Osservatorio della Rete L'ABUSO

Categoria: Emilia Romagna

  • «Lo hanno lasciato morire da sacerdote, quanta amarezza»

    «Lo hanno lasciato morire da sacerdote, quanta amarezza»

     Erik Zattoni, il figlio del prete: il Vaticano ha perso un’occasione, ma farò in modo che questa storia non venga dimenticata.

    «Dal Papa mi aspetto fatti concreti, ma se non ridurrà don Tosi allo stato laicale saranno solo belle parole». Così tre mesi fa si era conclusa l’intervista della “Nuova” a Erik Zattoni, il figlio naturale di don Tosi che nel 2011 era riuscito a far riconoscere dal Tribunale di Ferrara, senza alcun dubbio, la paternità del sacerdote che 32 anni prima aveva violentato sua madre, appena quattordicenne. Da quel 16 ottobre, però, nulla era cambiato. «E adesso è morto da prete – aggiunge amaramente Erik – Da parte del Vaticano è stata un’occasione persa, spero solo che questo non scoraggi altre persone a denunciare casi simili. Quando ho deciso di parlare, non l’ho fatto per infangare don Tosi, l’ho fatto per ottenere giustizia morale, volevo creare un precedente, ma ci sono riuscito solo in parte: una piccola cosa che poteva diventare grandissima».

    È stata la Curia ad avvertire ieri mattina Erik della morte di don Tosi avvenuta nella casa di riposo di Cesta di Copparo in cui era ospite dal 2012. «Certo dispiace quando muore una persona, dispiace per i suoi familiari. Ma dal punto di vista affettivo io non perdo nulla, per me don Pietro resta un pedofilo che ha abusato di una ragazzina di 14 anni, l’ha messa incinta e poi ha fatto finta di niente. È morto senza nemmeno chiedere scusa, nè a mia madre nè a me. Ed è morto prete. In fondo era quello che temevo e immaginavo, vista anche l’età. Stavo ancora aspettando di essere ricevuto dal Papa, ma in questi tre mesi non ha avuto tempo per ricevermi. Io non so come funzionano queste cose in Vaticano, ma penso lo stesso che è stata persa l’occasione di dimostrare con i fatti che le cose stanno cambiando.

    È dal 2011 che una sentenza del Tribunale ha stabilito la verità, non c’era la necessità di accertare e appurare nulla, eppure non è stato fatto niente per ridurre don Tosi allo stato laicale. Anzi, l’unico a fare qualcosa è stato il vescovo Luigi Negri, che si era impegnato a farmi incontrare il Papa, e questo l’ho apprezzato». Ma quello che Erik prova ora, «è nient’altro che amarezza. Anche mia madre ha reagito allo stesso modo: “Lo hanno fatto morire da prete”, ha detto. Io però farò in modo che questa storia non sia dimenticata».

  • Caso Zattoni, muore il prete che mise incinta una ragazzina

    Caso Zattoni, muore il prete che mise incinta una ragazzina

     Pietro Tosi è deceduto nel sonno nella casa di riposo dove viveva. Erik Zattoni è il figlio del prelato, che abusò della madre, allora 14enne.

    Ferrara, 15 gennaio 2014 – E’ morto nel sonno, questa notte nella casa di riposo dove era ospitato da anni nel Copparese, don Pietro Tosi, il sacerdote ferrarese di 86 anni, al centro del caso fatto scoppiare nei mesi scorsi, da Erik Zattoni. Erik è il figlio che il sacerdote ebbe nel 1980, dopo aver abusato della mamma, allora una ragazzina di 14 anni, che dette alla luce il piccolo, mai riconosciuto legalmente.

    La conferma è arrivata in mattinata dalla Curia della Diocesi di Ferrara-Comacchio che ha annunciato lamorte per causa naturale. Zattoni è stato avvisato in mattinata dalla segreteria del vescovo di Ferrara, Luigi Negri.
    Erik aveva condotto una battaglia anche in tribunale e alla fine la prova del Dna ha confermato la paternità del sacerdote. L’ottobre scorso, durante una puntata della trasmissione ‘Le iene’, denunciò pubblicamente il caso, chiedendo giustizia anche per la mamma, che a 14 anni subì la violenza.

    Lo stesso sacerdote che non riconobbe mai il figlio, ha sempre rifiutato ogni contatto con Erik e e chi gli chiedeva conto spiegava “non devo chiedere scusa a nessuno, ho già chiesto perdono a Dio. Mi sono confessato con un frate carmelitano e mi ha dato l’assoluzione. Sono in pace con la mia coscienza”.

    I funerali di don Pietro Tosi si svolgeranno venerdi’ a Cesta, nel Copparese. Le esequie, pubbliche, sono fissate al pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Cesta dove l’anziano sacerdote viveva nella casa di riposo.

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2014/01/15/1010486-erik-zattoni-negri-risarcimento.shtml

  • Nudo nella tendopoli con un bambino: condannato a 2 anni factotum della chiesa

    Nudo nella tendopoli con un bambino: condannato a 2 anni factotum della chiesa

    Salvatore Catozzi, 55 anni, venne scoperto nella doccia di un campo per terremotati nel modenese. Era assistente di Don Ivan, parroco di Rovereto morto durante il sisma. Dovrà scontare due anni e 8 mesi. Il 26 giugno 2012 accolse Papa Benedetto XVI

    MODENA – E’ stato condannato a due anni e otto mesi per abusi su minore Salvatore Catozzi (il ritratto), 55enne che nel luglio 2012 fu sorpreso dai carabinieri mentre si appartava con un ragazzino nella tendopoli realizzata per i terremotati a Rovereto di Novi, nel Modenese. L’uomo, che a lungo si era spacciato per il fratellastro di don Ivan Martini, parroco di Rovereto morto nel crollo della chiesa il 29 maggio 2012, ma che in realtà ne era solo l’aiutante, fu bloccato dai militari dell’Arma all’interno delle docce.

    Il pm di Modena Marco Imperato aveva chiesto per l’imputato una condanna a cinque anni. Catozzi è stato interdetto dai pubblici uffici per lo stesso tempo della condanna. Per lui sono stati disposti i domiciliari nella stessa comunità cui è stato affidato nell’ottobre scorso.

    Catozzi era una sorta di fratello adottivo di don Ivan Martini, il parroco morto nel crollo del tetto della chiesa sbriciolato da una scossa di terremoto. Almeno così diceva, ma era una condizione notoria in parrocchia dove Salvatore Catozzi era il factotum: “Don Ivan aveva un cuore d’oro, mi ha chiamato a lavorare con lui per aiutarlo nelle sue incombenze un anno fa quando ho perduto il lavoro”, diceva ai
    cronisti il 26 giugno quando papa Benedetto XVI venne in visita in questo piccolo paese di tremila anime distrutto dal sisma. E lui era in prima fila a riceverlo.

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Prete accusato di pedofilia, ora rischia il processo

    Prete accusato di pedofilia, ora rischia il processo

    PRETE ACCUSATO DI PEDOFILIA. LUI: “ESTORSIONE”

    ERA STATO accusato dipedofilia da parte del padre del bimbo che sarebbe stato oggetto delle sue particolari ‘attenzioni’. Una storia iniziata diversi mesi fa che vede come protagonisti un 35enne straniero (il genitore del piccolo) e un sacerdote ferrarese e che potrebbe ora essere vicina ad una svolta: la procura ha infatti terminato le indagini preliminari. E’ di una decina di giorni fa infatti, a firma del pubblico ministero Ciro Alberto Savino, la notifica della chiusura delle indagini. In attesa che il pm sciolga la riserva e decida se chiedere il rinvio a giudizio o meno, il difensore del religioso, l’avvocato Claudio Maruzzi, annuncia di essere al lavoro su «una memoria difensiva». I termini in cui presentare nuova documentazione sono di venti giorni, dopodiché il pubblico ministero procederà con le sue richieste.

    Tutto era cominciato nel 2010, con l’arrivo in città della famiglia di stranieri. Il sacerdote li aveva conosciuti e aveva deciso di ospitarli a casa sua, offrendo loro vitto e sostentamento. Col tempo il loro rapporto però ha iniziato ad incrinarsi fino ad arrivare alle denunce. Lo straniero, difeso dall’avvocato Pietro Madonia, ha accusato il prete di pedofilia e truffa (secondo l’immigrato gli avrebbe sottratto circa 43mila euro).

    MA A RIVOLGERSI alla giustizia è stato anche il sacerdote, che, respingendo le accuse, ha sporto denuncia per estorsione e stalking. Il religioso ha infatti riferito di aver ricevuto pesanti pressioni da parte dell’immigrato («Mi ha detto: ‘se non mi intesti la casa ti rovino e dico a tutti che sei un pedofilo’» aveva raccontato il prelato in questura). I due, per tutto questo tempo, hanno continuato a vivere nella stessa casa, con tutte le conseguenze del caso. Sugli ultimi sviluppi è voluto intervenire anche il legale del sacerdote. «Il mio assistito — ha spiegato — è vittima di una penosa odissea che lo costringe a vivere un incubo perenneper opera di chi ha abusato della sua generosità. A distanza di un anno e mezzo — prosegue — il tribunale civile gli ha dato finalmente ragione, sancendo l’occupazione abusiva dell’appartamento di proprietà del mio assistito da parte della famiglia extracomunitaria, con ordine di rilascio dell’immobile, del tutto inascoltato. La verità di questa allucinante vicenda verrà a galla anche in sede penale».

    Federico Malavasi

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/provincia/2013/12/12/995649-pedofilia-prete-rischia-processo.shtml

  • Ferrara. “Il prete ha violentato mio figlio”. 35enne straniero denuncia e viene denunciato, Il prete denuncia lo straniero convivente “Se non mi intesti casa ti denuncio”

    Ferrara. “Il prete ha violentato mio figlio”. 35enne straniero denuncia e viene denunciato, Il prete denuncia lo straniero convivente “Se non mi intesti casa ti denuncio”

    Prete accusato di pedofilia, ora rischia il processo
    Indagini chiuse. “Pronta la memoria difensiva”
    di Federico Malavasi
    PRETE ACCUSATO DI PEDOFILIA. LUI: “ESTORSIONE”

    Prete accusato di pedofilia. Lui: “Estorsione”

    Ferrara, 12 dicembre 2013 – ERA STATO accusato di pedofilia da parte del padre del bimbo che sarebbe stato oggetto delle sue particolari ‘attenzioni’. Una storia iniziata diversi mesi fa che vede come protagonisti un 35enne straniero (il genitore del piccolo) e un sacerdote ferrarese e che potrebbe ora essere vicina ad una svolta: la procura ha infatti terminato le indagini preliminari. E’ di una decina di giorni fa infatti, a firma del pubblico ministero Ciro Alberto Savino, la notifica della chiusura delle indagini. In attesa che il pm sciolga la riserva e decida se chiedere il rinvio a giudizio o meno, il difensore del religioso, l’avvocato Claudio Maruzzi, annuncia di essere al lavoro su «una memoria difensiva». I termini in cui presentare nuova documentazione sono di venti giorni, dopodiché il pubblico ministero procederà con le sue richieste.

    Tutto era cominciato nel 2010, con l’arrivo in città della famiglia di stranieri. Il sacerdote li aveva conosciuti e aveva deciso di ospitarli a casa sua, offrendo loro vitto e sostentamento. Col tempo il loro rapporto però ha iniziato ad incrinarsi fino ad arrivare alle denunce. Lo straniero, difeso dall’avvocato Pietro Madonia, ha accusato il prete di pedofilia e truffa (secondo l’immigrato gli avrebbe sottratto circa 43mila euro).

    MA A RIVOLGERSI alla giustizia è stato anche il sacerdote, che, respingendo le accuse, ha sporto denuncia per estorsione e stalking. Il religioso ha infatti riferito di aver ricevuto pesanti pressioni da parte dell’immigrato («Mi ha detto: ‘se non mi intesti la casa ti rovino e dico a tutti che sei un pedofilo’» aveva raccontato il prelato in questura). I due, per tutto questo tempo, hanno continuato a vivere nella stessa casa, con tutte le conseguenze del caso. Sugli ultimi sviluppi è voluto intervenire anche il legale del sacerdote. «Il mio assistito — ha spiegato — è vittima di una penosa odissea che lo costringe a vivere un incubo perenne per opera di chi ha abusato della sua generosità. A distanza di un anno e mezzo — prosegue — il tribunale civile gli ha dato finalmente ragione, sancendo l’occupazione abusiva dell’appartamento di proprietà del mio assistito da parte della famiglia extracomunitaria, con ordine di rilascio dell’immobile, del tutto inascoltato. La verità di questa allucinante vicenda verrà a galla anche in sede penale».

    Federico Malavasi

  • L’arcivescovo Negri: “Erik Zattoni vedrà il papa, ma no al risarcimento”

    L’arcivescovo Negri: “Erik Zattoni vedrà il papa, ma no al risarcimento”

    di Daniele Modica

    Ferrara, 6 dicembre 2013 – «Tutte le comunicazioni con il Vaticano sono coperte da segreto», ha chiarito ieri l’arcivescovo Luigi Negri, che ha risposto a papa Francesco sulla commissione anti pedofilia. Ma il prelato ha fatto trapelare qualcosa…

    LA DISCUSSIONE sul caso di Erik Zattoni, il giovane figlio dell’ex parroco di Cornacervina, non è ancora terminata, che già arriva una prima risposta da parte del Pontefice: una commissione speciale per la protezione dei fanciulli.

    Eccellenza, cosa ne pensa?
    «È un’iniziativa che non fa altro che confermare il cammino che la nostra arcidiocesi ha già intrapreso. Una conferma autorevole che viene direttamente dal santo Padre e che noi non solo appoggiamo, ma a cui aderiremo completamente ed entusiasticamente».
    In che modo?
    «Prima di tutto, con la progettazione della nostra azione pastorale».
    La linea pastorale andrà nella direzione indicata da Francesco?
    «Guardi, in realtà la nostra diocesi segue già da tempo una strada che è quella indicata precedentemente da papa Benedetto XVI. L’intervento di Francesco e l’istituzione della commissione seguono il percorso tracciato dal Papa precedente. Io le confermo che agiremo per concretizzare le indicazioni in materia di protezione dei fanciulli».
    Come si traduce questo in pratica?
    «Per questo aspetteremo di comprendere quali saranno le competenze della nuova commissione. Su questo il Papa si deve ancora esprimere. Ma lo dico ancora, aderiremo con entusiasmo a questa commissione».
    Nonostante Erik Zattoni consideri di secondaria importanza un risarcimento in denaro, pure non lo esclude, anzi lo attende. Che cosa risponde?
    «La Chiesa italiana secondo le normative vigenti non è tenuta a nessun risarcimento: i preti non sono considerati come impiegati della Curia. Questo però non significa che le situazioni non debbano essere risolte, anzi. Vero è che io sono qui da marzo, bisogna che mi diate tempo».
    Riuscirà Erik ad incontrare il papa?
    «Sono in contatto con il Vaticano, ma ovviamente la comunicazione è coperta da segreto».
    Non ci può dire assolutamente niente?
    «Posso dire che sto procurando a Erik un’udienza con il Papa. Di più non dico».
    Cambiando argomento, la nomina a vescovo di monsignor Andrea Turazzi ci riempie di orgoglio, ma ci dispiace anche perdere un sacerdote così capace.
    «Non lo dica a me. Come ho detto, sono il primo ad essere rimasto fregato: lo avevo appena nominato provicario della diocesi».
    Ha già pensato a chi potrebbe prendere il suo posto alla Sacra Famiglia?
    «Certo, ci ho pensato. Anzi le dico di più: ho già deciso chi lo farà».
    In questi giorni sono stati fatti alcuni nomi, due ritornano continuamente nelle voci di corridoio. Chi sarà?
    «Il nome c’è, ma ovviamente lo dirò a tempo debito».

    Daniele Modica

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2013/12/07/993300-erik-zattoni-negri-risarcimento.shtml#1

     

  • Zanardi: «C’è un’altra vittima di pedofilia a Ferrara»

    Zanardi: «C’è un’altra vittima di pedofilia a Ferrara»

    La rivelazione di Francesco Zanardi, della ‘Rete nazionale l’ABUSO’, che aveva aiutato Erik: «È una donna di 40 anni»

    Ferrara, 29 ottobre 2013 – Dopo il caso di Erik Zattoni cominciano ad emergere altre vittime di sacerdoti pedofili del nostro territorio. Ce lo racconta Francesco Zanardi, portavoce dell’associazione Rete Nazionale L’abuso. È stato lui che ha fatto sì che la storia di Cornacervina arrivasse ai media e sempre lui che sostiene tanti ragazzi e ragazze abusate.

    Ci sono nuovi casi di persone violentate?

    “Sì già qualche tempo fa una donna ferrarese di circa quarant’anni, spinta e forse incoraggiata dal caso di Erik, si è rivolta a me per denunciare la sua situazione”.

    Che situazione?
    “Quando era ancora minorenne anche lei è stata abusata da un prete di Ferrara”.

    Perché non ha ancora denunciato il fatto?
    “È possibile che la donna stia vivendo un momento di grossa difficoltà, probabilmente le manca il coraggio. Ho provato a contattarla di recente. Parlare è difficile”.

    Perché ha consigliato a Erik Zattoni di rivolgersi ad un programma televisivo?
    “In realtà è stato lui a raccontarmi la sua storia. Aveva mandato una lettera alle Iene, senza ottenere risultato, io ho molti contatti e l’ho aiutato. Il suo grande rammarico era di non essere riuscito a far sì che don Pietro fosse ridotto allo stato laicale”.

    Ma con queste accuse gridate dalle tv non si fa del male a tanti bravi sacerdoti?
    “Il fatto è che la vittima deve liberarsi da un peso del genere. Anche Erik oggi sta meglio. E nello stesso tempo è giusto che il prete si assuma le sue responsabilità. La verità è che di casi come quello di questi giorni ce ne sono a migliaia”.

    Non c’è il rischio di una generalizzazione ingiustificata per cui la gente crede che tutti i preti coprano gli abusi?
    “È ovvio che non sono tutti colpevoli i preti, né a Ferrara, né altrove. Ma sono tutti molto silenziosi. La Chiesa ha paura dello scandalo sessuale”.

    Monsignor Rabitti, ex vescovo di Ferrara-Comacchio, ha obiettato che nessuno denuncerebbe ‘un proprio parente se cominciasse a percorrere brutte strade’.
    “Sì, non denuncerei un parente che si prostituisce o si droga, forse. Ma il paragone non è azzeccato: qui non parliamo di persone che fanno male a se stesse, ma ad altri. A bambini”.

    Ma le autorità civili non indagano su casi di preti pedofili?
    “Ovviamente sì, il fatto è però che secondo il protocollo addizionale, punto 2, articolo 4, paragrafo b, dei Patti Lateranensi, un magistrato che apre un fascicolo su un chierico deve avvisare il vescovo. Ma così poter fare indagini diventa molto difficile”.

    Daniele Modica

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2013/10/29/973479-pedofilia-chiesa-zattoni-preti.shtml

  • Stupro in chiesa, il vescovo Rabitti: “Me lo confidò, lo allontanai”

    Stupro in chiesa, il vescovo Rabitti: “Me lo confidò, lo allontanai”

    Ferrara, 27 ottobre 2013 – «MI SENTIVO vicino a Rabitti (arcivescovo di Ferrara-Comacchio dal 2004 al 2012, ndr), lui mi ha seguito negli anni. Sapeva tutto dall’inizio alla fine. Mi era vicino. Mi conosceva».Così don Pietro Tosi nell’intervista esclusiva pubblicata ieri su Qn e Resto del Carlino. La domanda posta al sacerdote, che nel 1980 stuprò una ragazzina di 14 anni, intendeva indagare chi dei vescovi che si sono susseguiti a Ferrara negli anni, fosse a conoscenza di quell’orrore uscito pubblicamente solo 33 anni dopo grazie alla denuncia di Erik Zattoni, il ragazzo nato da quello stupro. Propriomonsignor Paolo Rabitti (77 anni domani) è stato raggiunto dal nostro giornale.

    Quando era a capo della Diocesi, don Pietro era parroco di Cornacervina. Lei era a conoscenza di quella violenza?
    «Lui ha sempre negato. Ma appena ho saputo ho agito di conseguenza».

    In che modo lo ha saputo?
    «Alla fine me lo disse lui stesso. Non in confessione, me lo confidò».

    Di sua iniziativa?
    «Sì, si rivolse lui a me».

    Perché non si è mai emerso nulla?
    «Chi doveva sapere, sapeva. Le assicuro, sono stati presi provvedimenti».

    Perché la scelta di tenerlo nascosto alla gente?
    «Mi scusi, se una sua parente di punto in bianco si desse ad attività poco onorevoli, chiamerebbe i giornali? Personalmente mi sono comportato facendo quello che era mio dovere fare sia nei confronti della vittima e della sua famiglia, che nei confronti del colpevole».

    E, in pratica, cosa ha fatto?
    «L’ho rimosso dall’incarico di parroco di Cornacervina. Sia chiaro: è uscito dalla parrocchia all’istante».

    Non si poteva ridurre allo stato laicale?
    «Il mio lavoro l’ho portato avanti in accordo con la Santa Sede, con cui mi sono continuamente confrontato».

    Ma se la decisione toccasse a lei, lo farebbe?
    «Faccio ciò che la Chiesa mi dice di fare».

    D’accordo, ma non sarebbe stato più giusto ‘spretarlo’?
    «Sarebbe stato giusto se il reato non fosse caduto in prescrizione, in quel caso si poteva procedere».

    Secondo il diritto canonico ovviamente.
    «Certo».

    Non si poteva allontanare don Pietro dalla parrocchia un po’ prima? Magari non trent’anni dopo lo stupro…
    «Il fatto è antico e, come lei sa, precedeva la mia venuta. Le assicuro che se l’avessi saputo prima sarei intervenuto per tempo, lo avrei rimosso immediatamente».

    Ma non è stato così.
    «Purtroppo sono stato informato successivamente».

    Quando ha allontanato don Pietro, dalla parrocchia c’erano già stati processi?
    «Non mi pare».

    (Settembre 2011, la sentenza del tribunale sancisce la paternità del prete; un anno dopo, don Pietro è costretto a lasciare la parrocchia; il vescovo Rabitti è rimasto alla guida della diocesi fino al primo dicembre 2012, ndr)

    Quando don Pietro è venuto a parlarle di quello che aveva fatto oltre trent’anni prima, era dispiaciuto?
    «Era un uomo distrutto, triste, piangeva. Era in grande difficoltà».

    Daniele Modica

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2013/10/27/972388-stupro-chiesa-intervista-rabitti.shtml

  • “Tutti insieme con Erik: ora Papa Francesco faccia giustizia”

    “Tutti insieme con Erik: ora Papa Francesco faccia giustizia”

    Dopo la denuncia choc del ragazzo figlio del prete, scatta la gara di solidarietà: “Il don torni allo stato laico”

    Ferrara, 18 ottobre 2013 – CENTINAIA di braccia tese verso il cielo ad invocare giustizia per un fatto accaduto più di trent’anni fa che ha sconvolto la vita di una ragazza e della sua famiglia. Erik Zattoni è il frutto di quell’abuso perpetrato da don Pietro Tosi, fino al 2012 parroco di Cornacervina, su una giovane 14enne.

    L’evento, che ha portato davanti al Duomo tanti ragazzi(anche se molti erano gli affezionati del mercoledì sera) è stato organizzato dall’associazione Ferrara by Night. A guardare dall’alto quella moltitudine di facce sorridenti, che come tante piccole statue della libertà tendevano i cellulari illuminati, lo stesso Erik si è commosso: «Non credevo venisse così tanta gente — ha commentato — ma l’intenzione non era di avere un quarto d’ora di celebrità». Anche perché il flash mob è durato una manciata di minuti. Poi la serata è proseguita senza novità, come un normale mercoledì (a parte la rissa scoppiata in via Cairoli tra ragazzi ubriachi, che però non ha avuto conseguenze). E ora il rischio è che tutto cada nel dimenticatoio.

    Intorno alle 23.30, il puntino rosso di un laser, simile a quello dei cecchini, trapassava con intenti provocatori le finestre curiali, dove ogni tanto alcuni ragazzi buttavano lo sguardo nella speranza che le tende si aprissero e rivelassero il volto dell’arcivescovo Negri. Il senso dell’evento era «di voler fare luce sulla vicenda di Erik, esprimendo la nostra vicinanza alla famiglia e mandare la foto di tante lucine direttamente all’attenzione di Papa Francesco». Questa la motivazione degli organizzatori. Ma il rischio della strumentalizzazione era dietro l’angolo. «Dopo un’intera estate a fare la morale sulle abitudini giovanili— ha tuonato Michele, 27enne presidente dell’associazione organizzatrice — la Curia ora risponde con indifferenza a questa storia spaventosa. Il nostro vescovo tenga per sé le sue prediche». Parole forti, che vanno oltre il caso di Erik, anche se prendono le mosse da questo. In ogni caso l’iniziativa è perfettamente riuscita, il colpo d’occhio sulla piazza lo dimostra.

    Anche se qualcuno alla domanda Perché tieni il cellulare puntato in alto? non ha saputo rispondere: «Sinceramente non so», ha confessato Antonio, uno studente pugliese che accompagnava tre giovani londinesi in un viaggio di piacere. I camion di Hera al mattino hanno ripulito i segni della movida: bottiglie di vetro rotte o abbandonate sul sagrato, la solita pipì davanti all’edicola della Madonna che fiancheggia la Cattedrale.

    Sul flash mob si è espresso favorevolmente Francesco Zanardi, fondatore della Rete nazionale L’ABUSO e a sua volta vittima di violenze ricevute da un prete di Savona quando aveva undici anni: «Erik si era rivolto a noi — ha detto — e abbiamo cercato di aiutarlo. Ora stiamo raccogliendo le firme, già diecimila, e le porteremo in Vaticano. Chiediamo che i fascicoli sugli abusi da parte di sacerdoti vengano consegnati ai magistrati e che i colpevoli vengano ridotti allo stato laicale».

    Daniele Modica

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2013/10/18/967703-solidarieta-erik-zattoni.shtml