Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: pubblico ministero

  • CHIESTA CONDANNA PER DON VITO

    CHIESTA CONDANNA PER DON VITO

    L’ex parrocco della chiesa di San Leonardo, a Marsala, è accusato di avere tentato di abusare di un parrocchiano
    Avrebbe tentato di abusare di un parrocchiano. Il pubblico ministero Anna Cecilia Sessa ha chiesto oggi di condannare don Vito Caradonna, ex parroco della chiesa di contrada San Leonardo, a tre anni e due mesi di reclusione. L’episodio sarebbe avvenuto sette anni fa all’interno della canonica. Caradonna, dopo avere invitato la vittima a prendere un caffè, l’avrebbe aggredita tentando di violentarla. L’uomo, che oggi ha trentacinque anni, sentito in videocoferenza nel corso del processo, ha confermato le accuse avanzate nei confronti del sacerdote. “A un tratto – ha raccontato – don Vito mi ha aggredito”. L’uomo era riuscito però a divincolarsi ed a fuggire.

    Maurizio Macaluso

    Inserito il 27 Novembre 2012

  • Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    26 novembre 2012 Ultimo aggiornamento alle 23:34
    Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    Rinviato al 12 dicembre l’incidente probatorio con le testimonianze delle presunte vittime.
    di Francesca Marruco

    Avrebbero dovuto raccontare tutto di nuovo. Superando paura e imbarazzo. Avrebbero dovuto testimoniare davanti al giudice, al pubblico ministero e ai difensori delle persone che accusano. Qualcuno di loro è arrivato dal Belgio per venire a ripetere al gip Lidia Brutti cosa sostiene di aver subito dall’ex sacerdote Lucio Gatti, indagato per violenza sessuale e abuso di mezzi di correzione, nelle comunità della Caritas da lui gestite. Invece per una questione tecnica, è stato tutto rinviato al 12 dicembre prossimo.

    Un milione di euro Il momento del confronto dunque è rimandato. Sono in cinque ad accusare Don Lucio Gatti di averli molestati sessualmente. Sono in cinque ad averlo denunciato anche se, a sentir loro, molti altri ragazzi, che hanno avuto la stessa esperienza, non lo raccontano. Prima di entrare nel vivo dell’incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero titolare dell’indagine Massimo Casucci, gli avvocati Alessandro Fratini e Federico Mazzi hanno chiesto la costituzione di parte civile, anticipando la richiesta risarcitoria di un milione di euro.

    Le opposizioni Alla richiesta sono arrivate le opposizioni del pm e dei legali degli indagati: l’ex sacerdote è difeso dall’avvocato Nicola di Mario mentre il suo collaboratore dall’avvocato Alessia Riommi. Il gip ha rigettato la richiesta, che verrà sicuramente reiterata dagli avvocati di due ragazzi, persone offese, durante un eventuale dibattimento.

    Gli atti d’indagine Il rinvio è stato disposto per dare la possibilità a tutte le parti di prendere copia degli atti che il pubblico ministero ha depositato perché precedentemente il giudice aveva autorizzato la copia solo di alcuni atti. Oltre alle cinque denunce, c’è una meticolosa attività d’indagine del magistrato che, al di là delle querele, ha disposto numerosi accertamenti per verificare cosa accadeva veramente nelle comunità un tempo gestite dal sacerdote.

    Sapevano E dall’attività della procura emerge che, oltre ai cinque ragazzi che hanno sporto denuncia, altre persone sapevano almeno delle tendenze omosessuali dell’ex capo della Caritas. Tendenze che avevano suscitato perplessità nei collaboratori di don Gatti. Alcuni collaboratori del sacerdote infatti avevano stabilito di vigilare affinché lui non dormisse più con gli ospiti, anche minorenni, delle comunità che gestiva. Uno di questi collaboratori, dopo aver appurato che don Gatti continuava a dormire insieme ai ragazzi, aveva abbandonato le comunità.

    Accuse e difese Don Gatti, interrogato in procura aveva respinto ogni addebito, dicendo che molto spesso erano i suoi ospiti a chiedergli di dormire con lui. Ma i cinque che lo hanno denunciato e che il 12 dicembre prossimo racconteranno tutto di nuovo davanti al giudice, parlano di storie diverse: palpeggiamenti e carezze in parti intime. Un ragazzo racconta che don Lucio gli mise un mano sul pube mentre lo portava in comunità in automobile. Lo stesso ragazzo la mattina dopo ha chiesto di tornare in carcere e ha sporto denuncia.

  • L’incidente probatorio per don Lucio Gatti e il delitto Fezzuoglio aprono la settimana giudiziaria perugina

    L’incidente probatorio per don Lucio Gatti e il delitto Fezzuoglio aprono la settimana giudiziaria perugina

    Da oggi a mercoledì entrano nel vivo tre importanti processi nelle aule giudiziarie del capoluogo umbro
    26/11/2012 06:37:25

    Quella che inizia oggi è una settimana caratterizzata dai grandi processi che si terranno al tribunale di Perugia. Da oggi a mercoledì andranno in scena tre procedimenti che richiameranno sicuramente l’attenzione di molti. Si parte oggi con l’incidente probatorio chiesto dal pubblico ministero Massimo Casucci nel procedimento che coinvolge Don Lucio Gatti. Davanti al giudice per le indagini preliminari Lidia Brutti compariranno i cinque accusatori dell’ex direttore della Caritas di Perugia, difeso dall’avvocato Nicola Di Mario.

  • Como – Prete abusa di una ragazzina, condannato a tre anni e mezzo

    Como – Prete abusa di una ragazzina, condannato a tre anni e mezzo

    15 novembre 2012

    Como – Prete abusa di una ragazzina, condannato a tre anni e mezzo

    Como – Don Marco Mangiascale, ex economo della Diocesi di Como, dopo avere scelto il rito abbreviato, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per avere abusato di una ragazzina. Gli abusi sui minori sono un fatto che sconcerta sempre, ma ancora di più nel momento in cui a commettere questo è un prete, che avrebbe invece solamente il compito di indirizzarli a seguire la via di Gesù, come è successo a Don Marco Mangiascale, ex economo della Diocesi di Como, accusato di violenza sessuale inizialmente su una ragazzina e poi su altre quattro, tutte minorenni. Il momento dell’arresto era arrivato il 7 marzo scorso, ma sin da subito non aveva esitato ad ammettere le proprie responsabilità ben sapendo che questo lo avrebbe portato a subire giudizi negativi da parte di chi lo aveva sempre rispettato per il suo compito di sacerdote e soprattutto a pagare il suo debito con la giustizia. Don Marco ha però poi deciso di usufruire del rito abbreviato e questo gli ha permesso di ottenere una condanna a tre anni e mezzo di carcere, mentre il pubblico ministero aveva richiesto per lui una pena di quattro anni di reclusione.
    Nel corso dell’udienza che ha portato alla condanna decisa oggi il parroco ha però preferito non essere presente in aula, ma i suoi legali hanno voluto sottolineare nel corso della causa l’atteggiamento collaborativo che l’ex sacerdote ha sempre avuto ben sapendo di avere commesso un reato molto pesante, anche se almeno per ora Don Marco rimarrà agli arresti domiciliari in attesa di sapere se dovrà tornare in cella dopo il giudizio definitivo. Per le sue povere vittime sarà però davvero difficile riuscire a riprendersi da quanto accaduto, anche se la situazione più grave è quella che coinvolge una delle ragazzine, che ha iniziato a essere molestata nel 2008, quando aveva tredici anni, fino a poco tempo prima dell’arresto del sacerdote, che aveva iniziato con lei una vera e propria relazione, anche se senza mai arrivare ad avere un rapporto completo.

  • Abusi sessuali, Don Lucio Gatti contrattacca: «Erano loro a chiedermi di dormire insieme. Nessuna molestia sessuale»

    Abusi sessuali, Don Lucio Gatti contrattacca: «Erano loro a chiedermi di dormire insieme. Nessuna molestia sessuale»

    5 novembre 2012  di Francesca Marruco

    «Erano loro che mi chiedevano baci, abbracci e carezze. Erano loro che mi chiedevano di dormire insieme. E io acconsentivo. Ma mai con nessuno di loro è accaduto qualcosa con caratteristiche anche lontanamente sessuali. Mai nessuno di loro è stato spinto a fare qualcosa da me contro la loro volontà». Don Lucio Gatti risponde così alle quattro denunce, non due come era già emerso precedentemente, che gli sono state mosse da altrettanti ex ospiti delle comunità Caritas che gestiva.

    Nessuna molestia Nessuna molestia sessuale dunque. Figurarsi un abuso come raccontò un ragazzo di colore alla trasmissione televisiva Le Iene. Quel ragazzo disse che Don Lucio lo costrinse ad avere un rapporto anale con lui. Il prete, ora sospeso dal sacerdozio per cinque anni dalla Curia vescovile di Perugia, nega che quell’evento «si sia mai storicamente verificato». Così come anche quello relativo alla denuncia di un uomo che dal carcere doveva essere trasferito in comunità che ha raccontato di essere stato molestato dal sacerdote.

    Solo gesti d’affetto richiesti Diverse versioni invece per altri due episodi. Un ragazzo ospite nella sua comunità di recupero per tossicodipendenti ha denunciato che una sera si ritrovò a dormire nello stesso letto di don Lucio perché il sacerdote lo aveva portato in casa sua per eseguire dei lavoretti di manutenzione. Lì il prete, secondo il racconto del ragazzo, avrebbe cercato un approccio sessuale con lui, e al suo rifiuto si sarebbe masturbato nel letto a fianco a lui. Ora don Lucio dice che erano i ragazzi con cui aveva un «rapporto anche molto forte dal punto di vista fisico» a chiedergli di poter dormire insieme. A chiedergli di poter essere abbracciati da lui. Ma in quel letto lui nega di aver mai fatto qualche gesto sessuale. Avrebbe solo risposto ad una domanda di affetto anche fisico dei ragazzi.

    La difesa Don Lucio è arrivato in procura a Perugia alle 16 meno qualche minuto accompagnato dal suo avvocato Nicola Di Mario. Ad attenderlo c’era qualche fotografo e un paio di telecamere. Lui ha sorriso. E si è infilato negli uffici in cui lo aspettava il pubblico ministero Massimo Casucci. All’uscita ha optato per una porta secondaria. Per non incappare in pericoli. In quattro ore di domande, il sacerdote, «ha risposto in maniera puntuale contestando una per una tutte le accuse che gli sono state fatte. Ma era indignato per queste». Il legale ha tenuto a sottolineare la «sensibilità della procura perugina per come ha trattato l’indagine e a chiarire che il comportamento del mio cliente mai ha compromesso la libertà personale nella sfera della loro autodeterminazione sessuale dei denuncianti».

    Sospeso per comportamenti inopportuni Allora perché cinque anni di sospensione da sacerdozio? E’ presto detto, e secondo Don Lucio e il suo difensore la spiegazione è questa: pur non essendoci stato alcun episodio a sfondo sessuale tra il sacerdote e i denuncianti, c’erano comportamenti quali baci, abbracci, carezze e il dormire insieme che per la Chiesa risultano gravemente immorali un inopportuni se a metterli in pratica è un sacerdote, quindi sufficienti a determinare una sospensione.

    Fascicolo unico e proroga delle indagini «Evidentemente devo cambiare il mio modo di approcciarmi alle persone. Ho sempre visto qualcosa di affettuoso e amorevole in quei gesti ma mai niente di sessuale», avrebbe detto ancora il sacerdote. Intanto la procura ha riunificato i quattro fascicoli, figli di quattro diverse denunce, e ha fatto richiesta per una proroga delle indagini al giudice per le indagini preliminari.

  • Sei anni di carcere per don Martin, il prete riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni, poco più che bambine

    Sei anni di carcere per don Martin, il prete riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni, poco più che bambine

    CRONACA | mercoledì 17 ottobre 2012, 14:53
    La sentenza di condanna pronunciata poco fa dal Tribunale di Mondovì

    Sei anni di reclusione. Era la pena che il Pubblico Ministero del Tribunale di Mondovì aveva chiesto per don Martin Varkey Parappillil, l’ex parroco di Murazzano (e prim’ancora di Carassone e di Mallare) per i reati di abuso sessuale nei confronti di due minorenni (per una delle due l’accusa si era spinta sino alla violenza) e di appropriazione indebita su alcuni beni dei quali don Martin avrebbe usufruito nel periodo in cui esercitava la sua funzione presso la parrocchia di Mallare, in provincia di Savona. Ed è stata la pena alla quale il sacerdote è stato condannato dal giudice Alessandra Coccoli.

    Finisce così, almeno per il momento, la squallida storia che vedeva don Martin Varkey Parappillil, nato in India nella regione del Kerala, entrare nelle case delle sue vittime con la scusa di insegnare loro il greco, il latino e anche un po’ di inglese. Ma non solo. Nel caso che ha visto coinvolte due minorenni, poco più che bambine, il sacerdote insegnava loro anche rabbrividenti giochini sessuali. A dare il via alle indagini era stata la segnalazione anonima ma con particolari davvero ben descritti inviata in Procura a Mondovì da un “padre preoccupato”.

    La polizia lo aveva fermato il 16 marzo scorso all’aeroporto milanese di Malpensa poco prima del decollo dell’aereo che lo avrebbe riportato – forse per sempre – in India.

    Don Martin Varkey Parappillil è stato invece assolto dall’accusa di violenza sessuale.

    http://www.targatocn.it/2012/10/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/sei-anni-di-carcere-per-don-martin-il-prete-riconosciuto-colpevole-di-abusi-sessuali-su-due-minoren.html

    13.57 – Don Martin Parapillil assolto dall’accusa di violenza sessuale, ma condannato a sei anni per atti sessuali su due ragazzine minorenni

    Mondovì – 17 10 2012. Accogliendo le richieste della Procura, il Tribunale di Mondovì ha condannato a sei anni di carcere Don martin Parapillil, l’ex viceparroco di Murazzano e Mallare accusato di atti sessuali su due ragazzine minorenni e di appropriazione indebita.

    Il Giudice Alessandra Coccoli ha tuttavia assolto Don Martin dall’accusa di violennza sessuale. Il processo, conclusosi la mattina di mercoledì 17 ottobre, si è svolto con il rito abbreviato.

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Don Marco davanti al giudice. Deve rispondere di cinque violenze

    Don Marco davanti al giudice. Deve rispondere di cinque violenze

    Mercoledì 03 Ottobre 2012
    Domani l’udienza preliminare. Possibile la scelta dell’Abbreviato
    Don Marco Mangiacasale, ex economo della Diocesi di Como ed ex parroco della parrocchia di San Giuliano, in pieno centro città, comparirà domani davanti al giudice.
    Il pubblico ministero Simona De Salvo ha infatti chiesto al gup Nicoletta Cremona il rinvio a giudizio, e la questione verrà dibattuta a partire dalle 9 della mattina nel corso dell’udienza preliminare in programma nel palazzo di giustizia lariano. In aula non ci sarà il prete, che è agli arresti domiciliari in una struttura religiosa protetta del Piemonte, ma ci saranno i suoi avvocati, il legale del foro di Como Renato Papa e quello del foro di Milano Mario Zanchetti. La difesa, anche se la scelta verrà formalizzata solo di fronte al giudice, dovrebbe chiedere il rito Abbreviato che porterà a uno sconto di pena di un terzo.
    Si chiude così la prima parte di una vicenda che ha scosso nel profondo la comunità comasca, e non solo quella dei fedeli. Don Marco Mangiacasale, prete e uomo conosciuto e stimato, è infatti finito in carcere lo scorso 7 marzo con un’accusa terribile: violenza sessuale continuata su cinque ragazzine minorenni appartenenti alla parrocchia di San Giuliano.
    Da quanto è stato possibile apprendere, tutte le vittime sarebbero già state risarcite prima dell’approdo in aula del fascicolo. Un passaggio che, nei mesi scorsi, uno dei due legali del religioso – Renato Papa, che ieri non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione – spiegava in questo modo: «Il risarcimento non vuole rappresentare una mercificazione del dolore ma è un ulteriore attestato concreto della volontà di alleggerire la sofferenza delle vittime e dei loro familiari. Non si tratta di dare un valore economico al dolore, che non ha un prezzo. Non abbiamo pattuito alcuna cifra non perché stiamo facendo una trattativa commerciale, ma perché procediamo con attente valutazioni per capire come definire l’importo». Non va dimenticato, tra l’altro, che già nel primo interrogatorio subito dopo l’arresto dello scorso marzo (manette che scattarono mentre il sacerdote era a un incontro con altri religiosi ad Abbadia Lariana) don Mangiacasale ammise le sue responsabilità, anticipando anche alcune situazioni che non gli erano ancora state contestate e che sono poi emerse nell’ambito dell’inchiesta. Le indagini, infatti, furono aperte dalla denuncia di una giovane vittima di don Marco, convinta a riferire tutto ai genitori (di quanto avveniva nella casa del prete) nel corso di una confessione. Ma il fascicolo aperto dal pm De Salvo portò nelle prime settimane di intenso lavoro a far lievitare le denunce contro l’ex economo della Diocesi fino al numero di cinque. Le stesse che vengono oggi contestate dalla Procura lariana che ha chiesto il rinvio a giudizio di don Marco. Dopo l’arresto, il religioso fu subito sospeso dal vescovo di Como, monsignor Diego Coletti, da ogni incarico ecclesiastico. E fu proprio la guida della Diocesi lariana uno dei primi a presentarsi al quinto piano del palazzo di giustizia per riferire quanto di sua conoscenza.
    Per la cronaca, i fatti finiti nell’avviso di conclusione delle indagini sono cinque, tutti avvenuti tra il 2008 e il 2012, pochi giorni prima dell’arresto. Le vittime, all’epoca delle violenze subìte, avevano 15 anni (una), 13 anni (tre giovani) e una, addirittura, appena 12 anni.
    Palpeggiamenti e molestie che avvenivano nella casa del sacerdote e non solo, anche nelle attività oratoriali compiute da San Giuliano fuori dalla provincia.
    La festa di San Giuliano e il Vangelo
    Questi ultimi sei mesi sono stati senza dubbio i più difficili per la comunità di San Giuliano, finita agli onori delle cronache cittadine e nazionali per fatti di cui avrebbe volentieri fatto a meno. Domenica scorsa, tra l’altro, San Giuliano ha festeggiato i 90 anni di fondazione della parrocchia, con ospite proprio il vescovo – monsignor Diego Coletti – che non ha voluto far mancare la propria presenza a una comunità tanto flagellata da quanto accaduto.
    La sorte ha però riservato un ulteriore spunto di riflessione: il messale della domenica, infatti, aveva previsto un passaggio del Vangelo di Marco (guarda caso il nome di don Mangiacasale) dalle parole pesanti, quelle del capitolo 9 (versetti 38-42) che recitano testualmente: «Chi infatti non è contro di noi è per noi. E chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua perché siete di Cristo, io vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Ma chiunque sarà occasione di scandalo a uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli appendessero al collo una macina da mulino e lo gettassero in mare».

    Mauro Peverelli

  • Pedofilia, caso Don Ruggeri: la 13enne molestata risponde al gip Incidente probatorio

    Pedofilia, caso Don Ruggeri: la 13enne molestata risponde al gip Incidente probatorio

    In tribunale, ma in stanze separate, presenti i genitori della ragazzina e il parroco

    Fano, 2 agosto 2012 – Terminato l’incidente probatorio della 13enne che era stata oggetto di baci e carezze in spiaggia da parte del parroco di Orciano (Pesaro Urbino), don Giangiacomo Ruggeri, ex portavoce del vescovo di Fano, finito in carcere con l’accusa di atti sessuali sulla minorenne. ”Ha risposto a tutte le domande del gip Lorena Mussoni – ha detto l’avvocato Omar Severi, che rappresenta la famiglia – l’incidente probatorio puo’ dirsi concluso. Ora gli atti debbono tornare alla Procura” .
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    ”Valuteremo la costituzione di parte civile – ha ribadito – quando sara’ opportuno, nelle forme previste dalla legge”. Il verbale dell’audizione della ragazzina, che e’ stata ascoltata dal gip alla presenza della psicologa Anna Cavallini di Ferrara e’ stato secretato.

    In stanze separate, dotate di specchio unidirezionale e sistema di registrazione audio e video,erano presenti il pubblico ministero, Sante Bascucci, don Ruggeri e il suo legale, i consulenti e l’avvocato della parte offesa. Presenti anche i genitori della tredicenne.

    Dopo l’arresto, disposto dal gip per il pericolo di reiterazione del reato di inquinamento delle prove, il sacerdote aveva ammesso di aver baciato e toccato la minore – ”Non so cosa mi sia successo” aveva detto – negando pero’ di aver tenuto comportamenti analoghi anche in passato, con altre ragazze. A denunciare il prete era stato il bagnino titolare dello stabilimento della spiaggia di Torrette di Fano in cui don Ruggeri si era recato piu’ volte insieme alla ragazzina e altri giovani della sua parrocchia.

    Gli agenti del Commissariato di Fano avevano poi filmato in due occasioni (il 10 e il 12 luglio scorsi) le avances del sacerdote con la tredicenne: due ore di riprese che avevano indotto il giudice Mussoni a firmare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Don Ruggeri e’ stato arrestato il 13 luglio scorso: il giorno stesso, il vescovo mons. Armando Trasarti lo ha sospeso da ogni incarico pastorale.

    http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/2012/08/02/752964-pedofilia-don-ruggeri-incidente-probatorio-13enne.shtml

  • ACIREALE, CASO PEDOFILIA: NUOVA PUNTATA DELLA STORIA INFINITA

    ACIREALE, CASO PEDOFILIA: NUOVA PUNTATA DELLA STORIA INFINITA

    Pubblicato il: sab, lug 28th, 2012

    ACIREALE, CASO PEDOFILIA: NUOVA PUNTATA DELLA STORIA INFINITA

    di Redazione – La vicenda Chiarenza – Pulvirenti non si chiuderà tanto in fretta. Lo abbiamo detto mesi fa, lo ripetiamo adesso. I riflettori si spengono per un pò e poi si riaccendono improvvisamente, senza preavviso. Ha fatto scalpore la notizia della 27°edizione della “Giornata di Fraternità della Strada”, istituita da Mondo X, con la benedizione ai convenuti da parte di Mon. Carlo Chiarenza a Milano.

    Una notizia, resa nota oggi dal mondo del web, ma a renderla clamorosa è la data a cui si riferisce: il 24 maggio. Poco, pochissmo tempo dopo la conferenza stampa d’accusa di Teo Pulvirenti e dalla fiaccolata organizzata ad Acireale per dire no alla pedofilia. Un gesto che il popolo della rete ha ritenuto essere di cattivo gusto: il sacerdote accusato di pedofilia era stato inviato dal suo Vescovo Antonino Raspanti a meditare nel silenzio.

    Così recitava un comunicato stampa ufficiale della Diocesi di Acireale. Le immagini che lo ritraggono in pompa magna, circondato da autorità civili e militari della regione Lombardia poco si sposano con il concetto di meditazione a nostro avviso. Attenzione, Chiarenza è un cittadino italiano, e un sacerdote; con una grave accusa da cui dovrà difendersi, ma pur sempre un uomo libero. Non si contesta quindi la legittimità delle azioni, semmai il dibattito verte sull’opportunità di certe scelte dopo la bufera che l’ha colpito.

    Dice di essere innocente e che proverà a tutti che Pulvirenti mente, magari ci riuscirà ma nel frattempo chi s’è sentito colpito da questa sporca storia gradirebbe meno sfrontatezza. Ma Chiarenza evidentemente la pensa in modo diverso e non fa nulla per nasconderlo. In città circolerebbe la voce di un suo imminente ritorno, forse già nelle prossime ore.

    Domani è il giorno del 44° anno di sacerdozio e Chiarenza pare sia intenzionato a festeggiare assieme ai suoi fedelissimi, quelli che non gli hanno mai voltato le spalle. Tutto lecito, per carità, nessun reato commesso.

    Ripetiamo, Chiarenza è un uomo libero di muoversi sul territorio nazionale. Ma non ci stancheremo mai di affermare che certe volte un pizzico di buon gusto non farebbe male. Ed intanto la Diocesi di Acireale che fa? Ci piacerebbe tanto saperlo.

    Pubblicato il: mer, ago 1st, 2012

    PEDOFILIA: LA CARAMELLA BUONA CHIEDE DI CONOSCERE IL PARERE DEL VESCOVO SU AZIONI CHIARENZA

    Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inoltratoci dall’ufficio stampa de La Caramella Buoba

    A seguito di quanto in allegato si riporta dichiarazione del Presidente de La Caramella Buona Onlus Roberto Mirabile:

    “Apprendo che Don Carlo Chiarenza, indagato per pedofilia, ha appena festeggiato i 44 anni di sacerdozio ad Acireale. Una fotografia testimonia che ha pure partecipato recentemente ad una cerimonia, con tanto di autorità civili e militari, a Milano. Voglio esprimere i miei complimenti per queste intelligenti apparizioni del Signor Chiarenza, libero certo di muoversi ovunque voglia e come voglia, ancora.

    Gradirei conoscere il pensiero del Vescovo Raspanti, che mi ricordo aveva consigliato al suo sacerdote la “meditazione” e pure di Mons. Scicluna, il promotore di giustizia (Pubblico Ministero) dell’ex Sant’Uffizio, colui che segue il processo canonico a carico del Signor Chiarenza. A tal proposito attendo risposta.

    Siamo tutti in attesa di un riscontro da parte della Magistratura che da mesi sta lavorando, dati i tempi, credo sul altri elementi oltre quelli denunciati da Teo Pulvirenti e per rispetto delle Autorità competenti abbiamo cercato di ridurre al minimo gli interventi favorendo un silenzio stampa doveroso; certo è, che di fronte tali immagini è impossibile restare muti e pazienti. Non possiamo e non vogliamo perché, in particolare dopo la nostra visita ad Acireale, tantissime persone ci hanno chiesto di dar voce al proprio dolore ed è un impegno a cui non vogliamo venir meno.

    Certamente con grande piacere e condivisione di intenti, mi unisco ai festeggiamenti per il lungo sacerdozio di Don Carlo Chiarenza ed esprimo i miei migliori auguri per questa esemplare carriera. Meglio ironici che sfacciati”.