche che la chiesa in Italia sta parlando pubblicamente di provvedimenti in soccorso e a tutela delle potenziali vittime dal 2006, attraversando lo scandalo del 2009 e arrivando al 2014, senza mai avere mantenuto nulla di ciò che ha pubblicamente promesso e aggiungendo nel Febbraio 2014 una pesantissima relazione dell’ONU che imputa al Vaticano la responsabilità non solo di decine di migliaia di abusi, ma anche di aver attuato procedure volontarie ai fini di insabbiare i casi producendo così nuove vittime. A seguito della relazione l’ONU ha avanzato al Vaticano una serie di richieste legittime, in quanto sottoscrittore della convenzione ONU per i diritti e la tutela del fanciullo.

    In risposta il Vaticano si è rifiutato di adempiere a quelle richieste e si è difeso rilanciando all’ONU l’accusa di aver snaturato la Santa Sede e non solo: per il portavoce del papa padre Lombardi, le osservazioni del Comitato Onu sull’infanzia «interferiscono nelle posizioni dottrinali e morali della chiesa cattolica».

    Sembra che in Vaticano non condividano il fatto che i diritti umani non variano in base ai propri comodi o a seconda dell’esigenza. Vengono definiti inalienabili apposta!

    La situazione che denunciamo a nostro avviso è grave e notevolmente peggiorata nell’ultimo anno, al punto tale da ritenere pericoloso affidare minori alle cure clero, in quanto la possibilità di non venirne a conoscenza di quello che gli accade oggi non è così flebile. Visitando la sezione del nostro sito chiamata DIOCESI ITALIANE NON SICURE potrete farvi una panoramica di quella che è la reale situazione suddivisa per diocesi italiane. Non troverete le schede di  tutti i casi ma solo una parte, quelli che vanno dal 2005 a oggi, con un massimo di risultati per diocesi che al momento si limita a restituire 100 documenti per diocesi. Il panorama che emerge è inquietante.

    Con questo non vogliamo dire che tutti i preti siano pedofili, oggi però con la norma di papa Francesco possiamo dire che tutto l’ambiente che dipende dal Vaticano è obbligato all’omertà e al silenzio.

    Francesco Zanardi

  • Lettera aperta alla CEI: Basta protezione dei preti pedofili, altrimenti niente 8 per mille

    Lettera aperta alla CEI: Basta protezione dei preti pedofili, altrimenti niente 8 per mille

     di Massimo Marnetto
    la domanda che molti di noi credenti si fanno è chiara.
    Da che parte sta un vescovo davanti a un caso di pedofilia? Dalla parte del minore abusato o da quella del prete violentatore?
    La Chiesa Italiana  – tramite la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) che lei presiede – ha scelto di tutelare il prete violentatore. Dichiarando nelle “Linee Guida” che il vescovo non ha l’obbligo di denunciare alle autorità il violentatore, ma solo il “dovere morale di contribuire al bene comune”..
    Cioè non deve avviare un’inchiesta, ma se qualcuno la fa partire, può collaborare.
    Cardinale Bagnasco,
    come credenti siamo fortemente contrari a questo invito all’omertà clericale. Una scelta contro la “sete di giustizia” di tante vittime e dei loro familiari. Che reputiamo in netto contrasto con il Vangelo e l’intenzione di Papa Francesco di riportare trasparenza e giustizia sul tema, nominando una commissione, di cui fa parte Marie Collins, una donna abusata in tenera età da un prete.
    Se la Cei insisterà su questa posizione di deresponsabilizzazione e connivenza con i preti violentatori si porrà dalla parte opposta della giustizia. E noi non la seguiremo, invitando tutti coloro che sostengono le vittime di abusi e le loro famiglie a non versare l’ 8 per mille a favore della Chiesa Cattolica nella prossima dichiarazione dei redditi.
    Siamo in tanti, determinati e non lasceremo sole le vittime degli abusi.

    30 marzo 2014

  • Chiesa e pedofilia, Bagnasco: “Il no alle denunce? E’ per la privacy delle vittime”

    Chiesa e pedofilia, Bagnasco: “Il no alle denunce? E’ per la privacy delle vittime”

    Il presidente della Cei torna sul tema dopo le polemiche sul documento che negava l’obbligo, per i porporati, di denunciare i casi di abusi su minori a loro conoscenza. E la frattura con papa Bergoglio si allarga

    Il cardinale Angelo Bagnasco non ci sta a passare per colui che vuole coprire i casi di pedofilia. “Quello della Cei – ha affermato il porporato – non è un no alla denuncia alla magistratura civile, ma un’attenzione verso le vittime e risponde a ciò che i genitori ritengono meglio per il bene dei propri figli. Per noi l’obbligo morale è ben più forte dell’obbligo giuridico, e impegna la Chiesa a fare tutto il possibile per le vittime”. Così il presidente della Conferenza episcopale italiana ha replicato alle pesanti critiche al nuovo testo delle “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, pubblicato ieri, nel quale la Cei sostiene che i vescovi italiani non hanno l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di pedofilia, ma soltanto “il dovere morale di contribuire al bene comune”.

    Bagnasco dunque non accetta di apparire come l’oppositore della lotta alla pedofilia di Papa Francesco che tra i membri della neonata Commissione per la tutela dei minori ha nominato persino una vittima degli abusi, l’irlandese Marie Collins. E già da solo questo gesto di Bergoglio basterebbe a comprendere quanto sia abissale la distanza tra la Cei e il Papa sulla lotta alla pedofilia, al di là delle dichiarazioni di Bagnasco o della frase beffa sul “dovere morale” inserita nella nuova versione delle linee guida dopo la clamorosa bocciatura ricevuta dalla Congregazione per la dottrina della fede al testo precedente datato 2012. Anche qui la Conferenza episcopale italiana ha cercato di gettare fumo negli occhi parlando di “osservazioni e suggerimenti” dell’ex Sant’Uffizio e non di bocciatura.

    Per il presidente della Cei la mancanza per i presuli italiani dell’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di pedofilia deriva dal fatto che nel nostro Paese i vescovi non sono “pubblici ufficiali”. ”Questa questione – ha spiegato Bagnasco – rientra in un contesto più ampio in cui il punto fondamentale è la cooperazione con l’autorità giudiziaria”. “Il Vaticano – ha aggiunto il porporato – prescrive di rispettare le leggi nazionali e sappiamo che la legge italiana non riconosce questo dovere di denuncia. Ma ciò che è più importante – ha proseguito il presidente della Cei – è il rispetto delle vittime e dei loro familiari che non è detto vogliano presentare denuncia, per ragioni personali. Bisogna essere molto attenti affinché noi sacerdoti, noi vescovi non andiamo a mancare gravemente di rispetto alla privacy, alla discrezione alla riservatezza e anche ai drammi di eventuali vittime che non vogliano essere ‘messe in piazza’, brutalmente parlando. Questo – ha concluso Bagnasco – è un aspetto su cui dobbiamo riflettere. Noi pastori abbiamo molto riflettuto e questa ragione ci è parsa importantissima. A seconda di quello che può essere la posizione dei familiari delle vittime si può decidere nei casi concreti”.

    Le affermazioni del presidente della Conferenza episcopale italiana contraddicono completamente il magistero e i gesti a dir poco eloquenti sulla lotta alla pedofilia di Francesco, e prima ancora diBenedetto XVI che tra il 2011 e il 2012 ha “spretato” quattrocento sacerdoti accusati di abusi su minori. Poco più di un mese fa, infatti, la Santa Sede ha ridotto allo stato laicale un sacerdote accusato di pedofilia senza attendere la sentenza definitiva dello Stato italiano. E ciò che appare ancor più grave è che la posizione di Bagnasco sembra dar ragione al Comitato Onu sui diritti dell’infanzia che, due mesi fa, ha accusato il Vaticano di aver permesso decine di migliaia di abusi su minori e ha chiesto che vengano immediatamente rimossi e consegnati alle autorità civili tutti i preti pedofili.

    Ma a destare sconcerto è anche un altro passaggio del nuovo testo delle linee guida della Cei sulla pedofilia: “La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime”. Affermazioni che suonano come un magistero totalmente opposto a quello di Papa Francesco. Che Bagnasco ne abbia consapevolezza o no.

    Francesco Antonio Grana
    twitter: @FrancescoGrana

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/29/chiesa-e-pedofilia-bagnasco-no-alle-denunce-e-per-la-privacy-delle-vittime/930902/

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • Abusi, a cosa serve la Commissione di Bergoglio?

    Abusi, a cosa serve la Commissione di Bergoglio?

    Finché la Chiesa continuerà a considerare l’abuso un’offesa a dio è difficile credere a una svolta concreta nella sua presunta battaglia contro i sacerdoti pedofili.

    di Federico Tulli

    In Irlanda tra il 1995 e il 2011, nonostante le resistenze e le pressioni della Chiesa cattolica locale e della Santa Sede, diversi magistrati sono riusciti a indagare e a dimostrare abusi compiuti da oltre mille religiosi su almeno 30mila bambini e adolescenti. Sgominando un radicato sistema di potere, “laico” e clericale, che per oltre 50 anni era riuscito a coprire le violenze e a garantire l’impunità ai responsabili. Uno dei Report governativi, quello redatto nel 2009 dalla Commissione Ryan, recita nella prefazione: «La pedofilia è un fenomeno endemico alla Chiesa d’Irlanda». Nel 2011, dopo la conclusione dell’ultima inchiesta – denominata Rapporto Cloney – il primo ministro irlandese Enda Kenny è andato di fronte al suo Parlamento riunito in seduta comune a denunciare che «per la prima volta un rapporto sugli abusi sessuali del clero ha messo in luce un tentativo della Santa Sede di frustrare un’inchiesta in una repubblica democratica e sovrana, e questo – sottolineò Kenny – tre anni fa soltanto, non tre decenni fa». Difficile, se non impossibile scovare tra i nostri presidenti del Consiglio, dal 1948 a oggi, uno capace di compiere, all’occorrenza, un gesto del genere. Eppure, fare i conti con il passato, indagando sugli abusi insabbiati, si può. È anzi doveroso, anche in Italia, e non solo per una questione di giustizia per le vittime. L’intervento di una commissione d’inchiesta che agisce alla luce del sole, coordinata tra Stato e Chiesa, lancia innanzi tutto una chiaro messaggio ai pedofili: la parrocchia non è più luogo di caccia e il vescovo non è più un fidato protettore. In secondo luogo consente a chi non ha avuto ancora la forza di denunciare il proprio aguzzino, di non sentirsi più solo.

    Si potrebbe obiettare che in Italia non si è indagato perché non c’era nulla su cui indagare. In effetti c’è stato anche chi mi ha risposto in questo modo. È accaduto al simposio internazionale sulla pedofilia nel clero organizzato nel 2012 a Roma dalla Pontifica università gregoriana. Il titolo era un apparentemente efficace slogan: “Verso la guarigione e il rinnovamento”. Guarigione di chi e rinnovamento di cosa? Della Chiesa cattolica e apostolica romana «ferita al cuore» dagli abusi sui bambini. A fine lavori provai a chiedere al portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, se non ritenesse coerente – quanto meno con lo slogan del simposio – che la Conferenza episcopale italiana istituisse una commissione indipendente d’inchiesta per individuare e descrivere il contesto in cui sono avvenuti i numerosi casi che si contano anche nel nostro Paese, sgombrando così il campo dai dubbi relativi ad atteggiamenti ambigui di fronte alle denunce rimaste, per così dire, inascoltate da titolari di diocesi italiane. Posi la domanda a padre Lombardi anche perché quello italiano è l’unico capo dei vescovi al mondo scelto direttamente dal papa. E che quindi ha una concreta possibilità di incidere sulle decisioni della Cei da parte della Santa Sede. Ma secondo questa, come detto dal portavoce vaticano, “un caso Italia” non esiste.

    La realtà dei fatti su cui mi sono trovato a indagare nel mio primo libro sull’argomento, e sul prossimo in uscita tra un paio di mesi sempre per L’Asino d’oro edizioni, dice il contrario. E rivela l’esistenza di una scia di abusi che parte non da “ieri” ma dagli anni a ridosso della nascita del Regno d’Italia e prosegue fino a “oggi” senza soluzione di continuità. A titolo di esempio, basti citare, fermandoci ai tempi recenti, i casi di don Ruggero Conti a Roma, condannato nel 2013 in Appello a 14 anni e 2 mesi per violenza sessuale continuata ed aggravata compiuta tra il 1998 e il 2008 su sette bambini, del cui comportamento il suo vescovo Gino Reali era stato informato almeno dal 2006; oppure di don Seppia a Genova, con le denunce ignorate per quasi 20 anni dalla curia guidata per un certo periodo anche dal presidente della Cei monsignor Angelo Bagnasco; e dell’Istituto per sordomuti Provolo di Verona, dove dagli anni Cinquanta fino al 1984 si è consumata fin dentro le stanze dell’allora vescovo Giuseppe Carraro – oggi in odor di santità – un’agghiacciante vicenda criminale ai danni di oltre 40 giovanissimi ospiti, di cui ancora oggi troppo poco si parla nonostante l’ammissione di colpa da parte di tre sacerdoti avvenuta nel 2012. Due dei quali sono ancora al loro posto in quell’istituto.

    A parlare di «ferita al cuore» al Simposio della Gregoriana era stata Marie Collins. Cittadina della non più cattolicissima Irlanda – tra il 2005 e il 2011 nel pieno degli scandali pedofili, i fedeli sono crollati dal 67 al 49% della popolazione – la Collins è stata ora chiamata da papa Francesco a rappresentare le vittime di tutto il mondo nella Commissione vaticana per la tutela dei minori. Annunciata nel 2012 durante il Simposio, ri-annunciata a dicembre 2013 dalla Santa Sede e presentata al mondo come un chiaro segnale dei buoni propositi di Bergoglio proprio nei giorni in cui saliva la tensione per l’inchiesta realizzata dall’Onu e si concretizzavano le accuse delle Commissione per i diritti del fanciullo riguardo i sistematici insabbiamenti adottati negli ultimi 20 anni dai gerarchi vaticani, papi compresi, la Commissione nemmeno oggi prende il via. Quando entrerà a regime questo organismo, contribuirà «alla missione del Papa di rispondere alla sacra responsabilità di assicurare la sicurezza ai giovani». In che modo non è chiaro – considerando anche la scomposta reazione della Santa Sede nel febbraio scorso alle circostanziate accuse di reticenza, favoreggiamento, collaborazione e complicità con i criminali pedofili in tonaca in tutto il mondo mosse dall’Onu – ma il gran parlare che se ne fa è dovuto al fatto che “finalmente”, dopo 25 mesi, sono stati annunciati i nomi dei primi otto componenti. Il cui compito, come ha spiegato padre Lombardi, consiste nell’«elaborare la struttura finale della Commissione, precisandone scopo e responsabilità e proponendo i nomi di ulteriori candidati, in particolare da altri continenti e Paesi, che possono essere chiamati al servizio della Commissione».

    Al momento il gruppo degli otto è in maggioranza rappresentato da europei «per agevolare gli incontri», ha precisato il portavoce vaticano. Si tratta di quattro uomini e quattro donne. Oltre alla Collins c’è il cardinale Sean O’Malley, arcivescovo di Boston, la psichiatra francese Catherine Bonnet e la collega inglese Sheila Hollins, l’italiano Claudio Papale, docente di Diritto canonico alla Pontifica Università urbaniana, l’ex-ambasciatrice polacca Hanna Suchocka, il gesuita argentino padre Humberto Miguel Yanez SJ, direttore del dipartimento di Teologia morale della Pontificia Università gregoriana, e il gesuita tedesco padre Hans Zollner, vicerettore accademico e preside dell’Istituto di Psicologia della Gregoriana. «Nella certezza che la Chiesa deve svolgere un ruolo cruciale in questo campo, e guardando al futuro senza dimenticare il passato, la Commissione – osserva Lombardi – adotterà un approccio molteplice per promuovere la protezione dei minori, che comprenderà l’educazione per prevenire lo sfruttamento dei bambini, le procedure penali contro le offese ai minori, doveri e responsabilità civili e canoniche, lo sviluppo delle “migliori pratiche” che si sono individuate e sviluppate nella società nel suo insieme». Lombardi ha quindi sottolineato che l’iniziativa del papa prosegue l’impegno dei predecessori: Bergoglio con questo nuovo atto «mette in chiaro che la Chiesa deve tenere la protezione dei minori fra le sue priorità».

    L’auspicio di chi scrive, ma anche dell’Onu, è che il gesuita argentino si comporti invece esattamente all’opposto dei suoi ultimi due predecessori: il santo Wojtyla e l’emerito papa Ratzinger. Ma per far questo Bergoglio dovrebbe cambiare immediatamente il Codice di diritto canonico e il Catechismo laddove l’abuso viene ancora definito un delitto contro la morale, cioè un’offesa a dio, e non un crimine contro le vittime più indifese. Finché rimane questa convinzione, non è chiaro che genere di prevenzione la Chiesa pretenda di organizzare. E soprattutto, è logico pensare che in sede di giudizio i tribunali ecclesiastici e la Congregazione per la dottrina della fede continueranno a comportarsi di conseguenza, come sempre hanno fatto. Vale a dire, senza fare nulla di concreto nella stragrande maggioranza dei casi: “condanna” del “peccatore” a un periodo di penitenza in un luogo segreto, al termine del quale costui può tornare tranquillamente a esercitare a contatto con i bambini, senza che i loro genitori sappiano nulla.

    Poiché è impossibile anche solo ipotizzare che la Chiesa cattolica sia disposta a modificare parte di ciò che è alla base della propria cultura e della propria politica, nonostante sia assodato che si annidi in queste convinzioni la matrice della diffusione della pedofilia nelle parrocchie di tutto il mondo, l’auspicio è che almeno a qualcuno della Commissione venga in mente prima o poi di suggerire l’apertura di un’inchiesta seria e indipendente anche in Italia. Levando così dal cono d’ombra in cui è stato messo a forza per decenni un argomento che è molto più di un tabù. Al resto, si spera, penserà il senso civico e di giustizia della parte sana della nostra società.

  • Commissione antipedofilia, il Papa nomina anche una vittima di abusi

    Commissione antipedofilia, il Papa nomina anche una vittima di abusi

     Papa Francesco ha nominato gli otto primi componenti della Commissione per la tutela dei minori, istituita contro il fenomeno della pedofilia. Ne fanno parte quattro uomini e quattro donne, rappresentativi di vari Paesi, tra cui il cardinale Sean O’Malley e anche una vittima di abusi, l’irlandese Marie Collins. Dovranno, spiega il Vaticano, “preparare gli statuti della Commissione, i quali ne definiranno le competenze e le funzioni”.

    Gli altri componenti sono la francese Catherine Bonnet, studiosa di psicologia e psichiatria, l’inglese Sheila Hollins, docente di psichiatria, il giurista italiano Claudio Papale, l’ex primo ministro ed ex ambasciatrice polacca Hanna Suchocka, il gesuita argentino Humberto Miguel Yanez, che da lungo tempo conosce Bergoglio, e il gesuita tedesco Hans Zollner, studioso del fenomeno e decano della facoltà di psicologia dell’Università Gregoriana.

    “Il compito principale delle suddette persone – fa sapere un comunicato della sala stampa vaticana – sarà di preparare gli statuti della Commissione, i quali ne definiranno le competenze e le funzioni. La medesima Commissione verrà successivamente integrata da altri membri, scelti nelle varie aree geografiche del mondo”.