Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • «Fui molestato in seminario lascio parrocchia e sacerdozio» L’annuncio di don Alessandro Raccagni al termine della messa. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    «Fui molestato in seminario lascio parrocchia e sacerdozio» L’annuncio di don Alessandro Raccagni al termine della messa. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

     Bergamo, seminario degli orrori. Già altre vittime hanno denunciato abusi. Era a Endenna dall’ottobre del 2011. In terapia da otto anni. «Una ferita che sanguina da una vita»

    «Fui molestato in seminario lascio parrocchia e sacerdozio» L’annuncio di don Alessandro Raccagni al termine della messa.

    di Fabio Paravisi Donatella Tiraboschi

    La Messa sembrava finita, invece no. Mancava ancora un ultimo gesto, poche parole da leggere su un foglio. Un macigno che pesava sul cuore del sacerdote da 30 anni. Don Alessandro Raccagni ha allontanato i chierichetti e poi ha letto quel foglio, e ogni parola era come una fucilata al cuore di chi stava ascoltando. Parole che parlavano di molestie subite in seminario, di una ferita che sanguina da una vita e, ancora, di un silenzio che doveva essere spezzato. Don Alessandro ha lasciato la sua parrocchia di Endenna e anche il sacerdozio, lasciando dietro di sé molti dispiaceri, tanti dubbi e una comunità «orfana» che chiede verità. Don Alessandro, 44 anni, parroco di Endenna dal 4 ottobre 2011, aveva finora tenuto dentro di sé il dramma e l’angoscia. Lo straziante ricordo delle molestie che dice di avere subito nel Seminario di Città Alta a metà degli anni Ottanta, un periodo in cui il giovane Alessandro era ancora minorenne (a quell’epoca il rettore del seminario era monsignor Roberto Amadei). Da allora ha trovato il coraggio di raccontarlo a uno psicologo che lo segue da otto anni e al padre Guido, che gli è stato vicino negli ultimi difficili mesi. Il prete indicato come responsabile degli abusi si sarebbe ritirato in pensione in un quartiere alla periferia di Bergamo, senza che nessuno gli abbia mai chiesto conto di ciò che avrebbe fatto.

    È stato lo stesso don Alessandro, nei mesi scorsi, a decidere di scendere a Bergamo più volte e a parlare del problema con i vertici della Curia, manifestando anche la sua intenzione di lasciare l’abito sacerdotale se non avesse avuto le risposte che voleva. Risposte che evidentemente non sono arrivate, visto che alle 18 di sabato 15 marzo don Alessandro è salito all’altare per celebrare la Messa con quel foglietto in tasca. In uno dei banchi sedeva il padre, venuto da Cividino per dargli sostegno nel momento più difficile della sua vita. La grande chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, che ospita anche una teca con il cranio di San Barnaba, era piena. Al termine della funzione il parroco ha chiesto ai chierichetti di andare in sacrestia a cambiarsi, poi ha estratto il foglio e ha cominciato a leggere.

    «Sembrava che stesse parlando in termini generali, di vicende che succedono nella Chiesa e nel mondo», ricorda Daniela Ravanelli, che era seduta in uno dei primi banchi. Il parroco ha raccontato di ferite che ci si porta dietro e da cui non si riesce a guarire, di ragazzi che vengono abusati da persone di cui hanno fiducia, e di un seminarista che ha subito molestie senza che i responsabili siano stati puniti. E poi ha annunciato la sua intenzione di lasciare il sacerdozio. «Appena abbiamo capito che parlava di se stesso è calato il gelo, siamo rimasti tutti in silenzio», racconta ancora la donna. La stessa scena si è ripetuta il giorno dopo alla Messa delle 11. A chi gli chiedeva chiarimenti, il parroco avrebbe spiegato di non aver voluto parlare della vicenda finora per non dare un dolore alla madre, e di essersi deciso solo dopo la morte della donna, lo scorso 8 dicembre. Poi don Alessandro ha raccolto le sue cose e si è trasferito a casa del padre, a Cividino.

    Quella stessa domenica la Curia ha nominato un amministratore parrocchiale (si tratta di don Cesare Micheletti, prevosto di Brembilla e a capo del Vicariato di Brembilla-Zogno) che si occuperà di gestire gli affari di quella che con i suoi 1.200 abitanti è la seconda parrocchia di Zogno fino alla nomina del nuovo parroco, prevista per settembre-ottobre. Dopo qualche giorno di sgomento, la comunità di Endenna ha reagito. Il Consiglio parrocchiale ha convocato una riunione alla quale hanno partecipato in tantissimi e alla fine è stato deciso di scrivere a Bergamo. «Non alla Curia, ma proprio al vescovo in persona – specifica uno dei responsabili -. È stato deciso di lasciare partire un parroco, e noi vogliamo capire perché. Così come vogliamo anche capire, ascoltando entrambe le versioni dei fatti, quale sia la verità». In 300 hanno firmato una lettera che è stata affissa sotto il porticato della chiesa parrocchiale. Gli abitanti di Endenna vogliono sapere che cosa di preciso la Curia e il vescovo stesso abbiano intenzione di fare per accertare le responsabilità dei fatti. Per questo il diretto interessato (che al telefono dice di essere ormai solo «Alessandro») non vuole parlare dell’accaduto: «Non vorrei con le mie parole pregiudicare il lavoro che i parrocchiani stanno facendo in questi giorni».

    Commento asciutto da parte della Curia: «Non abbiamo ricevuto la lettera che don Alessandro ha letto in chiesa, se la riceveremo risponderemo – dice il segretario generale don Giulio Dellavite -. Ma per il momento non commentiamo la vicenda. Dovremo procedere a opportune verifiche e valutazioni».

  • Prete accusato di pedofilia presenta il suo alibi. Un caso seguito da Rete L’ABUSO

    Prete accusato di pedofilia presenta il suo alibi. Un caso seguito da Rete L’ABUSO

    Procede su due binari paralleli la vicenda del parroco accusato di atti di pedofilia dal padre di un minore e che ha a sua volta denunciato per minacce, estorsione e stalking la propria controparte.

    Ieri in aula, in udienza a porte chiuse, il ‘don’ ha raccontato la sua verità. La vicenda di cui si parla ha inizio nel 2010, quando la famiglia giunge in un paese della provincia ferrarese e viene ospitata dal don, 60 anni, che offre loro vitto e alloggio. Ben presto la convivenza inizia a stare stretta e il prete invita la famiglia ad andarsene. Il 35enne non la vede allo stesso modo e ne nasce una causa civile che darà ragione al sacerdote. La famiglia – marito, moglie e due figli piccoli – però non trasloca nemmeno dopo la sentenza di occupazione abusiva dell’appartamento. Intanto parte la denuncia per violenza sessuale ai danni del bambino della coppia, di pochi anni. Si parla di particolari attenzioni ricevute dal minore durante una festa di compleanno. In più lo straniero, assistito dall’avvocato Giovanni Montalto, deposita un’altra denuncia contro il prete. Questa volta per truffa: con raggiri gli avrebbe sottratto 43mila euro.

    L’udienza di ieri pomeriggio, 25 marzo, riguardava però solo il processo per pedofilia. Il parroco, nei panni dell’imputato e difeso dall’avvocato Claudio Maruzzi, ha fornito una lunga deposizione di oltre due ore, parlando di circostanze che lo scagionerebbero dall’accusa. Il prete ha infatti riferito di avere un solido alibi riscontrabile attraverso le testimonianze: la celebrazione di una funzione religiosa proprio in contemporanea alla festa durante la quale è accusato degli atti di pedofilia. Inevitabile anche ‘l’invasione di campo’ nel procedimento parallelo, con il racconto da parte del religioso dei rapporti ormai logori con i genitori del bambino e dei loro presunti tentativi di estorsione.

    Al termine dell’udienza, il gup Silvia Marini ha disposto il rinvio per valutare e decidere di ammettere le nuove prove portate dalla difesa, che nel frattempo ha chiesto di procedere con il rito abbreviato.

    Il procedimento a parti invertite, per minacce, estorsione e stalking (il prete sostiene di essere stato minacciato dal suo ospite: se mi sfratti di denuncio per pedofilia) al momento è invece stoppato di fronte alla richiesta di archiviazione della procura. Su questo fronte l’avvocato Maruzzi ha fatto opposizione e il passo successivo sarà il vaglio del gup, che deciderà in base alle prove a disposizione se accogliere l’archiviazione o rinviare gli atti al pm per ulteriori indagini.

    http://www.estense.com/?p=371580

  • Ex parroco verso processo per violenza sessuale: “La Regione Molise si costituisca parte civile” Un caso seguito da Rete L’ABUSO

    Ex parroco verso processo per violenza sessuale: “La Regione Molise si costituisca parte civile” Un caso seguito da Rete L’ABUSO

    Il caso di Giada Vitale e don Marino Genova potrebbe arrivare presto in Tribunale. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Larino, che ha ricevuto l’esposto della ragazza attivando le doverose verifiche, si trovano in fase preliminare. Ma dalle notizie che trapelano si apprende che la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex parroco di Portocannone, accusato di violenza sessuale sulla ragazza che oggi ha 18 anni ma che all’epoca dei fatti ne aveva 13, sarebbe imminente. Il consigliere regionale Filippo Monaco ha presentato una mozione per chiedere l’impegno del Consiglio a costituirsi parte civile in caso di processo, sulla scorta della legge contro la violenza di genere di recente adozione.

    Portocannone. Il caso di Giada Vitale e don Marino Genova potrebbe arrivare presto – nell’arco dei prossimi mesi – in Tribunale. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Larino, che ha ricevuto l’esposto della ragazza attivando le doverose verifiche,si trovano in fase preliminare. Ma dalle notizie che trapelano si apprende che la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex parroco di Portocannone, accusato di violenza sessuale sulla ragazza che oggi ha 18 anni ma che all’epoca dei fatti ne aveva 13, sarebbe imminente. 

    In quel caso la Regione Molise potrebbe costituirsi come parte civile nel procedimento. Per ora è ancora una semplice richiesta, che però sulla scorta della recente legge in materia di violenza di genere approvata proprio dai consiglieri di Palazzo Moffa diventerebbe un passo necessario.

    Il consigliere regionale Filippo Monaco ha presentato una mozione per chiedere all’intero Consiglio, dunque alla Regione Molise, «di costituirsi parte civile – nel caso in cui fosse accertata la realtà della presunta violenza – nel processo che vedrebbe Giada Vitale vittima di violenze e abusi al fine quindi di non lasciare sola la presunta vittima a combattere una battaglia che avrebbe leso i suoi diritti oltre che la dignità di donna e minore; al fine di attuare una legge approvata all’unanimità che tutela e assicura sostegno alle donne vittime di violenza».

    La vicenda è nota, anche per avere avuto un ampio riflesso sulla stampa nazionale e essere stata oggetto di trasmissioni televisive su Canale 5 e Italia 1 e, in tempi recentissimi, di nuovi episodi a corredo di una storia già troppo traumatica. Giada Vitale ha denunciato presunti abusi sessuali da parte di don Marino Genova, raccontando di essere stata costretta a subire violenze sessuali per anni. Violenze iniziate quando era poco più di una bambina, a 13 anni, e proseguite finché la stessa, dopo aver tentato di togliersi la vita in preda alla disperazione, ha trovato la forza di denunciare il “suo” parroco. Dopo quella denuncia, la prima, l’allontanamento di Marino Genova e l’inizio delle indagini, che si sono concentrate su una serie di episodi e soprattutto testimonianze a supporto di quanto la vittima ha riferito. Oltre ai testimoni, alcuni dei quali già ascoltati dal pm che si occupa del caso, ci sono anche le registrazioni. Quelle messe insieme dal momento in cui la ragazza si è rivolta alla Rete nazionale L’Abuso, un progetto di sostegno delle vittime di sacerdoti pedofili che nasce dall’idea di un gruppo di vittime accumunate dal fatto che il loro abusatore è un uomo consacrato.

    Ora in regione approda una mozione per chiedere che al momento dell’eventuale processo l’ente di Palazzo offa, in nome e pe conto dell’intero Molise, si costituisca parte civile.
    Una decisione che va a innestarsi sulla legge varata all’unanimità otto mesi fa proprio per attuare tutte le misure necessarie alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.
    «E’ un tema molto caldo e sensibile quello della violenza su donne e minori che spesso balza agli onori della cronaca nazionale e locale – sostiene il vicepresidente del consiglio regionale Filippo Monaco – ed il Molise non è da meno.

    E’ recente infatti la notizia della presunta violenza ai danni di una ragazzina di Portocannone che, all’epoca dei fatti era minorenne, da parte del parroco del paese. Certezze e verità dell’accaduto ancora non esistono ma, nel caso in cui fosse vero, si tratterebbe di un caso di una gravità inaudita e che rientrerebbe, a tutti gli effetti, nell’accezione più ampia della violenza di genere».

    Monaco ricorda che la Regione Molise, varando, nell’ottobre 2013 la legge n.15 al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di donne e bambini, ha previsto la possibilità di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorioaventi ad oggetto reati che presuppongono l’esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età. «E’ per questo che ho presentato una mozione che impegna l’intero consiglio regionale a costituirsi parte civile. Non si sta accusando nessuno nè tantomeno si è possessori della verità dei fatti. Nella certezza però di un simile avvenimento la Regione non può stare a guardare inerme ed impassibile ma dovrà attuare tutte le azioni necessarie per contrastare la violenza, così come sancito dalla recente normativa».

    http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=16161
  • Sul pedofilo don Nello Giraudo, la Sorgini vuole spiegare o permane il silenzio?

    Sul pedofilo don Nello Giraudo, la Sorgini vuole spiegare o permane il silenzio?

     Il ruolo pubblico di Isabella Sorgini (assessore alle Politiche Sociali ed Educative del Comune di Savona) avrebbe imposto un’immediata spiegazione dopo quanto emerso nel procedimento penale a carico di Don Nello GIRAUDO, ma a Savona, invece, vi è stata una sorta di congiura del silenzio in cui tutti tacciono. Noi invece chiediamo che la questione si affronti e la si chiarisca…

    Oltre al fatto che Isabella Sorgini veniva indicata chiaramente nella memoria difensiva di Don GIRAUDO come uno dei responsabili del gruppo scout in cui il Don GIRAUDO abusa dei ragazzini, dagli atti dell’inchiesta della Procura di Savona è emerso anche che una delle vittime di Don GIRAUDO – F.F. – presso il campo scout venne ritrovato ore dopo gli abusi subiti vicino ad un fiume. Chi lo ritrovò piangente era una degli assistenti del campo scout a cui il ragazzino, F.F., raccontò quanto gli era accaduto. Nessuna denuncia da parte dei responsabili scout venne però presentata alle Forze dell’Ordine o alla Magistratura, così come nessun soccorso e supporto medico o psicologico venne promosso con intervento dai responsabili al ragazzino in stato di shock…

    La Sorgini, tra l’altro, sapeva, come sapeva suo marito Livio Giraudo – fratello di Don Nello GIRAUDO – degli abusi sui minori, alias pedofilia, del Don GIRAUDO. Lo sapevano perché familiari e lo sapevano per certo anche perché informati dallo stesso Don GIRAUDO. D.D’A., un’altra vittima del prete pedofilo per anni protetto dai Vescovi savonesi, era presente presso la comunità per i minori che era stata affidata dalla Diocesi a Don GIRAUDO (nonostante fossero a conoscenza, in Diocesi, gli affidarono quell’incarico!), quando con presenti anche la Sorgini e Livio Giraudo, Don GIRAUDO si confessò pubblicamente per i suoi abusi sessuali su ragazzini.

    A questo punto la domanda: perché la Sorgini (così come suo marito, a lungo Presidente della società pubblica del Comune di Savona, ATA) non ha mai denunciato Don GIRAUDO? E poi un’altra: ci si può fidare di un Assessore alle Politiche Sociali ed Educative che, sapendo da anni cosa faceva Don GIRAUDO evitò di denunciare, e con tale silenzio contribuì a far sì che Don GIRAUDO venisse protetto dalla Diocesi savonese e potesse continuare a frequentare minori nei campi scout, così come anche vedersi affidare la gestione di una comunità di minori in difficoltà?

    Attendiamo risposta.

    http://www.casadellalegalita.info/archivio-storico/2014/11283-sul-pedofilo-don-nello-giraudo-la-sorgini-vuole-spiegare-o-permane-il-silenzio.html

    In un breve filmato della Rete L’Abuso si vede un ragazzo di spalle che racconta di quando don “Nello Giraudo una sera a tavola, presente il fratello e la cognata Sorgini ha confessato certe sue tendenze pedofile e tutto quello che ha fatto (il Giraudo) nelle varie strutture case famiglia e scout”.

  • #Pedofilia, Papa Francesco ha fortemente difeso il record della Chiesa cattolica romana sulla lotta contro gli abusi sessuali da parte di sacerdoti? La BBC intervista la Rete L’ABUSO

    #Pedofilia, Papa Francesco ha fortemente difeso il record della Chiesa cattolica romana sulla lotta contro gli abusi sessuali da parte di sacerdoti? La BBC intervista la Rete L’ABUSO

    In una rara intervista con un giornale italiano, il Papa ha detto che “nessun altro ha fatto di più” per sradicare la pedofilia.

    Ha detto che la Chiesa aveva agito con trasparenza e responsabilità, ma era l’unica istituzione ad essere stata attaccata.

    Il mese scorso, l’ONU ha fortemente criticato il Vaticano per non aver debellato la pedofilia e per consentire che si insabbi.

    Statistiche “Shocking”

    Nella sua intervista al Corriere della Sera pubblicato il Mercoledì, Papa Francesco ha detto: “La Chiesa cattolica è forse l’unica istituzione pubblica ad aver agito con trasparenza e responsabilità.

    «Nessun altro ha fatto di più. Eppure la Chiesa è l’unica ad essere stata attaccata.”

    Il Papa, che festeggerà il suo primo anniversario della sua elezione a fine mese, ha anche elogiato il suo predecessore, emerito Papa Benedetto XVI, per cambiare l’atteggiamento della Chiesa nei confronti dei sacerdoti predatori, dicendo che era stato “molto coraggioso”.

    Ha anche messo in dubbio il fulcro del dibattito, dicendo: “. Le statistiche sul fenomeno della violenza contro i bambini sono scioccanti, ma mostrano anche chiaramente che la grande maggioranza degli abusi sono effettuate in ambienti familiari o di vicinato”

    Unrapporto delle Nazioni Unite negli scandali di abusi pubblicato il mese scorso ha invitato il Papa a “rimuovere immediatamente” tutti i sacerdoti noti o sospettati pedofilia.

    Il Vaticano è anche accusato di preferire sistematicamente la “salvaguardia della reputazione della Chiesa e del presunto autore del reato, anziché la tutela dei minori vittime” – cosa che il Vaticano ha strenuamente negato.

    Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) ha detto che la Santa Sede dovrebbe aprire i suoi file sui membri del clero che hanno “nascosto i loro crimini”, in modo che possano essere ritenuti responsabili dalle autorità.

    Papa Francesco, ha istituito una commissione per indagare sui crimini sessuali commessi da sacerdoti e di prendersi cura delle vittime, ma finora ha fatto pochissime azioni pubbliche circa gli scandali che hanno scosso la Chiesa negli ultimi anni.

    No ‘grandi cambiamenti’

    Il leader di un gruppo italiano che rappresenta le vittime di abusi sessuali del clero sostiene che ci sono poche azioni concrete da parte del Vaticano che non ci sono stati “grandi cambiamenti” sotto il pontificato di Francesco.

    Francesco Zanardi della Rete L’Abuso, ha dichiarato alla BBC: “I casi di abusi sui minori da parte di sacerdoti continuano ad accadere, in tutta Italia, e dei casi che abbiamo denunciato non abbiamo visto alcun intervento.”

    “Il Papa fa queste dichiarazioni, ma poi il Vaticano non risponde alle Nazioni Unite, non impone l’obbligo che i vescovi debbano denunciare i preti accusati nei tribunali e non affrontarli internamente.”

    Zanardi ha anche attaccato la copertura degli scandali di abusi, dicendo che i media in Italia “adorano” Papa Francesco.

    “Noi che lavoriamo su questo tema, vediamo la realtà delle cose. La realtà è molto diversa da quello che dicono i media”.

    Il fondatore del sito web statunitense, BishopAccountability.org, Terence McKiernan, è stato più diretto nelle sue critiche, lamentando che il Papa non aveva semplicemente omesso di chiedere scusa ai bambini che erano stati abusati, ma non aveva nemmeno espresso dolore.

    Ha detto “E ‘sorprendente che a questo ritardo, Papa Francesco ricicli tale retorica stanca e difensiva”.

    Papa Francesco ha utilizzato l’intervista, anche per ammettere che lui è a disagio con la raffigurazione che viene fatta di un “superman” che lascia il Vaticano di notte per nutrire i senzatetto.

    Ha detto al giornale: “Il Papa è un uomo che ride, piange, dorme con calma e ha amici come tutti gli altri. Una persona normale.».

    I suoi commenti sono su un nuovo settimanale interamente dedicato alla sua vita, chiamato Il Mio Papa, in edicola in Italia.

    http://www.bbc.com/news/world-europe-26448075

  • Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    ANA DIAS CORDEIRO 02/03/2014 – 08:38

    Una scuola del Centro Polivalente Leão Dehon ha beneficiato dell’appoggio del Portogallo mediante la collocazione di insegnanti. Uno di loro ha fatto una denuncia di sospetti abusi sessuali sui minori contro due sacerdoti italiani di quella città del Mozambico: il direttore di questo centro e il responsabile di un orfanotrofio. Il caso è oggetto di indagine dalla Procura in Italia e in Mozambico, mentre le Nazioni Unite chiedono che i preti sospettati di abusi sui minori vengano rimossi.

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    In quel giorno, uno dei ragazzi è stato colpito. Come chiunque abbia bisogno di riscattarsi e, allo stesso tempo, chiede aiuto. Aveva bisogno di parlare – lui e gli altri ragazzi, tutti minorenni, che hanno detto che il prete aveva costruito nell’orfanotrofio dove vivevano, una prigione per punire loro, una prigione con sbarre, come nei film.

    Spesso si sentivano osservati, anche perché si sentivano diversi: lui, e come lui gli studenti più giovani nella scuola diretta dal prete Ilario Verri, che vivevano nell’orfanotrofio del prete italiano Luciano Cominotti in Gurue, Mozambico. Si muovevano come ombre, sempre osservati e senza o quasi mai un sorriso. Essi avevano questo in comune. Questo, e la complicità di un terribile segreto.

    Questo sarebbe, tuttavia, un nuovo e differente giorno, in grado di dissipare i nebulosi sospetti che si gonfiavano ogni settimana sotto gli occhi del maestro João Gomes de Oliveira. Il veterinario era stato posto dalla cooperazione portoghese, come professore in una delle due scuole del Centro Polivalente Leão Dehon nel gennaio del 2010 in questa piccola cittá mozambicana di Zambézia, dove è stato selezionato tra i vari stagisti inviati quell’anno nell’ambito del programma Inov Mundus, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.

    È stato lì che ha udito della denuncia per abusi sessuali su minori contro i due sacerdoti. E lui ha presentato una denuncia relazionata alle inchieste giudiziarie attualmente in corso – una in Italia e l’altra nella Procura di Gurue in Mozambico.

    Le decine di avvisi che ha inviato alle organizzazioni internazionali dei diritti umani e dei bambini, al diretto responsabile dell’allora Istituto Portoghese di sostegno allo sviluppo (IPAD), al Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, all’ambasciata del Mozambico nel Portogallo e dopo altri tre anni, all’ex ministro degli esteri Paulo Portas, e alle quali il PUBBLICO ora ha avuto accesso, si sono scontrate con il silenzio. Dalla Procura Generale della Repubblica, dove è stato inviata una denuncia presentata alla polizia giudiziaria, hanno risposto che, essendo questo un caso per la polizia e la giustizia del Mozambico, non potevano fare nulla.

    Per lui, più presto questo caso viene risolto, “meglio è”. La storia di questi ragazzi – alcuni orfani, altri no – è un fardello che porta da allora. “Cosa succede alle vittime di questi abusi quando crescono è una domanda alla quale nessuno mi ha saputo rispondere.”

    Dopo avere udito “lo spaventoso racconto” di due dei suoi alunni (vedere l’intervista in queste pagine), João Oliveira è stato violentemente aggredito. Mostra le sue fotografie scattate in ospedale dove è rimasto prima di lasciare per sempre Gurue. Sono stato preso a sassate sulla testa mentre guidavo la moto senza casco. “Non saprei dire chi lo ha fatto”. Ma crede che chi è stato sapeva che il maestro portoghese stava per denunciare i preti Ilario e Cominotti alla polizia di Gurue per abusi sessuali su ragazzi.

    Dovere legale e dovere morale.

    Una volta arrivato in Portogallo, sono stato ricoverato per un lungo recupero dopo l’aggressione. Nei giorni quando finalmente sono uscito, sono andato dalla polizia. La denuncia è stata accettata ed inviata al Pubblico Ministero dove è stata archiviata per “incompetenza territoriale”, nel Febbraio del 2011. “La denuncia poteva essere stata inviata immediatamente in Mozambico”, dice João Oliveira, che parla di “dovere morale” di avvisare le autoritá del paese.

    Dal punto di vista legale, essendo le vittime mozambicane e gli autori (del supposto crimine commesso in Mozambico) italiani, il Portogallo non aveva la competenza per trattare il caso, secondo i giuristi uditi dal PUBBLICO.

    La denuncia è stata sì inviata alla Procura Generale del Mozambico, ma solo due anni dopo, nel luglio 2013, “sotto la protezione della Convenzione di Assistenza Giudiziaria in materia Penale tra gli Stati Membri della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese” – ha confermato il PUBBLICO insieme alla PGR portoghese, che parla di “processo indipendente” e non chiarisce se questo è legato alla stessa denuncia di João Oliveira archiviata all’inizio del 2011, e non spiega il motivo per cui c’è  stato, in questo caso, un ritardo di due anni per farla proseguire per  il Mozambico.

    L’iniziativa è sorta giá dopo che la PGR portoghese ha saputo dell’apertura di un’indagine in Italia, anch’essa relazionata con una denuncia di João Oliveira che andò con i propri mezzi in Italia.

    “Sono andato in una stazione di polizia ed ho raccontato quello che stava succedendo”, ricorda. La denuncia contro i due italiani, il prete Luciano Cominotti dell’orfanotrofio, e il prete Ilario Verri, oggi direttore della scuola Centro Polivalente Leão Dehon, è stata ricevuta nell’aprile 2012.

    Due percorsi, un destino

    Ilario Verri é un prete dehoniano, in Mozambico da molti anni. Ha vissuto vicino alla frontera con il Malawi negli anni della guerra civile. Poi è andato a Maputo da dove è partito per Gurúè con l’obiettivo di ricostruire il complesso della scuola e del centro che giá esisteva dal 1969, ed era diretto dai religiosi dehoniani presenti en Mozambico dal 1968.

    Nel 1975, con l’indipendenza, il complesso è stato nazionalizzato e, nel 1994 è tornato nella provincia mozambicana della Congregazione Dehoniana, una congregazione religiosa della Chiesa cattolica, fondata dal prete Leão Dehon nel 1878 e oggi presente in decine di paesi, tra cui il Portogallo.

    Il complesso è stato ricostruito e migliorato e gli è stato cambiato il suo nome a Centro Polivalente Leão Dehon (in onore del fondatore). Comprende la Scuola di Base Industriale (una scuola professionale, corrispondente alla scuola secondaria fino al 9 ° grado) e l’Istituto Superiore Agrario (che corrisponde al livello di scuola superiore). João Oliveira è stato collocato in quest’ultimo, ma ha dato anche lezioni di computer agli studenti più giovani della scuola professionale.

    Luciano Cominotti è diocesano ed è andato a Gurue per scelta personale dopo essere stato ordinato sacerdote a Milano o già in Gurue (le informazioni differiscono tra quello che dice il prete portoghese Luciano e il prete Ornelas a Roma, a capo della Congregazione (vedi intervista in queste pagine )).

    “E’ stato militare in Italia, ha deciso per il sacerdozio e ha fatto la richiesta al vescovo di Milano. Voleva andare in missione”, ha detto al PUBLICO il prete portoghese Luciano, con responsabilità nella Congregazione dei dehoniani in Portogallo e che faceva parte di due gruppi che hanno iniziato il programma di volontariato nel Centro Polifunzionale di Gurue. “All’inizio, quando è stato ordinato prete, uno rimane nella diocesi in cui è nato. Per passare ad un’altra diocesi deve esserci un motivo”, aggiunge.

    Luciano Cominotti ha scelto Gurue, dove entrerà nei primi mesi del 2000. Nel 2004 “la sua opera esisteva giá,” dice il prete portoghese a proposito dell’orfanotrofio che è stato ingrandito a misura che il prete Cominotti ha acquisito i terreni intorno grazie al supporto e le donazioni di “benefattori italiani.”

    Due immagini dell’orfanotrofio, disponibili su Internet, mostrano a distanza quel sontuoso palazzo che si vede attraverso le cime degli alberi, come uno strano castello accanto a una piccola città dove i segni di abbandono sono visibili, le case modeste e le strade sterrate. Una di queste immagini è dotato di un testo enigmatico, non firmato, e che descrive questa casa come un “orfanotrofio maschile per i bambini”, e allora ha osservato: “Mi dispiace per la distanza delle immagini, ma in fondo può vedere uno splendido edificio. È in Gurue, con vista sul lago e dispone di strutture che sarebbero considerate eccellenti in tutto il mondo civilizzato. Non manca nulla. Viene mantenuto da sponsor che visitano le strutture di volta in volta.”

    Un prete “dedicato”

    Chi conosce l’orfanotrofio è Adérito Barbosa, un prete che era dentro perchè era “un amico del padre Luciano Cominotti”, afferma PUBLICO, prima di essere messo di fronte alla denuncia contro il sacerdote italiano e alle indagini che girano in Mozambico e in Italia.

    “Si tratta di un sacerdote dedicato, con la responsabilità nella diocesi e con il suo lavoro, come questa casa di accoglienza per bambini”, continua il prete Adérito Barbosa, coordinatore nazionale della Famiglia Dehoniana in Portogallo e Presidente dell’Associazione dei volontari laici Dehoniani, fondata nel 1999 legato alla Provincia portoghese dei Sacerdoti del Cuore di Gesù (Dehoniani) e responsabile per l’invio di insegnanti volontari per il Centro Polifunzionale Leão Dehon e altre “opere” dehoniane in Mozambico e in altri paesi.

    È questo prete che descrive l’orfanotrofio – o meglio “un centro di assistenza per i bambini bisognosi” – come un “castello”. “E’ chiuso, non entra nessuno”, continua. “È chiuso perché è privato, ci sono dei giovani all’interno. Lui [Luciano Cominotti] mette i bambini al lavoro. Alcuni fanno la guardia, altri lavorano. Sono già stato lì in diverse occasioni, l’ultima delle quali quattro o cinque anni fa” prima di confermare che il palazzo ha guardie armate e che alcuni in città parlano del “terrore “che il luogo ispira.

    L’ultima volta che sono stato in Gurué fu l’anno scorso, ma il prete Luciano Cominotti non era lì. Lui e il prete Ilario a volte andavano a chiedere soldi in Italia per le “opere” che uno e l’altro dirigono. L’opera del prete Cominotti “è per aiutare i bambini.” L’orfanotrofio avrà “circa 50 bambini”, aggiunge.

    Il PUBBLICO ha tentato varie volte di contattare Cominotti nella Diocesi, ma non ha mai ottenuto risposta, e il prete Ilario Verri nel Centro Polifunzionale Leão Dehon, ma il direttore si trovava in Italia giá da alcuni mesi “per motivi personali”.

    “I due sacerdoti sono indissolubilmente legati”, spiega João Oliveira, che crede che Luciano Cominotti ha avuto, nel passato, dei collegamenti con la Congregazione dei Dehoniani, e che ci sia un tentativo di dissociarsi, per diluire le responsabilità.

    “Puó essere che, durante questo processo, il prete Luciano e l’orfanotrofio abbiano smesso di essere dei Dehoniani. Questo è un problema di chiarire. Sanno cosa sta succedendo e, ovviamente, ci sarà all’interno dell’ordine chi si oppone e ha causato questa conveniente separazione, apparente ed esterna “, considera.

    L’orfanotrofio è più esposto a sospetti abusi sui minori rispetto alla scuola, che anch’essa non sfugge alle “voci frequenti”, come ha raccontato al Publico un altro portoghese che vive a Gurue, e riceve i visitatori nelle loro case per i volontari in un vecchio seminario convertito in pensione, e che viene descritto sul sito della scuola (con le foto delle camere e la scuola) come “una bellissima villa non lontana dal centro.”

    I sacerdoti dehoniani contattati a Lisbona e Roma dal PUBBLICO, negano la connessione, insistendo sul fatto che Luciano Cominotti è sempre stato un diocesano e svolge ruoli di responsabilità nella diocesi di Gurué – nel sito web della diocesi appare come amministratore. Loro dicono di non aver mai sentito parlare della denuncia del portoghese João Oliveira o di qualsiasi altro reclamo sul prete Ilario.
    “Ho sentito questo per la prima volta”, dice il prete Adérito Barbosa. “Ho le migliori referenze di lui e la sua opera,” afferma il prete portoghese Luciano anch’esso contattato. E su quell’ antico seminario, ora una “locanda” appartenente al Centro Polivalente, dice che “È stato ristrutturato, potenziato e migliorato per accogliere i turista, visitatori e persone legate ad imprese e al Governo”.

    Per João Oliveira, il collegamento tra i due sacerdoti è rilevante per dimostrare che una scuola che ha beneficiato del sostegno del Ministero degli Esteri portoghese mediante la collocazione di insegnanti come lui, ha servito da “facciata” per qualcosa che coinvolge le due istituzioni – orfanotrofio e Centro Polivalente Leão Dehon. E che, nonostante le sue denunce – e le indagini aperte in Italia e Mozambico – gli stessi sacerdoti, bersaglio di sospetti, continuano ad essere responsabili delle delle due istituzioni.

    João Oliveira sostiene che “È pienamente giustificata la necessità di un coinvolgimento delle Nazioni Unite in questo crimine globale” e accoglie con entusiasmo la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – agli inizi di febbraio – per esigere alla Santa Sede “il ritiro delle funzioni” dei preti pedofili o sospettati di esserlo, e che li consegnino alle autorità giudiziarie per le indagini (una dichiarazione che non vincolante).

    Richieste delle Nazioni Unite

    In un documento senza precedenti rilasciato un mese fa, e che il Vaticano ha criticato di “distorcere i fatti”, i periti del Comitato delle Nazioni Unite hanno notato che 400 sacerdoti sono stati espulsi dalla Chiesa cattolica nel 2011 e 2012, per le accuse di pedofilia, durante il pontificato di Benedetto XVI. Ma un’analisi approfondita del vasto dossier di denunce ricevute negli ultimi anni contro i sacerdoti cattolici in diversi paesi, ha concluso che gli abusi erano “sistematici” e che la verità sarà nota solo quando le vittime verranno ascoltate.

    João Oliveira si identifica pienamente in queste conclusioni e dice che è urgente che le vittime siano protetti per poter essere ascoltate. “Solo quando ciò accadrá, ci saranno prove” aggiunge.

    “Dopo l’aggressione che ho subìto, le vittime non parleranno mai ai sacerdoti apertamente. Era un messaggio violento ed efficace che ha messo a tacere molti testimoni”, ha scritto in una delle tante lettere che ha inviato da allora a sbloccare la situazione.

    Il medico veterinário, collocato come professore in Mozambico, afferma che questo paese si sta “convertendo in un esempio internazionale della passivitá
    della Chiesa cattolica verso il crimine della pedofilia “. Quando è stato aggredito, il suo status di funzionario in servizio per la cooperazione portoghese prevedeva che un allarme fosse stato attivato (all’Ambasciata del Portogallo in Mozambico), dai sacerdoti, perché essi sono i responsabili della scuola dove era stato collocato come apprendista Inov Mundus, con una assicurazione sanitaria che gli dava diritto ad un rimpatrio di emergenza.

    I sacerdoti non hanno avvisato e l’ambasciata portoghese è stata informato solo giorni dopo dall’Ambasciata di Danimarca, che ha appreso della situazione attraverso una funzionaria straniera che lavora in Gurue. Gli amici di João Oliveira – di diverse nazionalità – si sono alternati perchè non rimanesse mai solo nella stanza in quella vecchia Villa Junqueiro in Gurue, che non sembra un ospedale.

    “Il rimpatrio di emergenza è ben chiaro nella parte dell’assicurazione offerto nel contratto. Appena sono stato meglio, ho avvertito l’ IPAD, ho chiesto che mi portassero a Maputo, sono andato alla Ambasciata di Portogallo, dopo Johannesburg, e infine a Lisbona”, racconta João Oliveira.

    Poche o nessuna risposta

    In Portogallo, quasi non ho ricevuto risposte alle lettere inviate e alle quali il PUBBLICO ha avuto ora accesso, tra le quali all’allora ministro degli esteri Paulo Portas al quale ha scritto nel mese di aprile 2013 per accusare la cooperazione portoghese di rimanere “criminalmente silenziosa e passiva in questo problema” e avverte sul fatto che “L’MNE potrebbe essere sponsor pedofilia in Mozambico”.

    Due anni prima, ha scritto “più volte” all’allora Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, “per chiedere aiuto per questi bambini” e le informazioni sulle istituzioni locali per un possibile “intervento”. Al PUBLICO, Graça Gonçalves Pereira detto di avere ricevuto “centinaia di reclami di portoghesi”, quando ha assunto le funzioni di Console generale a Maputo, nel 2012, e non ricordava quella specifica corrispondenza.

    E anche quando era in Gurue, ha ripetutamente messo in guardia i responsabili dell’ IPAD (ormai estinta e fusa con l’Istituto Camões). “Hanno detto che gli dispiaceva molto per quello che era successo. Non passò molto tempo fino a quando mi sono reso conto che non avrebbero fatto nulla “, spiega João Oliveira.

    “E’ stato un problema del quale la nostra gestione ha avuto conoscenza”, ha detto al PUBLICO Fernanda Catarino, una dei responsabili del Inov Mundus, e ha avuto frequenti contatti con il docente. Era con lei e con una sua superiore che João Oliveira ha da subito condiviso i suoi sospetti.

    A questo livello, nulla poteva essere fatto, dice Fernanda Catarino, ora ufficiale nel Camoes. “La questione è stata rinviata ad una considerazione superiore, alla direzione.” E’ stato l’allora presidente del IPAD, Augusto Manuel Correia, che non ha risposto alle domande inviate dal PUBBLICO.

    Anche il Camões – Istituto per la Cooperazione e la lingua (che ha assorbito l’ex IPD nel 2012) non ha chiarito al PUBBLICO quanti insegnanti portoghesi ha collocato nel Centro Polivalente Leão Dehon, ed in quali date ha dato altre forme di sostegno e quali criteri ha scelto per selezionare il Centro Polivalente e la sua scuola per l’inclusione nella lista delle entità che avrebbero beneficiato del sostegno della cooperazione portoghese.

    Già dopo aver lasciato Gurue, João Oliveira ha anche avvertito organizzazioni per i diritti umani. Human Rights Watch lo ha mandato da Amnesty International, che lo ha mandato all’ UNICEF che non ha risposto.

    La lettera che nel mese di aprile 2013, il cooperante portoghese ha scritto al vice procuratore del Dipartimento di Investigazione e Azione Penale (DIAP) per insistere sul fatto che il caso non venisse dimenticato, si è conclusa in questo modo: “Devo scusarmi per la mia insistenza, ma io conosco alcuni di questi ragazzi. Hanno un nome e poco altro. Non hanno padre nè madre o chi voglia sapere di loro. (…). La signora procuratrice può archiviare queste vite: io non lo faccio “.

    Traduzioni Roberta Pietra per Rete L’ABUSO

    Fonte https://www.publico.pt/mundo/noticia/mocambique-padres-investigados-por-suspeitas-de-abusos-dirigem-orfanato-e-escola-que-teve-apoio-de-portugal-1626570

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webpwp-content/uploads/2025/02/domenica-15-a-celle-ligure-gianluigi-nuzzi-presenta-il-suo-ultimo-libro-inchiesta-peccato-originale-interverra-francesco-zanardi-presidente-della-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2025/02/preti-pedofili-e-adulti-complici-il-corto-di-cammuso-illumina-la-sala-farina-gesti-orrendi-camuffati-da-abito-religioso.webpwp-content/uploads/2025/02/dettagli-abusi-su-minori-in-nome-di-dio-da-piu-di-25-anni-ad-aci-bonaccorsi-la-comunita-che-plagiava-le-giovani-il-video.webpwp-content/uploads/2025/02/caso-vitale-processo-rinviato-a-dicembre-messere-a-telemolise-fatti-gravissimi-perche-commessi-da-chi-ha-una-funzione-educativa.webpwp-content/uploads/2025/02/chi-lha-visto-affronta-il-prete-che-ha-abusato-di-lui-la-risposta-preghiamo-insieme-un-caso-denunciato-dalla-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2024/09/il-primo-film-sui-preti-pedofili-girato-a-savona-e-verona-sara-al-bari-international-film-festival-domenica-6-aprile.webp2014/02/27/moambico-le-accuse-e-larchiviazione-di-don-ilario-verri-che-calunnio-la-rete-labuso-e-don-luciano-cominotti/

  • SAVONA; le accuse in Mozambico e l’archiviazione che incrimina don Ilario Verri (calunniò la Rete L’ABUSO) e don Luciano Cominotti

    SAVONA; le accuse in Mozambico e l’archiviazione che incrimina don Ilario Verri (calunniò la Rete L’ABUSO) e don Luciano Cominotti

    N. 2408/2013 R.G.N.R. Mod.21

    Procura della Repubblica

    presso il Tribunale di Bergamo

    RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

    – artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 –

    Al Sig. Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo

    Si trasmettono, con richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. – gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di VERRI Ilario per il reato previsto e punito dall’art. 609 c.p .. Con nota 225/A/2013/68990/3462/Ufil-l”(punt) del 15.1.2013, il Servizio Centrale Operativo del Ministero dell’Interno Italiano comunicava a questo Ufficio che l’Unità Nazionale Europol aveva raccolto una segnalazione relativa ad abusi sessuali commessi da due sacerdoti italiani missionari in Mozambico nei confronti di minori.

    La denuncia proveniva da un soggetto che aveva svolto attività di insegnamento in Mozambico; il denunciante avrebbe altresì effettuato analoga comunicazione all’Ambasciatore del Mozambico a Bruxelles, al Commissario per gli Affari interni, nonché alla Polizia Criminale e all’Autorità Giudiziaria Portoghese.

    I denunciati abusi sarebbero stati commessi da Padre Ilario VERRI e Padre Luciano COMINOTTI, appartenenti alla Congregazione dei Padri Dehoniani, impegnati in un orfanotrofio sito in Guruè Zambezia c.p. 109, Centro Polivalente Leao Dehon, gestito e/o sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica.

    Le condotte quindi integravano la violazione dell’art. 609 bis e quater del codice penale italiano (puniti con una pena edittale da cinque a dieci anni di reclusione); sussisteva pertanto la competenza di questa A. G. ai sensi dell’art. 10 c.p.p. e dell’art. 9 c.p. italiano che “il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato”.

    Sussiste altresì la competenza italiana ai sensi dell’art. 604 c.p. secondo cui “le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies si applicano altresì quando il fatto è commesso ali’ estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano”.

    L’acquisizione della documentazione relativa all’indagine effettuata dal Dipartimento di Investigazione di Lisbona ( attesa la nazionalità del denunciante), non ha apportato elementi di novità rispetto a quanto già dichiarato da Joao Gomes de Oliveira, ma ha consentito di riscontrare almeno parzialmente le sue dichiarazioni, rendendo verosimile la ricostruzione dei fatti e conferendo iniziale credibilità anche alle dichiarazioni relative ai sospetti di abuso sessuali.

     

    pag. 2 di 2 
    PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo

    Il denunciante – sentito a SIT in Barcellona (E) con commissione rogatoria alla presenza del P .M. italiano – ha confermato le dichiarazioni rese a suo tempo a tutte le Autorità Giurisidizionali con le quali aveva avuto modo di interloquire.

    In particolare, rimandando alla completa lettura delle sue dichiarazioni, Joao Oliveira affermava di aver ricevuto confidenze da un ragazzo di nome xxxx che gli avrebbe confidato di aver subito abusi sessuali non meglio descritti da Padre Cominotti, e che il ruolo dell’indagato VERRI sarebbe limitato a tolleranza di tali abusi.

    Al di là della scarsa descrizione delle condotte, e quindi dell’impossibilità di valutare se le medesime costituiscano violazione della norma penale ipotizzata, deve evidenziarsi che non è neppure chiara l’età della persona offesa, in modo che non può neppure apprezzarsi se e in quali termini possa configurarsi una qualche condotta di violenza o minaccia ovvero di abuso sessuale aggravato dalla qualità dell’indagato.

    Del resto, le eventuali condotte addebitabili al VERRI – anche nella versione accusatoria resa dal denunciante – sarebbero qualificabili come omissive ex art. 40 cpv. c.p.; può in tale direzione dubitarsi che il VERRI avesse un qualche obbligo giuridico di impedire l’evento contemplato dalla norma ipotizzata, e che pertanto costituisca reato a suo carico.

    Infine, nessun elementi sufficiente è emerso neppure in merito a presunti viaggi organizzati da Padre VERRI con finalità “sessuali”; al di là infatti della competenza funzionale della Procura Distrettuale di Brescia ex art. 51 c.p.p., i testi escussi xxxxx, xxxxxx e xxxxxx ( e altresì lo stesso indagato) hanno escluso qualunque finalità diversa dal mero volontariato missionario, e in tale direzione non riscontrano le dichiarazioni del denunciante.

    Peraltro, i testi contestano di avere ricevuto le confidenze (riferite invece da Joao Gomes de Oliveira) in merito a condotte criminali di P. VERRI.

    La difficoltà di reperire gli ulteriori testimoni indicati dal denunciante, e la nazionalità delle persone informate sui fatti (spesso non italiane, come del resto lo stesso denunciante), unitamente alla mancata collaborazione delle Autorità Giudizarie del Mozambico che non hanno ritenuto di dare seguito alla rogatoria, non consentono a questo Pubblico Ministero di proseguire nelle indagini.

    Bergamo, 27 febbraio 2014

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webpwp-content/uploads/2025/02/domenica-15-a-celle-ligure-gianluigi-nuzzi-presenta-il-suo-ultimo-libro-inchiesta-peccato-originale-interverra-francesco-zanardi-presidente-della-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2025/02/preti-pedofili-e-adulti-complici-il-corto-di-cammuso-illumina-la-sala-farina-gesti-orrendi-camuffati-da-abito-religioso.webpwp-content/uploads/2025/02/dettagli-abusi-su-minori-in-nome-di-dio-da-piu-di-25-anni-ad-aci-bonaccorsi-la-comunita-che-plagiava-le-giovani-il-video.webpwp-content/uploads/2025/02/caso-vitale-processo-rinviato-a-dicembre-messere-a-telemolise-fatti-gravissimi-perche-commessi-da-chi-ha-una-funzione-educativa.webpwp-content/uploads/2025/02/chi-lha-visto-affronta-il-prete-che-ha-abusato-di-lui-la-risposta-preghiamo-insieme-un-caso-denunciato-dalla-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2024/09/il-primo-film-sui-preti-pedofili-girato-a-savona-e-verona-sara-al-bari-international-film-festival-domenica-6-aprile.webp2021/05/18/savona-don-ilario-verri-calunnio-il-presidente-della-rete-labuso-e-menti-al-processo/

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  • PRESUNTA PEDOFILIA: LE IENE IN PAESE. GIULIO GOLIA A CASA DI GIADA. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    PRESUNTA PEDOFILIA: LE IENE IN PAESE. GIULIO GOLIA A CASA DI GIADA. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    Portocannone. Dopo le esclusive di Primonumero.it la vicenda che coinvolge l’ex parroco di Portocannone Marino Genova, sospeso ’a divinis’, e la giovane Giada, vittima di presunti abusi sessuali, approda su Italia Uno nel programma Le Iene.

    Questa mattina, domenica, una troupe del noto programma televisivo, guidata da Giulio Golia si è fatta notare tra le strade e la centralissima piazza Skanderbeg nel tentativo di catturare le sensazioni e le impressioni dei presenti.

    Lo stesso Golia è stato a casa di Giada per un’intervista che andrà in onda tra qualche settimana, presumibilmente dopo la settimana sanremese.

    Alessandro Corroppoli
    http://www.primonumero.it/attualita/news/1392549940_portocannone-presunta-pedofilia-le-iene-in-paese-giulio-golia-a-casa-di-giada.html
  • Pedofilia, Rete l’abuso: “Grande passo avanti per la Chiesa, ma adesso fatelo per tutti”

    Pedofilia, Rete l’abuso: “Grande passo avanti per la Chiesa, ma adesso fatelo per tutti”

    Francesco Zanardi commenta la notizia della riduzione allo stato laicale per direttissima messa in atto dalla Santa Sede nei confronti di Marco Magiacasale, già condannato in primo e secondo grado per abusi su quattro ragazze minorenni: “Il Vaticano sta dando un segnale positivo, mi aspetto che estendano questa procedura anche a tutti gli altri casi” di ELENA AFFINITO e GIORGIO RAGNOLI

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza