Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Abusi sessuali su minore: “Riaprire caso dopo i 14 anni”. In Tribunale le donne antiviolenza

    Abusi sessuali su minore: “Riaprire caso dopo i 14 anni”. In Tribunale le donne antiviolenza

    L’avvocato Giuseppe D’Urbano ha depositato una richiesta di riapertura del caso contro l’archiviazione del filone che riguarda gli abusi sessuali a carico di don Marino Genova nei confronti di Giada Vitale dopo i quattordici anni. Intanto oggi seconda udienza del processo riferito al periodo precedente ai 14 anni con l’escussione di otto testi della Procura. L’ex parroco di Portocannone era presente in aula. Ad esprimere solidarietà a Giada sono arrivate in pullman le donne del centro antiviolenza de L’Aquila che hanno accolto l’invito della ragazza ad essere presenti in Tribunale.

    Larino. Sono arrivate in autobus da L’Aquila per esprimere solidarietà a Giada Vitale, che oggi ha 21 anni e che quando era minorenne e soprattutto aveva meno di 14 anni venne abusata, secondo l’accusa e il suo racconto fatto anche in televisione, dall’ex parroco di Portocannone. Le donne del centro antiviolenza dell’associazione abruzzese hanno deciso così di offrire la loro solidarietà alla vittima, presente in aula per la seconda udienza nel Tribunale di Larino del nuovo processo a carico di don Marino Genova. Hanno atteso nell’atrio quasi cinque ore per esprimere vicinanza e affetto alla giovane.

    Il sacerdote è accusato di atti sessuali nei confronti di Giada Vitale, all’epoca dei fatti minorenne. Si tratta del secondo filone dell’inchiesta, divisa in due tronconi, quella riferita al periodo precedente ai 14 anni. In precedenza è stata archiviata la posizione dell’ex parroco relativa ai due anni successivi, quando Giada aveva tra 14 e 16 anni. Nel corso dell’udienza di oggi, terminata dopo le 20, sono stati ascoltati i testi della Procura. Si tratta, in particolare, della corista alla quale la ragazza di Portocannone si confidò all’epoca, di una maestra, di una psicologa, di un’amica di famiglia, degli organizzatori e artisti del concerto estivo e di un direttore di coro.

    A dare sostegno ed esprimere solidarietà a Giada l’associazione del centro antiviolenza de L’Aquila che ha accolto l’invito della stessa ragazza a presenziare l’udienza. Striscioni per sensibilizzare alla storia e parole di conforto e fiducia nella giustizia da parte delle donne, alcune delle quali hanno alle spalle storie di violenza e abusi: «Abbiamo accolto il suo invito – spiega la presidente, Giovanna Giannangeli – ci occupiamo di ogni situazione che possa riguardare situazioni di abuso e violenza nei confronti delle donne di ogni età».

    In aula presente anche don Marino, difeso dall’avvocato Ciro Intino: il sacerdote non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti; presente anche una troupe di Pomeriggio 5 e del programma Servizio Pubblico di Michele Santoro.

    Durante la scorsa udienza era stata sentita proprio la Vitale, interrogata dal Pubblico Ministero prima e dal suo legale po, e infine dal legale della controparte. In quell’occasione Giada aveva raccontato tutta la sua storia dall’inizio, rispondendo alle domande che via via le venivano poste: dai primi approcci, ai primi incontri, ai luoghi nei quali abitualmente – stando alle accuse – don Marino abusava di lei e alla descrizione dettagliata dell’atto sessuale.Corsi di somministrazione Dagli sms “amorosi” che il parroco le inviava sino alla confessione degli abusi fatta, dalla stessa Vitale, ad una corista che oggi era presente come teste.

    La storia di Giada Vitale e di don Marino Genova è finita anche su media nazionali. Il punto di svolta risale al 2013 quando, tredici mesi dopo lo strano abbandono della casa canonica di Portocannone dell’allora 58enne parroco, era emerso un particolare sconcertante con la denuncia della famiglia della ragazza per abusi sessuali. Tra l’autunno 2013 e la primavera 2014 il sacerdote era stato processato dalla Chiesa e sospeso “a divinis”, privato della possibilità di somministrare i sacramenti.

    L’udienza è stata aggiornata al 21 giugno. Intanto c’è un’altra novità processuale. L’avvocato Giuseppe D’Urbano ha depositato una richiesta di riapertura del caso contro l’archiviazione del filone che riguarda gli abusi sessuali a carico di don Marino Genova nei confronti di Giada Vitale dopo i quattordici anni.

    http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=24433

  • Speciale pedofilia – PEDOFILIA CLERICALE: IMPOSSIBILE TACERE

    di Raffaella Mauceri
    Allineandosi all’orientamento della stampa nazionale ed oltre, anche “Il Corriere delle Donne” spezza il silenzio sul devastante fenomeno della pedofilia clericale e mette in campo le sue specialiste. Quello che segue, infatti, è uno speciale a più voci che si conclude con un’intervista a Francesco Zanardi, fondatore della Rete L’Abuso.
    “La pedofilia nella Chiesa è opera del diavolo – dice Bergoglio – è una malattia diabolica… dobbiamo esserne convinti per curarla. I pedofili vanno capiti e perdonati”.
    Ma davanti al dato statistico che la pratica della pedofilia clericale è diffusa in tutto il mondo ed ha proporzioni spaventose, l’opinione pubblica è ormai profondamente indignata e non condivide queste affermazioni assolutorie, al contrario, le ritiene i soliti inflazionati escamotage per continuare a coprire i pedofili e aiutarli a sottrarsi alla giustizia.
    La chiesa cattolica si ritrova dunque come non mai, sotto il fuoco incrociato delle vittime che non sono più disposte a subire in silenzio, della stampa che sbatte i pedofili in prima pagina, dei tribunali che li processano, degli specialisti che smentiscono il presunto disturbo mentale, e perfino di una parte della stessa chiesa cattolica che, tramite i suoi studiosi/teologi/filosofi, prende le distanze dalla morbida e generica definizione di “atti impuri” riferita al gravissimo reato della pedofilia, e inchioda il Vaticano alle sue responsabilità.
    “La pedofilia – scrive Federico Tulli, giornalista e autore di “Chiesa e pedofilia, il caso italiano” – non è un vizio, la pedofilia non è un atto di lussuria, la pedofilia non è un peccato e tanto meno un delitto contro la morale o un’offesa alla castità come dice il Catechismo. La pedofilia è un crimine violentissimo contro persone inermi”. E cominciamo con l’avvocata Elena Salemi.
    La parola pedofilia, termine derivante dal tema greco παῖς (bambino) e φιλία (amicizia, affetto), indica un torbido interesse erotico di bambini e neonati. Per gli adolescenti si parla invece di pederastia. L’una e l’altra non sono certamente un male dei giorni nostri, al contrario sono nate con l’uomo. Si pensi che nell’antica Grecia, e in particolare ad Atene, le relazioni omosessuali con gli adolescenti facevano parte degli usi e costumi della società. In particolare Atene si distingueva per le norme sulla pederastia. Così come oggi molti padri incestuosi sostengono che “insegnano alle figlie come si fa”, analogamente gli ateniesi sostenevano che l’amore, anche fisico, che poteva legare un adulto a un giovinetto, favorisse la trasmissione del sapere e delle leggi della città nonché la saggezza del pederasta acquisita con l’età. Ciò che interessava del ragazzo, si diceva, non era la sessualità in sé, quanto la sua formazione e lo sviluppo della sua personalità, così che la pederastia non soltanto era accettata ma, addirittura, considerata una componente utile e plausibile del rapporto docente-discente.
    Oggi la pederastia è un tipo di rapporto estraneo alla nostra mentalità e si differenzia sia dall’omosessualità che dalla pedofilia così come noi le intendiamo, in quanto gli ateniesi di allora rivolgevano la loro attenzione soltanto ai ragazzi puberi, che, però, dovevano essere consenzienti.
    Il sesso con soggetti pre-puberi, (pedofilia), era punito con condanne severe, fino alla pena di morte.
    Tuttavia, in questo contesto culturale, crescere ad Atene significava spesso, anche per i più piccoli, essere esposti alle aggressioni dei maschi adulti tanto che il legislatore fu costretto a promulgare una legge che vietava agli insegnanti e agli allenatori di aprire aule e palestre prima dell’alba e che imponeva di chiuderle prima del tramonto onde evitare che si trovassero al buio con i loro piccoli alunni.  Ma in barba a tutte le misure di prevenzione, la pedofilia non ha mai smesso di essere praticata in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, centri religiosi, oratori, scuole d’infanzia, associazioni giovanili.
    Considerato inoltre che la pedofilia non implica necessariamente il contatto fisico col bambino e che può manifestarsi con atti di esibizionismo o mediante la riproduzione di materiale pedopornografico, ecc., la diffusione dei reati ad essa collegati è considerata elevatissima: addirittura dal 10 al 30% circa dei bambini subisce molestie sessuali entro i 18 anni. Pressoché superfluo aggiungere che le vittime più numerose sono le bambine che costituiscono ben l’88% del totale! E poiché dovunque la società è dominata dagli uomini, gli stati (governati fino a ieri interamente al maschile) hanno preso coscienza del problema sotto il profilo giuridico solo in tempi relativamente recenti. Si pensi che nel 1874, negli Stati Uniti, per proteggere una bambina dai maltrattamenti che subiva in famiglia, non si trovò alcun altro strumento che rivolgersi alla Società per la protezione degli animali. Solo nel 1924 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la dichiarazione dei diritti del bambino, i cui principi furono aggiornati nel 1959 per poi giungere nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ma sebbene, le femminucce siano sempre state le principali vittime di abusi sessuali, soltanto nel 1997 nasce finalmente la Carta dei diritti della bambina e della ragazza.
    Va detto che in Italia, il tema dell’abuso sessuale nei confronti dei minori, e della pedofilia on line, ha sempre suscitato particolare attenzione da parte del legislatore, tant’è che in poco più di un decennio sono stati emanati diversi provvedimenti normativi.
    La legge 15 febbraio 1996 n. 66, intitolata “Norme contro la violenza sessuale”, ha disciplinato per la prima volta anche il fenomeno della pedofilia introducendo nel codice penale varie fattispecie di reato relative proprio alla violenza sessuale. La successiva legge 3 agosto 1998 n. 269, intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, è stato onorato l’impegno assunto dall’Italia in sede di adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989.
    Sono state introdotte nel capo del codice penale dedicato ai “delitti contro la libertà individuale” ed, in particolare, fra i “delitti contro la personalità individuale”, le nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 600 bis (“prostituzione minorile”), 600 ter e 600 quater (“pornografia minorile”) e 600 quinquies (“iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”).
    Al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, organo tecnico del Ministero dell’Interno per la regolarità e per la sicurezza delle comunicazioni, è stata conferita dalla legge competenza esclusiva a compiere indagini “sotto-copertura” al fine di contrastare i reati attinenti la pornografia infantile commessi mediante sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica.

    La legge 6 febbraio 2006 n. 38, entrata in vigore il 2 marzo successivo, intitolata “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.

    Con tale legge sono stati posti nuovi strumenti a disposizione delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria impegnati nell’attività di prevenzione e di repressione dello sfruttamento sessuale dei minori e della pedopornografia anche a mezzo Internet, con il diretto coinvolgimento di tutti quei soggetti, pubblici e privati, che possono svolgere un ruolo prezioso nell’azione d’individuazione e di blocco dei siti telematici che diffondono materiale pedopornografico e in quella di contrasto della commercializzazione on line del materiale stesso.
    La legge 18 marzo 2008 n. 48 di ratifica alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica” adottata a Budapest il 23 novembre 2001, ha introdotto nella materia significative novità a livello processuale attraverso l’inserimento, nell’art. 51 del codice di procedura penale, del comma 3 quinquies che attribuisce all’Ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto (procure distrettuali) la competenza in ordine ai reati informatici e in materia di pedopornografia. Una competenza che riguarda non solo le fattispecie di reato dei computer-crime in senso stretto, ma anche quelle disciplinate dagli artt. 600 bis, ter, quater e quinquies.
    Va infine segnalato che della linee guida sul comportamento degli operatori professionali nei casi di abusi sessuali sui minori ci vengono fornite dalla Carta di Noto, un documento prodotto nel 1996 e aggiornato nel 2002 in un convegno a Noto sul processo penale nei casi di abuso sessuale sui minori. La Carta di Noto è stata scritta in collaborazione tra diverse figure professionali: avvocati, magistrati e psicologi.
    Per tutto quanto detto fin qui, sostenere che la pedofilia è un disturbo mentale serve soltanto a chi spera di scagionare i pedofili, ma per fortuna in Italia e probabilmente in tutti i paesi del mondo, la  copiosa produzione di leggi sta a testimoniare che pedofilia è ritenuta esattamente quello che è: un reato fra i più gravi e ripugnanti commessi dall’uomo.
    Le denunce ormai marciano al ritmo di 600 all’anno, cioè quasi due al giorno. I risarcimenti alle vittime parlano di cifre stellari. La sola Chiesa degli Stati Uniti ha pagato nell’ultimo decennio, quasi 3 miliardi di dollari. In Australia il 7% dei preti cattolici è accusato di aver commesso abusi sessuali su minori. Queste cifre ufficiali si riferiscono all’emerso. Impossibile sondare il sommerso…
    I pedofili non guariscono. Lo afferma lo psicologo che cura, fra gli altri, anche i preti che abusano di minorenni. Per questo, spiega, non è prudente lasciarli al loro incarico. A mezzo chilometro dalla Basilica di San Pietro, in Vaticano, lavora un professionista che conosce i più cupi segreti di alcuni membri del clero. Non è un confessore ma un clinico. Poco meno di sessant’anni, origini pugliesi, uomo di scienza prima che uomo di fede, Aureliano Pacciolla insegna psicologia della personalità alla Lumsa ed è psicoterapeuta orientato verso l’ipnosi e il cognitivismo. Dirige la collana Psicologia e interdisciplinarità dell’editore Laurus Robuffo ed è consulente tecnico del tribunale di Roma e della Sacra rota. Il suo campo d’azione specifico riguarda l’abuso sessuale: in particolare l’abuso su minorenni e la pedofilia.
    Ma se vero è che in questi ultimi anni sono tanti e sempre di più gli italiani che si allontanano dalla chiesa cattolica (si stimano intorno agli 8 milioni), è altrettanto vero che lo zoccolo duro dei cattolici ultrà continuano imperterriti a darle credito e fiducia …per non parlare dei tanti politici genuflessi davanti all’enorme e goloso bacino di voti di cui dispone il Vaticano.
    E adesso la parola alla psicologa Dott.ssa Fabiana Forte
    Una delle ferite più atroci inflitta all’infanzia è senza alcun dubbio l’abuso sessuale. Si tratta di un trauma che purtroppo, per chi lo ha subito, è sempre molto difficile da superare e che può essere il coinvolgimento in atti sessuali con un adulto, ma anche sfruttamento sessuale tramite la prostituzione oppure la pedopornografia (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1999).
    Quando si parla di atti sessuali, infatti, si fa riferimento non solo al rapporto fisico diretto ma anche a tutto ciò che a che fare con la sfera della sessualità e che non prevede il contatto fisico come ad esempio l’esposizione ad immagini e discorsi osceni e inappropriati. La gravità del fenomeno risiede inoltre nel fatto che in nessun caso un bambino può essere consenziente a causa della differenza di età e del ruolo rispetto all’adulto che lo abusa. Un adulto che ne viola i diritti e ne ostacola o interrompe una crescita sana e armonica (Caffo et al. 2004).
    I dati ISTAT più recenti ci dicono che in Italia nel 2015 le denunce all’Autorità Giudiziaria sono state: 505 per atti sessuali con minorenne (+11 rispetto al 2014), 148 per corruzione di minorenne, 614 per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (+70 rispetto al 2014), e che il fenomeno rischia di essere più ampio e pervasivo delle cifre ufficiali.
    Le conseguenze dell’abuso sessuale infantile sono rilevanti; le ricerche parlano di problemi di tipo depressivo e ansioso, disturbi del comportamento e problemi nella vita sentimentale e sessuale. Gli studi hanno anche registrato veri e propri cambiamenti a livello cerebrale perché per la vittima è difficile dare un significato personale agli eventi vissuti e integrare all’interno della propria identità in sviluppo le esperienze dolorose del passato (Van der Kolk, 2004).
    La tematica dell’abuso sessuale infantile si interseca con un’altra altrettanto ampia e complessa, ovvero quella di chi viola i diritti del minore e che con il proprio comportamento ne ostacola lo sviluppo armonico.
    Accade molto frequentemente, soprattutto nel linguaggio comune, ma anche in quello giornalistico, definire “pedofilo” l’adulto abusante. In realtà, secondo la criminologia, il soggetto che agisce comportamenti sessuali nei confronti di un bambino o adolescente si definisce innanzitutto “child molester”. Occorrerebbe stare molto attenti e non confondere le due definizioni, perché anche se per molti versi possono sovrapporsi, implicano importanti differenze.
    Un individuo infatti può agire comportamenti sessuali nei confronti di un minore anche solo per curiosità o perché gli si presenta l’opportunità ma questo non significa che sia necessariamente un pedofilo nel senso clinico del termine. Per comprendere il senso clinico del termine “pedofilo” possiamo fare riferimento al manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5) – un sistema di classificazione dei disturbi mentali e relativi criteri – che all’interno del capitolo denominato “disturbi parafilici” descrive, tra gli altri, il “disturbo pedofilico” (American Psychiatric Association, 2014).
    Questo disturbo si contraddistingue essenzialmente per la presenza di due aspetti essenziali:
    – eccitazione sessuale ricorrente ed intensa che si manifesta attraverso desideri, fantasie e comportamenti (per almeno sei mesi) e che comportano attività sessuale con un bambino;
    – l’individuo ha agito questi desideri sessuali, oppure desideri e fantasie causano disagio o difficoltà nei rapporti interpersonali.
    Sulla base di questi criteri diagnostici appare evidente che un “pedofilo” in senso clinico, ovvero un soggetto con disturbo pedofilico, potrebbe non mettere mai in atto le fantasie e desideri sessuali nei confronti di un bambino e quindi non diventare mai un child molester, nonostante nella realtà questo accada di frequente (Casale et al. 2014). Spesso questi soggetti giustificano i propri comportamenti abusanti con la convinzione distorta secondo la quale avrebbero valore educativo, o che il bambino ne ricava piacere, oppure che il bambino era sessualmente provocante. In alcuni casi limitano le loro attività ai propri figli, figliastri e comunque nella cerchia parentale, altre volte preferiscono scegliere le loro vittime fuori dal contesto familiare. Alcuni minacciano il bambino affinché non parli, altri giungono a sviluppare complesse e contorte strategie per avere accesso ai bambini.
    Con il passare degli anni il disturbo pedofilico può aumentare o diminuire, sulla base della presenza di alcuni elementi come la vergogna, il senso di colpa, l’isolamento, la frustrazione sessuale, la compromissione psicosociale o la propensione ad interagire sessualmente con i bambini (APA, 2014).
    E’ chiaro che quando si parla di disturbo inevitabilmente ci si interroga sulle possibilità di trattamento. Da molto tempo tuttavia è noto che il trattamento di questa condizione è estremamente difficile (Adams, 1980) in quanto nella maggior parte dei casi l’individuo si percepisce in sintonia con i propri comportamenti, sentimenti e idee e quindi non ne prova alcun disagio. Questo è il motivo principale per il quale i soggetti che chiedono volontariamente un trattamento sono molto pochi (Lorand, 1968). In alcuni casi può accadere perfino che l’intervento sia richiesto al fine di confermare a sé stessi e agli altri di essere “malati” oppure quando, sotto pressioni esterne, quali ad esempio crisi coniugali o cause giudiziarie, il soggetto considera le conseguenze sociali delle proprie attività più gravi della rinuncia ai suoi istinti (Gabbard, 1995).
    Occorre a questo punto fare una riflessione sul testo a cui si è fatto riferimento per la descrizione del disturbo pedofilico – il DSM – un testo che è stato progettato principalmente per essere utilizzato da clinici e ricercatori. Ciò nonostante, se utilizzato in modo appropriato, questo manuale può essere di aiuto a coloro i quali prendono decisioni legali, in quanto fornisce un compendio ampio e articolato basato sulla letteratura clinica e scientifica. Gli autori mettono tuttavia in guardia sul rischio di utilizzare in modo improprio le informazioni diagnostiche in ambito forense, cioè di strumentalizzarle per una facile assoluzione.
    Nella maggior parte dei casi infatti la diagnosi clinica di un disturbo mentale, da sola, non può dimostrare in alcun modo che l’individuo è o era incapace di controllare il proprio comportamento in uno specifico momento, anche se la diminuzione del controllo degli impulsi è una caratteristica propria del disturbo. Dal punto di vista penalistico quindi, il fatto che l’eventuale presenza di disturbo pedofilico possa ridurre temporaneamente la capacità di inibire la pulsione sessuale verso un bambino, non esclude la responsabilità del soggetto che non ha intrapreso per tempo opportune contromisure verso una condizione, che, nella definizione clinica del DSM e in base a quanto riportato dalla letteratura, è preceduto da un crescendo di sintomi eccitatori che, a causa della loro intensità e durata nel tempo, il soggetto ha perfettamente avvertito.
    In conclusione la valutazione della condotta di chi commette un abuso sessuale su un minore, trattandosi di un crimine odioso, richiede estrema attenzione. E’ infatti fuorviante e distorta la convinzione e affermazione che chi si macchi di un siffatto crimine sia necessariamente un soggetto “malato”. Non solo perché essere un child molester non implica inequivocabilmente l’avere un disturbo pedofilico ma anche perché l’eventuale presenza di una condizione psicopatologica non dimostra mai a priori l’impossibilità per quel soggetto di controllare la propria condotta abusante in un dato momento.
    Se ci soffermiamo solo per un attimo a riflettere, potremmo forse affermare in maniera analoga e altrettanto semplicistica che chi ruba è sempre un cleptomane?
    Francesco Zanardi l’uomo che fa tremare il Vaticano
    Francesco Zanardi è il fondatore e presidente dell’associazione onlus Rete l’abuso, ha 47 anni, vive a Savona e ha una voglia inarrestabile di dire la verità. Una verità che colpisce, spiazza e imbarazza. Da 15 anni, infatti, si occupa di denunciare i sacerdoti pedofili. La sua Onlus offre assistenza legale e psicologica alle vittime e i suoi familiari. E offre anche tanti dati troppo poco divulgati. L’associazione è composta unicamente da persone che hanno subito violenze da sacerdoti. I casi in Italia accertati sono tanti, incredibilmente e drammaticamente tanti. E sebbene la mappa non sia completa, rende l’idea.
    Tra i pedofili condannati, ci sono molti preti? Se sì, di che percentuali parliamo?
    La percentuale è certo alta. Dati certi non esistono ad oggi. In una recente intervista che Papa Bergoglio ha rilasciato a Eugenio Scalfari, la pedofilia in seno alla chiesa cattolica si dovrebbe aggirare attorno a 2%. Ma il fatto più grave non è questo.
    E qual è allora?
    Il fatto che un pedofilo “normale” molesta durante la sua “attività” circa 5, 6 bambini. Un prete può fare 70 vittime…o 200 come pare sia “riuscito” Padre Murphy in una scuola del Wisconsin.
    Come mai avviene questo?
    Molto spesso i casi che riguardano i sacerdoti pedofili sono insabbiati. Le vittime se hanno la forza di denunciare, lo fanno in età adulta.
    Anche a lei è successo questo: perché si è deciso a denunciare?
    Dopo anni ho raccontato ad un’amica quello che avevo vissuto. Lei mi ha convinto a denunciare.
    E’ riuscito a superare il trauma?
    No, ho imparato a conviverci, a 40 anni diventa difficile superare il trauma.
    Se si denuncia la violenza fin da subito cosa cambia?
    Prima, si interviene, migliori saranno le possibilità di recupero.
    Come agisce il pedofilo?
    Intanto sfatiamo un mito. Il pedofilo non è una persona malata. Ha una grave deviazione della personalità, certo, ma non è uno sciocco o uno sprovveduto. Lavora in modo astuto e circoscritto. Quando non è un familiare, lavora prima sulla fiducia e la stima dei familiari.
    Chi sono le sue vittime?
    Spesso bambine, ma anche bambini. Molto spesso il pedofilo colpisce famiglie povere.
    Perché quelle povere?
    Perché sono più facilmente manovrabili, o per ignoranza o perché, più facilmente, se ne può comprare il silenzio. Anche con mille euro.
    Perché ci sono tanti casi insabbiati tra i preti pedofili?
    Per più motivi, anche per motivi legali.
    Come mai legali?
    Oggi grazie ai patti Lateranensi, quando la magistratura indaga su un sacerdote, deve prima avvisare il vescovo. Molto spesso il Vescovo avverte o trasferisce il presunto colpevole e così stronca le indagini.
    No, mi faccia capire bene: se parte una denuncia su un educatore la magistratura indaga in un modo, se la denuncia riguarda un prete indaga in un altro modo?
    Esattamente.
    Ed è legale?
    Certo, grazie al protocollo, la magistratura prima deve segnalare il caso al vescovo. E il vescovo non ha alcun obbligo di denunciare. Questo succede spesso in Italia.
    L’Italia allora è un paradiso per i sacerdoti pedofili?
    Sì. Nella nostra mappa i puntini neri sono i preti condannati all’estero e nascosti in Italia.
    Ci sono altre carenze nel nostro paese?
    Molte. Mancano dati e informazioni. Nel 2007 durante il Governo Prodi si stanziarono svariati milioni di Euro per adeguare il nostro paese con un database sugli abusi sessuali a danno dei minori. Ma non esiste ancora oggi. Non è mai stata creata una commissione parlamentare d’inchiesta che quantifichi il fenomeno. Infine manca una cultura della prevenzione. Con una buona prevenzione faremmo passi da gigante.
    Prevenzione per chi? Per i genitori?
    Anche ai bambini. Se si informano i bambini su quali tipi di discorsi e comportamenti dovrebbero segnalare alla mamma, al papà o ad un adulto di riferimento, si potrebbe fare molto.
    Perché tanti pedofili tra i sacerdoti?
    Tanti bambini entrano in seminario all’età di dieci, undici anni, nel pieno dello sviluppo fisico e sessuale. In seminario l’erezione si condanna e viene punita come qualcosa di mostruoso, per non parlare della masturbazione. Quando il normale è fatto vivere come una colpa continua e come qualcosa di mostruoso, poi le devianze diventano tante.
    Tra i protestanti ci sono meno pedofili?
    Si e non perché i protestanti si sposano ma perché in generale c’è una cultura sessuale non repressiva.
    C’è differenza tra un pedofilo e un pedofilo prete?
    Si, rispetto alla tutela legale, come abbiamo già detto, ma anche dal punto di vista sociale.
    In che senso sociale?
    Quando si accerta un prete pedofilo, molto spesso, la comunità lo difende. Questo non accade quando il pedofilo fa un altro lavoro, anzi frequentemente viene lapidato.
    Non si accetta socialmente che un prete faccia del male ai bambini?
    Si, ci sono molto condizionamenti anche tra le vittime. Vittime che facevano o fanno parte della comunità cattolica.
    Papa Francesco ha avviato un dialogo e un’indagine interna rispetto ai pedofili interni alla chiesa. Cosa ne pensa?
    Penso che al momento siano solo parole, nei fatti non sta facendo nulla. Le vittime che noi seguiamo, che sono oltre 500, hanno scritto al papa. Tutti quanti. Non c’è stata risposta. Ciononostante in tanti continuano a sperare. E’ difficile da accettare, ma è ora che l’Italia cambi e si adegui al resto d’Europa.
    (Tratto da Rete l’abuso)
     Per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno, consigliamo questo film
  • Processo prete Sant’Agostino. ‘Eravamo tutti sue vittime’. Tra cori celesti e ragni demoni…

    Processo prete Sant’Agostino. ‘Eravamo tutti sue vittime’. Tra cori celesti e ragni demoni…

    Lanciano (Ch) – Lei soffre di aracnofobia. Allora aveva 15 anni e il prete, per intimorirla, le disse che i demoni avevano preso le sembianze di ragni neri che, a mano a mano, arrampicandosi, stavano affollando i muri della sua stanza, per impossessarsi di lei. E così sarebbe stato per sempre. Valeria C., 24 anni, di Lanciano, a tratti si commuove, a stento trattiene le lacrime, mentre riferisce questi particolari, per lei ancora dolorosi, al giudice del tribunale di Lanciano, Andrea Belli. E’ uno dei tanti testimoni nel processo a carico di Andrè Luiz Facchini, classe ’74, nato ad Umuarama in Brasile, sacerdote – tuttora- della diocesi Lanciano-Ortona e che attualmente si trova nel suo Paese d’origine. Il religioso è sotto accusa per aver plagiato e soggiogato, con “abusi di poteri e violazioni di doveri”, diversi adolescenti iscritti all’associazione “Legio Sacrorum Cordium”, della quale, nel marzo 2009, è stato fondatore e poi presidente e legale rappresentante. Il gruppo operava nella ex parrocchia di Sant’Agostino a Lanciano. L’imputato, secondo il pubblico ministero Rosaria Vecchi, ha “manipolato e destabilizzato la psiche dei ragazzi fino al punto da annullare la loro autonomia di percezione e decisionale”. Alcuni di essi hanno dovuto far ricorso a cure psichiatriche. 

    E i racconti che vengono fuori nell’ultima udienza si sposano perfettamente con le contestazioni dell’accusa. 
    Quella visione dei ragni, visione horror, spaventò molto Valeria, che rimase terrorizzata. Il prete si appropriava delle paure degli adolescenti dell’associazione e le trasformava in incubi, le usava per far sì che loro gli ubbidissero. Che non si opponessero ai suoi ordini. Per Valeria, come per tanti altri giovani, l’avventura nella Legio è cominciata nel 2008, come riferisce in aula. “Con preghiere giornaliere ed esercizi spirituali”. Poi la situazione è cambiata, il prete si è fatto pressante. “Ci diceva come vestirci, chi frequentare, chi conoscere, i luoghi dove andare, a chi scrivere, chi non sentire più”. Bar e discoteche rappresentavano la perdizione. “Vietate le amicizie fuori dalla Legio, le amicizie cosiddette… del mondo, perché erano insane, non portavano nulla di buono. Controllava tutto, la nostra vita, i sogni…”. Se i ragazzi non gli davano retta vietava loro l’uso del telefono, del ciclomotore, del televisore. “E c’erano penitenze e punizioni pubbliche da sopportare, che servivano anche a fortificare la nostra fede”. 
     
    Tra le penitenze ci sono le frustate, sulla schiena nuda, inferte anche a minorenni, durante un pellegrinaggio a Vigolo. Tre frustate, con un rosario dai grani grossi, sarebbero serviti a salvare un’anima. Sei frustate due anime, di vivi o di morti, a scelta. “Come facevano i santi…”. E così in diversi si sono fatti infliggere vergate, provocare lividi. “Allora pensavamo fosse giusto. Avevamo paura di confrontarci con lui. Era un’autorità  nei nostri riguardi, era il padre spirituale, contava persino più dei genitori”. E poi tutte le disposizioni, al sacerdote, venivano suggerite… dal cielo. Da angeli, santi e Madonna. Un tripudio di angeli e cori celesti. Che l’imputato spiegava di vedere costantemente. Soprattutto gli angeli custodierano in contatto colui, ne conosceva i nomi e quello di Valeria si chiamava Krisriel. Quando la teen ager, crescendo, ha iniziato ad opporsi al sacerdote, a metterlo in discussione, non più dimessa e sottomessa, ecco spuntare il diavolo. “L’ho sognato mentre ti agguanta per i capelli e ti trascina via”, ha urlato un giorno a Valeria, per spaventarla. E ci è riuscito. Nel 2011 Valeria ha lasciato la Legio. “Chi usciva dall’associazione veniva additato, vessato, guardato male, ormai preda del demonio. Finita la fratellanza predicata. Noi – sottolinea la teste – siamo stati tutti sue vittime”.
     
    L’angelo custode di Martina C., del ’90, di Lanciano, era invece Shemael. La ragazza, incalzata dal pm e dai legali di parte civile, durante la propria deposizione, si sofferma soprattutto su un episodio avvenuto nell’ottobre del 2011 e che ha avuto per vittima-protagonista il suo ex fidanzato, Sandro R., di Lanciano. Da quando il giovane aveva iniziato a staccarsi dalla Legio, – riferisce la ragazza – nella sua abitazione si verificavano “fatti strani”. Cani avvelenati, auto incendiata, una catasta di legna andata in fumo… Tanto che Sandro e il fratello avevano deciso di alternarsi nei turni di guardia. E una notte, intorno alle 3, davanti a casa scovano il prete. Che ci fa a quell’ora, in quella contrada, in quel posto? Giù paroloni, parolacce, volano botte, don Andrè ingiuria tutti. Sul posto arrivano i carabinieri, salta fuori anche una bustina di droga… Insomma un dramma. “In quell’occasione – racconta Martina – Sandro venne apostrofato come spacciatore internazionale e delinquente”. A queste parole seguirono invettive come: “Vi rovinerò la vita”. Una notte infernale che, sostanzialmente, troncò anche la storia sentimentale dei ragazzi. Legame che, per essere ufficializzato, per diventare fidanzamento, aveva richiesto l’autorizzazione del prete che aveva imposto ai due innamorati tempi e modi per sentirsi e vedersi. “Numero di sms da inviare e limite di chiamate da effettuare”.  Il prete “condizionava tutto e ciò per volontà di Dio”. Aveva persino obbligato Sandro R. a lasciare il proprio lavoro per un altro impiego, mai arrivato, nell’azienda di trasporto Mazziotti di Lanciano”.
     
    Il sacerdote – evidenzia ancora la teste – “privilegiava le persone facoltose, quelle che potessero aiutarlo a portare avanti l’iniziale progetto: di aiutare  donne in difficoltà, tossicodipendenti, emarginati… Ma in realtà non ha mai aiutato alcuno”. Anche per Martina, nel 2011, arriva il tempo della “ribellione” all’autorità del prete. “Stai perdendo la retta via, ti stai allontanando da Dio per andare verso il demonio”, sentenzia allora lui annichilendola. Prossima udienza a giugno. “Bisogna accelerare – fanno presente gli avvocati delle parti civili – perché questo processo rischia la prescrizione”. 10 marzo 2017
    http://www.abruzzolive.tv/Processo_prete_Sant_Agostino.__Eravamo_tutti_sue_vittime_._Tra_cori_celesti_e_ragni_demoni…_-_-_a_11636.html
  • Minore costretto ad assistere ad una violenza sessuale: è persona offesa dal reato e va risarcito

    Minore costretto ad assistere ad una violenza sessuale: è persona offesa dal reato e va risarcito

    Secondo la Cassazione anche il minore costretto ad assistere ad una violenza sessuale può essere considerato persona offesa dal reato ed è pienamente legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale.
    La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 45403 del 27 ottobre 2016, si è occupata di un interessante caso in materia di violenza sessuale aggravata (art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p.).

    Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Latina aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato che era stato accusato di tale reato per aver costretto con violenza la convivente ad avere un rapporto sessuale con lui, costringendo la figlia minore ad assistere.

    Secondo il giudice, in particolare, non sussistevano elementi di prova sufficienti a sostenere l’accusa, anche alla luce della ritrattazione della persona offesa davanti al Pubblico Ministero.

    Ritenendo la decisione ingiusta, il tutore della minore proponeva ricorso per Cassazione, il quale veniva accolto.

    Osservava la Corte di Cassazione, in particolare, come sussistesse la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., che “prevede un aggravamento di pena nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale e nel delitto di cui all’art. 572 c.p., quando il fatto sia commesso in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto o in danno di una persona in stato di gravidanza”.

    Precisava la Cassazione come, con l’introduzione di tale disposizione, il nostro legislatore abbia voluto “attribuire specifica valenza giuridica alla c.d. “violenza assistita“, intesa come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre”.

    La disposizione, infatti, è finalizzata “a sanzionare, attraverso l’aggravamento del trattamento punitivo, l’esposizione del minore alla percezione di atti di violenza, sia nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, sia di terzi, tra l’altro attuando una specifica indicazione contenuta in tal senso nell’art. 46 d) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”.

    Di conseguenza, secondo la Corte, “il minore che abbia assistito ad uno dei delitti indicati nella disposizione può essere considerato anch’egli persona offesa del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell’ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza, come tale pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch’egli danneggiato dal reato”.

    Ciò premesso, la Corte di Cassazione evidenziava che il Giudice di primo grado aveva contraddittoriamente prosciolto l’imputato dal reato di violenza sessuale aggravata, con una motivazione che si limitava “a richiamare gli atti di indagine, senza indicarne, nemmeno in sintesi, il contenuto” e che non consentiva “di verificare la correttezza del percorso logico seguito dal primo giudice”.

    Secondo la Cassazione, inoltre, il primo giudice non aveva adeguatamente tenuto conto “della esistenza di significativi elementi” a carico dell’imputato, rappresentati dalle dichiarazioni iniziali della vittima.

    Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.

    Redazione Giuridica

    https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/minore-costretto-assistere-violenza-sessuale-persona-offesa-reato/889.html

  • Prete accusato di abusi sessuali: “Non riesce a controllarsi, colpa dei farmaci”

    Prete accusato di abusi sessuali: “Non riesce a controllarsi, colpa dei farmaci”

    “Don Pascal Manca è seminfermo di mente”: lo sostiene una perizia psichiatrica.

    L’ex parroco di Mandas e Villamar (Sud Sardegna) è sotto accusa per i presunti abusi sessuali su alcuni ragazzini. Stando alla ricostruzione del pubblico ministero Liliana Ledda, l’uomo di Chiesa avrebbe approfittato sessualmente di cinque ragazzini minorenni che frequentavano le parrocchie dei due paesi del medio campidano. Un adolescente, in particolare, ha raccontato agli inquirenti di essere stato drogato dal prete, il quale gli avrebbe offerto succhi di frutta mischiati a psicofarmaci per poter poi abusare di lui.

    Il prete, scrive oggi l’Unione Sarda, soffrirebbe di un “disturbo del controllo degli impulsi” con una “ipersessualità indotta da farmaci” (assunti per curare il Parkinson).

    Gli psichiatri incaricati di valutare la capacità di intendere e di volere di Don Pascal Manca hanno depositato ieri l’esito dei loro approfondimenti.

    Tuttavia, come scrivono da anni i giornali locali, negli atti dell’inchiesta ci sarebbe la prova che don Pascal Manca metteva le mani addosso ai ragazzini della sua parrocchia anche prima del 2012, quando gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, un morbo degenerativo che secondo la letteratura medica induce in molti casi, legati anche all’uso di farmaci, una crescita abnorme della libido e apre la strada a comportamenti come quelli che il pm Liliana Ledda contesta al sacerdote.

    http://www.today.it/rassegna/don-pascal-manca-abusi-sessuali.html

  • Minacce aggravate a una delle sue vittime. Concluso il processo a don Giraudo.

    Minacce aggravate a una delle sue vittime. Concluso il processo a don Giraudo.

    Anche se il Pubblico Ministero si era opposto, alla fine il Giudice ha accettato la richiesta di un accordo tra le parti e la remissione della querela concordata tra gli avvocati Riccardo Di Rella della Rete L’ABUSO e difensore della vittima, e Marco Russo, difensore dell’ex sacerdote Nello Giraudo.

    Giraudo era stato denunciato nel gennaio del 2015, questa volta non per abusi sessuali ma per aver minacciato una delle sue vittime, all’epoca dei fatti minorenne e ospite della comunità per minori della Diocesi di Savona che Giraudo gestiva.

    In quella circostanza l’ex sacerdote avrebbe avvicinato la sua ex vittima e, riconoscendolo come l’autore di una denuncia contro di lui (in questo caso si tratta di quella riguardante gli abusi sessuali subiti) , gli avrebbe detto: “Dopo tutto il bene che ho fatto a te ed ai ragazzi e con tutto il bene che ti ho voluto mi hai fatto questo? Te la farò pagare!!!”. Una frase che, dopo l’esposto presentato in Procura dal trentenne, è costata a Giraudo il rinvio a giudizio.

    Come previsto dall’accordo tra le parti la querela è stata ritirata chiudendo così solo una parte giudiziaria della vicenda.

    Resta in sospeso il procedimento civile nei confronti di Giraudo e della Diocesi di Savona, ritenuti entrambi responsabili di quegli abusi, Giraudo per quelli sessuali, la Diocesi di Savona per quelli omissivi commessi dall’ex vescovo Dante Lafranconi.

    L’Ufficio di Presidenza

    Rete L’ABUSO

  • MEGLIO IL DELITTO CHE LA VERGOGNA E IL DISONORE: VINCENZO BRUNZO UCCIDE IL FRATELLO ALDO

    MEGLIO IL DELITTO CHE LA VERGOGNA E IL DISONORE: VINCENZO BRUNZO UCCIDE IL FRATELLO ALDO

    Di Ferdinando Terlizzi

    L’ambigua figura del fratello sacerdote che l’obbligò a sposare la sua amante. Il delitto maturato in un’atmosfera “boccaccesca”. Il sacerdote avrebbe avuto rapporti sessuali con due sorelle, di cui una minorenne e l’altra imposta come moglie al fratello. La pubblica accusa ritenne che ci fu consiglio di famiglia: “Meglio il delitto che la vergogna ed il disonore”. Sequestrata una fitta corrispondenza epistolare tra i due amanti. Mandato  di cattura per il prete (già detenuto per concorso in omicidio) per violenza sessuale ai danni di una minorenne.

    Sangue, soldi e sesso, questi  gli ingredienti di un delitto (fratricida) con al centro l’ambigua figura di un prete, Andrea Brunzo, di anni 38, fratello dell’assassino e della vittima, che provocò il risentimento per la sua scandalosa relazione sessuale con una ragazza, Paolina Dello Iacono, 22enne, bella e precoce contadinotta di Casaluce, che poi “impose” quale moglie al fratello Aldo (32 anni, agricoltore) rimasto ucciso per mano del fratello Vincenzo (47 anni, agricoltore).

    Si pensi, oltretutto, che questa vicenda – che fece un enorme scalpore – si svolse il 21 Aprile del 1953. Ai carabinieri giunse la notizia che alla Vittorio Veneto vi era stata poco prima una sparatoria. I militi giunti sul posto trovarono un gruppo di persone dal quale seppero che il ferito era stato trasportato all’ospedale di Aversa e che era stato fatto oggetto di numerosi colpi di arma da fuoco da un suo fratello. Poiché la sue condizioni di salute si erano notevolmente aggravate, in serata venne trasportato nella sua abitazione alla via Chiesa 28 dove morì verso la mezzanotte.

    Sul posto si recò anche il Vice Pretore Onorario, l’Avvocato Pasquale Farinaro,  e lo sparatore venne identificato per Vincenzo Brunzo che, però, nel frattempo si era dato alla latitanza. Le prime indagini appurarono che, qualche giorno prima del delitto, al sacerdote Andrea Brunzo, insegnante presso il Seminario di Cava dei Tirreni era giunto un telegramma da parte della sorella Angelina (40 anni, casalinga), con il quale lo invitava a rientrare con urgenza per un grave fatto che si era verificato in famiglia.

    Il sacerdote, ottenuto il permesso dei superiori, giunse in serata a Casaluce e andò a casa della sorella che trovò a letto. La stessa – esibendo un certificato medico redatto dal dottor Raffaele D’amore, medico condotto di Casaluce, dal quale si evinceva che la donna aveva riportato lesioni guaribili in vari giorni – raccontò di essere stata presa a calci dal fratello Aldo a causa di una lite avuta con la moglie di quest’ultimo, Paolina Dello Iacono.

    Le cause delle lite tra la Brunzo e la cognata scaturirono dal fatto che la prima era stata sorpresa dalla seconda a prendere del vino da un recipiente di pertinenza di quest’ultima esistente nello stesso scantinato in comune in quanto le due famiglie abitavano in ambienti contigui. Da tale causale, però, le donne trassero motivo per riesumare argomenti gravi di interessi e onore, che avevano sempre costituito il pomo della discordia fra le stesse ed i fratelli Aldo Brunzo e il sacerdote Andrea Brunzo. Quest’ultimo, infatti, oltre che ebbe praticamente a disporre della ripartizione fra tutti i germani dei beni lasciati dal padre alla sua morte, influì anche in modo determinante nelle nozze contratte dal fratello Aldo con la Paolina Dello Iacono. In merito a tali nozze, infatti, varie voci erano sempre corse in Casaluce poiché la giovane in precedenza frequentava con assiduità la chiesa in contrada Aprano, ove il sacerdote Andrea Brunzo esercitava il suo ministero quale vice parroco.

    Vox populi additava la giovane quale amante del sacerdote e le voci si fecero più consistenti allorquando, in occasione delle nozze, il sacerdote non soltanto si decise ad un atto di generosità rinunciando alla sua quota ereditaria del fabbricato paterno in favore del fratello Aldo (convolato a giuste nozze), ma indusse (leggi costrinse) anche la sorella Angelina a fare altrettanto, riservando per tale sorella soltanto l’usufrutto a condizione tuttavia che egli avesse acconsentito a una vita comune con lui e la sorella.

    Dopo le nozze, frequenti divennero le liti fra il reverendo e il fratello Aldo e tra questi e la sorella  Angelina, la quale non era mai andata d’accordo con la cognata contribuendo a mantenere l’atmosfera di sospetto e sordidi rancori in tutti i componenti della famiglia. In ultimo,  da qualche tempo i rapporti fra il sacerdote ed il fratello Aldo erano andati via via intorbidandosi per un complesso di motivi di onore e interesse: Andrea Brunzo aveva, infatti, indotto il germano a sposare il 5 marzo del 1950 la Paolina Dello Iacono che pare non fosse stata trovata “vergine” all’atto della consumazione del matrimonio. Tale circostanza messa in relazione con la voce diffusissima in paese – che rapporti intimi fossero intercorsi fra la Dello Iacono e il sacerdote, sia prima che dopo il matrimonio – aveva ingenerato nello animo di Aldo Brunzo un sordo rancore contro costui che perciò, rendendosi conto della impossibilità della desiderata vita in comune, si era deciso a lasciare la carica di vice parroco della frazione Aprano. Allontanarsi da Casaluce, trasferendosi a Cava dei Tirreni per insegnare matematica in quel seminario.

    Nella casa paterna, ove erano rimasti Aldo, la moglie, e la sorella Angelina, le cose non erano migliorate. I rapporti fra le due donne, e di riflesso quello fra l’Aldo e la sorella, erano andati peggiorando rapidamente tornando di frequente i presunti rapporti della Paolina col sacerdote sulla bocca della Angelina, che anzi aveva finito con l’invitare il fratello e la cognata a rilasciarle la casa, o quantomeno a corrisponderle adeguato compenso. Il dissidio, acuito dalla pretesa dell’Angelina cui l’Aldo aveva dovuto far buon viso per evitare il peggio, era scoppiato in tutta la sua violenza il giorno 11 aprile quando Aldo Brunzo, traendo spunto da un banale incidente verificatosi fra le due donne nel cortile comune, aveva percosso la sorella dandole dei calci all’addome. Tale episodio ed i naturali suoi strascichi avevano finito con l’indurre l’Angelina – che peraltro si era fatta visitare immediatamente dal medico per farsi rilasciare regolare referto – a richiedere l’intervento del fratello Andrea cui difatti aveva telegrafato il successivo giorno richiedendo la sua presenza in Casaluce.

    Il sacerdote la sera stessa era giunto colà e il giorno successivo, dopo aver preso contatto col suo legale Dario Cristiano e con il dottor D’amore, dal quale aveva fatto visitare nuovamente la sorella, aveva tenuto in casa di quest’ultima – verso le ore 20.00 – una riunione alla quale avevano partecipato, oltre alla sorella fattasi trovare a letto e l’Aldo mandato a chiamare anche il fratello Crescenzo, la moglie di costui,  Giovanna Di Costanzo, nonché l’altra cognata Anna Di Martino, moglie dell’altro fratello Salvatore. La riunione, però, non aveva avuto esito felice; anzi gli animi si erano tanto eccitati che il sacerdote aveva finito col minacciare il fratello Aldo di denunciarlo per le lesioni cagionate alla sorella e Aldo Brunzo, che per poco non si era con lui colluttato, si era allontanato minacciando a sua volta di attendere per strada il sacerdote e rendere di pubblico dominio quanto era a sua conoscenza circa la relazione da lui tenuta con la propria moglie.

    Atmosfera incandescente quindi e conseguente consiglio di famiglia: meglio il delitto che la vergogna ed il disonore. Precisavano, infatti, i carabinieri – la cui indagine era stata avocata dalla Compagnia di Aversa e le relative e delicate indagini affidate al capo della Squadra di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, Brig. Aniello Romanucci (un soggetto passato alla storia per i suoi modi bruschi di fare indagini e di pestare e arrestare innocenti) – che dalle parole lasciatesi sfuggire dalla Di Costanzo e dalla Di Martino era stato dato di assodare altresì che allontanandosi Aldo Brunzo, subito dopo le minacce profferite, i fratelli Andrea e Crescenzo erano discesi subito al pianterreno della casa e quivi si erano incontrati con l’altro fratello Vincenzo col quale si erano trattenuti brevemente a parlare.

    Poi tutti e tre erano usciti in strada seguendo l’Aldo, che su di una bicicletta li aveva sorpassati dirigendosi verso via Monte. Quivi, qualche attimo dopo, Aldo Brunzo era stato sparato e gravemente ferito.

    A questo punto le versioni sono contrastanti: la verità dell’imputato, la verità degli inquirenti? La verità giudiziale? La verità ha più volte affermato il Presidente Giovanni Leone è inafferrabile!

    Giovanni Brunzo ammise subito di essere stato l’unico responsabile materiale dell’uccisione del fratello (scagionando gli altri fratelli, compreso il prete) dovuta, però, a circostanza assolutamente accidentale e conseguente a “legittima” difesa. Pertanto egli precisò che il fratello Aldo ebbe ad ingiungergli di allontanarsi, altrimenti gli avrebbe sparato e, in dipendenza di ciò, egli aveva tentato di disarmarlo afferrandogli la sua mano destra armata di pistola. Ma era accidentalmente partito il colpo che ne aveva provocato la morte.

    Dal delitto – come era ovvio – uscì fuori anche la parte pruriginosa del processo: le frequentazioni sessuali del sacerdote, le corna di fidanzate e mogli infedeli. Anche se poi molte illazioni furono smentite dalle perizie ufficiali. Ve ne furono tre. La autoptica effettuata nel cimitero di Lusciano sulla salma della vittima dai medici sammaritani Pasquale Tagliacozzi e Mario Pugliese, con la consulenza del professore Francesco Tarsitano; quella balistica, sul proiettile rinvenuto nel corpo di Aldo Brunzo, affidata al dottor Vito Amedeo Claps (la pallottola risultò calibro 32 americano, partita da un revolver a tamburo, marca Smith.)

    Nel corso del dibattimento si sviluppò un accanito dibattito tra le parti per il possesso della pistola, che secondo gli inquirenti apparteneva al sacerdote. La terza perizia, la più delicata, fu quella ginecologica affidata al Dottor. Mario Pugliese  sulla ragazza Caterina Dello Iacono, anni 20, nubile, casalinga che – secondo l’accusa – era stata fatta oggetto delle attenzioni del sacerdote, oltre alla moglie del fratello. L’esito però diede un risultato sorprendente: la ragazza era stata oggetto di atti di libidine, non era stata deflorata e non aveva avuto rapporti anali. Ma su questi e su altri episodi “boccacceschi” vi furono denunce specifiche. Secondo i carabinieri il sacerdote aveva avuto rapporti con  le due sorelle Paolina e Caterina Dello Iacono. La prima minorenne, la seconda imposta come moglie al fratello,  vittima del delitto.

    VICENDA GIUDIZIARIA

    Il 13 Agosto del 1954 il Giudice Istruttore – allegando alcuni precedenti penali che avevano interessato sia il sacerdote Andrea Brunzo che la sorella Angelina e Celestina Torrembacco, ex fidanzata di Aldo Brunzo prima che sposasse la Paolina Dello Iacono – su conforme richiesta del Pubblico ministero ordinò il rinvio a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, del solo Vincenzo Brunzo per rispondere del fratricidio che gli era stato contestato.

    Con la stessa sentenza il giudice dichiarò il “non doversi procedere” a carico del sacerdote Andrea Brunzo e del fratello Crescenzo per concorso in omicidio “per insufficienza di prove”. Assolse il sacerdote dalla violenza carnale nei confronti della Paolina Dello Iacono “perché il fatto non sussisteva” e per gli atti di libidine contro la stessa “perché il fatto non costituisce reato”.

    La Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere (composta da Giovanni Morfino, presidente; Ugo del Matto, giudice a latere; pubblico ministero Nicola Damiani) con sentenza del 23 Ottobre 1956 condannò Vincenzo Brunzo per il fratricidio con la concessione delle attenuanti generiche ad anni 20 di reclusione.

    Gli imputati e i difensori, per la verità numerosi e tutti valorosi, avevano sostenuto fin dalle prime battute istruttorie che il delitto “non era stato premeditato”, che i rapporti del sacerdote con le donne erano “inventati”, e che l’omicidio era avvenuto “accidentalmente” durante la colluttazione sorta per disarmare il fratello.

    In Appello, infatti, il delitto venne ridimensionato e “ghettizzato” in un omicidio “preterintenzionale”. La Corte di Assise di Appello, infatti,  (composta da Emanuele Montefusco, presidente; Mario Sabelli, giudice a latere; procuratore generale pubblico ministero, Ignazio Custo) in aderenza alle tesi difensive, con sentenza del 10 Dicembre 1960,  ridusse la pena ad anni 14 contro, derubricando il reato in omicidio preterintenzionale.

    La difesa, dopo la derubricazione del delitto da volontario a preterintenzionale, non si accontentò e pretese ancora una diversa configurazione del fatto e cioè insisté per l’omicidio colposo. Infatti, fu inoltrato un ulteriore ricorso in Cassazione con varie motivazioni:

    “La Corte di Assise di Appello – chiarirono i difensori – ha rigettato il motivo di gravame col quale era stata chiesta la definizione del fatto con una motivazione vaga, contraddittoria ed insufficiente, accettandosi, nell’accoglimento dei rilievi difensivi sull’insussistenza della volontà omicida moltissime argomentazioni contenuti nei motivi di appello, ma svalutandosi le stesse argomentazioni che pure avrebbero dovute condurre all’accoglimento del motivo principale proposto. Specificatamente venne dedotto l’errore dei primi giudici che avevano invocato la causale di odio fra il defunto Aldo Brunzo ed il prosciolto prete Andrea Brunzo, per giustificare il primo col convincimento che l’imputato avesse voluto e cagionato la morte. Non causale di odio per interesse o di solidarietà con il prete, non desiderio di occultare lo scandalo (già trapelato), non gelosia di interessi economici delusi, non ‘volontaria adesione a protervi sentimenti’ di altri mossero l’imputato Vincenzo Brunzo che il giudice di appello definisce ‘incensurato, laborioso e onesto padre di famiglia’.”

    La difesa appellante aveva però proposto al giudice di appello una questione di estrema importanza che venne totalmente trascurata: voleva l’Aldo uccidere il fratello prete? Aldo lo aveva minacciato (da ricordare la frase: “Chi mi ha ingannato deve morire!”) già in precedenza e lo minacciò ancora la sera della tragedia (“Ti devo fare la sentinella!”, frase riportata anche nella sentenza di II grado).

    Secondo i riferimenti della Paolina Dello Iacono, ex amante del prete e moglie del fratello vittima del delitto, Aldo iniziò l’attuazione del suo proposito omicida dopo il drammatico colloquio col fratello prelato. Andò a casa se non per armarsi, ne uscì in bicicletta per andare in una via solitaria e attendere il parroco che doveva passare.

    Perché Vincenzo Brunzo (l’assassino) andò verso l’Aldo (la vittima) che era in agguato?

    Pare logico e vero che Vincenzo Brunzo, impensieritosi della più acuta tensione quella sera manifestatosi fra l’Aldo e l’Andrea e indi allarmato a veder Aldo muovere sulla stessa strada ove si erano incamminati Andrea e Crescenzo, abbia voluto intervenire, così come dice con la sola autorità di un fratello maggiore, onde pacificare quegli che appariva in quel momento più arrabbiato e minaccioso, e cioè Aldo, e così lo abbia raggiunto esortandolo ad acquietarsi .

    Ed allora sarà bastato un incauto ingiusto rimprovero dell’uno e una permalosa o minacciosa replica dell’altro scambiati in quelle poche frasi a suscitare l’ira dell’intenzionale paciere e ad armare la mano traendolo al delittuoso sparo.

    Nessuna considerazione hanno avuto i rilievi della difesa sulla scarsa attendibilità dei due ragazzi Saverio Felaco e Valentino Moccia, che in dibattimento “sapientemente” non ricordarono più nulla sui contrasti fra il fatto narrato dai ragazzi (colpo a distanza, offensore in piedi offeso sulla bicicletta) e fra quello ricostruito sulla prova generica (colpo a bruciapelo, ferita da sinistra a destra, dall’alto verso il basso, offeso ed offensore sullo stesso piano).

    Tutto sommato, sopito lo scandalo, arrivate le sentenze con il dubbio e l’insufficienza di prove anche per i reati “pruriginosi” il delitto venne pagato ben poco. Nei 4 gradi di giudizio, con denunce e querele, con imputati e parti lese, gli avvocati impegnati formarono un cast eccezionale: Luigi Patroni Griffi, Giacinto Mazzucca, Alfredo De Marsico, Pasquale Purificato, Giovanni Porzio, Luciano Numeroso, Vincenzo Romeo, Giovanni Leone e  Giuseppe Marrocco.     

    Fonte: Archivio di Stato di Caserta

    http://www.scenacriminis.com/caserta-crimini-dal-passato/donne-sesso-e-sangue-vincenzo-brunzo-uccide-il-fratello-aldo/

  • Subito la ricostruzione di Giada Vitale nel processo a carico di don Marino

    Subito la ricostruzione di Giada Vitale nel processo a carico di don Marino

    LARINO. Ha preso il via presso il tribunale di Larino, ieri, il processo a carico di don Marino Genova, l’ex parroco di Portocannone accusato di aver abusato sessualmente di Giada Vitale, una sua giovane parrocchiana.

    La ragazza è comparsa davanti ai giudici frentani ai quali ha raccontato la sua versione dei fatti e quelle presunte violenze che, secondo la ragazza, sarebbero state compiute quando lei aveva meno di 14 anni.

    Si tratta del secondo filone dell’inchiesta a carico di don Marino dopo che il Gup di Larino aveva archiviato la tranche riguardante i presunti abusi compiuti dopo i 16 anni della giovane quando Giada, per la legge, sarebbe stata consenziente.

    In aula ieri erano presenti oltre alla stessa Giada difesa dall’avvocato Giuseppe D’Urbano anche don Marino assistito dal legale Ciro Intino.

    Nella prossima udienza, aggiornata al 15 marzo, saranno ascoltati altri testi del pubblico ministero e si andrà avanti con la fase del dibattimento.

    Un processo, quello che si sta celebrando a porte chiuse, che parte da una inchiesta che ha diviso a metà Portocannone tra i favorevoli e contrari sull’innocenza di don Marino. Il parroco venne anche sospeso per un periodo a divinis dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino e poi trasferito in un’altra comunità.

  • PROCESSO DON MARINO, TESTI IN AULA. GIADA:”HO RACCONTATO LA MIA STORIA

    PROCESSO DON MARINO, TESTI IN AULA. GIADA:”HO RACCONTATO LA MIA STORIA

    Larino. E’ iniziata ieri pomeriggio, presso il Tribunale di Larino, la fase istruttoria del processo che vede imputato don Marino, ex parroco di Portocannone, reo, secondo l’accusa, di aver abusato sessualmente di Giada Vitale, all’epoca dei fatti minorenne. Va ricordato che l’intero filone giudiziario è stato suddiviso in due tronconi. Il primo relativo a quando la Vitale aveva tra 14 e 16 anni, filone processuale nella quale la posizione di Don Marino è stata archiviata il 2 febbraio di quest’anno dal Giudice Daniele Colucci; la seconda, relativa a quando Giada aveva meno di 14 anni.

    L’udienza di ieri, relativa a quando la Vitale aveva meno di 14 anni, è iniziata intorno alle 15 e 30 e ha visto sfilare in aula i primi test ammessi dalla Procura: ne erano previsti otto ma si sono presentati solo in tre, Giada Vitale compresa. Proprio la Vitale è stata la prima a parlare: dapprima interrogata dal Pubblico Ministero, il dottor Federico Carrai, e successivamente dal suo legale, l’avvocato Giuseppe D’Urbano, e infine dall’avvocato Ciro Intino del foro di Roma, legale difensore di Don Marino il quale era presente in aula.

    Giada ha raccontato tutta la sua storia dall’inizio, rispondendo alle domande che via via le venivano poste: dai primi approcci, ai primi incontri, ai luoghi nei quali abitualmente don Marino abusava di lei e alla descrizione dettagliata dell’atto sessuale. Dagli sms “amorosi” che il parroco le inviava sino alla confessione degli abusi fatta, dalla stessa Vitale, ad una corista.
    Gli altri due test sono un responsabile del coro del quale la ragazza faceva parte e un direttore dello stesso coro. Hanno parlato delle attività parrocchiali inerenti la loro attività canora: orari e luoghi delle prove. L’udienza svoltasi a porte chiuse, è stata aggiornata al prossimo 14 marzo 2017 alle 14.30 quando verranno ascoltati altri testimoni della Procura.

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    Alessandro Corroppoli
  • Religioso accusato di abusi su giovani seminaristi, ma non ci sono concrete e attuali esigenze cautelari – Cass. pen. 51697/16 – Annalisa Gasparre

    Religioso accusato di abusi su giovani seminaristi, ma non ci sono concrete e attuali esigenze cautelari – Cass. pen. 51697/16 – Annalisa Gasparre

    Al responsabile di un seminario venivano contestati abusi su giovani seminaristi: convergenti le accuse con la confessione resa dal religioso: tuttavia, non è necessaria la custodia cautelare in carcere quale misura cautelare.

    A fronte di un compendio indiziario caratterizzato dai gravi indizi di colpevoelzza, veniva chiesta la misura cautelare. Tuttavia, secondo i giudici sarebbero carenti le esigenze cautelari: non vi sarebbe rischio di inquinamento probatorio né pericolo di fuga o di recidiva. In particolare, non ci sarebbe pericolo di reiterare i fatti delittuosi perché le condotte contestate risalgono al periodo 2006-2010, nel 2008 il religioso si è allontanato dall’Italia e nel 2013 è stato ridotto allo stato laicale, così essendo impedito a frequentare seminari ed entrare in contatto con i giovani seminaristi. È da escludersi, pertanto, la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, attesa la risalenza nel tempo delle stesse, l’allontanamento dall’Italia, la confessione resa e la riduzione allo stato laicale.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 settembre – 5 dicembre 2016, n. 51697 – Presidente Fiale – Relatore Gai

    Considerato in diritto

    1. Il ricorso dei Pubblico Ministero è manifestamente infondato, in quanto propone censure di merito ed è diretto a richiedere una rivalutazione delle circostanze, di fatto, poste a base del provvedimento impugnato, non consentita in questa sede.
    2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).
    3. Nel caso in esame, nessuna delle due evenienze – violazione di legge e vizio di motivazione, rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. come sopra evidenziato- , si è verificata a fronte di una motivazione del Tribunale che ha diffusamente, adeguatamente e logicamente argomentato, in aderenza al dato probatorio, l’assenza dei presupposti di cui all’art. 274 cod.proc.pen.
      L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esigenze cautelari, escludendo, in primo luogo, la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, attesa la risalenza nel tempo delle condotte (anni 2006­2010), l’allontanamento dall’Italia dal 2008, la confessione resa nel 2012 e, per finire, la riduzione allo stato laicale del 2013, circostanze che il Tribunale ha valutato congiuntamente per escludere la concretezza ed attualità. Motivazione immune da rilievi di illogicità e corretta sul piano del diritto (Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949; Sez. 3, n. 15925 dei 18/12/2015 Macri, Rv. 266829; Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902). A fronte di siffatta motivazione il P.M., non senza evocare censura di fatto, con ampi richiamai agli atti di P.G. e riportando nel corpo del ricorso stralci di parte di atti processuali, richiede una diversa valutazione i dette circostanze non consentita in questa sede a fronte di un apparato ri  e che non presenta profili di illogicità.

    Conclusivamente ritiene, il Collegio, che il provvedimento impugnato si sia attenuto ai principi giurisprudenziali, espressi all’indomani dell’entrata in vigore della modifica apportata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. secondo cui, attraverso l’espressa previsione dei requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, è ora normativamente richiesto che l’attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare e che lo abbia escluso, il pericolo di recidiva, con motivazione che non presenta profili di illogicità/contraddittorietà sindacabili in questa sede.

    Quando al pericolo di inquinamento probatorio, escluso dal Tribunale di Milano in considerazione del fatto che gli approcci tesi a ottenere la ritrattazione non provenivano dall’indagato, il P.M. si limita, in modo del tutto apodittico, ad affermare che il XXXXX non poteva ritenersi estraneo alle condotte, poste in essere dagli appartenenti alla Congregazione dei Legionari, volte ad indurre alla ritrattazione delle dichiarazioni rese dai testimoni. Il motivo è, all’evidenza, del tutto generico e, dunque, inammissibile.

    Parimenti, generica, apodittica è l’affermazione secondo cui l’allontanamento dall’Italia dell’indagato, dopo aver commesso gli abusi perché indotto dai suoi superiori, sarebbe elemento fondante il pericolo di fuga.

    Il ricorso dei Pubblico Ministero va, pertanto, dichiarato inammissibile in condivisione con le conclusione formulate in udienza dal Procuratore generale.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso dei Pubblico Ministero.

    https://personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=50512&catid=234&Itemid=486&contentid=50512&mese=12&anno=2016