Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: vittime

  • Preti pedofili, assolto ex vescovo Sotto sorveglianza due religiosi

    Preti pedofili, assolto ex vescovo Sotto sorveglianza due religiosi

    SCANDALO. Svolta nell’inchiesta per gli abusi perpetrati per trent’anni ad ex allievi sordomuti dell’istituto Provolo. La Santa Sede: «Senza fondamento le accuse a monsignor Carraro». Precetto penale e ammonizione canonica nei confronti dei sacerdoti.

    Verona. In 67 denunciarono di aver patito abusi sessuali e umiliazioni. Accusarono, a trent’anni di distanza, i religiosi del Provolo, in vita ne restano quattro (fratel Lino Gugole è deceduto nell’agosto 2011) e per due di loro la Santa Sede ha preso provvedimenti. Le violenze, denunciarono le vittime, avvennero tra la fine degli anni Cinquanta e il 1984 nell’istituto che si occupa dell’educazione dei bambini sordi, nella tenuta Cervi a San Zeno di Montagna e nella sede del Chievo ed emersero tre anni fa. L’istituzione di una commissione presieduta da Mario Sannite, magistrato in pensione, già presidente del Tribunale di Verona e della Corte d’Appello di Brescia, che aveva il compito di ascoltare le vittime di quegli abusi, rappresentò il primo segnale ufficiale dell’interessamento della Santa Sede per accertare la verità.

    E la Congregazione per la dottrina della fede, al termine dell’indagine e alla luce della relazione del presidente Sannite, ha emanato i provvedimenti a carico di don Eligio Piccoli e don Danilo Corradi. Sono state invece ritenute «affette da incoerenze e contraddizioni» le denunce che riguardavano gli abusi compiuti dall’allora vescovo di Verona monsignor Giuseppe Carraro: «la congregazione che aveva disposto di sospendere il processo di beatificazione giunge a concludere che “non ritenendo fondate le predette accuse invita il dicastero (per le cause dei santi a procedere al completamento della positio in questione”». Per quel che riguarda don Piccoli, la Santa Sede, «tenuto conto anche dell’età avanzata e della salute precaria» lo ha sanzionato con precetto penale che comporta innanzitutto una vita dedita alla preghiera e alla penitenza, il divieto di qualsiasi contatto con minori e l’assidua sorveglianza da parte di persone individuate dal Vescovo di Verona. Ammonizione canonica invece per don Danilo Corradi: «le accuse non risultano provate ma, stante il dubbio, è stata disposta la stretta sorveglianza da parte dei responsabili sui suoi comportamenti».

    Don Agostino Micheloni «afferma che all’epoca degli abusi non risiedeva al Chievo ma nella Casa madre». E la Santa Sede attende la documentazione per verificare le sue affermazioni mentre don Rino Corradi «dichiara che all’epoca non risiedeva a Verona ma a Gorizia», richiesta di documentazione anche per lui. «Le pene sono estremamente edulcorate», il commento di Marco Lodi Rizzini, portavoce dell’associazione sordi Provolo, «proprio in considerazione di una vicenda che ha rovesciato la vita a bambini che poi hanno avuto problemi enormi. Quello che mi pare importante», evidenzia, «è il fatto che il Vaticano ha accettato che ci fosse una commissione senza preti e l’ammissione che abusi ci sono stati».

    http://www.larena.it/stories/Home/443195_preti_pedofili_assolto_ex_vescovosotto_sorveglianza_due_religiosi/?refresh_ce#scroll=600

  • Parla l’avvocato di una vittima del parroco romano condannato per abusi. Un libro racconta l’intera vicenda

    Parla l’avvocato di una vittima del parroco romano condannato per abusi. Un libro racconta l’intera vicenda

    GIACOMO GALEAZZI – CITTA’DEL VATICANO

    Appello al Papa delle vittime del prete pedofilo don Ruggero Conti, il parroco della periferia romana condannato in primo grado a 15 anni e 4 mesi per aver abusato di almeno sette minorenni. “E’ forse poco professionale nonché imbarazzante rivolgermi a Lei ma non so più cosa dovrei fare per un ragazzo che difendo e che giustamente sta cercando giustizia nei confronti di un prete Don Ruggero Conti che tanto male gli ha fatto nel corso degli anni da quando era ancora minore degli anni 14”, scrive a Benedetto VI, l’avvocato Fabrizio Gallo. “Finalmente dopo molti anni nel 2011 il prete è stato condannato perché riconosciuto colpevole dei numerosi abusi sessuali commessi e conseguentemente condannato a 15 anni di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti del mio assistito”, prosegue il legale. “Ebbene nonostante abbiamo ripetutamente scritto sia al prete sia alla Curia Vescovile per avere ragione di una sentenza che andrebbe rispettata oltre ad aver adito il Tribunale Civile di Roma, nessuno si è mai fatto sentire, mai nessuno nel corso del processo ha osato tendere una mano di aiuto a questo ragazzo, mai nessuno ha osato dare allo stesso una parola di conforto, ma tutti hanno ignorato ciò che è accaduto provvedendo ad isolarlo e deriderlo per ciò che aveva fatto”, puntualizza l’avvocato.

    “Ultimamente ho citato in giudizio sia il Prete sia La Curia Vescovile di appartenenza ( a perfetta conoscenza di ciò che succedeva), ma nonostante ciò, silenzio assoluto- evidenzia Gallo -.Il ragazzo D.D.N. stanco di tale situazione ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare quello che è successo per avere ragione di una indifferenza che sta superando ogni limite. Chiedo che lo stesso venga da Sua Santità ricevuto perché penso che soltanto Lei possa giustificare in qualche modo questo assordante silenzio inaccettabile che incombe su tale gravissima situazione. Attendiamo con fiducia”.

    Per le vittime del sacerdote oltre alla lacerazione psicologica e alle ricadute sulla sessualità, al sentirsi sporchi e colpevoli, al pensare che gli altri stiano sempre «per fregarti», c’è anche la perdita di fede, se non in Dio, almeno nella Chiesa. «Ho sognato la mia vita senza questo schifo, perché ormai è l’unico mio desiderio, il desiderio mio più grande: riuscire ad andare avanti come se tutto non fosse mai successo». È la testimonianza di uno dei ragazzi che accusa di violenza don Ruggero Conti, il parroco di Selva Candida, alla periferia della capitale, condannato dal tribunale penale di Roma.

    «Che fa suo figlio, signora?, può venire a pranzo da me oggi?», chiedeva il sacerdote alla mamma ignara dell’inferno nel quale l’adolescente stava sprofondando. «Era molto cattolica. Non volevo deluderla», spiega il giovane alla cronista Angela Camuso, che per l’editore Castelvecchi ne ha raccolto i tormenti nel libro «La preda, le confessioni di una vittima», presentato oggi alla Sala stampa estera di Roma dal cappellano del carcere minorile “Beccaria” don Gino Rigoldi e dal giornalista Gianluigi Nuzzi. «Questo non è un libro contro la Chiesa Cattolica. È piuttosto un libro dedicato soprattutto ai cattolici di tutta Italia e di tutto il mondo, alle famiglie, ai ragazzi, ai preti e  alle suore, ai vescovi e ai cardinali. Se mi è permesso, al Sommo Pontefice», confida nella premessa Angela Camusso, che con il suo scritto vuole «rendere giustizia a quei preti, la stragrande maggioranza, che i bambini li amano come figli e basta».

    Il libro  ricorda la circostanza sconcertante che «le indagini su don Ruggero Conti sono iniziate grazie alla denuncia di un sacerdote (il vicario parrocchiale), il quale, incredibilmente, per aver osato tanto, verrà, piuttosto che premiato, punito dai suoi superiori con un decreto di allontanamento dalla parrocchia teatro dello scandalo».

    A convincere «in alto» della propria innocenza era stato lo stesso don Conti, «capace di mentire per anni spudoratamente, anche di fronte all’evidenza e di accusare le sue vittime attraverso riuscite manipolazioni della realtà». Una capacità mistificatoria che ha favorito la creazione di un vero e proprio movimento di opinione a favore di don Conti. Secondo la Camuso, del resto, proprio grazie a questa sua particolare abilità nel convincere gli altri, per ottenere la propria soddisfazione sessuale, «don Ruggero non ha mai usato la forza fisica», e nonostante tutto, «pur sapendo che tornando sarebbero state violentate di nuovo, quasi tutte le sue prede sono tornate da lui».

    Le storie dei preti pedofili (e le tragedie delle loro vittime) hanno quasi sempre un punto in comune: «L’omertà a copertura del comportamento del corruttore», scrive Dario Fo nella prefazione del volume. «Da noi – scrive il Premio Nobel per letteratura – il clero, ce lo testimonia questo libro, ha ancora l’ardire e i mezzi per abbattere e rendere vana la gran parte delle denunce e inchieste su atti di pedofilia». Secondo Dario Fo, che paragona i crimini consumati nella parrocchia di Selva Candida, nella periferia romana, a quanto accaduto in una favela brasiliana, dove l’estrema povertà delle vittime favoriva l’abuso, «l’unico problema che realmente interessa a una certa Chiesa è salvare la rispettabilità delle curie, come a dire salvare la “faccia” e non il povero disgraziato dall’angoscia che lo accompagnerà per tutta la vita.

    Alternando resoconti da atti giudiziari alla narrazione in prima delle vittime, Camuso racconta una vicenda grave, sia perché ha diviso una comunità tra innocentisti e colpevolisti, coinvolgendo un sacerdote carismatico ritenuto capace di portare tanti giovani a Dio e considerato anche «con appoggi potenti in curia», sia in quanto consulente del sindaco di Roma Gianni Alemanno per problematiche e disagi, amico di don Giovanni D’Ercole ai tempi in cui questi prestava servizio in segreteria di Stato. E sia perché, dando voce alle vittime e a quanti credettero a queste, in particolare i catechisti di Selva Candida, formatisi alla scuola salesiana, racconta i meccanismi di rimozione, insabbiamenti per timore di ledere il buon nome della istituzione che frenarono anche chi avrebbe dovuto vigilare e proteggere i piccoli. In primis il vescovo di don Ruggero, monsignor Gino Reali, e il suo predecessore a Santa Rufina, monsignor Diego Bona, informato in confessione dalla zia di una delle vittime. O l’anziano prelato che tanti anni fa, quando Ruggero non era ancora prete ma abusò di un ragazzo a Legnano, ignoro’ la denuncia, o una serie di preti collaboratori dei vescovi sempre pronti a non credere alle vittime, magari cestinando le loro denunce dopo aver detto che le avrebbero consegnate al vescovo. L’abuso, soprattutto se da parte di un sacerdote, che consideri un padre, è una violenza indelebile, in particolare in ragazzi già fragili o soli, e scelti per questo come prede ideali. La vita ne rimane sconvolta, spesso irrimediabilmente compromessa, come raccontano le vittime a Angela Camuso e come emerge dalle indagini, basate su intercettazioni telefoniche, analisi dei computer, raccolta di testimonianze.

    La difesa dei piccoli e la giustizia alle vittime – hanno chiesto Benedetto XVI e prima di lui Giovanni Paolo II – devono essere al primo posto, e non è degno di essere prete chi fa male ai bambini. Stanare i colpevoli, impedirgli di nuocere, compiere la giustizia e difendere i piccoli sono le priorità. Questo libro dunque, crudo e atroce, potrebbe far bene alla Chiesa italiana.

  • Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili

    Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili

    Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili
    di Franca Giansoldati

    CITTA’ DEL VATICANO – Importante svolta dell’episcopato australiano colpito da una serie di scandali legati alla pedofilia.
    I vescovi, dopo una consultazione interna, non solo hanno scelto di abolire la prescrizione per i reati di pedofilia ma hanno deciso di accogliere l’obbligo di denunciare i preti pedofili alle autorità civili «con l’eccezione delle informazioni raccolte durante il sacramento della confessione». Un giro di vite vero e proprio per fare in modo che la giustizia (civile) possa operare congiuntamente alla Chiesa per estirpare questa piaga e punire tutti coloro che si sono macchiati di questo crimine.

    Il presidente della Conferenza episcopale, monsignor Denis Hart, arcivescovo di Melbourne, in un comunicato diffuso alla vigilia dell’apertura dell’Assemblea plenaria si è dichiarato totalmente favorevole al sostegno degli orientamenti maturati nella Royal Commission, la Commissione d’inchiesta nazionale istituita dal Governo federale per fare luce sul triste fenomeno.

    «Non ci deve essere alcun ostacolo che impedisca alla nostra società di affrontare questo problema» ha dichiarato l’arcivescovo alla Radio Vaticana. «Il male degli abusi sessuali è così grave e orribile che l’unico modo per dare pace alle vittime è di portare alla giustizia i colpevoli». Monsignor Hart ha ribadito il parere favorevole espresso due settimane fa dai vescovi alla Royal Commission: «Sarà un momento di verità».

    Una relazione presentata recentemente alla Commissione parlamentare di inchiesta dello Stato di Victoria dalla Chiesa locale chiedeva di estendere l’obbligo della denuncia anche al personale religioso. L’opinione pubblica è ancora sotto choc dopo la tesi di un docente del Royal Institute of Technology di Melbourne, Des Cahill, secondo il quale, stando ai dati, in Australia, il sommerso sarebbe enorme. Fra coloro che hanno studiato al seminario nazionale Corpus Christi College quasi 1 sacerdote su 20 avrebbe compiuto atti di abuso sessuale su minori tra il 1940 e il 1966 (pari a 14 su 378 preti condannati). La maggioranza dei cattolici si dice assolutamente favorevole a che venga fatta chiarezza sui casi di pedofilia anche nella Chiesa.

    Ma a sollevare più scandalo era stato un rapporto della commissione parlamentare secondo cui oltre 600 bambini avrebbero subito violenze da sacerdoti a partire dagli anni Trenta. Inoltre secondo il documento, almeno 620 adolescenti sarebbero state vittime di abusi con una maggioranza di casi tra gli anni ’60 e ’80. L’arcivescovo Hart ha parlato pubblicamente di episodi «orribili e vergognosi». Le associazioni delle vittime sostengono, invece, che i giovani abusati sarebbero molti di più, oltre 10.000.

    IL Papa durante la visita a Sidney, nel luglio 2008, per la Giornata mondiale della Gioventù, aveva incontrato alcune delle vittime chiedendo loro scusa per il male subito, incoraggiando i vescovi a dare tutto il supporto psicologico possibile, alle famiglie e alle vitime segnate da questi traumi indelebili.
    Mercoledì 28 Novembre 2012 – 18:24
    Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Novembre – 13:06

    http://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/pedofilia_vaticano_australia/notizie/234654.shtml

  • Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    26 novembre 2012 Ultimo aggiornamento alle 23:34
    Abusi sessuali, nelle comunità di don Lucio Gatti qualcuno sapeva

    Rinviato al 12 dicembre l’incidente probatorio con le testimonianze delle presunte vittime.
    di Francesca Marruco

    Avrebbero dovuto raccontare tutto di nuovo. Superando paura e imbarazzo. Avrebbero dovuto testimoniare davanti al giudice, al pubblico ministero e ai difensori delle persone che accusano. Qualcuno di loro è arrivato dal Belgio per venire a ripetere al gip Lidia Brutti cosa sostiene di aver subito dall’ex sacerdote Lucio Gatti, indagato per violenza sessuale e abuso di mezzi di correzione, nelle comunità della Caritas da lui gestite. Invece per una questione tecnica, è stato tutto rinviato al 12 dicembre prossimo.

    Un milione di euro Il momento del confronto dunque è rimandato. Sono in cinque ad accusare Don Lucio Gatti di averli molestati sessualmente. Sono in cinque ad averlo denunciato anche se, a sentir loro, molti altri ragazzi, che hanno avuto la stessa esperienza, non lo raccontano. Prima di entrare nel vivo dell’incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero titolare dell’indagine Massimo Casucci, gli avvocati Alessandro Fratini e Federico Mazzi hanno chiesto la costituzione di parte civile, anticipando la richiesta risarcitoria di un milione di euro.

    Le opposizioni Alla richiesta sono arrivate le opposizioni del pm e dei legali degli indagati: l’ex sacerdote è difeso dall’avvocato Nicola di Mario mentre il suo collaboratore dall’avvocato Alessia Riommi. Il gip ha rigettato la richiesta, che verrà sicuramente reiterata dagli avvocati di due ragazzi, persone offese, durante un eventuale dibattimento.

    Gli atti d’indagine Il rinvio è stato disposto per dare la possibilità a tutte le parti di prendere copia degli atti che il pubblico ministero ha depositato perché precedentemente il giudice aveva autorizzato la copia solo di alcuni atti. Oltre alle cinque denunce, c’è una meticolosa attività d’indagine del magistrato che, al di là delle querele, ha disposto numerosi accertamenti per verificare cosa accadeva veramente nelle comunità un tempo gestite dal sacerdote.

    Sapevano E dall’attività della procura emerge che, oltre ai cinque ragazzi che hanno sporto denuncia, altre persone sapevano almeno delle tendenze omosessuali dell’ex capo della Caritas. Tendenze che avevano suscitato perplessità nei collaboratori di don Gatti. Alcuni collaboratori del sacerdote infatti avevano stabilito di vigilare affinché lui non dormisse più con gli ospiti, anche minorenni, delle comunità che gestiva. Uno di questi collaboratori, dopo aver appurato che don Gatti continuava a dormire insieme ai ragazzi, aveva abbandonato le comunità.

    Accuse e difese Don Gatti, interrogato in procura aveva respinto ogni addebito, dicendo che molto spesso erano i suoi ospiti a chiedergli di dormire con lui. Ma i cinque che lo hanno denunciato e che il 12 dicembre prossimo racconteranno tutto di nuovo davanti al giudice, parlano di storie diverse: palpeggiamenti e carezze in parti intime. Un ragazzo racconta che don Lucio gli mise un mano sul pube mentre lo portava in comunità in automobile. Lo stesso ragazzo la mattina dopo ha chiesto di tornare in carcere e ha sporto denuncia.

  • Como – Prete abusa di una ragazzina, condannato a tre anni e mezzo

    Como – Prete abusa di una ragazzina, condannato a tre anni e mezzo

    15 novembre 2012

    Como – Prete abusa di una ragazzina, condannato a tre anni e mezzo

    Como – Don Marco Mangiascale, ex economo della Diocesi di Como, dopo avere scelto il rito abbreviato, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per avere abusato di una ragazzina. Gli abusi sui minori sono un fatto che sconcerta sempre, ma ancora di più nel momento in cui a commettere questo è un prete, che avrebbe invece solamente il compito di indirizzarli a seguire la via di Gesù, come è successo a Don Marco Mangiascale, ex economo della Diocesi di Como, accusato di violenza sessuale inizialmente su una ragazzina e poi su altre quattro, tutte minorenni. Il momento dell’arresto era arrivato il 7 marzo scorso, ma sin da subito non aveva esitato ad ammettere le proprie responsabilità ben sapendo che questo lo avrebbe portato a subire giudizi negativi da parte di chi lo aveva sempre rispettato per il suo compito di sacerdote e soprattutto a pagare il suo debito con la giustizia. Don Marco ha però poi deciso di usufruire del rito abbreviato e questo gli ha permesso di ottenere una condanna a tre anni e mezzo di carcere, mentre il pubblico ministero aveva richiesto per lui una pena di quattro anni di reclusione.
    Nel corso dell’udienza che ha portato alla condanna decisa oggi il parroco ha però preferito non essere presente in aula, ma i suoi legali hanno voluto sottolineare nel corso della causa l’atteggiamento collaborativo che l’ex sacerdote ha sempre avuto ben sapendo di avere commesso un reato molto pesante, anche se almeno per ora Don Marco rimarrà agli arresti domiciliari in attesa di sapere se dovrà tornare in cella dopo il giudizio definitivo. Per le sue povere vittime sarà però davvero difficile riuscire a riprendersi da quanto accaduto, anche se la situazione più grave è quella che coinvolge una delle ragazzine, che ha iniziato a essere molestata nel 2008, quando aveva tredici anni, fino a poco tempo prima dell’arresto del sacerdote, che aveva iniziato con lei una vera e propria relazione, anche se senza mai arrivare ad avere un rapporto completo.

  • Sei anni di carcere per don Martin, il prete riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni, poco più che bambine

    Sei anni di carcere per don Martin, il prete riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni, poco più che bambine

    CRONACA | mercoledì 17 ottobre 2012, 14:53
    La sentenza di condanna pronunciata poco fa dal Tribunale di Mondovì

    Sei anni di reclusione. Era la pena che il Pubblico Ministero del Tribunale di Mondovì aveva chiesto per don Martin Varkey Parappillil, l’ex parroco di Murazzano (e prim’ancora di Carassone e di Mallare) per i reati di abuso sessuale nei confronti di due minorenni (per una delle due l’accusa si era spinta sino alla violenza) e di appropriazione indebita su alcuni beni dei quali don Martin avrebbe usufruito nel periodo in cui esercitava la sua funzione presso la parrocchia di Mallare, in provincia di Savona. Ed è stata la pena alla quale il sacerdote è stato condannato dal giudice Alessandra Coccoli.

    Finisce così, almeno per il momento, la squallida storia che vedeva don Martin Varkey Parappillil, nato in India nella regione del Kerala, entrare nelle case delle sue vittime con la scusa di insegnare loro il greco, il latino e anche un po’ di inglese. Ma non solo. Nel caso che ha visto coinvolte due minorenni, poco più che bambine, il sacerdote insegnava loro anche rabbrividenti giochini sessuali. A dare il via alle indagini era stata la segnalazione anonima ma con particolari davvero ben descritti inviata in Procura a Mondovì da un “padre preoccupato”.

    La polizia lo aveva fermato il 16 marzo scorso all’aeroporto milanese di Malpensa poco prima del decollo dell’aereo che lo avrebbe riportato – forse per sempre – in India.

    Don Martin Varkey Parappillil è stato invece assolto dall’accusa di violenza sessuale.

    http://www.targatocn.it/2012/10/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/sei-anni-di-carcere-per-don-martin-il-prete-riconosciuto-colpevole-di-abusi-sessuali-su-due-minoren.html

    13.57 – Don Martin Parapillil assolto dall’accusa di violenza sessuale, ma condannato a sei anni per atti sessuali su due ragazzine minorenni

    Mondovì – 17 10 2012. Accogliendo le richieste della Procura, il Tribunale di Mondovì ha condannato a sei anni di carcere Don martin Parapillil, l’ex viceparroco di Murazzano e Mallare accusato di atti sessuali su due ragazzine minorenni e di appropriazione indebita.

    Il Giudice Alessandra Coccoli ha tuttavia assolto Don Martin dall’accusa di violennza sessuale. Il processo, conclusosi la mattina di mercoledì 17 ottobre, si è svolto con il rito abbreviato.

  • Abusi sessuali: le strane parole di don Sergio Carettoni su Facebook

    Abusi sessuali: le strane parole di don Sergio Carettoni su Facebook

    E’ da poco calata l’attenzione sulla triste vicenda di pedofilia che ha visto coinvolto l’ex portavoce del vescovo di Fano, don Giacomo Ruggeri, ma un nuovo dibattito si sta sollevando attorno alle parole postate il 10 settembre sul suo profilo Facebook da Don Sergio Carettoni, parroco di Lucrezia.

    Dopo il recente episodio del parroco di Orciano, don Giacomo Ruggeri, accusato di abusi sessuali su una tredicenne, prima arrestato, poi scarcerato e oggi agli arresti domiciliari in un convento francescano di Fabriano, si sollevano i sospetti su situazioni analoghe.

    Lo sfogo virtuale di Don Sergio Carettoni sembra alludere ad altri casi simili. Ecco il testo del post:

    “… che delusione, che amarezza, quando la verità sul passato di Lucrezia e le cicatrici ancora sanguinanti delle vittime di molestie o abusi sessuali vengono nuovamente calpestate dal delirio inarrestabile di onnipotenza dei loro stessi carnefici… che vergogna, immensamente grande, quando proprio gli stessi carnefici siedono beffardi in mezzo a noi e, attori del Male compiuto, fanno di tutto per occupare ancora una volta il centro della scena del dramma che stiamo vivendo… impotente di fronte alla forza di questi lupi, ancora travestiti da agnelli, non mi resta che esprimere piena solidarietà alle vittime dei loro esecrandi misfatti; ma da ogni angolo del cuore auguro vergogna e infamia eterna a tutti i carnefici del passato, ai loro complici e agli immancabili ecclesiastici protettori… che schifo!”.

    di Sabrina Giovanelli
    redazione@viverefano.com

  • Ischia. Il vescovo è Claudio Maniago, protettore del prete pedofilo don Cantini

    Ischia. Il vescovo è Claudio Maniago, protettore del prete pedofilo don Cantini

    Claudio Maniago nuovo Vescovo di Ischia

    Fonti attendibili lo vogliono già in viaggio verso la nostra isola

    Parte dal web la notizia che la popolazione isolana tanto attendeva… sarebbe infatti stato individuato il successore di Padre Filippo Strofaldi al comando del clero isolano.
    Il nome che viene dato per certo (mancherebbe infatti solo la firma da parte del Santo Padre) è quello di Claudio Maniago, ausiliare di Firenze e noto alla cronaca per essere stato il vescovo più giovane d’Italia.
    Leggiamo dalla nostra fonte: “Manca solo l’approvazione del Papa. L’ausiliare di Firenze, Claudio Maniago, dovrebbe essere il nuovo vescovo di Ischia.

    Il presule, nativo del capoluogo toscano, nel 2007 è stato coinvolto nello scandalo di don Lelio Cantini, il parroco di Firenze che ha abusato sessualmente di alcune ragazze. Uscito pulito dall’oscura vicenda nonostante le accuse pesantissime di due dipendenti laici della Curia e di due sacerdoti di aver coperto la pedofilia di don Cantini, l’ausiliare di Firenze era stato persino indicato come partecipante a festini di carattere sessuale. Il presule toscano, 53 anni, allievo dell’Almo Collegio Capranica, ha conseguito la licenza in liturgia presso la Pontificia Università di Sant’Anselmo.

    Ordinato sacerdote nel 1984, quattro anni dopo diviene cerimoniere arcivescovile. Nel 2003 il beato Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Firenze. Maniago ha da poco compiuto 44 anni. È il vescovo più giovane d’Italia. Riceve l’ordinazione episcopale dalle mani del cardinale Silvano Piovanelli. Attualmente è vicario dell’Arcidiocesi guidata dal 2008 dall’ex segretario generale della Cei Giuseppe Betori, elevato alla dignità cardinalizia da Benedetto XVI lo scorso febbraio.

    La Diocesi di Ischia attende il nuovo vescovo da quando, nel luglio scorso, mons. Filippo Strofaldi, 72 anni compiuti ad agosto, si è dimesso per gravi motivi di salute, così come previsto dal paragrafo due del numero 401 del Codice di Diritto Canonico. Come Amministratore diocesano, nell’attesa che il Papa nomini il suo successore, è stato eletto dal clero della diocesi isolana l’ottantaseienne mons. Giuseppe Regine, parroco di San Vito a Forio. Adesso, se il Papa vorrà, sarà Maniago a prendere il posto di Strofaldi.”

    Chi è Claudio Maniago
    Claudio Maniago (Firenze, 8 febbraio 1959) è un vescovo cattolico italiano. Dopo la maturità classica entra nel seminario maggiore, frequentando lo studio teologico fiorentino.
    Alunno dell’Almo collegio Capranica, ha conseguito la licenza in liturgia, presso la Pontificia Università di Sant’Anselmo. Il 19 aprile 1984 viene ordinato sacerdote. Dal 1987 al 1994 è rettore del seminario minore, direttore del centro diocesano per le vocazioni e membro del consiglio pastorale diocesano e assistente ecclesiastico del Serra Club.
    Nel 1988 diviene cerimoniere dell’arcivescovo di Firenze e incomincia ad insegnare Liturgia, presso la facoltà teologica dell’Italia centrale; nel 1991 è direttore dell’ufficio liturgico diocesano e membro della commissione ordinandi.
    Nel 1994 diviene pro-vicario generale dell’arcidiocesi metropolitana, moderatore della curia arcivescovile e canonico onorario della chiesa cattedrale di Firenze. Nel 2001 è vicario generale dell’arcidiocesi fiorentina. Il 18 luglio 2003 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Firenze, assegnandogli la sede titolare di Satafi.
    L’8 settembre 2003, ad appena 44 anni, è consacrato vescovo dal cardinale Silvano Piovanelli ed è salutato dalla stampa come il vescovo più giovane d’Italia. Nel 2008 il nuovo arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori lo conferma vicario generale dell’arcidiocesi. A Firenze è stato al centro di polemiche, perché accusato (dalle vittime di don Cantini) di aver
    ignorato e tentato di insabbiare le vicende di pedofilia di don Lelio Cantini, padre spirituale dello stesso Maniago.
    Nel 2007 Maniago è stato inoltre accusato da un giovane di aver preso parte, insieme ad altri sacerdoti, a festini a luci rosse di carattere omosessuale, uscendone pulito.

    www.tgischia.it/wordpress/?p=37829

     

     

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Parroco riapre scenari a luci rosse In passato abusi anche a Lucrezia?

    Parroco riapre scenari a luci rosse In passato abusi anche a Lucrezia?

    La denuncia su Facebook da parte di don Sergio Carettoni
    Don Sergio Carettoni, parroco di Lucrezia

    Fano, 6 ottobre 2012 – STANNO suscitando un certo clamore e molti interrogativi le parole pubblicate dal parroco di Lucrezia, don Sergio Carettoni, sul suo profilo Facebook anche perché il sacerdote sembra far balenare altri abusi sessuali oltre a quello che ha visto coinvolto don Giacomo Ruggeri: «…che delusione, che amarezza, quando la verità sul passato di Lucrezia e le cicatrici ancora sanguinanti delle vittime di molestie o abusi sessuali vengono nuovamente calpestate dal delirio inarrestabile di onnipotenza dei loro stessi carnefici… che vergogna, immensamente grande, quando proprio gli stessi carnefici siedono beffardi in mezzo a noi e, attori del Male compiuto, fanno di tutto per occupare ancora una volta il centro della scena del dramma che stiamo vivendo… impotente di fronte alla forza di questi lupi, ancora travestiti da agnelli, non mi resta che esprimere piena solidarietà alle vittime dei loro esecrandi misfatti; ma da ogni angolo del cuore auguro vergogna e infamia eterna a tutti i carnefici del passato, ai loro complici e agli immancabili ecclesiastici protettori…. che schifo».

    Don Sergio perché questo sfogo, è a conoscenza di qualche reato?
    «In questo momento sono in una fase di ascolto. Non posso dire altro, non sarebbe corretto. Non cerco la notorietà, la mia preoccupazione è ascoltare e capire, guarire le ferite o i graffi per riprendere il cammino nella chiesa».

    Perché proprio su Facebook?
    «Certe parole non potevo certo pronunciarle dall’altare, ma come prete devo dire da che parte sto».

    Un modo per invitare chi sa a rivolgersi a lei?
    «Anche questo».

    Sa se ci sono indagini in corso da parte della magistratura?
    «Se ci sono non ne sono a conoscenza».Non si pronunciano in Curia anche se il vicario generale, don Giuseppe Tintori sembra esserne a conoscenza: «Ma sono già state cancellate….». E ancora: «Credo che don Sergio questa mattina (ieri per chi legge ndr) sia a colloquio con il vescovo. In realtà le parole di don Sergio sono tuttora sul suo profilo e sono lì dal 10 settembre di quest’anno, vedremo se ci saranno anche nei prossimi giorni o saranno cancellate. Parole che hanno registrato 41 «mi piace» e ricevuto diversi commenti a sostegno della presa di posizione di don Sergio, del tenore «prese di posizione coraggiose e coerenti con tutto il tuo operato e, soprattutto, scaturite da un profondo dolore». Don Sergio, comunque, è restio a parlare perché non vuole che si scateni la caccia alle persone e ai volti. In ogni caso si tratta di riferimenti che pongono una serie d’interrogativi: a quale verità si riferisce don Sergio? Se le cicatrici sono ancora sanguinanti, vuol dire che sono recenti? Chi sono i carnefici che siedono beffardi tra noi?

    http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/2012/10/06/782743-parroco_riapre_scenari_luci_rosse.shtml