Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Abusi sessuali a Nardò 3 anni e mezzo al parroco La Curia risarcirà la vittima

    Abusi sessuali a Nardò 3 anni e mezzo al parroco La Curia risarcirà la vittima

    di LINDA CAPPELLO
    NARDO’ – La Procura chiede l’assoluzione ma il Tribunale lo condanna. Tre anni e mezzo di carcere sono stati inflitti ieri a don Quintino De Lorenzis (nella foto), 38 anni, originario di Alliste, ex parroco della chiesa San Gerardo Majella di Nardò. Secondo l’accusa, il prelato avrebbe molestato sessualmente un giovane cittadino marocchino che si era rivolto a lui per avere dei vestiti puliti. L’episodio risale al 15 ottobre 2010, e in seguito all’avvio dell’inchiesta don Quintino lasciò la parrocchia

    NARDO’ – Condanna a tre anni e mezzo di carcere per il sacerdote accusato di aver palpeggiato un giovane immigrato. E per le molestie in canonica dovrà pagare anche la Curia, trascinata in aula come responsabile civile delle attività svolte dal prete.È questo l’epilogo del processo a don Quintino De Lorenzis, 38 anni, originario di Alliste, ex parroco della chiesa di San Gerardo Majella. Una sentenza che fa rumore, anche perché, secondo il pubblico ministero di udienza Antonio Negro, don Quintino era innocente e per questo aveva invocato l’assoluzione con formula piena, «perché il fatto non sussiste». I giudici della seconda sezione penale, però, sono stati di diverso avviso. Il collegio ha disposto anche una provvisionale di 20mila euro in favore della vittima, che dovrà essere risarcita in solido dal parroco e dalla Curia vescovile di Nardò.

    L’accusa di violenza sessuale, formulata dal pm Stefania Mininni, si basa su un singolo episodio, che risale al 15 ottobre del 2010. In quel periodo, il giovane straniero (un 27enne marocchino in attesa del permesso di soggiorno) risiedeva a Nardò, paese della fidanzata, e si trovava in grosse difficoltà economiche non riuscendo a trovare lavoro. Per questo pensò di rivolgersi al parroco di una chiesa nelle vicinanze. E il 14 ottobre si recò in parrocchia e in quell’occasione il sacerdote gli offrì il suo aiuto, chiedendogli di passare il giorno seguente per ritirare alcuni capi d’abbigliamento.

    E infatti, a distanza di 24 ore, il giovane si presentò all’appuntamento. L’incontro avvenne in sacrestia, e pare che in chiesa non ci fosse nessun altro. Nella denuncia il marocchino racconta che, mentre lo aiutava a cambiarsi i vestiti per indossare quelli nuovi, il parroco lo avrebbe palpeggiato nelle parti intime.

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  • Nardò (LE). Risarcimento del danno, diocesi responsabili dei crimini dei preti

    Nardò (LE). Risarcimento del danno, diocesi responsabili dei crimini dei preti

    Abusi sessuali in canonica, prete condannato a tre anni e mezzo

    – Avrebbe abusato di un ragazzo marocchino di 29 anni all’interno della propria parrocchia e don Quintino De Lorenzis, 37enne originario di Casarano, ex parroco della parrocchia di San Gerardo Majella di Nardò, è stato condannato in primo grado a tre anni e mezzo di reclusione dai giudici della prima sezione penale (Presidente Stefano Sernia, a latere Silvia Minerva e Maddalena Torelli).

    Un verdetto per certi veri inatteso perché alcune ore prima il pubblico ministero Antonio Negro aveva invece chiesto l’assoluzione con formula piena per De Lorenzis perché non si erano raccolte le necessarie prove che potessero configurare il reato di violenza sessuale. Il prete, nel frattempo, sospeso dalla Curia e rimosso dal suo incarico, è stato interdetto in perpetuo dal proprio incarico e dovrà anche risarcire la parte civile in solido con il vescovo con 20 mila euro.“Siccome tutti quanti si sono schierati a favore del parroco e non della vittima”, ha dichiarato il legale di parte civile Salvatore Centonze, “mi spetterei almeno dalle Istituzioni che arrivassero delle accorate scuse nei confronti del ragazzo”.

    Sul fronte “opposto”, l’avvocato dell’imputato Giuseppe Bonsegna, ha già annunciato di voler appellare la sentenza in attesa che vengano depositate le motivazioni attese entro i prossimi 90 giorni. i giudici hanno abnche rimandato gli atti al pubblico ministero per valutare la posizione di un sacrestano le cui dichiarazioni rese in aula sono state ritenute evidentemente inattendibili.

    La presunta vittima denunciò di aver subito gli abusi nella sacrestia nell’ottobre di due anni fa. Ai rappresentati della Chiesa, il giovane si era rivolto appena giunto nel salento da clandestino ma nella canonica il prete si sarebbe trasformato nel suo molestatore. De Lorenzis avrebbe avvicinato il giovane mentre il 29enne si spogliava e avrebbe incominciato a toccarlo e subito dopo la chiusura delle indagini a firma del sostituto procuratore Stefania Mininni, l’allora gup Nicola Lariccia dispose il rinvio a giudizio del parroco.

    Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, poi, sono stati ascoltatoi diversi testimoni e nell’ultima udienza sono state anache ascoltate alcune registrazioni di telefonate grazie ad una consulenza effettuata dall’ingegnere informatico Luigina Quarta intercorse tra il giovane marocchino e il sacerdote in cui il prelato chiedeva al 29enne informazioni sulle sue abitudini sessuali e a raggiungerlo in canonica a tarda ora.

    FRANCESCO OLIVA

    www.corrieresalentino.it/2014/01/ab…e-anni-e-mezzo/

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Accuse di abusi su uno studente: assolto l’ex rettore del seminario

    Accuse di abusi su uno studente: assolto l’ex rettore del seminario

    Formula piena per l’ex rettore del seminario minore di Rubano che era accusato da un ventiduenne con forti problemi psichici: “perché il fatto non sussiste”

    PADOVA. Assolto con formula piena don Gino Temporin, 67 anni, ex rettore del seminario minore di Rubano, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ex studente dell’istituto. Il tribunale di Padova l’ha assolto “perché il fatto non sussiste”. Il pubblico ministero Maria D’Arpa aveva chiesto 7 anni di carcere e, come pene accessorie, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela.

    Restituito dunque l’onore al prete che in quarant’anni di sacerdozio non aveva mai avuto una macchia. Il suo accusatore è un ventiduenne della provincia di Venezia, un ragazzo con forti problematiche, sottoposto a terapie di natura psichiatrica e ricoverato più volte in casa di cura, cui evidentemente i giudici non hanno creduto. Secondo il Tribunale, si era inventato le accuse infamanti all’ex rettore del seminario.

    L’indagine era stata avviata in seguito alla denuncia del ragazzo presentata dopo essersi confidato, nel 2009, con una psicologa della clinica “Le betulle” di Como dov’era ricoverato. Non c’era nessun testimone di quella assserita violenza che per i giudici non è mai esistita.

    Il vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo – a nome dell’intero presbiterio e della Diocesi, che mai hanno messo in dubbio l’esemplarità di comportamento di don Gino Temporin nell’ambito del suo ministero – esprime “soddisfazione per l’esito del processo di primo grado, che riconosce l’innocenza di don Gino Temporin. Rimane comunque l’amarezza per una vicenda che ha fortemente provato e fatto soffrire un presbitero della nostra Chiesa e turbato la serenità di un istituto, come il Seminario Minore, che rappresenta un esempio di attenzione educativa qualificata. A don Gino Temporin si confermano vicinanza e stima anche per la solidità interiore e la disponibilità con cui ha accolto questa dura prova”.

    http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2013/12/18/news/assolto-don-gino-temporin-non-violento-lo-studente-1.8324076

  • Prete accusato di pedofilia, ora rischia il processo

    Prete accusato di pedofilia, ora rischia il processo

    PRETE ACCUSATO DI PEDOFILIA. LUI: “ESTORSIONE”

    ERA STATO accusato dipedofilia da parte del padre del bimbo che sarebbe stato oggetto delle sue particolari ‘attenzioni’. Una storia iniziata diversi mesi fa che vede come protagonisti un 35enne straniero (il genitore del piccolo) e un sacerdote ferrarese e che potrebbe ora essere vicina ad una svolta: la procura ha infatti terminato le indagini preliminari. E’ di una decina di giorni fa infatti, a firma del pubblico ministero Ciro Alberto Savino, la notifica della chiusura delle indagini. In attesa che il pm sciolga la riserva e decida se chiedere il rinvio a giudizio o meno, il difensore del religioso, l’avvocato Claudio Maruzzi, annuncia di essere al lavoro su «una memoria difensiva». I termini in cui presentare nuova documentazione sono di venti giorni, dopodiché il pubblico ministero procederà con le sue richieste.

    Tutto era cominciato nel 2010, con l’arrivo in città della famiglia di stranieri. Il sacerdote li aveva conosciuti e aveva deciso di ospitarli a casa sua, offrendo loro vitto e sostentamento. Col tempo il loro rapporto però ha iniziato ad incrinarsi fino ad arrivare alle denunce. Lo straniero, difeso dall’avvocato Pietro Madonia, ha accusato il prete di pedofilia e truffa (secondo l’immigrato gli avrebbe sottratto circa 43mila euro).

    MA A RIVOLGERSI alla giustizia è stato anche il sacerdote, che, respingendo le accuse, ha sporto denuncia per estorsione e stalking. Il religioso ha infatti riferito di aver ricevuto pesanti pressioni da parte dell’immigrato («Mi ha detto: ‘se non mi intesti la casa ti rovino e dico a tutti che sei un pedofilo’» aveva raccontato il prelato in questura). I due, per tutto questo tempo, hanno continuato a vivere nella stessa casa, con tutte le conseguenze del caso. Sugli ultimi sviluppi è voluto intervenire anche il legale del sacerdote. «Il mio assistito — ha spiegato — è vittima di una penosa odissea che lo costringe a vivere un incubo perenneper opera di chi ha abusato della sua generosità. A distanza di un anno e mezzo — prosegue — il tribunale civile gli ha dato finalmente ragione, sancendo l’occupazione abusiva dell’appartamento di proprietà del mio assistito da parte della famiglia extracomunitaria, con ordine di rilascio dell’immobile, del tutto inascoltato. La verità di questa allucinante vicenda verrà a galla anche in sede penale».

    Federico Malavasi

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/provincia/2013/12/12/995649-pedofilia-prete-rischia-processo.shtml

  • Ferrara. “Il prete ha violentato mio figlio”. 35enne straniero denuncia e viene denunciato, Il prete denuncia lo straniero convivente “Se non mi intesti casa ti denuncio”

    Ferrara. “Il prete ha violentato mio figlio”. 35enne straniero denuncia e viene denunciato, Il prete denuncia lo straniero convivente “Se non mi intesti casa ti denuncio”

    Prete accusato di pedofilia, ora rischia il processo
    Indagini chiuse. “Pronta la memoria difensiva”
    di Federico Malavasi
    PRETE ACCUSATO DI PEDOFILIA. LUI: “ESTORSIONE”

    Prete accusato di pedofilia. Lui: “Estorsione”

    Ferrara, 12 dicembre 2013 – ERA STATO accusato di pedofilia da parte del padre del bimbo che sarebbe stato oggetto delle sue particolari ‘attenzioni’. Una storia iniziata diversi mesi fa che vede come protagonisti un 35enne straniero (il genitore del piccolo) e un sacerdote ferrarese e che potrebbe ora essere vicina ad una svolta: la procura ha infatti terminato le indagini preliminari. E’ di una decina di giorni fa infatti, a firma del pubblico ministero Ciro Alberto Savino, la notifica della chiusura delle indagini. In attesa che il pm sciolga la riserva e decida se chiedere il rinvio a giudizio o meno, il difensore del religioso, l’avvocato Claudio Maruzzi, annuncia di essere al lavoro su «una memoria difensiva». I termini in cui presentare nuova documentazione sono di venti giorni, dopodiché il pubblico ministero procederà con le sue richieste.

    Tutto era cominciato nel 2010, con l’arrivo in città della famiglia di stranieri. Il sacerdote li aveva conosciuti e aveva deciso di ospitarli a casa sua, offrendo loro vitto e sostentamento. Col tempo il loro rapporto però ha iniziato ad incrinarsi fino ad arrivare alle denunce. Lo straniero, difeso dall’avvocato Pietro Madonia, ha accusato il prete di pedofilia e truffa (secondo l’immigrato gli avrebbe sottratto circa 43mila euro).

    MA A RIVOLGERSI alla giustizia è stato anche il sacerdote, che, respingendo le accuse, ha sporto denuncia per estorsione e stalking. Il religioso ha infatti riferito di aver ricevuto pesanti pressioni da parte dell’immigrato («Mi ha detto: ‘se non mi intesti la casa ti rovino e dico a tutti che sei un pedofilo’» aveva raccontato il prelato in questura). I due, per tutto questo tempo, hanno continuato a vivere nella stessa casa, con tutte le conseguenze del caso. Sugli ultimi sviluppi è voluto intervenire anche il legale del sacerdote. «Il mio assistito — ha spiegato — è vittima di una penosa odissea che lo costringe a vivere un incubo perenne per opera di chi ha abusato della sua generosità. A distanza di un anno e mezzo — prosegue — il tribunale civile gli ha dato finalmente ragione, sancendo l’occupazione abusiva dell’appartamento di proprietà del mio assistito da parte della famiglia extracomunitaria, con ordine di rilascio dell’immobile, del tutto inascoltato. La verità di questa allucinante vicenda verrà a galla anche in sede penale».

    Federico Malavasi

  • Fano, “atti sessuali su una tredicenne” Sacerdote condannato a 2 anni e 6 mesi

    Fano, “atti sessuali su una tredicenne” Sacerdote condannato a 2 anni e 6 mesi

    Don Giangiacomo Ruggeri, ex portavoce del vescovo di Fano, è stato riconosciuto colpevole di pedofilia e di atti osceni in luogo pubblico. Il pm aveva chiesto 4 anni.

    Due anni e 6 mesi di reclusione. Questa la condanna comminata oggi a don Giangiacomo Ruggeri, sacerdote ed ex portavoce del vescovo di Fano. Ruggeri è stato riconosciuto colpevole di atti sessuali su una tredicenne e atti osceni in luogo pubblico. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di Pesaro al termine del procedimento con rito abbreviato. Il pubblico ministero nella sua requisitoria aveva chiesto quattro anni di carcere. La famiglia della minore non si era costituita parte civile. Fra le prove decisive a carico del prete, arrestato il 13 luglio del 2012, i filmati girati di nascosto da alcuni agenti della polizia: immagini eloquenti in cui don Ruggeri si scambia baci e carezze con la minorenne in spiaggia. A segnalare il comportamento del sacerdote al Commissariato era stato il titolare dello stabilimento balneare, insospettito e infastidito dagli atteggiamenti di don Ruggeri nei confronti della ragazzina.

    http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_italiana/2013/12/03/atti_sessuali_su_una_tredicenne_sacerdote_condannato_a_2_anni-5-343736.html

     

  • «Io, bambina abusata dal prete per 7 anni» Indagato l’ex vice parroco di Serina

    «Io, bambina abusata dal prete per 7 anni» Indagato l’ex vice parroco di Serina

    Lo ha ripetuto più e più volte a se stessa: «Quando divento maggiorenne lo faccio, giuro che lo faccio». E lo ha fatto, quel passo. Ha denunciato per abusi sessuali l’ex vice parroco del suo paese. Serina, da dove don Marco Ghilardi se n’è andato lo scorso anno. È ritirato nel silenzio di un convento di frati, in provincia di Trento. Ora il suo nome è in un fascicolo aperto dal pubblico ministero Gianluigi Dettori, che ha chiesto gli arresti domiciliari nei confronti del sacerdote. Ma l’istanza è rimbalzata contro la decisione del giudice delle indagini preliminari, Giovanni Petillo, secondo il quale non sussistono le esigenze cautelari per l’arresto.

    La storia. È la versione della ragazza. La sola al momento, perché il sacerdote non è stato interrogato. Precisa e credibile, secondo il pm, che l’ha voluta sentire personalmente dopo che già i carabinieri della stazione locale l’avevano ascoltata. Due ore in lacrime. Ha riferito di più episodi, a partire dal 2001, un anno dopo che il prete, classe 1975, novello di ordinazione, era arrivato a Serina. Lei allora ne aveva 6 di anni. E secondo quando ha denunciato, i fatti si sono ripetuti anche negli anni successivi, fino al 2008. Lo incontrava spesso. A scuola, perché era l’insegnante di religione alle elementari. Così come all’oratorio e anche in chiesa. Lei era una bambina devota, anche per tradizione familiare. Poi, però, dalla chiesa si è allontanata. Perché solo ora la denuncia? Lei lo ha spiegato: «Avevo paura di non essere creduta», lo sfogo. Serina, poco più di 2.000 anime, dove tutti si conoscono, dove il sacerdote era amatissimo, anche dalla famiglia di lei, dove è difficile essere una voce fuori dal coro e mettere sottosopra gli equilibri. Allora – sempre che la sua versione trovi conferma nel procedimento giudiziario – lei si è tenuta tutto dentro. Si è confidata solo con un’amica. A papà e mamma non ha rivelato nulla.

    Se è vero quello che dice, perché non è successo più niente dopo il 2008, anche se il prete era ancora in paese? Anche a questo interrogativo la ragazza ha dato una giustificazione. Dice che è stata lei a ribellarsi e a prendere le distanze. E, ancora, un altro dubbio in una vicenda che è destinata a sconvolgere il piccolo comune: che cosa è scattato dentro di lei per farsi avanti a distanza di 5 anni dall’ultimo presunto episodio? Altra spiegazione. L’idea, già maturata in passato, si è rafforzata dopo che lui se n’è andato dal paese. Così la ragazza non se l’è più visto in giro.

    Quindi la denuncia, le indagini dei carabinieri che hanno sentito amici e compagni di scuola della giovane. Testimonianze messe sulla carta. Poi il magistrato ha voluto vedere in faccia la ragazza, appena diventata maggiorenne, osservare le sue espressioni e soppesare le sue parole. Due ore di domande su domande e richieste di precisazioni. Alla fine il magistrato si è convinto che lei dice la verità e ha chiesto gli arresti domiciliari per il sacerdote: potrebbe farlo ancora, in termini giuridici è il pericolo di reiterazione del reato, e potrebbe inquinare le prove rispetto ad altri eventuali casi, che però allo stato delle indagini non sono emersi. Ma il gip non la pensa così. Anche se non esclude i gravi indizi di colpevolezza, sui quali comunque non si è soffermato più di tanto nel motivare il rigetto della richiesta, ritiene che non sussistano le esigenze cautelari.

    Tre i motivi, nella sostanza. Il primo: l’ultimo fatto presunto risale al 2008, poi non è successo più nulla, quindi non c’è il pericolo di reiterazione del reato. Il secondo: il religioso è lontano, chiuso in un convento, come potrebbe inquinare le prove in Bergamasca? Inoltre, rispetto a quali altri casi, se non sono emersi? Ma la vicenda non si prospetta chiusa. A giudicare da casi passati, è logico pensare che il pm farà ricorso contro la decisione del gip. Anche se in ferie, si è costantemente informato sulla vicenda.

    Rispetto alla quale, a specifica richiesta, per il momento la Curia di Bergamo non si esprime. Questo perché il vescovo è in Africa e rientrerà in Italia oggi. Il sacerdote, contattato telefonicamente, è rimasto raggelato. Non sapeva nulla. In effetti non è stato sentito e non era informato del fatto di essere indagato. «Ma no, impossibile. È una cosa assurda», reagisce di getto. Poi, nel merito, si trincera dietro a un «no, non voglio aggiungere nulla».

    http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_luglio_27/bimba-abusata-prete-serina-negati-domiciliari-indagato-bergamo-2222359361857.shtml

  • Prostituzione minorile, prima udienza al Tribunale di Sciacca per l’ex parroco Davide Mordino

    Prostituzione minorile, prima udienza al Tribunale di Sciacca per l’ex parroco Davide Mordino

    Prostituzione minorile, prima udienza al Tribunale di Sciacca per l’ex parroco Davide Mordino
    by admin • 17 luglio 2013

    Al via stamattina al Tribunale di Sciacca il processo a carico di Davide Mordino, l’ex parroco della Basilica di San Calogero.

    padre_davide_mordino1Prima udienza, stamattina, al Tribunale di Sciacca per il processo nei confronti di Davide Mordino, l’ex parroco della Basilica di San Calogero, accusato di prostituzione minorile. Avrebbe compiuto atti sessuali con numerosi minori di eta’ compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro, somme che variavano da 50 a 300 euro, ma anche la promessa di agevolare un loro ingresso nel mondo dello spettacolo e della televisione .

    Il Tribunale, presieduto da Andrea Genna, ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile presentata dai legali dei familiari di tre delle sette presunte vittime degli abusi sessuali, gli avvocati Carmela Re e Pietro Casandra. All’udienza era presente Davide Mordino, assistito dagli avvocati Agnello e Lizio. Il processo, che si svolge a porte chiuse, è stato aggiornato al 18 settembre.

    Il rinvio a giudizio dell’ex sacerdote era stato disposto il 26 giugno scorso dal Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Palermo Marina Petruzzella, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano. L’indagine nei confronti di Fra Davide Mordino è scaturita da una intercettazione telefonica nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Mata Hari”. Una conversazione tra il sacerdote ed uno dei giovani indagati che destò sospetti e indusse gli inquirenti ad aprire un’ichiesta nei suoi confronti poi passata per competenza alla Procura della Repubblica di Palermo. Nel frattempo padre Davide era stato trasferito e le voci di un suo coinvolgimento in una torbida vicenda di abusi sessuali si erano diffuse a Sciacca, generando vari commenti e anche iniziativa di sostegno nei suoi confronti. Era tornato a Palermo, sua città natia, dove è stato arrestato nel luglio dello scorso anno e ridotto allo stato laicale dalla chiesa. A rappresentare l’accusa al processo che è iniziato oggi il Pubblico Ministero Laura Vaccaro. Davide Mordino ha sempre respinto le infamanti accuse a suo carico.

  • Patteggiò per abusi su minori, ora il prete accompagna i ragazzi dell’oratorio in gita

    Patteggiò per abusi su minori, ora il prete accompagna i ragazzi dell’oratorio in gita

    Patteggiò per abusi su minori, ora il prete accompagna i ragazzi dell’oratorio in gita

    Polemiche nel bergamasco per la decisione di invitare don Luigi Mantia alla vacanza in montagna dell’oratorio di Casirate d’Adda
    Luisa De Montis – Ven, 12/07/2013 – 12:36
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    A febbraio ha patteggiato due anni per abusi su minori, ma la pena è stata sospesa e don Luigi Mantia è stato mandato a Pumenengo (Bergamo) in una parrocchia rimasta senza parroco fino a settembre. Non solo: è stato persino scelto per accompagnare i ragazzi dell’oratorio della vicina Casirate d’Adda in vacanza a Zambla, nella val Brembana.

    La notizia ha fatto scoppiare un polverone tra i genitori dei piccoli, anche se la Curia di Cremona rassicura che il sacerdote non li accompagnerà in montagna. Don Luigi, tra l’altro, si è sempre dichiarato innocente nell’inchiesta sugli abusi a due bambini di 8 e 12 anni: ha patteggiato solo per chiudere la vicenda in fretta, sostiene. Ma la sentenza continua a pesare sulla sua reputazione come una spada di Damocle, nonostante a Pumenengo sia riuscito a riconquistare la fiducia dei parrocchiani.

    A nulla vale che il vicario di Casirate don Pierluigi Fontana (che ha invitato il prete alla vacanza) sia pronto a mettere la mano sul fuoco in favore di don Mantia. “All’inizio quando sono arrivato a Pumenengo pensavano che mangiassi i bambini – racconta il sacerdote incriminato – Poi hanno visto che persona sono. Ora la vicenda processuale non è un problema per nessuno, qualcuno ci ironizza quando da fuori gliela fanno notare. Faccio quel che serve alla comunità: se serve dico messa, confesso, seguo il centro ricreativo e nel caso accompagno i ragazzi alle Vele”.

    http://www.ilgiornale.it/news/cronache/patteggi-abusi-su-minori-ora-prete-accompagna-i-ragazzi-935217.html

    www.agi.it/cronaca/notizie/20130712…o_per_pedofilia

    Genitori in rivolta contro il prete processato per pedofilia
    15:00 12 LUG 2013

    (AGI) – Bergamo, 12 lug. – Paese in rivolta contro un prete: ha patteggiato una condanna per atti sessuali con minorenni, e ora i genitori non vogliono che partecipi alla gita scolastica con i loro figli. Altrimenti ritireranno i bambini dal centro estivo. Succede a Casirate d’Adda, nella Bassa Bergamasca, dove il Centro ricreativo sta organizzando una settimana di vacanza in montagna. E ci sara’ anche don Luigi Mantia, che lo scorso 26 febbraio ha patteggiato due anni (pena sospesa) per atti sessuali con due bambini di 8 e 12 anni. Lui dice che e’ innocente e ha patteggiato per chiudere la vicenda in fretta.
    Ma ai genitori la spiegazione non basta, e minacciano di ritirare i loro figli se il sacerdote dovesse partire con loro.
    La vicenda risale a quando il prete era a Martignana Po (Cremona). (AGI) .

    www.bergamonews.it/cronaca/prete-de…genitori-177371

    Casirate
    Don Luigi Mantia sacerdote a Pumenengo e a Casirate ha patteggiato lo scorso febbraio per abusi sessuali sui minori. Scoppia la rabbia dei genitori che solamente ora lo scoprono quando si sta programmando una settimana di vacanza con i ragazzi.
    Abusi su minori, il prete
    in vacanza coi ragazzi
    La rabbia dei genitori
    oratorio
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    Il sacerdote che gestisce il Cre ha patteggiato 2 anni per atti sessuali con minorenni: due bambini di 8 e 12 anni. E a Casirate scoppia la rabbia dei genitori che solamente ora lo scoprono quando si sta programmando una settimana di vacanza con i ragazzi a Zambla, in Valle Brembana. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera. Papà e mamme sono sul piede di guerra, chiamano in causa la Diocesi di Cremona che ha mandato il sacerdote, don Luigi Mantia parroco di Pumenengo, alla guida della parrocchia in attesa del nuovo pastore che arriverà a settembre. Don Mantia il 26 febbraio scorso ha patteggiato due anni (pena sospesa) per atti sessuali con minorenni, due bimbi di 8 e 12 anni. Anche se si è sempre dichiarato innocente, don Mantia ha patteggiato per chiudere in fretta il processo e ottenere uno sconto di un terzo della pena. Il caso è noto anche ai parrocchiani di Pumenengo, che lo conoscono e non puntano il dito contro il sacerdote, ma a Casirate la notizia che il prete del Cre è stato condannato pochi mesi fa per abusi sessuali è piombata come un macigno sull’oratorio.

    La Curia di Cremona cerca di tranquillizzare gli animi dei genitori, assicura che don Mantia non andrà al campo estivo a Zambla: ma è tutto inutile. Il caso che ha portato il prete in Tribunale è avvenuto in parrocchia a Martignana Po, nel Cremonese, quando don Mantia era parroco. Un bimbo decise di non andare più all’oratorio, si confidò con il papà al quale raccontò gli strusciamenti con don Luigi. Il sacerdote venne allontanato, trovò rifugio al Santuario di Caravaggio. In fase di indagine emerse un altro caso: stessa accusa. Il fascicolo è rimasto fermo fino al 2011, passando da un pubblico ministero all’altro fino a quando si è aperto il processo. L’imputato ha chiesto il patteggiamento, il pm ha acconsentito a patto che il sacerdote risarcisse le vittime. Alla fine la sentenza: patteggiamento a 2 anni con la condizionale. Oggi come allora don Luigi continua a fare il sacerdote. La diocesi lo chiama a sostituire parroci malati, celebra Messa, organizza i Cre.

    http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie…115811792.shtml

    La protesta

    Patteggiò per abusi su due minori
    Ora il sacerdote è in servizio all’oratorio

    A Pumenengo sostituisce il parroco. E dovrebbe portare alcuni bimbi di Casirate in gita col Cre, ma i genitori protestano. La Curia: «L’oratorio è gestito dai genitori, lui dà una mano dal punto di vista spirituale e generale. Loro non hanno nessun problema, quindi la questione non si pone»

    Oratorio di Casirate d’Adda. Il centro ricreativo sta organizzando una settimana di vacanza a Zambla: ragazzi, animatori, sacerdote. Partenza lunedì prossimo. In paese si diffonde la voce che ci sarà anche il prete «in prestito» a Pumenengo, dove il parroco manca da maggio e quello nuovo arriverà a settembre. Qualche genitore si informa e apprende che è don Luigi Mantia. Scoppia il polverone, perché è il sacerdote che il 26 febbraio ha patteggiato due anni (pena sospesa) per atti sessuali con minorenni, due bambini di 8 e 12 anni (clicca qui e leggi la sua intervista). La Curia di Cremona rassicura: «Non ci risulta che andrà a Zambla». Lui si è sempre dichiarato innocente. Ha patteggiato per chiudere la vicenda in fretta, è la linea difensiva. Ma quella sentenza pronunciata da tre giudici (il collegio) del tribunale di Cremona è un peso per papà e mamme. Anche a Pumenengo il prete ha contatti con i ragazzi dell’oratorio. È gestito dai genitori, ma lui lo frequenta e celebra la messa. In paese sanno della sentenza. Ma don Mantia ha conquistato la fiducia dei parrocchiani.

    Don Luigi MantiaDon Luigi Mantia
    A Casirate invece la vicenda processuale del sacerdote si scopre solo in questi giorni e cresce l’irritazione. Il confronto con il vicario don Pierluigi Fontana, che ha invitato il prete alla vacanza in montagna, è acceso. Il malumore è diffuso. Il vicario è pronto a mettere la mano sul fuoco per don Mantia, ma alle famiglie non basta. Vengono organizzate due riunioni: una mercoledì e una ieri sera. Le posizioni non cambiano. I genitori pongono l’aut-aut: se c’è lui, i loro figli non partiranno.
    Ma la Curia di Cremona getta acqua sul fuoco. «A proposito delle preoccupazioni delle famiglie di Casirate, non c’è fondamento – dice don Claudio Rasoli, direttore dell’ufficio comunicazione sociale -. Non ci risulta che don Mantia parteciperà al campo estivo. Ci andranno i ragazzi di Casirate e parteciperanno anche alcuni ragazzi di Pumenengo. Ma questo non significa che ci andrà anche lui».

    Intanto il sacerdote sostituisce il parroco pensionato. Continua a vivere al santuario di Caravaggio, dove ha preso casa due anni fa, quando cominciò la vicenda giudiziaria, ma arriva ogni volta che è necessario. Non ha un incarico ufficiale, quello è sulle spalle del vicario di zona, don Marco Leggio, parroco di Antegnate, ma don Luigi ne fa il sostituto a tutti gli effetti. «All’inizio quando sono arrivato a Pumenengo pensavano che mangiassi i bambini – racconta -. Poi hanno visto che persona sono. Ora la vicenda processuale non è un problema per nessuno, qualcuno ci ironizza quando da fuori gliela fanno notare. Faccio quel che serve alla comunità: se serve dico messa, confesso, seguo il centro ricreativo e nel caso accompagno i ragazzi alle Vele (parco divertimenti con piscine ndr )». Per la Curia non c’è problema: «L’oratorio è gestito da anni dai genitori dei ragazzi, che si sono sempre dati da fare autonomamente – parla ancora don Rasoli -. Lui dà una mano dal punto di vista spirituale e generale. Se ci sono lì i genitori, che non hanno nessun problema, per noi il problema non esiste».

    La vicenda giudiziaria si è chiusa dopo alcuni intoppi. Prima le denunce dei genitori di due bambini. Riguardano il periodo in cui il parroco era a Martignana Po (Cremona). Una, nel 2009, ha fatto emergere un’altra precedente. Il bambino più piccolo ha iniziato a non andare più all’oratorio. Il papà gli ha chiesto il motivo ed è emerso il disagio: quei giochi alla lotta in cui – sono le accuse – ci sono stati degli strusciamenti del religioso. Fatti di contenuta entità che hanno permesso di patteggiare. Un’eccezione, perché per i reati sessuali è escluso. Il fascicolo è rimasto fermo fino al 2011, poi è passato da un pubblico ministero a un altro, i due bambini sono stati sentiti nell’incidente probatorio (racconti che valgono come prova) e il pm ha chiesto il processo. Poi altre questioni tecniche: l’imputato ha chiesto di patteggiare, il pm si è detto favorevole purché il prete risarcisse le vittime, poi però il giudice dell’udienza preliminare ha negato la pena sospesa. Si è finiti così a dibattimento, altro tempo, con lo stesso finale: patteggiamento a 2 anni con la condizionale.
    12 luglio 2013 | 13:46