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  • “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    Madame Anne Brasseur

    President of the Parliamentary Assembly

    of the Council of Europe

    Mr. Wojciech Sawicki

    Secretary General of PACE

    Members of PACE

    Palais de l’Europe

    67075       Strasbourg Cedex

    Report  Mr. Rudy SALLES “The protection of minors against excesses of sects”

    ITALY, the 2nd of April 2014

    Preg.mi Signori,

    in data 3 marzo 2014 è stato adottato dalla Commissione Affari Giuridici e dei Diritti dell’Uomo dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, un importante Rapporto sulla protezione dei bambini dagli eccessi delle cosiddette derive settarie, frutto del lungo e accurato impegno del relatore francese Rudy Salles.

    Gli studiosi, le associazioni italiane di tutela dei diritti dei bambini, i centri e le associazioni di ricerca, informazione e difesa dell’individuo e delle famiglie da gruppi ad alto rischio che unitamente sottoscrivono questa lettera, desiderano esprimere sentita gratitudine e apprezzamento per il contenuto del Rapporto, che, nella fattispecie, individua e suggerisce indispensabili programmi e politiche d’intervento e/o il loro rafforzamento, col fine di fronteggiare con efficacia il pericolo rappresentato delle cosiddette derive settarie e tutelare concretamente l’interesse superiore del bambino da ogni forma di brutalità, maltrattamento e negligenza.

    Non possiamo che auspicarne l’approvazione, certi che l’Assemblea Parlamentare e il Consiglio d’Europa rivestono un ruolo fondamentale per il contrasto a un inquietante fenomeno sociale che risulta in costante crescita e coinvolge, anche attraverso l’accresciuto utilizzo della rete internet, un numero sempre maggiore di adolescenti e minorenni.

    Contributi scientifici internazionali, riferiscono concordemente che minori inseriti in contesti settari abusanti subiscono sovente la sistematica violazione di tutti i loro diritti fondamentali (Paul Martin, Michael D. Langone e Gary Eisenberg, Markowits e Halperin, Susan Landa, Stephen A. Kent e Doni Whitsett, Singer e Lalich, etc. ), così come la recente ricerca di Jill Mytton pubblicata dalla The British Psycological Society (1), ha rilevato che bambini nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio presenteranno significativi problemi di natura psicologica e psico-sociale non solo dopo l’uscita dal gruppo ma anche in età adulta. Inoltre, sulla base dei risultati dell’accurato studio condotto dall’Università di Toronto (2), i bambini vittime di realtà coercitive presenteranno tempi di remissione prolungati delle sindromi depressive, rispetto coloro che non hanno subito tale tipo di traumi. Per quanto di conoscenza, è inoltre in corso un altro importante progetto di ricerca approvato dalla  Human Subjects in Research Committee at California State University,  titolato “On Our Own: How Children of Cults Manage to Survive in the ‘Outside’ World” a cura della dott.ssa Jania Lalich, riconosciuta esperta internazionale di culti e gruppi estremisti.

    Nella nostra attività sul campo siamo quotidianamente a contatto con persone vittime di organizzazioni totalitarie e dinamiche relazionali manipolative, nonché con individui nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio che hanno sperimentato abusi e violenze non di rado raccapriccianti. D’altra parte le stesse cronache giudiziarie ci informano di casi agghiaccianti avvenuti nell’alveo di movimenti cultistici abusanti. Un esempio balzato alle cronache internazionali è quello del gruppo omicida denominato Le Bestie di Satana, i cui adepti si sono macchiati del macabro assassinio di alcuni giovani, anche affiliati alla stessa organizzazione, tra cui il minore Fabio Tollis (3)

    Nello stesso momento in cui redigiamo questa lettera, è in corso un procedimento penale contro il fondatore della comunità il Forteto, Rodolfo Fiesoli più altri, accusati di maltrattamenti e abusi sessuali su minori. Il Forteto è una comunità di affido minori, ma, come  inequivocabilmente evidenziato nella recente e corposa indagine svolta dalla Commissione d’inchiesta della Regione Toscana (4), si caratterizzava come una vera e propria setta abusante. Il fondatore, soprannominato “il Profeta”, ha potuto agire indisturbato per oltre quarant’anni nonostante già nel lontano 1976 l’uomo fosse stato arrestato su richiesta del giudice Carlo Casini che aveva aperto un procedimento per abusi sessuali avvenuti nella comunità. Negli anni ’80 alcune interrogazione consiliari e parlamentari ponevano già in luce l’azione di indebita influenza posta in essere verso i piccoli ospiti della comunità. Successivamente, nel 1985 la Corte di Appello di Firenze aveva emesso contro Fiesoli sentenza di condanna, -confermata in Cassazione-, a due anni di reclusione per maltrattamenti, atti di libidine violenta e corruzione di minorenne. (Sentenza che evidenziò, tra l’altro,  “l’istigazione da parte dei responsabili del Forteto alla rottura dei rapporti tra i bambini che erano loro affidati e i genitori biologici”, e l’istigazione a “una pratica diffusa di omosessualità”).  Ancora in data 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia al pagamento di una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali a seguito dell’affidamento alla comunità Forteto di due bambini. Nella sentenza (caso Scozzari e Giunta contro Italia – ricorso n. 39221/98 et 41963/98), la Corte ritenne opportuno commentare che suscitava serie riserve il fatto che persone condannate per maltrattamenti e abusi su minori potessero ancora svolgere un ruolo attivo nella comunità. Nel dicembre 2011 Rodolfo Fiesoli è stato infine nuovamente arrestato con l’accusa di maltrattamenti e abusi su bambini affidati al Forteto e il 4 ottobre 2013 si è aperto a Firenze il processo contro il leader di questa “comunità-setta” e altri 22 indagati.

    In Italia, a seguito di un’eccezione di incostituzionalità, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 96 dell’8 giugno 1981,  ha opportunamente cassato il reato di plagio dall’ordinamento giuridico penale perché in contrasto «con il principio di tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’articolo 25 della Costituzione ». La Corte Costituzionale ha pertanto sancito l’indeterminatezza della formulazione della fattispecie criminosa del reato di plagio <<adducendo essenzialmente l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico-razionali, l’intollerabile rischio di arbìtri dell’organo>>.

    A oltre trent’anni dall’abrogazione del reato di plagio è tuttavia sempre più avvertita, nella comunità sociale, l’esigenza di una protezione della personalità individuale dell’uomo e della sua integrità psico-fisica: in sintesi, la necessità di una tutela dell’identità di essere pensante, unico e irripetibile dell’individuo. Ciò vuol dire, in primis, proteggere l’essere umano, nel momento di formazione e sviluppo della sua personalità  da ingerenze “ossessive” e inoltre tutelarlo dai vari comportamenti che ne possano compromettere la sua integrità, quella della sua psiche oltre alla sua funzionalità sociale. Peraltro, tutte queste esigenze, oltre a trovare implicito riconoscimento negli artt. 2 e 3 della Costituzione, costituiscono il presupposto di base perché possano essere effettivamente fruiti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione garantisce e impone (*). Come del resto rilevato anche da insigni giuristi, dopo l’abrogazione del reato si è dunque venuto a creare un pericoloso vuoto di tutela della personalità nei riguardi delle dinamiche plagiarie, né le norme contemplate nel vigente codice penale, quali la circonvenzione di incapaci (art.643 c.p.) risultano di fatto applicabili a situazioni comportanti il condizionamento psicologico, comportamentale e fisiologico degli adepti di movimenti a carattere settario. (**) Lo stesso Segretariato Generale della presidenza della Repubblica -Ufficio Affari Giuridici e Relazioni costituzionali- (Protocollo SGPR 13/6/2007 0066076 P UAG),  ha così  riferito “..si condivide che l’abrogazione del reato di plagio per difetto di determinatezza abbia comportato un pericoloso vuoto normativo che avrebbe dovuto essere colmato da adeguate e sollecite iniziative legislative”.

    Una delle più importanti realtà associative italiane per la tutela dei minori, il Telefono Azzurro, che dal 2003 gestisce per conto del Ministero delle Comunicazioni, Ministero per le Pari Opportunità e Ministero del Lavoro, il Servizio emergenza infanzia, già nel suo 5° Rapporto Nazionale sulla Condizione dei Minori e degli Adolescenti (2005), realizzato con Eurispes, (prestigioso istituto italiano che opera nel campo della ricerca), rilevava che “Il coinvolgimento di minori nelle sette è fenomeno alquanto complesso e difficile da descrivere: per questo non va trascurato, poiché, anche se in modo poco visibile, i minori vi sono coinvolti sia come vittime (attraverso abusi psicologici e sessuali), sia come autori di reato (con l’uso di alcol e droghe fino a forme estreme di crimine). L’abuso sessuale sui minori è una realtà tangibile, come denunciano i numeri forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale “

    Altresì nel 9° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (5) pubblicato nel 2009, i relatori del documento hanno drammaticamente sottolineato come “i bambini vittime delle sette sono bambini che “non esistono”, vittime dimenticate, ignorate e perfino negate”, e altresì constatato che “ i bambini che sono riusciti ad uscire da sette nelle quali hanno subìto abusi e violenze possono avere livelli di sviluppo fisico, psicologico, relazionale, emotivo, cognitivo e comportamentale che si discostano molto dalla norma: sembrano più piccoli di quello che effettivamente sono per ciò che concerne le capacità decisionali, di giudizio, la memoria e il linguaggio. Innumerevoli sono le conseguenze cui un bambino vittima di queste sette può andare incontro, a vari livelli: fisico, cognitivo, emotivo, relazionale, di costruzione della propria identità..”

    Nel marzo 2006  veniva discussa e approvata dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia, una importante relazione realizzata in forma di bozza dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza per conto dello stesso Osservatorio nazionale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali titolata “Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”. Nell’ampio capitolo dedicato alla situazione dei minori coinvolti nelle cosiddette “sette”, si evidenziava, da un lato, come il fenomeno fosse  presente in larga misura nel nostro paese e le gravi implicazioni per gli stessi minori, dall’altro, come occorresse pervenire all’attuazione di adeguate politiche preventive informative a fattiva tutela dei bambini. Nel testo si sottolineava inoltre come dopo la diffusione del  Rapporto denominato “Sette Religiose e nuovi movimenti magici in Italia” predisposto dal Comitato esecutivo dei servizi di informazione di sicurezza del Ministero dell’Interno nel febbraio 1998, si fossero “moltiplicate le iniziative a “difesa” dei nuovi culti, i quali, con intraprendente aggressività hanno iniziato una controffensiva in nome delle libertà religiose… Oltre alla strategia di difesa palese, alcuni culti hanno messo in atto tattiche per rendere più rigorosi i segreti nei vari circuiti di iniziazione e mentre svolgono campagne pubbliche a favore della libertà religiosa sulla stampa e in TV, nei circoli interni “privati” degli iniziati, i giuramenti di segretezza e gli obblighi al silenzio si fanno più pressanti” e come analoghe “reazioni si ebbero anche in seguito alla pubblicazione nel 1999 del rapporto in materia di sette predisposto dal Consiglio d’Europa” (6)

    Inoltre secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dal dott. Luca Bernardo, (direttore dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e all’epoca presidente della Commissione bullismo del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università), ben 240mila minori e adolescenti sarebbero entrati in contatto, solo in quell’anno, con  “sette” e gruppi legati al satanismo (7).

    In una recente intervista rilasciata al noto periodico italiano Panorama, la stessa dott.ssa Maria Carla Bocchino, I° dirigente Responsabile Divisione Analisi dello Sco, Servizio Centrale Operativo, della Polizia di Stato, ha riferito del preoccupante aumento nel nostro paese, di giovani attirati, in particolare attraverso la rete web, da gruppi di satanismo acido; dati che trovano peraltro conferma anche dall’attività di Polizia Postale. La fascia di rischio individuata tra i nuovi “simpatizzanti” risulta quella compresa  tra i 12 e 22 anni. (8)

    Ciò nonostante, come riferito dal deputato Rudy Salles, purtroppo solo alcuni Stati membri risultano aver recepito, a oggi, le indicazioni contenute nelle molteplici Raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sul fenomeno settario e in particolare quelle previste nella Raccomandazione n.1412 (1999), e con amarezza dobbiamo confermare che anche il nostro Paese non ha purtroppo adottato misure volte, in particolare, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e dei bambini inseriti in movimenti a carattere settario.

    In Italia non sono mai state attivate commissioni parlamentari aventi a oggetto i minori vittime di derive settarie, ma unicamente una Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette sette (9),  purtroppo non pervenuta a conclusione. Proprio l’audizione tenutasi presso l’Aula della 2a Commissione permanente Giustizia del Senato, di una giovane che aveva fatto parte da bambina, insieme alla madre e alla sorella anch’ella minore, di un piccolo gruppo sincretico a carattere settario capeggiato da una leader carismatica, ha indubitabilmente costituito il momento più intenso e drammatico dell’indagine svolta dalla commissione parlamentare. Nel caso accennato,  la Corte di Cassazione VI Sezione penale (10),  aveva evidenziato che “la sentenza di secondo grado ha ricostruito i fatti di causa ed evidenziato la condotta antigiuridica tenuta per un lungo periodo di tempo (circa tre anni) dell’imputata nei confronti delle parti lese (fra le quali, due minorenni), attraverso la forzata imposizione del cibo nei confronti di una minore, anche mediante un atto di violenza fisica, quale la chiusura del naso, nonostante l’evidente intolleranza alla sua assunzione, la costrizione a mangiare di nuovo quanto da lai veniva vomitato, i continui risvegli notturni o l’assoluto impedimento al riposo per partecipare a rituali salvifici, il condizionamento delle più elementari manifestazioni di vita, nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza alle sue direttive”

    Sconvolgenti vicende, analoghe a quelle descritte, ovvero inerenti il coinvolgimento di soggetti minori in gruppi od organizzazioni a carattere settario, sono state richiamate  nell’Atto di Sindacato Ispettivo  n. 4-08890  seduta n. 855 del 18 dicembre 2012, (16° Legislatura),  presentato dalle senatrici Gallone e Allegrini. Tuttavia l’interrogazione in questione è rimasta lettera morta (11)

    Al momento  non sono state fornite risposte da parte dei dicasteri interpellati neanche alle nuove interrogazioni presentate da altri parlamentari italiani che più volte hanno inteso sollecitare i nostri governanti alla dovuta attenzione verso il fenomeno in oggetto, osservando inoltre, come si legge nei testi degli atti di sindacato ispettivo in questione (12 e 13), che unicamente le associazioni di volontariato e i centri di informazione e ricerca attivi sul territorio nazionale svolgono “una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie e in tal senso realizzano un’azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell’azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, della criminologia e della giurisprudenza”.

    Per di più, come si evince dal seguente estratto dai medesimi testi, è in corso “una pressante e reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno sociale, screditano sistematicamente con argomentazioni tendenziose e palesemente mendaci i rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell’ordine e delle istituzioni impegnati in questo specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti “;

    Non è nostro intento entrare nel merito di considerazioni inerenti le varie missive di critica al Rapporto del deputato Rudy Salles, inoltrate alla vostra attenzione e di cui apprendiamo dalla rete internet, consapevoli che le opportune valutazioni competono esclusivamente ai destinatari, tuttavia, in riferimento a quanto si può leggere nella lettera della studiosa italiana dott.ssa Raffaella Di Marzio, che, nello specifico, riferisce di  fenomeni di discriminazione che si verificherebbero da un trentennio nel nostro paese nei confronti delle  minoranze religiose e/o spirituali e verso i bambini appartenenti a tali minoranze, non possiamo certamente esimerci dall’evidenziare che si tratta di asserzioni prive di qualunque fondamento e riscontro oggettivo. Nessun rapporto nazionale né europeo così come lo stesso rapporto americano sulla libertà religiosa, hanno mai denunciato l’esistenza di atti discriminatori verificatisi in Italia nei confronti delle minoranze religiose e/o spirituali e dei minori appartenenti a gruppi minoritari; sono stati invero segnalati rari episodi di intolleranza in particolare nei confronti di fedeli affiliati a confessioni maggioritarie. La promozione e la tutela degli appartenenti a minoranze religiose e spirituali e la difesa della libertà religiosa e di culto costituiscono, per contro, una delle grandi priorità della politica interna ed estera italiana. Sostenere pubblicamente fatti del tutto infondati non solo sconcerta gli scriventi ma può ingenerare, a livello di pubblica opinione, perniciosi allarmismi.

    Crediamo che le preoccupate parole di uno dei massimi esperti mondiali del fenomeno, il dott. Michael Langone, Direttore Esecutivo dell’International Cultic Studies Association (ICSA), possano riassumere la grave situazione in cui si trovano tanti bambini vittime di gruppi ad alto rischio “L’Indagine in questo campo è stata talora sconvolgente. Gli abusi cui i bambini sono stati sottoposti possono essere orrendi … E la mancanza di preoccupazione e di azione rispetto a questo problema è vergognoso” (14)

    Certi di interpretare, anche e soprattutto, il sentire di coloro che con la nostra attività siamo impegnati ad assistere e tutelare, auspichiamo che il lavoro encomiabile svolto dal relatore Rudy Salles in tema di protezione dei minori dagli eccessi delle derive settarie, trovi favorevole accoglimento affinché ogni individuo possa concretamente godere del diritto di esistere come bambino e di crescere come uomo libero.

    Con rispetto,

    FA.VI.S.  Associazione Familiari delle vittime delle sette, Onlus – Rimini

    Maurizio ALESSANDRINI, Presidente

    Ce.SAP Centro Studi sugli Abusi psicologici, Onlus – Noci (BA)

    D.ssa Lorita TINELLI, Presidente

    Osservatorio sui diritti dei Minori – Milano

    Dr. Antonio MARZIALE, Presidente

    O.N.A.P. Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici – Firenze

    D.ssa Patrizia SANTOVECCHI, Presidente

    Associazione Prometeo Onlus,  Lotta alla pedofilia e tutela infanzia violata – Bergamo

    Massimiliano FRASSI, Presidente

    Centro Studi Giù Le Mani Dai Bambini – San Benedetto del Tronto (AP)

    Aldo VERDECCHIA , Presidente

    Associazione SOS Antiplagio Novara

    Giovanni RISTUCCIA, Presidente

    Associazione Tutor onlus – Potenza

    Dino POTENZA, Presidente

    Associazione Arciragazzi Bologna – Prevenzione e tutela contro gli abusi sui minori -Prevenzione del disagio giovanile

    Serena FRASCAROLI, Presidente

    Gruppo Educhiamoci alla Pace – Bari

    Gianpaolo PETRUCCI, Presidente

    ANSFO Associazione Nazionale “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”  – Roma

    Massimo MARTINI, Presidente

    Associazione Genitori Separati per la Tutela dei minori – Città di Castello (PG)

    Prof. Ugo VALENTINI,  Presidente

    Prof. Giovanni PANUNZIO, idr, fondatore dell’Osservatorio Antiplagio – Cagliari

    Dr. Giampiero MARCATO, presidente Associazione Menti Libere di Nichelino (To)

    Prof.ssa  Anna Maria GIANNINI – Psicoterapeuta, ordinario al Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia –  Direttore dell’Osservatorio di Psicologa della Legalità e della Sicurezza  della Università  “La Sapienza” di  Roma.  Responsabile dei Corsi CEPOL (Accademia di Polizia Europea) per quanto riguarda i moduli Dealing with Victims of Crime.

    Prof.ssa Anna OLIVERIO FERRARIS, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo presso Università degli Studi La Sapienza di Roma – Psicologa, psicoterapeuta, scrittrice – Già membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale di Bioetica. Direttore della rivista degli psicologi italiani “Psicologia Contemporanea”

    Dr. Prof. Alessandro MELUZZI,  medico chirurgo, specialista in psichiatra. Psicologo, psicoterapeuta – Torino. Docente Incaricato di Psichiatria – Università Cattolica Sacro Cuore di Roma sede di Moncrivello (VC). Professore a Contratto in Genetica del Comportamento Umano Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Università di Siena

    Prof. Alberto FORTI, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, Neurologia e Medicina Interna.

    Docente alla Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”

    Prof. Francesco BRUNO – Criminologo, docente di Pedagogia Speciale, Dipartimento di Lingue straniere e Scienza dell’Educazione – Università della Calabria

    Prof. Natale FUSARO – Specialista in Diritto Penale e Criminologia – esperto nella Formazione Post-Univeritaria presso l’Università degli Studi La Sapienza –  Roma

    Gen. B. dei Carabinieri  Avv. Ernesto DI SERIO, docente di “Criminologia” presso l’ Università Internazionale Scienze Sociali – Roma

    Prof. Vincenzo MASTRONARDI, psichiatra – Titolare della Cattedra di Psicopatologia forense e Direttore dell’Osservatorio dei comportamenti e della devianza Facoltà di Medicina e Odontoiatria -Università La Sapienza di Roma

    Prof.ssa Simonetta Costanzo –  Criminologa, psicoanalista, psicologa. Ricercatore e Docente di Psicopedagogia all’Università degli Studi della Calabria (Unical)

    Prof. Nunzio di NUNNO, medico legale, docente di Criminologia presso l’Università del Salento

    Prof. Matteo VILLANOVA, titolare di Neuropsichiatria infantile, Criminologia , Medicina preventiva e psicopatologia forense – Presidente di “OLTREE” Osservatorio Laboratorio Tutela e Rispetto Emozionale dell’Età Evolutiva dell’ Università ROMA 3 Roma – Didatta nazionale Centro Italiano Ipnosi Clinica sperimentale di Torino

    Dr. Luigi CORVAGLIA, dirigente psicologo presso il DDP ASL Bari, saggista, cultore d.m. di Criminologia e Psichiatria presso l’Università del Salento – Lecce

    Prof. Roberto MONGARDINI, docente di “Principi filosofici dei diritti umani” Facoltà di Giurisprudenza – Università telematica “Niccolò Cusano” di Roma;   Docente di “Diritti umani” in Master 2° liv

    Dr.ssa Beatrice UGOLINI, Criminologa – Bologna

    Dr. Giorgio GAGLIARDI, medico psicoterapeuta – Como

    Dr. Armando DE VINCENTIIS,  Psicologo e Psicoterapeuta –  consulente CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) e coordinatore del Gruppo Cicap Puglia

    Dr.ssa Alessandra LUMACHELLI  Presidente di  ETTAsos,  collaboratrice della FONDAZIONE MOVIMENTO BAMBINO onlus

    U.P.R.C. Unità Prevenzione Rischio Criminologico – Roma

    Dott.ssa Imma GIULIANI, Responsabile Nazionale

    Sindacato Autonomo della Polizia di Stato SAP – Roma

    Gianni TONELLI, Presidente

    Dr.ssa Barbara DE SERIO co-responsabile Laboratorio di Studi e Ricerche per l’Infanzia

    presso l’Università di Foggia

    Dr.ssa Olimpia QUATTROMINI, psicologa clinica, dello sviluppo e delle relazioni, Human Resources, esperta in Criminologia generale, minorile e penitenziaria, presidente Associazione Malattie Rare Alta Murgia

    Dr. Sergio CARUSO, Psicopedagogista, Criminologo Clinico esperto in minori profiling e prevenzione – Cosenza

    Dr.ssa Sonia MELGIOVANNI, Psicologa, Specialista in Psicologia Clinica e  Psicoterapia Psicoanalitica, PhD in Psicologia Clinica – Bari

    Dott. Paolo POZZETTI, Psicologo clinico, specialista in Disturbi della condotta e dell’umore – Ordine Lazio

    Dr.ssa Mary GROSSI, Psicologa e psicoterapeuta – Fermo (FM)

    Dr. Fabio NESTOLA, Presidente della Fe.N.Bi. (Federazione Italiana per la Bigenitorialità), ricercatore, studioso di separazioni e minori contesi, curatore del Centro Studi per la Fe.N.Bi

    Dr.ssa Lillia D’OTTAVI, Farmacista, ex Consigliere Regione Lazio

    Sen. Avv. Antonino CARUSO, Presidente della Commissione Giustizia del Senato Italiano dal 2001 al 2006  nella XIV Legislatura

    Avv. Giselda CIANCIOLA,  dottore di ricerca in Criminologia devianza e mutamento sociale, autrice del libro  “I reati contro le donne e i minori” ( Giuffrè ed.)

    Avv. Vincenzo GALLO del Foro di Sala Consilina (SA)

    (legale della famiglia di Chiara Marino, la giovane assassinata dalle Bestie di Satana)

    Avv. Tania RIZZO penalista, Coordinatore A.I.G.A. Regione Puglia

    e Presidente di “La.P.E.C. e Giusto Processo” sezione territoriale di Lecce

    Avv. Nicola PILEGGI del Foro di Brindisi

    Avv. Carla RUFINI del Foro di Roma

    Avv. Eloisa MINOLFI del Foro di Milano

    Avv. Lia STAROPOLI del  Foro di Vibo Valentia

    Avv. Marco MARZARI del Foro di Milano

    Avv. Lorenzo IACOBBI del Foro di Taranto

    Dr.ssa Claudia VINCENZI – autrice del libro “Plagiata” (Mondadori  ed.)

    Dr.ssa Rossana PESSIONE, giornalista professionale, scrittrice, Direttore responsabile dell’agenzia stampa Omnia Group

    Ivano GAIONI, scrittore, autore del libro “Ladri di Anime” (abusi sui minori)

    —-

    POSTILLA del 3 Aprile 2014

    I promotori della lettera per la Presidente e il Segretario Generale dell’APCE, chiedono cortesemente di voler considerare  inseriti tra i firmatari del documento i seguenti nominativi:

    Associazione Nazionale  ConDivisa Sicurezza e Giustizia

    On. Tiziano ARLOTTI,  Deputato XVII Legislatura Camera dei Deputati

    —-

    References:

    1)                  The British Psycological Society http://www.bps.org.uk/news/children-cults-face-later-problems

    2)                  “Bouncing back: remission from depression in a 12-year panel study of a representative  Canadian community sample” Esme Fuller-Thomson, Marla Battiston, Tahany M. Gadalla, Sarah Brennenstuhl http://link.springer.com/article/10.1007/s00127-013-0814-8

    3)                  BESTIE DI SATANA. SENTENZA CORTE D’APPELLO

    http://www.scribd.com/doc/82108848/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-1

    http://www.scribd.com/doc/82109068/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-2

    http://www.scribd.com/doc/82109249/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-3

    4)                  RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA SULL’AFFIDO MINORI ALLA LUCE DELLA VICENDA FORTETO. SECONDA PARTE DA PAG. 11

    http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/9/CM28/evidenze/evi214.pdf

    5)                  9° RAPPORTO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (Telefono  Azzurro ed EURISPES)http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/osservatorioprova/images/altrepubb/rapporto_nazionale_infanzia_adolescenza.pdf

    6)                  RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA

    7)                  Articolo giornalistico tratto dal quotidiano nazionale IL GIORNO

    http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2011/11/20/622927-allarme_satanismo.shtml

    8)                  Articolo giornalistico con intervista alla dott.ssa Maria Carla Bocchino 

    9)                  SENATO DELLA REPUBBLICA. Audizioni in seno all’ INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLA MANIPOLAZIONE MENTALE DEI SOGGETTI DEBOLI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FENOMENO DELLE COSIDDETTE “SETTE”

    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/284768.pdf

    10)               Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale 25701/12 Sentenza n. 631 Registro Generale n. 33260/ 2011  http://www.favis.org/favis2/images/valmaggi%20sentenza%20cassazione

    11)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08890

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=695872

    12)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 17 Atto n. 4-01758 26 febbraio 2014 ;  SENATE OF THE  ITALIAN REPUBLIC Legislature 17 Judicial Inspection Act n. 4-01758 published on 26th February 2014, assembly n.198 ;   SENAT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Légisature 17me Acte de Sindacat Inspectif n . 4-01758   publiqué le 26 Février 2014 dans la  réunion n. 198

    https://favisonlus.wordpress.com/2014/03/09/fenomeno-settario-legislatura-17-atto-di-sindacato-ispettivo-n-4-01758/

    13)               SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-08835

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=691624

    SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n.4-00374 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=70375

    14)              CHILDREN AND CULTS excerpt from Recovery From Cults Help for Victims of Psychological and    Spiritual Abuse. Edited by Michael D. Langone.  W. W. Norton, NY 

    NOTA (*)   Brano liberamente tratto da GNOSIS, rivista ufficiale dei Servizi di intelligence italiani

    NOTA (**) Relazione documentale di Antonio Pagliaro (Professore emerito di Diritto Penale dell’Università di  Palermo) depositata presso la 2a Commissione permanente  Giustizia del Senato,  in seno all’Indagine conoscitiva   sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “sette” (anni 2011-2012) http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/569%20professor%20Pagliaro.pdf

  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

    <

    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

  • Don Walter prega prima del carcere Genovesi attacca il procuratore

    Don Walter prega prima del carcere Genovesi attacca il procuratore

    La condanna al terzo grado di giudizio del sacerdote  non placa le polemiche. L’avvocato ed ex sindaco critica Condorelli: <Da lui parole censurabili>. Il procuratore  aveva replicato  al vescovo Busti facendo riferimento alle vittime del prete: «Pensiamo a loro».

    MANTOVA. Ancora due fronti. Chi difende a spada tratta il parroco di San Leonardo, il sacerdote dell’attivismo e del volontariato, l’uomo brillante e carismatico che tanto ha dato alla comunità parrocchiale e diocesana. E chi invece, in base alla sentenza che lo condanna a sei anni di carcere per violenza sessuale nei confronti di due ex prostitute alloggiate nella comunità di recupero “La Casa di Ruth”, gli spara addosso accuse e risentimento. Ancora pro e contro.

    Tutto sfumato all’orizzonte del dramma umano di un condannato. Un dramma che non cancella quello delle vittime, di due ragazze che oggi si sono rifatte una vita e hanno preferito non commentare la sentenza. Ma che segue una sorta di percorso parallelo. Per don Walter Mariani sono forse i giorni più difficili, quelli dell’attesa del carcere, di una cella che ingoierà la sua vita per sei lunghi anni. A sostenerlo, in queste ore in cui dalla Procura di Brescia, sede della corte di appello che l’ha condannato in via definitiva, si attende l’ordine di carcerazione, non c’è solo la preghiera, che vede spesso in raccoglimento il sacerdote.

    Vicino all’ex parroco di San Leonardo, che ha trovato rifugio in una casa di riposo del Bergamasco, ci sono le parole di affetto e di conforto delle due sorelle che gli sono sempre state vicine, dei parrocchiani e amici più fedeli che gli telefonano spesso e del suo difensore, l’avvocato Sandro Somenzi. «È imprevedibile quando arriverà l’ordine di carcerazione – dice l’avvocato – ce l’aspettavamo giovedì ma siamo ancora qui ad attendere».
    Sullo sfondo del dramma dell’attesa continuano le polemiche, nate dalla dichiarazione del vescovo Roberto Busti: «Pur nel rispetto della sentenza – ha osservato il capo della diocesi – rimangono, non solo in me, perplessità irrisolte». Perplessità che l’avvocato Somenzi spiega con una sentenza così dibattuta e tribolata: «Credo che le perplessità citate dal vescovo si riferiscano al fatto che con gli stessi elementi di prova una volta don Walter è stato assolto, e un’altra condannato».
    Quella stessa parola, “perplessità” ha scatenato il procuratore Antonino Condorelli che il giorno dopo ha attaccato l’alto prelato parlando di «attenzione prioritaria da riservare alle vittime» e «disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose».
    Polemica ancora nel camino del vulcano, a quanto pare. Ieri, al silenzio del vescovo che non ha inteso rispondere al fuoco delle parole di Condorelli, è intervenuto l’avvocato Sergio Genovesi con un’articolato commento (lo pubblichiamo in versione integrale nella nostra rubrica delle lettere al direttore, ndr).

    Genovesi, nella sua veste di presidente dell’Unione camere penali della Lombardia attacca il procuratore Condorelli sostenendo che il suo «soppesato comunicato stampa sia sorprendentemente forzato e discutibile».
    «…Trovo assai censurabile che un magistrato, tanto più di parte perché rappresenta la sola voce dell’accusa – va giù senza mezzi termini Genovesi – se ne esca con considerazioni dedicate allo “scadimento morale delle istituzioni religiose”. Detta al bar, questa battuta potrebbe anche giustificarsi. Scritta in un comunicato stampa lascia senza fiato. Dunque non basta la sentenza, non basta riconoscere il diritto di critica, non basta essere rispettosi dei diritti di tutti. Dobbiamo pure subire, considerata l’autorevolezza della fonte, linee guida moralizzatrici e di facile presa populistica, per farle divenire le verità ufficiali».
    «Non scrivo – insiste il presidente della Camere penali della Lombardia – per difendere il vescovo, né sostengo che il mio sfortunato amico don Walter sia vittima di mala giustizia. Scrivo, invece, per rimarcare senza mezze parole il mio profondo dissenso dall’iniziativa del procuratore della Repubblica e lo scrivo senza il timore di incorrere nel rischio di lesa maestà».

    VESCOVO E PROCURATORE. Il commento del vescovo è stato chiaro: rispetto della sentenza ma anche «perplessità irrisolte». Un dubbio, anche se velato, sul giudizio dei tribunali che hanno condannato a sei anni di carcere l’ex parroco di San Leonardo don Walter Mariani per violenza sessuale nei confronti di due ex prostitute alloggiate nella comunità di recupero da lui fondata, la Casa di Ruth. Le parole di Roberto Busti, capo della Chiesa mantovana, interpretano la pancia della comunità parrocchiale e diocesana. Ma per qualcuno il suo pronunciamento suona come uno schiaffo alle vittime del sacerdote e alla giustizia. Il primo a reagire all’esternazione del vescovo Busti è il procuratore Antonino Condorelli. Non lo fa con una dichiarazione ma con un messaggio consegnato alla stampa. Eccolo in versione integrale.

    «Le sentenze vanno rispettate e possono certamente essere criticate; quindi anche le perplessità sono legittime. Una sentenza di condanna per reati così soggettivamente e oggettivamente gravi non può che rattristare, sul piano umano e su quello civile, per i torti che sono stati fatti e accertati e per l’afflittività della pena. Come è stato autorevolmente osservato in questa vicenda hanno sofferto molte persone e tutte meritano rispetto e considerazione. Ma fra queste, credo, un’attenzione prioritaria deve essere riservata alle vittime. Nello stesso tempo il legittimo esercizio del diritto di critica non può far dimenticare lo sconcerto che certe disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose può causare nelle coscienze civili di laici e credenti».

    Parole come macigni. Un dito puntato, soprattutto quando Condorelli parla di «attenzione prioritaria da riservare alle vittime» e «disattenzioni e sottovalutazioni dello scadimento morale delle istituzioni religiose». Sulla stessa linea d’onda Laura Orlando, la psicologa testimone chiave del processo che per anni collaborò alla vita della Casa di Ruth e per prima raccolse le confidenze delle due ragazze violentate. «Giustizia è fatta – dice la psicologa – questa sentenza dice che le due ragazze sono state finalmente ascoltate ed è stato assegnato loro il valore di persone». E aggiunge: «Sono sconcertata dalle parole del vescovo: anziché essere solidali con le vittime, si esprimono con un dubbio a favore di una persona che per la giustizia è delinquente. Io avevo fiducia in don Walter, credo che abbia fatto cose buone, era un sacerdote carismatico, pieno di qualità. Anche per questo ho fatto fatica ad aprire gli occhi e a ricredermi su di lui. Faccio un appello a chi ancora lo difende: chiedete scusa alle ragazze».

    IL SINDACO.  «Solidarietà e vicinanza a don Walter!!!!» Sei parole postate nella notte a commento dell’articolo della Gazzetta sul sito web. La firma: Nicola Sodano. Il sindaco di Mantova è stato tra i primi a manifestare la propria opinione sulla sentenza della Cassazione che manderà dietro le sbarre l’ex parroco di San Leonardo. E la rete si è subito divisa tra innocentisti e colpevolisti, con sfumature intermedie. Contattato dalla Gazzetta, il sindaco ha spiegato il suo intervento: «Quando sono arrivato a Mantova dalla Calabria, studente di prima media, abitavo in via Fancelli e don Walter era in Ognissanti – racconta -. Gli scout non c’erano ancora, quindi mi iscrissi a Cerese, ma l’anno successivo don Walter mi venne a cercare. In quel momento è cominciata veramente la mia vita a Mantova». Sodano non entra nel merito dei fatti contestati, salvo sottolineare «una sproporzione di una sentenza che manda in carcere per più di 6 anni un religioso 73enne che ha fatto tanto per il prossimo».

    E conclude: «Mi sento di esprimere a don Walter una grande vicinanza: penso che gli faccia piacere sapere che la città gli è vicina».

  • Como, il vescovo si scusa per il prete pedofilo: “Perdono per il male che ha fatto alle vittime”

    Como, il vescovo si scusa per il prete pedofilo: “Perdono per il male che ha fatto alle vittime”

    Chiede perdono alle vittime, alle famiglie e alla parrocchia di San Giuliano. Il vescovo di Como, monsignor Diego Coletti, dopo un lungo periodo di silenzio, torna a parlare della vicenda di Marco Mangiacasale, l’ex sacerdote ed ex capo economo della Diocesi lariana condannato in primo e secondo grado a tre anni e mezzo per violenza sessuale su cinque ragazzine. Un caso che ha spaccato profondamente la comunità cattolica comasca. E’ stato papa Francesco a decidere direttamente del destino di Mangiacasale, scegliendo la “dimissione dallo stato clericale” per “il bene della Chiesa”.

    Una decisione quasi unica. Il caso poteva essere risolto con una decisione della Congregazione della dottrina della fede o con un decreto del presule comasco. Invece il Papa ha voluto di agire direttamente e, gesto ancor più clamoroso, lo ha fatto subito dopo la conclusione del secondo grado di giudizio. Mangiacasale, reo confesso, attende ancora che sia fissata la data dell’udienza in Cassazione. Le violenze sono avvenute ai danni di minorenni che frequentavano la parrocchia di San Giuliano a Como. La vicenda è esplosa con l’arresto il 7 marzo del 2012. Poco dopo monsignor Coletti aveva fatto sapere che il processo canonico era stato incardinato, quindi il silenzio assoluto. Fino a quando Repubblica ha dato notizia della decisione di Papa Francesco. Mangiacasale è stato spretato l’11 dicembre del 2013.

    In queste settimane la Diocesi lariana è finita sotto un diluvio di polemiche. Il vescovo è stato accusato di non aver reso pubblica la decisione del Pontefice nonostante l’espressa richiesta delle famiglie delle vittime. Va detto che Coletti aveva assolto ogni obbligo, meramente formale, comunicando al sacerdote la dimissione dallo stato clericale e allertando i genitori delle ragazze. Non sono mancati colpi durissimi all’interno della Chiesa comasca. In primis monsignor Angelo Riva, vicario episcopale e direttore del settimanale della Diocesi, lo stesso che aveva accusato di coprofagia i giornalisti che si erano occupati del caso. “Don Marco non è un pedofilo – ha scritto in un editoriale online – non è malato, non è socialmente pericoloso. È un peccatore che ha commesso crimini per i quali è stato giudicato”.

    Poi il successore di Mangiacasale a San Giuliano, don Roberto Pandolfi, che dopo due anni di silenzio ha criticato duramente i vertici della Diocesi. “Ho letto e riletto il commento di monsignor Angelo Riva – ha scritto sul sito della parrocchia – Ho letto la solenne affermazione che ‘la Chiesa di Como sa di volergli bene e di dovergli porgere il balsamo della misericordia’. Ma mi sarebbe piaciuto leggere anche che la Chiesa di Como sa di voler bene alle ragazze abusate da Mangiacasale”.

    In queste ore il messaggio quaresimale del vescovo Coletti. “Rinnoviamo alle giovani vittime e alle loro famiglie la domanda umile e accorata di perdono per tutto il male che hanno dovuto subire”, ha scritto. “Grava sul mio animo la tristezza di non essere riuscito a far pervenire con chiarezza a queste famiglie la mia sollecitudine: intenzione che pure era nel mio cuore e per la quale ho lungamente

    riflettuto e pregato”. “Il mio pensiero va anche a Marco Mangiacasale – conclude Coletti – Nulla può attutire la gravità delle sue azioni. Egli, però, rimane per tutti un fratello nella fede, da sostenere e accompagnare nel suo desiderio di redenzione”.

    http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/02/27/news/como_il_vescovo_si_scusa_per_il_prete_pedofilo_chiediamo_perdono_per_il_male_che_ha_fatto-79813119/

  • Violenza sessuale, condanna confermata per don Walter: domani il carcere

    Violenza sessuale, condanna confermata per don Walter: domani il carcere

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di don Walter Mariani confermando la condanna a 6 anni e due mesi. L’ex reggente della parrocchia San Leonardo di Mantova, 73 anni, è finito sotto processo per violenza sessuale nei confronti di due prostitute. Il sacerdote, che ha atteso la sentenza nella casa per anziani di Bergamo, domani mattina, giovedì, si presenterà spontaneamente in carcere per scontare la pena definitiva.

    MANTOVA. Per don Walter Mariani, 73 anni, ex reggente della parrocchia di San Leonardo, si aprono le porte del carcere. La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto, nella giornata di ieri, il ricorso presentato dall’avvocato Sandro Somenzi. L’accusa di violenza sessuale nei confronti di due prostitute è stata confermata e il sacerdote, dovrà scontare i prossimi sei anni e due mesi in prigione. Inevitabili, perché questi tipi di reato non consentono alcun beneficio di legge.

    Dalla sentenza d’appello il prete era stato trasferito in una casa per anziani nel Bergamasco. Questa mattina sarà lui a presentarsi spontaneamente davanti alle porte del carcere del capoluogo lombardo. Per il legale non rimane che una residua speranza, quella di appellarsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Quello di ieri è stato il secondo ricorso in Cassazione contro la severa condanna inflitta in appello.

    L’avvocato Sandro Somenzi, lo ricordiamo, era riuscito con il precedente ricorso alla suprema Corte a far annullare la sentenza della prima sezione della stessa Corte d’appello di Brescia a sette anni e mezzo. Le violenze per le quali don Walter è finito in carcere sono avvenute tra il 2004 e il 2006 su due giovani straniere (per una terza, di origine lituana, la Corte d’appello lo ha prosciolto): una russa e una romena ospiti della Casa di Ruth di Curtatone per un programma di recupero di cui era responsabile lo stesso sacerdote.

    Il processo di primo grado, celebratosi al tribunale di Mantova, si era concluso con la condanna a cinque anni di reclusione. In quell’occasione a confermare le pesanti accuse erano state anche una suora, direttrice della Casa di Ruth, e una psicologa. La Corte d’appello di Brescia aveva ulteriormente inasprito quella pena, portandola a sette anni e mezzo. Poi il ricorso in Cassazione che aveva annullato quella condanna, rinviando gli atti a un’altra sezione della Corte d’appello di Brescia perché dimostrasse, con altre prove, l’esistenza di quel clima di intimidazione alla base delle violenze. Invece c’è stata un’altra condanna. E ora di nuovo la Cassazione con la decisione definitiva.

    http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2014/02/26/news/violenza-sessuale-la-cassazione-conferma-la-condanna-a-sei-anni-e-due-mesi-per-don-walter-domani-in-carcere-1.8745269

  • Vaticano: 40000 abusi su cui l’Onu vuol veder chiaro

    Vaticano: 40000 abusi su cui l’Onu vuol veder chiaro

    Sedici pagine di accuse. La Commissione Onu per i diritti dei minori non ha usato mezze misure e ha attaccato le politiche del Vaticano, che hanno permesso a troppi religiosi di abusare sessualmente di migliaia di bimbi e ragazzi.  Lo ha fatto con un documento durissimo, con cui si invita il Vaticano all’ “immediata rimozione” dei responsabili, che dovrebbero essere “consegnati” alle autorità. “La Commissione – spiega infatti il documento presentato a Ginevra e diffuso dai quotidiani- è profondamente preoccupata che la Santa Sede non abbia riconosciuto l’estensione dei crimini commessi, che non abbia preso le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali sui bambini e per proteggerli e che abbia adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione degli abusi ed all’impunità dei responsabili”.

    Il rapporto, a proposito di diritti dei minori, fa riferimento anche allo scandalo irlandese delle “ Magdalene”, gli istituti gestiti da suore dove alcune ragazze lavoravano le lavandaie in sostanziali condizioni di schiavitù. E ancora, si fa presente come non sia accettabile che gli abusatori, anziché essere allontanati, siano stati spostati di parrocchia in parrocchia “in un tentativo di coprire questi crimini”. E poi: “A causa di un codice del silenzio imposto su tutti i membri del clero sotto la pena della scomunica i casi di abuso sono stati anche difficilmente riferiti alle autorità giudiziarie nei Paesi in cui sono stati commessi”.

    All’interno del documento, critiche anche verso le posizioni della Chiesa nei confronti di aborto, contraccezione e omosessualità. Ma se, probabilmente su questi ultimi temi, una nota della Santa Sede esprime qualche dubbio in merito al “tentativo di interferire nell’insegnamento della chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e nell’esercizio della libertà religiosa”; sul resto non può che prenderne “atto”. D’altra parte i casi sono davvero tantissimi ed è impossibile elencarli tutti. A volte raggiungono livelli da film horror. Come, in Italia, nel caso di Don Riccardo Seppia, il parroco di Sestri Ponente arrestato nel maggio 2011 con le accuse di violenza sessuale su minori, tentata induzione alla prostituzione minorile, offerte plurime di droga e cessione di cocaina. L’inchiesta, partita dalle testimonianze di un chierichetto che aveva parlato di “attenzioni particolari” del prelato (ma non sfociate in atti sessuali veri e propri) era stata poi allargata con intercettazioni e sms: così era venuta a galla la fantasia malata del prelato, che tuttavia, dopo aver chiesto perdono, ha sempre detto di non aver poi attuato quelle fantasie. In appello, marzo 2013, ha preso 9 anni e sei mesi e ha fatto ricorso in Cassazione. Talvolta gli scandali vanno più su nelle gerarchie. A maggio dello scorso anno lasciava la Scozia, “d’intesa con il Santo Padre”, il cardinale Keith Patrick O’Brien, arcivescovo emerito di St. Andrews ed Edinburgo, dopo aver ammesso le proprie responsabilità per molestie sessuali verso seminaristi nell’arco di trent’anni: destinato ad «alcuni mesi di rinnovamento spirituale, preghiera e penitenza». Per non parlare del clamoroso caso di Boston, scoppiato nel 2002, quando il The Boston Globe avviò un’inchiesta giornalistica che portò alla pesante condanna di un prete, John J.Geoghan, per aver violentato un bimbo di dieci anni.

    Solo a Boston finirono sotto accusa 89 sacerdoti e 55 vennero rimossi dall’incarico. Periodicamente i casi si sono ripetuti ovunque. «I casi registrati sono numerosi – spiega la psicologa Graziella Mercanti-,  una ricerca statunitense del 2009 ha rilevato che tra il 1950 il 2000, si sono verificati circa 40.000 casi di abuso di minori da parte di preti: si tratta dunque di una vera e propria epidemia. Una possible spiegazione risiede nella  mancanza di maturità sessuale che caratterizza i preti: i giovani seminaristi che iniziano la loro carriera religiosa, sono costretti a rinunciare alla propria identità sessuale, senza  che questo problema venga adeguatamente affrontato ed elaborato. L’esperienza del seminario non permette una crescita aromonica di tutti gli aspetti della personalità  e può quindi favorire una “fissazione” ad uno stadio evolutivo pre adolescenziale, che favorirebbe l’attrazione verso bambini. Il comportamento deviante può dunque dipendere dalla particolare storia personale e formativa del seminarista. Alcuni  ricercatori sostengono che i modelli proposti dalla Chiesa, che impongono il celibato e la rimozione della sessualità, condizionono profondamente il futuro comportamento dei preti.

    Le condotte devianti dei preti pedofili non dipendono meramente dalla semplice predisposizione del singolo, ma potrebbero scaturire dalle forzature imposte dalla formazione ecclesiastica. Questo fatto spiegherebbe anche la notevole resistenza della Chiesa ad affrontare un problema  che mette in discussione la natura stessa dell’organizzazione religiosa». In realtà qualcosa, negli ultimi anni, il Vaticano lo ha fatto. Papa Benedetto XVI ha ridotto allo stato laicale 400 religiosi non esattamente ligi ai propri doveri. E Papa Bergoglio ha definito gli abusi sui minori perpetrati dai sacerdoti “la vergona della Chiesa”. A dicembre ha costituito una commissione ad hoc, col compito di vigilare e arginare il fenomeno. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo di Boston, Patrick O’Malley, con tanto di esperti per la formazione spirituale e di assistenza per tutti coloro che lavorano con minori. Il durissimo documento dell’Onu ha chiesto che i risultati dell’indagine della commissione vaticana vengano resi pubblici.

    Manuel Montero 

    Vaticano: 40000 abusi su cui l’Onu vuol veder chiaro

  • Pedofilia. Causa civile contro diocesi di Como e don Mauro Stefanoni

    Pedofilia. Causa civile contro diocesi di Como e don Mauro Stefanoni

    La vicenda di don Mauro: causa civile contro la Diocesi

    La famiglia della vittima non conferma e rimane in silenzio. L’udienza sarebbe però già stata fissata in marzo. Citati anche il religioso e la parrocchia
    Nuova grana per la Chiesa lariana: chiesto il risarcimento del danno per quanto commesso dall’ex parroco di Laglio

    Non c’è pace per la Diocesi di Como. Dopo lo scontro interno alla Chiesa lariana successivo alla “dimissione dallo stato clericale” di Marco Mangiacasale voluto da Papa Francesco – vicenda che ha portato il parroco di San Giuliano, don Roberto Pandolfi, a chiedere le dimissioni di monsignor Angelo Riva, vicario episcopale che aveva nuovamente difeso l’ex don definendolo «buon prete» – dal palazzo di giustizia emerge a sorpresa una nuova questione. Nuova in quanto dovrà essere affrontata per la prima volta nell’ormai prossimo marzo, meno nuova per il tema del contendere che riporterà tutti alla storia di don Mauro Stefanoni, ex parroco di Laglio condannato in via definitiva dalla Cassazione a 8 anni di pena per abusi su un minore dell’oratorio. Mesi fa – anche se si è saputo solo in queste ore – la famiglia della vittima, dopo aver atteso inutilmente il pagamento del risarcimento del danno patito ad opera del prete (che il Tribunale aveva riconosciuto complessivamente in 180mila euro), avrebbe chiesto che a corrispondere la stessa cifra sia la Diocesi di Como. E per farlo avrebbe intentato una causa civile allargata pure allo stesso don Mauro e alla parrocchia di Laglio, anche se i motivi e le cifre esatte su questi ultimi due fronti non sono noti. I familiari del ragazzo e l’avvocato Nuccia Quattrone che ne cura gli interessi, contattati telefonicamente, rimangono in silenzio e non confermano le indiscrezioni, che tuttavia sarebbero più che semplici voci.

    Tanto che appunto, come detto, ci sarebbe già una udienza civile fissata in Tribunale per marzo.
    Non si conoscono nemmeno le motivazioni precise della chiamata in causa della Diocesi di Como, in un atto che comunque non ha precedenti sul Lario e ne ha pochissimi in Italia. Uno di questi è fresco di qualche mese, quando sul finire del 2013 fece scalpore una vicenda simile a Bolzano in cui la Diocesi fu chiamata dal Tribunale civile della città altoatesina a risarcire una vittima di abusi da parte di un prete. Una sentenza storica, che aveva stabilito il principio secondo cui un vescovo è equiparabile a un qualsiasi datore di lavoro e dunque responsabile indirettamente per i danni provocati da un religioso della sua Diocesi.
    Decisione contro la quale la Curia di Bolzano si è appellata e che, dunque, non è ancora definitiva. Ora un caso simile sbarca in riva al Lario. La cifra chiesta sarebbe la stessa che i giudici dei tre gradi di giudizio del processo penale avevano riconosciuto come congrua per risarcire i danni provocati da don Mauro Stefanoni alla giovane vittima e ai suoi familiari, ovvero 180mila euro. Nella causa, come detto, sarebbero stati citati anche lo stesso don Mauro e la parrocchia di Laglio.

    Mauro Peverelli

  • Quel segreto sul prete cacciato: “Il vescovo di Como si deve dimettere”

    Quel segreto sul prete cacciato: “Il vescovo di Como si deve dimettere”

    Con un comunicato stampa la Diocesi ha confermato la notizia della riduzione a stato laicale di don Marco Mangiacasale giustificando il silenzio sulla vicenda come una richiesta di Papa Francesco. Ma le famiglie delle vittime smentiscono: “Era facoltà di Monsignor Coletti decidere se rendere pubblica la sentenza”. E aggiungono: “L’impressione è che abbia confuso il carnefice con le vittime. Alle nostre figlie nemmeno una telefonata”

    COMO – Il vescovo di Como Diego Coletti ha confermato con un comunicato la notizia della riduzione allo stato laicale di Marco Mangiacasale, giustificando il vincolo di segretezza sulla sentenza come un “ossequio alla volontà del Sommo Pontefice”. La dimissione del sacerdote condannato dalla giustizia italiana in primo e secondo grado per abusi su minori è scattata in  Vaticano prima del verdetto finale delle Cassazione ed è stata  accolta da molti come un importante segnale di cambiamento della Chiesa. Ma ha rischiato di passare sotto silenzio.

    Oggi i familiari delle vittime replicano duramente alle parole di Coletti, chiedendone le dimissioni: “La parola ‘segreto’ non è scritta nella sentenza che abbiamo controfirmato, anzi, in conclusione si legge che il Papa dà proprio al vescovo la facoltà di decidere se renderla pubblica per il bene delle famiglie. È stato Coletti a imporre l’obbligo di riservatezza ai presenti e adesso cerca scuse tirando in ballo Papa Francesco”. In effetti in altre sentenze simili di laicizzazione ex officio emesse negli ultimi anni dal Vaticano emerge che la decisione sulla divulgazione spetta sempre ai vescovi. Il Vaticano suggerisce loro di evitare lo scandalo ai fedeli ma gli impone anche di rendere pubblica la sentenza quando possano ancora sussistere pericoli per i minori. In questi documenti non si parla mai di segretezza ma piuttosto di cautela e prudenza.

    La sera del 30 gennaio 2014, dopo la lettura della sentenza su don Marco, i genitori delle vittime hanno chiesto al vescovo di riferire ai fedeli la decisione del Vaticano ritenendo Mangiacasale, oggi agli arresti domiciliari presso la sorella, ancora pericoloso. Ma Coletti si è rifiutato giudicando di dover proteggere dallo scandalo tutte le persone coinvolte pur comprendendo i familiari. “Come può capire il vescovo quello che abbiamo passato?”, lo attacca la madre di una delle vittime. “Come può dire oggi di essere vicino alle famiglie se non si è mai preoccupato di cosa stavamo passando? L’unico di cui si è veramente interessato è stato sempre e solo Mangiacasale. Mentre a noi o alle nostre figlie non ha neppure fatto una telefonata”.

    Le famiglie delle vittime si sentono tradite dall’atteggiamento del loro vescovo che, accusano, ha taciuto le prime segnalazioni su don Marco. “La Chiesa di Como non ha bisogno di un vescovo come Coletti”, spiega con amarezza il familiare di una ragazza, “ma di un uomo che sappia portare avanti la verità”.

    Per due anni questi genitori hanno atteso una sentenza come quella firmata da Bergoglio, che punisse anche il prete, non soltanto l’uomo e che dimostrasse persino ai fedeli più scettici le gravi colpe dell’ex parroco. “Abbiamo avuto l’impressione che il nostro vescovo avesse confuso il carnefice con le vittime. Abbiamo addirittura temuto che si cercasse di dare la responsabilità alle nostre figlie delle colpe di don Marco”. Lo strappo tra Coletti e parte della sua comunità religiosa è profondo. Queste famiglie credono ancora nella Chiesa e hanno rispettato fino all’ultimo il ruolo del loro vescovo. Per lo meno si aspettavano che Coletti, di fronte a una decisione tanto netta da parte del Vaticano su don Marco, cambiasse atteggiamento e capisse la necessità di informare tutti i fedeli della conclusione di questa amara vicenda. “Il vescovo anziché ammettere il proprio errore nella gestione di questa storia, ci ha ordinato il silenzio, ma non possiamo più obbedirgli perché quest’uomo continua a voler imporre solo la sua verità. Ora faccia un passo indietro. Non saremo certo noi”, concludono, “a lasciare la nostra parrocchia, dovrà farlo lui”.

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/02/14/news/famiglie_vittime_vescovo_dimissioni-78551550/

  • DIO PERDONA, BERGOGLIO NO

    DIO PERDONA, BERGOGLIO NO

    DIO PERDONA, BERGOGLIO NO – IL PAPA CASTIGA I PEDOFILI SENZA ASPETTARE I TEMPI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA: RIDOTTO ALLO STATO LAICALE DON MARCO MANGIACASALE ANCORA IN ATTESA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE

    Il sacerdote della diocesi di Como è già stato in appello a 3 anni, 5 mesi e 20 giorni di carcere per abusi sessuali su 4 ragazze minorenni – E nonostante manchi il sigillo della Cassazione, Bergoglio l’ha buttato fuori dalla Chiesa facendo scazzare il vescovo di Como, Coletti, che s’è sentito “scavalcato” dopo aver difeso a lungo Mangiacasale…

    Marco Ansaldo e Elena Affinito per ‘La Repubblica‘

    Può la giustizia vaticana, su un caso di pedofilia nella Chiesa, arrivare prima di quella italiana con una sentenza definitiva? E apparire così ancora più ferma e inflessibile? Può, nell’era di Papa Francesco.

    Lo dimostra un caso risolto di recente dal Sant’Uffizio: quello di don Marco Mangiacasale, il sacerdote della diocesi di Como già condannato nei primi due gradi del processo penale a 3 anni, 5 mesi e 20 giorni di carcere per abusi sessuali su 4 ragazze minorenni.

    L’ex parroco e poi economo della parrocchia di San Giuliano, con una sentenza firmata dal Papa argentino e dal Prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede, monsignor Gerhard Ludwig Mueller, lo scorso 13 dicembre è stato infatti «ridotto allo stato laicale».

    Il provvedimento, giunto dopo l’indagine (Investigatio praevia) del delegato all’inchiesta, il reverendo Andrea Stabellini come vicario giudiziale, equivale per un sacerdote al massimo della pena applicabile secondo il diritto canonico. «È come una condanna a morte o un ergastolo», dice a Repubblica un attento osservatore di cose vaticane. Ed è una misura che in questo caso la Santa Sede ha preso non attraverso un processo tradizionale, con i testimoni e la difesa. Ma, addirittura, scegliendo la via amministrativa, quella più rapida, visto il grado di certezza del Vaticano.

    La riduzione di don Mangiacasale allo stato laicale è la prima di cui si ha notizia per un sacerdote italiano sotto Francesco. Un altro caso, affrontato lo scorso anno dal Sant’Uffizio, è quello del prete australiano Greg Reynolds. La Congregazione della Dottrina delle Fede lavora intensamente: nel biennio 2011-2012 i preti spogliati da Benedetto XVI del loro ministero sacerdotale sono stati circa 400.

    Commenta la fonte, senza stupirsi: «Questa è la politica, che in un linguaggio laico potrebbe definirsi giustizialista, introdotta da Ratzinger quando da cardinale guidava il Sant’Uffizio. Prima da prefetto, e poi da pontefice, pur di reprimere il triste fenomeno ha introdotto una legislazione inflessibile, e in alcuni casi non garantista».

    Nel documento Papa Francesco e il Prefetto Mueller hanno dato facoltà al vescovo della diocesi di Como, monsignor Diego Coletti, di divulgare la notizia. Il 30 gennaio,
    un giovedì sera, Coletti ha convocato nel suo ufficio dalle 21 alle 22,30 le famiglie coinvolte. Tutti in piedi, è stata data lettura delle disposizioni della Gerarchia
    ecclesiastica.

    «Don Marco Mangiacasale è stato ridotto allo stato laicale, non potrà fare l’educatore nelle scuole cattoliche né partecipare in ogni modo a gruppi o organizzazioni dove siano presenti dei giovani». Il documento vaticano era già stato sottoscritto da Marco Mangiacasale. I convenuti hanno apposto la loro controfirma. Sedutisi, hanno pregato il vescovo di rendere nota la decisione.

    «Secondo noi, è bene divulgare la notizia. Ci sembra giusto che i fedeli di San Giuliano sappiano come si è concluso il procedimento canonico e che esiste una Chiesa pulita, in cui noi crediamo, capace di rendere giustizia. Ci faccia il regalo, monsignore: sabato 15 febbraio, quando lei verrà in visita in parrocchia, lo dica alla comunità». La discussione è stata lunga. E piuttosto animata. Ma niente da fare.

    Coletti ha deciso di mantenere il riserbo sulla vicenda. Persino in un momento in cui, dopo la polemica Onu-Vaticano sulla pedofilia, lo stesso portavoce papale, padre Federico Lombardi, ha ricordato che la Chiesa affronta la questione «con un’esigenza di trasparenza». Il colpo di scena finale, alla vigilia della visita pastorale del vescovo di Como a San Giuliano, è l’improvvisa comunicazione del monsignore di non poter andare adducendo motivi di salute.

    C’è chi dice che Coletti (il quale contattato da Repubblica attraverso la sua addetta stampa ha preferito non parlare) si sia sentito superato dalla sentenza della Santa Sede. E si possono ricordare le sue parole al momento della condanna di don Marco, quando disse che il sacerdote «ha ammesso i suoi errori e sta seguendo un percorso di riparazione del male commesso».

    Forse, dicono in Vaticano, monsignor Coletti «come fa un padre, puntava ancora a recuperare la propria pecorella». C’è invece chi dice che il vescovo di Como abbia forse agito a oltranza nella difesa di don Marco, contribuendo per anni a insabbiare il caso prima che venisse scoperto grazie a una dichiarazione di una delle ragazze al nuovo parroco di San Giuliano, don Roberto Pandolfi.

    Marco Mangiacasale, che in attesa della sentenza definitiva della Cassazione ha già scontato dall’8 marzo al 26 maggio 2012 due mesi di isolamento nel carcere del Bassone, a Como, e ora si trova protetto nella casa della sorella, ha risarcito le famiglie, come ha disposto la giustizia civile. Ora, anche quella vaticana è intervenuta. Non ci sono sconti nell’era della trasparenza di Papa Francesco.
    (ha collaborato Giorgio Ragnoli)

    http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dio-perdona-bergoglio-no-il-papa-castiga-i-pedofili-senza-aspettare-i-tempi-della-71785.htm

  • Spretato don Marco Mangiacasale, prete pedofilo, condannato in appello a 3 anni e mezzo, Arrestato nel 2012 su denuncia di 5 minori. Filmati pedoporno con lui protagonista

    Spretato don Marco Mangiacasale, prete pedofilo, condannato in appello a 3 anni e mezzo, Arrestato nel 2012 su denuncia di 5 minori. Filmati pedoporno con lui protagonista

    Vaticano, sentenza lampo per il prete pedofilo Marco Mangiacasale

    Procedura rapida e con esito definitivo: l’ex parroco di Como, don Marco Mangiacasale, ridotto allo stato laicale. E’ il primo caso sotto il pontificato di Francesco

    di MARCO ANSALDO
    CITTA’ DEL VATICANO – Può la giustizia vaticana, su un caso di pedofilia nella Chiesa, arrivare prima di quella italiana con una sentenza definitiva? E apparire così ancora più ferma e inflessibile? Può, nell’èra di Papa Francesco. Lo dimostra un caso risolto di recente dal Sant’Uffizio: quello di don Marco Mangiacasale, il sacerdote della diocesi di Como già condannato nei primi due gradi del processo penale a 3 anni, 5 mesi e 20 giorni di carcere per abusi sessuali su 4 ragazze minorenni. L’ex parroco e poi economo della parrocchia di San Giuliano, con una sentenza firmata dal Papa argentino e dal Prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede, monsignor Gerhard Ludwig Mueller, lo scorso 13 dicembre è stato infatti “ridotto allo stato laicale”.

    Il provvedimento, giunto dopo l’indagine (Investigatio praevia) del delegato all’inchiesta, il reverendo Andrea Stabellini come vicario giudiziale, equivale per un sacerdote al massimo della pena applicabile secondo il diritto canonico. “E’ come una condanna a morte o un ergastolo”, dice a Repubblica un attento osservatore di cose vaticane. Ed è una misura che in questo caso la Santa Sede ha preso non attraverso un processo tradizionale, con i testimoni e la difesa. Ma, addirittura, scegliendo la via amministrativa, quella più rapida, visto il grado di certezza del Vaticano.

    La riduzione di don Mangiacasale allo stato laicale è la prima di cui si ha notizia per un sacerdote italiano sotto Francesco. Un altro caso, affrontato lo scorso anno dal Sant’Uffizio, è quello del prete australiano Greg Reynolds. La Congregazione della Dottrina della Fede lavora intensamente: nel biennio 2011-2012 i preti spogliati da Benedetto XVI del loro ministero sacerdotale sono stati circa 400. Commenta la fonte, senza stupirsi: “Questa è la politica, che in un linguaggio laico potrebbe definirsi giustizialista, introdotta da Ratzinger quando da cardinale guidava il Sant’Uffizio. Prima da Prefetto, e poi da Pontefice, pur di reprimere il triste fenomeno ha introdotto una legislazione inflessibile, e in alcuni casi non garantista”.

    Nel documento Papa Francesco e il Prefetto Mueller hanno dato facoltà al vescovo della diocesi di Como, monsignor Diego Coletti, di divulgare la notizia. Il 30 gennaio, un giovedì sera, Coletti ha convocato nel suo ufficio dalle 21 alle 22,30 le famiglie coinvolte. Tutti in piedi, è stata data lettura delle disposizioni della Gerarchia ecclesiastica. “Don Marco Mangiacasale è stato ridotto allo stato laicale, non potrà fare l’educatore nelle scuole cattoliche né partecipare in ogni modo a gruppi o organizzazioni dove siano presenti dei giovani”. Il documento vaticano era già stato sottoscritto da Marco Mangiacasale. I convenuti hanno apposto la loro controfirma. Sedutisi, hanno pregato il vescovo di rendere nota la decisione.

    “Secondo noi, è bene divulgare la notizia. Ci sembra giusto che i fedeli di San Giuliano sappiano come si è concluso il procedimento canonico e che esiste una Chiesa pulita, in cui noi crediamo, capace di rendere giustizia. Ci faccia il regalo, monsignore: sabato 15 febbraio, quando lei verrà in visita in parrocchia, lo dica alla comunità”. La discussione è stata lunga. E piuttosto animata. Ma niente da fare. Coletti ha deciso di mantenere il riserbo sulla vicenda. Persino in un momento in cui, dopo la polemica Onu-Vaticano sulla pedofilia, lo stesso portavoce papale, padre Federico Lombardi, ha ricordato che la Chiesa affronta la questione “con un’esigenza di trasparenza”. Il colpo di scena finale, alla vigilia della visita pastorale del vescovo di Como a San Giuliano, è l’improvvisa comunicazione del monsignore di non poter andare adducendo motivi di salute.

    C’è chi dice che Coletti (il quale contattato da Repubblica attraverso la sua addetta stampa ha preferito non parlare) si sia sentito superato dalla sentenza della Santa Sede. E si possono ricordare le sue parole al momento della condanna di don Marco, quando disse che il sacerdote “ha ammesso i suoi errori e sta seguendo un percorso di riparazione del male commesso”. Forse, dicono in Vaticano, monsignor Coletti, “come fa un padre, puntava ancora a recuperare la propria pecorella”. C’è invece chi dice che il vescovo di Como abbia forse agito a oltranza nella difesa di don Marco, contribuendo per anni a insabbiare il caso prima che venisse scoperto grazie a una dichiarazione di una delle ragazze al nuovo parroco di San Giuliano, don Roberto Pandolfi.

    Marco Mangiacasale, che in attesa della sentenza definitiva della Cassazione ha già scontato dall’8 marzo al 26 maggio 2012 due mesi di isolamento nel carcere del Bassone, a Como, e ora si trova protetto nella casa della sorella, ha risarcito le famiglie, come ha disposto la giustizia civile. Ora, anche quella vaticana è intervenuta. Non ci sono sconti nell’èra della trasparenza di Papa Francesco.
    11 febbraio 2014© Riproduzione riservata

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubbli…icano-78336602/