Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: seminario

  • Don Alessandro Raccagni: “Io violentato in seminario. Chiesa archivia, io la lascio”

    Don Alessandro Raccagni: “Io violentato in seminario. Chiesa archivia, io la lascio”

     BERGAMO – “Fui molestato in seminario ma quella ferita non è mai guarita: lascio il sacerdozio”. A pronunciare queste parole dal pulpito della sua chiesa a Endenna è stato don Alessandro Raccagni. Sabato 15 marzo, al termine della messa pomeridiana, prima di congedare i fedeli, ha chiesto un minuto del loro tempo, ha tirato fuori un foglietto e ha letto di fronte a tutti la sua “lettera di dimissioni”. Ha raccontato di quando, ancora minorenne, nel Seminario di Città Alta a metà degli anni Ottanta, subì le molestie di uno dei preti ai quali aveva affidato la sua vocazione. Prima in termini generali, di ferite insanabili che ci si porta dietro per tutta la vita, di ragazzini che subiscono la violenza di persone nelle quali avevano riposto tutta la loro fiducia. Poi via via, aggiungendo particolari, di un seminarista che subì quegli abusi ma i responsabili rimasero impuniti. Infine l’annuncio: di volersi spogliare dell’abito talare, irrimediabilmente macchiato da quella “vergogna” inconfessabile.

    “Appena abbiamo capito che parlava di se stesso è calato il gelo, siamo rimasti tutti in silenzio”, ha raccontato al Corriere di Bergamo una delle fedeli sedute tra i banchi della Chiesa di Santa Maria Assunta. Don Alessandro ha spiegato ai suoi parrocchiani di aver trovato il coraggio di uscire allo scoperto soltanto dopo la morte di sua madre perché non avrebbe mai potuto arrecarle così tanto dolore. Otto anni fa si affidò all’aiuto professionale di uno psicologo e poi all’affetto incondizionato di suo padre Guido, che sedeva in prima fila al momento della sua “pubblica confessione”.

    Nei mesi scorsi si è più volte rivolto ai vertici della Curia per ottenere risposte che evidentemente non sono arrivate. Di qui l’intenzione di lasciare il sacerdozio. Il prete indicato come responsabile degli abusi si sarebbe ritirato in pensione in un quartiere alla periferia di Bergamo, e nessuno gli ha mai chiesto conto di ciò che avrebbe fatto. Ora dalla sua parte ci sono gli abitanti di Endenna che vogliono chiarimenti dalla Curia e dal vescovo. In 300 hanno firmato una lettera che è stata affissa sotto il porticato della chiesa.

    http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/don-alessandro-raccagni-io-violentato-in-seminario-chiesa-archivia-io-la-lascio-1830657/

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • Roma. Pedofilia, arrestato dalla volante seminarista 29enne scozzese

    Roma. Pedofilia, arrestato dalla volante seminarista 29enne scozzese

    Quartiere della Vittoria, il padre ha chiamato il 113. Fermato il religioso scozzese: insegnava catechismo

    Bimbo di otto anni accusa il seminarista “Mi ha violentato”
    La parrocchia di Santa Lucia sulle circonvallazione Clodia
    Bufera su una parrocchia di Roma nord, dove un seminarista avrebbe molestato un bambino di otto anni durante l’ora di catechismo. Si tratterebbe di uno scozzese ventinovenne fermato ieri dalla polizia del reparto Volanti e dal commissariato Salario-Parioli dopo la chiamata al 113 dei genitori del piccolo.

    La polizia sta cercando anche di capire se vi siano altre vittime del presunto pedofilo. Stando alla ricostruzione dei poliziotti della sezione Reati sui minori della squadra mobile della questura agli ordini di Renato Cortese, il bimbo, dopo essere stato accompagnato dal papà nei locali dell’oratorio di Santa Lucia, in via della Circonvallazione Clodia, dove ogni mercoledì si svolgono i corsi, avrebbe subito, per l’ennesima volta nel corso di un anno, le attenzioni morbose dell’uomo, in Italia per frequentare il seminario e diventare sacerdote. All’uscita il padre avrebbe trovato il figlio in lacrime che si lamentava degli atteggiamenti del seminarista. “Mi ha toccato molte volte nelle parti intime facendomi anche male” avrebbe raccontato al papà.

    Secondo la polizia, gli episodi potrebbero essere stati più di uno e si sarebbero ripetuti più volte nel corso dell’anno. Stando alla testimonianza del bambino, l’educatore l’avrebbe molestato prima o dopo l’ora di catechismo nelle aule parrocchiali, quando i suoi compagni erano lontani. Qualche istante soli, loro due, in corridoio o in una stanza, e sarebbero cominciate le molestie.
    Ora la psicologa della polizia, in audizione protetta e con tutte le cautele che il caso richiede, parlerà con i compagni del bambino per verificare se anche loro abbiano o no subito molestie sessuali durante l’ora del Catechismo.

    Il parroco della chiesa afferma di non sapere niente di seminaristi accusati di pedofilia: “Qui non è passato nessun poliziotto. Non so chi possa aver detto queste cose sulla nostra chiesa e sulla nostra comunità religiosa. Li vede i bambini?”, conclude indicando i piccoli diretti a catechismo, “sono sereni”. Un addetto alle pulizie nella parrocchia spiega: “Qui c’è un seminarista scozzese, ma la polizia da queste parti non si è vista, giuro”.

    http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/03/27/news/bimbo_di_otto_anni_accusa_il_seminarista_mi_ha_violentato-81997774/?rss

  • “Nessuno dovrà saperlo” (come fui violentato dal prete pedofilo in seminario), Romanzo autobiografico di Bruno Zanin

    “Nessuno dovrà saperlo” (come fui violentato dal prete pedofilo in seminario), Romanzo autobiografico di Bruno Zanin

    Qualcuno ricorda forse il viso di Bruno Zanin, ragazzino protagonista del capolavoro di Fellini Amarcord (1973). Zanin interpretava il ragazzino Titta Biondi alle prese con le prime esperienze sessuali, quella dell’araccio alla tabaccaia maggiorata. Interpretò, successivamente, anche la parte di un compagno di viaggio di Marco Polo in uno sceneggiato televisivo

    Esce un suo romanzo autobiografico in cui, raccontando la sua bisessualità, spiega racconta come fu violentato da ragazzino da un prete in seminario.

    E’ il ragazzino dai capelli rossi:

    di Stefano Lorenzetto
    Nel marasma immoto della baita, all’improvviso qualcosa si muove, laggiù in fondo, sotto il fornello sovrastato dal ritratto di Santa Teresa di Lisieux. È un puntolino che compare, scompare e subito ricompare alle spalle di Bruno Zanin. Il Titta Biondi di Amarcord nota la mia distrazione. Si volta a guardare. Poi torna a fissarmi: «Ha visto un condannato a morte». Il topo rosicchia le esche avvelenate. «Sono obbligato a farlo. I ratti combinano disastri, mi bucano le coperte». Si gira di nuovo. «Però adesso mi dispiace, poverino. Non dovevo mettere il topicida».

    A 56 anni il biondino che diede corpo sullo schermo alle fantasie oniriche di Federico Fellini è schiacciato dai sensi di colpa. Per la violenza sessuale che subì in seminario a opera di un sacerdote. Per l’omosessualità borderline che ne derivò. Per i tre cicli di psicoanalisi junghiana affrontati nella speranza di uscirne. Per aver tentato il suicidio quando scoprì che la ragazza di cui s’era invaghito lo dileggiava offrendo in pasto agli amici le poesie d’amore scritte per lei. Per il ricovero in manicomio che ne seguì. Per Monique, la moglie da cui s’è separato «mai e sempre», una fotografa conosciuta al Théâtre de la Ville di Parigi dove lui recitava Ionesco, sposata nel ’78 spinto dal bisogno di dimostrare a se stesso che sapeva fare il suo dovere di uomo. Per i due figli di 28 e 23 anni, uno insegnante in Lussemburgo, l’altro operaio in Normandia, messi al mondo al solo scopo d’inondarli dell’affetto e della tenerezza che non ha avuto da bambino.

    Ora Zanin è tormentato anche dal rimorso per aver svelato tutto questo nel romanzo autobiografico Nessuno dovrà saperlo (Tullio Pironti editore), «un libro di espiazione e di redenzione, il libro di un’anima ferita e di una coscienza incapace di perdonarsi», come ha scritto Raffaele La Capria, soprattutto per aver dedicato questo volume alla memoria della madre Adele, del padre Anselmo e di Edward Melcarth, riservando però la riprovazione al sangue del suo sangue e il rimpianto all’artista che considera il suo vero genitore, «morto povero in un ospedale pubblico di Venezia, il primo adulto che mi ha rispettato, che non mi ha mai messo le mani addosso, che mi ha presentato alla sua amica Peggy Guggenheim, sfamato, consigliato, portato in giro per l’Italia senza pretendere nulla in cambio».

    Ero salito fino a Vanzone, alle pendici del monte Rosa, per un amarcord e invece mi tocca raccogliere una confessione. «Questa baita è la mia prigione. Mi ci sono recluso da solo. Dieci anni fa ho venduto anche l’auto, così non posso più scendere a valle. Altrimenti, appena calano le tenebre, il demone che ho dentro mi porterebbe a cercare emozioni proibite giù in città». Per scappare da se stesso ha abbandonato il cinema (dopo Amarcord aveva girato Il buon soldato, Il caso Moro, L’Agnese va a morire, una dozzina di film, «ma non mi chieda qual è stato l’ultimo, non me lo ricordo», rovista nel baule alla ricerca di una foto con Fellini, «per me è come scavare in una tomba»), ha abbandonato la televisione (Marco Polo, Il Mercante di Venezia), ha abbandonato il palcoscenico («quando Giorgio Strehler mi prese al Piccolo di Milano, nel ’75, non avevo mai messo piede in un teatro in vita mia, neanche come spettatore») ed è andato per conto dell’Abbé Pierre a portare aiuti umanitari durante la guerra in Bosnia, da dove mandava corrispondenze alla Radio Vaticana.

    Zanin dimostra ancora la prestanza fisica che in Amarcord gli consentiva di caricarsi sulle spalle Antonietta Belluzzi, la tabaccaia di Amarcord con due aerostati al posto delle tette. Ma non potrebbe più infilare le mani sotto la gonna bianca di Magali Noël, la Gradisca, nemmeno nel buio di un cinematografo, tanto sono oggi irruvidite e scorticate («faccio il muratore e il manovale, taglio la legna dei boschi, le bollette a volte vanno in mora, ma chissenefrega»). Del Titta Biondi che fu gli sono rimasti solo gli occhi, di un azzurro polinesiano, e il sorriso malandrino.

    Sarà pur vero che diversi si nasce, ma Zanin ha provato nelle proprie carni che lo si può anche diventare per quello che lui chiama, rifacendosi a Konrad Lorenz, «l’imprinting». Le oche selvatiche, private della madre in tenera età, scambiavano l’etologo austriaco per il loro genitore e, una volta adulte, per il loro partner. Il piccolo Bruno, un selvàdego cresciuto libero a Vigonovo nell’entroterra veneziano, confinato dai genitori a 400 chilometri da casa ha finito per scambiare per amore le attenzioni di un pedofilo e, passati più di 40 anni, è ancora qui a farci i conti tutti i giorni.

    Mi parli della sua infanzia.

    «Splendida e solitaria. Il paradiso in terra. Un bambino all’inizio vive lo stato edenico primordiale, crede a ciò che gli raccontano i genitori, gli insegnanti, i preti. Nei campi mi sentivo re, mago, parón de tuto. Ero molto pio, pregavo, portavo i fiori davanti ai capitelli della Madonna. Mi accadevano fenomeni paranormali».

    Per esempio?

    «Ripetevo fino all’estenuazione “Gesù e Maria ve vogio tanto ben”, una giaculatoria che mi aveva insegnato mia nonna Teresina, e mi assentavo. Dopo una di queste estasi, dissi ai miei: g’ho visto ’na femena in canale co’ do putele. Il giorno dopo fu trovata nella roggia una mamma morta suicida: s’era annegata con le due figliolette».

    Terribile.

    «In terza elementare arrivò a casa nostra il sergente reclutatore. Aveva la talare e una giardinetta grigia targata Treviso. Estrasse da una borsa nera un tema che avevo scritto in classe per un concorso missionario. “Dimmi la verità: è tutta farina del tuo sacco o ti ha aiutato il parroco?”, m’interrogò. Credette alla mia sincerità e mi consegnò in premio un mappamondo luminoso. Prima di sera l’avevo già rotto. Mentre mi mettevano a letto mezzo addormentato, sentivo i miei che confabulavano di un collegio gratuito in Piemonte, dalle parti di Alessandria. Ero il penultimo di sette figli, nessuno dei quali aveva studiato. “Ma non si può mandarlo più vicino, a Padova o a Vicenza?”, resisteva mia madre. “Il prete mi ha detto che solo là hanno i benefattori che li aiutano”, tagliò corto mio padre».

    Ci finì.

    «Aspirantato per il seminario, lo chiamavano. “Un posto bellissimo, con campi di calcio, alberi, cinema, teatro e biliardini”, me lo aveva descritto papà. La prima cosa che notai di quel casermone è che non aveva i comignoli. Fu un trauma. Una casa senza camino? Non capivo: è il focolare la casa. I cessi stavano all’estremità di un loggiato. Sulla porta un cartello liso: “L’occhio di Dio ti vede anche in fondo ai portici”. Nella camerata rischiarata dalla luce azzurrognola passavo notti intere a rimuginare con gli occhi sbarrati: ma perché mi hanno messo in questo posto così lontano? voglio la mamma, voglio tornare a casa, che cosa ho fatto di male per finire qui? Domande senza risposta, come le lettere che mandavo ai miei. L’unica missiva me la spedirono per informarmi, a funerali avvenuti, che un mio fratello era morto. Avevo un unico amico venuto dal mio stesso paese, in quel collegio. Morì annegato nel tentativo di salvare un cane».

    Fu il direttore ad abusare di lei?

    «No, un missionario tornato dal Brasile per curarsi da una malattia tropicale. Io stavo lì già da cinque anni. Terza media, pieno sviluppo, i pantaloni sempre più stretti, scoppiavo fuori da ogni parte. Per tutti ero sempre stato Zanin. Lui fu l’unico a chiamarmi per nome, Bruno. Mi fece sentire importante. Un giorno portò tutta la classe in escursione sull’Argentera. A 2.700 metri ci sorprese una tormenta di neve. Fummo costretti a passare la notte in un pagliaio. Il prete ci diede da bere un goccio di grappa portata nella malga dai montanari. Mentre tutti dormivano, sentii il suo fiato vicino alla mia bocca. Poi un bacio caldo. Forse era ubriaco. Fece tutto lui, con l’attenzione di un adulto pratico. Io subii passivo come un cadavere».

    Non poteva ribellarsi?

    «Io non avevo esperienze, non sapevo nulla di donne. Era la prima volta che mi accadeva. È difficile da spiegare. C’era la violenza ma anche la scoperta del piacere: è questo l’imprinting che ti marchia per tutta la vita. Lo spiega bene San Paolo: io sono di carne, venduto come schiavo del peccato, io non riesco a capire neppure ciò che faccio; infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. La lotta per sentirsi puliti cede a una sessualità assurda, sporca, deviata. A 7 anni la stessa esperienza era capitata in collegio anche al mio violentatore. È una catena».

    E l’indomani?

    «Dolore, vomito, vertigini, febbre. Alla sera il missionario, tutto sudato, pretese di confessarmi. Mi spiegò che il diavolo, invidioso della nostra vocazione, ci aveva fatti cadere in un maleficio. Piangeva: “Scusami, Bruno, non puoi capire quanto Satana sia potente nel tentare noi preti che abbiamo in affidamento anime cristalline come la tua”. Poi il tono di voce si fece impersonale: “Non ripensare mai più a questo episodio, quel che è successo è successo. Nessuno dovrà saperlo”. Mi diede l’assoluzione per un peccato commesso da lui».

    Lei non chiese aiuto ai suoi?

    «Tornato a casa per l’estate, riferii l’accaduto a mio padre. La prese come una scusa per non tornare in collegio e mi mandò, Dio solo sa perché, a bottega da un barbiere che era notoriamente gay. Non glielo perdono neanche oggi che è morto, a papà».

    Altre violenze.

    «Mi confidai col parroco in confessione. “Va in cartoleria, compra un foglio protocollo e mettimi per iscritto ciò che mi hai raccontato”, mi ordinò. L’indomani il parrucchiere era in galera e io sulla bocca di tutti. Scappai di casa. Lavoravo in circhi e luna park, fra sradicati come me. C’intendevamo senza parlare. Fino a quando i carabinieri non mi acciuffavano. L’ultima volta mio padre disse ai militari: “Basta, tegnìvelo!”. Fui rinchiuso prima alle Zattere a Venezia e poi a Udine. In riformatorio tiri fuori tutto ciò che in seminario viene represso. È una casa di corruzione, non di correzione».

    E all’uscita dal riformatorio?

    «Dormivo per strada col mio cane Whisky. Fui raccattato in una calle veneziana da Melcarth. Posai per lui come modello. Era l’artista prediletto del miliardario Forbes, aveva affrescato la Rotunda dell’hotel Pierre di New York e disegnato i celebri occhiali surrealisti di Peggy Guggenheim. Mi portava a colazione da lei. Ogni tanto si mettevano a parlare fra loro in yiddish. L’anziana collezionista faceva rimanere Whisky sull’uscio perché aveva paura che attaccasse le pulci ai suoi cagnolini».

    Come fu scritturato da Fellini?

    «Per caso. Mi ospitava a Roma una madre di quattro figli. Uno di loro, Pino, che poi sarebbe andato a morire come fotografo in Pakistan, faceva la comparsa nei western. Lo accompagnai a Cinecittà. Vidi tanti ragazzi in fila per le selezioni di Amarcord e m’intruppai. A un certo punto Fellini urlò ai suoi assistenti: “Cazzo, ma siete proprio delle grandi patacche, voi
    della produzione, ciechi del tutto! Non vedete che è uno come quello lì vicino al termosifone che ci serve? Su, portatelo qui!”. Ero io. Mi fece biondo e dopo una settimana cominciò le riprese. Federico e Cristo sono quelli che mi hanno cambiato e complicato di più la vita».

    Curiosa gerarchia.

    «Be’, ma fu Fellini a stravolgermela, a mettermi in mano un milione di lire a settimana. Era il ’73. Oggi sarebbero quasi 7.000 euro. E che sono soldi guadagnati, quelli? Li spendevo prima d’averli. Ero sempre indebitato. Federico è stato troppo buono con me. Era un eterno adolescente. Con la scusa di mostrarmi come andava girata la scena, infilava la sua testa una, due, tre volte fra le tettone della tabaccaia, che in realtà era una camiciaia di Bologna che lo adorava, povera Antonietta, è morta dieci anni fa cadendo da un balcone. A me lasciava il compito di sollevarla fino a 40 volte, un quintale abbondante, alla fine mi ci voleva una bottiglia di Vov per riprendermi».

    E dunque?

    «È che l’attore non ha il senso né della realtà né di niente. Il bel mondo ti corteggia. La gente ti vuole ospite a tavola e anche a letto. Ti sbronzi, tiri cocaina. Io sono nato contadino. Dovevo sentirmi sempre un impostore per fare quel mestiere. Ho chiuso. Oggi sono attratto dal cinema quanto dalla salma di una prostituta strangolata e lasciata nuda ai bordi della tangenziale. È tutto lontano, dentro una nuvola. È come se avessi vissuto un sogno».

    Di che campa?

    «Non chiedere mai a un artista di che campa. Scrivo, ma non mi sento scrittore. Scrivo quando sto male. Siccome non so parlare, metto sulla carta quello che la voce non riesce a esprimere. Poi rileggo e mi domando: ma l’ho scritto io? Ho fatto il Cammino di Santiago de Compostela, 40 giorni a piedi con mio figlio, per scacciare la bestiaccia, la depressione che viene a visitarmi e mi spegne la luce, mi toglie la voglia di vivere, mi lascia nel mondo senza farmici stare».

    Della Chiesa che cosa pensa?

    «Non ce l’ho con i preti. Gli rimprovero solo d’essere diventati impiegati, con i loro orari e i loro stipendi. Non si vede neanche il riverbero di Cristo nel clero. Andai a trovare per anni fratel Carlo Carretto nel suo eremo di Spello, dove s’era ritirato al ritorno dal Sahara. “Bruno, devi avere misericordia”, mi esortava. Ma Cristo si prese come apostoli dodici uomini adulti, alcuni anche sposati, non dei bambini. Non ne ho conosciuto uno, di coloro che hanno patito ciò che ho patito io, che sia diventato normale: sono finiti tutti o pervertiti, o eroinomani, o suicidi. È una malattia da cui esci solo con la lobotomia. Ho passato i miei giorni a chiedermi se dovevo attaccarmi una macina di mulino al collo o se c’era una clemenza, un’attenuante, una possibile Corte d’appello che m’avrebbe reso giustizia per la storpiatura ricevuta».

    Ora ha ritrovato un suo equilibrio?

    «L’equilibrio si ritrova dopo morti».

    Stefano Lorenzetto

    http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=166301

  • Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    ANA DIAS CORDEIRO 02/03/2014 – 08:38

    Una scuola del Centro Polivalente Leão Dehon ha beneficiato dell’appoggio del Portogallo mediante la collocazione di insegnanti. Uno di loro ha fatto una denuncia di sospetti abusi sessuali sui minori contro due sacerdoti italiani di quella città del Mozambico: il direttore di questo centro e il responsabile di un orfanotrofio. Il caso è oggetto di indagine dalla Procura in Italia e in Mozambico, mentre le Nazioni Unite chiedono che i preti sospettati di abusi sui minori vengano rimossi.

    NELSON GARRIDO
    “MNE ha tacitato l’argomento” “Non esiteremo nell’adottare provvedimenti”

    In quel giorno, uno dei ragazzi è stato colpito. Come chiunque abbia bisogno di riscattarsi e, allo stesso tempo, chiede aiuto. Aveva bisogno di parlare – lui e gli altri ragazzi, tutti minorenni, che hanno detto che il prete aveva costruito nell’orfanotrofio dove vivevano, una prigione per punire loro, una prigione con sbarre, come nei film.

    Spesso si sentivano osservati, anche perché si sentivano diversi: lui, e come lui gli studenti più giovani nella scuola diretta dal prete Ilario Verri, che vivevano nell’orfanotrofio del prete italiano Luciano Cominotti in Gurue, Mozambico. Si muovevano come ombre, sempre osservati e senza o quasi mai un sorriso. Essi avevano questo in comune. Questo, e la complicità di un terribile segreto.

    Questo sarebbe, tuttavia, un nuovo e differente giorno, in grado di dissipare i nebulosi sospetti che si gonfiavano ogni settimana sotto gli occhi del maestro João Gomes de Oliveira. Il veterinario era stato posto dalla cooperazione portoghese, come professore in una delle due scuole del Centro Polivalente Leão Dehon nel gennaio del 2010 in questa piccola cittá mozambicana di Zambézia, dove è stato selezionato tra i vari stagisti inviati quell’anno nell’ambito del programma Inov Mundus, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.

    È stato lì che ha udito della denuncia per abusi sessuali su minori contro i due sacerdoti. E lui ha presentato una denuncia relazionata alle inchieste giudiziarie attualmente in corso – una in Italia e l’altra nella Procura di Gurue in Mozambico.

    Le decine di avvisi che ha inviato alle organizzazioni internazionali dei diritti umani e dei bambini, al diretto responsabile dell’allora Istituto Portoghese di sostegno allo sviluppo (IPAD), al Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, all’ambasciata del Mozambico nel Portogallo e dopo altri tre anni, all’ex ministro degli esteri Paulo Portas, e alle quali il PUBBLICO ora ha avuto accesso, si sono scontrate con il silenzio. Dalla Procura Generale della Repubblica, dove è stato inviata una denuncia presentata alla polizia giudiziaria, hanno risposto che, essendo questo un caso per la polizia e la giustizia del Mozambico, non potevano fare nulla.

    Per lui, più presto questo caso viene risolto, “meglio è”. La storia di questi ragazzi – alcuni orfani, altri no – è un fardello che porta da allora. “Cosa succede alle vittime di questi abusi quando crescono è una domanda alla quale nessuno mi ha saputo rispondere.”

    Dopo avere udito “lo spaventoso racconto” di due dei suoi alunni (vedere l’intervista in queste pagine), João Oliveira è stato violentemente aggredito. Mostra le sue fotografie scattate in ospedale dove è rimasto prima di lasciare per sempre Gurue. Sono stato preso a sassate sulla testa mentre guidavo la moto senza casco. “Non saprei dire chi lo ha fatto”. Ma crede che chi è stato sapeva che il maestro portoghese stava per denunciare i preti Ilario e Cominotti alla polizia di Gurue per abusi sessuali su ragazzi.

    Dovere legale e dovere morale.

    Una volta arrivato in Portogallo, sono stato ricoverato per un lungo recupero dopo l’aggressione. Nei giorni quando finalmente sono uscito, sono andato dalla polizia. La denuncia è stata accettata ed inviata al Pubblico Ministero dove è stata archiviata per “incompetenza territoriale”, nel Febbraio del 2011. “La denuncia poteva essere stata inviata immediatamente in Mozambico”, dice João Oliveira, che parla di “dovere morale” di avvisare le autoritá del paese.

    Dal punto di vista legale, essendo le vittime mozambicane e gli autori (del supposto crimine commesso in Mozambico) italiani, il Portogallo non aveva la competenza per trattare il caso, secondo i giuristi uditi dal PUBBLICO.

    La denuncia è stata sì inviata alla Procura Generale del Mozambico, ma solo due anni dopo, nel luglio 2013, “sotto la protezione della Convenzione di Assistenza Giudiziaria in materia Penale tra gli Stati Membri della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese” – ha confermato il PUBBLICO insieme alla PGR portoghese, che parla di “processo indipendente” e non chiarisce se questo è legato alla stessa denuncia di João Oliveira archiviata all’inizio del 2011, e non spiega il motivo per cui c’è  stato, in questo caso, un ritardo di due anni per farla proseguire per  il Mozambico.

    L’iniziativa è sorta giá dopo che la PGR portoghese ha saputo dell’apertura di un’indagine in Italia, anch’essa relazionata con una denuncia di João Oliveira che andò con i propri mezzi in Italia.

    “Sono andato in una stazione di polizia ed ho raccontato quello che stava succedendo”, ricorda. La denuncia contro i due italiani, il prete Luciano Cominotti dell’orfanotrofio, e il prete Ilario Verri, oggi direttore della scuola Centro Polivalente Leão Dehon, è stata ricevuta nell’aprile 2012.

    Due percorsi, un destino

    Ilario Verri é un prete dehoniano, in Mozambico da molti anni. Ha vissuto vicino alla frontera con il Malawi negli anni della guerra civile. Poi è andato a Maputo da dove è partito per Gurúè con l’obiettivo di ricostruire il complesso della scuola e del centro che giá esisteva dal 1969, ed era diretto dai religiosi dehoniani presenti en Mozambico dal 1968.

    Nel 1975, con l’indipendenza, il complesso è stato nazionalizzato e, nel 1994 è tornato nella provincia mozambicana della Congregazione Dehoniana, una congregazione religiosa della Chiesa cattolica, fondata dal prete Leão Dehon nel 1878 e oggi presente in decine di paesi, tra cui il Portogallo.

    Il complesso è stato ricostruito e migliorato e gli è stato cambiato il suo nome a Centro Polivalente Leão Dehon (in onore del fondatore). Comprende la Scuola di Base Industriale (una scuola professionale, corrispondente alla scuola secondaria fino al 9 ° grado) e l’Istituto Superiore Agrario (che corrisponde al livello di scuola superiore). João Oliveira è stato collocato in quest’ultimo, ma ha dato anche lezioni di computer agli studenti più giovani della scuola professionale.

    Luciano Cominotti è diocesano ed è andato a Gurue per scelta personale dopo essere stato ordinato sacerdote a Milano o già in Gurue (le informazioni differiscono tra quello che dice il prete portoghese Luciano e il prete Ornelas a Roma, a capo della Congregazione (vedi intervista in queste pagine )).

    “E’ stato militare in Italia, ha deciso per il sacerdozio e ha fatto la richiesta al vescovo di Milano. Voleva andare in missione”, ha detto al PUBLICO il prete portoghese Luciano, con responsabilità nella Congregazione dei dehoniani in Portogallo e che faceva parte di due gruppi che hanno iniziato il programma di volontariato nel Centro Polifunzionale di Gurue. “All’inizio, quando è stato ordinato prete, uno rimane nella diocesi in cui è nato. Per passare ad un’altra diocesi deve esserci un motivo”, aggiunge.

    Luciano Cominotti ha scelto Gurue, dove entrerà nei primi mesi del 2000. Nel 2004 “la sua opera esisteva giá,” dice il prete portoghese a proposito dell’orfanotrofio che è stato ingrandito a misura che il prete Cominotti ha acquisito i terreni intorno grazie al supporto e le donazioni di “benefattori italiani.”

    Due immagini dell’orfanotrofio, disponibili su Internet, mostrano a distanza quel sontuoso palazzo che si vede attraverso le cime degli alberi, come uno strano castello accanto a una piccola città dove i segni di abbandono sono visibili, le case modeste e le strade sterrate. Una di queste immagini è dotato di un testo enigmatico, non firmato, e che descrive questa casa come un “orfanotrofio maschile per i bambini”, e allora ha osservato: “Mi dispiace per la distanza delle immagini, ma in fondo può vedere uno splendido edificio. È in Gurue, con vista sul lago e dispone di strutture che sarebbero considerate eccellenti in tutto il mondo civilizzato. Non manca nulla. Viene mantenuto da sponsor che visitano le strutture di volta in volta.”

    Un prete “dedicato”

    Chi conosce l’orfanotrofio è Adérito Barbosa, un prete che era dentro perchè era “un amico del padre Luciano Cominotti”, afferma PUBLICO, prima di essere messo di fronte alla denuncia contro il sacerdote italiano e alle indagini che girano in Mozambico e in Italia.

    “Si tratta di un sacerdote dedicato, con la responsabilità nella diocesi e con il suo lavoro, come questa casa di accoglienza per bambini”, continua il prete Adérito Barbosa, coordinatore nazionale della Famiglia Dehoniana in Portogallo e Presidente dell’Associazione dei volontari laici Dehoniani, fondata nel 1999 legato alla Provincia portoghese dei Sacerdoti del Cuore di Gesù (Dehoniani) e responsabile per l’invio di insegnanti volontari per il Centro Polifunzionale Leão Dehon e altre “opere” dehoniane in Mozambico e in altri paesi.

    È questo prete che descrive l’orfanotrofio – o meglio “un centro di assistenza per i bambini bisognosi” – come un “castello”. “E’ chiuso, non entra nessuno”, continua. “È chiuso perché è privato, ci sono dei giovani all’interno. Lui [Luciano Cominotti] mette i bambini al lavoro. Alcuni fanno la guardia, altri lavorano. Sono già stato lì in diverse occasioni, l’ultima delle quali quattro o cinque anni fa” prima di confermare che il palazzo ha guardie armate e che alcuni in città parlano del “terrore “che il luogo ispira.

    L’ultima volta che sono stato in Gurué fu l’anno scorso, ma il prete Luciano Cominotti non era lì. Lui e il prete Ilario a volte andavano a chiedere soldi in Italia per le “opere” che uno e l’altro dirigono. L’opera del prete Cominotti “è per aiutare i bambini.” L’orfanotrofio avrà “circa 50 bambini”, aggiunge.

    Il PUBBLICO ha tentato varie volte di contattare Cominotti nella Diocesi, ma non ha mai ottenuto risposta, e il prete Ilario Verri nel Centro Polifunzionale Leão Dehon, ma il direttore si trovava in Italia giá da alcuni mesi “per motivi personali”.

    “I due sacerdoti sono indissolubilmente legati”, spiega João Oliveira, che crede che Luciano Cominotti ha avuto, nel passato, dei collegamenti con la Congregazione dei Dehoniani, e che ci sia un tentativo di dissociarsi, per diluire le responsabilità.

    “Puó essere che, durante questo processo, il prete Luciano e l’orfanotrofio abbiano smesso di essere dei Dehoniani. Questo è un problema di chiarire. Sanno cosa sta succedendo e, ovviamente, ci sarà all’interno dell’ordine chi si oppone e ha causato questa conveniente separazione, apparente ed esterna “, considera.

    L’orfanotrofio è più esposto a sospetti abusi sui minori rispetto alla scuola, che anch’essa non sfugge alle “voci frequenti”, come ha raccontato al Publico un altro portoghese che vive a Gurue, e riceve i visitatori nelle loro case per i volontari in un vecchio seminario convertito in pensione, e che viene descritto sul sito della scuola (con le foto delle camere e la scuola) come “una bellissima villa non lontana dal centro.”

    I sacerdoti dehoniani contattati a Lisbona e Roma dal PUBBLICO, negano la connessione, insistendo sul fatto che Luciano Cominotti è sempre stato un diocesano e svolge ruoli di responsabilità nella diocesi di Gurué – nel sito web della diocesi appare come amministratore. Loro dicono di non aver mai sentito parlare della denuncia del portoghese João Oliveira o di qualsiasi altro reclamo sul prete Ilario.
    “Ho sentito questo per la prima volta”, dice il prete Adérito Barbosa. “Ho le migliori referenze di lui e la sua opera,” afferma il prete portoghese Luciano anch’esso contattato. E su quell’ antico seminario, ora una “locanda” appartenente al Centro Polivalente, dice che “È stato ristrutturato, potenziato e migliorato per accogliere i turista, visitatori e persone legate ad imprese e al Governo”.

    Per João Oliveira, il collegamento tra i due sacerdoti è rilevante per dimostrare che una scuola che ha beneficiato del sostegno del Ministero degli Esteri portoghese mediante la collocazione di insegnanti come lui, ha servito da “facciata” per qualcosa che coinvolge le due istituzioni – orfanotrofio e Centro Polivalente Leão Dehon. E che, nonostante le sue denunce – e le indagini aperte in Italia e Mozambico – gli stessi sacerdoti, bersaglio di sospetti, continuano ad essere responsabili delle delle due istituzioni.

    João Oliveira sostiene che “È pienamente giustificata la necessità di un coinvolgimento delle Nazioni Unite in questo crimine globale” e accoglie con entusiasmo la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – agli inizi di febbraio – per esigere alla Santa Sede “il ritiro delle funzioni” dei preti pedofili o sospettati di esserlo, e che li consegnino alle autorità giudiziarie per le indagini (una dichiarazione che non vincolante).

    Richieste delle Nazioni Unite

    In un documento senza precedenti rilasciato un mese fa, e che il Vaticano ha criticato di “distorcere i fatti”, i periti del Comitato delle Nazioni Unite hanno notato che 400 sacerdoti sono stati espulsi dalla Chiesa cattolica nel 2011 e 2012, per le accuse di pedofilia, durante il pontificato di Benedetto XVI. Ma un’analisi approfondita del vasto dossier di denunce ricevute negli ultimi anni contro i sacerdoti cattolici in diversi paesi, ha concluso che gli abusi erano “sistematici” e che la verità sarà nota solo quando le vittime verranno ascoltate.

    João Oliveira si identifica pienamente in queste conclusioni e dice che è urgente che le vittime siano protetti per poter essere ascoltate. “Solo quando ciò accadrá, ci saranno prove” aggiunge.

    “Dopo l’aggressione che ho subìto, le vittime non parleranno mai ai sacerdoti apertamente. Era un messaggio violento ed efficace che ha messo a tacere molti testimoni”, ha scritto in una delle tante lettere che ha inviato da allora a sbloccare la situazione.

    Il medico veterinário, collocato come professore in Mozambico, afferma che questo paese si sta “convertendo in un esempio internazionale della passivitá
    della Chiesa cattolica verso il crimine della pedofilia “. Quando è stato aggredito, il suo status di funzionario in servizio per la cooperazione portoghese prevedeva che un allarme fosse stato attivato (all’Ambasciata del Portogallo in Mozambico), dai sacerdoti, perché essi sono i responsabili della scuola dove era stato collocato come apprendista Inov Mundus, con una assicurazione sanitaria che gli dava diritto ad un rimpatrio di emergenza.

    I sacerdoti non hanno avvisato e l’ambasciata portoghese è stata informato solo giorni dopo dall’Ambasciata di Danimarca, che ha appreso della situazione attraverso una funzionaria straniera che lavora in Gurue. Gli amici di João Oliveira – di diverse nazionalità – si sono alternati perchè non rimanesse mai solo nella stanza in quella vecchia Villa Junqueiro in Gurue, che non sembra un ospedale.

    “Il rimpatrio di emergenza è ben chiaro nella parte dell’assicurazione offerto nel contratto. Appena sono stato meglio, ho avvertito l’ IPAD, ho chiesto che mi portassero a Maputo, sono andato alla Ambasciata di Portogallo, dopo Johannesburg, e infine a Lisbona”, racconta João Oliveira.

    Poche o nessuna risposta

    In Portogallo, quasi non ho ricevuto risposte alle lettere inviate e alle quali il PUBBLICO ha avuto ora accesso, tra le quali all’allora ministro degli esteri Paulo Portas al quale ha scritto nel mese di aprile 2013 per accusare la cooperazione portoghese di rimanere “criminalmente silenziosa e passiva in questo problema” e avverte sul fatto che “L’MNE potrebbe essere sponsor pedofilia in Mozambico”.

    Due anni prima, ha scritto “più volte” all’allora Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, “per chiedere aiuto per questi bambini” e le informazioni sulle istituzioni locali per un possibile “intervento”. Al PUBLICO, Graça Gonçalves Pereira detto di avere ricevuto “centinaia di reclami di portoghesi”, quando ha assunto le funzioni di Console generale a Maputo, nel 2012, e non ricordava quella specifica corrispondenza.

    E anche quando era in Gurue, ha ripetutamente messo in guardia i responsabili dell’ IPAD (ormai estinta e fusa con l’Istituto Camões). “Hanno detto che gli dispiaceva molto per quello che era successo. Non passò molto tempo fino a quando mi sono reso conto che non avrebbero fatto nulla “, spiega João Oliveira.

    “E’ stato un problema del quale la nostra gestione ha avuto conoscenza”, ha detto al PUBLICO Fernanda Catarino, una dei responsabili del Inov Mundus, e ha avuto frequenti contatti con il docente. Era con lei e con una sua superiore che João Oliveira ha da subito condiviso i suoi sospetti.

    A questo livello, nulla poteva essere fatto, dice Fernanda Catarino, ora ufficiale nel Camoes. “La questione è stata rinviata ad una considerazione superiore, alla direzione.” E’ stato l’allora presidente del IPAD, Augusto Manuel Correia, che non ha risposto alle domande inviate dal PUBBLICO.

    Anche il Camões – Istituto per la Cooperazione e la lingua (che ha assorbito l’ex IPD nel 2012) non ha chiarito al PUBBLICO quanti insegnanti portoghesi ha collocato nel Centro Polivalente Leão Dehon, ed in quali date ha dato altre forme di sostegno e quali criteri ha scelto per selezionare il Centro Polivalente e la sua scuola per l’inclusione nella lista delle entità che avrebbero beneficiato del sostegno della cooperazione portoghese.

    Già dopo aver lasciato Gurue, João Oliveira ha anche avvertito organizzazioni per i diritti umani. Human Rights Watch lo ha mandato da Amnesty International, che lo ha mandato all’ UNICEF che non ha risposto.

    La lettera che nel mese di aprile 2013, il cooperante portoghese ha scritto al vice procuratore del Dipartimento di Investigazione e Azione Penale (DIAP) per insistere sul fatto che il caso non venisse dimenticato, si è conclusa in questo modo: “Devo scusarmi per la mia insistenza, ma io conosco alcuni di questi ragazzi. Hanno un nome e poco altro. Non hanno padre nè madre o chi voglia sapere di loro. (…). La signora procuratrice può archiviare queste vite: io non lo faccio “.

    Traduzioni Roberta Pietra per Rete L’ABUSO

    Fonte https://www.publico.pt/mundo/noticia/mocambique-padres-investigados-por-suspeitas-de-abusos-dirigem-orfanato-e-escola-que-teve-apoio-de-portugal-1626570

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webpwp-content/uploads/2025/02/domenica-15-a-celle-ligure-gianluigi-nuzzi-presenta-il-suo-ultimo-libro-inchiesta-peccato-originale-interverra-francesco-zanardi-presidente-della-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2025/02/preti-pedofili-e-adulti-complici-il-corto-di-cammuso-illumina-la-sala-farina-gesti-orrendi-camuffati-da-abito-religioso.webpwp-content/uploads/2025/02/dettagli-abusi-su-minori-in-nome-di-dio-da-piu-di-25-anni-ad-aci-bonaccorsi-la-comunita-che-plagiava-le-giovani-il-video.webpwp-content/uploads/2025/02/caso-vitale-processo-rinviato-a-dicembre-messere-a-telemolise-fatti-gravissimi-perche-commessi-da-chi-ha-una-funzione-educativa.webpwp-content/uploads/2025/02/chi-lha-visto-affronta-il-prete-che-ha-abusato-di-lui-la-risposta-preghiamo-insieme-un-caso-denunciato-dalla-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2024/09/il-primo-film-sui-preti-pedofili-girato-a-savona-e-verona-sara-al-bari-international-film-festival-domenica-6-aprile.webp2014/02/27/moambico-le-accuse-e-larchiviazione-di-don-ilario-verri-che-calunnio-la-rete-labuso-e-don-luciano-cominotti/

  • Vaticano: 40000 abusi su cui l’Onu vuol veder chiaro

    Vaticano: 40000 abusi su cui l’Onu vuol veder chiaro

    Sedici pagine di accuse. La Commissione Onu per i diritti dei minori non ha usato mezze misure e ha attaccato le politiche del Vaticano, che hanno permesso a troppi religiosi di abusare sessualmente di migliaia di bimbi e ragazzi.  Lo ha fatto con un documento durissimo, con cui si invita il Vaticano all’ “immediata rimozione” dei responsabili, che dovrebbero essere “consegnati” alle autorità. “La Commissione – spiega infatti il documento presentato a Ginevra e diffuso dai quotidiani- è profondamente preoccupata che la Santa Sede non abbia riconosciuto l’estensione dei crimini commessi, che non abbia preso le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali sui bambini e per proteggerli e che abbia adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione degli abusi ed all’impunità dei responsabili”.

    Il rapporto, a proposito di diritti dei minori, fa riferimento anche allo scandalo irlandese delle “ Magdalene”, gli istituti gestiti da suore dove alcune ragazze lavoravano le lavandaie in sostanziali condizioni di schiavitù. E ancora, si fa presente come non sia accettabile che gli abusatori, anziché essere allontanati, siano stati spostati di parrocchia in parrocchia “in un tentativo di coprire questi crimini”. E poi: “A causa di un codice del silenzio imposto su tutti i membri del clero sotto la pena della scomunica i casi di abuso sono stati anche difficilmente riferiti alle autorità giudiziarie nei Paesi in cui sono stati commessi”.

    All’interno del documento, critiche anche verso le posizioni della Chiesa nei confronti di aborto, contraccezione e omosessualità. Ma se, probabilmente su questi ultimi temi, una nota della Santa Sede esprime qualche dubbio in merito al “tentativo di interferire nell’insegnamento della chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e nell’esercizio della libertà religiosa”; sul resto non può che prenderne “atto”. D’altra parte i casi sono davvero tantissimi ed è impossibile elencarli tutti. A volte raggiungono livelli da film horror. Come, in Italia, nel caso di Don Riccardo Seppia, il parroco di Sestri Ponente arrestato nel maggio 2011 con le accuse di violenza sessuale su minori, tentata induzione alla prostituzione minorile, offerte plurime di droga e cessione di cocaina. L’inchiesta, partita dalle testimonianze di un chierichetto che aveva parlato di “attenzioni particolari” del prelato (ma non sfociate in atti sessuali veri e propri) era stata poi allargata con intercettazioni e sms: così era venuta a galla la fantasia malata del prelato, che tuttavia, dopo aver chiesto perdono, ha sempre detto di non aver poi attuato quelle fantasie. In appello, marzo 2013, ha preso 9 anni e sei mesi e ha fatto ricorso in Cassazione. Talvolta gli scandali vanno più su nelle gerarchie. A maggio dello scorso anno lasciava la Scozia, “d’intesa con il Santo Padre”, il cardinale Keith Patrick O’Brien, arcivescovo emerito di St. Andrews ed Edinburgo, dopo aver ammesso le proprie responsabilità per molestie sessuali verso seminaristi nell’arco di trent’anni: destinato ad «alcuni mesi di rinnovamento spirituale, preghiera e penitenza». Per non parlare del clamoroso caso di Boston, scoppiato nel 2002, quando il The Boston Globe avviò un’inchiesta giornalistica che portò alla pesante condanna di un prete, John J.Geoghan, per aver violentato un bimbo di dieci anni.

    Solo a Boston finirono sotto accusa 89 sacerdoti e 55 vennero rimossi dall’incarico. Periodicamente i casi si sono ripetuti ovunque. «I casi registrati sono numerosi – spiega la psicologa Graziella Mercanti-,  una ricerca statunitense del 2009 ha rilevato che tra il 1950 il 2000, si sono verificati circa 40.000 casi di abuso di minori da parte di preti: si tratta dunque di una vera e propria epidemia. Una possible spiegazione risiede nella  mancanza di maturità sessuale che caratterizza i preti: i giovani seminaristi che iniziano la loro carriera religiosa, sono costretti a rinunciare alla propria identità sessuale, senza  che questo problema venga adeguatamente affrontato ed elaborato. L’esperienza del seminario non permette una crescita aromonica di tutti gli aspetti della personalità  e può quindi favorire una “fissazione” ad uno stadio evolutivo pre adolescenziale, che favorirebbe l’attrazione verso bambini. Il comportamento deviante può dunque dipendere dalla particolare storia personale e formativa del seminarista. Alcuni  ricercatori sostengono che i modelli proposti dalla Chiesa, che impongono il celibato e la rimozione della sessualità, condizionono profondamente il futuro comportamento dei preti.

    Le condotte devianti dei preti pedofili non dipendono meramente dalla semplice predisposizione del singolo, ma potrebbero scaturire dalle forzature imposte dalla formazione ecclesiastica. Questo fatto spiegherebbe anche la notevole resistenza della Chiesa ad affrontare un problema  che mette in discussione la natura stessa dell’organizzazione religiosa». In realtà qualcosa, negli ultimi anni, il Vaticano lo ha fatto. Papa Benedetto XVI ha ridotto allo stato laicale 400 religiosi non esattamente ligi ai propri doveri. E Papa Bergoglio ha definito gli abusi sui minori perpetrati dai sacerdoti “la vergona della Chiesa”. A dicembre ha costituito una commissione ad hoc, col compito di vigilare e arginare il fenomeno. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo di Boston, Patrick O’Malley, con tanto di esperti per la formazione spirituale e di assistenza per tutti coloro che lavorano con minori. Il durissimo documento dell’Onu ha chiesto che i risultati dell’indagine della commissione vaticana vengano resi pubblici.

    Manuel Montero 

    Vaticano: 40000 abusi su cui l’Onu vuol veder chiaro

  • Salvatore Domolo. “Dentro di me c’era l’inferno”: un ex prete racconta la pedofilia clericale

    Salvatore Domolo. “Dentro di me c’era l’inferno”: un ex prete racconta la pedofilia clericale

    Salvatore Domolo ha 8 anni quando viene abusato per la prima volta dal parroco. Viene da una famiglia disgregata, e quest’uomo si presenta a lui come una figura paterna.

    Dopo 3 anni di abusi, Salvatore cerca di liberarsi in qualche modo ed entra in seminario. Una scelta all’apparenza contraddittoria, ma con una sua logica intrinseca: prova a liberarsi di questo peso all’interno delle gerarchie ecclesiastiche, ma non vi riesce.

    Lascia il sacerdozio appena si convince che “la Chiesa è complice degli abusi, tacendo, spostando preti colpevoli”.

    Ora, Salvatore ha deciso di raccontare la sua terribile esperienza e la sua risalita dall’inferno in un libro, “In nomine patris”, edito da una casa editrice coraggiosa, l’associazione “Golena”. E’ un volume autobiografico ma anche ricco di riflessioni sulla pedofilia clericale e su come l’ambiente chiuso e asfittico, tipico delle gerarchie ecclesiastiche, possa diventare terreno fertile per la pedofilia. Una critica radicale da chi è stato vittima della pedofilia clericale e prete.

    E’ di pochi giorni fa la notizia che l’Onu ha accusato il Vaticano di avere permesso abusi sessuali su decine di migliaia di bambini: un’accusa pesantissima, che non ha avuto molta risonanza in Italia, e che spinge a riflettere su questo fenomeno molto grave. La Santa Sede sta cercando, negli ultimi anni, di arginare e denunciare, ma le dimensioni del problema, secondo l’Onu, sono molto grosse.

  • L’unico obbiettivo della chiesa è stato quello di raggiungere la prescrizione.

    L’unico obbiettivo della chiesa è stato quello di raggiungere la prescrizione.

    SAVONA. Don Giraudo, don Pinetto, don Barbacini, don Massaferro, l’ex assistente nella parrocchia di Lavagnola Franco Briano: sono sicuramente i casi più delicati e spinosi che hanno turbato la serenità della chiesa savonese sul tema della pedofilia. Se Briano ha fatto apertamente outing sulle sue malefatte,.ma solo a prescrizione intervenuta, per altri due casi è stata la magistratura a indagare e far luce in seguito alle denunce di Francesco Zanardi.

    Il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro ha lavorato per anni al fenomeno pedofilia nel mondo della chiesa, con coinvolgimenti sia nella diocesi di Savona-Noli che in quella di Albenga, scoperchiando una realtà rimasta a lungo nascosta e temuta. Un lavoro che ha trovato parecchi ostacoli e impedimenti, ma che ha portato alla condanna di Nello Giraudo, l’ex parroco di Noli, per abusi sessuali nei confronti di un ragazzino in un campo scout. L’episodio, risalente al 2005, è costato caro al prete che era stato messo persino alla guida di una comunità di giovani nell’intento di sottrarlo all’eco dello scandalo. Un anno: è la condanna patteggiata da Giraudo. Ma l’inchiesta della magistratura aveva messo di mezzo anche l’allora vescovo Dante Lafranconi indagato dalla procura in concorso nella pedofilia e che il gip Fiorenza Giorgi ha bacchettato nella motivazione che aveva portato alla sua richiesta di archiviazione.

    “La sola preoccupazione dei vertici della Curia era quella di salvaguardare !’immagine della Diocesi piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima e come principalmente (per non dire unicamen-te) per tale ragione l’allora Vescovo di Savona non avesse esercitato il suo potere-dovere di controllo sui sacerdoti e di protezione dei fedeli “ era stato uno dei passaggi forti della motivazione.

    Molti altri episodi hanno invece goduto del salvagente della prescrizione. Intervallo di tempo che recentemente ha salvato pure don Pinetto, anche lui parroco nel ponente e da qualche anno trasferito nella chiesa di San Michele Arcangelo a Celle. L’inchiesta sollevata dall’intervista concessa al Secolo XIX da parte di una delle vittime, ha spalancato una seconda terribile finestra sul mondo degli abusi in seminario. Erano gli anni ’70 quando alcuni ragazzini vennero molestati dal prete, allora responsabile del seminario. Il pm Ferro la scorsa estate si è recato addirittura in Sardegna, in un paesino nel centro dell’isola, dove vivono ancora gli anziani genitori di una delle vittime. Sono saltati fuori, lettere, testimonianze e drammi personali immani per quelle morbose atten-zioni di don Pinetto verso i giovani seminaristi.

    Tutto prescritto, ma non la calunnia. Don Pinetto aveva infatti denunciato la vittima, i giornalisti che raccolsero il suo sfogo e Francesco Zanardi per diffamazione. E non contento aveva scritto al Vescovo Lupi gridando la sua estraneità ai fatti. Le indagini hanno dimostrato l’esatto contrario e il pm Ferro ha chiesto il rinvio a giudizio del prete per calunnia.

    Ma c’è anche chi, come don Giorgio Barbacini e più recentemente don Luciano Massaferro, il conto con la’ giustizialo ha pagato pesantemente: rispettivamente tre anni e sette anni, mentre don Luigi Fusta, parroco in pensione di san Nicolò a Pietra deve rispondere di favoreggiamento verso un frequentatore della parrocchia che aveva riservato attenzioni ad una dodicenne.

    Di Giovanni Ciolina – Secolo XIX

  • Cagliari. Incontro per pedoseminaristi dai 10 anni in su, Bimbi di quinta elementare reclutati per farli diventare preti

    Cagliari. Incontro per pedoseminaristi dai 10 anni in su, Bimbi di quinta elementare reclutati per farli diventare preti

    IV° incontro del pre-seminario

    Domenica 16 marzo dalle 9 alle 14,30 presso il Seminario Arcivescovile, si terrà il quarto incontro del pre-seminario. Sono invitati, previa una comunicazione del proprio Parroco al Rettore del Seminario, i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni (fascia della classe V elementare e scuola media) che desiderano conoscere l’esperienza comunitaria del Seminario Minore diocesano per un discernimento vocazionale.

    Ai ragazzi di età compresa tra i 14 e 19 anni (fascia della scuola superiore) che desiderano fare un itinerario di discernimento vocazionale sono riservati appositi incontri. I Rev.mi Parroci interessati sono pregati di concordare tempi e modalità con don Davide Curreli (340.9673038).

    http://www.parrocchiasantelena.com/ai1ec_e…ance_id=4825297

  • Vescovi svizzeri. Prevenire la pedofilia col certificato penale, Basta non farsi beccare prima e i pedofili hanno via libera in seminario

    Vescovi svizzeri. Prevenire la pedofilia col certificato penale, Basta non farsi beccare prima e i pedofili hanno via libera in seminario

     Conferenza vescovi svizzeri: nuove direttive su abusi sessuali

    Mette maggiormente l’accento sulla prevenzione la terza edizione delle direttive sugli “Abusi sessuali in ambito ecclesiale” che entra in vigore domani. Le disposizioni non sono più solo emanate dalla Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), ma anche dall’Unione dei Superiori religiosi della Svizzera.

    Per l’ammissione dei seminaristi e dei candidati agli ordini e alle comunità religiose viene chiesta ad esempio la presentazione dell’estratto del casellario giudiziale, indica oggi la CVS.

    Se i candidati preti o alla vita religiosa cambiano luogo di formazione o comunità, il vescovo in carica deve redigere un attestato di moralità all’attenzione dei futuri sacerdoti.

    Sono pure illustrate le norme penali, civili ed ecclesiastiche a cui vanno incontro gli autori degli abusi.

    31.01.2014

    http://www.gdp.ch/ats-news/conferenza-vesc…ll_tabs%block_2