Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: cassazione

  • Atti sessuali su minori: Cassazione conferma condanna per ex parroco di Mallare

    Atti sessuali su minori: Cassazione conferma condanna per ex parroco di Mallare

    Ex parroco di Mallare condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, con condanna confermata in Cassazione al termine del lungo iter processuale. Per l’ex sacerdote Martin Varkey Parappillil l’accusa è di atti sessuali con minori e possesso di materiale pedopornografico, sequestrato al parroco nell’ambito dell’indagine che aveva portato al suo arresto.

    Oltre che nel comune di Mallare, in Val Bormida, l’ex parroco aveva svolto sacerdozio a Murazzano e Marsaglia, nel Cuneese, ed era stato fermato nel marzo 2012 all’aeroporto di Malpensa, poco prima del decollo dell’aereo che lo avrebbe riportato in India.

    Martin Varkey Parappillil era stato condannato in primo grado a 6 anni, la pena era stata poi ridotta in appello. Ora la sentenza della Suprema Corte che condanna l’ex parroco a quattro anni di carcere.

    http://www.ivg.it/2014/06/atti-sessuali-su-minori-cassazione-conferma-condanna-per-ex-parroco-di-mallare/

  • La storia a due facce di don Turturro: “Prego dopo la condanna”

    La storia a due facce di don Turturro: “Prego dopo la condanna”

    Abusi su minori: sentenza della Cassazione per l’ex sacerdote antimafia. Dovrà scontare tre anni. Gli avvocati: “Speriamo lo affidino ai servizi sociali”
    di Salvo Palazzolo – 8 giugno 2014

    Il telefonino di don Paolo Turturro non smette di squillare. I siti internet hanno diffuso da qualche ora la notizia della sua condanna definitiva per pedofilia, a tre anni, ma lui continua a ricevere attestati di solidarietà. Sacerdoti, volontari, professionisti più o meno noti della città bene. Il caso dell’ex parroco antimafia del Borgo Vecchio continua a dividere, anche ufficialmente: undici anni dopo la prima accusa della procura e le sentenze di condanna la Chiesa non l’ha neanche sospeso, ma solo allontanato.
    Adesso, lui vive al Borgo della pace di Baucina, che un tempo era il cuore delle attività con i bambini a rischio. E ci resterà fino a quando i giudici non decideranno la sua sorte: «Crediamo che ci siano tutti i presupposti per l’affidamento ai servizi sociali», dicono Vincenzo Gervasi e Ninni Reina, i legali del sacerdote originario di Bari che oggi ha 68 anni. Se non dovesse andare così, Turturro rischia il carcere o i domiciliari. Lui dice, sottovoce: «Continuerò comunque il mio impegno nel sociale, nella semplicità, nel silenzio e nella preghiera». Fa una pausa e riprende: «Il mio atteggiamento è stato sempre limpido». È la frase ribadita più volte in questi anni di udienze e processi, perché don Turturro si è sempre proclamato innocente e vittima di un complotto per il suo impegno nella chiesa di Santa Lucia.

    Ma tutti i giudici che si sono occupati di lui non hanno avuto dubbi, e hanno ritenuto «genuine e attendibili» le accuse dei due ragazzini del Borgo, oggi diventati giovani uomini. Il primo faceva il chierichetto, ha parlato di baci pesanti e insistenti del parroco, nella sacrestia e anche a Baucina: per questa accusa, Turturro ha avuto tre anni. Gli altre tre anni e sei mesi inflitti nel primo processo d’appello, per una violenza ancora più pesante, sono invece caduti per la prescrizione. Ma resta il racconto dell’altra vittima, che riporta alla fine degli anni Novanta, quando il sacerdote del Borgo Vecchio era il simbolo della Palermo che non si rassegnava alla violenza mafiosa.

    In quegli anni, don Turturro era già all’apice della notorietà. Innanzitutto per le sue denunce: la notte di Natale del 1993, aveva rivelato addirittura che uno degli assassini di Capaci gli aveva chiesto perdono, confessandosi. I magistrati lo interrogarono e lui si appellò al segreto.
    E i giornalisti di tutto il mondo cominciarono ad arrivare al Borgo per intervistarlo e per riprendere le sue manifestazioni. La più famosa era il giorno della celebrazione dei defunti: Turturro accendeva un grande falò davanti al carcere dell’Ucciardone e bruciava fucili e pistole giocattolo portati dai bambini del quartiere.
    Così, fra catene umane, fiaccolate e progetti di recupero per i minori lodati persino dall’allora presidente della Repubblica Cossiga, Turturro era finito al centro di tante minacce, gli fecero trovare persino due proiettili nel confessionale. E la prefettura gli assegnò subito una scorta. Due anni dopo, arrivarono i racconti dei bambini, che all’epoca avevano dieci anni, e partirono le indagini della sezione Minori della squadra mobile coordinate dal sostituto procuratore Alessia Sinatra.

    Così, la parabola di Paolo Turturro cominciò a scendere velocemente. Nonostante gli attestati di solidarietà e addirittura una fiaccolata al Borgo in sua difesa: quel giorno del settembre 2003, davanti alla chiesa di Santa Lucia, c’erano professionisti, politici ed esponenti della società civile per difendere il parroco antimafia. Erano gli stessi che fino a qualche anno prima affollavano la messa della domenica, alle 20: era diventata la messa antimafia di Palermo. Durante quella fiaccolata ripetevano: «Era un prete scomodo, hanno voluto fermarlo». Ma i processi che si sono susseguiti hanno spazzato via ogni ombra di tutti i possibili complotti. E sono rimasti i racconti dei due ragazzini di un tempo. Racconti amari di chi sperava di trovare in chiesa una via di riscatto e invece trovò l’inferno.

    http://www.antimafiaduemila.com/2014060849903/cronache-italia/la-storia-a-due-facce-di-don-turturro-prego-dopo-la-condanna.html

  • Pedofilia, cassazione conferma condanna a don Turturro

    Pedofilia, cassazione conferma condanna a don Turturro

     In primo grado il prete, di Borgo Vecchio, era stato condannato a 6 anni e 6 mesi per due episodi

    PALERMO – La Cassazione ha confermato la condanna per abusi sessuali su minori a don Paolo Turturro, ex parroco della chiesa di Santa Lucia a Palermo. In appello al sacerdote, erano stati inflitti tre anni di reclusione.

    In primo grado il prete, protagonista di iniziative per la pace destinate ai ragazzi del quartiere di Borgo vecchio, era stato condannato a 6 anni e 6 mesi per due episodi. Nella canonica della parrocchia, secondo quanto emerso dall’inchiesta, ha rivolto attenzioni sessuali a due minori di 12 e 13 anni.

    La denuncia dei familiari dei due ragazzi portò all’apertura di un’inchiesta e al contestuale allontanamento di don Turturro dal quartiere. La Cassazione dichiarò però nel 2012 prescritto il primo episodio e annullò la condanna per il secondo: in considerazione della ”minore entità del fatto” (ci sarebbe stato solo un bacio) disponendo un nuovo processo d’appello.

    Il parroco si è sempre proclamato innocente, sostenendo di essere vittima di un complotto. Turturro come scrive il Giornale di Sicilia è ora in attesa che il tribunale di sorveglianza si pronunci sulla richiesta dei suoi difensori che vogliono evitargli il carcere ipotizzando un affidamento ai servizi sociali.

    http://www.igiornalidisicilia.it/sicilia/blog/pedofilia-cassazione-conferma-condanna-per-parroco-palermo/

  • Pedofilia, definitiva la condanna del prete antimafia palermitano Turturro

    Pedofilia, definitiva la condanna del prete antimafia palermitano Turturro

    La Cassazione conferma la pena di tre anni per il sacerdote accusato di aver molestato dei ragazzini che frequentavano il suo oratorio. La parabola discendente: da simbolo della legalità a orco che ha insidiato dei bimbi.

    Alla fine la pena si è praticamente dimezzata: dai sei anni e mezzo inflitti in primo grado, ai tre di condanna in appello, adesso confermati dalla Cassazione. Ma con il visto della Suprema corte diventa definitiva la macchia su uno dei preti simbolo del dopo stragi palermitano, don Paolo Turturro. Ed è una macchia pesantissima, visto che si tratta di un sacerdote adesso condannato, in via definitiva, per pedofilia.
    Cala il sipario, undici anni dopo, su una delle vicende che più hanno scosso Palermo. Per i bimbi molestati, due ragazzini di 12 e 13 anni. Ma soprattutto per il sacerdote, uno dei volti più noti in città per l’impegno contro la mafia e per la legalità. Spaccò la città, nel 2003, la denuncia dei familiari dei ragazzini e l’apertura dell’indagine sul sacerdote. Lui, parroco all’epoca della chiesa di Santa Lucia al Borgo Vecchio, pochi passi dal carcere dell’Ucciardone, che con l’associazione Dipingi la pace si era inventato, in un quartiere dove la violenza regnava, una singolare iniziativa: il falò delle armi giocattolo, in occasione della Commemorazione dei defunti. Non solo. Forte anche l’impegno antimafia di don Paolo, barese d’origine e cugino in secondo grado dell’attore John Turturro, con ripetuti appelli ai boss a convertirsi e a pentirsi. Insomma, una vera e propria icona. Don Turturro si è sempre proclamato innocente, anzi vittima di un complotto Ma i giudici sin dall’inizio hanno creduto ai due piccoli accusatori, che avevano nove e dieci anni all’epoca dei fatti, tra il 2000 e il 2001. Complesso anche il processo. La condanna a sei anni e mezzo in Appello venne dimezzata. E nel 2012 la Cassazione ridusse ulteriormente la portata dei fatti dichiarando prescritta una delle molestie e di entità poco rilevante l’altra (si sarebbe trattato solo di un bacio). Adesso, comunque, il verdetto finale.
    Padre Turturro ha lasciato Palermo ormai da tempo. Subito dopo la notizia dell’indagine nei suoi confronti è stato allontanato dal quartiere in cui operava e trasferito a Messina. Ora la condanna definitiva, che potrebbe espiare con l’affidamento ai servizi sociali.

  • Scaduti i termini cautelari  Padre Nuvola torna libero

    Scaduti i termini cautelari Padre Nuvola torna libero

     PALERMO – E’ di nuovo un uomo libero. Non più prete libero perché è stato sospeso a divinis.Aldo Nuvola ha lasciato il carcere dell’Ucciardone per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Un recente pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione ha risolto il contrasto sull’interpretazione dell’articolo 600 bis del codice penale stabilendo che “la condotta consistente nel promettere o dare denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona tra i 14 e i 18 anni a intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, non integra l’induzione alla prostituzione minorile”.

    Su questa base, i difensori dell’indagato, gli avvocati Nino Caleca e Mario Zito ne hanno chiesto la scarcerazione. I pubblici ministeri Claudio Camilleri e Calogero Ferrara hanno dato parere favorevole. Ad una condizione, però, accolta dal giudice: l’obbligo di non allontanarsi da casa tra le 19 e le 9 del mattino. Proprio per evitare quegli incontri sessuali che rischiano di costargli una condanna a sei anni.

    A tanto ammonta la pena chiesta per Aldo Nuvola, arrestato a luglio scorso, per atti sessuali con minori. Il 9 giugno la sentenza davanti al Gup Riccardo Ricciardi. Gli investigatori hanno individuato cinque ragazzini con i quali il prete avrebbe avuto rapporti a pagamento o avrebbe tentato di averli. Le relazioni del sacerdote vennero fuori nel corso dell’indagine sull’omicidio dell’imprenditore Massimo Pandolfo, ucciso il 24 aprile dello scorso anno. I carabinieri intercettarono una telefonata tra il diciassettenne arrestato per il delitto e il prete. I due avrebbero avuto una relazione. Il minorenne chiamò don Nuvola pochi minuti dopo l’assassinio. Interrogato dai carabinieri il 17enne confessò i suoi rapporti col sacerdote che venne intercettato: da qui la scoperta del giro di prostituzione minorile che padre Nuvola frequentava. Come ha puntualizzato il pm nella sua requisitoria, il prete regalava i soldi per le sigarette o per la spesa e li convinceva a prostituirsi. Faceva leva sui bisogni delle vittime – adolescenti cresciuti tra povertà, ignoranza e degrado – le riempiva di sms, parlava di sentimenti, di amore. E tra un messaggio hard e l’altro assicurava che avrebbe pregato per loro. Il prete è stato già condannato dalla corte d’appello a un anno di reclusione per atti sessuali a pagamento con un altro minorenne.

    http://livesicilia.it/2014/05/13/scaduti-i-termini-cautelari-padre-nuvola-torna-libero_486718/

  • Alla Casa del Giovane i domiciliari per don Marco condannato per pedofilia

    Alla Casa del Giovane i domiciliari per don Marco condannato per pedofilia

    La vicenda era iniziata il 26 novembre 2007 creando non poco scalpore: don Marco Baresi era stato prelevato dal Seminario di via Bollani a Brescia, dove era vicerettore, e portato in isolamento nel carcere di Canton Mombello. Sull’ordinanza di custodia cautelare un’accusa da brivido: violenza sessuale su minore e diffusione di materiale pedopornografico.

    In cella don Baresi era rimasto solo per una notte, il giorno successivo all’arresto il gip Silvia Milesi aveva accolto la richiesta dei difensori e concesso gli arresti domiciliari. Il sacerdote era tornato a casa dei genitori e aveva atteso il processo con il sostegno dei familiari, ma soprattutto di un gruppo di giovani che aveva creato in Rete il sito “FreeDon” per dimostrare l’innocenza del sacerdote e chiedere la sua assoluzione. Anche nei giorni scorsi il gruppo ha ribadito “Chi condanna don Marco, condanna un innocente”.

    A inchiodare don Marco c’erano le accuse di un ragazzo che due anni prima dell’arresto, in cura da una psicologa, si era confidato raccontando di aver avuto rapporti sessuali con il sacerdote quando frequentava le medie al Seminario e non aveva ancora compiuto 14 anni. Dalla scuola del Seminario il ragazzino era stato allontanato per una serie di problemi, ma in precedenza non aveva raccontato nulla.

    La psicologa, ricevuta la confidenza, aveva subito avvisato i genitori del ragazzino che si erano rivolti alla polizia. La credibilità del ragazzino era stata valutata da esperti, le accuse avevano retto e il 26 novembre 2007 erano scattate le manette. Dopo l’arresto l’abitazione del sacerdote in Seminario era stata perquisita dagli investigatori della Mobile.

    Il computer aveva riservato una serie di sorprese. Nell’hard disk del portatile, senza alcuna password d’accesso, in uso al sacerdote – ma utilizzabile anche da altre persone come è stato sostenuto nel corso dei processi dall’imputato e dai difensori – l’esperto aveva trovato traccia di ben seicento files dal contenuto pedopornografico. I files erano stati cancellati, ma in modo non perfetto, nei giorni immediatamente precedenti all’arresto.

    Nel processo d’appello la difesa aveva sostenuto che il giorno in cui vennero scaricati 180 files (l’ordine era partito dal computer alle 12.30 del 28 aprile 2007) don Baresi non era al Seminario, ma era ospite a pranzo in un’altra parte della città. Il 20 maggio 2009 il Tribunale di Brescia ha condannato don Baresi a sette anni e mezzo di reclusione.

    Un anno dopo, il 16 giugno 2010, in secondo grado è stata confermata la condanna. In questa occasione il vescovo di Brescia Luciano Monari si era detto fiducioso che don Baresi potesse dimostrare la propria innocenza. Ma anche in Cassazione, il 23 giugno 2011, la condanna a sette anni e mezzo è stata confermata a seguito delle prove ritenute schiaccianti nei confronti dell’imputato. Nel febbraio 2013 è stato arrestato per scontare la pena nel carcere di Bergamo.

    A dicembre 2013 don Fausto Resmini aveva annunciato che a breve don Marco sarebbe potuto uscire dal carcere per seguire un percorso personale. Percorso che era previsto al Patronato San Vincenzo di Sorisole da lui diretto, e dove ha sede la Comunità per minori “Don Milani” che si occupa di ragazzini vittime di violenza o che stanno scontando pene per reati gravi.

    Bergamonews aveva sollevato il caso denunciando la contraddizione di questa convivenza tra sacerdoti condannati per pedofilia e minori vittime di abusi sessuali. Il direttore della struttura di Sorisole aveva garantito che non esisteva questa possibilità.

    Tempo tre mesi e don Baresi è stato affidato al Conventino alla Casa del Giovane. Il Conventino dà ospitalità ad anziani sacerdoti, ma nella stessa struttura ci sono adolescenti e giovani studenti ospiti alla Casa del Giovane, non ultimi i ragazzi delle fomazioni giovanili dell’Atalanta.

    http://www.bergamonews.it/cronaca/alla-casa-del-giovane-i-domiciliari-don-marco-condannato-pedofilia-189423

  • Diffamazione su facebook: interrogato don Carfagnini

    Diffamazione su facebook: interrogato don Carfagnini

     La querela è legata al caso don Carli: il parroco di Firmian è accusato anche di aver reso noto il nome della parte lesa.

    BOLZANO. Primo atto processuale a carico di don Gigi Carfagnini, il parroco della Chiesa del quartiere Firmian , querelato per quanto pubblicato sulla propria bacheca facebook in relazione alla condanna di don Giorgio Carli con l’accusa di aver violentato per quattro anni e mezzo una parrocchiana che all’epoca dei fatti aveva otto anni. Come noto per quella vicenda don Giorgio fu in un primo tempo assolto per l’insufficienza degli elementi di prova (con un tribunale composto da tre giudici donne), e poi condannato in appello a 7 anni e mezzo di reclusione. Sotto il profilo della pena detentiva la sentenza rimase senza conseguenze in quanto, pur confermata in via definitiva dalla Cassazione, la sanzione risultò estinta per intervenuta prescrizione.

    Rimasero però le prescrizioni civilistiche con un obbligo di risarcimento a carico di don Giorgio (e della Diocesi) per 700 mila euro. La disposizione contenuta nella sentenza penale venne poi ribadita anche nella sentenza di primo grado della causa civile avviata nei confronti del sacerdote e della Diocesi a seguito del mancato pagamento della somma.

    Fu in occasione di queste fasi processuali che don Gigi Carfagnini fu autore di un post pubblicato (per alcune ore) sulla propria bacheca di facebook nella quale reagiva in maniera veemente alle disposizioni dei magistrati definendo la sentenza penale una «pagliacciata», prendendo le difese a spada tratta di don Giorgio, rivelando il nome (oltre a presunti problemi di instabilità psichica) della parte lesa, lanciando infine pesanti sospetti sul nonno (ormai defunto) della ragazza. Il messaggio (pur eliminato dopo poche ore da don Gigi) venne pubblicato da una terza persona anche sul sito del nostro giornale e da lì nacque la notizia di reato.

    Don Gigi Carfagnini venne così querelato dalla parte lesa per diffamazione (della figura del nonno della vittima) e per aver reso noto il nome della parte lesa rimasta sempre riservato per effetto delle disposizioni sulla privacy. Nei giorni scorsi il sostituto procuratore Daniela Pol che conduce la nuova inchiesta penale, ha delegato la polizia a procedere all’interrogatorio del sacerdote.

    Il parroco di Firmian è stato così sentito da un ispettore di polizia alla presenza del suo difensore , l’avvocato Alberto Valenti, e ha cercato di difendersi affermando di aver a suo tempo espresso il profondo disappunto per una vicenda che – a suo dire – avrebbe portato alla condanna di don Giorgio senza concerti elementi di prova, riportando alcune testimonianze indirette sul nonno della vittima, non pensando che un semplice “post” potesse diventare pubblico.

  • Don Walter non è più in isolamento. Trasferito a Bollate

    Don Walter non è più in isolamento. Trasferito a Bollate

     Per il sacerdote è finito il periodo dell’isolamento che ha dovuto sopportare alla casa circondariale di Bergamo dopo la condanna per violenza sessuale.

    Don Walter Mariani è stato trasferito nelle carceri di Bollate. Per il sacerdote è finito il periodo dell’isolamento che ha dovuto sopportare alla casa circondariale di Bergamo, dopo la condanna a sei anni sancita dalla Cassazione per violenza sessuale nei confronti di due prostitute. Il sacerdote, che al momento non potrà celebrare messa, sarà affidato ai servizi sociali per gli ultimi quattro anni della pena inflitta, purché ci sia un anno di osservazione positiva in carcere.

    Un percorso ancora molto lungo e che metterà il prete a dura prova.

    Le violenze per le quali è finito in carcere sono avvenute tra il 2004 e il 2006 su due giovani straniere (per una terza, di origine lituana, la Corte d’appello lo ha prosciolto): una russa e una romena ospiti della Casa di Ruth di Curtatone per un programma di recupero di cui era responsabile lo stesso sacerdote.

    Don Walter, però, non ha ancora saldato tutti i suoi conti con la giustizia. A fine marzo 2012, infatti, il prete aveva subito una seconda condanna dal tribunale di Ferrara: otto mesi di reclusione per aver indotto una testimone – una ragazza che lo accusava di violenza sessuale – a dire il falso, offrendole tremila euro per ritrattare di fatto le accuse. Per questo l’avvocato Sandro Somenzi ha presentato ricorso in Corte d’Appello a Bologna.

    A Bergamo, lo ricordiamo, era finito in cella con altri detenuti e questo, secondo il suo legale, lo aveva molo provato. Il trasferimento a Bollatre potrebbe alleggerire la sua situazione.

    http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2014/04/14/news/don-walter-non-e-piu-in-isolamento-trasferito-a-bollate-1.9050352

  • Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Prete abusa di un minore per tre anni: la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravita.

    la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato.

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545

    Presidente Brusco – Relatore Iannello

    Ritenuto in fatto

    Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione in data 21/12/2010, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, con la quale P.D. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in piu occasioni, nel periodo compreso tra il 2/9/2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita fisica e psichica derivanti dalla differenza di eta (quarantacinque anni) e dal divario culturale, economico e sociale nonche della fragilita personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualita di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalita.

    Su ricorso dell’imputato, la terza sezione di questa Suprema Corte con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen..

    Premesso che, al riguardo, i giudici di merito avevano evidenziato come la qualita rivestita dall’imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall’ altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunita giustificando cosi la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per se non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenziava al piu il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l’abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualita, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l’imputato avesse abusato o dei doveri, ancorche generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, cosi da collocare il suo status al di la della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado relativamente all’aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio.

    Ripercorsi gli aspetti salienti della vicenda, rilevava la corte territoriale che lo scenario descritto basta ad individuare che lo stato sacerdotale di Don P. ha in essa avuto rilievo, rimarcando in particolare in tal senso che:

    il P., presentandosi al ragazzo come missionario, faceva riferimento alla sua veste religiosa, ruolo con cui era conosciuto e si era presentato anche ai familiari e agli operatori e tale da agevolare la frequentazione, allontanando i sospetti dalla sua natura di soggetto dedito a pratiche sessuali proibite;

    egli inoltre convinceva il minore a seguirlo presso l’abitazione e a soggiacere alle richieste sessuali, approfittando dell’autorita e del prestigio connessi alla qualita di sacerdote, tradendo la fiducia di chi aveva fatto affidamento sul ministero da lui svolto e sull’osservanza, da parte sua, dei doveri correlati alla condizione di sacerdote, tenuto al voto di castita;

    i rapporti, anche di natura sessuale, instaurati col minore, si erano a lungo protratti anche in occasione delle visite che il ragazzo faceva al prete di domenica (giorno dedicato nella credenza religiosa alle pratiche del culto);

    indipendentemente dalla fede religiosa del minore, «il sacerdote era comunque tenuto ad osservare, per quanto lo riguardava, i doveri spettanti ad un ministro del culto»;

    il P. come tale era «rispettato e considerato sia dalla vittima della condotta di abuso, sia dal contesto familiare del minore e dagli operatori della comunita che avevano avuto occasione di incontrarlo e di proporgli l’affido temporaneo»;

    dalle stesse dichiarazioni della vittima, emergeva che il prete lo aveva indotto alle pratiche sessuali dicendogli che «era una cosa normale», espressione tanto piu convincente in quanto indirizzata ad un minore, di fragile personalita e minato dalle esperienze vissute; all’interno della sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, fra gli altri materiali, anche un raccoglitore contenente ritagli di giornali sui rapporti tra Chiesa ed omosessualita e due libri sull’argomento.

    In ordine alle conseguenze del reato, evidenziava inoltre il giudice a quo che, nei colloqui con il consulente specialista in neuropsichiatria infantile, il ragazzo era apparso confuso, disorganizzato e angosciato e tendeva a tornare sul tema degli abusi, rappresentandosi come vittima di un raggiro, di un inganno perpetrato da una persona malevola: fatti in conseguenza dei quali aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di entita severa ad andamento cronico.

    Riteneva pertanto che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell’imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosita, come tale meritevole di aggravamento di pena».

    2.1. Con riferimento inoltre al dubbio di incostituzionalita sollevato dalla parte con riguardo all’art. 47 legge 26/07/1975, n. 354, circa il trattamento penitenziario incombente, rilevava la Corte d’appello che si trattava di questione «sfornita di rilevanza ai fini del decidere non essendo compito dei giudici di merito quello di individuare le modalita del trattamento penitenziario, rimesse alla magistratura di sorveglianza una volta approdata la sentenza allo stato di irrevocabilita».

    Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per ministero dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.

    3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l’aggravante in contestazione nella violazione del voto di castita fatto all’atto dell’assunzione del sacerdozio, la corte territoriale erroneamente identifica tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, gia di per se integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravita.

    Soggiunge che, a tal fine, nessun rilievo in particolare puo assegnarsi al dato temporale rimarcato in sentenza secondo cui i rapporti di natura sessuale avevano luogo anche in occasione delle visite domenicali.

    3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena.

    Rileva che, dando rilievo all’arco temporale e alla reiterazione dei comportamenti, ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la corte milanese e incorsa in errore di diritto atteso che la reiterazione di comportamenti da luogo a un reato continuato, e non ha invece alcun rilievo nella commisurazione della pena base, da commisurarsi con riferimento all’episodio ritenuto piu grave.

    3.3. Con un terzo motivo, in via ulteriormente gradata, il ricorrente infine reitera la questione di legittimita costituzionale, dedotta nel giudizio di appello ma disattesa con la sentenza impugnata, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., con riferimento agli art. 47-ter, comma 1, e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni, che prevedono rispettivamente l’esclusione della possibilita di detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e la necessita che, nel caso di condanna per tale delitto, la concessione di misure alternative alla detenzione sia subordinata alla osservazione scientifica della personalita condotta in carcere per almeno un anno, si applicano anche nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari sulla base di una positiva valutazione giudiziale di sufficienza di tale misura.

    In punto di rilevanza della questione, osserva che, in caso di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, l’applicazione delle disposizioni suindicate dell’ordinamento penitenziario, sebbene non direttamente fatta dalla Corte di cassazione, risulterebbe comunque effetto immediato e non evitabile nella fase esecutiva aperta dal giudizio di ultima istanza, sicche non vi sarebbe alcuna differenza fra la situazione in questione e i casi in cui si discuta della legittimita costituzionale di disposizioni sanzionatorie da applicare direttamente nel giudizio di cognizione.

    Quanto al fumus di fondatezza rileva in buona sintesi che, con riferimento alle disposizioni di ordinamento penitenziario segnalate, la questione sollevata e sostanzialmente sovrapponibile a quella che e stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010 che ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelare possono essere soddisfatte con altre misure».

    Analogo profilo di incostituzionalita deve secondo il ricorrente rilevarsi con riferimento alle norme segnalate, nella parte in cui – in deroga alla regola generale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni – impongono rigidamente il carcere, sulla base di una presunzione di pericolosita in ragione del tipo di delitto (abuso sessuale) per cui sia stata pronunciata condanna, e non fanno salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dei quali risulti che le esigenze di prevenzione speciale possono essere soddisfatte con le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.

    Considerato in diritto

    E infondato il primo motivo di ricorso.

    Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimita, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di un culto, non e necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma e sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita ed il prestigio che la qualita sacerdotale, di per se, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita (cfr., ex aliis, Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Abbiati, Rv. 244963; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204).

    Non e dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioe un nesso strumentale, che, se non e ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalita, puo certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso piu agevole la commissione del reato.

    La sentenza impugnata si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalita tra il ministero sacerdotale esercitato dall’imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenzia, sulla base di indiscussi elementi fattuali emergenti dall’istruttoria e in termini che risultano perfettamente pertinenti alla questione posta al suo esame, che da un lato la veste religiosa nella quale l’imputato si e presentato al ragazzo nonche ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell’agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l’ospitalita allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall’altro, al tempo stesso cio e stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti.

    In tal senso particolarmente significativo si rivela il riferimento:

    a) al rispetto, alla considerazione e alla incondizionata fiducia che proprio la veste sacerdotale ha consentito all’imputato di acquisire, nei rapporti con il minore, i suoi familiari e i responsabili della comunita ove lo stesso era inserito, indipendentemente dall’adesione o meno al suo credo religioso: piena fiducia che altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta con altrettanta facilita e immediatezza ed evidentemente ottenuta attraverso una sorta di facile ed efficace “mimetizzazione” della diversa natura del rapporto instaurato dietro la verosimile apparenza di un interesse legato al proprio ministero pastorale;

    b) alla presentazione al minore delle pratiche sessuali come «una cosa normale», tanto piu efficace e convincente in quanto inserita nel contesto di un rapporto personale ammantato da propositi di istruzione ed educazione, a loro volta rafforzati dalla propria qualita sacerdotale;

    c) all’azione di persuasione in particolare mirata a far si che il minore lo seguisse presso la propria abitazione, anch’essa condotta in forza dell’autorita e del prestigio connesso alla condizione di sacerdote.

    La sentenza impugnata dunque, ben mettendo in evidenza i detti aspetti della vicenda, resiste alle iterate censure dell’imputato, anche indipendentemente dal riferimento, oggetto di specifica critica, alla violazione del dovere di castita e al dato temporale costituito dalla perpetrazione degli illeciti rapporti sessuali anche in occasione delle visite domenicali effettuate dal ragazzo all’imputato.

    Quanto alla prima, per vero, se da un lato, essa e certamente implicita nella stessa condotta integrante la fattispecie di reato, dall’altro, di per se non assume una distinguibile valenza aggravante nei sensi predetti, se non nella misura in cui il dovere violato possa ritenersi contribuire all’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie e accertato che l’imputato ha tratto vantaggio nei sensi predetti; in tal senso, pero, e evidente che il rilievo di tale dovere violato in se non si distingue ai fini in parola da quello attribuibile piu in generale alla veste sacerdotale ed al piu ampio complesso dei doveri e dei valori da essa rappresentati e nella specie certamente violati.

    Quanto al secondo, analogamente, non sembra che la circostanza temporale della perpetrazione dei reati anche nella giornata di domenica, peraltro solo incidentalmente rimarcata dal giudice d’appello, possa assumere – avuto anche riguardo alla diversa fede religiosa del ragazzo e al luogo in cui erano commessi – autonomo rilievo nel senso predetto e distinguersi dal piu generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale, comunque ampiamente desumibile dagli altri elementi sopra considerati, valendo semmai solo a confermarne ulteriormente il profondo radicamento nella coscienza e nella determinazione volitiva dell’imputato.

    E infondato anche il secondo motivo di ricorso.

    E evidente infatti che, al di la del riferimento alla reiterazione delle condotte, la giustificazione del peso attribuito nella determinazione del trattamento sanzionatorio all’aggravante in questione poggia comunque del tutto adeguatamente sul riferimento alle modalita della condotta e al ruolo fortemente agevolativo della stessa nella consumazione del reato, oltre che sull’effetto moltiplicativo che l’essere il reato commesso da sacerdote nel contesto del descritto rapporto ha avuto in termini di pregiudizio sulla psiche del ragazzo.

    A conforto di tale valutazione – in se incontestata e fondata su consulenza specialistica condotta sulla persona della vittima – puo peraltro rammentarsi che, come la letteratura criminologica in argomento ha evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perche il rapporto esistente tra un prete e un minore e condizionato da una posizione di superiorita rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. «Questo tipo di abuso – e stato osservato – non distrugge solo l’integrita fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare e troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa … ».

    E infine palesemente inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato sostanzialmente ripropone la questione di legittimita costituzionale gia motivatamente disattesa dalla corte territoriale.

    E al riguardo sufficiente rilevare che tale riproposizione non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata che hanno condotto la corte territoriale a giudicare irrilevante la questione in quanto proposta nel presente giudizio di cognizione.

    Tale valutazione peraltro appare corretta e insuperabile, essendo del tutto evidente che le norme additate a sospetto di incostituzionalita non vengono in rilievo nel presente giudizio di cognizione e che le statuizioni adottate dal giudice di merito in punto di natura ed entita della pena detentiva applicata non potrebbero comunque mutare in dipendenza dell’eventuale accoglimento della questione di legittimita costituzionale sollecitata.

    Difetta, pertanto, con ogni evidenza, il requisito di rilevanza della questione prospettata, quale richiesto dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale – giova rammentare – perche l’autorita giurisdizionale possa investire la Corte costituzionale di questione incidentale di legittimita costituzionale e necessario, anzitutto, che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale …»: l’iniziativa incidentale puo dunque riguardare solo le norme di legge che influiscono sulla decisione del giudizio, le norme di legge che sono dunque, in qualche modo, applicabili in tale decisione.

    Ne e immaginabile che in sede di cognizione possa farsi governo alcuno delle norme censurate ai fini dell’applicazione, nel caso concreto, all’imputato di misure alternative alla detenzione, trattandosi di funzione per legge riservata alla magistratura di sorveglianza (art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

    A diversa conclusione non puo condurre la considerazione che la conferma della pronuncia impugnata avrebbe effetti immediati non altrimenti rimediabili attuativi della norma sospetta di incostituzionalita.

    Tale considerazione non muta ma anzi conferma il dato suddetto e che e l’unico cui occorre aver riguardo ai fini del giudizio di rilevanza della questione proposta: si tratta infatti di effetti successivi alla sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato de quo, che come tali presuppongono la sentenza e non sono da essa governati, ossia dipendono da leggi che non hanno alcuna rilevanza applicativa ai fini del giudizio a quo.

    E appena il caso di rammentare in proposito che il tentativo di interpretare in senso ampio il riferimento al «giudizio in corso» contenuto nell’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, come indicazione puramente spaziale e temporale, avente il significato non di subordinare la proposizione della questione a un’esigenza processuale, ma semplicemente di individuare una sede nella quale un soggetto particolarmente qualificato (il giudice) possa svolgere quella valutazione preliminare sulla non pretestuosita dell’iniziativa che si esprime nella deliberazione del secondo carattere della questione, la non manifesta infondatezza – interpretazione invero sottoposta al vaglio della corte delle leggi attraverso q.l.c. dell’art. 23 l. n. 87, cit. in quanto, in tale prospettiva, limitativo del meccanismo previsto nella legge costituzionale – e stato respinto dalla Corte costituzionale (con ordinanza n. 130 del 1971), la quale ha ribadito cosi l’opinione corrente della perfetta corrispondenza tra la norma della legge costituzionale e quella della legge ordinaria, successivamente ribadita nella giurisprudenza costituzionale che si e andata orientando verso una concezione sempre piu stretta ed esigente del requisito della rilevanza.

    Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omessi le generalita e gli altri dati identificativi delle parti.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

  • Don Domenico Pezzini; la cassazione conferma la condanna a10 anni

    Don Domenico Pezzini; la cassazione conferma la condanna a10 anni

    Pedofilia, confermati dalla Cassazione i 10 anni di reclusione

    VERONA – Nessuno sconto a don Domenico Pezzini, il prete-professore impegnato per un ventennio a tenere lezioni all’università di Verona e travolto da un’inghiacciante inchiesta-choc per pedofilia condotta dalla procura di Milano.

    Dieci gli anni di reclusione che il religioso originario di Borghetto Lodigiano e appartenente alla diocesi di Lodi si era visto infliggere sia in primo che in secondo grado e che, adesso, gli sono stati confermati in toto dalla Corte di Cassazione. «Le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perché il rapporto esistente tra un prete e un minore – hanno rimarcato nero su bianco i magistrati della quarta sezione della Suprema corte motivando la sentenza numero 14545 (6-27 marzo, presidente Brusco, relatore Iannello) – è condizionato da una posizione di superiorità rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”».

    Nell’interpretazione dei giudici romani, dunque, «la qualità rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravità». Di qui l’impossibilità di accogliere il triplice motivo di ricorso con cui l’avvocato Mario Zanchetti aveva sollecitato la riapertura del caso di don Pezzini, accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzino del Bangladesh. Secondo la procura milanese (dell’inchiesta si occupò il pm Cristiana Roveda), il sacerdote avrebbe abusato del giovane tra il 2006 e il 2009, approfittando di lui persino quando aveva meno di 14 anni. Molto conosciuto nella comunità omosessuale, dagli anni ’80 animatore di un gruppo di gay credenti che approfondiscono le tematiche relative all’omosessualità e ai suoi rapporti con il Cristianesimo, l’ormai 77enne don Pezzini nel 2010 ha subito anche l’onta delle manette mentre, adesso, si trova agli arresti domiciliari in una comunità monastica sul lago Maggiore. Fin da subito, il sacerdote si era proclamato innocente affermando di non sapere ancora «il perché di tutto questo, ma il racconto fatto dal ragazzo non corrisponde alla verità».

    Al contrario, però, i giudici non arretrano di un passo perché quella offerta da don Pezzini, scrivono ancora i magistrati della Cassazione, è «un’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie è accertato che l’imputato ha tratto vantaggio». Per non parlare del «generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale», rincarano i magistrati della Suprema Corte che puntano, inoltre, il dito sul fatto che «questo tipo di abuso non distrugge solo l’integrità fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare è troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa». Il caso, dunque è chiuso. Senza sconti.
    La. Ted.