Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Forteto, continua il processo con testimonianze shock

    Forteto, continua il processo con testimonianze shock

    In aula F.B, 35 anni, nato nella comunità di Vicchio dove ha vissuto fino ai 18 anni: “Quando cominciai a ribellarmi mi dissero che mi avrebbero ricoverato e fatto passare per pazzo”

    “Quando cominciai a pensare col mio cervello e a ribellarmi, a raccontare all’esterno ciò che mi succedeva in cooperativa e tentai di uscire dalla comunità, mi dissero che se non la smettevo subito mi avrebbero ricoverato, dato le medicine e fatto passare per pazzo”. Continuano le testimonianze shock al processo in corso al tribunale di Firenze per gli abusi e i maltrattamenti che sarebbero stati compiuti nella comunità de Il Forteto, a Vicchio (Firenze), che si occupa anche di recupero di minori. A ripercorrere di fronte ai giudici la propria esperienza di vita nella comunità mugellana guidata da Rodolfo Fiesoli – il “profeta” finito sotto accusa per maltrattamenti e violenza sessuale – è stato nella giornata odierna uno dei cinque ragazzi che al Forteto non sono arrivati in affidamento, né perché attratti da una prospettiva di vita comunitaria e agricola. “Noi purtroppo ci siamo nati e nelle intenzioni di Fiesoli avremmo dovuto rappresentare la nuova generazione”.

    “In questa realtà mi ci sono ritrovato, non ho scelto: io sono un prodotto del Forteto” ha ripetuto più volte in aula stamani F.B., 35 anni, oggi carabiniere alla caserma “Cavour” di Torino, alle spalle numerose missioni all’estero, rispondendo alle domande del titolare dell’inchiesta, il pm Ornella Galeotti. F. B. se n’è andato dalla comunità nel 1998, poco dopo esser diventato maggiorenne. Sua madre lasciò la cattedra di docente universitaria per seguire il “profeta” e vive tuttora al Forteto, mentre il padre se ne andò dopo 4 anni puntando una pistola in faccia a Fiesoli e accusandolo di abusi e vessazioni sugli ospiti della comunità. “Ho vissuto con la mia madre naturale fino ai 5 anni, poi sono stato affidato a un’altra donna” racconta commuovendosi. In 5 ore di deposizione, la sua voce si romperà ogni volta che citerà la figura materna. “Mi hanno fatto credere che mio padre se n’era andato perché picchiava la mamma – racconta il militare – così hanno fatto in modo che non lo volessi più incontrare”. In realtà F. B. incontrerà suo padre altre due volte, in 20 anni: “la seconda volta mi chiese se volevo andarmene con lui, ma non ce la feci”. Uscito dal cerchio magico di Fiesoli, il testimone tornerà più volte a Vicchio “solo per andare a trovare mia madre”.
    “Facevo pipì a letto, la notte, per una patologia congenita – racconta F. B. alla corte – e per questo sono stato sin da piccolo sottoposto ai ‘processi’ e ai ‘chiarimenti’ da parte di Rodolfo Fiesoli. ‘Hai fatto fantasie erotiche’ mi diceva, poi gli altri mi interrogavano finché non confessavo ciò che loro volevano dicessi”. I chiarimenti portavano sempre alla medesima conclusione: presunte deviazioni sessuali che venivano punite con nottate intere “passate nei corridoi di fronte alla camere, dove il buio era totale”, oppure “di giorno, in piedi di fronte alla madia che si trovava in sala mensa: quello era un segno di punizione chiaro a tutti, cosicché chi passava per andare a pranzo mi apostrofava dicendomene di tutti i colori”. Per ben 30 volte F.B. sarebbe stato rinchiuso per ore nella chiesetta della cooperativa, “dove mi dicevano che c’erano i morti sepolti… dove potevo piangere e urlare ma nessuno mi avrebbe potuto sentire” o addirittura “nella cella frigorifera”. “Mi dicevano che mi avrebbero messo nel grande forno dove sottoponevano i bambini a punizioni corporali”. Lo scopo: “volevano spingerci all’omosessualità”.

    F. B. non si scompone quando passa in rassegna “gli schiaffi e le botte date coi mestoli, gli approcci e i baci in bocca del ‘profeta’ a noi ragazzini”. Vacilla ma non cede alle lacrime neppure quando parla dei lavori che era costretto a svolgere nell’azienda agricola del Forteto sin da quando era un bambino: “iniziavo alle 5.30, sveglia e colazione. Dopo dovevo andare all’ovile, dove mi occupavo delle pecore, o al caseificio dove lavoravo le ricotte (gli altri mi prendevano in giro per questo e mi chiamavano pecoraio, così quando la maestra ci faceva fare i temini io scrivevo che mi occupavo dei cavalli). Facevo tutto quello che dovevo, poi mi mettevo una tuta sopra gli indumenti da lavoro e correvo a scuola. Ho frequentato le lezioni fino ai 14 anni”. Seguiranno altri sei anni d’inferno prima dell’agognata libertà: una divisa dell’Arma dei carabinieri. La stessa che indossava il nonno materno.

    http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/02/10/news/forteto_continua_il_processo_con_testimonianze_shock-78239084/

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Abusi, già 5 anni fa lettera di accuse contro don Gabriele

    Abusi, già 5 anni fa lettera di accuse contro don Gabriele

    di Maria Fiore

    PAVIA. Le presunte molestie nel collegio “Don Bosco”, su cui sta indagando la procura di Pavia, furono segnalate già cinque anni fa, nel 2008. A denunciarle, con una lettera, uno studente universitario di Medicina a Pavia che era ospite in quel periodo del collegio pavese. La lettera non si trova più. Ma il ragazzo, che oggi ha 31 anni ed è originario di Trento, ne parla con la polizia giudiziaria, che lo scorso febbraio mette nero su bianco il suo racconto, ora nelle mani della procura pavese, a cui il tribunale di Rimini ha trasmesso gli atti. Il verbale contiene nuove accuse per il sacerdote salesiano ed ex economo del collegio “Don Bosco”, Gabriele Corsani, già condannato tre giorni fa a Rimini per le presunte molestie su un ex allievo che sarebbero avvenute in un albergo in Romagna. Le nuove contestazioni sono relative a presunte molestie di cui sarebbe rimasto vittima lo stesso studente ma, secondo quanto riferito dal ragazzo, anche altri giovani che frequentavano la struttura pavese. Accuse che l’inchiesta, appena all’inizio, dovrà verificare.

    Ma il ragazzo parla anche di una missiva, da lui firmata, indirizzata all’allora rettore del collegio, don Ernesto Grignani. Una lettera in cui il giovane racconta al rettore quello che, a suo avviso, sta succedendo all’interno del collegio. La lettera viene inviata anche all’ispettore salesiano della Lombardia, di cui il giovane non ricorda il nome.

    Don Gabriele Corsani viene convocato e sentito, ma resta al suo posto. La vicenda, però, ha comunque i suoi effetti: nei giorni della convocazione del sacerdote, il ragazzo viene prima sospeso e poi espulso dal collegio. Alla fine del 2009, anche don Ernesto Grignani lascia l’incarico a Pavia per trasferirsi a Torino. Oggi l’ex rettore del collegio Don Bosco, che guidò la struttura proprio negli anni in cui si sarebbero verificati i presunti abusi, è rettore dell’istituto salesiano San Lorenzo di Novara. «Sì, ricordo bene quella lettera – conferma il sacerdote –. Il ragazzo raccontava di alcuni comportamenti di don Gabriele Corsani e io ritenni opportuno segnalare la questione all’ispettore salesiano». Don Ernesto Grignani respinge quindi con forza i sospetti di avere nascosto la denuncia o di essere intervenuto tardi. «Non solo, ma feci anche fare alcune verifiche interne al collegio», aggiunge. Il sacerdote non rivela cosa emerse dalla verifiche e non entra nel merito delle accuse a don Gabriele Corsani, ma ammette di non sapere «come andò a finire l’inchiesta degli ispettori».

    Ci tiene a precisare, comunque, che l’espulsione del ragazzo dal collegio non fu legata alla lettera di denuncia, ma a un episodio che anche lo studente confessa alla polizia giudiziaria. «Un bravo ragazzo, ma fu espulso perché si comportò male – dice don Ernesto Grignani –. Un giorno inveì contro don Gabriele, urlandogli che non era degno di stare lì e lanciandosi in insulti. Tutto questo era inaccettabile. Don Gabriele avrà anche avuto le sue colpe, ma uno studente che inveisce contro un superiore non si poteva tollerare». E invece il trasferimento di don Ernesto Grignani da Pavia? «Lo chiesi io – dice il sacerdote salesiano –. Perché le cose non andavano come sarebbero dovute andare. Sì, mi riferisco alla vicenda di don Gabriele e al clima che si era venuto a creare all’interno della struttura».

    @mariafiore3

    18 luglio 2013

  • Bufera al Valsalice per abusi sessuali

    Bufera al Valsalice per abusi sessuali

    Don Nino Fiori, un insospettabile quarantenne in clergyman

    L.P.

    Ha quarant’anni, un aspetto elegante, è sempre vestito in clergyman. Ha un piglio da sacerdote di città, da uomo religioso, ma anche teologicamente preparatissimo. Insomma, proprio un moderno e insospettabile sacerdote. Eccolo qui don Nino Fiori, religioso che compie il suo ministero al Duomo di Torino e che ha iniziato la sua carriera nella congregazione dei Servi di Maria. La stessa che regge, tra le altre cose, anche la Basilica di Superga, uno dei simboli della Torino cattolica.
    Riservato, don Nino è il terzo sacerdote chiamato in causa da Salvatore Costa. Ne ha parlato nel corso dell’ultimo interrogatorio. «Con lui è stata la prima volta in assoluto: all’epoca avevo soltanto 14 anni: Lui era poco più vecchio di me», ha raccontato. Parole dette in fretta davanti al magistrato. Poi, subito dopo, Costa non ha retto, ha avuto un cedimento di nervi e hanno dovuto accompagnarlo via.
    Don Nino Fiori da qualche giorno non è presente in Duomo. «È in vacanza, lontano da Torino», dice chi risponde al telefono. E manca anche il rettore della chiesa che custodisce il «Sacro Lino»: farà ritorno a Torino soltanto dopo il 20 di agosto. «Una vacanza prevista e programmata da tempo, non un allontanamento improvviso», tengono a precisare fonti vicine alla chiesa torinese.
    Dalla Curia, invece, sulla vicenda di don Fiori non arriva nulla, né precisazioni né commenti. E valgono anche oggi le parole dei comunicati ufficiali emessi l’altro giorno: «Abbiamo piena fiducia nei magistrati e siamo vicini nella preghiera ai sacerdoti». Questa la linea, fine delle spiegazioni ufficiali. Restano tante voci e tanti pettegolezzi, nessuna però trova conferme ufficiali.
    Arrivano, invece, parole di difesa nei confronti di don Luciano Alloisio. Il sacerdote viene difeso a spada tratta dalla congregazione salesiana torinese. «Tutta la vicenda è partita da un atto di carità», afferma in mattinata il vicario provinciale dei salesiani don Sergio Bellini. Che, comunque, tiene a puntualizzare: «Gli avvocati dovranno tutelare anche l’immagine della congregazione».

  • Abusi su bimbo, don Vito verso il processo

    Abusi su bimbo, don Vito verso il processo

    Genova – Dieci anni di orrori, di abusi inflitti a un bambino divenuto adulto e oggi incapace di cancellare quell’incubo, di rimarginare quella ferita dell’anima.

    È l’accusa per cui la procura della Repubblica di Roma intende chiedere il processo nei confronti di padre Vito Beatrice, frate ex fondatore e responsabile del centro culturale all’interno del Collegio degli Emiliani di Nervi dove, secondo l’accusa, all’insaputa dei vertici della struttura, si sarebbero ripetute le violenze su un ragazzino romano cominciate anni prima nella Capitale.

    Violenza sessuale continuata e aggravata, compiuta «abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima»: questa l’ipotesi formulata dal pm Silvia Santucci a conclusione delle indagini preliminari iniziate nel 2010, dopo che il ragazzo molestato tentò di togliersi la vita gettandosi in un fiume. Nei giorni scorsi il magistrato romano ha notificato l’avviso di chiusura dell’inchiesta al religioso che oggi vive a Torino, ospite dei padri somaschi, in una stanza già perquisita dai carabinieri e nella quale gli inquirenti trovarono foto e video riguardanti un ragazzino in atteggiamenti osceni.

    «Filmò e documentò molti dei nostri incontri» ha rivelato il giovane vittima dei presunti abusi che oramai ha 27 anni ma non riesce a dimenticare quel che gli è stato fatto. Tanto che la storia è venuta alla luce dopo un tentativo di suicidio, un anno fa, quando il giovane, 26 anni, tentò il suicidio gettandosi in un fiume per poi raccontare la storia al suo salvatore. «La prima volta che padre Beatrice mi toccò avevo solo 8 anni. Lui 41. Ho subìto per dieci anni. Poi è finita, ma non ho mai avuto il coraggio di parlare di questa storia con nessuno, almeno fino a quando quel carabiniere non mi a riportato a galla e mi ha salvato la vita».

  • Ma possibile che ci vogliano 3 anni per chiudere un’indagine???

    Ma possibile che ci vogliano 3 anni per chiudere un’indagine???

    Il prof delle molestie rimane in carcere Nervi, frate degli Emiliani nei guai per pedofilia

    Genova – Dieci anni di orrori, di abusi inflitti a un bambino divenuto adulto e oggi incapace di cancellare quell’incubo, di rimarginare quella ferita dell’anima. È l’accusa per cui la procura della Repubblica di Roma intende chiedere il processo nei confronti di padre Vito Beatrice, frate ex fondatore e responsabile del centro culturale all’interno del Collegio degli Emiliani di Nervi dove, secondo l’accusa, all’insaputa dei vertici della struttura, si sarebbero ripetute le violenze su un ragazzino romano cominciate anni prima nella Capitale.

    Violenza sessuale continuata e aggravata, compiuta «abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima»: questa l’ipotesi formulata dal pm Silvia Santucci a conclusione delle indagini preliminari iniziate nel 2010, dopo che il ragazzo molestato tentò di togliersi la vita gettandosi in un fiume.

    Nei giorni scorsi il magistrato romano ha notificato l’avviso di chiusura dell’inchiesta al religioso che oggi vive a Torino, ospite dei padri somaschi, in una stanza già perquisita dai carabinieri e nella quale gli inquirenti trovarono foto e video riguardanti un ragazzino in atteggiamenti osceni. «Filmò e documentò molti dei nostri incontri» ha rivelato il giovane vittima dei presunti abusi che oramai ha 27 anni ma non riesce a dimenticare quel che gli è stato fatto.

    Tanto che la storia è venuta alla luce dopo un tentativo di suicidio, un anno fa, quando il giovane, 26 anni, tentò il suicidio gettandosi in un fiume per poi raccontare la storia al suo salvatore. «La prima volta che padre Beatrice mi toccò avevo solo 8 anni. Lui 41. Ho subìto per dieci anni. Poi è finita, ma non ho mai avuto il coraggio di parlare di questa storia con nessuno, almeno fino a quando quel carabiniere non mi a riportato a galla e mi ha salvato la vita».

  • Perugia, don Lucio Gatti indagato per violenza sessuale e abuso di mezzi di correzione

    Perugia, don Lucio Gatti indagato per violenza sessuale e abuso di mezzi di correzione

    Per la difesa del sacerdote l’iscrizione nel registro degli indagati è un «atto dovuto»

    di Francesca Marruco

    Violenza sessuale e abuso dei mezzi di correzione. Accuse pensatissime, se confermate. Specialmente per chi ha consacrato la propria vita a Dio e si prodiga per aiutare le persone deboli. Che in questo caso sarebbero diventate vittime di chi doveva aiutarle. A sei mesi dal clamore della vicenda del sacerdote perugino denunciato per abusi sessuali da alcuni ex ospiti della sua comunità di recupero, risulta ufficiale l’iscrizione nel registro degli indagati di don Lucio Gatti, il sacerdote già rimosso dal suo incarico nella parrocchia di Cenerente mesi fa.

    Due procedimenti Il titolare dei due diversi procedimenti, nati da altrettante denunce di ex ospiti delle comunità di recupero gestite da don Lucio Gatti, è il pubblico ministero Massimo Casucci. Così, mentre i parrocchiani di Cenerente in attesa del verdetto del vescovo sul futuro del loro ex sacerdote raccolgono firme per chiedere che gli venga restituito, e il vescovo è prossimo ad annunciare al sua decisione, arriva la conferma dell’indagine.

    La difesa Per il legale che rappresenta il sacerdote, l’avvocato Nicola Di Mario, l’iscrizione nel registro degli indagati si tratta di un atto dovuto. Una sorta di formalità finalizzata all’accertamento reale degli eventi per come si sono verificati. Intanto don Gatti non è ancora stato convocato o ascoltato dal pubblico ministero titolare delle indagini.

    Le due inchieste Ancora, dal momento in cui le denunce sono state depositate, non sarebbero stati ascoltati nessuno dei due ragazzi che dicono di aver subito abusi sessuali da parte di don Gatti. Entrambi i giovani sono assistiti dagli avvocati Federico Mazzi e Alessandro Fratini. Don Gatti invece la sua versione l’ha raccontata alla commissione d’inchiesta della curia diocesana di Perugia istituita il 24 ottobre scorso. Secondo quanto trapelato, in quella circostanza avrebbe ammesso quanto denunciato dai ragazzi. O almeno lo avrebbe fatto in parte, sostenendo, sembrerebbe, che i giovani fossero consenzienti.

    Consenzienti? Facile immaginare come un eventuale procedimento possa giocarsi tutto sulla sottile linea tra l’abuso e l’atto tra due persone consenzienti. I ragazzi hanno effettivamente aspettato molto tempo prima di presentare denuncia e lo hanno fatto solo dopo che anche la trasmissione televisiva ‘Le Iene’ si era occupata del loro caso. Qualcuno potrebbe sollevare non pochi dubbi sulla scelta comportamentale tenuta.

    Il racconto di uno dei ragazzi che ha denunciato Uno dei ragazzi che hanno denunciato Don Gatti, aveva raccontato a Umbria 24 la notte in cui dice di aver subito l’abuso: «Mi venne proposto di andare a casa sua (del sacerdote indagato, ndr)per fare dei lavori il giorno seguente. Si è messo nel letto accanto a me, avevo visto mezz’ora del film Gran Torino e mi ero messo a dormire. Andare a lavorare fuori dalla comunità significava riposarsi . Invece, poco dopo si è messo nel mio stesso letto. Ha iniziato a toccarmi e ha tentato di baciarmi, io l’ho allontanato e mi sono girato dall’altra parte. Ma lui ha continuato lo stesso. Si è calato le mutande e ha iniziato a masturbarsi. Eravamo nello stesso letto, molto vicini. E’ stato tremendo». Lo stesso ragazzo aveva raccontato a Umbria 24 anche delle violenze fisiche e psicologiche che avevano messo in atto nei suoi confronti. «Uno mi teneva e l’altro mi dava schiaffi» aveva detto, aggiungendo di quando «con delle piccole forbici infuocate mi hanno cancellato un tatuaggio che avevo sul braccio» e di quando gli permettevano di mangiare solo mele destinate ai maiali.

    Accuse da verificare Tutte circostanze che il pubblico ministero dovrà vagliare per decidere se procedere poi con una richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio per il sacerdote perugino. A breve verrà resa nota anche la decisione della curia in osservanza del diritto canonico, forse già domenica pomeriggio quando il vescovo mons. Gualtiero Bassetti dovrebbe incontrare la comunità di Cenerente che più volte ha difeso il suo parroco.

    La lettera Lui invece, dal luogo sconosciuto in cui si è rifugiato dal momento dell’allontanamento dalla parrocchia, ha scritto una lettera al vescovo indirizzandola ai suoi parrocchiani e agli altri sacerdoti. Missiva che è stata in parte letta nella celebrazione in cui i sacerdoti rinnovano le loro promesse. Missiva in cui il sacerdote chiede scusa. Alla comunità e agli altri preti. Per quanto ha fatto? Per le sue debolezze? O per il clamore che la vicenda ha creato nonostante lui sia estraneo alle accuse? Non è dato sapere. Almeno per ora.

  • I preti assolvono il loro collega, il tribunale statale lo condanna

    I preti assolvono il loro collega, il tribunale statale lo condanna

    22 Dicembre 2011
    Cadute le presunte accuse per pedofilia
    Il tribunale ecclesiastico proscioglie don Ilario Rolle

    VENARIA REALE — Il tribunale ecclesiastico ha prosciolto don Ilario Rolle dalle gravi accuse di pedofilia. Accuse per il quale, in primo grado, il sacerdote della Reale è stato condannato, con il rito abbreviato, a tre anni e otto mesi di carcere dalla giustizia ordinaria. Secondo i giudici, don Rolle, 59 anni, avrebbe abusato sessualmente di un quindicenne. Un giudizio che l’ex parroco della comunità Santa Gianna Beretta Molla, ha sempre respinto con forza. Adesso per “don Internet”, il precursore della lotta alla pedofilia nell’universo telematico con il suo sito Davide.it, è arrivata l’assoluzione della diocesi torinese. Il tribunale ecclesiastico ha, infatti, ritenuto opportuno far decadere il precetto del cardinale Severino Poletto che impediva a don Rolle di partecipare alle celebrazioni liturgiche a Santa Gianna e di celebrare nelle chiese pubbliche. Così lo scorso 29 ottobre l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha deciso di prosciogliere don Rolle dalle accuse. (Il servizio completo sul giornale in edicola)

    http://www.ilrisveglio-online.it/?PAGE=one_article&CODE=7595&MENU=150

  • Ma come si fa a essere così ingenui da raccontare ai preti le violenze subite?

    Ma come si fa a essere così ingenui da raccontare ai preti le violenze subite?

    I monsignori proteggono i propri simili!

    Presunti abusi da un sacerdote: «Ecco cosa mi ha fatto il prete in comunità»
    Racconto choc di uno dei ragazzi che ha presentato querela. Con Le Iene ricevuti in Curia

    Scritto il 21/11/11
    La Iena Giulio Golia parla con il vicario generale dell’Arcidiocesi di Perugia don Paolo Giulietti

    di Francesca Marruco

    Gesticola nervosamente con le mani mentre racconta cosa dice di aver subito una notte di un anno e mezzo fa in una comunità di recupero di Perugia in cui era andato per disintossicarsi. La sigaretta non ancora accesa passa da una mano all’altra. La voce è incerta. Forse raccontarlo a una donna è ancora più imbarazzante. Imbarazzante sì, perché lui che dice di essere stato molestato dal sacerdote perugino che gestiva la comunità in cui era ospite, si è sentito anche in colpa. Ha provato vergogna per quello che gli era capitato. Come accade spesso alle vittime di abusi.

    Attenzione alle parole E il senso di colpa e la vergogna, misti alla paura di uscire allo scoperto e doverlo raccontare a tutti, lo ha spinto ad andarsene dall’Italia, appena uscito dalla comunità. Anche perché dice a Umbria24.it: «Mi avevano ‘suggerito’ di fare attenzione a quanto dicevo su quel sacerdote. Mentre ero via cercavo il suo nome in Internet. Pensavo che qualcuno intanto lo avrebbe denunciato». Le parole di Francesco (lo chiameremo così ma è un nome fittizio) scorrono via troppo veloci davanti a un caffè caldo, ma lasciano intravedere un dolore grande. Di cui forse all’esterno trapela solo la punta dell’iceberg.

    Quella terribile notte Francesco racconta di come una sera gli venne proposto di andare a casa del sacerdote accusato di abusi per fare dei lavori manuali il giorno seguente. «Si è messo nel letto accanto a me, avevo visto mezz’ora del film Gran Torino e mi ero messo a dormire. Andare a lavorare fuori dalla comunità significava riposarsi . Invece, poco dopo si è messo nel mio stesso letto. Ha iniziato a toccarmi, io l’ho allontanato e mi sono girato dall’altra parte. Ma lui ha continuato lo stesso. Si è calato le mutande e ha iniziato a masturbarsi. Per ore. Eravamo nello stesso letto. E’ stato tremendo».

    Un mese ancora Francesco racconta anche che subito dopo quella notte aveva pensato di fuggire, ma non lo ha fatto per paura di ritorsioni: «Se in tre ospiti affermano che tu spacci all’interno della comunità è la fine». E questa, a quanto pare, era una minaccia più o meno velata, che gli avrebbero rivolto. E allora aveva deciso di stringere i denti e resistere un altro mese. Il tempo che gli mancava per uscire dalla comunità. Poi via dall’Italia per un annetto.

    Ascoltato in commissione in Curia Oggi ( lunedì 21 novembre) Francesco insieme a un ragazzo africano, che ha raccontato anche lui di aver subito una molestia sessuale dallo stesso sacerdote, ha raccontato tutto alla commissione d’inchiesta aperta dalla Curia Arcivescovile di Perugia il 24 ottobre scorso. Lo ha fatto, aveva detto prima di entrare, sperando che la Chiesa indaghi e prenda provvedimenti. «Perché voglio che quello che è successo a me non succeda a nessun altro». Lo ha fatto dopo ore di viaggio.

    Il tentato incontro con il vescovo Prima di entrare al tribunale ecclesiastico regionale, Francesco e il ragazzo africano avevano tentato, accompagnati da una troupe de “Le Iene” e dalla volontaria Claudia Stefanelli che li ha sempre sostenuti, di parlare personalmente con il vescovo, monsignor Gualtiero Bassetti, al termine di una celebrazione religiosa a Perugia. Incontro non andato a buon fine perché il vescovo ha ritenuto di allontanarsi senza doverli incrociare.

    Il confronto con il vicario della Curia Prima di entrare al tribunale ecclesiastico, i ragazzi e la troupe de “Le Iene” hanno anche avuto un lungo confronto con il vicario generale dell’arcidiocesi, don Paolo Giulietti, che ha fatto da intermediario per convocare la commissione d’inchiesta in poco tempo. Intervistato sull’accaduto, ha sostenuto tra l’altro che «è nostro interesse far chiarezza sulla vicenda e conoscere la verità», ma precisa anche che, «le presunte vittime sarebbero potute venire in Curia anziché essere portate in tribunale».

    Nuova denuncia in procura In mattinata invece Francesco, aveva depositato una denuncia contro il prete in procura a Perugia. La terza di questa brutta storia. Una querela in cui, oltre al tremendo episodio di molestie, lo stesso ragazzo dice anche di aver subito altri tipi di violenze: in una occasione era stato picchiato da alcuni ragazzi responsabili della comunità: «Uno mi teneva e l’altro mi dava schiaffi». Ha raccontato anche di come, un’altra volta, «con delle piccole forbici infuocate mi hanno cancellato un tatuaggio che avevo sul braccio». Tutte accuse che la magistratura perugina dovrà verificare.

    Una nuova vita Francesco adesso vuole rifarsi una vita. Ha un progetto da realizzare. Per questo chiede di non finire nuovamente in video, dopo essere già stato ripreso in una precedente puntata della trasmissione di Italia Uno. Perché non vuole farsi riconoscere dalle persone che attualmente abitano la sua vita. Ma la sua voce risuona nelle orecchie. E la sua indignazione, empaticamente, diventa anche un po’ la tua.

  • Don Luciano Massaferro confermata la condanna

    Don Luciano Massaferro confermata la condanna

    I 7 anni e 8 mesi di reclusione inflitti in primo grado dal Tribunale di Savona sono stati confermati dalla Corte d’Appello di Genova: don Luciano Massaferro, 46 anni, parroco di San Giovanni e San Vincenzo di Alassio, è stato condannato per molestie sessuali nei confronti di una chierichetta di 12 anni

    di LUCIA MARCHIO’

    Don Luciano Massaferro condannato anche in appello. Il pg Lorenzo Ferretti aveva chiesto la conferma della pena di primo grado per il parroco di Alassio, condannato dal tribunale di Savona a 7 anni e 8 mesi con l’accusa di molestie sessuali nei confronti di una chierichetta di 12 anni. E cosi è stato. Alla lettura della sentenza – decretata dopo sei ore di camera di consiglio poiché la Corte presieduta da Giorgio Odero non ha ritenuto necessari ullteriori supplementi di istruttoria – i parrocchiani amici di “Don Lu” giunti dal ponente savonese nell’Aula della Corte d’Appello del Tribunale di Genova per assistere al verdetto e supportare il prete hanno urlato frasi concitate: “Vergogna, vergogna: questa la giustizia italiana!”, mentre un’altra fedele, in lacrime, ha aggiunto: “Non se lo merita, sono esterrefatta per una sentenza del genere”. Don Massaferro, attualmente agli arresti domiciliari nell’alloggio della canonica della parrocchia alassina di San Vincenzo Ferreri, non era presente al processo. Arrestato il 29 dicembre del 2009 e rinchiuso nel carcere di Valle Armea a Sanremo, aveva poi ottenuto il trasferimento nel convento di suore di clausura a Diano Castello e conseguentemente gli arresti domiciliari. Almeno tre gli episodi di molestie sessuali che gli vennero attribuiti ai tempi verso la ragazzina. Il ricorso al secondo grado di giudizio era stato richiesto dagli avvocati difensori di Don Luciano, Alessandro Chirivì e Mauro Ronco di Torino, i quali avevano depositato un documento di 174 pagine con la ricostruzione

    della vicenda sostenendo la non attendibilità della chierichetta, rappresentata in giudizio dall’avvocato di parte civile Mauro Vannucci. La sentenza di primo grado era stata emessa lo scorso 17 febbraio; oltre alla condanna a sette anni e otto mesi di reclusione al religioso era anche stata inflitta l’interdizione perpetua dall’esercizio dei pubblici servizi e dei servizi a fini educativi, nonché disposto un risarcimento alla vittima di 180 mila euro.
    “La Corte d’Appello non ha potuto fare altro che confermare la sentenza di primo grado, dopo aver analizzato tutti i riscontri emersi nel processo precedente che si era svolto a porte chiuse e che portavano alla colpevolezza dell’imputato”, ha sottolineato l’avvocato Vannucci, che assiste la minore e la mamma di questa. Dal canto loro, i difensori del parroco hanno ribadito di non condividere la sentenza d’appello: “Siamo certi e sicuri dell’estraneità di don Luciano, adesso faremo ricorso in Cassazione per acclarare la verità dei fatti”.

    (18 novembre 2011)

    http://genova.repubblica.it/cronaca/2011/11/18/news/don_luciano_massaferro_confermata_la_condanna-25242384/