Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Sesso con minori, don Desio arrestato Il gip: «Totale assenza di freni inibitori»

    Sesso con minori, don Desio arrestato Il gip: «Totale assenza di freni inibitori»

     I ragazzini coinvolti sono diversi e diversi sono gli episodi contestati: il 53enne Giovanni Desio, parroco di Casalborsetti da tredici anni, è accusato di adescamento e atti sessuali con minorenni. Nel pomeriggio di oggi verrà accompagnato in carcere.

    La squadra mobile di Ravenna si è presentata questa mattina, 5 aprile, intorno alle 11 alla sua porta per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare: «Era molto sorpreso quando ci ha visto arrivare», ha commentato il questore Mario Mondelli. In carcere e non ai domiciliari perché il profilo dell’indagato – secondo il giudice per le indagini preliminari Rossella Materia che ha firmato il provvedimento – richiedeva una «misura estrema» per contrastare un uomo dotato di «spiccata spregiudicatezza» e «totale assenza di freni inibitori» determinando una «insidiosa capacità a delinquere».

    L’indagine, condotta dagli agenti della seconda sezione della squadra mobile con il coordinamento del pubblico ministero Isabella Cavallari, procede da alcune settimane: «Un’operazione chirurgica antipedofilia – l’ha definita il procuratore capo Alessandro Mancini -. Non c’è enfasi in questo momento doloroso ma ci tengo ad assicurare che continueremo senza sosta a perseguire questo tipo di reati».

    Massima attenzione da polizia e magistratura nel trattare una vicenda che coinvolge minorenni. E il provvedimento cautelare, emesso ed eseguito nella stessa giornata, è arrivato solo di fronte a quello che il dirigente della squadra mobile, Nicola Gallo, delinea come «ampio quadro di riscontri» basato su una «attività investigativa solida» partita da informazioni raccolte dagli investigatori. Che si sono concentrati sui contatti tra il parroco e alcuni giovani che frequentano la parrocchia. Al momento dell’arresto i poliziotti hanno sequestrato anche il computer del prete e altri supporti informatici che dovranno essere vagliati alla ricerca di ulteriore materiale.

    Il nome di don Giovanni Desio, critico cinematografico e direttore del settimanale diocesano Risveglio 2000, era finito sulle pagine della cronaca nazionale il 10 febbraio scorso quando finì nel canale di Casalborsetti a bordo di un Suv Bmw X1 da 35mila euro dopo aver urtato un’auto in sosta. Le analisi del sangue in ospedale rivelarono un tasso alcolemico di 1,8 grammi per litro (0,5 il limite consentito).

  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

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    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

  • Pedopornografia. Condannato a 4 mesi don Giampiero Bracchi, recidivo.

    Pedopornografia. Condannato a 4 mesi don Giampiero Bracchi, recidivo.

    Corte Palasio (LO). Già condannato a 2 anni per atti sessuali con minori di 15 anni

    Materiale pedopornografico nel pc. L’ex parroco di Corte Palasio condannato a 4 mesi

    Sei immagini pedopornografiche memorizzate e altre 134 cancellate. È ciò che gli investigatori avrebbero trovato nel suo computer e che gli sono costate una condanna per possesso di materiale pedopornografico

    di Matteo Miglietta

    Corte Palasio (Lodi), 12 marzo 2014 – Sei immagini pedopornografiche memorizzate e altre 134 cancellate. È ciò che gli investigatori avrebbero trovato nel suo computer e che gli sono costate una condanna per possesso di materiale pedopornografico. Don Giampiero Bracchi, 57 anni, nato a Sant’Angelo Lodigiano ed ex parroco di Corte Palasio, nell’aprile 2008 aveva già patteggiato la pena di due anni di reclusione per atti sessuali con un ragazzino di 15 anni. Una sentenza che aveva spinto la Diocesi di Lodi a decidere di fargli passare un periodo di “isolamento” al Pime di Milano (Pontificio istituto missioni estere) e poi a trasferirlo in una casa di Zinasco vecchio, nel Pavese, dalla quale ogni tanto il sacerdote si spostava per sostituire i preti assenti nelle parrocchie della zona.

    Ma il parroco ieri mattina è stato condannato dal giudice Luigi Riganti del tribunale di Pavia a quattro mesi di reclusione e al pagamento di 1.200 euro di multa, poi convertiti in una pena pecuniaria di 31.200 euro totali, per detenzione di materiale pedopornografico. Gli investigatori avevano trovato nel suo computer portatile sei immagini raffiguranti minorenni in pose considerate inequivocabili e tracce di altre 134 fotografie che erano state cancellate dalla memoria del computer.

    L’inquietante scoperta era stata fatta nel 2012 quando gli investigatori avevano perquisito l’abitazione dell’allora parroco di Mezzano, frazione di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia. Il prete nel 2009 era stato assegnato alla piccola parrocchia dal vescovo di Vigevano, monsignor Claudio Baggini, dopo che il don era stato allontanato dalla diocesi di Lodi. L’indagine era partita perché alcuni abitanti del piccolo Comune pavese avevano detto di aver visto don Bracchi in auto insieme a un ragazzo che faceva il chierichetto in parrocchia e che aveva appena dieci anni. Considerati i “trascorsi” del prete e visto che da qualche tempo in paese alcuni genitori si lamentavano per il linguaggio troppo scurrile utilizzato dal parroco davanti ai ragazzi dell’oratorio, la polizia locale di Travacò Siccomario aveva cominciato a indagare e aveva poi passato gli atti alla procura di Pavia. Ma la voce aveva cominciato a spargersi in paese.

    Il clamore scatenato dalla vicenda, amplificato anche da una dura lettera aperta scritta dall’ex parroco di Travacò, don Pietro Gariboldi, aveva poi costretto la diocesi di Vigevano a prendere una decisione drastica. Ancora una volta, però, invece di allontanare il prete dalla vita ecclesiastica si era preferito trasferirlo un’altra volta, assegnandolo all’ospedale “San Martino” e alla Casa di riposo Fondazione istituzioni riunite di Mede, sempre in provincia di Pavia ma in Lomellina. Poi, l’ennesimo spostamento: da novembre, infatti, don Bracchi ha cominciato un percorso di cura al presidio criminologico territoriale di Milano. Ieri per tutta la giornata non è stato possibile contattare l’avvocato difensore del sacerdote, Mario Zanchetti, del foro di Milano.

    IL PRESBITERIO – BRACCHI DON GIAMPIERO

    0382- 482.243
    Via Po, 10 – Fraz. Mezzano
    27020 TRAVACO’ SICCOMARIO PV

    Nato il 28/04/1956
    Ordinato il 23/06/1990

    giampiero56@libero.it Scrivi un EMail
    Incarichi:
    Amm. Parr. S.Martino Vescovo

    Curriculum:
    Parroco Corte Palasio (lug.2003-set.2007)
    Vic. Parr. Cerro al Lambro (ago.1993-giu.2003)
    Vic. Parr. San Rocco al Porto (set.1990-lug.1993)

    http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronac…eggia-1.8836529

    Foto pedoporno, sacerdote patteggia

    Le immagini scoperte sul suo computer a Mezzano di Travacò, la pena a 4 mesi convertita in una multa da 30mila euro

    di Fabrizio Merli

    TRAVACO’ SICCOMARIO. In seguito a una perquisizione, la polizia gli aveva trovato fotografie pedopornografiche nel computer. Così, don Giampiero Bracchi, 57 anni, ex parroco della frazione Mezzano di Travacò Siccomario, ieri ha patteggiato 4 mesi (convertiti in una multa da 30mila euro) e altri 1.200 euro di multa. Il patteggiamento si è svolto davanti al giudice Luigi Riganti e il pubblico ministero, Giovanni Benelli, ha prestato il consenso al rito. Il caso che ha visto coinvolto il sacerdote risale al 2012, anche se alcune voci avevano accompagnato il suo arrivo a Mezzano: il 30 aprile 2008, infatti, il religioso aveva patteggiato un’altra condanna, questa volta a due anni, per l’accusa di atti sessuali con minore, in relazione a un episodio che si verificò il 20 maggio 2007 a Corte Palasio (Lodi), dove don Bracchi era stato parroco dal luglio 2003 al settembre 2007.Tornando al 2012, nel corso dell’estate un cittadino riferì ai vigili urbani di Travacò di avere visto don Bracchi che, su una strada sterrata, faceva guidare la propria Fiat Gran Punto a un bambino di 10 anni. Questo portò a una segnalazione alla procura di Pavia, che aprì un fascicolo d’indagine. Il bambino faceva il chierichetto alla chiesa di Mezzano e aveva libero accesso a tutti i locali della sacrestia, tanto che gli altri bimbi lo definivano il “cocco” del parroco. Inizialmente si investigò per capire se il sacerdote potesse avere abusato sessualmente di soggetti minorenni. Gli accertamenti furono delegati alla questura di Pavia e furono estremamente capillari. Sulla Gran Punto del sacerdote vennero nascoste delle “cimici”, tramite le quali si ebbe la conferma che il religioso, parlando con i ragazzi, utilizzava un linguaggio a dir poco disinvolto. Oltre a ciò, gli uomini della questura piazzarono anche una telecamera nella stanza da letto del parroco e intercettarono le sue telefonate. L’indagine, alla fine, non portò alla luce elementi importanti, tanto che lo stesso pm chiese e ottenne l’archiviazione. Ma nel corso di tali attività, l’autorità giudiziaria dispose anche, il 22 ottobre 2012, il sequestro del computer “Hp Pavillon” di don Bracchi. Qui, furono trovate 6 immagini pedopornografiche, altre 5 furono rintracciate nei “temporary files” di internet (la traccia elettronica che rimane su un pc dopo la navigazione sulla rete) e 134 «immagini non visibili», quindi, probabilmente, cancellate. Per questo reato, dunque, il sacerdote, ieri mattina, ha patteggiato. Al momento del rinvìo a giudizio, il sacerdote lavorava alla casa di riposo di Mede. Il parroco di Travacò, don Pietro Gariboldi, riferì alla squadra mobile che la situazione “sospetta” di Mezzano fu segnalata più volte alle autorità religiose di Vigevano, curia dalla quale dipende Travacò. Nel dicembre 2010, don Pietro Gariboldi presentò rinuncia alla parrocchia, ma non ebbe risposte. Nel settembre 2011 incontrò l’allora vescovo, Vincenzo Di Mauro, che gli garantì di avere inviato un seminarista al Grest di Mezzano e di avere saputo che don Bracchi «si era comportato bene». Ancora, il 20 giugno 2012 don Pietro sollecitò l’intervento del vicario di Vigevano, sino a quando, poco dopo, parlò al cardinale Dionigi Tettamanzi, all’epoca amministratore apostolico della Curia. In seguito a ciò don Bracchi tenne un atteggiamento più rispettoso. Sino alla perquisizione.

  • Foto pedoporno, sacerdote patteggia

    Foto pedoporno, sacerdote patteggia

    Le immagini scoperte sul suo computer a Mezzano di Travacò, la pena a 4 mesi convertita in una multa da 30mila euro

    di Fabrizio Merli

    TRAVACO’ SICCOMARIO. In seguito a una perquisizione, la polizia gli aveva trovato fotografie pedopornografiche nel computer. Così, don Giampiero Bracchi, 57 anni, ex parroco della frazione Mezzano di Travacò Siccomario, ieri ha patteggiato 4 mesi (convertiti in una multa da 30mila euro) e altri 1.200 euro di multa. Il patteggiamento si è svolto davanti al giudice Luigi Riganti e il pubblico ministero, Giovanni Benelli, ha prestato il consenso al rito. Il caso che ha visto coinvolto il sacerdote risale al 2012, anche se alcune voci avevano accompagnato il suo arrivo a Mezzano: il 30 aprile 2008, infatti, il religioso aveva patteggiato un’altra condanna, questa volta a due anni, per l’accusa di atti sessuali con minore, in relazione a un episodio che si verificò il 20 maggio 2007 a Corte Palasio (Lodi), dove don Bracchi era stato parroco dal luglio 2003 al settembre 2007.Tornando al 2012, nel corso dell’estate un cittadino riferì ai vigili urbani di Travacò di avere visto don Bracchi che, su una strada sterrata, faceva guidare la propria Fiat Gran Punto a un bambino di 10 anni. Questo portò a una segnalazione alla procura di Pavia, che aprì un fascicolo d’indagine. Il bambino faceva il chierichetto alla chiesa di Mezzano e aveva libero accesso a tutti i locali della sacrestia, tanto che gli altri bimbi lo definivano il “cocco” del parroco. Inizialmente si investigò per capire se il sacerdote potesse avere abusato sessualmente di soggetti minorenni. Gli accertamenti furono delegati alla questura di Pavia e furono estremamente capillari. Sulla Gran Punto del sacerdote vennero nascoste delle “cimici”, tramite le quali si ebbe la conferma che il religioso, parlando con i ragazzi, utilizzava un linguaggio a dir poco disinvolto. Oltre a ciò, gli uomini della questura piazzarono anche una telecamera nella stanza da letto del parroco e intercettarono le sue telefonate. L’indagine, alla fine, non portò alla luce elementi importanti, tanto che lo stesso pm chiese e ottenne l’archiviazione. Ma nel corso di tali attività, l’autorità giudiziaria dispose anche, il 22 ottobre 2012, il sequestro del computer “Hp Pavillon” di don Bracchi. Qui, furono trovate 6 immagini pedopornografiche, altre 5 furono rintracciate nei “temporary files” di internet (la traccia elettronica che rimane su un pc dopo la navigazione sulla rete) e 134 «immagini non visibili», quindi, probabilmente, cancellate. Per questo reato, dunque, il sacerdote, ieri mattina, ha patteggiato. Al momento del rinvìo a giudizio, il sacerdote lavorava alla casa di riposo di Mede. Il parroco di Travacò, don Pietro Gariboldi, riferì alla squadra mobile che la situazione “sospetta” di Mezzano fu segnalata più volte alle autorità religiose di Vigevano, curia dalla quale dipende Travacò. Nel dicembre 2010, don Pietro Gariboldi presentò rinuncia alla parrocchia, ma non ebbe risposte. Nel settembre 2011 incontrò l’allora vescovo, Vincenzo Di Mauro, che gli garantì di avere inviato un seminarista al Grest di Mezzano e di avere saputo che don Bracchi «si era comportato bene». Ancora, il 20 giugno 2012 don Pietro sollecitò l’intervento del vicario di Vigevano, sino a quando, poco dopo, parlò al cardinale Dionigi Tettamanzi, all’epoca amministratore apostolico della Curia. In seguito a ciò don Bracchi tenne un atteggiamento più rispettoso. Sino alla perquisizione.

    http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2014/03/12/news/foto-pedoporno-sacerdote-patteggia-1.8836529

  • Intervista a João Oliveira: “I capi della multinazionale hanno scelto di eliminare l’argomento”

    Intervista a João Oliveira: “I capi della multinazionale hanno scelto di eliminare l’argomento”

    João Paulo Gomes de Oliveira, 38 anni, è un medico veterinario e ha lavorato in cooperazione internazionale e sviluppo dal 2001. È stato membro di organizzazioni nazionali e internazionali di diversi paesi.

    Quando, nel 2010, è stato posto come insegnante dal Centro polivalente Dehon a Gurúè, in Mozambico, come parte di un programma dell’allora Istituto portoghese per il supporto allo sviluppo (IPAD), finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, coinvolgendo i sacerdoti responsabili del centro e un orfanotrofio nelle vicinanze.

    Cosa ti ha spinto a presentare un reclamo? 
    Soprattutto la gravità della situazione. Quando mi sono iscritto alla scuola e gli studenti hanno capito che non ero imparentato con i preti [il preside della scuola e il capo di un orfanotrofio in Gurúè], ho iniziato ad avere sospetti, a notare fatti e comportamenti strani come le guardie armate alla porta dell’orfanotrofio. Quando sono stato avvicinato da un alunno angosciato e disperato che voleva scappare, ma non aveva nessun altro posto dove andare, l’ho affrontato e ho ricevuto un racconto spaventoso di quello che stava succedendo.

    I due sacerdoti – Ilario Verri e Luciano Cominotti – vengono indagati in Italia esclusivamente sulla base della loro denuncia? 
    Non posso dire Ma è noto che il mio reclamo è stato preso sul serio e sufficientemente sostanziale e ben fondato per essere stato rinviato dal sistema giudiziario all’ufficio del pubblico ministero in Italia e meritato diversi mesi di indagini. Sono stato chiamato dalla procura italiana a testimoniare su questi preti, che è accaduto lo scorso settembre.

    Che prove hai presentato? 
    Le prove sono state presentate alle autorità competenti e sono oggetto di indagine. Non sarà un processo facile data la natura del crimine, i limiti delle istituzioni in Mozambico e, nel caso della procura italiana, la barriera linguistica. Questo caso sottolinea la responsabilità criminale della Chiesa cattolica e l’importanza della giustizia secolare nel risolvere questi casi semplicemente perché sappiamo tutti che la giustizia, la polizia e la libertà di stampa funzionano solo in una parte ristretta del mondo. Ed è proprio nell’altra parte che la maggior parte dei bambini non è protetta. È molto importante che la Chiesa cattolica si assuma le sue responsabilità e prenda misure per l’effettiva protezione dei bambini.

    Ha riferito la situazione ai suoi superiori all’IPAD. Cosa ti aspettavi che facessero? 
    Il crimine riferito al Ministero degli Affari Esteri [da cui dipendeva l’IPAD] è un crimine che viola le convenzioni internazionali sui diritti umani firmate dallo Stato portoghese. Si spera che lo Stato portoghese non trascuri la sicurezza delle vite umane, specialmente quando parliamo di bambini svantaggiati nei paesi fratelli. Se ci sono sufficienti indicazioni per indagare sulla giustizia di due paesi stranieri, è incomprensibile per la negligenza dell’AMF responsabile degli stessi fatti, che hanno semplicemente scelto di cancellare l’argomento.

    I due paesi – Italia e Mozambico – hanno giurisdizione giudiziaria. Il Portogallo no, perché non erano né le vittime né il presunto agente del crimine portoghese. 
    In ogni caso, dal momento che l’insegnamento è l’obiettivo principale della cooperazione portoghese nel PALOP, questa procedura solleva seri interrogativi sulla procedura del MAE quando vengono a conoscenza situazioni analoghe. La scuola in cui lavoravo non era mai stata visitata da nessuno dei miei superiori. Non era prima, durante o dopo. Chi garantisce che in altre istituzioni, che beneficiano della cooperazione portoghese, non esistano reati di questo tipo?

    https://www.publico.pt/2014/03/02/mundo/entrevista/entrevista-com-joao-oliveira-os-responsaveis-do-mne-optaram-por-apagar-o-assunto-1626571

  • Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    ANA DIAS CORDEIRO 02/03/2014 – 08:38

    Una scuola del Centro Polivalente Leão Dehon ha beneficiato dell’appoggio del Portogallo mediante la collocazione di insegnanti. Uno di loro ha fatto una denuncia di sospetti abusi sessuali sui minori contro due sacerdoti italiani di quella città del Mozambico: il direttore di questo centro e il responsabile di un orfanotrofio. Il caso è oggetto di indagine dalla Procura in Italia e in Mozambico, mentre le Nazioni Unite chiedono che i preti sospettati di abusi sui minori vengano rimossi.

    NELSON GARRIDO
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    In quel giorno, uno dei ragazzi è stato colpito. Come chiunque abbia bisogno di riscattarsi e, allo stesso tempo, chiede aiuto. Aveva bisogno di parlare – lui e gli altri ragazzi, tutti minorenni, che hanno detto che il prete aveva costruito nell’orfanotrofio dove vivevano, una prigione per punire loro, una prigione con sbarre, come nei film.

    Spesso si sentivano osservati, anche perché si sentivano diversi: lui, e come lui gli studenti più giovani nella scuola diretta dal prete Ilario Verri, che vivevano nell’orfanotrofio del prete italiano Luciano Cominotti in Gurue, Mozambico. Si muovevano come ombre, sempre osservati e senza o quasi mai un sorriso. Essi avevano questo in comune. Questo, e la complicità di un terribile segreto.

    Questo sarebbe, tuttavia, un nuovo e differente giorno, in grado di dissipare i nebulosi sospetti che si gonfiavano ogni settimana sotto gli occhi del maestro João Gomes de Oliveira. Il veterinario era stato posto dalla cooperazione portoghese, come professore in una delle due scuole del Centro Polivalente Leão Dehon nel gennaio del 2010 in questa piccola cittá mozambicana di Zambézia, dove è stato selezionato tra i vari stagisti inviati quell’anno nell’ambito del programma Inov Mundus, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.

    È stato lì che ha udito della denuncia per abusi sessuali su minori contro i due sacerdoti. E lui ha presentato una denuncia relazionata alle inchieste giudiziarie attualmente in corso – una in Italia e l’altra nella Procura di Gurue in Mozambico.

    Le decine di avvisi che ha inviato alle organizzazioni internazionali dei diritti umani e dei bambini, al diretto responsabile dell’allora Istituto Portoghese di sostegno allo sviluppo (IPAD), al Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, all’ambasciata del Mozambico nel Portogallo e dopo altri tre anni, all’ex ministro degli esteri Paulo Portas, e alle quali il PUBBLICO ora ha avuto accesso, si sono scontrate con il silenzio. Dalla Procura Generale della Repubblica, dove è stato inviata una denuncia presentata alla polizia giudiziaria, hanno risposto che, essendo questo un caso per la polizia e la giustizia del Mozambico, non potevano fare nulla.

    Per lui, più presto questo caso viene risolto, “meglio è”. La storia di questi ragazzi – alcuni orfani, altri no – è un fardello che porta da allora. “Cosa succede alle vittime di questi abusi quando crescono è una domanda alla quale nessuno mi ha saputo rispondere.”

    Dopo avere udito “lo spaventoso racconto” di due dei suoi alunni (vedere l’intervista in queste pagine), João Oliveira è stato violentemente aggredito. Mostra le sue fotografie scattate in ospedale dove è rimasto prima di lasciare per sempre Gurue. Sono stato preso a sassate sulla testa mentre guidavo la moto senza casco. “Non saprei dire chi lo ha fatto”. Ma crede che chi è stato sapeva che il maestro portoghese stava per denunciare i preti Ilario e Cominotti alla polizia di Gurue per abusi sessuali su ragazzi.

    Dovere legale e dovere morale.

    Una volta arrivato in Portogallo, sono stato ricoverato per un lungo recupero dopo l’aggressione. Nei giorni quando finalmente sono uscito, sono andato dalla polizia. La denuncia è stata accettata ed inviata al Pubblico Ministero dove è stata archiviata per “incompetenza territoriale”, nel Febbraio del 2011. “La denuncia poteva essere stata inviata immediatamente in Mozambico”, dice João Oliveira, che parla di “dovere morale” di avvisare le autoritá del paese.

    Dal punto di vista legale, essendo le vittime mozambicane e gli autori (del supposto crimine commesso in Mozambico) italiani, il Portogallo non aveva la competenza per trattare il caso, secondo i giuristi uditi dal PUBBLICO.

    La denuncia è stata sì inviata alla Procura Generale del Mozambico, ma solo due anni dopo, nel luglio 2013, “sotto la protezione della Convenzione di Assistenza Giudiziaria in materia Penale tra gli Stati Membri della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese” – ha confermato il PUBBLICO insieme alla PGR portoghese, che parla di “processo indipendente” e non chiarisce se questo è legato alla stessa denuncia di João Oliveira archiviata all’inizio del 2011, e non spiega il motivo per cui c’è  stato, in questo caso, un ritardo di due anni per farla proseguire per  il Mozambico.

    L’iniziativa è sorta giá dopo che la PGR portoghese ha saputo dell’apertura di un’indagine in Italia, anch’essa relazionata con una denuncia di João Oliveira che andò con i propri mezzi in Italia.

    “Sono andato in una stazione di polizia ed ho raccontato quello che stava succedendo”, ricorda. La denuncia contro i due italiani, il prete Luciano Cominotti dell’orfanotrofio, e il prete Ilario Verri, oggi direttore della scuola Centro Polivalente Leão Dehon, è stata ricevuta nell’aprile 2012.

    Due percorsi, un destino

    Ilario Verri é un prete dehoniano, in Mozambico da molti anni. Ha vissuto vicino alla frontera con il Malawi negli anni della guerra civile. Poi è andato a Maputo da dove è partito per Gurúè con l’obiettivo di ricostruire il complesso della scuola e del centro che giá esisteva dal 1969, ed era diretto dai religiosi dehoniani presenti en Mozambico dal 1968.

    Nel 1975, con l’indipendenza, il complesso è stato nazionalizzato e, nel 1994 è tornato nella provincia mozambicana della Congregazione Dehoniana, una congregazione religiosa della Chiesa cattolica, fondata dal prete Leão Dehon nel 1878 e oggi presente in decine di paesi, tra cui il Portogallo.

    Il complesso è stato ricostruito e migliorato e gli è stato cambiato il suo nome a Centro Polivalente Leão Dehon (in onore del fondatore). Comprende la Scuola di Base Industriale (una scuola professionale, corrispondente alla scuola secondaria fino al 9 ° grado) e l’Istituto Superiore Agrario (che corrisponde al livello di scuola superiore). João Oliveira è stato collocato in quest’ultimo, ma ha dato anche lezioni di computer agli studenti più giovani della scuola professionale.

    Luciano Cominotti è diocesano ed è andato a Gurue per scelta personale dopo essere stato ordinato sacerdote a Milano o già in Gurue (le informazioni differiscono tra quello che dice il prete portoghese Luciano e il prete Ornelas a Roma, a capo della Congregazione (vedi intervista in queste pagine )).

    “E’ stato militare in Italia, ha deciso per il sacerdozio e ha fatto la richiesta al vescovo di Milano. Voleva andare in missione”, ha detto al PUBLICO il prete portoghese Luciano, con responsabilità nella Congregazione dei dehoniani in Portogallo e che faceva parte di due gruppi che hanno iniziato il programma di volontariato nel Centro Polifunzionale di Gurue. “All’inizio, quando è stato ordinato prete, uno rimane nella diocesi in cui è nato. Per passare ad un’altra diocesi deve esserci un motivo”, aggiunge.

    Luciano Cominotti ha scelto Gurue, dove entrerà nei primi mesi del 2000. Nel 2004 “la sua opera esisteva giá,” dice il prete portoghese a proposito dell’orfanotrofio che è stato ingrandito a misura che il prete Cominotti ha acquisito i terreni intorno grazie al supporto e le donazioni di “benefattori italiani.”

    Due immagini dell’orfanotrofio, disponibili su Internet, mostrano a distanza quel sontuoso palazzo che si vede attraverso le cime degli alberi, come uno strano castello accanto a una piccola città dove i segni di abbandono sono visibili, le case modeste e le strade sterrate. Una di queste immagini è dotato di un testo enigmatico, non firmato, e che descrive questa casa come un “orfanotrofio maschile per i bambini”, e allora ha osservato: “Mi dispiace per la distanza delle immagini, ma in fondo può vedere uno splendido edificio. È in Gurue, con vista sul lago e dispone di strutture che sarebbero considerate eccellenti in tutto il mondo civilizzato. Non manca nulla. Viene mantenuto da sponsor che visitano le strutture di volta in volta.”

    Un prete “dedicato”

    Chi conosce l’orfanotrofio è Adérito Barbosa, un prete che era dentro perchè era “un amico del padre Luciano Cominotti”, afferma PUBLICO, prima di essere messo di fronte alla denuncia contro il sacerdote italiano e alle indagini che girano in Mozambico e in Italia.

    “Si tratta di un sacerdote dedicato, con la responsabilità nella diocesi e con il suo lavoro, come questa casa di accoglienza per bambini”, continua il prete Adérito Barbosa, coordinatore nazionale della Famiglia Dehoniana in Portogallo e Presidente dell’Associazione dei volontari laici Dehoniani, fondata nel 1999 legato alla Provincia portoghese dei Sacerdoti del Cuore di Gesù (Dehoniani) e responsabile per l’invio di insegnanti volontari per il Centro Polifunzionale Leão Dehon e altre “opere” dehoniane in Mozambico e in altri paesi.

    È questo prete che descrive l’orfanotrofio – o meglio “un centro di assistenza per i bambini bisognosi” – come un “castello”. “E’ chiuso, non entra nessuno”, continua. “È chiuso perché è privato, ci sono dei giovani all’interno. Lui [Luciano Cominotti] mette i bambini al lavoro. Alcuni fanno la guardia, altri lavorano. Sono già stato lì in diverse occasioni, l’ultima delle quali quattro o cinque anni fa” prima di confermare che il palazzo ha guardie armate e che alcuni in città parlano del “terrore “che il luogo ispira.

    L’ultima volta che sono stato in Gurué fu l’anno scorso, ma il prete Luciano Cominotti non era lì. Lui e il prete Ilario a volte andavano a chiedere soldi in Italia per le “opere” che uno e l’altro dirigono. L’opera del prete Cominotti “è per aiutare i bambini.” L’orfanotrofio avrà “circa 50 bambini”, aggiunge.

    Il PUBBLICO ha tentato varie volte di contattare Cominotti nella Diocesi, ma non ha mai ottenuto risposta, e il prete Ilario Verri nel Centro Polifunzionale Leão Dehon, ma il direttore si trovava in Italia giá da alcuni mesi “per motivi personali”.

    “I due sacerdoti sono indissolubilmente legati”, spiega João Oliveira, che crede che Luciano Cominotti ha avuto, nel passato, dei collegamenti con la Congregazione dei Dehoniani, e che ci sia un tentativo di dissociarsi, per diluire le responsabilità.

    “Puó essere che, durante questo processo, il prete Luciano e l’orfanotrofio abbiano smesso di essere dei Dehoniani. Questo è un problema di chiarire. Sanno cosa sta succedendo e, ovviamente, ci sarà all’interno dell’ordine chi si oppone e ha causato questa conveniente separazione, apparente ed esterna “, considera.

    L’orfanotrofio è più esposto a sospetti abusi sui minori rispetto alla scuola, che anch’essa non sfugge alle “voci frequenti”, come ha raccontato al Publico un altro portoghese che vive a Gurue, e riceve i visitatori nelle loro case per i volontari in un vecchio seminario convertito in pensione, e che viene descritto sul sito della scuola (con le foto delle camere e la scuola) come “una bellissima villa non lontana dal centro.”

    I sacerdoti dehoniani contattati a Lisbona e Roma dal PUBBLICO, negano la connessione, insistendo sul fatto che Luciano Cominotti è sempre stato un diocesano e svolge ruoli di responsabilità nella diocesi di Gurué – nel sito web della diocesi appare come amministratore. Loro dicono di non aver mai sentito parlare della denuncia del portoghese João Oliveira o di qualsiasi altro reclamo sul prete Ilario.
    “Ho sentito questo per la prima volta”, dice il prete Adérito Barbosa. “Ho le migliori referenze di lui e la sua opera,” afferma il prete portoghese Luciano anch’esso contattato. E su quell’ antico seminario, ora una “locanda” appartenente al Centro Polivalente, dice che “È stato ristrutturato, potenziato e migliorato per accogliere i turista, visitatori e persone legate ad imprese e al Governo”.

    Per João Oliveira, il collegamento tra i due sacerdoti è rilevante per dimostrare che una scuola che ha beneficiato del sostegno del Ministero degli Esteri portoghese mediante la collocazione di insegnanti come lui, ha servito da “facciata” per qualcosa che coinvolge le due istituzioni – orfanotrofio e Centro Polivalente Leão Dehon. E che, nonostante le sue denunce – e le indagini aperte in Italia e Mozambico – gli stessi sacerdoti, bersaglio di sospetti, continuano ad essere responsabili delle delle due istituzioni.

    João Oliveira sostiene che “È pienamente giustificata la necessità di un coinvolgimento delle Nazioni Unite in questo crimine globale” e accoglie con entusiasmo la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – agli inizi di febbraio – per esigere alla Santa Sede “il ritiro delle funzioni” dei preti pedofili o sospettati di esserlo, e che li consegnino alle autorità giudiziarie per le indagini (una dichiarazione che non vincolante).

    Richieste delle Nazioni Unite

    In un documento senza precedenti rilasciato un mese fa, e che il Vaticano ha criticato di “distorcere i fatti”, i periti del Comitato delle Nazioni Unite hanno notato che 400 sacerdoti sono stati espulsi dalla Chiesa cattolica nel 2011 e 2012, per le accuse di pedofilia, durante il pontificato di Benedetto XVI. Ma un’analisi approfondita del vasto dossier di denunce ricevute negli ultimi anni contro i sacerdoti cattolici in diversi paesi, ha concluso che gli abusi erano “sistematici” e che la verità sarà nota solo quando le vittime verranno ascoltate.

    João Oliveira si identifica pienamente in queste conclusioni e dice che è urgente che le vittime siano protetti per poter essere ascoltate. “Solo quando ciò accadrá, ci saranno prove” aggiunge.

    “Dopo l’aggressione che ho subìto, le vittime non parleranno mai ai sacerdoti apertamente. Era un messaggio violento ed efficace che ha messo a tacere molti testimoni”, ha scritto in una delle tante lettere che ha inviato da allora a sbloccare la situazione.

    Il medico veterinário, collocato come professore in Mozambico, afferma che questo paese si sta “convertendo in un esempio internazionale della passivitá
    della Chiesa cattolica verso il crimine della pedofilia “. Quando è stato aggredito, il suo status di funzionario in servizio per la cooperazione portoghese prevedeva che un allarme fosse stato attivato (all’Ambasciata del Portogallo in Mozambico), dai sacerdoti, perché essi sono i responsabili della scuola dove era stato collocato come apprendista Inov Mundus, con una assicurazione sanitaria che gli dava diritto ad un rimpatrio di emergenza.

    I sacerdoti non hanno avvisato e l’ambasciata portoghese è stata informato solo giorni dopo dall’Ambasciata di Danimarca, che ha appreso della situazione attraverso una funzionaria straniera che lavora in Gurue. Gli amici di João Oliveira – di diverse nazionalità – si sono alternati perchè non rimanesse mai solo nella stanza in quella vecchia Villa Junqueiro in Gurue, che non sembra un ospedale.

    “Il rimpatrio di emergenza è ben chiaro nella parte dell’assicurazione offerto nel contratto. Appena sono stato meglio, ho avvertito l’ IPAD, ho chiesto che mi portassero a Maputo, sono andato alla Ambasciata di Portogallo, dopo Johannesburg, e infine a Lisbona”, racconta João Oliveira.

    Poche o nessuna risposta

    In Portogallo, quasi non ho ricevuto risposte alle lettere inviate e alle quali il PUBBLICO ha avuto ora accesso, tra le quali all’allora ministro degli esteri Paulo Portas al quale ha scritto nel mese di aprile 2013 per accusare la cooperazione portoghese di rimanere “criminalmente silenziosa e passiva in questo problema” e avverte sul fatto che “L’MNE potrebbe essere sponsor pedofilia in Mozambico”.

    Due anni prima, ha scritto “più volte” all’allora Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, “per chiedere aiuto per questi bambini” e le informazioni sulle istituzioni locali per un possibile “intervento”. Al PUBLICO, Graça Gonçalves Pereira detto di avere ricevuto “centinaia di reclami di portoghesi”, quando ha assunto le funzioni di Console generale a Maputo, nel 2012, e non ricordava quella specifica corrispondenza.

    E anche quando era in Gurue, ha ripetutamente messo in guardia i responsabili dell’ IPAD (ormai estinta e fusa con l’Istituto Camões). “Hanno detto che gli dispiaceva molto per quello che era successo. Non passò molto tempo fino a quando mi sono reso conto che non avrebbero fatto nulla “, spiega João Oliveira.

    “E’ stato un problema del quale la nostra gestione ha avuto conoscenza”, ha detto al PUBLICO Fernanda Catarino, una dei responsabili del Inov Mundus, e ha avuto frequenti contatti con il docente. Era con lei e con una sua superiore che João Oliveira ha da subito condiviso i suoi sospetti.

    A questo livello, nulla poteva essere fatto, dice Fernanda Catarino, ora ufficiale nel Camoes. “La questione è stata rinviata ad una considerazione superiore, alla direzione.” E’ stato l’allora presidente del IPAD, Augusto Manuel Correia, che non ha risposto alle domande inviate dal PUBBLICO.

    Anche il Camões – Istituto per la Cooperazione e la lingua (che ha assorbito l’ex IPD nel 2012) non ha chiarito al PUBBLICO quanti insegnanti portoghesi ha collocato nel Centro Polivalente Leão Dehon, ed in quali date ha dato altre forme di sostegno e quali criteri ha scelto per selezionare il Centro Polivalente e la sua scuola per l’inclusione nella lista delle entità che avrebbero beneficiato del sostegno della cooperazione portoghese.

    Già dopo aver lasciato Gurue, João Oliveira ha anche avvertito organizzazioni per i diritti umani. Human Rights Watch lo ha mandato da Amnesty International, che lo ha mandato all’ UNICEF che non ha risposto.

    La lettera che nel mese di aprile 2013, il cooperante portoghese ha scritto al vice procuratore del Dipartimento di Investigazione e Azione Penale (DIAP) per insistere sul fatto che il caso non venisse dimenticato, si è conclusa in questo modo: “Devo scusarmi per la mia insistenza, ma io conosco alcuni di questi ragazzi. Hanno un nome e poco altro. Non hanno padre nè madre o chi voglia sapere di loro. (…). La signora procuratrice può archiviare queste vite: io non lo faccio “.

    Traduzioni Roberta Pietra per Rete L’ABUSO

    Fonte https://www.publico.pt/mundo/noticia/mocambique-padres-investigados-por-suspeitas-de-abusos-dirigem-orfanato-e-escola-que-teve-apoio-de-portugal-1626570

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webpwp-content/uploads/2025/02/domenica-15-a-celle-ligure-gianluigi-nuzzi-presenta-il-suo-ultimo-libro-inchiesta-peccato-originale-interverra-francesco-zanardi-presidente-della-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2025/02/preti-pedofili-e-adulti-complici-il-corto-di-cammuso-illumina-la-sala-farina-gesti-orrendi-camuffati-da-abito-religioso.webpwp-content/uploads/2025/02/dettagli-abusi-su-minori-in-nome-di-dio-da-piu-di-25-anni-ad-aci-bonaccorsi-la-comunita-che-plagiava-le-giovani-il-video.webpwp-content/uploads/2025/02/caso-vitale-processo-rinviato-a-dicembre-messere-a-telemolise-fatti-gravissimi-perche-commessi-da-chi-ha-una-funzione-educativa.webpwp-content/uploads/2025/02/chi-lha-visto-affronta-il-prete-che-ha-abusato-di-lui-la-risposta-preghiamo-insieme-un-caso-denunciato-dalla-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2024/09/il-primo-film-sui-preti-pedofili-girato-a-savona-e-verona-sara-al-bari-international-film-festival-domenica-6-aprile.webp2014/02/27/moambico-le-accuse-e-larchiviazione-di-don-ilario-verri-che-calunnio-la-rete-labuso-e-don-luciano-cominotti/

  • SAVONA; le accuse in Mozambico e l’archiviazione che incrimina don Ilario Verri (calunniò la Rete L’ABUSO) e don Luciano Cominotti

    SAVONA; le accuse in Mozambico e l’archiviazione che incrimina don Ilario Verri (calunniò la Rete L’ABUSO) e don Luciano Cominotti

    N. 2408/2013 R.G.N.R. Mod.21

    Procura della Repubblica

    presso il Tribunale di Bergamo

    RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

    – artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 –

    Al Sig. Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo

    Si trasmettono, con richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. – gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di VERRI Ilario per il reato previsto e punito dall’art. 609 c.p .. Con nota 225/A/2013/68990/3462/Ufil-l”(punt) del 15.1.2013, il Servizio Centrale Operativo del Ministero dell’Interno Italiano comunicava a questo Ufficio che l’Unità Nazionale Europol aveva raccolto una segnalazione relativa ad abusi sessuali commessi da due sacerdoti italiani missionari in Mozambico nei confronti di minori.

    La denuncia proveniva da un soggetto che aveva svolto attività di insegnamento in Mozambico; il denunciante avrebbe altresì effettuato analoga comunicazione all’Ambasciatore del Mozambico a Bruxelles, al Commissario per gli Affari interni, nonché alla Polizia Criminale e all’Autorità Giudiziaria Portoghese.

    I denunciati abusi sarebbero stati commessi da Padre Ilario VERRI e Padre Luciano COMINOTTI, appartenenti alla Congregazione dei Padri Dehoniani, impegnati in un orfanotrofio sito in Guruè Zambezia c.p. 109, Centro Polivalente Leao Dehon, gestito e/o sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica.

    Le condotte quindi integravano la violazione dell’art. 609 bis e quater del codice penale italiano (puniti con una pena edittale da cinque a dieci anni di reclusione); sussisteva pertanto la competenza di questa A. G. ai sensi dell’art. 10 c.p.p. e dell’art. 9 c.p. italiano che “il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato”.

    Sussiste altresì la competenza italiana ai sensi dell’art. 604 c.p. secondo cui “le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies si applicano altresì quando il fatto è commesso ali’ estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano”.

    L’acquisizione della documentazione relativa all’indagine effettuata dal Dipartimento di Investigazione di Lisbona ( attesa la nazionalità del denunciante), non ha apportato elementi di novità rispetto a quanto già dichiarato da Joao Gomes de Oliveira, ma ha consentito di riscontrare almeno parzialmente le sue dichiarazioni, rendendo verosimile la ricostruzione dei fatti e conferendo iniziale credibilità anche alle dichiarazioni relative ai sospetti di abuso sessuali.

     

    pag. 2 di 2 
    PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo

    Il denunciante – sentito a SIT in Barcellona (E) con commissione rogatoria alla presenza del P .M. italiano – ha confermato le dichiarazioni rese a suo tempo a tutte le Autorità Giurisidizionali con le quali aveva avuto modo di interloquire.

    In particolare, rimandando alla completa lettura delle sue dichiarazioni, Joao Oliveira affermava di aver ricevuto confidenze da un ragazzo di nome xxxx che gli avrebbe confidato di aver subito abusi sessuali non meglio descritti da Padre Cominotti, e che il ruolo dell’indagato VERRI sarebbe limitato a tolleranza di tali abusi.

    Al di là della scarsa descrizione delle condotte, e quindi dell’impossibilità di valutare se le medesime costituiscano violazione della norma penale ipotizzata, deve evidenziarsi che non è neppure chiara l’età della persona offesa, in modo che non può neppure apprezzarsi se e in quali termini possa configurarsi una qualche condotta di violenza o minaccia ovvero di abuso sessuale aggravato dalla qualità dell’indagato.

    Del resto, le eventuali condotte addebitabili al VERRI – anche nella versione accusatoria resa dal denunciante – sarebbero qualificabili come omissive ex art. 40 cpv. c.p.; può in tale direzione dubitarsi che il VERRI avesse un qualche obbligo giuridico di impedire l’evento contemplato dalla norma ipotizzata, e che pertanto costituisca reato a suo carico.

    Infine, nessun elementi sufficiente è emerso neppure in merito a presunti viaggi organizzati da Padre VERRI con finalità “sessuali”; al di là infatti della competenza funzionale della Procura Distrettuale di Brescia ex art. 51 c.p.p., i testi escussi xxxxx, xxxxxx e xxxxxx ( e altresì lo stesso indagato) hanno escluso qualunque finalità diversa dal mero volontariato missionario, e in tale direzione non riscontrano le dichiarazioni del denunciante.

    Peraltro, i testi contestano di avere ricevuto le confidenze (riferite invece da Joao Gomes de Oliveira) in merito a condotte criminali di P. VERRI.

    La difficoltà di reperire gli ulteriori testimoni indicati dal denunciante, e la nazionalità delle persone informate sui fatti (spesso non italiane, come del resto lo stesso denunciante), unitamente alla mancata collaborazione delle Autorità Giudizarie del Mozambico che non hanno ritenuto di dare seguito alla rogatoria, non consentono a questo Pubblico Ministero di proseguire nelle indagini.

    Bergamo, 27 febbraio 2014

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  • Como. Abusi su bimbo di 10 anni. Diacono Antonio Rombo a processo, Insegnante di religione 35enne risarcisce vittima e tenta patteggiamento. Diocesi omertosa

    Como. Abusi su bimbo di 10 anni. Diacono Antonio Rombo a processo, Insegnante di religione 35enne risarcisce vittima e tenta patteggiamento. Diocesi omertosa

    Diocesi omertosa: “andato via per esigenze personali”

    L’uomo era insegnante di religione. I fatti nella primavera del 2013

    Prestava servizio come diacono all’interno di un oratorio della Brianza Comasca. In più era anche insegnante di religione per i bambini delle scuole medie. Secondo la Procura della Repubblica lariana, è però responsabile di due episodi di molestie e palpeggiamenti ai danni di un bambino di appena 10 anni. Una vicenda per cui gli è stata contestata la violenza sessuale. Una brutta storia, quella emersa solo in queste ore dopo che per mesi era rimasta sotto silenzio.
    Un fascicolo di indagine che è arrivato al suo sbocco processuale in Tribunale senza che nessuno ne sapesse niente. Con tanto di parte civile già risarcita e un tentativo di patteggiamento che tuttavia non sarebbe stato accolto.
    L’epilogo in questi giorni, con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero che ha curato il fascicolo e che è stata accolta dal giudice dell’udienza preliminare. L’appuntamento è adesso di fronte al collegio di Como che ha fissato la data della prima udienza il 2 ottobre 2014.

    La storia risale alla scorsa primavera.
    Nel mirino delle indagini – scattate da una denuncia presentata dalla famiglia della vittima – due distinti episodi in cui il diacono, nonché insegnante di religione, di 35 anni avrebbe molestato un bambino di appena 10 anni amico di famiglia.
    Atti che sarebbero andati in scena nella casa dell’uomo.
    A far esplodere la vicenda, il racconto della vittima alla madre, poi girato alle forze dell’ordine.
    Da qui la segnalazione alla Procura di Como e il fascicolo aperto per violenza sessuale.
    Che qualcosa non andasse per il verso giusto, chi frequentava l’oratorio dove il diacono operava l’aveva capito da tempo. Anche perché il 35enne, la scorsa estate, era praticamente scomparso nel nulla nonostante fosse già stato fissato un campo estivo con l’oratorio stesso a cui all’improvviso aveva deciso di non partecipare.
    Anche sul fronte scolastico i genitori non avevano più avuto notizie dell’insegnante di religione che in quelle ore, probabilmente, era già indagato dalla Procura della Repubblica di Como per i due episodi contestati.
    In questi mesi le indagini sono proseguite sotto il riserbo più assoluto, tanto che anche le voci di paese alla fine piano piano si erano spente.

    Ma nelle scorse ore la questione è riemersa con maggiore chiarezza, perché come detto è già stata fissata una udienza di fronte al collegio di Como. Processo per violenza sessuale che scatterà a ottobre di quest’anno.
    Una decisione presa dal giudice dell’udienza preliminare accogliendo la richiesta del pubblico ministero titolare del fascicolo. Non si conosce il perché di questa conclusione.

    Di certo c’è solo il fatto che la difesa sfiderà un’aula di Tribunale senza scegliere riti alternativi come il patteggiamento oppure il rito abbreviato, che avrebbero portato a sconti di pena.
    L’imputato, da quanto è stato possibile appurare, non avrebbe più alcun incarico da tempo in seno alle parrocchie.

    M.Pv.

    www.corrieredicomo.it/index.php?opt…14:prima-pagina

  • Pedofilia, prete nel mirino a Ferrara. la vittima ha 3 anni. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    Pedofilia, prete nel mirino a Ferrara. la vittima ha 3 anni. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    L’accusa è pesantissima:violenza sessuali su un bambino di pochi anni. Bordate scagliate contro un sacerdote ferrareseper il quale la procura, nei giorni scorsi, ha presentato il conto, chiedendone il rinvio a giudizio. Una storia iniziata due anni fa con la denuncia di un 35enne straniero (il genitore del piccolo) nei confronti del parroco il quale, a sua volta, ha depositato una controdenuncia per minacce, estorsione e stalking.

    «Abbiamo fatto ulteriori indagini difensive — attacca Claudio Maruzzi, avvocato del don — e scoperto cose molto interessanti: tutto quello che ha fatto questo signore che ci chiama in causa, è strumentale per poter rimanere in Italia. Dimostreremo, infatti, che è clandestino. Riteniamo di avere in mano elementi sufficienti per poter sostenere che ci troviamo di fronte a una folle messinscena per evitare l’espulsione». Fine 2010, in un paese del ferrarese arriva il 35enne con la famiglia. Il sacerdote decide di ospitare tutti a casa sua, offrendone vitto e sostentamento. Ma con il trascorrere del tempo il rapporto si spezza e comincia la battaglia giudiziaria.

    Partono le denunce contro il parroco. Una per truffa (secondo l’immigrato gli avrebbe sottratto 43mila euro) ma soprattutto, ben peggiore, una per abusi sessuali sul figlioletto, in particolare durante una festa di compleanno del minore. «I fatti — riprende l’avvocato Maruzzi — sono stati costruiti in corso d’opera, la denuncia originaria non menzionava neppure questo episodio. In base ad alcune testimonianze assunte — precisa subito il difensore —, la descrizione delle presunte azioni durante quella festa di compleanno è assolutamente incompatibile sia dal punto di vista temporale che logistico». Una prima vittoria per la difesa è arrivata alla fine dell’anno scorso: il giudice civile, infatti, ha accertato l’occupazione abusiva dell’immobile dove vive lo straniero con ordine di sloggio datato 3 dicembre. «Ma ad oggi non è stato ancora eseguito — chiosa il legale — e il 35enne è ancora in quell’abitazione, e sempre a spese del parroco».

    Ma a rivolgersi alla giustizia è stato anche quest’ultimo, che, respingendo le accuse, ha sporto denuncia per estorsione, stalking e minacce. Il religioso ha infatti riferito di aver ricevuto pesanti pressioni dall’immigrato («Mi ha detto: se non mi intesti la casa ti rovino e dico a tutti che sei un pedofilo», aveva raccontato in questura). La procura aveva chiesto l’archiviazione, opposta però dalla controparte. Per questi fatti l’udienza dovrebbe essere fissata ad aprile. Diverso, invece, il discorso delle molestie per le quali il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ora ha chiesto il rinvio a giudizio. Degli ultimi sviluppi è già stata informata anche la Curia. «Il mio assistito — chiude Maruzzi — continua a vivere in un incubo per opera di chi ha abusato della sua generosità. Ma abbiamo le carte per dimostrare la verità». Tutto è rimandato alla preliminare.

    Nicola Bianchi

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2014/02/05/1021034-pedofilia-prete-rinvio-giudizio.shtml

  • CEI. Preti pedofili: “i vescovi sono come padri, delle vittime e dei preti”, Padri sanguinari che proteggono e non denunciano i carnefici dei figli

    CEI. Preti pedofili: “i vescovi sono come padri, delle vittime e dei preti”, Padri sanguinari che proteggono e non denunciano i carnefici dei figli

     Preti pedofili: Cei, “I vescovi sono dalla parte delle vittime”

    14:52 31 GEN 2014

    (AGI) – CdV, 31 gen. – “Il vescovo non e’ un pubblico ministero, e’ molto di piu’: davanti alle denunce di abusi sessuali e’ il padre della vittima. Ed e’ padre anche dell’accusato”. Il nuovo segretario della Cei, monsignor Nunzio Galantino usa questa immagine forte (che nel diritto canonico e’ quella del “buon padre di famiglia” che ha il dovere giuridico di agire per impedire delitti e ingiustizie, anche se compiuti dai suoi figli) per spiegare il crinale difficile nel quale si trova la Chiesa nell’indicare con le linee guida le modalita’ di reazione ai casi di preti pedofili. Il Consiglio Episcopale Permanente, spiega il neo segretario Cei nella sua conferenza stampa, ha recepito le indicazioni date dalla Congregazione della Dottrina della fede, e le linee guida italiane stanno per essere pubblicate. “Quando le avrete – promette ai giornalisti – vedrete che i vescovi sono dalla parte delle vittime, anche se non escludono che possano esservi a volte false accuse e che in quel caso bisogna tutelare l’accusato: e’ accaduto in Italia anche che un sacerdote si togliesse la vita per essere stato accusato ingiustamente, ed e’ emerso solo dopo la sua morte che le accuse erano false”.

    http://www.agi.it/cronaca/notizie/20140131…e_delle_vittime