Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: scout

  • Savona. Isabella SORGINI non conosce il confine tra decenza e indecenza.

    Savona. Isabella SORGINI non conosce il confine tra decenza e indecenza.

     Non è una questione persona. Non è nemmeno una questione politica, intesa come schieramento. Per quanto ci riguarda non è nemmeno (anche se potrebbe averla o averla avuta) una questione penalmente rilevante, non siamo noi che valutiamo questo aspetto. E’, come ribadito ieri, una questione di indecenza. E laSORGINI, assessore ai Servizi Sociali di Savona, sfugge e cerca di deviare l’attenzione dai fatti. Fatti che la riguardano. Fatti indecenti che l’hanno vista protagonista…

    Lei, cognata del prete pedofilo Nello GIRAUDO sapeva della perversione sessuale di don Nello GIRAUDO. Sapeva delle sue tendenze e pratiche pedofile. Lo sapeva come lo sapevano i Vescovi, come sapevano in tanti nell’ambito della Chiesa savonese.

    Il primo che ha tirato in ballo la SORGINI, come abbiamo già ricordato, è stato, di fatto, proprio don Nello GIRAUDO. In una memoria difensiva è proprio don Nello GIRAUDO che indica la SORGINI (sua cognata) come una dei responsabili di un campo scout dove il GIRAUDO, nel 2005, si recò e veniva accusato di aver compiuto abusi sessuali su un minore. La Magistratura accertarà che quell’abuso, in quel campo scout don Nello GIRAUDO lo ha compiuto. Era stato l’ennesimo abuso sessuale su un minore. La giovane vittima era sconvolta. Piangeva. I responsabili del campo scout, tra cui la SORGINI, hanno denunciato l’accaduto all’Autorità Giudiziaria? No. Silenzio. Silenzio omertoso proprio come voleva (e vuole) la Chiesa. Tanto è vero che don Nello GIRAUDO, indicando la SORGINI come gli altri responsabili del campo scout, si difendeva nel procedimento penale per gli abusi sessuali compiuti sulla sua nuova vittima, cercando – inutilmente visto l’esito che lo ha conclamato responsabile – di negare gli abusi da lui compiuti in quella circostanza proprio per la mancanza di denuncia da parte dei responsabili di quel campo scout.

    Sono emerse poi altre testimonianze di diverse vittime degli abusi sessuali del Nello GIRAUDO che, allora minorenni, ora hanno trovato la forza di denunciare quanto subito. Una di queste racconta di una cena-confessione, nel 2003, di Nello GIRAUDO presso la Comunità “La Lucerna” che questi aveva aperto, per minori, a Orco Feglino. In quel contesto il Nello GIRAUDO confessava ai presenti le sue devianze sessuali, il suo essere pedofilo. Lì, in quella cena, ad ascoltare quella confessione vi erano, tra gli altri, il fratello di Nello GIARUDO, Livio, e la SORGINI.

    Quindi, quantomeno, da quella cena, cioè dal 2003, la SORGINI sapeva delle tendenze pedofile del Nello GIRAUDO, ma nonostante questo, nel 2005, due anni dopo, lo lasciava in compagnia di minori nel campo scout di cui era una dei responsabili.

    Tralasciamo qui tutti gli eventi che dimostrano che le tendenze pedofile del Nello GIRAUDO erano conosciute, viste le vittime lasciate da questo, in vari ambiti del territorio savonese, dalla Scuola dove insegnava religione alle parrocchie e comunità che la Diocesi gli lasciava in gestione, nella consapevolezza, del suo essere un pedofilo. Il dato è chiaro: la SORGINI sapeva e non solo non ha denunciato, ma ha lasciato che il Nello GIRUDO avesse, in un campo scout di cui era responsabile, nuova occasione di caccia e, quindi, di devastare un nuovo minore.

    La questione è quindi semplice e chiara: può essere considerato un comportamento decente quello della SORGINI? No, a nostro avviso. Onestamente, al di là dei possibili rilievi penali di quella vicenda (che compete ad altri valutare), il sapere prima delle tendenze e pratiche pedofile di un soggetto e lasciarlo partecipe di campo scout con minori è indecente. Altrettanto indecente è, sapendo di tali devianze del Nello GIRAUDO, omettere, davanti ad una nuova vittima, un minore che ti era stato affidato nell’ambito del campo scout, di fare una denuncia all’Autorità Giudiziaria per quel nuovo abuso sessuale su un minore.

    Ecco: come la SORGINI possa oggi ricoprire la carica pubblica di Assessore ai Servizi Sociali, a fronte di questa indecenza, ce lo domandiamo, lo domandiamo alla comunità savonese ed anche al Sindaco di Savona Federico BERRUTI.

    Si sta parlando di una persona che ha – nei fatti – tutelato il carnefice e non la vittima. Che ha, così come i responsabili della Diocesi savonese, taciuto permettendo al Nello GIRAUDO di perpetuare altri abusi. Si sta parlando di non aver tutelato – con quel silenzio, con quell’omertà – dei minori, uno dei soggetti sociali più deboli.

    Non è quindi una questione personale. Non è nemmeno una questione di valutazione sull’operato politico della SORGINI come assessore. Non è questione che affrontiamo in termini giudiziari, perché quell’aspetto, quello penale, è di competenza della magistratura. E’ invece una questione di decenza o indecenza. Dal punto di vista Etico, quindi. Ed il fatto che la SORGINIcerchi di sviare, affermando che non sono state accertate sue responsabilità penali, da ancora più fastidio. Un fastidio brutto, pesante. Non si negano i fatti (gravissimi) ma si cerca di far passare questi, quel comportamento omissivo e silente davanti agli abusi sessuali su minori, come normalità perché quanto accaduto non sarebbe stato, ad oggi, giudiziariamente accertato.

    Ammettere lo sbaglio, chiedere scusa a quella vittima, alle altre vittime, provando sinceramente vergogna per quelle omissioni compiute, è ciò che ci si aspetta da una persona responsabile. Il fatto che ancora una volta, invece, fugga dalla questione, dimostra che non può essere, a nostro avviso, considerata persona affidabile, tanto meno adatta al ricoprire una carica pubblica, per di più come responsabile dei Servizi Sociali di un Comune importante come quello di Savona.

    Sarebbe bene che anche il Sindaco Federico BERRUTI facesse capire quale è il suo criterio di valutazione sulla decenza o indecenza di un comportamento, delle scelte di una persona. Per BERRUTI si può affidare con tranquillità i Servizi Sociali di un Comune ad una persona che ha avuto un tale comportamento che, onestamente, riteniamo essere stato assolutamente irresponsabile? Ognuno i fatti li valuta secondo la propria coscienza e sarebbe bene capire come li valuta chi quella delega ai Servizi Sociali l’ha data alla SORGINI.

    http://www.casadellalegalita.info/archivio-storico/2014/11347-savona-isabella-sorgini-non-sa-conosce-il-confine-tra-decenza-e-indecenza.html

    L’articolo de Il Secolo XIX sull’incontro di ieri a Savona di presentazione del Docufilm su “PAROLE, OPERE E OMISSIONI…”:

  • Don Luciano Michelotti, arrestato e condannato per pedopornografia, dice tranquillamente messa,

    Don Luciano Michelotti, arrestato e condannato per pedopornografia, dice tranquillamente messa,

    —————————————————————– Pedofilia, parroco finisce in manette Perquisita la canonica: spuntano floppy – disk con immagini proibite e foto equivoche di un minore La vicenda nel Cuneese Il sacerdote: “E’ un errore non ho fatto niente di male” DAL NOSTROINVIATO MONDOVI‘ (Cuneo) – Ci sono le foto di un bambino di otto anni, ci sono ventitre’ dischetti da computer con immagini di pornografia infantile.

    E c’ e’ Don Luciano Michelotti, 59 anni, parroco di Fiamenga – 1500 abitanti, una piccola frazione di Mondovi’ – arrestato per sfruttamento minorile, detenzione e diffusione di materiale pornografico riguardante minorenni. Accuse tremende. Infamanti per tutti, figurarsi per un sacerdote di paese. Quando lo sono venuti a prendere, ha salutato la sua perpetua dicendole soltanto: ” + un equivoco, io non ho fatto niente di male, vai in paese a dire che domani saro’ qui a dir messa”. Si sbagliava: ieri il gip di Mondovi’ Luigi Acquarone gli ha concesso gli arresti domiciliari, ma Don Luciano ha ancora molto da spiegare al pm Ezio Basso.

    Comincia tutto quattro mesi fa, da Biella: inchiesta di una vicenda di sfruttamento di minori, durante un’ intercettazione ambientale spunta il nome di uno sconosciuto parroco del Cuneense. Si muove la Procura di Mondovi’ : anche qui intercettazioni telefoniche e ambientali, finisce sotto controllo anche l’ utenza del computer del religioso, il 10 settembre viene perquisita la canonica della chiesa di Semenga, sabato Don Luciano finisce in manette. Ieri, l’ interrogatorio e poi la concessione degli arresti domiciliari: il sacedote ammette che i floppy – disk contenenti il materiale porno sono stati “scaricati” dal suo computer. “Io non lo so usare – dice – evidentemente e’ stato utilizzato da qualcuno a mia insaputa. + una persona che mi ha confessato di aver problemi di pedofilia. Una persona molto in vista, non posso rivelarne il nome.

    E lui che mi ha dato quei dischetti, che io avrei provveduto a distruggere”. Di piu’ non dice, Don Luciano. L’ aspetto piu’ controverso di questa brutta storia pero’ riguarda un bambino. Otto anni, figlio di un tossicodipendente che in passato sarebbe stato aiuto dal sacerdote: a lui sono dedicati due album fotografici nel quale appare nudo. “Innocue foto scattate su una spiaggia di Fregene in compagnia di papa’ e mamma” dicono i legali di Don Michelotti. Il papa’ del bambino adesso vive in Toscana, considera don Luciano come il suo padre spirituale, e appena puo’ viene a trovarlo, in compagnia del figlio. “Tutte le foto sono state ritoccate ad hoc, isolando il corpo del bambino e affiancandolo ad oggetti simboli inequivocabili”, dice il pm Basso. Dalle intercettazioni emergono parole che andranno soppesate a fondo: “Guarda come e’ venuto bene – dice il religioso a un misterioso interlocutore -; gli ho tolto lo sfondo”. Per i legali si tratta di una faccenda “strettamente connessa al ruolo che questo prete ha sul territorio”.

    Don Michelotti – spiegano – da sempre si adopera per aiutare i tossicodipendenti. Ci sono e ci saranno punti da chiarire in questa storiaccia: il sacerdote dice di non saper usare il computer, a Fiamenga i ragazzi dell’ oratorio hanno imparato a navigare in rete grazie a corsi di Internet che lui teneva personalmente ormai da due anni. In attesa di scoprire l’ eventuale esistenza della persona citata dal religioso, restano i 23 dischetti. Contengono materiale di “pedofilia minorile omosessuale”. Sull’ etichetta di ognuno ci sono poche righe scritte a mano da don Luciano. “Come fosse la mini recensione di un film”, dicono gli investigatori. Comunque vada, un bruttissimo film. Marco Imarisio —————————————————————– IN PAESEIN PAESE La gente: “Non puo’ essere un mostro e’ soltanto la vittima di un complotto” DAL NOSTRO INVIATO MONDOVI‘ (Cuneo) – A Fiamenga fino a cinque anni fa c’ erano una tabaccheria, un negozio di alimentari e un ristorante, e basta. Poi era arrivato don Luciano e aveva creato l’ oratorio, dove aveva ridato vita, organizzando manifestazioni, facendo una cosa che qui nessuno aveva mai visto: “Si occupava dei giovani, dei loro problemi. E adesso non ci crede nessuno, non puo’ essere un mostro”. Corrado Guiseri annuncia la mobilitazione dei boy – scout, con i quali lavorava il religioso: “Raccoglieremo firme, faremo manifestazioni perche’ don Luciano e’ solo vittima di una macchinazione assurda”. Vola anche la parola “complotto”, ma nessuno sa dire di chi, e perche’ . Alessio e Fabio, 15 e 16 anni, hanno sentito dai telegiornali la storia di quel bambino: ” + vero – raccontano – veniva qui spesso con il padre e si fermava in canonica a fare i compiti, ma la storia del padre qui la sanno tutti”. Appena finita la messa, la racconta con le lacrime agli occhi Anna Trombetta: “Don Luciano aveva denunciato quell’ uomo, per liberarlo dalla tossicodipendenza. E quando era entrato in comunita’ aveva continuato a seguirlo. Si era affezionato: era orgoglioso della sua nuova vita, lontano da qui. E teneva molto anche al bambino, l’ aveva visto crescere. Le sue foto le mostrava anche a noi, che male c’ e’ ?”. Di Internet e di pedofilia, gli anziani parrocchiani di don Luciano non sanno e non vogliono sapere niente: “Quel sacerdote dai modi gentili non puo’ essere un mostro, e basta”. Cecilia Rocca tira giu’ la serranda del suo negozio di alimentari: “Sa, a noi in fondo importa solo che il prete dica messa. Don Luciano lo faceva bene, e questo ci bastava”. M.I.

    Imarisio Marco

    Pagina 19
    (21 settembre 1999) – Corriere della Sera

    http://archiviostorico.corriere.it/1999/settembre/21/Pedofilia_parroco_finisce_manette_co_0_9909214636.shtml


    www​.cdbchieri​.it/​r​a​s​s​e​g​n​a​_​s​t​a​m​p​a​_​2​0​.​.​.​i​_​i​n​_​i​t​a​l​i​a​.​htm

    L’1 ottobre la Corte d’Appello di Torino conferma la condanna inflitta in primo grado a don Luciano Michelotti, ex parroco di una frazione di Vicoforte (Cuneo) per la detenzione di materiale pedopornografico.

    www​.diocesimondovi​.it/​p​l​s​/​m​o​n​d​o​v​i​/​b​.​.​.​f​i​=​&​a​m​p​;​r​i​f​p​=​&​a​m​p​;​v​i​s=1

    Don Luciano MICHELOTTI
    Indirizzo: Via San Pio V 4 MONDOVI‘ 12084 CN
    Tel: 0174 553205

    Gli Incarichi:
    Parroco presso: MARIA V. ASSUNTA – Comune di TORRE MONDOVI‘
    Parroco presso: SANTI BARTOLOMEO E PLACIDO – Comune di TORRE MONDOVI‘
    Parroco presso: SANTI LUIGI E CARLO – Comune di TORRE MONDOVI‘
    Parroco presso: MARIA V. ASSUNTA – Comune di MONTALDO DI MONDOVI‘

    http://​laici​.forumcommunity​.net/​?​t​=​5​6​7​9​8​615

     

  • Certificato anti-pedofilia, obbligo solo per i nuovi assunti e il volontariato è escluso

    Certificato anti-pedofilia, obbligo solo per i nuovi assunti e il volontariato è escluso

    Il ministero della Giustizia interviene per chiarire la vicenda dei certificati antipedofilia richiesti obbligatoriamente da domani per i lavoratori che hanno a che fare con i minori. I tempi ristretti e il costo della certificazione da richiedere avevano fatto saltare sulla sedia soprattutto i presidi e i dirigenti scolastici, ai quali soprattutto sembrava diretta la disposizione, applicata in Italia in esecuzione di una direttiva europea. Ma hanno anche messo in allarme i responsabili di molte organizzazioni del terzo settore che temono di andare incontro a spese eccessive o alle sanzioni previste dal decreto legislativo numero 39.

    Il provvedimento, infatti, obbliga il datore di lavoro che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo  svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con  minori” a richiedere, prima della stipula del contratto, il certificato penale per accertarsi che il soggetto da impiegare non sia stato già condannato per reati contro i minori: prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento dei minorenni. Soprattutto perché in caso di inosservanza si rischia una sanzione amministrativa da 10mila a 15mila euro.

    Ora il ministero della Giustizia elimina gran parte dei dubbi, chiarendo intanto che i tantissimi volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, onlus o associazioni sportive, e dunque non sono titolari di un vero e proprio contratto di lavoro, non sono tenuti all’accertamento previsto dal decreto legislativo che recepisce la direttiva europea per la “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

    “L’obbligo di tale adempimento – chiariscono da via Arenula –  sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica  – si appresti alla stipula di un obbligo. Non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”. In altre parole, catechisti, volontari che operano presso associazioni, organizzazioni scout e società sportive non sono soggetti al ‘controllo’ previsto dal decreto del 4 marzo.

    Altra precisazione determinante che arriva da Via Arenula riguarda la non retroattività della disposizione: l’obbligo del certificato riguarda dunque solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente. Un chiarimento che scongiura il caos soprattutto nelle scuole.

    Quanto ai tempi ed alle modalità di presentazione dei certificati del casellario giudiziale, il ministero ha precisato che “saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta”, che a fare la richiesta possono essere i lavoratori interessati, i loro datori di lavoro su delega del dipendente e che i moduli per la domanda sono disponibili sul sito del ministero. In attesa del documento, i datori di lavoro potranno accettare un’autocertificazione sostitutiva in cui il lavoratore dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori.

    Ieri, prima che arrivassero le precisazioni del ministero, erano scese in campo anche la Cei, il Coni e le associazioni dei datori di lavoro domestico. La conferenza dei vescovi italiani aveva sottolineando le “incertezze interpretative” della norma e l’opportunità di richiedere ugualmente la certificazione antipedofili anche ai soggetti non obbligati.

    Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aveva manifestato più d’una perplessità: “Sono profondamente rispettoso delle leggi e delle norme, in particolare quelle contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori, tuttavia non posso non rilevare che il decreto legislativo che andrà in vigore da domenica rischia di bloccare l’attività di centomila associazioni sportive”. L’Assindatcolf, organizzazione di datori di lavoro domestico, aveva espresso simili preoccupazioni riguardo a colf e baby-sitter che invece sono escluse dall’obbligo.

    Dalla scuola, soprattutto, si sono levate proteste. “Riceviamo – spiega Massimo Di Menna, leader della Uil scuola –  molte telefonate dalle scuole perché c’è preoccupazione che in assenza di un tempestivo chiarimento da parte del ministero ci possano essere dirigenti scolastici che richiedano a tappeto certificati antipedofilia a tutto il personale, insegnanti e bidelli. È ovvio – aggiunge Di Menna – che la materia deve vedere per la scuola una sua specifica regolamentazione. Il ministero non può ignorare la questione e non può lasciare le scuole in una situazione di incertezza che rischia di creare tensioni tra il personale”. Ma dal ministero di viale Trastevere non è arrivata alcuna nota.

    https://www.repubblica.it/scuola/2014/04/05/news/certificato_anti-pedofilia_il_ministero_chiarisce_volontariato_escluso-82780403/
  • Parroco pedofilo rinviato a giudizio, abusò di diciasette ragazzini

    Parroco pedofilo rinviato a giudizio, abusò di diciasette ragazzini

    La prossima udienza per il sacerdote che in soli tre anni è riuscito ad abusare di 17 ragazzini che frequentavano la propria parrocchia è stata fissata per il 10 Aprile. A giudicare la sua posizione sarà una donna, il giudice Maria Rosaria di Girolamo che la prossima settimana dovrà decidere se mandare o meno il prete a processo dopo il confronto tra l’accusa e la difesa. Gravi i capi d’accusa che pendono sulla testa del parroco che secondo la Procura di Catanzaro si è reso autore di abusi sessuali ai danni di diciassette bambini. Non è da escludere che altre vittime pur subendo violenze non abbiano sporto denuncia. Le indagini che hanno scosso la comunità di Belcastro, un comune del catanzarese con meno di mille abitanti, sono scaturite dagli esposti presentati dai genitori di un bimbo che hanno segnalato alle autorità le violenze che pare il sacerdote abbia commesso ai danni del figlio. Una vera e propria bomba ad orologeria che ha scatenato una vera e propria pioggia di denunce nei confronti del parroco da parte di altre famiglie cui ragazzini hanno confessato di essere stati oggetto di particolari attenzioni da parte del sacerdote.

    Le indagini sono durate oltre tre anni, seguite da un pool di esperti che ha ritenuto attendibili tutti i racconti dei minori. Depositate le denunce il prete accusato di pedofilia sparì nel nulla in tutta fretta e pare oggi si trovi in una località del centro Italia. I ragazzini interrogati dalle autorità hanno tutti confermato di aver avuto “rapporti di natura sessuale” con il parroco che nella piccola parrocchia di Belcastro aveva fondato anche un gruppo scout per adescare i giovani. Nominato dall’arcivescovo della Diocesi di Crotone Santa Severina, Domenico Graziani, il 1 ottobre 2007 presbitero di Belcastro, Mastro gode ancora della stima dei propri confratelli che nonostante si siano in questi anni trincerati in un imbarazzante silenzio hanno lasciato trapelare solo una nota in cui si affermava che don Roberto aveva svolto il suo mandato con impegno.

    http://www.quicosenza.it/calabria/13545-parroco-pedofilo-rinviato-a-giudizio-abuso-di-diciasette-ragazzini#.Uzvz5PmB0lR

  • Sul pedofilo don Nello Giraudo, la Sorgini vuole spiegare o permane il silenzio?

    Sul pedofilo don Nello Giraudo, la Sorgini vuole spiegare o permane il silenzio?

     Il ruolo pubblico di Isabella Sorgini (assessore alle Politiche Sociali ed Educative del Comune di Savona) avrebbe imposto un’immediata spiegazione dopo quanto emerso nel procedimento penale a carico di Don Nello GIRAUDO, ma a Savona, invece, vi è stata una sorta di congiura del silenzio in cui tutti tacciono. Noi invece chiediamo che la questione si affronti e la si chiarisca…

    Oltre al fatto che Isabella Sorgini veniva indicata chiaramente nella memoria difensiva di Don GIRAUDO come uno dei responsabili del gruppo scout in cui il Don GIRAUDO abusa dei ragazzini, dagli atti dell’inchiesta della Procura di Savona è emerso anche che una delle vittime di Don GIRAUDO – F.F. – presso il campo scout venne ritrovato ore dopo gli abusi subiti vicino ad un fiume. Chi lo ritrovò piangente era una degli assistenti del campo scout a cui il ragazzino, F.F., raccontò quanto gli era accaduto. Nessuna denuncia da parte dei responsabili scout venne però presentata alle Forze dell’Ordine o alla Magistratura, così come nessun soccorso e supporto medico o psicologico venne promosso con intervento dai responsabili al ragazzino in stato di shock…

    La Sorgini, tra l’altro, sapeva, come sapeva suo marito Livio Giraudo – fratello di Don Nello GIRAUDO – degli abusi sui minori, alias pedofilia, del Don GIRAUDO. Lo sapevano perché familiari e lo sapevano per certo anche perché informati dallo stesso Don GIRAUDO. D.D’A., un’altra vittima del prete pedofilo per anni protetto dai Vescovi savonesi, era presente presso la comunità per i minori che era stata affidata dalla Diocesi a Don GIRAUDO (nonostante fossero a conoscenza, in Diocesi, gli affidarono quell’incarico!), quando con presenti anche la Sorgini e Livio Giraudo, Don GIRAUDO si confessò pubblicamente per i suoi abusi sessuali su ragazzini.

    A questo punto la domanda: perché la Sorgini (così come suo marito, a lungo Presidente della società pubblica del Comune di Savona, ATA) non ha mai denunciato Don GIRAUDO? E poi un’altra: ci si può fidare di un Assessore alle Politiche Sociali ed Educative che, sapendo da anni cosa faceva Don GIRAUDO evitò di denunciare, e con tale silenzio contribuì a far sì che Don GIRAUDO venisse protetto dalla Diocesi savonese e potesse continuare a frequentare minori nei campi scout, così come anche vedersi affidare la gestione di una comunità di minori in difficoltà?

    Attendiamo risposta.

    http://www.casadellalegalita.info/archivio-storico/2014/11283-sul-pedofilo-don-nello-giraudo-la-sorgini-vuole-spiegare-o-permane-il-silenzio.html

    In un breve filmato della Rete L’Abuso si vede un ragazzo di spalle che racconta di quando don “Nello Giraudo una sera a tavola, presente il fratello e la cognata Sorgini ha confessato certe sue tendenze pedofile e tutto quello che ha fatto (il Giraudo) nelle varie strutture case famiglia e scout”.

  • Don Walter prega prima del carcere Genovesi attacca il procuratore

    Don Walter prega prima del carcere Genovesi attacca il procuratore

    La condanna al terzo grado di giudizio del sacerdote  non placa le polemiche. L’avvocato ed ex sindaco critica Condorelli: <Da lui parole censurabili>. Il procuratore  aveva replicato  al vescovo Busti facendo riferimento alle vittime del prete: «Pensiamo a loro».

    MANTOVA. Ancora due fronti. Chi difende a spada tratta il parroco di San Leonardo, il sacerdote dell’attivismo e del volontariato, l’uomo brillante e carismatico che tanto ha dato alla comunità parrocchiale e diocesana. E chi invece, in base alla sentenza che lo condanna a sei anni di carcere per violenza sessuale nei confronti di due ex prostitute alloggiate nella comunità di recupero “La Casa di Ruth”, gli spara addosso accuse e risentimento. Ancora pro e contro.

    Tutto sfumato all’orizzonte del dramma umano di un condannato. Un dramma che non cancella quello delle vittime, di due ragazze che oggi si sono rifatte una vita e hanno preferito non commentare la sentenza. Ma che segue una sorta di percorso parallelo. Per don Walter Mariani sono forse i giorni più difficili, quelli dell’attesa del carcere, di una cella che ingoierà la sua vita per sei lunghi anni. A sostenerlo, in queste ore in cui dalla Procura di Brescia, sede della corte di appello che l’ha condannato in via definitiva, si attende l’ordine di carcerazione, non c’è solo la preghiera, che vede spesso in raccoglimento il sacerdote.

    Vicino all’ex parroco di San Leonardo, che ha trovato rifugio in una casa di riposo del Bergamasco, ci sono le parole di affetto e di conforto delle due sorelle che gli sono sempre state vicine, dei parrocchiani e amici più fedeli che gli telefonano spesso e del suo difensore, l’avvocato Sandro Somenzi. «È imprevedibile quando arriverà l’ordine di carcerazione – dice l’avvocato – ce l’aspettavamo giovedì ma siamo ancora qui ad attendere».
    Sullo sfondo del dramma dell’attesa continuano le polemiche, nate dalla dichiarazione del vescovo Roberto Busti: «Pur nel rispetto della sentenza – ha osservato il capo della diocesi – rimangono, non solo in me, perplessità irrisolte». Perplessità che l’avvocato Somenzi spiega con una sentenza così dibattuta e tribolata: «Credo che le perplessità citate dal vescovo si riferiscano al fatto che con gli stessi elementi di prova una volta don Walter è stato assolto, e un’altra condannato».
    Quella stessa parola, “perplessità” ha scatenato il procuratore Antonino Condorelli che il giorno dopo ha attaccato l’alto prelato parlando di «attenzione prioritaria da riservare alle vittime» e «disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose».
    Polemica ancora nel camino del vulcano, a quanto pare. Ieri, al silenzio del vescovo che non ha inteso rispondere al fuoco delle parole di Condorelli, è intervenuto l’avvocato Sergio Genovesi con un’articolato commento (lo pubblichiamo in versione integrale nella nostra rubrica delle lettere al direttore, ndr).

    Genovesi, nella sua veste di presidente dell’Unione camere penali della Lombardia attacca il procuratore Condorelli sostenendo che il suo «soppesato comunicato stampa sia sorprendentemente forzato e discutibile».
    «…Trovo assai censurabile che un magistrato, tanto più di parte perché rappresenta la sola voce dell’accusa – va giù senza mezzi termini Genovesi – se ne esca con considerazioni dedicate allo “scadimento morale delle istituzioni religiose”. Detta al bar, questa battuta potrebbe anche giustificarsi. Scritta in un comunicato stampa lascia senza fiato. Dunque non basta la sentenza, non basta riconoscere il diritto di critica, non basta essere rispettosi dei diritti di tutti. Dobbiamo pure subire, considerata l’autorevolezza della fonte, linee guida moralizzatrici e di facile presa populistica, per farle divenire le verità ufficiali».
    «Non scrivo – insiste il presidente della Camere penali della Lombardia – per difendere il vescovo, né sostengo che il mio sfortunato amico don Walter sia vittima di mala giustizia. Scrivo, invece, per rimarcare senza mezze parole il mio profondo dissenso dall’iniziativa del procuratore della Repubblica e lo scrivo senza il timore di incorrere nel rischio di lesa maestà».

    VESCOVO E PROCURATORE. Il commento del vescovo è stato chiaro: rispetto della sentenza ma anche «perplessità irrisolte». Un dubbio, anche se velato, sul giudizio dei tribunali che hanno condannato a sei anni di carcere l’ex parroco di San Leonardo don Walter Mariani per violenza sessuale nei confronti di due ex prostitute alloggiate nella comunità di recupero da lui fondata, la Casa di Ruth. Le parole di Roberto Busti, capo della Chiesa mantovana, interpretano la pancia della comunità parrocchiale e diocesana. Ma per qualcuno il suo pronunciamento suona come uno schiaffo alle vittime del sacerdote e alla giustizia. Il primo a reagire all’esternazione del vescovo Busti è il procuratore Antonino Condorelli. Non lo fa con una dichiarazione ma con un messaggio consegnato alla stampa. Eccolo in versione integrale.

    «Le sentenze vanno rispettate e possono certamente essere criticate; quindi anche le perplessità sono legittime. Una sentenza di condanna per reati così soggettivamente e oggettivamente gravi non può che rattristare, sul piano umano e su quello civile, per i torti che sono stati fatti e accertati e per l’afflittività della pena. Come è stato autorevolmente osservato in questa vicenda hanno sofferto molte persone e tutte meritano rispetto e considerazione. Ma fra queste, credo, un’attenzione prioritaria deve essere riservata alle vittime. Nello stesso tempo il legittimo esercizio del diritto di critica non può far dimenticare lo sconcerto che certe disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose può causare nelle coscienze civili di laici e credenti».

    Parole come macigni. Un dito puntato, soprattutto quando Condorelli parla di «attenzione prioritaria da riservare alle vittime» e «disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose». Sulla stessa linea d’onda Laura Orlando, la psicologa testimone chiave del processo che per anni collaborò alla vita della Casa di Ruth e per prima raccolse le confidenze delle due ragazze violentate. «Giustizia è fatta – dice la psicologa – questa sentenza dice che le due ragazze sono state finalmente ascoltate ed è stato assegnato loro il valore di persone». E aggiunge: «Sono sconcertata dalle parole del vescovo: anziché essere solidali con le vittime, si esprimono con un dubbio a favore di una persona che per la giustizia è delinquente. Io avevo fiducia in don Walter, credo che abbia fatto cose buone, era un sacerdote carismatico, pieno di qualità. Anche per questo ho fatto fatica ad aprire gli occhi e a ricredermi su di lui. Faccio un appello a chi ancora lo difende: chiedete scusa alle ragazze».

    IL SINDACO.  «Solidarietà e vicinanza a don Walter!!!!» Sei parole postate nella notte a commento dell’articolo della Gazzetta sul sito web. La firma: Nicola Sodano. Il sindaco di Mantova è stato tra i primi a manifestare la propria opinione sulla sentenza della Cassazione che manderà dietro le sbarre l’ex parroco di San Leonardo. E la rete si è subito divisa tra innocentisti e colpevolisti, con sfumature intermedie. Contattato dalla Gazzetta, il sindaco ha spiegato il suo intervento: «Quando sono arrivato a Mantova dalla Calabria, studente di prima media, abitavo in via Fancelli e don Walter era in Ognissanti – racconta -. Gli scout non c’erano ancora, quindi mi iscrissi a Cerese, ma l’anno successivo don Walter mi venne a cercare. In quel momento è cominciata veramente la mia vita a Mantova». Sodano non entra nel merito dei fatti contestati, salvo sottolineare «una sproporzione di una sentenza che manda in carcere per più di 6 anni un religioso 73enne che ha fatto tanto per il prossimo».

    E conclude: «Mi sento di esprimere a don Walter una grande vicinanza: penso che gli faccia piacere sapere che la città gli è vicina».

  • SAVONA, PEDOFILIA: non solo vescovi omertosi, anche assessori – scout.

    SAVONA, PEDOFILIA: non solo vescovi omertosi, anche assessori – scout.

    Abbondanza, ricorda all’assessore Sorgini durante il suo discorso in materia di Diritti dei minori, che era proprio lei una delle responsabili del campo scout dove nel 2005 il cognato, don Giraudo, abusò della vittima per la quale patteggiò 1 e 6 mesi.

    Sarà per questo motivo che la politica savonese si diede latitante di fronte al dramma dei cittadini ?

    Leggi memoria integrale dell’avvocato Marco Russo, legale del Giraudo

    Di seguito l’estratto dell’articolo pubblicato sul sito di informazione NININ. (Articolo completo)

    “Ricorda che se si parla tanto di Diritti dei minori, la battaglia contro la pedofilia, piaga profonda nel savonese, non è considerata una priorità, se non dalla Procura che invece continua ad indagare e far emergere i casi di abusi commessi, a partire da quelli con responsabili i prelati. Abbondanza guarda l’ass. Sorgini seduta in prima fila, mentre affonda sulla grave e intollerabile ipocrisia e responsabilità di coloro che sapendo chi sono i pedofili, come nel caso di Don Nello Giarudo (cognato della Sorgini), hanno taciuto e li hanno così protetti, permettendogli, ad esempio, di continuare la loro “caccia” ai bambini nei campi scout. La Sorgini è pietrificata, forse le tornano in mente quei passaggi della Memoria difensiva di Don Nello Giraudo in cui veniva indicata proprio lei tra i principali responsabili del campo scout dove Don Giraudo – come accertato dalla procura di Savona – compiva i suoi abusi”.

    Il video dell’intervento di Christian Abbondanza, il quale si rivolge all’assessore Isabella Sorgini, presente al congresso ARCI.

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • L’unico obbiettivo della chiesa è stato quello di raggiungere la prescrizione.

    L’unico obbiettivo della chiesa è stato quello di raggiungere la prescrizione.

    SAVONA. Don Giraudo, don Pinetto, don Barbacini, don Massaferro, l’ex assistente nella parrocchia di Lavagnola Franco Briano: sono sicuramente i casi più delicati e spinosi che hanno turbato la serenità della chiesa savonese sul tema della pedofilia. Se Briano ha fatto apertamente outing sulle sue malefatte,.ma solo a prescrizione intervenuta, per altri due casi è stata la magistratura a indagare e far luce in seguito alle denunce di Francesco Zanardi.

    Il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro ha lavorato per anni al fenomeno pedofilia nel mondo della chiesa, con coinvolgimenti sia nella diocesi di Savona-Noli che in quella di Albenga, scoperchiando una realtà rimasta a lungo nascosta e temuta. Un lavoro che ha trovato parecchi ostacoli e impedimenti, ma che ha portato alla condanna di Nello Giraudo, l’ex parroco di Noli, per abusi sessuali nei confronti di un ragazzino in un campo scout. L’episodio, risalente al 2005, è costato caro al prete che era stato messo persino alla guida di una comunità di giovani nell’intento di sottrarlo all’eco dello scandalo. Un anno: è la condanna patteggiata da Giraudo. Ma l’inchiesta della magistratura aveva messo di mezzo anche l’allora vescovo Dante Lafranconi indagato dalla procura in concorso nella pedofilia e che il gip Fiorenza Giorgi ha bacchettato nella motivazione che aveva portato alla sua richiesta di archiviazione.

    “La sola preoccupazione dei vertici della Curia era quella di salvaguardare !’immagine della Diocesi piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima e come principalmente (per non dire unicamen-te) per tale ragione l’allora Vescovo di Savona non avesse esercitato il suo potere-dovere di controllo sui sacerdoti e di protezione dei fedeli “ era stato uno dei passaggi forti della motivazione.

    Molti altri episodi hanno invece goduto del salvagente della prescrizione. Intervallo di tempo che recentemente ha salvato pure don Pinetto, anche lui parroco nel ponente e da qualche anno trasferito nella chiesa di San Michele Arcangelo a Celle. L’inchiesta sollevata dall’intervista concessa al Secolo XIX da parte di una delle vittime, ha spalancato una seconda terribile finestra sul mondo degli abusi in seminario. Erano gli anni ’70 quando alcuni ragazzini vennero molestati dal prete, allora responsabile del seminario. Il pm Ferro la scorsa estate si è recato addirittura in Sardegna, in un paesino nel centro dell’isola, dove vivono ancora gli anziani genitori di una delle vittime. Sono saltati fuori, lettere, testimonianze e drammi personali immani per quelle morbose atten-zioni di don Pinetto verso i giovani seminaristi.

    Tutto prescritto, ma non la calunnia. Don Pinetto aveva infatti denunciato la vittima, i giornalisti che raccolsero il suo sfogo e Francesco Zanardi per diffamazione. E non contento aveva scritto al Vescovo Lupi gridando la sua estraneità ai fatti. Le indagini hanno dimostrato l’esatto contrario e il pm Ferro ha chiesto il rinvio a giudizio del prete per calunnia.

    Ma c’è anche chi, come don Giorgio Barbacini e più recentemente don Luciano Massaferro, il conto con la’ giustizialo ha pagato pesantemente: rispettivamente tre anni e sette anni, mentre don Luigi Fusta, parroco in pensione di san Nicolò a Pietra deve rispondere di favoreggiamento verso un frequentatore della parrocchia che aveva riservato attenzioni ad una dodicenne.

    Di Giovanni Ciolina – Secolo XIX

  • Francesco Zanardi: «Bergoglio ignavo coi preti pedofili»

    Francesco Zanardi: «Bergoglio ignavo coi preti pedofili»

    Cosa fa il papa contro gli abusi dei prelati ? «Nulla». La denuncia di Francesco Zanardi, molestato da un parroco quando aveva 11 anni. «La Chiesa non denuncia i carnefici, ma li ricolloca».

    di Giovanna Faggionato

    Chissà se durante la funzione liturgica, quando la litania del Confiteor si alza fino alle volte vaticane, i cardinali mettono l’accento sull’ultima parola: «Confesso a Dio padre e voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni».
    E di omissioni, secondo il rapporto del Comitato Onu sui diritti dei bambini presentato il 5 febbraio a Ginevra, il Vaticano ne ha compiute molte: «Non ha riconosciuto la portata dei crimini commessi, non ha adottato le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali su minori e per proteggere i bambini». Ha invece usato «politiche e pratiche» che hanno permesso la prosecuzione delle violenze e favorito l’impunità degli autori.
    LA CHIESA, UN MURO DI GOMMA. «Chi denuncia i crimini dei sacerdoti si trova di fronte a un muro di gomma», si è sfogato con Lettera43.it Francesco Zanardi, vittima di un prete pedofilo all’inizio degli Anni 80, oggi attivista gay e fondatore dell’associazione L’abuso.
    La sua organizzazione raccoglie le denunce, assiste chi ha subito violenze e mantiene i contatti con le all’organizzazioni all’estero.
    «Quando abbiamo iniziato a confrontarci a livello internazionale», racconta, «è emerso che il metodo utilizzato dalla Chiesa in molti casi era lo stesso: spostare i sacerdoti, e addirittura affidare loro comunità di ragazzi in difficoltà, magari orfani».
    MOLESTATO IN PARROCCHIA. La sua storia è esemplare. Nel 1982 fu molestato da un prete, Nello Giraudo, quando aveva 12 anni, ma trovò la forza di denunciarlo solo nel 2008.
    Si rivolse ai responsabili della diocesi, scoprendo che la pericolosità del suo carnefice era già nota dal 1980. Il sacerdote si era persino autodenunciato nel 2002, ma la sua riduzione allo Stato laicale è stata chiesta solo nel 2010, dopo che contro di lui era intervenuta la magistratura.
    Zanardi si dovuto scontrare con l’omertà di tre vescovi che si sono succeduti alla guida dell’episcopato di Savona: da Dante Lanfranconi, oggi a Cremona e vicepresidente della conferenza episcopale lombarda, a quello attuale, Vittorio Lupi, passando per il potentissimo Domenico Calcagno, oggi cardinale, che papa Francesco ha appena licenziato dalla commissione di vigilanza sullo Ior dopo appena un anno di servizio.
    Proprio Calcagno segnalò il caso di Giraudo alla Congregazione per la dottrina della fede nel 2003. A ricevere il dossier c’era Joseph Ratzinger, pronto di lì a due anni a diventare papa Benedetto XVI.
    LA RESPONSABILITÀ DEI VESCOVI. Anche Zanardi gli scrisse, nella sua continua lotta contro l’ignavia del clero. E si è persino  presentato in Vaticano indossando una t-shirt con la faccia del prete che lo ha violentato.
    Sulle intenzioni del pontefice argentino si illude poco: «Ha coperto criminali con lo stesso atteggiamento dei suoi precursori». Ma crede comunque nella giustizia. È grazie alla sua denuncia che è scattata la prima indagine in Italia contro un vescovo, Lanfranconi, accusato di aver coperto gli abusi sessuali del molestatore di Zanardi. Ora vorrebbe esportare il modello in tutta Italia: «Stiamo provando a far passare il principio per cui i vescovi devono rispondere di ciò che avviene nella loro diocesi».

    DOMANDA. La sua è una battaglia difficilissima.
    RISPOSTA.
     La nostra associazione si appoggia su 15 avvocati. Stiamo usando la sentenza su Lafranconi come riferimento nelle altre cause che assistiamo in giro per l’Italia.
    D. Papa Francesco par aver portato una rivoluzione in Vaticano. Pensa che vi possa aiutare nella vostra lotta?
    R. Jorge Bergoglio è simpatico, ma per ora non ha cambiato niente. Anzi, anche lui sta proteggendo i colpevoli.
    D. Come fa a dirlo?
    R. Le faccio un esempio. Ha rimosso il nunzio apostolico in Repubblica Domenicana, Josef Wesolowski, accusato di pedofilia e di abusi su minori. Però lo ha riportato a Roma. Perché non ha lasciato agire la giustizia? La stessa cosa si può dire per il prete ricercato dall’Interpol che si è rifugiato a Parma.
    D. Insomma nessun passo avanti?
    R. Finché il Vaticano vuole giudicare da sé questi casi sfuggendo al diritto nazionale non si risolverà nulla.
    D. Ci può spiegare la sua storia?
    R. Fui molestato da un prete, Nello Giraudo, quando avevo 11 anni. Le violenze sono continuate per altri cinque anni, fino a quando ho smesso di frequentare la parrocchia. Il bello è che aveva già abusato di un bambino in un altra parrocchia, a Valleggia (frazione di Quiliano, nel Savonese,ndr). Ed era stato anche denunciato. Ma l’allora vescovo di Savona, Dante Lafranconi, si limitò a trasferirlo a Spotorno, dove la vittima fui io.
    D. Poi cosa è successo?
    R. Ho avuto una lunga storia di tossicodipendenza.
    D. Un modo per fuggire da quella brutta esperienza?
    R. Ognuno reagisce a suo modo. Ho avuto aiuto da un altro prete, don Carlo Rebagliati. Era economo della curia: mi diede una mano col lavoro.
    D. Di cosa si occupava?
    R. Avevo una ditta di impianti elettrici e informatici. E gestivo anche i servizi per la diocesi. Così mi ritrovai a frequentare gli ambienti della Chiesa.
    D. E così ha scoperto che quello che era accaduto a lei continuava a perpetuarsi.
    R. Nell’estate del 2005 ero davanti al duomo di Savona. Passò di lì don Giraudo e un ragazzo, vedendolo, commentò: «Quel porco di merda».
    D. Capì subito il perché di quella reazione?
    R. Sì, infatti andai immediatamente a chiedere al ragazzo la ragione di quell’insulto.
    D. E cosa scoprì?
    R. Che la curia aveva permesso a don Giraudo di andare in un campo scout della parrocchia.
    D. Incredibile.
    R. Abusò di quel ragazzo in cucina, mentre lavava i piatti. Lo prese da dietro, toccandolo. Il ragazzo riuscì a scappare e si nascose per ore. Alla fine si confidò con un capo scout.
    D. E furono presi provvedimenti?
    R. Non accadde nulla. In seguito ho scoperto che due dei responsabili scout erano il fratello e la cognata di Giraudo.
    D. Perché il ragazzino non ha urlato mentre subiva la violenza?
    R. Non urlavo nemmeno io. Alcune molestie avvenivano quando c’erano altre persone. Un motivo in più per non gridare, perché poi chi la gestisce la vergogna?
    D. Cosa ha fatto una volta scoperta l’ennesima violenza di Giraudo?
    R. Decisi di parlarne con la curia. E l’allora vescovo di Savona, Domenico Calcagno, mi disse: «Guarda che lo puoi avere sulla coscienza».
    D. Un modo per dirle di tacere.
    R. E io invece continuai a parlare e a fare rumore. Per tutta risposta non mi pagarono per 15 mesi.
    D. Da quanto era nota la condizione di Giraudo?
    R. C’è una lettera inviata nel marzo del 2010 dal segretario della Congregazione, Luis Ladari, al successore di Calcagno, il vescovo Vittorio Lupi, che dice tutto (leggi la lettera)
    D. Tutto cosa?
    R. Ladari scrisse: «Mi riferisco al caso del reverendo Giraudo, che fu denunciato nel 1980 per abuso di minori e che nel 2002 manifestava al vicario generale la propria tendenza pedofila». E specificò anche che Calcagno aveva segnalato il caso alla congregazione nel 2003.
    D. Quindi la Congregazione sapeva dal 2003 e il vescovo da molto prima. Almeno vent’anni?
    R. C’è tutto scritto negli atti del processo contro Giraudo e Lafranconi. Il vicario della diocesi ha dichiarato con parole terribili che il primo «serio incoveniente» si era avuto nei primi Anni 80, quando una mamma aveva denunciato il prete per aver palpato il suo bambino (leggi gli atti della sentenza).
    D. E cosa successe allora?
    R. Il vescovo Dante Lafranconi gli permise di gestire una casa famiglia a Orco Feglino. Di quei ragazzi nessuno avrebbe preso le difese. Succede spesso che ai preti pedofili vengano affidate tali strutture: a Verona è successo con l’istituto dei sordomuti Provolo.
    D. Ma come è stato possibile?
    R. Il vicario della diocesi di allora disse che don Nello decise di aprire la comunità «per vincere la sua dolorosa solitudine». E che Lafranconi non sapeva se «ammirare la generosità di questo sacerdote o se riprovare un’iniziativa gravida di incognite».
    D. E quanto è rimasto in quella comunità?
    R. Fino a quando Calcagno gli chiese di lasciare lasciarla nel 2003. «Ti sono vicino con la preghiera», gli scriveva. Però gli diede la responsabilità di una parrocchia, togliendogli solo la catechesi ai bambini.
    D. Che ruolo ebbe Calcagno in questa storia?
    R. Quando Giraudo parlò apertamente della sua pedofilia, Calcagno scrisse a Ratzinger per sapere cosa fare e poi più volte a monisgnore Charles Scicluna, il promotore di giustizia della Congregazione per la dottrina della fede. Lo incontrò anche a Roma nell’aprile del 2006.
    D. Per dirgli cosa?
    R. La Congregazione voleva che Giraudo chiedesse la dispensa da sacerdote. Calcagno, invece, chiese a nome del prete che la congregazione rivedesse il giudizio «troppo severo»(leggi la lettera).
    D. Dopo Calcagno arrivò un altro vescovo Lupi: sapeva anche lui?
    R. Lo ha ammesso in un’altra lettera: ha scritto che Calcagno lo aveva informato nel 2009. E poi anche io l’ho avvertito chiedendogli di assumersi le sue responsabilità (leggi).
    D. Ma non cambiò nulla.
    R. Ancora nel 2010 la Congregazione scrisse a Lupi chiedendo di Calcagno nel 2006: «Essendo ormai trascorsi quattro anni le invito cortesemente a informare questo dicastero sull’evoluzione del caso» (leggi il documento).
    D. Insomma, alla fine è dovuta intervenire la magistratura.
    R. Sì, tanto che Lupi avvertì la Congregazione delle indagini e chiese come avviare la procedura per far tornare Giraudo allo stato laicale.
    D. E tutti questi documenti sono agli atti del processo?
    R. Sì, perché sono riuscito a far perquisire la sede della diocesi. Non è semplice che una procura entri in una parrocchia. Convinsi il magistrato perché sapevo perfettamente dove il vescovo teneva i documenti. Mi avevano anche dato un appartamento in parrocchia.
    D. Addirittura?
    R. Era un modo per tenermi vicino a loro.
    D. E come è finita?
    R. Giraudo ha patteggiato ed è stato condannato a un anno di reclusione. Però per la prima volta il magistrato ha deciso di accertare la responsabilità di omissione di un vescovo, Lafranconi, con riferimento all’ex articolo 40 del codice penale. Anche se poi tutto è caduto in prescrizione.
    D. Quindi ha ammesso la responsabilità del superiore?
    R. Il magistrato ha scritto che Lafranconi «risponde penalmente dei fatti commessi dai soggetti nei confronti dei quali è garante». Significa che il vescovo ha il dovere di sorvegliare sulle azioni dei preti della sua diocesi, come se fosse un datore di lavoro.
    D. Questo potrebbe cambiare le cause per pedofilia?
    R. Ora i vescovi potrebbero essere finalmente obbligati a denunciare. Una rivoluzione. In questo senso nel 2012 c’è stato un altro documento giudiziario importante.
    D. Quale?
    R. La sentenza contro don Luigi Gatti, un altro prete che ha patteggiato, indicava le responsabilità dei superiori che hanno invitato le vittime a non presentare denuncia.
    D. Il muro di gomma, quindi, potrebbe cadere?
    R.
     Ci proviamo, stiamo citando le due sentenze nelle cause che stiamo seguendo in tutta Italia. Ma non è facile andare contro il Vaticano.
    D. Lei pensa che il problema sia solo nella Chiesa?
    R.
     A volte sembra essere più preoccupata per la salute psico-fisica del pedofilo e il suo buon nome che verso le vittime degli abusi.
    D. Addirittura.
    R.
     Nel 2010 in Liguria hanno organizzato una fiaccolata in favore di un parocco Luciano Massaferro, condannato per pedofilia. E sono passati di fronte alla casa della vittima.
    R. Quale è la responsabilità della Santa Sede?
    D.
     Il Vaticano impone il segreto e invita al silenzio. Questi casi – delitti contro la morale li chiamano – sono regolati dalla direttiva Crimen sollecitationis del ’62. Benedetto XVI l’ha aggiornata nel 2001 con De delictis gravioribus ma ha mantenuto l’impegno alla segretezza.
    D. Il sistema continuerà a proteggere i colpevoli?
    R. Lo fa ancora con gli stessi metodi. Qualche mese fa uno dei nostri avvocati ha portato per una visita suo figlio all’ospedale pediatrico Cardarelli di Napoli. E sa cosa ha scoperto?
    D. Cosa?
    R. Che il capellano dell’ospedale è Giovanni Palmieri, prete accusato di pedofilia e prosciolto perché ritenuto dal tribunale incapace di intendere e di volere. L’hanno mandato tra i bambini malati. Noi abbiamo denunciato questo scandalo, ma a nessuno sembra interessare.

    Sabato, 08 Febbraio 2014

    http://www.lettera43.it/cronaca/francesco-zanardi-bergoglio-ignavo-coi-preti-pedofili_43675121646.htm