Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Corte di cassazione

  • “Abusò di tre bambini della parrocchia”. Definitiva la condanna per don Elice

    “Abusò di tre bambini della parrocchia”. Definitiva la condanna per don Elice

    Per quattro anni ha abusato di tre bambini della sua parrocchia. Tutto cominciò al pellegrinaggio a Medjugorje. I piccoli avevano 9,11 e 13 anni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per don Roberto Elice, a sei anni e quattro mesi. Fino al novembre 2014, il sacerdote era il parroco della Chiesa Maria Santissima Assunta di via Perpignano. Pesante la contestazione che gli è stata mossa, ribadita dall’avvocato Antonella Arcoleo, che si è costituita parte civile in rappresentanza di uno dei minori.

    Già nell’ottobre 2014, don Roberto aveva informato dei suoi problemi la Curia, il cardinale Paolo Romeo lo aveva subito sostituito, evidentemente cogliendo la gravità della situazione. Ma nessuna segnalazione, nessuna denuncia, è mai partita dal Palazzo Arcivescovile in direzione della procura, che già indagava sul sacerdote dal mese di aprile del 2014, da quando una donna, la mamma dei fratellini di 9 e 11 anni, aveva raccolto il drammatico racconto di uno di loro. Mesi difficili per i poliziotti della sezione minori della squadra mobile, che cercavano riscontri al racconto dei fratellini. Scavando nelle

    ferite di quella parrocchia, i poliziotti, dopo i due fratellini, hanno scoperto che pure un altro ragazzino aveva subito. Oggi è maggiorenne. La sua deposizione ha aperto un altro scenario drammatico. Don Roberto gli aveva regalato un telefonino per comprare il suo silenzio.

    “Una scelta coraggiosa – dice l’avvocato Arcoleo – è stata quella dei genitori che si sono costituiti parte civile. Una scelta di grande forza, per arrivare alla verità”.

    http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/11/15/news/_abuso_tre_bambini_della_parrocchia_definitiva_la_condanna_per_don_elice-181209486/?refresh_ce

  • Emanuela Orlandi, nuovo dossier ma il Vaticano nega

    Emanuela Orlandi, nuovo dossier ma il Vaticano nega

    ‘Falso e ridicolo’. La famiglia vuole incontrare Parolin

    Il portavoce vaticano Greg Burke ha definito la documentazione “falsa e ridicola”. “Non ho mai visto quel documento pubblicato da Fittipaldi – ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, che risulta tra i destinatari di un documento pubblicato dal giornalista – e non ho mai ricevuto alcuna rendicontazione su eventuali spese effettuate per il caso di Emanuela Orlandi”. Il cardinale, Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi, all’epoca era Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Verifiche sono in corso sull’autenticità del carteggio.

     “Ho grande stima per Fittipaldi e le sue inchieste, ma su questa vicenda delle note spese ho dei dubbi”, commenta Ferdinando Imposimato, presidente emerito della Corte di Cassazione. “Su questo documento io mi permetto di avere qualche dubbio. Sicuramente stava nell’archivio di Monsignor Balda, ma non è che tutto quello che sta là dentro è vangelo”, anche se, ha aggiunto,  “i collegamenti del Vaticano con il sequestro Orlandi sono numerosi. I punti fermi in questa storia ci sono senz’altro e tutti portano al coinvolgimento di elementi interni al Vaticano”, ha concluso

    E, alla luce del documento emerso in queste ore, la famiglia di Emanuela Orlandi ha espresso la volontà di incontrare “il Segretario di Stato Vaticano, con serenità, non contro ma per cercare insieme la verità”. “Papa Francesco dice sempre che la verità non è negoziabile, vorremmo cercarla insieme”, dice all’ANSA l’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia. “Non sappiamo se sia vero o falso. In entrambi i casi riteniamo sia una cosa grave. Per questo rinnoviamo la nostra richiesta di confronto” con la Santa Sede, dice Sgrò.

    http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/18/emanuela-orlandi-un-documento-di-fittipaldi-riapre-il-caso_5a0dfab3-a77d-421f-8f62-6a76d25d2883.html

  • Abusi sessuali, la Cassazione: il parroco non può evitare il processo

    Abusi sessuali, la Cassazione: il parroco non può evitare il processo

    PESCARA. «Inammissibile». Un parroco, accusato di presunti abusi sessuali, non può sottrarsi al giudizio di un tribunale dello Stato. Anche se, per lo stesso reato, è stato condannato già dalla Chiesa. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha bocciato il ricorso presentato da don Vito Cantò, l’ex parroco della chiesa di San Camillo de Lellis a Villa Raspa di Spoltore accusato di presunti abusi sessuali commessi su un minorenne tra il 2011 e il 2012 e per questo finito sotto processo. E, nell’udienza di ieri, si è parlato proprio di quel ricorso che avrebbe potuto cambiare i rapporti tra Stato e Chiesa.

    Il caso di don Vito, 44 anni e originario di Cepagatti, riporta al 2013 quando alla curia di Pescara arrivarono voci di presunti abusi sessuali su un ragazzino. Sospeso dalla curia, il parroco lasciò misteriosamente la chiesa da un giorno all’altro. Dopo l’avvio del processo canonico, nel 2014, la famiglia del ragazzino si rivolse alla polizia e denunciò gli incontri sessuali tra il prete e il minorenne: incontri senza costrizione fisica nell’alloggio canonico, ma che a distanza di anni avrebbero turbato il giovane.

    Poi, sempre nel 2014, il tribunale ecclesiastico ha condannato don Vito a una pena perpetua, il divieto di svolgere attività parrocchiali con minorenni, e a pene temporanee: il prete è stato sospeso per tre anni dal ministero sacerdotale e in questo periodo non può celebrare messa se non con un altro parroco accanto o senza fedeli davanti a sé; per 5 anni è consegnato all’obbligo di dimora per una «vita di preghiera e di penitenza» all’interno di un monastero di Roma destinato ai «sacerdoti che si trovano in particolari difficoltà» e deve seguire «un percorso psicoterapeutico». Don Vito ha evitato la pena ecclesiastica più alta, quella della dimissione, cioè la perdita dello stato clericale: la Chiesa gli ha dato un’altra possibilità. E solo alla Chiesa don Vito avrebbe voluto rendere conto. Con il ricorso, il prete, difeso dall’avvocato Giuliano Milia, aveva invocato il principio del «ne bis in idem» e cioè non si può essere condannati due volte per lo stesso reato: il parroco aveva sostenuto che lo Stato non può giudicare, per uno stesso reato, un prete già dichiarato colpevole da un tribunale ecclesiastico: secondo la tesi di don Vito, un curato dovrebbe rispondere solo a Dio dei suoi reati, dei suoi peccati e delle sue debolezze. Una tesi, che se fosse stata accolta, avrebbe creato un precedente pericoloso: se i giudici della Suprema corte si fossero schierati dalla parte di don Vito, ogni chiesa sarebbe potuta diventare una zona franca al riparo della giustizia penale. Paradossalmente, una condanna canonica, come l’obbligo a una vita monacale per un dato periodo, sarebbe bastata a bloccare un processo penale per reati gravi con pene fino a 10 anni di reclusione.

    Per ora, si sa solo che la Cassazione ha definito «inammissibile» il ricorso del parroco: le motivazioni non sono state rese ancora note. E proprio in attesa delle motivazioni, la difesa del parroco ha ripresentato lo stesso ricorso al tribunale: il pm Salvatore Campochiaro e l’avvocato di parte civile, Vincenzo Di Girolamo, si sono opposti. Il tribunale ha scelto di posticipare la decisione sull’eccezione alle fasi successive del giudizio quando saranno disponibili le motivazioni. La difesa del prete, a quel punto, ha avanzato una richiesta di rito abbreviato condizionata all’acquisizione di una chat tra il ragazzino ed altre persone, avvenuta tre anni dopo i fatti contestati. Una chat che, per la difesa, dovrebbe dimostrare l’estraneità del parroco ai reati contestati. Si tornerà in aula il 23 novembre prossimo, quando saranno ascoltate due delle persone che hanno partecipato alla chat e un consulente di parte del prete, la psicologa Marilisa Amorosi.

    http://www.ilcentro.it/pescara/abusi-sessuali-la-cassazione-il-parroco-non-pu%C3%B2-evitare-il-processo-1.1631017

  • Asisium, la scuola dove “insegnava” il prete pedofilo Ruggero Conti condannato a 11 anni di reclusione con sentenza definitiva

    Asisium, la scuola dove “insegnava” il prete pedofilo Ruggero Conti condannato a 11 anni di reclusione con sentenza definitiva

    Sono sette gli episodi di pedofilia accertati dalla Corte di Cassazione, mentre per gli altri è scattata la prescrizione. Ma perché nessuno si è mai preso la briga di indagare all’interno dell’Asisium? All’epoca, il prete frequentava circa seicento alunni, tuttora ignorati.

    Si sono finalmente aperte le porte del carcere per don Ruggero Conti — “don” in senso mafioso, dato che ormai è stato sospeso a divinis — dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 11 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di pedofilia. Conti, che per lo stato italiano è ormai ufficialmente un pedofilo, ha pure beneficiato di notevoli sconti di pena, sfruttando lo sciagurato meccanismo della prescrizione. Alcuni dei reati contestati, infatti, risalivano addirittura agli anni ’80, quando l’ex sacerdote — originario di Legnano — insegnava educazione sessuale in una scuola media della provincia di Milano. Tuttavia, come se non bastasse, ulteriori prescrizioni sono scattate per altri reati di pedofilia contestati nell’area nord di Roma, la zona dove Ruggero Conti si era, purtroppo, successivamente trasferito per fare il parroco a Selva Candida. In sostanza, Conti è riuscito a trasformare più di 30 anni di reclusione in una pena a 11 anni: un vero affare, sicuramente migliore della trasformazione dell’acqua in vino.

    Dal canto suo, don Ruggero Conti continua a proclamarsi innocente e dice di essere come Gesù Cristo, che fu crocifisso ingiustamente. Peccato però che Conti dimentichi due particolari:

    • Gesù Cristo non è stato condannato dopo tre regolari gradi di giudizio caratterizzati da lunghi iter processuali in cui si sono svolte indagini complesse e approfondite, per lo meno sui casi trattati in giudizio (e, come vedremo a breve, non è neppure detto che siano tutti);
    • né Cristo è stato mai sospettato di pedofilia — anzi…

    Ruggero Conti: le opinioni sui suoi rapporti con l’Istituto Asisium

    In questa sezione vogliamo occuparci di un aspetto che è stato ignorato dalle cronache giudiziarie, ovvero il rapporto tra Conti — negli anni in cui esercitava le attività di pedofilo per cui è stato condannato dalla Suprema Corte — e l’Istituto Asisium, scuola romana situata nella stessa zona dell’ex parrocchia di Conti, ben nota ai residenti dell’area Cassia-Tomba di Nerone per i costi non proprio popolari della retta di frequenza.

    Dobbiamo subito specificare che l’Istituto Asisium delle Suore francescane missionarie, costituito da asilo, scuola primaria (elementare) paritaria, scuola secondaria di primo grado (media) e secondo grado (liceo scientifico), non è mai entrato all’interno del procedimento penale che ha coinvolto Ruggero Conti. Tuttavia, ci poniamo la seguente domanda: come mai nessuno si è preso la briga di indagare nell’Asisium dell’epoca?

    Non si può ignorare il fatto che Conti sia stato ospite fisso, per circa quindici anni — esattamente nel periodo in cui si sono verificati gli episodi di pedofilia per i quali è attualmente detenuto — all’interno dell’istituto Asisium, in qualità di consigliere e assistente spirituale unico degli studenti. In altre parole, c’erano ben seicento alunni, tutti nelle divise “a disposizione” di Conti sia in teatro che in chiesa.

    Considerando che gli episodi su cui non si è indagato risalgono a quasi trent’anni fa, anche in questo caso è da tempo sopravvenuta la prescrizione.

    D’altra parte, tanta omertà non ci sorprende. L’Asisium era una sorta di setta — che di “cristiano” aveva ben poco, considerano l’enorme giro di denaro non certo alla portata di un povero Gesù di Nazareth qualunque — dove alcuni personaggi di scarso valore venivano letteralmente venerati come ras di quartiere. Tra questi, oltre al già citato pedofilo Ruggero Conti, non possiamo non ricordare Pino, un neolaureato che nel ’91 fu catapultato, su segnalazione di suor Luciana, nel ruolo di professore di storia, geografia e filosofia, senza avere alcuna preparazione di tipo pedagogico. In sostanza, bisognava imparare a memoria alcune pagine del libro e ripeterle a macchinetta. Le attività sportive erano ridicole — nonostante la presenza di vari campi da gioco in ottime condizioni, siti in un parco simile a Villa Borghese — e nessuno capiva nulla di informatica, al punto da vietare l’uso di un’aula d’informatica del valore di almeno 100 milioni di lire dell’epoca — pagati ovviamente con le rette degli studenti — costituita da trenta computer Apple nuovi di zecca. È vero che a quei tempi non esisteva il registro elettronico online, ma l’ignoranza dei sedicenti docenti era tale da non sapere neppure cosa fosse un sito internet — di cui l’istituto Asisium si sarebbe ufficialmente dotato solo molti anni dopo, per obbligo di legge. In particolare, il cosiddetto prof. Pino sentenziò: «Questa Internet mi pare una cavolata che nessuno userà mai». Allo stesso tempo, quei pochissimi studenti intelligenti che utilizzavano un computer — rigorosamente a casa propria, perché abbiamo già chiarito che gli Apple della scuola erano conservati in una stanza chiusa — venivano trattati da malati mentali da inviare in centri di cura. Vent’anni dopo, possiamo affermare con certezza che la profezia di Pino non fu particolarmente azzeccata, ma, per premiare cotanta perspicacia, Pino avrebbe iniziato a fare carriera all’interno della scuola stessa, fino ad arrivare al massimo livello. Fin qui, però, non siamo sorpresi più di tanto. Ciò che invece diede molto fastidio ai malcapitati studenti dell’epoca fu la richiesta di denaro per pagare il regalo di matrimonio a tale personaggio. Venne perfino distribuita la lista nozze agli alunni, indicando la quota da versare. Nessuno riuscì a sottrarsi al pizzo di questa estorsione mafiosa, e di conseguenza lo scroccone Pino raccattò un bel po’ di regali per sé e per la moglie Claudia — con la benedizione di suor Luciana e del venerabile assistente spirituale “don” Ruggero Conti, oggi rinchiuso per pedofilia nella cella di un carcere. Complimenti.

  • La Cassazione ha annullato l’assoluzione di don Temporin

    La Cassazione ha annullato l’assoluzione di don Temporin

    di Carlo Bellotto

    PADOVA. Doveva essere l’ultimo atto che metteva la parola fine ad anni di accuse infamanti per l’allora rettore del Seminario di Rubano: violenza sessuale verso un suo allievo. Non è stato così.

    La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello che assolveva don Gino Temporin, rinviandola ad una nuova sezione della Corte d’Appello. Sia la procura generale che l’avvocato Emanuele Fragasso Jr (che tutela la parte offesa, un ragazzo veneziano ora maggiorenne) avevano sostenuto c’era stata una mancanza di motivazioni nella sentenza della Corte d’Appello e che c’era una motivazione manifestamente illogica: ossia veniva riportato che c’erano dubbi sulle accuse mosse dal ragazzo all’epoca tredicenne perchè raccolte quando lo stesso era ricoverato in ospedale e quindi in condizioni psocofisiche provate. Pare non essere vero, le aveva rese due anni prima. Il procuratore generale della Cassazione scrive «di una sentenza di Appello sviluppata lungo una linea di ipocrisia».

    Parole pesanti che potrebbero riaprire scenari che sembravano ormai chiusi. Le accuse che gli venivano rivolte, pesantissime, sono state ritenute false, formulate solo per screditare il sacerdote. Non la pensava così la pubblica accusa nei due diversi gradi di giudizio, visto che il pubblico ministero Maria D’Arpa aveva chiesto la condanna a 7 anni di reclusione. Per il magistrato la vittima era credibile: un mese di collegio gli era costato un trauma che il ragazzo, da tempo in terapia, stava scontando con seri problemi di salute di tipo psichiatrico, dopo aver tentato in più occasioni il suicidio.

    L’indagine era stata avviata in seguito alla denuncia del ragazzo presentata dopo essersi confidato, nel 2009, con una psicologa della clinica “Le betulle” di Como dov’era ricoverato. Nessun testimone di quella (presunta per ora) violenza: in aula un paio di ex compagni hanno raccontato che lo studente era stato coinvolto da altri seminaristi in pratiche sessuali.

    I periti nominati dal tribunale (il medico legale Claudio Rago, la psicologa Magda Tura e il neuropsichiatra Marziano Cerisoli) avevano concluso per un’alta improbabilità circa la certezza storica dell’accaduto, pur riconoscendo capacità di testimoniare nel giovane, affetto da un disturbo psicotico, da un disturbo di personalità e di identità di genere.

    Fatto sta che il 18 dicembre 2013 arriva l’assoluzione perchè il fatto non sussiste, decisa dal collegio presieduto dal giudice Claudio Marassi. C’era stato il ricorso all’Appello che si era espresso il 21 luglio del 2016: la terza sezione dei giudici lagunari ha assolto il sacerdote confermando che il fatto non sussiste. Il conseguente appello alla Cassazione ha riportato all’annullamento anzidetto.

    Questa vicenda inizia nel 2009 quando il ragazzino racconta dei fatti che a suo dire sarebbero accaduti 5 anni prima. Parla di carezza sulle parti intime e di un rapporto sessuale. Viene decisa la perquisizione dell’abitazione del sacerdote, il sequestro del suo personal computer, scattano delle intercettazioni telefoniche e ambientali (anche nel suo ufficio al Seminario minore) e vengono interrogati quasi trenta ex allievi del Seminario. Pare non emergere nulla di che. Ci sono solo le accuse di quel ragazzo.

    Dal gennaio del 2014 don Gino è diventato monsignore della parrocchia del Duomo di San Martino a Piove di Sacco. Il sacerdote è originario di Conselve, e nei suoi 46 anni di servizio religioso non c’è mai stata una macchia o un’ombra.

    http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/04/01/news/la-cassazione-ha-annullato-l-assoluzione-di-don-temporin-1.15126428

  • Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi e quindi non si trattava di peccati da confessare

    Suprema Corte di Cassazione

    sezione VI penale

    sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE SESTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

    Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

    Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere

    Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

    Dott. CORBO Antonio – Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    avverso la sentenza del 8/3/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

    Uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

    RITENUTO IN FATTO

    La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell’ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di (OMISSIS).

    I fatti erano stati commessi dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) il (OMISSIS).

    La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla (OMISSIS) a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, (OMISSIS), per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora (OMISSIS).

    La suora (OMISSIS), pur sapendo che la giovane (OMISSIS) le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l’aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali.

    Il sacerdote (OMISSIS) riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l’avevano violentata, che (OMISSIS) Annamaria aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limito’ a far da tramite con la (OMISSIS).

    La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui alla L. n. 121 del 1985, articolo 4. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2, non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilita’ di astenersi dal rispondere.

    I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori.

    Ricorso in favore di (OMISSIS):

    primo motivo: violazione di legge quanto all’omesso avvertimento della facolta’ di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero.

    Richiama innanzitutto il principio fissato dall’articolo 4 citata Legge che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio “ministero”. Rileva come il “ministero” non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell’esercizio delle funzioni riconducibili all’attivita’ religiosa.

    Quindi “e’ evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Osserva quindi che la testimone non e’ stata avvisata della facolta’ di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda “non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto “si’, dica”. Lo stesso e’ avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l’obbligo di dare tale avviso.

    Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.

    Rileva l’errore contenuto nella sentenza laddove si e’ affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere.

    Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l’affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze e’ basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non e’ il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso.

    Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la (OMISSIS) e’ sempre stata coerente e non si puo’ affatto affermare che abbia negato alcunche’. Rileva, inoltre, che sia la (OMISSIS) che lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, “aveva una vita sbandata, aveva cioe’ una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformita’ al vero delle sue dichiarazioni.

    Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2.

    Rileva, poi, contro l’applicabilita’ della tesi che vuole che per i professionisti di cui all’articolo 200 c.p.p. non possa valere l’obbligo di avviso della facolta’ di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell’imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto.

    Ricorsi in favore di (OMISSIS).

    Ricorso a favore di (OMISSIS) a firma dell’avvocato Napoli:

    primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’articolo 4 L. n. 121 del 1184, articolo 200 c.p.p., articolo 191 c.p.p., articolo 384 c.p.p..

    Innanzitutto rileva che erroneamente e’ stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L’ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell’attivita’ del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte “ascolto, conforto, aiuto, guida…”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate “vengono riferite all’ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa; non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale… Perche’ la stessa riconosce… l’autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”.

    Osserva, poi, che l’ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, cosi’ anticipando il giudizio sulla infondatezza di un’eventuale astensione e la possibilita’ di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

    Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi e’ stato un giudizio preconcetto di affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si e’ tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.

    Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).

    Primo motivo: inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione dell’articolo 200 c.p.p. e L. n. 121 del 1985, articolo 4.

    Anche in questo caso si contesta l’erronea interpretazione restrittiva dell’ambito del ministero ai fini del segreto professionale.

    Secondo motivo: assenza di motivazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si e’ dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilita’ di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse.

    Terzo motivo: violazione di legge in quanto non si e’ tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti nel processo.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    I ricorsi sono infondati.

    Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto “ministeriale”.

    Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l’aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, e’ ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimita’.

    L’articolo 4 citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Puo’ ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perche’ una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perche’ vi corrisponde la dizione dell’articolo 200 c.p.p.. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il piu’ ampio segreto a protezione dell’esercizio del piu’ ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del piu’ limitato ambito della confessione.

    Cio’, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensi’ riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attivita’ connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attivita’ “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di “fede religiosa”.

    Cio’ premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi:

    ricorso di (OMISSIS):

    il pur ampio primo motivo, che affronta l’argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto “l’operativita’ del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel “ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che “e’ evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Quindi il motivo e’ infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di “confidenze” che non rientravano nell’esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacita’ a testimoniare del religioso cattolico.

    In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non puo’ che considerarsi acquisito che parte delle attivita’ erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale.

    Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo: il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell’avviso o meno da parte del giudice.

    Il terzo motivo e’ infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsita’ delle dichiarazioni del ricorrente; al contrario, vi e’ stata ampia prova diretta di tale falsita’, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della (OMISSIS).

    Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. Napoli. Il primo motivo, nella prima parte e’ manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell’ecclesiastico al “segreto confessionale”, avendo, in un ben piu’ ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una “confessione” da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte e’ infondata, per quanto gia’ detto, laddove amplia il segreto “ministeriale” sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l’ecclesiastico.

    Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale “autorita’ morale”, che e’ il riconoscimento proprio di quella funzione “sociale” che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di piu’ laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima.

    In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, e’ eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell’esercizio di attivita’ religiosa, e che quest’ultima certamente non e’ attivita’ ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non e’ sottoposta ad alcuna critica specifica.

    Cio’ posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale.

    Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimita’ in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. (OMISSIS).

    Il primo motivo e’ infondato. Al di la’ della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilita’ nel caso concreto e’ affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato “ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunita’ dalla testimonianza dell’ecclesiastico, che non e’ prevista ne’ dall’articolo 200 c.p.p. ne’ dai patti Stato – Chiesa.

    Il secondo motivo e’ infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilita’ delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimita’.

    Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • Minore costretto ad assistere ad una violenza sessuale: è persona offesa dal reato e va risarcito

    Minore costretto ad assistere ad una violenza sessuale: è persona offesa dal reato e va risarcito

    Secondo la Cassazione anche il minore costretto ad assistere ad una violenza sessuale può essere considerato persona offesa dal reato ed è pienamente legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale.
    La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 45403 del 27 ottobre 2016, si è occupata di un interessante caso in materia di violenza sessuale aggravata (art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p.).

    Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Latina aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato che era stato accusato di tale reato per aver costretto con violenza la convivente ad avere un rapporto sessuale con lui, costringendo la figlia minore ad assistere.

    Secondo il giudice, in particolare, non sussistevano elementi di prova sufficienti a sostenere l’accusa, anche alla luce della ritrattazione della persona offesa davanti al Pubblico Ministero.

    Ritenendo la decisione ingiusta, il tutore della minore proponeva ricorso per Cassazione, il quale veniva accolto.

    Osservava la Corte di Cassazione, in particolare, come sussistesse la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., che “prevede un aggravamento di pena nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale e nel delitto di cui all’art. 572 c.p., quando il fatto sia commesso in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto o in danno di una persona in stato di gravidanza”.

    Precisava la Cassazione come, con l’introduzione di tale disposizione, il nostro legislatore abbia voluto “attribuire specifica valenza giuridica alla c.d. “violenza assistita“, intesa come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre”.

    La disposizione, infatti, è finalizzata “a sanzionare, attraverso l’aggravamento del trattamento punitivo, l’esposizione del minore alla percezione di atti di violenza, sia nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, sia di terzi, tra l’altro attuando una specifica indicazione contenuta in tal senso nell’art. 46 d) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”.

    Di conseguenza, secondo la Corte, “il minore che abbia assistito ad uno dei delitti indicati nella disposizione può essere considerato anch’egli persona offesa del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell’ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza, come tale pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch’egli danneggiato dal reato”.

    Ciò premesso, la Corte di Cassazione evidenziava che il Giudice di primo grado aveva contraddittoriamente prosciolto l’imputato dal reato di violenza sessuale aggravata, con una motivazione che si limitava “a richiamare gli atti di indagine, senza indicarne, nemmeno in sintesi, il contenuto” e che non consentiva “di verificare la correttezza del percorso logico seguito dal primo giudice”.

    Secondo la Cassazione, inoltre, il primo giudice non aveva adeguatamente tenuto conto “della esistenza di significativi elementi” a carico dell’imputato, rappresentati dalle dichiarazioni iniziali della vittima.

    Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.

    Redazione Giuridica

    https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/minore-costretto-assistere-violenza-sessuale-persona-offesa-reato/889.html

  • Stupro di gruppo in Calabria, la Cassazione: “Suore e preti non possono tacere”

    Stupro di gruppo in Calabria, la Cassazione: “Suore e preti non possono tacere”

    Un anno di reclusione per suora e prete ‘complici’. Dura condanna al mondo della Chiesa per il silenzio mantenuto sul branco che violentò la ragazzina.

    ROMA – Per tre anni è stata costretta, a volte con una pistola infilata in bocca, a farsi violentare da ragazzi del paese. Alcuni di loro erano sposati, fidanzati e ‘rispettati’ per i rapporti con la criminalità organizzata. La Chiesa a cui la giovane si era rivolta chiedendo aiuto l’ha tradita. Coprendo i suoi aguzzini. La Corte di Cassazione dopo diciotto anni le restituisce giustizia. Preti e suore non possono tacere o dire il falso quando sono interrogati dai magistrati, invocando il segreto ‘professionale’, se sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nell’ambito della loro attività sociale di assistenza ai soggetti deboli che, sebbene rientri nella generica “missione” degli ecclesiastici, “non rientra certamente nell’esercizio diretto della fede religiosa”, unico ambito per il quale è concesso, per le norme concordatarie del 1985, di evitare di rispondere. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali lo scorso 15 dicembre la Suprema Corte ha confermato le condanne a un anno di reclusione ciascuno con pena sospesa.

    Pena inflitta per il reato di falsa testimonianza, nei confronti del parroco Antonio Scordo e della suora Cosima Rizzo che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaia Scarfò, che si era affidata alla loro ‘protezione’, ad opera di un branco di ragazzi – dei quali tacquero i nomi – in Calabria, a San Martino di Taurianova, quando la donna che oggi ha 31 anni, e vive sotto protezione, era appena tredicenne. Il segreto confessionale – afferma la Cassazione contestando la tesi difensiva dei due imputati condannati alla stessa pena sia in primo grado dal Tribunale di Palmi che in secondo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2016 – non può “investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso”, e dunque non ‘copre’ tutte le “confidenze” delle quali viene a conoscenza.

    La Cassazione ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte di Appello che ha accertato che Annamaria si era rivolta al parroco “per ragioni diverse da quelle dell’esercizio dell’attività religiosa“, perché in lui vedeva una “autorità morale” che è “il riconoscimento proprio di quella funzione ‘sociale’ che, nel caso in questione, aveva svolto” don Antonio Scordo. I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilità penale di questi due religiosi abbiano “limitato” il diritto al segreto dell’ecclesiastico relegandolo al solo “segreto confessionale” dal momento che la Corte di Appello “in un più ben ampio discorso” ha escluso innanzitutto “che si fosse trattato di una ‘confessione’ da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare”. Ed è escluso che il segreto “ministeriale” possa essere ampliato “sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza” fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo ‘sociale’. Annamaria è stata costretta a lasciare il suo paese dopo le condanne dei violentatori per le intimidazioni ricevute dai familiari del ‘branco’ al quale si ribellò, cercando aiuto dal parroco, quando temette che anche la sorellina minore potesse finire vittima delle stesse violenze.

    https://www.quicosenza.it/news/in-evidenza/137359-stupro-di-branco-in-calabria-la-cassazione-suore-e-preti-non-possono-tacere

  • Sacerdoti pedofili: scatta l’aggravante di abuso di potere

    Sacerdoti pedofili: scatta l’aggravante di abuso di potere

    L’AUTORE: Annamaria Zarrelli

    I preti pedofili non hanno diritto ad alcuno sconto di pena, nemmeno quando agiscono «al di fuori del sacerdozio».

    Se gli abusi su un minore sono commessi da un sacerdote, la pena sarà aggravata e ciò vale anche quando la violenza sia perpetrata al di fuori della funzioni del ministero e del cultosacerdotale o in ambiti che esulino da quelli propri della realtà parrocchiale. A confermarlo è stata la Corte di Cassazione che, con una recentissima sentenza, [1] ha fatto ulteriore chiarezza sul punto.

    La pedofilia è un abominio. È vero, il pedofilo può non essere un assassino e, a dirla tutta, si tratta spesso di personalità apparentemente “pie”, soggetti “dall’aria buona”, che non farebbero male ad una mosca. Il pedofilo il più delle volte non è un omicida, ma uccide comunque. Uccide ciò che di più vulnerabile ed innocente ci sia al mondo: l’animo di un bambino. Anche il più spietato degli “Avvocati del diavolo” avrebbe serie difficoltà a difendere un pedofilo, figuriamoci un pedofilo che sia anche un prete.

    Per queste ragioni, quanto meno “confortante” è da ritenersi la citata sentenza depositata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione il 17 gennaio scorso.

    Detta sentenza ha il “merito” di inasprire la punizione per il prete pedofilo, il quale non potrà più tentare di “alleggerire” la sua posizione asserendo che al momento dell’abuso non stava agendo in quanto prete, ma in quanto “comune mortale cittadino”.

    Ma facciamo un passo indietro per comprendere.

    Il nostro codice penale prevede, tra le circostanze che aggravano la pena, quella del c.d. “abuso di potere”[2]. Se un soggetto, dunque, nel compiere un reato abusa e, quindi, si approfitta dei propri poteri, della figura che rappresenta o della qualifica che ricopre, la sua pena sarà aumentata.

    La predetta circostanza aggravante, precisamente sussiste quando il fatto è stato commesso «con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero nella qualità di ministro di un culto».

    Ciò detto, ci si potrebbe porre le seguenti domande.

    Cosa succede se un prete abusa di un ragazzino nel momento in cui non sta esercitando le funzioni ed i servizi del suo ministero? Si applicherà lo stesso l’aggravante, o il sacerdote potrà sperare in una pena “più mite”?

    Ebbene, la Cassazione è stata molto chiara al riguardo. Il prete che si rende colpevole di reati sessuali risponde in maniera aggravata sempre e comunque.

    L’aggravante, infatti, si applicherà sia quando il sacerdote abbia agito nell’espletamento delle funzioni del culto (si pensi agli abusi commessi durante la confessione di un bambino) sia quando la qualità sacerdotale abbia solo agevolato la commissione del delitto.

    Più precisamente, a detta dei giudici «nei reati sessuali, è configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell’ordine sacerdotale».

    Va di fatti sottolineato – come afferma la giurisprudenza unitaria – che, considerata anche la dottrina cattolica contemporanea, il ministero sacerdotale non si estrinseca solo nell’ambito delle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma è comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico connotante l’ordine sacerdotale. Sono quindi ricomprese, per esempio, anche le attività svolte a servizio della comunità, quelle ricreative, di assistenza, di missione e di aiuto psicologico ai fedeli, «ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attività».

    In conclusione, afferma la Cassazione, «in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità».

    D’altronde, un prete resta pur sempre un prete e quando agisce contro un bambino non ci può essere giustificazione legale che regga (quasi verrebbe da dire, «non c’è Santo che tenga …»).

    Un prete pedofilo non ha diritto ad alcuno sconto di pena, nemmeno se la violenza avvenga «fuori dal sacerdozio».

    Sacerdoti pedofili: scatta l’aggravante di abuso di potere

  • Religioso accusato di abusi su giovani seminaristi, ma non ci sono concrete e attuali esigenze cautelari – Cass. pen. 51697/16 – Annalisa Gasparre

    Religioso accusato di abusi su giovani seminaristi, ma non ci sono concrete e attuali esigenze cautelari – Cass. pen. 51697/16 – Annalisa Gasparre

    Al responsabile di un seminario venivano contestati abusi su giovani seminaristi: convergenti le accuse con la confessione resa dal religioso: tuttavia, non è necessaria la custodia cautelare in carcere quale misura cautelare.

    A fronte di un compendio indiziario caratterizzato dai gravi indizi di colpevoelzza, veniva chiesta la misura cautelare. Tuttavia, secondo i giudici sarebbero carenti le esigenze cautelari: non vi sarebbe rischio di inquinamento probatorio né pericolo di fuga o di recidiva. In particolare, non ci sarebbe pericolo di reiterare i fatti delittuosi perché le condotte contestate risalgono al periodo 2006-2010, nel 2008 il religioso si è allontanato dall’Italia e nel 2013 è stato ridotto allo stato laicale, così essendo impedito a frequentare seminari ed entrare in contatto con i giovani seminaristi. È da escludersi, pertanto, la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, attesa la risalenza nel tempo delle stesse, l’allontanamento dall’Italia, la confessione resa e la riduzione allo stato laicale.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 settembre – 5 dicembre 2016, n. 51697 – Presidente Fiale – Relatore Gai

    Considerato in diritto

    1. Il ricorso dei Pubblico Ministero è manifestamente infondato, in quanto propone censure di merito ed è diretto a richiedere una rivalutazione delle circostanze, di fatto, poste a base del provvedimento impugnato, non consentita in questa sede.
    2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).
    3. Nel caso in esame, nessuna delle due evenienze – violazione di legge e vizio di motivazione, rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. come sopra evidenziato- , si è verificata a fronte di una motivazione del Tribunale che ha diffusamente, adeguatamente e logicamente argomentato, in aderenza al dato probatorio, l’assenza dei presupposti di cui all’art. 274 cod.proc.pen.
      L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esigenze cautelari, escludendo, in primo luogo, la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, attesa la risalenza nel tempo delle condotte (anni 2006­2010), l’allontanamento dall’Italia dal 2008, la confessione resa nel 2012 e, per finire, la riduzione allo stato laicale del 2013, circostanze che il Tribunale ha valutato congiuntamente per escludere la concretezza ed attualità. Motivazione immune da rilievi di illogicità e corretta sul piano del diritto (Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949; Sez. 3, n. 15925 dei 18/12/2015 Macri, Rv. 266829; Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902). A fronte di siffatta motivazione il P.M., non senza evocare censura di fatto, con ampi richiamai agli atti di P.G. e riportando nel corpo del ricorso stralci di parte di atti processuali, richiede una diversa valutazione i dette circostanze non consentita in questa sede a fronte di un apparato ri  e che non presenta profili di illogicità.

    Conclusivamente ritiene, il Collegio, che il provvedimento impugnato si sia attenuto ai principi giurisprudenziali, espressi all’indomani dell’entrata in vigore della modifica apportata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. secondo cui, attraverso l’espressa previsione dei requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, è ora normativamente richiesto che l’attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare e che lo abbia escluso, il pericolo di recidiva, con motivazione che non presenta profili di illogicità/contraddittorietà sindacabili in questa sede.

    Quando al pericolo di inquinamento probatorio, escluso dal Tribunale di Milano in considerazione del fatto che gli approcci tesi a ottenere la ritrattazione non provenivano dall’indagato, il P.M. si limita, in modo del tutto apodittico, ad affermare che il XXXXX non poteva ritenersi estraneo alle condotte, poste in essere dagli appartenenti alla Congregazione dei Legionari, volte ad indurre alla ritrattazione delle dichiarazioni rese dai testimoni. Il motivo è, all’evidenza, del tutto generico e, dunque, inammissibile.

    Parimenti, generica, apodittica è l’affermazione secondo cui l’allontanamento dall’Italia dell’indagato, dopo aver commesso gli abusi perché indotto dai suoi superiori, sarebbe elemento fondante il pericolo di fuga.

    Il ricorso dei Pubblico Ministero va, pertanto, dichiarato inammissibile in condivisione con le conclusione formulate in udienza dal Procuratore generale.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso dei Pubblico Ministero.

    https://personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=50512&catid=234&Itemid=486&contentid=50512&mese=12&anno=2016