Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: cassazione

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Bergamo: condannato il catechista pedofilo anche in secondo grado

    Bergamo: condannato il catechista pedofilo anche in secondo grado

    Condannato anche in appello Carilio Ghilardi, il catechista pedofilo. Il Tribunale di Brescia ha riconfermato in toto la pena inflitta in primo grado a 3 anni e 4 mesi.
    Ora il pedofilo ricorrerà quasi sicuramente in Cassazione, ma poi il finale della storia sarà uno solo: CARCERE!

    I nostri più sentiti complimenti all’avvocato Stefano Paganelli, sempre più voce e difesa dell’infanzia violata.

  • Abusi sessuali sui bimbi nelle missioni, sei anni di carcere per don Dessì

    Abusi sessuali sui bimbi nelle missioni, sei anni di carcere per don Dessì

     Dopo un processo durato otto anni, la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello del 2012. L’ex sacerdote di Villamassargia, cacciato dalla Chiesa da papa Benedetto XVI nel 2010, abusava dei bambini raccolti per strada in Nicaragua.

    Verdetto della Cassazione: sei anni per Marco Dessì, 67 anni, di Villamassargia, l’ex sacerdote sardo colpevole di aver abusato (almeno due volte) di alcuni bambini nella missione di Chinandega in Nicaragua. La sentenza arriva dopo un processo lungo 8 anni. Nasce a Correggio, dalla denuncia di alcuni ragazzini che l’amministrazione comunale locale, assieme alle associazioni di solidarietà “Rock no war” di Modena e “Solidando” di Cagliari (che aiutavano finanziariamente la missione di don Dessì) aveva raccolto e messo nero su bianco in un esposto spedito alla Procura di Parma. L’ex religioso (nel gennaio del 2010 Ratzinger lo aveva ridotto allo stato laicale) era stato condannato in primo grado a 12 anni, ridotti poi a 9. Dopo un annullamento della Corte Suprema divennero 7 al secondo processo d’appello. Sei, infine, al terzo Appello, nel 2012. Venerdì sera la conferma in Cassazione dell’ultima sentenza.

    Il processo ha accertato che gli abusi furono perpetrati ai danni di bimbi raccolti in strada e ospiti della missione di Chiandenga in Nicaragua, in particolare quelli che formavano il coro. A incastrare don Dessì anche oltre mille e 400 files pedopornografici trovati all’interno del suo pc personale. Soddisfatto, anche se sfinito, Gianluca Calabrese, presidente della onlus cagliaritana Solidando. L’associazione ha lottato per avere giustizia, spendendo di tasca migliaia di euro per ospitare (“anche per un anno intero”), e accompagnare dagli psicologi, i testimoni. Tutto senza aiuti dalle istituzioni. “Ci ha aiutato l’avvocato Marco Scarpati che ha operato ai limiti del volontariato”, spiega Gianluca Calabrese, presidente di Solidando, “difficilmente avremo un risarcimento, perché la caccia al patrimonio da aggredire è molto complicata. Tuttavia, “aggiunge, “questa è una sentenza molto importante che ha portato alla ribalta il problema della pedofilia nella Chiesa. anche in Nicaragua questa vicenda ha dato vita a un movimento di giovani, tutti vittime di abusi, che ora lotta contro la pedofilia e in generale per i diritti dei bambini”

    www.cagliaripad.it/news.php?page_id=7078

  • Condanna per abusi sessuali su minore, Don Luciano verso l’affidamento in prova: in estate fuori dal carcere

    Condanna per abusi sessuali su minore, Don Luciano verso l’affidamento in prova: in estate fuori dal carcere

    Alassio. Nell’ottobre del 2016 finirà di scontare la sua pena, ma già quest’estate Don Luciano Massaferro potrebbe lasciare il carcere di La Spezia dove è detenuto dal luglio del 2012. Il sacerdote alassino, condannato in terzo grado a sette anni e otto mesi di reclusione per abusi sessuali su una minore, tra qualche mese dovrebbe infatti godere di quelli che in gergo si chiamano “benefici carcerari”.

    Una soluzione che permette ad un detenuto, quando mancano meno di tre anni alla fine della pena, di richiedere misure alternative alla detenzione. Don Luciano Massaferro ha deciso di puntare sull’affidamento in prova ai servizi sociali. I suoi legali, gli avvocati Mauro Ronco e Alessandro Chirivì, hanno già presentato la richiesta per ottenerli e sono in attesa della fissazione dell’udienza da parte del Tribunale di Sorveglianza.

    La concessione dell’affidamento in prova, che permetterebbe al parroco di tornare in libertà seppur con qualche limitazione, è subordinata alla valutazione di alcuni fattori, tra cui il comportamento del detunuto e la sua pericolosità sociale. Aspetti che non dovrebbero rappresentare un ostacolo per il sacerdote: da quando è recluso sta mantendendo un atteggiamento irreprensibile all’interno dell’istituto penitenziario.

    L’affidamento in prova potrebbe non essere l’unica novità del 2014 di Don Luciano: sempre entro la fine di quest’anno infatti il suo caso dovrebbe arrivare davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. L’ultimo “giudice” al quale il sacerdote, che si è sempre detto innocente, poteva rivolgersi per ribaltare la sentenza del tribunale di Savona, poi confermata in Appello ed in Cassazione.

    Olivia Stevanin

    http://www.ivg.it/2014/01/condanna-per-abusi-sessuali-su-minore-don-luciano-verso-laffidamento-prova-estate-fuori-dal-carcere/

     

  • Sorisole, preti pedofili e minori con condanne nella stessa struttura

    Sorisole, preti pedofili e minori con condanne nella stessa struttura

    Un sacerdote, detenuto dal febbraio 2013 nella casa circondariale di via Gleno, dove sta scontando una condanna definitiva a sette anni e quattro mesi per abusi su un minore che frequentava l’istituto scolastico e per detenzione di materiale pedo-pornografico trovato nel proprio computer, a marzo potrebbe lasciare il carcere di Bergamo.

    E’ don Marco Baresi, ex vicedirettore del Seminario diocesano di Brescia, che dopo aver scontato oltre 4 anni ai domiciliari, ora è in carcere a Bergamo a seguito della condanna definitiva stabilita dalla Cassazione nel febbraio 2013: sette anni e 4 mesi.

    Ma dove andrebbe don Baresi a scontare il resto della sua pena?

    La struttura individuata è il Patronato San Vincenzo di Sorisole, diretta da don Fausto Resmini, coordinatore dei cappellani delle carceri lombarde e cappellano di quello di Bergamo. Dentro le mura del Patronato San Vincenzo trova spazio anche, dal 1978, una comunità di accoglienza per minori denominata “Don Lorenzo Milani”.

    LA COMUNITA’ PER MINORI

    A questa comunità sono affidati minorenni con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni che, per decreto del Tribunale dei Minori, vengono cautelativamente allontanati dalle loro famiglie: vittime di sfruttamento e violenza; minori agli arresti domiciliari; minori in custodia perché arrestati in flagranza di reato; minori passati in giudicato e per i quali è stata accertata la pericolosità sociale. La comunità offre accoglienza anche a minori stranieri non accompagnati ed a giovani richiedenti asilo politico e profughi. Inoltre si offre accoglienza notturna a tutta una serie di giovani senza fissa dimora ed ad adulti con diversi problemi di emarginazione grave.

    Eppure, è proprio dietro l’alta siepe che circonda il villaggio dei fanciulli voluto da don Bepo Vavassori a Sorisole, che i vescovi delle dieci diocesi lombarde (Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Milano, Vigevano, Pavia, Como, Lodi e Mantova) anni fa hanno deciso di aprire in gran segretezza una comunità di pronto intervento e accoglienza per preti incappati nella giustizia: indagati o addirittura già condannati per pedofilia o per aver commesso abusi su minori. Una struttura d’emergenza dove trascorrono lunghi periodi anche sacerdoti affidati ai servizi sociali per adulti.

    Nella maggior parte dei casi questi religiosi, nonostante la condanna, continuano la loro vita pastorale per di più vicini, vicinissimi, ai ragazzi accolti al Patronato. In questa struttura sono stati accolti negli ultimi anni sacerdoti che sono saliti alla ribalta della cronaca giudiziaria proprio per i loro abusi sui minori.

    I CASI E I PRECEDENTI

    Come don Tarcisio Baccalà 62 anni, un lungo curriculum di spostamenti in tantissime parrocchie d’Italia, da Trezzano sul Naviglio a Roma. Parrocchie e oratori da dove è dovuto fuggire, denunce causa per pedofilia, trovando per anni riparo anche nella comunità Villa Iride dei padri Venturini, che esiste per preti pedofili, sul lago Maggiore, a Verbania.

    Al Patronato San Vincenzo di Sorisole, pizzicato da un servizio televisivo delle Iene, ha trovato rifugio fino a poco tempo fa anche don Adriano Locatelli 65 anni, già vicario parrocchiale a Cologno al Serio, accusato di abusi sui minori, o ancora don Vincenzo Sorini, della diocesi di Milano, finito sotto inchiesta e poi condannato per abusi sessuali e possesso di materiale pedo-pornografico.

    Tanti i ragazzini che nell’arco di oltre dieci anni sarebbero stati avvicinati dal religioso che, con la scusa di scattare fotografie, li denudava e faceva “avances” nei loro confronti. Per anni avrebbe prodotto in proprio quel materiale pornografico con adolescenti trovato dalla polizia, diligentemente catalogato, nella canonica di un paesino di Varese, sul lago Maggiore dove il sacerdote ha svolto il suo compito di pastore di anime. Ancora oggi è in affidamento ai servizi sociali ospite del Patronato San Vincenzo.

    Sempre a Sorisole era stato ospitato don S. R. 51 anni di Masano di Caravaggio che nel 2010 era finito nel mirino della trasmissione televisva Le Iene con l’accusa di aver molestato due ragazzi fingendo di fornire loro un supporto spirituale. Per quegli episodi documentati dalle telecamere il vescovo di Cremona, monsignor Dante Lanfranconi, lo aveva sollevato dal proprio incarico al Santuario di Caravaggio. Così don S.R. aveva trovato riparo al Patronato di Sorisole per alcuni mesi fino a quanto, stanco della pressione a cui era stato sottoposto, decise di togliersi la vita alla fine novembre 2010.

    Accanto alla comunità per minori di Sorisole sono stati ospitati in questi anni sacerdoti di Cremona e di Milano. Ognuno con una storia che racconta una provincia italiana dove, ancora, “i panni sporchi si lavano in famiglia”. O in parrocchia.

    I LUPI E GLI AGNELLI

    “Lavare i panni sporchi in famiglia” non è certo una citazione evangelica, che del resto dice il contrario (“È inevitabile che gli scandali accadano”), ma è diventata una pratica che dovrebbe nascondere il più spiacevole dei problemi: la piaga della pedofilia non è una questione che ha colpito chiese e parrocchie lontane, ma è una realtà assolutamente presente a Bergamo, cuore del cattolicesimo. Possibile che nessuno si sia chiesto come possano coabitare nella stessa struttura molestatori e vittime? O forse, biblicamente parlando, lupi e agnelli?

    Don Fausto Resmini, a cui abbiamo posto queste domande risponde (lo potete leggere in un articolo a parte o cliccando qui) illustrando obiettivi e meriti dell’iniziativa ed esclude qualsiasi convivenza con i minori anche se, dice “è facile generalizzar ed equivocare”.

    http://www.bergamonews.it/cronaca/sorisole-preti-pedofili-e-minori-con-condanne-nella-stessa-struttura-184186

  • La Curia condanna ma il prete la sfida

    La Curia condanna ma il prete la sfida

     di Marco Politi in “il Fatto Quotidiano” del 20 gennaio 2014 –

    Non è stata una passeggiata l’audizione sugli abusi ai minori nella Chiesa cattolica, cui il Vaticano ha dovuto sottoporsi a Ginevra davanti al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, in quanto firmatario delle Convenzione per la protezione del fanciullo.

    L’inquirente Sara Oviedo – riferisce l’Associated Press – ha “messo sulla graticola” la Santa Sede con le sue domande sugli insabbiamenti dei casi di pedofilia. La questione è la stessa da anni.

    Da un lato il Vaticano sostiene di non essere il capo diretto delle centinaia di migliaia di preti sparsi nel mondo, dall’altro è indubbio che soltanto nel momento in cui Benedetto XVI ha deciso di voltare pagina – con nuove norme – rispetto all’omertà tradizionale, qualcosa ha cominciato a muoversi a livello internazionale.

    Ma molto rimane ancora da fare. Perché mentre ci sono episcopati che si sono mossi con serietà già prima della svolta di Benedetto XVI – Usa e Germania per citarne alcuni – organizzando strutture nazionali di sostengo alle vittime e di monitoraggio del fenomeno, la conferenza episcopale italiana continua una linea di eclatante inerzia. I documenti, che citiamo, si riferiscono a due casi.

    Una vicenda di abuso accaduta ad Acireale e la storia di don Conti, parroco romano condannato a quattordici anni per abusi dalla Corte di appello di Roma e nei confronti del quale le autorità ecclesiastiche non hanno finora preso nessuna misura. Ad Acireale c’è una madre, che ha appreso sconvolta che suo figlio – oggi trentottenne ricercatore in oncologia a New York – è stato abusato da quattordicenne in un arco di quasi due anni da un prete amico, don C. C.. In città è considerato una persona colta e carismatica, ma durante il processo canonico sono emersi – riferisce l’avvocato Giampiero Torrisi – “altri due casi di molestie”. Dopo anni di sofferenze tenute dentro, nel 2012 la vittima Teo Pulvirenti porta di fronte al tribunale ecclesiastico il prete, che aveva abusato di lui. É un caso di buona giustizia ecclesiastica a livello diocesano.

    Il vescovo monsignor Antonino Raspanti compie rapidamente l’indagine preliminare, appura che i fatti meritano un processo, si apre il procedimento e il tribunale ecclesiastico di prima istanza riconosce la colpevolezza di don C.. Scrive a Pulvirenti il vescovo: “In questo grado il sacerdote è stato ritenuto responsabile degli abusi denunciati. Egli dovrà, pertanto, sottoporsi ad alcune restrizioni, in osservanza delle quali dovrà dimorare per alcuni anni fuori dalla Diocesi non assumendo incarichi ecclesiali e non svolgendo il ministero in pubblico”. É il 7 agosto 2013. Don C. ricorre alla Congregazione presso la Dottrina della fede, ma ancora prima del ricorso sfida pubblicamente la sentenza girando per la città. “Si è messo a passeggiare in centro di fronte alla cattedrale”, racconta l’avvocato Torrisi, legale di Pulvirenti. Una provocazione mirata per dimostrare di non tenere in alcun conto le misure di interdizione.

    Il vescovo non sa come obbligare il prete abusatore, la conferenza episcopale è notoriamente assente, la madre di Pulvirenti scrive disperata una lettera a papa Francesco chiedendo un “segno CONCRETO di vicinanza a chi soffre” e denunciando che la sentenza avrebbe dovuto metterlo “in condizione di non fare più male a nessun ragazzino. E spero con tutto il cuore che sia così. Spero, ma non ne ho certezza…”. Rivolgersi al papa non è una moda, è l’estrema speranza per chi vede che l’apparato ecclesiastico è inceppato e la giustizia disapplicata. É chiaro che il vescovo locale avrebbe bisogno di tutto l’aiuto concreto della Cei per “applicare la legge” nei confronti del prete responsabile di abusi. Ma così non è. La controprova di questa intollerabile passività della Cei si ha nello scambio di lettere tra il presidente dell’associazione “Caramella Buon onlus”, il cattolico Roberto Mirabile, e il presidente della Cei cardinale Bagnasco. L’associazione sostiene da anni le vittime nel difficile cammino di elaborare la violenza subita e di ottenere giustizia. Mirabile ha sostenuto Teo Pulvirenti ed è intervenuto nel caso Conti.

    Parroco di Selvacandida Ruggero Conti è stato condannato nel maggio scorso in appello a quattordici anni e due mesi per violenza continua e aggravata ai danni di una serie di minori. Le vittime attendono con ansia la sentenza di Cassazione, ma sanno che Conti sta sperando che il passare dei mesi lo porti alla prescrizione. (Uno degli effetti della legge Cirielli, ringraziare Berlusconi). La cosa sorprendente è che a differenza di Acireale, le autorità ecclesiastiche romane non hanno mosso un dito. Mirabile scrive a Bagnasco il 3 giugno 2013, chiedendo “quale misura attualmente il Vaticano intende prendere nei confronti dello stesso don Conti e quale misura Sua Eminenza intende prendere nei confronti del Vescovo Monsignor Gino Reali, chiaramente chiamato in causa nel corso del procedimento giudiziario… (che) pur essendo più volte stato informato degli episodi equivoci del Conti, aveva mantenuto negli anni un atteggiamento a dir poco di favoreggiamento e comunque di non-intervento”. Mirabile pone anche la questione del risarcimento delle vittime, che ad esempio ad Acireale è stato impostato correttamente, riconoscendolo alla vittima. La riposta, a firma del sottosegretario Cei, è un capolavoro di evasività. Si citano begli interventi di Benedetto XVI e Francesco, si spiega che la Cei ha varato Linee-guida, in cui è stato “chiaramente affermato che assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi” e si conclude elegantemente che “in questo quadro non spetta alla Conferenza episcopale italiana valutare ‘quale misura attualmente il Vaticano intende prendere nei confronti dello stesso don Conti’, come pure esula dalle competenze di questa Conferenza episcopale… la presentazione di scuse alle vittime e la valutazione riguardo a eventuali risarcimenti”. Distinti saluti e chi si è visto s’è visto.

    Ci aiuti, il colpevole è tra noi

    Santo Padre chi le scrive è una madre di Acireale, città che da tempo vive il peso di una vergogna ad oggi insoluta firmata don C. C.. Mio figlio Teo, il secondogenito, oggi è un uomo di 38 anni. É un affermato ricercatore nel campo del tumore al cervello e vive a New York. Un giorno mio figlio mi chiama e mi prega di partire per New York. Lo raggiungo e mi racconta di aver subito abusi sessuali durante l’adolescenza…

    Il buio diventa ancora più profondo, quando mio figlio mi dice che la persona che ha abusato di lui è stato un nostro carissimo amico, nostro punto di riferimento, parroco della nostra comunità. Mi si è congelato il sangue. E mi si congela ogni secondo ogni attimo quando penso a quello che hanno subito mio figlio e altri, altre come lui. La sentenza del processo canonico in primo grado s’è già conclusa con la condanna di questa persona: ma, non rispettando la sentenza, continua a girare per la città (addirittura sembra sia entrato fino a qualche tempo fa nei locali della basilica di San Sebastiano, dove era appunto decano)…

    L’obiettivo (della sentenza) era che fosse messo nella condizione di non fare più male a nessun ragazzino. E spero con tutto il cuore che sia così. Spero ma non ne ho certezza. Santo Padre, me la dia Lei questa certezza, faccia in modo che la Chiesa dia un segnale CONCRETO di vicinanza a chi soffre. Aiuti mio figlio, aiuti la mia città. Le scrivo da figlia, Le scrivo da amica, Le scrivo da madre.

    Mariolina. Una mamma

    http://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/Stampa201401/140120politi.pdf

     

  • Il caso del prete pedofilo di Como ed il silenzio delle istituzioni. L’appello delle vittime a Prometeo.

    Il caso del prete pedofilo di Como ed il silenzio delle istituzioni. L’appello delle vittime a Prometeo.

     “Il prete pedofilo di cui ci siamo fidati”….e la solita omertà
    Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un gruppo di genitori.
    Ci impegniamo da oggi a seguire questo caso e tenervi aggiornati su ogni eventuale novità. Ma prima della lettera una breve cronistoria del caso, riportando un articolo de Il Giorno:

    Como, 29 maggio 2013 – I giudici della Corte d’Appello hanno confermato sentenza di colpevolezza e quantificazione della condanna. Con solo una leggera ridefinizione di uno dei capi di imputazione. Don Marco Mangiacasale, sacerdote di 49 anni ed ex economo della Diocesi di Como, è stato condannato anche in secondo grado a 3 anni e 5 mesi e 20 giorni di condanna, dieci giorni in meno dei 3 anni e 6 mesi di primo grado, in considerazione della ridefinizione di una delle accuse riguardanti una delle ragazze, che nel frattempo aveva compiuto i 16 anni di età. Le imputazioni infatti, riguardavano una serie di episodi di violenza sessuale, avvenuti a partire dal 2008. Adolescenti avvicinate in un contesto circoscritto e confidenziale, quando avevano tra i dodici e i tredici anni, e quasi sempre frequentate per almeno tre o quattro anni, quasi tutte gravitanti attorno al contesto della parrocchia di San Giuliano di Como, dove Mangiacasale era stato parroco prima di essere trasferito al ruolo di economo, e per le quali costituiva un punto di riferimento. Nelle imputazioni, comparivano i nomi di cinque ragazzine. A scatenare le indagini su di lui, e l’arresto avvenuto il 7 marzo dello scorso anno, era stata la denuncia di una di queste ragazzine, che si era confidata ai genitori. Da qui erano partiti gli accertamenti che avevano portato a configurare le accuse legate a cinque minorenni.

    In particolare, l’abuso sessuale contestato dal sostituto procuratore di Como Simona De Salvo, si configurava esattamente nel ruolo che lui ricopriva rispetto alle giovanissime frequentatrici della sua ex parrocchia, e quindi nell’aver approfittato del suo ruolo nel momento in cui ha portato a termine le condotte di cui è stato accusato. Dopo un periodo di alcune settimane trascorso in carcere al Bassone, a don Mangiacasale erano stati concessi gli arresti domiciliari in una struttura religiosa in Piemonte, dove si trova tuttora. Va da sé che i legali del sacerdote, ricorreranno ulteriormente in Cassazione, cercando così di allungare il più possibile i tempi di custodia cautelare che consentono all’imputato di consumare un periodo più lungo possibile agli arresti domiciliari, e scongiurando la possibilità di un nuovo ingresso in carcere in seguito alla pronuncia della sentenza definitiva. Infatti, per reati di questo genere, non è previsto l’affidamento in prova, e qualsiasi residuo di pena da scontare quando la condanna sarà definitiva, scorporata da quanto già scontato, lo porterebbe verso il periodo obbligatorio di osservazione della personalità, che avviene obbligatoriamente in carcere. Sollecitata circa il procedimento canonico, la Diocesi ricorda che, come da prassi, tale procedimento è già stato avviato «nei modi, nei tempi e nei termini previsti». Ricorda inoltre che «per la sua prosecuzione è comunque necessario attendere che il procedimento penale in atto esaurisca tutti i gradi di giudizio».

     Questa la lettera che abbiamo ricevuto:
    << Ecco un pezzo della nostra storia:
    siamo nel 2003: nella nostra parrocchia arriva un nuovo parroco, persona attiva,
    entusiasta che “affascina” soprattutto i ragazzi e i giovani.
    Noi siamo una famiglia che crede fortemente nella realtà dell’ oratorio e della
    parrocchia e, in più, non essendo neanche nativi di Como, ci avviciniamo
    volentieri a San Giuliano anche perchè desiderosi di entrare a far parte di un gruppo famiglia. Arriviamo a giugno 2008: la nostra figlia maggiore ha appena compiuto 13 anni e si sta preparando ad affrontare l’esame di Terza Media. Da un po’ di tempo, però, la vediamo un po’ strana, distratta, triste e poi felice…..Forse periodo tipico dell’età, ma quello che un po’ ci preoccupa è che pensiamo che si sia “infatuata”, “innamorata” del nuovo parroco. Insieme decidiamo che io , mamma , parlerò di questa cosa direttamente con lui, don Marco Mangiacasale anche perchè nostra figlia è poco più che una bambina e lui è un uomo maturo di 45 anni ; sicuramente potrà capire e ci potrà aiutare. Gli dico quello che penso e anche lui mi risponde di aver avuto un’ impressione simile, ma che è tipico dell’ adolescenza e del carattere egocentrico di nostra figlia. Ma, vista la mia preoccupazione, mi tranquillizza, mi rassicura dicendomi testualmente che ”ci avrebbe pensato lui”.
    Poi più nulla.
    Nostra figlia supera l’esame e si iscrive al Liceo.
    La scuola è difficile, impegnativa e “Simonetta” (nome fittizio messo da me! M.F.) trascorre il suo tempo sui libri a studiare. Unico sfogo l’oratorio, gli amici della parrocchia e il catechismo. Ma a don Marco non pensa più(o meglio cosi’ fa credere a noi genitori).
    Inoltre alla fine del 2009 don Marco viene nominato economo della diocesi e da noi arriva don Roberto. Tuttavia don Marco, non avendo una casa dove stare, viene invitato da don Roberto, che chiede il permesso al Vescovo, a rimanere ad abitare nella casa di San Giuliano, in oratorio. Il Vescovo concede il permesso , così don Marco può continuare ad occuparsi degli adolescenti a San Giuliano. L’anno successivo don Marco viene incaricato di seguire la pastorale giovanile a Lomazzo, paese limitrofo a Como, dove aveva svolto fino al 2003 il ministero di vicario. Arriviamo al 24 di febbraio 2012: “Simonetta” confessa al nuovo parroco (prima in confessione e poi fuori) quello che lei ritiene il “suo” peccato: dall’età di 13 anni tiene nascosto e sopporta da don Marco carezze sempre più insistenti che si spingono fino a far provare il piacere a “Simonetta” e a far si che anche “Simonetta” gli procuri piacere, sms spinti, fotografie delle parti intime, richieste morbose, celate da rassicurazioni, velate minacce rinchiuse dentro la parola “segreto” diventata una fortezza. L’ insistenza aveva un’ unico obiettivo chiaro: “ catechizzare” con la forza del proprio ruolo di potere, una ragazzina per convincerla ad avere rapporti sessuali
    completi e soddisfare le proprie perversioni senza scrupoli. Queste cose avevano avuto inizio nell’autunno 2008, nel dopo-catechismo, in casa di don Marco insieme agli altri amici dell’oratorio e continuavano anche durante i campi estivi. Ogni anno don Marco organizzava i campi estivi in una località piuttosto lontana da Como, in Piemonte a Sant’Anna di Vinadio in provincia di Cuneo. Più volte noi genitori dei ragazzi abbiamo chiesto a don Marco perchè non scegliesse posti più vicini e più comodi da raggiungere , ma lui rispondeva che quel posto era migliore di tutti.
    (Noi abbiamo fiducia che l’esperienza dei campi parrocchiali farà crescere i nostri figli e li farà maturare anche nella fede…..). Ma quando don Roberto ci chiama e insieme a “Simonetta” ci raccontano la verità di quegli anni, noi non riusciamo a credere che quel don Marco sia lo stesso che ha frequentato spesso casa nostra, con il quale abbiamo fatto i corsi per i fidanzati, che ha gioito con noi quando gli abbiamo annunciato di aspettare un altro figlio che poi ha battezzato…..
    Il tempo di renderci conto che tutto questo non è un incubo ma pura realtà, e, grazie all’aiuto di don Roberto, ci rivolgiamo all’autorità giudiziaria anche perchè, nel frattempo, incontriamo altri 2 genitori la cui figlia era stata molestata da don Marco nell’estate del 2008 e che si erano già rivolti al Vescovo nell’ autunno di quell’anno, denunciando verbalmente l’episodio e chiedendo al Vescovo di prendere dei provvedimenti. In pochi giorni don Marco finisce in carcere dove, oltre ad ammettere che è tutto vero, fa il nome di altre 4 ragazzine. Adesso, a più di un anno di tempo da ciò che è successo, la nostra sofferenza è ancora tanta, ma , soprattutto, quello che ci fa più male, è l’atteggiamento del nostro Vescovo, dal quale non abbiamo mai avuto un conforto diretto, neanche una telefonata, solo freddi comunicati stampa e parole vuote di vicinanza ufficiale. Anzi ha confuso le vittime con il carnefice , sono le ragazzine ad essere state violate e tradite nella loro apertura all’ amicizia accogliente verso il prete, verso il “padre” e “l’ educatore”. E’ la loro dignità di donne e di figlie di Dio ad essere stata calpestata e infangata, è la loro innocenza che è stata rubata e violata. Lui , che oggi continua a nascondere l’ evidenza dei fatti, a sminuire ciò che è successo, a dire che non è stato nulla di così grave, a far sentire in colpa noi genitori, nella speranza che tutto venga presto dimenticato. Ci sembra che noi di colpe proprio non ne abbiamo se non quella di esserci fidati di un suo uomo e da lui essere stati traditi. Ma noi non possiamo dimenticare e non riusciremo mai a dimenticare. Tutto questo non è giusto e noi vogliamo dire la nostra verità , quella vera, lo dobbiamo a “Simonetta” e agli altri nostri figli. Lo dobbiamo alla comunità, a tutta la Chiesa che non è nostra ,è di Dio che ce l’ ha affidata perchè la custodissimo. Non dobbiamo fare come si è sempre fatto, dobbiamo cambiare le cose e dobbiamo “salvare” la Chiesa. Un Vescovo non può continuare a farci ancora tanto male. Dice il Papa che il Vescovo deve difendere il suo gregge dai lupi, deve custodire, edificare e difendere il suo popolo. Come può un Vescovo essere così distante, come può predicare le parole di Gesù, come può “infangare” una cosa cosi’ grave e, in più, accusarci di colpe che, sinceramente, non pensiamo di meritare, come accaduto durante un’intervista trasmessa in una televisione locale e mandata in onda il giorno di Natale. Durante questa intervista il Vescovo ammette di essere stato avvisato delle “strane” inclinazioni di don Marco ma in merito ad un solo episodio, una “prima limitatissima segnalazione”. Poi aggiunge :” Ho convocato dopo la segnalazione don Marco e gli ho contestato quanto mi era stato riferito, e lui mi ha fornito le giustificazioni sufficienti”. Ma come possono esserci giustificazioni a questo ?
    Sempre durante la stessa intervista il Vescovo se la prende con la stampa:” il Vescovo sapeva, hanno scritto i giornali. Ma è seccante. Potrei dire a questi genitori: vi eravate accorti di altri episodi, come mai non siete venuti da me? E ci avete messo tre anni? “ Ci sembra che questo non lo meritiamo proprio!
    Noi non possiamo permettere che queste cose continuino a succedere e continueremo a far sentire la nostra voce perchè non vogliamo assolutamente che succeda mai più quello che è successo a San Giuliano.
    Vorremmo conoscere a che punto è arrivato lo svolgimento del processo
    canonico, se è vero che bisogna attendere la fine del processo civile ( che ha già
    espresso i primi due gradi, con la condanna a 3 anni 5 mesi e 20 giorni) .
    Con questo scritto noi genitori di “Simonetta” chiediamo di essere ascoltati e chiediamo che vengano presi provvedimenti seri nei confronti di un prete che ha infangato per anni il proprio abito e il volto della Chiesa stessa , rendendo 5 ragazzine oggetto delle proprie turpi pulsioni.
    E’ troppo? E’ troppo aspettarsi un po’ di umanità da parte di chi ricopre la più alta responsabilità nella nostra Diocesi? Era troppo aspettarsi meno superficialità in occasione della prima denuncia? E’ troppo restare sorpresi dal fatto che, pur avendo già ricevuto una denuncia, il Vescovo conceda il permesso di far risiedere don Marco ancora a san Giuliano continuando ad occuparsi degli adolescenti ? E ancora di più nominarlo responsabile della pastorale giovanile della Parrocchia di Lomazzo! E’ troppo attendersi dagli uomini di Chiesa un’ ammissione di responsabilità e una parola di scusa? Se tutto questo e’ troppo allora siamo in una brutta Chiesa. Attendiamo fiduciosi una Vostra risposta e alleghiamo la nostra “lettera aperta” pubblicata dal Corriere di Como dopo l’ intervista del nostro Vescovo:
    <<e’ passato=”” un=”” anno=”” dal=”” giorno=”” in=”” cui=”” abbiamo=”” conosciuto=”” da=”” nostra=”” figlia=”” la=”” verità=”” su=”” don=”” marco=”” mangiacasale.=”” parole=”” che=”” sono=”” entrate=”” nel=”” cuore=”” come=”” spade.=”” chi=”” consideravamo=”” riferimento=”” religioso=”” e=”” amico,=”” si=”” è=”” trasformato=”” incubo,=”” purtroppo=”” vero,=”” non=”” potevamo=”” fuggire.=”” davanti=”” ai=”” nostri=”” occhi=”” realtà=”” parlava=”” di=”” tre=”” anni=”” violenza=”” fisica=”” psicologica.<br=””> Nostra figlia, dall’età di tredici anni, aveva tenuto nascosto e sopportato
    “carezze” sempre più insistenti, sms spinti, richieste morbose, celate da
    rassicurazioni, da velate minacce, rinchiuse dentro la parola “segreto”,
    diventata una fortezza. L’insistenza aveva un obiettivo chiaro:
    “catechizzare”, con la forza del proprio ruolo di potere, una ragazzina per
    convincerla ad avere rapporti sessuali completi e soddisfare le proprie
    perversioni, senza scrupoli. Per noi, mamma e papà, il tempo trascorso non
    è stato medico. Ancora ci riecheggiano le parole tranquillizzanti di don
    Marco ai nostri dubbi sulla sua vicinanza e confidenza allegra. Lo shock di
    conoscere i particolari di una relazione per noi inimmaginabile non si
    affievolisce, anzi continua a scavare un tunnel verso il futuro, lastricato di
    sofferenza e di interrogativi inquietanti: quali saranno le conseguenze sulla
    affettività di nostra figlia? Quanto peserà nella sua vita di donna
    un’esperienza così terribile? Perché ingannare una ragazzina e non
    rivolgere le proprie attenzioni a persone adulte, consapevoli e padrone
    della propria esistenza? La lenta presa di coscienza del danno subìto
    alimenta la ferita, ancora infetta e viva. E’ il coraggio della denuncia, fatta
    da nostra figlia, l’unico bagliore nel buio della tristezza, l’appiglio che ci
    spinge a parlare ancora, a non fermare la nostra battaglia a favore della
    verità. Una lotta necessaria per dovere di trasparenza e per rispondere alle
    interpretazioni errate di una realtà, che ha un’unica faccia. Perché nutriamo
    una speranza: che non ci siano altre vittime, altre famiglie a pagare un
    prezzo così alto. Perché abbiamo una certezza: che la società non sia fatta
    solo di persone indifferenti e omertose, ma di individui onesti, con il
    coraggio di assumersi responsabilità. Perché ci è rimasta la fede, forza che
    risiede oltre i più alti campanili e non ha sempre corrispondenza con
    paramenti, abiti talari e stole di ogni ordine e grado.
    Dal Vescovo Diego Coletti non abbiamo avuto conforto diretto, se non
    freddi comunicati stampa e parole vuote di vicinanza ufficiale. Riceviamo,
    a distanza di tempo, colpe e mancanze inesistenti. Al Vescovo di Como
    chiediamo di prendere coscienza della gravità, ancora attuale, dei fatti, di
    lavorare nella direzione della verità, di condannare chi si macchia di un
    peccato così grave, di sostenerci con una presa di posizione netta. Non
    servono sorrisi o frasi di circostanza. Noi, che dal sorriso di un Suo uomo
    fidato, siamo stati traditi. A tutto il clero della Diocesi chiediamo di
    riflettere su quanto accaduto e di sostenere i deboli, le vittime, i poveri, chi
    non può pagare difese importanti, chi non ha voce, chi è minorenne.
    Chiediamo a tutti di non dimenticare. Siamo certi che insieme potremo
    lavorare per il bene dei giovani, della Chiesa, della nostra società.
    Attraverso un’ammissione di colpa, una condanna severa dei fatti accaduti,
    un’attenta vigilanza. Perché la nostra, insieme ad altre famiglie, possa
    uscire da questo angolo di dolore e riappropriarsi della serenità della vita
    che ci è stata rubata. Perché, ciò che è accaduto nella parrocchia di San
    Giuliano, non accada più.>>

  • Don Aldo Nuvola resta in cella  E il cardinale Romeo chiede di incontrarlo

    Don Aldo Nuvola resta in cella E il cardinale Romeo chiede di incontrarlo

     La posizione si alleggerisce, ma l’ex sarcerdote, sospeso a divinis, resta rinchiuso nel carcere Ucciardone. È accusato di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con dei minorenni. Presto potrebbe ricevere la visita dell’arcivescovo di Palermo.

    PALERMO – La sua posizione potrebbe alleggerirsi, ma don Aldo Nuvola resta in carcere. E presto potrebbe ricevere la visita del cardinale Paolo Romeo.

    L’arcivescovo di Palermo alcuni giorni fa ha chiesto di incontrare il sacerdote accusato di avere avuto rapporti sessuali con dei minorenni. Dal punto di vista penale l’ex parroco non è stato ancora giudicato. Non si conosce quale esito avrà l’inchiesta che lo coinvolge. Sin d’ora, però, c’è la questione morale di un uomo che, in abito talare, ha commesso un peccato talmente grave da meritare la sospensione a divinis. Ed è nella logica del confronto fra pastore di anime e peccatore che Romeo dovrebbe avere chiesto l’incontro. Il condizionale deriva dal fatto che la sua richiesta, spedita al direttore del carcere Ucciardone, è di poche righe e non svela i motivi della visita.

    Adesso spetta al Giudice per le indagini preliminari dare o meno il via libera all’incontro. Nel frattempo lo stesso giudice Agostino Gristina ha deciso che per il momento don Nuvola non sarà trasferito in una struttura psichiatrica per curarsi come chiesto dai suoi legali.

    Secondo il giudice, l’indagato deve restare in cella dove è rinchiuso da luglio scorso con l’accusa di avere avuto, in tre occasioni, rapporti sessuali con dei minorenni. Per i primi due episodi i termini di custodia cautelare sono scaduti. Resta in piedi il terzo che vedrebbe coinvolti il sacerdote e due giovani.

    L’ex parroco della chiesa Regina Pacis era inizialmente accusato di istigazione alla prostituzione minorile e rapporti sessuali illeciti con minori. Per il primo reato si rischiano anche quindici anni di carcere. Per il secondo, l’eventuale pena non supera i sei anni. Secondo una recentissima sentenza delle sezioni unite della Cassazione, che gli avvocati Nino Caleca e Mario Zito hanno cucito addosso al loro cliente, quando un maggiorenne offre del denaro ad una persona di età compresa tra i 14 e i 18 anni per convincerla a intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente si configura il reato meno grave. Che nel caso di Nuvola riguarda due dei tre rapporti sessuali per i quali è finito in carcere. Non si conosce ancora la parte della motivazione in cui i Supremi giudici hanno affrontato il tema dei rapporti sessuali in presenza di più minori.

    Nell’attesa, don Nuvola resta in cella.Cella dalla quale l’ex sacerdote, interrogato dai pubblici ministeri Calogero Ferrara e Claudio Camilleri, ha sempre respinto le nuove accuse dei due minorenni che gli sono piovute addosso. Le ha sempre qualificate come millanterie di giovani dediti alla prostituzione che si vantano per quel cliente insolito. All’Ucciardone don Nuvola aveva ammesso di avere avuto rapporti sessuali con un solo ragazzo, che però credeva fosse maggiorenne. Si era detto dispiaciuto, chiedendo scusa “ai miei superiori, alla mia famiglia, ai fedeli, alle persone che mi vogliono bene”. Ed aveva pure annunciato di essere pronto ad iniziare un percorso di guarigione. Percorso che, però, per il momento è stato stoppato dal giudice.

    In passato era stata la stessa Curia a offrire una chance a don Nuvola. La vicenda è stata ripercorsa nel provvedimento di sospensione a divinis. Nel 2012 il sarcerdote ed ex insegnante di religione, dopo avere rimediato una condanna per un episodio analogo a quelli che gli vengono contestati ora, “era stato invitato a presentare le dimissioni dalla carica di insegnante di Religione in data 4 ottobre 2008 e a dimettersi da parroco della Parrocchia Regina Pacis nel dicembre 2008, allorquando si era avuta la notizia di un procedimento nei suoi riguardi per molestia nei confronti di un giovane di 17 anni. In quella circostanza si era proceduto ad allontanarlo dall’ufficio di parroco”. Inoltre gli era stato intimato di soggiornare presso la Casa “Il Cenacolo” dei Padri Venturini a Barcellona Pozzo di Gotto per un periodo di riflessione e di accompagnamento spirituale e psicologico. Successivamente era stato stabilito che seguisse “un percorso organico e ben strutturato della durata di almeno due anni, che mirasse al consolidamento della maturità umana, affettiva e sacerdotale presso una struttura protetta”.

    http://livesicilia.it/2014/01/10/sacerdore-sesso-minorenni-aldo-nuvola_426691/

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Clinica lager. Don Alfredo Luberto condannato in Cassazione a 5 anni e 10 mesi, Ordine di arresto. Ma lui è nascosto in Moldavia dalla diocesi

    Clinica lager. Don Alfredo Luberto condannato in Cassazione a 5 anni e 10 mesi, Ordine di arresto. Ma lui è nascosto in Moldavia dalla diocesi

     ISTITUTO LAGER, IN MANETTE SACERDOTE
    SERRA D’AIELLO (COSENZA) – L’ex presidente dell’Istituto di Assistenza Sociosanitaria Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello, il sacerdote Alfredo Luberto, di 49 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Insieme a Luberto è stato arrestato un ex componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, Fausto Arcuri, di 40 anni. I due arresti sono stati fatti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Paola Alfredo Cosenza, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla, che da tempo conduce un’inchiesta sui presunti illeciti che sarebbero stati commessi nella gestione dell’Istituto Giovanni XXIII. L’istituto Papa Giovanni è gestito da una Fondazione di proprietà della Curia Arcivescovile di Cosenza.

    Don Alfredo Luberto, Arcuri ed altri indagati, che nell’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Facciolla sono complessivamente 24, avrebbero costituito un comitato d’affari che si sarebbe appropriato di parte dei fondi destinati dalla Regione all’ Istituto Papa Giovanni, determinando una grave situazione di dissesto finanziario nella gestione dell’ente. Agli arrestati viene contestata anche l’appropriazione indebita. Gli illeciti nella gestione dell’istituto sarebbero andati avanti per anni consentendo, secondo quanto hanno riferito investigatori ed inquirenti, alle persone coinvolte nell’inchiesta e in particolare, a Don Alfredo Luberto ed Arcuri, di accumulare consistenti capitali.

    SEQUESTRATO ISTITUTO ASSISTENZA La Guardia di finanza sta eseguendo il sequestro preventivo dell’Istituto di assistenza socio-sanitaria Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello. I finanzieri stanno anche eseguendo il sequestro di un appartamento, definito “di lusso” da inquirenti ed investigatori, di proprietà di don Alfredo Luberto e ritenuto provento della presunta attività illecita svolta dal sacerdote nella gestione dell’istituto di assistenza. Agli arrestati viene anche contestato il reato di abbandono di incapace in relazione alle condizioni di degrado in cui sono stati costretti a vivere le persone ospitate nell’Istituto di assistenza.

    Restano nell’istituto i 363 degenti del Papa Giovanni XXIII. Il sostituto procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla, titolare dell’inchiesta, ha infatti disposto l’affidamento in custodia giudiziale delle struttura, che continuerà così a svolgere la propria attività. “Sperando –
    ha detto Facciolla all’Ansa – che nel frattempo Regione Calabria, Azienda sanitaria e Curia arcivescovile di Cosenza si mettano finalmente d’accordo su chi deve mettere in atto gli interventi per migliorare le condizioni strutturali dell’istituto, risolvendo una grave questione che si trascina da anni a discapito dei degenti. Interventi che sono, tra l’altro, estremamente urgenti”.

    CASI DI SCABBIA TRA DEGENTI ISTITUTO Sono molti i casi di scabbia tra i 363 degenti dell’istituto di assistenza Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello, sequestrato dalla Guardia di finanza. La scabbia, secondo quanto è emerso dalle indagini, è stata provocata dalle condizioni di abbandono igienico e strutturale in cui si trova l’istituto malgrado la presenza di 900 dipendenti. La struttura versava da anni in una situazione di caos gestionale che rendeva molto precaria anche l’assistenza ai degenti, molti dei quali ospitati nell’istituto da anni.

    INDAGINI SU EX ARCIVESCOVO DI COSENZA La Procura della Repubblica di Paola sta svolgendo indagini sull’ex arcivescovo di Cosenza, mons. Giuseppe Agostino, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dell’Istituto di assistenza Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello. E’ quanto si è appreso da fonti giudiziarie. In particolare la Procura di Paola e la Guardia di finanza stanno verificando l’operato di mons. Agostino in relazione alla mancata rilevazione degli illeciti che sarebbero stati commessi nella gestione dell’istituto, con particolare riferimento all’appropriazione di fondi e di beni di proprietà dell’istituto. Situazione che ha determinato il dissesto finanziario dell’ente, con conseguente degrado strutturale ed igienico dell’Istituto.

    www.ansa.it/opencms/export/site/vis…_151081576.html